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Decisione

32.2020.163

Domanda tardiva, decorrenza della rendita sei mesi dopo il deposito della domanda ex art. 29 LAI. Ricorso accolto con retrocessione atti per ulteriori accertamenti medici. Accollo spese di procedura a ufficio AI. Fissazione delle ripetibili in base al Regolamento RL 3.1.1.7.1

16 marzo 2021Italiano10 min

di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr.

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.163

rg/gm

Lugano

16 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 novembre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in

fatto e in diritto

1.1 Con decisione 19 novembre 2020

l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a tre quarti di rendita per un

grado d’invalidità del 62% stabilito in applicazione del metodo ordinario del

raffronto dei redditi. Il versamento della rendita è stato fatto decorrere dal

1. aprile 2020 a motivo della tardività del deposito della domanda (doc. B).

1.2 Contro suddetta decisione

s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Producendo (anche)

nuova refertazione medica, contesta la valutazione medica posta alla base del

provvedimento, segnatamente la valutazione del medico SMR resa sulla base della

documentazione medica acquisita agli atti, evidenziando come appaia necessario,

per una corretta valutazione dello stato di salute e delle conseguenze

invalidanti ad esso connesse, l’esperimento di una “perizia interdisciplinare”.

Postula quindi in via principale il riconoscimento di tre quarti di rendita

(grado AI del 62%) a far tempo da dicembre 2019 e a tempo indeterminato, in

subordine di far ordine all’amministrazione di esperire una “perizia

pluridisciplinare e indipendente”.

1.3 Con la risposta di causa l’Ufficio

AI postula la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò

sulla scorta della presa di posizione del medico SMR del 7 gennaio 2021 del

seguente tenore:

"

Vista la documentazione prodotta

agli atti in fase di ricorso si ritiene indicato procedere con perizia

pluridisciplinare.

Valutazione peritale:

Cardiologica

Angiologica

Endocrinologica

Internistica”

(cfr. IV/1)

1.4 Con scritto 29 gennaio 2021

l’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI (doc. VI+1).

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo

l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto

un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è

invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié

pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in

cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88

a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p.

137).

2.3. Nel

caso concreto, considerate le risultanze mediche agli atti ed in particolare la

refertazione prodotta con il gravame (doc. C1-C7, D1-D2), onde addivenire ad un

chiaro ed affidabile giudizio sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa

e al guadagno dell’assicurato, appare giustificato procedere ad ulteriori

approfondimenti dal profilo medico tramite valutazione pluridisciplinare come

indicato dal medico SMR pendente lite, ossia facendo esperire una perizia che

valuti l’aspetto cadiologico, angiologico, endocrinologico ed internistico

(cfr. supra consid. 1.3).

In

STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27

ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del

27 ottobre 2011).

Nella

fattispecie in esame, stante la necessità di completare gli accertamenti

eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti

ad essa affinché proceda ad una valutazione come indicato in risposta di

causa, in esito alla quale, effettuate anche eventuali nuove valutazioni

economiche che si rendessero necessarie, dovrà essere emessa, nel rispetto dei

dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso

ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicurato potrà far valere

rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.

2.4. Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Patrocinato da un avvocato e vittorioso in causa, il ricorrente ha

diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1

Lptca).

L’importo

delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla

complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61

lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce

per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di

riferimento di fr. 280, rimandando per il resto all’applicazione analogica

dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso

riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla

commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr.

Locher/Gächter, op. cit., § 76 n. 71-75, pp. 609s). Per quanto concerne le

spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle

fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del

Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore può essere

riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario.

Nel

caso in disamina, ritenuta la non complessità della causa, stante il principio

indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il

lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e

dovendo essere considerate unicamente le prestazioni ragionevolmente necessarie

per lo svolgimento del patrocinio, appare in concreto giustificato riconoscere

ripetibili (per onorario e spese) di complessivi fr. 2’654 (IVA inclusa e di

cui fr. 224 di spese ex art. 6 cpv. 1 del Regolamento) e non di fr. 3'574, come

chiesto dall’insorgente (cfr. nota d’onorario del 29 gennaio 2021 sub VI/1).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto.

§

La decisione del 19 novembre 2020 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura

Fatti

di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr.

2’654 per ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in

Considerandi

3.

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti