32.2020.163
Domanda tardiva, decorrenza della rendita sei mesi dopo il deposito della domanda ex art. 29 LAI. Ricorso accolto con retrocessione atti per ulteriori accertamenti medici. Accollo spese di procedura a ufficio AI. Fissazione delle ripetibili in base al Regolamento RL 3.1.1.7.1
16 marzo 2021Italiano10 min
di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.163
rg/gm
Lugano
16 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 novembre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con decisione 19 novembre 2020
l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a tre quarti di rendita per un
grado d’invalidità del 62% stabilito in applicazione del metodo ordinario del
raffronto dei redditi. Il versamento della rendita è stato fatto decorrere dal
1. aprile 2020 a motivo della tardività del deposito della domanda (doc. B).
1.2 Contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Producendo (anche)
nuova refertazione medica, contesta la valutazione medica posta alla base del
provvedimento, segnatamente la valutazione del medico SMR resa sulla base della
documentazione medica acquisita agli atti, evidenziando come appaia necessario,
per una corretta valutazione dello stato di salute e delle conseguenze
invalidanti ad esso connesse, l’esperimento di una “perizia interdisciplinare”.
Postula quindi in via principale il riconoscimento di tre quarti di rendita
(grado AI del 62%) a far tempo da dicembre 2019 e a tempo indeterminato, in
subordine di far ordine all’amministrazione di esperire una “perizia
pluridisciplinare e indipendente”.
1.3 Con la risposta di causa l’Ufficio
AI postula la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò
sulla scorta della presa di posizione del medico SMR del 7 gennaio 2021 del
seguente tenore:
"
Vista la documentazione prodotta
agli atti in fase di ricorso si ritiene indicato procedere con perizia
pluridisciplinare.
Valutazione peritale:
Cardiologica
Angiologica
Endocrinologica
Internistica”
(cfr. IV/1)
1.4 Con scritto 29 gennaio 2021
l’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI (doc. VI+1).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo
l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88
a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p.
137).
2.3. Nel
caso concreto, considerate le risultanze mediche agli atti ed in particolare la
refertazione prodotta con il gravame (doc. C1-C7, D1-D2), onde addivenire ad un
chiaro ed affidabile giudizio sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa
e al guadagno dell’assicurato, appare giustificato procedere ad ulteriori
approfondimenti dal profilo medico tramite valutazione pluridisciplinare come
indicato dal medico SMR pendente lite, ossia facendo esperire una perizia che
valuti l’aspetto cadiologico, angiologico, endocrinologico ed internistico
(cfr. supra consid. 1.3).
In
STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27
ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del
27 ottobre 2011).
Nella
fattispecie in esame, stante la necessità di completare gli accertamenti
eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti
ad essa affinché proceda ad una valutazione come indicato in risposta di
causa, in esito alla quale, effettuate anche eventuali nuove valutazioni
economiche che si rendessero necessarie, dovrà essere emessa, nel rispetto dei
dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso
ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicurato potrà far valere
rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.
2.4. Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Patrocinato da un avvocato e vittorioso in causa, il ricorrente ha
diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1
Lptca).
L’importo
delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla
complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61
lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce
per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di
riferimento di fr. 280, rimandando per il resto all’applicazione analogica
dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso
riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla
commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr.
Locher/Gächter, op. cit., § 76 n. 71-75, pp. 609s). Per quanto concerne le
spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle
fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del
Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore può essere
riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario.
Nel
caso in disamina, ritenuta la non complessità della causa, stante il principio
indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il
lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e
dovendo essere considerate unicamente le prestazioni ragionevolmente necessarie
per lo svolgimento del patrocinio, appare in concreto giustificato riconoscere
ripetibili (per onorario e spese) di complessivi fr. 2’654 (IVA inclusa e di
cui fr. 224 di spese ex art. 6 cpv. 1 del Regolamento) e non di fr. 3'574, come
chiesto dall’insorgente (cfr. nota d’onorario del 29 gennaio 2021 sub VI/1).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§
La decisione del 19 novembre 2020 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura
Fatti
di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr.
2’654 per ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in
Considerandi
3.
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti