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Decisione

32.2020.18

Non entrata in materia di una nuova domanda dell'assicurato. Ricorso respinto. Respinta anche domanda di assistenza giudiziaria in difetto di probabilità di esito favorevole

7 settembre 2020Italiano33 min

risulta altrettanto prevedibile un ripristino completo della sua capacità lavorativa entro metà luglio 2017

Source ti.ch

__________Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.18

FC

Lugano

7 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 20 gennaio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1 Per decisione 12 settembre 2019

l’Ufficio AI – acquisita agli atti documentazione medica, comprensiva anche di

una perizia psichiatrica, e dopo valutazione del medico SMR – ha respinto la

richiesta di prestazioni presentata da RI 1 nel marzo 2018, non essendo stato

raggiunto l’anno di attesa con incapacità minima ed ininterrotta del 40%.

1.2 Con trasmissione all’Ufficio AI

di un rapporto dello psichiatra dr. __________ datato 28 ottobre 2019 e

contenente la richiesta di “apertura di una nuova domanda AI” e la

precisazione che la stessa non doveva “essere intesa come una richiesta di

opposizione o una richiesta di riapertura” (doc. AI pag. 207), l’assicurato

ha presentato una nuova domanda di prestazioni.

1.3 Con decisione 20 gennaio 2020,

preavvisata con progetto di decisione 21 novembre 2019 – seguito dall’”opposizione”

dell’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, postulante l’attribuzione di

una rendita intera o in via subordinata un complemento istruttorio per

approfondire la questione medica – l’amministrazione non è entrata in

materia sulla domanda di prestazioni, evidenziando come l’assicurato non avesse

apportato nuovi elementi medici atti a comprovare una modifica della situazione

medica o economica rispetto a quanto stabilito con decisione del 12 settembre 2019.

1.4 Avverso la suddetta decisione

insorge dinanzi al TCA l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,

postulando l’annullamento del provvedimento e il riconoscimento di una rendita intera

o in via subordinata l’esperimento di ulteriori accertamenti. Rimprovera in

particolare all’Ufficio AI di non aver tenuto conto delle conclusioni della

perizia psichiatrica della dr.ssa __________ del __________, contestando la

valutazione resa dal medico SMR, giudicata sommaria, non completa e non

sufficientemente motivata. Contestualmente ha chiesto di essere posto al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.5 Con

la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione

impugnata non senza evidenziare che “con la nuova domanda, giunta in

data 29.10.2019, ossia solamente 1 mese e mezzo dopo la decisione del

12.09.2019, non è stato in alcun modo reso verosimile che il grado d'invalidità

si sia modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, né è

stato validamente fatto riferimento a mezzi di prova non ancora prodotti o da

richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica.

Si osserva a tal proposito che lo scritto del Dr. __________ del 28.10.2019 è

stato debitamente valutato dallo specialista in psichiatria del SMR Dr. __________

(v. nota del 05.11 .2019 - doc. 51 incarto AI)”.__________

considerato in diritto

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque deci-dere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 L’oggetto

del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio

AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non

entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione

ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso

in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non

si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente

se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è

effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V

265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

2.3

Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella

domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o

il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per

grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il

grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una

grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere

diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata

soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87

cpv. 3 OAI).

Se

una richiesta di prestazioni è stata

rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se

l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto

tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser,

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V

262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a). Scopo di questo requisito è impedire che

l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non

motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una

precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio

2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se

tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della

domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile

una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita

l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V

64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR

2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in

der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994

in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109

V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione

della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della

decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia

giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29

aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

In

DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di

rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.

consid. 5.2.5).

Va

ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è

sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è

necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile

modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri

che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23

aprile 2015 consid. 4.2; 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

2.4. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF

8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato

che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella

nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato

in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente

rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti

a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come

accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato

un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).

Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da

considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).

2.5. Nel caso in esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non

entrata in materia, richiamata la suesposta giurisprudenza, questo giudice è

unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no

rifiutato di esaminare il merito della richiesta. Ne consegue l’irricevibilità

delle censure ricorsuali volte a supportare il merito della richiesta di

prestazioni, nella misura in cui non sono relative alla mancata entrata in

materia (cfr. al consid. 2.8).

2.6. Nell’ambito

dell’esame della prima domanda di prestazioni presentata dall’assicurato nel marzo

2018, l’Ufficio AI aveva preso conoscenza del rapporto del 5 aprile 2018 del

dr. __________, psichiatra, il quale, posta la diagnosi di “sindrome

ansioso-depressiva” aveva concluso per una completa inabilità lavorativa

(doc. AI pag. 61). Lo psichiatra curante dr. __________, nel rapporto del 17

aprile 2018, ponendo la diagnosi di “disturbo di personalità forme miste

ICD-10 F61.0, tratti schizoidi e depressivi coadiuvati a moderati tratti

riguardanti disturbi del pensiero, episodio depressivo di media gravità ICD-10

F32.1, disturbo d’ansia generalizzata ICD-10 F41.1”, aveva giudicato l’assicurato

totalmente inabile al lavoro (doc. AI pag. 81), conclusione da lui confermata

con scritto del 13 dicembre 2018 (doc. AI pag. 97). Sentito il medico SMR,

l’amministrazione ha quindi ordinato l’esecuzione di una perizia psichiatrica.

Con perizia del 19 giugno 2019 la dr.ssa __________ del __________, poste le

diagnosi di “Disturbo di personalità misto (tratti schizoidi, depressivi,

antisociali) F61.0, in diagnosi differenziale con: Altra modificazione duratura

della personalità F62.8, Sindrome depressiva ricorrente F33”, ha posto la

seguente valutazione:

"

(…)

7. VALUTAZIONE

PSICHIATRICA E MEDICO-ASSICURATIVA

(…)

7.4 Valutazione di capacità risorse e problemi

Descrizione di risorse e deficit— secondo schema Mini ICF—APP

(…)

Secondo la perita siamo di fronte a un assicurato che

presenta un disturbo personologico pervasivo e comportante una seria riduzione

della capacità lavorativa. L'assicurato, assecondando quelli che erano i propri

sogni giovanili, ha provato a lavorare nell'ambito scolastico come professore.

Una volta inserito in questo ambito si è reso conto di quali fossero le sue

difficoltà nell'essere in relazione con gli studenti e nel lavorare all'interno

dell'istituzione. Ha mostrato di avere delle buone capacità di adattamento e di

sopravvivenza, in quanto pur non avendo dove vivere o un impiego, ä riuscito a

vivere per anni all'estero senza nessun tipo di aiuto. L'attività professionale

che riferisce di aver perseguito con più durata è quella di custode. Quando

sono subentrati però dei cambiamenti in questo ambito, con una riduzione del suo

mansionario e un cambio dei proprietari, l'assicurato non è stato in grado di

adattarsi ai cambiamenti ed ha rassegnato le proprie dimissioni.

Successivamente, allorché era iscritto all'URC, non era in grado di seguire i

dettami venendo più volte sanzionato per le ricerche non effettuate, o

effettuate in ritardo o per non aver aderito alle indicazioni del proprio

collocatore. L'alleanza terapeutica con questo soggetto è molto difficile,

giacché vi è un funzionamento di tipo schizoide e quindi un disinvestimento in

generale nei confronti delle relazioni interpersonali. Si ritiene probabile che

con un'adeguata terapia farmacologica, vi sia un maggior contenimento di questi

aspetti del funzionamento, ma questa possibilità è lungi dall'essere una

certezza. Aspettarsi dall'assicurato una collaborazione in questo senso

alquanto difficile, così come è impensabile nell'attualità proporre un

qualsivoglia intervento tipo provvedimento professionale.

8. ELENCO DEI QUESITI PERITALI E RELATIVE RISPOSTE

8.1 CL nell'attività abituale

Si ritiene che, a partire dalla presa a carico con il

Dr. __________, ovvero dall'aprile 2017, vi sia una capacità lavorativa pari al

30%, da intendersi come riduzione della presenza.

8.2 CL in attività adeguata

Si ritiene che l'assicurato in un'attività adeguata

alle disabilità, avrebbe comunque una capacità lavorativa pari al 30%, da

intendersi come presenza. Un impiego consono alle limitazioni imposte dalla

malattia potrebbe essere quello di una professione in cui ä a poco contatto con

le persone, da intendersi sia come colleghi che come eventuale clientela.

Dovrebbe trattarsi di un impiego in cui ha delle mansioni piuttosto routinarie,

e che possa gestire con un buon grado di autonomia. Gli interventi normativi da

parte di un eventuale responsabile o comunque dell'autorità incaricata al

controllo, dovrebbero essere piuttosto cauti e non troppo direttivi, per

evitare di suscitare delle reazioni di disappunto. Potrebbe trattarsi di

un'attività di giardinaggio, oppure in un ambito letterario per esempio

bibliotecario, oppure un'attività come quella di custode, in cui abbia a

svolgere soprattutto mansioni esecutive e in minima misura di mediazione tra

inquilini e proprietari. (…)” (doc. AI pag. 115 segg)

L’Ufficio

AI ha pure richiamato gli atti dell’assicuratore malattia __________,

contenenti in particolare una valutazione allestita il 19 giugno 2017 dal dr. __________,

psichiatra, il quale, effettuato un dettagliato esame clinico e degli atti,

posta la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva in individuo con tratti di

personalità immaturi-impulsivi ICD-10: F41.2”, aveva concluso come segue:

"

(…)

Ci si confronta con un uomo di 45 anni senza

antecedenti psichiatrici, attivo come

amministratore presso il complesso di appartamenti "__________" di __________ che dallo scorso anno ha cominciato a sviluppare un

malessere sul posto di lavoro legato a un progressivo ridimensionamento dei

suoi incarichi, ritrovandosi da amministratore ad addetto delle pulizie e

portinaio. Di fatto avrebbe esperito una crescente irritabilità con ansia,

vissuto di marginalizzazione, il tutto poi peggiorato da conflitti coniugali

culminati nella rassegna delle sue dimissioni e il suo ritiro in montagna

abbandonando il nucleo familiare per due

settimane.

Dall'apertura della malattia la situazione sarebbe

migliorata in luogo di un'attenuazione dei disturbi prima pervasivi sul piano

comportamentale. Persisterebbe invece

un'attitudine all'isolamento. Sulla base

della valutazione medico fiduciaria eseguita, l'assicurato presenta un quadro clinico compatibile con uno stato misto

ansioso depressivo ora in fase di

riassorbimento, verosimilmente iscritto in uria personalità dai tratti impulsivi e immaturi. Dall'apertura della malattia ad oggi la situazione clinica sarebbe

migliorata, pur con uno scarso contributo della terapia psicofarmacologica (non

avendo assunto praticamente la Paroxetiria e solo per un mese l'Aripiprazolo a

basso dosaggio).

Considerati i rilievi clinici all'esame odierno nonché

Fatti

i dati soggettivi riferiti dall'assicurato l'incapacità lavorativa attestata a

oggi pare giustificata. Tuttavia

risulta altrettanto prevedibile un ripristino completo della sua capacità lavorativa entro metà luglio 2017

termine entro il quale sarà

ragionevolmente esigibile la sua iscrizione presso l'ufficio disoccupazione competente.” (doc. __________ pag. 11)

Con

rapporto del 26 giugno 2019 il dr. __________, psichiatra del SMR, dopo

discussione anche con il Segretariato SMR (il quale, con nota del 25-26 giugno

2019, aveva concluso che la valutazione peritale non presentava “la

necessaria criticità di lettura degli atti e delle circostanze temporali degli

ultimi due anni” e che di conseguenza vi erano “motivi per una

rielaborazione critica degli atti rilevanti” ragione per cui la perizia era

“da considerare invalidata”; doc. AI pag. 170), si è discostato dalle

conclusioni peritali concludendo per un’inabilità lavorativa dal 6 marzo 2017,

ma una ripresa completa dell’abilità a far tempo dal 1. agosto 2017, con le

seguenti argomentazioni:

"

(…)

Lo psichiatra curante dr. __________ certifica una IL

100% dal 1.4.2017 nel rapporto AI mentre certifica una CL 100% (IL 0%) in ogni

attività dall’1.8.2017 per l’assicurazione disoccupazione. Al momento della richiesta di perizia psichiatrica non erano pervenuti

gli atti dell'assicuratore IG, giunti il 20.05.2019: la __________ ha

riconosciuto IL 100% dal 06.03.2017 al 31.08.2017. Nonostante il Centro

peritale fosse a conoscenza rispettivamente avesse richiesto l'invio degli

atti, la perizia stata chiusa il 19.06.2019 senza che i periti Dr.ssa __________,

Dr.ssa __________ si siano chinati su tale documentazione comprendente una

valutazione fiduciaria del Dr. __________ del 19.06.2017, il quale confermava

una il 100% ma una ripresa verosimile al 100% entro Meta luglio 2017, ripresa

poi confermata dallo stesso psichiatra curante nel certificato emesso per la

DISO il 23.08.2017- la IL 100% termina al 31.07.2017-. In base all'incarto

DISO, a conoscenza da subito dei periti, l'assicurato non ha svolto sufficienti

ricerche di lavoro ed è stato per questo penalizzato. Nell'incarto non vi sono

altri certificati medici oltre a quello citato. Cronologicamente in seguito

alle sanzioni della DISO, l'assicurato presenta domanda Al il 25.02.2018.

I periti hanno preso visione dell'incarto DISO (vedi

punto 2 della perizia) ma non hanno minimamente discusso l'evidente incoerenza

tra quanto certificato all'Al e alla DISO. Il perito Dr.ssa __________ ha

contattato lo studio del Dr. __________ e discusso le conclusioni della perizia

non con il medico ma con lo psicologo __________ cui non sembra avere parlato

dell'incongruenza. Non si comprende se il Dr. __________ non fosse disponibile

rispettivamente l'assicurato è a beneficio solo di una presa a carico

psicologica e non medica.

È descritta una presa medicamentosa con scarsa

compliance, assumerebbe solo fluoxetina, non Abilify, Dalmadorm (sonnifero) al

bisogno, ma non si specifica quando è avvenuta l'ultima assunzione, nonostante

l'assicurato soggettivamente dichiari gravi problemi di sonno. Si tratta di un

trattamento insufficiente in base ai gravi sintomi con rischio di acting out di

cui parla lo psicologo __________ con la perita. Questa incoerenza non è

discussa in perizia.

I periti concludono per una IL 70% in ogni attività

dall'aprile 2017, giustificando, senza dati oggettivi, l'assenza di ricerche di

lavoro con il fatto che non era in grado di seguire i dettami dell'ufficio (il

medico psichiatra curante non ha certificato nulla alla DISO). Inoltre, la

perizia fiduciaria del Dr. __________ giustificava una IL 100% fino a metà

luglio 2017, ma i periti hanno chiuso la loro valutazione senza attendere la

ricezione degli atti __________ da loro stessi richiesti (vedi email

07.05.2019).

La perizia risulta pertanto incoerente e non plausibile

e non può essere presa in considerazione.

Il presente rapporto si basa prevalentemente pertanto

sull'unico atto neutrale ed oggettivo pervenuto, la valutazione fiduciaria del

Dr. __________ del 19.06.2017 e sul certificato di abilità lavorativa emesso

dal Dr __________ il 23.08.2017.”

Lo

psichiatra del SMR ha quindi concluso di aver certificato l’inizio dell’inabilità

dal 6 marzo 2017 come da rapporto del dr. __________ del 12 aprile 2018,

rispettivamente in base ai documenti della __________ osservando che “poiché

il dr. __________ non certifica patologie somatiche, se non uno stato dopo

HBV-HCV senza influsso sulla capacità lavorativa, la presente valutazione si è

chinata sulla documentazione specialistica” (doc. AI pag. 166).

Con

progetto di decisione del 27 giugno 2019

l’Ufficio AI ha quindi prospettato

la reiezione della richiesta di prestazioni, considerato come “la

documentazione medica acquisita all'incarto oggettiva la totale incapacità

lavorativa nel periodo dal 06.03.2017 al 31.07.2017; dal 17.07.2017 si è infatti

annunciato alla cassa contro la disoccupazione alla ricerca di un'attività a

tempo pieno per la quale si è dichiarato abile in misura completa, capacità

attestata dal 1. agosto 2017 anche dal suo curante. Non è pertanto stato

raggiunto l'anno d'attesa con incapacità minima ed ininterrotta del 40%, dopo

il quale sarebbe potuto insorgere l'eventuale diritto a rendita, così come non

permane perdita della capacità al guadagno data da un danno alla salute che

giustificherebbe l'assegnazione di provvedimenti professionali.“ (doc. AI

pag. 172).

In

seguito, inviati gli atti al dr. __________, con scritto 30 luglio 2019 il dr. __________

del SMR e il caposervizio SMR avv. __________ hanno nondimeno formulato una

richiesta di delucidazione alla dr.ssa __________ del __________. Le veniva in

particolare richiesto di pronunciarsi sul fatto che la perizia non si esprimeva

sulla discrepanza derivante dal fatto che il dr. __________ nel rapporto Al del

17 marzo 2018 aveva certificato un’incapacità lavorativa del 100% dal 1. aprile

2017 nella "totalità delle attività lavorative", mentre che

nel certificato redatto per l'assicurazione contro la disoccupazione del 9

agosto 2019 aveva attestato una piena capacità lavorativa dal 1. agosto 2018 in

"qualsiasi attività a seconda della competenza e formazione". Obiettavano

inoltre che la perizia fosse stata allestita senza considerare la valutazione del

dr. __________ su mandato della __________. Hanno inoltre chiesto delucidazioni

circa l’aspetto della presa a carico medica, risultando dalla perizia delle

incongruenze e rilevato come a detta del dr. __________ il trattamento

medicamentoso in atto apparisse insufficiente in base ai gravi sintomi con

rischio di acting out di cui riferiva lo psicologo __________, non

apparendo peraltro adeguata la discussione del caso con lo psicologo anziché

con lo psichiatra. Tutto ben considerato quindi hanno concluso che la

valutazione 19 giugno 2019 poneva “problemi di coerenza e plausibilità”

tali da non poter essere presa in considerazione nella valutazione del caso in

esame (doc. AI pag. 180).

Con

scritto 5 agosto 2019 la dr.ssa __________ ha preso posizione in merito e

confermato le sue posizioni e conclusioni peritali (doc. AI pag. 182). In

merito, con nuovo scritto 13 agosto 2019 alla medesima psichiatra, il dr. __________

e l’avv. __________ si sono a loro volta ribaditi nelle loro posizioni e

perplessità circa la perizia psichiatrica, comunicando quindi di mantenere “le

osservazioni conclusive del 30 luglio 209 riguardo alla coerenza e plausibilità

della perizia in parola” (doc. AI pag. 184). Posizione questa che il SMR ha

confermato anche dopo visione delle ulteriori osservazioni espresse dalla dr.ssa

__________ il 30 agosto 2019 (doc. AI pag. 192).

Con

certificato medico del 4 settembre 2019 il dr. __________ ha certificato che

l’assicurato continuava “a tergiversare in uno stato clinico e

psicopatologico alterato nella sua interezza. Come già in precedenza

significatoVi dal punto di vista medico psichiatrico egli, Signor RI 1 presenta

un quadro psicopatologico composto da un’alterazione sulla sfera affettiva,

sullo spettro ansiogeno e sulla struttura di personalità oramai da lunga data.

L'IL è presente almeno dal 20.04.2017 (data della presa a carico) e oltremodo

continuativa nella misura del 100% da lunga data e nei confronti della totalità

delle professioni. Anche dal punto di vista prognostico non si apprezza

positività alcuna, essendo dal nostro punto di vista, medico psichiatrico, il

Signor RI 1 in possesso di tutti i presupposti necessari e sufficienti per

poter beneficiare di una rendita invalidità completa. (…)” (doc. AI pag.

187).

Tale

certificato è stato nuovamente sottoposto al dr. __________ del SMR, il quale,

nell’Annotazione del 9 settembre 2019, ha rilevato che aveva “preso nozione

del rapporto di __________ del 04.09.2019, firmato da Dr. __________ (non

Dr.ssa __________ come in precedenza), Dr. __________, Sig. __________, in cui

sono riportati gli apprezzamenti dei curanti noti e già ampiamente discussi nelle

precedenti prese di posizione SMR. In assenza di fatti nuovi rispettivamente

nozione di modificazioni significative di fatti noti confermo le precedenti

prese di posizione SMR” (doc. AI pag. 190).

Di

conseguenza, mediante decisione del 12 settembre 2019, cresciuta incontestata

in giudicato, l’Ufficio AI ha confermato la reiezione della domanda, motivando:

"

(…)

La documentazione medica acquisita all'incarto

oggettiva la totale incapacità lavorativa nel periodo dal 06.03.2017 al

31.07.2017; dal 17.07.2017 si è infatti annunciato alla cassa contro la

disoccupazione alla ricerca di un'attività a tempo pieno per la quale si è

dichiarato abile in misura completa, capacità attestata dal 1. agosto 2017

anche dal suo curante.

Non è pertanto stato raggiunto l'anno d'attesa con

incapacità minima ed ininterrotta del 40%, dopo il quale sarebbe potuto

insorgere l'eventuale diritto a rendita, così come non permane perdita della

capacità al guadagno data da un danno alla salute che giustificherebbe

l'assegnazione di provvedimenti professionali.

AUDIZIONE

Le osservazioni di carattere medico sottoposteci entro

i termini legali, segnatamente:

• Rapporto medico firmato da: Dr. __________, Dr. __________

e psicologo Sig. __________ del 04.09.2019

sono state oggetto di esame da parte del nostro Servizio

Medico Regionale, il quale, in assenza di fatti nuovi rispettivamente nozione

di modificazioni significative di fatti noti, conferma la propria presa di

posizione.

Alla luce di quanto sopra, viene ribadita l'attendibilità del contenuto del progetto di decisione del 27.06.2019.” (doc. AI pag. 198)

2.7. Lo

psichiatra curante dr. __________, dopo aver in data 23 ottobre 2019 richiesto

l’invio degli atti medici dell’assicurato, in data 28 ottobre 2019 ha

presentato una nuova domanda di prestazioni mediante uno scritto nel quale ha

affermato quanto segue:

"

(…)

con il presente Vi si notifica nuovamente come lo stato

di salute del summenzionato in epigrafe sia nella sua interezza alterato oramai

da lungo tempo ed in maniera persistente e continuativa. Specificatamente tale

compromissione si denota come presente almeno dalla data della presa a carico

del 20.04.2017, si apprezza a tal riguardo come in egli l'affezione

psichiatrica in essere pregiudichi la propria CL in forma completa e da

intendersi essa tra l'altro a tempo indeterminato e nei confronti della totalità

delle professioni, con prognosi altamente sfavorevole, avendo esaurito ogni

possibilità di remissione.

Data la gravità del quadro in essere ed essendo passato

ben più di un anno di IL continuativa nella misura del 100% con assenza di

remissione, siamo a richiederVi l'apertura di una nuova domanda AI

specificandoVi cortesemente come essa non debba essere intesa come una

richiesta di opposizione od una richiesta di riapertura.” (doc. AI pag. 207)

Con

annotazione 5 novembre 2019 lo psichiatra del SMR dr. __________ ha osservato:

"

Considerandi

Ho preso visione di un certificato

del 28.10.2019 firmato dal Dr. __________, Dr. __________, Sig. __________, il

quale ripete il precedente apprezzamento dei curanti inviato il 04.09.2019, non

riporta fatti medici nuovi rispettivamente modificazioni significative di fatti

noti e già precedentemente valutati in sede SMR. Non è dunque giustificata

l'entrata in materia.” (doc. AI pag. 208)

Con

progetto di decisione del 21 novembre 2019 e, quindi, decisione del 20 gennaio

2020, dopo valutazione dell’”opposizione” presentata il 10 gennaio 2020

dall’assicurato tramite il suo legale, l’amministrazione non è entrata nel

merito della nuova domanda sulla base di queste motivazioni:

" (…)

La

precedente richiesta di prestazioni del signor RI 1 è stata rifiutata con

decisione 12.09.2019 cresciuta in giudicato.

Il

29.10.2019

abbiamo ricevuto una nuova richiesta. Tale richiesta può essere

esaminata unicamente se la situazione medica o professionale si è modificata in

modo importante. Da quanto trasmessoci non abbiamo potuto constatare tali

modifiche (per esempio nessuna nuova diagnosi, nessun nuovo referto, ecc.).

Per

questo motivo non possiamo entrare nel merito della nuova richiesta di

prestazioni.

AUDIZIONE

In sede

di audizione non sono stati apportati nuovi elementi medici con facoltà di

modifica della nostra presa di posizione. Ne discende la piena conferma della

decisione di non entrata in materia.” (doc. AI pag. 246)

2.8

In

concreto l’insorgente, chiamato a dimostrare che rispetto all’ultima decisione formale

del 12 settembre 2019 vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non

ha reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria tale da

incidere sulla capacità lavorativa.

In

effetti, la nuova domanda si basa esclusivamente sul menzionato certificato

medico del 28 ottobre 2019 del dr. __________, nel quale egli ha in sostanza

ripreso quanto già esposto nelle certificazioni inviate nell’ambito della prima

domanda, senza peraltro nemmeno indicare una diagnosi precisa ed esporre in che

misura e in che modo influissero sulla capacità lavorativa dell’assicurato le problematiche

psichiche già valutate in modo approfondito dallo psichiatra del SMR dr. __________

nell'ambito della procedura sfociata nella decisione formale del 12 settembre

2019, cresciuta incontestata in giudicato e per questo vincolante.

Del

resto le – peraltro assai scarne - argomentazioni e conclusioni addotte dallo

psichiatra curante nella sua certificazione del 28 ottobre 2019 sono

essenzialmente le stesse di quelle che il medesimo aveva espresso nell’ambito

della prima procedura e già opportunamente vagliate dal dr. __________. Come

correttamente evidenziato dal medico SMR, pure specialista in psichiatria,

nell’annotazione del 5 novembre 2019 (doc. AI pag. 208), tale certificato non

riporta alcun fatto medico nuovo rispettivamente modificazioni significative di

fatti noti e già precedentemente valutati dal medico SMR, in particolare in

occasione del rapporto finale del 26 giugno 2019 (doc. AI 166). In effetti in

tale certificato il dr. __________ non evidenzia in alcun modo che sia

intervenuto un peggioramento delle condizioni dell’assicurato successivamente

alla decisione di diniego del 12 settembre 2019, ma anzi ne sottolinea di fatto

la stabilità, affermando che il suo stato di salute sia alterato “oramai da

lungo tempo ed in maniera persistente e continuativa”, e meglio dal mese di

aprile 2017, in maniera pregiudichevole per la capacità lavorativa” (doc.

AI pag. 207).

Tale

documento non permette dunque nemmeno di ipotizzare l’intervento di un cambiamento

rilevante delle circostanze di fatto rispetto a quanto accertato e deciso

nell’ambito della precedente procedura, sfociata nel provvedimento (cresciuto

in giudicato) del 12 settembre 2019, dove pure la valutazione del dr. __________,

unitamente alla perizia della dr.ssa __________ del __________, erano state

approfonditamente valutate, per poi giungere alla conclusione di un’inabilità

lavorativa dal marzo 2017, con una ripresa completa dal mese di agosto 2017.

Come dianzi esposto (cfr. al consid. 2.5), a tali conclusioni il medico SMR era

giunto dopo aver attentamente valutato la documentazione agli atti, in

particolare la certificazione di abilità completa dal 1. agosto 2017 resa dallo

psichiatra curante il 23 agosto 2017 all’attenzione dell’assicurazione

disoccupazione (doc. assic. disoccupazione pag. 11) e gli atti dell’assicuratore

malattia (che aveva riconosciuto un’inabilità completa dal 6 marzo 2017 al 31

agosto 2017), comprendenti in particolare la valutazione fiduciaria del dr. __________

del 19 giugno 2017 attestante un’inabilità completa ma con verosimile ripresa

al 100% entro metà luglio 2017.

Ora,

tali conclusioni, sulle quali si è basata la decisione di diniego del 12

settembre 2019, cresciuta incontestata in giudicato, risultano in questa sede

vincolanti.

Questo

giudice - attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti

- non ha quindi motivo di distanziarsi dall'apprezzamento del medico SMR dr. __________

nell’annotazione del 5 novembre 2019, giusta il quale l’unica certificazione

prodotta dall’assicurato, ovvero quella del 28 ottobre 2019 del dr. __________,

non permette di oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute.

Sia

peraltro osservato che la citata certificazione del dr. __________ è l’unico

atto medico presentato in occasione della nuova domanda di prestazioni,

l’assicurato non avendo prodotto documentazione medica nemmeno nei 30 giorni

assegnatigli dall’amministrazione per formulare osservazioni e per produrre

eventuali mezzi di prova al progetto di decisione del 21 gennaio 2019.

A

proposito del medico SMR giova del resto qui ricordare che per l’art.

59.

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Non

va del resto neppure dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla

nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico

curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid.

2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di

fiducia che lo lega al suo paziente (cfr.

STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il

TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Per

quanto infine riguarda le allegazioni del ricorrente che concernono

essenzialmente il merito del rifiuto della domanda di prestazioni mediante la

decisione del 12 settembre 2019, laddove in particolare censurano

l’amministrazione per non aver seguito le conclusioni tratte nella perizia del __________

del 19 giugno 2019 e per non essersi pronunciata in merito ad addotte

contraddizioni tra i diversi atti medici, le stesse risultano irricevibili non

solo perché riguardano la valutazione posta alla base della decisione del 12

settembre 2019, e quindi di un provvedimento cresciuto in giudicato e per

questo definitivo e vincolante, ma anche poiché, come ricordato sopra (consid.

2.3), se l'assicurato interpone ricorso contro una decisione di non entrata in

materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha

rifiutato di entrare in materia, ma non esamina materialmente l’effettivo

diritto a prestazioni (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a;

RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

Appare

del resto quantomeno inverosimile che a distanza di poche decine di giorni

dall’emanazione del precedente decisione di diniego (12 settembre 2019) e di

pochi mesi dalle valutazioni mediche poste a suo fondamento (rapporti SMR del

26.

giugno 2019, 30 luglio 2019, 13 agosto 2019 e 9 settembre 2019; doc. AI pag.

166, 180, 184 e 190), la situazione di fatto possa essersi modificata in modo

tale da influire sul diritto a prestazioni.

Ribadito

inoltre il principio per cui quanto più breve è il lasso di tempo

trascorso dalla decisione precedente (in concreto il provvedimento del 12

settembre 2019), tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezza la

plausibilità delle allegazioni dell'assicurato (cfr. STF 8C -716/2011 del 5

gennaio 2012 e riferimenti), in conclusione, non essendo stata resa

verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute dell’assicurato

nell’ambito della procedura amministrativa e, quindi, prima della resa del

querelato provvedimento, secondo questo giudice giustamente l’Ufficio AI non è

entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

La

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

2.10

L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr.

consid. 1.4).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la

determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V

362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad art. 61, n. 173, pagg. 828-829).

A

norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d’ufficio (Lag), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

173.

segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il

processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

In

casu, dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti

all’inserto, la vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa. In effetti, alla luce della precedente decisione

del 12 settembre 2019, con la quale la domanda di prestazioni dell’assicurato del

marzo 2018 era stata respinta dopo attenta valutazione della documentazione medica,

non essendo stato raggiunto l’anno di attesa con incapacità minima ed

ininterrotta del 40% (doc. AI pag. 198), l’amministrazione non è entrata nel

merito delle nuova domanda di prestazioni, presentata a solo un mese di

distanza e corredata da un unico e assai scarno certificato medico - quello del

dr. __________ del 28 ottobre 2019 -, considerato come l’assicurato, oltretutto

patrocinato, non avesse apportato, nemmeno in fase di osservazioni al progetto

di decisione del 21 novembre 2019 - dal quale emergeva chiaramente la necessità

di documentare debitamente un eventuale peggioramento delle sue condizioni - nuovi

elementi medici atti a rendere almeno verosimile una modifica della situazione

medica o economica rispetto a quanto stabilito nella precedente decisione cresciuta

in giudicato.

A

titolo abbondanziale e benché in ogni modo, richiamata la giurisprudenza citata

al consid. 2.4, eventuali documenti prodotti in sede ricorsuale non possono

comunque giustificare l’accoglimento di un ricorso contro una decisione di non

entrata nel merito, ma possono tutt’al più venir considerati nell’ambito di una

nuova domanda, sia detto che nemmeno in questa sede l’interessato ha ritenuto

di produrre documentazione medica idonea a validamente contestare le valutazioni

del dr. __________ di cui alle succitate annotazioni del 26 giugno 2019 (doc.

AI pag. 166) e 5 novembre 2019 (doc. AI pag. 208) e/o a rendere verosimile

una rilevante modifica del suo stato di salute.

Ne

segue che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti