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Decisione

32.2020.19

Rendita rifiutata ad assicurata casalinga in assenza di grado d'invalidità rilevante. Producendo nuova documentazione medica, ricorrente contesta conclusioni sull'abilità lavorativa. Su proposta dell'Ufficio AI, annullamento della decisione e rinvio per ulteriori accertamenti

27 aprile 2020Italiano14 min

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

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Incarto

n.

32.2020.19

FC

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’8 gennaio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione 8 gennaio 2020

l’Ufficio AI – esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso e dopo aver

fatto eseguire un’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica al domicilio della richiedente – ha respinto la domanda

di prestazioni presentata il 14 giugno 2018 da RI 1, considerato come

l’inchiesta al domicilio aveva consentito di stabilire un insieme di limitazioni,

originate dalla salute cagionevole, quantificate nella misura del 35.50% e,

quindi, inferiore al grado minimo del 40% per il diritto alla rendita;

- contro suddetta decisione

s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. __________ della RA 1,

postulando di essere messa al beneficio del gratuito patrocinio. Producendo

nuova refertazione medica, l’insorgente rimprovera in particolare

all’amministrazione un non corretto approfondimento medico della fattispecie,

censurando pure la valutazione resa in ambito casalingo, in seguito al

peggioramento del suo stato di salute. Postula quindi l’annullamento della

decisione contestata e l’attribuzione di un quarto di rendita d’invalidità dal

dicembre 2018 e il ritorno degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti

peritali;

- con la risposta di causa

– sulla base dell’annotazione 3 marzo 2020 del medico SMR (doc. V/1) –

l’amministrazione ha postulato la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori

accertamenti medici e, quindi, al termine degli stessi, all’emanazione di una

nuova decisione debitamente preavvisata (cfr. doc. V);

- con scritto 9 marzo 2020 la rappresentante

dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione, chiedendo

di statuire sulle ripetibili;

- la presente vertenza non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010

dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.

28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto

un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è

invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié

pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in

cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

-

se, però, un assicurato maggiorenne non

esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei

suoi confronti del concetto d’incapacità di guadagno non è possibile, poiché -

in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria

perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi

l'esercizio di una attività lucrativa. Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA

(cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete

all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo

dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b;

DTF 104 V 136).

In

questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato

che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e

dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività

lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione

dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete. L’art. 27 cpv. 1 prima frase

OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisava a sua volta che

per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata

nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici,

l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto

attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico,

amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi

escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti

l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015

nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così

valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare

mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158

consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima

della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere

posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.

139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non

vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella

sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo

concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito

che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa

eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire

personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che

si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla

situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si

distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o

altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge

collabora nell'impresa dell'altro.

Nel

nuovo tenore in vigore dal 1. gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede

che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di

assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori

domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari. Con la modifica

dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni

consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R.

Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité

sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46)). Come emerge dalle spiegazioni pubblicate

dall’UFAS alla Modifica dell’OAI – Valutazione dell’invalidità per gli

assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo

misto) – in merito agli adeguamenti dal 1. gennaio 2018 concernenti

l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte

europea dei diritti dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento

sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi

dell’art. 7 cpv. 2 LAI. Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei

terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle

da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le

attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le

attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate

a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in

casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno

dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più

espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate

spiegazioni dell’UFAS). Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli

adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1. gennaio 2018 il

nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che

possono essere equiparati ad un’attività lucrativa. Per stabilire se

un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a

un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna

chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone

o ditte) dietro pagamento. È per esempio il caso di lavori domestici necessari

come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia

domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la

pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la

manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri

familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività

dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).

Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e

l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa

economia domestica dell’assicurato.

Va

ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza

ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da

terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che

vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere

del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di

terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla

salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto,

dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima. Ritenuto come la

modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo

scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia

domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di

pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non

possono essere eseguite da terzi dietro pagamento – non rientrano tra le

attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157

consid. 5c/bb). Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica

della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione

per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1. gennaio 2015 e nella versione

in vigore dal 1. gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve

procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per

calcolare il grado di invalidità in generale;

-

nel caso concreto, come chiesto con il gravame e come

indicato in risposta di causa, alla luce degli atti medici all’inserto e sulla

scorta della refertazione sanitaria prodotta col gravame, v’è effettivamente da

ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione

invalidante dell’assicurata, la situazione medica vada ulteriormente indagata. Tale

conclusione si impone secondo quanto indicato nell’Annotazione del 3 marzo 2020

del medico SMR dr. __________, il quale, dopo aver visionato la documentazione

prodotta dalla ricorrente (due prescrizioni di fisioterapia del 23 dicembre

2019 e 31 gennaio 2020 del dr. __________ e un certificato medico del 16

gennaio 2020 di quest’ultimo, attestante la necessità per la paziente “di un

aiuto domiciliare per le faccende domestiche causa malattia”, doc. A/4 e 5)

ha concluso ritenendo “indicata una valutazione peritale neutrale al

fine di valutare l’esigibilità residua presentata dall’A” (doc. V/1). Sulla

base di tali conclusioni del SMR, l’Ufficio AI nella sua risposta, ha quindi

concluso che “ritenuto quanto sopra lo scrivente UAI non può che postulare

il ritorno degli atti all'amministrazione per attuare i necessari accertamenti

del caso. Al termine dell’istruttoria verrà emanata da parte

dell'amministrazione una nuova decisione debitamente preavvisata sul caso della

signora RI 1” (doc. V). A tale richiesta ha aderito la ricorrente tramite la

sua patrocinatrice in data 9 marzo 2020, affermando che “in riferimento alla

risposta di causa dell'Ufficio AI del 4 marzo 2020, con la quale

l'amministrazione chiede il rinvio degli atti al fine di espletare i necessari

accertamenti medici, confermo il nostro accordo a tale proposta” (doc VII);

- in STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché

vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011);

- nel

caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono

incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa

proceda nel senso sopra indicato. In esito alla nuova

istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI,

una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli

artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurata potrà riproporre ogni censura

di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella

economica;

- giusta

gli artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della lite, le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

- vincente e patrocinata

in causa dall’avv. __________ della RA 1, alla ricorrente va riconosciuta un'indennità per ripetibili che appare equo

stabilire in fr. 1'800 (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca), ciò che

rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio formulata nel ricorso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione dell’8

gennaio 2020 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800

(IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

3.- Comunicazione agli interessati

Fatti

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

Considerandi

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti