32.2020.19
Rendita rifiutata ad assicurata casalinga in assenza di grado d'invalidità rilevante. Producendo nuova documentazione medica, ricorrente contesta conclusioni sull'abilità lavorativa. Su proposta dell'Ufficio AI, annullamento della decisione e rinvio per ulteriori accertamenti
27 aprile 2020Italiano14 min
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.19
FC
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’8 gennaio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 8 gennaio 2020
l’Ufficio AI – esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso e dopo aver
fatto eseguire un’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica al domicilio della richiedente – ha respinto la domanda
di prestazioni presentata il 14 giugno 2018 da RI 1, considerato come
l’inchiesta al domicilio aveva consentito di stabilire un insieme di limitazioni,
originate dalla salute cagionevole, quantificate nella misura del 35.50% e,
quindi, inferiore al grado minimo del 40% per il diritto alla rendita;
- contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. __________ della RA 1,
postulando di essere messa al beneficio del gratuito patrocinio. Producendo
nuova refertazione medica, l’insorgente rimprovera in particolare
all’amministrazione un non corretto approfondimento medico della fattispecie,
censurando pure la valutazione resa in ambito casalingo, in seguito al
peggioramento del suo stato di salute. Postula quindi l’annullamento della
decisione contestata e l’attribuzione di un quarto di rendita d’invalidità dal
dicembre 2018 e il ritorno degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti
peritali;
- con la risposta di causa
– sulla base dell’annotazione 3 marzo 2020 del medico SMR (doc. V/1) –
l’amministrazione ha postulato la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori
accertamenti medici e, quindi, al termine degli stessi, all’emanazione di una
nuova decisione debitamente preavvisata (cfr. doc. V);
- con scritto 9 marzo 2020 la rappresentante
dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione, chiedendo
di statuire sulle ripetibili;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
-
se, però, un assicurato maggiorenne non
esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei
suoi confronti del concetto d’incapacità di guadagno non è possibile, poiché -
in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria
perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi
l'esercizio di una attività lucrativa. Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA
(cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete
all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b;
DTF 104 V 136).
In
questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato
che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e
dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete. L’art. 27 cpv. 1 prima frase
OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisava a sua volta che
per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto
attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico,
amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi
escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti
l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015
nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non
vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella
sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si
distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge
collabora nell'impresa dell'altro.
Nel
nuovo tenore in vigore dal 1. gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede
che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di
assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori
domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari. Con la modifica
dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni
consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R.
Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité
sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46)). Come emerge dalle spiegazioni pubblicate
dall’UFAS alla Modifica dell’OAI – Valutazione dell’invalidità per gli
assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo
misto) – in merito agli adeguamenti dal 1. gennaio 2018 concernenti
l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte
europea dei diritti dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento
sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi
dell’art. 7 cpv. 2 LAI. Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei
terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle
da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le
attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le
attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate
a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in
casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno
dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più
espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate
spiegazioni dell’UFAS). Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli
adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1. gennaio 2018 il
nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che
possono essere equiparati ad un’attività lucrativa. Per stabilire se
un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a
un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna
chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone
o ditte) dietro pagamento. È per esempio il caso di lavori domestici necessari
come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia
domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la
pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la
manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri
familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività
dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e
l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa
economia domestica dell’assicurato.
Va
ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza
ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da
terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che
vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere
del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di
terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla
salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto,
dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima. Ritenuto come la
modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo
scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia
domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di
pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non
possono essere eseguite da terzi dietro pagamento – non rientrano tra le
attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157
consid. 5c/bb). Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica
della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione
per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1. gennaio 2015 e nella versione
in vigore dal 1. gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve
procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per
calcolare il grado di invalidità in generale;
-
nel caso concreto, come chiesto con il gravame e come
indicato in risposta di causa, alla luce degli atti medici all’inserto e sulla
scorta della refertazione sanitaria prodotta col gravame, v’è effettivamente da
ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione
invalidante dell’assicurata, la situazione medica vada ulteriormente indagata. Tale
conclusione si impone secondo quanto indicato nell’Annotazione del 3 marzo 2020
del medico SMR dr. __________, il quale, dopo aver visionato la documentazione
prodotta dalla ricorrente (due prescrizioni di fisioterapia del 23 dicembre
2019 e 31 gennaio 2020 del dr. __________ e un certificato medico del 16
gennaio 2020 di quest’ultimo, attestante la necessità per la paziente “di un
aiuto domiciliare per le faccende domestiche causa malattia”, doc. A/4 e 5)
ha concluso ritenendo “indicata una valutazione peritale neutrale al
fine di valutare l’esigibilità residua presentata dall’A” (doc. V/1). Sulla
base di tali conclusioni del SMR, l’Ufficio AI nella sua risposta, ha quindi
concluso che “ritenuto quanto sopra lo scrivente UAI non può che postulare
il ritorno degli atti all'amministrazione per attuare i necessari accertamenti
del caso. Al termine dell’istruttoria verrà emanata da parte
dell'amministrazione una nuova decisione debitamente preavvisata sul caso della
signora RI 1” (doc. V). A tale richiesta ha aderito la ricorrente tramite la
sua patrocinatrice in data 9 marzo 2020, affermando che “in riferimento alla
risposta di causa dell'Ufficio AI del 4 marzo 2020, con la quale
l'amministrazione chiede il rinvio degli atti al fine di espletare i necessari
accertamenti medici, confermo il nostro accordo a tale proposta” (doc VII);
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché
vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011);
- nel
caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono
incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa
proceda nel senso sopra indicato. In esito alla nuova
istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI,
una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli
artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurata potrà riproporre ogni censura
di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella
economica;
- giusta
gli artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della lite, le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- vincente e patrocinata
in causa dall’avv. __________ della RA 1, alla ricorrente va riconosciuta un'indennità per ripetibili che appare equo
stabilire in fr. 1'800 (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca), ciò che
rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio formulata nel ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione dell’8
gennaio 2020 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800
(IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti