32.2020.2
Decisione di non entrata in materia su nuova domanda. Ricorso respinto non essendo stato reso verosimile, prima dell'emanazione della decisione impugnata un cambiamento rilevante delle circostanze. Trasmisione all'UAI (quale ulteriore nuova domanda) dei documenti medici prodotti solo col ricorso
16 luglio 2020Italiano17 min
aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.2
rg/gm
Lugano
16 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 27 settembre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 Per decisioni 27 marzo 2018 –
confermata dallo scrivente Tribunale con sentenza 30 aprile 2019 – l’Ufficio AI
aveva riconosciuto a RI 1, in applicazione del metodo misto, il diritto a tre
quarti di rendita dal 1. gennaio al 31 marzo 2015 e ad una rendita intera dal 1.
aprile 2015 al 31 marzo 2016.
1.2 Nel mese di maggio 2019
l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni allegando il
certificato medico 6 maggio 2019 dello studio medico __________ a firma dei
curanti dr. __________, dr.ssa __________ e dello psicologo __________ (doc. AI
111), cui ha fatto seguito un ulteriore certificato dei medesimi sanitari datato
16 agosto 2019 (doc. AI 116) e prodotto nell’ambito delle osservazioni al
progetto di decisione emanato dall’Ufficio AI il 19 luglio 2019.
Nel primo certificato è
stato osservato:
"
(…) Vi si aggiorna sullo stato
psicopatologico della summenzionata paziente, nello specifico si denota come le
risorse mentali della Signora RI 1 siano scarne ed alterate, anche a fronte di
una modulazione intrapsichica delle proprie istanze non sufficiente per
consentirle l'accedere ad una rettifica soggettiva nella direzione di una
remissione anche di parziale tipologia. A tal riguardo Vi si evince di come
ella sia inabile a lavoro, dal punto di vista medico psichiatrico nella misura
almeno dell'80% oramai da lunga data. Nonostante ella presenti una compliance
elevata la prognosi risulta altamente sfavorevole, vedi storia clinica e
biografia. Il trattamento procede secondo dominio integrato, psichiatrico,
psicoterapico, infermieristico e sociale.
Avvalendoci come referente teorico dell'ICD-10 si
promuove diagnosi di:
• Sindrome depressiva ricorrente, episodio medio grave
con sintomi biologici (F33.2);
• Disturbo da sintomi somatici, persistente (F45.1);
• Disturbo di personalità misto tratti dipendenti.
Le succitate diagnosi hanno una rilevante incidenza
sulla C.L., inficiando il proprio funzionamento generale in maniera grave.
Facendo riferimento a quanto suespstoVi siamo a
richiederVi cortesemente l'apertura della pratica invalidità giacché, nostro
malgrado, ella soddisfa tutti i presupposti necessari e sufficienti per
l'attestazione di una rendita completa in quadro clinico compromesso
definitivamente senza possibilità alcuna di miglioramento. (…)” (Doc. AI 111)
Nel
secondo i sanitari hanno invece evidenziato:
"
(…) il presente a seguito del
Vostro progetto di decisione del 19.07 u.s. e, nello specifico per presentarVi
una nostra presa di posizione nei confronti del medesimo al fine di segnalarVi
la nostra totale assenza di concordanza. A tal riguardo Vogliate cortesemente
rifarVi al nostro ultimo scritto del 06.05 u.s., prendendo in considerazione
cionondimeno come, l'alterazione del funzionamento generale della succitata in
epigrafe sia determinata da uno stato psicopatologico riguardante capacità
critiche e di giudizio alternate, subenti grave alterazione in relazione alle
ideazioni prevalenti su base organica, socio-relazionale e fortemente
influenzate dagli aspetti timici relativi alla diagnosi primaria in essere.
Peraltro ella appare scarsamente curata nella propria persona e nell'igiene con
una mimica ed una gestualità improntate nel lasciar trasparire stati di
angoscia, sconforto, tristezza ed annichilimento. Si denota inoltre un'elevata
diminuzione dell'efficienza cognitiva su base depressogena, cionondimeno
l'intelligenza è adeguata al livello ed allo sviluppo socio-culturale. Il
linguaggio è rallentato ed i suoi contenuti sono poveri, prevalentemente
orientati alla condizione somatica e socio-relazionale secondo modalità
reiterata ed in base agli importanti aspetti ruminativi su sfondo
ansioso-nervoso. L'umore è severamente deflesso con annessa: labilità
affettiva, astenia, anedonia, abulia, autostima debilitata presenza di marcata
autocritica, dolore atipico localizzato alla muscolatura striata ed una
partecipazione affettiva alle circostanze della vita seriamente compromessa.
L'ansia è libera e fortemente somatizzata per carenza
di metallizzazione con capacità metacognitive alterate e veicolate da scarse
risorse culturali. La tolleranza alla frustrazione è anch'essa seriamente
compromessa, logora ed estinta. Il ritmo sonno veglia è anch'esso alterato
(avvio, mantenimento e qualità). Il funzionamento sociale e marcatamente
tendente all'isolamento ed alla dipendenza. L'istinto vitale è precario ed
eretto su di un dominio fragile è labile, al momento attuale conservato con
assenza di ideazioni anticonservative franche e tali da necessitare un ricovero
sotto regime stazionario. Purtuttavia non emergono sintomi franchi afferenti
alla sfera psicotica.
Non si ritorna sugli aspetti inerenti la CL e
l'impianto diagnostico già significati nel rapporto succitato ed a Voi ben
noto, si vuole sottolineare e ribadire in ogni modo il fatto di come, in base
all'esame psichico suespostoVi, sia evidente che la paziente possegga tutti i
requisiti per una Vostra entrata in materia, richiedendo quantomeno che ella
debba essere da Voi visitata al fine di appurare quanto le sue risorse siano
assenti come anche ogni tipo di possibilità lavorativa se non per quanto già
indicato a livello percentile. (…)” (Doc. AI 116)
Con decisione 27 settembre
2019, confermando il suddetto progetto 19 luglio 2019, l’amministrazione non è
entrata in materia sulla nuova domanda evidenziando, sulla scorta delle
valutazioni del medico SMR, come non siano riscontrabili modifiche
significative della situazione medica o professionale.
1.3 Avverso la suddetta decisione
insorge dinanzi al TCA l’assicurata personalmente producendo un nuovo
certificato dello studio medico __________ datato 6 novembre 2019 (cfr. II-2).
Con la risposta di causa
l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione impugnata ribadendo –
sulla scorta del parere espresso dal medico SMR sulla nuova certificazione
prodotta con il gravame (cfr. V-1) – che in sede di procedura amministrativa
non è stata resa verosimile una riduzione della capacità lavorativa tale da
incidere in misura rilevante sul diritto a prestazioni.
considerato in
diritto
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 L’oggetto del contendere deve
essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato
nel merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato
è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116
V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
2.3 Giusta l’art.
87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare
che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o
di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto
alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il
contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era
insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché
il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per
l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le
condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
La giurisprudenza ha
avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 4 OAI) si
applica per analogia anche – come
nel caso in esame – alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione
di reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata
nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della
situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109
V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999,
n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).
Scopo di questo requisito è
impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5
gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta
(DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108
consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994
in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109
V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29
aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
In DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non
risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non
rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi
Fatti
di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).
Va ancora
rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI
(corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1° gennaio
2012), è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è
necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile
modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri
che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23
aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
Più la precedente decisione
è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87
cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;
quanto più breve
è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più
rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni
dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo
potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare
(DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio
2012 consid. 2.3; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).
2.4 Nella
sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale
federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle
affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità
di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo
cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Nella
sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF
141 V 281 deve essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta
una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi
fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca
a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di
un’inabilità lavorativa invalidante.
Inoltre,
per giurisprudenza, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294).
L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
2.5 Nell’ambito della nuova
domanda, come accennato, l’assicurata ha trasmesso all’Ufficio AI i due
certificati menzionati sopra al considerando 1.2. Queste certificazioni – il
relazione alle quali in procedura amministrativa il medico psichiatra SMR ha
evidenziato, non senza pertinenza, come il primo contenga una “lista di
diagnosi non suffragate da qualsiasi nozione comprensibile di status” (doc.
AI 115) e il secondo “un apprezzamento di status in assenza di indicazioni
di diagnosi e prognosi” (doc. AI 118) – non possono essere
considerate, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di
rapporti medici psichiatrici, attestazioni mediche facenti validamente e in
maniera motivata stato di una (verosimile) rilevante modifica della situazione
accertata tramite perizia pluridisciplinare nel dicembre 2016 (doc. AI 56, 96)
nell’ambito della precedente procedura sfociata nella decisione del 27 marzo
2018. Al riguardo non può non essere evidenziato come lo studio __________ e
quindi lo psichiatra dr. __________, nel certificato 6 maggio 2019 (che
per altro non parla,
a differenza del certificato 6 novembre 2019
prodotto col gravame [doc. II-2], di peggioramento né indica ed evidenzia in
maniera chiara e precisa in che cosa consista l’asserita modifica della
situazione invalidante con riferimento a quanto attestato nelle precedenti
certificazioni psichiatriche [cfr. doc. AI 20, 32 e sub doc. AI 106]) abbia
stimato all’80% l’attuale incapacità lavorativa dell’assicurata mentre che
nella valutazione resa nell’ambito della precedente procedura il medesimo
specialista aveva sostenuto (rapporto medico del 17 giugno 2015 sub doc. AI 20)
e ribadito (rapporto medico del 4 dicembre 2015 sub doc. AI 32) l’esistenza di
un’incapacità lavorativa del 100%. Ciò non permette di certo di considerare
siccome validamente resa verosimile una modifica (peggioramento) ai sensi
dell’ex art. 87 cpv. 2 OAI (v’è se mai da chiedersi se in base alle percentuali
indicate non si possa addirittura parlare di eventuale miglioramento della
capacità lavorativa).
A ragione quindi
l’amministrazione ha deciso di non entrare in materia sulla nuova domanda di
prestazioni. Il ricorso non merita pertanto accoglimento.
2.6 Con il gravame l’insorgente ha
prodotto diversa documentazione medica (il certificato 6 novembre 2019 e 30
gennaio 2020 sempre dello studio __________ e il certificato 20 gennaio 2020
del medico curante dr. __________) che a suo giudizio costituisce prova di un
intervenuto peggioramento delle sue condizioni di salute.
In
STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 l’Alta Corte ha
giudicato corretto l’agire di un tribunale cantonale che non aveva preso in
considerazione la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella
procedura ricorsuale e che andava considerata nell’ambito di una nuova domanda
nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una
modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend
erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu
aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege
einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine
anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S.
69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen
Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).
Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del
15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un
Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva
preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso.
L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile
che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto
alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per
l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile
la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende
verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a
mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende
trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire
d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a
mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della
domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui
all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla
decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito
di una nuova domanda di prestazioni (rispettivamente di revisione).
Stante quanto
sopra, la documentazione medica prodotta (per la prima volta) nella
procedura ricorsuale (doc. II-1, IX-1, IX-2) deve quindi essere trasmessa
all’Ufficio AI affinché, dopo esame della stessa quale (ulteriore) nuova domanda,
decida se vi sono gli estremi per l’entrata in materia ai sensi dell’art. 87
cpv. 2 e 3 OAI e, in caso affermativo, dopo istruzione della causa, si pronunci
nel merito del peggioramento (non compete allo scrivente Tribunale pronunciarsi
in prima istanza su una nuova domanda).
2.7 Giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI
la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500 sono poste a carico della
ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Gli atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle
proprie incombenze conformemente ai considerandi.
3.
Le spese di fr. 500 sono
poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti