32.2020.20
Prima formazione professionale. Richiesta di un'assicurata per conseguire l'AFC in agricoltura negata dall'Ufficio AI. Sulla base degli atti prodotti con il ricorso vi sono i presupposti per riconoscere le spese per il chiesto iter formativo professionale
16 settembre 2020Italiano26 min
assicurata ha diritto unicamente ai provvedimenti idonei e necessari al raggiungimento
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.20
BS
Lugano
16 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 gennaio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 2000,
nell’aprile 2007, durante il primo dei tre anni di apprendistato volto a conseguire
l’attestato federale di capacità (AFC) quale agricoltrice, a causa dello scarso
rendimento scolastico ed in maggior parte delle difficoltà riscontrate a
livello lavorativo, ha inoltrato una domanda di prestazioni volta al rilascio
di una garanzia per la copertura dei costi per un percorso pratico biennale ai
fini dell’ottenimento del certificato federale di pratica (CFP) in agricoltura,
più consono alle sue capacità (doc. 3).
Tali costi sono stati
garantiti dall’Ufficio AI mediante comunicazioni del 20 aprile 2018 e del 27
luglio 2018 (doc. 26 e 30 inc. AI).
L’assicurata ha ottenuto
il CFP di agricoltrice, rilasciato il 31 luglio 2018 dal Canton __________
(doc. 32 inc. AI).
Accertato che l’assicurata
ha terminato con successo la sua formazione professionale, valutato un grado di
capacità lavorativa del 40% nell’attività appresa e in attività adeguate
-confermato anche dal punto di vista medico (cfr. annotazioni 11 ottobre 2018 e
29 marzo 2019 del Servizio medico regionale (SMR), in doc. 40 e 56 inc. AI) -, con
rapporto finale del 18 settembre 2018 il Servizio integrazione professionale
(SIP) ha determinato, mediante il raffronto dei redditi, un grado d’invalidità
del 50% (doc. 36 inc. AI). Di conseguenza, con decisione del 9 aprile 2019
l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una mezza rendita con
effetto dal 1° febbraio 2018 (doc. 57 e 59 inc. AI).
1.2. Contro la succitata decisione
l’assicurata, rappresentata da Consulenza giuridica andicap, ha inoltrato
ricorso al TCA, chiedendo in via principale il riconoscimento del diritto ad
una rendita intera o, subordinatamente, a tre quarti di rendita.
Riesaminata la decisione
contestata, in data 11 luglio 2019 l’Ufficio AI ha emesso una nuova pronunzia,
in sostituzione di quella impugnata, erogando all’assicurata una rendita intera
dal 1° febbraio 2018 come da richiesta ricorsuale (doc. 76 inc. AI).
Di conseguenza, con
decreto del 3 settembre 2019 il vicepresidente del TCA ha stralciato dai ruoli
la causa (inc. 32.2019.109).
1.3. Nel marzo 2019 l’assicurata
ha presentato una richiesta per l’erogazione di un assegno per grandi invalidi,
facendo valere la necessità dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana, dell’aiuto di terzi nei vari atti quotidiani e della sorveglianza
personale (doc. 55 e 61 inc. AI), domanda attualmente in fase di accertamento.
1.4. Il 10 settembre 2019
l’assicurata, per il tramite della di lei madre, ha inoltrato una domanda di
finanziamento della formazione come agricoltrice AFC, da svolgere presso la “__________”
[fattoria facente parte della “__________” a __________ (frazione di __________):
__________], una struttura adeguata alla sua problematica, in grado di
accompagnarla durante il suo percorso formativo (doc. 82 inc. AI).
Sottoposta la fattispecie
all’esame del SIP (cfr. annotazioni del 16 settembre 2019 in doc. 86 inc. AI),
con progetto di decisione del 17 settembre 2019 l’Ufficio ha negato la
succitata richiesta. Sulla base delle considerazioni del consulente IP -
riportate nella decisione contestata -, l’amministrazione ha ritenuto
l’assicurata adeguatamente integrata, senza diritto ad ulteriori provvedimento
di ordine professionale (doc. 87 inc. AI).
Esaminate le osservazioni
al succitato progetto di decisione (doc. 93 e 99 inc. AI), con rapporto del 9
dicembre 2019 il consulente IP ha ribadito quanto concluso nel precedente
rapporto (doc. 103 inc. AI).
Con decisione del 7
gennaio 2020 l’Ufficio AI ha pertanto negato il diritto ad ulteriori provvedimenti
professionali, reputando l’assicurata integrata in modo confacente (doc. 104
inc. AI).
1.5. Contro la succitata
decisione, l’assicurata, sempre rappresentata da Consulenza giuridica andicap,
ha chiesto il riconoscimento di una prima formazione professionale, consistente
nel rilascio della garanzia di copertura dei costi per il conseguimento
dell’AFC in agricoltura da svolgere presso la “__________” a __________.
In sintesi l’assicurata sostiene
che la formazione biennale svolta tra il 2016 e 2018 non era adeguata al suo
problema di salute, non esistendo a quel tempo una diagnosi precisa e ricevendo,
quale unica misura professionale, un sostegno nelle materie scolastiche e nello
studio. Rileva che la struttura scelta – la quale accoglie giovani con
difficoltà di apprendimento, accompagnandoli durante la formazione
professionale – risulta essere idonea alla sua problematica e che la formazione
teorica verrà svolta presso la scuola agraria di __________ (recte: __________)
dove potrà usufruire di misure compensatorie di studio legate alle sue difficoltà
di apprendimento, tutti provvedimenti volti all’ottenimento dell’AFC in agricoltura
con conseguente suo beneficio integrativo nel mondo del lavoro. La ricorrente
ha infine chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza con gratuito
patrocinio.
1.6. Con la risposta di causa
l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso.
Sottoposta nuovamente la fattispecie
all’esame del consulente IP, che ha confermato le precedenti sue valutazioni
(cfr. annotazioni 9 maro 2020 in doc. VI/1), l’Ufficio AI ha ribadito il
diniego della domanda di prestazioni. A mente dell’ufficio convenuto,
l’eventuale ottenimento dell’AFC, a prescindere dalla problematica relativa alla
resa scolastica, non determinerebbe un rendimento lavorativo maggiore di quello
attuale, viste le persistenti difficoltà a livello lavorativo riscontrate.
L’amministrazione rileva inoltre che la struttura scelta è di fatto protetta,
consona alle condizioni dell’assicurata, struttura che tuttavia non garantisce
una maggiore reintegrabilità nel libero mercato del lavoro. L’Ufficio AI nega
inoltre un rapporto ragionevole tra i costi da finanziare ed il successo
integrativo.
Ritiene pertanto la nuova
richiesta di prima formazione professionale quale agricoltrice AFC non essere
adeguata a livello personale, materiale e finanziario.
1.7. Prendendo posizione sulla
risposta di causa, con osservazioni 21 aprile 2020 la ricorrente ribadisce la
richiesta ricorsuale (VIII).
1.8. Su richiesta del TCA, in data
15 maggio 2020 l’amministrazione ha inoltrato le proprie osservazioni al
succitato scritto dell’assicurata (X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusta
ragione l’Ufficio AI ha negato la nuova richiesta di prestazioni inoltrata
dall’assicurata, agricoltrice con CFP, volta all’assunzione dei costi relativi
all’ottenimento dell’AFC nel medesimo settore economico, a titolo di prima
formazione professionale.
2.2. Secondo l’art. 8 cpv. 1 LAI
gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno
diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto (lett. a) essi siano
necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità
al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e (lett. b) le
condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.
Fanno parte dei
provvedimenti professionali necessari e idonei tutte le misure direttamente
necessarie all'integrazione nella vita professionale. La loro estensione non è
definibile in maniera astratta; occorre piuttosto tenere conto delle
circostanze concrete del singolo caso, e in particolare delle capacità
soggettive ed oggettive d'integrazione, che variano da persona a persona (stato
di salute, capacità di rendimento, idoneità all'istruzione, motivazione ecc.; STFA
Fatti
I 529/01 del 19 marzo 2002, consid. 1a con riferimenti).
Di principio, la persona
assicurata ha diritto unicamente ai provvedimenti idonei e necessari al raggiungimento
del singolo scopo integrativo prefisso, ma non ai migliori provvedimenti nel
caso di specie. Questo perché l'integrazione dev'essere garantita solo nella
misura necessaria ma anche sufficiente (DTF 124 V 108 consid.
2b pag. 110 con riferimenti).
2.3. L’art.
16 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati, che non hanno ancora
esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità
incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale,
hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle
loro attitudini.
Per
l’art. 5 cpv. 1 OAI è considerata prima formazione professionale
la formazione professionale di base secondo la legge del 13 dicembre 2002 sulla
formazione professionale, come anche l’istruzione conseguita nelle scuole
medie, professionali o nelle università, dopo che l’assicurato abbia
frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a un
lavoro ausiliario od a un’attività in laboratorio protetto.
Per
formazione professionale iniziale si intende lo sviluppo sistematico di un
individuo, avente lo scopo preciso di renderlo idoneo a esercitare una
professione, in altre parole, a insegnargli delle nozioni e dargli una capacità
specificatamente professionale. Un tale insegnamento non include l’acquisizione
di nozioni scolastiche fondamentali necessarie per intraprendere con
possibilità di successo un apprendistato professionale o una formazione
elementare (RCC 1982 pag. 471).
La
circolare sui provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale (di
seguito: CPIP) al marg. 3010, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019,
prevede:
"
Le seguenti condizioni devono
essere adempiute cumulativamente:
– l’assicurato è colpito da
un’invalidità che lo limita considerevolmente nella formazione professionale e
gli causa notevoli spese;
– l’assicurato deve essere idoneo
all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di
sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
– la formazione deve essere adeguata
all’invalidità e alle capacità dell’assicurato e perseguire in maniera semplice
e mirata l’integrazione nel mondo del lavoro o in altre attività. Non sono
assunte le spese per una formazione dalla quale presumibilmente non deriverà
una prestazione lavorativa sufficientemente valorizzabile sul piano economico.
È sufficientemente valorizzabile una prestazione lavorativa retribuita con
almeno 2.60 franchi all’ora (VSI 2000 pag. 190).” (ndr: in precedenza 2.55
franchi all’ora)
Per il marg. 3011 CPIP:
"
Hanno diritto alla prima
formazione professionale gli assicurati che
– non avevano ancora concluso una
formazione professionale prima dell’insorgere del danno alla salute;
– a causa di un danno alla salute hanno
dovuto interrompere una prima formazione professionale durante la quale non
avevano ancora conseguito un reddito superiore al 30% dell’indennità
giornaliera massima (art. 6 cpv. 2 OAI e contrario);
– a causa dell’invalidità non hanno
potuto concludere nessuna formazione professionale e hanno esercitato diverse
attività di breve durata.”
Secondo il marg. 3012
CPIP, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, la prima formazione
professionale comprende:
“– lo svolgimento di una formazione
professionale di base secondo
l’articolo 17 LFPr (con attestato federale di capacità
[AFC] o certificato federale di formazione pratica [CFP]);
– la frequenza di una scuola media o
scuola media specializzata, di una scuola di maturità liceale o professionale,
di una scuola specializzata superiore, di una scuola universitaria, di una
scuola universitaria professionale o di un’università;
– le misure preparatorie al programma
ordinario di formazione (RCC 1981 pag. 460).”
Circa la durata della
formazione, i marg. 3020 e 3020.1 CPIP, in vigore dal 1° gennaio 2017,
prevedono:
" In linea
di principio vi deve essere un rapporto ragionevole fra la durata della
formazione e il risultato economico del provvedimento (RCC 1972 pag. 64). Le
formazioni che comportano una frequenza della scuola a tempo pieno non devono
superare, in generale, la durata ordinaria di formazione. La durata di una
formazione è disciplinata dalla legge sulla formazione professionale e il
contratto di formazione deve essere approvato dalle autorità cantonali
competenti.
Le prime formazioni professionali che non sono
disciplinate nella LFPr sono concesse per l’intera durata, senza tappe. In
conformità con le direttive sulla formazione, le formazioni pratiche INSOS
durano di regola due anni (DTF 142 V 523).”
I
marg. 3020.2 e 3021 CPIP, in vigore dal 1° gennaio 2018, prevedono:
" (…) Nel
caso delle formazioni che prevedono più stadi successivi, in particolare quelle
di livello terziario, ogni stadio deve essere concesso separatamente. Dapprima
occorre decidere riguardo alla formazione secondaria fino alla maturità e in
seguito sulle prestazioni durante lo studio universitario.
Nei casi in cui risulta necessario un periodo di
formazione più lungo, occorre indicarne con precisione i motivi.
Esempi:
– a causa dell’invalidità l’assicurato
necessita di più tempo rispetto a una persona non invalida per capire e
assimilare la materia di studio;
– grazie all’evoluzione positiva
dell’assicurato è possibile un cambiamento del livello di formazione (ad es.
passaggio da un certificato federale di formazione pratica [CFP] a un attestato
federale di capacità [AFC]).”
Nella
STF 9C_457/2008 (consid. 2.2 e 2.3) del 3 febbraio 2009 l’Alta Corte ha
precisato che:
" (…) per
prima formazione professionale s'intende il promovimento professionale mirato e
pianificato, o in altre parole l'acquisizione e la trasmissione di conoscenze e
abilità professionali specifiche (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 705/00 del 24 ottobre 2001, in VSI 2002 pag. 174 consid. 3b/aa
con riferimenti). Per questo genere di misure, la condizione di semplicità e di
adeguatezza richiesta dal provvedimento professionale si riferisce al modo di
realizzazione della formazione e non al livello di formazione (DTF 106 V 165 consid.
2 pag. 167).
Una partecipazione ai costi dell'assicurazione per l'invalidità
presuppone in particolare che il provvedimento professionale sia adeguato dal
profilo materiale, temporale, finanziario e personale. Il provvedimento deve
pertanto garantire una certa efficacia integrativa, il che si avvera se: la
persona interessata è messa nella condizione di provvedere quantomeno
parzialmente al proprio mantenimento (adeguatezza materiale; cfr. sentenze I 101/98 del 10 luglio 1998, in VSI 2000 pag. 190, nonché I 705/00 del 24 ottobre
2001, in VSI 2002 pag. 178, consid. 3b/bb); il successo integrativo è durevole
(adeguatezza temporale) e si trova in un rapporto ragionevole con i costi del
provvedimento (adeguatezza finanziaria); e infine il provvedimento risulta ragionevolmente
attuabile dalla persona assicurata alla luce della sua situazione personale
(adeguatezza personale; v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
I 256/02 del 5 marzo 2003, consid. 3.1 con riferimenti; SUSANNE LEUZINGER-NAEF,
Die Ausbildungsziele der beruflichen Eingliederungsmassnahmen im Lichte der
neuen Bundesverfassung, in Rechtsfragen der Eingliederung Behinderter, 2000,
pag. 45 seg.).”
La
succitata giurisprudenza è stata precisata nella STF 9C_837/2015 del 23 novembre 2016 pubblicata in DTF 142 V
523 al consid 2.3 (“Als Eingliederungsmassnahme unterliegt die erstmalige berufliche
Ausbildung den allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 1 IVG. Sie
hat somit neben den dort ausdrücklich genannten Erfordernissen der Geeignetheit
und Notwendigkeit auch demjenigen der Angemessenheit (Verhältnismässigkeit im
engeren Sinne) als drittem Teilgehalt des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes zu
genügen. Danach muss sie unter Berücksichtigung der gesamten tatsächlichen und
rechtlichen Umstände des Einzelfalles in einem angemessenen Verhältnis zum
angestrebten Eingliederungsziel stehen. Hinsichtlich der Angemessenheit lassen
sich vier Teilaspekte unterscheiden, nämlich die sachliche, die zeitliche, die
finanzielle und die persönliche Angemessenheit. Danach muss die Massnahme prognostisch
ein bestimmtes Mass an Eingliederungswirksamkeit aufweisen; sodann muss
gewährleistet sein, dass der angestrebte Eingliederungserfolg voraussichtlich
von einer gewissen Dauer ist; des Weitern muss der zu erwartende Erfolg in
einem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten der konkreten
Eingliederungsmassnahme stehen; schliesslich muss die Massnahme dem Betroffenen
auch zumutbar sein (BGE 132 V 215 E. 3.2.2
S. 221; BGE 130 V 488 E. 4.3.2
S. 491 mit Hinweisen; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, N. 25 ff. zu Art. 8 IVG; ULRICH
MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht,
1985, S. 77 ff.; ERWIN MURER, Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1-27bis
IVG], Handkommentar, 2014, N. 42 zu Art. 8 IVG; SILVIA BUCHER,
Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, S. 76 ff. Rz. 128 ff.)".
Da ultimo, come rammenta il TF
nella sentenza 8C_196/2009 del 5 agosto 2009 al consid. 6.1, la persona assicurata ha, di principio, diritto alle misure necessarie
e adeguate allo scopo perseguito, ma non ai provvedimenti migliori possibili
secondo le circostanze. In effetti la legge intende semplicemente garantire una
reintegrazione necessaria e sufficiente nel caso di specie. Inoltre dev'esserci
un rapporto ragionevole tra i costi e il risultato prevedibile della misura
reintegrativa (DTF 124 V 108 consid. 2a pag. 110; 122 V 212 consid. 2c pag. 214 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni I 718/05 dell'8 novembre 2006).
2.4. Nel caso in esame,
l’assicurata, è affetta da un disturbo pervasivo dello sviluppo (nella
complessa forma di una sindrome di Asperger; cfr. rapporto 16 aprile 2019 del
dr. med. __________ in pag. 172 inc. AI; nel gennaio 2018 le è stata
diagnosticata un autismo atipico [ICD 10 F84.4], con diagnosi differenziali di
mutismo elettivo e fobie sociali [ICD 10 F90.0], cfr. rapporto 22 gennaio 2018
del dr.ssa med. __________ in doc. 16 inc. AI), con conseguente difficoltà nei
contatti sociali, mutacismo, probabile dislessia (cfr. rapporto 11 ottobre 2018
del dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia presso il SMR, in
doc. 40 inc. AI). Pacifico che sia invalida ai sensi dell’art 16 cpv. 1 LAI.
L’assicurata, come risulta
dal rapporto di fine sorveglianza 18 settembre 2018 del consulente IP, dopo
aver terminato le scuole dell’obbligo (ha ripetuto solo la prima media),
" (…) dal
01.08.2016 ha iniziato un apprendistato d’agricoltrice AFC ma durante il primo
anno si è passati al CFP (presso Canton __________, dove è denominato "__________")
a seguito in parte delle difficoltà d'apprendimento a livello scolastico ma soprattutto
per le lacune a livello lavorativo: tempi lenti di esecuzione; comprensione
parziale degli incarichi; mutismo. Sì tratta di una formazione quindi biennale nella
quale la pratica lavorativa va svolta il primo anno presso un DL e il secondo
da un nuovo DL. Le difficoltà riscontrate al primo anno e che hanno condotto a
cambiare la formazione da AFC a CFP hanno influenzato anche il proseguo presso
Considerandi
il nuovo DL, che al termine della formazione attestava un rendimento
complessivo del 40%, che sì reputa giustificato considerando i limiti
funzionali, acquisendo comunque sufficienti competenze nella professione
appresa.
Va segnalato inoltre che all'assicurata è stata affiancata una
docente di sostegno nelle materie scolastiche nel metodo di studio, senza la
quale difficilmente avrebbe ottemperato ai lavori in classe e ai compiti a casa
con risultati soddisfacenti.
Abbiamo anche incontrato un operatore di __________ per
accompagnare l'assicurata da potenziali datori di lavoro in quanto a gennaio
2018.
la psichiatra __________ attestava una diagnosi di autismo atipico e una
diagnosi differenziale di mutismo selettivo.” (pag.
112.
inc. AI)
In data 10 settembre 2019
la madre dell’assicurata ha inoltrato una richiesta di finanziamento per la
formazione di sua figlia quale agricoltrice AFC presso la “__________” (della “__________”
a __________), una struttura con esperienza nell’accompagnamento delle persone
con sindrome di Asperger (doc. 82 inc. AI).
Con rapporto 16 settembre
2019.
il consulente IP ha proceduto alla seguente valutazione:
" A seguito
della richiesta del 10.09.2019 da parte della mamma dell'A. di riconoscere
un'ulteriore anno di formazione presso una struttura del Canton __________, al fine
di ottenere l'AFC come agricoltrice, il consulente che aveva seguito in passato
la situazione, ha sottoposto alla sottoscritta la richiesta.
In base alla valutazione precedente, ci sono state alcune difficoltà
ad affrontare la formazione biennale sia livello scolastico che nel rendimento
lavorativo. Soprattutto quest'ultimo ha determinato la rendita definita (poi
aumentata a seguito delle osservazioni che sono state ritenute pertinenti).
Un nuovo percorso professionale, oppure il proseguo dello stesso,
può essere riconosciuto qualora vada a diminuire il grado di invalidità o ad
aumentare le possibilità reintegrative. L'AI infatti è tenuta a riconoscere una
prima formazione che sia semplice ed adeguata al problema di salute.
Nella situazione concreta, l’ottenimento dell'AFC, oltre a non
essere garantito viste le difficoltà scolastiche, non potrebbe determinare un rendimento
lavorativo maggiore, che di per sé non dipende dal diploma ma dalle limitazioni
dovute al problema di salute.
Inoltre, malgrado venga sottolineato il sogno di poter avere
accesso ad un mondo del lavoro non protetto, la struttura che ha accolto la
ragazza è di fatto protetta sia per la struttura (personale educativo) che per
le modalità di accoglienza degli utenti. È infatti prevista una tariffa mensile
consistente e viene richiesto il sostegno di enti cantonali o federali per
accogliere gli utenti. Questo implica anche che questo percorso non garantisce
una maggiore reintegrabilità nel mercato libero del lavoro, sottolinea anzi come
un ambito protetto o semi protetto sia maggiormente adeguato alle difficoltà
dell'A.
Ben comprendendo la richiesta, motivata soprattutto dal benessere
della ragazza che si è ben inserita nella struttura ed ha già iniziato la formazione,
non possiamo purtroppo entrare in merito a questo progetto formativo. “(pag.
243.
inc. AI).
Con progetto di decisione
17.
settembre 2019, sulla base della suesposta valutazione del SIP, l’Ufficio AI
ha negato la richiesta di prestazioni (doc. 87 inc. AI).
Con osservazioni al
progetto di decisione, l’assicurata, rappresentata da RA 1, ha contestato il
suddetto diniego. In sintesi sostiene che, diversamente dalle misure
professionali adottate in precedenza, la frequentazione della succitata
struttura le permette di conseguire l’AFC in agricoltura, aumentando pertanto
la sua capacità al guadagno. A sostegno dei progressi fatti dopo poche
settimane dall’inizio dell’apprendistato ha prodotto il rapporto di formazione
21.
ottobre 2019 del suo maestro di tirocinio (Lehrmeister), __________ (doc. 99
inc. AI).
Esaminata nuovamente la
pratica, con rapporto del 9 dicembre 2019 il consulente IP ha ribadito quanto
espresso nel suo precedente rapporto, evidenziando:
" A seguito
di verifica sottolineo che l'ente formativo in questione ha collaborato con l'ufficio
Al del Canton __________ stilando convenzioni ad hoc per ogni situazione e non
vige una convenzione generale. In base alla ricerca effettuata ho osservato che
considerando sia la parte formativa che l'internato si raggiungono per tutti i
casi nelle loro prese a carico dei costi che superano i Fr.7'500.- mensili, per
un complessivo che supera i Fr. 90'000.- annuali.
Ribadisco inoltre che non vi è alcuna garanzia di riuscita
nell'intraprendere questa formazione e già in passato era stato valutato che
non vi erano le condizioni per attivare ulteriori percorsi formativi. Da ultimo
segnalo che un attestato di capacità triennale non
andrebbe ad aumentare in maniera significativa la capacità di
guadagno che il CFP già consente” (doc. 243 inc. AI).
Da qui la conferma,
mediante la decisione contestata – cui sono stati riportati ampi stralci della
valutazione 11 settembre 2019 del SIP – del rifiuto di garanzia di assunzione
delle spese suppletive per il progetto formativo in parola.
2.5
Pacifico è che l’assicurata,
dopo aver interrotto il percorso triennale per conseguire l’AFC in agricoltura
(cfr. al riguardo il rapporto del datore di lavoro 25 aprile 2017 in doc. 5), ha
iniziato la formazione per il CFP – sempre nel settore dell’agricoltura – beneficiando
da parte dell’AI di un sostegno individuale scolastico dall’11 settembre 2017
al 30 giugno 2018 (cfr. comunicazioni 20 aprile e 27 luglio 2018 in doc. 26 e
30.
inc. AI), terminata con successo mediante il rilascio, al 2 luglio 2018, del
relativo attestato federale di capacità (cfr. AFC del 31 luglio 2018 e rapporto
28.
luglio 2018 del consulente IP in doc. 32 e 31 inc. AI).
Occorre ora esaminare se
sono adempiuti i presupposti per riconoscere i costi relativi al (nuovo)
percorso formativo AFC in agricoltura.
L’assicurata ritiene data l’adeguatezza
personale della chiesta formazione. Sostiene che i provvedimenti ricevuti
in passato, trattandosi di sostegno scolastico individuale, non erano
totalmente adeguati al suo stato di salute, ciò che è invece il caso con la
struttura scelta. In merito alla capacità di apprendimento, evidenziando in
ogni modo la media del 4.6 con la quale aveva terminato la formazione biennale,
nel ricorso (pagg. 7 e 8) l’assicurata correttamente rileva che:
" (…)
l'amministrazione non ha tenuto conto delle indicazioni fornite dall'educatore
dell'assicurata, il quale già nel rapporto del 21.10.2019 indicava che: “RI
1.
hatte in den ersten Wochen in der Berufsschule einen Einstufungstes. Dieser war sehr negativ ausgefallen
(Note 2,3). [...] In das Lernen des ersten Tests (Milchwirtschafi) habe ich
gemeinsam mit RI 1 etwa 5 Stunden investiert: Note 5.3!! Dies sagt schon einiges
über das Potential. Und wie haben in der Schule noch nichts an den Rahmenbedingungen,
Strukturen geänder, was vielleicht für das Umsetzen noch optimaler sein könnte".
L'evoluzione positiva dell'assicurata si è confermata anche in
seguito. Nel nuovo rapporto del 6.2.2020 l’educatore __________ conferma che
"Beim Lernen mit mir ist RI 1 immer noch überaus motiviert,
interessiert und Mlt sich an allen Abmachungen. Die Noten in der Schule sind überaus
erfreulich".
Anche la docente ha stilato un rapporto intermedio [allegato al
doc. 7, n.d.r.], nel quale si legge che l'assicurata presenta una sola nota
insufficiente in matematica (Rechnen: 3.5). In tutte le altre materie le note
dell'assicurata sono sufficienti/buone. Come si apprende dal rapporto, l'assicurata,
quale misura compensativa, dispone di un 25% in più di tempo rispetto ai compagni.”
Pertanto, non può essere
seguita la valutazione espressa dal consulente IP riguardo all’assenza di una
garanzia scolastica per concludere il percorso formativo ora scelto.
In merito all’adeguatezza
materiale, nelle citate annotazioni 16 settembre 2019 il consulente IP
aveva sostenuto che la struttura scelta corrispondeva ad una struttura
protetta, la quale non garantisce una maggiore integrazione nel libero mercato
del lavoro. Al riguardo, l’assicurata rileva che la parte teorica viene svolta
presso la scuola agraria di __________ (cfr. email 11 febbraio 2020 della __________,
in doc. 8). In merito alle future prospettive lavorative, contattato dalla
rappresentante dell’assicurata, nella succitata email dell’11 febbraio 2010 il
maestro di tirocinio ha rilevato:
" Arbeiten: Es
ist für mich klar absehbar, dass RI 1 in der Privatwirtschaft eine Anstellung
findet. Aber nicht einfach so! Es braucht einige Punkte, welche anfangs oder längerfristiche
sicher vorhanden sein sollten (Asperger sind teils überaus geschickt und können
mit Tricks ihr Leben vereinfachen, aber sie «bleiben» das Leben lang Asperger):
- Einen
Arbeitgeber mit dem nötigen Verständnis, was Asperger-Sein heisst und was diese
Menschen gegeben falls benötigen.
- Ohne genaues
Hinschauen, Offenlegen, Anpassen was RI 1 braucht, ist wohl ein Scheitern in
der Privatwirtschaft vorprogrammiert.
- Einen Arbeitgeber,
welcher durch das Verständnis gewillt ist die nötigen individuellen Strukturanpassungen
zu leisten (zum Teil sind es kleine banale Dinge: z.B ein Kopfhörer für gewisse
Arbeiten!).
- Meine
Erfahrung zeigt, dass es in der Landwirtschaft Betriebe gibt, welche dies ermöglichen.
- Die Betriebe
sind aber auf eine Hilfe (Gegenleistung) angewiesen. Das heisst oft haben diese
Mitarbeiter noch eine Teilrente. Für den Betrieb fallen dann nicht 100%
Lohnkosten an.
- RI 1 wird auch nach den 3 Jahren nicht rentenfrei sein.
Eine Teilrente ist realistisch.
- RI 1 als
Aspergerin hat sichtlich wenig Mühe mit Strukturen, Ànderungen, Unvorgesehenes,
Flexibilität: dies macht die Arbeitswelt für sie «einfacher», Schwierig ist für
sie: Entscheide fällen, Eigeniniziative, Kommurtikation. Dadurch wird sie als
Arbeitnehmerin eher Arbeiten ausführen können, als planen und selber koordinieren.
Mit ihrer Zuverlässigkeit, Sauberkeit, Ausdauer, Persönlichkeit hat sie aber Stärken
welche gern gesehen sind." (doc. 8)
Contrariamente alla
valutazione del SIP, che non ha più visto l’assicurata dopo il biennio
formativo, il maestro di tirocinio prevede un inserimento dell’assicurata
nell’economia privata, a condizione di trovare un datore di lavoro cosciente e
versato nell’agire con persone con la sindrome Asperger. Lo stesso ammette che
anche dopo i tre anni di formazione l’assicurata continuerà a percepire una
rendita, ma almeno in misura parziale e non più intera come attualmente. Tale
circostanza non preclude al riconoscimento di una misura professionale. Infatti,
secondo giurisprudenza, l’erogazione di una rendita non esclude necessariamente
il riconoscimento di provvedimenti professionali [DTF 122 V 77; STF 9C_457/2008
consid. 3.1 con riferimenti; cfr. anche Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 8 n. 11, pag. 108.
A tal riguardo
l’assicurata, con riferimento alle allegate raccomandazioni salariali 2020
dell’Unione svizzera dei contadini (doc. 9), pertinentemente rileva che:
" Va infine
ricordato che secondo le raccomandazioni salariali dell’Unione Svizzera dei contadini
i salari previsti per gli agricoltori in possesso di un AFC vanno da fr. 3'980 a
fr. 5'170, mentre quelli di agricoltori in possesso solo del CFP vanno da fr.
3'690 a fr. 4'l25. Una volta in possesso dell'attestato federale di capacità,
l'assicurata sarà quindi in grado di percepire un salario nettamente maggiore
rispetto a quello che è stato valutato attualmente.”
Dal punto di vista sia
medico che professionale, al termine del percorso CFP (cfr. supra consid. 1.1) l’assicurata
è stata valutata abile al 40%. Vero, come rilevato in sede di risposta, che nell’ambito
del ricorso 28 maggio 2019 contro la decisione 9 aprile 2019 l’assicurata non
aveva ravvisato la possibilità di trovare un impiego e questo a sostegno della
richiesta di erogazione di una rendita intera (cfr. consid. 1.2). Tuttavia,
attualmente la situazione personale, scolastica e formativa è cambiata, ossia migliorata.
Vi è quindi da aspettarsi una certa efficacia integrativa, motivo per cui anche
l’adeguatezza materiale è da ritenere data.
In merito all’adeguatezza
finanziaria, i costi mensili ammontano a fr. 5'573.--, ai quali vanno
aggiunti quelli scolastici nonché le indennità giornaliere (nel rapporto 9
dicembre 2019 il consulente IP ha quantificato i costi mensili in complessivi fr.
7'500.-- vale a dire fr. 90'000.-- annui). Rettamente la ricorrente ha ricordato
che, ai sensi dell’art. 8 cpv. 1bis LAI, per determinare il diritto a provvedimenti
integrativi occorre tener conto della durata probabile della vita professionale
della persona assicurata.
Nel caso in esame,
l’assicurata è nata nel 2000 e quindi ha diversi decenni per mettere a frutto
la nuova formazione professionale. Vi è quindi un rapporto ragionevole tra il
provvedimento ed i relativi costi.
Ne consegue che pure il successo
integrativo risulta durevole (adeguatezza temporale).
Ne consegue che la formazione
quale agricoltrice AFC essendo adeguata a livello personale, materiale, finanziario
e temporale, l’Ufficio AI dovrà coprirne i costi ai sensi dell’art. 16 LAI.
In accoglimento del
ricorso, la decisione contestata va pertanto annullata.
2.6
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’Ufficio
AI.
2.7
L’assicurata ha chiesto di
essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
(doc. I).
Visto l'esito del ricorso,
l'assicurata, patrocinata dalla RA 1, ha diritto al versamento da parte
dell’UAI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili parziali (art. 61 cpv. 1 lett.
g LPGA).
La domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014
consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione 7 gennaio
2020 è annullata e riformata nel senso che RI 1 ha diritto alla prima
formazione quale AFC in agricoltura conformemente ai considerandi.
2. Le spese di procedura per
fr. 500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente
fr. 1’800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d’oggetto
la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti