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Decisione

32.2020.20

Prima formazione professionale. Richiesta di un'assicurata per conseguire l'AFC in agricoltura negata dall'Ufficio AI. Sulla base degli atti prodotti con il ricorso vi sono i presupposti per riconoscere le spese per il chiesto iter formativo professionale

16 settembre 2020Italiano26 min

assicurata ha diritto unicamente ai provvedimenti idonei e necessari al raggiungimento

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.20

BS

Lugano

16 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 7 gennaio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, classe 2000,

nell’aprile 2007, durante il primo dei tre anni di apprendistato volto a conseguire

l’attestato federale di capacità (AFC) quale agricoltrice, a causa dello scarso

rendimento scolastico ed in maggior parte delle difficoltà riscontrate a

livello lavorativo, ha inoltrato una domanda di prestazioni volta al rilascio

di una garanzia per la copertura dei costi per un percorso pratico biennale ai

fini dell’ottenimento del certificato federale di pratica (CFP) in agricoltura,

più consono alle sue capacità (doc. 3).

Tali costi sono stati

garantiti dall’Ufficio AI mediante comunicazioni del 20 aprile 2018 e del 27

luglio 2018 (doc. 26 e 30 inc. AI).

L’assicurata ha ottenuto

il CFP di agricoltrice, rilasciato il 31 luglio 2018 dal Canton __________

(doc. 32 inc. AI).

Accertato che l’assicurata

ha terminato con successo la sua formazione professionale, valutato un grado di

capacità lavorativa del 40% nell’attività appresa e in attività adeguate

-confermato anche dal punto di vista medico (cfr. annotazioni 11 ottobre 2018 e

29 marzo 2019 del Servizio medico regionale (SMR), in doc. 40 e 56 inc. AI) -, con

rapporto finale del 18 settembre 2018 il Servizio integrazione professionale

(SIP) ha determinato, mediante il raffronto dei redditi, un grado d’invalidità

del 50% (doc. 36 inc. AI). Di conseguenza, con decisione del 9 aprile 2019

l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una mezza rendita con

effetto dal 1° febbraio 2018 (doc. 57 e 59 inc. AI).

1.2. Contro la succitata decisione

l’assicurata, rappresentata da Consulenza giuridica andicap, ha inoltrato

ricorso al TCA, chiedendo in via principale il riconoscimento del diritto ad

una rendita intera o, subordinatamente, a tre quarti di rendita.

Riesaminata la decisione

contestata, in data 11 luglio 2019 l’Ufficio AI ha emesso una nuova pronunzia,

in sostituzione di quella impugnata, erogando all’assicurata una rendita intera

dal 1° febbraio 2018 come da richiesta ricorsuale (doc. 76 inc. AI).

Di conseguenza, con

decreto del 3 settembre 2019 il vicepresidente del TCA ha stralciato dai ruoli

la causa (inc. 32.2019.109).

1.3. Nel marzo 2019 l’assicurata

ha presentato una richiesta per l’erogazione di un assegno per grandi invalidi,

facendo valere la necessità dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana, dell’aiuto di terzi nei vari atti quotidiani e della sorveglianza

personale (doc. 55 e 61 inc. AI), domanda attualmente in fase di accertamento.

1.4. Il 10 settembre 2019

l’assicurata, per il tramite della di lei madre, ha inoltrato una domanda di

finanziamento della formazione come agricoltrice AFC, da svolgere presso la “__________”

[fattoria facente parte della “__________” a __________ (frazione di __________):

__________], una struttura adeguata alla sua problematica, in grado di

accompagnarla durante il suo percorso formativo (doc. 82 inc. AI).

Sottoposta la fattispecie

all’esame del SIP (cfr. annotazioni del 16 settembre 2019 in doc. 86 inc. AI),

con progetto di decisione del 17 settembre 2019 l’Ufficio ha negato la

succitata richiesta. Sulla base delle considerazioni del consulente IP -

riportate nella decisione contestata -, l’amministrazione ha ritenuto

l’assicurata adeguatamente integrata, senza diritto ad ulteriori provvedimento

di ordine professionale (doc. 87 inc. AI).

Esaminate le osservazioni

al succitato progetto di decisione (doc. 93 e 99 inc. AI), con rapporto del 9

dicembre 2019 il consulente IP ha ribadito quanto concluso nel precedente

rapporto (doc. 103 inc. AI).

Con decisione del 7

gennaio 2020 l’Ufficio AI ha pertanto negato il diritto ad ulteriori provvedimenti

professionali, reputando l’assicurata integrata in modo confacente (doc. 104

inc. AI).

1.5. Contro la succitata

decisione, l’assicurata, sempre rappresentata da Consulenza giuridica andicap,

ha chiesto il riconoscimento di una prima formazione professionale, consistente

nel rilascio della garanzia di copertura dei costi per il conseguimento

dell’AFC in agricoltura da svolgere presso la “__________” a __________.

In sintesi l’assicurata sostiene

che la formazione biennale svolta tra il 2016 e 2018 non era adeguata al suo

problema di salute, non esistendo a quel tempo una diagnosi precisa e ricevendo,

quale unica misura professionale, un sostegno nelle materie scolastiche e nello

studio. Rileva che la struttura scelta – la quale accoglie giovani con

difficoltà di apprendimento, accompagnandoli durante la formazione

professionale – risulta essere idonea alla sua problematica e che la formazione

teorica verrà svolta presso la scuola agraria di __________ (recte: __________)

dove potrà usufruire di misure compensatorie di studio legate alle sue difficoltà

di apprendimento, tutti provvedimenti volti all’ottenimento dell’AFC in agricoltura

con conseguente suo beneficio integrativo nel mondo del lavoro. La ricorrente

ha infine chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza con gratuito

patrocinio.

1.6. Con la risposta di causa

l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso.

Sottoposta nuovamente la fattispecie

all’esame del consulente IP, che ha confermato le precedenti sue valutazioni

(cfr. annotazioni 9 maro 2020 in doc. VI/1), l’Ufficio AI ha ribadito il

diniego della domanda di prestazioni. A mente dell’ufficio convenuto,

l’eventuale ottenimento dell’AFC, a prescindere dalla problematica relativa alla

resa scolastica, non determinerebbe un rendimento lavorativo maggiore di quello

attuale, viste le persistenti difficoltà a livello lavorativo riscontrate.

L’amministrazione rileva inoltre che la struttura scelta è di fatto protetta,

consona alle condizioni dell’assicurata, struttura che tuttavia non garantisce

una maggiore reintegrabilità nel libero mercato del lavoro. L’Ufficio AI nega

inoltre un rapporto ragionevole tra i costi da finanziare ed il successo

integrativo.

Ritiene pertanto la nuova

richiesta di prima formazione professionale quale agricoltrice AFC non essere

adeguata a livello personale, materiale e finanziario.

1.7. Prendendo posizione sulla

risposta di causa, con osservazioni 21 aprile 2020 la ricorrente ribadisce la

richiesta ricorsuale (VIII).

1.8. Su richiesta del TCA, in data

15 maggio 2020 l’amministrazione ha inoltrato le proprie osservazioni al

succitato scritto dell’assicurata (X).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusta

ragione l’Ufficio AI ha negato la nuova richiesta di prestazioni inoltrata

dall’assicurata, agricoltrice con CFP, volta all’assunzione dei costi relativi

all’ottenimento dell’AFC nel medesimo settore economico, a titolo di prima

formazione professionale.

2.2. Secondo l’art. 8 cpv. 1 LAI

gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno

diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto (lett. a) essi siano

necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità

al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e (lett. b) le

condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.

Fanno parte dei

provvedimenti professionali necessari e idonei tutte le misure direttamente

necessarie all'integrazione nella vita professionale. La loro estensione non è

definibile in maniera astratta; occorre piuttosto tenere conto delle

circostanze concrete del singolo caso, e in particolare delle capacità

soggettive ed oggettive d'integrazione, che variano da persona a persona (stato

di salute, capacità di rendimento, idoneità all'istruzione, motivazione ecc.; STFA

Fatti

I 529/01 del 19 marzo 2002, consid. 1a con riferimenti).

Di principio, la persona

assicurata ha diritto unicamente ai provvedimenti idonei e necessari al raggiungimento

del singolo scopo integrativo prefisso, ma non ai migliori provvedimenti nel

caso di specie. Questo perché l'integrazione dev'essere garantita solo nella

misura necessaria ma anche sufficiente (DTF 124 V 108 consid.

2b pag. 110 con riferimenti).

2.3. L’art.

16 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati, che non hanno ancora

esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità

incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale,

hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle

loro attitudini.

Per

l’art. 5 cpv. 1 OAI è considerata prima formazione professionale

la formazione professionale di base secondo la legge del 13 dicembre 2002 sulla

formazione professionale, come anche l’istruzione conseguita nelle scuole

medie, professionali o nelle università, dopo che l’assicurato abbia

frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a un

lavoro ausiliario od a un’attività in laboratorio protetto.

Per

formazione professionale iniziale si intende lo sviluppo sistematico di un

individuo, avente lo scopo preciso di renderlo idoneo a esercitare una

professione, in altre parole, a insegnargli delle nozioni e dargli una capacità

specificatamente professionale. Un tale insegnamento non include l’acquisizione

di nozioni scolastiche fondamentali necessarie per intraprendere con

possibilità di successo un apprendistato professionale o una formazione

elementare (RCC 1982 pag. 471).

La

circolare sui provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale (di

seguito: CPIP) al marg. 3010, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019,

prevede:

"

Le seguenti condizioni devono

essere adempiute cumulativamente:

– l’assicurato è colpito da

un’invalidità che lo limita considerevolmente nella formazione professionale e

gli causa notevoli spese;

– l’assicurato deve essere idoneo

all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di

sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

– la formazione deve essere adeguata

all’invalidità e alle capacità dell’assicurato e perseguire in maniera semplice

e mirata l’integrazione nel mondo del lavoro o in altre attività. Non sono

assunte le spese per una formazione dalla quale presumibilmente non deriverà

una prestazione lavorativa sufficientemente valorizzabile sul piano economico.

È sufficientemente valorizzabile una prestazione lavorativa retribuita con

almeno 2.60 franchi all’ora (VSI 2000 pag. 190).” (ndr: in precedenza 2.55

franchi all’ora)

Per il marg. 3011 CPIP:

"

Hanno diritto alla prima

formazione professionale gli assicurati che

– non avevano ancora concluso una

formazione professionale prima dell’insorgere del danno alla salute;

– a causa di un danno alla salute hanno

dovuto interrompere una prima formazione professionale durante la quale non

avevano ancora conseguito un reddito superiore al 30% dell’indennità

giornaliera massima (art. 6 cpv. 2 OAI e contrario);

– a causa dell’invalidità non hanno

potuto concludere nessuna formazione professionale e hanno esercitato diverse

attività di breve durata.”

Secondo il marg. 3012

CPIP, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, la prima formazione

professionale comprende:

“– lo svolgimento di una formazione

professionale di base secondo

l’articolo 17 LFPr (con attestato federale di capacità

[AFC] o certificato federale di formazione pratica [CFP]);

– la frequenza di una scuola media o

scuola media specializzata, di una scuola di maturità liceale o professionale,

di una scuola specializzata superiore, di una scuola universitaria, di una

scuola universitaria professionale o di un’università;

– le misure preparatorie al programma

ordinario di formazione (RCC 1981 pag. 460).”

Circa la durata della

formazione, i marg. 3020 e 3020.1 CPIP, in vigore dal 1° gennaio 2017,

prevedono:

" In linea

di principio vi deve essere un rapporto ragionevole fra la durata della

formazione e il risultato economico del provvedimento (RCC 1972 pag. 64). Le

formazioni che comportano una frequenza della scuola a tempo pieno non devono

superare, in generale, la durata ordinaria di formazione. La durata di una

formazione è disciplinata dalla legge sulla formazione professionale e il

contratto di formazione deve essere approvato dalle autorità cantonali

competenti.

Le prime formazioni professionali che non sono

disciplinate nella LFPr sono concesse per l’intera durata, senza tappe. In

conformità con le direttive sulla formazione, le formazioni pratiche INSOS

durano di regola due anni (DTF 142 V 523).”

I

marg. 3020.2 e 3021 CPIP, in vigore dal 1° gennaio 2018, prevedono:

" (…) Nel

caso delle formazioni che prevedono più stadi successivi, in particolare quelle

di livello terziario, ogni stadio deve essere concesso separatamente. Dapprima

occorre decidere riguardo alla formazione secondaria fino alla maturità e in

seguito sulle prestazioni durante lo studio universitario.

Nei casi in cui risulta necessario un periodo di

formazione più lungo, occorre indicarne con precisione i motivi.

Esempi:

– a causa dell’invalidità l’assicurato

necessita di più tempo rispetto a una persona non invalida per capire e

assimilare la materia di studio;

– grazie all’evoluzione positiva

dell’assicurato è possibile un cambiamento del livello di formazione (ad es.

passaggio da un certificato federale di formazione pratica [CFP] a un attestato

federale di capacità [AFC]).”

Nella

STF 9C_457/2008 (consid. 2.2 e 2.3) del 3 febbraio 2009 l’Alta Corte ha

precisato che:

" (…) per

prima formazione professionale s'intende il promovimento professionale mirato e

pianificato, o in altre parole l'acquisizione e la trasmissione di conoscenze e

abilità professionali specifiche (sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 705/00 del 24 ottobre 2001, in VSI 2002 pag. 174 consid. 3b/aa

con riferimenti). Per questo genere di misure, la condizione di semplicità e di

adeguatezza richiesta dal provvedimento professionale si riferisce al modo di

realizzazione della formazione e non al livello di formazione (DTF 106 V 165 consid.

2 pag. 167).

Una partecipazione ai costi dell'assicurazione per l'invalidità

presuppone in particolare che il provvedimento professionale sia adeguato dal

profilo materiale, temporale, finanziario e personale. Il provvedimento deve

pertanto garantire una certa efficacia integrativa, il che si avvera se: la

persona interessata è messa nella condizione di provvedere quantomeno

parzialmente al proprio mantenimento (adeguatezza materiale; cfr. sentenze I 101/98 del 10 luglio 1998, in VSI 2000 pag. 190, nonché I 705/00 del 24 ottobre

2001, in VSI 2002 pag. 178, consid. 3b/bb); il successo integrativo è durevole

(adeguatezza temporale) e si trova in un rapporto ragionevole con i costi del

provvedimento (adeguatezza finanziaria); e infine il provvedimento risulta ragionevolmente

attuabile dalla persona assicurata alla luce della sua situazione personale

(adeguatezza personale; v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

I 256/02 del 5 marzo 2003, consid. 3.1 con riferimenti; SUSANNE LEUZINGER-NAEF,

Die Ausbildungsziele der beruflichen Eingliederungsmassnahmen im Lichte der

neuen Bundesverfassung, in Rechtsfragen der Eingliederung Behinderter, 2000,

pag. 45 seg.).”

La

succitata giurisprudenza è stata precisata nella STF 9C_837/2015 del 23 novembre 2016 pubblicata in DTF 142 V

523 al consid 2.3 (“Als Eingliederungsmassnahme unterliegt die erstmalige berufliche

Ausbildung den allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 1 IVG. Sie

hat somit neben den dort ausdrücklich genannten Erfordernissen der Geeignetheit

und Notwendigkeit auch demjenigen der Angemessenheit (Verhältnismässigkeit im

engeren Sinne) als drittem Teilgehalt des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes zu

genügen. Danach muss sie unter Berücksichtigung der gesamten tatsächlichen und

rechtlichen Umstände des Einzelfalles in einem angemessenen Verhältnis zum

angestrebten Eingliederungsziel stehen. Hinsichtlich der Angemessenheit lassen

sich vier Teilaspekte unterscheiden, nämlich die sachliche, die zeitliche, die

finanzielle und die persönliche Angemessenheit. Danach muss die Massnahme prognostisch

ein bestimmtes Mass an Eingliederungswirksamkeit aufweisen; sodann muss

gewährleistet sein, dass der angestrebte Eingliederungserfolg voraussichtlich

von einer gewissen Dauer ist; des Weitern muss der zu erwartende Erfolg in

einem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten der konkreten

Eingliederungsmassnahme stehen; schliesslich muss die Massnahme dem Betroffenen

auch zumutbar sein (BGE 132 V 215 E. 3.2.2

S. 221; BGE 130 V 488 E. 4.3.2

S. 491 mit Hinweisen; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, N. 25 ff. zu Art. 8 IVG; ULRICH

MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht,

1985, S. 77 ff.; ERWIN MURER, Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1-27bis

IVG], Handkommentar, 2014, N. 42 zu Art. 8 IVG; SILVIA BUCHER,

Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, S. 76 ff. Rz. 128 ff.)".

Da ultimo, come rammenta il TF

nella sentenza 8C_196/2009 del 5 agosto 2009 al consid. 6.1, la persona assicurata ha, di principio, diritto alle misure necessarie

e adeguate allo scopo perseguito, ma non ai provvedimenti migliori possibili

secondo le circostanze. In effetti la legge intende semplicemente garantire una

reintegrazione necessaria e sufficiente nel caso di specie. Inoltre dev'esserci

un rapporto ragionevole tra i costi e il risultato prevedibile della misura

reintegrativa (DTF 124 V 108 consid. 2a pag. 110; 122 V 212 consid. 2c pag. 214 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni I 718/05 dell'8 novembre 2006).

2.4. Nel caso in esame,

l’assicurata, è affetta da un disturbo pervasivo dello sviluppo (nella

complessa forma di una sindrome di Asperger; cfr. rapporto 16 aprile 2019 del

dr. med. __________ in pag. 172 inc. AI; nel gennaio 2018 le è stata

diagnosticata un autismo atipico [ICD 10 F84.4], con diagnosi differenziali di

mutismo elettivo e fobie sociali [ICD 10 F90.0], cfr. rapporto 22 gennaio 2018

del dr.ssa med. __________ in doc. 16 inc. AI), con conseguente difficoltà nei

contatti sociali, mutacismo, probabile dislessia (cfr. rapporto 11 ottobre 2018

del dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia presso il SMR, in

doc. 40 inc. AI). Pacifico che sia invalida ai sensi dell’art 16 cpv. 1 LAI.

L’assicurata, come risulta

dal rapporto di fine sorveglianza 18 settembre 2018 del consulente IP, dopo

aver terminato le scuole dell’obbligo (ha ripetuto solo la prima media),

" (…) dal

01.08.2016 ha iniziato un apprendistato d’agricoltrice AFC ma durante il primo

anno si è passati al CFP (presso Canton __________, dove è denominato "__________")

a seguito in parte delle difficoltà d'apprendimento a livello scolastico ma soprattutto

per le lacune a livello lavorativo: tempi lenti di esecuzione; comprensione

parziale degli incarichi; mutismo. Sì tratta di una formazione quindi biennale nella

quale la pratica lavorativa va svolta il primo anno presso un DL e il secondo

da un nuovo DL. Le difficoltà riscontrate al primo anno e che hanno condotto a

cambiare la formazione da AFC a CFP hanno influenzato anche il proseguo presso

Considerandi

il nuovo DL, che al termine della formazione attestava un rendimento

complessivo del 40%, che sì reputa giustificato considerando i limiti

funzionali, acquisendo comunque sufficienti competenze nella professione

appresa.

Va segnalato inoltre che all'assicurata è stata affiancata una

docente di sostegno nelle materie scolastiche nel metodo di studio, senza la

quale difficilmente avrebbe ottemperato ai lavori in classe e ai compiti a casa

con risultati soddisfacenti.

Abbiamo anche incontrato un operatore di __________ per

accompagnare l'assicurata da potenziali datori di lavoro in quanto a gennaio

2018.

la psichiatra __________ attestava una diagnosi di autismo atipico e una

diagnosi differenziale di mutismo selettivo.” (pag.

112.

inc. AI)

In data 10 settembre 2019

la madre dell’assicurata ha inoltrato una richiesta di finanziamento per la

formazione di sua figlia quale agricoltrice AFC presso la “__________” (della “__________”

a __________), una struttura con esperienza nell’accompagnamento delle persone

con sindrome di Asperger (doc. 82 inc. AI).

Con rapporto 16 settembre

2019.

il consulente IP ha proceduto alla seguente valutazione:

" A seguito

della richiesta del 10.09.2019 da parte della mamma dell'A. di riconoscere

un'ulteriore anno di formazione presso una struttura del Canton __________, al fine

di ottenere l'AFC come agricoltrice, il consulente che aveva seguito in passato

la situazione, ha sottoposto alla sottoscritta la richiesta.

In base alla valutazione precedente, ci sono state alcune difficoltà

ad affrontare la formazione biennale sia livello scolastico che nel rendimento

lavorativo. Soprattutto quest'ultimo ha determinato la rendita definita (poi

aumentata a seguito delle osservazioni che sono state ritenute pertinenti).

Un nuovo percorso professionale, oppure il proseguo dello stesso,

può essere riconosciuto qualora vada a diminuire il grado di invalidità o ad

aumentare le possibilità reintegrative. L'AI infatti è tenuta a riconoscere una

prima formazione che sia semplice ed adeguata al problema di salute.

Nella situazione concreta, l’ottenimento dell'AFC, oltre a non

essere garantito viste le difficoltà scolastiche, non potrebbe determinare un rendimento

lavorativo maggiore, che di per sé non dipende dal diploma ma dalle limitazioni

dovute al problema di salute.

Inoltre, malgrado venga sottolineato il sogno di poter avere

accesso ad un mondo del lavoro non protetto, la struttura che ha accolto la

ragazza è di fatto protetta sia per la struttura (personale educativo) che per

le modalità di accoglienza degli utenti. È infatti prevista una tariffa mensile

consistente e viene richiesto il sostegno di enti cantonali o federali per

accogliere gli utenti. Questo implica anche che questo percorso non garantisce

una maggiore reintegrabilità nel mercato libero del lavoro, sottolinea anzi come

un ambito protetto o semi protetto sia maggiormente adeguato alle difficoltà

dell'A.

Ben comprendendo la richiesta, motivata soprattutto dal benessere

della ragazza che si è ben inserita nella struttura ed ha già iniziato la formazione,

non possiamo purtroppo entrare in merito a questo progetto formativo. “(pag.

243.

inc. AI).

Con progetto di decisione

17.

settembre 2019, sulla base della suesposta valutazione del SIP, l’Ufficio AI

ha negato la richiesta di prestazioni (doc. 87 inc. AI).

Con osservazioni al

progetto di decisione, l’assicurata, rappresentata da RA 1, ha contestato il

suddetto diniego. In sintesi sostiene che, diversamente dalle misure

professionali adottate in precedenza, la frequentazione della succitata

struttura le permette di conseguire l’AFC in agricoltura, aumentando pertanto

la sua capacità al guadagno. A sostegno dei progressi fatti dopo poche

settimane dall’inizio dell’apprendistato ha prodotto il rapporto di formazione

21.

ottobre 2019 del suo maestro di tirocinio (Lehrmeister), __________ (doc. 99

inc. AI).

Esaminata nuovamente la

pratica, con rapporto del 9 dicembre 2019 il consulente IP ha ribadito quanto

espresso nel suo precedente rapporto, evidenziando:

" A seguito

di verifica sottolineo che l'ente formativo in questione ha collaborato con l'ufficio

Al del Canton __________ stilando convenzioni ad hoc per ogni situazione e non

vige una convenzione generale. In base alla ricerca effettuata ho osservato che

considerando sia la parte formativa che l'internato si raggiungono per tutti i

casi nelle loro prese a carico dei costi che superano i Fr.7'500.- mensili, per

un complessivo che supera i Fr. 90'000.- annuali.

Ribadisco inoltre che non vi è alcuna garanzia di riuscita

nell'intraprendere questa formazione e già in passato era stato valutato che

non vi erano le condizioni per attivare ulteriori percorsi formativi. Da ultimo

segnalo che un attestato di capacità triennale non

andrebbe ad aumentare in maniera significativa la capacità di

guadagno che il CFP già consente” (doc. 243 inc. AI).

Da qui la conferma,

mediante la decisione contestata – cui sono stati riportati ampi stralci della

valutazione 11 settembre 2019 del SIP – del rifiuto di garanzia di assunzione

delle spese suppletive per il progetto formativo in parola.

2.5

Pacifico è che l’assicurata,

dopo aver interrotto il percorso triennale per conseguire l’AFC in agricoltura

(cfr. al riguardo il rapporto del datore di lavoro 25 aprile 2017 in doc. 5), ha

iniziato la formazione per il CFP – sempre nel settore dell’agricoltura – beneficiando

da parte dell’AI di un sostegno individuale scolastico dall’11 settembre 2017

al 30 giugno 2018 (cfr. comunicazioni 20 aprile e 27 luglio 2018 in doc. 26 e

30.

inc. AI), terminata con successo mediante il rilascio, al 2 luglio 2018, del

relativo attestato federale di capacità (cfr. AFC del 31 luglio 2018 e rapporto

28.

luglio 2018 del consulente IP in doc. 32 e 31 inc. AI).

Occorre ora esaminare se

sono adempiuti i presupposti per riconoscere i costi relativi al (nuovo)

percorso formativo AFC in agricoltura.

L’assicurata ritiene data l’adeguatezza

personale della chiesta formazione. Sostiene che i provvedimenti ricevuti

in passato, trattandosi di sostegno scolastico individuale, non erano

totalmente adeguati al suo stato di salute, ciò che è invece il caso con la

struttura scelta. In merito alla capacità di apprendimento, evidenziando in

ogni modo la media del 4.6 con la quale aveva terminato la formazione biennale,

nel ricorso (pagg. 7 e 8) l’assicurata correttamente rileva che:

" (…)

l'amministrazione non ha tenuto conto delle indicazioni fornite dall'educatore

dell'assicurata, il quale già nel rapporto del 21.10.2019 indicava che: “RI

1.

hatte in den ersten Wochen in der Berufsschule einen Einstufungstes. Dieser war sehr negativ ausgefallen

(Note 2,3). [...] In das Lernen des ersten Tests (Milchwirtschafi) habe ich

gemeinsam mit RI 1 etwa 5 Stunden investiert: Note 5.3!! Dies sagt schon einiges

über das Potential. Und wie haben in der Schule noch nichts an den Rahmenbedingungen,

Strukturen geänder, was vielleicht für das Umsetzen noch optimaler sein könnte".

L'evoluzione positiva dell'assicurata si è confermata anche in

seguito. Nel nuovo rapporto del 6.2.2020 l’educatore __________ conferma che

"Beim Lernen mit mir ist RI 1 immer noch überaus motiviert,

interessiert und Mlt sich an allen Abmachungen. Die Noten in der Schule sind überaus

erfreulich".

Anche la docente ha stilato un rapporto intermedio [allegato al

doc. 7, n.d.r.], nel quale si legge che l'assicurata presenta una sola nota

insufficiente in matematica (Rechnen: 3.5). In tutte le altre materie le note

dell'assicurata sono sufficienti/buone. Come si apprende dal rapporto, l'assicurata,

quale misura compensativa, dispone di un 25% in più di tempo rispetto ai compagni.”

Pertanto, non può essere

seguita la valutazione espressa dal consulente IP riguardo all’assenza di una

garanzia scolastica per concludere il percorso formativo ora scelto.

In merito all’adeguatezza

materiale, nelle citate annotazioni 16 settembre 2019 il consulente IP

aveva sostenuto che la struttura scelta corrispondeva ad una struttura

protetta, la quale non garantisce una maggiore integrazione nel libero mercato

del lavoro. Al riguardo, l’assicurata rileva che la parte teorica viene svolta

presso la scuola agraria di __________ (cfr. email 11 febbraio 2020 della __________,

in doc. 8). In merito alle future prospettive lavorative, contattato dalla

rappresentante dell’assicurata, nella succitata email dell’11 febbraio 2010 il

maestro di tirocinio ha rilevato:

" Arbeiten: Es

ist für mich klar absehbar, dass RI 1 in der Privatwirtschaft eine Anstellung

findet. Aber nicht einfach so! Es braucht einige Punkte, welche anfangs oder längerfristiche

sicher vorhanden sein sollten (Asperger sind teils überaus geschickt und können

mit Tricks ihr Leben vereinfachen, aber sie «bleiben» das Leben lang Asperger):

- Einen

Arbeitgeber mit dem nötigen Verständnis, was Asperger-Sein heisst und was diese

Menschen gegeben falls benötigen.

- Ohne genaues

Hinschauen, Offenlegen, Anpassen was RI 1 braucht, ist wohl ein Scheitern in

der Privatwirtschaft vorprogrammiert.

- Einen Arbeitgeber,

welcher durch das Verständnis gewillt ist die nötigen individuellen Strukturanpassungen

zu leisten (zum Teil sind es kleine banale Dinge: z.B ein Kopfhörer für gewisse

Arbeiten!).

- Meine

Erfahrung zeigt, dass es in der Landwirtschaft Betriebe gibt, welche dies ermöglichen.

- Die Betriebe

sind aber auf eine Hilfe (Gegenleistung) angewiesen. Das heisst oft haben diese

Mitarbeiter noch eine Teilrente. Für den Betrieb fallen dann nicht 100%

Lohnkosten an.

- RI 1 wird auch nach den 3 Jahren nicht rentenfrei sein.

Eine Teilrente ist realistisch.

- RI 1 als

Aspergerin hat sichtlich wenig Mühe mit Strukturen, Ànderungen, Unvorgesehenes,

Flexibilität: dies macht die Arbeitswelt für sie «einfacher», Schwierig ist für

sie: Entscheide fällen, Eigeniniziative, Kommurtikation. Dadurch wird sie als

Arbeitnehmerin eher Arbeiten ausführen können, als planen und selber koordinieren.

Mit ihrer Zuverlässigkeit, Sauberkeit, Ausdauer, Persönlichkeit hat sie aber Stärken

welche gern gesehen sind." (doc. 8)

Contrariamente alla

valutazione del SIP, che non ha più visto l’assicurata dopo il biennio

formativo, il maestro di tirocinio prevede un inserimento dell’assicurata

nell’economia privata, a condizione di trovare un datore di lavoro cosciente e

versato nell’agire con persone con la sindrome Asperger. Lo stesso ammette che

anche dopo i tre anni di formazione l’assicurata continuerà a percepire una

rendita, ma almeno in misura parziale e non più intera come attualmente. Tale

circostanza non preclude al riconoscimento di una misura professionale. Infatti,

secondo giurisprudenza, l’erogazione di una rendita non esclude necessariamente

il riconoscimento di provvedimenti professionali [DTF 122 V 77; STF 9C_457/2008

consid. 3.1 con riferimenti; cfr. anche Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 8 n. 11, pag. 108.

A tal riguardo

l’assicurata, con riferimento alle allegate raccomandazioni salariali 2020

dell’Unione svizzera dei contadini (doc. 9), pertinentemente rileva che:

" Va infine

ricordato che secondo le raccomandazioni salariali dell’Unione Svizzera dei contadini

i salari previsti per gli agricoltori in possesso di un AFC vanno da fr. 3'980 a

fr. 5'170, mentre quelli di agricoltori in possesso solo del CFP vanno da fr.

3'690 a fr. 4'l25. Una volta in possesso dell'attestato federale di capacità,

l'assicurata sarà quindi in grado di percepire un salario nettamente maggiore

rispetto a quello che è stato valutato attualmente.”

Dal punto di vista sia

medico che professionale, al termine del percorso CFP (cfr. supra consid. 1.1) l’assicurata

è stata valutata abile al 40%. Vero, come rilevato in sede di risposta, che nell’ambito

del ricorso 28 maggio 2019 contro la decisione 9 aprile 2019 l’assicurata non

aveva ravvisato la possibilità di trovare un impiego e questo a sostegno della

richiesta di erogazione di una rendita intera (cfr. consid. 1.2). Tuttavia,

attualmente la situazione personale, scolastica e formativa è cambiata, ossia migliorata.

Vi è quindi da aspettarsi una certa efficacia integrativa, motivo per cui anche

l’adeguatezza materiale è da ritenere data.

In merito all’adeguatezza

finanziaria, i costi mensili ammontano a fr. 5'573.--, ai quali vanno

aggiunti quelli scolastici nonché le indennità giornaliere (nel rapporto 9

dicembre 2019 il consulente IP ha quantificato i costi mensili in complessivi fr.

7'500.-- vale a dire fr. 90'000.-- annui). Rettamente la ricorrente ha ricordato

che, ai sensi dell’art. 8 cpv. 1bis LAI, per determinare il diritto a provvedimenti

integrativi occorre tener conto della durata probabile della vita professionale

della persona assicurata.

Nel caso in esame,

l’assicurata è nata nel 2000 e quindi ha diversi decenni per mettere a frutto

la nuova formazione professionale. Vi è quindi un rapporto ragionevole tra il

provvedimento ed i relativi costi.

Ne consegue che pure il successo

integrativo risulta durevole (adeguatezza temporale).

Ne consegue che la formazione

quale agricoltrice AFC essendo adeguata a livello personale, materiale, finanziario

e temporale, l’Ufficio AI dovrà coprirne i costi ai sensi dell’art. 16 LAI.

In accoglimento del

ricorso, la decisione contestata va pertanto annullata.

2.6

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’Ufficio

AI.

2.7

L’assicurata ha chiesto di

essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

(doc. I).

Visto l'esito del ricorso,

l'assicurata, patrocinata dalla RA 1, ha diritto al versamento da parte

dell’UAI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili parziali (art. 61 cpv. 1 lett.

g LPGA).

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione 7 gennaio

2020 è annullata e riformata nel senso che RI 1 ha diritto alla prima

formazione quale AFC in agricoltura conformemente ai considerandi.

2. Le spese di procedura per

fr. 500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente

fr. 1’800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d’oggetto

la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Prima formazione professionale. Richiesta di un'assicurata per conseguire l'AFC in agricoltura negata dall'Ufficio AI. Sulla base degli atti prodotti con il ricorso vi sono i presupposti per riconoscere le spese per il chiesto iter formativo professionale | Lexipedia