32.2020.21
Attribuzione di rendita temporanea La valutazione effettuata dall'SMR sulla base dei certificati medici agli atti è completa,chiara e non contraddittoria.I nuovi referti medici non modificano posizione SMR.Contestazioni soggettive non sono sufficienti.Obbligo di cambiare lavoro se capacità residua
20 agosto 2020Italiano40 min
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.21
TB
Lugano
20 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 23 gennaio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nell'aprile 2018 (doc. 6) RI
1, 1961, attivo fino al 22 ottobre 2017 come cuoco, ha chiesto di beneficiare
di prestazioni dall'assicurazione invalidità essendo inabile al lavoro al 100%
a causa di una lesione del tendine di Achille destro, operato una prima volta
il 25 gennaio 2018 e una seconda il 15 aprile 2019.
1.2. L'Ufficio assicurazione
invalidità ha raccolto la documentazione medica necessaria presso
l'assicuratore malattia per perdita di guadagno e i medici curanti
dell'assicurato e il 1° luglio 2019 (doc. 36) il Servizio Medico Regionale ha
reso il rapporto finale.
Tenuto conto della valutazione del consulente in integrazione
professionale (doc. 37), con progetto di decisione dell'11 settembre 2019 (doc.
39) l'Ufficio AI ha attribuito all'assicurato una mezza rendita temporanea di
invalidità (grado AI 59%) dal 1° ottobre 2018 al 28 febbraio 2019.
1.3. Nelle sue osservazioni al
progetto di decisione l'interessato ha prodotto dei nuovi certificati medici
relativi alla visita di controllo del 29 ottobre 2019 (docc. 48 e 49), sui
quali il 12 novembre 2019 (doc. 50) si è pronunciato il dr. med. __________
dell'SMR non modificando il suo precedente rapporto finale in cui l'inabilità era
totale e definitiva come cuoco dal 9 gennaio 2018, mentre nulla dal 1° luglio
2019 in attività adeguate.
La decisione del 23 gennaio 2020 (doc. 53) ha confermato così il
progetto di decisione secondo cui, stante un grado di invalidità dell'8% dal 7
novembre 2018, tre mesi dopo il miglioramento il diritto alla rendita è
decaduto.
1.4. Il 6 febbraio 2020 (doc. I) RI
1 ha inoltrato ricorso al TCA rilevando di non percepire alcun reddito dal 14
ottobre 2019 e quindi ha chiesto di rivedere la sua situazione lamentando di
non essere stato compiutamente informato dagli uffici a cui si è rivolto
(Ufficio assicurazione invalidità e Ufficio regionale di collocamento, doc.
A12) sui suoi diritti e sui lavori adeguati al suo stato di salute in sostituzione
dell'attività di cuoco.
Il ricorrente ha altresì prodotto il 12 febbraio 2020 (doc. III),
unitamente alla decisione impugnata (doc. A1), diversi certificati medici in
parte già agli atti dell'amministrazione, come pure uno scritto con cui ha
riassunto la sua situazione medica (doc. III/1).
1.5. Il 17 febbraio 2020 (doc. IV)
il ricorrente ha trasmesso in copia al Tribunale uno scritto inviato
all'Ufficio AI intitolato "Ricorso opposizione", con cui ha spiegato
di essere impedito nei movimenti sia da posizione eretta sia da seduto, non
potendo stare per troppe ore né in piedi a causa della non funzionalità del
tendine d'Achille né seduto a causa dei forti dolori alla parte sacro-lombare a
seguito della caduta avvenuta dopo il primo intervento chirurgico.
L'interessato ha altresì rimproverato all'amministrazione di non avere tenuto
conto della visita di controllo del dr. med. __________ eseguita prima del
secondo intervento a __________, che l'ha ritenuto invalido al 70% e gli ha
consigliato una seconda visita post intervento, che però non è mai avvenuta.
L'assicurato ha infine contestato il rifiuto ad essere sottoposto a una visita
medica da parte dell'Ufficio AI.
1.6. Sentito il medico SMR, che il
20 febbraio 2020 (doc. VII/1) si è pronunciato sulla nuova documentazione
medica prodotta con il ricorso, nella sua risposta del 25 febbraio 2020 (doc.
VII) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di respingere il
ricorso.
L'amministrazione ha evidenziato di avere vagliato attentamente lo
stato di salute dell'assicurato sulla base della documentazione medica agli
atti per il tramite del Servizio Medico Regionale, che nel rapporto del 1°
luglio 2019 allestito dal dr. med. __________ ha stabilito che in altre
attività adeguate al suo stato di salute e rispettose dei limiti funzionali
posti l'assicurato risultava abile al 50% dal 19 settembre 2018 - e quindi alla
scadenza dell'anno di attesa -, al 100% dal 7 novembre 2018, allo 0% dal 15
aprile 2019 e al 100% dal 1° luglio 2019 in poi. Come cuoco, invece, l'attività
non era più esigibile dal 9 gennaio 2018.
L'Ufficio AI ha dapprima riportato un estratto del rapporto finale
dell'SMR in cui si riferisce che lo stato di salute si era consolidato e che
era stato possibile valutare la capacità lavorativa residua, dopo un periodo di
cura e di convalescenza di 10 settimane dal secondo intervento chirurgico, in
attività sedentaria/semi-sedentaria e leggera. Poi delle annotazioni del 12
novembre 2019 in cui il medico, esaminati i certificati relativi alla seconda
degenza, ha concluso che lo stato clinico era consolidato già dalle cure
precedenti, perciò la nuova documentazione non permetteva di modificare quanto
già espresso in precedenza.
Secondo l'amministrazione, che ha appositamente interpellato il
Servizio Medico Regionale, il cui ruolo è di sintetizzare la situazione medica
non necessariamente visitando l'assicurato, ma solo se lo ritiene necessario, i
nuovi referti medici prodotti con il ricorso non mutavano la situazione. Le sue
approfondite valutazioni non sono poi state smentite da altri certificati
attestanti in modo convincente una diversa situazione clinica. L'Ufficio AI ha
pertanto concluso che la documentazione agli atti era chiara e sufficiente per
valutare l'incapacità al guadagno senza dovere esperire ulteriori accertamenti
medici.
Anche dal profilo economico l'amministrazione ha confermato il
calcolo eseguito, affermando che era ragionevole chiedere al ricorrente di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa in settori accessibili a
lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive che non
richiedono una preparazione professionale specifica.
1.7. Il ricorrente non ha prodotto
nuovi mezzi di prova e non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se, correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito
all'assicurato una rendita (mezza) temporanea di invalidità solo per il periodo
intercorrente dal 1° ottobre 2018 al 28 febbraio 2019, poiché che dal 7
novembre 2018 egli sarebbe nuovamente abile al lavoro al 100% in attività
adeguate e, in virtù dell'art. 88a cpv. 2 OAI, tre mesi dopo il miglioramento
non vi sarebbe più alcun diritto a una rendita AI stante un grado di invalidità
non pensionabile dell'8%.
Per contro, l'inabilità lavorativa del 100% attestata dal 15
aprile 2019 sarebbe durata meno di tre mesi, fino al 30 giugno 2019, e quindi
non vi sarebbe stato un peggioramento duraturo.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con
STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,
consid. 5).
2.3. Trattandosi dell'attribuzione
di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione
con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,
contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono
essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni
amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV
Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio
2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in
merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia
(art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa
impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto
invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un
caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
2.4. Nel caso di specie, nell'aprile
2018 l'assicurato ha richiesto all'Ufficio AI delle prestazioni non essendo più
in grado dal 22 ottobre 2017 di svolgere l'attività di cuoco dapprima a causa degli
interventi alle vene (docc. 1-6 inc. Cassa malati), poi della lesione del
tendine di Achille destro rilevata il 9 gennaio 2018 e che ha comportato il 25
gennaio 2018 un intervento di plastica di allungamento, il cui decorso è stato
però sfavorevole con esiti invalidanti e quindi il 15 aprile 2019 l'assicurato
è stato oggetto di un debridement del tendine achilleo con transfer FHL.
L'assicuratore malattia per perdita di guadagno, che si è assunto
il caso e gli ha versato le indennità giornaliere, ha sottoposto l'assicurato a
una valutazione da parte del dr. med. __________, FMH malattie reumatiche,
fisiatria e riabilitazione
Nel suo referto del 22 gennaio 2019 (doc. A3) lo specialista ha
esaminato dettagliatamente lo stato di salute dell'interessato dal profilo
reumatologico e neurologico e ha posto la diagnosi di insufficienza secondaria
del tendine d'Achille destro in plastica di allungamento con reinserzione
transossea e sutura del tendine per remota rottura e successiva degenerazione
tendinea, lombalgie anamnestiche in/con turbe statiche modiche del rachide
(ipercifosi toracolombare) ed alterazioni degenerative non ulteriormente
documentate, sindrome cervicovertebrale con componente miofasciale associata ad
una tendinopatia di entrambe le spalle, a destra con lesione parziale del
sovraspinato, sovrappeso (183cm/125kg), trauma contusivo della zona gluteale (6
agosto 2018) senza sequele post infortunistiche evidenti.
Nella sua valutazione l'esperto ha confermato clinicamente
l'insufficienza funzionale per la flessione plantare del piede destro in
presenza di un ispessimento e indurimento della zona del tendine d'Achille con
una (discreta) flogosi preinserzionale. Al rachide v'erano limitazioni della
mobilità sia cervicale sia lombare, al momento senza sindrome vertebrale
significativa.
V'erano però indizi per una componente miofasciale nel cinto scapolare,
mentre le spalle non presentavano segni per un'insufficienza della cuffia dei
rotatori.
Nel valutare la capacità funzionale residua dell'assicurato, il
reumatologo ha precisato che faceva stato principalmente la patologia del
tendine d'Achille destro, mentre i riscontri clinici del rachide e delle spalle
influivano marginalmente sulla valutazione. Egli ha poi indicato i limiti di
sollevamento e/o trasporto di carico, nella manipolazione di oggetti, nelle
posizioni di lavoro, nel mantenere posizioni statiche, nello spostarsi e in
diverse attività.
Secondo lo specialista, le condizioni di salute dell'assicurato
erano consolidate e senza un ulteriore intervento chirurgico per
l'insufficienza del tendine le limitazioni indicate erano definitive. Pertanto,
egli non era più in grado di svolgere regolarmente la sua attività di cuoco, la
cui capacità lavorativa residuale era del 30% con misto tra ridotta presenza e
ridotto rendimento. Per una attività lucrativa pienamente rispettosa delle
rimanenti risorse fisiche, l'assicurato risultava invece abile normalmente a
partire da subito. Il reumatologo ha precisato che questa valutazione era
subordinata alla valutazione ortopedica del 24 gennaio 2019 presso la Clinica __________
di __________, che aveva proposto all'interessato un nuovo intervento di
ricostruzione tendinea con la transposizione di quello del flessore lungo
dell'alluce.
In effetti, il 15 aprile 2019 ha avuto luogo questo intervento e
il 24 giugno 2019 (doc. A4) il dr. med. __________ si è espresso al riguardo,
segnalando che la riabilitazione post chirurgica sarebbe stata lunga e forse
ancora più lunga del normale trattandosi di un quadro inveterato con un primo
intervento nel 2018 che non si era rivelato risolutivo. Per tale motivo, egli
ha presunto che l'inabilità lavorativa completa, attestata fino al 28 luglio
2019, sarebbe stata prolungata, ma fino al massimo a sei mesi dopo
l'operazione.
Il 1° luglio 2019 (doc. 36) si è espresso anche il dr. med. __________,
FMH in chirurgia generale, attivo presso il Servizio Medico Regionale, che nel
suo rapporto finale ha analizzato lo stato di salute dell'assicurato basandosi
sui certificati medici raccolti dall'amministrazione ed in particolare
sull'esame peritale effettuato dal dottor __________. Il medico SMR ha quindi
stabilito che l'iniziale inabilità lavorativa totale come cuoco dal 22 ottobre
2017 era tale anche dal 9 gennaio 2018 e lo era definitivamente.
In attività adeguate, dal 22 ottobre 2017 l'assicurato è stato ritenuto
inabile al 100% così come dal 4 dicembre 2017.
Con attinenza alla lesione al tendine achilleo, dal 9 gennaio 2018
è stato giudicato inabile al lavoro al 100%, poi dal 19 settembre al 6 novembre
2018 abile al 50%, in seguito abile al 100% fino al 14 aprile 2019 e con la
seconda operazione, per la durata di 10 settimane (fino al 30 giugno 2019), di
nuovo inabile al 100%. Dal 1° luglio 2019 l'abilità era invece totale, fermo
restando le limitazioni funzionali e di carico stabilite dal dr. med. __________.
Alla luce del parere del reumatologo e secondo il principio della
verosimiglianza preponderante, l'SMR ha ritenuto che l'attività di cuoco non
potesse più essere esigibile sul breve-medio termine essendo di indubbia
inergonomicità il mansionario con persistenza di esiti algici all'arto inferiore
destro nonostante il secondo intervento chirurgico e non essendo possibili
ulteriori misure terapeutiche sia dal profilo conservativo sia da quello
chirurgico che avrebbero potuto migliorare in modo significativo la
caricabilità fisica dell'assicurato rispettivamente la sua capacità funzionale
garantendo una restitutio ad integrum solidale per il proseguo
dell'attività abituale.
A dire del dr. med. __________, essendo lo stato di salute
consolidato in assenza di ulteriori argomenti clinici /o elementi di giudizio
probatori tali da giustificare un ulteriore prolungo dell'incapacità
lavorativa, è stato possibile valutare dal lato medico assicurativo e
specialistico chirurgico i limiti funzionali e la capacità lavorativa residua
per un'attività confacente ed esigibile, dopo un congruo periodo di 10
settimane di cura e di convalescenza dall'ultimo intervento chirurgico (15
aprile 2019), per un'attività sedentaria/semisedentaria, leggera, in cui fosse
imprescindibile l'impiego della gamba destra in cui si includevano anche le
affezioni osteoarticolari al rachide cervico-lombare e alle spalle seppure
rivestivano un ruolo minore.
Al consulto del 30 luglio 2019, refertato il 6 agosto 2019 (doc.
42), il PD dr. med. __________ della Clinica __________ ha attestato che dopo
2-4 settimane l'assicurato poteva camminare senza l'aiuto delle stampelle e che
l'inizio della capacità lavorativa non poteva avvenire prima di 4 settimane con
un ritorno graduale nell'attività precedente. Una visita di controllo era
prevista dopo 3 mesi (doc. 46).
Il 20 settembre 2019 (doc. 42) la dr.ssa med. __________, FMH
medicina generale, a causa di persistenti dolori post operatori ha certificato
un'inabilità lavorativa del 100% fino al prossimo controllo ortopedico previsto
per il 29 ottobre 2019.
Quel giorno, infatti, il chirurgo ortopedico che l'ha operato ha
rivisto l'assicurato e nel rapporto dell'8 novembre 2019 (doc. A11) ha
riscontrato nel complesso un risultato accettabile in cui egli poteva camminare
fino a un'ora senza stampelle. Il procedere consisteva in ulteriore fisioterapia,
nel tentativo di rinforzare la forza e di prolungare la distanza percorsa a
piedi.
A suo dire, nei successivi 3-6 mesi questi potevano essere
migliorati, cosicché anche il camminare e lo stare in piedi sarebbero stati
possibili fino a 3 o 4 ore con l'aiuto di scarpe ortopediche che gli ha
prescritto. Nel complesso, l'obiettivo era di riportare il paziente alla sua
professione di cuoco, ciò che inizialmente era possibile soltanto al 50%. Nel
mese di gennaio 2020 sarebbe stato rivalutato a partire da quando era possibile
tale aumento.
Ad ogni modo, un recupero al 100% non era possibile da raggiungere
e il chirurgo ha consigliato all'assicurato di ridurre il peso di almeno 10-20
kg, ciò che avrebbe comportato un miglioramento del rinforzo del tendine.
Sempre il 29 ottobre 2019 (doc. A9) il PD dr. med. __________ ha
prescritto all'assicurato fisioterapia sul lungo periodo e un paio di scarpe
ortopediche di serie, nonché ha certificato un'inabilità lavorativa del 100%
dal 29 ottobre 2019 al 21 gennaio 2020.
Il 12 novembre 2019 (doc. 50) il dr. med. __________ dell'SMR si è
pronunciato sulla documentazione medica relativa alla degenza dal 15 al 20
aprile 2019, constatando che lo stato clinico si era consolidato già dalle cure
precedenti. Infatti, lo stesso dr. med. __________ ha attestato che,
complessivamente, sei mesi dopo il debridement del tendine achilleo la
situazione era consolidata, ovvero il tendine appariva completamente ossificato
e forniva un risultato accettabile visto che l'interessato poteva camminare
fino a un'ora senza ausili.
In conseguenza di ciò, per il medico del Servizio Medico Regionale
la nuova documentazione non permetteva di modificare quanto già espresso ed
incluso nel rapporto finale del 1° luglio 2019. D'altronde, lo stesso chirurgo
ortopedico ha confermato un danno irreversibile e permanente con poche
possibilità per un ulteriore miglioramento per una deambulazione protratta
sull'arco dell'intera giornata lavorativa nelle mansioni di cuoco senza tenere
conto della globalità delle altre patologie osteoarticolari al rachide
cervico-lombare e alle spalle, come egli ha invece indicato nel suo precedente
rapporto, in cui ha ribadito la non esigibilità della professione abituale di
cuoco anche sulla base della perizia reumatologica del dr. med. __________ del
22 gennaio 2019.
A seguito di queste conclusioni, il 23 gennaio 2020 (doc. 53)
l'Ufficio AI ha confermato l'attribuzione temporanea di una mezza rendita di
invalidità.
Con il ricorso l'assicurato ha prodotto dei documenti già presenti
per la maggior parte agli atti, consistenti in particolare nei pareri del dr.
med. __________ del 22 gennaio 2019 (doc. A3) e del 24 giugno 2019 (doc. A4), nel
referto del PD dr. med. __________ dell'8 novembre 2019 (doc. A11) e nelle
relative prescrizioni del 29 ottobre 2019 (doc. A9), come pure nelle
convocazioni alle visite di consultazione e di controllo effettuate nel 2018 e
nel 2019.
Su questi atti si è pronunciato il 20 febbraio 2020 (doc. VII/1)
il dr. med. __________, affermando che tali nuovi documenti medici, in parte
già presenti nell'incarto dell'Ufficio AI, non permettevano di modificare
quanto già espresso nel suo rapporto finale SMR del 1° luglio 2019 e nelle
annotazioni del 12 novembre 2019.
Di conseguenza, con la risposta del 25 febbraio 2020 (doc. VII)
l'amministrazione ha confermato integralmente l'aspetto medico valutato dal
Servizio Medico Regionale.
2.5. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125
V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133
consid. 2 pag. 134; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito
al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,
valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
Considerandi
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24.
agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato
la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport
d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont
la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration
et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par
le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence
d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière
générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel. (…)".
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25
mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert. (…)".
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6
In concreto, le conclusioni
tratte dal Servizio Medico Regionale il 1° luglio 2019, ribadite nelle
annotazioni del 12 novembre 2019 dopo avere analizzato gli ultimi referti dei
medici curanti dell'assicurato, danno un quadro chiaro, completo e non
contraddittorio delle condizioni di salute del ricorrente.
Il dottor __________ dell'SMR si è in sostanza allineato tanto alle
conclusioni che ha tratto il dr. med. __________ il 22 gennaio 2019 dopo una
approfondita perizia in ambito reumatologico, quanto alle considerazioni rese
dal PD dr. med. __________ che ha operato l'assicurato a __________ nel 2019.
In effetti il reumatologo, che invero si è pronunciato prima che
il ricorrente si sottoponesse all'intervento di debridement del tendine di
Achille con transfer FHL, dopo attento esame ha affermato che le condizioni di
salute dell'interessato erano consolidate e che, senza un nuovo intervento
chirurgico al tendine, l'assicurato non era più idoneo a lavorare come cuoco
stante una capacità lavorativa residua di solo il 30%.
Per contro, in un'attività lucrativa pienamente rispettosa delle
sue risorse fisiche, l'assicurato risultava abile normalmente sia per presenza
sia per rendimento sin dalla sua valutazione.
Come visto, poi, a seguito dell'intervento chirurgico del 15
aprile 2019 di debridement, il dr. med. __________ ha nuovamente preso
posizione sulla questione il 24 giugno 2019 e ha affermato che la
riabilitazione sarebbe stata più lunga del normale, ma per un massimo accettabile
di 6 mesi dopo l'operazione.
Preso atto del progetto di decisione dell'11 settembre 2019 con
cui l'Ufficio assicurazione invalidità ha ritenuto che dal 1° luglio 2019
l'assicurato era pienamente abile in attività adeguata e gli ha concesso una
mezza rendita dal 1° ottobre 2018 al 28 febbraio 2019, con scritto del 10
ottobre 2019 (doc. 3 dell'inc. LADI) l'assicuratore malattia per perdita di
guadagno LCA ha informato l'interessato che avrebbe continuato a versargli le
indennità giornaliere ancora solo fino al 13 ottobre 2019.
Inoltre, il dr. med. __________ si è basato sul parere dell'8
novembre 2019 del PD dr. med. __________ che ha operato il ricorrente, secondo
cui sei mesi dopo l'intervento la situazione si era consolidata, potendo
l'assicurato camminare fino a un'ora. Un miglioramento sarebbe stato possibile
nei mesi seguenti, ciò che avrebbe però portato l'assicurato a potere stare in
piedi al massimo 3 o 4 ore e quindi potendo semmai esercitare l'attività di
cuoco in ragione del 50%, ma mai più in misura completa.
Di conseguenza, il medico dell'SMR ha concluso che la professione
abituale non era più esigibile, se oltretutto si teneva conto delle altre
patologie osteoarticolari individuate dal reumatologo.
Per tali motivi, lo specialista in chirurgia generale ha
confermato quanto concluso alcuni mesi prima, il 1° luglio 2019, laddove ha ripreso
i limiti funzionali accertati dal dr. __________ e ha giudicato che "Essendo però lo stato di salute consolidato in assenza di ulteriori argomenti clinici e/o
elementi di giudizio probatori tali da giustificare un ulteriore prolungo dell'incapacità
lavorativa, è stato possibile valutare dal lato medico assicurativo e
specialistico chirurgico i limiti funzionali e la CL residua per un'attività
confacente ed esigibile, dopo un congruo periodo (10 settimane) di cura e
convalescenza dall'ultimo intervento chirurgico del 15.04.2019, per un'attività
sedentaria/semisedentaria, leggera in cui sia imprescindibile l'impiego della
gamba destra in cui si includono anche le affezioni osteoarticolari al rachide
cervico-lombare e alle spalle seppure rivestono un ruolo minore.".
In sostanza, quindi, il medico dell'SMR, che ha valutato le
condizioni di salute del ricorrente in tre occasioni, ha riscontrato una
situazione tale che, sia prima sia dopo la seconda operazione chirurgica, l'inabilità
lavorativa era totale nella precedente attività di cuoco, mentre era nulla in
attività adeguate che rispettassero i limiti stabiliti dal reumatologo.
Il Servizio Medico Regionale ha esaminato attentamente e
dettagliatamente i pareri dei medici curanti antecedenti la sua prima
valutazione clinica e anche quelli posteriori, giungendo in entrambi i casi a
una capacità lavorativa del 100% in attività adatte.
Il fatto che il dr. med. __________ dell'SMR non abbia
personalmente visitato l'interessato, ma si sia basato sugli atti per valutare
le sue condizioni di salute, non è qualificatamente censurabile.
Come ha rilevato il Tribunale federale nella STF 9C_787/2012 del
20.
dicembre 2012 al considerando 4.2.1, il legislatore assegna agli organi
esecutivi della LAI il compito di stabilire i fatti giuridicamente determinanti
secondo il principio inquisitorio in modo tale da consentire l'emissione di una
decisione sulla prestazione richiesta. Per quanto concerne le conoscenze
mediche necessarie alla valutazione dell'invalidità (art. 16 LPGA e art. 28
segg. LAI), gli uffici AI possono avvalersi dei pareri dei servizi medici
regionali (art. 59 cpv. 2 e cpv. 2bis LAI), dei rapporti dei medici curanti
oppure di esperti medici esterni quali i centri d'osservazione medica e professionale.
I SMR sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni. Essi stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato, determinante per l'AI secondo l'art. 6 LPGA, di esercitare
un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura
ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni
in ambito medico nei singoli casi (art. 59 cpv. 2bis LAI; cfr. inoltre le
disposizioni esecutive di cui agli art. 47-49 OAI). I rapporti interni del SMR
ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LAI non pongono
autonomamente delle diagnosi, bensì apprezzano sotto l'aspetto medico i reperti
esistenti. Il loro compito è di sintetizzare - a beneficio anche
dell'amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono
necessariamente di simili conoscenze specialistiche - la situazione medica.
Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga
visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene
necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione sulla base della
documentazione esistente. L'assenza di propri esami diretti non costituisce
pertanto, per invalsa giurisprudenza, un motivo per mettere in dubbio la
validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura
probatoria generalmente riconosciute (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]
consid. 4.3.1 con riferimenti; cfr. pure sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio
2012.
consid. 4.2).
La scrivente Corte evidenzia, inoltre, che i nuovi documenti
prodotti con il ricorso non mutano le conclusioni tratte dal dr. med. __________,
giacché alcuni sono già stati prodotti in fase istruttoria all'amministrazione
e quindi sono stati oggetto di valutazione da parte dell'SMR, mentre altri sono
ininfluenti, non consistendo in nuovi referti medici e dunque non fornendo
informazioni dettagliate né sulle patologie né sulle constatazioni oggettive e,
pertanto, non possono essere di alcun aiuto al ricorrente.
Così facendo, l'assicurato si è limitato a esporre delle
limitazioni di carattere soggettivo, non suffragandole da valida documentazione
clinica medica che possa oggettivare i suoi disturbi e le sue difficoltà
fisiche e quindi che comprovi che il suo reale stato di salute era peggiore di
quello accertato dall'Ufficio assicurazione invalidità.
Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che
regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione
della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi
- segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non
è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente
all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell'assicurato
attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici -
magari addirittura in possesso dell'interessato medesimo -, quando alla base
della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo
riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA
32.2019.221
del 17 luglio 2019; STCA 32.2019.220 del 6 luglio 2020; STCA
32.2019.60
del 3 marzo 2020; STCA 32.2018.78 del 14 aprile 2019; STCA
32.2017.211
del 25 ottobre 2018; STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018; STCA
32.2017.136
del 12 marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26 febbraio 2018;
32.2017.77
del 12 dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA
32.2017.62
del 26 ottobre 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013
confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2007.207 del 9
giugno 2008).
Nel caso concreto, specifici, validi e più dettagliati pareri
medici contrari, utili alla determinazione del grado di capacità lavorativa,
non ne sono stati quindi trasmessi dal ricorrente al TCA.
Di conseguenza, non è dimostrata l'esistenza di una situazione più
severa rispetto a quella ritenuta dal Servizio Medico Regionale, che ha
stabilito l'incapacità lavorativa dell'assicurato sulla base della valutazione peritale
del 22 gennaio 2019 effettuata dal dr. med. __________ e del complemento
peritale del 24 giugno 2019 come pure dell'esito del consulto del 29 ottobre
2019.
che l'assicurato ha avuto con il chirurgo ortopedico.
Fatte proprie le conclusioni degli esperti, il dr. med. __________
ha ritenuto che dal 9 gennaio 2018 il ricorrente era totalmente inabile al
lavoro nella sua attività di cuoco a causa della lesione al tendine, mentre fatto
salvo un periodo di inabilità lavorativa al 50% dal 19 settembre al 6 novembre
2018, dal 7 novembre 2018 al 14 aprile 2019 e poi nuovamente dal 1° luglio 2019
egli era abile al 100% in attività adeguate leggere che tenessero conto dei
limiti funzionali e di carico stabiliti dal reumatologo.
Alla luce di tutte queste considerazioni, i gradi di incapacità
lavorativa così determinati vanno dunque posti alla base del presente giudizio,
tanto nell'attività di cuoco quanto in attività adeguate. Non è data quindi
un'incapacità lavorativa maggiore.
Infine, in merito alle lamentele del ricorrente sull'impossibilità
di stare seduto a causa della caduta sul coccige rispettivamente di stare in
posizione eretta per troppe ore (doc. IV), va rilevato che tanto il perito
reumatologo quanto il chirurgo dell'SMR hanno riconosciuto che la capacità di
mantenere la posizione eretta era ridotta, mentre quella statica seduta era
normale (non v'era più un'inabilità dal 30 novembre 2018), osservando che la
capacità era totale per un'attività sedentaria/semisedentaria e leggera.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'assicurato, l'SMR
ha tenuto conto sia del primo sia del secondo parere del dottor __________ che
ha ritenuto una capacità lavorativa residua come cuoco di solo il 30%, tanto
che il dr. med. __________ ha stabilito che sin dal 9 gennaio 2018 l'assicurato
era da considerare inabile definitivamente al 100% nell'esercizio dell'attività
di cuoco.
Tuttavia, va ricordato al
ricorrente che come disposto dall'art. 6 LPGA, in caso d'incapacità al lavoro
di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
Pertanto, è corretto che il Servizio
Medico Regionale, come d'altronde il dr. med. __________ nel suo referto del 22
gennaio 2019, ha valutato la capacità lavorativa residua del ricorrente anche
in attività adeguate al suo stato di salute, ritenendolo in grado di svolgere
pienamente altre attività leggere e sedentarie e semisedentarie, che il
consulente in integrazione professionale ha specificato trattarsi per esempio
di impiegato addetto al controllo qualità in catena di montaggio, impiegato
addetto all'imballaggio industria di piccola minuteria, impiegato di vendita
telefonica di prodotti alimentari o per la ristorazione, addetto alla
ricezione/centralino telefonico, addetto alla sicurezza-controllo su monitor di
sicurezza e cassiere/venditore non qualificato.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dal profilo
medico l'agire dell'Ufficio AI, e per esso del Servizio Medico Regionale,
non è criticabile e va dunque confermato.
2.7
Per quanto concerne l'aspetto
economico, benché esso non sia stato contestato come tale dall'assicurato, il
TCA non può tuttavia non osservare come il calcolo del grado di invalidità
dell'8% effettuato dall'Ufficio AI in applicazione del metodo di raffronto dei
redditi (art. 16 LPGA) dia adito alle considerazioni che seguono.
In effetti, dopo un anno di attesa dall'inizio dell'inabilità
lavorativa come cuoco, quindi nell'ottobre 2018, la capacità lavorativa
dell'assicurato in altre attività adeguate era del 50% (doc. 21) e il
consulente in integrazione professionale ha ritenuto di dovere effettuare una
riduzione del 20% per attività leggera e svantaggi salariali derivanti da
contingenze particolari (doc. 40). Sulla base di un reddito ipotetico da
invalido di Fr. 67'393,83, che è stato quindi ridotto a Fr. 29'957,53,
l'Ufficio AI ha stabilito nel 59% il grado di invalidità ([Fr. 65'767 - Fr.
29'957,53] : Fr. 65'767 x 100).
Per determinare il grado di invalidità dal 7 novembre 2018 (doc.
25), ossia quando l'assicurato è stato ritenuto abile al 100% in attività
adeguate, l'Ufficio AI è correttamente partito dallo stesso reddito ipotetico,
ma in applicazione dell'indicata riduzione del 20% è giunto per errore a un
reddito di Fr. 60'654,44 in luogo di Fr. 53'915,06, fissando nell'8% il grado
di invalidità.
A tale proposito, il TCA formula due considerazioni.
Se l'amministrazione ha ritenuto di dovere applicare una riduzione
del 10% come ha stabilito il consulente in integrazione professionale il 1°
luglio 2019 (doc. 35), allora è corretto che il reddito da invalido da
confrontare con il reddito da valido sia di Fr. 60'654,44 (Fr. 67'393,83 - 10%)
e quindi che il grado di invalidità ammonti all'8% come calcolato
dall'Ufficio AI.
Se, invece, la riduzione da applicare al reddito da invalido è
sempre del 20% come stabilito il 10 settembre 2019 dal consulente in
integrazione professionale e indicato sulla decisione del 23 gennaio 2020,
allora la perdita di guadagno va fissata nel 18% ([Fr. 65'767 - Fr.
53'915,06] : Fr. 65'767 x 100).
Sia che si applichi la prima sia la seconda ipotesi di calcolo, ad
ogni modo il diritto alla rendita di invalidità del ricorrente si è interrotto
tre mesi dopo che il suo stato di salute è migliorato, visto che il grado AI è
comunque inferiore al 40%.
Infatti, per il periodo dal 7 novembre 2018, iniziando a contare tre
mesi da dicembre 2018, si ha che poiché il miglioramento è durato più di tre
mesi (art. 88a cpv. 1 OAI), dal 1° marzo 2019 l'assicurato non ha più diritto a
una rendita di invalidità.
Considerato invece che dopo la seconda operazione al tendine di
Achille l'inabilità lavorativa totale non solo come cuoco, ma anche in
qualsiasi altra attività adatta, secondo il Servizio Medico Regionale è durata
(solo) 10 settimane (dal 15 aprile al 30 giugno 2019), non si deve tenere conto
di questo cambiamento essendo il peggioramento delle sue condizioni di salute
durato meno di tre mesi (art. 88a cpv. 2 OAI).
Da ciò deriva che dal 1° luglio 2019 non insorge un nuovo diritto
alla rendita che, dunque, si è interrotto il 28 febbraio 2019.
2.8
In virtù delle considerazioni
esposte, il ricorso deve essere respinto e confermata la decisione di
attribuzione del diritto a una mezza rendita temporanea di invalidità
limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2018 al 28 febbraio 2019.
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti