Lexipedia

Decisione

32.2020.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 agosto 2020Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in

merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia

(art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa

impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto

invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un

caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

2.4. Nel caso di specie, nell'aprile

2018 l'assicurato ha richiesto all'Ufficio AI delle prestazioni non essendo più

in grado dal 22 ottobre 2017 di svolgere l'attività di cuoco dapprima a causa degli

interventi alle vene (docc. 1-6 inc. Cassa malati), poi della lesione del

tendine di Achille destro rilevata il 9 gennaio 2018 e che ha comportato il 25

gennaio 2018 un intervento di plastica di allungamento, il cui decorso è stato

però sfavorevole con esiti invalidanti e quindi il 15 aprile 2019 l'assicurato

è stato oggetto di un debridement del tendine achilleo con transfer FHL.

L'assicuratore malattia per perdita di guadagno, che si è assunto

il caso e gli ha versato le indennità giornaliere, ha sottoposto l'assicurato a

una valutazione da parte del dr. med. __________, FMH malattie reumatiche,

fisiatria e riabilitazione

Nel suo referto del 22 gennaio 2019 (doc. A3) lo specialista ha

esaminato dettagliatamente lo stato di salute dell'interessato dal profilo

reumatologico e neurologico e ha posto la diagnosi di insufficienza secondaria

del tendine d'Achille destro in plastica di allungamento con reinserzione

transossea e sutura del tendine per remota rottura e successiva degenerazione

tendinea, lombalgie anamnestiche in/con turbe statiche modiche del rachide

(ipercifosi toracolombare) ed alterazioni degenerative non ulteriormente

documentate, sindrome cervicovertebrale con componente miofasciale associata ad

una tendinopatia di entrambe le spalle, a destra con lesione parziale del

sovraspinato, sovrappeso (183cm/125kg), trauma contusivo della zona gluteale (6

agosto 2018) senza sequele post infortunistiche evidenti.

Nella sua valutazione l'esperto ha confermato clinicamente

l'insufficienza funzionale per la flessione plantare del piede destro in

presenza di un ispessimento e indurimento della zona del tendine d'Achille con

una (discreta) flogosi preinserzionale. Al rachide v'erano limitazioni della

mobilità sia cervicale sia lombare, al momento senza sindrome vertebrale

significativa.

V'erano però indizi per una componente miofasciale nel cinto scapolare,

mentre le spalle non presentavano segni per un'insufficienza della cuffia dei

rotatori.

Nel valutare la capacità funzionale residua dell'assicurato, il

reumatologo ha precisato che faceva stato principalmente la patologia del

tendine d'Achille destro, mentre i riscontri clinici del rachide e delle spalle

influivano marginalmente sulla valutazione. Egli ha poi indicato i limiti di

sollevamento e/o trasporto di carico, nella manipolazione di oggetti, nelle

posizioni di lavoro, nel mantenere posizioni statiche, nello spostarsi e in

diverse attività.

Secondo lo specialista, le condizioni di salute dell'assicurato

erano consolidate e senza un ulteriore intervento chirurgico per

l'insufficienza del tendine le limitazioni indicate erano definitive. Pertanto,

egli non era più in grado di svolgere regolarmente la sua attività di cuoco, la

cui capacità lavorativa residuale era del 30% con misto tra ridotta presenza e

ridotto rendimento. Per una attività lucrativa pienamente rispettosa delle

rimanenti risorse fisiche, l'assicurato risultava invece abile normalmente a

partire da subito. Il reumatologo ha precisato che questa valutazione era

subordinata alla valutazione ortopedica del 24 gennaio 2019 presso la Clinica __________

di __________, che aveva proposto all'interessato un nuovo intervento di

ricostruzione tendinea con la transposizione di quello del flessore lungo

dell'alluce.

In effetti, il 15 aprile 2019 ha avuto luogo questo intervento e

il 24 giugno 2019 (doc. A4) il dr. med. __________ si è espresso al riguardo,

segnalando che la riabilitazione post chirurgica sarebbe stata lunga e forse

ancora più lunga del normale trattandosi di un quadro inveterato con un primo

intervento nel 2018 che non si era rivelato risolutivo. Per tale motivo, egli

ha presunto che l'inabilità lavorativa completa, attestata fino al 28 luglio

2019, sarebbe stata prolungata, ma fino al massimo a sei mesi dopo

l'operazione.

Il 1° luglio 2019 (doc. 36) si è espresso anche il dr. med. __________,

FMH in chirurgia generale, attivo presso il Servizio Medico Regionale, che nel

suo rapporto finale ha analizzato lo stato di salute dell'assicurato basandosi

sui certificati medici raccolti dall'amministrazione ed in particolare

sull'esame peritale effettuato dal dottor __________. Il medico SMR ha quindi

stabilito che l'iniziale inabilità lavorativa totale come cuoco dal 22 ottobre

2017 era tale anche dal 9 gennaio 2018 e lo era definitivamente.

In attività adeguate, dal 22 ottobre 2017 l'assicurato è stato ritenuto

inabile al 100% così come dal 4 dicembre 2017.

Con attinenza alla lesione al tendine achilleo, dal 9 gennaio 2018

è stato giudicato inabile al lavoro al 100%, poi dal 19 settembre al 6 novembre

2018 abile al 50%, in seguito abile al 100% fino al 14 aprile 2019 e con la

seconda operazione, per la durata di 10 settimane (fino al 30 giugno 2019), di

nuovo inabile al 100%. Dal 1° luglio 2019 l'abilità era invece totale, fermo

restando le limitazioni funzionali e di carico stabilite dal dr. med. __________.

Alla luce del parere del reumatologo e secondo il principio della

verosimiglianza preponderante, l'SMR ha ritenuto che l'attività di cuoco non

potesse più essere esigibile sul breve-medio termine essendo di indubbia

inergonomicità il mansionario con persistenza di esiti algici all'arto inferiore

destro nonostante il secondo intervento chirurgico e non essendo possibili

ulteriori misure terapeutiche sia dal profilo conservativo sia da quello

chirurgico che avrebbero potuto migliorare in modo significativo la

caricabilità fisica dell'assicurato rispettivamente la sua capacità funzionale

garantendo una restitutio ad integrum solidale per il proseguo

dell'attività abituale.

A dire del dr. med. __________, essendo lo stato di salute

consolidato in assenza di ulteriori argomenti clinici /o elementi di giudizio

probatori tali da giustificare un ulteriore prolungo dell'incapacità

lavorativa, è stato possibile valutare dal lato medico assicurativo e

specialistico chirurgico i limiti funzionali e la capacità lavorativa residua

per un'attività confacente ed esigibile, dopo un congruo periodo di 10

settimane di cura e di convalescenza dall'ultimo intervento chirurgico (15

aprile 2019), per un'attività sedentaria/semisedentaria, leggera, in cui fosse

imprescindibile l'impiego della gamba destra in cui si includevano anche le

affezioni osteoarticolari al rachide cervico-lombare e alle spalle seppure

rivestivano un ruolo minore.

Al consulto del 30 luglio 2019, refertato il 6 agosto 2019 (doc.

42), il PD dr. med. __________ della Clinica __________ ha attestato che dopo

2-4 settimane l'assicurato poteva camminare senza l'aiuto delle stampelle e che

l'inizio della capacità lavorativa non poteva avvenire prima di 4 settimane con

un ritorno graduale nell'attività precedente. Una visita di controllo era

prevista dopo 3 mesi (doc. 46).

Il 20 settembre 2019 (doc. 42) la dr.ssa med. __________, FMH

medicina generale, a causa di persistenti dolori post operatori ha certificato

un'inabilità lavorativa del 100% fino al prossimo controllo ortopedico previsto

per il 29 ottobre 2019.

Quel giorno, infatti, il chirurgo ortopedico che l'ha operato ha

rivisto l'assicurato e nel rapporto dell'8 novembre 2019 (doc. A11) ha

riscontrato nel complesso un risultato accettabile in cui egli poteva camminare

fino a un'ora senza stampelle. Il procedere consisteva in ulteriore fisioterapia,

nel tentativo di rinforzare la forza e di prolungare la distanza percorsa a

piedi.

A suo dire, nei successivi 3-6 mesi questi potevano essere

migliorati, cosicché anche il camminare e lo stare in piedi sarebbero stati

possibili fino a 3 o 4 ore con l'aiuto di scarpe ortopediche che gli ha

prescritto. Nel complesso, l'obiettivo era di riportare il paziente alla sua

professione di cuoco, ciò che inizialmente era possibile soltanto al 50%. Nel

mese di gennaio 2020 sarebbe stato rivalutato a partire da quando era possibile

tale aumento.

Ad ogni modo, un recupero al 100% non era possibile da raggiungere

e il chirurgo ha consigliato all'assicurato di ridurre il peso di almeno 10-20

kg, ciò che avrebbe comportato un miglioramento del rinforzo del tendine.

Sempre il 29 ottobre 2019 (doc. A9) il PD dr. med. __________ ha

prescritto all'assicurato fisioterapia sul lungo periodo e un paio di scarpe

ortopediche di serie, nonché ha certificato un'inabilità lavorativa del 100%

dal 29 ottobre 2019 al 21 gennaio 2020.

Il 12 novembre 2019 (doc. 50) il dr. med. __________ dell'SMR si è

pronunciato sulla documentazione medica relativa alla degenza dal 15 al 20

aprile 2019, constatando che lo stato clinico si era consolidato già dalle cure

precedenti. Infatti, lo stesso dr. med. __________ ha attestato che,

complessivamente, sei mesi dopo il debridement del tendine achilleo la

situazione era consolidata, ovvero il tendine appariva completamente ossificato

e forniva un risultato accettabile visto che l'interessato poteva camminare

fino a un'ora senza ausili.

In conseguenza di ciò, per il medico del Servizio Medico Regionale

la nuova documentazione non permetteva di modificare quanto già espresso ed

incluso nel rapporto finale del 1° luglio 2019. D'altronde, lo stesso chirurgo

ortopedico ha confermato un danno irreversibile e permanente con poche

possibilità per un ulteriore miglioramento per una deambulazione protratta

sull'arco dell'intera giornata lavorativa nelle mansioni di cuoco senza tenere

conto della globalità delle altre patologie osteoarticolari al rachide

cervico-lombare e alle spalle, come egli ha invece indicato nel suo precedente

rapporto, in cui ha ribadito la non esigibilità della professione abituale di

cuoco anche sulla base della perizia reumatologica del dr. med. __________ del

22 gennaio 2019.

A seguito di queste conclusioni, il 23 gennaio 2020 (doc. 53)

l'Ufficio AI ha confermato l'attribuzione temporanea di una mezza rendita di

invalidità.

Con il ricorso l'assicurato ha prodotto dei documenti già presenti

per la maggior parte agli atti, consistenti in particolare nei pareri del dr.

med. __________ del 22 gennaio 2019 (doc. A3) e del 24 giugno 2019 (doc. A4), nel

referto del PD dr. med. __________ dell'8 novembre 2019 (doc. A11) e nelle

relative prescrizioni del 29 ottobre 2019 (doc. A9), come pure nelle

convocazioni alle visite di consultazione e di controllo effettuate nel 2018 e

nel 2019.

Su questi atti si è pronunciato il 20 febbraio 2020 (doc. VII/1)

il dr. med. __________, affermando che tali nuovi documenti medici, in parte

già presenti nell'incarto dell'Ufficio AI, non permettevano di modificare

quanto già espresso nel suo rapporto finale SMR del 1° luglio 2019 e nelle

annotazioni del 12 novembre 2019.

Di conseguenza, con la risposta del 25 febbraio 2020 (doc. VII)

l'amministrazione ha confermato integralmente l'aspetto medico valutato dal

Servizio Medico Regionale.

2.5. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125

V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito

al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

Considerandi

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24.

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato

la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence

d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière

générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel. (…)".

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6

In concreto, le conclusioni

tratte dal Servizio Medico Regionale il 1° luglio 2019, ribadite nelle

annotazioni del 12 novembre 2019 dopo avere analizzato gli ultimi referti dei

medici curanti dell'assicurato, danno un quadro chiaro, completo e non

contraddittorio delle condizioni di salute del ricorrente.

Il dottor __________ dell'SMR si è in sostanza allineato tanto alle

conclusioni che ha tratto il dr. med. __________ il 22 gennaio 2019 dopo una

approfondita perizia in ambito reumatologico, quanto alle considerazioni rese

dal PD dr. med. __________ che ha operato l'assicurato a __________ nel 2019.

In effetti il reumatologo, che invero si è pronunciato prima che

il ricorrente si sottoponesse all'intervento di debridement del tendine di

Achille con transfer FHL, dopo attento esame ha affermato che le condizioni di

salute dell'interessato erano consolidate e che, senza un nuovo intervento

chirurgico al tendine, l'assicurato non era più idoneo a lavorare come cuoco

stante una capacità lavorativa residua di solo il 30%.

Per contro, in un'attività lucrativa pienamente rispettosa delle

sue risorse fisiche, l'assicurato risultava abile normalmente sia per presenza

sia per rendimento sin dalla sua valutazione.

Come visto, poi, a seguito dell'intervento chirurgico del 15

aprile 2019 di debridement, il dr. med. __________ ha nuovamente preso

posizione sulla questione il 24 giugno 2019 e ha affermato che la

riabilitazione sarebbe stata più lunga del normale, ma per un massimo accettabile

di 6 mesi dopo l'operazione.

Preso atto del progetto di decisione dell'11 settembre 2019 con

cui l'Ufficio assicurazione invalidità ha ritenuto che dal 1° luglio 2019

l'assicurato era pienamente abile in attività adeguata e gli ha concesso una

mezza rendita dal 1° ottobre 2018 al 28 febbraio 2019, con scritto del 10

ottobre 2019 (doc. 3 dell'inc. LADI) l'assicuratore malattia per perdita di

guadagno LCA ha informato l'interessato che avrebbe continuato a versargli le

indennità giornaliere ancora solo fino al 13 ottobre 2019.

Inoltre, il dr. med. __________ si è basato sul parere dell'8

novembre 2019 del PD dr. med. __________ che ha operato il ricorrente, secondo

cui sei mesi dopo l'intervento la situazione si era consolidata, potendo

l'assicurato camminare fino a un'ora. Un miglioramento sarebbe stato possibile

nei mesi seguenti, ciò che avrebbe però portato l'assicurato a potere stare in

piedi al massimo 3 o 4 ore e quindi potendo semmai esercitare l'attività di

cuoco in ragione del 50%, ma mai più in misura completa.

Di conseguenza, il medico dell'SMR ha concluso che la professione

abituale non era più esigibile, se oltretutto si teneva conto delle altre

patologie osteoarticolari individuate dal reumatologo.

Per tali motivi, lo specialista in chirurgia generale ha

confermato quanto concluso alcuni mesi prima, il 1° luglio 2019, laddove ha ripreso

i limiti funzionali accertati dal dr. __________ e ha giudicato che "Essendo però lo stato di salute consolidato in assenza di ulteriori argomenti clinici e/o

elementi di giudizio probatori tali da giustificare un ulteriore prolungo dell'incapacità

lavorativa, è stato possibile valutare dal lato medico assicurativo e

specialistico chirurgico i limiti funzionali e la CL residua per un'attività

confacente ed esigibile, dopo un congruo periodo (10 settimane) di cura e

convalescenza dall'ultimo intervento chirurgico del 15.04.2019, per un'attività

sedentaria/semisedentaria, leggera in cui sia imprescindibile l'impiego della

gamba destra in cui si includono anche le affezioni osteoarticolari al rachide

cervico-lombare e alle spalle seppure rivestono un ruolo minore.".

In sostanza, quindi, il medico dell'SMR, che ha valutato le

condizioni di salute del ricorrente in tre occasioni, ha riscontrato una

situazione tale che, sia prima sia dopo la seconda operazione chirurgica, l'inabilità

lavorativa era totale nella precedente attività di cuoco, mentre era nulla in

attività adeguate che rispettassero i limiti stabiliti dal reumatologo.

Il Servizio Medico Regionale ha esaminato attentamente e

dettagliatamente i pareri dei medici curanti antecedenti la sua prima

valutazione clinica e anche quelli posteriori, giungendo in entrambi i casi a

una capacità lavorativa del 100% in attività adatte.

Il fatto che il dr. med. __________ dell'SMR non abbia

personalmente visitato l'interessato, ma si sia basato sugli atti per valutare

le sue condizioni di salute, non è qualificatamente censurabile.

Come ha rilevato il Tribunale federale nella STF 9C_787/2012 del

20.

dicembre 2012 al considerando 4.2.1, il legislatore assegna agli organi

esecutivi della LAI il compito di stabilire i fatti giuridicamente determinanti

secondo il principio inquisitorio in modo tale da consentire l'emissione di una

decisione sulla prestazione richiesta. Per quanto concerne le conoscenze

mediche necessarie alla valutazione dell'invalidità (art. 16 LPGA e art. 28

segg. LAI), gli uffici AI possono avvalersi dei pareri dei servizi medici

regionali (art. 59 cpv. 2 e cpv. 2bis LAI), dei rapporti dei medici curanti

oppure di esperti medici esterni quali i centri d'osservazione medica e professionale.

I SMR sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni. Essi stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato, determinante per l'AI secondo l'art. 6 LPGA, di esercitare

un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura

ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni

in ambito medico nei singoli casi (art. 59 cpv. 2bis LAI; cfr. inoltre le

disposizioni esecutive di cui agli art. 47-49 OAI). I rapporti interni del SMR

ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LAI non pongono

autonomamente delle diagnosi, bensì apprezzano sotto l'aspetto medico i reperti

esistenti. Il loro compito è di sintetizzare - a beneficio anche

dell'amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono

necessariamente di simili conoscenze specialistiche - la situazione medica.

Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga

visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene

necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione sulla base della

documentazione esistente. L'assenza di propri esami diretti non costituisce

pertanto, per invalsa giurisprudenza, un motivo per mettere in dubbio la

validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura

probatoria generalmente riconosciute (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]

consid. 4.3.1 con riferimenti; cfr. pure sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio

2012.

consid. 4.2).

La scrivente Corte evidenzia, inoltre, che i nuovi documenti

prodotti con il ricorso non mutano le conclusioni tratte dal dr. med. __________,

giacché alcuni sono già stati prodotti in fase istruttoria all'amministrazione

e quindi sono stati oggetto di valutazione da parte dell'SMR, mentre altri sono

ininfluenti, non consistendo in nuovi referti medici e dunque non fornendo

informazioni dettagliate né sulle patologie né sulle constatazioni oggettive e,

pertanto, non possono essere di alcun aiuto al ricorrente.

Così facendo, l'assicurato si è limitato a esporre delle

limitazioni di carattere soggettivo, non suffragandole da valida documentazione

clinica medica che possa oggettivare i suoi disturbi e le sue difficoltà

fisiche e quindi che comprovi che il suo reale stato di salute era peggiore di

quello accertato dall'Ufficio assicurazione invalidità.

Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che

regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione

della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi

- segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non

è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell'assicurato

attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici -

magari addirittura in possesso dell'interessato medesimo -, quando alla base

della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo

riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA

32.2019.221

del 17 luglio 2019; STCA 32.2019.220 del 6 luglio 2020; STCA

32.2019.60

del 3 marzo 2020; STCA 32.2018.78 del 14 aprile 2019; STCA

32.2017.211

del 25 ottobre 2018; STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018; STCA

32.2017.136

del 12 marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26 febbraio 2018;

32.2017.77

del 12 dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA

32.2017.62

del 26 ottobre 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013

confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2007.207 del 9

giugno 2008).

Nel caso concreto, specifici, validi e più dettagliati pareri

medici contrari, utili alla determinazione del grado di capacità lavorativa,

non ne sono stati quindi trasmessi dal ricorrente al TCA.

Di conseguenza, non è dimostrata l'esistenza di una situazione più

severa rispetto a quella ritenuta dal Servizio Medico Regionale, che ha

stabilito l'incapacità lavorativa dell'assicurato sulla base della valutazione peritale

del 22 gennaio 2019 effettuata dal dr. med. __________ e del complemento

peritale del 24 giugno 2019 come pure dell'esito del consulto del 29 ottobre

2019.

che l'assicurato ha avuto con il chirurgo ortopedico.

Fatte proprie le conclusioni degli esperti, il dr. med. __________

ha ritenuto che dal 9 gennaio 2018 il ricorrente era totalmente inabile al

lavoro nella sua attività di cuoco a causa della lesione al tendine, mentre fatto

salvo un periodo di inabilità lavorativa al 50% dal 19 settembre al 6 novembre

2018, dal 7 novembre 2018 al 14 aprile 2019 e poi nuovamente dal 1° luglio 2019

egli era abile al 100% in attività adeguate leggere che tenessero conto dei

limiti funzionali e di carico stabiliti dal reumatologo.

Alla luce di tutte queste considerazioni, i gradi di incapacità

lavorativa così determinati vanno dunque posti alla base del presente giudizio,

tanto nell'attività di cuoco quanto in attività adeguate. Non è data quindi

un'incapacità lavorativa maggiore.

Infine, in merito alle lamentele del ricorrente sull'impossibilità

di stare seduto a causa della caduta sul coccige rispettivamente di stare in

posizione eretta per troppe ore (doc. IV), va rilevato che tanto il perito

reumatologo quanto il chirurgo dell'SMR hanno riconosciuto che la capacità di

mantenere la posizione eretta era ridotta, mentre quella statica seduta era

normale (non v'era più un'inabilità dal 30 novembre 2018), osservando che la

capacità era totale per un'attività sedentaria/semisedentaria e leggera.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'assicurato, l'SMR

ha tenuto conto sia del primo sia del secondo parere del dottor __________ che

ha ritenuto una capacità lavorativa residua come cuoco di solo il 30%, tanto

che il dr. med. __________ ha stabilito che sin dal 9 gennaio 2018 l'assicurato

era da considerare inabile definitivamente al 100% nell'esercizio dell'attività

di cuoco.

Tuttavia, va ricordato al

ricorrente che come disposto dall'art. 6 LPGA, in caso d'incapacità al lavoro

di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

Pertanto, è corretto che il Servizio

Medico Regionale, come d'altronde il dr. med. __________ nel suo referto del 22

gennaio 2019, ha valutato la capacità lavorativa residua del ricorrente anche

in attività adeguate al suo stato di salute, ritenendolo in grado di svolgere

pienamente altre attività leggere e sedentarie e semisedentarie, che il

consulente in integrazione professionale ha specificato trattarsi per esempio

di impiegato addetto al controllo qualità in catena di montaggio, impiegato

addetto all'imballaggio industria di piccola minuteria, impiegato di vendita

telefonica di prodotti alimentari o per la ristorazione, addetto alla

ricezione/centralino telefonico, addetto alla sicurezza-controllo su monitor di

sicurezza e cassiere/venditore non qualificato.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dal profilo

medico l'agire dell'Ufficio AI, e per esso del Servizio Medico Regionale,

non è criticabile e va dunque confermato.

2.7

Per quanto concerne l'aspetto

economico, benché esso non sia stato contestato come tale dall'assicurato, il

TCA non può tuttavia non osservare come il calcolo del grado di invalidità

dell'8% effettuato dall'Ufficio AI in applicazione del metodo di raffronto dei

redditi (art. 16 LPGA) dia adito alle considerazioni che seguono.

In effetti, dopo un anno di attesa dall'inizio dell'inabilità

lavorativa come cuoco, quindi nell'ottobre 2018, la capacità lavorativa

dell'assicurato in altre attività adeguate era del 50% (doc. 21) e il

consulente in integrazione professionale ha ritenuto di dovere effettuare una

riduzione del 20% per attività leggera e svantaggi salariali derivanti da

contingenze particolari (doc. 40). Sulla base di un reddito ipotetico da

invalido di Fr. 67'393,83, che è stato quindi ridotto a Fr. 29'957,53,

l'Ufficio AI ha stabilito nel 59% il grado di invalidità ([Fr. 65'767 - Fr.

29'957,53] : Fr. 65'767 x 100).

Per determinare il grado di invalidità dal 7 novembre 2018 (doc.

25), ossia quando l'assicurato è stato ritenuto abile al 100% in attività

adeguate, l'Ufficio AI è correttamente partito dallo stesso reddito ipotetico,

ma in applicazione dell'indicata riduzione del 20% è giunto per errore a un

reddito di Fr. 60'654,44 in luogo di Fr. 53'915,06, fissando nell'8% il grado

di invalidità.

A tale proposito, il TCA formula due considerazioni.

Se l'amministrazione ha ritenuto di dovere applicare una riduzione

del 10% come ha stabilito il consulente in integrazione professionale il 1°

luglio 2019 (doc. 35), allora è corretto che il reddito da invalido da

confrontare con il reddito da valido sia di Fr. 60'654,44 (Fr. 67'393,83 - 10%)

e quindi che il grado di invalidità ammonti all'8% come calcolato

dall'Ufficio AI.

Se, invece, la riduzione da applicare al reddito da invalido è

sempre del 20% come stabilito il 10 settembre 2019 dal consulente in

integrazione professionale e indicato sulla decisione del 23 gennaio 2020,

allora la perdita di guadagno va fissata nel 18% ([Fr. 65'767 - Fr.

53'915,06] : Fr. 65'767 x 100).

Sia che si applichi la prima sia la seconda ipotesi di calcolo, ad

ogni modo il diritto alla rendita di invalidità del ricorrente si è interrotto

tre mesi dopo che il suo stato di salute è migliorato, visto che il grado AI è

comunque inferiore al 40%.

Infatti, per il periodo dal 7 novembre 2018, iniziando a contare tre

mesi da dicembre 2018, si ha che poiché il miglioramento è durato più di tre

mesi (art. 88a cpv. 1 OAI), dal 1° marzo 2019 l'assicurato non ha più diritto a

una rendita di invalidità.

Considerato invece che dopo la seconda operazione al tendine di

Achille l'inabilità lavorativa totale non solo come cuoco, ma anche in

qualsiasi altra attività adatta, secondo il Servizio Medico Regionale è durata

(solo) 10 settimane (dal 15 aprile al 30 giugno 2019), non si deve tenere conto

di questo cambiamento essendo il peggioramento delle sue condizioni di salute

durato meno di tre mesi (art. 88a cpv. 2 OAI).

Da ciò deriva che dal 1° luglio 2019 non insorge un nuovo diritto

alla rendita che, dunque, si è interrotto il 28 febbraio 2019.

2.8

In virtù delle considerazioni

esposte, il ricorso deve essere respinto e confermata la decisione di

attribuzione del diritto a una mezza rendita temporanea di invalidità

limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2018 al 28 febbraio 2019.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino | Lexipedia