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Decisione

32.2020.23

Prima domanda. Rinvio per approfondimento peritale a livello psichiatrico, cardiologico e reumatologico

30 settembre 2020Italiano33 min

valutazione medica operata dall’amministrazione, in quanto egli sarebbe “inabile

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.23

PC/sc

Lugano

30 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2020 di

RI 1

contro

la decisione del 10 febbraio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________

1972, di professione operaio indipendente nell’ambito dei traslochi e degli

sgomberi a tempo pieno nel Cantone __________ dal 2003 sino al 2015 - in

malattia al 100% dal 18 settembre 2018 (e continua) e in assistenza dal 1°

luglio 2019 nel Cantone Ticino - in data 24/26 luglio 2019 ha inoltrato una

domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando di essere

affetto da: “- Grave cardiopatia su stenosi del tronco coronarico principale

e delle sue collaterali, Intervento in urgenza il 18.9.2018; - Importante

sindrome del dolore cronico su ernia discale L5-S1 con contatto del ganglio

(…). Discopatia L4-L5” dal “18.09.2018 cardiaco // Lombare 2014” (pag.

1, 31, 32-42, 43-44, 45, 71, 73-74 e 129 incarto AI).

1.2. Dopo avere esperito gli

accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, avere acquisito

agli atti il rapporto finale del 17 ottobre 2019 (pag. 121-123 incarto AI) e

l’annotazione del 5 febbraio 2020 (pag. 161 incarto AI) del medico SMR, dr.

med. __________, insieme al rapporto del 30 ottobre 2019 del consulente in

integrazione professionale (di seguito: CIP), __________ (pag. 129-131 incarto

AI) e l’annotazione del 10 febbraio 2020 del medico SMR, dr. med. __________, specialista

FMH in psichiatria e psicoterapia (pag. 162 incarto AI) - l’UAI, con decisione

del 10 febbraio 2020 (pag. 163-167 incarto AI; preavvisata il 31 ottobre 2019: pag.

132-136 incarto AI), ha respinto la richiesta di prestazioni, sulla base delle

seguenti considerazioni:

" Esito

degli accertamenti:

La domanda di prestazioni Al è stata presentata nel mese di luglio

2019.

Dalla disamina degli atti acquisiti a dossier in fase

d'istruttoria documentale, il Servizio Medico Regionale (SMR) ha potuto

determinare i seguenti periodi d'inabilità lavorativa:

Attività abituale, operaio nell'ambito dei traslochi e sgomberi:

100% dal 18.09.2018

Attività adeguata allo stato di salute:

100% dal 18.09.2018

0% da novembre 2018

100% dal 21.08.2019

0% dal 23.08.2019

In considerazione della tardività in cui la richiesta di

prestazioni è stata inoltrata, giusta l'Art. 29 cpv. 1 LAI, nel presente caso

l'erogazione di una rendita Al potrebbe avvenire unicamente a far capo da

gennaio 2020.

(…).

Determinazione del Reddito da valido (Rh)

Esaminando gli elementi economici presenti all'incarto risulta che

in precedenza ha lavorato quale persona indipendente nel Canton __________.

Dopodiché ha fatto appello a prestazioni da parte dell'Ufficio del Sostegno

Sociale e dell'Inserimento (USSI). In considerazione delle remunerazioni

altalenanti riscontrate nell'estratto del Conto individuale (C.I.) e della

sopra citata attività in proprio, chiusa da tempo, l'Ufficio Al (UAI) ha

ritenuto opportuno fare affidamento ai valori statistici federali.

Nel presente caso, adoperando il valore inerente le attività

semplici e ripetitive del settore maschile, il Reddito da valido (Rh) viene

stabilito un importo di CHF 67'394.-.

Determinazione del Reddito da invalido (Ri)

Considerando una capacità lavorativa del 100% in attività

adeguate, avrebbe invece potuto conseguire CHF 60'654.- (tabelle RSS, valori

federali, settore maschile, riduzione complessiva del 10%).

Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR):

Confronto dei redditi:

Reddito da valido CHF 67'394.00

Reddito da invalido CHF 60'654.00

Perdita di guadagno CHF 6'740.00 = Grado d'invalidità 10%

Rendita d'invalidità

ln base alla situazione fin qui descritta risulta che il diritto

ad una rendita è precluso in quanto, nel momento in cui vi sarebbe la

possibilità di erogare tale prestazione, ovvero dall'01.01.2020, il grado Al

risulta essere del 10%. In assenza di un grado Al minimo del 40%, tale diritto

non sussiste (Art. 28 LAI).

Reintegrazione

Dal rapporto redatto da un consulente del Servizio Integrazione

Professionale (SIP) si evince che non ci sono i presupposti per l'avvio di

misure reintegrative Al.

Tuttavia, previa richiesta scritta, l'Ufficio resta a disposizione

per valutare un sostegno al collocamento.

Conclusioni

La richiesta di prestazioni viene respinta.

Osservazioni al progetto di decisione del 31.10.2019

In data 15.11.2019 l'Ufficio Al (UAI) ha ricevuto la sua

contestazione alla proposta datata 31.10.2019. Dal suo invio si evince che

l'oggetto del disaccordo era di natura prettamente medica, per tale motivo il

06.12.2019 le abbiamo trasmesso una corrispondenza atta ad indicare che,

qualora disponesse di nuovi referti, era invitato a fornirne una copia all'UAl.

Fatti

I nuovi rapporti giunti a dossier sono stati sottoposti al

Servizio Medico Regionale (SMR) il quale, sotto il profilo somatico e

psichiatrico, non ha riscontrato elementi in grado di discostarsi

dalla-precedente-presa di posizione SMR.

Pertanto, quanto indicato nel progetto del 31.10.2019 trova

conferma nella presente decisione.

Il diritto ad una rendita d'invalidità è precluso, previa

richiesta scritta l'UAI resta a disposizione per valutare un sostegno al

collocamento.” (pag. 163-165 incarto AI; n.d.r.: il grassetto e la

sottolineatura non sono della redattrice).

1.3. Con tempestivo ricorso del 17

febbraio 2020 RI 1 ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il

rinvio degli atti all’amministrazione per l’esperimento di una perizia

pluridisciplinare (doc. I). Sostanzialmente l’insorgente contesta la

valutazione medica operata dall’amministrazione, in quanto egli sarebbe “inabile

al lavoro al 100% dal 18.09.2018 per serie problematiche cardiache ed ora,

vista la situazione è subentrata una forte depressione reattiva.” e, in

assenza di una valutazione pluridisciplinare, ritiene che il suo caso “non

sia stato valutato a dovere” dall’UAI (doc. I).

1.4. Nella risposta del 26

febbraio 2020 l’UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI riguardante

l’assicurato, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

1.5. Il 2 marzo 2020 il TCA ha

trasmesso la risposta dell’amministrazione all’insorgente, assegnando alle

parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova

(doc. V).

1.6. Il 4 marzo 2020 il ricorrente

ha chiesto una proroga del termine, in quanto “nei prossimi giorni devo

sottopormi ad altro esame e vorrei presentare il risultato dello stesso.”

(doc. VI).

1.7. Il 9 marzo 2020 il TCA ha

prorogato di 10 giorni il citato termine.

1.8. A tutt’oggi non è pervenuta

alcuna documentazione al TCA.

in diritto

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se l’amministrazione ha corretta-mente o meno rifiutato di assegnare

all’assicurato una rendita di invalidità.

2.2

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza

per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3

Per quel che concerne

l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in

futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il

medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel 2015 il Tribunale

federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita

AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili

(dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281;

comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la

decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura

probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale

di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato

i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova

(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30

novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura

appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove

è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in

particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche

possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in

maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è

necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo

giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la

questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione

delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile

può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo

risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti

gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare

conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della

capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della

persona toccata.

Secondo la giurisprudenza

precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi,

le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era

stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di

prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera

assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016

del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie

raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro

valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del

singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche

sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di

prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al

diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e

32.2017.137

del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in

seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2;

8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto

2018.

consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

Vedi pure STCA 32.2018.145

del 21 ottobre 2019, consid. 2.3, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid.

2.3

e STCA 32.2019.159 del 2 giugno 2020, consid. 2.3.

2.4

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21.

p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici

e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un

perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più

adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

Da ultimo, affinché un

esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie,

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg.

(249-254).

Innanzitutto la diagnosi

deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF

9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V

294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del

carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27.

settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V

352).

Vedi pure STCA 32.2018.57

del 18 marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid.

2.4

in fine, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.4 e STCA

32.2019.159

del 2 giugno 2020, consid. 2.4.

2.5

L'Alta Corte ha già stabilito

che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base degli atti

dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui

quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si

fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s.

consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va

tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che

necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo

settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un

consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in

RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34;

STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8

maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA

35.2014.111

del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio

2018, consid. 2.8; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5; STCA

32.2019.47

del 24 febbraio 2020, consid. 2.5 e STCA 32.2019.159 del 2 giugno

2020, consid. 2.5).

2.6

Nella presente fattispecie

con la decisione avversata l’UAI ha negato una rendita di invalidità

all’assicurato, ritenendolo totalmente inabile nell’attività abituale (operaio

nell’ambito dei traslochi e sgomberi) dal 18 settembre 2018 e continua (e in

attività adeguate dal 18 settembre 2018 a ottobre 2018 e il 21 e 22 agosto

2019) ma abile al 100% in attività adeguate dal novembre 2018 al 20 agosto 2019

e dal 23 agosto 2019 e continua.

L’amministrazione ha indicato di essersi fondata sul rapporto finale del 17

ottobre 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 121-123 incarto AI) che

- sulla base della documentazione medica agli atti (in particolare, del rapporto

del 19 settembre 2019 della dr.ssa med. __________, medico di famiglia

dell’assicurato, specialista FMH in medicina generale, e dei certificati e/o

referti ad esso allegati) - ha posto la diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa di “Esiti di BACX4 il 18.09.2018; Lombosciatalgia

cronica su ernia discale L5-S1” e posto la diagnosi senza

ripercussione sulla capacità lavorativa di “Depressione reattiva”. Il

medico SMR lo ha ritenuto totalmente inabile nell’attività abituale dal 18

settembre 2018 e continua (con prognosi stazionaria) e totalmente inabile in

attività adeguate dal 18 settembre 2018 a ottobre 2018 e il 21 e 22 agosto 2019

ma abile al 100% in attività adeguate dal novembre 2018 al 20 agosto 2019 e dal

23.

agosto 2019 e continua (con prognosi stazionaria). Il medico SMR ha poi

stabilito l’esigibilità lavorativa (carico massimo: 5 kg; nessuna alternanza

della postura al bisogno inclusa; nessuna difficoltà nello svolgere lavori di

precisione; nessuna necessità di pause supplementari).

In sede di osservazioni al

progetto di decisione del 31 ottobre 2019, l’assicurato ha versato agli atti la

relazione medica del 27 novembre 2019 (pag. 140-141 incarto AI) del dr. med. __________,

specialista FMH in reumatologia, che, dopo avere posto la diagnosi (“- Sindrome

lombovertebrale cronica recidivante in presenza di: Discopatie L4/5, L5/S1 con

ernia discale L4/5 mediana paramediana dx senza conflitto radicolare; Ernia

discale L5/S1 lussata anteriormente senza chiari conflitti radicolari; - Stato

dopo infarto miocardico con problematica coronarica complessa, quadruplo

pro-by-pass aorto-coronarico nel 2018, posa di 2 stent in estate 2019”) e

avere riportato lo status, ha concluso:

" (…) il

paziente presenta una sindrome lombo-vertebre cronica recidivante alla presenza

essenzialmente di una doppia discopatia L4/5 e L5/S4 con piccola ernia discale

più importante in L5/S1. Già nel 2015 nei documenti disposizione vi erano

queste patologie che sono tuttora presenti, senza importanti variazioni, che

causano dolori al paziente. Egli non può rimanere in piedi fermo per più di 15

minuti, camminare per oltre 20 minuti. Può rimanere seduto per più di un'ora.

Non può sollevare pesi superiori a 5 kg per la schiena, ancora meno per la

problematica cardiaca. Deve evitare di assumere posizioni inergonomiche del

rachide lombare, salire e scendere frequentemente scale, lavorare su terreni

dissestati.

Sulla base di queste constatazioni, non può più esercitare il suo

mestiere abituale di autista/traslocatore. Potrebbe invece praticare un

mestiere adattato, svolto prevalentemente da seduto, con una percentuale da

determinare eventualmente tramite indagine peritale. Questo naturalmente tiene

unicamente conto della problematica lombare e non di quella cardiaca.

Dal punto di vista della terapia non ho altre proposte avendo già egli

beneficiato di tutte le terapie possibili, se non tentare al possibile di

mantenere iI corsetto muscolare. In caso di forti dolori sarà da valutare

comunque un'eventuale proposta chirurgica con Spondilodesi dei 2 ultimi

segmenti vertebrali.” (pag. 141 incarto AI).

L’assicurato ha pure versato

agli atti la relazione medica del 30 gennaio 2020 (pag. 156-158 incarto AI) del

dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che lo

aveva visitato il 28 gennaio 2020 “su invio del medico curante per la

possibile presenza di una sintomatologia psichiatrica” (pag. 156 incarto

AI). Dopo avere riportato l’anamnesi e le obbiettività, lo specialista

consultato privatamente dall’assicurato, ha concluso quanto segue:

" Il Sig. RI

1.

negli ultimi anni ha subito un trauma importante, che si è configurato come

disturbo da stress post-traumatico, dove prevalgono i sintomi di arousal, la

paura, la reattività emotiva in una condizione medica debilitante e che

assumono anche caratteristiche dissociative, scatenati da sintomi fisici anche

di lieve entità, ma collegati agli eventi stressanti subiti.

A questo stato si è aggiunto poi il momento depressivo, sia per la

sua inabilità attuale, che per il paragone con un sé precedente, che ancora per

la confusione e l'indecisione che lo accompagnano e per l'assoluta mancanza di

una visione prospettica del futuro, di contro la presenza di una staticità

immutabile, di indecisione e di senso di inutilità di una vita che gli ha fatto

più volte pensare se valga la pena di vivere.

Questi dati comprendono un numero più che sufficiente di sintomi,

anche in senso temporale, per porre diagnosi di disturbo depressivo maggiore.

Per i motivi citati il sig. RI 1 non è attualmente in grado di

lavorare e presenta una inabilità pari al 100%. È assolutamente necessario un

intervento psichiatrico, eventualmente anche stazionario, per provare a

modificare questo stato di profondo malessere e di totale immobilità.

Il Sig. RI 1 è pertanto affetto da:

• Disturbo da stress post-traumatico - 309.81 (F43.10)

• Disturbo depressivo maggiore, grave, ricorrente - 296.33 (F33.2).”

(pag. 157 e 158 incarto AI)

Interpellato al riguardo

dall’UAI, il medico SMR, dr. med. __________, nell’annotazione del 5 febbraio

2020.

(pag. 161 incarto AI), si è espresso come segue:

" A seguito

di visione delle osservazioni al progetto, nonché della nuova documentazione

medica pervenuta agli atti, posso affermare che non rivengo, dal punto di vista

somatico, condizioni nuove e/o oggettivazioni clinico-strumentali tali da

giustificare uno stato funzionale diverso da quello valutato nell'ambito della

trattazione SMR. In particolare, la sindrome lombovertebrale- dell'assicurato è

stabile per stessa affermazione del Dr. med. __________, stesso dicasi per gli

aspetti cardiovascolari. Rispetto, invece, alla relazione medica elaborata dal

Dr. med. __________, Psichiatra FMH, chiedo cortesemente una presa di posizione

da parte di un collega psichiatra SMR.”

(pag. 161 incarto AI)

Interpellato in merito all’aspetto psichico dall’amministrazione, il medico

SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia,

nell’annotazione del 10 febbraio 2020 (pag. 162 incarto AI), si è espresso come

segue:

" Ho preso

visione del dossier e della documentazione medica. Nel rapporto medico del

dr.med. __________, psichiatra e psicoterapeuta, il medico valuta l'assicurato

come totalmente inabile al lavoro al 100% a causa di un episodio depressivo

grave, nel contesto di una depressione maggiore, di una sindrome depressiva

ricorrente (IODIO F 33.2) e di un disturbo post-traumatico da stress. (ICD10

F43.10).

Nel rapporto medico non sono evidenziati i segni e sintomi che

consentono di porre diagnosi di episodio depressivo grave secondo il manuale

diagnostico ICD10. A fronte di un assicurato che, come si legge nel rapporto

medico, "non riferisce, nel passato, alterazioni dell'umore o problemi di

ansia, anzi di essere sempre stato vitale e allegro" non è nemmeno

possibile formulare la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente. Non è

possibile diagnosticare una depressione maggiore, che è una condizione che di

per sé è abitualmente indipendente da fattori stressanti. Nel caso

dell'assicurato, invece, i problemi di natura psichica sembrerebbero iniziati

reattivamente alle patologie somatiche. Non sono nemmeno presenti tutti i segni

e sintomi necessari per la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress

(ICD10 F43.1), secondo il manuale diagnostico ICD10. Dal punto di vista medico

le patologie psichiatriche non risultano oggettivate e conseguentemente, allo

stato attuale, non è possibile giustificare una IL del 100% per tali patologie.

Non ho elementi per discostarmi dalla precedente presa di posizione

dell'Ufficio.”

(pag. 162 incarto AI)

Dal profilo somatico e psichico,

l’UAI si è dunque fondata pure sulle citate annotazioni del 5 e del 10 febbraio

2020.

del SMR.

2.7

Chiamato ora a pronunciarsi

il TCA non può approvare l’operato dell’UAI, in quanto il rapporto finale del

17.

ottobre 2019 (e l’annotazione del 5 febbraio 2020) del medico SMR, dr. med. __________

(pag. 121-123 e 161 incarto AI) - come pure l’annotazione del 10 febbraio 2020

del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 162 incarto AI) - non sono

sufficienti per concludere che RI 1 è abile al 100% in attività adeguate (in

particolare, secondo l’esigibilità lavorativa posta dal medico SMR, dr. med. __________,

nel rapporto finale del 5 febbraio 2020, di cui si è già ampiamente detto al

consid. 2.6) a partire dal novembre 2018 al 20 agosto 2019 e dal 23 agosto 2019

e continua.

Dal profilo psichico, il TCA ritiene di non poter attribuire pieno valore

probatorio al succinto parere espresso dal medico SMR, dr. med. __________,

nell’annotazione del 10 febbraio 2020 (pag. 162 incarto AI), di cui si è già

ampiamente detto al consid. 2.6, già solo per il fatto che egli non ha avuto

nessun colloquio personale con l'assicurato (cfr. consid. 2.5).

Inoltre, giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza federale in materia

di assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere

dell'evento (malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3 e 3.8)

ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012

del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla

giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche

scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle

prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr.

STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231

consid. 5.3 pag. 234; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016, consid. 2.7.2; STCA

32.2018.123

del 6 giugno 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio

2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.8; STCA

32.2019.63

del 27 aprile 2020, consid. 2.11).

In siffatte circostanze la precitata annotazione del medico SMR non consente,

quindi, al TCA di concludere, con la necessaria tranquillità, che l’assicurato,

dal profilo psichico, fosse abile al 100% in attività adeguate (in particolare,

secondo l’esigibilità lavorativa posta dal medico SMR, dr. med. __________, nel

rapporto finale del 5 febbraio 2020, di cui si è già ampiamente detto al

consid. 2.6) a partire dal novembre 2018 al 20 agosto 2019 e dal 23 agosto 2019

e continua.

Dagli atti dell’incarto emerge pertanto la necessità di una valutazione

psichiatrica dello stato di salute dell’assicurato.

Il TCA sottolinea che la

capacità lavorativa dell’assicurato dovrà essere valutata nell’ambito di una

procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori e illustrata nella DTF 141

V 281 (cfr., su questo tema, la STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, al consid.

2.7.3). Per costante giurisprudenza, l’esame degli indicatori deve infatti

essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra (cfr. STF 9C_401/2018 del

6.

novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 28; STCA 32.2018.107 del 2

agosto 2019, consid. 2.7.3; STCA 32.2018.216 del 25 ottobre 2019, consid. 2.6;

STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11).

È quindi necessario un

approfondimento peritale esterno dal profilo psichiatrico (cfr. art. 44 LPGA)

che soddisfi i criteri posti dalla giurisprudenza federale anziesposti.

Secondo il TCA un analogo approfondimento peritale deve essere effettuato pure

a livello cardiologico e reumatologico.

Dalle tavole processuali emerge infatti che l’assicurato soffre, dal profilo

somatico, di una seria patologia cardiologica (cardiopatia ischemica su

malattia coronarica bi-vasale con esiti di quadruplo bypass aortocoronarico

eseguito d’urgenza il 18 settembre 2018; occlusione di 2 safene sul ramo

intermedio e sul ramo marginale sinistro trattata efficacemente il 21 agosto

2019.

con PTCA e impianto di 2 stent medicati: cfr. pag. 115-117 e 119-120

incarto AI) e di una sindrome lombovertebrale cronica recidivante con

discopatie e ernie discali L4-L5 e L5-S1 (pag. 114 e 140-141 incarto AI).

Giova qui ricordare che a fronte di una questione squisitamente medica, secondo

la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di

un assicurato che (come nel caso di specie) soffre di diverse patologie non si

devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo al

giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati e, pertanto, la questione di sapere se i singoli gradi

di inabilità si possono sommare, e se del caso in quale misura, è una problematica

squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione

(cfr., sul tema, D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le

perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008

pag. 246 e ss.).

Dagli atti dell’incarto

emergeva (ed emerge), pertanto, la necessità di una valutazione pluridisciplinare

(dal profilo psichiatrico, cardiologico e reumatologico) dello stato di salute

dell’assicurato e di una discussione globale tra gli specialisti in questione,

come esatto dalla giurisprudenza federale.

In siffatte circostanze, in particolare in assenza di una esaustiva valutazione

specialistica (dello stato di salute dell’assicurato, dell’esigibilità

lavorativa e della sua capacità lavorativa residua) e di una discussione

globale tra gli specialisti in questione, il rapporto finale del 17 ottobre

2019.

(e l’annotazione del 5 febbraio 2020) del medico SMR, dr. med. __________,

medico generico (pag. 121-123 e 161 incarto AI) come pure l’annotazione del 10

febbraio 2020 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 162 incarto AI) non sono

sufficienti per concludere che RI 1 è abile al 100% in attività adeguate (in

particolare, secondo l’esigibilità lavorativa posta dal medico SMR, dr. med. __________,

nel rapporto finale del 17 ottobre 2019, di cui si è già ampiamente detto al

consid. 2.6) a partire dal novembre 2018 al 20 agosto 2019 e dal 23 agosto 2019

e continua.

Analogamente a quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12

aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato

che il rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi

espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non può,

quindi, fondare il proprio giudizio sul rapporto finale del 17 ottobre 2019

(come pure sull’annotazione del 5 febbraio 2020) del medico SMR, dr. med. __________

(pag. 121-123 e 161 incarto AI) e sull’annotazione del 10 febbraio 2020 del

medico SMR, dr. med. __________ (pag. 162 incarto AI)

Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale

deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece

rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente

Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto

all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché

vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato come, per le ragioni indicate

in precedenza, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si

giustifica il rinvio degli atti all’UAI affinché metta in atto l’accertamento

peritale specialistico in ambito psichiatrico, cardiologico e reumatologico e

di una discussione globale tra gli specialisti in questione. Quindi, in esito a

tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente

riguardo all’eventuale diritto alla rendita di invalidità dell’assicurato.

Alla luce di quanto appena esposto la decisione impugnata va annullata e

l’incarto rinviato all’UAI per l’allestimento - previo aggiornamento degli atti

medici dal profilo somatico e psichiatrico - di una perizia pluridisciplinare (psichiatrica,

cardiologica e reumatologica).

2.8

Alla luce di quanto appena

esposto (cfr. consid. 2.7), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.6; STCA

32.2019.63

del 27 aprile 2020, consid. 2.14).

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo

STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210

consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico

dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda

conformemente ai considerandi.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.-, sono a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti