32.2020.25
Carrozziere indipendente. LAI-LAINF. Prima domanda. Grado AI: 18%
22 ottobre 2020Italiano48 min
determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2020.25
PC/sc
Lugano
22 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 21 gennaio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________
1964, di professione carrozziere indipendente dal 1988 (con attestato di
capacità federale quale “lattoniere da carrozzeria” rilasciato il 5 settembre
1983), ha inoltrato il 22/26 marzo 2018 una domanda volta all'ottenimento di
prestazioni AI per adulti, per le sequele (“frattura/lussazione
pluriframmentaria della testa omerale destra; compressione del plesso brachiale
e dell’arteria omerale omolaterale”) di un infortunio occorsogli il 4 ottobre
2017, allorquando, percorrendo un sentiero con la bici, ha perso l’equilibrio
ed è caduto in una scarpata (pag. 1, 6, 12-20 e 22 incarto AI e pag. 46 incarto
LAINF).
1.2. L’Ufficio assicurazione
invalidità (di seguito: UAI) ha raccolto la pertinente documentazione
infortunistica (inclusa la valutazione medica fiduciaria del 5 marzo 2019 ed il
complemento del 23 aprile 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica: pag. 46-49 e 54 incarto LAINF) dall’istituto assicuratore
(in casu: __________) che ha assunto il caso (pag. 21 incarto AI e
incarto LAINF agli atti).
L’UAI ha esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, in
particolare, acquisendo agli atti il rapporto finale del 23 settembre 2019
(pag. 121-124 incarto AI) e l’annotazione del 6 novembre 2019 (pag. 176 incarto
AI) del medico SMR, dr. med. __________, come pure il rapporto d’inchiesta per
l’attività professionale indipendente del 25 ottobre 2019 (pag. 158-167 incarto
AI) ed il relativo complemento del 9 gennaio 2020 (doc. 197 incarto AI).
Sulla base di tale documentazione, l’UAI con decisione del 21 gennaio 2020
(pag. 198-204 incarto AI), preavvisata il 7 novembre 2019 (pag. 177-182 incarto
AI), ha respinto la richiesta di prestazioni, a fronte di un grado di
invalidità del 6%.
1.3. Contro la precitata decisione
RI 1 ha personalmente inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando quanto
segue:
" In
conclusione, la decisione dell'Ufficio Al non può essere condivisa. Il ricorso
merita di essere accolto e all'Ufficio Al deve essere ordinato di svolgere
accertamenti medici completi ed approfonditi e lo stesso deve valere anche per
la situazione economica, sia per stabilire il reddito da valido (con
incrementi) sia per stabilire il reddito da invalido (con maggiori costi per
compensare la mia incapacità lavorativa) ed il tutto per giungere infine se non
addirittura al riconoscimento di una rendita perlomeno ad un aiuto nella
maggiore professionalizzazione delle mie attuali risorse solamente in ambito
d'ufficio. In proposito ricordo infatti che la mia formazione è quella di un
lattoniere carrozziere che come tale non dispone di alcuna conoscenza per le
attività d'ufficio. Dovesse fallire la ditta, con le attuali mie conoscenze ad
oggi è praticamente impossibile che io riesca a reinserirmi nel mondo del
lavoro come collaboratore d'ufficio.” (cfr. doc. I, pag. 3).
Sostanzialmente
l’assicurato critica l’operato dell’amministrazione per essersi fondata su
accertamenti medici ed economici frettolosi e lacunosi. In particolare, l’insorgente
contesta la valutazione espressa a livello medico, basata esclusivamente su
accertamenti svolti dall'assicuratore infortuni, che non contiene accertamenti
dell'aspetto neurologico. Inoltre, dal lato economico, il ricorrente conferma
la perdita lucrativa conseguente al danno alla salute non potendo più occuparsi
di lavori su camper, sua specializzazione, oltre ad indicare l'incremento dei
costi motivati dal danno alla salute per l'assunzione di nuovo personale
(moglie per lavori amministrativi e ulteriore manodopera per i lavori di
carrozziere). A suffragio delle proprie argomentazioni produce il referto
medico del 17 ottobre 2019 del PD Dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, della __________
di __________ (doc. A-2), già agli atti (cfr. pag. 172 e 173 incarto AI).
1.4. Nella risposta di causa del
13 marzo 2020 l'UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.5. In ottemperanza a quanto
indicato nel decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 20 marzo 2020
concernente l’operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e
comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza
epidemiologica da COVID-19 ed alla successiva modifica del 18 aprile 2010, il
TCA ha intimato la risposta dell’UAI al ricorrente il 27 aprile 2020,
assegnando alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova.
A tutt’oggi le parti sono
rimaste silenti.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’amministrazione ha corretta-mente o meno rifiutato di assegnare
all’assicurato una rendita di invalidità.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza
per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Va poi ricordato che, secondo
la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo
straordinario.
Capita in particolare nel
caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da
porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV
Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137
consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora
stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui
si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199).
Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche
dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge
l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a
paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla
salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono
attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La
differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che
il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del
raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si
constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale
impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI
1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V
151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva
funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di
guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di
persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto
delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa
categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base
all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI
1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza
infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività
lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera
affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un
indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che
il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo
l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la
perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori
influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione
congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni
sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire
in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.3;
STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.3; STCA 32.2019.81 del 27
aprile 2020, consid. 2.3).
2.4. Per quanto attiene l’esame
delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la
determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già
esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità
nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere
economico giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid.
4a).
Fatti
I dati economici risultano
pertanto determinanti.
Al medico compete la
valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di
attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce,
quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue
funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni
importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita
entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227,
cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro canto compito
dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni
del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative
ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.
228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo
1995, p. 201).
In particolare, al fine di
determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui
all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante
dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).
Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve
considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento
intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni modo, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra
domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer Blaser, op
cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984 p. 347).
Va ancora la pena di
rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per accertare il reddito
conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003
nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993
no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96
consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire
tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze
personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione
di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi
concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure
RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna
presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la
precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,
adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000
n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel che concerne la
determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare
delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della
persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della
sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In
mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di
aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC
1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato
direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti
i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività
personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal
capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di
famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die
Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio
2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA
del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel che concerne
invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr.
DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un
siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato
non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da
invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle
principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b;
DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid.
3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono
mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori
leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario
teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un
massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in
Pratique VSI 2002 pag. 64; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.4;
STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.81 del 27
aprile 2020, consid. 2.4).
2.5. Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del
25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della diversità
dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di
lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche
se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11
aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che
uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio
2020, consid. 2.5).
2.6. Per costante giurisprudenza,
l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione
dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF
9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.
6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre
2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno
2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF
9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre
2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA
35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio
2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA 32.2018.106
del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo 2019, consid.
2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio
2020, consid. 2.6).
2.7. Per quanto concerne l’aspetto
medico, dalle tavole processuali emerge che l’assicurazione __________,
nell’ambito dell’assicurazione LAINF, ha incaricato il dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica, di eseguire una valutazione fiduciaria.
Lo specialista ha esaminato l’assicurato il 29 gennaio 2019 e nel relativo
rapporto del 5 marzo 2019 (pag. 46-49 incarto LAINF) - dopo avere riportato il riassunto
degli atti, le dichiarazioni del paziente, lo stato generale, lo stato locale,
i reperti radiologici – ha osservato quanto segue:
" Il
4.10.2017, caduto in bici, il signor RI 1 si procura una frattura/lussazione
pluriframmentaria scomposta della testa omerale destra, con compressione del
plesso brachiale e dell'arteria omerale orno-laterale.
Il 4.10.2017 riduzione cruenta della spalla destra e osteosintesi
dell'omero prossimale destro. Decorso caratterizzato da un immediato recupero
della vascolarizzazione, da una lenta progressiva regressione del disturbo
neurologico, dalla persistenza di un'importante rigidità della spalla. Dopo
riscontro radiologico della consolidazione della frattura, in data 12.6.2018
artroscopia della spalla destra, adesiolisi e asportazione del materiale di
osteosintesi all'omero destro.
11 14.12.2018 protesi totale inversa spalla destra in seguito
all'insorgenza di une necrosi della testa omerale. Riscontro di
Proprionibacterium acnes nei prelievi tissulari effettuati durante
l'intervento.
Netto miglioramento dei dolori dopo l'intervento di protesi,
risente ancora un po' di fastidio. Antibioterapia ben sopportata.
Nel frattempo ulteriore progressivo recupero della funzione
neurologica, con in particolare miglioramento della forza, ancora deficitaria
tuttavia rispetto alla sinistra.
Sforzo principale delle misure terapeutiche attualmente in atto
rivolto primariamente alla mobilità della spalla destra.
In presenza di un'evoluzione ulteriormente favorevole, in
occasione della visita di controllo già agendata per la fine del mese di marzo
2019, dovrebbe ragionevolmente venir concesso un aumento progressivo del
carico.
Il quadro clinico riscontrato giustifica la vigente inabilità
lavorativa quantificata nella misura del 90%. Il signor RI 1 risulta in effetti
essere abile limitatamente alle mansioni di carattere amministrativo. Ulteriori
sviluppi della capacità lavorativa da valutarsi in funzione dell'evoluzione del
quadro clinico.” (pag. 49 incarto LAINF)
Nel successivo complemento
del 23 aprile 2019 lo specialista in questione ha osservato quanto segue:
" (…) Con
riferimento alla sua richiesta del 5.4.2019, dopo aver preso visione del
rapporto del dr. __________ del 26.3.2019, posso esprimere le seguenti
considerazioni alle domande formulate:
- Trova
conferma la positività dell'evoluzione in presenza anche di un infetto ritenuto
"probabilmente guarito".
- Come
preventivato è stato previsto un aumento lentamente progressivo della capacità
lavorativa.
- Inabilità
lavorativa nella misura del 70% e durata prevista per lo meno fino alla fine
del mese di giugno 2019 tuttora giustificati. Eventualmente opportuna a quel
momento una presa di contatto da parte di un vostro collaboratore esterno, al
fine di chiarire le reali possibilità di adattamento dell'attività, in quanto
titolare di una carrozzeria.
- Allo
stato attuale non ritengo indicata nessuna nuova visita/perizia per lo meno
fino alla fine del mese di giugno 2019.
Opportunità da valutarsi eventualmente in seguito, a dipendenza dell'evoluzione
del quadro clinico, rispettivamente della capacità lavorativa.
- Tempistica
ragionevole per la chiusura della pratica a un anno dall'intervento di protesi,
nel caso in cui la visita di controllo a un anno presso il dr. __________
dovesse rivelare la presenza di una situazione stabilizzata”. (pag. 54 incarto
LAINF)
Nel rapporto finale del 23 settembre
2019 (pag. 121-124 incarto AI) il medico SMR, dr. med. __________, ha posto la
diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di:
" Esiti di
protesi totale inversa spalla destra il 14.12.2018 su/con:
- Pregressa necrosi della testa omerale;
- Esiti di osteosintesi dell’omero prossimale destro;
- Esiti di riduzione cruenta di lussazione spalla destra;
- Esiti di
frattura/lussazione pluriframmentaria scomposta della testa omerale destra il
04.10.2017”. (pag. 122 incarto LAI).
Non ha posto alcuna diagnosi
senza ripercussione sulla capacità lavorativa (pag. 122 incarto LAI).
Il medico SMR ha indicato nell’attività abituale (carrozziere indipendente) le
seguenti incapacità lavorative (intese come “combinato” tra “presenza” e
“riduzione di rendimento”; con prognosi stazionaria):
- 100% dal 4 ottobre 2017;
- 80% dal 6 marzo 2018;
- 100% dal 12 giugno 2018;
- 80% dal 10 settembre 2018;
- 100% dal 13 dicembre 2018;
- 90% dal 1° marzo 2019;
- 70% dal 27 marzo 2019 e continua.
Il medico SMR ha indicato in un'attività adeguata le seguenti incapacità
lavorative (intese come “combinato” tra “presenza” e “riduzione di rendimento”;
con prognosi stazionaria):
- 100% dal 4 ottobre 2017;
- 80% dal 6 marzo 2018;
- 100% dal 12 giugno 2018;
- 80% dal 10 settembre 2018;
- 100% dal 13 dicembre 2018;
- 90% dal 1° marzo 2019;
- 0% dal 27 marzo 2019 e continua
(cfr. pag. 122 incarto
LAI).
Il medico SMR ha puntualizzato un carico massimo di 5 kg, l'alternanza della
postura al bisogno (inclusa), la necessità di pause supplementari (inclusa) e
l'assenza di difficoltà nello svolgere lavori di precisione. Infine, quali “Ulteriori
risorse e limiti presenti e disponibili”, ha indicato una “Capacità lavorativa
piena in attività amministrative.” (doc. 123 incarto AI).
Nello scritto del 17 ottobre 2019 il Prof. dr. med. __________, specialista
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, della __________
di __________ (pag. 172 e 173 incarto AI), dopo avere riportato la diagnosi (“-
St. n. proximaler Humerrusluxationfraktur rechts mit PlexusTeilläsion und
Kompression Arteria brachialis am 04.10.17; - St. n. offener Reposition und
PHILOS-Platenosteosynthese am 04.10.17 (Ospedale __________ di __________); -
St. n. inverser Schulter-Totalprothese rechts (FH, Arrow, Schaft 8, zementfrei,
Polyethylen-Inlay H0, Glenosphäre 36, Basisplatte 46) und Entnahme von
Gewebsproben Schulter rechts am 14.12.2018 mit nachweis de slow-grade Infektes
mit Propionibacterium acnes; St. n. wahrscheinlich geheilten low-grade Infekt
mit Propionibacterium acnes.”), ha attestato quanto segue: “Eigentlich
ginge es gut. Würde er aber arbeiten, habe er Schmerzen. Als Karosseriespengler
könne er nicht mehr al etwa 30% arbeiten” rispettivamente “Nach eine
Schultertotalprothese sind Belastungen z.T. nicht mehr möglich. Der Patient
wird monitorisieren und bei der Jahreskontrolle im Dezember 2019 mitteilen.
Eine Teilberentung wird wohl notwendig sein. Im jetzigen Zustand schätze ich
den Patienten al 30% arbeitsfähig” (pag. 172 incarto AI).
Nell’annotazione del 6 novembre 2019 il medico SMR, __________, ha rilevato che
“la nuova documentazione medica pervenuta non modifica le conclusioni espresse
nel RAF SMR del 31.10.2019.” (doc. 176 incarto AI).
2.8. Nella concreta evenienza,
questo Tribunale, considerato che dal profilo somatico l’assicurato presenta
unicamente un danno alla salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa di
origine prettamente infortunistica (ciò che peraltro è incontestato), condivide
l'esigibilità e le capacità lavorative stabilite dal medico SMR, sulla base di
quanto indicato dal medico fiduciario dell’__________ (specialista FMH in
ortopedia e, quindi, nella materia che qui ci occupa) e posta alla base della
decisione avversata.
La valutazione del medico SMR è da considerare dettagliata, approfondita e
quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando
2.5.
Il TCA constata, infatti,
che il medico del SMR ha tenuto conto di tutte le problematiche lamentate
dall'assicurato ponendo le diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi
dell’interessato valutando le sue limitazioni funzionali e le relative
ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di un’analisi approfondita
di tutti i referti medici dei curanti, nonché della valutazione fiduciaria
eseguita per conto dell’assicurazione __________ dal dr. med.
__________.
Questo Tribunale ritiene tale modo di procedere corretto e non ha motivo alcuno
per rimettere in discussione l’operato del medico del SMR, conforme agli
articoli 59bis cpv. 2 LAI in relazione con l’art. 49 cpv. 1 OAI (cfr. STF
9C_404/2018 del 22 agosto 2018; DTF 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid.
4.4.).
Giova qui infatti ricordare
che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione
degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle
prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante
per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di
svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono
indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli
casi.
Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative,
sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona
assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze
tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del
SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un
assicurato e cosa invece no (vedi DTF 136 V 376 consid. 4.1; sentenze
9C_1001/2012 del 29 maggio 2013; 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010; 9C_9/2010 del
29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV
n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Del resto, l’assicurato non ha prodotto, nemmeno in sede ricorsuale, dei
referti medico-specialistici in grado di smentire quanto valutato dal medico
SMR (e dal perito assicurativo dell’__________). Il TCA non ignora lo scritto
del 17 ottobre 2019 del Prof. dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, della __________ di __________
(pag. 172 e 173 incarto AI). Tale certificato medico non è tuttavia atto a
sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza della valutazione
operata dal medico SMR (e dal perito assicurativo dell’__________). Lo
specialista non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dai citati delle amministrazioni,
non si esprime in merito alla esigibilità lavorativa ed alla capacità
lavorativa residua in attività adeguate e, da ultimo, non attesta alcuna
inabilità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto e richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il
TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con
riferimenti), che a partire dal 4 ottobre 2017 RI 1 ha presentato le incapacità
lavorative indicate nel rapporto finale SMR del 23 settembre 2019 sia nell’attività
abituale sia in attività adeguate e, in particolare, che a partire dal 27 marzo
2019 (e continua) è inabile al 70% nell’attività abituale (carrozziere
indipendente) mentre è abile al 100% in attività adeguate (rispettose, in
particolare, di un carico massimo di 5 kg; con prognosi stazionaria).
Il TCA condivide pure la
conclusione a cui è giunto il medico SMR, giusta la quale l’assicurato presenta
una completa capacità lavorativa in attività amministrative (rispettose, in
particolare, di un carico massimo di 5 kg).
Non consente di giungere
ad una conclusione diversa lo scritto del 17 ottobre 2019 del Prof. dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato
locomotore, della __________ di __________ (pag. 172 e 173 incarto AI), di cui
si è già ampiamente detto al considerando 2.6, poiché, come meglio si vedrà
appresso al consid. 2.9, oltre a non attestare alcuna inabilità lavorativa
dell’assicurato in attività amministrative rispettose dei limiti indicati dal
medico SMR (in particolare, di un carico massimo di 5 kg), non tiene comunque conto
della possibilità per l’assicurato di delegare i lavori che non può più
svolgere ad altri dipendenti, mediante una riorganizzazione interna delle
attività svolte da lui stesso e dal suo personale, a cui è tenuto in virtù
dell'obbligo per l’assicurato di ridurre il danno (cfr. al riguardo STF
9C_394/2009 dell’8 gennaio 2010; STCA 32.2019.189 del 6 luglio 2020, consid.
2.7).
Per quanto concerne
l’argomentazione del ricorrente, giusta la quale la sua “formazione è quella
di un lattoniere carrozziere che come tale non dispone di alcuna conoscenza per
le attività d’ufficio” (doc. I, pag. 3), il TCA osserva quanto segue. Dalle
tavole processuali emerge che l’assicurato, per sua stessa ammissione, prima
dell’insorgere del danno alla salute svolgeva già attività amministrative in
ragione di 16.5 ore (pari ad un 40% su un totale di 41.5 ore lavorative
settimanali), consistenti nell’allestimento delle cartelle di lavoro,
nell’ordinazione di pezzi, nelle telefonate, nel contatto coi clienti e nella
stesura di preventivi (cfr. pag. 30 e 162 incarto AI).
2.9. Siccome RI 1 è un lavoratore
indipendente, in quanto titolare di una ditta individuale (cfr. pag. 160
incarto AI; ciò che è - a ragione – rimasto incontestato: cfr. doc. I), l'UAI
ha ordinato all'ispettorato AI di esperire un'inchiesta economica per
indipendenti eseguita il 25 ottobre 2019. Nel relativo rapporto, di medesima data
(pag. 158-166 incarto AI), l'ispettore incaricato (__________), riguardo
all'attività svolta dall'assicurato prima e dopo l'insorgenza del danno alla
salute, ha rilevato quanto segue:
" 2 INDICAZIONI
DELL'ASSICURATO/A
In sede d'inchiesta l'assicurato
lamenta il fatto che il lavoro di carrozziere vero e proprio non riesce più a
svolgerlo a causa dell'infortunio subito. Nello specifico indica come non
riesca più a spostare pesi, a ruotare il braccio, ad usare attrezzi vari ed in
special modo il martello per battere la lamiera. Riguardo l'attività specifica
come negli ultimi anni (circa 5) si sia specializzato in riparazioni di camper
che sono anche un suo hobby. Ci dice che aveva delle convenzioni con
assicurazioni che gli mandava sinistri su camper. Per la parte amministrativa
non ha problemi e la svolge come in precedenza, ribadisce come le problematiche
siano evidenziate nello svolgimento dell'attività di carrozziere.
Oggi spiega come svolge pochissimi
lavori di smontaggio di parti di veicoli, eventualmente pulisce le auto e poco
più, per il resto è tutto delegato ai dipendenti.
Precisa inoltre come dopo il
subentrare del danno alla salute abbia perso molti lavori da eseguire su
camper.
Riguardo i propri impegni odierni ci
dice come non resti più tutto il giorno in carrozzeria ma si debba assentare
per far riposare il braccio che dopo qualche ora che è alzato e si muove gli
duole.
Infine ci dice che ha assunto la
moglie per svolgere delle mansioni in ufficio, tuttavia non precisa la
percentuale di impiego.
Durante la problematica di salute ci
dice come abbia avuto l'aiuto di 2 persone (__________ e __________) come
ausiliari e con contratti molto limitati. Anche per il 2019 ci dice come il __________
abbia aiutato nell'attività ma soprattutto per sostituire il dipendente __________
che aveva dovuto subire un piccolo intervento.
(…).
4 SITUAZIONE ATTUALE DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE
(…).
4.4. Cambiamenti
Considerandi
nell'organizzazione dell'impresa: quali misure sono imputabili al danno alla
salute?
(cambiamenti logistici, sviluppo tecnologico,
diversificazione del prodotto, rinuncia a commesse, delega a terzi,
modificazioni significative dei prezzi, cambiamenti degli orari di apertura,
ecc.) Decorrenza delle modifiche.
L'assicurato ha dichiarato di aver
dovuto rinunciare a lavori su camper. Inoltre per sostituirlo nell'attività di
carrozziere ha fatto capo a due ausiliari ma in forma molto ridotta.
5.
SITUAZIONE DEL PERSONALE
5.1
Manodopera con/senza remunerazione
(situazione attuale)
Collaboratori
2018.
Funzione
Percentuale
lavorativa e salario
(assoggettato
all’AVS)
Persona
(e) assicurata (e)
Vedi il
confronto tra campi di attività
/
__________
Ausiliario
787.
__________
Lavori
d’ufficio % ridotta
20800.
__________
100%
verniciatore
66509.
__________
11-12
ausiliario
2298.
__________
100%
lattoniere
68759.
__________
50%
verniciatore
40694.
Collaboratori
2017.
Funzione
Percentuale
lavorativa e salario
(assoggettato
all’AVS)
Persona
(e) assicurata (e)
Vedi il
confronto tra campi di attività
/
__________
06.11-31.12
4023.
__________
67470.
__________
77870.
__________
40495.
Collaboratori
2016.
Funzione
Percentuale
lavorativa e salario
(assoggettato
all’AVS)
Persona
(e) assicurata (e)
Vedi il
confronto tra campi di attività
/
__________
65251.
__________
77870.
__________
40495.
Collaboratori
2015.
Funzione
Percentuale
lavorativa e salario
(assoggettato
all’AVS)
Persona
(e) assicurata (e)
Vedi il
confronto tra campi di attività
/
__________
65721.
__________
76585.
__________
36868.
5.2
Cambiamenti imputabili al danno alla salute
(concernenti
il personale e la percentuale lavorativa; data di inizio e fine)
Dopo il danno alla salute
l'assicurato ha assunto la moglie per mansioni amministrative in forma ridotta,
tuttavia la percentuale di lavoro non è precisata.
Inoltre vi è l'apporto di due
ausiliari che sono __________ ed __________ (vedi distinta salariale).
6.
CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ - vedi allegato 1
Prima del subentrare del danno alla
salute l'assicurato ha dichiarato di lavorare in totale 41.5h settimanali. A
livello amministrativo era impegnato 16.5 h per lo svolgimento di mansioni
quali l'allestimento di cartelle di lavoro, ordinazione pezzi, telefonate,
contatto clienti, stesura preventivi. Per la parte di carrozziere era attivo
25h settimanali e svolgeva l'attività pesante che prevede smontaggio e
montaggio pezzi auto e camper nonché le riparazioni come battilamiera.
Dopo il subentrare del danno alla
salute l'assicurato ha assunto la moglie in percentuale ridotta per svolgere
delle mansioni d'ufficio e 2 persone come ausiliari per un tempo molto
limitato.
7.
EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL’IMPRESA - vedi allegato
2.
Anno
CI
fiscale netto
dichiarato
IG
2012.
226900.
212000.
202004.
2013.
289100.
274000.
256597.
2014.
292500.
272000.
258315.
2015.
281400.
258000.
244592.
2016.
287700.
260000.
247852.
2017.
271600.
250000.
239903.
13480.
2018.
207054.
Salario assicurato 60'000. -.
8.
PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE
(tramite
adattamento dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi
ausiliari)
Non ritengo siano applicabili in
quanto l'attività dell'assicurato dà lavoro a 3 /4 persone ed attiva da molti
anni.
8.1
Ritiene necessaria una perizia?
No
9.
VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ
Reddito senza invalidità:
Per definire il reddito senza
invalidità dell'assicurato ci appoggiamo alla media dei dati registrati a Cl
dal 2012 al 2016 (anno precedente il subentrare del danno alla salute.
Il reddito rappresentativo
dell'attività dell'assicurato risulta pari a franchi 275'520. - lordi.
Osservazioni:
Per il 2018 allo stato attuale
disponiamo unicamente del dato dichiarato da parte dell'assicurato, di
conseguenza per mantenere una coerenza analitica nell'applicazione del metodo
di raffronto dei redditi per la definizione del reddito senza invalidità procediamo
anche qui con la media dei dati dichiarati tra il 2012 ed il 2016.
Reddito pari a franchi 241'951. - .
Dati da non aggiornare in quanto
frutto di una media su 5 anni, di conseguenza sufficientemente rappresentativi
dell'attività svolta dall'assicurato.
Reddito con invalidità:
Per definire il reddito con invalidità
dell'assicurato ci appoggiamo al dato dichiarato 2018 che risulta pari a
franchi 207'054. - . A tale dato aggiungiamo il salario corrisposto per lo
stesso anno alla moglie dell'assicurato assunta per svolgere mansioni
d'ufficio, ciò perché tali mansioni sono esigibili da parte dell'assicurato e
l'assunzione della moglie non può in alcun modo essere giustificata dal danno
alla salute dell'assicurato.
Quindi all'importo sopra esposto va aggiunto
in salario corrisposto alla moglie rilevato al punto 5.1 di franchi 20'800. -.
Il reddito totale dell'assicurato è quindi di franchi
227'854. -.
Reddito ipotetico senza danno
2018.
Secondo l’evoluzione dell’impresa, sulla
base dei documenti contabili e degli estratti del CI
SFr. 241 951
./. 2.5% d’interesse sui fondi propri
investiti nell’impresa (Frs………)
Totale intermedio
SFr. 241 951
+ contribuzioni personali AVS/AI/IPG
Totale intermedio
SFr. 241 951
./. quota di lavoro non remunerata del
congiunto (… %)
Reddito ipotetico senza invalidità
della persona assicurata
SFr. 241 951
Reddito da invalido
Conformemente ai documenti contabili,
senza redditi supplementari per la persona assicurata (es: le indennità
giornaliere o le rendite)
SFr. 227 854
./. 2.5% d’interesse sui fondi propri investisti
nell’impresa (Frs………)
Totale intermedio
SFr. 227 854
+ contribuzioni personali AVS/AI/IPG
Totale intermedio
SFr. 227 854
./. quota di lavoro non remunerata del
congiunto (… %)
Reddito d’invalido della persona
assicurata
SFr. 227 854
Diminuzione del reddito dell’attività
professionale imputabile al danno alla salute
SFr. 14 097
Tasso di diminuzione del reddito dell’attività
professionale
6%
10.
VALUTAZIONE
L'assicurato dopo il subentrare del
danno alla salute ha assunto la moglie per svolgere mansioni d'ufficio in %
ridotta. Tale assunzione non ha alcuna ragione d'essere in quanto il danno subito
dall'assicurato non lo limita in alcun modo nello svolgimento di tali mansioni
che sono esigibili nella misura massima possibile. Per questo motivo non viene
giustificato il salario concesso alla moglie che viene considerato come reddito
esigibile dall'assicurato stesso.
Inoltre nel 2018, anno dove i limiti
medicalmente riconosciuti nello svolgimento dell'attività di carrozziere sono
molto elevati, l'assicurato è stato sostituito da 2 ausiliari per un tempo
molto limitato ma con un costo totale di (787+2298) 3085 franchi. Risulta
evidente che con un dispendio simile non si è potuto ovviare completamente alle
limitazioni dell'assicurato. Di conseguenza è ovvio che l'assicurato non sia
stato sostituito nelle proprie mansioni se non per un periodo molto limitato.
Infine l'attività dispone di 2
verniciatori, uno al 100% e l'altro al 50% e di 1 carrozziere al 100%. Con tale
organico, nel 2018 l'assicurato è riuscito a mantenere pressoché stabile la
cifra d'affari dell'attività nonché gli utili generati.
Infine per il 2019 l'assicurato ha
dichiarato di aver fatto capo nuovamente in modo molto ridotto al Sig. __________
ma per sostituire il dipendente __________ che ha dovuto subire un piccolo
intervento.
11.
PROPOSTA
Dall'applicazione del metodo
ordinario del raffronto dei redditi al punto 9 risulta un discapito non
sufficiente per la concessione di un diritto a prestazioni nonostante vi siano
delle limitazioni importanti medicalmente riconosciute. Tuttavia anche il fatto
che l'assicurato non sia stato sostituito nelle proprie mansioni di carrozziere
evidenzia come sia riuscito a mettere in atto delle misure che abbiano
contribuito in maniera preponderante a sopperire le sue mancanze. Non comunque
giustificata l'assunzione della moglie per mansioni d'ufficio che sono
totalmente esigibili dall'assicurato stesso.
Infine nel 2019 le limitazioni
medicalmente riconosciute si sono stabilizzate ad un livello inferiore rispetto
a quelle rilevate nel 2018, anno peraltro durante il quale l'assicurato non ha
avuta alcuna perdita di guadagno dovuta al danno alla salute. Di conseguenza
non si riscontra un diritto anche per tale anno.”
Nel complemento del 9
gennaio 2020 (pag.197 incarto AI), l’ispettore incaricato ha puntualizzato
quanto segue:
" (…)
Risposta alle osservazioni al progetto di
decisione:
Innanzitutto riportiamo l'indicazione dell'SMR che indica come venga ritenuta "capacità
lavorativa piena in attività amministrativa".
A livello economico, vista le osservazioni poste riguardo la
ripartizione delle mansioni dell'assicurato da parte del rappresentante legale,
facciamo riferimento allo scritto dell'assicurato stesso a dossier del
13.04.2018
dove egli indica esattamente la sua ripartizione delle mansioni.
Riguardo l'apporto della moglie retribuito per la parte amministrativa
facciamo riferimento all'esigibilità indicata a livello medico, e di conseguenza
non può essere considerata.
Infine i risultati contabili a dossier il 24.09.2019 presentano un
risultato importante che non può essere in alcun modo interpretato o non
considerato in quanto frutto dell'attività di proprietà dell'assicurato.
Infine il raffronto eseguito, per coerenza analitica, è stato
svolto con dati dichiarati perché quelli del 2018 sono attualmente solo
dichiarati.
Quindi anche per la definizione del reddito senza invalidità si è
proceduto con la definizione per il tramite di una media su più anni con dati
dichiarati.
Infine, a titolo abbondanziale, rimarcherei il fatto che anche
nell'eventualità non avessimo considerato il reddito percepito dalla moglie, il
grado Al sarebbe risultato non più del 15% (grado che non dà diritto a
rendita).
Rimandiamo quindi in toto alla valutazione svolta in sede
d'inchiesta.”
(pag. 197 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura non è della
redattrice).
Il ricorrente ha contestato nel
merito le risultanze dell’inchiesta economica, criticando la ripartizione delle
mansioni (40% attività in ufficio - 60% attività in officina), la mancata presa
in considerazione della perdita lucrativa per non essersi più potuto occupare di
lavori su camper, sua specializzazione, come pure dell'incremento dei costi per
l'assunzione di nuovo personale (moglie per lavori amministrativi e ulteriore
manodopera per i lavori di carrozziere).
Come si vedrà dettagliatamente
ai considerandi 2.9, 2.11 e 2.12, queste censure ricorsuali devono essere
respinte.
2.10
Nel caso in esame, per la
determinazione dell’incapacità al guadagno, l'UAI ha applicato il metodo
ordinario del raffronto dei redditi. L’amministrazione non ha giustamente
applicato il metodo straordinario (cfr., sul tema, consid. 2.3). Anche per i
lavoratori indipendenti, infatti, il grado di invalidità va di principio
stabilito secondo il metodo del raffronto dei redditi, a meno che questi non
possano essere accertati in maniera attendibile oppure lo siano solo con un
dispendio eccessivo (cfr. sentenza 8C_308/2008 del 24 settembre 2008 consid.
2.2; 9C_886/2011, 9C_899/2011 del 29 giugno 2012; STCA 32.2018.48 del 1° luglio
2019, consid. 2.5). Tali condizioni non sussistono nel caso di specie. Ciò che
peraltro - a ragione - è rimasto incontestato in sede ricorsuale.
In siffatte circostanze,
il TCA rileva che la ripartizione delle mansioni (40% attività in ufficio - 60%
attività in officina), operata dall’UAI e contestata in sede ricorsuale
dall’insorgente, è ininfluente ai fini del giudizio. Giova qui comunque
rilevare, che il TCA non avrebbe in ogni caso motivo di scostarsi da tale
determinazione, desunta dalle informazioni fornite dall’assicurato stesso
all’amministrazione in data 13 aprile 2018 (cfr. pag. 30 incarto AI) e
riportata in sede di inchiesta per indipendenti (cfr. pag. 162 incarto AI).
2.11
Preliminarmente va ricordato
che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il
momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie vengono
pertanto considerati i dati del 2018 (il danno alla salute risale, infatti, al
4.
ottobre 2017: cfr. consid. 1.1).
2.12
Per quel che concerne il reddito
da valido, secondo l’UAI, senza il danno alla salute, RI 1, nel 2018,
avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 241’951.- (pag. 199 incarto
AI).
Questo importo è stato
calcolato dalla consulente in integrazione incaricata sulla base della media
dei dati dichiarati tra il 2012 ed il 2016 per mantenere una coerenza analitica
nell’applicazione del metodo di raffronto dei redditi disponendo unicamente del
dato dichiarato per il 2018. L’importo di fr. 241’951.-, risultante dalla
citata medi, non è stato aggiornato, in quanto frutto di una media su 5 anni e,
di conseguenza, ritenuto sufficientemente rappresentativi dell’attività svolta
dall’assicurato (pag. 163 incarto AI).
Il TCA osserva che tale modo di procedere non può essere tutelato. Nel caso di
specie devono essere, infatti, considerati la media dei 5 anni, 2012-2016,
riguardanti l’attività indipendente svolta dall’assicurato prima del danno alla
salute, risultante dall’estratto del conto individuale, aggiornata al 2018
(cfr., tra le tante, STCA 32.2019.129 del 25 maggio 2020, consid. 2.14).
Giova qui difatti ricordare, che, secondo la giurisprudenza, generalmente i
redditi da attività dipendente ed indipendente iscritti nel conto individuale
possono costituire la base di determinazione del reddito da valido (anche da
invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa). Spetta all’assicurato dimostrare che tali
dati si discostano in maniera rilevante dall’effettive entrate (art. 25 OAI;
STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR 1999 IVG nr. 24; STFA
I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1; STCA 32.2016.149 del 22 giugno
2017, consid. 2.10.1), ciò che non è stato il caso.
Infatti, per determinare il reddito da valido, occorre stabilire, con il grado
della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato avrebbe effettivamente
potuto ottenere al momento determinante se non fosse stato invalido. Il reddito
senza invalidità deve essere valutato il più concretamente possibile, motivo
per cui lo si deduce di principio dall’ultimo salario conseguito
dall’assicurato prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenuto conto
dell’evoluzione dei salari (cfr. consid. 2.4).
Per il 2017 il reddito da valido del ricorrente ammonta, quindi, a fr.
275'520.- (media dei seguenti importi iscritti a CI: fr. 226'900.- per il 2012,
fr. 289'100.- per il 2013, fr. 292'500.- per il 2014, fr. 281'400.- per il 2015
e fr. 287'700.- per il 2016).
Dopo adeguamento all'indice
dei salari nominali, si ottiene, quindi per il 2018 (cfr. la tabella T1.1.10:
“Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2018”), un reddito annuo di fr.
277'173.12 (ovvero fr. 275'520.- + 0.6%).
Le critiche ricorsuali per la mancata presa in considerazione dell’asserita
perdita lucrativa per non essersi più potuto occupare di lavori su camper, sua
specializzazione, devono invece essere respinte.
Giova qui infatti ricordare che occorre tenere conto del principio secondo cui
- in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400.
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina
citata; STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.5).
Il reddito “da valido” dell’assicurato è quindi fissato, per il 2018, in fr.
277'173.12.
2.13
Per quanto riguarda invece il reddito
da invalido, secondo l’UAI, con il danno alla salute, RI 1, nel 2018,
avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 227'854.- (pag. 199 incarto
AI).
Questo importo è stato
calcolato dalla consulente in integrazione incaricata, la quale ha preso in
considerazione il guadagno che RI 1 ha dichiarato nel 2018 (ovvero fr.
207'054.-) a cui ha aggiunto il salario (fr. 20'800.-) corrisposto per lo
stesso anno alla moglie dell’assicurato assunta per svolgere mansioni di
ufficio, ciò perchè tali mansioni sono esigibili da parte dell’assicurato e
l’assunzione della moglie non può in alcun modo essere giustificata dal danno
alla salute dell’assicurato (pag. 163 incarto AI).
Il modo di procedere
dell’UAI appare corretto e condivisibile e va, pertanto, tutelato.
Le critiche ricorsuali per la
mancata presa in considerazione dell'incremento dei costi per l'assunzione di
nuovo personale (moglie per lavori amministrativi e ulteriore manodopera per i
lavori di carrozziere), devono invece essere respinte.
Il TCA condivide, infatti, le
motivate e puntuali considerazioni (cfr., in particolare, p.to “10 Valutazione”
dell’inchiesta per indipendenti, pag. 164 incarto AI, e, con espresso
riferimento all’apporto della moglie, l’annotazione complementare del 9 gennaio
2020.
a pag. 197 incarto AI, di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8)
che hanno indotto l’ispettore a concludere che l’assicurato non è stato
sostituito nelle proprie mansioni di carrozziere, riuscendo a mettere in atto
delle misure che hanno contribuito in maniera preponderante a sopperire alle
sue mancanze (ciò a cui è peraltro tenuto a in virtù dell'obbligo per
l’assicurato di ridurre il danno, cfr. al riguardo STF 9C_394/2009 dell’8
gennaio 2010; STCA 32.2019.189 del 6 luglio 2020, consid. 2.9) rispettivamente
che l’assunzione della moglie per mansioni d’ufficio non è giustificata in
quanto totalmente esigibili dall’assicurato stesso.
Del resto, l’assicurato, non ha
fornito elementi oggettivi per inficiare le conclusioni dell’ispettore.
A questo proposito occorre
evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale
delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato
nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una
mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli
elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie
argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.9 e
rinvii ivi citati; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii
ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6 e rinvii ivi
citati).
Le censure della ricorrente
all’operato dell’ispettore incaricato devono pertanto essere respinte.
A ragione, pertanto,
l’amministrazione ha aggiunto a quanto dichiarato dall’assicurato nel 2018
(ovvero fr. 207'054.-) il salario (fr. 20'800.-) della moglie e non ha
decurtato il costo totale di fr. 3'085.- (fr. 787.- + fr. 2'298.-) dei due
ausiliari assunti per un tempo molto limitato nel 2018.
Il reddito “da invalido”
dell’assicurato è quindi fissato, per il 2018, in fr. 227'854.-.
2.14
Confrontando ora il reddito
"da invalido" di fr. 227'854.- (cfr. consid. 2.13) con il relativo
reddito "da valido" di fr. 277'173.12. (cfr. consid. 2.12), si
ottiene un grado d’invalidità del 17,79% ([277'173.12 – 227'854.-] x 100 :
277'173.12) arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
È dunque a ragione che
l’UA non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non raggiungendo, in ogni
caso, il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 40%. La decisione
dell’UAI che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di conseguenza
tutelata.
Da notare che se, per pura
ipotesi di lavoro, si prendesse in considerazione un reddito da invalido di fr.
183'169.- (corrispondente a fr. 227'854.- dedotti fr. 20'800 per salario moglie
e fr. 3'085.- per i due ausiliari), l'assicurato non ne trarrebbe comunque
alcun beneficio. Confrontando infatti il reddito "da invalido" di fr.
183'169.- con il relativo reddito "da valido" di fr. 277'173.12, si
otterrebbe un grado d’invalidità del 33,91% ([277'173.12 - 183'169.-] x 100 :
277'173.12) arrotondato al 34% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
2.15
Nel rapporto del 25 ottobre
2019.
l’ispettrice ha esaminato l’eventuale adozione di provvedimenti d’integrazione,
poi scartandola “in quanto l’attività dell’assicurato dà lavoro a ¾ persone
ed è attiva da molti anni” (cfr. pag. 162). Il TCA rileva che condivide le
motivate e puntuali considerazioni dell’ispettrice, rimaste pertanto - a
ragione - incontestate dal ricorrente.
In simili circostanze, anche per questo aspetto, la decisione impugnata
confermata.
Per quanto concerne la richiesta ricorsuale in merito al riconoscimento “perlomeno
di un aiuto alla maggiore professionalizzazione delle mie attuali risorse
solamente in ambito d’ufficio. In proposito ricordo infatti che la mia
formazione è quella di lattoniere e carrozziere che come tale non dispone di
alcuna conoscenza per le attività d’ufficio. Dovesse fallire la ditta, come le attuali
mie conoscenze ad oggi è praticamente impossibile che io riesca a reinserirmi
nel mondo del lavoro come collaboratore d’ufficio” (cfr. doc. I, pag. 3), il
TCA rileva quanto segue. Dal momento che la decisione impugnata delimita il
litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti;
STCA 32.2017.90 del 19 febbraio 2018, consid. 2.9), esula dalla presente
procedura tale domanda, sulla quale l'UAI non si è determinato con la decisione
formale qui impugnata. La precitata richiesta è, pertanto, irricevibile.
Ciò non toglie che il ricorrente ha in ogni caso la facoltà di presentare una
domanda di provvedimenti integrativi, avente per oggetto i contenuti della
precitata richiesta.
2.16
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico
dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti