32.2020.26
Diritto alla rendita limitata nel tempo. Ricorso accolto con rinvio degli atti per complemento peritale
13 maggio 2020Italiano10 min
di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.26
RG/sc
Lugano
13
maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 gennaio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - per decisione 16 gennaio 2020 l’Ufficio
AI, sulla base di accertamenti medici peritali e dopo valutazione da parte del
SMR nonché del Servizio Ispettorato, ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una
rendita intera dal 1. gennaio al 30 novembre 2015. Stante un periodo
contributivo di 2 anni e 3 mesi prima dell’insorgenza del danno alla salute,
l’amministrazione ha quantificato la prestazione in fr. 101 mensili.
- contro
suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato rappresentato dall’avv. RA 1.
Istando per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio,
postula – dopo aver contestato, producendo nuova refertazione medica
(doc. B e C), le valutazioni peritali poste alla base del querelato
provvedimento – l’attribuzione di una rendita intera (per un grado
d’invalidità del 100%) anche dopo il 30 novembre 2015.
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI – dopo aver acquisito agli atti ulteriore
documentazione medica (cfr. V-2) – propone la re-trocessione degli atti per
ulteriori accertamenti medici onde accertare la situazione invalidante
unicamente a partire dal 7 gennaio 2020 (confermando invece la valutazione
operata per il periodo precedente) e ciò sulla base della presa di posizione 5
marzo 2020 del medico SMR il quale ha annotato:
"
Stato dopo valutazione peritale
psichiatrica 27.9.2018, dr. __________ Diagnosi
- F 43.22
- F 13.2 (senza influsso sulla CL)
- IL massima del 20%, rendimento ridotto,
questo a partire dal 18.10.2017
Stato dopo frattura pluriframmentaria dell'astragalo
sinistro il 10.1.2014 complicato da Sudek
- 18.8.2016 rimozione materiale artrodesi
Decisione del 16.1.2020 di rendita limitata nel tempo
Attuale nuova documentazione medica
Rapporto della curante dr.ssa __________ del 19.2.2020:
- Peggioramento situazione piede
- Trauma spalla destra il 7.1.2020
Rapporto dr. __________ del 6.2.2020: il 7.1.2020
lavorando in qualità di meccanico riceve violento contraccolpo di manovella
Referto radiologico RM spalla destra del 4.2.2020 con
evidenza di rottura completa sovra e infraspinato
Rapporto operatorio dr. __________ del 11.2.2020:
- Operazione spalla destra per lesione grado
Il del tendine sottoscapolare, lesione transfissiante del tendine sovrapinoso e
infraspinoso con conflitto subacromiale ed artrosi AC
Valutazione:
dalla documentazione risulta peggioramento stato di
salute a partire dalla data infortunio del 7.1.2020 (nota bene l'assicurato
stava lavorando). L'inabilità lavorativa sarà di 3 a 6 mesi. Una eventuale
rivalutazione peritale potrà essere fatta non prima di 6 mesi dopo l'intervento
del 11.2.2020.” (Doc. V-3)
- richiesto
dal Tribunale a voler prendere posizione, l’insorgente ha comunicato di aderire
alla proposta dell’amministrazione formulata nella risposta di causa,
protestando congrue ripetibili (cfr. IX).
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità conge-nita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo
l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secon-do il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli a-vrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA.
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momen-to in cui si può supporre che il miglioramento
costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà
a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art.
88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 aggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
- nel
caso concreto, sulla base sia della documentazione medica specialistica
prodotta con il gravame, segnatamente il rapporto 11 febbraio 2020
dell’ortopedico dr. __________ (doc. C), che di quella ulteriormente raccolta
dall’amministrazione ossia il rapporto 6 febbraio 2020 del dr. __________ e il
referto radiologico del 4 febbraio 2020 della Clinica __________ (sub V-2), v’è
effettivamente da ritenere che la fattispecie necessiti – come osservato dal
medico SMR – di essere ulteriormente indagata dal punto di vista medico al fine
di giungere ad un affidabile giudizio circa lo stato di salute e le sue
conseguenze sulla capacità al lavoro/guadagno dell’assicurato, dopo il 7
gennaio 2020. Come indicato nella risposta di causa, risulta in-fatti un
peggioramento dello stato di salute a far tempo dal 7 gennaio 2020, quindi
prima dell’emanazione della decisione impugnata. Ciò è da ricondurre
all’infortunio occorso in tale data (lesione del tendine sottoscapolare, del
tendine sovraspinoso ed infraspinoso) e che ha reso necessario, in data 11
febbraio 2020, l’intervento chirurgico all’arto superiore destro (ricostruzione
dei tendini sottoscapolare, sovraspinato ed infraspinato) (cfr. i citati
referti 6 e 11 febbraio 2020; cfr. anche rapporto 2 marzo 2020 del medico
curante dr.ssa __________ sub V-2). Come precisato del medico SMR vi sarà
inabilità lavorativa sino a 6 mesi dopo di che occorrerà rivalutare la
situazione dal profilo medico, se del caso tramite nuova valutazione peritale
(cfr. V-3).
- in
STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre
2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione
(“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie
allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Nel
caso in esame, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti
dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché
proceda come indicato in risposta di causa e riportato nel
considerando precedente. In esito ai nuovi accertamenti, effettuate
anche eventuali nuove valutazioni economiche e ogni altra che si rendesse
necessaria, dovrà essere emessa nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI una nuova decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg.
LPGA, fermo restando in ogni caso il diritto – risultante dagli atti
all’inserto – dell’assicurato ad una mezza rendita sino al 31 novembre 2015.
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Patrocinato in causa da un avvocato, l’insorgente ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo
quantificare in fr. 1'800, ciò che rende priva d’oggetto la domanda
d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La
decisione del 16 gennaio 2020 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai
considerandi.
2.- Le spese di procedura
Fatti
di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr.
1'800 per ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d’oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti