32.2020.27
Rendita temporanea. Conferma della valutazione medica ed economica attestante un miglioramento della capacità lavorativa con consguente grado d'invalidità non pensionabile
1 ottobre 2020Italiano32 min
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.27
BS/sc
Lugano
1° ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 gennaio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 19 settembre
2011 l’Ufficio AI, tenuto conto in particolare della perizia reumatologica del
dr. __________ del 19 aprile 2011 e del rapporto finale SMR (Servizio medico
regionale dell’AI) datato 26 aprile 2011 (doc. 99 inc. AI), ha respinto la
domanda di prestazioni inoltrata da RI 1, da ultimo attivo quale impiegato di
vendita presso la __________ di __________, a seguito dei postumi di un
incidente occorsogli nel 1996 (doc. 110 inc. AI). La decisione è cresciuta in
giudicato.
1.2. L’assicurato ha inoltrato una
nuova domanda di prestazioni, oggetto di una decisione 20 febbraio 2017 di non
entrata in materia rimasta incontestata (doc. 118 inc. AI).
1.3. Nell’agosto 2018 l’assicurato
ha nuovamente chiesto delle prestazioni AI (doc. 123 inc. AI).
Raccolta la necessaria
documentazione medica (tra cui la perizia 12 marzo 2019 eseguita dal dr. med. __________
per conto dell’assicuratore LAINF), sulla base dei rapporti finali SMR del 27
maggio 2019 (doc. 176 inc. AI) e delle annotazioni dello stesso servizio medico
datate 15 novembre 2019 (doc. 192 inc. AI), l’assicurato è stato ritenuto
inabile al 100% nella sua precedente attività d’impiegato di vendita e in
attività adeguate dal 19 luglio 2016 al 31 marzo 2019 e del 40% dal 1° aprile
2019 in avanti. Dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, con decisione 23
gennaio 2020, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha posto RI 1 al beneficio
di una rendita intera dal 1° luglio 2017 (con versamento dal 1° febbraio 2019,
trattandosi di una domanda tardiva) al 30 giugno 2019, presentando egli successivamente
a tale data un grado d’invalidità (non pensionabile) del 36% (doc. 195, per le
motivazioni vedi doc. 193 inc. AI).
1.4. Contro la succitata decisione
l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso,
chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita intera ininterrotta
dal 1° luglio 2017. Innanzitutto contesta un cambiamento di professione, vista l’importante
residua capacità lavorativa nella sua professione e tenuto conto dell’estrema
difficoltà di trovare un lavoro alternativo, motivo per cui egli presenterebbe
un’incapacità lavorativa del 40% con diritto almeno ad un quarto di rendita.
Contesta altresì la valutazione medico-teorica operata dall’Ufficio AI, non avendo
quest’ultimo, a sua detta, tenuto conto un peggioramento delle condizioni di
salute. Da ultimo, sostiene che quale reddito da valido debba essere tenuto
conto di un salario lordo annuo di fr. 62'400.-- percepito come impiegato di
vendita presso l’Aldi negli anni 2012 e 2013 e non i fr. 50'700.-- indicati
nella decisione contestata quale provento dall’attività svolta alla __________.
1.5. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso. Esaminata la documentazione
medica prodotta con il ricorso e confermata la propria valutazione medico-teorica,
l’amministrazione ha ribadito che, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno,
l’assicurato può mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in un’altra
attività. Da ultimo evidenzia che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe
continuato a svolgere la mansione di addetto alla vendita presso __________.
1.6. Con osservazioni 20 aprile
2020 il ricorrente ha ribadito quanto richiesto nel gravame, inoltrando un
nuovo certificato medico (VIII).
1.7. Con scritto 18 maggio 2020
l’Ufficio AI ha fatto valutare dal SMR il predetto certificato medico, che ha
confermato i precedenti rapporti (XII).
1.8. Il 19 giugno 2020
l’insorgente ha nuovamente confermato le proprie tesi ricorsuali (XIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se correttamente l’Ufficio AI ha erogato all’assicurato una rendita
intera temporanea, trattandosi di una domanda tardiva, dal 1° febbraio 2019 al
30 giugno 2019 oppure, come da richiesta ricorsuale, se egli ha diritto ad una
tale prestazione ininterrottamente dal 1° luglio 2017.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di
cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L’art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art.
6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Trattandosi dell’attribuzione
di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando
l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo
periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce
che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in merito all’art. 17 LPGA (DTF
130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante
sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento
in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in
ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF
8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa
St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al
momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già
un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012
del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI,
se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di
invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo
un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per
incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima
erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
Infine, una diversa
valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione né di
riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Pladoyer 1/06,
pag. 64).
2.4. Nel caso in esame, a seguito
della terza di domanda di prestazioni, con rapporto 27 maggio 2019 (doc. 176
inc. AI) il dr. __________ del SMR, esaminata la documentazione agli atti, ha proceduto
la valutazione medico-teorica, tenendo in particolare conto della perizia 12
marzo 2019 del dr.med. Simoni eseguita per conto della __________ nell’ambito
degli accertamenti medici susseguiti alla presa a carico dell’incidente della
circolazione subito dall’assicurato in data 26 ottobre 1996. Nell’incidente
egli ha subito un trauma all’arto superiore sinistro con lesione del plesso
brachiale superiore e lesione della cuffia dei rotatori (doc. 158 inc. LAINF).
Il medico SMR ha posto le
seguenti diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:
" (…) Esiti
incidente della circolazione condizionante lesione del plesso brachiale e
cuffia dei rotatori spalla sinistra trattata dapprima conservativamente poi con
neurolisi del plesso brachiale (01.12.1998) e plastica cuffia rotatori.
Attuale scompenso muscolare con pseudo-compressione recidiva del
plesso brachiale sinistro.
Sindrome toracale e sindrome lombosacrale su scoliosi a S italica
con componente di rotazione, alterazioni al passaggio toracolombare con
sovraccarico T12-L2 e appiattimento parziale della lordosi che si trasmette più
basso da L3a nonché sacro acuto. (…)” (pag. 407 inc. AI)
Il dr. med. __________ ha
dettagliatamente indicato le limitazioni funzionali (cfr. pag. 408 inc. AI).
Egli ha valutato un’inabilità
del 100% in qualsiasi attività dal 1° luglio 2016, diminuita al 40% dal 1°
aprile 2019.
A tal riguardo nella
perizia 12 maggio 2019 il dr. med. __________ aveva osservato:
" (…) In
questo contesto, a fronte dei postumi infortunistici, l’arto superiore sinistro
deve essere utilizzato solo come arto d’appoggio tenendo presente che il
paziente è impossibilitato ad abdurre, elevare od extra-rotare la spalla
sinistra oltre i 30° e comunque senza forza.
È possibile la flesso-estensione del gomito ma solo con pesi
minimi (1 kg), non in maniera ripetitiva (1-2 flessione al minuto) ed evitando
la pronazione del gomito/polso sinistro.
Valutando lo stato del cingolo mero-scapolare sinistro, si può
ritenere che il paziente sia inabile al lavoro ini misura del 40% per
qualsivoglia attività adeguata alle sue possibilità ossia utilizzando quasi
unicamente l’arto superiore destro.
L’assicurazione Invalidità potrà eseguire una valutazione
complessiva dello stato del paziente tenendo in considerazione anche la problematica
cervicale e toracolombare. (…)” (sottolineatura del redattore; pag. 381 inc.
LAINF)
Con osservazioni 10 e 27 settembre
2019 al progetto di decisione 3 settembre 2019, l’assicurato ha prodotto
diversa documentazione medica (doc. 185, e 190 inc. AI) che è stata esaminata
dal dr. med. __________. Nelle annotazioni 15 novembre 2019 egli ha rilevato:
" Dopo attenta
valutazione di tutta la documentazione medica prodotta in questa fase di
osservazioni al progetto nello specifico.
- lettera ambulatoriale
del Dr.med. __________ (20.08.2019)
- valutazione
ambulatoriale del Dr.med. __________ (29.0’7.2019)
- elettroneuromiografia
del 01.10.2019 (07.10.2019)
- lettera
ambulatoriale del Dr.med. __________ (16.10.2019)
- lettera
ambulatoriale del Dr.med. __________ (24.09.2019)
- certificato
medico Dr.ssa med. __________ (04.11.2019)
- elettromiografia
del PD Dr.ssa __________ (01.10.2019)
Alla luce di questi certificati, non posso far altro che
confermare integralmente il mio RAF-SR del 27.05.2019 in quanto si evince che il
quadro clinico è consolidato e l’atrofia alla spalla sinistra attribuibile ad
un disuso cronico (fecit esame elettromiografico e valutazione specialistica PD
Dr.ssa med. __________) in assenza di altro danno strutturale oste tendineo
oggettivabile (Rx ed RMN spalla sinistra che non reperta lesioni organiche,
fecit lettere Dr.med. __________).” (pag. 463 inc. AI)
Con il presente ricorso l’assicurato
contesta la succitata valutazione medico-teorica, sostenendo un peggioramento
della sua situazione di salute, allegando documentazione medica, in gran parte
già esaminata dal SMR.
2.5. Per costante giurisprudenza
(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
inoltre ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato (determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA) di esercitare
un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura
ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni
in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49
OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni
del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere
da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con
riferimenti).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Nella fattispecie in esame
questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è
stato accuratamente vagliato, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
medico-teorica del 27 maggio 2019 eseguita dal dr. med. __________,
successivamente confermata il 15 novembre 2019. Né del resto il ricorrente ha
prodotto documentazione idonea a modificare le conclusioni in merito alla
residua capacità lavorativa.
Come detto, l’insorgente
sostiene un peggioramento, facendo riferimento al rapporto 20 agosto 2019 del
dr. med. __________. In quel rapporto il Caposervizio dell’Unità di Chirurgia e
Ortopedia all’Ospedale __________ di __________ rileva una riacutizzazione dei
dolori cronici alla spalla sinistra in esiti di plessopatia brachiale postraumatica
su incidente stradale del 1996, nonché una moderata artrosi acromio-claveare
con tendinopatia del sovraspinato. Il citato sanitario fra l’altro evidenzia
che “da diversi mesi vi un ulteriore scompenso della mobilità articolare con
apparizione di dolori nella parte anteriore, talvolta invalidanti”. Lo
specialista conclude che il paziente beneficerà di un artro TAC della spalla
sinistra per valutare un’eventuale tendinopatia della cuffia dei rotatori, in
particolare del sovraspinato (doc. G). Questo rapporto, come visto, è stato già
valutato dal SMR nelle annotazioni 15 novembre 2019 e ritenuto, insieme
all’altra documentazione prodotta in sede amministrativa, non apportante nuovi
elementi medici. Certo, nel rapporto del dr. __________ è stata rilevata una
recrudescenza della problematica alla spalla sinistra, ma non tale da ritenerla
durevolmente invalidante. Del resto, le limitazioni elencate dal SMR nel
rapporto 27 maggio 2019 tengono conto della problematica infortunistica.
Pendente causa
l’assicurato ha prodotto il certificato 17 marzo 2020 del dr. med. __________
del seguente tenore:
" (…) È
stata eseguita in data 19.02.2020 una visita specialistica oftalmologica e
ortottica nel mio studio.
L’acuità visiva con correzione per l’ipermetropia e l’astigmatismo
permette di raggiungere un visus di 0.8 nell’occhio destro e 0.5 nel sinistro.
Il summenzionato paziente presenta una exoforia marcata, con
comparsa di una visione doppia, che crea notevoli disagi nelle attività da vicino
e nella lettura rendendole impossibili se non per qualche istante.” (Doc.
VIII/1)
Il citato nuovo atto
medico è stato valutato dal SMR con annotazioni 7 maggio 2020:
" (…) Nello
specifico lo specialista oftalmologo segnala il sintomo di “exoforia marcata”
che tradotto indica un affaticamento della visione oculare dopo una prolungata
visione da vicino, spesso poi descritta in letteratura scientifica come ben
tollerata dopo una correzione idonea (lenti ed esercizi di ortottica).
Si evince che il deficit visivo bilaterale (ipermetropia,
astigmatismo con associata la exoforia), risulta tale da non modificare
la presa di posizione SMR del 27.05.2019 e successive annotazioni SMR
Considerandi
(15.11.2019 e 02.03.2020), seppure si tratti di una “nuova” diagnosi medica, non
nota in precedente all’SMR, essa in primis non può di certo
essere ricondotta nel suo sviluppo ad un evento acuto semmai ad andamento
cronico già pre-esistente e non aggravato (ovvero non si tratta di una malattia
oculare che si è sviluppata ad oggi all’improvviso ma ha avuto uno sviluppo ed
una sua evoluzione cronica nel tempo) e secondo può dal lato medico assicurativo
essere esclusa nella IL del 40% per tutte le attività, essendo la professione
abituale di venditore possibile perché non specifica (imprescindibile)
per un uso della visione binoculare da vicino costante, duratura e prolungata
come per altre professioni (ex. Ricamo, laboratori dentistici, gioielleria,
professioni con uso del TPC, tablet, ecc.).”
(Doc. XII/1)
Alla succitata valutazione
del SMR non può che essere data adesione, trattandosi infatti di una
problematica agli occhi che non incide sullo svolgimento non solo dell’abituale
attività ma anche in gran parte in altre attività.
A tal riguardo va
ricordato che, gli assicurati che lamentano la
perdita dell'acuità visiva di un occhio sono in grado di attendere alla maggior
parte delle attività professionali, escluse quelle che richiedono una visione
binoculare (STF I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3 con
riferimento a RAMI 1986 no. U 3 pag. 258 consid. 2b p. 260 seg.). Va poi
ricordato che secondo l’esperienza medica, l’handicap risultante dalla perdita
dell’acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga misura
grazie all’assuefazione e all’adatta-mento dell’interessato e che solo
raramente causa una diminuzione, peraltro minima, della capacità di guadagno.
In circostanze normali e a condizione che l’assicurato dia prova della buona
volontà da lui esigibile, l’adattamento alla situazione monoculare avviene in
un periodo di tempo che, a seconda dell’età dell’infortunato, può variare da
sei mesi a due anni al massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss.).
Tale giurisprudenza è limitata a quelle attività che non richiedono esigenze
visive elevate o una vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in
situazioni esposte come tetti o ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi
o l’esecuzione di movimenti di precisione (cfr. STFA 27.7.1999 in re M. D. c.
INSAI consid. 3b).
La succitata
giurisprudenza può essere applicata in via analogica al caso in esame, in cui
l’assicurato, accusando la comparsa di una visione doppia non necessita di particolari
esigenze visive per svolgere la sua abituale attività ed altre attività
rispettose delle limitazioni fisiche esposte dal SMR.
Ne consegue che, visto
quanto sopra, tenuto conto delle valutazioni del SMR, alle quali va conferito
valore probatorio (cfr. consid. 2.5), richiamato inoltre l'obbligo che incombe
alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.
3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), il TCA
ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2
e i riferimenti ivi citati), che l’assicurato è inabile al 100% dal luglio
2016.
al 31 marzo 2019, ma abile al 60% dal 1° aprile 2019 sia nella sua
abituale attività lavorativa sia in attività adeguate.
2.7
Occorre ora procedere alla
graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), il
cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.
2.7.1
Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013,
per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado
di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di
circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai
dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo
sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti
l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui
percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in
grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per
esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace
al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà
professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o
ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più
al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso in esame,
l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valido prendendo in considerazione il
salario di fr. 50'700.-- che l’assicurato avrebbe potuto percepire nel 2018
senza il danno salute presso Manor SA, così come dichiarato dallo stesso ex
datore di lavoro il 3 giugno 2019 (doc. 177 inc. AI).
L’assicurato rileva di
aver lavorato come impiegato di vendita all’__________ dal 2012 al 2013, con un
salario mensile di fr. 5'200.--, corrispondente a fr. 62'400.-- annui, così
come da lui stesso dichiarato nella domanda di prestazioni firmata il 29 agosto
2018.
(doc. 123 inc. AI), il cui importo va considerato quale reddito da valido.
Va qui rilevato che dopo
l’infortunio del 1996 l’insorgente, terminato l’apprendistato quale venditore,
ha lavorato al 100% nel settore della vendita presso __________ fino al 2008,
attività ridotta dal settembre di quell’anno al 50% per motivi di salute (cfr.
rapporto finale 26 aprile 2011 del SMR in doc. 100 inc. AI).
Ha lavorato presso __________
fino al 2009 e nel “2011 inizia a lavorare per __________ nella misura del
50% come contratto ed a ore per la restante parte. Termina l’attività nel 2012
poiché si sono resi conto che certe attività non riusciva più a farle”
(rapporto 18 ottobre 2018 della Consulente IP, pag. 337 inc. AI).
Di conseguenza, il danno è
insorto nel settembre 2008, motivo per cui senza affezioni invalidanti
verosimilmente l’assicurato avrebbe continuato a lavorare presso la __________.
Pertanto, il dato salariale preso in considerazione dall’Ufficio AI è corretto.
2.7.2
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,
in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da
lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se un assicurato, per motivi
estranei all'invalidità (per esempio a causa della sua carente formazione
scolastica o professionale, delle sue carenti competenze linguistiche, delle
limitate possibilità di assunzione dovute a uno statuto di lavoratore
stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla
media dei salari nazionali conseguibili nello stesso ambito professionale -
tale limite essendo stato fissato al 5% - senza che vi si sia spontaneamente accontentato,
si procede a un parallelismo dei due redditi di paragone per la parte
percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297).
Il parallelismo dei redditi
tiene quindi conto della circostanza che l'assicurato da invalido non è
realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio, per cui
occorre riconoscergli un salario da invalido conseguentemente più basso. Per
contro, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente
conseguibile, rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido
inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello
medio di tale reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4).
In sostanza, nel parallelismo
dei redditi il confronto va effettuato tra quanto effettivamente realizzato
prima dell'evento assicurato e la media svizzera usuale nel settore specifico.
Inoltre,
il parallelismo dei redditi si giustifica non solo in ragione della
differenza considerevole (già una differenza del 5% è sufficiente per apparire
considerevole) tra il reddito effettivamente conseguito e quello mediamente
realizzabile (a livello nazionale) nel settore specifico, ma anche e
soprattutto per l'involontarietà di questa differenza. L'assicurato non può
infatti fare ricadere sulla collettività degli assicurati le conseguenze di una
sua scelta personale. In simile evenienza nessun intervento, anche solo
parziale, può essere richiesto dall'AI (STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014
consid. 3; STF 9C_430/2013 del 22 luglio 2013).
Nel caso concreto, va rilevato
che il salario ipotetico di fr. 50'700.-- quale addetto alla vendita presso il
citato grande magazzino (cfr. consid. 2.7.1.) risulta essere inferiore al
salario statistico relativo all’equivalente categoria “commercio al dettaglio”
(no. 47) della Tabella TA1 2018_tirage_ skill level (NOGA 08), livello di
competenze 1 (attività semplici di tipo fisico o manuale), uomini, di fr. 4’952.--
mensili (importo comprensivo già della tredicesima), pari a fr. 59’424.-- di
salario annuo, senza tener conto della media (statistica) lavorativa settimanale.
Pur trattandosi di una differenza maggiore del 5% tra il detto salario
ipotetico e quello statistico, non vi è tuttavia spazio per applicare il
parallelismo dei redditi. L’assicurato, dopo l’apprendistato iniziato
nell’agosto 1999 presso __________ (cfr. doc. 30 inc. AI), è stato assunto nel
settembre 2001 da quest’ultima (doc. 32 inc. 32). L’attività presso __________,
come visto, è cessata nel 2009. Vi è pertanto motivo per ritenere che egli si
sia accontentato di un simile salario, tenuto inoltre conto che nel 2011 ha cambiato
datore di lavoro per una retribuzione maggiore (se raffrontata ad un pensum
lavorativo del 100%).
Per
quel che concerne la determinazione del reddito da invalido, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato
i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2016) elaborata dall'Ufficio
federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche
inferiori (categoria 1) nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), uomini, per un salario mensile di
fr. 5'387.--. Riportando tale importo su 41.7 ore di durata media lavorativa
settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 67'393,83 per un impiego a
tempo pieno.
Tenuto
conto di una capacità lavorativa del 60%, di una riduzione totale del 20% per
attività leggere ed altri fattori di riduzione, il reddito da invalido è stato
quantificato in fr. 32'349.-- (cfr.
rapporto 15 luglio 2019 della Consulente IP doc. 179 inc. AI).
L’insorgente
sostiene non adeguato “un cambiamento di professione ritenuto che avrebbe
ancora una importante capacità nella sua professione e in concreto
l’ottenimento di un diverso lavoro appare estremamente difficile e del tutto
improponibile “(ricorso punto no. 6).
Orbene, tenuto conto che
l’assicurato (nato il 15 ottobre 1979) al momento della decisione contestata
non aveva ancora compiuto 41 anni, nonché delle limitazioni fisiche indicate
nel rapporto 27 maggio 2019 del SMR (cfr. pag. 408 inc. AI), si può ritenere
che egli possa svolgere tutte quelle attività presenti nel mercato
occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, dove vi è
una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui
possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano
aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto
2012.
consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18
giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e
9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Del
resto, nel citato rapporto 15 luglio 2019 la Consulente IP aveva indicato
all’assicurato “gli eventuali provvedimenti professionali al quale potrebbe
aver diritto”, ma che “l’assicurato non è d’accordo con la presa di
posizione medica quindi al momento non è possibile attuare dei provvedimenti
professionali atti a migliorare la sua capacità al guadagno (doc. 180 inc.
AI). Di conseguenza, come visto, essa ha fatto riferimento ai dati statistici
salari in attività semplici e ripetitive ritenute esigibili.
In deroga al principio del
raffronto dei redditi, la perdita di guadagno può essere
stabilita direttamente in base all'incapacità di lavoro operando un confronto
percentuale (“Prozentvegleich”). Questo metodo costituisce una variante
ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il reddito da
valido è preso in considerazione nella misura del
100%, mentre
il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell'incapacità
lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado
d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e
8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR
2014.
UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 35 e seg. ad art. 28 a LAI).
L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido e
quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure
quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto
di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre
le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il
salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze
9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008
consid. 6.4.1). Il caso in esame non rientra tuttavia nelle succitate ipotesi.
Visto quanto sopra, richiamato l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti
ivi citati) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate) -, nel caso in esame l’assicurato
può mettere a frutto al meglio la sua residua capacità lavorativa in attività
adeguate, motivo per cui la determinazione del reddito da invalido eseguita
dall’Ufficio AI va confermata.
Ritenuto che
dal 1° aprile 2019 l’assicurato non presenta più un grado d’invalidità
pensionabile, rettamente l’Ufficio AI ha delimitato la rendita intera al
31.
giugno 2019 (tre mesi dal miglioramento ex art. 88a cpv. 2 OAI).
Confermata la decisione
contestata, il ricorso dev’essere respinto.
2.8
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per fr. 500.--
sono a carico del ricorrente
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti