32.2020.28
Assicurata posta al beneficio di una rendita intera per un grado d'invalidità dell'83%. Ricorso dichiarato irricevibile in quanto l'insorgente non ha fatto valere un interesse degno di protezione
23 settembre 2020Italiano14 min
base al reddito annuo medio (RAM) (art. 29 quater LAVS) che in concreto è nullo e non va confuso con il
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.28
BS
Lugano
23 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 gennaio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione 24 gennaio 2020, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha posto RI 1,
classe 1971, al beneficio di una rendita intera dal 1° luglio 2019 con un grado
d’invalidità dell’83% (raffronto tra il reddito da valido di fr. 72'179,99 e
quello da invalido di fr. 12'000.--). Nella medesima pronunzia
l’amministrazione ha indicato i motivi per cui non sono previsti provvedimenti
di integrazione professionale.
1.2. Contro
la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha
inoltrato il presente ricorso, postulando il riconoscimento di una rendita
intera con un grado d’invalidità del 100% con conseguente modifica dell’importo
della rendita (“l’importo della rendita AI viene rivisto di conseguenza”).
Sostenendo
preliminarmente come l’Ufficio AI non abbia a torto intrapreso nessuna misura professionale
nei suoi confronti fino al 2018, l’assicurato contesta la residua capacità al
guadagno del 17% fissata nella decisione impugnata, rispettivamente la
determinazione del reddito da valido. Sostiene l’impossibilità di un guadagno ipotetico,
rilevando che per motivi di salute non può più svolgere alcuna attività, né
tantomeno un apprendistato e che l’attività di monitore di colonie la svolge a
titolo volontario.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI evidenzia l’irricevibilità del ricorso non
avendo l’assicurato fatto valere un interesse degno di protezione, precisando
che “non vi sono agli atti elementi comprovanti l’effetto vincolante del
grado definito dall’AI rispetto ad altre prestazioni assicurative”. In caso
di entrata nel merito del gravame, ribadendo la correttezza dell’ammontare del
reddito ipotetico da valido definito dalla Consulente in integrazione
professionale e, conseguentemente, del tasso d’invalidità dell’83%,
l’amministrazione chiede la conferma della decisione impugnata.
1.4. In
data 6 maggio 2020 la patrocinatrice dell’assicurato sostiene invece
l’esistenza di un interesse degno di protezione nel ricorrente poiché “la
modifica del grado d’invalidità incide sull’ammontare della prestazione
erogata. RI 1 non può fare fronte al proprio fabbisogno mensile con una rendita
di soli fr. 1'580.--, per cui egli (senza alcuna formazione, se non in possesso
del diploma di scuola medica) dovrà necessariamente fare capo ad altri istituti
assicurativi, i quali ritengono vincolante il grado di invalidità stabilito
dall’AI” (VI).
1.5. Con
osservazioni 14 maggio 2020 l’Ufficio AI ribadisce come il ricorrente “non
abbia minimamente indicato quali sarebbero gli istituti assicurativi a cui
dovrebbe far capo né comprovato che questi ultimi sarebbero vincolati al grado
d’invalidità definito dall’UAI” (VIII).
1.6.
Con scritto 25 maggio 2020 la rappresentante dell’assicurato specifica che
quali altri istituti assicurativi intende “la disoccupazione, l’assistenza
pubblica, di cui l’USSI tenterà verosimilmente un inserimento nel mondo del
lavoro compatibilmente alla sua capacità di guadagno residua” (X).
considerato in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto
2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Con
il presente ricorso l’assicurato non contesta il diritto alla rendita intera,
ma unicamente la determinazione del reddito ipotetico da invalido fissato
dall’Ufficio AI e, di conseguenza, la residua capacità al guadagno che lui ritiene
essere nulla. Occorre pertanto esaminare se sussiste un interesse degno di
protezione ex art. 59 LPGA che legittimi l’insorgente a ricorrere contro il
querelato provvedimento, visto che con un grado d’invalidità dell’83% ed uno
del 100% l’assicurato ha comunque diritto ad una rendita intera.
2.3. Ai
sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modifica.
La
legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di
cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti),
secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla
decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento
o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza
resa a proposito di quest'ultima disposizione (Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des
Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, pag. 121; va fatto presente che l’attuale
art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo diverso (più restrittivo)
l’interesse degno di protezione del ricorso in materia di diritto pubblico al
TF: al riguardo cfr. le summenzionate citazioni). La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi
dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la
modificazione o l'annullamento della decisione impugnata che può fare valere
una persona toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste
pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe
al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio
economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli
cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati; cfr. anche
Kieser, ATSG –Kommentar, 2020, art. 59 n. 9, pag. 1056).
Nella
sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 l’Alta Corte ha ricordato che l'esistenza
di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica di una
decisione, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere
negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa
senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere
impugnato (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa; 106 V 91 consid. 1 con riferimenti). È
fatta salva l'eventualità, in cui il dispositivo rinvii ai considerandi (DTF
113 V 159).
Per
quel che concerne la decisione (formatrice) riguardante prestazioni
assicurative, solo queste ultime sono oggetto del dispositivo. Il grado
d'invalidità costituisce in tale contesto, soltanto la motivazione del
provvedimento. Quest'ultima può essere impugnata autonomamente solo se può fare
l'oggetto di un giudizio di accertamento. Il che presuppone, a sua volta,
l'esistenza di un interesse degno di protezione all'accertamento, vale a dire
di un interesse speciale, immediato e attuale, di natura fattuale o giuridica.
All'emanazione di un giudizio di accertamento non devono però opporsi interessi
pubblici o privati di rilievo. L'interesse degno di protezione può unicamente
essere ammesso se non può essere altrimenti attuato con un giudizio formatore
(DTF 115 V 416 consid. 3b/aa, 114 V 203 con riferimenti; cfr. inoltre DTF 130 V
388 consid. 2.2 e 2.4, 129 V 289 consid. 2.1 con riferimenti).
Se
l'assicurato non chiede una modifica del dispositivo ma si limita a contestare
ad esempio il tasso di incapacità di guadagno, deve essere esaminato se egli si
possa prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato
del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid.
3b/aa e ivi riferimenti; in questa sentenza l’allora TFA aveva stabilito che se
la rendita d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni è attribuita a
titolo di rendita complementare, l’assicurato ha un interesse a che si accerti
che il tasso della sua invalidità è superiore anche quando detto aumento non
influisce sull’importo della rendita (consid. 3); inoltre, sull’interesse a
contestare un grado d’invalidità stabilito dall’AI nell’ottica del
riconoscimento di prestazioni LADI cfr. STCA 32.2012.298 del 16 settembre 2013
con riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nella
sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di
un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI, né l’inizio
della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità
della previdenza professionale pretendeva soltanto un’altra definizione
dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse
degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto
l’insorgente non aveva chiesto una modifica del dispositivo della decisione, ma
censurava un elemento della determinazione della rendita e con ciò la
motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).
Allorquando
in discussione è il grado d’invalidità, di regola la giurisprudenza non
riconosce l’interesse degno di protezione se la richiesta modifica del grado
d’invalidità non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale
interessato (ad esempio la correzione del grado d’invalidità da 63
a 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48; citato in Kieser, op. cit., art. 59 n. 16,
pag. 1057).
Al
riguardo cfr. pure STCA 32.2016.60 del 12 settembre 2016 in cui questa Corte
non ha riconosciuto un interesse degno di protezione, in quanto la richiesta
modifica del grado d’invalidità (in quel caso, dal 23 % al 27%) non incideva
sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il
reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido).
2.5. Nel
caso in esame, l’assicurato contesta il reddito da invalido fissato
dall’Ufficio AI (fr. 12'000.--) sulla base dei rapporti 13 giugno 2016 e 7
gennaio 2020 della consulente IP (doc. 55 e 72 inc. AI), sostenendo che, a
seguito del danno alla salute, lo stesso risulta essere nullo, motivo per cui
dev’essere riconosciuta un’invalidità del 100% e non dell’83% come da decisione
contestata. Per questo motivo, “l’importo della rendita AI viene rivisto di
conseguenza”. Egli sostiene che “la modifica del grado d’invalidità
incide sull’ammontare della prestazione erogata. RI 1 non può fare fronte al
proprio fabbisogno mensile con una rendita di soli fr. 1'580.--, per cui egli
(senza alcuna formazione, se non in possesso del diploma di scuola medica)
dovrà necessariamente fare capo ad altri istituti assicurativi, i quali ritengono
vincolante il grado di invalidità stabilito dall’AI” (VI).
Occorre
innanzitutto ricordare che il calcolo della rendita d’invalidità, essendo
applicabili in analogia le norme della LAVS (cfr. 36 cpv. 2 LAI), è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività lucrativa (per le persone senza attività lucrativa,
cfr. art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS) nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente
diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere
dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al
reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
In
casu, la chiesta modifica del grado d’invalidità non ha alcuna influenza
sull’ammontare della rendita. Sia con un grado d’invalidità dell’83%, sia con
uno del 100% l’assicurato ha diritto ad una rendita intera essendo in entrambi
Fatti
i casi l’incapacità al guadagno superiore al 70% (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI), il
cui importo è il medesimo rimanendo le basi di calcolo invariate. Infatti, come
visto, la rendita è calcolata in
base al reddito annuo medio (RAM) (art. 29 quater LAVS) che in concreto è nullo e non va confuso con il
reddito da invalido (fr. 12'000.--).
All’assicurato
va poi fatta presente la possibilità di richiedere una prestazione
complementare, tenuto conto che, come sostenuto, egli “(…) non può fare
fronte al proprio fabbisogno mensile con una rendita di soli fr. 1'580.--“. La
prestazione verrà erogata nella misura in cui i relativi presupposti saranno
adempiuti.
Nel
ricorso l’assicurato non ha specificato le conseguenze dell’effetto vincolante
del grado d’invalidità definito nella decisione contestata nei confronti di
altri enti assicurativi.
Solo
con scritto 25 maggio 2020 egli ha sostenuto che “la disoccupazione,
l’assistenza pubblica, di cui l’USSI tenterà verosimilmente un inserimento nel
mondo del lavoro compatibilmente alla sua capacità di guadagno residua”.
Per
quel che concerne l’assicurazione contro la disoccupazione non è dato di sapere
quale possa essere la conseguenza del vincolante grado d’invalidità (83%)
definito con la decisione contestata (sull’effetto vincolante del grado
d’invalidità fissato dall’AI in ambito dell’assicurazione contro la
disoccupazione cfr. STCA 32.2012.298 del 16 settembre 2013 consid. 2.4) rispetto
alla richiesta ricorsuale di un grado d’invalidità del 100%. In entrambi i
casi, visto l’alto tasso di invalidità, l’assicurato risulterebbe inidoneo al
collocamento, fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto
all’indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI). Per il
Considerandi
resto va ricordato che l’indennità giornaliera di disoccupazione è determinata
sulla base del guadagno assicurato (cfr. art. 22 cpv. 1 e 2 LADI) e che
quest’ultimo, corrispondente al salario determinante AVS (art. 23 cpv. 1 LADI),
non ha che fare con i redditi AI (reddito da valido e invalido).
Per
quel che concerne le prestazioni assistenziali, il ricorrente pare alludere ai
contratti di inserimento professionale. In tale contesto va ricordato che secondo
l’art. 8 Reg.Las (Regolamento sull’assistenza sociale; RL 871.110) l’USSI, nella
valutazione volta a stabilire se l’assistito adempie le condizioni per
sottoscrivere un contratto di inserimento professionale o sociale, tiene conto della
sua età, della sua formazione lavorativa ed esamina se non vi siano dei
problemi di salute o una situazione famigliare o personale, che compromettano
in modo importante lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Vista
la situazione personale dell’assicurato (cfr. gli atti medici all’inserto AI), ritenuto
che nel rapporto 7 gennaio 2020 della consulente in integrazione professionale,
egli è stato ritenuto idoneo a svolgere “attività nel settore sociale sotto
forma di volontariato oppure come monitore di colonie o come animatore di
centri extra-scolastici (pag. 214 inc. AI), è poco probabile che “l’USSI
tenterà verosimilmente un inserimento nel mondo del lavoro compatibilmente alla
sua capacità di guadagno residua”.
Non
avendo indicato le conseguenze dell’effetto vincolante del grado d’invalidità
definito dall’AI su altri assicuratori e non essendo pertanto ravvisabile,
sulla base della giurisprudenza citata al considerando precedente, un interesse
degno di protezione per contestare la definizione del reddito da invalido, rispettivamente
il grado d’invalidità, il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile.
2.6
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--vanno poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Le
spese, per fr. 200 .--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti