32.2020.29
Nuova domanda di prestazioni. Decisione di non entrata in materia dell'amministrazione confermata dal TCA
29 settembre 2020Italiano12 min
del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.29
rg/sc
Lugano
29 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 21 gennaio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 Per decisione 21 marzo 2011 l’Ufficio
AI aveva respinto la richiesta di prestazioni presentata da RI 1 nel novembre
2009, l’assicurato non presentando – dopo raffronto dei redditi – un grado
d’invalidità pensionabile (13%) (doc. AI 45). Dopo assunzione, il 25 marzo
2011, dei costi per un accertamento professionale con relativo riconoscimento
d’indennità giornaliere, con decisione 8 ottobre 2014 l’amministrazione non è
entrata nel merito di una nuova domanda presentata nell’agosto 2014 (doc. AI
58). Con provvedimento 17 dicembre 2018, esperiti i necessari accertamenti
l’Ufficio AI ha respinto la nuova richiesta di prestazioni di RI 1 inoltrata
nel dicembre 2017, non avendo l’interessato presentato un periodo ininterrotto
d’incapacità lavorativa almeno del 40% durante un anno ai sensi dell’art. 28
cpv. 1 lett. b LAI (doc. AI 83).
1.2 Nel novembre 2019 l’assicurato,
senza produrre documentazione medica alcuna, ha nuovamente presentato una
domanda di prestazioni indicando di soffrire di “Algia Spalla, Insufficienza
venosa AII e gomito dx” (doc. AI 84).
Per decisione 21 gennaio
2020, preavvisata con progetto 26 novembre 2019 contro cui l’interessato non ha
presentato osservazioni, l’amministrazione non è entrata in materia sulla nuova
domanda evidenziando come non sia costatabile alcuna modifica della situazione
medica o professionale e come non sia stato prodotto alcun referto medico (doc.
A).
1.3 Avverso la suddetta decisione
insorge dinanzi al TCA l’assicurato personalmente. Produce un rapporto del
proprio medico curante datato 21 febbraio 2020 (doc. B-1) il quale a mente
dell’insorgente “attesta la massima difficoltà motoria … accompagnata da
forti dolori che gli impediscono di fatti la deambulazione”. Dopo aver
precisato che “la decisione relativa ad una nuova domanda di prestazioni non
è stata sufficientemente documentata”, chiede, alla luce della nuova
refertazione medica prodotta, l’allestimento di una perizia giudiziaria
subordinatamente il rinvio degli atti all’amministrazione per una nuova
valutazione.
Con
la risposta di causa l’amministrazione postula la reiezione del gravame
evidenziando come con la nuova domanda e sino all’emanazione del querelato
provvedimento non siano stati forniti “dati clinici” e come la
documentazione prodotta col ricorso sia da ritenere tardiva.
considerato in diritto
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 L’oggetto
del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio
AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non
entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione
ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso
in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non
si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente
se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è
effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V
265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
Per
tale motivo, nella misura in cui viene nel caso in disamina chiesto di
determinare tramite una valutazione peritale il grado d’invalidità e quindi che
si proceda ad una valutazione materiale della fattispecie, il presente gravame
s’appalesa irricevibile.
2.3
Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella
domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o
il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per
grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il
grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una
grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere
diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata
soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87
cpv. 3 OAI).
La
giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87
cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche
– come nel caso in esame – alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una
prestazione di reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere
esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante
della situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni
(DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108
consid. 3a).
Scopo
di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.
4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non
entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994
in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109
V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29
aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
In
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di
rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
Considerandi
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.
consid. 5.2.5).
Va
ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti
agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1° gennaio 2012), è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è
necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile
modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri
che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23
aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;
quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione
precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la
plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto,
l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è
di principio tenuto a rispettare
(DTF 109 V 114
consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005,
consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).
2.4
Con
la nuova domanda l’assicurato, come accennato, si è limitato ad indicare quanto
sopra riportato al consid 1.2. A sostegno della propria richiesta in sede
amministrativa egli non ha prodotto alcuna attestazione medica (o economica).
A
non aver dubbi l’assicurato non ha in alcun modo reso verosimile, nel senso
della summenzionata giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.3), un rilevante
cambiamento delle circostanze, ossia che le sue condizioni cliniche (o
economiche) a seguito di un danno alla salute abbiano subito una modifica tale
– rispetto a quanto accertato nell’ambito della precedente procedura sfociata
nella decisione di diniego del 17 novembre 2018 – da influire sul diritto a
prestazioni.
A
ragione quindi l’amministrazione ha deciso di non entrare in materia sulla
nuova domanda di prestazioni. Il ricorso non merita pertanto accoglimento.
2.5
Con
il gravame l’insorgente ha prodotto un nuovo rapporto del proprio medico
curante che a suo giudizio “attesta una massima difficoltà motoria …,
accompagnata da dolori che gli impediscono di fatti la deambulazione”.
In
STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 l’Alta Corte ha
giudicato corretto l’agire di un tribunale cantonale che non aveva preso in
considerazione la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella
procedura ricorsuale e che andava considerata nell’ambito di una nuova domanda
nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una
modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend
erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu
aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege
einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine
anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S.
69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen
Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).
Nella
STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato
del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un
certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato
che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non
porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine
all’assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato
unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per
il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in
particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che
chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene
inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari,
l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi
prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di
prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia
devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni (rispettivamente
di revisione).
Stante
quanto sopra, la documentazione medica prodotta (per la prima volta) con
il ricorso (doc A/1) deve quindi essere trasmessa all’Ufficio AI affinché, dopo
esame della stessa, decida se vi sono gli estremi per l’entrata in materia ai
sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI e, in caso affermativo, dopo istruzione della
causa, si pronunci nel merito del peggioramento.
2.6
Giusta
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza le spese per
fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle
proprie incombenze conformemente ai considerandi.
3. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti