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Decisione

32.2020.31

Perizia pluridisciplinare individua solo disturbi psichici.Il referto dello psichiatra curante prodotto con il ricorso è già stato valutato da perito e SMR.Discrepanze tra referti oggetivi e sintomi soggettivi.Non vi sono elementi oggettivi. No riformazione professionale per consulente integraz.prof

15 ottobre 2020Italiano50 min

neurologico che dal lato psichiatrico. Inoltre, dagli esami ematici è stato individuato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.31

TB

Lugano

15 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2020 di

RI 1

contro

la decisione del 29 gennaio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Il 19 ottobre 2017 (doc. 6) RI

1, 1978, da ultimo attiva come operaia in fabbrica di orologi, ha presentato

una domanda di prestazioni all'Ufficio assicurazione invalidità essendo inabile

al lavoro da aprile 2017 per dolori alle mani e alle braccia.

1.2. L'Ufficio AI ha raccolto la

documentazione medica ed economica e il 10 ottobre 2018 (doc. 50) ha emesso il

progetto di decisione di rifiuto di una rendita, poiché l'inabilità dal 4

maggio 2017 all'8 aprile 2018 era inferiore all'anno e l'assicurata si era

iscritta in disoccupazione, quindi non aveva avuto una perdita economica.

A seguito dei certificati del dr. med. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, che il 22 ottobre 2018 (doc. 54) ha attestato una

inabilità lavorativa dell'80% e il 10 febbraio 2019 (doc. 58) un'inabilità

completa stante una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.3)

e una sindrome ansioso-depressiva (ICD-10: F42.2), il 13 novembre 2018 (doc. 57)

il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno

sottoporre l'assicurata a una perizia pluridiscipinare.

1.3. Preso atto della perizia del

Servizio Accertamento Medico del 12 novembre 2019 (doc. 82) e del parere del

consulente in integrazione professionale (doc. 83), sulla base del rapporto

finale del 15 novembre 2019 (doc. 84) del dr. med. __________, che ha posto una

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome di somatizzazione

(ICD-10: F45.0) e ha stabilito un'abilità lavorativa dell'85% dal lato psichiatrico

dal maggio 2017, con progetto di decisione del 27 novembre 2019 (doc. 88), che

annullava e sostituiva quello del 2018, l'Ufficio AI ha respinto la domanda AI.

1.4. Sentito il dr. med. __________

dell'SMR, che il 22 gennaio 2020 (doc. 97) si è pronunciato sulle osservazioni

formulate dall'assicurata con l'invio del parere del 13 dicembre 2019 (doc. 95)

dello psichiatra, con decisione del 29 gennaio 2020 (doc. A) l'Ufficio AI ha

confermato il rifiuto di attribuzione di una rendita stante un grado di

invalidità del 15% e di provvedimenti professionali.

1.5. Con ricorso del 27 febbraio

2020 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni

chiedendo il riconoscimento di una rendita di almeno un quarto e in via

subordinata di rinviare gli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti

medici. La ricorrente ha contestato la perizia psichiatrica della dr.ssa med. __________

sulla base del parere del 13 dicembre 2019 (doc. B) del suo psichiatra curante

dr. med. __________, secondo cui essa sarebbe totalmente incapace al lavoro. Di

conseguenza, per l'assicurata la sua perdita di guadagno deve essere valutata

tenendo conto anche di questo rapporto.

Qualora non avesse diritto a una rendita di invalidità,

l'assicurata ha chiesto l'assegnazione di provvedimenti professionali quali per

esempio la formazione in una nuova attività.

1.6. Nella risposta del 13 marzo

2020 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di

respingere il ricorso.

In merito all'aspetto medico, l'amministrazione ha affermato di

non avere motivo di scostarsi dal rapporto finale dell'SMR del 15 novembre

2019, che si fonda sulla perizia pluridisciplinare SAM.

L'Ufficio AI ha sottolineato che il Servizio Medico Regionale ha

tenuto conto delle singole affezioni invalidanti, giungendo a una conclusione

logica e priva di contraddizioni che fissa la capacità lavorativa

dell'assicurata nell'85% dal maggio 2017 in qualsiasi attività, sia come

operaia di fabbrica sia in attività adeguate.

Inoltre, il referto del dr. med. __________ prodotto con il

ricorso è già stato valutato in sede amministrativa dal dr. med. __________

dell'SMR il 22 gennaio 2020, secondo cui tale parere non apportava nuovi

elementi che non fossero già stati debitamente valutati dai periti del SAM.

Pertanto, per l'amministrazione le valutazioni effettuate dal Servizio

Accertamento Medico e dall'SMR non sono state smentite da altri certificati

medici, perciò le conclusioni tratte mantengono la loro validità e non è quindi

necessario procedere ad ulteriori accertamenti specialistici.

Anche l'aspetto economico è stato confermato (grado AI 15%).

Per quanto concerne l'eventuale diritto della ricorrente a una

riformazione professionale, l'Ufficio AI ha ricordato che il consulente in

integrazione professionale non l'ha preso in considerazione vista l'abilità

lavorativa dell'85% e l'ampia scelta di professioni a disposizione

dell'assicurata.

1.7. La ricorrente non ha prodotto

ulteriori mezzi di prova (doc. V).

In data 21 settembre 2020,

a seguito di richiesta del TCA a fronte della mancata trasmissione, da parte

dell’UAI, di alcuni documenti, l’amministrazione ha provveduto al loro invio

(doc. VI). Gli atti completi sono stati messi a disposizione dell’assicurata,

con scritto 23 settembre 2020, sino al 5 ottobre 2020 (doc. VII).

Non sono state acquisite

ulteriori prove.

considerato in diritto

2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile,

devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con

STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,

consid. 5).

2.2. Nel mese di ottobre 2017

l'assicurata ha inoltrato una domanda di prestazioni. L'Ufficio AI ha richiamato

dai medici curanti la documentazione determinante che, unitamente ai referti

prodotti dall'interessata, ha portato in un primo momento il dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale, il 4 ottobre 2018 (doc. 49), a basarsi sulla

perizia psichiatrica del 21 febbraio 2018 (doc. 152) della dr.ssa med. __________

effettuata per conto dell'assicuratore malattia.

A dire della psichiatra e psicoterapeuta, la sindrome ansiosa non

specificata (ICD-10: F41.9) e la sindrome del dolore somatoforme persistente (ICD-10:

F45.4) non davano luogo a un'incapacità lavorativa, perciò dal 9 aprile 2018

l'assicurata è stata ritenuta nuovamente abile al lavoro, tanto che si era

iscritta in disoccupazione.

Il progetto di decisione del 10 ottobre 2018 ha perciò ritenuto

un'inabilità lavorativa completa dal 4 maggio 2017 all'8 aprile 2018, con

conseguente rifiuto di attribuzione di una rendita.

Nelle osservazioni a questo progetto l'assicurata ha prodotto il

certificato del 22 ottobre 2018 (doc. 54) del dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, che attestava un'incapacità lavorativa dell'80%,

poi un altro del 10 febbraio 2019 (doc. 58) che, diagnosticava una sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4) e una sindrome

ansioso-depressiva (ICD-10: F42.2) che rendevano l'assicurata inabile al 100%.

Il dr. med. __________, di concerto con il medico responsabile dell'SMR

dr. med. __________, ha ritenuto necessaria una perizia pluridisciplinare (doc.

60), che è stata affidata al Servizio Accertamento Medico (doc. 66).

Nel suo referto peritale del 12 novembre 2019 (doc. 82) il SAM ha

riassunto gli atti medici messi a sua disposizione relativi al periodo dal 2017

al 2019, l'anamnesi (familiare, personale-sociale-professionale, patologica,

sistemica), i disturbi soggettivi, la descrizione della giornata, le terapie in

atto.

Il 25 maggio 2019 la dr.ssa med. __________, FMH in medicina

interna generale, ha valutato durante due ore le condizioni di salute

dell'assicurata, descrivendo nelle constatazioni obiettive lo status, gli esami

di laboratorio effettuati, gli esami neurologici del 28 maggio 2019. Essa ha

esposto le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa e ha

risposto ai quesiti peritali sulla capacità lavorativa dell'assicurata,

ritenendola piena e rilevando delle discrepanze tra quanto denunciato

soggettivamente in merito ai sintomi algici e somatici rispetto a quanto

oggettivato.

Oltre a lei, altri specialisti si sono pronunciati sulla capacità

di lavoro dell'assicurata.

Il dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, ha

valutato l'assicurata il 24 maggio 2019 eseguendo un esame dello status e in

particolare riscontrando 18 su 18 punti di fibromialgia.

Il reumatologo non ha individuato una diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa, ma soltanto senza conseguenze, indicando

la fibromialgia.

Non v'erano evidenze per una malattia somatica rilevante che

incideva a livello funzionale, pertanto ha giudicato l'interessata abile al

100% osservando come non sia mai stata incapace come operaia nell'industria

orologiera e come qualsiasi attività adatta alla costituzione femminile fosse

adeguata.

Il 28 maggio 2019 il dr. med. __________, FMH neurologia, ha

visitato l'assicurata effettuando un esame neurologico e elettroneurografico

del nervo mediano destro. Il perito ha evidenziato che da almeno due anni

l'interessata aveva sviluppato vari sintomi soggettivi, in particolare dolori

diffusi al corpo, soprattutto alla colonna vertebrale, ma anche agli arti.

L'assicurata lamentava inoltre formicolii pronunciati alle mani.

L'esame neurologico dettagliato era normale, senza deficit

oggettivi sospetti per un danno alle strutture nervose centrali o periferiche.

L'esame elettroneurografico al nervo mediano destro non ha rilevato indizi per

un danno a livello del tunnel carpale, così come già nel 2017 un esame simile

era risultato normale.

L'esperto ha poi osservato un certa discrepanza tra i sintomi

soggettivi molto importanti, comprendenti anche formicolii a tutto il corpo e

soprattutto alle mani, e i reperti oggettivi clinici assolutamente normali

compreso l'esame elettroneurografico del nervo mediano destro.

Anamnesticamente v'erano sintomi piuttosto discreti che facevano

sospettare anche un'eventuale sindrome delle gambe irrequiete, anch'essa

sovrapposta a disturbi algici di altro tipo e non determinante limitazioni

funzionali.

Egli ha perciò escluso patologie neurologiche sottogiacenti

all'origine dei disturbi dell'assicurata, corrispondenti piuttosto a dolori di

tipo fibromialgico. Lo specialista non ha quindi posto delle diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa, ma solo senza conseguenze, quali

dolori diffusi e sensazioni disestetiche a tutto il corpo non spiegati da

patologia neurologica; possibile sindrome delle gambe irrequiete.

Dal profilo neurologico, la capacità lavorativa è pertanto

risultata sempre piena sia nell'attività svolta in precedenza sia in attività

adeguate. Non v'erano proposte terapeutiche.

Il 13 e il 24 giugno 2019 la dr.ssa med. __________, specialista

in psichiatria e psicoterapia, ha visitato l'assicurata per 95 minuti nella

prima seduta e per 90 minuti nella seconda. Nel suo referto peritale dell'8 luglio

seguente la perita ha esposto l'anamnesi familiare, socio-relazionale,

lavorativa, psicopatologica pregressa, i disturbi attuali, la descrizione della

giornata, i sintomi soggettivi, il trattamento psichiatrico attuale (Deanxit

1cp, Cipralex 10 gtt, Temesta 1mg in riserva, Lexotanil 1,5mg in riserva,

questi ultimi ogni 2-3 giorni).

La specialista ha effettuato l'esame clinico secondo AMDP-System e

ne ha esposto i risultati. Poi ha osservato che l'aspetto esteriore non denotava

franchi segni depressivi né quote di ansia obiettivabili. A dispetto delle

algie denunciate come importanti, non si sono rilevate espressioni nella mimica

suggestive di dolore né necessità di cambiare posizione. I livelli di energia

sono parsi conservati, senza segni di stanchezza al termine dei due colloqui.

La perita ha tentato di contattare telefonicamente il dottor __________,

psichiatra curante, ma non è riuscita a parlargli.

Nella discussione la dottoressa ha evidenziato che l'assicurata

non presentava elementi psicopatologici di rilievo all'anamnesi familiare e

personale remota; il quadro attuale era dominato da un importante riferito

soggettivo di algie diffuse ai quattro arti, spossatezza, disestesie, blocchi

articolari, altre somatizzazioni varie a carico dell'apparato digestivo,

cardio-circolatorio e genito-urinario. L'esordio dei primi problemi è stato

collocato attorno alla seconda metà del 2016, in concomitanza con un periodo di

stress dovuto al licenziamento dopo più di 20 anni presso il medesimo datore di

lavoro e nella prima metà del 2017 si sono acuite le algie diffuse e vari altri

sintomi somatici con continui ricorsi a visite dal medico curante e accessi al

pronto soccorso.

Nella discussione diagnostica la psichiatra ha rilevato un

riferito soggettivo da allora pressoché immutato rispetto a quanto evinto dagli

atti, con sintomi apparentemente resistenti ai trattamenti farmaco terapici. Sul

piano diagnostico risultavano soddisfatti i criteri per la sindrome da

somatizzazione. L'assicurata presentava una storia di almeno due anni di

lamentazioni reattive a sintomi somatici multipli che non potevano essere

spiegati a quel livello di gravità da una malattia somatica individuabile

(criterio A), la preoccupazione per i sintomi creava disagio e portava a

ripetute visite (criterio B), era presente un persistente rifiuto di accettare

il responso medico oppure la rassicurazione durava brevi periodi (criterio C),

erano presenti un totale di 6 o più tra una lista di sintomi:

gastro-intestinali (sensazioni di gonfiore, difficoltà digestive),

cardiocircolatori (dolori precordiali e palpitazioni), genito-urinari

(pollachiuria), dolori (agli arti, alle estremità, sensazioni di spiacevole

intorpidimento o formicolio, di aghi). Era pure riferito un umore basso ed

ansia, in conseguenza dei disturbi somatici; tuttavia è stato osservato un

timismo in asse con solo lievi fluttuazioni in senso negativo che erano in

stretta relazione ai disturbi algici e le somatizzazioni e che non erano così

pervasive ed intense da consentire una diagnosi a sé stante di episodio

depressivo, anche tenuto conto dell'assenza di altri sintomi di tipo endogeno.

Analogamente, i sintomi ansiosi consistevano per lo più in riferite

somatizzazioni con alcune preoccupazioni ipocondriache. Si escludevano le

caratteristiche crisi parossistiche con condotte di evitamento tipiche degli

attacchi di panico, né è stata rilevata un'ansia libera generalizzata e

persistente.

Gli attuali ostacoli alla reintegrazione professionale, in parte dovuti

all'assenza di una formazione specifica e alla necessità di conciliare il ruolo

di madre, causavano una chiara difficoltà a riadattarsi e la sintomatologia somatica

si associava all'assunzione di un atteggiamento tendenzialmente regressivo e

resistente rispetto alla mobilizzazione di risorse. Ciò a fronte di ripercussioni

funzionali lievi in quanto non vi era un livello costantemente elevato e

pervasivo di ansia, con sostanziale mantenimento di una strutturazione e

organizzazione della giornata e dell'abituale funzionamento socio-relazionale.

Sulla scorta di queste considerazioni, la perita ha posto la

diagnosi di sindrome da somatizzazione (ICD-10: F45.0).

Nella valutazione psichiatrica la dottoressa __________ ha

rilevato che l'assicurata già dal 2016, ma in misura maggiore dal 2017, ha

cominciato a manifestare una sintomatologia somatica dolorosa, astenia e

sintomi ansiosi somatizzati. Gli accertamenti neurologici erano risultati

negativi, mentre era stata posta la diagnosi di fibromialgia. Dal maggio 2017 era

stata attestata una inabilità lavorativa completa, mentre dall'aprile 2018,

dopo che è stata dichiarata abile in misura completa a seguito della visita

fiduciaria psichiatrica, si era iscritta in disoccupazione pur con persistenza

della stessa sintomatologia, per cui dal luglio 2018 è stata nuovamente certificata

una inabilità lavorativa all'80%. Sussisteva ancora un riferito di

sintomatologia dolorosa, astenia, disturbi somatici vari associati ad ansia che

causavano un percepito soggettivo di decadimento della qualità di vita anche

se, oggettivamente, per l'esperta si era in presenza di un mantenimento della

strutturazione e organizzazione della giornata e dell'abituale funzionamento

relazionale che privilegia, da sempre, l'ambito intrafamiliare. Dal punto di

vista affettivo l'assicurata aveva un buon rapporto con il coniuge, continuava

ad occuparsi dei figli ancora in età scolare, aveva buoni rapporti con le

sorelle. Benché l'interessata escludesse di potersi reinserire lavorativamente

a causa di questi suoi disturbi, per la psichiatra obiettivamente non si

rilevava una sintomatologia psichiatrica maggiore, ma prevalenti problematiche

di ordine disadattativo e psicosociale che trovavano espressione a livello di

somatico.

L'assicurata ha rilevato che i farmaci prescrittile non le hanno

dato benefici. Per la perita psichiatra, benché prevalevano fattori di ordine

psicosociale e disadattativo nel sostenere il quadro somatoforme attuale, essa

ha ritenuto che una maggiore adesione alle terapie fosse esigibile e che

eventuali aspetti farmacofobici potessero essere superati grazie al supporto

psicoterapico. L'assicurata non presentava infatti patologie psichiatriche

invalidanti in grado di giustificare un'evoluzione infausta. La prognosi

rimaneva aperta, perciò provvedimenti di aiuto attivo al collocamento avrebbero

potuto aiutarla ad affrontare la situazione di stallo in modo più costruttivo.

L'esperta ha inoltre riscontrato delle discrepanze tra la gravità

della sintomatologia riportata e gli elementi obiettivati all'esame psichico.

L'assicurata, al di là dell'elencazione reiterata dei sintomi algici e

somatici, non è stata in grado di circostanziare e sostanziare molto le

limitazioni rispetto al precedente funzionamento. Contraddizioni sono state

rilevate tra quanto dichiarato rispetto all'assunzione della terapia

farmacologica e quanto risultato dai dosaggi farmacologici eseguiti. La scarsa compliance,

a fronte della gravità e persistenza dei sintomi lamentati, in assenza di

convinzioni deliranti non era pienamente giustificabile dalla presenza di

aspetti farmaco fobici. Pertanto, le gravi limitazioni funzionali lamentate

dall'assicurata risultavano poco plausibili rispetto a quanto è stato possibile

oggettivare all'esame psichico e dalla ricostruzione della giornata. L'insieme

delle discrepanze/incongruenze deponeva a favore di un quadro in cui

prevalevano fattori di ordine psico-sociale, culturale e disadattativo (perdita

del lavoro, difficoltà di reintegrazione, possibili vantaggi secondari)

rispetto ad elementi di ordine puramente psicopatologico.

Dalla valutazione delle capacità risorse e problemi secondo lo

schema MINI ICF-APP, è emerso che le limitazioni individuali imputabili alla

sola sintomatologia somatoforme algica ed ansiosa somatizzata, fatta astrazione

da tutti i fattori di tipo non assicurato, non superavano il grado lieve a

carico della flessibilità, persistenza, assertività ed attività spontanee.

L'esperta ha infine ritenuto che la capacità lavorativa in

attività abituale e in qualsiasi altra attività compatibile con il livello di

competenze raggiunte e con la formazione aspecifica fosse dell'85% (diminuzione

del rendimento dall'inizio dell'inabilità di lunga durata, quindi dal maggio

2017). Essa ha osservato che il quadro delineato dalla dr.ssa med. __________

nel febbraio 2018 era in gran parte sovrapponibile a quello attuale, ma che già

allora giustificava una diminuzione della capacità lavorativa a causa di una

lieve riduzione della flessibilità e della persistenza con lieve compromissione

della capacità di fronteggiare uno stress riadattativo.

Per la perita, infine, una regolare assunzione di una terapia

antidepressiva in aggiunta ad iniziale blanda ansiolisi e terapia ipnoinducente

poteva comportare un recupero completo della capacità lavorativa nell'arco di

6-8 mesi. Anche l'assunzione di una terapia farmacologica era cruciale.

Dalla perizia pluridisciplinare risulta che le conclusioni si

fondano su un'esauriente discussione che ha avuto luogo fra tutti i medici

periti del SAM, i quali hanno giustificato unicamente una riduzione della

capacità lavorativa causa patologia psicoaffettiva, perciò non si è reso

necessario procedere con una teleconferenza con i periti.

Quale diagnosi rilevante con ripercussioni sulla capacità

lavorativa è stata dunque posta la sindrome da somatizzazione (ICD-10: F45.0),

mentre fra quelle senza influsso vi sono in particolare la fibromialgia,

Fatti

i dolori diffusi e sensazioni disestetiche a tutto il corpo non spiegate da

patologia neurologica, possibile sindrome delle gambe irrequiete.

L'assicurata presentava quindi limitazioni funzionali unicamente

dovute a patologia psichiatrica di sindrome da somatizzazione.

Le limitazioni individuate imputabili alla sola sintomatologia

somatoforme algica ed ansiosa somatizzata non superavano il grado lieve a

carico della flessibilità, persistenza, assertività ad attività spontanee.

L'assicurata presentava una lieve riduzione del rendimento lavorativo

nell'ordine del 15% a causa di lieve riduzione della flessibilità e della

persistenza con lieve compromissione della capacità di fronteggiare uno stress

riadattativo.

Sia dal lato somatico sia psicoaffettivo è stato riscontrato un

quadro di non coerenza e discrepanza in riferimento a quanto descritto dal

punto di vista soggettivo nel contesto di sintomatologia algica, e quanto

rilevato dal punto di vista clinico sia dal lato internistico, reumatologico e

neurologico che dal lato psichiatrico. Inoltre, dagli esami ematici è stato individuato

un quadro di mal compliance medicamentosa. Nessun fenomeno di

simulazione di sintomi.

Nell'attività svolta di operaia in fabbrica di orologi e in

attività adatte, dal maggio 2017 l'assicurata è risultata quindi abile al

lavoro complessivamente nella misura dell'85% a causa del ridotto rendimento

lavorativo dovuto unicamente a limitazioni funzionali in ambito psichiatrico.

Non v'erano proposte terapeutiche dal punto di vista somatico con

possibile ripercussione sulla capacità lavorativa.

Nel rapporto finale del 15 novembre 2019 (doc. 84) il dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale ha riassunto gli aspetti medici risultanti dai

referti dei curanti dell'assicurata e dalla perizia del SAM, riconoscendo quale

diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa soltanto la

sindrome di somatizzazione, mentre quale diagnosi senza influsso la

fibromialgia, la possibile sindrome delle gambe irrequiete e la sindrome

metabolica.

Sia come operaia in fabbrica di orologi sia in attività adeguate

il medico SMR ha stabilito un'incapacità lavorativa del 15% dal maggio 2017 per

rendimento ridotto per motivi psichici.

Al progetto di decisione del 27 novembre 2019 (doc. 88) di rifiuto

di attribuzione di una rendita l'assicurata ha contrapposto il rapporto del 13

dicembre 2019 (doc. 95) del dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, che ha ricordato che malgrado nel 2018 la dr.ssa med. __________

abbia diagnosticato delle patologie senza conseguenze sulla sua capacità

lavorativa, l'assicurata non riusciva a riprendere il lavoro, perciò il medico

curante dr. med. __________ doveva continuare a certificare una inabilità

lavorativa completa, finché dal settembre 2018 egli l'ha presa a carico. A suo

dire, ciò dimostrava il peggioramento clinico delle condizioni

dell'interessata, costituito essenzialmente dal relativo mancato miglioramento.

Per lo psichiatra curante, quanto da egli inizialmente oggettivato allo status

psichico gli ha permesso di confermare il disturbo somatoforme, in aggiunta a

una sindrome ansioso-depressiva e non solo meramente ansiosa, come

diagnosticata nell'ambito dell'indagine peritale.

Egli ha perciò valutato una totale l'inabilità lavorativa e sino

alla fine del mese di ottobre 2019 il decorso è stato caratterizzato dall'assenza

di un tangibile miglioramento tale da avere un riverbero sulla capacità

lavorativa dell'assicurata.

Quest'ultima continuava perciò a beneficiare di una regolare presa

a carico, la psicoterapia era di tipo supportivo, profilandosi le capacità introspettive

contratte, e assumeva Deanxit 1-0-0-0, non essendo riuscita ad accettare alcun rinforzo

della psicofarmacologia.

Secondo lo psichiatra curante, da un paio di mesi le condizioni

psichiche dell'assicurata apparivano un po' migliorate. Persisteva però sempre

una ridotta tolleranza allo stress in senso lato. Livello di funzionamento

globale ridotto con tendenza all'isolamento sociale. Componente ansiosa con

importante senso di insicurezza nelle proprie risorse, timia rivolta verso il

polo negativo con diminuzione della spinta volitiva, astenia. Costanti

preoccupazioni ipocondriache. Ciò stante, egli ha valutato che la prognosi

persisteva a rigore riservata.

Secondo il Servizio Medico Regionale questo referto non apportava

nuovi elementi che non erano stati debitamente valutati in occasione della

perizia SAM e in particolare dalla valutazione psichiatrica. Il dr. med. __________

ha rilevato il 22 gennaio 2020 (doc. 97) che il trattamento medicamentoso

risultava ridotto a una sola pastiglia al giorno di Deanxit e che lo stesso

psichiatra curante ha riconosciuto che da un paio di mesi le condizioni

psichiche erano un po' migliorate. Pertanto, per il medico SMR non v'erano

elementi che rendevano necessaria una rivalutazione.

La decisione del 29 gennaio 2020 (doc. A) ha confermato il rifiuto

di concederle una rendita di invalidità in assenza di un grado di invalidità

minimo del 40% e dei provvedimenti di reintegrazione, visto che l'inabilità

lavorativa del 15% in qualsiasi attività dava luogo a un grado di invalidità

del 15%.

Con il ricorso l'assicurata ha nuovamente prodotto il rapporto del

13 dicembre 2019 (doc. B) reso dal dr. med. __________.

Nella risposta l'Ufficio AI ha affermato che il predetto rapporto

dello psichiatra curante era già stato esaminato dall'SMR in sede di

osservazioni al progetto di decisione, secondo il quale esso non apportava

nuovi elementi che rendevano necessaria una rivalutazione delle condizioni di

salute dell'assicurata (doc. IV).

2.3. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125

V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito

al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence

d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière

générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel. (…)".

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.4. Va ancora rilevato che affinché

un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la

nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,

“Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS

1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità

cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo

al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,

324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30

giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

Considerandi

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro

per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre

1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che "(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica

presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in

psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.

4). (…)".

Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri

per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4)

provoca un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle

assicurazioni sociali, op. cit., pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V

49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra

i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato

afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;

l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti

dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich

zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische

Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio

approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre

affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta

Corte si è così pronunciata:

" (…)

4.2

Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45.

S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)".

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V

281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V

418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,

secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona

interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere

applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi

(DTF 143 V 409), ma anche per tutte

le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre

2016.

consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza

alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI.

Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto

non vale più in maniera assoluta. Ora, invece, come nelle altre malattie

psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi

deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento

delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata

(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.5

In concreto la scrivente

Corte evidenzia che le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale il 15

novembre 2019, ribadite nelle annotazioni del 22 gennaio 2020 dello stesso dr.

med. __________ anche dopo avere attentamente analizzato il nuovo certificato

medico del dr. med. __________ prodotto con le osservazioni al progetto di

decisione, danno un quadro chiaro, completo e non contraddittorio delle

condizioni di salute della ricorrente.

In effetti, l'SMR si è basato sul rapporto peritale del 12

novembre 2019 reso dal Servizio Accertamento Medico dopo che gli specialisti

hanno valutato la ricorrente in ambito internistico, reumatologico, neurologico

e psichiatrico.

Tutti e quattro gli esperti hanno personalmente visitato

l'assicurata e ne hanno esaminato lo stato di salute dopo avere considerato i

disturbi soggettivi lamentati e gli esiti della loro osservazione oggettiva.

Il neurologo ha pure effettuato un esame elettroneurografico, dal

quale il nervo mediano destro è risultato normale, senza dunque elementi

indicativi di un suo danno a livello del tunnel carpale.

Soltanto la perita psichiatra ha riscontrato una patologia tale da

influire sulla capacità lavorativa della ricorrente, seppure (solo) in ragione

del 15%.

Gli altri tre specialisti hanno infatti rilevato soltanto delle

patologie senza ripercussione sulla capacità lavorativa, la più

significativa delle quali era una fibromialgia, evidenziata chiaramente dal

reumatologo secondo gli abituali criteri diagnostici (18 punti su 18), ma individuata

anche dagli altri esperti intervenuti nella valutazione della ricorrente.

Il dr. med. __________ ha indicato dei dolori diffusi e sensazioni

disestetiche a tutto il corpo, tuttavia non spiegati da una patologia neurologica,

come pure una possibile sindrome delle gambe irrequiete, ma entrambe queste

diagnosi neurologiche non avevano influsso sulla capacità lavorativa.

Il TCA osserva, inoltre, che tanto l'internista quanto il

neurologo e la psichiatra, hanno evidenziato delle chiare discrepanze tra i sintomi

soggettivi lamentati e i reperti clinici.

Le dr.sse __________ e __________ hanno affermato che non v'era

corrispondenza fra la terapia medicamentosa che l'assicurata ha dichiarato di

assumere e quanto è risultato dai tassi ematici.

Per la psichiatra, inoltre, le gravi limitazioni funzionali

lamentate dall'interessata risultavano poco plausibili rispetto a quanto era

stato possibile oggettivare all'esame psichico. Prevalevano fattori di ordine

psicosociale, culturale e disadattivo rispetto ad elementi di origine puramente

psicopatologico.

Il neurologo ha da parte sua notato che i sintomi soggettivi

riferiti come molto importanti erano invece risultati, all'esame oggettivo,

assolutamente normali.

Inoltre, per la psichiatra, una regolare assunzione di una terapia

antidepressiva, in aggiunta a una iniziale ansiolisi e terapia ipnoinducente

con benzodiazepine, poteva portare a un recupero completo della capacità

lavorativa nell'arco di 6-8 mesi.

A suo dire, poi, la riduzione del 15% della capacità lavorativa

era già presente dal maggio 2017 e quindi anche quando il 15 febbraio 2018 la

dr.ssa med. __________ ha peritato l'assicurata per conto dell'assicuratore

malattia, il cui quadro che ha delinea-to era comunque in gran parte

sovrapponibile a quello riscontrato dalla perita del SAM nel giugno 2019.

Ai fini della concessione di una rendita di invalidità,

determinante è qui osservare che né dal profilo internistico, né da quello

reumatologico e neurologico è stata accertata una qualsivoglia incapacità

lavorativa non solo nella precedente attività svolta dall'assicurata (operaia

in fabbrica di orologi), ma neppure in altre attività adeguate al suo stato di

salute. Soltanto in ambito psichiatrico è stata rilevata una lieve riduzione

della flessibilità e della persistenza con lieve compromissione della capacità

di fronteggiare uno stress riadattativo che ha portato la dr.ssa med. __________

a individuare una diminuzione del rendimento del 15% in qualsiasi attività, sia

essa abituale o compatibile con il livello di competenze raggiunte e con la sua

formazione aspecifica.

Secondo il Tribunale, ciò contrasta indubbiamente con le

dichiarazioni del dr. med. __________, dal settembre 2018 psichiatra curante

della ricorrente, che il 13 dicembre 2019 ha invece sostenuto che essa

presentava una totale incapacità lavorativa in presenza non solo di un disturbo

somatoforme, ma anche di una sindrome ansioso-depressiva. Per un anno, a suo

dire, lo stato psichico dell'assicurata non era migliorato in modo concreto da

avere conseguenze sulla sua capacità lavorativa. Poi, da ottobre 2019 le

condizioni psichiche sono apparse un poco migliorate, seppure persisteva sempre

una ridotta tolleranza allo stress e tendenza all'isolamento sociale.

Quest'ultimo elemento, però, d'avviso del TCA si scontra con la

constatazione della perita psichiatra effettuata nel giugno 2019, secondo cui

l'assicurata aveva un buon rapporto con il coniuge, continuava ad occuparsi dei

figli e aveva buoni rapporti con le sorelle. Malgrado i vari disturbi somatici

associati ad ansia espressi dall'interessata, la specialista ha tuttavia

rilevato che oggettivamente si era in presenza di un mantenimento della

strutturazione ed organizzazione della giornata e dell'abituale funzionamento

relazionale che privilegiava l'ambito intrafamiliare.

Inoltre, il Tribunale evidenzia che il dr. med. __________ non ha

oggettivato le sue affermazioni e non ha fornito un quadro dettagliato delle

condizioni di salute dell'assicurata.

Al riguardo, il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha osservato che il trattamento medicamentoso in atto risultava ridotto

a una sola pastiglia al giorno di Deanxit e che lo stesso curante ha

riconosciuto che da pochi mesi era in atto un leggero miglioramento.

Ciò porta a concludere che indipendentemente dall'affermazione

del dottor __________ secondo cui "ella non è riuscita ad accettare alcun rinforzo della

psicofarmacologia", e che va relativizzata alla

luce dell'obbligo della ricorrente di ridurre il danno e quindi di sottoporsi

alle necessarie cure mediche per migliorare le sue condizioni di salute, la

terapia farmacologica in essere non rispecchiava un grave stato psichico tale

da renderla totalmente inabile al lavoro come dichiarato dal suo psichiatra.

In merito alla valenza delle osservazioni del medico

SMR occorre precisare che, benché egli non sia specialista in materia e

quindi le sue dichiarazioni non hanno pieno valore probatorio (sul principio

secondo cui la valutazione di medico non specialista in materia non può per

giurisprudenza avere pieno valore probatorio, cfr. STF 9C_18/2010

del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid.

4.2; fra le ultime: STCA 32.2019.200 del 16 giugno 2020; STCA 32.2018.220 del

21.

ottobre 2019), il Tribunale non ha in specie motivo di discostarvisi,

considerato che anche un medico internista, sulla scorta delle sue conoscenze

di base in materia, è in grado di definire la non adeguatezza della terapia

assunta dalla ricorrente rispetto alle severe patologie che lo psichiatra

curante le ha diagnosticato e alle conseguenze che quest'ultimo ha valutato

sulla sua capacità lavorativa.

Per quanto concerne l'ambito lavorativo, i

periti hanno spiegato chiaramente i motivi per cui si era in presenza di una

piena capacità lavorativa in tutti gli ambiti specialistici analizzati, fatta

salva una riduzione del rendimento del 15% per motivi psichici.

Il TCA non ha pertanto motivo di distanziarsi dalle loro

conclusioni, che peraltro sono state confermate dal Servizio Medico Regionale

in due occasioni in sede amministrativa il 15 novembre 2019 e, dopo avere

nuovamente analizzato l'intero caso dell'assicurata anche alla luce del più

recente referto medico prodotto dall'interessata, il 22 gennaio 2020.

Questa analisi non è stata contraddetta dalla ricorrente sulla

base di certificati medici che hanno oggettivato il suo dissenso puramente

soggettivo nei confronti della valutazione medica psichiatrica operata

dall'Ufficio AI.

Infatti, come visto, il certificato del 13 dicembre 2019 del dr.

med. __________ non è in grado di contrastare le conclusioni peritali.

Tuttavia, al riguardo occorre evidenziare che il principio

inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni

non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -

segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è

dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute

dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei

referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato medesimo -,

quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di

carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato

di salute (fra le ultime STCA 32.2019.177 del 2 giugno 2020).

Tutto ben considerato, dunque, non vi sono elementi oggettivi tali

per scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni che i periti internisti,

reumatologi, neurologi e psichiatri hanno tratto in merito alle condizioni di

salute dell'assicurata, che il Servizio Medico Regionale ha avallato in due

occasioni e che sono convincenti e vanno fatte proprie da questo Tribunale, non

essendo state sufficientemente contestate dalla ricorrente, che non ha

suffragato la sua tesi con dei validi certificati medici che attestano una

situazione clinica peggiore, ma che si è limitata a contestare genericamente la

perizia psichiatrica.

In presenza di queste chiare e dettagliante spiegazioni, il TCA si

allinea con serenità alle conclusioni tratte dai periti e dal medico del

Servizio Medico Regionale, i quali hanno dunque esaminato attentamente le

condizioni di salute dell'assicurata sia dal profilo somatico sia psichico,

vagliandone l'anamnesi, tenendo conto dei dati soggettivi e dei riscontri

oggettivi emersi dagli esami clinici e dalla documentazione medica raccolta e

si sono ben confrontati con i pareri dei medici curanti agli atti.

Di conseguenza, una nuova valutazione dello stato di salute

dell'assicurata dal profilo psichico, così come da essa richiesta, non è dunque

affatto necessaria. Infatti, si deve ritenere che la documentazione a

disposizione del Tribunale è chiara e sufficiente per l'evasione della presente

causa, senza che sia quindi utile l'esperimento di ulteriori accertamenti.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da un'esperta.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c).

Il TCA deve pertanto concludere che i disturbi lamentati dalla

ricorrente sono tali da cagionarle un'inabilità lavorativa del 15% dal maggio

2017.

per motivi psichici.

2.6

Per quanto concerne l'aspetto

economico, poiché esso non è stato contestato come tale dall'assicurata

(che si è limitata a chiedere genericamente la concessione di almeno un quarto

di rendita sulla base di un'incapacità lavorativa maggiore a quella stabilita

dal SAM e dall'SMR, ma non ha rimesso in discussione i parametri di calcolo

utilizzati dall'amministrazione), ciò porta il Tribunale a non verificare oltre

il grado di invalidità del 15% ritenuto dall'Ufficio AI in applicazione del

metodo di raffronto dei redditi (art. 16 LPGA).

2.7

Va da ultimo rilevato che la

decisione del 29 gennaio 2020 ha indicato inoltre che non erano dati i

presupposti per una riqualifica professionale dell'assicurata come pure per un

aiuto al collocamento.

Nella misura in cui l'Ufficio AI ha rifiutato il

riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la

decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2017.194 del 28 settembre 2018;

STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA 32.2017.46 del 12 ottobre 2017; STCA

32.2016.122

del 10 maggio 2017), giacché la soglia minima di diminuzione

della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione

professionale è del 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b;

STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis

1997.

pag. 80 consid. 1b).

Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il Tribunale federale,

in un caso in cui un'assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo

il metodo misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio

di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:

"

(…)

6.

(…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel

giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l'insorgente sembra dimenticare

che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si

presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e

ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per

analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del

26.

ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già

solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare

accoglimento.".

Nel caso di specie una riqualifica professionale del

ricorrente non entra in considerazione (STCA 32.2019.160 del 9 giugno 2020; STCA

32.2017.63

del 6 novembre 2017; STCA 32.2016.137 del 23 maggio 2017; STCA

32.2016.59

del 30 marzo 2017; STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA

32.2011.143

del 21 novembre 2011).

Infatti, il consulente in integrazione

professionale, esperto in materia, ha affermato il 25 novembre 2019

(doc. 87) che "considerando l'età, il

suo percorso professionale e la CL dell'85% sia in attività abituale che

adeguata non si prende in considerazione una riformazione professionale.".

Egli ha altresì affermato, in relazione al servizio

di collocamento previsto all'art. 18 LAI, che "Si reputa inoltre che le limitazioni dovute al danno

alla salute non sono tali da rendere difficoltosa la ricerca di un posto di

lavoro per il tramite dei normali canali di collocamento (URC, agenzia di

collocamento) visto che può cercare lavoro nel suo campo professionale.".

2.8

Sulla scorta

di quanto precede, la pretesa dell'insorgente di riconoscerle una rendita di

invalidità di almeno un quarto rispettivamente di annullare la decisione

impugnata e di rinviare gli atti all’amministrazione per approfondire l'aspetto

medico in ambito psichiatrico, non può essere accolta.

Inoltre, nella misura in cui l'Ufficio AI ha

rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la

decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2019.160 del 9 giugno 2020; STCA

32.2017.63

del 6 novembre 2017; STCA 32.2016.137 del 23 maggio 2017; STCA

32.2016.59

del 30 marzo 2017; STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA

32.2012.69

del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e 32.2011.141 del 21 novembre

2011) e il ricorso va respinto anche su questo punto.

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.-vanno poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti