32.2020.33
Aumento da mezza a tre quarti di rendita a seguito della perizia reumatologica,che il TCA conferma poiché non smentita da referti dei curanti. Perdita del lavoro non dovuta per la sua invalidità,perciò il reddito da valido si basa sui dati statistici. L'età avanzata non influenza la capacità residua
7 ottobre 2020Italiano85 min
tre ore al giorno sono incompatibili con ciascuna attività ritenuta dall'Ufficio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.33
TB
Lugano
7 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 marzo 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 4 febbraio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. La domanda del 1998 (doc. 4)
di RI 1, 1959, di beneficiare di prestazioni dall'assicurazione invalidità è
sfociata nella decisione del 13 febbraio 2002 (doc. 23) di attribuzione di una
mezza rendita (grado AI 50%) dal 1° marzo 2001 per una inabilità lavorativa del
50% come pizzaiolo per dolori vertebrali.
Questo diritto è stato confermato dall'Ufficio AI nel 2003 (doc.
33), nel 2005 (doc. 46), nel 2009 (doc. 79), nel 2014 (doc. 116) e nel 2019
(doc. 181), con aumento a una rendita intera dal 1° dicembre 2017 al 31
dicembre 2018 per disturbi alle spalle.
1.2. Il 22 maggio 2019 (doc. 191)
l'assicurato ha chiesto la revisione del suo diritto sulla scorta del referto
del 14 maggio 2019 (doc. 190) del prof. dr. med. __________, che ha evidenziato
dolori e limitazione funzionale alla spalla sinistra operata e al ginocchio
destro, attestando un'inabilità lavorativa del 100%.
1.3. Fatta esperire una perizia
reumatologica (doc. 197) e preso atto del rapporto finale del 17 ottobre 2019
(doc. 198) del Servizio Medico Regionale e del parere del consulente in
integrazione professionale (docc. 200 e 202), con decisione del 4 febbraio 2020
(docc. 213 e 214), preannunciata dal progetto di decisione del 13 novembre 2019
(doc. 203), l'Ufficio assicurazione invalidità ha aumentato a tre quarti (grado
AI 64%) il diritto alla rendita dal 1° agosto 2019 stante un'inabilità
lavorativa del 65% dal 15 maggio 2019 in attività adeguate alle limitazioni
funzionali.
1.4. Il 6 marzo 2020 (doc. I) RI 1
si è rivolto al Tribunale rilevando di essere al beneficio di una rendita
intera di invalidità da quasi 18 anni, di avere ripreso un'attività lucrativa
al 50% da ottobre 2018 (doc. A2), ciò che ha portato l'Ufficio AI a rivedere il
suo diritto e a ridurlo a mezza rendita (doc. A4), che malgrado gli sforzi
fatti per mantenere l'attività lucrativa il suo stato di salute non gli ha più
permesso di proseguire e dal mese di febbraio 2019 è peggiorato ed è stato nel
frattempo licenziato. La sua richiesta di aumento della rendita con l'aiuto del
suo medico (doc. A5) è stata in un primo momento negata (doc. A6), poi nell'ottobre
2019 è stato sottoposto a una perizia i cui risultati non gli sono stati
comunicati e nemmeno ha ricevuto il progetto di decisione prima della decisione
formale. Neppure gli è stata inviata una copia aggiornata del suo incarto
(docc. A7-A10) per capire il motivo per cui l'SMR l'ha considerato "inabile al lavoro in qualsiasi attività, ma nello
stesso tempo capace di lavorare al 35%".
Il ricorrente ha perciò contestato in via principale di avere una
capacità lavorativa del 35% in un'attività adeguata alle sue limitazioni
funzionali, visto che il suo stato di salute è peggiorato ancora di più
rispetto a quando percepiva una rendita intera. Con il passare degli anni,
infatti, anziché aumentare la sua capacità lavorativa è diventata nulla, perciò
la percentuale di invalidità corrisponde all'inabilità lavorativa del 100%.
Secondo l'assicurato, le sue condizioni non gli permettono nemmeno
teoricamente di esercitare le professioni elencate nella decisione e la
riduzione del 15% che gli è stata applicata non è sufficiente per rendere
verosimile che egli possa svolgere dette attività in ragione del 35%.
In via subordinata, il ricorrente ha contestato i salari mensili
ritenuti dall'Ufficio AI e la riduzione di solo il 15%, non prendendo in
considerazione degli impedimenti quali un rendimento quasi nullo in qualsiasi
attività, i suoi 60 anni, il fatto di non avere alcuna formazione post scuola
obbligatoria, di non poter più svolgere la sola attività che ha esercitato per
tanti anni, perciò va applicata la riduzione massima del 25%.
Quanto ai redditi, il reddito da valido dovrebbe essere calcolato
secondo l'ultima attività svolta in Fr. 54'826,20 annui e quello da invalido in
Fr. 53'400.- annui, per un grado di invalidità del 71% se si tiene conto di una
riduzione del 15% rispettivamente del 75% con una riduzione del 25%, con
diritto a una rendita intera.
1.5. Con risposta del 9 aprile
2020 (doc. V) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di
respingere il ricorso, confermando sia l'aspetto medico sia quello economico. L'amministrazione
si è basata sul rapporto finale del dr. med. __________ dell'SMR, il quale a
sua volta si è fondato sulla perizia reumatologica del dr. med. __________, e
ha tenuto conto di tutte le affezioni, giungendo a una conclusione logica e
priva di contraddizioni che soddisfa i requisiti giurisprudenziali e può quindi
valere quale base di giudizio. Secondo il Servizio Medico Regionale l'attività
di cuoco/ esercente non può più essere esercitata, mentre in altre attività
adeguate allo stato di salute l'assicurato è ancora abile al 35%. Altri
certificati specialistici non hanno attestato in modo convincente una diversa
situazione clinica o un peggioramento duraturo, perciò non è necessario attuare
ulteriori accertamenti.
Quanto all'aspetto economico, l'Ufficio AI ha osservato che dal 15
maggio 2019, quando l'assicurato aveva 59 anni, era esigibile che egli
sfruttasse la sua residua capacità lavorativa del 35% in attività adeguate in
virtù dell'obbligo di ridurre il danno, e meglio in quei settori accessibili a
lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, identificati
dal consulente in integrazione professionale nel suo rapporto del 13 novembre
2019. Esistono perciò delle attività di controllo e di sorveglianza che il
ricorrente è ancora in grado di svolgere in misura del 35%.
L'Ufficio AI ha poi spiegato che i presupposti per procedere con
la riduzione massima del 25% non erano dati a causa dell'età, della nazionalità
e della formazione.
Infine, l'amministrazione ha osservato di avere calcolato il
reddito da valido di Fr. 55'269.- riferendosi alla categoria 55-56 della
Tabella TA1 e il reddito da invalido di Fr. 67'393,85 quale valore centrale,
livello 1, sempre della Tabella TA1 aggiornata al 2018.
Il raffronto di questi redditi tenuto conto dell'abilità del 35% e
della riduzione del 15% dà un'incapacità al guadagno del 63,7%.
1.6. Il ricorrente ha prodotto
della documentazione a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria (docc.
VI e X) e l'11 maggio 2020 (doc. VIII) ha chiesto al Tribunale di valutare l'opportunità
di ordinare una nuova perizia e/o di fare testimoniare il suo ortopedico o il
perito reumatologo per verificare se egli era in grado di svolgere i lavori
ritenuti adeguati dall'Ufficio AI. Infatti, il dr. med. __________ l'ha giudicato
totalmente inabile in qualsiasi attività e il dr. med. __________ ha confermato
Fatti
i suoi problemi lombari che lo costringono a rimanere bloccato a letto per
giorni e i dolori persistenti alle spalle e ai polsi anche quando è a riposo.
Le limitazioni funzionali elencate dal perito per giustificare un'abilità di
tre ore al giorno sono incompatibili con ciascuna attività ritenuta dall'Ufficio
AI. Considerata inoltre la sua età (61 anni), per il ricorrente l'amministrazione
non può limitarsi ad indicare l'obbligo di ridurre il danno, visto che appena
gli era possibile ha sempre lavorato, ma deve verificare se, alla luce del suo
stato di salute, gli è realmente possibile trovare un lavoro. Egli ha perciò
ribadito la pretesa di una rendita intera dal 1° agosto 2019.
1.7. L'Ufficio AI, osservando che
le argomentazioni dell'assicurato sollevavano le medesime obiezioni già
analizzate con la risposta di causa e non presentavano nuovi mezzi di prova, il
26 maggio 2020 (doc. XI) si è riconfermato nella decisione e nella risposta.
L'assicurato non ha espresso nuove considerazioni (doc. XII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente si è lamentato
di non avere ricevuto un progetto di decisione prima della decisione formale del
4 febbraio 2020.
L'art. 1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga.
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o
quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per
scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art.
42 LPGA.
Ai sensi dell'art. 57a LAI (cfr. Messaggio concernente la modifica
della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità [misure di
semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763,
in particolare pag. 2756-2757), l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per
mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di
prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata.
L'art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art. 29
cpv. 2 Cost. fed., conferendo all'assicurato la possibilità di esprimersi non
solo sull'oggetto in questione, ma anche sulla prevista decisione finale (nella
STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010, consid. 1 l'Alta Corte si è
infatti così espressa: “(…) Die Einwände
im Vorbescheidverfahren sind nicht ein Rechtsmittel, das zurückgezogen werden
könnte mit der Konsequenz, dass der Vorbescheid rechtskräftig würde. Sie sind
vielmehr die Äusserung im Rahmen des Gehörsanspruchs. Das Vorbescheidverfahren
geht insoweit über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch auf rechtliches
Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, als die versicherte Person Gelegenheit
erhält, sich nicht nur zur Sache, sondern auch zum vorgesehenen Endentscheid zu
äussern (Art. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73ter Abs. 1 IVV; BGE 134 V 97 E. 2.8.2
S. 107 mit Hinweisen; Urteil 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Die
Verwaltung ist aber nicht verpflichtet, gemäss dem Vorbescheid zu verfügen. (…)“).
Per giurisprudenza una violazione non particolarmente grave del
diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona
interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso,
che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso
specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento)
dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa
pag. 437) e nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (STF
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio
2020; STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, consid. 2.1). La prassi ha stabilito
anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente
persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale
eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe
un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui,
i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse - di pari rango
del diritto di essere sentito - della parte di essere sentita nell'ambito di
una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid.
2.8.1 pag. 226; 133 I 201 consid. 2.2 pag.
204 seg.; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti;
STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.2; STCA 32.2018.191 del 4
novembre 2019).
2.2. Nell'evenienza concreta dagli
atti risulta che l'Ufficio AI, preso atto della perizia reumatologica dell'8
ottobre 2019 (doc. 197) del dr. med. __________ e del rapporto finale dell'SMR
del 17 ottobre 2019 (doc. 198), il 31 ottobre 2019 (doc. 199) ha inviato per
posta A all'assicurato in Vicolo __________ a __________ uno scritto con cui l'ha
avvisato che il precedente progetto del 22 maggio 2019 di non entrata in
materia veniva annullato e che dopo avere eseguito gli ulteriori
approfondimenti necessari avrebbe emanato un nuovo progetto di decisione.
Infatti, il 13 novembre 2019 (doc. 203) l'amministrazione gli ha
inviato al medesimo indirizzo, in Vicolo __________, un progetto di aumento
della rendita di invalidità, che però l'assicurato afferma di non avere
ricevuto.
Gli è per contro pervenuta la successiva decisione del 4 febbraio
2020 (doc. A1) di conferma di aumento a tre quarti del suo diritto di rendita,
decisione di fissazione dell'importo della prestazione che gli è stata inviata
in Vicolo __________, sempre a __________, sebbene le allegate motivazioni
indichino che la decisione concerne "RI 1,
Vicolo __________, __________".
È indubbio, e nemmeno è contestato, che l'assicurato ha ricevuto
la decisione formale del 4 febbraio 2020, che ha poi regolarmente impugnato
davanti a questo Tribunale.
A quest'ultimo proposito la scrivente Corte osserva che nel suo
scritto il ricorrente ha indicato in alto a sinistra come mittente di abitare
in Vicolo __________, mentre poi sul retro della busta di trasmissione del
ricorso stesso egli ha applicato un adesivo recante l'indirizzo di Vicolo __________,
sempre a __________.
Il TCA evidenzia altresì che l'invio per posta A con cui l'Ufficio
AI ha comunicato a RI 1 che era necessario un esame medico reumatologico per
valutare il suo diritto alle prestazioni è avvenuto in Vicolo __________ e l'assicurato
l'ha per certo ricevuto, visto che l'8 ottobre 2019 si è sottoposto a tale
perizia.
Da quanto precede risulta quindi che l'assicurato riceve sia gli
invii spediti in Vicolo __________ sia quelli in Vicolo __________ a __________
vicoli che, da quanto risulta dallo stradario consultato, sono perpendicolari l'uno
con l'altro e quindi molto vicini. Inoltre, il ricorrente non ha comunque mai
fatto presente all'Ufficio AI un errato indirizzo di corrispondenza, visto che
egli stesso ha fornito, per esempio con il ricorso, due recapiti diversi.
Al di là di ciò, il TCA ritiene che, nell'evenienza concreta,
ritenuto come il progetto di decisione del 13 novembre 2019 costituisce un
nuovo progetto che annulla e sostituisce quello emesso il 22 maggio 2019 e che,
quest'ultimo, era stato inviato all'interessato per raccomandata, sarebbe
perciò stato più opportuno, in questo particolare caso, che l'amministrazione
inviasse all'assicurato per invio raccomandato anche il nuovo progetto di
decisione.
Ad ogni modo, considerato come l'assicurato abbia potuto prendere
pienamente posizione davanti al Tribunale esprimendo le sue lamentele in merito
alla concessione di una rendita di invalidità di tre quarti pretendendone una
rendita intera, contestando sia l'aspetto medico sia quello economico, ritenuto
come il TCA abbia pieno potere d'esame della fattispecie e che è nell'interesse
stesso del ricorrente che si entri nel merito del suo diritto alla rendita AI e
che si giunga a una conclusione della sua domanda di revisione senza
procrastinarla inutilmente con uno sterile rinvio all'amministrazione per riemanare
il progetto di decisione che è stato poi confermato dalla decisione formale, si
deve concludere che, se c'è stata una violazione del suo diritto di essere
sentito, la stessa viene comunque sanata in questa sede senza pregiudizio
alcuno per l'assicurato.
La scrivente Corte può perciò entrare nel merito del suo ricorso.
2.3. In merito alla lamentela
secondo cui l'amministrazione non gli avrebbe inviato, a sua richiesta (doc.
A7), la documentazione che lo concerne, ma soltanto le informazioni fino al 6
novembre 2018 (doc. A8) e che pertanto l'assicurato ha dovuto richiedere il
complemento dell'incarto (doc. A9) senza però ottenere quanto voluto, va
osservato quanto segue.
Dagli atti risulta che allo scritto del 10 febbraio 2020 (doc. A7)
con cui l'interessato ha chiesto l'invio di una copia del suo incarto
contenente in particolare la valutazione medica del perito e il dettaglio del
calcolo del grado di invalidità, l'Ufficio AI ha risposto il 14 febbraio 2020
(doc. A8) inviando per raccomandata l'incarto masterizzato su compact disc.
Tuttavia, con email del 1° marzo 2020 (doc. A9) la figlia dell'assicurato
ha segnalato al predetto Ufficio che l'incarto era incompleto essendo gli
ultimi documenti datati novembre 2018 e quindi ha chiesto l'invio anche della
documentazione esistente da novembre 2018 a febbraio 2020.
Il 6 marzo 2020 (doc. 218) l'amministrazione ha spedito per posta
A all'assicurato uno scritto del seguente tenore:
" In
riferimento alla corrispondenza elettronica del 01.03.2020 e come da colloquio
telefonico odierno, le confermo che il CD inviatole in data 14.02.2020 è
completo di tutta la documentazione. La parte che arriva fino a novembre 2018 è
l'incarto dell'assicurazione indennità giornaliera malattia __________ e non il
nostro incarto.".
Gli atti di cui è composto il corposo incarto dell'Ufficio AI (810
pagine in totale, comprendenti anche l'incarto dell'assicuratore malattia)
confermano quanto indicato nella citata comunicazione.
Inoltre, in assenza del compact disc che l'amministrazione ha
inviato all'assicurato, per il TCA non è possibile verificare l'affermazione del
ricorrente secondo cui mancherebbe la documentazione concernente il periodo da
novembre 2018 a febbraio 2020. La lamentela dell'assicurato di non avere potuto
accedere agli atti e quindi di violazione del suo diritto di essere sentito
deve pertanto essere respinta.
nel merito
2.4. Oggetto del contendere è
sapere se è a giusta ragione che dal 1° agosto 2019 l'Ufficio assicurazione
invalidità ha aumentato a tre quarti il diritto a mezza rendita di invalidità
in essere dal 2001, poiché sulla base della perizia reumatologica dell'8
ottobre 2019 è stata accertata dal 15 maggio 2019 un'abilità lavorativa residua
dell'assicurato del 35% in attività adatte e, tenuto conto della riduzione del
15% per motivi personali, dal calcolo effettuato con il metodo ordinario di
raffronto dei redditi risulterebbe un grado AI del 64%.
2.5. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato
è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con
STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,
consid. 5).
2.6. Se il grado di invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, che incide quindi in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d'invalidità
e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l'art. 17
LPGA.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all'art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
La revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto
dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento della
fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI);
o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare
una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).
Invece, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve
dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il
bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato
in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).
Infine, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il
contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era
insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché
il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza,
una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni
previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3).
Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa
impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto
invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un
caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre
2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l'art.
88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto,
al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (lett. a).
Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data
in cui avvenne la modificazione determinante, se l'erogazione illecita è causa
dell'ottenimento indebito di una prestazione per l'assicurato oppure se quest'ultimo
ha violato l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'art. 77
(lett. b).
L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma
anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame
(riconsiderazione) (Meyer,
Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17
ATSG), pag. 395; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
2003, pag. 95).
Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che
l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico
dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di
riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett.
a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato
ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex
tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA
ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc
della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.7. La costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante
(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;
DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione,
da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti
al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109
V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità
quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133
V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione
invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante
può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per
eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).
La revisione si occupa di modifiche nella situazione
personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).
Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una
revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche
il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).
Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha
rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le
circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il
diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343
consid. 3.5).
Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la
situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della
fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante
(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza
9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta
Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2
LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in
relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole
dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.
Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia
in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012
consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).
Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale
federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita
si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione
dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF
9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre
2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di
salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro
clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e
6).
2.8. Nel caso di
specie, dal 2001 l'assicurato è al beneficio di una mezza rendita di invalidità
con grado del 50% per un'incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività.
Non è quindi corretto affermare che egli beneficia di una rendita intera da 18
anni.
Semmai, è soltanto dal 1° dicembre 2017 al 31
dicembre 2018 che il ricorrente ha avuto diritto a una rendita intera (grado AI
100%) stante un'inabilità lavorativa totale dal 29 settembre 2016 al 30 settembre
2018, ma dal 1° ottobre 2018 l'incapacità è di nuovo del 50% sia in attività
abituale sia in attività adeguata (decisione del 31 gennaio 2019 (doc. 181)
dell'Ufficio AI).
Dopo avere
ricevuto il progetto di decisione del 22 maggio 2019 (doc. 189) di non entrata
in materia a seguito dell'invio del referto del 14 maggio 2019 (doc. 187) del
prof. dr. med. __________ che segnalava un possibile peggioramento del suo
stato di salute, il 22 maggio 2019 (doc. 191) stesso l'assicurato ha inoltrato all'Ufficio
AI una domanda di revisione del suo diritto corredata dal predetto referto del
chirurgo ortopedico e di un suo altro certificato del 10 febbraio 2019 (doc.
190) per comprovare il peggioramento del suo stato di salute.
In conseguenza di
ciò, il 1° luglio 2019 (doc. 193) il dr. med. __________ del Servizio Medico
Regionale, unitamente al dr. med. __________, medico responsabile SMR, ha
ritenuto opportuno sottoporre l'assicurato a una perizia reumatologica.
L'8 ottobre 2019 il dr. med. __________,
FMH reumatologia, ha visitato l'assicurato e lo stesso giorno (doc. 197) ha
reso la sua valutazione peritale, in cui ha riassunto gli atti messi a sua
disposizione, l'anamnesi (familiare, personale, sociale e lavorativa, sistemica,
attuale), le terapie farmacologiche in atto, i dati soggettivi (dolori alla
schiena, al ginocchio destro, le spalle sono limitate nei movimenti e nel
trasporto di pesi, dolori al polso destro e difficoltà al movimenti, difficoltà
nell'utilizzo fine dei due pollici, in piedi solo per 40-50 minuti consecutivi,
seduto per due ore, evitare di portare pesi superiori a 10 kg) e gli esiti del
suo esame (generale, cardiovascolare, polmonare, digestivo, neurologico,
osteo-articolare) e di quelli radiologici passati.
La diagnosi posta era di esiti
di ricostruzione parziale di lesione massiccia della cuffia dei rotatori della
spalla sinistra il 16 maggio 2018 con persistente limitazione funzionale e
dolori, esiti di ricostruzione di lesione massiccia della cuffia dei rotatori
della spalla destra il 20 settembre 2017 con lieve sintomatologia di impingement,
gonartrosi femoro-tibiale interna a sinistra, artrosi del polso destro in esiti
di operazione di resezione della prima filiera del carpo a destra nel 2000,
incipiente rizartrosi bilaterale, sindrome lombovertebrale cronica recidivante
in presenza di disturbi statici del rachide, con ipercifosi dorsale con
protrazione del carpo, perdita della lordosi lombare, scoliosi dorso-lombare a
S invertita e degenerativi con spondilosi anteriore da L1 a S1, protrusione
discale dorsale mediale L5/S1 con spondilartrosi bilaterale L5/S1 e
articolazione lombosacrale accessoria L5/S1 sinistra con segni di artropatia,
stato dopo rottura degli ischio-crurali (bicipite femorale, semi-membranoso e
semi-tendinoso) nel 1991, stato dopo timpano plastica bilaterale nel 1982 e
1992.
Nella valutazione il
reumatologo ha indicato che la situazione clinica per la quale dal 2001 l'assicurato
beneficiava di una rendita di invalidità per antecedenti lombalgie croniche ed
esiti di resezione del capo a destra e dei problemi alla gamba sinistra, si è
lentamente degradata con l'apparizione di dolori alle spalle e al ginocchio
sinistro già da una decina di anni, ma che sono peggiorati dal 2014 e hanno
portato al doppio intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori nel
2017 e nel 2018. L'intervento a destra ha portato a un buon miglioramento
sintomatico, mentre a sinistra la ricostruzione è stata solo parziale, perciò l'assicurato
aveva ancora importanti dolori, anche a riposo, e una limitazione funzionale.
Nel frattempo è pure peggiorata la situazione al ginocchio sinistro con
versamenti articolari recidivanti e dolori meccanici più importanti, come pure
i dolori al polso destro operato nel 2000. Sulla scorta di queste constatazioni,
secondo il perito l'assicurato presentava delle importanti limitazioni
funzionali che non gli permettevano più di riprendere il suo lavoro precedente
di cuoco, siccome svolto prevalentemente in piedi, che necessita di posizioni
inergonomiche del rachide e l'utilizzo delle braccia e mani senza limitazioni e
sollevamento di carichi pesanti. Per il reumatologo, un'attività leggera, come
per esempio quella di esercente, poteva invece essere svolta almeno per qualche
ora al giorno.
Sia per il ginocchio sinistro
(protesi) sia per la rizartrosi bilaterale e l'artrosi al polso lo specialista
ha indicato che era possibile eseguire degli interventi, che però non avrebbero
influito in modo determinante sulla capacità lavorativa.
L'esperto ha osservato che le
lamentele dell'assicurato hanno trovato riscontro nell'anamnesi e nella
situazione clinica e radiologica; inoltre, l'interessato non presentava
disturbi funzionali particolari, ma le problematiche esposte trovavano
riscontro nella difficoltà di lavorare come cuoco. Egli ha infatti segnalato la
volontà di proseguire l'attività lavorativa, ma soltanto per 2-3 ore al giorno
e non come cuoco.
Il reumatologo ha perciò
ritenuto che l'assicurato era abile in misura dello 0% nella precedente
attività di cuoco dal 15 maggio 2019 come definita dal prof. dr. med. __________,
mentre era in grado di svolgere per 3 ore al giorno rispettivamente al 40%,
delle attività adeguate, in cui poteva cambiare le posizioni da seduto (2 ore
al massimo) a in piedi (40 minuti), evitare di lavorare su terreni dissestati,
salire o scendere le scale, lavorare accovacciato, evitare posizioni
inergonomiche del rachide lombare, evitare di sollevare pesi oltre i 10 kg solo
con il braccio destro e vicino alla posizione anatomica, evitare di utilizzare in
continuazione le due braccia e in particolare la sinistra con la quale non può
lavorare vicino o sopra l'orizzontale, evitare con il braccio destro lavori
ripetuti e pesanti, evitare lavori ripetuti o pesanti anche con le mani e in
particolare con la sinistra.
Nel rapporto finale del 17 ottobre 2019 (doc. 198) il dr. med. __________
del Servizio Medico Regionale ha indicato che lo stato di salute dell'assicurato
era peggiorato a causa di fenomeni degenerativi alla spalla sinistra, al
ginocchio sinistro e al polso destro, ha riportato la diagnosi posta dal perito
e ha stabilito che come aiuto cuoco l'incapacità lavorativa era del 100% e in
attività adeguata era del 65%, in entrambi i casi dal
15 maggio 2019. Quali limitazioni l'SMR ha riconosciuto un carico massimo di 9
kg e la necessità di alternare la postura, limitazione che però era già inclusa
nella valutazione medica. L'assicurato doveva inoltre evitare di lavorare su
terreni dissestati, salire e scendere le scale, accovacciarsi, lavorare non con
il braccio sinistro sopra l'orizzontale o svolgere lavori rozzi con la mano
destra.
Al progetto di decisione del 13 novembre 2019 (doc. 203) di aumento
della rendita di invalidità dal 1° agosto 2019 da mezza a tre quarti, che
annullava e sostituiva il precedente del 22 maggio 2019 (doc. A6) di non
entrata in materia (doc. 199), ha fatto seguito il 4 febbraio 2020 (doc. A1) la
decisione con cui l'Ufficio AI ha confermato tale aumento stante una capacità
lavorativa residua del 35% in attività adatte alle limitazioni funzionali, ciò
che dava luogo a un grado di invalidità del 64%.
Con il ricorso l'assicurato ha nuovamente prodotto il rapporto del
14 maggio 2019 (doc. A5) reso dal prof. dr. med. __________, FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, già allegato alla domanda di revisione del suo
diritto.
Lo specialista ha diagnosticato esiti di ricostruzione parziale di
rottura massiva della cuffia dei rotatori della spalla sinistra il 16 maggio
2018, esiti di ricostruzione di lesione massiva della cuffia dei rotatori della
spalla destra il 20 settembre 2017, artrosi femorotibiale interna sinistra e
incipiente rizartrosi bilaterale.
Durante il consulto avvenuto quel giorno, l'assicurato ha riferito
allo specialista di lamentare nuovamente forti dolori a livello della spalla
sinistra, circostanza che non stupiva il chirurgo visto che non aveva potuto
eseguire una riparazione completa. Egli ha indicato che se la situazione
persisteva si poteva eventualmente eseguire un'infiltrazione alla spalla, ma
per il momento a suo avviso altri interventi non erano proponibili. Soltanto un
intervento di artroplastica con protesi inversa avrebbe potuto migliorare la
situazione. Per il ginocchio destro con artrosi al comparto mediale si sarebbe
eventualmente potuto eseguire un intervento di artroplastica
monocompartimentale, ma per il momento il curante gli ha suggerito di
continuare con gli esercizi di rinforzo muscolare e fisioterapia.
Egli ha perciò giudicato che l'assicurato era nuovamente inabile
al lavoro al 100% in maniera duratura.
2.9. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125
V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133
consid. 2 pag. 134; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito
al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,
valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration
et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par
le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité
de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)".
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.10. Nella fattispecie in esame la
scrivente Corte evidenzia che le conclusioni tratte dal Servizio Medico
Regionale il 17 ottobre 2019 dal dr. med. __________ danno un quadro chiaro,
completo e non contraddittorio delle condizioni di salute del ricorrente.
In effetti, l'SMR si è basato sul rapporto peritale dell'8 ottobre
2019 reso dal dr. med. __________, il quale ha personalmente visitato l'assicurato
in ambito reumatologico, esaminandone lo stato di salute dopo avere considerato
i disturbi soggettivi lamentati e gli esiti della loro osservazione oggettiva.
L'esperto ha evidenziato che le lamentele trovavano pieno
riscontro nell'anamnesi e nella situazione clinica e radiologica, nel senso che
non v'erano discrepanze tra i sintomi soggettivi lamentati e i reperti clinici.
Nella sua valutazione, il perito ha preso in considerazione tutti
gli atti medici messi a sua disposizione, fra cui anche i referti del 10
febbraio e del 14 maggio 2019 del prof. dr. med. __________ che l'assicurato ha
allegato alla domanda di revisione.
A questo proposito va segnalato che il 10 febbraio 2019 (doc. 190)
il chirurgo ortopedico ha affermato che l'assicurato riusciva ad eseguire il
proprio lavoro ed era abbastanza contento del risultato raggiunto, motivo per
cui gli ha soltanto prescritto della ulteriore fisioterapia e gli ha proposto
di ricontattarlo al bisogno.
In quel momento, in effetti, l'assicurato stava lavorando al 50%
come cuoco dal 1° ottobre 2018 (doc. A2) e questa attività è proseguita fino al
Considerandi
31.
maggio 2019 (doc. 5 dell'incarto della disoccupazione), poiché il 26 aprile
2019.
(doc. 4) il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto
a quel giorno a causa della cessione dell'esercizio pubblico (doc. 5).
Al riguardo, il TCA osserva che malgrado l'assicurato abbia
effettuato l'ultimo giorno di lavoro il 31 maggio 2019, lo stesso prof. dr.
med. __________ ha certificato il 14 maggio 2019 che "il paziente è nuovamente inabile al lavoro al 100% e
ciò in maniera duratura." a causa dei forti dolori alla spalla
sinistra e alla problematica del ginocchio destro.
Inoltre, va rilevato che l'11 giugno 2019 (doc. 6) il ricorrente
si è subito iscritto in disoccupazione chiedendo il riconoscimento delle
indennità dal 1° giugno 2019 e, soprattutto, dando una disponibilità lavorativa
di 15 ore alla settimana.
Pochi mesi dopo, l'8 ottobre 2019, il dr. med. __________ ha
visitato l'assicurato e ha concluso che se l'attività di cuoco non era più
esigibile risultando egli totalmente inabile al lavoro dal 14 maggio 2019 come
certificato dal chirurgo ortopedico, tuttavia in un'attività adeguata che
rispettava i limiti funzionali indicati il ricorrente era abile in ragione di
tre ore al giorno.
D'altronde, non si può ignorare che in quell'occasione lo stesso
assicurato aveva espresso la sua volontà di proseguire un'attività lavorativa
per 2-3 ore al giorno, a causa dei suoi problemi di salute, ma non come cuoco.
Sulla scorta di queste considerazioni, il Tribunale ritiene che il
reumatologo abbia attentamente e compiutamente valutato le condizioni di salute
del ricorrente e che dal momento della cessazione dell'attività - dovuta non al
peggioramento del suo stato, ma perché l'esercizio pubblico in cui lavorava ha
chiuso - alla valutazione peritale, non vi siano dei rapporti medici che
attestino che l'assicurato non era più in grado di svolgere un'attività
lucrativa adeguata e quindi che la situazione era peggiore di quella accertata
dal perito.
Come visto, la valutazione del medico curante è stata smentita dai
fatti, dato che l'assicurato, ritenuto totalmente inabile al lavoro il 14
maggio 2019, ha invece continuato a lavorare come cuoco ancora per certo per
due settimane, e verosimilmente anche oltre se l'esercizio pubblico non avesse
chiuso i battenti.
Non va inoltre dimenticato di rilevare che la circostanza per cui
la valutazione è stata effettuata da un reumatologo in luogo e vece di un chirurgo
ortopedico non inficia l'esito della stessa (STCA 32.2018.20 del 28 gennaio
2019).
Il Tribunale federale si è già infatti espresso su tale tema nella
STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 (RtiD II-2010 pag. 208), in cui ha
ricordato che la problematica in parola poteva essere validamente esaminata
dall'uno come dall'altro specialista (STF 9C_781/2011 del 14 maggio 2012
consid. 3.3.2). In effetti, i confini dell'area di competenza dell'ortopedico e
del reumatologo non sono sempre assolutamente netti, ma possono anche
sovrapporsi a seconda delle circostanze (STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011
consid. 5.2).
Occorre ancora evidenziare che il principio inquisitorio che regge
la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare e quindi quest'obbligo
non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di
controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura
medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente
lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere
di determinare le condizioni di salute dell'assicurato attuando un nuovo esame
medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in
possesso dell'interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del
ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo
ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA
32.2019.177
del 2 giugno 2020).
L'assicurato non ha quindi saputo validamente comprovare le sue
critiche di un peggioramento del suo stato di salute rispetto alla valutazione
del perito, tale da giustificare le stesse inabilità lavorative stabilite dal
suo medico curante.
Come visto, infatti, il referto del medico curante prodotto con il
ricorso era già stato prodotto in occasione della procedura amministrativa e
già debitamente vagliato dallo specialista e dal medico del Servizio Medico
Regionale prima che l'Ufficio AI rendesse la decisione qui impugnata.
Il ricorrente si è quindi limitato ad esporre le proprie valutazioni
soggettive, senza però che la documentazione agli atti possa oggettivamente
suffragare le sue sintomatologie soggettive e contestare di conseguenza
che dal 14 maggio 2019 egli sia comunque in grado di svolgere al 35% delle
attività adeguate nel rispetto di determinati limiti funzionali.
In virtù delle considerazioni esposte, in assenza di nuovi atti
medici che mettano in dubbio le conclusioni che ha tratto il perito dal punto
di vista somatico, il TCA deve ritenere come completo, chiaro e affidabile il
rapporto allestito dal dr. med. __________. In particolare, le sue conclusioni
sono state rese dopo un attento esame personale delle condizioni oggettive e
quindi su delle valutazioni e constatazioni concrete della capacità lavorativa
dell'assicurato non solo nell'attività abituale di cuoco, ma anche dell'abilità
residua in altre attività adeguate.
Tutto ben considerato, dunque, non vi sono elementi oggettivi tali
per scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni che il perito
reumatologo ha tratto in merito alle condizioni di salute dell'assicurato, che
ne ha vagliato l'anamnesi, ha tenuto conto sia dei dati soggettivi e dei
riscontri oggettivi emersi dagli esami clinici sia dalla documentazione medica
raccolta e si è ben confrontato con i pareri dei medici curanti agli atti, in
particolare con quelli del prof. dr. med. __________.
Le conclusioni del perito sono inoltre state avallate dal Servizio
Medico Regionale e sono convincenti e vanno fatte proprie da questo Tribunale,
non essendo state sufficientemente contestate dal ricorrente, che non ha
suffragato la sua tesi con dei validi certificati medici che attestano una
situazione clinica peggiore.
Di conseguenza, una nuova valutazione del suo stato di salute né
l'audizione del suo ortopedico o del perito, così come da esso richieste, non sono
dunque affatto necessarie. Infatti, si deve ritenere che la documentazione a
disposizione del Tribunale è chiara e sufficiente per l'evasione della presente
causa, senza che sia quindi utile l'esperimento di ulteriori accertamenti.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da un esperto.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.
29.
cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c).
Il TCA deve pertanto concludere che i disturbi lamentati dal
ricorrente sono tali da cagionargli un'inabilità lavorativa del 100% dal 15 maggio
2019.
nella sua attività di cuoco e del 65% in attività adeguate a causa di
fenomeni degenerativi alla spalla sinistra, al ginocchio sinistro e al polso
destro.
2.11
Con la decisione
del 4 febbraio 2020 l'Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto
al ricorrente l'aumento a tre quarti del suo diritto alla rendita d'invalidità (grado AI 64%).
Il raffronto fra il reddito conseguibile al 100% nel
2016.
senza invalidità nella categoria dei servizi di alloggio e ristorazione
(categoria 55-56 della Tabella TA1 2016) riportato su 42,4 ore valide in quella
categoria (Fr. 54'785,05 aggiornato nel 2018 a Fr. 55'269,25) e il reddito
ottenibile nel 2018 in un'attività
semplice e ripetitiva esigibile al 35% (Fr. 67'393,85 - 35% = Fr. 23'587,85),
tenuto inoltre conto di una riduzione personale del 15% per la limitazione
nello svolgere lavori leggeri e per altri fattori di riduzione (Fr. 43'806 -
15% = Fr. 20'049,65), ha dato luogo a una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 63,70% e quindi all'aumento a tre
quarti della rendita di invalidità.
Il ricorrente ha contestato sia il reddito da valido
sia quello da invalido stabiliti dall'amministrazione.
Partendo da un reddito da valido da ultimo conseguito
a tempo pieno di Fr. 4'568,85 al mese per 45 ore settimanali ritenuto un salario
di Fr. 23,43/ora, egli ha proposto di ritenere un reddito da attività lucrativa
di Fr. 54'826,20 annui.
Per il reddito ipotetico da invalido l'insorgente ha
chiesto di considerare un importo mensile di Fr. 3'913.- sulla base della
categoria 77, 79-42 per 40 ore alla settimana, ciò che nel 2018 corrisponde a
Fr. 4'450.-/mese per 45 ore e quindi a Fr. 53'400.- all'anno.
Con una riduzione per motivi personali del 15% si
giungerebbe quindi a un grado di invalidità del 71%, mentre con una riduzione
del 25% al 75%, gradi che danno diritto a una rendita intera.
Riconosciuto il valore invalidante delle affezioni alle spalle e
al polso destro, oltre ai disturbi del rachide e alla gamba sinistra di cui
soffre il ricorrente, occorre ora verificare, dal profilo economico, le
conseguenze del danno alla salute subìto.
2.12
L'obbligo
dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato
è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno
alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22.
consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una
forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF
8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989.
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già
ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di
attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di
esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in
posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del
mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC
1989.
pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.
205.
segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel
muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten
angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den
Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: SZS 1990, pag.
255.
segg.).
In questo ordine d'idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di
lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un'attività
manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di
manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,
op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del
23.
aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01
del 25 febbraio 2003, consid 4.7).
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il
risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione
professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta
infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare
un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli
elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;
RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
2.13
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), come
ricordato nella recente STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1,
decisivo non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito
che la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante, se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla
salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF
144.
I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un'azienda simile.
Questo perché normalmente, in base all'esperienza
comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in
assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto
la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli
indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario
più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002
pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
Nella citata STF 9C_151/2020 il Tribunale federale
ha inoltre evidenziato che nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire senza l'invalidità, in circostanze particolari ci si può scostare da
questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione
svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di
statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare
indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo
salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli
sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di
persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il
posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla
salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità
(STF 9C_329/2014 del 1° luglio 2014 consid. 5.2).
2.14
Dagli atti risulta che dal 1°
ottobre 2018 il ricorrente era alle dipendenze della __________ come cuoco con
uno stipendio lordo di Fr. 23,43 all'ora (doc. A2), ma che a causa della
cessione dell'esercizio pubblico il 26 aprile 2019 (doc. 4 dell'incarto della
disoccupazione) il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro con
effetto al 31 maggio 2019 (doc. 5).
Ciò significa che quando al 15 maggio 2019 è insorto il danno alla
salute riconosciuto dal perito, l'assicurato stava lavorando, ma dopo due
settimane egli è rimasto senza lavoro.
L'assicurato si è quindi trovato nella medesima situazione di un
assicurato che ha perso il posto di lavoro non per motivi dovuti alla sua
invalidità, ma per questioni economiche indipendenti dalla sua persona.
A tale proposito, il TCA segnala che anche in un caso ticinese in
ambito di indennità giornaliera in caso di malattia, l'Alta Corte ha stabilito
il 4 luglio 2017 (STF 9C_81/2017 e 9C_92/2017) il principio che, essendo
rimasto senza lavoro per motivi estranei alle sue condizioni di salute, per
determinare il reddito da valido ci si deve basare sui dati statistici del
settore e non sull'ultimo salario percepito dall'assicurato:
" 7.3. B. non può
pretendere il reddito da valido (su tale nozione cfr. DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimenti) che percepiva dalla ditta C., considerato che dagli
accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che egli era stato licenziato il
30.
novembre 2012 con effetto al 31 dicembre 2012. Questo significa che
indipendente dal danno alla salute B. non avrebbe più percepito un reddito
dalla ditta C. Vista la sua lunga esperienza quale gessatore la Corte
cantonale, come del resto la A. SA, potevano ragionevolmente presumere che egli
avrebbe continuato l'attività di gessatore. Per questo motivo l'importo di fr.
68'281.22 ritenuto dal Tribunale cantonale in applicazione dei dati statistici
relativi al ramo costruzione, peraltro non contestato dalla A. SA, merita
conferma.".
In virtù di quanto precede, nel caso concreto l'assicurato ha
perso il suo posto presso l'ex datore di lavoro per motivi estranei all'invalidità
e non l'avrebbe di conseguenza conservato neppure senza il danno alla salute. Pertanto,
indipendentemente dal danno alla salute l'assicurato non avrebbe più
potuto percepire lo stipendio versatogli dal datore di lavoro. Potendo dunque
presumere che senza il danno alla salute il ricorrente avrebbe continuato a svolgere
l'attività di cuoco, ci si deve basare sui dati statistici salariali in quel
settore (STF 8C_934/2015 del 9 maggio 2016 consid. 2.2 e 4.2; STF 9C_501/2013
del 28 novembre 2013 consid. 4.3.2; STFA I 792/05 del 15 marzo 2016 consid.
3.3; STCA 36.2016.106 del 21 dicembre 2016 confermata dalla STF 9C_81/2017 e
9C_92/2017 del 4 luglio 2017; STCA 32.2019.118 del 27 aprile 2020).
Questa soluzione è stata adottata dall'Ufficio AI e il ricorrente
l'ha contestata pretendendo il riconoscimento del suo ultimo salario.
Ora, oltre al fatto che, come spiegato, nel caso concreto ci si
deve basare sui dati statistici, va osservato che, peraltro, in tal modo l'amministrazione
ha agito a favore dell'assicurato, visto che ha ritenuto il livello di
competenze 2 (attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l'elaborazione
di dati e l'amministrazione, l'utilizzo di macchinari e di apparecchiature
elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti) e quindi un reddito
statistico che più si avvicina al reddito che egli ha percepito tra ottobre
2018.
e maggio 2019.
La scrivente Corte, fondandosi sulla Tabella TA1_tirage_skill_
level 2016 - Rami economici (NOGA08), uomini, livello 2, settore 55-56 Servizi
di alloggio e di ristorazione, pone dunque il dato di Fr. 54'785,04 (Fr. 4'307
x 12 : 40 x 42,4) a valere quale reddito da valido per il 2016 e di Fr. 54'728,44
per il 2019 (+ 0,3% nel 2017 + 0,3% nel 2018 + -0,7% nel 2019 sulla base
degli aumenti previsti dalla Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini,
2011-2019).
2.15
Per
quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa
ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido
è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali ufficiali,
edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale
aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il
reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva
utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione
(TA13).
L'Alta Corte ha però successivamente
stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA
I 222/04 del 5 settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando
il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è
inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il
reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.
Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.
326-327) (…)”.
Questo tema è stato
definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009
del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322.
e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali." (…).
In seguito, nella STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i
dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei
redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi
di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione
in tal senso.
2.16
Per
quanto concerne il 2019, anno di eventuale aumento del diritto alla
rendita (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati
salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016,
edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami
economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo
il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF
142.
V 178), si osserva che il
salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; STF 9C_632/2015)
per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe
(continuare a) ricevere la rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07
del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per
l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico
da invalido si ha per gli uomini che partendo dal dato del 2016 (Tabella TA1
2016) il salario lordo statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2019
a Fr. 65'249,57 (Fr. 64'080.- :
104,1 x 106) (cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2019,
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail.5128926.html;
STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Questo dato si riferisce, però,
a un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando ora questa cifra su
un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel
2019.
(cfr. per questo
aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e
la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione
economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica, aggiornata al 2019: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.5287368.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da
invalido per un uomo è di Fr. 68'022,67 (Fr. 65'249,57 : 40 x
41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA
U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
2.17
L'insorgente non
si è detto inoltre d'accordo con la riduzione del 15% per motivi personali dal
reddito da invalido, affermando che si dovrebbe adottare una riduzione del 25%.
Infatti, l'Ufficio AI avrebbe dovuto considerare che
il rendimento in qualsiasi attività è quasi nullo, che ha 60 anni, nessuna
formazione ulteriore dopo la scuola obbligatoria e che non può più svolgere l'attività
che poteva esercitare tanti anni fa.
Secondo la giurisprudenza
federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione
personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della
riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale
federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a
titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi
più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17
gennaio 2014 l'Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con
deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque
possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli
fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto
di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Nelle recenti STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e
8C_9/2020, tutte del 10 giugno 2020 e concernenti casi ticinesi, il Tribunale
federale ha ribadito al considerando 4.4.1 che se un reddito da invalido
è stabilito in base ai dati statistici, bisogna chiedere se tale ammontare non
debba subire una riduzione. L'influsso di tutti i fattori sul reddito
(limitazioni relative al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità/tipo di permesso di residenza e grado di occupazione) deve essere
valutato nel suo insieme considerando tutte le circostanze del caso concreto,
facendo corretto uso del proprio potere di apprezzamento, senza che occorra
procedere a una quantificazione separata di ogni fattore di riduzione. In ogni
caso, la riduzione non deve superare il 25% (DTF 135 V 297 consid.
5.2
pag. 301; 134 V 322 consid. 5.2
pag. 327 seg.; 126 V 75 consid. 5b/bb
pag. 80).
Inoltre il TF (cfr. consid. 4.4.3), riferendosi all'art. 57 LPGA,
ha ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi
pertinenti, sostituire semplicemente il suo apprezzamento a quello dell'autorità
amministrativa; egli deve appoggiarsi sulle circostanze che sono di natura a
dimostrare il proprio apprezzamento come il più appropriato (DTF 137 V 71 consid.
5.2
pag. 73 con riferimento).
Soprattutto, l'Alta Corte ha osservato quanto segue:
" 4.4.4.
Una riduzione del reddito da invalido può essere applicata soltanto se nel caso
concreto sussistono elementi a sostegno della circostanza che la persona
assicurata a causa dell'uno o dell'altro criterio (o di più criteri) non può
sfruttare professionalmente in un mercato equilibrato del lavoro se non in
maniera inferiore alla media la sua restante e limitata capacità lavorativa (DTF
135.
V 297 consid. 5.2 pag. 301; sentenza 8C_82/2019 del 19 settembre 2019
consid. 6.2.2 con riferimento). Occorre ricordare che le limitazioni mediche
già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire
ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un
conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato
siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica
anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva
dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017
consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con
riferimenti). Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una
serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole,
possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo
circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate
come eccezionali (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con
riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2).".
Nell'evenienza concreta, il ricorrente non comprova né pretende in
alcun modo che vi siano circostanze eccezionali in un mercato equilibrato del
lavoro che nella fattispecie permetterebbero di affermare che subisca uno
svantaggio tale da trovarsi in una situazione inferiore alla media. Pertanto, l'aumento
della deduzione dal reddito da invalido, basato esclusivamente sulle
limitazioni derivanti dal danno alla salute, non può essere in concreto
concessa (citate STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2000,
consid. 4).
Per quanto concerne la lamentela legata all'età, occorre rilevare
che la giurisprudenza ha ammesso in maniera restrittiva come l'età, benché sia
un elemento estraneo all'invalidità, possa condurre – cumulata a circostanze
personali e professionali – a rendere inesigibile, ricordato che il concetto di
mercato equilibrato del lavoro è teorico e astratto (DTF 134 V 64 consid.
4.2.1), la ricerca di un nuovo impiego (STF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid
5.2; STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.2).
Infatti, in un caso ticinese il Tribunale federale ha confermato
la conclusione dei giudici cantonali secondo cui la realizzazione della
capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato è stata
considerata, inoltre, ammissibile, malgrado l'assicurato avesse compiuto
sessant'anni (STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 7.1; STF 9C_918/2008
del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2).
Al riguardo va rilevato che sebbene l'età avanzata
venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza
riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o
professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua
sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza
lavoro (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di
realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio
generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento
(sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti).
L'Alta Corte ha infatti stabilito, nella DTF 138 V 457, che la
capacità lavorativa residua dipende dalle condizioni del singolo
caso. Determinanti possono essere la natura e lo stato dei danni della salute e
le sue conseguenze, il prevedibile dispendio per l'adattamento e l'introduzione
e in questo contesto anche la personalità, i talenti esistenti e le abilità, la
formazione, la carriera professionale o l'applicabilità dell'esperienza
professionale dal tradizionale campo lavorativo (cfr. consid. 3.1). Di
conseguenza, la reintegrabilità dipende non da ultimo dal periodo durante il
quale l'assicurato è ancora disponibile per
un'attività lavorativa e soprattutto anche per un eventuale cambiamento di
attività (cfr. consid. 3.2).
Inoltre, l'Alta Corte ha precisato che la questione della messa in
atto della capacità di lavoro rispettivamente della capacità residua di lavoro,
in caso di età avanzata, si esamina al momento in cui l'esigibilità medica di
una capacità di lavoro totale o parziale è constatata (cfr. consid. 3.3). In
altre parole, occorre basarsi sull'età dell'assicurato al momento in cui viene
valutata, dal profilo medico, la sua capacità lavorativa (STF 9C_88/2013 del 4
settembre 2013 consid. 4.3).
A proposito dell'esigibilità, da parte di un assicurato di età
avanzata, di reinserirsi professionalmente su un mercato equilibrato del
lavoro, con STF 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015, la nostra Massima Istanza si
è occupata di un ricorrente, nato nel 1949 ed attivo all'80% nel servizio
tecnico di macchine per uffici, che nel 2013 ha ottenuto un quarto di rendita.
Adito su ricorso, il Tribunale cantonale ha effettuato una reformatio in pejus
annullando la decisione amministrativa e rifiutando le prestazioni.
L'assicurato ha interposto ricorso chiedendo una rendita intera di invalidità.
Dopo avere esposto i principi stabiliti dalla citata DTF 138 V 457
sulla reintegrabilità degli assicurati in età avanzata (cfr. consid. 4.1.1), il
Tribunale federale ha evidenziato al considerando 4.1.2 di avere ritenuto
reintegrabili un assicurato di 62 anni e 9 mesi (STF 8C_345/2013 del 10
settembre 2013 consid. 4.3.3) e un altro di 61 anni (STF 8C_330/2015 del 19
agosto 2015 consid. 3.2), tenendo conto che i loro limiti funzionali non
pregiudicavano la possibilità di trovare un impiego. Per contro, l'Alta Corte
ha negato a un 64enne la capacità residua di reintegrarsi nel mondo del lavoro
a causa dei suoi limiti funzionali (STF 9C_979/2009 del 10 febbraio 2010
consid. 4 e 5). Anche un'assicurata di 64 anni appena compiuti avente una
capacità lavorativa residua del 50% a causa di diverse limitazioni è stata
ritenuta non reintegrabile (STF I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4c e 4d),
così come un'altra persona assicurata di 64 anni e 10 mesi avente una capacità
lavorativa del 50% prima del raggiungimento dell'età pensionabile (STF
9C_153/2011 del 22 marzo 2012 consid. 3.3). A un assicurato avente il medesimo
anno di età, 8 mesi prima del pensionamento, che non lavorava da 9 anni e che
da più di 5 anni riceveva una rendita parziale ed era abile al lavoro in
ragione del 50%, il Tribunale federale non ha riconosciuto la reintegrabilità
della capacità lavorativa residua (STF 9C_145/2011 del 30 maggio 2011 consid.
3.4).
Nel caso esaminato dalla nostra Massima Istanza a fine 2015, i
primi giudici hanno accertato che il ricorrente aveva 63 anni e mezzo nel
momento determinante. Inoltre, in un'attività adeguata era abile al 100%, fermo
restando una minima limitazione consistente nell'evitare pesi superiori a 10 kg
e nel dovere eseguire lavori in posizione seduta. Il ricorrente si esprimeva in
italiano e in tedesco e nella sua attività di tecnico di macchine per ufficio
ha lavorato anche nel servizio esterno, in cui oltre ad avere nozioni tecniche
ha appreso anche a relazionarsi con i clienti. L'assicurato era inoltre attivo
al 20% nelle mansioni consuete e quindi non era mai lontano dal mercato del
lavoro. Sulla base di questi elementi il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha concluso che il ricorrente potesse reintegrare da solo la sua
capacità lavorativa residua (cfr. consid. 4.3).
È corretto, ha concluso il Tribunale federale, che il ricorrente
non era facilmente collocabile e che gli restava ancora, al momento in cui è
stata stabilita medicalmente la sua capacità lavorativa residua, soltanto un
anno e mezzo prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Tuttavia, si
deve considerare che l'assicurato era completamente abile in attività adatta e
aveva solo alcune leggere limitazioni (non alzare pesi superiori a 10 kg e
prevalentemente lavorare da seduto). In particolare, egli non era pregiudicato
nei movimenti fini. Inoltre, in considerazione del diploma commerciale
ottenuto, delle sue conoscenze linguistiche così come dell'esperienza
lavorativa, l'assicurato avrebbe potuto svolgere, oltre a dei compiti di
controllo e di sorveglianza, anche delle facili attività di carattere
amministrativo. Sulla scorta della giurisprudenza esposta e considerate le
esigenze relativamente alte per ammettere la non sfruttabilità della capacità
di lavoro residua di persone di età avanzata, il Tribunale federale ha concluso
che l'autorità di prima istanza non aveva violato il diritto federale quando ha
negato che l'accesso del ricorrente nel mercato del lavoro fosse reso
considerevolmente più difficile. Il ricorso è stato quindi respinto (cfr.
consid. 4.2).
La scrivente Corte rileva ancora che nella STF 8C_910/2015 del 19
maggio 2016, pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 58, il Tribunale federale si è pronunciato
sul caso di un assicurato, nato nel 1952, che nel maggio 2011 ha chiesto
prestazioni dall'assicurazione invalidità per problemi cardiaci. Sulla base
dell'esito di una perizia medica del 5 agosto 2013, con decisione del 12
settembre 2014 l'Ufficio AI ha negato una rendita per assenza di un grado AI
pensionabile.
Al considerando 4.2 l'Alta Corte ha esposto la nozione di mercato
equilibrato del lavoro, evidenziando che è caratterizzato da un certo
equilibrio tra domanda e offerta di forza lavoro. Non si può parlare di
un'opportunità di lavoro se l'attività esigibile è possibile in una forma
talmente limitata che praticamente non esiste sul mercato equilibrato del
lavoro (cfr. consid. 4.2.1).
Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che l'età avanzata è
certamente un fattore estraneo all'invalidità, essa viene però presa in
considerazione allorquando si tratta di rispondere alla questione di sapere se
la capacità lavorativa residua può essere realisticamente sfruttata sul mercato
equilibrato del lavoro (cfr. consid. 4.2.2).
Infine, la nostra Massima Istanza ha posto delle esigenze
relativamente alte per ammettere la non sfruttabilità della capacità di lavoro
residua di persone di età avanzata (cfr. consid. 4.3.4).
Ancora, in un caso ticinese giudicato il 30 ottobre 2017 (STF
8C_428/2017), l'Alta Corte ha ritenuto non dati i presupposti per l'eccezione
giurisprudenziale che considera l'età avanzata, di norma fattore estraneo
all'invalidità, quale possibile ostacolo alla realizzazione della capacità lavorativa
residua sul mercato del lavoro equilibrato, ritenuto che la giurisprudenza ha
ammesso in maniera restrittiva che l'età possa condurre a rendere inesigibile
la ricerca di un nuovo impiego. Nel caso esaminato, la ricorrente, attiva
presso il datore di lavoro dal 2008, aveva 52 anni al momento in cui il medico
ha concluso per la persistenza di una capacità lavorativa residua per lavori
sedentari al massimo del 50% ed era ad almeno 12 anni dall'età pensionabile
AVS.
Nella sentenza pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 7, il Tribunale
federale ha ricordato che l'età avanzata è un criterio che può incidere sullo sfruttamento
della capacità lavorativa residua (cfr. consid. 3.2). In quel caso, nonostante
l'età di 62 anni, l'accesso al mercato del lavoro nell'ambito di un'attività di
pianista (da bar) oppure di un'attività leggera sino a medio-pesante non
risultava di impedimento all'accesso al mercato del lavoro (cfr. consid. 5).
Alla luce della giurisprudenza esposta, il TCA deve
respingere la lamentela del ricorrente.
In primo luogo va rilevato che, al momento
determinante, ossia quando la sua capacità lavorativa residua è stata valutata
medicalmente (DTF 138 V 457 consid. 3.3) nell'ottobre 2019, l'assicurato ha
compiuto 60 anni alcuni giorni dopo.
Questo Tribunale rileva che nella STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre
2009, in cui la ricorrente era 56enne al momento della decisione
amministrativa, l'Alta Corte ha affermato che l'età non solo non si ripercuote negativamente
sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di
esso.
I lavoratori ausiliari, attivi in quei settori di attività
accessibili a lavoratori non qualificati, sono richiesti indipendentemente
dalla loro età in un mercato del lavoro equilibrato (cfr. anche la sentenza I 594/04
del 14 febbraio 2005).
Oltre a ciò, le limitazioni stabilite dal perito l'8
ottobre 2019 concernono il carico massimo (fino a 10kg) e i lavori con le
braccia. In particolare, a causa della patologia alla spalla destra,
l'assicurato doveva evitare di sollevare pesi superiori a 10 kg, evitare di
utilizzare in continuazione le due braccia e in particolare il sinistro, con il
quale non era possibile lavorare vicino o sopra l'orizzontale, mentre con il
destro doveva evitare lavori ripetuti e pesanti, così pure con le mani.
L'assicurato doveva inoltre cambiare le posizioni da seduto (massimo 2 ore) a
in piedi (massimo 40 minuti consecutivi).
D'avviso di questo Tribunale, l'elenco di attività
leggere, semplici e ripetitive, che il 13 novembre 2019 (doc. 202) il consulente in integrazione professionale ha stilato (addetto
alla qualità o imballaggio, operaio generico nell'industria alimentare, operaio
non qualificato nell'industria manifatturiera, autista/fattorino per consegna a
domicilio di merce non troppo pesante, cassiere in pompe di benzina, addetto
alla sorveglianza video di strutture amministrative o industriali), alla luce delle condizioni di salute del ricorrente e meglio della sua
capacità lavorativa residua del 35%, va considerato come sostenibile. In altre
parole, le succitate limitazioni funzionali non sono di alcun ostacolo alla sua
reintegrabilità nel mondo equilibrato del lavoro.
Il TCA rileva, inoltre, che neppure gli è pregiudizievole il fatto
che sebbene abbia svolto la medesima attività di cuoco/pizzaiolo/ esercente per
dei decenni e che le conoscenze dell'assicurato in altri lavori siano
praticamente nulle, tuttavia si può comunque ritenere, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56
consid. 2.4; DTF 138 V 218 consid. 6), che il ricorrente sia in grado di
svolgere almeno una delle attività leggere, semplici e ripetitive, che il
consulente in integrazione professionale ha appositamente elencato.
Infatti, questi lavori non contrastano né con le sue condizioni di
salute né tanto meno con la sua età (STCA 32.2019.194 del 3 agosto 2020; STCA
32.2017.222
del 26 novembre 2018; STCA 32.2017.63 del 6 novembre 2017; STCA
32.2017.18
del 27 luglio 2017).
Per di più, dette attività non richiedono delle particolari
conoscenze professionali, potendo perciò l'assicurato essere subito attivo dopo
una breve introduzione teorica e concreta direttamente sul posto, e ciò anche
se le attività lucrative indicate esulano dal suo ambito consueto lavorativo ed
egli non ha acquisito una formazione post scuola obbligatoria.
In virtù delle considerazioni esposte, tenuto conto che sì l'età
avanzata viene presa in considerazione allorquando si tratta di sapere se la
capacità lavorativa residua può essere realisticamente sfruttata sul mercato
equilibrato del lavoro (SVR 2016 IV Nr. 58 consid. 4.2.2), ma che il Tribunale
federale ha posto delle esigenze relativamente alte per ammettere la non
sfruttabilità della capacità di lavoro residua di persone di età avanzata (SVR
2016.
IV Nr. 58 consid. 4.3.4), va dunque qui concluso che la capacità
lavorativa residua del 35% del ricorrente è reintegrabile in un mercato
equilibrato del lavoro.
Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene dunque che,
da una valutazione complessiva, il tasso di riduzione del 15% stabilito
dall'Ufficio assicurazione invalidità sia adeguato. Non v'è quindi alcun motivo
per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione
della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto entro i limiti
riconosciuti dalla giurisprudenza.
2.18
Ne segue che il reddito
statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2019 a Fr. 68'022,67 va ritenuto
nella misura del 35% (Fr. 68'022,67 x 35 : 100 =
Fr. 23'807,94) stante la ridotta
capacità lavorativa esigibile dell'assicurato e in seguito questo nuovo
reddito va diminuito del 15% per tenere
conto delle circostanze personali, ottenendo così l'importo di Fr. 20'236,74 (Fr. 23'807,94 - [Fr. 23'807,94 x 15 : 100]).
Confrontando questo
dato con l'ammontare di Fr.
54'728,44 corrispondente al
reddito (ipotetico) da valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
nell'anno 2019 come cuoco al 100% senza il danno alla salute, risulta
dunque una perdita di guadagno del 63,02% ([Fr. 54'728,44 -
Fr. 20'236,74] : Fr. 54'728,44 x 100), che va arrotondata
al 63% (DTF 130 V 121).
2.19
Sulla scorta delle
considerazioni mediche ed economiche presentate, ne discende che è a giusta
ragione che il diritto a una mezza rendita di invalidità in essere dal 2001,
eccezion fatta a una rendita intera dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, deve
essere aumentato a tre quarti di rendita di invalidità.
Infatti, tenuto conto di una capacità lavorativa
residua del 35% in altre attività adeguate dal 15 maggio 2019, la perdita di
guadagno del 63% stabilita da questo Tribunale fa sì che dal 1° agosto 2019,
giusta l'art. 88a cpv. 1 OAI, il ricorrente abbia diritto a tre quarti di
rendita AI.
La scrivente Corte non può quindi che confermare la decisione di
attribuzione di una rendita d'invalidità così come stabilito dall'Ufficio AI con
la decisione impugnata e respingere il ricorso.
2.20
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
2.21
Quest'ultimo ha chiesto al
Tribunale di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentando
domanda di esonero dalle spese e tasse di giustizia.
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio
e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che
prevede che:
"
1L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,
integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad
accordarla in modo parziale.
3Essa è esclusa se la procedura non presenta
possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento
dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e
riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole
difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una
persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad
avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,
DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,
pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di
esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le
prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I
304.
consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il
ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.
Infatti, non va dimenticato che il ricorrente non ha prodotto
alcun referto medico atto a sovvertire le chiare e complete conclusioni tratte
dal perito reumatologo, che ha valutato nel dettaglio e compiutamente le sue
condizioni di salute. Infatti, il certificato del prof. dr. med. __________ era
già stato prodotto nella fase istruttoria e quindi era già stato valutato dal
perito nominato dall'Ufficio AI. Il ricorrente ha perciò espresso solo
lamentele soggettive e non ha saputo comprovare un peggioramento.
Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi
necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre l'adempimento
delle altre due condizioni.
L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti