Lexipedia

Decisione

32.2020.33

Aumento da mezza a tre quarti di rendita a seguito della perizia reumatologica,che il TCA conferma poiché non smentita da referti dei curanti. Perdita del lavoro non dovuta per la sua invalidità,perciò il reddito da valido si basa sui dati statistici. L'età avanzata non influenza la capacità residua

7 ottobre 2020Italiano85 min

tre ore al giorno sono incompatibili con ciascuna attività ritenuta dall'Ufficio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.33

TB

Lugano

7 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 marzo 2020 di

RI 1

contro

la decisione del 4 febbraio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. La domanda del 1998 (doc. 4)

di RI 1, 1959, di beneficiare di prestazioni dall'assicurazione invalidità è

sfociata nella decisione del 13 febbraio 2002 (doc. 23) di attribuzione di una

mezza rendita (grado AI 50%) dal 1° marzo 2001 per una inabilità lavorativa del

50% come pizzaiolo per dolori vertebrali.

Questo diritto è stato confermato dall'Ufficio AI nel 2003 (doc.

33), nel 2005 (doc. 46), nel 2009 (doc. 79), nel 2014 (doc. 116) e nel 2019

(doc. 181), con aumento a una rendita intera dal 1° dicembre 2017 al 31

dicembre 2018 per disturbi alle spalle.

1.2. Il 22 maggio 2019 (doc. 191)

l'assicurato ha chiesto la revisione del suo diritto sulla scorta del referto

del 14 maggio 2019 (doc. 190) del prof. dr. med. __________, che ha evidenziato

dolori e limitazione funzionale alla spalla sinistra operata e al ginocchio

destro, attestando un'inabilità lavorativa del 100%.

1.3. Fatta esperire una perizia

reumatologica (doc. 197) e preso atto del rapporto finale del 17 ottobre 2019

(doc. 198) del Servizio Medico Regionale e del parere del consulente in

integrazione professionale (docc. 200 e 202), con decisione del 4 febbraio 2020

(docc. 213 e 214), preannunciata dal progetto di decisione del 13 novembre 2019

(doc. 203), l'Ufficio assicurazione invalidità ha aumentato a tre quarti (grado

AI 64%) il diritto alla rendita dal 1° agosto 2019 stante un'inabilità

lavorativa del 65% dal 15 maggio 2019 in attività adeguate alle limitazioni

funzionali.

1.4. Il 6 marzo 2020 (doc. I) RI 1

si è rivolto al Tribunale rilevando di essere al beneficio di una rendita

intera di invalidità da quasi 18 anni, di avere ripreso un'attività lucrativa

al 50% da ottobre 2018 (doc. A2), ciò che ha portato l'Ufficio AI a rivedere il

suo diritto e a ridurlo a mezza rendita (doc. A4), che malgrado gli sforzi

fatti per mantenere l'attività lucrativa il suo stato di salute non gli ha più

permesso di proseguire e dal mese di febbraio 2019 è peggiorato ed è stato nel

frattempo licenziato. La sua richiesta di aumento della rendita con l'aiuto del

suo medico (doc. A5) è stata in un primo momento negata (doc. A6), poi nell'ottobre

2019 è stato sottoposto a una perizia i cui risultati non gli sono stati

comunicati e nemmeno ha ricevuto il progetto di decisione prima della decisione

formale. Neppure gli è stata inviata una copia aggiornata del suo incarto

(docc. A7-A10) per capire il motivo per cui l'SMR l'ha considerato "inabile al lavoro in qualsiasi attività, ma nello

stesso tempo capace di lavorare al 35%".

Il ricorrente ha perciò contestato in via principale di avere una

capacità lavorativa del 35% in un'attività adeguata alle sue limitazioni

funzionali, visto che il suo stato di salute è peggiorato ancora di più

rispetto a quando percepiva una rendita intera. Con il passare degli anni,

infatti, anziché aumentare la sua capacità lavorativa è diventata nulla, perciò

la percentuale di invalidità corrisponde all'inabilità lavorativa del 100%.

Secondo l'assicurato, le sue condizioni non gli permettono nemmeno

teoricamente di esercitare le professioni elencate nella decisione e la

riduzione del 15% che gli è stata applicata non è sufficiente per rendere

verosimile che egli possa svolgere dette attività in ragione del 35%.

In via subordinata, il ricorrente ha contestato i salari mensili

ritenuti dall'Ufficio AI e la riduzione di solo il 15%, non prendendo in

considerazione degli impedimenti quali un rendimento quasi nullo in qualsiasi

attività, i suoi 60 anni, il fatto di non avere alcuna formazione post scuola

obbligatoria, di non poter più svolgere la sola attività che ha esercitato per

tanti anni, perciò va applicata la riduzione massima del 25%.

Quanto ai redditi, il reddito da valido dovrebbe essere calcolato

secondo l'ultima attività svolta in Fr. 54'826,20 annui e quello da invalido in

Fr. 53'400.- annui, per un grado di invalidità del 71% se si tiene conto di una

riduzione del 15% rispettivamente del 75% con una riduzione del 25%, con

diritto a una rendita intera.

1.5. Con risposta del 9 aprile

2020 (doc. V) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di

respingere il ricorso, confermando sia l'aspetto medico sia quello economico. L'amministrazione

si è basata sul rapporto finale del dr. med. __________ dell'SMR, il quale a

sua volta si è fondato sulla perizia reumatologica del dr. med. __________, e

ha tenuto conto di tutte le affezioni, giungendo a una conclusione logica e

priva di contraddizioni che soddisfa i requisiti giurisprudenziali e può quindi

valere quale base di giudizio. Secondo il Servizio Medico Regionale l'attività

di cuoco/ esercente non può più essere esercitata, mentre in altre attività

adeguate allo stato di salute l'assicurato è ancora abile al 35%. Altri

certificati specialistici non hanno attestato in modo convincente una diversa

situazione clinica o un peggioramento duraturo, perciò non è necessario attuare

ulteriori accertamenti.

Quanto all'aspetto economico, l'Ufficio AI ha osservato che dal 15

maggio 2019, quando l'assicurato aveva 59 anni, era esigibile che egli

sfruttasse la sua residua capacità lavorativa del 35% in attività adeguate in

virtù dell'obbligo di ridurre il danno, e meglio in quei settori accessibili a

lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, identificati

dal consulente in integrazione professionale nel suo rapporto del 13 novembre

2019. Esistono perciò delle attività di controllo e di sorveglianza che il

ricorrente è ancora in grado di svolgere in misura del 35%.

L'Ufficio AI ha poi spiegato che i presupposti per procedere con

la riduzione massima del 25% non erano dati a causa dell'età, della nazionalità

e della formazione.

Infine, l'amministrazione ha osservato di avere calcolato il

reddito da valido di Fr. 55'269.- riferendosi alla categoria 55-56 della

Tabella TA1 e il reddito da invalido di Fr. 67'393,85 quale valore centrale,

livello 1, sempre della Tabella TA1 aggiornata al 2018.

Il raffronto di questi redditi tenuto conto dell'abilità del 35% e

della riduzione del 15% dà un'incapacità al guadagno del 63,7%.

1.6. Il ricorrente ha prodotto

della documentazione a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria (docc.

VI e X) e l'11 maggio 2020 (doc. VIII) ha chiesto al Tribunale di valutare l'opportunità

di ordinare una nuova perizia e/o di fare testimoniare il suo ortopedico o il

perito reumatologo per verificare se egli era in grado di svolgere i lavori

ritenuti adeguati dall'Ufficio AI. Infatti, il dr. med. __________ l'ha giudicato

totalmente inabile in qualsiasi attività e il dr. med. __________ ha confermato

Fatti

i suoi problemi lombari che lo costringono a rimanere bloccato a letto per

giorni e i dolori persistenti alle spalle e ai polsi anche quando è a riposo.

Le limitazioni funzionali elencate dal perito per giustificare un'abilità di

tre ore al giorno sono incompatibili con ciascuna attività ritenuta dall'Ufficio

AI. Considerata inoltre la sua età (61 anni), per il ricorrente l'amministrazione

non può limitarsi ad indicare l'obbligo di ridurre il danno, visto che appena

gli era possibile ha sempre lavorato, ma deve verificare se, alla luce del suo

stato di salute, gli è realmente possibile trovare un lavoro. Egli ha perciò

ribadito la pretesa di una rendita intera dal 1° agosto 2019.

1.7. L'Ufficio AI, osservando che

le argomentazioni dell'assicurato sollevavano le medesime obiezioni già

analizzate con la risposta di causa e non presentavano nuovi mezzi di prova, il

26 maggio 2020 (doc. XI) si è riconfermato nella decisione e nella risposta.

L'assicurato non ha espresso nuove considerazioni (doc. XII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Il ricorrente si è lamentato

di non avere ricevuto un progetto di decisione prima della decisione formale del

4 febbraio 2020.

L'art. 1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge

federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità

(art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda

espressamente una deroga.

Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o

quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per

scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art.

42 LPGA.

Ai sensi dell'art. 57a LAI (cfr. Messaggio concernente la modifica

della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità [misure di

semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763,

in particolare pag. 2756-2757), l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per

mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di

prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata.

L'art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art. 29

cpv. 2 Cost. fed., conferendo all'assicurato la possibilità di esprimersi non

solo sull'oggetto in questione, ma anche sulla prevista decisione finale (nella

STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010, consid. 1 l'Alta Corte si è

infatti così espressa: “(…) Die Einwände

im Vorbescheidverfahren sind nicht ein Rechtsmittel, das zurückgezogen werden

könnte mit der Konsequenz, dass der Vorbescheid rechtskräftig würde. Sie sind

vielmehr die Äusserung im Rahmen des Gehörsanspruchs. Das Vorbescheidverfahren

geht insoweit über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch auf rechtliches

Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, als die versicherte Person Gelegenheit

erhält, sich nicht nur zur Sache, sondern auch zum vorgesehenen Endentscheid zu

äussern (Art. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73ter Abs. 1 IVV; BGE 134 V 97 E. 2.8.2

S. 107 mit Hinweisen; Urteil 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Die

Verwaltung ist aber nicht verpflichtet, gemäss dem Vorbescheid zu verfügen. (…)“).

Per giurisprudenza una violazione non particolarmente grave del

diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona

interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso,

che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso

specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento)

dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa

pag. 437) e nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (STF

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio

2020; STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, consid. 2.1). La prassi ha stabilito

anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente

persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale

eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe

un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui,

i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse - di pari rango

del diritto di essere sentito - della parte di essere sentita nell'ambito di

una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid.

2.8.1 pag. 226; 133 I 201 consid. 2.2 pag.

204 seg.; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti;

STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.2; STCA 32.2018.191 del 4

novembre 2019).

2.2. Nell'evenienza concreta dagli

atti risulta che l'Ufficio AI, preso atto della perizia reumatologica dell'8

ottobre 2019 (doc. 197) del dr. med. __________ e del rapporto finale dell'SMR

del 17 ottobre 2019 (doc. 198), il 31 ottobre 2019 (doc. 199) ha inviato per

posta A all'assicurato in Vicolo __________ a __________ uno scritto con cui l'ha

avvisato che il precedente progetto del 22 maggio 2019 di non entrata in

materia veniva annullato e che dopo avere eseguito gli ulteriori

approfondimenti necessari avrebbe emanato un nuovo progetto di decisione.

Infatti, il 13 novembre 2019 (doc. 203) l'amministrazione gli ha

inviato al medesimo indirizzo, in Vicolo __________, un progetto di aumento

della rendita di invalidità, che però l'assicurato afferma di non avere

ricevuto.

Gli è per contro pervenuta la successiva decisione del 4 febbraio

2020 (doc. A1) di conferma di aumento a tre quarti del suo diritto di rendita,

decisione di fissazione dell'importo della prestazione che gli è stata inviata

in Vicolo __________, sempre a __________, sebbene le allegate motivazioni

indichino che la decisione concerne "RI 1,

Vicolo __________, __________".

È indubbio, e nemmeno è contestato, che l'assicurato ha ricevuto

la decisione formale del 4 febbraio 2020, che ha poi regolarmente impugnato

davanti a questo Tribunale.

A quest'ultimo proposito la scrivente Corte osserva che nel suo

scritto il ricorrente ha indicato in alto a sinistra come mittente di abitare

in Vicolo __________, mentre poi sul retro della busta di trasmissione del

ricorso stesso egli ha applicato un adesivo recante l'indirizzo di Vicolo __________,

sempre a __________.

Il TCA evidenzia altresì che l'invio per posta A con cui l'Ufficio

AI ha comunicato a RI 1 che era necessario un esame medico reumatologico per

valutare il suo diritto alle prestazioni è avvenuto in Vicolo __________ e l'assicurato

l'ha per certo ricevuto, visto che l'8 ottobre 2019 si è sottoposto a tale

perizia.

Da quanto precede risulta quindi che l'assicurato riceve sia gli

invii spediti in Vicolo __________ sia quelli in Vicolo __________ a __________

vicoli che, da quanto risulta dallo stradario consultato, sono perpendicolari l'uno

con l'altro e quindi molto vicini. Inoltre, il ricorrente non ha comunque mai

fatto presente all'Ufficio AI un errato indirizzo di corrispondenza, visto che

egli stesso ha fornito, per esempio con il ricorso, due recapiti diversi.

Al di là di ciò, il TCA ritiene che, nell'evenienza concreta,

ritenuto come il progetto di decisione del 13 novembre 2019 costituisce un

nuovo progetto che annulla e sostituisce quello emesso il 22 maggio 2019 e che,

quest'ultimo, era stato inviato all'interessato per raccomandata, sarebbe

perciò stato più opportuno, in questo particolare caso, che l'amministrazione

inviasse all'assicurato per invio raccomandato anche il nuovo progetto di

decisione.

Ad ogni modo, considerato come l'assicurato abbia potuto prendere

pienamente posizione davanti al Tribunale esprimendo le sue lamentele in merito

alla concessione di una rendita di invalidità di tre quarti pretendendone una

rendita intera, contestando sia l'aspetto medico sia quello economico, ritenuto

come il TCA abbia pieno potere d'esame della fattispecie e che è nell'interesse

stesso del ricorrente che si entri nel merito del suo diritto alla rendita AI e

che si giunga a una conclusione della sua domanda di revisione senza

procrastinarla inutilmente con uno sterile rinvio all'amministrazione per riemanare

il progetto di decisione che è stato poi confermato dalla decisione formale, si

deve concludere che, se c'è stata una violazione del suo diritto di essere

sentito, la stessa viene comunque sanata in questa sede senza pregiudizio

alcuno per l'assicurato.

La scrivente Corte può perciò entrare nel merito del suo ricorso.

2.3. In merito alla lamentela

secondo cui l'amministrazione non gli avrebbe inviato, a sua richiesta (doc.

A7), la documentazione che lo concerne, ma soltanto le informazioni fino al 6

novembre 2018 (doc. A8) e che pertanto l'assicurato ha dovuto richiedere il

complemento dell'incarto (doc. A9) senza però ottenere quanto voluto, va

osservato quanto segue.

Dagli atti risulta che allo scritto del 10 febbraio 2020 (doc. A7)

con cui l'interessato ha chiesto l'invio di una copia del suo incarto

contenente in particolare la valutazione medica del perito e il dettaglio del

calcolo del grado di invalidità, l'Ufficio AI ha risposto il 14 febbraio 2020

(doc. A8) inviando per raccomandata l'incarto masterizzato su compact disc.

Tuttavia, con email del 1° marzo 2020 (doc. A9) la figlia dell'assicurato

ha segnalato al predetto Ufficio che l'incarto era incompleto essendo gli

ultimi documenti datati novembre 2018 e quindi ha chiesto l'invio anche della

documentazione esistente da novembre 2018 a febbraio 2020.

Il 6 marzo 2020 (doc. 218) l'amministrazione ha spedito per posta

A all'assicurato uno scritto del seguente tenore:

" In

riferimento alla corrispondenza elettronica del 01.03.2020 e come da colloquio

telefonico odierno, le confermo che il CD inviatole in data 14.02.2020 è

completo di tutta la documentazione. La parte che arriva fino a novembre 2018 è

l'incarto dell'assicurazione indennità giornaliera malattia __________ e non il

nostro incarto.".

Gli atti di cui è composto il corposo incarto dell'Ufficio AI (810

pagine in totale, comprendenti anche l'incarto dell'assicuratore malattia)

confermano quanto indicato nella citata comunicazione.

Inoltre, in assenza del compact disc che l'amministrazione ha

inviato all'assicurato, per il TCA non è possibile verificare l'affermazione del

ricorrente secondo cui mancherebbe la documentazione concernente il periodo da

novembre 2018 a febbraio 2020. La lamentela dell'assicurato di non avere potuto

accedere agli atti e quindi di violazione del suo diritto di essere sentito

deve pertanto essere respinta.

nel merito

2.4. Oggetto del contendere è

sapere se è a giusta ragione che dal 1° agosto 2019 l'Ufficio assicurazione

invalidità ha aumentato a tre quarti il diritto a mezza rendita di invalidità

in essere dal 2001, poiché sulla base della perizia reumatologica dell'8

ottobre 2019 è stata accertata dal 15 maggio 2019 un'abilità lavorativa residua

dell'assicurato del 35% in attività adatte e, tenuto conto della riduzione del

15% per motivi personali, dal calcolo effettuato con il metodo ordinario di

raffronto dei redditi risulterebbe un grado AI del 64%.

2.5. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato

è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con

STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,

consid. 5).

2.6. Se il grado di invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, che incide quindi in modo

rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d'invalidità

e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l'art. 17

LPGA.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all'art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

La revisione avviene d'ufficio quando, in

previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o della

grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto

dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento della

fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI);

o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare

una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).

Invece, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve

dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il

bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato

in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).

Infine, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il

contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era

insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché

il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza,

una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni

previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa

impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto

invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un

caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre

2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l'art.

88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto,

al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione (lett. a).

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data

in cui avvenne la modificazione determinante, se l'erogazione illecita è causa

dell'ottenimento indebito di una prestazione per l'assicurato oppure se quest'ultimo

ha violato l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'art. 77

(lett. b).

L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma

anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer,

Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17

ATSG), pag. 395; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

2003, pag. 95).

Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che

l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico

dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di

riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett.

a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato

ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex

tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA

ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc

della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.7. La costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante

(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e

390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;

DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione,

da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti

al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109

V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità

quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133

V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione

invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante

può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per

eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione si occupa di modifiche nella situazione

personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).

Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una

revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche

il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha

rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le

circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il

diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343

consid. 3.5).

Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante

(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza

9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta

Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2

LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in

relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole

dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.

Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia

in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012

consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale

federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita

si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione

dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di

salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro

clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e

6).

2.8. Nel caso di

specie, dal 2001 l'assicurato è al beneficio di una mezza rendita di invalidità

con grado del 50% per un'incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività.

Non è quindi corretto affermare che egli beneficia di una rendita intera da 18

anni.

Semmai, è soltanto dal 1° dicembre 2017 al 31

dicembre 2018 che il ricorrente ha avuto diritto a una rendita intera (grado AI

100%) stante un'inabilità lavorativa totale dal 29 settembre 2016 al 30 settembre

2018, ma dal 1° ottobre 2018 l'incapacità è di nuovo del 50% sia in attività

abituale sia in attività adeguata (decisione del 31 gennaio 2019 (doc. 181)

dell'Ufficio AI).

Dopo avere

ricevuto il progetto di decisione del 22 maggio 2019 (doc. 189) di non entrata

in materia a seguito dell'invio del referto del 14 maggio 2019 (doc. 187) del

prof. dr. med. __________ che segnalava un possibile peggioramento del suo

stato di salute, il 22 maggio 2019 (doc. 191) stesso l'assicurato ha inoltrato all'Ufficio

AI una domanda di revisione del suo diritto corredata dal predetto referto del

chirurgo ortopedico e di un suo altro certificato del 10 febbraio 2019 (doc.

190) per comprovare il peggioramento del suo stato di salute.

In conseguenza di

ciò, il 1° luglio 2019 (doc. 193) il dr. med. __________ del Servizio Medico

Regionale, unitamente al dr. med. __________, medico responsabile SMR, ha

ritenuto opportuno sottoporre l'assicurato a una perizia reumatologica.

L'8 ottobre 2019 il dr. med. __________,

FMH reumatologia, ha visitato l'assicurato e lo stesso giorno (doc. 197) ha

reso la sua valutazione peritale, in cui ha riassunto gli atti messi a sua

disposizione, l'anamnesi (familiare, personale, sociale e lavorativa, sistemica,

attuale), le terapie farmacologiche in atto, i dati soggettivi (dolori alla

schiena, al ginocchio destro, le spalle sono limitate nei movimenti e nel

trasporto di pesi, dolori al polso destro e difficoltà al movimenti, difficoltà

nell'utilizzo fine dei due pollici, in piedi solo per 40-50 minuti consecutivi,

seduto per due ore, evitare di portare pesi superiori a 10 kg) e gli esiti del

suo esame (generale, cardiovascolare, polmonare, digestivo, neurologico,

osteo-articolare) e di quelli radiologici passati.

La diagnosi posta era di esiti

di ricostruzione parziale di lesione massiccia della cuffia dei rotatori della

spalla sinistra il 16 maggio 2018 con persistente limitazione funzionale e

dolori, esiti di ricostruzione di lesione massiccia della cuffia dei rotatori

della spalla destra il 20 settembre 2017 con lieve sintomatologia di impingement,

gonartrosi femoro-tibiale interna a sinistra, artrosi del polso destro in esiti

di operazione di resezione della prima filiera del carpo a destra nel 2000,

incipiente rizartrosi bilaterale, sindrome lombovertebrale cronica recidivante

in presenza di disturbi statici del rachide, con ipercifosi dorsale con

protrazione del carpo, perdita della lordosi lombare, scoliosi dorso-lombare a

S invertita e degenerativi con spondilosi anteriore da L1 a S1, protrusione

discale dorsale mediale L5/S1 con spondilartrosi bilaterale L5/S1 e

articolazione lombosacrale accessoria L5/S1 sinistra con segni di artropatia,

stato dopo rottura degli ischio-crurali (bicipite femorale, semi-membranoso e

semi-tendinoso) nel 1991, stato dopo timpano plastica bilaterale nel 1982 e

1992.

Nella valutazione il

reumatologo ha indicato che la situazione clinica per la quale dal 2001 l'assicurato

beneficiava di una rendita di invalidità per antecedenti lombalgie croniche ed

esiti di resezione del capo a destra e dei problemi alla gamba sinistra, si è

lentamente degradata con l'apparizione di dolori alle spalle e al ginocchio

sinistro già da una decina di anni, ma che sono peggiorati dal 2014 e hanno

portato al doppio intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori nel

2017 e nel 2018. L'intervento a destra ha portato a un buon miglioramento

sintomatico, mentre a sinistra la ricostruzione è stata solo parziale, perciò l'assicurato

aveva ancora importanti dolori, anche a riposo, e una limitazione funzionale.

Nel frattempo è pure peggiorata la situazione al ginocchio sinistro con

versamenti articolari recidivanti e dolori meccanici più importanti, come pure

i dolori al polso destro operato nel 2000. Sulla scorta di queste constatazioni,

secondo il perito l'assicurato presentava delle importanti limitazioni

funzionali che non gli permettevano più di riprendere il suo lavoro precedente

di cuoco, siccome svolto prevalentemente in piedi, che necessita di posizioni

inergonomiche del rachide e l'utilizzo delle braccia e mani senza limitazioni e

sollevamento di carichi pesanti. Per il reumatologo, un'attività leggera, come

per esempio quella di esercente, poteva invece essere svolta almeno per qualche

ora al giorno.

Sia per il ginocchio sinistro

(protesi) sia per la rizartrosi bilaterale e l'artrosi al polso lo specialista

ha indicato che era possibile eseguire degli interventi, che però non avrebbero

influito in modo determinante sulla capacità lavorativa.

L'esperto ha osservato che le

lamentele dell'assicurato hanno trovato riscontro nell'anamnesi e nella

situazione clinica e radiologica; inoltre, l'interessato non presentava

disturbi funzionali particolari, ma le problematiche esposte trovavano

riscontro nella difficoltà di lavorare come cuoco. Egli ha infatti segnalato la

volontà di proseguire l'attività lavorativa, ma soltanto per 2-3 ore al giorno

e non come cuoco.

Il reumatologo ha perciò

ritenuto che l'assicurato era abile in misura dello 0% nella precedente

attività di cuoco dal 15 maggio 2019 come definita dal prof. dr. med. __________,

mentre era in grado di svolgere per 3 ore al giorno rispettivamente al 40%,

delle attività adeguate, in cui poteva cambiare le posizioni da seduto (2 ore

al massimo) a in piedi (40 minuti), evitare di lavorare su terreni dissestati,

salire o scendere le scale, lavorare accovacciato, evitare posizioni

inergonomiche del rachide lombare, evitare di sollevare pesi oltre i 10 kg solo

con il braccio destro e vicino alla posizione anatomica, evitare di utilizzare in

continuazione le due braccia e in particolare la sinistra con la quale non può

lavorare vicino o sopra l'orizzontale, evitare con il braccio destro lavori

ripetuti e pesanti, evitare lavori ripetuti o pesanti anche con le mani e in

particolare con la sinistra.

Nel rapporto finale del 17 ottobre 2019 (doc. 198) il dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale ha indicato che lo stato di salute dell'assicurato

era peggiorato a causa di fenomeni degenerativi alla spalla sinistra, al

ginocchio sinistro e al polso destro, ha riportato la diagnosi posta dal perito

e ha stabilito che come aiuto cuoco l'incapacità lavorativa era del 100% e in

attività adeguata era del 65%, in entrambi i casi dal

15 maggio 2019. Quali limitazioni l'SMR ha riconosciuto un carico massimo di 9

kg e la necessità di alternare la postura, limitazione che però era già inclusa

nella valutazione medica. L'assicurato doveva inoltre evitare di lavorare su

terreni dissestati, salire e scendere le scale, accovacciarsi, lavorare non con

il braccio sinistro sopra l'orizzontale o svolgere lavori rozzi con la mano

destra.

Al progetto di decisione del 13 novembre 2019 (doc. 203) di aumento

della rendita di invalidità dal 1° agosto 2019 da mezza a tre quarti, che

annullava e sostituiva il precedente del 22 maggio 2019 (doc. A6) di non

entrata in materia (doc. 199), ha fatto seguito il 4 febbraio 2020 (doc. A1) la

decisione con cui l'Ufficio AI ha confermato tale aumento stante una capacità

lavorativa residua del 35% in attività adatte alle limitazioni funzionali, ciò

che dava luogo a un grado di invalidità del 64%.

Con il ricorso l'assicurato ha nuovamente prodotto il rapporto del

14 maggio 2019 (doc. A5) reso dal prof. dr. med. __________, FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, già allegato alla domanda di revisione del suo

diritto.

Lo specialista ha diagnosticato esiti di ricostruzione parziale di

rottura massiva della cuffia dei rotatori della spalla sinistra il 16 maggio

2018, esiti di ricostruzione di lesione massiva della cuffia dei rotatori della

spalla destra il 20 settembre 2017, artrosi femorotibiale interna sinistra e

incipiente rizartrosi bilaterale.

Durante il consulto avvenuto quel giorno, l'assicurato ha riferito

allo specialista di lamentare nuovamente forti dolori a livello della spalla

sinistra, circostanza che non stupiva il chirurgo visto che non aveva potuto

eseguire una riparazione completa. Egli ha indicato che se la situazione

persisteva si poteva eventualmente eseguire un'infiltrazione alla spalla, ma

per il momento a suo avviso altri interventi non erano proponibili. Soltanto un

intervento di artroplastica con protesi inversa avrebbe potuto migliorare la

situazione. Per il ginocchio destro con artrosi al comparto mediale si sarebbe

eventualmente potuto eseguire un intervento di artroplastica

monocompartimentale, ma per il momento il curante gli ha suggerito di

continuare con gli esercizi di rinforzo muscolare e fisioterapia.

Egli ha perciò giudicato che l'assicurato era nuovamente inabile

al lavoro al 100% in maniera duratura.

2.9. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125

V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito

al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité

de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)".

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.10. Nella fattispecie in esame la

scrivente Corte evidenzia che le conclusioni tratte dal Servizio Medico

Regionale il 17 ottobre 2019 dal dr. med. __________ danno un quadro chiaro,

completo e non contraddittorio delle condizioni di salute del ricorrente.

In effetti, l'SMR si è basato sul rapporto peritale dell'8 ottobre

2019 reso dal dr. med. __________, il quale ha personalmente visitato l'assicurato

in ambito reumatologico, esaminandone lo stato di salute dopo avere considerato

i disturbi soggettivi lamentati e gli esiti della loro osservazione oggettiva.

L'esperto ha evidenziato che le lamentele trovavano pieno

riscontro nell'anamnesi e nella situazione clinica e radiologica, nel senso che

non v'erano discrepanze tra i sintomi soggettivi lamentati e i reperti clinici.

Nella sua valutazione, il perito ha preso in considerazione tutti

gli atti medici messi a sua disposizione, fra cui anche i referti del 10

febbraio e del 14 maggio 2019 del prof. dr. med. __________ che l'assicurato ha

allegato alla domanda di revisione.

A questo proposito va segnalato che il 10 febbraio 2019 (doc. 190)

il chirurgo ortopedico ha affermato che l'assicurato riusciva ad eseguire il

proprio lavoro ed era abbastanza contento del risultato raggiunto, motivo per

cui gli ha soltanto prescritto della ulteriore fisioterapia e gli ha proposto

di ricontattarlo al bisogno.

In quel momento, in effetti, l'assicurato stava lavorando al 50%

come cuoco dal 1° ottobre 2018 (doc. A2) e questa attività è proseguita fino al

Considerandi

31.

maggio 2019 (doc. 5 dell'incarto della disoccupazione), poiché il 26 aprile

2019.

(doc. 4) il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto

a quel giorno a causa della cessione dell'esercizio pubblico (doc. 5).

Al riguardo, il TCA osserva che malgrado l'assicurato abbia

effettuato l'ultimo giorno di lavoro il 31 maggio 2019, lo stesso prof. dr.

med. __________ ha certificato il 14 maggio 2019 che "il paziente è nuovamente inabile al lavoro al 100% e

ciò in maniera duratura." a causa dei forti dolori alla spalla

sinistra e alla problematica del ginocchio destro.

Inoltre, va rilevato che l'11 giugno 2019 (doc. 6) il ricorrente

si è subito iscritto in disoccupazione chiedendo il riconoscimento delle

indennità dal 1° giugno 2019 e, soprattutto, dando una disponibilità lavorativa

di 15 ore alla settimana.

Pochi mesi dopo, l'8 ottobre 2019, il dr. med. __________ ha

visitato l'assicurato e ha concluso che se l'attività di cuoco non era più

esigibile risultando egli totalmente inabile al lavoro dal 14 maggio 2019 come

certificato dal chirurgo ortopedico, tuttavia in un'attività adeguata che

rispettava i limiti funzionali indicati il ricorrente era abile in ragione di

tre ore al giorno.

D'altronde, non si può ignorare che in quell'occasione lo stesso

assicurato aveva espresso la sua volontà di proseguire un'attività lavorativa

per 2-3 ore al giorno, a causa dei suoi problemi di salute, ma non come cuoco.

Sulla scorta di queste considerazioni, il Tribunale ritiene che il

reumatologo abbia attentamente e compiutamente valutato le condizioni di salute

del ricorrente e che dal momento della cessazione dell'attività - dovuta non al

peggioramento del suo stato, ma perché l'esercizio pubblico in cui lavorava ha

chiuso - alla valutazione peritale, non vi siano dei rapporti medici che

attestino che l'assicurato non era più in grado di svolgere un'attività

lucrativa adeguata e quindi che la situazione era peggiore di quella accertata

dal perito.

Come visto, la valutazione del medico curante è stata smentita dai

fatti, dato che l'assicurato, ritenuto totalmente inabile al lavoro il 14

maggio 2019, ha invece continuato a lavorare come cuoco ancora per certo per

due settimane, e verosimilmente anche oltre se l'esercizio pubblico non avesse

chiuso i battenti.

Non va inoltre dimenticato di rilevare che la circostanza per cui

la valutazione è stata effettuata da un reumatologo in luogo e vece di un chirurgo

ortopedico non inficia l'esito della stessa (STCA 32.2018.20 del 28 gennaio

2019).

Il Tribunale federale si è già infatti espresso su tale tema nella

STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 (RtiD II-2010 pag. 208), in cui ha

ricordato che la problematica in parola poteva essere validamente esaminata

dall'uno come dall'altro specialista (STF 9C_781/2011 del 14 maggio 2012

consid. 3.3.2). In effetti, i confini dell'area di competenza dell'ortopedico e

del reumatologo non sono sempre assolutamente netti, ma possono anche

sovrapporsi a seconda delle circostanze (STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011

consid. 5.2).

Occorre ancora evidenziare che il principio inquisitorio che regge

la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare e quindi quest'obbligo

non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente

lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere

di determinare le condizioni di salute dell'assicurato attuando un nuovo esame

medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in

possesso dell'interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del

ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo

ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA

32.2019.177

del 2 giugno 2020).

L'assicurato non ha quindi saputo validamente comprovare le sue

critiche di un peggioramento del suo stato di salute rispetto alla valutazione

del perito, tale da giustificare le stesse inabilità lavorative stabilite dal

suo medico curante.

Come visto, infatti, il referto del medico curante prodotto con il

ricorso era già stato prodotto in occasione della procedura amministrativa e

già debitamente vagliato dallo specialista e dal medico del Servizio Medico

Regionale prima che l'Ufficio AI rendesse la decisione qui impugnata.

Il ricorrente si è quindi limitato ad esporre le proprie valutazioni

soggettive, senza però che la documentazione agli atti possa oggettivamente

suffragare le sue sintomatologie soggettive e contestare di conseguenza

che dal 14 maggio 2019 egli sia comunque in grado di svolgere al 35% delle

attività adeguate nel rispetto di determinati limiti funzionali.

In virtù delle considerazioni esposte, in assenza di nuovi atti

medici che mettano in dubbio le conclusioni che ha tratto il perito dal punto

di vista somatico, il TCA deve ritenere come completo, chiaro e affidabile il

rapporto allestito dal dr. med. __________. In particolare, le sue conclusioni

sono state rese dopo un attento esame personale delle condizioni oggettive e

quindi su delle valutazioni e constatazioni concrete della capacità lavorativa

dell'assicurato non solo nell'attività abituale di cuoco, ma anche dell'abilità

residua in altre attività adeguate.

Tutto ben considerato, dunque, non vi sono elementi oggettivi tali

per scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni che il perito

reumatologo ha tratto in merito alle condizioni di salute dell'assicurato, che

ne ha vagliato l'anamnesi, ha tenuto conto sia dei dati soggettivi e dei

riscontri oggettivi emersi dagli esami clinici sia dalla documentazione medica

raccolta e si è ben confrontato con i pareri dei medici curanti agli atti, in

particolare con quelli del prof. dr. med. __________.

Le conclusioni del perito sono inoltre state avallate dal Servizio

Medico Regionale e sono convincenti e vanno fatte proprie da questo Tribunale,

non essendo state sufficientemente contestate dal ricorrente, che non ha

suffragato la sua tesi con dei validi certificati medici che attestano una

situazione clinica peggiore.

Di conseguenza, una nuova valutazione del suo stato di salute né

l'audizione del suo ortopedico o del perito, così come da esso richieste, non sono

dunque affatto necessarie. Infatti, si deve ritenere che la documentazione a

disposizione del Tribunale è chiara e sufficiente per l'evasione della presente

causa, senza che sia quindi utile l'esperimento di ulteriori accertamenti.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da un esperto.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.

29.

cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c).

Il TCA deve pertanto concludere che i disturbi lamentati dal

ricorrente sono tali da cagionargli un'inabilità lavorativa del 100% dal 15 maggio

2019.

nella sua attività di cuoco e del 65% in attività adeguate a causa di

fenomeni degenerativi alla spalla sinistra, al ginocchio sinistro e al polso

destro.

2.11

Con la decisione

del 4 febbraio 2020 l'Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto

al ricorrente l'aumento a tre quarti del suo diritto alla rendita d'invalidità (grado AI 64%).

Il raffronto fra il reddito conseguibile al 100% nel

2016.

senza invalidità nella categoria dei servizi di alloggio e ristorazione

(categoria 55-56 della Tabella TA1 2016) riportato su 42,4 ore valide in quella

categoria (Fr. 54'785,05 aggiornato nel 2018 a Fr. 55'269,25) e il reddito

ottenibile nel 2018 in un'attività

semplice e ripetitiva esigibile al 35% (Fr. 67'393,85 - 35% = Fr. 23'587,85),

tenuto inoltre conto di una riduzione personale del 15% per la limitazione

nello svolgere lavori leggeri e per altri fattori di riduzione (Fr. 43'806 -

15% = Fr. 20'049,65), ha dato luogo a una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 63,70% e quindi all'aumento a tre

quarti della rendita di invalidità.

Il ricorrente ha contestato sia il reddito da valido

sia quello da invalido stabiliti dall'amministrazione.

Partendo da un reddito da valido da ultimo conseguito

a tempo pieno di Fr. 4'568,85 al mese per 45 ore settimanali ritenuto un salario

di Fr. 23,43/ora, egli ha proposto di ritenere un reddito da attività lucrativa

di Fr. 54'826,20 annui.

Per il reddito ipotetico da invalido l'insorgente ha

chiesto di considerare un importo mensile di Fr. 3'913.- sulla base della

categoria 77, 79-42 per 40 ore alla settimana, ciò che nel 2018 corrisponde a

Fr. 4'450.-/mese per 45 ore e quindi a Fr. 53'400.- all'anno.

Con una riduzione per motivi personali del 15% si

giungerebbe quindi a un grado di invalidità del 71%, mentre con una riduzione

del 25% al 75%, gradi che danno diritto a una rendita intera.

Riconosciuto il valore invalidante delle affezioni alle spalle e

al polso destro, oltre ai disturbi del rachide e alla gamba sinistra di cui

soffre il ricorrente, occorre ora verificare, dal profilo economico, le

conseguenze del danno alla salute subìto.

2.12

L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato

è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno

alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22.

consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF

8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989.

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già

ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di

attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di

esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in

posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui

realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del

mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC

1989.

pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il

cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.

205.

segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel

muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten

angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den

Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: SZS 1990, pag.

255.

segg.).

In questo ordine d'idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un'attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,

op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).

Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del

23.

aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01

del 25 febbraio 2003, consid 4.7).

Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il

risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione

professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta

infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare

un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli

elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;

RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

2.13

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), come

ricordato nella recente STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1,

decisivo non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito

che la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante, se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla

salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF

144.

I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un'azienda simile.

Questo perché normalmente, in base all'esperienza

comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in

assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto

la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli

indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario

più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

Nella citata STF 9C_151/2020 il Tribunale federale

ha inoltre evidenziato che nel caso in cui non fosse possibile quantificare in

maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire senza l'invalidità, in circostanze particolari ci si può scostare da

questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione

svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di

statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare

indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo

salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli

sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di

persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(STF 9C_329/2014 del 1° luglio 2014 consid. 5.2).

2.14

Dagli atti risulta che dal 1°

ottobre 2018 il ricorrente era alle dipendenze della __________ come cuoco con

uno stipendio lordo di Fr. 23,43 all'ora (doc. A2), ma che a causa della

cessione dell'esercizio pubblico il 26 aprile 2019 (doc. 4 dell'incarto della

disoccupazione) il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro con

effetto al 31 maggio 2019 (doc. 5).

Ciò significa che quando al 15 maggio 2019 è insorto il danno alla

salute riconosciuto dal perito, l'assicurato stava lavorando, ma dopo due

settimane egli è rimasto senza lavoro.

L'assicurato si è quindi trovato nella medesima situazione di un

assicurato che ha perso il posto di lavoro non per motivi dovuti alla sua

invalidità, ma per questioni economiche indipendenti dalla sua persona.

A tale proposito, il TCA segnala che anche in un caso ticinese in

ambito di indennità giornaliera in caso di malattia, l'Alta Corte ha stabilito

il 4 luglio 2017 (STF 9C_81/2017 e 9C_92/2017) il principio che, essendo

rimasto senza lavoro per motivi estranei alle sue condizioni di salute, per

determinare il reddito da valido ci si deve basare sui dati statistici del

settore e non sull'ultimo salario percepito dall'assicurato:

" 7.3. B. non può

pretendere il reddito da valido (su tale nozione cfr. DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimenti) che percepiva dalla ditta C., considerato che dagli

accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che egli era stato licenziato il

30.

novembre 2012 con effetto al 31 dicembre 2012. Questo significa che

indipendente dal danno alla salute B. non avrebbe più percepito un reddito

dalla ditta C. Vista la sua lunga esperienza quale gessatore la Corte

cantonale, come del resto la A. SA, potevano ragionevolmente presumere che egli

avrebbe continuato l'attività di gessatore. Per questo motivo l'importo di fr.

68'281.22 ritenuto dal Tribunale cantonale in applicazione dei dati statistici

relativi al ramo costruzione, peraltro non contestato dalla A. SA, merita

conferma.".

In virtù di quanto precede, nel caso concreto l'assicurato ha

perso il suo posto presso l'ex datore di lavoro per motivi estranei all'invalidità

e non l'avrebbe di conseguenza conservato neppure senza il danno alla salute. Pertanto,

indipendentemente dal danno alla salute l'assicurato non avrebbe più

potuto percepire lo stipendio versatogli dal datore di lavoro. Potendo dunque

presumere che senza il danno alla salute il ricorrente avrebbe continuato a svolgere

l'attività di cuoco, ci si deve basare sui dati statistici salariali in quel

settore (STF 8C_934/2015 del 9 maggio 2016 consid. 2.2 e 4.2; STF 9C_501/2013

del 28 novembre 2013 consid. 4.3.2; STFA I 792/05 del 15 marzo 2016 consid.

3.3; STCA 36.2016.106 del 21 dicembre 2016 confermata dalla STF 9C_81/2017 e

9C_92/2017 del 4 luglio 2017; STCA 32.2019.118 del 27 aprile 2020).

Questa soluzione è stata adottata dall'Ufficio AI e il ricorrente

l'ha contestata pretendendo il riconoscimento del suo ultimo salario.

Ora, oltre al fatto che, come spiegato, nel caso concreto ci si

deve basare sui dati statistici, va osservato che, peraltro, in tal modo l'amministrazione

ha agito a favore dell'assicurato, visto che ha ritenuto il livello di

competenze 2 (attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l'elaborazione

di dati e l'amministrazione, l'utilizzo di macchinari e di apparecchiature

elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti) e quindi un reddito

statistico che più si avvicina al reddito che egli ha percepito tra ottobre

2018.

e maggio 2019.

La scrivente Corte, fondandosi sulla Tabella TA1_tirage_skill_

level 2016 - Rami economici (NOGA08), uomini, livello 2, settore 55-56 Servizi

di alloggio e di ristorazione, pone dunque il dato di Fr. 54'785,04 (Fr. 4'307

x 12 : 40 x 42,4) a valere quale reddito da valido per il 2016 e di Fr. 54'728,44

per il 2019 (+ 0,3% nel 2017 + 0,3% nel 2018 + -0,7% nel 2019 sulla base

degli aumenti previsti dalla Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini,

2011-2019).

2.15

Per

quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa

ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido

è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale

aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il

reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva

utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione

(TA13).

L'Alta Corte ha però successivamente

stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando

il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.

326-327) (…)”.

Questo tema è stato

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322.

e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali." (…).

In seguito, nella STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i

dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei

redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi

di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione

in tal senso.

2.16

Per

quanto concerne il 2019, anno di eventuale aumento del diritto alla

rendita (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati

salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016,

edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami

economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo

il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF

142.

V 178), si osserva che il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; STF 9C_632/2015)

per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe

(continuare a) ricevere la rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07

del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per

l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico

da invalido si ha per gli uomini che partendo dal dato del 2016 (Tabella TA1

2016) il salario lordo statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2019

a Fr. 65'249,57 (Fr. 64'080.- :

104,1 x 106) (cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2019,

pubblicata dall'Ufficio federale di statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail.5128926.html;

STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questo dato si riferisce, però,

a un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando ora questa cifra su

un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2019.

(cfr. per questo

aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e

la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione

economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, aggiornata al 2019: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.5287368.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da

invalido per un uomo è di Fr. 68'022,67 (Fr. 65'249,57 : 40 x

41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA

U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

2.17

L'insorgente non

si è detto inoltre d'accordo con la riduzione del 15% per motivi personali dal

reddito da invalido, affermando che si dovrebbe adottare una riduzione del 25%.

Infatti, l'Ufficio AI avrebbe dovuto considerare che

il rendimento in qualsiasi attività è quasi nullo, che ha 60 anni, nessuna

formazione ulteriore dopo la scuola obbligatoria e che non può più svolgere l'attività

che poteva esercitare tanti anni fa.

Secondo la giurisprudenza

federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale

federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a

titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi

più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 l'Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con

deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Nelle recenti STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e

8C_9/2020, tutte del 10 giugno 2020 e concernenti casi ticinesi, il Tribunale

federale ha ribadito al considerando 4.4.1 che se un reddito da invalido

è stabilito in base ai dati statistici, bisogna chiedere se tale ammontare non

debba subire una riduzione. L'influsso di tutti i fattori sul reddito

(limitazioni relative al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità/tipo di permesso di residenza e grado di occupazione) deve essere

valutato nel suo insieme considerando tutte le circostanze del caso concreto,

facendo corretto uso del proprio potere di apprezzamento, senza che occorra

procedere a una quantificazione separata di ogni fattore di riduzione. In ogni

caso, la riduzione non deve superare il 25% (DTF 135 V 297 consid.

5.2

pag. 301; 134 V 322 consid. 5.2

pag. 327 seg.; 126 V 75 consid. 5b/bb

pag. 80).

Inoltre il TF (cfr. consid. 4.4.3), riferendosi all'art. 57 LPGA,

ha ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi

pertinenti, sostituire semplicemente il suo apprezzamento a quello dell'autorità

amministrativa; egli deve appoggiarsi sulle circostanze che sono di natura a

dimostrare il proprio apprezzamento come il più appropriato (DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 con riferimento).

Soprattutto, l'Alta Corte ha osservato quanto segue:

" 4.4.4.

Una riduzione del reddito da invalido può essere applicata soltanto se nel caso

concreto sussistono elementi a sostegno della circostanza che la persona

assicurata a causa dell'uno o dell'altro criterio (o di più criteri) non può

sfruttare professionalmente in un mercato equilibrato del lavoro se non in

maniera inferiore alla media la sua restante e limitata capacità lavorativa (DTF

135.

V 297 consid. 5.2 pag. 301; sentenza 8C_82/2019 del 19 settembre 2019

consid. 6.2.2 con riferimento). Occorre ricordare che le limitazioni mediche

già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire

ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un

conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato

siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica

anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva

dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017

consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con

riferimenti). Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una

serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole,

possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo

circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate

come eccezionali (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con

riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2).".

Nell'evenienza concreta, il ricorrente non comprova né pretende in

alcun modo che vi siano circostanze eccezionali in un mercato equilibrato del

lavoro che nella fattispecie permetterebbero di affermare che subisca uno

svantaggio tale da trovarsi in una situazione inferiore alla media. Pertanto, l'aumento

della deduzione dal reddito da invalido, basato esclusivamente sulle

limitazioni derivanti dal danno alla salute, non può essere in concreto

concessa (citate STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2000,

consid. 4).

Per quanto concerne la lamentela legata all'età, occorre rilevare

che la giurisprudenza ha ammesso in maniera restrittiva come l'età, benché sia

un elemento estraneo all'invalidità, possa condurre – cumulata a circostanze

personali e professionali – a rendere inesigibile, ricordato che il concetto di

mercato equilibrato del lavoro è teorico e astratto (DTF 134 V 64 consid.

4.2.1), la ricerca di un nuovo impiego (STF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid

5.2; STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.2).

Infatti, in un caso ticinese il Tribunale federale ha confermato

la conclusione dei giudici cantonali secondo cui la realizzazione della

capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato è stata

considerata, inoltre, ammissibile, malgrado l'assicurato avesse compiuto

sessant'anni (STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 7.1; STF 9C_918/2008

del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2).

Al riguardo va rilevato che sebbene l'età avanzata

venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza

riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o

professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua

sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza

lavoro (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di

realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio

generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento

(sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti).

L'Alta Corte ha infatti stabilito, nella DTF 138 V 457, che la

capacità lavorativa residua dipende dalle condizioni del singolo

caso. Determinanti possono essere la natura e lo stato dei danni della salute e

le sue conseguenze, il prevedibile dispendio per l'adattamento e l'introduzione

e in questo contesto anche la personalità, i talenti esistenti e le abilità, la

formazione, la carriera professionale o l'applicabilità dell'esperienza

professionale dal tradizionale campo lavorativo (cfr. consid. 3.1). Di

conseguenza, la reintegrabilità dipende non da ultimo dal periodo durante il

quale l'assicurato è ancora disponibile per

un'attività lavorativa e soprattutto anche per un eventuale cambiamento di

attività (cfr. consid. 3.2).

Inoltre, l'Alta Corte ha precisato che la questione della messa in

atto della capacità di lavoro rispettivamente della capacità residua di lavoro,

in caso di età avanzata, si esamina al momento in cui l'esigibilità medica di

una capacità di lavoro totale o parziale è constatata (cfr. consid. 3.3). In

altre parole, occorre basarsi sull'età dell'assicurato al momento in cui viene

valutata, dal profilo medico, la sua capacità lavorativa (STF 9C_88/2013 del 4

settembre 2013 consid. 4.3).

A proposito dell'esigibilità, da parte di un assicurato di età

avanzata, di reinserirsi professionalmente su un mercato equilibrato del

lavoro, con STF 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015, la nostra Massima Istanza si

è occupata di un ricorrente, nato nel 1949 ed attivo all'80% nel servizio

tecnico di macchine per uffici, che nel 2013 ha ottenuto un quarto di rendita.

Adito su ricorso, il Tribunale cantonale ha effettuato una reformatio in pejus

annullando la decisione amministrativa e rifiutando le prestazioni.

L'assicurato ha interposto ricorso chiedendo una rendita intera di invalidità.

Dopo avere esposto i principi stabiliti dalla citata DTF 138 V 457

sulla reintegrabilità degli assicurati in età avanzata (cfr. consid. 4.1.1), il

Tribunale federale ha evidenziato al considerando 4.1.2 di avere ritenuto

reintegrabili un assicurato di 62 anni e 9 mesi (STF 8C_345/2013 del 10

settembre 2013 consid. 4.3.3) e un altro di 61 anni (STF 8C_330/2015 del 19

agosto 2015 consid. 3.2), tenendo conto che i loro limiti funzionali non

pregiudicavano la possibilità di trovare un impiego. Per contro, l'Alta Corte

ha negato a un 64enne la capacità residua di reintegrarsi nel mondo del lavoro

a causa dei suoi limiti funzionali (STF 9C_979/2009 del 10 febbraio 2010

consid. 4 e 5). Anche un'assicurata di 64 anni appena compiuti avente una

capacità lavorativa residua del 50% a causa di diverse limitazioni è stata

ritenuta non reintegrabile (STF I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4c e 4d),

così come un'altra persona assicurata di 64 anni e 10 mesi avente una capacità

lavorativa del 50% prima del raggiungimento dell'età pensionabile (STF

9C_153/2011 del 22 marzo 2012 consid. 3.3). A un assicurato avente il medesimo

anno di età, 8 mesi prima del pensionamento, che non lavorava da 9 anni e che

da più di 5 anni riceveva una rendita parziale ed era abile al lavoro in

ragione del 50%, il Tribunale federale non ha riconosciuto la reintegrabilità

della capacità lavorativa residua (STF 9C_145/2011 del 30 maggio 2011 consid.

3.4).

Nel caso esaminato dalla nostra Massima Istanza a fine 2015, i

primi giudici hanno accertato che il ricorrente aveva 63 anni e mezzo nel

momento determinante. Inoltre, in un'attività adeguata era abile al 100%, fermo

restando una minima limitazione consistente nell'evitare pesi superiori a 10 kg

e nel dovere eseguire lavori in posizione seduta. Il ricorrente si esprimeva in

italiano e in tedesco e nella sua attività di tecnico di macchine per ufficio

ha lavorato anche nel servizio esterno, in cui oltre ad avere nozioni tecniche

ha appreso anche a relazionarsi con i clienti. L'assicurato era inoltre attivo

al 20% nelle mansioni consuete e quindi non era mai lontano dal mercato del

lavoro. Sulla base di questi elementi il Tribunale cantonale delle

assicurazioni ha concluso che il ricorrente potesse reintegrare da solo la sua

capacità lavorativa residua (cfr. consid. 4.3).

È corretto, ha concluso il Tribunale federale, che il ricorrente

non era facilmente collocabile e che gli restava ancora, al momento in cui è

stata stabilita medicalmente la sua capacità lavorativa residua, soltanto un

anno e mezzo prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Tuttavia, si

deve considerare che l'assicurato era completamente abile in attività adatta e

aveva solo alcune leggere limitazioni (non alzare pesi superiori a 10 kg e

prevalentemente lavorare da seduto). In particolare, egli non era pregiudicato

nei movimenti fini. Inoltre, in considerazione del diploma commerciale

ottenuto, delle sue conoscenze linguistiche così come dell'esperienza

lavorativa, l'assicurato avrebbe potuto svolgere, oltre a dei compiti di

controllo e di sorveglianza, anche delle facili attività di carattere

amministrativo. Sulla scorta della giurisprudenza esposta e considerate le

esigenze relativamente alte per ammettere la non sfruttabilità della capacità

di lavoro residua di persone di età avanzata, il Tribunale federale ha concluso

che l'autorità di prima istanza non aveva violato il diritto federale quando ha

negato che l'accesso del ricorrente nel mercato del lavoro fosse reso

considerevolmente più difficile. Il ricorso è stato quindi respinto (cfr.

consid. 4.2).

La scrivente Corte rileva ancora che nella STF 8C_910/2015 del 19

maggio 2016, pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 58, il Tribunale federale si è pronunciato

sul caso di un assicurato, nato nel 1952, che nel maggio 2011 ha chiesto

prestazioni dall'assicurazione invalidità per problemi cardiaci. Sulla base

dell'esito di una perizia medica del 5 agosto 2013, con decisione del 12

settembre 2014 l'Ufficio AI ha negato una rendita per assenza di un grado AI

pensionabile.

Al considerando 4.2 l'Alta Corte ha esposto la nozione di mercato

equilibrato del lavoro, evidenziando che è caratterizzato da un certo

equilibrio tra domanda e offerta di forza lavoro. Non si può parlare di

un'opportunità di lavoro se l'attività esigibile è possibile in una forma

talmente limitata che praticamente non esiste sul mercato equilibrato del

lavoro (cfr. consid. 4.2.1).

Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che l'età avanzata è

certamente un fattore estraneo all'invalidità, essa viene però presa in

considerazione allorquando si tratta di rispondere alla questione di sapere se

la capacità lavorativa residua può essere realisticamente sfruttata sul mercato

equilibrato del lavoro (cfr. consid. 4.2.2).

Infine, la nostra Massima Istanza ha posto delle esigenze

relativamente alte per ammettere la non sfruttabilità della capacità di lavoro

residua di persone di età avanzata (cfr. consid. 4.3.4).

Ancora, in un caso ticinese giudicato il 30 ottobre 2017 (STF

8C_428/2017), l'Alta Corte ha ritenuto non dati i presupposti per l'eccezione

giurisprudenziale che considera l'età avanzata, di norma fattore estraneo

all'invalidità, quale possibile ostacolo alla realizzazione della capacità lavorativa

residua sul mercato del lavoro equilibrato, ritenuto che la giurisprudenza ha

ammesso in maniera restrittiva che l'età possa condurre a rendere inesigibile

la ricerca di un nuovo impiego. Nel caso esaminato, la ricorrente, attiva

presso il datore di lavoro dal 2008, aveva 52 anni al momento in cui il medico

ha concluso per la persistenza di una capacità lavorativa residua per lavori

sedentari al massimo del 50% ed era ad almeno 12 anni dall'età pensionabile

AVS.

Nella sentenza pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 7, il Tribunale

federale ha ricordato che l'età avanzata è un criterio che può incidere sullo sfruttamento

della capacità lavorativa residua (cfr. consid. 3.2). In quel caso, nonostante

l'età di 62 anni, l'accesso al mercato del lavoro nell'ambito di un'attività di

pianista (da bar) oppure di un'attività leggera sino a medio-pesante non

risultava di impedimento all'accesso al mercato del lavoro (cfr. consid. 5).

Alla luce della giurisprudenza esposta, il TCA deve

respingere la lamentela del ricorrente.

In primo luogo va rilevato che, al momento

determinante, ossia quando la sua capacità lavorativa residua è stata valutata

medicalmente (DTF 138 V 457 consid. 3.3) nell'ottobre 2019, l'assicurato ha

compiuto 60 anni alcuni giorni dopo.

Questo Tribunale rileva che nella STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre

2009, in cui la ricorrente era 56enne al momento della decisione

amministrativa, l'Alta Corte ha affermato che l'età non solo non si ripercuote negativamente

sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di

esso.

I lavoratori ausiliari, attivi in quei settori di attività

accessibili a lavoratori non qualificati, sono richiesti indipendentemente

dalla loro età in un mercato del lavoro equilibrato (cfr. anche la sentenza I 594/04

del 14 febbraio 2005).

Oltre a ciò, le limitazioni stabilite dal perito l'8

ottobre 2019 concernono il carico massimo (fino a 10kg) e i lavori con le

braccia. In particolare, a causa della patologia alla spalla destra,

l'assicurato doveva evitare di sollevare pesi superiori a 10 kg, evitare di

utilizzare in continuazione le due braccia e in particolare il sinistro, con il

quale non era possibile lavorare vicino o sopra l'orizzontale, mentre con il

destro doveva evitare lavori ripetuti e pesanti, così pure con le mani.

L'assicurato doveva inoltre cambiare le posizioni da seduto (massimo 2 ore) a

in piedi (massimo 40 minuti consecutivi).

D'avviso di questo Tribunale, l'elenco di attività

leggere, semplici e ripetitive, che il 13 novembre 2019 (doc. 202) il consulente in integrazione professionale ha stilato (addetto

alla qualità o imballaggio, operaio generico nell'industria alimentare, operaio

non qualificato nell'industria manifatturiera, autista/fattorino per consegna a

domicilio di merce non troppo pesante, cassiere in pompe di benzina, addetto

alla sorveglianza video di strutture amministrative o industriali), alla luce delle condizioni di salute del ricorrente e meglio della sua

capacità lavorativa residua del 35%, va considerato come sostenibile. In altre

parole, le succitate limitazioni funzionali non sono di alcun ostacolo alla sua

reintegrabilità nel mondo equilibrato del lavoro.

Il TCA rileva, inoltre, che neppure gli è pregiudizievole il fatto

che sebbene abbia svolto la medesima attività di cuoco/pizzaiolo/ esercente per

dei decenni e che le conoscenze dell'assicurato in altri lavori siano

praticamente nulle, tuttavia si può comunque ritenere, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56

consid. 2.4; DTF 138 V 218 consid. 6), che il ricorrente sia in grado di

svolgere almeno una delle attività leggere, semplici e ripetitive, che il

consulente in integrazione professionale ha appositamente elencato.

Infatti, questi lavori non contrastano né con le sue condizioni di

salute né tanto meno con la sua età (STCA 32.2019.194 del 3 agosto 2020; STCA

32.2017.222

del 26 novembre 2018; STCA 32.2017.63 del 6 novembre 2017; STCA

32.2017.18

del 27 luglio 2017).

Per di più, dette attività non richiedono delle particolari

conoscenze professionali, potendo perciò l'assicurato essere subito attivo dopo

una breve introduzione teorica e concreta direttamente sul posto, e ciò anche

se le attività lucrative indicate esulano dal suo ambito consueto lavorativo ed

egli non ha acquisito una formazione post scuola obbligatoria.

In virtù delle considerazioni esposte, tenuto conto che sì l'età

avanzata viene presa in considerazione allorquando si tratta di sapere se la

capacità lavorativa residua può essere realisticamente sfruttata sul mercato

equilibrato del lavoro (SVR 2016 IV Nr. 58 consid. 4.2.2), ma che il Tribunale

federale ha posto delle esigenze relativamente alte per ammettere la non

sfruttabilità della capacità di lavoro residua di persone di età avanzata (SVR

2016.

IV Nr. 58 consid. 4.3.4), va dunque qui concluso che la capacità

lavorativa residua del 35% del ricorrente è reintegrabile in un mercato

equilibrato del lavoro.

Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene dunque che,

da una valutazione complessiva, il tasso di riduzione del 15% stabilito

dall'Ufficio assicurazione invalidità sia adeguato. Non v'è quindi alcun motivo

per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione

della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto entro i limiti

riconosciuti dalla giurisprudenza.

2.18

Ne segue che il reddito

statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2019 a Fr. 68'022,67 va ritenuto

nella misura del 35% (Fr. 68'022,67 x 35 : 100 =

Fr. 23'807,94) stante la ridotta

capacità lavorativa esigibile dell'assicurato e in seguito questo nuovo

reddito va diminuito del 15% per tenere

conto delle circostanze personali, ottenendo così l'importo di Fr. 20'236,74 (Fr. 23'807,94 - [Fr. 23'807,94 x 15 : 100]).

Confrontando questo

dato con l'ammontare di Fr.

54'728,44 corrispondente al

reddito (ipotetico) da valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

nell'anno 2019 come cuoco al 100% senza il danno alla salute, risulta

dunque una perdita di guadagno del 63,02% ([Fr. 54'728,44 -

Fr. 20'236,74] : Fr. 54'728,44 x 100), che va arrotondata

al 63% (DTF 130 V 121).

2.19

Sulla scorta delle

considerazioni mediche ed economiche presentate, ne discende che è a giusta

ragione che il diritto a una mezza rendita di invalidità in essere dal 2001,

eccezion fatta a una rendita intera dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, deve

essere aumentato a tre quarti di rendita di invalidità.

Infatti, tenuto conto di una capacità lavorativa

residua del 35% in altre attività adeguate dal 15 maggio 2019, la perdita di

guadagno del 63% stabilita da questo Tribunale fa sì che dal 1° agosto 2019,

giusta l'art. 88a cpv. 1 OAI, il ricorrente abbia diritto a tre quarti di

rendita AI.

La scrivente Corte non può quindi che confermare la decisione di

attribuzione di una rendita d'invalidità così come stabilito dall'Ufficio AI con

la decisione impugnata e respingere il ricorso.

2.20

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

2.21

Quest'ultimo ha chiesto al

Tribunale di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentando

domanda di esonero dalle spese e tasse di giustizia.

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio

e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che

prevede che:

"

1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,

integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad

accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta

possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento

dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il

ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

Infatti, non va dimenticato che il ricorrente non ha prodotto

alcun referto medico atto a sovvertire le chiare e complete conclusioni tratte

dal perito reumatologo, che ha valutato nel dettaglio e compiutamente le sue

condizioni di salute. Infatti, il certificato del prof. dr. med. __________ era

già stato prodotto nella fase istruttoria e quindi era già stato valutato dal

perito nominato dall'Ufficio AI. Il ricorrente ha perciò espresso solo

lamentele soggettive e non ha saputo comprovare un peggioramento.

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre l'adempimento

delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti