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Decisione

32.2020.34

Assicurato posto al beneficio di una rendita intera per un grado d'invalidità del 77%. Ricorso dichiarato irricevibile in quanto l'insorgente non ha fatto valere un interesse degno di protezione

1 ottobre 2020Italiano11 min

113 V 159).

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n.

32.2020.34

BS

Lugano

1° ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 marzo 2020 di

RI 1

contro

la decisione del 27 febbraio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione 27 febbraio 2020, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha riconosciuto

a RI 1, classe 1969, con decorrenza dal 1° ottobre 2018 (mese in cui è stata

avviata d’ufficio la revisione dei ¾ di rendita, per un’invalidità del 64%, stabilita

con decisioni del 25 luglio 2012; doc. 152 inc. AI), il diritto ad una rendita

intera per un grado d’incapacità al guadagno del 100% e dal 1° ottobre 2019 il

diritto ad una rendita intera ma con un grado d’invalidità del 77% (raffronto

tra il reddito da valido di fr. 69'013,60 e quello da invalido di fr. 16'174,50).

1.2. Contro

questa decisione l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso, postulando l’erogazione

di una rendita intera con un grado d’invalidità del 100% anziché del 77% dal 1°

ottobre 2019. In sostanza egli contesta il miglioramento delle condizioni di

salute ritenuto dall’Ufficio AI, facendo riferimento al certificato 6 marzo

2020 della dr.ssa med. __________ dell’Ospedale __________ di __________.

1.3. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI evidenzia l’irricevibilità del ricorso non

avendo l’assicurato fatto valere un interesse degno di protezione, precisando

che “nella fattispecie non vi sono agli atti elementi comprovanti l’effetto

vincolante del grado definito dall’AI rispetto ad altre prestazioni

assicurative”. In caso di entrata nel merito del gravame, ribadendo la

correttezza della valutazione medico-teorica operata dal SMR (cfr. rapporti 30

luglio 2019 e annotazioni del 16 settembre 2019 in doc. 186 e 196 inc. AI) e

dei redditi posti a confronto, l’amministrazione chiede la conferma della

decisione impugnata.

considerato in

diritto

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. Con

il presente ricorso l’assicurato non contesta il diritto alla rendita intera ma

unicamente la determinazione del grado d’invalidità dal 1° ottobre 2019 fissato

dall’Ufficio AI. Occorre pertanto esaminare se sussiste un interesse degno di

protezione ex art. 59 LPGA che legittimi l’insorgente a ricorrere contro il

querelato provvedimento, visto che con un grado d’invalidità dell’77% ed uno

del 100% l’assicurato ha comunque diritto ad una rendita intera.

2.3. Ai

sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla

decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di

protezione al suo annullamento o alla sua modifica.

La

legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di

cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti),

secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla

decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento

o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza

resa a proposito di quest'ultima disposizione (Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des

Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, pag. 121; va fatto presente che l’attuale

art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo diverso (più restrittivo)

l’interesse degno di protezione del ricorso in materia di diritto pubblico al

TF: al riguardo cfr. le summenzionate citazioni). La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi

dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la

modificazione o l'annullamento della decisione impugnata che può fare valere

una persona toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste

pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe

al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio

economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli

cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati; cfr. anche

Kieser, ATSG –Kommentar, 2020, art. 59 n. 9, pag. 1056).

Nella

sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 l’Alta Corte ha ricordato che l'esistenza

di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica di una

decisione, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere

negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa

senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere

impugnato (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa; 106 V 91 consid. 1 con riferimenti). È

fatta salva l'eventualità, in cui il dispositivo rinvii ai considerandi (DTF

Fatti

113 V 159).

Per

quel che concerne la decisione (formatrice) riguardante prestazioni

assicurative, solo queste ultime sono oggetto del dispositivo. Il grado

d'invalidità costituisce in tale contesto, soltanto la motivazione del

provvedimento. Quest'ultima può essere impugnata autonomamente solo se può fare

l'oggetto di un giudizio di accertamento. Il che presuppone, a sua volta,

l'esistenza di un interesse degno di protezione all'accertamento, vale a dire

di un interesse speciale, immediato e attuale, di natura fattuale o giuridica.

All'emanazione di un giudizio di accertamento non devono però opporsi interessi

pubblici o privati di rilievo. L'interesse degno di protezione può unicamente

essere ammesso se non può essere altrimenti attuato con un giudizio formatore

(DTF 115 V 416 consid. 3b/aa, 114 V 203 con riferimenti; cfr. inoltre DTF 130 V

388 consid. 2.2 e 2.4, 129 V 289 consid. 2.1 con riferimenti).

Se

l'assicurato non chiede una modifica del dispositivo ma si limita a contestare

ad esempio il tasso di incapacità di guadagno, deve essere esaminato se egli si

possa prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato

del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid.

3b/aa e ivi riferimenti; in questa sentenza l’allora TFA aveva stabilito che se

la rendita d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni è attribuita a

titolo di rendita complementare, l’assicurato ha un interesse a che si accerti

che il tasso della sua invalidità è superiore anche quando detto aumento non

influisce sull’importo della rendita (consid. 3); inoltre, sull’interesse a

contestare un grado d’invalidità stabilito dall’AI nell’ottica del

riconoscimento di prestazioni LADI cfr. STCA 32.2012.298 del 16 settembre 2013

con riferimenti alla giurisprudenza federale).

Nella

sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di

un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI, né l’inizio

della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità

della previdenza professionale pretendeva soltanto un’altra definizione

dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse

degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto

l’insorgente non aveva chiesto una modifica del dispositivo della decisione, ma

censurava un elemento della determinazione della rendita e con ciò la

motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).

Allorquando

in discussione è il grado d’invalidità, di regola la giurisprudenza non

riconosce l’interesse degno di protezione se la richiesta modifica del grado

d’invalidità non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale

interessato (ad esempio la correzione del grado d’invalidità da 63

a 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48; citato in Kieser, op. cit., art. 59 n. 16,

pag. 1057).

Al

riguardo cfr. pure STCA 32.2016.60 del 12 settembre 2016 in cui questa Corte

non ha riconosciuto un interesse degno di protezione, in quanto la richiesta

modifica del grado d’invalidità (in quel caso, dal 23 % al 27%) non incideva

sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

Considerandi

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.

1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

2.5

Nel

caso in esame, l’assicurato contesta la riduzione del grado d’invalidità dal

100% al 77% con effetto dal 1° ottobre 2019 (tre mesi dopo il miglioramento ex

art. 88a cpv. 1 OAI).

Come

si evince dal rapporto 30 luglio 2019 il dr. med. __________ del SMR (Servizio

medico regionale dell’AI) ha valutato una residua capacità lavorativa del 70%

in attività adeguate, con effetto dal luglio 2019 (doc. 186 inc. AI), ciò che

ha determinato un grado d’invalidità del 77% (cfr. rapporto 30 luglio 2019 del

Consulente in integrazione professionale; doc. 185 inc. AI).

A

conferma della sua richiesta ricorsuale, l’assicurato fa riferimento al

succitato certificato 6 marzo 2020 della dr.ssa med. __________ in cui essa ha

fra l’altro evidenziato che le condizioni generali del paziente “non sono

migliorate dopo l’artrite settica dell’anca destra e i diversi interventi

ortopedici. L’infezione è stata sanato resta però un deficit nella

mobilizzazione dell’anca (…)” e “riteniamo perciò la (…) valutazione di

“miglioramento” non corrisponda alla realtà” (doc. A3).

Nel

ricorso l’assicurato non ha tuttavia specificato quali sarebbero le conseguenze

dell’effetto vincolante del grado d’invalidità, successivo al 1° ottobre 2019,

definito nella decisione contestata nei confronti di altri enti assicurativi,

ossia se ed in quale misura la modifica del tasso d’invalidità inciderebbe sul

diritto a prestazioni da parte di altri assicuratori sociali.

Va

poi rilevato che, come visto (cfr. consid. 2.4), sia con un grado d’invalidità

del 100% sia con uno del 77% egli ha diritto ad una rendita intera dell’AI di

medesimo importo di mensili fr. 1'976.-- dal 1° ottobre 2018 e, a seguito

dell’adeguamento, di fr. 1'993.-- dal 1° gennaio 2019 e quindi la pronunzia

contestata non ha alcun pregiudizio nei suoi confronti.

Non

essendo pertanto ravvisabile, sulla base della giurisprudenza citata al

considerando precedente, un interesse degno di protezione per contestare la

definizione del grado d’invalidità, il ricorso dev’essere dichiarato

irricevibile.

2.6

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--vanno poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Le

spese di fr. 200 .-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti