32.2020.34
Assicurato posto al beneficio di una rendita intera per un grado d'invalidità del 77%. Ricorso dichiarato irricevibile in quanto l'insorgente non ha fatto valere un interesse degno di protezione
1 ottobre 2020Italiano11 min
113 V 159).
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.34
BS
Lugano
1° ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 marzo 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 27 febbraio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione 27 febbraio 2020, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha riconosciuto
a RI 1, classe 1969, con decorrenza dal 1° ottobre 2018 (mese in cui è stata
avviata d’ufficio la revisione dei ¾ di rendita, per un’invalidità del 64%, stabilita
con decisioni del 25 luglio 2012; doc. 152 inc. AI), il diritto ad una rendita
intera per un grado d’incapacità al guadagno del 100% e dal 1° ottobre 2019 il
diritto ad una rendita intera ma con un grado d’invalidità del 77% (raffronto
tra il reddito da valido di fr. 69'013,60 e quello da invalido di fr. 16'174,50).
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso, postulando l’erogazione
di una rendita intera con un grado d’invalidità del 100% anziché del 77% dal 1°
ottobre 2019. In sostanza egli contesta il miglioramento delle condizioni di
salute ritenuto dall’Ufficio AI, facendo riferimento al certificato 6 marzo
2020 della dr.ssa med. __________ dell’Ospedale __________ di __________.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI evidenzia l’irricevibilità del ricorso non
avendo l’assicurato fatto valere un interesse degno di protezione, precisando
che “nella fattispecie non vi sono agli atti elementi comprovanti l’effetto
vincolante del grado definito dall’AI rispetto ad altre prestazioni
assicurative”. In caso di entrata nel merito del gravame, ribadendo la
correttezza della valutazione medico-teorica operata dal SMR (cfr. rapporti 30
luglio 2019 e annotazioni del 16 settembre 2019 in doc. 186 e 196 inc. AI) e
dei redditi posti a confronto, l’amministrazione chiede la conferma della
decisione impugnata.
considerato in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Con
il presente ricorso l’assicurato non contesta il diritto alla rendita intera ma
unicamente la determinazione del grado d’invalidità dal 1° ottobre 2019 fissato
dall’Ufficio AI. Occorre pertanto esaminare se sussiste un interesse degno di
protezione ex art. 59 LPGA che legittimi l’insorgente a ricorrere contro il
querelato provvedimento, visto che con un grado d’invalidità dell’77% ed uno
del 100% l’assicurato ha comunque diritto ad una rendita intera.
2.3. Ai
sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modifica.
La
legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di
cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti),
secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla
decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento
o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza
resa a proposito di quest'ultima disposizione (Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des
Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, pag. 121; va fatto presente che l’attuale
art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo diverso (più restrittivo)
l’interesse degno di protezione del ricorso in materia di diritto pubblico al
TF: al riguardo cfr. le summenzionate citazioni). La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi
dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la
modificazione o l'annullamento della decisione impugnata che può fare valere
una persona toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste
pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe
al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio
economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli
cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati; cfr. anche
Kieser, ATSG –Kommentar, 2020, art. 59 n. 9, pag. 1056).
Nella
sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 l’Alta Corte ha ricordato che l'esistenza
di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica di una
decisione, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere
negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa
senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere
impugnato (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa; 106 V 91 consid. 1 con riferimenti). È
fatta salva l'eventualità, in cui il dispositivo rinvii ai considerandi (DTF
Fatti
113 V 159).
Per
quel che concerne la decisione (formatrice) riguardante prestazioni
assicurative, solo queste ultime sono oggetto del dispositivo. Il grado
d'invalidità costituisce in tale contesto, soltanto la motivazione del
provvedimento. Quest'ultima può essere impugnata autonomamente solo se può fare
l'oggetto di un giudizio di accertamento. Il che presuppone, a sua volta,
l'esistenza di un interesse degno di protezione all'accertamento, vale a dire
di un interesse speciale, immediato e attuale, di natura fattuale o giuridica.
All'emanazione di un giudizio di accertamento non devono però opporsi interessi
pubblici o privati di rilievo. L'interesse degno di protezione può unicamente
essere ammesso se non può essere altrimenti attuato con un giudizio formatore
(DTF 115 V 416 consid. 3b/aa, 114 V 203 con riferimenti; cfr. inoltre DTF 130 V
388 consid. 2.2 e 2.4, 129 V 289 consid. 2.1 con riferimenti).
Se
l'assicurato non chiede una modifica del dispositivo ma si limita a contestare
ad esempio il tasso di incapacità di guadagno, deve essere esaminato se egli si
possa prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato
del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid.
3b/aa e ivi riferimenti; in questa sentenza l’allora TFA aveva stabilito che se
la rendita d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni è attribuita a
titolo di rendita complementare, l’assicurato ha un interesse a che si accerti
che il tasso della sua invalidità è superiore anche quando detto aumento non
influisce sull’importo della rendita (consid. 3); inoltre, sull’interesse a
contestare un grado d’invalidità stabilito dall’AI nell’ottica del
riconoscimento di prestazioni LADI cfr. STCA 32.2012.298 del 16 settembre 2013
con riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nella
sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di
un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI, né l’inizio
della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità
della previdenza professionale pretendeva soltanto un’altra definizione
dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse
degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto
l’insorgente non aveva chiesto una modifica del dispositivo della decisione, ma
censurava un elemento della determinazione della rendita e con ciò la
motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).
Allorquando
in discussione è il grado d’invalidità, di regola la giurisprudenza non
riconosce l’interesse degno di protezione se la richiesta modifica del grado
d’invalidità non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale
interessato (ad esempio la correzione del grado d’invalidità da 63
a 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48; citato in Kieser, op. cit., art. 59 n. 16,
pag. 1057).
Al
riguardo cfr. pure STCA 32.2016.60 del 12 settembre 2016 in cui questa Corte
non ha riconosciuto un interesse degno di protezione, in quanto la richiesta
modifica del grado d’invalidità (in quel caso, dal 23 % al 27%) non incideva
sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
Considerandi
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
2.5
Nel
caso in esame, l’assicurato contesta la riduzione del grado d’invalidità dal
100% al 77% con effetto dal 1° ottobre 2019 (tre mesi dopo il miglioramento ex
art. 88a cpv. 1 OAI).
Come
si evince dal rapporto 30 luglio 2019 il dr. med. __________ del SMR (Servizio
medico regionale dell’AI) ha valutato una residua capacità lavorativa del 70%
in attività adeguate, con effetto dal luglio 2019 (doc. 186 inc. AI), ciò che
ha determinato un grado d’invalidità del 77% (cfr. rapporto 30 luglio 2019 del
Consulente in integrazione professionale; doc. 185 inc. AI).
A
conferma della sua richiesta ricorsuale, l’assicurato fa riferimento al
succitato certificato 6 marzo 2020 della dr.ssa med. __________ in cui essa ha
fra l’altro evidenziato che le condizioni generali del paziente “non sono
migliorate dopo l’artrite settica dell’anca destra e i diversi interventi
ortopedici. L’infezione è stata sanato resta però un deficit nella
mobilizzazione dell’anca (…)” e “riteniamo perciò la (…) valutazione di
“miglioramento” non corrisponda alla realtà” (doc. A3).
Nel
ricorso l’assicurato non ha tuttavia specificato quali sarebbero le conseguenze
dell’effetto vincolante del grado d’invalidità, successivo al 1° ottobre 2019,
definito nella decisione contestata nei confronti di altri enti assicurativi,
ossia se ed in quale misura la modifica del tasso d’invalidità inciderebbe sul
diritto a prestazioni da parte di altri assicuratori sociali.
Va
poi rilevato che, come visto (cfr. consid. 2.4), sia con un grado d’invalidità
del 100% sia con uno del 77% egli ha diritto ad una rendita intera dell’AI di
medesimo importo di mensili fr. 1'976.-- dal 1° ottobre 2018 e, a seguito
dell’adeguamento, di fr. 1'993.-- dal 1° gennaio 2019 e quindi la pronunzia
contestata non ha alcun pregiudizio nei suoi confronti.
Non
essendo pertanto ravvisabile, sulla base della giurisprudenza citata al
considerando precedente, un interesse degno di protezione per contestare la
definizione del grado d’invalidità, il ricorso dev’essere dichiarato
irricevibile.
2.6
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--vanno poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Le
spese di fr. 200 .-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti