Lexipedia

Decisione

32.2020.35

Terza domanda. Perizia SAM confermata per aspetti somatici (internistico, reumatologico e neurologico). Rinvio per perizia psichiatrica di decorso

19 ottobre 2020Italiano56 min

in parte, non deve salire su scale a pioli. Sulla base di queste constatazioni il

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2020.35

PC/sc

Lugano

19 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 marzo 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 7 febbraio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________

1961, già attivo come sarto e addetto alle pulizie, divorziato e disoccupato da

svariati anni ormai, il 21 novembre 2009 ha inoltrato una domanda volta

all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (provvedimenti di integrazione

professionale e rendita) a causa dei postumi di un infortunio professionale

("forte colpo al muro con la mano destra all'altezza del polso mentre

sistemavo un tubo") occorsogli il 14 luglio 2003. Esperiti gli

accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio assicurazione invalidità

(di seguito: UAI) con decisione del 22 novembre 2011 (preavvisata il 13 ottobre

2011), ha rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni AI, a fronte di un

grado di invalidità nullo. Questa decisione è cresciuta incontestata in

giudicato (cfr. STCA 32.2017.25 del 13 settembre 2017, consid. 1.1: pag. 574-615

incarto AI).

1.2. Il 20 novembre 2015 RI 1 ha

inoltrato una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti

(provvedimenti di integrazione professionale e rendita), a causa

dell'aggravamento del suo stato di salute fisico e psichico. Esperiti gli

accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 16 gennaio

2017 (preavvisata il 16 novembre 2016), ha rifiutato all'assicurato il diritto

a prestazioni AI, a fronte di un grado di invalidità del 28% (cfr. STCA

32.2017.25 del 13 settembre 2017, consid. 1.2: pag. 574-615 incarto AI). Con

pronunzia 32.2017.25 del 13 settembre 2017 il TCA ha respinto l’impugnativa

inoltrata nel frattempo dall’assicurato (pag. 574-615 incarto AI). Il

successivo ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con

sentenza 9C_727/2017 del 15 maggio 2018 (pag. 645-648 incarto AI).

1.3. Il 3 dicembre 2018 RI 1 ha informato

l’UAI, per il tramite della propria patrocinatrice, avv. RA 1, che il suo stato

di salute era peggiorato (pag. 653 incarto AI), sulla scorta di quanto

attestato nel certificato medico del 28 novembre 2018 del dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna nonché suo medico di famiglia (pag. 652

incarto AI).

In data 5 dicembre 2018 il

medico SMR, dr. med. __________, ha informato l’UAI che si trattava di un “Verosimile

peggioramento somatico. Entrata in materia giustificata.” (pag. 656 incarto

AI).

Il 28 dicembre 2018 RI 1

ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata

da: “algodistrofia mano-polso destro (anni); psicosi cronica (anni);

degenerazioni importanti acromio-clavicolari a destra, impingement radicolari a

più livelli cervicali (specie C6 e C7) anni e peggiorato negli ultimi mesi

(ultimo anno).” (659-667 incarto AI).

1.4. Dopo avere esperito gli

accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 7 febbraio 2020

(pag. 873-877 incarto AI; preavvisata il 30 dicembre 2019: pag. 837-841 incarto

AI), ha respinto la richiesta di prestazioni, a fronte di un grado di

invalidità del 28%.

1.5. Contro la precitata decisione

RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA

postulandone l'annullamento e, in via principale, il riconoscimento

dell’invalidità al 100% del suo cliente e, in via subordinata, il rinvio degli

atti all’UAI per maggiori accertamenti medici (doc. I, pag. 9).

Sostanzialmente la

patrocinatrice dell'assicurato critica l'operato dell'amministrazione per

essersi fondata sulla perizia pluridisciplinare del __________, che contesta in

quanto contraddittoria, anziché sulle attestazioni dei medici curanti del suo

cliente, che lo seguono ormai da anni e hanno pertanto una maggiore

consapevolezza della sua reale situazione, a differenza dei medici dell’UAI,

che lo hanno visitato in una sola occasione. A suffragio delle proprie

argomentazioni produce svariata documentazione medica, già agli atti (doc.

F-O). Da ultimo, chiede che il suo assistito sia posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

1.6. Nella risposta del 3 aprile

2020 l'UAI, ha postulato la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.7. Il 7 maggio 2020 la

rappresentante del ricorrente ha versato agli atti il certificato municipale

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato e vidimato,

e la documentazione economica dimostrante lo stato di indigenza del suo cliente

(doc. IX+1).

1.8. Il 29 maggio 2020 la

patrocinatrice dell'insorgente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni

punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. XI).

A suffragio delle proprie

argomentazioni ha versato agli atti i certificati medici del 15 e 25 maggio

2020 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia

(doc. Q e R).

1.9. Il 15 giugno 2020 l’UAI si è

riconfermata nella richiesta di reiezione del gravame - sulla base

dell'annotazione del 9 giugno 2020 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. XIII-1)

- con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (doc. XIII).

1.10. Il 30 giugno 2020 la rappresentante

del ricorrente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti (in

particolare, puntualizzando che il peggioramento dello stato di salute del suo

cliente, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, era esistente

anche nel febbraio 2020, quando è stata emessa la decisione avversata), nelle

proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. XV).

1.11. L’8 luglio 2020 l’UAI si è

riconfermata nella richiesta di reiezione del gravame con argomentazioni di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XVII).

Questo scritto è stato trasmesso, per conoscenza, alla patrocinatrice

dell’insorgente il 10 luglio 2020 (doc. XVIII).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire

se l’amministrazione ha correttamente o meno rifiutato di assegnare

all’assicurato una rendita di invalidità.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza

per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Qualora una prima richiesta

di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o

perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di

invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF

133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo

l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la

propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda

deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI Scopo di questo

requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130

V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione

non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando

una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante

modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione

è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117

V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione

entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto

di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di

invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF

109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla

revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg.

OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur

von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche

dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore

dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007,

consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il

1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti

cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.

2.4. Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul

grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una

revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato

di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2

OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Va ancora rilevato che con

sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5

2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti

determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da

lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da

giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito

nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza

rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.

200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre

2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di

salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro

clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

2.5. Per quel che concerne

l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in

futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il

medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel 2015 il Tribunale federale

aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI

in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova

(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30

novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura

appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove

è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in

particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche

possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in

maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è

necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo

giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la

questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione

delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un

esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità

lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa

comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una

limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza

precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016

del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie

raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro

valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del

singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche

sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di

prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al

diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e

32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14

agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in

seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2;

8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto

2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

Vedi pure STCA 32.2018.145

del 21 ottobre 2019, consid. 2.3, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid.

2.3 e STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid. 2.4.

2.6. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122

V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI

o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici

esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie

conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti

a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008,

consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che

uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio

2020, consid. 2.5; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.5; STCA

32.2019.189 del 6 luglio 2020, consid. 2.5; STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020,

consid. 2.5).

Da ultimo, affinché un

esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. CATTANEO, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D.

CATTANEO, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie,

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pag. 203 e segg.

(249-254).

Innanzitutto la diagnosi

deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF

9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V

294; MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del

carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352;

cfr. STCA 32.2018.57 del 18 marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30

luglio 2019, consid. 2.4 in fine e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020,

consid. 2.4, STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.7 e STCA 32.2019.219

del 15 luglio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid. 2.4).

2.7. Ad una perizia allestita

esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere riconosciuto

valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti

apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale

dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”).

Tale giurisprudenza va tuttavia

relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di

una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della

medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto

personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U

438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA

35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio

2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del

13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8;

STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5; STCA 32.2019.47 del 24

febbraio 2020, consid. 2.5; STCA 32.2019.145 del 9 giugno 2020, consid. 2.12).

2.8. Preliminarmente il TCA rileva

che l'amministrazione ha ritenuto assolte le condizioni per entrare nel merito

della nuova richiesta di rendita di RI 1 (cfr. annotazione del 5 dicembre 2018

del medico SMR, dr. med. __________ per un “Verosimile peggioramento

somatico”: pag. 656 incarto AI) e che pertanto, conformemente alla

giurisprudenza esposta al considerando 2.3, si deve situare al momento in cui

l’UAI con decisione del 16 gennaio 2017 (pag. 357-360 incarto AI), cresciuta in

giudicato (cfr. STCA 32.2017.25 del 13 settembre 2017, pag. 574-615 incarto AI,

e STF 9C_727/2017 del 15 maggio 2018, pag. 645-648 incarto AI; cfr. consid. 1.2

della presente decisione) ha rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni

AI, poiché presentava un grado d’invalidità del 28% e, quindi, non

pensionabile.

In quell’occasione l’amministrazione si era fondata, dal profilo medico, su una

perizia con accertamento medico reumatologico del dr. med. __________ e su una

perizia con accertamento medico psichiatrico e psicoterapeutico del dr. med. __________

del __________.

Nella perizia allestita il 7 giugno 2016 (pag. 298-311 incarto AI) lo

specialista reumatologo - dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi

(personale e sistematica) e le constatazioni soggettive dell'assicurato ed aver

proceduto all'esame reumatologico e neurologico, riportandone le constatazioni

oggettive - aveva posto la diagnosi di:

" Sindrome

cervicolombovertebrale cronica intermittente, in:

- Disturbi

statici del rachide (ipercifosi della dorsale con protrazione del capo,

iperlordosi lombare, scoliosi destroconvessa dorsale)

- Decondizionamento e sbilancio muscolare

- Obesità (peso 95,3 kg / statura 183 cm)

Periartropatia omero scapolare bilaterale

Dolori cronici al polso destro, in:

- Nota instabilità mediocarpica bilaterale

- Lesione parziale del legamento scafolunato a destra

- Iniziali alterazioni degenerative carpali a destra

Probabile rizartrosi attivata a sinistra

Gonalgie anteriori bilaterali, in:

- Obesità (peso 95,3 kg / statura 183 cm)

Tendenza fibromialgica (6 su 18 punti fibromialgici

positivi)." (pag. 310 incarto AI).

Lo specialista aveva

concluso quanto segue:

" (…) In un

lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro

sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, con rendimento

massimo del 100 %, come già riferito al momento della valutazione peritale nel

2011, a decorrere dal 28.6.2009, allorché veniva dichiarata un'inabilità

lavorativa totale nella sua ultima attività principale come addetto alle

pulizie; dopo la valutazione presso lo specialista in chirurgia della mano Dr. __________

di __________ del 7.10.2014, va tenuto conto che l'assicurato, rispetto al

2011, presenta limiti funzionali e di carico più restrittivi. Mentre dopo la

mia ultima valutazione peritale del 21.3.2011, tenendo conto dei limiti

funzionali e di carico allora vigenti, ritenevo l'assicurato, nella sua ultima

attività lavorativa principale come addetto alle pulizie, abile al lavoro

sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, ma con una

diminuzione del rendimento del 40 % a partire dal 28.6.2009, ora lo giudico, a

seguito delle caratteristiche del mansionario, a partire dal 7.10.2014, abile

al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, ma con una

diminuzione del rendimento del 70 %; come sarto, al momento dell'ultima

valutazione peritale, lo ritenevo abile al lavoro sull'arco di una giornata

lavorativa normale di 8 - 9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 20 %

dal 28.6.2009; dal 7.10.2014, lo giudico come sarto abile sull'arco di una

giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, ma con una diminuzione del rendimento

del 30 %. La capacità lavorativa di casalingo rimane sull'arco di una giornata

lavorativa abituale, ma con una diminuzione del rendimento del 10 %, a partire

dal 28.6.2009." (pag. 310 e 311 incarto AI).

Nella perizia allestita il

13 giugno 2016 (pag. 312-328 incarto AI) il dr. med. __________ - dopo avere:

elencato gli atti, esposto dettagliatamente l'anamnesi, eseguito un esame

clinico secondo AMDP System come pure degli approfondimenti testali

(segnatamente: valutazione psicodiagnostica o psicometrica, ricerca per

sostanze stupefacenti e dosaggi ematici dei farmaci) e la descrizione di

risorse e deficit secondo lo schema MINI ICF-AAP, descritto la giornata come

pure le attività e le abitudini dell'assicurato ed aver riportato il

trattamento psichiatrico in corso - aveva posto la diagnosi (con ripercussioni

sulla capacità di lavoro) di: "Disturbo dell'adattamento con umore

depresso ad andamento cronico (F 43.21)" (pag. 324 incarto AI).

Lo specialista era,

pertanto, giunto alla seguente conclusione:

" (…)

ritengo che a partire dal luglio 2015 cioè della presa in carico psichiatrica,

(…), l'assicurato presenti una riduzione della capacità lavorativa per motivi

prettamente psichiatrici nella misura non superiore ad un 20% (diminuzione del

rendimento) in ogni attività. Nell'attività equivalente a quella di casalinga

la capacità, sul piano medico teorico, è piena. Fondamentale un aiuto al

collocamento che potrebbe avere anche un effetto positivo nell'allentare la

percezione di disfunzionamento e di deriva sociale dell'assicurato. Non ritengo

che una modifica del trattamento farmacologico attuale, adeguato al quadro psichico,

possa comportare un miglioramento della capacità lavorativa. Qualora fossero

verificate eventuali limitazioni somatiche, a mio avviso dovrebbero essere

cumulate con la suddetta limitazione per motivi esclusivamente psichiatrici. (…

)". (pag. 327 e 328 incarto AI).

Nel rapporto finale del 23

giugno 2016 (pag. 330-332 incarto AI) il medico SMR, dr. med. __________, -

dopo aver ripreso la diagnosi posta dal perito reumatologo quale "diagnosi

principale con influsso sulla CL" e quella posta dal perito psichiatra

quale "ulteriore diagnosi con influsso sulla CL" - aveva

concluso per un'incapacità:

- nell'attività

abituale di sarto del 20% dal 28 giugno 2009 al 6 ottobre 2014 e del 30% dal 7

ottobre 2014 e continua e per un'IL nell'attività abituale di addetto alle

pulizie del 40% dal 28 giugno 2009 al 6 ottobre 2014 e del 70% dal 7 ottobre

2014 e continua (da intendersi quale riduzione di rendimento);

- in

un'attività adeguata del 0% dal 28 giugno 2009 al 30 giugno 2015 e del 20% da

luglio 2015 e continua (da intendersi quale riduzione di rendimento);

- nelle

mansioni consuete (casalinga) del 10% (pag. 331 incarto AI).

Il medico SMR aveva

indicato le seguenti limitazioni funzionali: 5 kg quale carico massimo, senza

alternanza della postura, senza difficoltà nello svolgimento di lavori di

precisione e senza necessità di pause supplementari. Quali ulteriori

limitazioni funzionali ha puntualizzato quanto segue: "Evitare

movimenti monotoni, ripetitivi, utilizzando i polsi rispettivamente le mani;

sfiduciato, pessimismo, atteggiamento passivo e ritiro sociale" (pag.

332 incarto AI).

Il medico SMR aveva

attestato uno stato di salute "peggiorato" in seguito "ad

alterazioni degenerative delle articolazioni alle estremità superiori e in

attività adeguata per il problema psichiatrico", con prognosi "stazionaria"

e specificando che la "riduzione di CL per motivi psichiatrici si

integra in quella dettata dalle affezioni reumatologiche, dato che entrambe

concernono una riduzione del rendimento" e che non erano applicabili

delle terapie in grado di migliorare o mantenere verosimilmente la capacità

lavorativa dell'assicurato (pag. 332 incarto AI).

Davanti al TCA, il perito psichiatra, nel complemento del 18 aprile 2017 (pag.

563-564 incarto AI), aveva rilevato quanto segue:

" (…) Ho

preso visione degli scritti allegati e del CD contente gli atti successivi alla

mia valutazione peritale e mi sono nuovamente chinato sulla mia perizia del

13.06.2016. Innanzitutto sottolineo come durante la perizia si era a conoscenza

dello scritto del Dr __________ allo psicologo __________ (vedi rapporto del Dr

__________ del 29.03.2016 all'ufficio sostegno sociale e reinserimento) di cui

mi aveva anche parlato l'assicurato durante la valutazione. In secondo luogo nello

scritto del Dr __________ del 27.03.2017 egli ribadisce le diagnosi da lui

espresse anche prima della valutazione peritale da me eseguita e che erano

state oggetto della discussione dove si possono ritrovare i motivi per cui vi

era stato uno scostamento dalla suddetta diagnosi. Da questo punto di vista non

ho quindi nulle da aggiungere a quanto scritto allora. Sempre in quell'ambito e

nell'esame clinico erano anche sottolineati i vari segni e sintomi (anche

relativamente ai pensieri autodistruttivi) che portavano a concludere

differentemente dal curante. Effettivamente invece si può notare una marcata

differenza tra la prescrizione farmacologica del giugno 2016 e la attuale. I

farmaci, che ricordo erano risultati sottodosati in perizia, sono evidentemente

stati successivamente modificati e implementati con il cambio di molecola

antidepressiva e l'aggiunta anche di un farmaco neurolettico (Flupentixolo).

Non è dato sapere se tale modifica sia stata apportata per inefficacia della

precedente terapia o per peggioramento clinico che a logica andrebbe escluso,

visto che lo stesso Dr __________ parla di un quadro e di una diagnosi

invariate negli ultimi 12 mesi (marzo 2016-aprile 2017). Certamente l'attuale

terapia appare più confacente ad una diagnosi di maggiore gravità e questo

potrebbe deporre per un peggioramento o per una differente valutazione del

quadro; un peggioramento non era stato escluso dal sottoscritto anche se non

appare essere descritto dal curante. Nella mia valutazione ritenevo che la

terapia in atto fosse adeguata alla diagnosi da me posta in allora e ritenevo

che un aiuto al collocamento potesse essere più efficace di una farmacoterapia.

Il fatto che il Dr __________ lo avesse avviato ad una valutazione

per una reintegrazione professionale, anche se sottolineava maggiormente un

percorso occupazionale, era segno che anch'egli nel progetto terapeutico

inseriva una maggior riattivazione per evitare una cronicizzazione ulteriore e

l'inefficacia dall'incremento terapeutico (anche se non è dato sapere quando

sia avvenuto), potrebbe essere spiegata con un quadro clinico più di tipo

reattivo che endogeno come da me sostenuto nella mia valutazione. Rimane il

fatto che mi sembra di aver sufficientemente motivato il mio scostamento

diagnostico dal Dr __________ e anche le limitazioni oggettivabili (…).

Per quanto attiene allo scritto del Dr __________ non posso che

prendere atto che egli mantiene la sua posizione diagnostica, ha inserito una

terapia maggiormente coerente alla sua diagnosi e nonostante ciò il quadro

rimane a suo avviso invariato ma questo non modifica quanto da me valutato ed

argomentato in allora. (…) Da ultimo mi permetto di sottolineare, dopo aver

preso visione dell'incarto che nelle mie conclusioni, pur non essendo a

conoscenza dell'esito della valutazione reumatologica, ritenevo che la IL per

motivi psichiatrici fosse da cumulare a quella eventualmente riscontrata per

motivi reumatologici. (…)" (pag. 563-564 incarto AI)

Nell'annotazione del 24

aprile 2017 il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver rilevato che il

complemento peritale del 18 aprile 2017 era esaustivo e perfettamente

condivisibile, aveva confermato il rapporto finale del 23 giugno 2016 (pag. 565

incarto AI).

Nella STCA 32.2017.25 del 13 settembre 2017 (pag. 574-615 incarto AI),

cresciuta in giudicato (cfr. consid. 1.2 della presente decisione), questa

Corte aveva accertato che lo stato di salute dell’assicurato era stato

accuratamente vagliato prima dell’emissione della decisione avversata e non

aveva motivo per mettere in dubbio le valutazioni peritali effettuate dal dr.

med. __________ (segnatamente la perizia del 7 giugno 2016) e dal dr. med. __________

(segnatamente la perizia del 13 giugno 2016 ed il relativo complemento del 18

aprile 2017; pag. 593 incarto AI). Il TCA aveva, quindi, concluso che fosse da

ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante

abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1, in un'attività adeguata

(rispettosa dei limiti indicati dal perito reumatologo nella perizia del 7

giugno 2016) presenta/ha presentato un’incapacità lavorativa del 0% dal 28

giugno 2009 al 30 giugno 2015 e del 20% (esclusivamente per motivi

psichiatrici) da luglio 2015 e continua (da intendersi quale riduzione di

rendimento; pag. 603 e 604 incarto AI). Pertanto, rispetto alla valutazione

peritale precedente del 2011, a partire dal 7 ottobre 2014 (ovvero dalla data

di valutazione presso lo specialista in chirurgia della mano Dr. __________ di __________:

pag. 302 incarto AI) vi era stato un leggero peggioramento della patologia

reumatologica (a causa del quale l'assicurato presentava dei limiti funzionali

e di carico più restrittivi: pag. 310 incarto AI) mentre a partire dal mese di luglio

2015 (ovvero dalla data di presa a carico psichiatrica: pag. 327 incarto AI) vi

era stato un lieve peggioramento dello stato di salute anche psichico

dell'assicurato dovuto alla patologia psichiatrica, che aveva comportato una incapacità

lavorativa del 20% in un attività adeguate e rispettose dei limiti funzionali e

di carico dell'assicurato indicati dal perito reumatologo nella perizia del 7

giugno 2016 (pag. 604 incarto AI). Il peggioramento dello stato di salute

somatico risalente al 7 ottobre 2014 aveva comportato un inasprimento dei

limiti funzionali e di carico dell'assicurato, senza tuttavia intaccarne la

piena capacità lavorativa (con rendimento completo) in attività adeguate e

rispettose dei limiti indicati dal perito reumatologo nella perizia del 7

giugno 2016. Per contro, il lieve peggioramento dello stato di salute psichico

dell'assicurato, dovuto a decorrere dal luglio 2015 alla patologia

psichiatrica, aveva comportato una IL del 20% (da intendersi quale riduzione di

rendimento) in attività adeguate e rispettose dei limiti funzionali e di carico

dell'assicurato indicati dal perito reumatologo nella perizia del 7 giugno 2016

(pag. 604 incarto AI).

2.9. Il 3 dicembre 2018 RI 1 ha

informato l’UAI che il suo stato di salute era peggiorato, sulla scorta di

quanto attestato nel certificato medico del 28 novembre 2018 del dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna nonché suo medico di famiglia. Il 28

dicembre 2018 ha quindi presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per

adulti, giustificata da: “algodistrofia mano-polso destro (anni); psicosi

cronica (anni); degenerazioni importanti acromio-clavicolari a destra,

impingement radicolari a più livelli cervicali (specie C6 e C7) anni e

peggiorato negli ultimi mesi (ultimo anno).” (659-667 incarto AI; cfr.

consid. 1.3).

Il 6 marzo 2019 l’UAI ha incaricato __________ (di seguito: SAM) di eseguire un

accertamento pluri-disciplinare (in ambito internistico, psichiatrico,

reumatologico e neurologico). La perizia del __________ è datata 16 dicembre

2019 (pag. 737-835 incarto AI).

In tale ambito i medici del __________, dopo aver elencato gli atti ed esposto

dettagliatamente l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale,

patologica e sistemica), le constatazioni soggettive ed obiettive e la

descrizione della giornata, hanno sottoposto l'assicurato ad un consulto internistico

(dr. med. __________), ad un consulto psichiatrico (dr. med. __________), ad un

consulto reumatologico (dr. med. __________) e ad un consulto neurologico (dr.

med. __________).

Dal profilo internistico, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame

nell’ambito della perizia __________, grazie al consulto specialistico del 20

maggio 2019 (dalle ore 8.45 alle ore 12.15 ) del dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna generale, che - dopo avere posto la

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “tabagismo

cronico” - ha attestato, dal profilo internistico, una piena capacità

lavorativa dell’assicurato, a prescindere dalle valutazioni in ambito

reumatologico, neurologico e psichiatrico (pag. 766 incarto AI).

Da profilo neurologico, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame

nell’ambito della perizia __________, grazie al consulto specialistico del 6

giugno 2019 (dalle ore 15.00 alle ore 16.00) del dr. med. __________, il quale,

nel referto dell’11 giugno 2019 (pag. 800-808), dopo aver descritto l'anamnesi,

lo stato clinico ed il referto dell'esame ENMG effettuato, ha attestato la

presenza senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di “dolori

cronici cervicobrachiali, alla spalla ds., al carpo ds. e sindrome

lombovertebrale cronica, senza deficit neurologici associati”. Il perito ha

osservato che l'esame neurologico non mostrava deficit indicativi di un danno

per le strutture nervose centrali e periferiche e che l’assicurato descriveva

una vaga ipoestesia a tutto l'emicorpo destro, alla quale non corrispondevano

però reperti oggettivi più netti. Sulla base di queste constatazioni il perito

neurologo ha valutato l'attuale grado di capacità lavorativa, dal punto di

vista neurologico, nella misura del 100% nelle attività finora esercitate, come

pure in un'attività adatta allo stato di salute.

Per quanto riguarda la patologia reumatologica, l’assicurato è stato sottoposto

al consulto specialistico del 27 maggio 2019 (dalle ore 14.45 alle ore 16.00) del

dr. med. __________, il quale, nel rapporto del 3 giugno 2019 (pag. 780-799

incarto AI), dopo aver descritto l'anamnesi e lo stato clinico reumatologico

dettagliato, ha attestato la presenza, con ripercussione sulla capacità

lavorativa, di “una sindrome panvertebrale con componente cervico

lombospondilogena cronica prevalentemente a ds. (su alterazioni degenerative

plurisegmentarie del rachide cervicale e alterazioni degenerative dorsali), una

periartropatia omeroscapolare a ds. (su incipiente artrosi acromioclaveare,

lieve borsite subacromio-subdeltoidea a ds.) e dolori cronici al polso ds. su

nota instabilità medio-carpica bilaterale, lesione parziale del legamento

scapo-lunato ds. e alterazioni degenerative carpali”. Senza

ripercussione sulla capacità lavorativa ha attestato dei “disturbi statici

della colonna vertebrale, decondizionamento e sbilancio muscolare e sindrome

fibromialgica generalizzata”. Lo specialista ha puntualizzato che queste

patologie comportano delle limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e

trasporto di pesi fino all'altezza dei fianchi; il sollevamento di pesi sopra

l'altezza del petto, il maneggiare attrezzi, l'effettuare lavori al di sopra

della testa, devono essere evitati movimenti monotoni e ripetitivi utilizzando

Fatti

i polsi e rispettivamente le mani, l'utilizzo delle due mani è possibile solo

in parte, non deve salire su scale a pioli. Sulla base di queste constatazioni il

perito reumatologo ha valutato l'attuale grado di capacità lavorativa, dal

punto di vista reumatologico, nella misura del 20% nell'attività di ausiliario

di pulizie, nella misura del 70% in qualità di sarto e nella misura del 100% in

un'attività adatta allo stato di salute.

Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurato è stato sottoposto

al consulto specialistico del 23 maggio 2019 (dalle ore 11.00 alle ore 11.45) e

del 6 giugno 2019 (dalle ore 9.00 alle ore 9.45) del dr. med. __________, il

quale, nel rapporto del 15 giugno 2019 (pag. 809-835 incarto AI), dopo aver descritto

l'anamnesi e le constatazioni obiettive sul piano psicopatologico, ha attestato

la presenza con ripercussione sulla capacità lavorativa, di una sindrome

mista ansiosodepressiva e di una sindrome somatoforme da dolore

persistente. Il perito ha osservato che l’assicurato nel 2002 aveva subito

un infortunio che avrebbe determinato progressivamente un peggioramento delle

sue capacità lavorative. Aveva sviluppato una sindrome ansiosodepressiva,

reattiva, che nel tempo si era consolidata in una sindrome mista

ansiodepressiva. Anche la cronicizzazione del dolore era evoluta verso una

sindrome somatoforme da dolore persistente. L'assicurato appariva molto

passivo, con atteggiamento remissivo, che tendeva a consolidare il circolo

vizioso dell'inabilità. lavorativa. Manteneva una posizione di attesa, sperando

che qualcuno potesse trovare un lavoro adeguato a lui. Sulla base di queste

constatazioni il perito psichiatra ha ritenuto, dal punto di vista

psichiatrico, giustificata un'incapacità lavorativa nella misura del 20% sia

nelle attività svolte che in attività adeguata, in continuità con quanto

valutato nella perizia psichiatrica del 2006 effettuata dal dr. med. __________

presso il __________.

Globalmente, quindi, nel

rapporto peritale del 16 dicembre 2019 i medici del SAM, sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento come pure dell’esauriente discussione

avvenuta tramite teleconferenza l’11 dicembre 2019 alle ore 15.50 (pag. 769

incarto AI), hanno posto le seguenti diagnosi:

" 8.1

Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Diagnosi reumatologiche

Sindrome panvertebrale con componente cervicolombospondilogena cronica,

prevalentemente a ds., in:

- alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide cervicale

(discopatie C3-C7 con ernie discali foraminali 04-05 a ds., C5-C6 a sin., ernie

discali con substenosi dei neuroforami di coniugazione tra C4 e 07),

- alterazioni degenerative dorsali (osteocondrosi D5-D6 e D6-D7).

Periartropatia omeroscapolare a ds., in:

- incipiente artrosi acromeoclaveare, lieve borsite

subacromeo-subdeltoidea a ds.

Dolori cronici al polso ds. su:

- nota instabilità mediocarpica bilaterale,

- lesione parziale del legamento scafolunato ds.,

- alterazioni degenerative carpali.

Diagnosi psichiatriche

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.0)”.

e

B.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

Diagnosi reumatologiche

Disturbi statici della colonna vertebrale (ipercifosi della

dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale

intermedia, caudale e della colonna lombare).

Decondizionamento e sbilancio muscolare. Sindrome fibromialgica

generalizzata.

Diagnosi neurologiche

Dolori cronici cervicobrachiali, alla spalla ds., al carpo ds. e

sindrome lombovertebrale cronica senza deficit neurologici associati.

Altre diagnosi internistiche

Tabagismo cronico.” (pag. 772 incarto AI).

Quanto alla capacità lavorativa

medico - teorica globale, i medici del __________ hanno ritenuto l’assicurato inabile

al 30% nell’attività precedentemente svolta di sarto e all’80% nell’attività allora

svolta di ausiliario di pulizia (ambedue inteso come riduzione di rendimento

sull’arco di un’intera giornata lavorativa; pag. 774 incarto AI) mentre in

un’attività adeguata era da considerare abile al lavoro a tempo pieno con un

rendimento ridotto del 20% (pag. 775 incarto AI).

I periti hanno

puntualizzato quanto segue:

" Si ritiene

che le incapacità lavorative descritte dai consulenti non devono essere

sommate, in quanto le patologie che causano una diminuzione della capacità

lavorativa comportano delle limitazioni funzionali, di rendimento e di carico

che si sovrappongono.” (pag. 775 incarto AI)

rispettivamente (sia per

l’attività svolta sia per l’attività adatta):

" il nostro

consulente in reumatologia, a seguito delle rilevanti alterazioni degenerative

plurisegmentali al rachide cervicale documentata all'ultima MRI cervicale del

25.1.2019, riconosce un'ulteriore diminuzione della caricabilità del cingolo

cervicoscapolare rispetto alla sua precedente valutazione peritale

reumatologica di giugno 2016.

Il nostro consulente in psichiatria conferma invece la valutazione

della capacità lavorativa descritta nella perizia psichiatrica del 13.6.2016

effettuata dal Dr. med. __________ presso il __________ di __________. Sulla

base di ciò, la valutazione complessiva della capacità lavorativa nelle

attività da ultimo svolte di ausiliario di pulizia e sarto (descritto al

capitolo G), come pure in un'attività adatta allo stato di salute (come

descritto nel capitolo H), tenendo in considerazione le limitazioni funzionali

descritte nella presente perizia, valgono a partire dal 25.1.2019. Prima

di gennaio 2019 valgono le conclusioni descritte nel rapporto finale del

Servizio medico Regionale del 23.6.2016, con decisione dell'Ufficio Al del

16.1.2017, in cui la richiesta di prestazioni veniva respinta.” (pag. 775 e 776

incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice)

Da ultimo, i periti

hanno puntualizzato quanto segue:

" Secondo i

consulenti in reumatologia e neurologia non è possibile migliorare ancora in

misura rilevante la capacità lavorativa mediante l'attuazione di provvedimenti

sanitari. Il nostro consulente in psichiatria ritiene utile una terapia

psichiatrica integrata (farmacoterapia e psicoterapia) per un tempo sufficientemente

prolungato, alfine di prevenire ulteriori peggioramenti.” (pag. 776 incarto

AI; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice)

Nel rapporto finale del 17

dicembre 2019 (pag. 732-736 incarto AI) il medico SMR, dr. med. __________,

dopo aver ripreso le diagnosi con e senza influenza sulla

capacità lavorativa poste dai periti del __________, ha fissato un'inabilità

lavorativa del 70% dall’ottobre 2014 al dicembre 2018 e dell’80% dal gennaio

2019 e continua nell’attività abituale (riduzione di rendimento; con prognosi

stazionaria) e un'inabilità lavorativa del 20% dal luglio 2015 e continua (riduzione

di rendimento; con prognosi stazionaria; pag. 733 incarto AI).

Il medico SMR ha puntualizzato un carico massimo di 3 kg, la necessità di

alternanza della postura al bisogno (non inclusa), nessuna difficoltà nello

svolgere lavori di precisione e nessuna necessità di pause supplementari. Ha

inoltre riportato nel dettaglio le svariate limitazioni determinate dal perito

reumatologo (pag. 735 incarto AI). Ha poi concluso che non era da prevedersi

una modifica della capacità lavorativa (pag. 735 incarto AI).

In sede di osservazioni al progetto di decisione l’assicurato ha versato agli

atti il certificato medico del 20 febbraio 2019 della dr.ssa med. __________,

specialista FMH in neurologia, del __________ di __________ (pag. 868 incarto

AI) e il certificato medico del 5 febbraio 2020 (pag. 871 incarto AI) del dr.

med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico di famiglia, giusta

il quale l’assicurato:

" (…) è in

condizioni psichiche estremamente gravi con pianti frequenti ed un calo

dell’umore con idee suicidali. Il tutto si è aggravato dopo la perdita dello

psichiatra Dr. med. __________ deceduto improvvisamente. Sono venute meno le

attenzioni nella cura del corpo, dell’ambiente dove vive e vi è un distacco

decisamente preoccupante.

Prevedo una rapida presa a carico presso un nuovo psichiatra ancora in questi

giorni.

Il paziente non è assolutamente in grado di svolgere nessuna attività.

Piuttosto, sarebbe indicato un breve ricovero che non escludo nelle prossime

settimane non vi fosse un miglioramento.

A proposito della sindrome cervico-brachiale destra, rammento la risonanza

della spalla e della colonna cervicale eseguite però, già nel gennaio 2019. La

situazione è ormai stazionaria e non accenna ad alcun tipo di miglioramento. Il

quadro osteo-muscolare radicolare, sono però chiaramente in secondo piano

attualmente rispetto alla depressione.

Attualmente ho l’impressione che la terapia per via orale venga seguita

parzialmente in un paziente comunque a volte confuso. Sospetto sia più efficace

una terapia per via parenterale. Ed appunto, discuterò con lo psichiatra ancora

in questi giorni” (pag. 871 incarto AI)

Nell'annotazione del 6 febbraio

2020 (pag. 854 incarto AI) il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato quanto

segue:

" (…)

attuale nuova documentazione presentata in sede di osservazioni al progetto:

- rapporto dr.ssa __________ del 20.2.2019: rapporto già valutato in ambito __________.

- Rapporto dr. __________ del 5.2.2020: viene descritta una severa patologia

depressiva cronica come già nel rapporto della dr.ssa __________ del 2019. La

severità del quadro psichiatrico non ha potuto essere confermato in occasione

della perizia psichiatrica.

In conclusione: documentazione insufficiente per comprovare una sostanziale

modifica dello stato di salute.” (pag. 854 incarto AI)

Davanti al TCA, il ricorrente

ha prodotto il certificato medico del 15 maggio 2020 (doc. R) del dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e nuovo psichiatra curante

dell’assicurato da detta data, che ha attestato una IL del 100% dal 15 maggio

al 15 giugno 2020.

Il ricorrente ha prodotto pure il certificato medico del 25 maggio 2020 (doc.

Q) del dr. med. __________, giusta il quale:

“Ho visto il paziente sopraccitato il 15. Maggio 2020 alla mia

consultazione e riassumo così le mie osservazioni.

Dati soggetti:

(…).

Constatazioni obiettive:

Si tratta di un uomo di 59 anni, visibilmente perso, poco curato sulla

persona ma collaborante. Egli è cosciente della situazione, è orientato su se

stesso, nello spazio e nel tempo.

Al momento dell'esplorazione non da segni di deliri o

allucinazioni. Il suo discorso è coerente e logico, l'intelligenza è senz'altro

nella nonna. L'istinto vitale è nettamente diminuito. Egli si mostra riservato,

orgoglioso, volenteroso, sensibile ma -anche molto esigente soprattutto verso

se stesso, con gran senso dell'onore, della morale.

Le funzioni cognitive sono globalmente compromesse, in particolare

l'attenzione e la concentrazione.

La disposizione appare pessimistica, rigida, preoccupata,

irritabile ed abbattuta.

L'attitudine appare tendenzialmente riservata. L'umore appare

Considerandi

chiaramente depresso.

Si sente vittima.

Le emozioni predominanti appaiono caratterizzate da negatività

verso l'ambiente con propositi di aggressività passiva.

Se lasciato libero, egli si esprime focalizzando sulle tematiche

delle umiliazioni e delle ingiustizie subite sul posto di lavoro e le

conseguenti ripercussioni che tutto ciò gli avrebbe procurato.

Egli presenta una coscienza della malattia, si giudica malato,

elencando tutte le sue difficoltà. L'assicurato si sente esausto e sfiduciato,

incompreso e umiliato davanti a tutte le procedure a cui si è sottoposto senza

essere capito ma solo giudicato. I dolori al polso e alla spalla destra lo

demoralizzano sempre di più e lo inibiscono totalmente dopo aver provato

diverse volte di riprendere un lavoro.

Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro:

> Sindrome ansio-depressiva, episodio attuale medio con sintomi

biologici (F33.11).

> Disturbo del sonno resistente al trattamento medicamentoso.

> Disturbo somatoforme da dolore persistente

Valutazione e prognosi:

Il signor RI 1 presenta una sindrome depressiva di gravità media

che si inserisce in una problematica esistenziale complessa ed è aggravata

dalla diagnosi somatica reumatologica.

Il tono dell'umore è depresso, la perdita di provare interesse,

piacere e l'affaticabilità sono considerati generalmente i sintomi più tipici

della depressione. Tali sintomi sono presenti nell'assicurato in modo

nettamente marcato.

Ora, in questo tipo di disturbo il soggetto è di solito sofferente

per i sintomi e presenta delle difficoltà relazionali importanti che

compromettono la stabilità professionale o altre attività sociali. L'assicurato

del resto si trova in un isolamento sociale ed è rinchiuso nel suo mondo.

Ora l'evoluzione e la prognosi appaiono riservate sia per la

malattia somatica che non potrà essere migliorata con un trattamento medico sia

per la cronicità del disturbo psicologico ormai cronico.

Una moltitudine di studi hanno descritto che l'evoluzione di

situazioni simili a medio-lungo termine sono negative e senza successo per una

riabilitazione professionale.

Un tentativo di rompere questa situazione paralizzante è forse

quella di proporre un inserimento occupa7ionale in un atelier protetto come ce

ne sono nell'area della clinica psichiatrica cantonale e poi valutare le

capacità residue del sig. RI 1.

Terapia attuale:

Il paziente segue una psicoterapia settimanale ed assume una

terapia di Wellbutrin 300 mg/g, Lyrica (dosaggio?) e Trittico 100 mg la sera.

Per il momento non ho variato la terapia e vorrei meglio valutare

le possibilità visto la cronicità della situazione e sapendo che un trattamento

medicamentoso probabilmente non avrà quel impatto miracoloso che tutti

desideriamo.

In conclusione, allo stato attuale, il signor RI 1 presenta per motivi

psichiatrici un'incapacità di lavoro almeno dell'80% per un periodo

indeterminato.” (doc. Q; n.d.r.: le sottolineature non sono della redattrice)

Nell'annotazione del 9

giugno 2020 (doc. XIII-1) il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato quanto

segue:

" (…)

Ricorso:

attuale nuova documentazione

Rapporto dr. __________ del 25.5.2020 (visita del 15.5.2020); pone

la diagnosi di:

- Sindrome ansioso-depressiva, episodio attuale medio con sintomi biologici F

33.11

- Disturbo del sonno resistente al trattamento medicamentoso;

- Disturbo somatoforme da dolore persistente;

Egli valuta un impedimento psichiatrico almeno dell’80%

Valutazione:

- L’attuale rapporto dr. __________ attesta un peggioramento dello stato di

salute con IL 100% dal 15.5.2020, data della presa a carico. L’evoluzione della

IL appare negativa”.

Il ricorrente ha prodotto anche il certificato medico del 2 giugno 2020 (doc. U)

dello psichiatra curante, che ha attestato una IL del 100% dal 15 maggio al 31 luglio

2020.

2.10

Chiamato ora a pronunciarsi il

TCA, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, rileva innanzitutto

di non avere motivo per mettere in dubbio le singole valutazioni operate dai

periti del __________ in ambito internistico, reumatologico e neurologico. Tali

rapporti sono dettagliati ed approfonditi e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando 2.6. Il

TCA constata, infatti, che i periti del __________ hanno tenuto conto di tutte

le problematiche lamentate dall'assicurato ponendo le diagnosi concernenti

l’insieme dei disturbi dell’interessato, valutando le sue limitazioni

funzionali e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di

un’analisi approfondita di tutti i referti medici dei curanti (anche

specialisti). Questo Tribunale ritiene tale modo di procedere corretto e non ha

motivo alcuno per rimettere in discussione l’operato di tali medici. In

conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni

espresse - dal profilo somatico - dai periti dell’amministrazione, che hanno

proceduto ad una visita personale accurata dell'assicurato, sono specialisti

delle materie che qui ci occupano e vantano pure un’ampia esperienza in materia

di medicina assicurativa. Occorre qui rilevare che il giudice si scosta dalle

risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili

non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente

pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF

8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.

Per quanto concerne l’aspetto

psichico, il TCA osserva, per contro, quanto segue.

Il dr. med. __________,

psichiatra curante che aveva preso a carico l’assicurato nel luglio 2015, è

morto improvvisamente il 7 aprile 2019.

Il perito psichiatra del __________ ha esaminato l’assicurato in data 23 maggio

2019.

(dalle ore 11.00 alle ore 11.45) e del 6 giugno 2019 (dalle ore 9.00 alle

ore 9.45) ed in quell’occasione ha indicato come “utile una terapia psichiatrica

integrata (farmacoterapia e psicoterapia) per un tempo sufficientemente

prolungato, al fine di prevenire ulteriori peggioramenti” (pag. 834 incarto

AI) rispettivamente ha proposto una “Terapia psichiatrica integrata

(psicoterapia e psicofarmacoterapia) per almeno 2 anni, ma presumibilmente

utile per un arco temporale più lungo. È difficile oggi prevedere i risultati,

ma sicuramente consentirebbe di evitare ulteriori peggioramenti” (pag. 834

incarto AI).

Il 5 febbraio 2020 (pag. 871 incarto AI) il medico di famiglia dell’assicurato

descriveva un quadro psichiatrico severo, di cui si è già ampiamente detto al

considerando precedente.

Il 15 maggio 2020 è iniziata la presa a carico da parte del nuovo psichiatra,

dr. med. __________, che ha parimenti descritto un quadro psichiatrico severo

nel certificato medico del 25 maggio 2020 (doc. Q), di cui si è già ampiamente

detto al considerando precedente, attestando una IL del 100% dal 15 maggio 2020

al 31 luglio 2020 (doc. R e U).

In siffatte circostanze, il TCA non può escludere, con la necessaria

tranquillità, che - nel periodo intercorrente tra il 23 maggio/6 giugno 2019

(date del consulto psichiatrico) e il 7 febbraio 2020 (data di emissione della

decisione impugnata, che segna il limite temporale del potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni: DTF 132 V 215 consid. 3.1.1) - sia intervenuto un

peggioramento dello stato di salute psichico dell’assicurato, con ripercussioni

sulla sua capacità lavorativa.

L’annotazione del 9 giugno 2020 (doc. XIII-1) del dr. med. __________ non è

sufficiente per concludere che è intervenuto un peggioramento dello stato di

salute psichica dell’assicurato a partire dal 15 maggio 2020 (data di presa a

carico dell’assicurato da parte del dr. med. __________). Il precitato medico

SMR non è specialista della materia che qui ci occupa e nessun medico SMR,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, si è espresso in maniera

dettagliata e motivata in proposito dopo avere avuto un colloquio personale con

l'assicurato (cfr. consid. 2.7).

Dagli atti dell’incarto emerge pertanto la necessità di una valutazione

psichiatrica di decorso dello stato di salute dell’assicurato da parte del __________.

Giova qui ricordare che il Tribunale federale, nella sentenza 9C_ 1032/2010 del

1° settembre 2011 consid. 4.1, ha precisato che risulta giustificato e che può

anzi accrescere il valore risolutivo di una perizia di decorso, il fatto che

l'evoluzione dello stato di salute intervenuta nel frattempo venga accertata e

valutata dagli stessi periti medici che si erano già in precedenza confrontati

con la fattispecie. La giurisprudenza di cui alla STF 9C 1032/2010 del 1°

settembre 2011 è stata confermata dal TF anche nelle STF 9C_434/2016 del 14

ottobre 2016 al consid. 5.2, 8C_665/2015 del 21 gennaio 2016 al consid. 4.2 e

9C_441/2014 del 18 giugno 2014 al consid. 2.2.2 (cfr. STCA 32.2017.135 del 23

maggio 2018, consid. 2.8.2.3).

È qui utile sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale in materia di

assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento

(malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3 e 3.8) ma le sue

conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12

luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione

delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma

unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo

le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del

20.

gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234;

STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016, consid. 2.7.2; STCA 32.2018.123 del 6

giugno 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.4;

STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.8).

Il TCA sottolinea che la

capacità lavorativa dell’assicurato dovrà essere valutata nell’ambito di una

procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori e illustrata nella DTF 141

V 281 (cfr., su questo tema, la STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, al consid.

2.7.3). Per costante giurisprudenza, l’esame degli indicatori deve infatti

essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra (cfr. STF 9C_401/2018 del

6.

novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 28; STCA 32.2018.107 del 2

agosto 2019, consid. 2.7.3; STCA 32.2018.216 del 25 ottobre 2019, consid. 2.6; STCA

32.2019.63

del 27 aprile 2020, consid. 2.11).

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze

negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti

peritali svolti dall’amministrazione che necessitano (come nel caso di specie)

di un complemento (cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2017.143 e 32.2018.39 e 40 del 7

maggio 2018, consid. 2.16 e STCA 32.2018.222 del 2 aprile 2019, consid. 2.3).

Alla luce di quanto appena

esposto la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per

l’allestimento - previo aggiornamento degli atti medici dal profilo psichico e somatico

-di una perizia psichiatrica di decorso da parte del __________. Sulla base

dell’aggiornamento degli atti medici dal profilo somatico, l’amministrazione

dovrà valutare pure la necessità o meno di procedere anche ad una valutazione

peritale di decorso dal profilo reumatologico e/o neurologico.

Andrà poi effettuata una discussione globale tra i quattro specialisti

(internista, reumatologo, neurologo e psichiatra) in questione. A fronte di una

questione squisitamente medica, secondo la giurisprudenza federale, per

determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre (come

nel caso di specie) di diverse patologie non si devono difatti semplicemente

sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo al giudizio globale che

scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati

e, pertanto, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possono

sommare, e se del caso in quale misura, è una problematica squisitamente

medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr., sul tema,

D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 246 e ss.).

Sulla base degli accertamenti effettuati, l’amministrazione determinerà

nuovamente il diritto a prestazioni AI da parte dell’assicurato con una nuova

decisione.

A questo proposito il TCA osserva che i periti del __________ hanno rilevato

quanto segue: “Secondo il nostro consulente in psichiatria sarebbero utili

misure di reinserimento che l’A. riferisce di accettare anche se in maniera

passiva. Secondo il consulente in reumatologia vi sono risorse fisiche che

permettono una reintegrazione professionale” (pag. 773, in fine

incarto AI).

2.11

Alla luce di quanto appena

esposto (cfr. consid. 2.9-2.10), il TCA rinuncia anche all'assunzione di

ulteriori prove.

Va qui ricordato che,

quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove:

cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.12

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo

STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210

consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a

carico dell’UAI che verserà fr. 2'100.- al ricorrente a titolo di ripetibili.

Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza

giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e,

tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del

14.

marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99

dell'8 gennaio 2018).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione invalidità affinché

proceda conformemente ai considerandi.

2. Le spese, per complessivi fr.

500.-, sono a carico dell’Ufficio assicurazione invalidità, che verserà al

ricorrente fr. 2'100.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con concessione di gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti