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Decisione

32.2020.37

Seconda domanda. Non entrata in materia. Ricorso accolto

22 ottobre 2020Italiano27 min

123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3). In questo senso nella succitata STF

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2020.37

PC/sc

Lugano

22 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 marzo 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’11 febbraio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. In data 17 ottobre 2012 RI 1,

nato il __________ 1966, di professione "Serviceman” (“tuttofare") presso

la __________ a __________ al 100% dal 1° febbraio 2001, ha inoltrato una

richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “paresi sia nella

flessione dorsale che in quella plantare del piede sinistro” dal “20.12.2009”,

allorquando, mentre stava pulendo il piazzale della ditta che era ricoperto di

neve, è scivolato su una lastra di ghiaccio e ha battuto la schiena (pag. 50-55

incarto AI e pag. 24, 75 e 107 incarto LAINF).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medici ed economici del caso e dopo avere acquisito agli atti l’incarto LAINF e

il rapporto finale del 16 aprile 2013 del medico SMR, dr. med. __________,

(pag. 170-173 incarto AI), l’UAI con decisione del 4 giugno 2013 (pag. 178-179

incarto AI; preavvisata il 25 aprile 2013: pag. 176-177 incarto AI), ha

rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni AI, a fronte di un grado di

invalidità nullo, essendo abile in ogni tipo di attività lavorativa. Questa

decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

Nel frattempo, l’UAI ha comunicato all’assicurato in data 20 febbraio 2013

l’assunzione dei costi di un’ortesi dal piede su prescrizione medica dal 7

febbraio 2013 al 28 febbraio 2023 (pag. 158-159 incarto AI) e in data 10 aprile

2013 l’assunzione - quale provvedimento di intervento tempestivo - dei costi di

fr. 2'355.- per una valutazione ergonomica del posto di lavoro, sotto forma di

adeguamento dello stesso (così composto: mezzi ausiliari: tagliasiepi,

decespugliatore e motosega con manico lungo e motore integrato nel manico; intervento

ergo terapico; pag. 168-169 incarto AI).

1.3. Il 29 novembre 2013 l’UAI ha

comunicato all’assicurato l’assunzione dei costi di scarpe ortopediche di serie

e delle rifiniture, secondo prescrizione medica, dal 27 novembre 2012 al 30

novembre 2022 (pag. 199-200 incarto AI).

Il 22 ottobre 2015 l’UAI ha comunicato all’assicurato che non poteva concedere

sussidi o contributi relativi ad un abbonamento in palestra o centro fitness,

in quanto gli interventi curativi sono di competenza della Cassa Malati (pag.

204 incarto AI).

Dopo avere acquisito agli atti la perizia tecnica del 13 aprile 2017 della

Federazione svizzera di consulenza dei mezzi ausiliari, FSCMA, (pag. 214-215

incarto AI), il 25 gennaio 2019 l’UAI ha comunicato all’assicurato l’assunzione

dei costi di scarpe ortopediche speciali (4.03 OMAI) su prescrizione medica dal

18 gennaio 2019 al 31 gennaio 2025 (pag. 221-222 incarto AI).

RI 1 è stato inabile al lavoro al 100% dal 17 aprile al 31 maggio 2019 e al 50%

dal 1° giugno al 1° settembre 2019 a causa di un trauma contusivo diretto alla

spalla destra riportato durante un nuovo infortunio (caduta; pag. 249, 250, 252

e 254 incarto AI).

1.4. Il 13/16 dicembre 2019 RI 1 ha

inoltrato una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti,

a causa dell'aggravamento del suo stato di salute, dovuto a: “Orecchio

sinistro: capacità uditiva ridotta a 0% a seguito di intervento di

timpanoplastica; intervento non riuscito. Spalla destra: lesioni alla cuffia;

si prospetta intervento chirurgico alla spalla. Ernia discale: L4 e L5. Gamba

sinistra: presenta paresi e insensibilità dal polpaccio (50%) e totale al piede

e mancanza di movimento.” (pag. 228-236 incarto AI).

1.5. L’UAI, con progetto di

decisione del 17 dicembre 2019, ha preavvisato all’assicurato la “non

entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni”, in quanto la “sua

precedente richiesta è stata rifiutata in giugno 2013. Il 16 dicembre 2013

abbiamo ricevuto la sua nuova richiesta. Tale richiesta può essere esaminata

unicamente se la situazione medica o professionale si è modificata in modo

importante. Da quanto trasmessoci non abbiamo potuto constatare tali modifiche

(nessun nuovo referto). Per questo motivo non possiamo entrare nel merito della

sua nuova richiesta.” (pag. 239-240 incarto AI).

1.6. Il 7 gennaio 2020 (pag. 261

incarto AI) la dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna

generale e medico di famiglia dell’assicurato, e il 16 gennaio 2020 RI 1,

personalmente, hanno trasmesso all’amministrazione svariata documentazione

medica (rapporti, valutazioni, certificati, esami RM, ecc.) riguardante il

periodo 2016-2019 (pag. 245-261 e 264-278 incarto AI).

Dopo avere richiesto un parere al medico SMR, dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia generale, giusta il quale sulla base la documentazione in

questione “non c’è il sospetto oggettivo per un aggravamento della malattia

né altre malattie di nuovo riscontro” (pag. 262 e 281 incarto AI), l’UAI,

con decisione dell’11 febbraio 2020, ha confermato integralmente il progetto di

decisione, in quanto la documentazione medica “è stata sottoposta al vaglio

del Servizio medico regionale, il quale ha concluso che non vi sono elementi

clinici che giustificano un peggioramento dello stato di salute di nuovo riscontro.”

(pag. 283-289 incarto AI).

Nel frattempo, dal 1° febbraio 2020 l’assicurato è attivo presso la __________

a __________ al 50% in qualità di “Maintenance Coordinator”, a seguito di una

ristrutturazione interna (cfr. doc. F).

1.7. Con tempestivo ricorso del 12

marzo 2020 RI 1, patrocinato dall'abg. RA 1, ha postulato l’annulla-mento della

decisione dell’11 febbraio 2020 e sollecitato il rinvio degli atti

all’amministrazione “affinché proceda con accertamenti medici ed economici.”

(doc. I, pag. 11).

Sostanzialmente la patrocinatrice dell’insorgente sottolinea che nel corso

degli anni lo stato di salute del suo cliente è peggiorato rispetto alla

precedente valutazione del 2013 dal profilo somatico. La rappresentante rileva

che il suo assistito ha pure sviluppato dei disturbi psichici per i quali “nel

periodo aprile-dicembre 2019 è stato in cura dal dr. med. __________,

specialista FMH di psichiatria e di psicoterapia e che dal 9 marzo 2020 è

passato in cura al dr. med. __________, anch’egli specialista FMH di

psichiatria e di psicoterapia, il quale rivedrà il paziente nuovamente il 17

marzo. Durante la prima visita gli ha prescritto l’assunzione di Sinquan, un

antidepressivo triciclico utilizzato per gli stati d’ansia e depressione”

(cfr. doc. I, pag. 3 e 4). L’UAI avrebbe quindi dovuto intraprendere la

necessaria istruzione medica (in particolare, in ambito sia psichiatrico che

neurologico/ortopedico con valutazione dell’insieme della loro evoluzione nel

tempo e la ripercussione delle stesse patologie sulla capacità lavorativa del

suo assistito) ed economica, entrando pertanto in materia della richiesta di

prestazioni inoltrata dal suo assistito nel mese di dicembre 2019.

Da ultimo, la patrocinatrice postula che il suo cliente sia posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I, pag. 10 e 11).

A suffragio delle proprie

argomentazioni la rappresentante dell’assicurato ha versato agli atti svariata

documentazione medica riguardante il periodo 2019-2020 (doc. G, H, L e M),

oltre al certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria,

debitamente compilato e vidimato, e la documentazione economica dimostrante lo

stato di indigenza del suo assistito (doc. N).

1.8. Nella risposta del 20 marzo

2020, l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V). In particolare

l’amministrazione ha puntualizzato che “l’assicurato ha presentato

un’incapacità lavorativa totale dal 17.04.2019 al 31.05.2019 ed un’incapacità

lavorativa del 50% dal 01.06.2019 al 01.09.2019. L’anno d’attesa non risulta

quindi in ogni caso trascorso. Va inoltre sottolineato che il fatto che dal

01.02.2020 il datore gli abbia ridotto il contratto ad una percentuale del 50%

non risulta dovuto ad un danno alla salute bensì ad una riorganizzazione

interna dell’azienda.” (cfr. doc. V, pag. 3 in fine).

1.9. L’8 maggio 2020 la

patrocinatrice del ricorrente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti,

nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (doc. VII), in particolare ribadendo l’inabilità

lavorativa al 50% del proprio assistito a decorrere dall’inizio del 2020. A

suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto i certificati medici del 26

marzo e 9 aprile 2020 (doc. O) del dr. med. __________, specialista FMH in

neurologia, il quale attesta una incapacità lavorativa del 50% ed il

certificato medico del 14 aprile 2020 della dr.ssa med. __________, specialista

FMH in medicina interna generale (doc. O), il rapporto medico del 6 maggio 2020

del precitato neurologo, il quale attesta una incapacità lavorativa del 50%

dall’inizio del 2020 e a lungo termine (doc. P), la lettera del 28 febbraio

2020 della precitata dottoressa al dr. med. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia (doc. Q), la convocazione del 31 marzo 2020 per

visita, il 4 giugno 2020, con il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica, della Clinica __________ di __________ (doc. R) e la lettera del 29

aprile 2020 con la quale la __________ invita l’assicurato a presentarsi, il 5

maggio 2020, ad una visita fiduciaria presso il dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna, presso la Clinica __________ (doc. S).

1.10. Il 19 maggio 2020 (doc. IX) l’amministrazione

ha confermato la propria posizione, insistendo nel chiedere la reiezione del

gravame, rilevando “come la documentazione medica prodotta sia tutta

riferita ad un periodo posteriore alla decisione impugnata.” (cfr. doc. IX,

pag. 2).

1.11. Il doc. IX è stato trasmesso

per conoscenza alla rappresentante del ricorrente (doc. X).

in diritto

2.1. Oggetto del ricorso è la

questione a sapere se a ragione, oppure no, l'UAI non è entrato nel merito

della nuova domanda di prestazioni avanzata dall’assicurato nel dicembre 2019.

2.2. Qualora una domanda di

rendita sia stata respinta perché il grado di invalidità era insufficiente, una

nuova richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv. 3 OAI) l'assicurato

dimostra che il grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il

diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).

L'allora Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale),

chiamato nella DTF 133 V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda

presentata dopo l'assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo,

ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la

nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI

(dal 1° gennaio 2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è

quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su

domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata

rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011

del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con

riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra

nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è

resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto

alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b;

SVR 2002 IV Nr. 10; MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision

in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag.

84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve

esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; RÜEDI, Die

Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in

SCHAFFHAUSER/ SCHLAURI, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,

Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der

Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

In particolare, la

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P.

Fatti

P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116

consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è

dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato

abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra parte la modifica

deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in

relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è

possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione

iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece

che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo

diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991

nella causa G.C., consid. 4).

In DTF 130 V 64, il TFA ha

precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante

cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere

applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di

revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.

consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato

interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice

esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in

materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il

giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina

materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato

è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.

2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra

menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio

2003 e il nuovo tenore dell'art. 87 OAI, valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V

343 consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05

dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore, dal 1° gennaio 2012.

Va ancora rilevato che per

quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli attuali art. 87

cpv. 2 e 3 OAI dal 1° gennaio 2012), è sufficiente rendere verosimile un

rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza

preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario

portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un

rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È

tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica,

anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo

cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015

consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF

9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV

Nr. 10 consid 1c/aa). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno

esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del

rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die

Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder

schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung

höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b,

123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3). In questo senso nella succitata STF

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 il TF ha, in particolare, rilevato che “(…)

adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve cosi cominciare con

l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale,

plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori

indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre

precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione

precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la

plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone

di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a

rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25

pag. 76, consid. 2.2). (…).” (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid.

2.3; STCA 32.2018.175 del 20 agosto 2019, consid.2.2 e STCA 32.2019.132 del 25 maggio

2020, consid.2.2).

2.3. Con decisione formale del 4

giugno 2013, cresciuta incontestata in giudicato, l'UAI ha rifiutato

all'assicurato il diritto a prestazioni AI, a fronte di un grado di invalidità

nullo (pag. 178-179 incarto AI).

L'UAI si è fondato, dal profilo medico, sul rapporto finale SMR del 16 aprile

2013 del medico SMR, dr. med. __________, (pag. 170-173 incarto AI). Il medico

SMR - dopo aver riassunto in modo dettagliato la situazione medica

dell’assicurato - aveva posto la diagnosi principale con influsso sulla

capacità lavorativa di “Plegia piede sinistro dopo infortunio con paresi in

flessione dorsale e plantare su pregressa discopatia lombare con piccola ernia

sub-legamentare mediana L3/L4 e protrusione L5/S1 nonché ernia sinistra in L4/5

con sequestroninferiore nel recesso laterale e conflitto con la radice L5.”

(pag. 171 incarto AI). Il medico SMR non aveva posto “Ulteriori diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa” rispettivamente “Diagnosi senza

influsso sulla CL” (pag. 171 incarto AI). Il medico SMR aveva indicato, sia

in attività abituale sia in attività adeguata, “Nessuna IL certificata”

(pag. 172 incarto AI). Il medico SMR aveva poi elencato le seguenti limitazioni

funzionali: carico massimo di 5 kg, alternanza della postura al bisogno,

nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione e nessuna necessità di

pause supplementari. Quali “Ulteriori limitazioni funzionali necessarie per

l’integrazione professionale” il medico SMR aveva indicato: “essere

coadiuvato da un collega durante le attività che richiedono forza (allestimento

di spazi, trasporto di materiale vario); utilizzare un carrello per il

trasporto ogni volta sia possibile; evitare di utilizzare le scale a pioli;

utilizzare tagliasiepi, decespugliatore e motosega con manico lungo e motore

integrato nel manico (non a zaino); lavorare rimanendo nella parte piana del

prato.” (pag. 172 incarto AI). Da ultimo, il medico SMR aveva puntualizzato

che la prognosi dell’evoluzione della capacità lavorativa era “Favorevole

nel rispetto dei limiti funzionali e delle misure ergonomiche prescritte.”

(pag. 173 incarto AI).

2.4. Il 13/16 dicembre 2019 RI 1

ha inoltrato una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per

adulti indicando: “Orecchio sinistro: capacità uditiva ridotta a 0% a

seguito di intervento di timpanoplastica; intervento non riuscito. Spalla

destra: lesioni alla cuffia; si prospetta intervento chirurgico alla spalla.

Ernia discale: L4 e L5. Gamba sinistra: presenta paresi e insensibilità dal

polpaccio (50%) e totale al piede e mancanza di movimento.” (pag. 228-236

incarto AI).

In assenza di nuovi referti, l’UAI, con progetto di decisione del 17 dicembre

2019, ha preavvisato all’assicurato la “non entrata in materia sulla nuova

richiesta di prestazioni”, accordando la possibilità di presentare entro 30

giorni per iscritto eventuali osservazioni o chiedere delle informazioni

complementari con l’avvertenza che trascorso il termine di 30 giorni sarebbe

stata emanata la decisione formale (pag. 239-240 incarto AI).

In seguito il medico di famiglia dell’assicurato ha trasmesso

all’amministrazione svariata documentazione medica, in particolare:

- lettera di dimissione del 17 aprile 2019 del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________

di __________, __________, di __________ (pag. 245-246 incarto AI), ove è

attestata quale diagnosi conclusiva una crisi d’ansia di natura reattiva e una

incapacità lavorativa del 100% dal 17 al 18 aprile 2019 con raccomandata una

presa a carico da parte del medico curante, e i risultati della analisi di

laboratorio effettuate in quell’occasione (pag. 247-248 incarto AI);

- il rapporto medico del 22 maggio 2019 del dr. med. __________, specialista

FMH in neurologia (pag. 249-251 incarto AI), ove è attestata quale diagnosi “Plegia

distale radicolare L5 sinistra; Stato dopo caduta del 17.04.2019 con peggioramento

soggettivo della situazione nella gamba sinistra; Neurologicamente ed

elettrofisiologicamente situazione invariata rispetto al 2013 e 2015; Paziente stressato

nel campo psico-sociale e professionale” ed è pure riportato che

l’assicurato è seguito dal dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria

e psicoterapia e la terapia medicamentosa (Escitalopram 20 mg e TemestaR,

Lorazepamum, 1 mg);

- la valutazione ambulatoriale del 10 luglio 2019 del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica (pag. 252-253 incarto AI) in relazione

al trauma diretto alla spalla destra subito dal paziente il 17 aprile 2019, dal

quale si evince quanto segue: “(…) Ho quindi richiesto un’Artro-Risonanza

della spalla destra che il paziente ha effettuato in data 19 giugno 2019 dove

si evidenzia un’artrosi acromion-claveare riattivata dal trauma ma non lesioni

Considerandi

significative a carico dei tendini della cuffia dei rotatori o dell’apparato

capsulo-legamentoso. (Per quanto concerne l’attività lavorativa, si consiglia

di mantenere n’abilità al 50%).”;

- il certificato medico LAINF del 3 giugno 2019 della dr.ssa med. __________

(pag. 254 incarto AI);

- il rapporto medico del 25 maggio 2019 del dr. med. __________, specialista

FMH in medicina interna e cardiologia (pag. 255 e 256 incarto AI);

- il referto del 23 novembre 2016 del dr. med. __________, della RM-gomito

destro (pag. 257 incarto AI), dalla quale si evince quanto segue: “(…) Non

fratture del gomito: contusione ossea a carico del capitello radiale nel lembo

esterno; Lacerazione parziale del legamento collaterale ulnare laterale (grado

2) nella zona intermedia con inserzione omerale e ulnare normale, associata ad

un piccolo difetto capsulare di alcuni millimetri. Legamento collaterale

radiale: stato dopo stretching (lacerazione grado 1). Esiti di una epicondilite

radiale con cicatrice stabile a livello dell’intersezione non correlata al

trauma recente.”;

- il referto del 9 dicembre 2016 del dr. med. __________, della RM-spalla destra

(pag. 258 incarto AI), dalla quale si evince quanto segue: “(…) Predominante

l’osteoartrite dell’articolazione AC con moderato impingement sul passaggio

miotendineo del sovraspinato ed un principio di borsite reattiva SAD; Leggera

flogosi peritendinea in corrispondenza con l’inserzione antero-centrale del

tendine del sovraspinato con tendinopatia da micro-fessure senza distacco o

rotture parziali significative; Vecchia lesione del labbro antero-superiore

cicatrizzata”;

- la lettera di chiusura del 24 luglio 2019 (pag. 259 e 260 incarto AI) del

caso infortunistico __________ del 17 aprile 2019, in quanto “L’ulteriore

incapacità lavorativa e la cura medica non vanno (…) a carico

dell’assicurazioni infortuni ma a carico dell’assicurazione malattia.”.

La precitata documentazione medica è stata sottoposta alla valutazione del

medico SMR dell'UAI (pag. 263 incarto AI). Nell’annotazione del 14 gennaio 2020

il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale, ha osservato che

in “base alla documentazione in nostro possesso (…) non c’è il

sospetto oggettivo per un aggravamento della malattia né altre malattie di

nuovo riscontro.” (pag. 262 incarto AI; n.d.r.: il corsivo e la sottolineatura

non è della redattrice).

In seguito l’assicurato ha trasmesso all’amministrazione ulteriore

documentazione medica, in particolare:

- la valutazione ambulatoriale

del 10 luglio 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica (pag. 264 e 265 incarto AI, già versato agli atti dal medico di

famiglia: cfr. pag. 252-253 incarto AI);

- il rapporto medico del 22 maggio 2019 del dr. med. __________, specialista

FMH in neurologia (pag. 266-268 incarto AI già versato agli atti dal medico di

famiglia: cfr. pag. 249-251 incarto AI);

- l’estratto della cartella clinica del 24 settembre 2019 del dr. med. __________,

specialista FMH in ORL e chirurgia cervico-facciale (pag. 269 incarto AI);

- audiogrammi tonal del 27 gennaio 2017 (pag. 270 incarto AI), 6 dicembre 2017

(pag. 271 incarto AI), dell’11 aprile 2018 (pag. 272 incarto AI) e dell’8

maggio 2019 (pag. 273 incarto AI);

- i rapporti medici del 5 ottobre 2017 (pag. 274 incarto AI) e del 16 aprile

2018.

(pag. 275 incarto AI) del Prof. Dr. med. __________, Primario della __________

del __________;

- il rapporto operatorio (intervento di revisione di timpanoplastica con

canaloplastica ed ossiculoplastica a sinistra) del 24 ottobre 2017 del dr. med.

__________, Capoclinica del Servizio di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale __________

di __________, __________ (pag. 277 e 278 incarto AI).

La precitata documentazione medica è stata sottoposta alla valutazione del

medico SMR dell'UAI (pag. 282 incarto AI). Nell’annotazione del 10 febbraio

2020.

il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale, ha

osservato che in “base alla nuova documentazione di seguito riportata (…) non

c’è il sospetto oggettivo per un aggravamento della malattia né altre malattie

di nuovo riscontro.” (pag. 281 incarto AI; n.d.r.: il corsivo non è della

redattrice).

L’UAI, con la decisione dell’11 febbraio 2020 - ritenuto che la documentazione

medica “è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale, il quale

ha concluso che non vi sono elementi clinici che giustificano un peggioramento

dello stato di salute di nuovo riscontro.” - non è, quindi, entrato in

materia sulla nuova domanda di prestazioni (pag. 283-289 incarto AI).

2.5

Questo Tribunale non

condivide l’operato dell’amministrazione.

Ritenuto, da una parte,

che ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI è sufficiente rendere verosimile un

rilevante cambiamento e non è invece richiesta la prova della verosimiglianza

preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali (consid. 2.2) e,

dall’altra parte, del tempo trascorso rispetto alla decisione del 4 giugno 2013

di rifiuto della rendita (pag. 178-179 incarto AI), cresciuta incontestata in

giudicato, (va qui ribadito che se la precedente decisione è distante nel

tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI;

cfr. la succitata STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 2.3), questo

Tribunale ritiene che, tramite la copiosa documentazione medica prodotta di cui

si è già ampiamente detto al consid. 2.4, l’insorgente ha reso verosimile un

rilevante cambiamento dello stato di salute (sia dal profilo somatico che dal

profilo psichico) e che, pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto entrare nel

merito della nuova domanda di prestazioni.

Nel rapporto finale SMR del 16 aprile 2013 del medico SMR, dr. med. __________,

(pag. 170-173 incarto AI), è stata posta unicamente la diagnosi principale con

influsso sulla capacità lavorativa di “Plegia piede sinistro dopo infortunio

con paresi in flessione dorsale e plantare su pregressa discopatia lombare con

piccola ernia sub-legamentare mediana L3/L4 e protrusione L5/S1 nonché ernia

sinistra in L4/5 con sequestro inferiore nel recesso laterale e conflitto con

la radice L5.” e, di conseguenza, solo le limitazioni funzionali derivanti

da quel danno alla salute.

Dalla documentazione medica riportata al considerando 2.4, risulta che

l’assicurato ha sviluppato nel corso degli anni dei disturbi psichici (per i

quali si sottopone a trattamento psicoterapico e medicamentoso), è portatore di

un danno alla salute alla spalla destra (in parte, risultante dalla RM del 9

dicembre 2016 e, in parte, riconducibile all’infortunio del 17 aprile 2019), è

portatore di disturbi otologici e audiologici (è stato operato il 24 ottobre

2017.

all’orecchio sinistro - intervento di revisione di timpanoplastica

sinistra per otite media cronica colesteatomatosa - con un minimo miglioramento

della capacità uditiva).

In simili circostanze il TCA non può fare proprie, dal profilo somatico, le

conclusioni del medico SMR, dr. med. D. Brasola, specialista FMH in chirurgia

generale, secondo il quale non vi sarebbe motivo di entrare in materia, in

assenza di un sospetto oggettivo per un aggravamento della malattia né altre

malattie di nuovo riscontro (pag. 262 e 281 incarto AI). Parimenti dicasi per

gli aspetti psichici, già solo per il fatto che il medico SMR in questione non

è specialista in materia.

Stante quanto precede, le argomentazioni sollevate dall’UAI in sede di risposta

del 20 marzo 2020 (in particolare, quelle giusta le quali “l’assicurato ha

presentato un’incapacità lavorativa totale dal 17.04.2019 al 31.05.2019 ed

un’incapacità lavorativa del 50% dal 01.06.2019 al 01.09.2019. L’anno d’attesa

non risulta quindi in ogni caso trascorso. Va inoltre sottolineato che il fatto

che dal 01.02.2020 il datore gli abbia ridotto il contratto ad una percentuale

del 50% non risulta dovuto ad un danno alla salute bensì ad una

riorganizzazione interna dell’azienda.”: cfr. doc. V, pag. 3 in fine) non

consentono di giungere ad una differente soluzione.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, questo Tribunale ritiene che

l’amministrazione avrebbe dovuto verificare se lo stato di salute

dell’interessato fosse effettivamente peggiorato, oppure no, sia dal profilo

somatico sia da quello psichico.

2.6

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente ha reso

verosimile un rilevante cambiamento ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI

La decisione impugnata va,

pertanto, annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché entri nel

merito della nuova domanda di revisione del diritto alla rendita e, attraverso

accertamenti medici somatici e psichiatrici, esamini se il peggioramento reso

verosimile in quest’ambito sia effettivamente subentrato e, nell’affermativa,

in che misura esso incida sulla capacità di guadagno dell’assicurato e, di

conseguenza, sul suo grado di invalidità, alla luce anche della documentazione

medica (doc. O-S) prodotta dalla patrocinatrice dell’assicurato in data 8

maggio 2020 (doc. VII; cfr. consid. 1.9).

A questo proposito il TCA rileva che tale documentazione non è stata

considerata ai fini della valutazione di un eventuale peggioramento dello stato

di salute del ricorrente, in quanto successiva alla data di emissione della

decisione impugnata (in casu, 11 febbraio 2020), che segna il limite

temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni (DTF 132 V 215

consid. 3.1.1) oppure (laddove riferita al periodo antecedente alla decisione

impugnata) prodotta tardivamente. Difatti, secondo la giurisprudenza,

nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in materia, le prove

addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in considerazione in

quanto tardive (cfr.

STF 8C_901/2013 del 7

febbraio 2014 consid. 3.2; STF 8C_45/2014 del 20 febbraio 2014 consid. 4.2; STF

8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1; STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010;

STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006; DTF 130 V 64; STCA 32.2017.11 del 16 agosto

2017.

consid. 2.6 e rinvii ivi citati; cfr. STCA 32.2014.93 del 4 maggio 2015

consid. 2.5 e rinvii ivi citati; STCA 32.2019.45 del 13 febbraio 2020, consid.

2.6).

2.7

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.- sono poste a carico dell’UAI, che verserà fr.

1'800.- al ricorrente a titolo di ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la

richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito

patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre

2014.

consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018; STCA 32.2018.158

del 30 luglio 2019, consid. 2.11; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid.

2.12).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata

è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’UAI affinché proceda come indicato ai considerandi 2.5 e 2.6.

2. Le spese, per complessivi fr.

500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente fr. 1'800.- (IVA

compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti