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32.2020.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 ottobre 2020Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I Motivazione della capacità e

dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono

interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)

Le incapacità lavorative d'ordine neurologico e

psichiatrico non vanno sommate poiché entrambe descrivono una diminuzione del

tempo di lavoro (6 ore al giorno) a cui si aggiunge una diminuzione del

rendimento del 10-20%.

I.1 Descrivere l'evoluzione

della capacità lavorativa nel tempo nell'attività svolta

La capacità lavorativa del 50% è valida dall'ottobre

2015 dopo la posa dell'elettrostimolatore.

I.2 Descrivere l'evoluzione

della capacità lavorativa nel tempo in un'attività adatta

La capacità lavorativa del 50% è valida dall'ottobre

2015 dopo la posa dell'elettrostimolatore.

L Provvedimenti sanitari e

terapie con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Dal profilo psichiatrico non si ritiene vi siano

provvedimenti sanitari con ripercussione sulla capacità lavorativa. Dal profilo

reumatologico si ritiene auspicabile un programma di riabilitazione muscolare in

grado d'incrementare la massa muscolare assiale e periferica onde ottenere

maggiore stabilità del rachide e delle articolazioni periferiche, facendo così

fronte agli sforzi richiesti dell'attività della vita quotidiana e all'attività

lavorativa. Non sono riconosciute tuttavia al momento misure terapeutiche in

grado di migliorare la capacità funzionale e di carico residua dell'A. Dal

profilo neurologico il Dr. med. __________ non pensa vi siano possibilità

terapeutiche per migliorare i dolori all'emicostato e all'emitorace sin.

M Risposte a domande particolari

Economia domestica / Attività lucrativa a tempo

parziale

Casi senza accertamento nell'economia domestica

Per le attività di casalinga è valutata una capacità

lavorativa del 50%; essendo I'A. contemporaneamente impegnata in attività

domestica I'A. può svolgere 20 ore di attività lavorativa settimanale.

Informazioni sull'elaborazione della valutazione

consensuale con firma

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente

all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI

68/247a-254)

Il medico SMR dr. __________,

nel rapporto finale del 28 ottobre 2019 (doc. AI 70/436-439), si è allineato

alle conclusioni a cui sono giunti i periti del __________.

L’Ufficio AI – ritenute

le risultanze mediche suenunciate e viste le tabelle allestite il 22 novembre

2019 con le riduzioni al reddito ipotetico da invalido con l’annotazione per

l’incarto dello stesso giorno e la valutazione della consulente in integrazione

professionale del 6 dicembre 2019 con ulteriore “RAPPORTO presa di posizione

in merito a richiesta del 05.02.2020 su AUDIZIONE” (cfr. consid. 1.2) –,

per decisione del 3 marzo 2020 ha negato all’assicurata il diritto a

prestazioni (doc. AI 89/480-485).

2.6. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,

2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)

dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che

se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono

essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il

profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi

vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27

giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato, conformemente

alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), non ha motivo per mettere in

dubbio le valutazioni formulate dai periti del __________ fondate sulla perizia

del 21 ottobre 2019 e confermate dal medico SMR dr. __________ (cfr. consid.

2.5).

Perizia, quella del __________,

che va considerata dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.

Non vi sono in effetti

ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni espresse

dai periti i quali hanno anche considerato tutta la documentazione medica agli

atti e l’insorgente non ha prodotto alcun atto medico idoneo a mettere in

dubbio le conclusioni a cui è giunto il __________.

Per quanto riguarda in

particolare un eventuale cumulo tra l’inabilità lavorativa dal profilo

neurologico (50%) e quella dal lato psichiatrico (40%), i periti __________

hanno concluso che “(…) le incapacità lavorative d'ordine neurologico e

psichiatrico non vanno sommate poiché entrambe descrivono una diminuzione del

tempo di lavoro (6 ore al giorno) a cui si aggiunge una diminuzione del

rendimento del 10-20%. (…)” (doc. AI 68/252 punto I).

Tale

conclusione, peraltro non contestata dalla ricorrente, merita conferma. In

effetti, quanto alla valutazione globale delle patologie, va qui ricordato che

secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un

assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare

le singole valutazioni, bensì far capo a un giudizio globale che scaturisce

dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (STF

9C_913/2012 del 9 aprile 2013,9C_330/2012 del 7 settembre 2012; SVR 2008 IV

Nr. 15). La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano

sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente

medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA I 338/01

del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485).

In

una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che

il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola

eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare. Nella STF I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR

2008 IV Nr. 15, il TF ha ulteriormente rilevato che “(…) una semplice

addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in

considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a

seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente

oppure troppo esiguo. (…)” (regesto della SVR 2008 IV Nr. 15, pag. 43).

Nella

sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 il TCA ha nuovamente avuto modo di

sottolineare l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie,

di determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un

giudizio globale, scaturente su una ponderata discussione plenaria fra gli

esperti interessati (STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012;8C_245/2012 del 9

aprile 2013).

Nella

fattispecie, a proposito della valutazione globale delle diverse patologie di

cui è affetta la ricorrente, in ossequio a detta giurisprudenza, risulta che “(…)

le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione plenaria tra i

medici periti del SAM e tra il Dr. med. __________ e la Dr.ssa med. __________

in data 17.10.2019 alle ore 11.00, tramite teleconferenza. (…)” (doc. AI

68/247a) e che i periti hanno concluso per una capacità lavorativa globale (sia

nell’attività abituale che in un’altra attività adeguata) del 50% dall’ottobre

2015 (cfr. punti G, H, I.1 e I.2 sub doc. AI 68/252-253).

Tale conclusione, che fa

capo ad un giudizio globale dopo ponderata e accurata discussione tra i periti

coinvolti, non può essere messa in discussione da questo Tribunale e merita

conferma.

In concreto l’insorgente –

come confermato dal medico SMR dr. __________ nel succitato rapporto finale del

28 ottobre 2019 (cfr. doc. AI 70/436-439) –, dal mese di ottobre 2015,

va ritenuta abile al lavoro nella misura del 50% sia nella sua attività

abituale che in un’altra attività adeguata e l’inabilità nelle mansioni

consuete è del 50%.

2.8. Quanto alla valutazione

economica questo Tribunale rileva quanto segue

2.8.1. Come accennato (cfr. consid.

2.6) spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque

altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività

economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età

(STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3,9C_439/2011 del 29 marzo

2012 consid. 5;9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid.

4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF

9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Al riguardo va pure

rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,

un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC

1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a).

Nella fattispecie concreta

la consulente in integrazione professionale, nella valutazione del 6 dicembre

2019 (doc. AI 79/454-457) – considerata la “Formazione scolastica ed

esperienza professionale” e ritenuto lo “Stato di salute” –,

ha rinunciato a convocare l’assicurata per un colloquio personale e, circa l’“Analisi

della reintegrabilità e valutazione attività esigibili adeguate” si è così

espressa: “(…) Prima di procedere all'analisi della non reintegrabilità

occorre procedere ad una premessa essenziale. Analizzando la problematica dal

punto di vista dell'assicurazione invalidità si deve considerare come essa

debba essere effettuata in abstracto, presupponendo un mercato del lavoro in equilibrio.

Il compito dell'assicurazione è limitato a stabilire se, in una situazione di

equilibrio perfetto del mercato, una persona può ancora accedere ad un mercato

del lavoro sufficientemente esteso. Secondo la valutazione medica teorica,

l'assicurata dispone ancora di una capacità lavorativa del 50% nella sua

professione abituale nonché in attività adeguate al suo stato di salute. I limiti

funzionali posti permetto [ndr. recte: permettono] carichi fino a 15 kg, cosa

Considerandi

che ci consente di valutare una fascia di attività medie. Tali limitazioni

danno accesso ad un ampio ventaglio di attività sul mercato del lavoro in equilibrio.

Sulla base delle limitazioni indicate a livello peritale, esistono attività

esigibili, riconducibili alla categoria delle statistiche svizzere RSS in

riferimento ad attività semplici e non qualificate alle quali l'assicurata

avrebbe potenzialmente accesso. A titolo puramente di esempio e non esaustivo,

si possono citare le seguenti attività, non necessitanti di alcuna formazione e

per le quali l'assicurata sarebbe direttamente reintegrabile. Penso in

particolare ad attività quali: - addetta alla qualità o imballaggio - operaia

generico nell'industria manufatturiera - cassiera - venditrice in edicole -

aiuto amministrativo per attività collaterali semplici quali duplicatura o

scansione. Le attività citate rispettano tutte i limiti funzionali posti a

livello medico teorico e consentirebbero fin da subito la reintegrazione

dell'assicurata per il tramite di una breve istruzione interna all'azienda. Il

limite di carico ai 15 kg consente di immaginare anche un settore medio di

produzione ad esempio in fabbriche per la produzione di prodotti quali macchine

da cucire, telefoni, elettrodomestici vari. Attività che prevedano manualità

fine sono fattibili nella misura del 50% senza limitazioni, infatti per anni

l'assicurata ha già svolto tale attività nel contesto domestico. Tenendo conto

della questione pneumologica si sconsiglia un tipo di attività industriale in

ambienti ove si debba passare da sbalzi di temperatura importanti o

particolarmente impolverati, attività quali confezione di cioccolato sarebbero

fattibili senza ostacoli maggiori. Il carico di 15 kg e il fatto che non si

presentino limitazioni nello svolgimento di attività sopra l'altezza

dell'orizzonte permette di identificare quale esigibile anche un'attività di

vendita in chioschi o piccole edicole. Tutte le attività indicate permettono

l'alternanza della postura. La dotazione di una postazione ergonomica

consentirebbe di mutare la posizione da seduta a in piedi in base ai bisogni

dell'assicurata. In base alle diverse opzioni indicate l'assicurata potrebbe

svolgere, a livello medico-teorico, un ampio ventaglio di attività sul mercato

del lavoro in equilibrio. Le percezioni soggettive dell'assicurato non possono

diventare elemento che giustifichi una non reintegrabilità. (…)” (doc. AI

79/455-456).

Quanto alla “Chiusura

del caso o applicazione provvedimenti d’integrazione” la consulente ha poi

rilevato che “(…) per quanto riguarda la possibilità di far beneficiare

l'assicurato di provvedimenti professionali se ne esclude la possibilità.

L'articolo 8 LAI cpv. 1 esplicita che "gli assicurati invalidi o

minacciati da un'invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione

per quanto: [lett. a] essi siano necessari e idonei per ripristinare,

conservare o migliorare la loro capacità al guadagno". Secondo la

marginale 1006 CPIP i provvedimenti professionali sono accordati unicamente se

"conformi alle capacità e, possibilmente, alle attitudini dell'assicurato

e che perseguono I'obiettivo di integrazione in maniera semplice e adeguata.

Deve inoltre esserci un rapporto ragionevole fra la durata e i costi del

provvedimento, da un lato, e il risultato economico (nel senso dell'efficacia

dell'integrazione), dall'altro". In merito al diritto a provvedimenti di

natura professionale vale la pena sottolineare come lo stesso vada ponderato

sistematicamente alla luce della situazione propria dell'assicurato. In

particolare, secondo la marginale 4013 CPIP "se un assicurato è sufficientemente

integrato o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile

senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è

necessaria." Nel caso specifico, l'intervento del nostro Ufficio non è

necessario ai sensi della LAI. L'assicurata è sufficientemente reintegrata

senza che l'Ufficio debba essere chiamato ad intervenire. In conclusione per

tutte le ragioni esposte e unicamente per ciò che attiene una valutazione del

Servizio Integrazione Professionale, ritengo non esistano le premesse per la

concessione di nessun provvedimenti di natura professionale. (…)” (doc. AI

79/457).

La ricorrente, come

accennato (cfr. consid. 1.3), contesta la valutazione del CIP.

Nella misura in cui

contesta la valutazione del CIP per il fatto che non sia stata sentita

personalmente, come da essa preteso, già si è detto (cfr. consid. 2.1) che l’assicurata

ha avuto la possibilità di fare valere la sua posizione per iscritto con le “Osservazioni”

del 20 gennaio 2020 e che l'art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce

il diritto di essere sentito oralmente.

In particolare non può essere

seguita la ricorrente laddove – adducendo (cfr. il punto 5 del ricorso)

che la giurisprudenza sviluppata in merito alla perizia allestita

esclusivamente sulla base dell’incarto (“Aktengutachten”) va

relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di

una perizia psichiatrica – pretende che “(…) Mutatis mutandis, non si

vede perché questi principi giurisprudenziali legati al consulto personale non debbano

essere applicati anche all’attività del(la) CIP allorquando si tratta di

questioni psichiatriche. Anche perché la giurisprudenza richiamata non sottrae

esplicitamente il CIP da questa incombenza. (…)” (I, pag. 5).

Basti qui rilevare, da una

parte, la differenza tra il compito del medico (che consiste nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato) e quello del consulente professionale (al

quale spetta, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili). Dall’altra parte

che è proprio avuto riguardo alla valutazione medica che l'Alta Corte ha

stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base degli atti

dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui

quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si

fondano su un esame personale dell'assicurato (RAMI 1988 U 56, pag. 370 seg.

consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va

tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che

necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo

settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un

consulto personale (cfr. STCA 32.2019.170 del 1 settembre 2020 consid. 2.7 con

riferimenti).

L’insorgente non può neppure

essere seguita laddove, estrapolando alcune considerazioni formulate dalla

dr.ssa __________ nel consulto dell’8 aprile 2019 (cfr. punto 7.1 delle “Osservazioni”

del 30 gennaio 2020 sub doc. C) e in modo del tutto generico, sembrerebbe

pretendere che non vi sarebbero possibilità di impiego concrete (cfr. punto 7.2

delle succitate “Osservazioni”) rispettivamente che viste le possibilità

di impiego teoriche e irrealistiche non sarebbe possibile una riduzione del

danno (cfr. punto 7.3 delle succitate “Osservazioni”).

Al riguardo va qui

evidenziato che, nel consulto dell’8 aprile 2019 (cfr. doc. 68/271-293), la

dr.ssa __________, al capitolo “8. Elenco dei quesiti peritali e relative

risposte” in merito alla “capacità lavorativa nell’attività abituale e

adatta” e alla “Economia domestica / Attività lucrativa a tempo

parziale”, ha concluso in modo chiaro che “(…) si ritiene che la CL

sia del 60% (riduzione del tempo) nell'attività abituale di mamma diurna

che costituisce l'attività più conosciuta e per la quale sente maggiori

inclinazioni ed in ogni altra attività compatibile con la formazione, le

esperienze pregresse ed eventuali limitazioni di ordine somatico. […] Si

ritiene che, essendo l'assicurata impegnata anche nelle mansioni domestiche, a

causa del maggiore affaticamento e della necessità di recupero, siano esigibili,

in attività adeguata 23 ore settimanali. (…)” (doc. AI 68/292-293,

sottolineature del redattore).

Inoltre, lo si ribadisce, la

valutazione globale della capacità lavorativa non è stata contestata

dall’insorgente e questo Tribunale l’ha confermata (cfr. consid. 2.7).

Non è pertanto possibile

seguire la ricorrente laddove, con le osservazioni del 27 maggio 2020 (VII) –

riproducendo le medesime considerazioni estrapolate dal consulto dell’8 aprile

2019.

della dr.ssa __________ e richiamandosi al principio della verosimiglianza

preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali – sostiene

che “(…) l'amministrazione si richiama tutt'al più a una parvenza di

verosimiglianza (oltre tutto assai sbiadita), ma non certo a un grado che si

possa assumere senza alcun dubbio come probabilità preponderante. Il che non

appare evidentemente sufficiente. (…)” (VII, punto 2, pag. 3).

In sostanza, questo

Tribunale non ravvede (e nemmeno la ricorrente ne fornisce) alcuna valida

ragione per scostarsi dalla succitata dettagliata e motivata valutazione del 6

dicembre 2019 (doc. AI 79/454-457) confermata dalla medesima consulente in

integrazione professionale con il “RAPPORTO presa di posizione in merito a

richiesta del 05.02.2020 su AUDIZIONE” (cfr. doc. AI 88/477-479).

Del resto la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già stabilito che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi

qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza

federale, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in

maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF

ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il

cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es.

attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.;

cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con

riferimenti).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che la ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività adeguate.

Va peraltro anche ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto di

quello della proporzionalità. Questo principio permette di pretendere da una

persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti,

anche in virtù del principio della riduzione del danno e dell’obbligo di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, se del

caso cambiando attività professionale (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117.

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati).

Inoltre, ai

fini dell’accertamento dell’invalidità, lo si ribadisce, ci si deve fondare su

un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un

certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti

diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e

fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016

del 15 marzo 2017, consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag.

276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

Ciò non è il caso se – ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività

ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato

generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso

possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro

medio (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017, consid. 4.3; ZAK 1989 pag. 322

consid. 4a).

Nel caso in esame nella valutazione

del 6 dicembre 2019 (doc. AI 79/454-457) la consulente in integrazione

professionale ha ritenuto che per l’assicurata sia senza dubbio possibile esercitare

una vasta gamma di attività adeguate e rispettose dei limiti funzionali posti che

non necessitano di formazione particolare. In effetti, la consulente ha

concluso che “(…) in base alle diverse opzioni indicate l'assicurata

potrebbe svolgere, a livello medico-teorico, un ampio ventaglio di attività sul

mercato del lavoro in equilibrio. (…)” (doc. AI 79/456).

Non vi sono dunque motivi,

conformemente alla succitata giurisprudenza, per scostarsi dalla surriferita valutazione

della consulente in integrazione professionale, effettuata da persona con

esperienza in ambito integrativo. A tali ben motivate ed approfondite

allegazioni, che confermano la reintegrabilità sul mercato normale del lavoro

per la ricorrente, va in effetti prestata adesione, richiamato nuovamente

altresì il fatto che spetta essenzialmente al consulente professionale, che

meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito

delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla

salute e l'età, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni

mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

(STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5) e tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71 e 132 V 393

consid. 3.3).

Visto tutto quanto sopra

esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalle conclusioni

dell’amministrazione. Conformemente al già ricordato principio generale

applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117.

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht

zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di

tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, adattando la sua attività alle limitazioni

derivanti dal problema alla salute, ove necessario anche in una nuova

professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pagg. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad

una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un

reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag.

434).

Alla luce di quanto sopra

esposto, della situazione concreta dell’assicurata (che presenta

una capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate) e della

giurisprudenza citata, dalla ricorrente, per ridurre il danno, si può

esigere che intraprenda un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali

posti nella misura del 50%.

2.8.2

Dalle tabelle allestite il 22

novembre 2019 risulta che, quale reddito da valido, l’amministrazione ha

ritenuto per il 2016 un reddito di fr. 14'484.-- (doc. AI 76/448-449), per il

2017.

di fr. 14'542.-- (doc. AI 76/448) e per il 2018 di fr. 17'191.-- (doc.

AI 75/444; precisando nella decisione impugnata che “(…) secondo l’art.

27bis cpv. 3 OAI, dal 01.01.2018 il reddito delle persone salariate a

tempo parziale deve essere riportato al 100% (…)” (doc. AI 89/481)).

Dalle stesse tabelle

risulta che per il 2016 il reddito da invalido è stato fissato in fr. 23'196.98

(doc. AI 76/449) e per il 2018 in fr. 27'531.77 (doc. AI 75/444).

Nella decisione impugnata

l’Ufficio AI – vista l’annotazione per l’incarto del 22 novembre 2019

secondo la quale “(…) non si effettua inchiesta casalinga in quanto non

apporterebbe modifiche al diritto a rendita essendo il grado AI come salariata

dello 0% (…)” (doc. AI 78/453) e considerata la ripartizione quale

salariata all’85% e casalinga al 15% – ha precisato che “(…) si

rinuncia ad esperire inchiesta al domicilio in quanto non apporterebbe

modifiche al diritto a rendita d’invalidità. (…)” (doc. AI 89/481).

Sempre nella decisione

impugnata, visti i succitati redditi da valido e da invalido, l’Ufficio AI ha

ritenuto nell’ottobre 2016 (dopo l’anno di attesa) e dal 1. gennaio 2018 (sempre

in applicazione del metodo misto) un grado d’invalidità totale dello 0%

concludendo che “(…) Essendo il grado AI inferiore al minimo pensionabile

del 40%, non sussiste il diritto a prestazione di rendita d’invalidità.

(…)” (doc. AI 89/482).

Quanto ai provvedimenti

professionali l’amministrazione ha, infine, rilevato che “(…) il Servizio

integrazione professionale non ritiene esistano le premesse per la concessione

di nessun provvedimento di natura professionale. (…)” (doc. AI 89/482).

L’insorgente non ha

contestato le conclusioni circa l’esclusione di provvedimenti professionali, né

i gradi d’invalidità, né i relativi importi dei redditi da valido e da invalido

ritenuti dall’Ufficio AI.

Ciò porta il TCA a non

verificare oltre i gradi di invalidità stabiliti dall’amministrazione (in

questo senso cfr. le STCA 32.2019.200 del 16 giugno 2020 consid. 2.7;

32.2018.20

del 28 gennaio 2019 consid. 2.9; 32.2017.81 del 18 dicembre 2017

consid. 2.11.1; 32.2017.40 del 20 settembre 2017 consid. 2.6; 32.2016.137 del

23.

maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del 10 maggio 2017 consid. 2.8;

32.2016.109

dell’8 maggio 2017 consid. 2.10; 32.2016.108 del 2 maggio 2017

consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017 consid. 2.6).

2.9

Visto tutto quanto precede la

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti