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Decisione

32.2020.39

Domanda AI rifiuto prestazioni. Visti la perizia SAM e la valutazione economica a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni non raggiungengo il grado d'invalidità il minimo pensionabile. Diritto di essere sentito. Reintegrabilità

15 ottobre 2020Italiano51 min

reumatologico si ritiene auspicabile un programma di riabilitazione muscolare in

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.39

FS

Lugano

15 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 marzo 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 3 marzo 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1962, da ultimo

attiva quale lavoratrice a domicilio per la __________ (doc. AI 14/49-54) e

quale mamma diurna (doc. 24/73-78, 26/80-85 e 27/86-91), nel mese di gennaio

2016 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 3/7-14)

indicando quale danno alla salute “(…) dolori cronici post operatori in

seguito a toracotomia in 2 fasi, 18.12.2013 e 15.1.2014 (…)” (doc. AI 3/12,

punto 6.1).

1.2. Eseguiti i necessari

accertamenti medici ed economici, con decisione del 3 marzo 2020, preavvisata

il 13 dicembre 2019 (doc. AI 80/458-462) –

sulla base della perizia pluridisciplinare del 21 ottobre 2019 del __________ (doc.

AI 68/201-434), confermata dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale

del 28 ottobre 2019 (doc. AI 70/436-439) e visti le tabelle allestite il 22

novembre 2019 con le riduzioni al reddito ipotetico da invalido (doc. AI

75/444-447, 76/448-450 e 77/452-442) con l’annotazione per l’incarto dello

stesso giorno (doc. AI 78/453) e la valutazione della consulente in

integrazione professionale (CIP) del 6 dicembre 2019 (doc. AI 79/454-457) con

ulteriore “RAPPORTO presa di posizione in merito a richiesta del 05.02.2020

su AUDIZIONE” (doc. AI 88/477-479) –,

l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni essendo il grado

d’invalidità inferiore al minimo pensionabile del 40% (doc. AI 89/480-485).

1.3. Con il presente ricorso

l’assicurata, tramite RA 1 – fatta

valere, in estrema sintesi, una violazione del diritto di essere sentito per il

fatto che non sarebbe mai stata sentita dalla consulente in integrazione

professionale (CIP), che l’amministrazione non si sarebbe confrontata con le

censure sollevate al punto 7 delle osservazioni del 30 gennaio 2020 e che il

principio secondo il quale una perizia psichiatrica deve essere allestita sulla

base di un consulto personale andrebbe applicato anche all’attività del CIP –, ha postulato l’annullamento della

decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione “(…) affinché

proceda ai sensi dei considerandi. (…)” (I, pag. 6).

1.4. Con la risposta di causa – concludendo, con motivazioni di cui si

dirà, se necessario, in seguito, che “(…) siccome ulteriori passi istruttori

non sono stati ritenuti necessari alla luce delle conclusioni rese, che gli

accertamenti del caso risultano essere completi, che la convocazione dell'assicurata

da parte del SIP non è stata ritenuta necessaria, l'UAl non può che confermare

quanto stabilito con la decisione impugnata. (…)” (V, pag. 3) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il

ricorso.

1.5. Con osservazioni del 27

maggio 2020 (VII trasmesso per conoscenza con facoltà di presentare

osservazioni scritte all’Ufficio AI; VIII) l’insorgente, sempre tramite il suo

rappresentante, si è confermata nelle proprie allegazioni e – richiamato

il principio secondo il quale nel diritto delle assicurazioni sociali vale il

principio della verosimiglianza preponderante – ha concluso che è “(…)

ora giocoforza constatare che nel gravame in ispecie l'amministrazione si

richiama tutt'al più a una parvenza di verosimiglianza (oltre tutto assai

sbiadita), ma non certo a un grado che si possa assumere senza alcun dubbio

come probabilità preponderante. Il che non appare evidentemente sufficiente. (…)”

(VII, punto 2, pag. 3).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Il rappresentante della

ricorrente ha fatto valere una violazione del diritto di essere sentito osservando,

tra l’altro, che, non avendo la consulente in integrazione professionale mai

sentito la sua assistita, “(…) in casu ogni aspetto della valutazione finale

è quindi avvenuto senza alcun contatto diretto, e soprattutto senza aver

manco in qualche maniera sentito, la mia cliente; ragione questa, ritenuta

essenziale per poter concludere con la necessaria tranquillità, e soprattutto

in assenza di ogni dubbio, che verso la mia mandante possano essere esatte le

possibilità professionali delineate a tavolino dall'amministrazione e dalla

medesima fatte assurgere a elemento determinante in procedura; (…)” (I,

pag. 3); per poi concludere che “(…) rebus sic stantibus risulta di

principio inammissibile che si possa decidere dell’avvenire di una persona

senza manco averla vista. E senza averla sentita. La narrazione soggettiva,

soprattutto nelle pratiche come quella in rassegna, oltre che rappresentare un

precetto costituzionale inalienabile, costituisce il mezzo essenziale affinché

chi abbia in definitiva a giudicare lo possa fare con tutti i crismi della

conoscenza olistica della situazione. Ne consegue che la mancata audizione

dell'interessata rappresenta, in casu, una violazione grave in procedura e non

consente di assumere le conclusioni del procedimento amministrativo con

sufficiente tranquillità e senza che possano sussistere dubbi. Perché dubbi

evidenti che la mia cliente possa effettivamente operare nel quadro delineato

dalla CIP sono manifesti. E non possono essere fugati con sufficiente

fondamento da chi una determinata situazione manco l’ha analizzata in presentia

actuale dell’assicurata, e quindi con interazione diretta con la medesima. (…)”

(I, pag. 4).

Al riguardo

l’amministrazione, nelle motivazioni della decisione impugnata, ha addotto che “(…)

abbiamo sottoposto al Servizio integrazione professionale (SIP) lo scritto del

30.01.2020 [ndr.: trattasi delle “Osservazioni” al progetto di decisione

del 13 dicembre 2019 sub doc. AI 86/468-475] il quale conclude che: "In merito alla reintegrabilità e in assenza di

modifiche circa la valutazione medico-teorica, riconfermo in toto la precedente

valutazione del 06.12.2019, ovvero: Secondo la valutazione medica teorica, l’assicurata

dispone ancora di una capacità lavorativa del 50% nella sua professione

abituale nonché in attività adeguate al suo stato di salute. I limiti

funzionali posti permetto [ndr.

recte: permettono] carichi fino a 15 kg, cosa che ci consente di valutare

una fascia di attività medie. Tali limitazioni danno accesso ad un ampio

ventaglio di attività sul mercato del lavoro in equilibrio. Sulla base delle

limitazioni indicate a livello peritale, esistono attività esigibili,

riconducibili alla categoria delle statistiche svizzere RSS in riferimento ad

attività semplici e non qualificate alle quali l’assicurata avrebbe

potenzialmente accesso. Per la tipologia di attività riconfermo quelle già

indicate nel rapporto del 06.12.2019 così come pure le diverse motivazioni. Per

la modalità di evasione della valutazione ricordo qui una premessa di natura

essenziale in quella che è la valutazione dell’assicurazione invalidità, ovvero

analizzando la problematica dal punto di vista dell’assicurazione invalidità si

deve considerare come essa debba essere effettuata in abstracto presupponendo

un mercato del lavoro in equilibrio. Il compito dell’assicurazione è limitato a

stabilire se, in una situazione di equilibrio perfetto del mercato, una persona

può ancora accedere ad un mercato del lavoro sufficientemente esteso. Questa

valutazione non deve considerare la congiuntura economica né la reale esistenza

di eventuali attività idonee. La valutazione da me svolta, rispetta in toto

tale indicazione […]. La stessa non ha avuto come indicatore la sola

parte medica, bensì sulla base delle limitazioni indicate a livello medico, e

con la conoscenza propria del mercato del lavoro ho citato esempi di attività

in cui l’assicurata sarebbe reintegrabile sul mercato del lavoro in equilibrio.

In totale buona fede, la valutazione da me effettua [ndr. recte:

effettuata] quale consulente SIP, riconfermo sia avvenuta con la necessaria

tranquillità. Infatti la tipologia di attività indicate a titolo di esempio ritengo

in tutta coscienza essere idonee allo stato di salute indicato a livello

medico-teorico. Per quanto riguarda il diritto di essere sentito, la possibilità

di effettuare le osservazioni poste al progetto, è da considerare come

garantista dello stesso. Durante la valutazione effettua [ndr. recte:

effettuata] in base agli atti, si è preso nota di quanto indicato a livello medico

e peritale, ciò nonostante effettuando la valutazione in base al mercato del

lavoro in equilibrio si è ritenuto in assoluta tranquillità come la tipologia

di attività indicate siano realizzabili tenendo conto delle limitazioni

indicate a livello medico. La congiuntura economica e/o la pressione del

mercato del lavoro non entra in linea di conto, poiché anche senza un danno

alla salute, sarebbe esattamente la medesima e non si ritiene un fattore

supplementare di rischio nel caso di assicurati minacciati da invalidità.

Riconfermo

dunque la mia precedente valutazione." (…)” (doc. AI 89/482-483).

Ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Per

costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008,

consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto

il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione

sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e

sentenze ivi citate).

Il diritto di essere

sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.

Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di

rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con

cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che

l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio

2007, consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In concreto, l’insorgente

sostiene che sarebbe stata lesa nel suo diritto di essere sentita non avendo

l’amministrazione dato seguito alla richiesta di una sua audizione personale da

parte della consulente in integrazione professionale formulata nelle “Osservazioni”

del 20 gennaio 2020 (doc. AI 86/468-475) e ribadita con il presente ricorso.

L'art. 57a cpv. 1 LAI

stabilisce che “(…) l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un

preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla

soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA. (…)”.

Secondo l'art. 42 LPGA, le

parti hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere

sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

In ogni caso, al più tardi

durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla

parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma

sufficiente (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). L'audizione delle parti, che

costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nella

procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili

mediante opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una regolamentazione

esaustiva (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374).

Con sentenza

9C_694/2008 del 7 ottobre 2009, il Tribunale federale ha stabilito che:

"

3.2 Ora, è pacifico che il

ricorrente ha avuto modo di fare valere la sua posizione e pertanto di

esprimersi quantomeno nell'ambito della procedura di opposizione. In questo

modo, il diritto di essere sentito è stato salvaguardato. Resta tutt'al più da

esaminare se il ricorrente poteva pretendere di essere sentito oralmente in

sede amministrativa.

3.3 Sennonché, l'art. 29 cpv. 2 Cost. non

conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia

alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non

preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV

no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA,

né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del

resto sentenza citata C 128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può

pertanto concludere che l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi

sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a

prescindere da queste considerazioni, il primo giudice ha giustamente ricordato

che il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue

argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale

delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non

vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito."

In un’altra

sentenza 9C_647/2010 del 6 dicembre 2010, al consid. 2.2, il Tribunale federale

ha rilevato che:

"

Le droit d'être entendu

garanti par l'art. 29 al. 2

Cst. comprend notamment le

droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.

L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement

(cf. ATF

134 I 140 consid. 5.3 p.

148 et les références), pas plus du reste que la seconde disposition citée par

la recourante, l'art. 42 LPGA, qui s'applique à la procédure administrative en

matière d'assurances sociales (arrêt C 128/04 du 20 septembre 2005, in SVR 2006

ALV n° 5 p. 15)."

Alla luce della

citata giurisprudenza, la censura sollevata dalla ricorrente va respinta.

Nell’evenienza concreta,

infatti, una volta terminato l'iter amministrativo di accertamento delle condizioni

di salute dell'interessata (attraverso la perizia pluridisciplinare del __________

del 21 ottobre 2019 poi avvallata dal SMR nel rapporto finale del 28 ottobre

2019; cfr. consid. 1.2) e delle sue condizioni economiche (tramite

le tabelle allestite il 22 novembre 2019 con le riduzioni al reddito ipotetico

da invalido con l’annotazione per l’incarto dello stesso giorno e la

valutazione della consulente in integrazione professionale (CIP) del 6 dicembre

2019; cfr. consid. 1.2), all’interessata è stato inviato il “Progetto

di decisione” del 13 dicembre 2019 (doc. AI 80/458-462).

Il TCA evidenzia che

l’assicurata ha avuto la possibilità di fare valere la sua posizione per

iscritto con le “Osservazioni” del 20 gennaio 2020 nelle quali, tramite

il proprio rappresentante, ha formulato le sue contestazioni (doc. AI

86/468-475).

Tale scritto è stato

considerato dall’Ufficio AI che ha interpellato il servizio integrazione

professionale (doc. AI 87/476) il quale, con il “RAPPORTO presa di posizione

in merito a richiesta del 05.02.2020 su AUDIZIONE” del 2 marzo 2020 (doc.

AI 88/477-479), si è pronunciato in merito. Dette valutazioni, come riportato

sopra, sono poi state riprese nella motivazione della decisione impugnata.

Alla luce di quanto esposto,

questo Tribunale non ritiene criticabile l’operato dell’amministrazione.

Il diritto

di essere sentita della ricorrente non è dunque stato violato e il TCA

può pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.2. Nella misura in cui la

ricorrente – adducendo che “(…)

l'amministrazione non si confronta minimamente: a. né con le doglianze espresse

nelle già citate Osservazioni 30 gennaio 2020 al p.to 7.1, seconda parte, con

riferimento specifico all’influsso certo sulle possibilità concrete di

esercizio professionale delle affermazioni della dr.ssa __________ in rapporto

peritale 8 aprile 2019, in quella sede menzionate in via esplicita; b. né,

tanto meno, sul corollario delle conseguenze, e sulle relative considerazioni,

enucleate ai punti 7.2 e 7.3 di cui alle medesime Osservazioni nostre. (…)”

(I, punto 4, pag. 4) – volesse

fare valere una carente motivazione della decisione impugnata, va rilevato

quanto segue.

Da una parte, già si è

detto sopra che le “Osservazioni” del 20 gennaio 2020 (doc. AI

86/468-475) sono state sottoposte alla CIP la cui presa di posizione in merito (cfr.

il succitato rapporto del 2 marzo 2020 sub doc. AI 88/477-479) è stata assunta

dall’Ufficio AI che l’ha riprodotta nella decisione impugnata. Dall’altra parte,

un’eventuale violazione del diritto di essere sentita sarebbe comunque stata

sanata, avendo potuto l’interessata contestare la decisione in questione con il

presente ricorso.

Va qui rammentato che una

violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in

concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso

che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279

consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

L’assicurata ha infatti potuto comprendere la portata del “Progetto di decisione”

del 13 dicembre 2019 (doc. AI 80/458-462) e impugnare la decisione del 3 marzo

2020 (doc. AI 89/480-485), confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue

censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità

giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l'istanza precedente (DTF 133 I 201 consid. 2.2).

Il TCA dispone in effetti

di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012,

consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le

prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61

lett. c LPGA).

Pertanto, in ogni caso,

l'eventuale violazione del diritto di essere sentita è stata comunque sanata in

questa sede, dove l'insorgente ha potuto esporre le sue motivazioni e produrre

ulteriore documentazione (sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I

201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).

Il Tribunale federale ha

del resto già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio

della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno

sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in

contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della

parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti,

cfr. anche STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

nel merito

2.3. Oggetto del contendere è

sapere se a ragione l’amministrazione ha negato all’assicurata il diritto a

prestazioni.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art.

6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e

c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

pag. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno

2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in

cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

2.5. Dalla perizia

pluridisciplinare del 21 ottobre 2019 (doc. AI 68/201-434) risulta che i periti

del __________ hanno fatto capo ad una consultazione internistica interna

(dr.ssa __________) ed a quattro consultazioni specialistiche esterne, di

natura pneumologica (dr. __________; sub doc. AI 68/259-270), psichiatrica

(dr.ssa __________; sub. doc. AI 68/271-293), neurologica (dr. __________; sub

doc. AI 68/294-324) e reumatologica (dr. __________; sub doc. AI 68/325-343). Esposta

la “situazione iniziale e aspetti formali” (punto 1), dopo aver

proceduto al consueto riassunto degli atti (punto 2), all’anamnesi (punto 3), alle

constatazioni obbiettive (punto 4) e esclusa dal punto di vista internistico

una diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (punto 6), la dr.ssa __________

ha proceduto ad una dettagliata “Valutazione medica e medico-assicurativa”

(punto 7) e all’“Elenco dei quesiti peritali e relative risposte” (punto

8).

Nel capitolo “Struttura

della valutazione consensuale per perizie pluridisciplinari” (doc. AI

68/247a-254) – premesso che “(…) le valutazioni peritali si fondano

su un’esauriente discussione plenaria tra i medici periti del __________ e tra

il Dr. med. __________ e la Dr.ssa __________ in data 17.10.2019 alle ore

11.00, tramite teleconferenza (…)” (doc. AI 68/247a) – i periti

del __________ hanno formulato le seguenti considerazioni:

"

(…)

A Valutazione medico integrativa contenente:

- breve riepilogo del decorso

della malattia (nessuna anamnesi, nessuna citazione ripresa dai rapporti delle

singole perizie);

- derivazione/motivazione

delle attuali diagnosi.

A. di 57 anni, formatasi in qualità d’impiegata di

commercio, dopo il matrimonio e la nascita della prima figlia ha acquisito

un’attività lucrativa a domicilio lavorando in attività semplice di operaia,

successivamente in distribuzione pubblicitaria e poi in qualità di baby-sitter

e mamma diurna. Nell’anno 2013 iniziano a presentarsi problematiche algiche a

carico degli arti inferiori e problematiche fibromialgiche per cui, in corso

d’indagini, emerge un nodulo sospetto a carico del lobo inferiore polmonare

sin. Viene diagnosticato un tumore del polmone e l’A. viene sottoposta a lobectomia

del lobo inferiore in toractomia. Dall’esame istologico emergerà

un’anedocarcinoma polmonare tipo NSCLC in stato pT1a. Quale complicanza dell’intervento

un sanguinamento dalla vena polmonare che determina un tamponamento cardiaco

necessitante emostasi della vena polmonare inferiore e fenestrazione periodica.

Dopo l’intervento persistono problematiche algiche a carico della cassa

toracica di verosimile natura neuropatica, per cui I'A. viene valutata dal Dr.

med. __________, terapia del dolore, dal PD Dr. med. __________, chirurgo

presso l'Ospedale __________, __________, dal Dr. med. __________, chirurgo, e

presso il centro della terapia del dolore dell'Ospedale di __________. Molte

terapie vengono tentate, farmacologiche e con posa di elettrostimolatore senza

tuttavia ottenere un netto beneficio. A ciò si accompagnano le problematiche

fibromialgiche, una dispnea da sforzo presa a carico dal Dr. med. __________,

pneumologo, senza correlato oggettivo e, dal lato psichiatrico, un episodio

depressivo di gravità moderata e, una sindrome ansiosa generalizzata per le

quali è seguita dalla Dr.ssa med. __________. L'A. è in incapacità lavorativa al

100% a partire dal mese di settembre 2016.

Durante il soggiorno dell'A. presso il __________, abbiamo

potuto evidenziare le seguenti patologie decisive per la valutazione del caso:

Patologia neurologica

II Dr. med. __________ evidenzia dolori viscerali e

neuropatici residuali all'emicostato e all'emitorace sin. emersi dopo la lobectomia

subìta nel dicembre del 2013, per cui è stato posato successivamente un

elettrostimolatore con elettrodi impiantati sui gangli dorsali T2, T3 e T11 sin.

L'A. è inoltre affetta da una cefalea muscolotensiva cronica. Tali diagnosi

riducono la capacità lavorativa del 50%. È presente inoltre una probabile lieve

meralgia parestetica ds., non incidente sulla capacità lavorativa.

Patologia reumatologica

ll Dr. med. __________ non individua diagnosi di

pertinenza reumatologica con incidenza sulla capacità lavorativa. Lo

specialista descrive una sindrome panvertebrale cronica con componente

spondilogena bilaterale e tendenza fibromialgica senza incidenza sulla capacità

lavorativa.

Patologia psichiatrica

La Dr.ssa med. __________ diagnostica una sindrome

ansiosa generalizzata con un episodio depressivo di grado lieve nel contesto di

sintomi algici persistenti di origine multifattoriale. Tale diagnosi riduce la

capacità lavorativa del 40% in termini di tempo in ogni attività (capacità

lavorativa totale del 60%).

Patologia pneumologica

II Dr. med. __________ non evidenzia patologie pneumologiche

con incidenza sulla capacità lavorativa. È presente una possibile lieve asma

bronchiale intermittente e una lieve sindrome delle apnee del sonno senza incidenza

sulla capacità lavorativa.

Patologia internistica

Non si evidenziano patologie internistiche sulla

capacità lavorativa.

B Diagnosi rilevanti con e senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa

B.1 Diagnosi rilevanti con

ripercussioni sulla capacità lavorativa

Dolori viscerali e neuropatici residuali all'emicostato

ed emitorace sin.:

- stato dopo lobectomia inferiore

sin. e linfadenectomia radicale per adenocarcinoma polmonare sin. (18.12.2013)

- posa e trattamento in atto con

elettrostimolatore ed elettrodi sui gangli dorsali T2, T3 e T11 a sin.

Cefalea muscolotensiva cronica.

Episodio depressivo di grado lieve nel contesto di

sintomi algici persistenti ad origine multifattoriale (ICD-10 F32.0).

Sindrome ansiosa generalizzata (ICD F41.1).

B.2 Diagnosi rilevanti senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa

Probabile lieve meralgia parestetica ds.

Sindrome panvertebrale cronica con componente

spondilogena bilaterale, in:

- note discopatie plurisegmentali cervicali e

lombari;

- disturbi statici della colonna vertebrale:

○ ipercifosi della dorsale alta con protrazione del

capo;

○ scoliosi

sinistro-convessa toracolombare, corta destro-convessa lombare con componente

di torsione con lieve emigibbosità toracale e lombare a sin.;

- decondizionamento e sbilancio muscolare:

- tendenza fibromialgica: 8 su 18 punti

fibromialgici positivi.

Possibile lieve asma bronchiale intermittente.

Lieve sindrome delle apnee del sonno:

- AHI 11, diagnosi 2017.

Ipovitaminosi D:

- vitamina D-OH 21,7 µg/ml

C Ripercussioni funzionali dei reperti / delle

diagnosi

Per le patologie di competenza reumatologica I'A.

presenta le seguenti risorse fisiche: ella può molto spesso sollevare e portare

pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino

all'altezza dei fianchi, talvolta tra 10-15 kg fino all'altezza dei fianchi, di

rado pesi tra 15-20 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltrepassanti i

20 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può spesso sollevare pesi fino a 5 kg

sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza

del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto

spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, molto spesso maneggiare attrezzi

leggeri, spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti,

mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può

talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione

del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti,

talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può talvolta assumere la

posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia,

talvolta assumere la posizione accovacciata. L'A. può assumere spesso la

posizione seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi, di lunga durata,

dovendo avere la possibilità di alternare le posizioni corporee. L'A. può molto

spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso

camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno

accidentato, può spesso salire le scale, talvolta salire su scale a pioli. Dal

profilo neurologico I'A. può eseguire solo lavori leggeri dal profilo fisico

che non necessitino sforzi maggiori o medi agli superiori, soprattutto a sin.,

e che non implichino frequenti movimenti del torace.

Dal profilo psichico l'A. presenta limitazioni di

grado moderato a carico della flessibilità e della persistenza. Limitazioni di

grado lieve e moderato a carico del rispetto delle regole e lieve a carico

delle competenze, assertività e relazioni intime. Si ritiene che alcune

dimensioni (soprattutto la persistenza e la flessibilità) possano risentire

anche della sintomatologia algica.

Dal profilo pneumologico il Dr. med. __________,

tenuto conto della diagnosi di possibile lieve asma bronchiale, ritiene

sussista una non idoneità per lavori con persistente esposizione ad agenti

irritativi delle vie respiratorie.

D Discussioni di aspetti della

personalità eventualmente rilevanti

L'A. presenta difficoltà a mobilizzare completamente

le proprie risorse anche se cerca di reagire mantenendo le relazioni amicali e

sforzandosi di utilizzare strategie proattive per affrontare la quotidianità.

E Discussione di fattori di stress e risorse

A causa del complesso quadro di comorbidità psichiatrica

con sintomatologia dolorosa d'origine verosimilmente multifattoriale in un

contesto famigliare di separazione non ancora elaborato, si ritiene che l'A.

presenti al momento risorse scarsamente mobilizzabili, al di là di quelle già

messe a frutto nel mantenimento delle relazioni e di una strutturazione

quotidiana.

F Verifica della coerenza

Vi sono coerenza e plausibilità.

G Capacità lavorativa nell'attività svolta finora

50%.

H Capacità lavorativa in un'attività adeguata

50%.

Fatti

I Motivazione della capacità e

dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono

interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)

Le incapacità lavorative d'ordine neurologico e

psichiatrico non vanno sommate poiché entrambe descrivono una diminuzione del

tempo di lavoro (6 ore al giorno) a cui si aggiunge una diminuzione del

rendimento del 10-20%.

I.1 Descrivere l'evoluzione

della capacità lavorativa nel tempo nell'attività svolta

La capacità lavorativa del 50% è valida dall'ottobre

2015 dopo la posa dell'elettrostimolatore.

I.2 Descrivere l'evoluzione

della capacità lavorativa nel tempo in un'attività adatta

La capacità lavorativa del 50% è valida dall'ottobre

2015 dopo la posa dell'elettrostimolatore.

L Provvedimenti sanitari e

terapie con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Dal profilo psichiatrico non si ritiene vi siano

provvedimenti sanitari con ripercussione sulla capacità lavorativa. Dal profilo

reumatologico si ritiene auspicabile un programma di riabilitazione muscolare in

grado d'incrementare la massa muscolare assiale e periferica onde ottenere

maggiore stabilità del rachide e delle articolazioni periferiche, facendo così

fronte agli sforzi richiesti dell'attività della vita quotidiana e all'attività

lavorativa. Non sono riconosciute tuttavia al momento misure terapeutiche in

grado di migliorare la capacità funzionale e di carico residua dell'A. Dal

profilo neurologico il Dr. med. __________ non pensa vi siano possibilità

terapeutiche per migliorare i dolori all'emicostato e all'emitorace sin.

M Risposte a domande particolari

Economia domestica / Attività lucrativa a tempo

parziale

Casi senza accertamento nell'economia domestica

Per le attività di casalinga è valutata una capacità

lavorativa del 50%; essendo I'A. contemporaneamente impegnata in attività

domestica I'A. può svolgere 20 ore di attività lavorativa settimanale.

Informazioni sull'elaborazione della valutazione

consensuale con firma

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente

all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI

68/247a-254)

Il medico SMR dr. __________,

nel rapporto finale del 28 ottobre 2019 (doc. AI 70/436-439), si è allineato

alle conclusioni a cui sono giunti i periti del __________.

L’Ufficio AI – ritenute

le risultanze mediche suenunciate e viste le tabelle allestite il 22 novembre

2019 con le riduzioni al reddito ipotetico da invalido con l’annotazione per

l’incarto dello stesso giorno e la valutazione della consulente in integrazione

professionale del 6 dicembre 2019 con ulteriore “RAPPORTO presa di posizione

in merito a richiesta del 05.02.2020 su AUDIZIONE” (cfr. consid. 1.2) –,

per decisione del 3 marzo 2020 ha negato all’assicurata il diritto a

prestazioni (doc. AI 89/480-485).

2.6. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,

2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)

dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che

se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono

essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il

profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi

vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27

giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato, conformemente

alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), non ha motivo per mettere in

dubbio le valutazioni formulate dai periti del __________ fondate sulla perizia

del 21 ottobre 2019 e confermate dal medico SMR dr. __________ (cfr. consid.

2.5).

Perizia, quella del __________,

che va considerata dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.

Non vi sono in effetti

ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni espresse

dai periti i quali hanno anche considerato tutta la documentazione medica agli

atti e l’insorgente non ha prodotto alcun atto medico idoneo a mettere in

dubbio le conclusioni a cui è giunto il __________.

Per quanto riguarda in

particolare un eventuale cumulo tra l’inabilità lavorativa dal profilo

neurologico (50%) e quella dal lato psichiatrico (40%), i periti __________

hanno concluso che “(…) le incapacità lavorative d'ordine neurologico e

psichiatrico non vanno sommate poiché entrambe descrivono una diminuzione del

tempo di lavoro (6 ore al giorno) a cui si aggiunge una diminuzione del

rendimento del 10-20%. (…)” (doc. AI 68/252 punto I).

Tale

conclusione, peraltro non contestata dalla ricorrente, merita conferma. In

effetti, quanto alla valutazione globale delle patologie, va qui ricordato che

secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un

assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare

le singole valutazioni, bensì far capo a un giudizio globale che scaturisce

dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (STF

9C_913/2012 del 9 aprile 2013, 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; SVR 2008 IV

Nr. 15). La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano

sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente

medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA I 338/01

del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485).

In

una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che

il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola

eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare. Nella STF I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR

2008 IV Nr. 15, il TF ha ulteriormente rilevato che “(…) una semplice

addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in

considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a

seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente

oppure troppo esiguo. (…)” (regesto della SVR 2008 IV Nr. 15, pag. 43).

Nella

sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 il TCA ha nuovamente avuto modo di

sottolineare l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie,

di determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un

giudizio globale, scaturente su una ponderata discussione plenaria fra gli

esperti interessati (STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; 8C_245/2012 del 9

aprile 2013).

Nella

fattispecie, a proposito della valutazione globale delle diverse patologie di

cui è affetta la ricorrente, in ossequio a detta giurisprudenza, risulta che “(…)

le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione plenaria tra i

medici periti del SAM e tra il Dr. med. __________ e la Dr.ssa med. __________

in data 17.10.2019 alle ore 11.00, tramite teleconferenza. (…)” (doc. AI

68/247a) e che i periti hanno concluso per una capacità lavorativa globale (sia

nell’attività abituale che in un’altra attività adeguata) del 50% dall’ottobre

2015 (cfr. punti G, H, I.1 e I.2 sub doc. AI 68/252-253).

Tale conclusione, che fa

capo ad un giudizio globale dopo ponderata e accurata discussione tra i periti

coinvolti, non può essere messa in discussione da questo Tribunale e merita

conferma.

In concreto l’insorgente –

come confermato dal medico SMR dr. __________ nel succitato rapporto finale del

28 ottobre 2019 (cfr. doc. AI 70/436-439) –, dal mese di ottobre 2015,

va ritenuta abile al lavoro nella misura del 50% sia nella sua attività

abituale che in un’altra attività adeguata e l’inabilità nelle mansioni

consuete è del 50%.

2.8. Quanto alla valutazione

economica questo Tribunale rileva quanto segue

2.8.1. Come accennato (cfr. consid.

2.6) spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque

altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività

economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età

(STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo

2012 consid. 5; 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid.

4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF

9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Al riguardo va pure

rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,

un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC

1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a).

Nella fattispecie concreta

la consulente in integrazione professionale, nella valutazione del 6 dicembre

2019 (doc. AI 79/454-457) – considerata la “Formazione scolastica ed

esperienza professionale” e ritenuto lo “Stato di salute”

–,

ha rinunciato a convocare l’assicurata per un colloquio personale e, circa l’“Analisi

della reintegrabilità e valutazione attività esigibili adeguate” si è così

espressa: “(…) Prima di procedere all'analisi della non reintegrabilità

occorre procedere ad una premessa essenziale. Analizzando la problematica dal

punto di vista dell'assicurazione invalidità si deve considerare come essa

debba essere effettuata in abstracto, presupponendo un mercato del lavoro in equilibrio.

Il compito dell'assicurazione è limitato a stabilire se, in una situazione di

equilibrio perfetto del mercato, una persona può ancora accedere ad un mercato

del lavoro sufficientemente esteso. Secondo la valutazione medica teorica,

l'assicurata dispone ancora di una capacità lavorativa del 50% nella sua

professione abituale nonché in attività adeguate al suo stato di salute. I limiti

funzionali posti permetto [ndr. recte: permettono] carichi fino a 15 kg, cosa

Considerandi

che ci consente di valutare una fascia di attività medie. Tali limitazioni

danno accesso ad un ampio ventaglio di attività sul mercato del lavoro in equilibrio.

Sulla base delle limitazioni indicate a livello peritale, esistono attività

esigibili, riconducibili alla categoria delle statistiche svizzere RSS in

riferimento ad attività semplici e non qualificate alle quali l'assicurata

avrebbe potenzialmente accesso. A titolo puramente di esempio e non esaustivo,

si possono citare le seguenti attività, non necessitanti di alcuna formazione e

per le quali l'assicurata sarebbe direttamente reintegrabile. Penso in

particolare ad attività quali: - addetta alla qualità o imballaggio - operaia

generico nell'industria manufatturiera - cassiera - venditrice in edicole -

aiuto amministrativo per attività collaterali semplici quali duplicatura o

scansione. Le attività citate rispettano tutte i limiti funzionali posti a

livello medico teorico e consentirebbero fin da subito la reintegrazione

dell'assicurata per il tramite di una breve istruzione interna all'azienda. Il

limite di carico ai 15 kg consente di immaginare anche un settore medio di

produzione ad esempio in fabbriche per la produzione di prodotti quali macchine

da cucire, telefoni, elettrodomestici vari. Attività che prevedano manualità

fine sono fattibili nella misura del 50% senza limitazioni, infatti per anni

l'assicurata ha già svolto tale attività nel contesto domestico. Tenendo conto

della questione pneumologica si sconsiglia un tipo di attività industriale in

ambienti ove si debba passare da sbalzi di temperatura importanti o

particolarmente impolverati, attività quali confezione di cioccolato sarebbero

fattibili senza ostacoli maggiori. Il carico di 15 kg e il fatto che non si

presentino limitazioni nello svolgimento di attività sopra l'altezza

dell'orizzonte permette di identificare quale esigibile anche un'attività di

vendita in chioschi o piccole edicole. Tutte le attività indicate permettono

l'alternanza della postura. La dotazione di una postazione ergonomica

consentirebbe di mutare la posizione da seduta a in piedi in base ai bisogni

dell'assicurata. In base alle diverse opzioni indicate l'assicurata potrebbe

svolgere, a livello medico-teorico, un ampio ventaglio di attività sul mercato

del lavoro in equilibrio. Le percezioni soggettive dell'assicurato non possono

diventare elemento che giustifichi una non reintegrabilità. (…)” (doc. AI

79/455-456).

Quanto alla “Chiusura

del caso o applicazione provvedimenti d’integrazione” la consulente ha poi

rilevato che “(…) per quanto riguarda la possibilità di far beneficiare

l'assicurato di provvedimenti professionali se ne esclude la possibilità.

L'articolo 8 LAI cpv. 1 esplicita che "gli assicurati invalidi o

minacciati da un'invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione

per quanto: [lett. a] essi siano necessari e idonei per ripristinare,

conservare o migliorare la loro capacità al guadagno". Secondo la

marginale 1006 CPIP i provvedimenti professionali sono accordati unicamente se

"conformi alle capacità e, possibilmente, alle attitudini dell'assicurato

e che perseguono I'obiettivo di integrazione in maniera semplice e adeguata.

Deve inoltre esserci un rapporto ragionevole fra la durata e i costi del

provvedimento, da un lato, e il risultato economico (nel senso dell'efficacia

dell'integrazione), dall'altro". In merito al diritto a provvedimenti di

natura professionale vale la pena sottolineare come lo stesso vada ponderato

sistematicamente alla luce della situazione propria dell'assicurato. In

particolare, secondo la marginale 4013 CPIP "se un assicurato è sufficientemente

integrato o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile

senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è

necessaria." Nel caso specifico, l'intervento del nostro Ufficio non è

necessario ai sensi della LAI. L'assicurata è sufficientemente reintegrata

senza che l'Ufficio debba essere chiamato ad intervenire. In conclusione per

tutte le ragioni esposte e unicamente per ciò che attiene una valutazione del

Servizio Integrazione Professionale, ritengo non esistano le premesse per la

concessione di nessun provvedimenti di natura professionale. (…)” (doc. AI

79/457).

La ricorrente, come

accennato (cfr. consid. 1.3), contesta la valutazione del CIP.

Nella misura in cui

contesta la valutazione del CIP per il fatto che non sia stata sentita

personalmente, come da essa preteso, già si è detto (cfr. consid. 2.1) che l’assicurata

ha avuto la possibilità di fare valere la sua posizione per iscritto con le “Osservazioni”

del 20 gennaio 2020 e che l'art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce

il diritto di essere sentito oralmente.

In particolare non può essere

seguita la ricorrente laddove – adducendo (cfr. il punto 5 del ricorso)

che la giurisprudenza sviluppata in merito alla perizia allestita

esclusivamente sulla base dell’incarto (“Aktengutachten”) va

relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di

una perizia psichiatrica – pretende che “(…) Mutatis mutandis, non si

vede perché questi principi giurisprudenziali legati al consulto personale non debbano

essere applicati anche all’attività del(la) CIP allorquando si tratta di

questioni psichiatriche. Anche perché la giurisprudenza richiamata non sottrae

esplicitamente il CIP da questa incombenza. (…)” (I, pag. 5).

Basti qui rilevare, da una

parte, la differenza tra il compito del medico (che consiste nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato) e quello del consulente professionale (al

quale spetta, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili). Dall’altra parte

che è proprio avuto riguardo alla valutazione medica che l'Alta Corte ha

stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base degli atti

dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui

quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si

fondano su un esame personale dell'assicurato (RAMI 1988 U 56, pag. 370 seg.

consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va

tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che

necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo

settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un

consulto personale (cfr. STCA 32.2019.170 del 1 settembre 2020 consid. 2.7 con

riferimenti).

L’insorgente non può neppure

essere seguita laddove, estrapolando alcune considerazioni formulate dalla

dr.ssa __________ nel consulto dell’8 aprile 2019 (cfr. punto 7.1 delle “Osservazioni”

del 30 gennaio 2020 sub doc. C) e in modo del tutto generico, sembrerebbe

pretendere che non vi sarebbero possibilità di impiego concrete (cfr. punto 7.2

delle succitate “Osservazioni”) rispettivamente che viste le possibilità

di impiego teoriche e irrealistiche non sarebbe possibile una riduzione del

danno (cfr. punto 7.3 delle succitate “Osservazioni”).

Al riguardo va qui

evidenziato che, nel consulto dell’8 aprile 2019 (cfr. doc. 68/271-293), la

dr.ssa __________, al capitolo “8. Elenco dei quesiti peritali e relative

risposte” in merito alla “capacità lavorativa nell’attività abituale e

adatta” e alla “Economia domestica / Attività lucrativa a tempo

parziale”, ha concluso in modo chiaro che “(…) si ritiene che la CL

sia del 60% (riduzione del tempo) nell'attività abituale di mamma diurna

che costituisce l'attività più conosciuta e per la quale sente maggiori

inclinazioni ed in ogni altra attività compatibile con la formazione, le

esperienze pregresse ed eventuali limitazioni di ordine somatico. […] Si

ritiene che, essendo l'assicurata impegnata anche nelle mansioni domestiche, a

causa del maggiore affaticamento e della necessità di recupero, siano esigibili,

in attività adeguata 23 ore settimanali. (…)” (doc. AI 68/292-293,

sottolineature del redattore).

Inoltre, lo si ribadisce, la

valutazione globale della capacità lavorativa non è stata contestata

dall’insorgente e questo Tribunale l’ha confermata (cfr. consid. 2.7).

Non è pertanto possibile

seguire la ricorrente laddove, con le osservazioni del 27 maggio 2020 (VII) –

riproducendo le medesime considerazioni estrapolate dal consulto dell’8 aprile

2019.

della dr.ssa __________ e richiamandosi al principio della verosimiglianza

preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali – sostiene

che “(…) l'amministrazione si richiama tutt'al più a una parvenza di

verosimiglianza (oltre tutto assai sbiadita), ma non certo a un grado che si

possa assumere senza alcun dubbio come probabilità preponderante. Il che non

appare evidentemente sufficiente. (…)” (VII, punto 2, pag. 3).

In sostanza, questo

Tribunale non ravvede (e nemmeno la ricorrente ne fornisce) alcuna valida

ragione per scostarsi dalla succitata dettagliata e motivata valutazione del 6

dicembre 2019 (doc. AI 79/454-457) confermata dalla medesima consulente in

integrazione professionale con il “RAPPORTO presa di posizione in merito a

richiesta del 05.02.2020 su AUDIZIONE” (cfr. doc. AI 88/477-479).

Del resto la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già stabilito che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi

qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza

federale, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in

maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF

ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il

cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es.

attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.;

cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con

riferimenti).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che la ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività adeguate.

Va peraltro anche ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto di

quello della proporzionalità. Questo principio permette di pretendere da una

persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti,

anche in virtù del principio della riduzione del danno e dell’obbligo di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, se del

caso cambiando attività professionale (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117.

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati).

Inoltre, ai

fini dell’accertamento dell’invalidità, lo si ribadisce, ci si deve fondare su

un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un

certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti

diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e

fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016

del 15 marzo 2017, consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag.

276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

Ciò non è il caso se – ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività

ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato

generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso

possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro

medio (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017, consid. 4.3; ZAK 1989 pag. 322

consid. 4a).

Nel caso in esame nella valutazione

del 6 dicembre 2019 (doc. AI 79/454-457) la consulente in integrazione

professionale ha ritenuto che per l’assicurata sia senza dubbio possibile esercitare

una vasta gamma di attività adeguate e rispettose dei limiti funzionali posti che

non necessitano di formazione particolare. In effetti, la consulente ha

concluso che “(…) in base alle diverse opzioni indicate l'assicurata

potrebbe svolgere, a livello medico-teorico, un ampio ventaglio di attività sul

mercato del lavoro in equilibrio. (…)” (doc. AI 79/456).

Non vi sono dunque motivi,

conformemente alla succitata giurisprudenza, per scostarsi dalla surriferita valutazione

della consulente in integrazione professionale, effettuata da persona con

esperienza in ambito integrativo. A tali ben motivate ed approfondite

allegazioni, che confermano la reintegrabilità sul mercato normale del lavoro

per la ricorrente, va in effetti prestata adesione, richiamato nuovamente

altresì il fatto che spetta essenzialmente al consulente professionale, che

meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito

delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla

salute e l'età, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni

mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

(STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5) e tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71 e 132 V 393

consid. 3.3).

Visto tutto quanto sopra

esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalle conclusioni

dell’amministrazione. Conformemente al già ricordato principio generale

applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117.

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht

zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di

tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, adattando la sua attività alle limitazioni

derivanti dal problema alla salute, ove necessario anche in una nuova

professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pagg. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad

una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un

reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag.

434).

Alla luce di quanto sopra

esposto, della situazione concreta dell’assicurata (che presenta

una capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate) e della

giurisprudenza citata, dalla ricorrente, per ridurre il danno, si può

esigere che intraprenda un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali

posti nella misura del 50%.

2.8.2

Dalle tabelle allestite il 22

novembre 2019 risulta che, quale reddito da valido, l’amministrazione ha

ritenuto per il 2016 un reddito di fr. 14'484.-- (doc. AI 76/448-449), per il

2017.

di fr. 14'542.-- (doc. AI 76/448) e per il 2018 di fr. 17'191.-- (doc.

AI 75/444; precisando nella decisione impugnata che “(…) secondo l’art.

27bis cpv. 3 OAI, dal 01.01.2018 il reddito delle persone salariate a

tempo parziale deve essere riportato al 100% (…)” (doc. AI 89/481)).

Dalle stesse tabelle

risulta che per il 2016 il reddito da invalido è stato fissato in fr. 23'196.98

(doc. AI 76/449) e per il 2018 in fr. 27'531.77 (doc. AI 75/444).

Nella decisione impugnata

l’Ufficio AI – vista l’annotazione per l’incarto del 22 novembre 2019

secondo la quale “(…) non si effettua inchiesta casalinga in quanto non

apporterebbe modifiche al diritto a rendita essendo il grado AI come salariata

dello 0% (…)” (doc. AI 78/453) e considerata la ripartizione quale

salariata all’85% e casalinga al 15% – ha precisato che “(…) si

rinuncia ad esperire inchiesta al domicilio in quanto non apporterebbe

modifiche al diritto a rendita d’invalidità. (…)” (doc. AI 89/481).

Sempre nella decisione

impugnata, visti i succitati redditi da valido e da invalido, l’Ufficio AI ha

ritenuto nell’ottobre 2016 (dopo l’anno di attesa) e dal 1. gennaio 2018 (sempre

in applicazione del metodo misto) un grado d’invalidità totale dello 0%

concludendo che “(…) Essendo il grado AI inferiore al minimo pensionabile

del 40%, non sussiste il diritto a prestazione di rendita d’invalidità.

(…)” (doc. AI 89/482).

Quanto ai provvedimenti

professionali l’amministrazione ha, infine, rilevato che “(…) il Servizio

integrazione professionale non ritiene esistano le premesse per la concessione

di nessun provvedimento di natura professionale. (…)” (doc. AI 89/482).

L’insorgente non ha

contestato le conclusioni circa l’esclusione di provvedimenti professionali, né

i gradi d’invalidità, né i relativi importi dei redditi da valido e da invalido

ritenuti dall’Ufficio AI.

Ciò porta il TCA a non

verificare oltre i gradi di invalidità stabiliti dall’amministrazione (in

questo senso cfr. le STCA 32.2019.200 del 16 giugno 2020 consid. 2.7;

32.2018.20

del 28 gennaio 2019 consid. 2.9; 32.2017.81 del 18 dicembre 2017

consid. 2.11.1; 32.2017.40 del 20 settembre 2017 consid. 2.6; 32.2016.137 del

23.

maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del 10 maggio 2017 consid. 2.8;

32.2016.109

dell’8 maggio 2017 consid. 2.10; 32.2016.108 del 2 maggio 2017

consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017 consid. 2.6).

2.9

Visto tutto quanto precede la

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti