32.2020.4
Con la decisione contestata l'UAI respinge la domanda di prestazioni in assenza di un'invalidità di grado pensionabile. il ricorrente contesta e produce nuovi atti medici, in particolare certificazioni psichiatriche. TCA conferma decisione
12 agosto 2020Italiano46 min
documentazione medica e evidenziando di essere stato vittima di un infortunio ad
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.4
FC
Lugano
12 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 gennaio 2020 di
RI 1
contro
la decisione dell’11 dicembre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1967, di professione orologiaio, nel maggio 2019, adducendo problemi
psichici, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 1).
Eseguiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, comprendenti il richiamo degli
atti dall’assicurazione malattia, con decisione dell’11 dicembre 2019,
confermativa di un progetto del 6 novembre precedente, l’Ufficio AI ha negato
il diritto a prestazioni avendo stabilito un’inabilità lavorativa dal gennaio
2019, ma una ripresa totale dell’abilità lavorativa, nella sua attività e in
ogni attività adeguata, a decorrere dal 1. agosto 2019, e, quindi, l’assenza di
un’incapacità al lavoro di almeno il 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione (doc. AI IV/2).
1.2. Con
ricorso al TCA l'assicurato contesta le conclusioni dell’Ufficio AI, producendo
documentazione medica e evidenziando di essere stato vittima di un infortunio ad
una spalla nell’ottobre 2019. Il 14 gennaio 2020 ha fatto pervenire un
ulteriore certificato del medico curante (doc. I, IV).
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame,
confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato,
sulla base anche della presa di posizione del medico SMR (doc. V).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a prestazioni
dell’assicurazione invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1).
Va
infine menzionato che ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI:
"
L’assicurato ha diritto ad una
rendita se:
a.
la sua capacità al guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente
esigibili;
b.
ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole
interruzione; e
c.
al termine di questo anno è
invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…) Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale
misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,
esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto
conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale
attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).”
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)
provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con
una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,
l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la
DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen
entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des
invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),
dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.
150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In
una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il
Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione
secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine,
in una sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF
141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi
fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata
riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova
di un’inabilità lavorativa invalidante.
Infine,
val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico
in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse
condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto
(STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c;
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito
della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR
1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),
poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Ricevuta
la domanda di prestazioni del maggio 2019, con la quale l’assicurato
lamentava un’inabilità lavorativa dal 17 gennaio 2019, l’Ufficio AI ha
innanzitutto richiamato gli atti dall’assicuratore malattia, __________.
Quest’ultima, sulla base degli accertamenti effettuati, ha riconosciuto
all’assicurato le prestazioni per periodi di inabilità lavorativa completa dal
17 gennaio al 7 luglio 2019, quindi del 50% fino al 14 agosto 2019, momento a
partire dal quale ha ritenuto una ripresa completa della capacità lavorativa
(doc. AI pag. 70).
Nell’incarto
richiamato dalla __________ figura innanzitutto un certificato del 2 febbraio 2019
del medico curante dr. __________, internista, il quale, dopo aver riferito che
l’assicurato presentava delle “reazioni neurovegetative con sudorazioni
profuse ed attacchi di ansia, successivi alla comunicazione da parte del datore
di lavoro di un cambiamento del contratto di lavoro”, poste le diagnosi di
“sindrome da disadattamento, ICD 10 F43”, ha concluso che l’abilità
lavorativa restava da valutare (doc. assic. malattia pag. 1). Il curante ha
quindi attestato inabilità lavorative complete dal gennaio al 14 aprile 2019
(doc. assic. malattia pag. 1 e 5). A partire dal febbraio 2019 l’assicurato è
quindi stato seguito a livello psicologico dallo psichiatra dr. __________ del
Centro __________ di __________, il quale, con scritto 19 aprile 2019,
attestata la presenza di “un disturbo dell’adattamento con reazione
depressiva con apatia, abulia, anedonia ed anergia”, ha confermato
un’inabilità lavorativa completa (doc. assic. malattia pag. 13). Con scritto 29
maggio 2019 il medesimo psichiatra ha comunicato che l’assicurato presentava “sintomatologia
ansioso depressiva compatibile con disturbo dell'adattamento con reazione depressiva
con apatia, abulia, anedonia ed anergia, tuttora presenti. Attualmente assume
paroxetina 40mg/die e mirtazapina 15 mg la sera (riferito aumento dell'astenia diurna
con mirtazapina 30 mg), terapia modificata rispetto all’ultimo certificato a
voi inviato. Attualmente persiste una inabilità lavorativa completa in paziente
con prognosi tendenzialmente favorevole” (doc. assic. malattia pag. 17).
La
__________ ha quindi conferito un mandato peritale alla dr.ssa __________,
psichiatra, la quale, nella perizia del 24 marzo 2019, posta la diagnosi di “Sindrome
da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22)”, ha concluso
ritenendo che l’assicurato “beneficiando delle misure terapeutiche prospettate,
possa verosimilmente andare incontro ad un miglioramento che lo porterebbe, tra
4-6 settimane, al recupero completo della CL (eventualmente, qualora il
rapporto oramai compromesso con il datore di lavoro non potrà più andare avanti
ad una iscrizione presso la disoccupazione per una ricerca attiva di un nuovo lavoro).” (doc. assic. malattia pag. 20)
La
medesima perita si è nuovamente pronunciata, dopo nuova valutazione clinica, in
data 28 giugno 2019. In tale valutazione, posta la diagnosi di “Sindrome da
disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22) in evoluzione
verso reazione depressiva prolungata”, ha concluso nel senso che le condizioni
cliniche apparivano lievemente migliorate, concordando con lo psichiatra
curante rispetto ad un rientro al Iavoro in misura del 50% dal 1. luglio 2019.
Ha quindi giudicato l'assicurato inabile al lavoro in misura del 50% dal 1. luglio
2019, restando comunque controindicato, per motivi di salute l'attuale posto di
lavoro. Inoltre, era da prevedere un recupero della capacità lavorativa completa
nelle successive 4-6 settimane, ossia dal 15 agosto 2019 (doc. assic malattia
pag. 25).
Alla
luce di questa valutazione peritale l’assicuratore malattia, con comunicazioni
del 5 e 30 luglio 2019, ha comunicato all’assicurato che a partire dal 15
agosto 2019 andava ammessa una ripresa completa della capacità lavorativa, con
conseguente sospensione dell’indennità giornaliera (doc. assic. malattia pag.
26 e 30).
Considerato
come il dr. __________ avesse in seguito certificato una totale inabilità per
il mese di luglio 2019 (doc. assic. malattia pag. 29), la __________ ha dato
mandato al dr. __________, psichiatra, di peritare l’assicurato. Con referto 3
agosto 2019, redatto dopo visita medico-specialistica psichiatrica
ambulatoriale, l’esame degli atti, il perito, posta la diagnosi di “disturbo
dell’adattamento in via di risoluzione (F43.22)”, ha concluso che era
auspicabile la ripresa in tempi brevi di un’attività come quella
precedentemente svolta già a partire dal 1. agosto 2019 (doc. assic. malattia
pag. 38).
Alla
luce di questa valutazione la __________ ha quindi confermato all’assicurato
con scritti 8 agosto e 17 settembre 2019 la precedente presa di posizione, con
interruzione delle indennità lavorative dal 1. agosto 2019 e questo malgrado le
certificazioni della dr.ssa __________, psichiatra curante, attestante
un’inabilità lavorativa per i mesi di agosto e settembre 2019 (doc. assic. malattia
pag. 39, 40, 45, 46). Con scritto 3 ottobre 2019 il dr. __________ ha ulteriormente
comunicato alla __________:
"
(…) In riferimento alla vostra richiesta del 17.09.2019 vi comunico quanto
segue: Il paziente in questo momento è confuso, perso con umore deflesso,
lamenta dall'inizio del 2009 una difficile situazione famigliare a partire da una
malattia tumorale della moglie fino al loro divorzio nel 2015 per iniziativa
della moglie stessa. Il paziente reagisce in modo regressivo al divorzio
rifugiandosi nel cibo (avrebbe preso in 4 anni ben 40kg) e limitando sempre più
la sua reattività e vitalità. In questo contesto fragilizzato subisce il licenziamento,
allorquando era ancora convalescente da un'operazione al menisco.
Al momento attuale esaminato clinicamente e tramite
testistica effettuata dalla Psicologa delegata Signora __________ (__________ che
vi allego), presenta uno stato di prostrazione generale, senso di
sconforto e preoccupazione importante riguardo
l'avvenire.
Vi è da specificare che il paziente aveva raggiunto una
posizione professionale Importante in qualità di responsabile del controllo della
produzione in una ditta di prodotti di orologeria. Un settore particolare dove
i posti di lavoro non abbondano.
Dal racconto emerge un’immagine di sé compromessa,
inadeguata e fragile come
ne testimonia lo screening di funzionamento dimensionale
rilevato al DPA: l’immagine di sé appare alterata, i sentimenti sono
essenzialmente negativi, le strategie comportamentali, sotto il peso della
negatività, appaiono inefficaci.
L’area interpersonale appare meno compromessa mentre la
capacità continuativa e intima nelle relazioni appare disorganizzata e
negativa.
Il paziente presenta uno stato di malattia nell'ambito di
un disturbo di disadattamento con componente ansioso-depressivo che va
monitorato e curato
tramite farmacoterapia e colloqui psicoterapici di
sostegno.
Un’inabilità lavorativa per altri tre mesi è necessaria
per ripristinare le sue risorse psichiche.” (inc. assic. malattia pag. 50)
Questa
presa di posizione è stata sottoposta al dr. __________, il quale, con scritto
del 6 ottobre 2019, ha concluso che non vi erano “elementi clinici nuovi”,
confermando quindi le conclusioni di cui al precedente rapporto del 3 agosto
2019 (doc. assic. malattia pag. 52).
Con
scritto 10 ottobre 2019 la __________ ha quindi ribadito la chiusura del caso a
far tempo dal 1. agosto 2019 (doc. assic. malattia pag. 54). Detta conclusione
è stata confermata malgrado l’invio alla __________ di un ulteriore scritto 21
ottobre 2019 della curante dr.ssa __________, attestante un’inabilità
lavorativa sino alla fine del 2019 (doc. assic. malattia pag. 68).
La
documentazione è stata esaminata dall’Ufficio AI, il quale, preso atto della
decisione della __________ di ammettere un’inabilità lavorativa limitatamente
al periodo dal 17 gennaio al 14 agosto 2019, dopo aver interpellato il
consulente del Servizio Integrazione Professionale (SIP; cfr. rapporto fine
intervento tempestivo del 28 ottobre 2019, doc. AI pag. 106), considerato pure
come l’assicurato risultasse aver rivendicato il diritto a indennità contro la
disoccupazione nella misura del 100% dal 1. ottobre 2019, con progetto del 6
novembre 2019 dapprima e la decisione contestata dell’11 dicembre 2019 poi, ha
respinto la domanda di prestazioni motivando come segue:
"
(…)
Esito degli accertamenti
La domanda di prestazioni Al è stata presentata in data
23.05.2019.
Dal rapporto
redatto da un consulente del Servizio
Integrazione Professionale (SIP), responsabile
dell'incarto in fase d'intervento Tempestivo
(IT), si evince che l'incapacità lavorativa
presente da gennaio 2019 risulta nulla dal mese di agosto 2019.
Il più recente aggiornamento atti trasmesso da __________
riporta infatti che sono state riconosciute indennità per un periodo
d'inabilità limitato da gennaio 2019 a luglio 2019. A far capo dall'1.08.2019 il caso risulta chiuso.
A titolo abbondanziale risulta inoltre che a far capo
dall'01.10.2019 ha rivendicato il diritto ad indennità contro la disoccupazione nella misura del 100%.
Non è pertanto trascorso l’anno di attesa con
Considerandi
incapacità lavorativa minima ed ininterrotta del 40% dopo il quale sarebbe potuto insorgere l’eventuale diritto a
rendita così come non permane alcun discapito economico dato da un danno alla
salute che giustificherebbe l’applicazione di provvedimenti professionali veri
e propri.” (doc. AI pag. 118)
Di
fronte al TCA il ricorrente ha prodotto nuova documentazione medica, in merito
alla quale si è espresso il SMR il 23 gennaio 2020 (doc. VI/1; cfr. al consid.
2.8).
2.7
Nel
caso concreto, tutto bene valutato e considerato, secondo questo giudice l’Ufficio
AI ha correttamente ritenuto, sulla base di un attento esame della
documentazione agli atti, in particolare le valutazioni peritali fatte eseguire
dall’assicuratore malattia, che se l’assicurato aveva avuto un periodo di
inabilità lavorativa completa a far tempo dal mese di gennaio 2019, tuttavia
dal mese di agosto 2019 aveva riacquistato la piena capacità lavorativa.
In
particolare questo giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente
sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, non
ha motivo per mettere in dubbio la documentazione medica richiamata
dall’assicuratore malattia, in particolare i referti peritali allestiti dalla
dr.ssa __________ e dal dr. __________, da considerare dettagliati, approfonditi
e quindi rispecchianti i ricordati parametri giurisprudenziali.
Non
vi sono in effetti ragioni, innanzitutto, per scostarsi dalle convincenti e
approfondite considerazioni della perita dr.ssa __________, la quale, nella
perizia del 24 marzo 2019, dopo attenta valutazione della documentazione agli
atti, dell’anamnesi, di un accurato esame clinico, tenuto conto di quanto
attestato dal curante dr. __________ del Centro __________ di __________ (per
il quale l’assicurato era affetto da “un disturbo dell’adattamento con
reazione depressiva con apatia, abulia, anedonia ed anergia”,
rispettivamente “sintomatologia ansioso depressiva compatibile con disturbo
dell'adattamento con reazione depressiva con apatia, abulia, anedonia ed
anergia”, con un’inabilità lavorativa completa ma “prognosi
tendenzialmente favorevole” ; doc. assic. malattia pag. 17), posta la
diagnosi di “Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva
(ICD-10 F43.22)”, ha osservato che al momento della valutazione “le
condizioni cliniche nonché la descrizione della giornata depongono per la
succitata diagnosi, reattiva ad un evento di vita stressante (pressioni sul
posto di lavoro).” A deporre per tale inquadramento diagnostico erano “il
tono dell'umore deflesso, i vissuti di ingiustizia, i disturbi del sonno e la
facile affaticabilità”. Ha quindi osservato che “rispetto alle cure non
posso non oggettivare che, nel caso in questione, queste appaiono inadeguate e,
a distanza di due mesi dall'esordio dei sintomi, permangano i medesimi (sarebbe
stato opportuno, a mio modesto avviso, indirizzare l'assicurato per una presa
in carico psichiatrica ed eventualmente impostare una terapia antidepressiva).
Nel corso della valutazione ho reso attento l'assicurato stesso sull'importanza
di collaborare con una presa in carico specialistica anche accettando misure
terapeutiche volte a minimizzare il danno alla salute e favorire, nel più breve
tempo possibile, un reinserimento lavorativo. Il perdurare della IL lavorativa,
a mio avviso e nel caso in oggetto, rischia di favorire derive regressive che
potrebbero fungere da fattori di resistenza rispetto ad un rientro a lavoro”.
Fatte
queste osservazioni, la perita ha quindi concluso:
"
In considerazione quindi di quanto
discusso ritengo che l’assicurato, beneficiando delle misure terapeutiche
prospettate, possa verosimilmente andare incontro ad un miglioramento che lo
porterebbe, tra 4-6 settimane, al recupero completo della CL (eventualmente,
qualora il rapporto oramai compromesso con il datore di lavoro non potrà più
andare avanti ad una iscrizione presso la disoccupazione per una ricerca attiva
di un nuovo lavoro).” (doc. assic. malattia pag. 20)
La
perita si è nuovamente pronunciata, dopo nuova valutazione clinica, in data 28
giugno 2019. In tale valutazione, posta la diagnosi di “Sindrome da
disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22) in evoluzione
verso reazione depressiva prolungata”, ha posto la seguente “valutazione
conclusiva ed esigibilità”:
"
(…) Alla mia attenzione un assicurato 52enne, di professione orologiaio,
attivo attualmente presso la __________ di __________ con funzione di capo
produzione, inabile al lavoro per un disagio psichico dal gennaio 2019.
A partire dal 2014, in concomitanza con un cambio di
gestione all'interro della ditta, le condizioni lavorative sarebbero nettamente
peggiorate. Dal racconto da lui fornito, in particolare nell'ultimo anno di
attività, sì sarebbe sentito continuamente svalutato, messo sotto pressione,
spesso convocato in colloqui per discutere il suo comportamento: “mi sembrava
stare in un asilo…non riuscivo neanche più a lavorare liberamente…”.
L’esordio del disagio psicologico parrebbe essere
collocabile mesi addietro ma a partire dal gennaio 2019 l’assicurato si sarebbe
accorto dell’angoscia e dell’ansia che avrebbe provato immaginando un rientro
nell’attuale contesto lavorativo: “mi hanno fatto pressione per diverso
tempo...mi hanno distrutto… adesso è faticoso perfino incontrarli...”.
In occasione della mia precedente valutazione,
diagnosticando una sindrome da
disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva e
riconoscendo le limitazioni derivanti dalla stessa, indicavo la necessità di
una presa in carico psichiatrica (eventualmente una terapia antidepressiva) e
concedevo ulteriori 4-6 settimane di IL completa.
A partire dal marzo 2019 è stato preso a carico dal __________
di __________ (Dr. med __________) per le cure del caso: l'assicurato sarebbe
stato supportato in questi mesi da colloqui psichiatrici e da una
farmacoterapia antidepressiva.
La cura appare adeguata al caso e parrebbe aver
apportato un lento e graduale miglioramento sebbene l'assicurato lamenti una
importante sedazione (consiglio al collega di valutare eventualmente una
diminuzione della farmacoterapia).
In occasione dell'ultimo colloquio lo psichiatra
curante avrebbe stabilito un rientro al lavoro in misura del 50% dal 1.07.2019.
Ad oggi, confrontando lo status del marzo con quello
odierno, le condizioni cliniche appaiono lievemente migliorate e concordo
quindi con lo psichiatra curante rispetto ad un rientro al Iavoro in misura del
50% dal 1.07.2019.
A mio avviso però, come dichiarato dall'assicurato
stesso, la sua attività nell'attuale posto appare ad oggi non proponibile: un rientro
in tale ditta potrebbe essere controproducente e rischiare di portarlo a breve
a ricadute.
Per quando discusso giudico l'assicurato inabile al
lavoro in misura del 50% dal 1.07.2019; controindicato, per motivi di salute un
rientro nell'attuale posto di lavoro. Egli risulta quindi abile al 50% per la
sua attività e per qualsiasi attività confacente (ma non nel posto di lavoro
attuale).
Abbiamo discusso con l'assicurato iscrizione DISO al
50% dal 1.07.2019.
Ad oggi si delinea un recupero della CL compieta nelle
successive 4-6 settimane.
Dal 15.08.2019 egli è quindi da ritenersi abile in
misura completa.” (doc. assic. malattia pag. 25)
Detta
valutazione appare ben motivata ed approfondita, essendo peraltro stata
allestita anche sulla base di un accurato esame clinico secondo criteri AMDP-System,
nel corso del quale la perita ha rilevato che l’assicurato si presentava lucido,
orientato nel tempo, nello spazio, sia rispetto alla propria situazione che alla
propria persona ed in generale rispetto alla situazione peritale. L'atteggiamento
risultava empatico e collaborante, curato nell’aspetto e nell'igiene personale,
con eloquio spontaneo. La perita ha quindi osservato che non erano
evidenziabili disturbi di comprensione, concentrazione o memoria. Inoltre “la
forma del pensiero non risulta caratterizzata da inibizione, assente
rallentamento, assente accelerazione (fuga delle idee), assente pensiero
discontinuo (barrage), assente pensiero incoerente, asseriti neologismi”.
Anche la percezione era libera da errore ed erano assenti disturbi della coscienza
dell'io. La perita ha pure sottolineato come non erano rilevabili disturbi
dell’affettività, non essendoci perdita di sentimenti né impoverimento
affettivo, l'umore apparendo subdeflesso, ma non manifestando perdita di
speranza, ansia oggettivabile, sentimenti di colpa, iperemotività. Non erano
inoltre rilevabili ritiro sociale o suicidalità, autolesionismo (doc. assic. malattia
pag. 24).
A
tale valutazione, completa e approfondita, a ragione l’assicuratore malattia ha
fatto riferimento, laddove ha concluso che dal 15 agosto 2019 andava ammessa di
nuovo una capacità lavorativa totale (doc. assic. malattia pag. 26 e 30).
Dette
conclusioni sono in ogni modo state confermate anche dal perito dr. __________
nella perizia del 3 agosto 2019, nella quale, dopo un’accurata visita psichiatrica
ambulatoriale, dopo aver illustrato nel dettaglio la situazione dell’assicurato,
esaminati gli atti formanti l’incarto, ha indicato come dall’esame clinico
l’assicurato risultasse curato e perfettamente orientato, con atteggiamento
collaborante, eloquio libero e spontaneo, non presentando nessun disturbo del
corso e del contenuto del pensiero che appariva sufficientemente coerente ed organizzato.
Non era rilevabile alcun rallentamento psicomotorio. Il tono dell'umore appariva
solo lievemente flesso verso il polo depressivo quando evocava la difficile situazione
che si era creata sul posto di lavoro. La descrizione dei sintomi appariva del
resto vaga e diffusa, mentre era assente un appiattimento affettivo, con una capacità
intatta di proiettarsi verso il futuro. Anche i contatti sociali apparivano mantenuti,
e non erano evidenziabili tendenze autolesive. Il perito ha pure osservato che
le funzioni cognitive non evidenziavano alterazioni nel corso del colloquio, in
particolare non si notavano deficit clinicamente rilevanti per quanto concerneva
le facoltà attentive o concentrative, con una spinta vitale nel complesso conservata,
senza segni di anedonia o ritiro sociale. Posta quindi la diagnosi di “disturbo
dell’adattamento in via di risoluzione (F43.22)”, ha esposto che in base
alle risultanze del suo esame clinico, poteva confermare la presenza di un
lieve stato ansioso-depressivo legato all’incerta situazione professionale,
considerato come l’assicurato fosse stato licenziato con effetto al 30
settembre 2019. A suo avviso, ritenuta “la natura eminentemente reattiva
dell'attuale disagio” la situazione non poteva essere risolta con misure
mediche né tantomeno con la prescrizione di psicofarmaci. La “migliore
soluzione”, come discusso con l'interessato, era la ripresa in tempi brevi
di un’attività come quella precedentemente svolta. In effetti, l'assicurato
disponeva di “buone risorse, personali e di una collaudata competenza ed
esperienza professionale”. Poteva inoltre beneficiare di un periodo di disdetta
di ancora due mesi (fino a fine settembre 2019), prima di eventualmente
iscriversi alla disoccupazione.
Tutto
ben considerato la perizia ha quindi concluso - sulla base di un’approfondita
analisi della documentazione, dell’anamnesi (medica e sociale), della descrizione
della giornata, dell'esame clinico e delle dichiarazioni soggettive - che “considerati
tutti questi aspetti, ritengo ragionevolmente proponibile e esigibile la
ripresa completa di un'attività lavorativa come quella precedentemente svolta
già a partire dal 1. 08. 2019”. Ha infine osservato che “secondo le
norme SIM (Swiss Insurance Medicine) riconosciute in Svizzera, un disturbo
dell'adattamento, come diagnosticato dai curanti e dai medici fiduciari che
l'hanno visitato, giustifica una limitazione della capacità lavorativa tutt'al
più per un breve periodo, ma in ogni caso ben delimitato nel tempo” (doc.
assic. malattia pag. 37).
A
tali conclusioni, ben motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose
dei requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche
(cfr. al consid. 2.4. e 2.5; cfr. anche al consid. 2.8), questo giudice deve
senza riserve aderire.
Del
resto, alle stesse, che sono in linea e confermano quelle tratte dalla dr.ssa __________
nelle sue due valutazioni peritali, si è conformata anche la __________, la
quale, con scritti 8 agosto e 17 settembre 2019, ha confermato l’interruzione
delle indennità lavorative dal 1. agosto 2019 (doc. assic. malattia pag. 40 e
46).
Del
resto, secondo questo giudice, nemmeno quanto attestato dalla dr.ssa __________,
psichiatra curante, permette di modificare tali conclusioni. Nello scritto alla
__________ del 3 ottobre 2019 la medesima ha attestato quanto segue:
"
(…) In riferimento alla vostra richiesta del 17.09.2019 vi comunico quanto
segue:
Il paziente in questo momento è confuso, perso con
umore deflesso, lamenta dall'inizio del 2009 una difficile situazione
famigliare a partire da una malattia tumorale della moglie fino al loro
divorzio nel 2015 per iniziativa della moglie stessa. Il paziente reagisce in
modo regressivo al divorzio rifugiandosi nel cibo (avrebbe preso in 4 anni ben
40kg) e limitando sempre più la sua reattività e vitalità. In questo contesto
fragilizzato subisce il licenziamento, allorquando era ancora convalescente da
un'operazione al menisco.
Al momento attuale esaminato clinicamente e tramite
testistica effettuata dalla Psicologa delegata Signora __________ (__________
che vi allego), presenta uno stato di prostrazione generale, senso di
sconforto e preoccupazione importante riguardo
l'avvenire.
Vi è da specificare che il paziente aveva raggiunto una
posizione professionale Importante in qualità di responsabile del controllo
della produzione in una ditta di prodotti di orologeria. Un settore particolare
dove i posti di lavoro non abbondano.
Dal racconto emerge un’immagine di sé compromessa,
inadeguata e fragile come ne testimonia lo screening di funzionamento
dimensionale rilevato al DPA: l’immagine di sé appare alterata, i sentimenti
sono essenzialmente negativi, le strategie comportamentali, sotto il peso della
negatività, appaiono inefficaci.
L’area interpersonale appare meno compromessa mentre la
capacità continuativa e intima nelle relazioni appare disorganizzata e
negativa.
Il paziente presenta uno stato di malattia nell'ambito
di un disturbo di disadattamento con componente ansioso-depressivo che va
monitorato e curato tramite farmacoterapia e colloqui psicoterapici di
sostegno.
Un’inabilità lavorativa per altri tre mesi è necessaria
per ripristinare le sue risorse psichiche.” (doc. inc. assic. malattia pag. 50)
In
proposito il dr. __________, il 6 ottobre 2019, ha rilevato che non vi erano “elementi
clinici nuovi”, e ha confermato integralmente le conclusioni di cui al suo
rapporto del 3 agosto 2019, e quindi la ripresa di un’abilità lavorativa
completa dal mese di agosto 2019, affermando:
"
(…) Ricordo che il sig. RI 1 è in
IL già dal 17.01.2019 e che la dr.ssa Ciavaglioni che aveva già
antecedentemente esaminato l’assicurato, aveva osservato che “il prolungamento
dell’IL rischiava di favorire derive regressive che potrebbero fungere da
fattori di resistenza rispetto ad un rientro al lavoro”.
Condivido questa opinione e ricordo che un disturbo
dell’adattamento, pure confermato dalla dr.ssa __________, giustifica una IL
tutt’al più per un breve periodo e comunque ben circoscritto nel tempo, secondo
le direttive SIM riconosciute in Svizzera. Non si tratta peraltro di situazioni
che possono essere affrontate e risolte con cure farmacologiche, vedi anche la
letteratura medica a questo riguardo (…).” (doc. assic. malattia pag. 52)
A
tali conclusioni, formulate da uno specialista in psichiatria, sulla base di
un’attenta valutazione del caso, questo giudice ritiene di doversi conformare,
l’attestazione della curante non fornendo in tutta evidenza elementi nuovi che
permettano di protrarre oltre l’inabilità lavorativa, ricordato peraltro le
riserve che si impongono, giusta la giurisprudenza, nella valutazione delle
certificazioni dei curanti (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008 e DTF 125 V
353.
consid. 3a)cc) con riferimenti; cfr. in esteso al consid. 2.8).
2.8
Il
ricorrente ha contestato queste conclusioni di fronte a questo giudice,
producendo nuovamente certificazioni già agli atti, due scritti della dr.ssa __________
in cui vengono elencate le date delle consultazioni ambulatoriali, un
certificato del dr. __________ all’attenzione della __________ di inabilità
lavorativa dal 1. dicembre al 30 gennaio 2020 a seguito di un infortunio. Ha
inoltre prodotto uno scritto del 12 gennaio 2020 del dr. __________ che ha
posto le seguenti diagnosi:
"
Sindrome delle apnee ostruttive del
sonno di grado molto severo con AHI a 91/h alla poligrafia del 27.06.2018
- Episodi di desaturazione di tipo tonico sospetti per
ipoventilazione alveolare, con Sa02 media durante la notte a 80%
- Sonnolenza patologica con score di Epworth iniziale a
10/24
- Trattamento con CPAP dal 06.07.2018
Obesità di grado Ill con BMI 44,2 kg/mª (presa
ponderale di 30 kg in 3 anni)
Ipertensione arteriosa
Trombosi venosa profonda dell’arto inferiore destro
trattata con anticoagulazione per 3 mesi nel 06/2017
Diabete mellito tipo Il
Trauma contusivo spalla destra
- 27.11.2019 Artro-RM Spalla destra: ampia lesione parziale
sul versante articolare sul versante articolare del sovraspinato con risparmio di
un solo velo di tendine sul profilo bursale. Distacco dell'apice del labbro
anteriore tra ore 3:00
e ore 5:00 con lesione del legamento gleno-omerale
medio.
Sindrome depressiva, Disturbo dell'adattamento (…).”
e
ha osservato quanto segue:
"
Sono venuto a conoscenza, che è
stata inoltrata una domanda dì prestazioni Al inerente l'assicurato sopracitato,
che seguo da anni come medico di famiglia. ll paziente è noto per le diagnosi
citate sopra, e, sono convinto che si possa, a causa, sia delle patologie fisiche
che per quelle psichiche, prendere in considerazione l'attribuzione di una
rendita Al. Purtroppo nell'ambito della procedura non sono state richieste,
come di solito avviene, al medico di famiglia. Vi sono quindi grato se poteste
riconsiderare la vostra decisione, richiedendo ulteriori informazioni tramite I'apposito
modulo anche direttamente a me.” (doc. IV/1)
La
documentazione è stata sottoposta al dr. __________ del SMR, il quale il 23
gennaio 2020 si è espresso come segue:
"
Dr. __________ all’ufficio Al con
data 12.01.2020.
Sindrome delle apnee ostruttive del sonno di grado
molto severo
. 27.06.2018 Poligrafia con AHI a 91/h
. Episodi di desaturazione di tipo tonico sospetti per ipoventilazione
alveolare, con Sa02 media durante la notte
a 80%
. Sonnolenza patologica con score di Epworth iniziale a
1.
0/24
. Trattamento con CPAP dal 06.07.2018
Obesità di grado Ill, BMI 44,2
Ipertensione arteriosa
06.2017
trombosi profonda dell'arto inferiore destro
. trattamento con anticoagulazione per 3mesi
Diabete mellito tipo ll
20.10.2019
trauma contusivo spalla destra
- 27.11.2019 artro-RM: ampia lesione parziale sul versante
articolare del sovraspinato con risparmio
di un solo velo di tendine sul profilo bursale. Distacco dell'apice del labbro anteriore tra ore 03.00 e 05.00 con lesione del
legamento gleno-omerale medio
Sindrome depressiva, disturbo dell'adattamento
Lettera dell’assicurato al Tribunale Cantonale in data
11.01.2020
L'a. ha cambiato psicologo e psichiatra da 08.2019.
Dott.ssa __________, che cambia la cura per la
depressione, rapporto del 03.10.2019.
Infortunio 20.10.2019: perdendo l'equilibrio ha
tagliato una gamba, strappato il tendine della spalla destra, deve farsi operare il 30.01.2020 a __________.
Certificato medico Dott.ssa __________, psichiatra, __________
con data 03.10.2019
Disturbo di disadattamento con componente ansioso-depressivo
certificato medico Dr. __________ IL dal 01.01.2020 -
30.01.2020
Suva dà il nullaosta al Dr. __________ per un
intervento in data 23.12.2019.
Certificato d'infortunio LAINF IL 100% dal 08.01.2020
Valutazione
l due periti psichiatri hanno menzionato la sindrome la
sindrome delle apnee notturne trattata regolarmente con l'apparecchio C-PAP e
che non costituisce una situazione invalidante.
La psichiatra curante nella sua scritta del 03.10.2019
non si discosta dalla diagnosi posta da ambedue
i periti psichiatri.
L'infortunio del 20.10.2019 è avvenuto poco prima della
decisione Al. Con i dovuti
accertamenti e terapie della spalla in atto di regola
risulta una inabilità lavorativa di 3-5 mesi.
Conclusione
Non ci sono elementi medici che modificherebbero la documentazione
medica fornita dall'assicurazione malattie
alla base della decisione Al.” (doc. VI/1)
A
tale rapporto, reso dal medico SMR dopo accurato esame dell’incarto, che prende
approfondita e motivata posizione sulle singole censure formulate dall’assicurato
e dal curante, può interamente essere rinviato, non essendovi motivo di
scostarsi.
A
tale conclusione del medico SMR occorre aderire, ove si osservi pure che il curante
non certifica chiaramente una limitazione dell’abilità lavorativa, limitandosi
ad affermare che a suo avviso bisognerebbe “prendere in considerazione
l’attribuzione di una rendita AI”. Rispetto alle certificazioni già
prodotte in precedenza il curante non aggiunge alcun elemento nuovo rilevante (fatto
salvo l’infortunio alla spalla destra di cui si dirà in seguito) e nemmeno
adduce le ragioni per cui le conclusioni dell’amministrazione sarebbero errate.
In sostanza quindi tale certificazione non permette di distanziarsi dalle
conclusioni peritali, non apportando nuovi elementi oggettivi ignorati e va
quindi intesa nel senso di una parziale diversa valutazione della medesima
situazione del ricorrente.
Né
del resto l’assicurato ha formulato altre allegazioni che permettano in qualche
modo di modificarne il contenuto né ha fornito qualsivoglia elemento che
potrebbe indurre una nuova valutazione della fattispecie, indiziare una diversa
situazione clinica o un peggioramento duraturo delle sintomatologie rilevate.
Le
motivazioni, approfondite e chiare, dei periti psichiatri e del medico SMR, appaiono
dunque convincenti e questo Tribunale ritiene di doverle condividere, anche
considerando come il ricorrente, rispettivamente i suoi curanti, non abbiano
fatto valere argomentazioni che possano in qualche modo smentirle. Richiamato
il principio giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008,
consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che
uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; cfr. sopra al consid. 2.5), le parzialmente
differenti conclusioni della dr.ssa __________ e del dr. __________ non
consentono, alla luce delle coerenti e convincenti argomentazioni della dr.ssa __________,
del dr. __________ e del medico SMR, di scostarsi dalle conclusioni dell’Ufficio
AI.
Sia
peraltro osservato che le valutazioni psichiatriche effettuate non hanno omesso
di approfondire la severità e la persistenza dei disturbi psichiatrici. Val qui
pure la pena ancora di osservare, con riferimento a quanto esposto al consid.
2.4
e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 143 V
409), che le perizie psichiatriche agli atti non hanno applicato la presunzione
secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere
sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si è
limitata a rilevare che le problematiche psichiatriche di cui soffre
l'assicurato non sono resistenti alla terapia, ma ha verificato l’incapacità
lavorativa del ricorrente sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva.
Occorre
quindi concludere che l’assicurato non ha prodotto documentazione rilevante o
fornito elementi che consentano in qualche modo a questo Tribunale di considerare
inattendibili le conclusioni dei periti psichiatri e del SMR e, quindi,
dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa della
decisione contestata non è quindi possibile dipartirsi. Né del resto
l’assicurato ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute
d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti (segnatamente di
tipo somatico; per quanto riguarda l’infortunio alla spalla cfr. in seguito) o
un peggioramento successivo alle perizie psichiatriche fatte eseguire dalla __________
e entro la data della decisione contestata (ricordato che per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui
fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr.
DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assi-curata sia stato
approfonditamente vagliato, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata
(in concreto: l’11 dicembre 2019) data che, come detto, segna il limite
temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132
V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).
Del
resto val la pena di nuovamente ribadire che le conclusioni dei periti
psichiatri e della __________ sono stata avallate integralmente anche dal SMR.
A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In
conclusione, rispecchiando la valutazione della dr.ssa __________ e del dr. __________
e del SMR tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno
alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400
e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se dal gennaio
2019.
l’interessato aveva presentato un’inabilità lavorativa a motivo di
affezioni psichiche, dal mese di agosto 2019 tuttavia il suo stato di salute
era migliorato ed era nuovamente sovrapponibile a quello presente in precedenza
con una capacità lavorativa completa nella sua attività così come in ogni
attività adeguata.
La
refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione della
contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti. Al riguardo, va fatto
presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.
28.
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
Per
quanto infine riguarda infine le conseguenze dell’infortunio subito alla spalla
destra il 20 ottobre 2019, con diagnosi di ampia lesione parziale sul
versante articolare del sovraspinato con risparmio di un solo velo di tendine
sul profilo bursale, oltre a distacco dell'apice del labbro anteriore con
lesione del legamento gleno-omerale medio (cfr. referto artro-RM del 27 novembre 2019, doc.
IV/1), detto infortunio, di cui peraltro l’amministrazione è venuta a
conoscenza sono in questa sede ricorsuale, è avvenuto poco prima della resa
della decisione contestata e non può quindi trovare considerazione in questa
sede. Inoltre, a detta del medico SMR, una simile lesione comporta tutt’al più
una limitazione della capacità lavorativa transitoria, della durata di qualche
mese (doc. VI/1). Sia peraltro osservato che stupisce che dell’avvenuto
infortunio l’assicurato non abbia tempestivamente informato l’Ufficio AI, quantomeno
in occasione della resa del progetto di decisione del 6 novembre 2019 e della
contestuale possibilità datagli di formulare osservazioni nel termine di trenta
giorni (doc. AI pag. 111). In ogni modo, come giustamente osservato
dall’Ufficio AI nella sua risposta di causa (cfr. doc. VI), qualora l’inabilità
lavorativa che ne è derivata dovesse essersi estesa su un lungo periodo
l’assicurato ha comunque la possibilità di annunciarsi nuovamente all’Ufficio
AI.
2.9
In
simili circostanze, ribadito il suesposto periodo di inabilità
lavorativa dal gennaio all’agosto 2019, considerata dunque la ripresa
dell’abilità lavorativa completa a partire dal 15 agosto 2019, l’assicurato non
ha quindi presentato, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI (cfr.
consid. 2.3), un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità
lavorativa in media e con un grado di invalidità di almeno il 40% alla scadenza
dell’anno di attesa (art. 28 LAI; cfr. anche art. 6 LPGA), ragione per cui non gli
può essere riconosciuto il diritto ad una rendita di invalidità.
La
decisione contestata dell’Ufficio AI va quindi confermata, mentre che il
ricorso va respinto.
All’assicurato va comunque fatto nuovamente presente che
in caso di peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute, debitamente
comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare
una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e
129.
V 4).
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr.
500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario di Camera
Giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti