32.2020.41
Riconosciuto diritto a 1/2 rendita in via di revisione. Viste le risultanze della perizia SAM di decorso con complementi (attestanti una capacità lavorativa del 50% in un'attività adeguata) e in applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi, va riconosciuta una rendita di tre quarti
21 dicembre 2020Italiano81 min
ha portato l’amministrazione a ordinare la presente perizia pluridisciplinare (doc.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.41
FS
Lugano
21 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 marzo 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 11 febbraio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1977, da ultimo
attiva quale assistente di cura, è stata posta al beneficio di una rendita
intera con effetto dal 1. settembre 2003 (decisione del 25 gennaio 2005 sub
doc. AI 21/67-68 con le motivazioni sub doc. AI 20/65-66).
1.2. Avviata d’ufficio una
procedura di revisione, con decisione del 13 aprile 2007 – vista anche
la perizia pluridisciplinare del __________ del 17 ottobre 2006 (doc. AI
37/109-140) – la rendita è stata ridotta a metà con effetto dal 1.
maggio 2007 (decisione del 13 aprile 2007 sub doc. AI 57/186-187 con le
motivazioni sub doc. AI 56/181-185).
In esito alla domanda di
aumento del 10 dicembre 2007 (doc AI 73/218-224) la mezza rendita è stata
confermata con decisione del 5 ottobre 2011 cresciuta incontestata in giudicato
(doc. AI 124/348-350).
1.3. Avviata una procedura di
revisione su domanda del medico curante (doc. AI 129/357-369), con decisione
del 17 maggio 2018 l’amministrazione ha soppresso il diritto alla rendita
intera – diritto riconosciuto, ex
art. 88a cpv. 2 OAI tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute dell’ottobre
2015 (visti anche la perizia pluridisciplinare del __________ del 20 marzo 2017
con complementi del 13 aprile 2017, dell’11 ottobre 2017 e del 14 febbraio 2018
sub doc. AI 151/454-532, 154/535-538, 180/603-610 e 194/651-658), dal 1.
gennaio 2016 (doc. AI 202/674-675 e 201/668-673) – con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione
della decisione (ovvero dal 1. luglio 2018; doc. AI 204/677-682).
Questo Tribunale, in esito
al ricorso del 13 giugno 2018 inoltrato contro la suddetta decisione tramite
l’avv. RA 1 (doc. AI 207/688-705), con STCA del 13 settembre 2018, cresciuta
incontestata in giudicato (doc. AI 216/752-766), lo ha accolto.
In concreto il TCA – confermato il rifiuto della concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo e osservato
che “(…) con il ricorso l’assicurata ha prodotto il rapporto 15 maggio 2018
del dr. med. __________, il quale ha posto la diagnosi di sindrome depressiva
di media gravità (ICD-10F32.1) indicando una totale inabilità lavorativa dal 22
agosto 2017, giorno dell’inizio della presa a carico (doc. H). Valutato tale
rapporto, con annotazioni del 4 luglio 2018 l’SMR ha concluso: “Ho preso
visione della documentazione in dossier e in particolare dell’ultimo rapporto
medico psichiatrico del dr. med. __________. Lo psichiatra diagnostica un
episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) che renderebbe l’assicurata
totalmente inabile a partire del 22.08.2017 data di inizio della sua presa a
carico. A fronte di una patologia normalmente buona, se curata, il medico
psichiatrica invece ritiene l’evoluzione negativa e la prognosi poco
favorevole. Appare necessario, per quanto concerne la patologia psichiatrica,
un accertamento peritale neutrale di decorso” (VII). Riguardo alla componente
somatica, preso visione del rapporto 29 maggio 2018 del dr. med. __________
(doc. C) e dei rapporti 24 maggio e 25 giugno 2018 del dr. med. __________,
neurochirurgo (il quale evidenzia un aggravamento delle lombalgie; doc. VI/1), con
annotazioni 8 agosto 2018 il dr. med. __________ del SMR ha ritenuto che “in
considerazione di un riferito peggioramento algico una rivalutazione peritale
dovrà pure comprendere una rivalutazione reumatologica e neurologica per
permettere una adeguata valutazione del caso” (XI/1). Benché la maggior parte
dei succitati nuovi rapporti sia stata redatta successivamente all’emissione
della decisone contestata (17 maggio 2018), essi si riferiscono ad una
situazione preesistente e quindi vanno presi in considerazione ai fini del
presente giudizio. (…)” (doc. AI 216/758-759) – ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti
all’amministrazione affinché, esperiti i necessari accertamenti medici, rendesse
una nuova decisione.
1.4. Di conseguenza, l’Ufficio AI – dopo la “Richiesta perizia” del 6
novembre 2018 (doc. AI 222/777-778), la “Comunicazione Perizia medica
pluridisciplinare di DECORSO” del 17 dicembre 2018 (doc. AI 229/785-786),
la “Decisione incidentale Conferma della sede dell’accertamento e dei periti
designati” del 20 dicembre 2018 (doc. AI 234/791-793), la comunicazione di “Sospensione
accertamento pluridisciplinare di decorso” dell’8 gennaio 2019 (doc. AI
235/794) con la lettera dell’11 gennaio 2019 dell’avv. RA 1 dello studio legale
RA 1 (doc. AI 237/796) e le domande di aggiornamento degli atti medici del 14
gennaio 2019 ai dottori __________, __________ e __________ (doc. AI 238/797,
239/798 e 240/799) – ha incaricato
il __________ di eseguire una perizia pluridisciplinare (cfr. la convocazione
del __________ del 14 gennaio 2019 sub doc. AI 246/811-812).
Con decisione dell’11 febbraio
2020, preavvisata il 30 ottobre 2019 (doc. AI 274/1061-1066) e oggetto della
presente vertenza – sulla base
della perizia pluridisciplinare del __________ del 28 agosto 2019 (doc. AI
266/862-1044) con complemento del 15 gennaio 2020 (doc. AI 282/1110-1128), del “Rapporto
SMR” del 29 agosto 2019 (doc. AI 264/856-860) con l’annotazione del 17
gennaio 2020 (doc. AI 283/1129) del medico SMR dr. __________, della
valutazione 11 settembre 2019 del consulente in integrazione professionale
(doc. AI 268/1046-1051) e delle tabelle allestite il 10 ottobre 2019 con le
riduzione al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 272/1055-1058) –, l’Ufficio AI ha stabilito che dal 1.
luglio 2018 l’assicurata ha nuovamente diritto ad una mezza rendita (grado
d’invalidità 54%) e respinto la domanda di gratuito patrocinio in ambito
amministrativo (doc. AI 286/1137-1138 con le motivazioni sub doc. AI 284/1130-1135
= doc. B).
1.5. Con il presente ricorso,
sempre tramite l’avv. RA 1 dello studio legale avv. RA 1 – contestata la
valutazione medica e quella economica –, l’assicurata ha chiesto di “(…)
riformare la decisione 11 febbraio 2020 dell'Ufficio assicurazione invalidità
del Canton Ticino e quindi riconoscere alla signora RI 1 un grado d'invalidità
di almeno il 71% in attività adeguate a far tempo dal 16 giugno 2016, pari a
una rendita intera; come riconoscerle il gratuito patrocinio per la procedura innanzi
all'Ufficio assicurazione invalidità. (…)” (I, pag. 3).
La ricorrente – rilevato che “(…) ha dovuto subire due
interventi, uno il 24 settembre 2019 per laminotomia Th10 per inserimento di
sensore di neurostimolatore epidurale e revisione ferita lombare con controllo
fusione e stabilità spondilodesi L3-S1. Il secondo il 30 settembre 2019 dovuto
all'inserimento neurostimolatore definitivo epidurale. (…)” (I, punto 64,
pag. 14) e prodotta ulteriore documentazione medica e meglio: la “Valutazione
ambulatoriale del 03.12.2019” del dr. __________ direttore del __________
(doc. C), i referti del 10 dicembre 2019 e del 6 febbraio 2020 del dr. __________
dell’Istituto __________ (doc. D), il rapporto 27 febbraio 2020 del dr. __________
(doc. E) e quello del 3 marzo 2020 del dr. __________ (doc. F) – ritiene che “(…) alla luce del fatto
che dopo la perizia __________ la salute della ricorrente è certamente
peggiorata, già solo per i vari interventi a cui si è dovuta sottoporre; ben si
vede che la perizia dev'essere in ogni caso almeno completata, e quindi
aggiornata, per quanto riguarda lo stato di salute attuale, segnatamente l'IL,
della ricorrente. (…)” (I, punto 73, pag. 15).
Quanto alla valutazione
economica – contestata la
possibilità di reintegrarsi nelle attività indicate dal consulente in
integrazione professionale, osservato che i periti del __________ hanno
concluso per un’incapacità lavorativa in un’attività adeguata del 50% e non del
40% come considerato dall’Ufficio AI e ritenuto che viste le limitazioni
andrebbe riconosciuta una ulteriore riduzione del 10-15% – l’insorgente sostiene che “(…) in base
ad una riduzione per motivi medici del 50% (cfr. perizia __________),
aggiungendo il 10% dovuto ad attività leggere e svantaggi salariali indicato
dall'UAI – che nella fattispecie concreta dovrebbe essere almeno del 15% –;
otteniamo i seguenti valori: > Reddito senza limitazioni dovute al danno
alla salute: CHF64'881,00 > Reddito con limitazioni dovute al danno alla
salute: CHF 22'025,40 > Perdita di guadagno: CHF 42'855,60 > Grado
d'invalidità arrotondato per difetto 66% […]. Già solo in base a quanto
presente agli atti, segnatamente nella perizia __________, e pure indicato
nella querelata decisione, senza nemmeno entrare nel merito del recente
peggioramento della salute della ricorrente; si ottiene che a quest'ultima
dev'esser riconosciuto un grado AI pari ad almeno il 66%, ciò significa, in
applicazione dell'art. 28 cpv. 2 LAI, che le dev'essere riconosciuta una
rendita di almeno tre quarti. […]. In realtà, il reddito ipotetico da
invalida - per un'attività semplice e ripetitiva - che la ricorrente potrebbe
conseguire a tempo pieno sarebbe di unicamente CHF 3'814.- mensile lordi
(Tabella TA 1, posizione 96, "ohne Kaderfunktion"), ossia CHF
45'768.- annui lordi. Riducendo tale somma del 60% per i motivi già indicati
sopra circa la sua capacità lavorativa, otteniamo un salario annuo lordo da
invalida di unicamente CHF 18'307,20. La perdita di guadagno sarebbe di CHF
46'573,80 e, di conseguenza, il grado AI sarebbe pari ad almeno il 71%, vale a
dire che alla ricorrente dovrebbe essere riconosciuta una rendita intera. (…)”
(I, punti 86, 87 e 88, pagg. 18 e 19).
Contestualmente –
prodotto il “Certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria”
(doc. G) – l’insorgente ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.6. Con la risposta di causa (VII
e allegato VII/1) l’Ufficio AI ha formulato le seguenti osservazioni.
Quanto alla valutazione
medica – premesso che “(…) per
quanto attiene all’aspetto medico, lo stato di salute dell'assicurata in
questione è stato valutato mediante un (nuovo) esame peritale approfondito
(cfr. a tal proposito la perizia pluridisciplinare di decorso del __________
datata 28.08.2019 nonché il successivo complemento peritale del 15.01.2020 agli
atti). Dalla concludente perizia __________ di decorso di cui sopra è emerso in
modo particolare che la capacità lavorativa globale dell'assicurata corrisponde
alla percentuale del 60% (dal 16.06.2016 alla fine di luglio 2017)
rispettivamente del 50% (dal mese di agosto 2017 in poi) in altre attività
adeguate al suo stato di salute. Per contro, l'abituale professione di
assistente di cura non è più esigibile dal mese di ottobre 2015 (cfr. i punti
I.1 e I.2 della perizia in parola). (…)” (VII, pag. 2 e 3) e ammesso che “(…)
come rettamente argomentato dal rappresentante della Signora RI 1, va qui
precisato che la capacità lavorativa dell'assicurata - dal mese di agosto 2017
- non corrisponde alla percentuale del 60% (come ingiustamente indicato
dall'amministrazione all'interno della decisione impugnata), bensì alla
percentuale del 50%. (…)” (VII, pag. 3) –,
fondandosi sul complemento peritale del 20 maggio 2020 del __________ (VII/1) a
cui è stata sottoposta la succitata documentazione medica prodotta con il
ricorso, l’Ufficio AI ha concluso che “(…) nulla muta ai fini del giudizio
neanche avuto riguardo alla nuova documentazione medica prodotta
dall'assicurata in questa sede (cfr. i doc. C, D, E e F incarto TCA). In
effetti, il __________ di __________ - mediante il complemento peritale 20
maggio 2020 in fine qui allegato - ha concluso quanto segue:"(...) riteniamo che la documentazione
sottoposta non sia assolutamente in grado di giustificare una modifica
delle conclusioni peritali __________ del 28.8.2019. (...)". Lo
scrivente Ufficio non ha quindi motivo per distanziarsi dalla valutazione
peritale eseguita __________ di __________, che non è del resto stata smentita
da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente
invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell'interessata. (…)” (VII, pag. 3).
Quanto alla valutazione
economica – dopo aver richiamato la giurisprudenza federale e cantonale
ritenuta applicabile e riprodotto le attività semplici, leggere e ripetitive indicate
dal consulente in integrazione professionale nella valutazione dell’11
settembre 2019 (cfr. doc. AI 268/1046-1051) – l’Ufficio AI ha innanzitutto
rilevato che “(…) in esito alle considerazioni che precedono, lo scrivente
Ufficio ritiene quindi che sul mercato generale del lavoro esistono delle
occupazioni (essenzialmente di controllo e di sorveglianza) che la ricorrente -
nonostante i disturbi che la interessano - è ancora in grado di esercitare in
misura pari al 50% […]. La Signora RI 1 ritiene poi - a torto - che
l'amministrazione avrebbe dovuto operare sul salario statistico da invalida una
riduzione maggiore rispetto al 10% stabilito all'interno della decisione
impugnata (cfr. il ricorso 16.03.2020 al punto 86). (…)” (VII, pag. 6).
Precisato poi, circa il reddito da invalido, che “(…) utilizzando i dati
forniti dalla tabella elaborata dall’Ufficio federale di statistica (tabella
TAI 2016 skill level - donne - livello 1 di competenze - valore centrale), la
qui ricorrente, svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche
inferiori nel settore privato, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario
annuo lordo pari a CHF 54'581,15 (4'363 : 40 x 41,7 x 12). Dopo adeguamento
all'evoluzione dei salari nominali, si ottiene per il 2017 un reddito annuo di
CHF 54'799,50 (+ 0,4%). Dato che l'assicurata è abile al lavoro al 50% in
attività adeguate al proprio stato di salute e riconoscendo una riduzione pari
al 10%, il reddito da invalida corrisponde a CHF 24'659,80 nel 2017. Dal
raffronto di quest'ultimo reddito con quello ipotetico da valida nel medesimo
anno di CHF 64'881.-- (cfr. il doc. 271 incarto Al), risulta un'incapacità al
guadagno pari al 62%, giustificante l’erogazione di tre quarti di rendita Al.
(…)” (…)” (VII, pagg. 7 e 8), l’amministrazione ha concluso che “(…) di
conseguenza, la Signora RI 1 - dal 1º luglio 2018 - ha diritto a ¾ di rendita
d'invalidità (e non a mezza rendita Al come erroneamente statuito dall'amministrazione).
Sotto questo profilo il ricorso merita pertanto parziale accoglimento. (…)”
(VII, pag. 8).
Quanto, infine, alla
domanda di assistenza giudiziaria in sede amministrativa, con argomentazioni di
cui di dirà se necessario in seguito, l’amministrazione ha concluso che “(…)
facendo difetto il presupposto della necessità del patrocinio legale, è a
ragione che l'Ufficio Al ha negato il diritto al gratuito patrocinio nel quadro
della procedura amministrativa. Sotto questo profilo, il ricorso va pertanto
respinto. (…)” (VII, pag. 8).
1.7. Con “Osservazioni e
replica spontanea” del 19 giugno 2020 (IX), tramite l’avv. RA 1, la
ricorrente – ribadita la necessità
di effettuare ulteriori accertamenti medici e l’impossibilità di svolgere
un’attività adeguata, formulate le proprie osservazioni in merito al complemento
peritale del 20 maggio 2020 del __________ e prodotta ulteriore documentazione medica,
e meglio: il referto medico 16 marzo 2020 del dr. __________ (doc. H) e i
rapporti 25 marzo e 10 giugno 2020 del dr. __________ (doc. I e J) – ha, tra l’altro, rilevato che “(…) si
prende atto che, finalmente, l'UAI abbia perlomeno riconosciuto il suo errore
circa la percentuale relativa all'incapacità al guadagno ciò che era già stato
evidenziato con le osservazioni a suo tempo inviate. Va da sé che tale errore
poteva benissimo essere evitato e quindi non avrebbe obbligato la ricorrente a
ricorrere pure su questa circostanza. […]. Ben si giustifica, dunque,
che vengano riconosciute congrue ripetibili alla ricorrente per la presente
procedura ricorsuale. […] Tornando al caso, si rileva che l'UAI
condivide quanto indicato nel ricorso e riconosce, perlomeno, una rendita AI
pari a ¾ a far tempo dal 1. luglio 2018. […] Tuttavia, come già indicato
nel ricorso, alla ricorrente dev'essere riconosciuto un grado AI pari al 100% e
quindi una rendita intera, se si considera in aggiunta come il suo stato di
salute sia ulteriormente peggiorato e che, verosimilmente, i problemi che
l'affliggono potrebbero essere di natura genetica. […] Già solo il fatto
che in questa sede l'UAI abbia riconosciuto il suo errore circa la determinazione
del grado AI e dell'entità della relativa rendita, giustificano a che sia riconosciuto
il gratuito patrocinio per la procedura innanzi all'UAI. In effetti, tale
censura era già stata sollevata nella procedura precedente e senza l'aiuto
dello scrivente legale la ricorrente non avrebbe nemmeno ottenuto quello che
emerge chiaramente dagli atti dell'UAI stesso. (…)” (IX, punti dal 27 al
31, pag. 5).
1.8. Con “Osservazioni” del
7 agosto 2020 (XV e XV/1) – dopo aver chiesto a due riprese (doc. XI e
XIII), ed ottenuto (doc. XII e XIV), una proroga del termine e prodotto il
complemento peritale 29 luglio 2020 del __________ a cui a cui è stata
sottoposta la succitata documentazione medica allegata alle “Osservazioni e
replica spontanea”
–, l’Ufficio AI si è confermato nelle proprie
allegazioni adducendo che “(…) la documentazione medica di cui sopra è stata
nuovamente sottoposta al __________ di __________ il quale, mediante
complemento peritale 29 luglio 2020 qui allegato, ha concluso quanto segue:
"(...) In conclusione, la nuova documentazione agli atti, non è in grado
di confutare la nostra valutazione peritale, anzi dagli stessi si evince un
intervenuto miglioramento, sia per la problematica alla schiena, che alle mani.
(…)". Per quanto attiene all'aspetto medico, dalla concludente perizia
pluridisciplinare di decorso 28.08.2019 effettuata dal __________ di __________
(cfr. anche i successivi complementi peritali datati 15.01.2020 rispettivamente
20.05.2020) è pertanto emerso in maniera inequivocabile che l'assicurata, dal
mese di agosto 2017, risulta abile al lavoro nella misura del 50% (riduzione di
rendimento) in altre attività adeguate al suo stato di salute. Per quanto
concerne invece l'aspetto economico, l'Ufficio Al rinvia integralmente a quanto
già esposto dettagliatamente alle pagine 4-8 della risposta di causa. Infine,
per quanto riguarda il rifiuto del gratuito patrocinio in sede amministrativa,
si ribadisce che l’intervento di un avvocato patentato nel preciso caso di
specie non era necessario, potendosi l'assicurata ben gestire da sola davanti
all'autorità amministrativa o, semmai, con l'aiuto di rappresentanti di
associazioni di invalidi, sindacati o altre persone nel settore sociale. (…)”
(XV).
1.9. Con scritto del 28 agosto
2020, sempre tramite l’avv. RA 1, l’insorgente ha preso posizione sulle “Osservazioni”
del 7 agosto 2020 formulate dall’Ufficio AI (XVII).
Detto scritto è stato
notificato all’Ufficio AI (XVIII) che, con lettera del 10 settembre 2020, ha
comunicato al TCA che “(…) preso atto delle osservazioni 28 agosto 2020 di
controparte (doc. XVII incarto TCA), rilevato come le medesime sollevino in
sostanza le stesse obiezioni già trattate dallo scrivente Ufficio in sede di
risposta/osservazioni di causa, l’Ufficio AI del Canton Ticino si limita per
l’essenziale a richiamare i contenuti delle stesse, delle quali postula
l’integrale conferma. (…)” (XIX, trasmesso per conoscenza all’insorgente;
XX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se rettamente l’Ufficio AI – dopo aver riconosciuto
all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2016 (ex art.
88a cpv. 2 OAI tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute
dell’ottobre 2015; cfr. consid. 1.3) –, con la decisione qui impugnata ha
ridotto il diritto ad una mezza rendita, a fronte di un grado d’invalidità del 54%,
dal 1. luglio 2018 (cfr. consid. 1.5).
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di
cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli
può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità
lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali
del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
Fatti
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita
può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STF
I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF
8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.;
RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al
momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già
un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012
del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
2.4. In concreto, come accennato
(cfr. consid. 1.4), vista la STCA di rinvio del 13 settembre 2018 (doc. AI
216/752-766), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del
SAM.
Dalla perizia
pluridisciplinare del 28 agosto 2019 (doc. AI 266/862-1044) risulta che i
periti del __________ hanno fatto capo ad una consultazione internistica
interna (dr.ssa __________) ed a tre consultazioni specialistiche esterne, di
natura reumatologica (dr. __________; sub doc. AI 266/993-1010), neurologica
(dr. __________; sub. doc. AI 266/1011-1024) e psichiatrica (dr. __________;
sub doc. AI 266/1025-1043). Esposta la “situazione iniziale e aspetti
formali” (punto 1), dopo aver proceduto al consueto riassunto degli atti
(punto 2), all’anamnesi (punto 3), alle constatazioni obbiettive (punto 4) e
esclusa dal punto di vista internistico una diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa (punto 6), la dr.ssa __________ ha proceduto ad una
dettagliata “Valutazione medica e medico-assicurativa” (punto 7) e all’“Elenco
dei quesiti peritali e relative risposte” (punto 8).
Nella “Struttura della
valutazione consensuale per perizie pluridisciplinari” (doc. AI 266/941-957)
– premesso che “(…) le valutazioni peritali si fondano su
un’esauriente discussione plenaria tra i medici periti del __________ e tra il
Dr. med. __________, il Dr. med. __________ e il Dr. mes. __________ in data
20.8.2019 alle ore 11.00, tramite teleconferenza (…)” (doc. AI 266/941)
– i periti del __________ hanno esposto in modo dettagliato l’iter che
ha portato l’amministrazione a ordinare la presente perizia pluridisciplinare (doc.
AI 266/941-943) e, riassunti i consulti specialistici esterni (doc. AI 266/943-950),
hanno confermato le seguenti valutazioni specialistiche:
"
(…)
Valutazione neurologica
[…]
Considerandi
II Dr. med. __________ conferma le diagnosi poste
senza modifica delle stesse. Il nostro consulente valuta una piena capacità
lavorativa dal lato neurologico. Ritiene che rispetto alla situazione
documentata nel gennaio 2017 dal punto di vista neurologico non vi sono stati
cambiamenti oggettivi dello stato di salute, né sono subentrate nuove diagnosi
rilevanti dal punto di vista funzionale. Riguardo all'evoluzione ricorda che
nella valutazione del Prof. __________ del 23.3.2019 con rapporto datato
9.4.2019
si afferma che i reperti oggettivi dei sintomi sono paragonabili alla
descrizione già fatta dal Dr. __________ più di dieci anni orsono e dunque
comunque dal punto di vista oggettivo non vi è stata un'evoluzione chiaramente
progrediente.
[…].
valutazione reumatologica
[…].
II Dr. med. __________ attesta una piena incapacità
lavorativa nell'attività svolta di assistente di cura e questo dalla data
dell'intervento neurochirurgico del 2015. In un lavoro leggero e adatto, che
eviti movimenti ripetitivi di flessione-estensione e rotazione del tronco come
lavori sopra l'orizzontale e qualunque lavoro di forza con gli arti superiori,
che possa evitare la posizione accovacciata e la posizione inginocchiata o
lavori, dove è richiesto di restare in piedi tutto il giorno o dove deve
sottostare a spostamenti molto ripetitivi, lunghi spostamenti, spostamenti su
terreni accidentati e in forte pendenza o dove debba salire scale e scale a
pioli; in una tale attività l'A. viene ritenuta abile al lavoro nella misura
del 60% intesa come un'attività svolta sull'arco di un'intera giornata
lavorativa con rendimento ridotto del 40%. La capacità lavorativa del 60% va
considerata a partire dal 16.6.2016 in poi. Precedentemente inabilità
lavorativa totale dall'ottobre 2015 fino al 15.6.2016. Precedentemente
all'intervento dell'ottobre 2015 vale quanto stabilito nella precedente perizia
__________.
[…].
Valutazione psichiatrica
[…].
Sussiste dunque nell'A. una seria difficoltà di
elaborazione del vissuto di danneggiamento, che presumibilmente poggia sulle
caratteristiche isteriche di personalità emerse sia al test di personalità sia
a quello di valutazione dell'attendibilità della sintomatologia accusata, le
quali scatenate dalla frustrazione di aspettative di gratificazione anche di
natura economica sono infine sfociate nell'accentuazione delle risposte
riferibili alle varie sintomatologie manifestate dall'A. Il nostro consulente
valuta una capacità lavorativa nella misura dell'80% a partire da agosto 2017
quando ha ripreso le consultazioni presso il proprio psichiatra di riferimento.
Segnala come l'A. non sia stata aderente alle proposte terapeutiche che sono
state proposte dal proprio psichiatra di riferimento (segnala come dai dati
dalla cassa malati risulta che nel 2018 l'A. non abbia ritirato alcuno
psicofarmaco). Descrive anche una tendenza ad aggravare i sintomi.
(…)" (doc. AI 266/943-950)
Poste le seguenti
diagnosi:
"
(…)
B.1 Diagnosi rilevanti con
ripercussioni sulla capacità lavorativa
Sindrome da dolore cronico nell'ambito di una sindrome
somatoforme con una componente conversiva (dissociativa motoria):
- stato dopo discectomia
percutanea L3/L4 a marzo 2003;
- discectomia standard e
decompressione L4/L5 a marzo 2003;
- stabilizzazione mediante
impianto Dynesis tra L3 e L5 e decompressione L3/L4 agosto 2003;
- asportazione dell'impianto
Dynesis e TLIF L3-S1 ottobre 2015 complicato da grave infezione da stafilococco
dorato;
- attualmente: pseudoartrosi con assenza
di qualunque fusione intersomatica a livello L3/L4, L4/L5 e L5/S1 (tutti i
livelli operati);
- dolori cronici diffusi;
- tendenza alla fibromialgia.
Episodio depressivo di grado lieve (ICD-10 F32.0).
B.2 Diagnosi rilevanti senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa
Sindrome somatoforme indifferenziata (ICD-10 F45. 1).
Sindrome lombovertebrale cronica con:
- stato da plurimi interventi alla
colonna lombare (2003 stabilizzazione da L3 a L5; 2015 intervento di
asportazione di impianto di stabilizzazione e rifissazione da L3 a S1 con
tecnica TLIF).
- dolori pseudoradicolari alla
gamba ds., senza associati sicuri deficit sensitivomotori di origine organica.
Dolori al cingolo scapolare senza associati deficit
neurologici.
Distonia in parziale flessione delle dita Ill-V della
mano ds., di origine incerta (verosimilmente funzionale).
Dislipidemia mista.
TSH elevato a 4,54 mU/l con FT3 e FT4 nei limiti di
norma.
Ipovitaminosi D. (…)" (doc. AI 266/950-951)
i periti – dopo essersi espressi approfonditamente sui
punti da C a L, e meglio: “Ripercussioni funzionali dei reperti/delle
diagnosi” (doc. AI 266/951); “Discussioni di aspetti della personalità
eventualmente rilevanti” (doc. AI 266/951-952); “Discussione di fattori
di stress e risorse” (doc. AI 266/952); “Verifica della coerenza” (doc.
AI 266/952-953); “Capacità lavorativa nell'attività svolta finora” (doc.
AI 266/953); “Capacità lavorativa in un'attività adeguata” (doc. AI
266/953); “Motivazione della capacità e dell'incapacità lavorative
complessive (le incapacità lavorative parziali sono interamente o parzialmente
addizionabili o non lo sono affatto)” (doc. AI 266/953-954) e “Provvedimenti
sanitari e terapie con ripercussioni sulla capacità lavorativa” (doc. AI
266/953-954) – hanno così risposto
alle domande circa la revisione:
"
(…)
• Rispetto alla situazione documentata negli atti
alla base della summenzionata decisione determinante, si è verificato un
cambiamento dello stato di salute? Quali cambiamenti emergono dai reperti e
dalle diagnosi pertinenti?
Come ben descritto dal Dr. med. __________ rispetto
alla perizia __________ del 2015 siamo in possesso di nuovi atti e documenti
che accertano la presenza di una pseudoartrosi a livello dei metameri lombari
operati, che giustifica una rivalutazione della capacità lavorativa rispetto a
quanto statuito nell'ambito della precedente perizia __________ del marzo 2017.
[…] Rispetto ad allora possiamo dire che è subentrato un peggioramento dal
punto di vista somatico reumatologico in seguito agli interventi subiti a
livello del rachide lombare dall'ottobre 2015 al dicembre 2015. Questo ha
portato ad un'evoluzione che ora possiamo riconoscere sulla base degli esami
effettuati nel corso del 2018 di pseudoartrosi a livello di L3-L5, che
giustifica la sintomatologia dolorosa dell'A. e che quindi rispetto alla
precedente perizia __________ del marzo 2017 porta in un'attività lavorativa
adatta ad una capacità lavorativa residua dal punto di vista reumatologico del
60% a partire dal 16.6.2016. Precedentemente come attestato nell'ambito della
perizia __________ del marzo 2017 va considerata un'inabilità lavorativa totale
da ottobre 2015 al 15.6.2016 per gli interventi subiti al rachide lombare e le
complicazioni ad essi connesse. Precedentemente all'ottobre 2015 vale quanto statuito
nell'ambito della perizia __________ del 2007. Successivamente al giugno 2016
l'A. in seguito alla decisione dell'Al di sopprimere la rendita ha sviluppato
una reazione depressiva di grado lieve che ha portato a una presa a carico dal
lato psichiatrico. Dal punto di vista psichiatrico a partire da agosto 2017
quando I'A. entra in cura presso il Dr. med. __________, suo psichiatra di
riferimento, la capacità lavorativa è ulteriormente diminuita e a partire da
questa data in presenza di un'incapacità lavorativa del 40% reumatologica e
un'incapacità psichiatrica del 20% va considerata complessivamente una capacità
lavorativa residua del 50%. Riteniamo infatti che le inabilità lavorative,
psichiatrica e reumatologica, vadano solo parzialmente sommate poiché parzialmente
si sovrappongono e sono intrinsecamente legate. A questo proposito non possiamo
condividere la presa di posizione dello psichiatra curante Dr. med. __________,
che attesta un'inabilità lavorativa totale per una depressione di media gravità
considerando che nel corso del 2018 dagli atti della cassa malati I'A. non ha
ritirato alcun farmaco di pertinenza psichiatrica in farmacia, questo dunque
non può corrispondere a una depressione di media gravità o grave considerando
che non avrebbe potuto risolversi e presentare ora un quadro lieve senza un
trattamento adeguato. Inoltre dobbiamo segnalare che siamo in presenza di
numerosi segni di aggravamento evidenziati dai vari specialisti nell'ambito
dell'attuale valutazione peritale, pertanto complessivamente valutiamo una
capacità lavorativa del 60% a partire dal 16.6.2016 e una capacità lavorativa
del 50% complessiva a partire da agosto 2017. Precedentemente riconosciamo
un'incapacità totale da ottobre 2015 al 15.6.2016 per gli interventi a carico
del rachide lombare e precedentemente all'ottobre 2015 vale quanto statuito
nell'ambito della precedentemente perizia __________ del 2007.
• Quando
è presumibilmente subentrato il cambiamento?
Vedi risposta precedente.
• Il cambiamento dello stato di salute ha prodotto un
cambiamento dell'incapacità al lavoro nel quadro dell'attività svolta e della
capacità lavorativa in un'attività adeguata? In caso affermativo, da quando e
in che misura?
Per quanto concerne l'attività lavorativa di
assistente di cura l'A. va considerata totalmente incapace al lavoro e questo a
partire dal 16.6.2016 in avanti. Precedentemente si riconosce nell'attività
svolta un'inabilità totale dall'ottobre 2015 al 15.6.2016. Precedentemente
all'ottobre 2015 vale quanto statuito nell'ambito della prima perizia __________
del 2007. […]. Contrariamente a quanto affermato nell'ambito della precedente perizia
__________ a partire dal 16.6.2016 vale l'attuale valutazione medica in attività
adatta, questo poiché come si è potuto dimostrare è subentrata una
pseudoartrosi a livello dei metameri lombari operati, che giustifica l'attuale
valutazione della capacità lavorativa non essendo subentrata l'evoluzione
positiva come auspicato dopo gli interventi subiti nell'ambito della precedente
perizia __________ del 2017. (…)" (doc. AI 266/955-956)
In sede di osservazioni
(doc. AI 279/1071-1088) al progetto di decisione del 30 ottobre 2019 di
ripristino del diritto alla mezza rendita dal 1. luglio 2018 (doc. AI
274/1061-1066), l’avv. RA 1, a dimostrazione dell’asserita totale inabilità
lavorativa della sua assistita, ha trasmesso ulteriore documentazione medica (doc.
AI 279/1089-1105).
Interpellato in merito
(doc. AI 281/1109), con lettera del 10 dicembre 2019 (doc. AI 280/1107-1108), il
dr. __________ del SMR ha sottoposto tale documentazione medica al vaglio degli
specialisti del __________.
Questi ultimi, nel complemento
del 15 gennaio 2020 (doc. AI 282/1110-1128) – dopo aver riassunto in
modo esaustivo gli atti loro sottoposti e il dossier AI successivo alla perizia
del __________ (doc. AI 282/1110-1120) –, si sono allineati
completamente alle prese di posizione dei loro consulenti esterni e meglio:
• alla
presa di posizione del 3 gennaio 2020 (doc. AI 282/1124-1125) nella quale il
dr. __________, rilevato che:
"
(…) In particolare dopo la
valutazione di febbraio avevo preso atto anche della documentazione che era
pervenuta successivamente, concernente anche le valutazioni presso il __________
del 23.03.2019. Per quel che riguarda la mia valutazione ricordo che avevo riscontrato
reperti molto variabili in particolare per quel che riguarda i disturbi motori
e le difficoltà alla marcia, reperti che erano difficilmente spiegabili con una
patologia organica ma che facevano sospettare una componente funzionale.
Abbiamo ora a disposizione rapporti del Dr. __________,
spec. in chirurgia spinale, che riferisce di avere operato la paziente il
24.09.2019
con laminotomia per inserimento di sensore di neurostimolatore
epidurale, con inserimento di neurostimolatore definitivo epidurale il
30.09.2019
Abbiamo pure un rapporto datato 13.11.2019 del __________,
concernente la valutazione ambulatoriale del 17.09.2019. Si tratta di un
controllo dopo trattamento con tossina botulinica con la diagnosi principale di
"distonia multifocale di causa indeterminata". Si riferisce che 10
giorni dopo la somministrazione di tossina botulinica in sede cervicale e
all'arto superiore destro del 20.08.2019 la paziente ha notato un miglioramento
della mobilità della mano, riusciva a tenere le dita un po' più aperte ma
d'altro canto vi era una evidente debolezza della mano. La paziente aveva
accettato di proseguire con ulteriori infiltrazioni di tossina botulinica. È
descritto solo un breve esame obiettivo mirato concernente la situazione alla
mano destra, con un lieve miglioramento dell'estensione del III dito ma con una
debolezza più globale.
[…] Nel suo rapporto il Dr. __________ non riportava
dati clinici riferiti alla situazione neurologica ma parlava principalmente di
disturbi della postura vertebrale e dei dolori. Non sono dunque descritti
deficit neurologici né vi sono dati clinici di tipo neurologico che portino a
modificare la valutazione datata 31.07.2019. Ricordo in particolare che alla
mia valutazione non riscontravo deficit di tipo radicolare agli arti inferiori
e che avevo eseguito anche un esame elettromiografico risultato normale a
livello delle gambe, senza dunque segni per una lesione dalle strutture
nervose.
Per quel che riguarda invece la situazione alla mano
destra ricordo che questa è presente fin dal 2009 e che non ha mai trovato una
spiegazione definitiva, si era ritenuto fin da allora che potesse essere
comunque di origine funzionale e non dovuta ad una patologia neurologica
specifica. Ricordo che la paziente aveva lavorato dal 2012 al 2015 e che i
problemi alla mano non avevano causato particolari limitazioni, vi erano
piuttosto già allora problematiche legate ai dolori lombari. Di conseguenza
comunque i disturbi alla mano non avevano mai limitato in modo rilevante la
paziente nella sua attività lavorativa. (…)" (doc. AI 282/1124-1125)
ha concluso che:
"
(…) complessivamente dunque
ritengo che sulla base della nuova documentazione non vi sia motivo di
modificare la valutazione neurologica del 31.07.2019 (…)" (doc. AI
282/1125);
• alla
presa di posizione del 7 gennaio 2020 (doc. AI 282/1126) nella quale il dr. __________,
rilevato che:
"
(…) Per quanto riguarda la posa di un neurostimolatore, questa non cambia
la situazione della colonna lombare. Se il neurostimolatore desse il risultato
sperato, vi sarebbe addirittura un miglioramento dei dolori legati alla
patologia lombare.
Per quanto riguarda i problemi citati dal Prof. __________
nella lettera del 13.11.2019, questi non riguardano la patologia spinale. Nel
contesto di una problematica somatoforme e conversiva, la DD di una distonia
implica anche questo tipo di problema che sarebbe già stato considerato nella
nostra perizia. (…)" (doc. AI
282/1126)
ha concluso che:
"
(…) l'influsso sulla capacità
lavorativa della problematica reumatologica è invariato dal mio punto di vista (…)"
(doc. AI 282/1126);
• e
alla presa di posizione del 23 dicembre 2019 (doc. AI 282/1127) nella quale il
dr. __________ ha concluso che “(…) non ho evidenziato elementi di novità e
di rilevanza tale da modificare quanto riportato nella valutazione peritale
psichiatrica da me effettuata nell'ambito della perizia __________ (…)”
(doc. AI 282/1127).
Riguardo alla
documentazione medica i periti hanno inoltre segnalato che:
"
(…) Dalla terapia ritirata in
farmacia dall'A. nel corso del 2018 e 2019, risulta che gli unici psicofarmaci
sono stati ritirati il 15.1.2019, mentre nel corso di tutto il 2018 non
è stato ritirato un solo psicofarmaco, quindi con assenza totale per tutto il
2018.
di un trattamento psicofarmacologico, non ci si stupisce che non vi sia
stato un miglioramento, considerato che l'A. non ha seguito il trattamento
prescritto. […].
Riteniamo pertanto che le osservazioni del Dr. med. __________
non risultino pertinenti. Riguardo alla problematica neurologica ribadiamo
quando detto dal Dr. med. __________ e quindi dell'assenza di una base organica
significativa dei disturbi presentati dall'A., peraltro in miglioramento dopo
il trattamento botulinico. Per quanto concerne invece il rachide lombare, come
ha ben descritto il Dr. med. __________, se lo stimolatore dovesse funzionare,
il quadro clinico non potrebbe che migliorare. È inusuale pensare che ci si
sottopone ad interventi o a provvedimenti terapeutici per peggiorare il quadro
clinico e non per migliorarlo. (…)" (doc. AI 282/1122-1123)
2.5
Con il ricorso, come
accennato (cfr. consid. 1.5), l’insorgente ha contestato la valutazione del __________
producendo la “Valutazione ambulatoriale del 03.12.2019” del dr. __________
(doc. C), i referti del 10 dicembre 2019 e del 6 febbraio 2020 del dr. __________
(doc. D), il rapporto 27 febbraio 2020 del dr. __________ (doc. E) e quello del
3.
marzo 2020 del dr. __________ (doc. F).
Detta documentazione è
stata sottoposta ai periti del __________ (V/1) che, con complemento del 20
maggio 2020 (VII/1), dopo aver riassunto i nuovi atti medici (VII/1 pagg. 1-3),
si sono allineati completamente alle prese di posizione dei loro consulenti
esterni e meglio:
• alla
risposta del 5 maggio 2020 nella quale il dr. __________ ha concluso che “(…)
i nuovi documenti giunti nel frattempo (lettera del servizio di neurologia dell'Ospedale
__________ di __________ del 7.1.2020 dove si confermano le diagnosi e i
trattamenti noti, lettera del medico curante dove si parla in modo generico di
gravi e ormai conosciute problematiche dell'apparato neuro-muscolo-scheletrico
già attestate a diverse riprese a livello specialistico) non cambiano la nostra
valutazione. (…)” (VII/1);
• alla
risposta del 12 maggio 2020 con la quale il dr. __________, rilevato che:
"
(…) In particolare si tratta di un
rapporto del 07.01.2020 concernente una valutazione ambulatoriale neurologica
del 03.12.2019. Si tratta di un controllo nell'ambito di un trattamento con
tossina botulinica per la diagnosi di distonia multifocale di causa
indeterminata. Nell'anamnesi intermedia si scrive che la paziente riferisce un
decorso favorevole, come già segnalato al precedente controllo di settembre,
l'effetto positivo si sarebbe verificato anche alla mano destra. Si parla anche
dell'intervento di posa di neurostimolatore il 30.09.2019 in seguito al quale
avrebbe accusato disturbi a livello dorsale con una limitazione funzionale
all’arto superiore sinistro, non riuscendo più a sollevare il braccio. L'esame
neurologico è descritto in modo sommario. A questo proposito rilevo
innanzitutto una netta discrepanza tra i reperti clinici che erano stati
evidenziati alla valutazione del 06.02.2019, quando la paziente, oltre al fatto
di avere una parziale flessione delle dita III-V, presentava altri grossolani
reperti con importanti sbandamenti alla marcia e disturbi che era difficile spiegare
su base organica, ciò che aveva portato a formulare l'ipotesi che vi fosse
almeno in gran parte una componente principalmente funzionale e non organica.
Questa impressione clinica rimane anche leggendo l'ultimo rapporto del Servizio
di Neurologia, dove i reperti descritti sembrano relativamente contenuti e non
sono descritti i disturbi motori che erano emersi durante la valutazione
neurologica del febbraio 2019, a tratti talmente importanti che sembravano
quasi impedire all’A. di camminare. Ricordo inoltre che l'A., malgrado il
disturbo motorio alla mano destra con flessione delle dita IlI-IV già descritto
nel 2007, era già comunque sempre riuscita a lavorare almeno fino al 2015. (…)"
(VII/1)
ha
concluso che:
"
(…) nel rapporto del 07.01.2020
è descritto un decorso favorevole neurologico e dunque, almeno per quel che
riguarda gli aspetti strettamente neurologici, sembrerebbe essersi verificato
addirittura un miglioramento della sintomatologia per cui non sembrano emergere
nuovi elementi che portino a modificare la valutazione del febbraio 2019 e in
particolare non sono riportati elementi indicativi di un peggioramento
oggettivo ma semmai di un certo miglioramento con le terapie messe in atto. (…)"
(VII/1);
• e
alla risposta del 14 maggio 2020 nella quale il dr. __________, presa visione
della documentazione medica prodotta e in particolare del rapporto 3 marzo 2020
del dr. __________, ha rilevato che “(…) non ho evidenziato elementi di
novità e di rilevanza tale da modificare quanto riportato nella valutazione
peritale psichiatrica da me effettuata nell'ambito delia perizia __________.
(…)” (VII/1).
I periti del __________ – premesso che “(…) la documentazione
sottoposta non descrive un quadro clinico peggiorato rispetto a quanto da noi
descritto e rilevato in ambito peritale. Si descrive che la distonia è
migliorata con il trattamento botulinico, vi è stata una posa del
neurostimolatore, che di per sé dovrebbe aver migliorato il quadro clinico
(nessuna descrizione oggettiva del risultato dello stesso). Il trattamento
psicofarmacologico è invariato e quindi non può giustificare una diagnosi
peggiorativa rispetto a quanto valutato presso il __________, senza che vi sia
stata da parte dello psichiatra curante una coerente modifica del trattamento
in atto o la richiesta di un ricovero in ambiente specialistico. (…)”
(VII/1) – hanno quindi concluso
che la documentazione sottoposta non è “(…) assolutamente in grado di
giustificare una modifica delle conclusioni peritali __________ del 28.8.2019.
(…)” (VII/1).
Con le “Osservazioni e
replica spontanea”, come accennato (cfr. consid. 1.7), la ricorrente ha
ribadito la necessità di effettuare ulteriori accertamenti producendo il
referto medico 16 marzo 2020 del dr. __________ (doc. H) e i rapporti 25 marzo
e 10 giugno 2020 del dr. __________ (doc. I e J).
Anche questi documenti
sono stati sottoposti al __________ che ha preso puntualmente posizione con
complemento del 29 luglio 2020 (XV/1).
I periti del __________ – dopo aver esposto un riassunto della
nuova documentazione agli atti con le relative “Nota del perito __________”
(XV/1, pagg. 1-4 a cui qui si rinvia) e fatte proprie la presa di posizione del
25.
giugno 2020 nella quale il dr. __________ ha ribadito la sua precedente risposta
del 12 maggio 2020 (sub. VII/1) e quella del 13 luglio 2020 con la quale il dr.
__________ ha, tra l’altro, rilevato che “(…) la paziente riferisce un miglioramento dei
dolori alla gamba destra ma si parla anche di un funzionamento non corretto
dell'apparecchio. La situazione sembra addirittura migliorata dunque grazie al
neurostimolatore e il funzionamento non corretto suggerisce un’ulteriore
possibilità di miglioramento. Le radiografie mostrano una situazione invariata.
Partendo da questi dati oggettivi il Dr. __________, sollecitalo dalla paziente
stessa, si oppone alle conclusioni della perizia ritenendo che l'assicurata non
sia più abile al lavoro in attività adeguate in quanto presenta limitazioni
nell'utilizzo del braccio e della mano destra. Dal mio punto di vista questo
rapporto non aggiunge elementi nuovi ma propone una diversa conclusione
riguardo alla capacità lavorativa. (…)” (XV/1, pag. 6) – hanno concluso che “(…) la nuova
documentazione agli atti, non è in grado di confutare la nostra valutazione
peritale, anzi dagli stessi si evince un intervenuto miglioramento, sia per la
problematica alla schiena, che alle mani. (…)” (XV/1, pag. 7).
2.6
Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,
2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STF U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132.
V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti
dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie
SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della
parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27
giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);
Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg.
628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita
27.
settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7
Nel 2015 il Tribunale
federale (TF) ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una
rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una
procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo
potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando
da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un
altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione
complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra
l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova
(cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30
novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche.
Nella DTF 145 V 215 il TF
ha stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.8
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente
vagliato dall’amministrazione –
ricordato che, come accennato (cfr. consid. 1.6), con la risposta l’Ufficio AI ha
precisato “(…) che la capacità lavorativa dell'assicurata - dal mese di
agosto 2017 - non corrisponde alla percentuale del 60% (come ingiustamente
indicato dall'amministrazione all'interno della decisione impugnata), bensì
alla percentuale del 50%. (…)”–,
non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione pluridisciplinare del __________
del 28 agosto 2019 (doc AI 266/862-1044) con complemento del 15 gennaio 2020
(doc. AI 282/1110-1128), condivisi dal medico SMR dr. __________ nel rapporto
29.
agosto 2019 e nell’annotazione 17 gennaio 2020 (doc. AI 264/856-860 e
283/1129) e poi confermata dagli stessi periti del __________ attraverso i
complementi peritali del 20 maggio 2020 (VII/1) e del 29 luglio 2020 (doc. XV/1).
Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi che
precedono (cfr. consid. 2.6 e 2.7).
In effetti,
questo Tribunale non può che constatare come gli specialisti del __________ si
siano espressi riguardo a tutte le patologie lamentate dall’assicurata,
esprimendo una valutazione accurata e complessiva, la quale, tenendo conto
dell’insieme dei limiti funzionali dell’interessata, è giunta alla conclusione
di una capacità lavorativa residua in un’attività adeguata del 60% dal 16 giugno
2016.
e del 50% dall’agosto 2017.
Questo Tribunale non ha
motivo per mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il __________,
anche e soprattutto alla luce delle successive prese di posizione con le quali
gli specialisti del __________ hanno puntualmente analizzato la documentazione
medica prodotta dall’assicurata per tentare di metterne in dubbio
l’affidabilità, ritenendola priva di elementi oggettivi in grado di poterle
modificare.
Come illustrato in
precedenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5) i consulenti in neurologia, reumatologia e psichiatria
del __________ hanno potuto prendere conoscenza delle varie refertazioni
mediche prodotte, rispettivamente delle critiche espresse dal patrocinatore
dell’assicurata nei riguardi delle conclusioni peritali considerandole non atte
a giustificare una diversa conclusione (cfr. doc. AI 282/1110-1127, VII/1 e
XV/1).
In tale ambito occorre
rilevare che il giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di
elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito
dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le
conclusioni dell’esperto (STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si
avvera nel caso di specie.
In particolare, per quanto
riguarda la patologia extra somatica, il dr. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, nel rapporto del 3 marzo 2020 (doc. F), non si è confrontato con
quanto concluso dai periti del __________ nella perizia del 28 agosto 2019 secondo
i quali “(…) a questo proposito non possiamo condividere la presa di
posizione dello psichiatra curante Dr. med. __________, che attesta
un'inabilità lavorativa totale per una depressione di media gravità
considerando che nel corso del 2018 dagli atti della cassa malati I'A. non ha
ritirato alcun farmaco di pertinenza psichiatrica in farmacia, questo dunque
non può corrispondere a una depressione di media gravità o grave considerando
che non avrebbe potuto risolversi e presentare ora un quadro lieve senza un
trattamento adeguato. (…)” (doc. AI 266/955) e non ha preso posizione in
merito al complemento del 15 gennaio 2020 laddove i periti del __________ hanno
precisato che “(…) dalla terapia ritirata in farmacia dall'A. nel corso del
2018.
e 2019, risulta che gli unici psicofarmaci sono stati ritirati il
15.1.2019, mentre nel corso di tutto il 2018 non è stato ritirato un
solo psicofarmaco, quindi con assenza totale per tutto il 2018 di un
trattamento psicofarmacologico, non ci si stupisce che non vi sia stato un
miglioramento, considerato che l'A. non ha seguito il trattamento prescritto. A
questo proposito riteniamo poco credibile che il Dr. med. __________ abbia
provveduto a consegnare il trattamento per l'intero anno 2018, anche perché
questo certamente non è contemplato dalla legislatura sanitaria in Ticino, in
quanto i medici non sono autorizzati a vendere farmaci. Facciamo inoltre notare
che, dai documenti della cassa malati, dal 2016 al 2019 I'A. non ha ritirato
alcuno psicofarmaco. Pertanto ci risulta molto difficile credere che il Dr.
med. __________ abbia foraggiato per anni la terapia psicofarmacologica dell'A.
Ricordiamo che in Ticino i medici non sono autorizzati a distribuire farmaci.
Pertanto ci si chiede su che base il Dr. med. __________ abbia potuto per anni
consegnare i farmaci per il trattamento dell'A. Facciamo notare che i campioni
vengono di solito consegnati ai pazienti quando prevedono una modifica del
trattamento, mentre I'A. ha affermato di essere in cura psicofarmacologica
invariata da anni. Riteniamo pertanto che le osservazioni del Dr. med. __________
non risultino pertinenti. (…)” (doc. AI 282/1122). Nemmeno il dr. __________
si è espresso su quanto rilevato dai periti del __________ nell’ulteriore
complemento peritale del 20 maggio 2020 (VII/1) e meglio: “(…) (nota del
perito __________: facciamo notare che il trattamento psicofarmacologico in
atto è esattamente uguale e sovrapponibile a quanto già descritto nella perizia
__________ del 28.8.2019 e pertanto poco giustifica il peggioramento che,
qualora fosse davvero subentrato, avrebbe dovuto motivare una modifica del trattamento
ed eventualmente un ricovero in ambito specialistico. Per quanto concerne le
diagnosi, è stata posta la diagnosi di sindrome somatoforme indifferenziata,
già presente nell'ambito della precedente perizia __________, mentre l'episodio
depressivo di grado lieve descritto in ambito peritale, viene ora valutato come
di media gravità, senza che vi sia stata una corrispondente modifica del
trattamento rispetto alla precedente perizia. Inoltre il Dr. med. __________
non ha supportato le sue affermazioni né con una descrizione clinica funzionale
dell'A. né tantomeno ha giustificato, dal lato terapeutico, queste sue
affermazioni). (…)” (VII/1, pag. 3).
Non è possibile concludere
differentemente per il solo fatto che, come addotto dall’insorgente, “(…) il
dr. med. __________, nel suo rapporto medico del 18 novembre 2019, ha preso
posizione circa la perizia __________ evidenziando quanto segue: "[...]
ritengo che il progetto d'assegnazione NON rispecchia assolutamente la
reale incapacità/invalidità della paziente ben meritevole di un'assegnazione di
rendita finalmente COMPLETA. Mi sembrava corretto e necessario,
redigere quanto scritto, affinché si possa trovare la formula adeguata per una tempestiva
rivalutazione della proposta citata, che possa realmente onorare il
grave deficit psico-fisico attualmente non riconosciuto in modo corretto".
(sottolineature, maiuscole e grassetto sono dell'autore). (…)” (I, punto
60, pag.13).
Infatti, da una parte il
dr. __________ non si è confrontato puntualmente con le valutazioni del __________,
dall’altra parte non va dimenticato che in ragione della diversità
dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di
lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche
se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11
aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 8C_17/2018 del 15
febbraio 2018 consid. 4.4; 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e
9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, tutte con rinvii).
Riguardo alla richiesta di
effettuare un esame genetico –
“(…)
Ritenuto, però, che il predetto esame ha certamente una valenza per la presente
procedura, si postula che lo stesso venga ordinato da codesto Lodevole
Tribunale oppure dall’UAI, al fine di poter accelerare l’esame genetico in
questione. (…)” (IX, punto 10, pag. 3) –
questo Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, per
l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze
sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012
consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle
assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente
di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le
circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20
gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234). Non
è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo
sulla base delle diagnosi poste.
In particolare, per il
solo fatto che dal complemento peritale del 29 luglio 2020 risulta che “(…)
la paziente è in attesa di ricevere la convocazione dal reparto di genetica
medica (nota del perito __________: questo rapporto è stato eseguito?)
(…)” (XV/1, pag. 4), non può essere seguito l’avv. RA 1 laddove pretende
che ciò dimostrerebbe “(…) che pure il __________ ritiene che un tale esame
[ndr.: si riferisce all’esame genetico] sia rilevante per poter decidere circa
il caso della ricorrente. (…)” (XVI, punto 10, pag. 3). Infatti, se così
fosse, la dr.ssa __________ – ritenuta la nuova documentazione agli atti
e le prese di posizione dei consulenti esterni dr. __________ e dr. __________ –
non avrebbe potuto concludere che “(…) la nuova documentazione agli atti,
non è in grado di confutare la nostra valutazione peritale, anzi dagli stessi
si evince un intervenuto miglioramento, sia per la problematica alla schiena,
che alle mani. (…)” (XV/1, pag. 6).
Va inoltre rilevato che
nel complemento del 29 luglio 2020 (XV/1) i periti del __________ hanno, tra
l’altro, rilevato: “(…) Nota del perito __________: si descrivono
esami s.p., quindi stiamo parlando di una problematica descritta da almeno 13
anni, per altro descritta una volta al lll e IV dito, una volta solo al IV e V
dito, una volta al Ill, IV e V dito e adesso addirittura al Il dito ma non il
Ill dito e di nuovo il IV ed il V dito! La diagnosi comunque era già sempre
stata considerata in DD ipotetica, come secondaria e mai come una diagnosi
principale. […] nota del perito __________: ricordiamo che
malgrado tale patologia, che non è per nulla evolutiva, visto che è descritta
in tutti i rapporti dal 2007 al 2017, presso il __________, come una
problematica fluttuante, che va e viene, l'A. ha lavorato fino al 2015,
pertanto risulta un po' difficile capire come mai abbia potuto lavorare allora,
con la stessa patologia, e non lo può fare ora, che con il trattamento a base
di botulino è migliorata! Ricordiamo che ha lavorato presso __________, come
assistente di cure a domicilio, fino al 15.10.2015, quando poi è stata
sottoposta all'intervento neurochirurgico della schiena, quindi non centra
nulla la mano. (…)” (XV/1, pagg. 2 e 3).
Quanto alla circostanza
che i consulenti del __________, dopo la perizia del 28 agosto 2019, non hanno
più visitato la ricorrente –
“(…)
Preliminarmente si osserva che il __________ avrebbe perlomeno dovuto visitare
la ricorrente prima di riconfermare la propria perizia del 28 agosto 2019. In
effetti, già solo per il fatto che negli ultimi mesi la ricorrente è stata
sottoposta ad interventi chirurgici invasivi, come risulta dai vari rapporti
prodotti in tutti questi mesi all'UAI, ci si sarebbe atteso che i medici la
visitassero. (…)” (IX, punto 13, pag. 3) –,
va rammentato che di norma una perizia basata sui soli atti (“Aktengutachten”),
senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel
caso di specie, si dispone di sufficienti elementi risultanti da altri
accertamenti personali e se si tratta di valutare la fattispecie sulla base di
dati medici oggettivi già accertati, di modo che la valutazione medica diretta
della persona assicurata viene messa in secondo piano (cfr. sentenza
9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno
2013.
consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).
Come ricordato sopra, le
patologie somatiche dell’interessata sono state compiutamente vagliate sia dal
profilo neurologico, che da quello reumatologico e i singoli consulti, ivi
compreso anche quello psichiatrico, sono poi confluiti in un apprezzamento
medico globale, a livello multidisciplinare. Anche da questo profilo, dunque,
non può essere rimproverato alcunché ai periti del __________.
In simili circostanze,
visto tutto quanto precede e in base al grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013
del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177
consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag.
195), l’assicurata è da ritenere abile al 50% in attività adeguate da agosto
2017.
Infine, questo
Tribunale ritiene che la documentazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo,
va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 pag.
28.
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.9
Come accennato (cfr. consid.
2.6) spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque
altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività
economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età
(STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo
2012.
consid. 5; 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid.
4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche,
valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010
dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
Al riguardo va pure
rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,
un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In
particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora
le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta
da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo
in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC
1991.
pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a).
Nella fattispecie concreta
il consulente in integrazione professionale, nella valutazione dell’11
settembre 2019 (doc. AI 268/1046-1051) – considerata la “Formazione
scolastica ed esperienza professionale” e ritenuto lo “Stato di salute”
–, circa l’“Analisi della reintegrabilità e valutazione attività
esigibili adeguate senza (ri)formazione specifica” si è così espresso:
"
(…) Le possibilità di
reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili
dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle
residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei
requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul
mercato nei vari settori economici.
Si tratta quindi di identificare delle attività
semplici, leggere e non qualificate alle residue abilità del soggetto. In
concreto non si ritiene che I'A. disponga di un sufficiente bagaglio
attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di
attività avanzata o qualificata.
Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo
conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può
ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in situazione di
equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente
esteso. (…)" (doc. AI 268/1049)
Il
consulente ha quindi elencato (cfr. doc. AI 268/1049-1050) le diverse attività
esigibili semplici e ripetitive presenti nel settore secondario e terziario e,
quanto alla “Chiusura del caso o applicazione provvedimenti d’integrazione”
ha concluso che “(…) visto l'età, l'iter scolastico e professionali non ci
sono i presupposti per riconoscere una formazione professionale
biennale/triennale. Le attività presentate sono comunque accessibili
direttamente senza formazioni specifiche. Eventuali provvedimenti potranno
essere riconosciuti se l'assicurato richiederà esplicitamente l'aiuto al
collocamento. L'assicurato potrà, per iscritto, richiedere l'aiuto al collocamento,
con le varie misure professionali. (…)” (doc. AI 268/1050).
La ricorrente, come
accennato (cfr. consid. 1.5), ha contestato la possibilità di reintegrarsi
nelle attività indicate dal consulente in integrazione professionale.
In concreto, visto che dal
punto di vista medico la capacità lavorativa residua del 50% in un’attività
adeguata è stata confermata (cfr. consid. 2.8), non può essere seguita l’insorgente
laddove, partendo da una diversa valutazione della capacità lavorativa –
“(…) Non si vede infatti come con i problemi persistenti alla mano e alla
schiena, la ricorrente possa svolgere mansioni quali addetta alla
qualità/imballaggio/confezione nel settore industriale orologiero, addetta al
controllo e all'imballaggio/etichettatura nel settore farmaceutico e nel
settore alimentare, addetta all'assemblaggio di pezzi elettronici ed
ingranaggi, commessa/cassiera, ricezionista/aiuto ufficio. (…)” (I, punto
83, pag. 18; la sottolineatura è del redattore) – pretende di non essere
reintegrabile.
In particolare, per quanto
riguarda gli asseriti problemi alla mano, va ricordato che nella STCA
35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con
sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato
totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano
sinistra, non dominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo
l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente
inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza; nella
STF U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la
quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra non dominante,
aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una
frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle
articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una
mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo
ortopedico; nella STF 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in
grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un
assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della
muscolatura della spalla e del braccio destro dominante; infine, nella STCA
35.2017.10
del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al
lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato
dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di
Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un
amputato del braccio destro.
In sostanza, questo
Tribunale non ravvede (e nemmeno la ricorrente ne fornisce) alcuna valida
ragione per scostarsi dalla dettagliata e motivata valutazione del consulente
in integrazione professionale dell’11 settembre 2019 (doc. AI 268/1046-1051).
Del resto la
giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già stabilito che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi
qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e
controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la
STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008
consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza
federale, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi
fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del
23.
agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può,
quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà
concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,
difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e
non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991
pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che la ricorrente sia in
grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività
adeguate.
Visto tutto quanto sopra
esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalle conclusioni
dell’amministrazione. Conformemente al principio generale applicabile anche nel
diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di
ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, adattando la sua attività alle limitazioni
derivanti dal problema alla salute, ove necessario anche in una nuova
professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pagg. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad
una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un
reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag.
434).
Alla luce di quanto sopra
esposto, della situazione concreta dell’assicurata (che presenta
una capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate) e della
giurisprudenza citata, dalla ricorrente, per ridurre il danno, si può
esigere che intraprenda un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali
posti nella misura del 50%.
2.10
Quanto alla valutazione
economica, rilevato che determinante è l’anno 2018 – oggetto del
contendere è infatti la questione di sapere se rettamente l’Ufficio AI ha
ridotto il diritto alla rendita da intera a mezza con effetto dal 1. luglio 2018
(cfr. consid. 2.1) – questo Tribunale rileva quanto segue.
2.10.1
Per quel che concerne il
reddito da valido l’Ufficio AI, interpellato il datore di lavoro prima del
danno alla salute (doc. AI 269/1052) e vista la sua risposta (doc. AI
271/1054), ha considerato quale reddito da valido per il 2018 l’importo di fr.
64'881.--.
Detto importo non è stato
contestato dall’insorgente che lo ha ripreso nei calcoli esposti nel ricorso e
questo Tribunale non ha alcun motivo per non farlo proprio.
2.10.2
Per quel che concerne il
reddito da invalido – ricordato che per l’applicazione dei dati
statistici l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006) – vale quanto
segue.
Utilizzando i dati forniti
dalla tabella TA1 2016 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il
salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per
un'attività semplice di tipo fisico o manuale (livello di qualifica 1) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR
2002.
UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 52'356.-- (4’363 x
12.
mesi), che, aggiornato al 2018 e adattato al tempo lavorativo di 41,7 ore,
dà un reddito di fr. 55'048.96 (52'356 : 105 x 105,9 : 40 x 41.7; cfr.
Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2018, pubblicata
dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014,
consid. 4.2).
Quanto alla riduzione
sociale – secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico: il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima
del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro e che chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc) –,
riconosciuta dall’amministrazione nella misura del 10% e che l’insorgente
pretende del 15% (cfr. il punto 86 a pag. 18 del ricorso), a ragione
l’amministrazione ha addotto che:
"
(…) Va in primo luogo osservato
che - a dipendenza del danno alla salute - l'assicurata è stata giudicata in
grado di esercitare un'attività adeguata al 50%, precisando che si tratta della
presenza durante tutto il giorno, ma con una riduzione complessiva del
rendimento pari al 50% (riduzione questa dovuta alle patologie di ordine
reumatologico e psichiatrico di cui soffre la Signora RI 1).
Alla luce di questa precisazione, non si può quindi
applicare (al reddito da invalida) alcuna riduzione percentuale per tener conto
del fatto che l’interessata è in grado di svolgere un'attività adeguata
unicamente a tempo parziale (per la questione inerente il grado di occupazione,
cfr. STF I 69/07 del 2 novembre 2007 come pure STCA del 29.11.2010 incarto nr.
32.2010.112).
Per quanto riguarda gli eventuali impedimenti
funzionali derivanti dal danno alla salute, nel caso di specie non occorre
applicare alcuna riduzione supplementare rispetto al 10% (per attività leggera)
già riconosciuto dall'amministrazione.
In effetti, la deduzione ammessa tiene adeguatamente
conto del fatto che l'interessata può ancora esercitare al 50% un'attività
adeguata.
D'altro canto occorre anche considerare che le
limitazioni funzionali dovute al danno alla salute così come il fatto che
l'assicurata abbia un rendimento ridotto, sono già state considerate nella -
non trascurabile - inabilità lavorativa del 50% determinata in ambito medico-teorico
dai periti incaricati dall'amministrazione.
A tal proposito, nella STF 9C 359/2014 del 5 settembre
2014.
il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo
pieno ma con una flessione del rendimento, quest'ultima viene presa in
considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di
effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione: "(...) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la
jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein
temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en
considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu,
en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arréts 9C 677/2012 du 3 juillet
2013.
consid. 2.2; 8C 93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).
(...)" (STF 9C 359/2014
del 5 settembre 2014 consid. 5.4). L'Alta
Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF 9C 635/2016 del
14.
dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C 603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1.
Anche la nazionalità (svizzera) non permette di
applicare alcuna (ulteriore) decurtazione sul reddito statistico da invalida,
così come giustamente argomentato dall'amministrazione all'interno del doc. 272
incarto Al.
Inoltre l'età (42 anni al momento della decisione
amministrativa) non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico
da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (cfr. ISS 2014,
tabella TA9; STCA del 19.9.2013, incarto nr. 32.2013.20).
D'altro canto, per quanto riguarda il fattore
"età", il Tribunale federale ne ha più volte negato la rilevanza in relazione
a lavoratori ausiliari, siccome essi "...auf
dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)
grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten
im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40.
Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle
TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile
U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C 223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2)." (STF 8C 319/2007 del 6 maggio 2008 al consid. 8.3;
cfr. anche STCA del 18.11 .2015 a pag. 18, incarto nr. 35.2015.92). (…)"
(VII, pagg. 6 e 7)
Dalle succitate pertinenti
e complete osservazioni, tenuto conto anche del riserbo di cui deve dare prova
il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento
a quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo
Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi e può pertanto confermare la
riduzione del 10% stabilita dall’Ufficio AI.
In conclusione, tenuto
conto di un’incapacità lavorativa per motivi medici (flessione del rendimento)
del 50% (cfr. consid. 2.6) e applicata una riduzione sociale del 10%, il
reddito da invalido si attesta a fr. 24'772,03 (55'048.96 x 50% ridotti del 10%).
2.10.3
Confrontando il reddito da
valido di fr. 64'881 (cfr. consid. 2.10.1) con quello da invalido di fr.
24'772,03 (cfr. consid. 2.10.2), si ottiene un grado d’invalidità del 62% ([64'881
- 24'772,03] x 100 : 64'881 = 61.81% arrotondato al 62% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) ciò che dà diritto ad una
rendita di tre quarti ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 LAI.
In questo senso, con la
risposta l’Ufficio AI ha concluso che “(…) la Signora RI 1 - dal 1º luglio
2018.
- ha diritto a ¾ di rendita d'invalidità (e non a mezza rendita Al come
erroneamente statuito dall'amministrazione). Sotto questo profilo il ricorso
merita pertanto parziale accoglimento. (…)” (VII, pag. 8).
Questo Tribunale rileva
che anche volendo applicare la riduzione del 15% pretesa dall’insorgente, il
risultato non cambierebbe. Infatti, in questo caso, il reddito da invalido
ammonterebbe a fr. 23'395.80 (55'048.96 x 50% ridotti del 15%) e il grado d’invalidità
si attesterebbe al 64% ([64'881 - 23'395.80] x 100 : 64'881 = 63.94%
arrotondato al 64%) ciò che dà comunque diritto ad una rendita
d’invalidità di tre quarti ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 LAI.
2.11
L’insorgente ha contestato il
rifiuto del gratuito patrocinio in ambito amministrativo richiesto con le “Osservazioni
con richiesta di concessione del gratuito patrocinio” del 4 dicembre 2019
(doc. AI 279/1071-1088) al progetto di decisione del 30 ottobre 2019 (doc. AI
274/1061-1066).
Ai sensi dell’art. 37 cpv.
4.
LPGA se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di
patrocinio gratuito.
Secondo la dottrina, il
fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la
formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se
le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha
inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito
patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative
condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG -Kommentar,
3a edizione, 2015, n. 35 ad art. 37, pag. 530; cfr., d’altronde, FF
1999.
3965).
Peraltro, giusta l'art. 37
cpv. 4 LPGA, la concessione del gratuito patrocinio richiede una domanda in
questo senso (Kieser, op. cit., n. 33 ad art. 37, pag. 529).
Per il resto, quali
presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la
necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la
concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA
(Kieser, op. cit., numeri dal 37 al 43 ad art. 37, pagg. 530 e 531).
La necessità di patrocinio
da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla
complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche
dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i
propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente
grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di
un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa
complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche
che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders
starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die
Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen
Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten
hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen
ist.”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia
265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi,
assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può
essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche
Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt
beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als
notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter,
Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in
Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).
Occorre poi ricordare che
il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che
amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STF I 447/04 del 2 marzo 2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF
132.
V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso
un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo,
cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza
confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).
In concreto –
ribadito che il gratuito patrocinio, di principio, può essere riconosciuto solo
se l’istante va considerato indigente – la domanda di gratuito
patrocinio in sede amministrativa va respinta in quanto, per i motivi di
seguito esposti, l’insorgente non può essere ritenuta tale.
Infatti, dal “Certificato
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria” (doc. G) emerge che
l’insorgente è senza attività lucrativa e che suo marito, nel 2019, ha ottenuto
un salario di fr. 70’727.35.
Le entrate complessive
mensili ammontano quindi a fr. 5'893.94 (70’727.35 : 12).
Per quanto riguarda il
calcolo del fabbisogno, deve essere applicato l’importo base mensile per
coniugi di fr. 1’700.--, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.
Tale importo comprende già
le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute,
oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta
l’art. 93 LEF del 1. settembre 2009).
L’insorgente e suo marito
abitano in una casa di loro proprietà a Lodrino e per la stessa pagano degli
interessi ipotecari pari a fr. 10'200.-- all’anno ovvero fr. 850.-- al mese
(10’200 : 12).
L’insorgente, nel
succitato certificato sub doc. G, ha indicato inoltre: quale onere sociale la
cassa malati per un importo di fr. 914.70 mensile; quali oneri fiscali e
assicurativi la “RC/Stabile/Mobilia = fr. 1'102.50 / Auto = 2'180.30”
ovvero un importo mensile complessivo di fr. 273.56 ([1'102.50 + 2'180.30] :
12) e quali altri oneri: “Elettricità = 1'339.15 TV / TELEFONO / INTERNET =
250.-- al mese”, ovvero complessivamente fr. 1'589.15 (1'339.15 + 250), “III.
pilastro = fr. 6’740” (che non può essere riconosciuto in quanto premio per
un’assicurazione non obbligatoria) e “Targhe fr. 953.20”, ovvero fr.
79.43
mensili (953.20 : 12).
Si ottiene, quindi,
tenendo per buoni i dati forniti dall’insorgente stessa, un onere mensile
globale di fr. 5'406.84 (1'700 + 850 + 914.70 + 273.56 + 1'589.15 + 79.43).
Inoltre va tenuto conto
del fatto che all’importo di base determinato in riferimento alla Tabella per
il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va
aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia nel caso particolare fr. 340.-- (supplemento
del 20% media tra il 15-25) conformemente a quanto stabilito dal TF nella
sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004.
In casu, partendo quindi
da un onere complessivo di fr. 5'746.84 (5'406.84 + 340) da un lato, e entrate
di fr. 5'893.94 (ovvero il salario mensile indicato del marito senza alcuna
prestazione d’invalidità visto che la decisione dell’11 febbraio 2020 con cui
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita dal
1.
luglio 2018 dopo la precedente soppressione è stata impugnata e forma
l’oggetto del presente ricorso), si ottiene un’eccedenza mensile di fr. 147.10 (5'893.94
– 5746.84).
Ritenuta la suddetta
eccedenza e considerato anche che con la presente sentenza all’insorgente va
riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità di tre quarti con effetto
dal luglio 2018 (ovvero ad un importo di fr. 1'636.-- ottenuto riducendo a tre
quarti la rendita intera pari a fr. 2'181.-- riconosciuta con la decisione del
14.
maggio 2018 sub doc. AI 202/674-675; confronta tabelle UFAS), non è
possibile ritenere dato uno stato d’indigenza.
Visto che l’istante non
può essere considerata indigente, non merita qui di essere ulteriormente
approfondito se la domanda di gratuito patrocinio in sede amministrativa andava
respinta anche perché, come sostenuto dall’amministrazione (cfr. consid. 1.6),
la necessità di patrocinio da parte di un legale non sarebbe dato.
2.12
L’assicurata ha formulato
istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura
davanti a questo Tribunale (cfr. consid. 1.5).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso
doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad
art. 61, n. 173, pagg. 828-829).
A norma dell’art. 3 cpv. 1
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende
all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e
spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è
palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con
riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
In concreto –
richiamati i motivi esposti al considerando precedente (a cui qui si rinvia)
per i quali l’insorgente non è stata ritenuta indigente – anche in
quest’ambito vi è da concludere che l’istante non è nel bisogno e che pertanto la
domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura
davanti a questo Tribunale va respinta.
2.13
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione
impugnata modificata nel senso che l’assicurata ha diritto al versamento di una
rendita di tre quarti dal 1. luglio 2018. Per il resto il ricorso va respinto.
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza,
le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’assicurata nella
misura di fr. 250.-- e dell’Ufficio AI nella misura di fr. 250.--.
All’assicurata,
rappresentata dallo studio legale avv. RA 1, vanno inoltre riconosciute ripetibili
parziali (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) che appare giustificato quantificare,
spese comprese, in complessivi fr. 1’500.-- (IVA inclusa).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione impugnata è modificata nel senso che l’assicurata ha diritto al
versamento di una rendita di tre quarti dal 1. luglio 2018.
§§ Per
il resto il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI nella misura di fr. 250.-- e della ricorrente
nella misura di fr. 250.--.
L’Ufficio AI verserà alla
ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti