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Decisione

32.2020.41

Riconosciuto diritto a 1/2 rendita in via di revisione. Viste le risultanze della perizia SAM di decorso con complementi (attestanti una capacità lavorativa del 50% in un'attività adeguata) e in applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi, va riconosciuta una rendita di tre quarti

21 dicembre 2020Italiano81 min

ha portato l’amministrazione a ordinare la presente perizia pluridisciplinare (doc.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.41

FS

Lugano

21 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 marzo 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 11 febbraio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1977, da ultimo

attiva quale assistente di cura, è stata posta al beneficio di una rendita

intera con effetto dal 1. settembre 2003 (decisione del 25 gennaio 2005 sub

doc. AI 21/67-68 con le motivazioni sub doc. AI 20/65-66).

1.2. Avviata d’ufficio una

procedura di revisione, con decisione del 13 aprile 2007 – vista anche

la perizia pluridisciplinare del __________ del 17 ottobre 2006 (doc. AI

37/109-140) – la rendita è stata ridotta a metà con effetto dal 1.

maggio 2007 (decisione del 13 aprile 2007 sub doc. AI 57/186-187 con le

motivazioni sub doc. AI 56/181-185).

In esito alla domanda di

aumento del 10 dicembre 2007 (doc AI 73/218-224) la mezza rendita è stata

confermata con decisione del 5 ottobre 2011 cresciuta incontestata in giudicato

(doc. AI 124/348-350).

1.3. Avviata una procedura di

revisione su domanda del medico curante (doc. AI 129/357-369), con decisione

del 17 maggio 2018 l’amministrazione ha soppresso il diritto alla rendita

intera – diritto riconosciuto, ex

art. 88a cpv. 2 OAI tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute dell’ottobre

2015 (visti anche la perizia pluridisciplinare del __________ del 20 marzo 2017

con complementi del 13 aprile 2017, dell’11 ottobre 2017 e del 14 febbraio 2018

sub doc. AI 151/454-532, 154/535-538, 180/603-610 e 194/651-658), dal 1.

gennaio 2016 (doc. AI 202/674-675 e 201/668-673) – con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione

della decisione (ovvero dal 1. luglio 2018; doc. AI 204/677-682).

Questo Tribunale, in esito

al ricorso del 13 giugno 2018 inoltrato contro la suddetta decisione tramite

l’avv. RA 1 (doc. AI 207/688-705), con STCA del 13 settembre 2018, cresciuta

incontestata in giudicato (doc. AI 216/752-766), lo ha accolto.

In concreto il TCA – confermato il rifiuto della concessione

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo e osservato

che “(…) con il ricorso l’assicurata ha prodotto il rapporto 15 maggio 2018

del dr. med. __________, il quale ha posto la diagnosi di sindrome depressiva

di media gravità (ICD-10F32.1) indicando una totale inabilità lavorativa dal 22

agosto 2017, giorno dell’inizio della presa a carico (doc. H). Valutato tale

rapporto, con annotazioni del 4 luglio 2018 l’SMR ha concluso: “Ho preso

visione della documentazione in dossier e in particolare dell’ultimo rapporto

medico psichiatrico del dr. med. __________. Lo psichiatra diagnostica un

episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) che renderebbe l’assicurata

totalmente inabile a partire del 22.08.2017 data di inizio della sua presa a

carico. A fronte di una patologia normalmente buona, se curata, il medico

psichiatrica invece ritiene l’evoluzione negativa e la prognosi poco

favorevole. Appare necessario, per quanto concerne la patologia psichiatrica,

un accertamento peritale neutrale di decorso” (VII). Riguardo alla componente

somatica, preso visione del rapporto 29 maggio 2018 del dr. med. __________

(doc. C) e dei rapporti 24 maggio e 25 giugno 2018 del dr. med. __________,

neurochirurgo (il quale evidenzia un aggravamento delle lombalgie; doc. VI/1), con

annotazioni 8 agosto 2018 il dr. med. __________ del SMR ha ritenuto che “in

considerazione di un riferito peggioramento algico una rivalutazione peritale

dovrà pure comprendere una rivalutazione reumatologica e neurologica per

permettere una adeguata valutazione del caso” (XI/1). Benché la maggior parte

dei succitati nuovi rapporti sia stata redatta successivamente all’emissione

della decisone contestata (17 maggio 2018), essi si riferiscono ad una

situazione preesistente e quindi vanno presi in considerazione ai fini del

presente giudizio. (…)” (doc. AI 216/758-759) – ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti

all’amministrazione affinché, esperiti i necessari accertamenti medici, rendesse

una nuova decisione.

1.4. Di conseguenza, l’Ufficio AI – dopo la “Richiesta perizia” del 6

novembre 2018 (doc. AI 222/777-778), la “Comunicazione Perizia medica

pluridisciplinare di DECORSO” del 17 dicembre 2018 (doc. AI 229/785-786),

la “Decisione incidentale Conferma della sede dell’accertamento e dei periti

designati” del 20 dicembre 2018 (doc. AI 234/791-793), la comunicazione di “Sospensione

accertamento pluridisciplinare di decorso” dell’8 gennaio 2019 (doc. AI

235/794) con la lettera dell’11 gennaio 2019 dell’avv. RA 1 dello studio legale

RA 1 (doc. AI 237/796) e le domande di aggiornamento degli atti medici del 14

gennaio 2019 ai dottori __________, __________ e __________ (doc. AI 238/797,

239/798 e 240/799) – ha incaricato

il __________ di eseguire una perizia pluridisciplinare (cfr. la convocazione

del __________ del 14 gennaio 2019 sub doc. AI 246/811-812).

Con decisione dell’11 febbraio

2020, preavvisata il 30 ottobre 2019 (doc. AI 274/1061-1066) e oggetto della

presente vertenza – sulla base

della perizia pluridisciplinare del __________ del 28 agosto 2019 (doc. AI

266/862-1044) con complemento del 15 gennaio 2020 (doc. AI 282/1110-1128), del “Rapporto

SMR” del 29 agosto 2019 (doc. AI 264/856-860) con l’annotazione del 17

gennaio 2020 (doc. AI 283/1129) del medico SMR dr. __________, della

valutazione 11 settembre 2019 del consulente in integrazione professionale

(doc. AI 268/1046-1051) e delle tabelle allestite il 10 ottobre 2019 con le

riduzione al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 272/1055-1058) –, l’Ufficio AI ha stabilito che dal 1.

luglio 2018 l’assicurata ha nuovamente diritto ad una mezza rendita (grado

d’invalidità 54%) e respinto la domanda di gratuito patrocinio in ambito

amministrativo (doc. AI 286/1137-1138 con le motivazioni sub doc. AI 284/1130-1135

= doc. B).

1.5. Con il presente ricorso,

sempre tramite l’avv. RA 1 dello studio legale avv. RA 1 – contestata la

valutazione medica e quella economica –, l’assicurata ha chiesto di “(…)

riformare la decisione 11 febbraio 2020 dell'Ufficio assicurazione invalidità

del Canton Ticino e quindi riconoscere alla signora RI 1 un grado d'invalidità

di almeno il 71% in attività adeguate a far tempo dal 16 giugno 2016, pari a

una rendita intera; come riconoscerle il gratuito patrocinio per la procedura innanzi

all'Ufficio assicurazione invalidità. (…)” (I, pag. 3).

La ricorrente – rilevato che “(…) ha dovuto subire due

interventi, uno il 24 settembre 2019 per laminotomia Th10 per inserimento di

sensore di neurostimolatore epidurale e revisione ferita lombare con controllo

fusione e stabilità spondilodesi L3-S1. Il secondo il 30 settembre 2019 dovuto

all'inserimento neurostimolatore definitivo epidurale. (…)” (I, punto 64,

pag. 14) e prodotta ulteriore documentazione medica e meglio: la “Valutazione

ambulatoriale del 03.12.2019” del dr. __________ direttore del __________

(doc. C), i referti del 10 dicembre 2019 e del 6 febbraio 2020 del dr. __________

dell’Istituto __________ (doc. D), il rapporto 27 febbraio 2020 del dr. __________

(doc. E) e quello del 3 marzo 2020 del dr. __________ (doc. F) – ritiene che “(…) alla luce del fatto

che dopo la perizia __________ la salute della ricorrente è certamente

peggiorata, già solo per i vari interventi a cui si è dovuta sottoporre; ben si

vede che la perizia dev'essere in ogni caso almeno completata, e quindi

aggiornata, per quanto riguarda lo stato di salute attuale, segnatamente l'IL,

della ricorrente. (…)” (I, punto 73, pag. 15).

Quanto alla valutazione

economica – contestata la

possibilità di reintegrarsi nelle attività indicate dal consulente in

integrazione professionale, osservato che i periti del __________ hanno

concluso per un’incapacità lavorativa in un’attività adeguata del 50% e non del

40% come considerato dall’Ufficio AI e ritenuto che viste le limitazioni

andrebbe riconosciuta una ulteriore riduzione del 10-15% – l’insorgente sostiene che “(…) in base

ad una riduzione per motivi medici del 50% (cfr. perizia __________),

aggiungendo il 10% dovuto ad attività leggere e svantaggi salariali indicato

dall'UAI – che nella fattispecie concreta dovrebbe essere almeno del 15% –;

otteniamo i seguenti valori: > Reddito senza limitazioni dovute al danno

alla salute: CHF64'881,00 > Reddito con limitazioni dovute al danno alla

salute: CHF 22'025,40 > Perdita di guadagno: CHF 42'855,60 > Grado

d'invalidità arrotondato per difetto 66% […]. Già solo in base a quanto

presente agli atti, segnatamente nella perizia __________, e pure indicato

nella querelata decisione, senza nemmeno entrare nel merito del recente

peggioramento della salute della ricorrente; si ottiene che a quest'ultima

dev'esser riconosciuto un grado AI pari ad almeno il 66%, ciò significa, in

applicazione dell'art. 28 cpv. 2 LAI, che le dev'essere riconosciuta una

rendita di almeno tre quarti. […]. In realtà, il reddito ipotetico da

invalida - per un'attività semplice e ripetitiva - che la ricorrente potrebbe

conseguire a tempo pieno sarebbe di unicamente CHF 3'814.- mensile lordi

(Tabella TA 1, posizione 96, "ohne Kaderfunktion"), ossia CHF

45'768.- annui lordi. Riducendo tale somma del 60% per i motivi già indicati

sopra circa la sua capacità lavorativa, otteniamo un salario annuo lordo da

invalida di unicamente CHF 18'307,20. La perdita di guadagno sarebbe di CHF

46'573,80 e, di conseguenza, il grado AI sarebbe pari ad almeno il 71%, vale a

dire che alla ricorrente dovrebbe essere riconosciuta una rendita intera. (…)”

(I, punti 86, 87 e 88, pagg. 18 e 19).

Contestualmente –

prodotto il “Certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria”

(doc. G) – l’insorgente ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.6. Con la risposta di causa (VII

e allegato VII/1) l’Ufficio AI ha formulato le seguenti osservazioni.

Quanto alla valutazione

medica – premesso che “(…) per

quanto attiene all’aspetto medico, lo stato di salute dell'assicurata in

questione è stato valutato mediante un (nuovo) esame peritale approfondito

(cfr. a tal proposito la perizia pluridisciplinare di decorso del __________

datata 28.08.2019 nonché il successivo complemento peritale del 15.01.2020 agli

atti). Dalla concludente perizia __________ di decorso di cui sopra è emerso in

modo particolare che la capacità lavorativa globale dell'assicurata corrisponde

alla percentuale del 60% (dal 16.06.2016 alla fine di luglio 2017)

rispettivamente del 50% (dal mese di agosto 2017 in poi) in altre attività

adeguate al suo stato di salute. Per contro, l'abituale professione di

assistente di cura non è più esigibile dal mese di ottobre 2015 (cfr. i punti

I.1 e I.2 della perizia in parola). (…)” (VII, pag. 2 e 3) e ammesso che “(…)

come rettamente argomentato dal rappresentante della Signora RI 1, va qui

precisato che la capacità lavorativa dell'assicurata - dal mese di agosto 2017

- non corrisponde alla percentuale del 60% (come ingiustamente indicato

dall'amministrazione all'interno della decisione impugnata), bensì alla

percentuale del 50%. (…)” (VII, pag. 3) –,

fondandosi sul complemento peritale del 20 maggio 2020 del __________ (VII/1) a

cui è stata sottoposta la succitata documentazione medica prodotta con il

ricorso, l’Ufficio AI ha concluso che “(…) nulla muta ai fini del giudizio

neanche avuto riguardo alla nuova documentazione medica prodotta

dall'assicurata in questa sede (cfr. i doc. C, D, E e F incarto TCA). In

effetti, il __________ di __________ - mediante il complemento peritale 20

maggio 2020 in fine qui allegato - ha concluso quanto segue:"(...) riteniamo che la documentazione

sottoposta non sia assolutamente in grado di giustificare una modifica

delle conclusioni peritali __________ del 28.8.2019. (...)". Lo

scrivente Ufficio non ha quindi motivo per distanziarsi dalla valutazione

peritale eseguita __________ di __________, che non è del resto stata smentita

da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente

invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua

dell'interessata. (…)” (VII, pag. 3).

Quanto alla valutazione

economica – dopo aver richiamato la giurisprudenza federale e cantonale

ritenuta applicabile e riprodotto le attività semplici, leggere e ripetitive indicate

dal consulente in integrazione professionale nella valutazione dell’11

settembre 2019 (cfr. doc. AI 268/1046-1051) – l’Ufficio AI ha innanzitutto

rilevato che “(…) in esito alle considerazioni che precedono, lo scrivente

Ufficio ritiene quindi che sul mercato generale del lavoro esistono delle

occupazioni (essenzialmente di controllo e di sorveglianza) che la ricorrente -

nonostante i disturbi che la interessano - è ancora in grado di esercitare in

misura pari al 50% […]. La Signora RI 1 ritiene poi - a torto - che

l'amministrazione avrebbe dovuto operare sul salario statistico da invalida una

riduzione maggiore rispetto al 10% stabilito all'interno della decisione

impugnata (cfr. il ricorso 16.03.2020 al punto 86). (…)” (VII, pag. 6).

Precisato poi, circa il reddito da invalido, che “(…) utilizzando i dati

forniti dalla tabella elaborata dall’Ufficio federale di statistica (tabella

TAI 2016 skill level - donne - livello 1 di competenze - valore centrale), la

qui ricorrente, svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche

inferiori nel settore privato, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

annuo lordo pari a CHF 54'581,15 (4'363 : 40 x 41,7 x 12). Dopo adeguamento

all'evoluzione dei salari nominali, si ottiene per il 2017 un reddito annuo di

CHF 54'799,50 (+ 0,4%). Dato che l'assicurata è abile al lavoro al 50% in

attività adeguate al proprio stato di salute e riconoscendo una riduzione pari

al 10%, il reddito da invalida corrisponde a CHF 24'659,80 nel 2017. Dal

raffronto di quest'ultimo reddito con quello ipotetico da valida nel medesimo

anno di CHF 64'881.-- (cfr. il doc. 271 incarto Al), risulta un'incapacità al

guadagno pari al 62%, giustificante l’erogazione di tre quarti di rendita Al.

(…)” (…)” (VII, pagg. 7 e 8), l’amministrazione ha concluso che “(…) di

conseguenza, la Signora RI 1 - dal 1º luglio 2018 - ha diritto a ¾ di rendita

d'invalidità (e non a mezza rendita Al come erroneamente statuito dall'amministrazione).

Sotto questo profilo il ricorso merita pertanto parziale accoglimento. (…)”

(VII, pag. 8).

Quanto, infine, alla

domanda di assistenza giudiziaria in sede amministrativa, con argomentazioni di

cui di dirà se necessario in seguito, l’amministrazione ha concluso che “(…)

facendo difetto il presupposto della necessità del patrocinio legale, è a

ragione che l'Ufficio Al ha negato il diritto al gratuito patrocinio nel quadro

della procedura amministrativa. Sotto questo profilo, il ricorso va pertanto

respinto. (…)” (VII, pag. 8).

1.7. Con “Osservazioni e

replica spontanea” del 19 giugno 2020 (IX), tramite l’avv. RA 1, la

ricorrente – ribadita la necessità

di effettuare ulteriori accertamenti medici e l’impossibilità di svolgere

un’attività adeguata, formulate le proprie osservazioni in merito al complemento

peritale del 20 maggio 2020 del __________ e prodotta ulteriore documentazione medica,

e meglio: il referto medico 16 marzo 2020 del dr. __________ (doc. H) e i

rapporti 25 marzo e 10 giugno 2020 del dr. __________ (doc. I e J) – ha, tra l’altro, rilevato che “(…) si

prende atto che, finalmente, l'UAI abbia perlomeno riconosciuto il suo errore

circa la percentuale relativa all'incapacità al guadagno ciò che era già stato

evidenziato con le osservazioni a suo tempo inviate. Va da sé che tale errore

poteva benissimo essere evitato e quindi non avrebbe obbligato la ricorrente a

ricorrere pure su questa circostanza. […]. Ben si giustifica, dunque,

che vengano riconosciute congrue ripetibili alla ricorrente per la presente

procedura ricorsuale. […] Tornando al caso, si rileva che l'UAI

condivide quanto indicato nel ricorso e riconosce, perlomeno, una rendita AI

pari a ¾ a far tempo dal 1. luglio 2018. […] Tuttavia, come già indicato

nel ricorso, alla ricorrente dev'essere riconosciuto un grado AI pari al 100% e

quindi una rendita intera, se si considera in aggiunta come il suo stato di

salute sia ulteriormente peggiorato e che, verosimilmente, i problemi che

l'affliggono potrebbero essere di natura genetica. […] Già solo il fatto

che in questa sede l'UAI abbia riconosciuto il suo errore circa la determinazione

del grado AI e dell'entità della relativa rendita, giustificano a che sia riconosciuto

il gratuito patrocinio per la procedura innanzi all'UAI. In effetti, tale

censura era già stata sollevata nella procedura precedente e senza l'aiuto

dello scrivente legale la ricorrente non avrebbe nemmeno ottenuto quello che

emerge chiaramente dagli atti dell'UAI stesso. (…)” (IX, punti dal 27 al

31, pag. 5).

1.8. Con “Osservazioni” del

7 agosto 2020 (XV e XV/1) – dopo aver chiesto a due riprese (doc. XI e

XIII), ed ottenuto (doc. XII e XIV), una proroga del termine e prodotto il

complemento peritale 29 luglio 2020 del __________ a cui a cui è stata

sottoposta la succitata documentazione medica allegata alle “Osservazioni e

replica spontanea”

–, l’Ufficio AI si è confermato nelle proprie

allegazioni adducendo che “(…) la documentazione medica di cui sopra è stata

nuovamente sottoposta al __________ di __________ il quale, mediante

complemento peritale 29 luglio 2020 qui allegato, ha concluso quanto segue:

"(...) In conclusione, la nuova documentazione agli atti, non è in grado

di confutare la nostra valutazione peritale, anzi dagli stessi si evince un

intervenuto miglioramento, sia per la problematica alla schiena, che alle mani.

(…)". Per quanto attiene all'aspetto medico, dalla concludente perizia

pluridisciplinare di decorso 28.08.2019 effettuata dal __________ di __________

(cfr. anche i successivi complementi peritali datati 15.01.2020 rispettivamente

20.05.2020) è pertanto emerso in maniera inequivocabile che l'assicurata, dal

mese di agosto 2017, risulta abile al lavoro nella misura del 50% (riduzione di

rendimento) in altre attività adeguate al suo stato di salute. Per quanto

concerne invece l'aspetto economico, l'Ufficio Al rinvia integralmente a quanto

già esposto dettagliatamente alle pagine 4-8 della risposta di causa. Infine,

per quanto riguarda il rifiuto del gratuito patrocinio in sede amministrativa,

si ribadisce che l’intervento di un avvocato patentato nel preciso caso di

specie non era necessario, potendosi l'assicurata ben gestire da sola davanti

all'autorità amministrativa o, semmai, con l'aiuto di rappresentanti di

associazioni di invalidi, sindacati o altre persone nel settore sociale. (…)”

(XV).

1.9. Con scritto del 28 agosto

2020, sempre tramite l’avv. RA 1, l’insorgente ha preso posizione sulle “Osservazioni”

del 7 agosto 2020 formulate dall’Ufficio AI (XVII).

Detto scritto è stato

notificato all’Ufficio AI (XVIII) che, con lettera del 10 settembre 2020, ha

comunicato al TCA che “(…) preso atto delle osservazioni 28 agosto 2020 di

controparte (doc. XVII incarto TCA), rilevato come le medesime sollevino in

sostanza le stesse obiezioni già trattate dallo scrivente Ufficio in sede di

risposta/osservazioni di causa, l’Ufficio AI del Canton Ticino si limita per

l’essenziale a richiamare i contenuti delle stesse, delle quali postula

l’integrale conferma. (…)” (XIX, trasmesso per conoscenza all’insorgente;

XX).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se rettamente l’Ufficio AI – dopo aver riconosciuto

all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2016 (ex art.

88a cpv. 2 OAI tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute

dell’ottobre 2015; cfr. consid. 1.3) –, con la decisione qui impugnata ha

ridotto il diritto ad una mezza rendita, a fronte di un grado d’invalidità del 54%,

dal 1. luglio 2018 (cfr. consid. 1.5).

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli

può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità

lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali

del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi

(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita

può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STF

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.;

RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

Circa gli

effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un

assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI.

2.4. In concreto, come accennato

(cfr. consid. 1.4), vista la STCA di rinvio del 13 settembre 2018 (doc. AI

216/752-766), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del

SAM.

Dalla perizia

pluridisciplinare del 28 agosto 2019 (doc. AI 266/862-1044) risulta che i

periti del __________ hanno fatto capo ad una consultazione internistica

interna (dr.ssa __________) ed a tre consultazioni specialistiche esterne, di

natura reumatologica (dr. __________; sub doc. AI 266/993-1010), neurologica

(dr. __________; sub. doc. AI 266/1011-1024) e psichiatrica (dr. __________;

sub doc. AI 266/1025-1043). Esposta la “situazione iniziale e aspetti

formali” (punto 1), dopo aver proceduto al consueto riassunto degli atti

(punto 2), all’anamnesi (punto 3), alle constatazioni obbiettive (punto 4) e

esclusa dal punto di vista internistico una diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa (punto 6), la dr.ssa __________ ha proceduto ad una

dettagliata “Valutazione medica e medico-assicurativa” (punto 7) e all’“Elenco

dei quesiti peritali e relative risposte” (punto 8).

Nella “Struttura della

valutazione consensuale per perizie pluridisciplinari” (doc. AI 266/941-957)

– premesso che “(…) le valutazioni peritali si fondano su

un’esauriente discussione plenaria tra i medici periti del __________ e tra il

Dr. med. __________, il Dr. med. __________ e il Dr. mes. __________ in data

20.8.2019 alle ore 11.00, tramite teleconferenza (…)” (doc. AI 266/941)

– i periti del __________ hanno esposto in modo dettagliato l’iter che

ha portato l’amministrazione a ordinare la presente perizia pluridisciplinare (doc.

AI 266/941-943) e, riassunti i consulti specialistici esterni (doc. AI 266/943-950),

hanno confermato le seguenti valutazioni specialistiche:

"

(…)

Valutazione neurologica

[…]

Considerandi

II Dr. med. __________ conferma le diagnosi poste

senza modifica delle stesse. Il nostro consulente valuta una piena capacità

lavorativa dal lato neurologico. Ritiene che rispetto alla situazione

documentata nel gennaio 2017 dal punto di vista neurologico non vi sono stati

cambiamenti oggettivi dello stato di salute, né sono subentrate nuove diagnosi

rilevanti dal punto di vista funzionale. Riguardo all'evoluzione ricorda che

nella valutazione del Prof. __________ del 23.3.2019 con rapporto datato

9.4.2019

si afferma che i reperti oggettivi dei sintomi sono paragonabili alla

descrizione già fatta dal Dr. __________ più di dieci anni orsono e dunque

comunque dal punto di vista oggettivo non vi è stata un'evoluzione chiaramente

progrediente.

[…].

valutazione reumatologica

[…].

II Dr. med. __________ attesta una piena incapacità

lavorativa nell'attività svolta di assistente di cura e questo dalla data

dell'intervento neurochirurgico del 2015. In un lavoro leggero e adatto, che

eviti movimenti ripetitivi di flessione-estensione e rotazione del tronco come

lavori sopra l'orizzontale e qualunque lavoro di forza con gli arti superiori,

che possa evitare la posizione accovacciata e la posizione inginocchiata o

lavori, dove è richiesto di restare in piedi tutto il giorno o dove deve

sottostare a spostamenti molto ripetitivi, lunghi spostamenti, spostamenti su

terreni accidentati e in forte pendenza o dove debba salire scale e scale a

pioli; in una tale attività l'A. viene ritenuta abile al lavoro nella misura

del 60% intesa come un'attività svolta sull'arco di un'intera giornata

lavorativa con rendimento ridotto del 40%. La capacità lavorativa del 60% va

considerata a partire dal 16.6.2016 in poi. Precedentemente inabilità

lavorativa totale dall'ottobre 2015 fino al 15.6.2016. Precedentemente

all'intervento dell'ottobre 2015 vale quanto stabilito nella precedente perizia

__________.

[…].

Valutazione psichiatrica

[…].

Sussiste dunque nell'A. una seria difficoltà di

elaborazione del vissuto di danneggiamento, che presumibilmente poggia sulle

caratteristiche isteriche di personalità emerse sia al test di personalità sia

a quello di valutazione dell'attendibilità della sintomatologia accusata, le

quali scatenate dalla frustrazione di aspettative di gratificazione anche di

natura economica sono infine sfociate nell'accentuazione delle risposte

riferibili alle varie sintomatologie manifestate dall'A. Il nostro consulente

valuta una capacità lavorativa nella misura dell'80% a partire da agosto 2017

quando ha ripreso le consultazioni presso il proprio psichiatra di riferimento.

Segnala come l'A. non sia stata aderente alle proposte terapeutiche che sono

state proposte dal proprio psichiatra di riferimento (segnala come dai dati

dalla cassa malati risulta che nel 2018 l'A. non abbia ritirato alcuno

psicofarmaco). Descrive anche una tendenza ad aggravare i sintomi.

(…)" (doc. AI 266/943-950)

Poste le seguenti

diagnosi:

"

(…)

B.1 Diagnosi rilevanti con

ripercussioni sulla capacità lavorativa

Sindrome da dolore cronico nell'ambito di una sindrome

somatoforme con una componente conversiva (dissociativa motoria):

- stato dopo discectomia

percutanea L3/L4 a marzo 2003;

- discectomia standard e

decompressione L4/L5 a marzo 2003;

- stabilizzazione mediante

impianto Dynesis tra L3 e L5 e decompressione L3/L4 agosto 2003;

- asportazione dell'impianto

Dynesis e TLIF L3-S1 ottobre 2015 complicato da grave infezione da stafilococco

dorato;

- attualmente: pseudoartrosi con assenza

di qualunque fusione intersomatica a livello L3/L4, L4/L5 e L5/S1 (tutti i

livelli operati);

- dolori cronici diffusi;

- tendenza alla fibromialgia.

Episodio depressivo di grado lieve (ICD-10 F32.0).

B.2 Diagnosi rilevanti senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa

Sindrome somatoforme indifferenziata (ICD-10 F45. 1).

Sindrome lombovertebrale cronica con:

- stato da plurimi interventi alla

colonna lombare (2003 stabilizzazione da L3 a L5; 2015 intervento di

asportazione di impianto di stabilizzazione e rifissazione da L3 a S1 con

tecnica TLIF).

- dolori pseudoradicolari alla

gamba ds., senza associati sicuri deficit sensitivomotori di origine organica.

Dolori al cingolo scapolare senza associati deficit

neurologici.

Distonia in parziale flessione delle dita Ill-V della

mano ds., di origine incerta (verosimilmente funzionale).

Dislipidemia mista.

TSH elevato a 4,54 mU/l con FT3 e FT4 nei limiti di

norma.

Ipovitaminosi D. (…)" (doc. AI 266/950-951)

i periti – dopo essersi espressi approfonditamente sui

punti da C a L, e meglio: “Ripercussioni funzionali dei reperti/delle

diagnosi” (doc. AI 266/951); “Discussioni di aspetti della personalità

eventualmente rilevanti” (doc. AI 266/951-952); “Discussione di fattori

di stress e risorse” (doc. AI 266/952); “Verifica della coerenza” (doc.

AI 266/952-953); “Capacità lavorativa nell'attività svolta finora” (doc.

AI 266/953); “Capacità lavorativa in un'attività adeguata” (doc. AI

266/953); “Motivazione della capacità e dell'incapacità lavorative

complessive (le incapacità lavorative parziali sono interamente o parzialmente

addizionabili o non lo sono affatto)” (doc. AI 266/953-954) e “Provvedimenti

sanitari e terapie con ripercussioni sulla capacità lavorativa” (doc. AI

266/953-954) – hanno così risposto

alle domande circa la revisione:

"

(…)

• Rispetto alla situazione documentata negli atti

alla base della summenzionata decisione determinante, si è verificato un

cambiamento dello stato di salute? Quali cambiamenti emergono dai reperti e

dalle diagnosi pertinenti?

Come ben descritto dal Dr. med. __________ rispetto

alla perizia __________ del 2015 siamo in possesso di nuovi atti e documenti

che accertano la presenza di una pseudoartrosi a livello dei metameri lombari

operati, che giustifica una rivalutazione della capacità lavorativa rispetto a

quanto statuito nell'ambito della precedente perizia __________ del marzo 2017.

[…] Rispetto ad allora possiamo dire che è subentrato un peggioramento dal

punto di vista somatico reumatologico in seguito agli interventi subiti a

livello del rachide lombare dall'ottobre 2015 al dicembre 2015. Questo ha

portato ad un'evoluzione che ora possiamo riconoscere sulla base degli esami

effettuati nel corso del 2018 di pseudoartrosi a livello di L3-L5, che

giustifica la sintomatologia dolorosa dell'A. e che quindi rispetto alla

precedente perizia __________ del marzo 2017 porta in un'attività lavorativa

adatta ad una capacità lavorativa residua dal punto di vista reumatologico del

60% a partire dal 16.6.2016. Precedentemente come attestato nell'ambito della

perizia __________ del marzo 2017 va considerata un'inabilità lavorativa totale

da ottobre 2015 al 15.6.2016 per gli interventi subiti al rachide lombare e le

complicazioni ad essi connesse. Precedentemente all'ottobre 2015 vale quanto statuito

nell'ambito della perizia __________ del 2007. Successivamente al giugno 2016

l'A. in seguito alla decisione dell'Al di sopprimere la rendita ha sviluppato

una reazione depressiva di grado lieve che ha portato a una presa a carico dal

lato psichiatrico. Dal punto di vista psichiatrico a partire da agosto 2017

quando I'A. entra in cura presso il Dr. med. __________, suo psichiatra di

riferimento, la capacità lavorativa è ulteriormente diminuita e a partire da

questa data in presenza di un'incapacità lavorativa del 40% reumatologica e

un'incapacità psichiatrica del 20% va considerata complessivamente una capacità

lavorativa residua del 50%. Riteniamo infatti che le inabilità lavorative,

psichiatrica e reumatologica, vadano solo parzialmente sommate poiché parzialmente

si sovrappongono e sono intrinsecamente legate. A questo proposito non possiamo

condividere la presa di posizione dello psichiatra curante Dr. med. __________,

che attesta un'inabilità lavorativa totale per una depressione di media gravità

considerando che nel corso del 2018 dagli atti della cassa malati I'A. non ha

ritirato alcun farmaco di pertinenza psichiatrica in farmacia, questo dunque

non può corrispondere a una depressione di media gravità o grave considerando

che non avrebbe potuto risolversi e presentare ora un quadro lieve senza un

trattamento adeguato. Inoltre dobbiamo segnalare che siamo in presenza di

numerosi segni di aggravamento evidenziati dai vari specialisti nell'ambito

dell'attuale valutazione peritale, pertanto complessivamente valutiamo una

capacità lavorativa del 60% a partire dal 16.6.2016 e una capacità lavorativa

del 50% complessiva a partire da agosto 2017. Precedentemente riconosciamo

un'incapacità totale da ottobre 2015 al 15.6.2016 per gli interventi a carico

del rachide lombare e precedentemente all'ottobre 2015 vale quanto statuito

nell'ambito della precedentemente perizia __________ del 2007.

• Quando

è presumibilmente subentrato il cambiamento?

Vedi risposta precedente.

• Il cambiamento dello stato di salute ha prodotto un

cambiamento dell'incapacità al lavoro nel quadro dell'attività svolta e della

capacità lavorativa in un'attività adeguata? In caso affermativo, da quando e

in che misura?

Per quanto concerne l'attività lavorativa di

assistente di cura l'A. va considerata totalmente incapace al lavoro e questo a

partire dal 16.6.2016 in avanti. Precedentemente si riconosce nell'attività

svolta un'inabilità totale dall'ottobre 2015 al 15.6.2016. Precedentemente

all'ottobre 2015 vale quanto statuito nell'ambito della prima perizia __________

del 2007. […]. Contrariamente a quanto affermato nell'ambito della precedente perizia

__________ a partire dal 16.6.2016 vale l'attuale valutazione medica in attività

adatta, questo poiché come si è potuto dimostrare è subentrata una

pseudoartrosi a livello dei metameri lombari operati, che giustifica l'attuale

valutazione della capacità lavorativa non essendo subentrata l'evoluzione

positiva come auspicato dopo gli interventi subiti nell'ambito della precedente

perizia __________ del 2017. (…)" (doc. AI 266/955-956)

In sede di osservazioni

(doc. AI 279/1071-1088) al progetto di decisione del 30 ottobre 2019 di

ripristino del diritto alla mezza rendita dal 1. luglio 2018 (doc. AI

274/1061-1066), l’avv. RA 1, a dimostrazione dell’asserita totale inabilità

lavorativa della sua assistita, ha trasmesso ulteriore documentazione medica (doc.

AI 279/1089-1105).

Interpellato in merito

(doc. AI 281/1109), con lettera del 10 dicembre 2019 (doc. AI 280/1107-1108), il

dr. __________ del SMR ha sottoposto tale documentazione medica al vaglio degli

specialisti del __________.

Questi ultimi, nel complemento

del 15 gennaio 2020 (doc. AI 282/1110-1128) – dopo aver riassunto in

modo esaustivo gli atti loro sottoposti e il dossier AI successivo alla perizia

del __________ (doc. AI 282/1110-1120) –, si sono allineati

completamente alle prese di posizione dei loro consulenti esterni e meglio:

• alla

presa di posizione del 3 gennaio 2020 (doc. AI 282/1124-1125) nella quale il

dr. __________, rilevato che:

"

(…) In particolare dopo la

valutazione di febbraio avevo preso atto anche della documentazione che era

pervenuta successivamente, concernente anche le valutazioni presso il __________

del 23.03.2019. Per quel che riguarda la mia valutazione ricordo che avevo riscontrato

reperti molto variabili in particolare per quel che riguarda i disturbi motori

e le difficoltà alla marcia, reperti che erano difficilmente spiegabili con una

patologia organica ma che facevano sospettare una componente funzionale.

Abbiamo ora a disposizione rapporti del Dr. __________,

spec. in chirurgia spinale, che riferisce di avere operato la paziente il

24.09.2019

con laminotomia per inserimento di sensore di neurostimolatore

epidurale, con inserimento di neurostimolatore definitivo epidurale il

30.09.2019

Abbiamo pure un rapporto datato 13.11.2019 del __________,

concernente la valutazione ambulatoriale del 17.09.2019. Si tratta di un

controllo dopo trattamento con tossina botulinica con la diagnosi principale di

"distonia multifocale di causa indeterminata". Si riferisce che 10

giorni dopo la somministrazione di tossina botulinica in sede cervicale e

all'arto superiore destro del 20.08.2019 la paziente ha notato un miglioramento

della mobilità della mano, riusciva a tenere le dita un po' più aperte ma

d'altro canto vi era una evidente debolezza della mano. La paziente aveva

accettato di proseguire con ulteriori infiltrazioni di tossina botulinica. È

descritto solo un breve esame obiettivo mirato concernente la situazione alla

mano destra, con un lieve miglioramento dell'estensione del III dito ma con una

debolezza più globale.

[…] Nel suo rapporto il Dr. __________ non riportava

dati clinici riferiti alla situazione neurologica ma parlava principalmente di

disturbi della postura vertebrale e dei dolori. Non sono dunque descritti

deficit neurologici né vi sono dati clinici di tipo neurologico che portino a

modificare la valutazione datata 31.07.2019. Ricordo in particolare che alla

mia valutazione non riscontravo deficit di tipo radicolare agli arti inferiori

e che avevo eseguito anche un esame elettromiografico risultato normale a

livello delle gambe, senza dunque segni per una lesione dalle strutture

nervose.

Per quel che riguarda invece la situazione alla mano

destra ricordo che questa è presente fin dal 2009 e che non ha mai trovato una

spiegazione definitiva, si era ritenuto fin da allora che potesse essere

comunque di origine funzionale e non dovuta ad una patologia neurologica

specifica. Ricordo che la paziente aveva lavorato dal 2012 al 2015 e che i

problemi alla mano non avevano causato particolari limitazioni, vi erano

piuttosto già allora problematiche legate ai dolori lombari. Di conseguenza

comunque i disturbi alla mano non avevano mai limitato in modo rilevante la

paziente nella sua attività lavorativa. (…)" (doc. AI 282/1124-1125)

ha concluso che:

"

(…) complessivamente dunque

ritengo che sulla base della nuova documentazione non vi sia motivo di

modificare la valutazione neurologica del 31.07.2019 (…)" (doc. AI

282/1125);

• alla

presa di posizione del 7 gennaio 2020 (doc. AI 282/1126) nella quale il dr. __________,

rilevato che:

"

(…) Per quanto riguarda la posa di un neurostimolatore, questa non cambia

la situazione della colonna lombare. Se il neurostimolatore desse il risultato

sperato, vi sarebbe addirittura un miglioramento dei dolori legati alla

patologia lombare.

Per quanto riguarda i problemi citati dal Prof. __________

nella lettera del 13.11.2019, questi non riguardano la patologia spinale. Nel

contesto di una problematica somatoforme e conversiva, la DD di una distonia

implica anche questo tipo di problema che sarebbe già stato considerato nella

nostra perizia. (…)" (doc. AI

282/1126)

ha concluso che:

"

(…) l'influsso sulla capacità

lavorativa della problematica reumatologica è invariato dal mio punto di vista (…)"

(doc. AI 282/1126);

• e

alla presa di posizione del 23 dicembre 2019 (doc. AI 282/1127) nella quale il

dr. __________ ha concluso che “(…) non ho evidenziato elementi di novità e

di rilevanza tale da modificare quanto riportato nella valutazione peritale

psichiatrica da me effettuata nell'ambito della perizia __________ (…)”

(doc. AI 282/1127).

Riguardo alla

documentazione medica i periti hanno inoltre segnalato che:

"

(…) Dalla terapia ritirata in

farmacia dall'A. nel corso del 2018 e 2019, risulta che gli unici psicofarmaci

sono stati ritirati il 15.1.2019, mentre nel corso di tutto il 2018 non

è stato ritirato un solo psicofarmaco, quindi con assenza totale per tutto il

2018.

di un trattamento psicofarmacologico, non ci si stupisce che non vi sia

stato un miglioramento, considerato che l'A. non ha seguito il trattamento

prescritto. […].

Riteniamo pertanto che le osservazioni del Dr. med. __________

non risultino pertinenti. Riguardo alla problematica neurologica ribadiamo

quando detto dal Dr. med. __________ e quindi dell'assenza di una base organica

significativa dei disturbi presentati dall'A., peraltro in miglioramento dopo

il trattamento botulinico. Per quanto concerne invece il rachide lombare, come

ha ben descritto il Dr. med. __________, se lo stimolatore dovesse funzionare,

il quadro clinico non potrebbe che migliorare. È inusuale pensare che ci si

sottopone ad interventi o a provvedimenti terapeutici per peggiorare il quadro

clinico e non per migliorarlo. (…)" (doc. AI 282/1122-1123)

2.5

Con il ricorso, come

accennato (cfr. consid. 1.5), l’insorgente ha contestato la valutazione del __________

producendo la “Valutazione ambulatoriale del 03.12.2019” del dr. __________

(doc. C), i referti del 10 dicembre 2019 e del 6 febbraio 2020 del dr. __________

(doc. D), il rapporto 27 febbraio 2020 del dr. __________ (doc. E) e quello del

3.

marzo 2020 del dr. __________ (doc. F).

Detta documentazione è

stata sottoposta ai periti del __________ (V/1) che, con complemento del 20

maggio 2020 (VII/1), dopo aver riassunto i nuovi atti medici (VII/1 pagg. 1-3),

si sono allineati completamente alle prese di posizione dei loro consulenti

esterni e meglio:

• alla

risposta del 5 maggio 2020 nella quale il dr. __________ ha concluso che “(…)

i nuovi documenti giunti nel frattempo (lettera del servizio di neurologia dell'Ospedale

__________ di __________ del 7.1.2020 dove si confermano le diagnosi e i

trattamenti noti, lettera del medico curante dove si parla in modo generico di

gravi e ormai conosciute problematiche dell'apparato neuro-muscolo-scheletrico

già attestate a diverse riprese a livello specialistico) non cambiano la nostra

valutazione. (…)” (VII/1);

• alla

risposta del 12 maggio 2020 con la quale il dr. __________, rilevato che:

"

(…) In particolare si tratta di un

rapporto del 07.01.2020 concernente una valutazione ambulatoriale neurologica

del 03.12.2019. Si tratta di un controllo nell'ambito di un trattamento con

tossina botulinica per la diagnosi di distonia multifocale di causa

indeterminata. Nell'anamnesi intermedia si scrive che la paziente riferisce un

decorso favorevole, come già segnalato al precedente controllo di settembre,

l'effetto positivo si sarebbe verificato anche alla mano destra. Si parla anche

dell'intervento di posa di neurostimolatore il 30.09.2019 in seguito al quale

avrebbe accusato disturbi a livello dorsale con una limitazione funzionale

all’arto superiore sinistro, non riuscendo più a sollevare il braccio. L'esame

neurologico è descritto in modo sommario. A questo proposito rilevo

innanzitutto una netta discrepanza tra i reperti clinici che erano stati

evidenziati alla valutazione del 06.02.2019, quando la paziente, oltre al fatto

di avere una parziale flessione delle dita III-V, presentava altri grossolani

reperti con importanti sbandamenti alla marcia e disturbi che era difficile spiegare

su base organica, ciò che aveva portato a formulare l'ipotesi che vi fosse

almeno in gran parte una componente principalmente funzionale e non organica.

Questa impressione clinica rimane anche leggendo l'ultimo rapporto del Servizio

di Neurologia, dove i reperti descritti sembrano relativamente contenuti e non

sono descritti i disturbi motori che erano emersi durante la valutazione

neurologica del febbraio 2019, a tratti talmente importanti che sembravano

quasi impedire all’A. di camminare. Ricordo inoltre che l'A., malgrado il

disturbo motorio alla mano destra con flessione delle dita IlI-IV già descritto

nel 2007, era già comunque sempre riuscita a lavorare almeno fino al 2015. (…)"

(VII/1)

ha

concluso che:

"

(…) nel rapporto del 07.01.2020

è descritto un decorso favorevole neurologico e dunque, almeno per quel che

riguarda gli aspetti strettamente neurologici, sembrerebbe essersi verificato

addirittura un miglioramento della sintomatologia per cui non sembrano emergere

nuovi elementi che portino a modificare la valutazione del febbraio 2019 e in

particolare non sono riportati elementi indicativi di un peggioramento

oggettivo ma semmai di un certo miglioramento con le terapie messe in atto. (…)"

(VII/1);

• e

alla risposta del 14 maggio 2020 nella quale il dr. __________, presa visione

della documentazione medica prodotta e in particolare del rapporto 3 marzo 2020

del dr. __________, ha rilevato che “(…) non ho evidenziato elementi di

novità e di rilevanza tale da modificare quanto riportato nella valutazione

peritale psichiatrica da me effettuata nell'ambito delia perizia __________.

(…)” (VII/1).

I periti del __________ – premesso che “(…) la documentazione

sottoposta non descrive un quadro clinico peggiorato rispetto a quanto da noi

descritto e rilevato in ambito peritale. Si descrive che la distonia è

migliorata con il trattamento botulinico, vi è stata una posa del

neurostimolatore, che di per sé dovrebbe aver migliorato il quadro clinico

(nessuna descrizione oggettiva del risultato dello stesso). Il trattamento

psicofarmacologico è invariato e quindi non può giustificare una diagnosi

peggiorativa rispetto a quanto valutato presso il __________, senza che vi sia

stata da parte dello psichiatra curante una coerente modifica del trattamento

in atto o la richiesta di un ricovero in ambiente specialistico. (…)”

(VII/1) – hanno quindi concluso

che la documentazione sottoposta non è “(…) assolutamente in grado di

giustificare una modifica delle conclusioni peritali __________ del 28.8.2019.

(…)” (VII/1).

Con le “Osservazioni e

replica spontanea”, come accennato (cfr. consid. 1.7), la ricorrente ha

ribadito la necessità di effettuare ulteriori accertamenti producendo il

referto medico 16 marzo 2020 del dr. __________ (doc. H) e i rapporti 25 marzo

e 10 giugno 2020 del dr. __________ (doc. I e J).

Anche questi documenti

sono stati sottoposti al __________ che ha preso puntualmente posizione con

complemento del 29 luglio 2020 (XV/1).

I periti del __________ – dopo aver esposto un riassunto della

nuova documentazione agli atti con le relative “Nota del perito __________”

(XV/1, pagg. 1-4 a cui qui si rinvia) e fatte proprie la presa di posizione del

25.

giugno 2020 nella quale il dr. __________ ha ribadito la sua precedente risposta

del 12 maggio 2020 (sub. VII/1) e quella del 13 luglio 2020 con la quale il dr.

__________ ha, tra l’altro, rilevato che “(…) la paziente riferisce un miglioramento dei

dolori alla gamba destra ma si parla anche di un funzionamento non corretto

dell'apparecchio. La situazione sembra addirittura migliorata dunque grazie al

neurostimolatore e il funzionamento non corretto suggerisce un’ulteriore

possibilità di miglioramento. Le radiografie mostrano una situazione invariata.

Partendo da questi dati oggettivi il Dr. __________, sollecitalo dalla paziente

stessa, si oppone alle conclusioni della perizia ritenendo che l'assicurata non

sia più abile al lavoro in attività adeguate in quanto presenta limitazioni

nell'utilizzo del braccio e della mano destra. Dal mio punto di vista questo

rapporto non aggiunge elementi nuovi ma propone una diversa conclusione

riguardo alla capacità lavorativa. (…)” (XV/1, pag. 6) – hanno concluso che “(…) la nuova

documentazione agli atti, non è in grado di confutare la nostra valutazione

peritale, anzi dagli stessi si evince un intervenuto miglioramento, sia per la

problematica alla schiena, che alle mani. (…)” (XV/1, pag. 7).

2.6

Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,

2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STF U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti

dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie

SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della

parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27

giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27.

settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7

Nel 2015 il Tribunale

federale (TF) ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una

rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova

(cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Nella DTF 145 V 215 il TF

ha stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.8

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione –

ricordato che, come accennato (cfr. consid. 1.6), con la risposta l’Ufficio AI ha

precisato “(…) che la capacità lavorativa dell'assicurata - dal mese di

agosto 2017 - non corrisponde alla percentuale del 60% (come ingiustamente

indicato dall'amministrazione all'interno della decisione impugnata), bensì

alla percentuale del 50%. (…)”–,

non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione pluridisciplinare del __________

del 28 agosto 2019 (doc AI 266/862-1044) con complemento del 15 gennaio 2020

(doc. AI 282/1110-1128), condivisi dal medico SMR dr. __________ nel rapporto

29.

agosto 2019 e nell’annotazione 17 gennaio 2020 (doc. AI 264/856-860 e

283/1129) e poi confermata dagli stessi periti del __________ attraverso i

complementi peritali del 20 maggio 2020 (VII/1) e del 29 luglio 2020 (doc. XV/1).

Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi che

precedono (cfr. consid. 2.6 e 2.7).

In effetti,

questo Tribunale non può che constatare come gli specialisti del __________ si

siano espressi riguardo a tutte le patologie lamentate dall’assicurata,

esprimendo una valutazione accurata e complessiva, la quale, tenendo conto

dell’insieme dei limiti funzionali dell’interessata, è giunta alla conclusione

di una capacità lavorativa residua in un’attività adeguata del 60% dal 16 giugno

2016.

e del 50% dall’agosto 2017.

Questo Tribunale non ha

motivo per mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il __________,

anche e soprattutto alla luce delle successive prese di posizione con le quali

gli specialisti del __________ hanno puntualmente analizzato la documentazione

medica prodotta dall’assicurata per tentare di metterne in dubbio

l’affidabilità, ritenendola priva di elementi oggettivi in grado di poterle

modificare.

Come illustrato in

precedenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5) i consulenti in neurologia, reumatologia e psichiatria

del __________ hanno potuto prendere conoscenza delle varie refertazioni

mediche prodotte, rispettivamente delle critiche espresse dal patrocinatore

dell’assicurata nei riguardi delle conclusioni peritali considerandole non atte

a giustificare una diversa conclusione (cfr. doc. AI 282/1110-1127, VII/1 e

XV/1).

In tale ambito occorre

rilevare che il giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di

elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito

dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le

conclusioni dell’esperto (STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si

avvera nel caso di specie.

In particolare, per quanto

riguarda la patologia extra somatica, il dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, nel rapporto del 3 marzo 2020 (doc. F), non si è confrontato con

quanto concluso dai periti del __________ nella perizia del 28 agosto 2019 secondo

i quali “(…) a questo proposito non possiamo condividere la presa di

posizione dello psichiatra curante Dr. med. __________, che attesta

un'inabilità lavorativa totale per una depressione di media gravità

considerando che nel corso del 2018 dagli atti della cassa malati I'A. non ha

ritirato alcun farmaco di pertinenza psichiatrica in farmacia, questo dunque

non può corrispondere a una depressione di media gravità o grave considerando

che non avrebbe potuto risolversi e presentare ora un quadro lieve senza un

trattamento adeguato. (…)” (doc. AI 266/955) e non ha preso posizione in

merito al complemento del 15 gennaio 2020 laddove i periti del __________ hanno

precisato che “(…) dalla terapia ritirata in farmacia dall'A. nel corso del

2018.

e 2019, risulta che gli unici psicofarmaci sono stati ritirati il

15.1.2019, mentre nel corso di tutto il 2018 non è stato ritirato un

solo psicofarmaco, quindi con assenza totale per tutto il 2018 di un

trattamento psicofarmacologico, non ci si stupisce che non vi sia stato un

miglioramento, considerato che l'A. non ha seguito il trattamento prescritto. A

questo proposito riteniamo poco credibile che il Dr. med. __________ abbia

provveduto a consegnare il trattamento per l'intero anno 2018, anche perché

questo certamente non è contemplato dalla legislatura sanitaria in Ticino, in

quanto i medici non sono autorizzati a vendere farmaci. Facciamo inoltre notare

che, dai documenti della cassa malati, dal 2016 al 2019 I'A. non ha ritirato

alcuno psicofarmaco. Pertanto ci risulta molto difficile credere che il Dr.

med. __________ abbia foraggiato per anni la terapia psicofarmacologica dell'A.

Ricordiamo che in Ticino i medici non sono autorizzati a distribuire farmaci.

Pertanto ci si chiede su che base il Dr. med. __________ abbia potuto per anni

consegnare i farmaci per il trattamento dell'A. Facciamo notare che i campioni

vengono di solito consegnati ai pazienti quando prevedono una modifica del

trattamento, mentre I'A. ha affermato di essere in cura psicofarmacologica

invariata da anni. Riteniamo pertanto che le osservazioni del Dr. med. __________

non risultino pertinenti. (…)” (doc. AI 282/1122). Nemmeno il dr. __________

si è espresso su quanto rilevato dai periti del __________ nell’ulteriore

complemento peritale del 20 maggio 2020 (VII/1) e meglio: “(…) (nota del

perito __________: facciamo notare che il trattamento psicofarmacologico in

atto è esattamente uguale e sovrapponibile a quanto già descritto nella perizia

__________ del 28.8.2019 e pertanto poco giustifica il peggioramento che,

qualora fosse davvero subentrato, avrebbe dovuto motivare una modifica del trattamento

ed eventualmente un ricovero in ambito specialistico. Per quanto concerne le

diagnosi, è stata posta la diagnosi di sindrome somatoforme indifferenziata,

già presente nell'ambito della precedente perizia __________, mentre l'episodio

depressivo di grado lieve descritto in ambito peritale, viene ora valutato come

di media gravità, senza che vi sia stata una corrispondente modifica del

trattamento rispetto alla precedente perizia. Inoltre il Dr. med. __________

non ha supportato le sue affermazioni né con una descrizione clinica funzionale

dell'A. né tantomeno ha giustificato, dal lato terapeutico, queste sue

affermazioni). (…)” (VII/1, pag. 3).

Non è possibile concludere

differentemente per il solo fatto che, come addotto dall’insorgente, “(…) il

dr. med. __________, nel suo rapporto medico del 18 novembre 2019, ha preso

posizione circa la perizia __________ evidenziando quanto segue: "[...]

ritengo che il progetto d'assegnazione NON rispecchia assolutamente la

reale incapacità/invalidità della paziente ben meritevole di un'assegnazione di

rendita finalmente COMPLETA. Mi sembrava corretto e necessario,

redigere quanto scritto, affinché si possa trovare la formula adeguata per una tempestiva

rivalutazione della proposta citata, che possa realmente onorare il

grave deficit psico-fisico attualmente non riconosciuto in modo corretto".

(sottolineature, maiuscole e grassetto sono dell'autore). (…)” (I, punto

60, pag.13).

Infatti, da una parte il

dr. __________ non si è confrontato puntualmente con le valutazioni del __________,

dall’altra parte non va dimenticato che in ragione della diversità

dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di

lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche

se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11

aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 8C_17/2018 del 15

febbraio 2018 consid. 4.4; 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e

9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, tutte con rinvii).

Riguardo alla richiesta di

effettuare un esame genetico –

“(…)

Ritenuto, però, che il predetto esame ha certamente una valenza per la presente

procedura, si postula che lo stesso venga ordinato da codesto Lodevole

Tribunale oppure dall’UAI, al fine di poter accelerare l’esame genetico in

questione. (…)” (IX, punto 10, pag. 3) –

questo Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, per

l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze

sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012

consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle

assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente

di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le

circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20

gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234). Non

è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo

sulla base delle diagnosi poste.

In particolare, per il

solo fatto che dal complemento peritale del 29 luglio 2020 risulta che “(…)

la paziente è in attesa di ricevere la convocazione dal reparto di genetica

medica (nota del perito __________: questo rapporto è stato eseguito?)

(…)” (XV/1, pag. 4), non può essere seguito l’avv. RA 1 laddove pretende

che ciò dimostrerebbe “(…) che pure il __________ ritiene che un tale esame

[ndr.: si riferisce all’esame genetico] sia rilevante per poter decidere circa

il caso della ricorrente. (…)” (XVI, punto 10, pag. 3). Infatti, se così

fosse, la dr.ssa __________ – ritenuta la nuova documentazione agli atti

e le prese di posizione dei consulenti esterni dr. __________ e dr. __________ –

non avrebbe potuto concludere che “(…) la nuova documentazione agli atti,

non è in grado di confutare la nostra valutazione peritale, anzi dagli stessi

si evince un intervenuto miglioramento, sia per la problematica alla schiena,

che alle mani. (…)” (XV/1, pag. 6).

Va inoltre rilevato che

nel complemento del 29 luglio 2020 (XV/1) i periti del __________ hanno, tra

l’altro, rilevato: “(…) Nota del perito __________: si descrivono

esami s.p., quindi stiamo parlando di una problematica descritta da almeno 13

anni, per altro descritta una volta al lll e IV dito, una volta solo al IV e V

dito, una volta al Ill, IV e V dito e adesso addirittura al Il dito ma non il

Ill dito e di nuovo il IV ed il V dito! La diagnosi comunque era già sempre

stata considerata in DD ipotetica, come secondaria e mai come una diagnosi

principale. […] nota del perito __________: ricordiamo che

malgrado tale patologia, che non è per nulla evolutiva, visto che è descritta

in tutti i rapporti dal 2007 al 2017, presso il __________, come una

problematica fluttuante, che va e viene, l'A. ha lavorato fino al 2015,

pertanto risulta un po' difficile capire come mai abbia potuto lavorare allora,

con la stessa patologia, e non lo può fare ora, che con il trattamento a base

di botulino è migliorata! Ricordiamo che ha lavorato presso __________, come

assistente di cure a domicilio, fino al 15.10.2015, quando poi è stata

sottoposta all'intervento neurochirurgico della schiena, quindi non centra

nulla la mano. (…)” (XV/1, pagg. 2 e 3).

Quanto alla circostanza

che i consulenti del __________, dopo la perizia del 28 agosto 2019, non hanno

più visitato la ricorrente –

“(…)

Preliminarmente si osserva che il __________ avrebbe perlomeno dovuto visitare

la ricorrente prima di riconfermare la propria perizia del 28 agosto 2019. In

effetti, già solo per il fatto che negli ultimi mesi la ricorrente è stata

sottoposta ad interventi chirurgici invasivi, come risulta dai vari rapporti

prodotti in tutti questi mesi all'UAI, ci si sarebbe atteso che i medici la

visitassero. (…)” (IX, punto 13, pag. 3) –,

va rammentato che di norma una perizia basata sui soli atti (“Aktengutachten”),

senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel

caso di specie, si dispone di sufficienti elementi risultanti da altri

accertamenti personali e se si tratta di valutare la fattispecie sulla base di

dati medici oggettivi già accertati, di modo che la valutazione medica diretta

della persona assicurata viene messa in secondo piano (cfr. sentenza

9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno

2013.

consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).

Come ricordato sopra, le

patologie somatiche dell’interessata sono state compiutamente vagliate sia dal

profilo neurologico, che da quello reumatologico e i singoli consulti, ivi

compreso anche quello psichiatrico, sono poi confluiti in un apprezzamento

medico globale, a livello multidisciplinare. Anche da questo profilo, dunque,

non può essere rimproverato alcunché ai periti del __________.

In simili circostanze,

visto tutto quanto precede e in base al grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013

del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177

consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag.

195), l’assicurata è da ritenere abile al 50% in attività adeguate da agosto

2017.

Infine, questo

Tribunale ritiene che la documentazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Al riguardo,

va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 pag.

28.

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.9

Come accennato (cfr. consid.

2.6) spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque

altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività

economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età

(STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo

2012.

consid. 5; 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid.

4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010

dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Al riguardo va pure

rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,

un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a).

Nella fattispecie concreta

il consulente in integrazione professionale, nella valutazione dell’11

settembre 2019 (doc. AI 268/1046-1051) – considerata la “Formazione

scolastica ed esperienza professionale” e ritenuto lo “Stato di salute”

–, circa l’“Analisi della reintegrabilità e valutazione attività

esigibili adeguate senza (ri)formazione specifica” si è così espresso:

"

(…) Le possibilità di

reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili

dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle

residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei

requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul

mercato nei vari settori economici.

Si tratta quindi di identificare delle attività

semplici, leggere e non qualificate alle residue abilità del soggetto. In

concreto non si ritiene che I'A. disponga di un sufficiente bagaglio

attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di

attività avanzata o qualificata.

Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo

conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può

ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in situazione di

equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente

esteso. (…)" (doc. AI 268/1049)

Il

consulente ha quindi elencato (cfr. doc. AI 268/1049-1050) le diverse attività

esigibili semplici e ripetitive presenti nel settore secondario e terziario e,

quanto alla “Chiusura del caso o applicazione provvedimenti d’integrazione”

ha concluso che “(…) visto l'età, l'iter scolastico e professionali non ci

sono i presupposti per riconoscere una formazione professionale

biennale/triennale. Le attività presentate sono comunque accessibili

direttamente senza formazioni specifiche. Eventuali provvedimenti potranno

essere riconosciuti se l'assicurato richiederà esplicitamente l'aiuto al

collocamento. L'assicurato potrà, per iscritto, richiedere l'aiuto al collocamento,

con le varie misure professionali. (…)” (doc. AI 268/1050).

La ricorrente, come

accennato (cfr. consid. 1.5), ha contestato la possibilità di reintegrarsi

nelle attività indicate dal consulente in integrazione professionale.

In concreto, visto che dal

punto di vista medico la capacità lavorativa residua del 50% in un’attività

adeguata è stata confermata (cfr. consid. 2.8), non può essere seguita l’insorgente

laddove, partendo da una diversa valutazione della capacità lavorativa –

“(…) Non si vede infatti come con i problemi persistenti alla mano e alla

schiena, la ricorrente possa svolgere mansioni quali addetta alla

qualità/imballaggio/confezione nel settore industriale orologiero, addetta al

controllo e all'imballaggio/etichettatura nel settore farmaceutico e nel

settore alimentare, addetta all'assemblaggio di pezzi elettronici ed

ingranaggi, commessa/cassiera, ricezionista/aiuto ufficio. (…)” (I, punto

83, pag. 18; la sottolineatura è del redattore) – pretende di non essere

reintegrabile.

In particolare, per quanto

riguarda gli asseriti problemi alla mano, va ricordato che nella STCA

35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con

sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato

totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano

sinistra, non dominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo

l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente

inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza; nella

STF U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la

quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra non dominante,

aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una

frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle

articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una

mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo

ortopedico; nella STF 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in

grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un

assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della

muscolatura della spalla e del braccio destro dominante; infine, nella STCA

35.2017.10

del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al

lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato

dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di

Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un

amputato del braccio destro.

In sostanza, questo

Tribunale non ravvede (e nemmeno la ricorrente ne fornisce) alcuna valida

ragione per scostarsi dalla dettagliata e motivata valutazione del consulente

in integrazione professionale dell’11 settembre 2019 (doc. AI 268/1046-1051).

Del resto la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già stabilito che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi

qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza

federale, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà

concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che la ricorrente sia in

grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività

adeguate.

Visto tutto quanto sopra

esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalle conclusioni

dell’amministrazione. Conformemente al principio generale applicabile anche nel

diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di

ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo,

l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per

ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, adattando la sua attività alle limitazioni

derivanti dal problema alla salute, ove necessario anche in una nuova

professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pagg. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad

una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un

reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag.

434).

Alla luce di quanto sopra

esposto, della situazione concreta dell’assicurata (che presenta

una capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate) e della

giurisprudenza citata, dalla ricorrente, per ridurre il danno, si può

esigere che intraprenda un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali

posti nella misura del 50%.

2.10

Quanto alla valutazione

economica, rilevato che determinante è l’anno 2018 – oggetto del

contendere è infatti la questione di sapere se rettamente l’Ufficio AI ha

ridotto il diritto alla rendita da intera a mezza con effetto dal 1. luglio 2018

(cfr. consid. 2.1) – questo Tribunale rileva quanto segue.

2.10.1

Per quel che concerne il

reddito da valido l’Ufficio AI, interpellato il datore di lavoro prima del

danno alla salute (doc. AI 269/1052) e vista la sua risposta (doc. AI

271/1054), ha considerato quale reddito da valido per il 2018 l’importo di fr.

64'881.--.

Detto importo non è stato

contestato dall’insorgente che lo ha ripreso nei calcoli esposti nel ricorso e

questo Tribunale non ha alcun motivo per non farlo proprio.

2.10.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido – ricordato che per l’applicazione dei dati

statistici l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006) – vale quanto

segue.

Utilizzando i dati forniti

dalla tabella TA1 2016 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per

un'attività semplice di tipo fisico o manuale (livello di qualifica 1) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR

2002.

UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 52'356.-- (4’363 x

12.

mesi), che, aggiornato al 2018 e adattato al tempo lavorativo di 41,7 ore,

dà un reddito di fr. 55'048.96 (52'356 : 105 x 105,9 : 40 x 41.7; cfr.

Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2018, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014,

consid. 4.2).

Quanto alla riduzione

sociale – secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico: il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima

del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro e che chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc) –,

riconosciuta dall’amministrazione nella misura del 10% e che l’insorgente

pretende del 15% (cfr. il punto 86 a pag. 18 del ricorso), a ragione

l’amministrazione ha addotto che:

"

(…) Va in primo luogo osservato

che - a dipendenza del danno alla salute - l'assicurata è stata giudicata in

grado di esercitare un'attività adeguata al 50%, precisando che si tratta della

presenza durante tutto il giorno, ma con una riduzione complessiva del

rendimento pari al 50% (riduzione questa dovuta alle patologie di ordine

reumatologico e psichiatrico di cui soffre la Signora RI 1).

Alla luce di questa precisazione, non si può quindi

applicare (al reddito da invalida) alcuna riduzione percentuale per tener conto

del fatto che l’interessata è in grado di svolgere un'attività adeguata

unicamente a tempo parziale (per la questione inerente il grado di occupazione,

cfr. STF I 69/07 del 2 novembre 2007 come pure STCA del 29.11.2010 incarto nr.

32.2010.112).

Per quanto riguarda gli eventuali impedimenti

funzionali derivanti dal danno alla salute, nel caso di specie non occorre

applicare alcuna riduzione supplementare rispetto al 10% (per attività leggera)

già riconosciuto dall'amministrazione.

In effetti, la deduzione ammessa tiene adeguatamente

conto del fatto che l'interessata può ancora esercitare al 50% un'attività

adeguata.

D'altro canto occorre anche considerare che le

limitazioni funzionali dovute al danno alla salute così come il fatto che

l'assicurata abbia un rendimento ridotto, sono già state considerate nella -

non trascurabile - inabilità lavorativa del 50% determinata in ambito medico-teorico

dai periti incaricati dall'amministrazione.

A tal proposito, nella STF 9C 359/2014 del 5 settembre

2014.

il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo

pieno ma con una flessione del rendimento, quest'ultima viene presa in

considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di

effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione: "(...) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la

jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein

temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en

considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu,

en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arréts 9C 677/2012 du 3 juillet

2013.

consid. 2.2; 8C 93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).

(...)" (STF 9C 359/2014

del 5 settembre 2014 consid. 5.4). L'Alta

Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF 9C 635/2016 del

14.

dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C 603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1.

Anche la nazionalità (svizzera) non permette di

applicare alcuna (ulteriore) decurtazione sul reddito statistico da invalida,

così come giustamente argomentato dall'amministrazione all'interno del doc. 272

incarto Al.

Inoltre l'età (42 anni al momento della decisione

amministrativa) non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico

da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (cfr. ISS 2014,

tabella TA9; STCA del 19.9.2013, incarto nr. 32.2013.20).

D'altro canto, per quanto riguarda il fattore

"età", il Tribunale federale ne ha più volte negato la rilevanza in relazione

a lavoratori ausiliari, siccome essi "...auf

dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)

grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten

im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40.

Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle

TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile

U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C 223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2)." (STF 8C 319/2007 del 6 maggio 2008 al consid. 8.3;

cfr. anche STCA del 18.11 .2015 a pag. 18, incarto nr. 35.2015.92). (…)"

(VII, pagg. 6 e 7)

Dalle succitate pertinenti

e complete osservazioni, tenuto conto anche del riserbo di cui deve dare prova

il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento

a quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo

Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi e può pertanto confermare la

riduzione del 10% stabilita dall’Ufficio AI.

In conclusione, tenuto

conto di un’incapacità lavorativa per motivi medici (flessione del rendimento)

del 50% (cfr. consid. 2.6) e applicata una riduzione sociale del 10%, il

reddito da invalido si attesta a fr. 24'772,03 (55'048.96 x 50% ridotti del 10%).

2.10.3

Confrontando il reddito da

valido di fr. 64'881 (cfr. consid. 2.10.1) con quello da invalido di fr.

24'772,03 (cfr. consid. 2.10.2), si ottiene un grado d’invalidità del 62% ([64'881

- 24'772,03] x 100 : 64'881 = 61.81% arrotondato al 62% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) ciò che dà diritto ad una

rendita di tre quarti ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 LAI.

In questo senso, con la

risposta l’Ufficio AI ha concluso che “(…) la Signora RI 1 - dal 1º luglio

2018.

- ha diritto a ¾ di rendita d'invalidità (e non a mezza rendita Al come

erroneamente statuito dall'amministrazione). Sotto questo profilo il ricorso

merita pertanto parziale accoglimento. (…)” (VII, pag. 8).

Questo Tribunale rileva

che anche volendo applicare la riduzione del 15% pretesa dall’insorgente, il

risultato non cambierebbe. Infatti, in questo caso, il reddito da invalido

ammonterebbe a fr. 23'395.80 (55'048.96 x 50% ridotti del 15%) e il grado d’invalidità

si attesterebbe al 64% ([64'881 - 23'395.80] x 100 : 64'881 = 63.94%

arrotondato al 64%) ciò che dà comunque diritto ad una rendita

d’invalidità di tre quarti ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 LAI.

2.11

L’insorgente ha contestato il

rifiuto del gratuito patrocinio in ambito amministrativo richiesto con le “Osservazioni

con richiesta di concessione del gratuito patrocinio” del 4 dicembre 2019

(doc. AI 279/1071-1088) al progetto di decisione del 30 ottobre 2019 (doc. AI

274/1061-1066).

Ai sensi dell’art. 37 cpv.

4.

LPGA se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di

patrocinio gratuito.

Secondo la dottrina, il

fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la

formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se

le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha

inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito

patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative

condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG -Kommentar,

3a edizione, 2015, n. 35 ad art. 37, pag. 530; cfr., d’altronde, FF

1999.

3965).

Peraltro, giusta l'art. 37

cpv. 4 LPGA, la concessione del gratuito patrocinio richiede una domanda in

questo senso (Kieser, op. cit., n. 33 ad art. 37, pag. 529).

Per il resto, quali

presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la

necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA

(Kieser, op. cit., numeri dal 37 al 43 ad art. 37, pagg. 530 e 531).

La necessità di patrocinio

da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla

complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche

dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i

propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente

grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di

un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa

complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche

che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders

starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die

Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen

Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten

hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen

ist.”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia

265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi,

assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può

essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche

Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt

beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als

notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter,

Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in

Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

Occorre poi ricordare che

il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che

amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STF I 447/04 del 2 marzo 2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF

132.

V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo,

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza

confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

In concreto –

ribadito che il gratuito patrocinio, di principio, può essere riconosciuto solo

se l’istante va considerato indigente – la domanda di gratuito

patrocinio in sede amministrativa va respinta in quanto, per i motivi di

seguito esposti, l’insorgente non può essere ritenuta tale.

Infatti, dal “Certificato

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria” (doc. G) emerge che

l’insorgente è senza attività lucrativa e che suo marito, nel 2019, ha ottenuto

un salario di fr. 70’727.35.

Le entrate complessive

mensili ammontano quindi a fr. 5'893.94 (70’727.35 : 12).

Per quanto riguarda il

calcolo del fabbisogno, deve essere applicato l’importo base mensile per

coniugi di fr. 1’700.--, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.

Tale importo comprende già

le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute,

oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta

l’art. 93 LEF del 1. settembre 2009).

L’insorgente e suo marito

abitano in una casa di loro proprietà a Lodrino e per la stessa pagano degli

interessi ipotecari pari a fr. 10'200.-- all’anno ovvero fr. 850.-- al mese

(10’200 : 12).

L’insorgente, nel

succitato certificato sub doc. G, ha indicato inoltre: quale onere sociale la

cassa malati per un importo di fr. 914.70 mensile; quali oneri fiscali e

assicurativi la “RC/Stabile/Mobilia = fr. 1'102.50 / Auto = 2'180.30”

ovvero un importo mensile complessivo di fr. 273.56 ([1'102.50 + 2'180.30] :

12) e quali altri oneri: “Elettricità = 1'339.15 TV / TELEFONO / INTERNET =

250.-- al mese”, ovvero complessivamente fr. 1'589.15 (1'339.15 + 250), “III.

pilastro = fr. 6’740” (che non può essere riconosciuto in quanto premio per

un’assicurazione non obbligatoria) e “Targhe fr. 953.20”, ovvero fr.

79.43

mensili (953.20 : 12).

Si ottiene, quindi,

tenendo per buoni i dati forniti dall’insorgente stessa, un onere mensile

globale di fr. 5'406.84 (1'700 + 850 + 914.70 + 273.56 + 1'589.15 + 79.43).

Inoltre va tenuto conto

del fatto che all’importo di base determinato in riferimento alla Tabella per

il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va

aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia nel caso particolare fr. 340.-- (supplemento

del 20% media tra il 15-25) conformemente a quanto stabilito dal TF nella

sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004.

In casu, partendo quindi

da un onere complessivo di fr. 5'746.84 (5'406.84 + 340) da un lato, e entrate

di fr. 5'893.94 (ovvero il salario mensile indicato del marito senza alcuna

prestazione d’invalidità visto che la decisione dell’11 febbraio 2020 con cui

l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita dal

1.

luglio 2018 dopo la precedente soppressione è stata impugnata e forma

l’oggetto del presente ricorso), si ottiene un’eccedenza mensile di fr. 147.10 (5'893.94

– 5746.84).

Ritenuta la suddetta

eccedenza e considerato anche che con la presente sentenza all’insorgente va

riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità di tre quarti con effetto

dal luglio 2018 (ovvero ad un importo di fr. 1'636.-- ottenuto riducendo a tre

quarti la rendita intera pari a fr. 2'181.-- riconosciuta con la decisione del

14.

maggio 2018 sub doc. AI 202/674-675; confronta tabelle UFAS), non è

possibile ritenere dato uno stato d’indigenza.

Visto che l’istante non

può essere considerata indigente, non merita qui di essere ulteriormente

approfondito se la domanda di gratuito patrocinio in sede amministrativa andava

respinta anche perché, come sostenuto dall’amministrazione (cfr. consid. 1.6),

la necessità di patrocinio da parte di un legale non sarebbe dato.

2.12

L’assicurata ha formulato

istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura

davanti a questo Tribunale (cfr. consid. 1.5).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad

art. 61, n. 173, pagg. 828-829).

A norma dell’art. 3 cpv. 1

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende

all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e

spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è

palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con

riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

In concreto –

richiamati i motivi esposti al considerando precedente (a cui qui si rinvia)

per i quali l’insorgente non è stata ritenuta indigente – anche in

quest’ambito vi è da concludere che l’istante non è nel bisogno e che pertanto la

domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura

davanti a questo Tribunale va respinta.

2.13

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione

impugnata modificata nel senso che l’assicurata ha diritto al versamento di una

rendita di tre quarti dal 1. luglio 2018. Per il resto il ricorso va respinto.

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza,

le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’assicurata nella

misura di fr. 250.-- e dell’Ufficio AI nella misura di fr. 250.--.

All’assicurata,

rappresentata dallo studio legale avv. RA 1, vanno inoltre riconosciute ripetibili

parziali (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) che appare giustificato quantificare,

spese comprese, in complessivi fr. 1’500.-- (IVA inclusa).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione impugnata è modificata nel senso che l’assicurata ha diritto al

versamento di una rendita di tre quarti dal 1. luglio 2018.

§§ Per

il resto il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI nella misura di fr. 250.-- e della ricorrente

nella misura di fr. 250.--.

L’Ufficio AI verserà alla

ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti