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Decisione

32.2020.44

Diritto alla rendita. Decisione amministrativa di diniego annullata dal TCA con rinvio per perizia psichiatrica

22 giugno 2020Italiano8 min

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.44

rg/gm

Lugano

22 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 17 marzo 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 18 febbraio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per decisione 18 febbraio 2020

l’Ufficio AI, dopo aver in particolare esperito accertamenti medici (tra cui in

particolare una perizia psichiatrica rassegnata il 27 dicembre 2017) ed

economici (valutazione delle capacità professionali e inchiesta per

indipendenti), ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nell’agosto

2016, presentando l’assicurato un tasso d’invalidità non pensionabile (16%)

determinato in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi.

1.2 Contro suddetta decisione

s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Producendo nuova

refertazione medica, rimprovera in particolare all’amministrazione di non aver

considerato l’aggravamento della situazione invalidante successivamente alla

valutazione psichiatrica peritale. Postula quindi il ritorno degli atti all’Ufficio

AI per complemento istruttorio e nuova decisione.

Con la risposta di causa

l’Ufficio AI – sulla base dell’annotazione 6 maggio 2020 con cui il medico SMR

ha osservato che “Presa nozione della documentazione medica e visto anche il

lungo tempo trascorso dall’ultima visita peritale (dicembre 2017), si rende

opportuno procedere per il tramite di una perizia psichiatrica di decorso

presso il __________ al fine di definire con precisione l’incapacità lavorativa

del Signor RI 1 nel corso del tempo” (V/1) – l’amministrazione postula la

retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e, dopo valutazione

anche degli aspetti economici, per l’emissione di una nuova decisione.

Invitato a voler esprimersi

sulla proposta formulata da controparte, l‘insorgente, evidenziato come vi sia

adesione da parte dell’amministrazione alle richieste ricorsuali, chiede

l’assegnazione di ripetibili.

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al

lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.

8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo

il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA.

2.3. Nell’evenienza

concreta, come sostenuto dal ricorrente e come indicato in risposta di causa,

alla luce degli atti medici all’inserto ed in particolare sulla scorta della

refertazione specialistica prodotta col gravame (rapporti medici 14 febbraio e

17 maggio 2020 della psichiatra curante dr.ssa __________ sub doc. A/3-4,

facenti stato di un evidente peggioramento - posteriormente alla valutazione

peritale del dicembre 2017 della psichiatra dr.ssa __________ (in doc. AI 58) -

della sintomatologia algica, del quadro psicopatologico e dello stato

psicofisico) vi è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro

e completo giudizio sulla capacità lavorativa e di riflesso al guadagno

dell’assicurato, la situazione medica va ulteriormente indagata tramite perizia

psichiatrica di decorso che l’amministrazione intende affidare al __________.

In STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché

vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011).

Considerato

come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono incompleti, si

giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso sopra indicato.

In esito

alla nuova istruttoria - che dovrà pure comprendere le necessarie nuove

valutazioni degli aspetti economici - dovrà essere emessa, nel rispetto dei

dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso

ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurato potrà

far valere rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia

in relazione alla valutazione medica che a quella economica.

2.4. Giusta

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Patrocinato da

un avvocato, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 18

febbraio 2020 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800

(IVA inclusa) per ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati

Fatti

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

Considerandi

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni