32.2020.44
Diritto alla rendita. Decisione amministrativa di diniego annullata dal TCA con rinvio per perizia psichiatrica
22 giugno 2020Italiano8 min
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.44
rg/gm
Lugano
22 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 febbraio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per decisione 18 febbraio 2020
l’Ufficio AI, dopo aver in particolare esperito accertamenti medici (tra cui in
particolare una perizia psichiatrica rassegnata il 27 dicembre 2017) ed
economici (valutazione delle capacità professionali e inchiesta per
indipendenti), ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nell’agosto
2016, presentando l’assicurato un tasso d’invalidità non pensionabile (16%)
determinato in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi.
1.2 Contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Producendo nuova
refertazione medica, rimprovera in particolare all’amministrazione di non aver
considerato l’aggravamento della situazione invalidante successivamente alla
valutazione psichiatrica peritale. Postula quindi il ritorno degli atti all’Ufficio
AI per complemento istruttorio e nuova decisione.
Con la risposta di causa
l’Ufficio AI – sulla base dell’annotazione 6 maggio 2020 con cui il medico SMR
ha osservato che “Presa nozione della documentazione medica e visto anche il
lungo tempo trascorso dall’ultima visita peritale (dicembre 2017), si rende
opportuno procedere per il tramite di una perizia psichiatrica di decorso
presso il __________ al fine di definire con precisione l’incapacità lavorativa
del Signor RI 1 nel corso del tempo” (V/1) – l’amministrazione postula la
retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e, dopo valutazione
anche degli aspetti economici, per l’emissione di una nuova decisione.
Invitato a voler esprimersi
sulla proposta formulata da controparte, l‘insorgente, evidenziato come vi sia
adesione da parte dell’amministrazione alle richieste ricorsuali, chiede
l’assegnazione di ripetibili.
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.
8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA.
2.3. Nell’evenienza
concreta, come sostenuto dal ricorrente e come indicato in risposta di causa,
alla luce degli atti medici all’inserto ed in particolare sulla scorta della
refertazione specialistica prodotta col gravame (rapporti medici 14 febbraio e
17 maggio 2020 della psichiatra curante dr.ssa __________ sub doc. A/3-4,
facenti stato di un evidente peggioramento - posteriormente alla valutazione
peritale del dicembre 2017 della psichiatra dr.ssa __________ (in doc. AI 58) -
della sintomatologia algica, del quadro psicopatologico e dello stato
psicofisico) vi è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro
e completo giudizio sulla capacità lavorativa e di riflesso al guadagno
dell’assicurato, la situazione medica va ulteriormente indagata tramite perizia
psichiatrica di decorso che l’amministrazione intende affidare al __________.
In STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché
vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011).
Considerato
come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono incompleti, si
giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso sopra indicato.
In esito
alla nuova istruttoria - che dovrà pure comprendere le necessarie nuove
valutazioni degli aspetti economici - dovrà essere emessa, nel rispetto dei
dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso
ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurato potrà
far valere rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia
in relazione alla valutazione medica che a quella economica.
2.4. Giusta
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Patrocinato da
un avvocato, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 18
febbraio 2020 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800
(IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni