Lexipedia

Decisione

32.2020.46

Decisione di non entrata nel merito di nuova domanda e rifiuto dell'AG in fase amministrativa. Decisione confermata ma rinvio atti, su proposta dell'UAI, per valutare nuovi atti medici alla stregua di una nuova domanda di prestazioni. Rifiutata concessione dell'AG

28 ottobre 2020Italiano36 min

del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.46

FC

Lugano

28 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 marzo 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

rappr. da: RA 2

contro

la decisione del 2 marzo 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Per decisione 17 novembre 2017 l’Ufficio

AI, esperiti i necessari accertamenti medici, ha respinto la richiesta di

prestazioni presentata da RI 1, nato nel 1966, non essendo stato raggiunto

l’anno di attesa con incapacità minima ed ininterrotta del 40%.

1.2. Preceduta dall’invio di uno

scritto dell’11 novembre 2019 del dr. __________, internista, il 20 gennaio

2020 l’assicurato, tramite il curatore signor RA 1, ha presentato una nuova

domanda di prestazioni, allegando di essere sofferente di depressione,

pregresso uso di stupefacenti, abuso etilico e trattamento terapeutico di

metadone (doc. AI 42).

1.3. Con decisione 2 marzo 2020, preceduta

da un progetto del 23 gennaio 2020 – seguito dall’”opposizione”

dell’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, postulante l’entrata nel merito

della domanda, l’attribuzione di una rendita intera e la concessione

dell’assistenza giudiziaria e allegando nuovamente il rapporto del curante

dell’11 novembre 2019 – l’amministrazione non è entrata in materia sulla

domanda di prestazioni, evidenziando come l’assicurato non avesse apportato

nuovi elementi medici atti a comprovare una modifica della situazione medica o

economica rispetto a quanto stabilito con decisione del 17 novembre 2017. Ha

inoltre respinto la domanda di assistenza giudiziaria considerato come

l’intervento di un rappresentante legale non fosse giustificato.

1.4. Avverso la suddetta decisione

insorge dinanzi al TCA l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 2, postulando

l’annullamento del provvedimento e l’entrata nel merito della domanda di

prestazioni al fine di esperire i necessari accertamenti, allegando nuova

documentazione medica. Rimprovera in particolare all’Ufficio AI di non aver esperito

Fatti

i necessari accertamenti medici, nemmeno in occasione della resa della

precedente decisione di diniego del 2017, di non aver tenuto conto della nuova

giurisprudenza in materia di tossicodipendenze, e sottolinea il peggioramento

delle condizioni di salute dell’assicurato. Contestualmente ha chiesto di

essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.5. Con

la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione

impugnata non senza evidenziare che “la nuova documentazione medica annessa

al ricorso indica, oltre le problematiche note, anche diagnosi somatiche in

precedenza non indicate. Tale nuova documentazione va considerata quale nuova

domanda”.

1.6. Con

replica del 28 maggio 2020 l’assicurato, sempre tramite il suo legale, si è

riconfermato nelle sue domande e allegazioni postulando l’entrata nel merito

della domanda di prestazioni e ribadendo che lo stato di salute dell’assicurato

non è mai stato accertato dall’AI (doc. VII). Con osservazioni del 15 giugno

2020 l’amministrazione si è riconfermata nella sua richiesta di reiezione del

gravame (doc. IX).

considerato in diritto

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 L’oggetto

del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio

AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non

entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione

ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso

in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non

si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente

se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è

effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V

265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). Le censure

ricorsuali volte a supportare il merito della richiesta di prestazioni, nella

misura in cui non sono relative alla mancata entrata in materia, sono quindi

irricevibili (cfr. ancora in seguito al consid. 2.11).

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Giusta

l’art. 28 cpv. 1 lett. b) e c) LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha

avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un

anno senza notevole interruzione e se al termine di questo anno è invalido

(art. 8 LPGA) almeno al 40%. Secondo il cpv. 2 del medesimo articolo gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Il

grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto

del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con

quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è

portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla

nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

pag. 84).

Per

l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto

dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle

prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…) Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,

consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)

provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con

una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa

giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la

DTF 137 V 64 sull’ipersonnia).

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In

due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla

luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese

le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino

a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’inabilità lavorativa invalidante.

Infine, nella sentenza pubblicata in 145 V 215 (STF 9C_724/2018 dell’11 luglio

2019) il Tribunale federale ha stabilito che la nuova procedura illustrata

nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata anche all’esame di tutti i casi

nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di tossicomanie, fermo

restando in ogni caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio

tramite partecipazione attiva a dei trattamenti medici ragionevolmente

esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova

prassi, dunque, per tutte le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per

esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da

medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467,

1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA

32.2017.185 del 18 luglio 2018, consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la

sua precedente giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute

invalidanti solo nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica

o mentale, o avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora

invece la questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla

base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa

invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine),

fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai

trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione

delle prestazioni. Nella STF 9C_334/2019 del 6 settembre 2019, al consid. 5.2,

l’Alta Corte ha ricordato che di principio una nuova prassi si applica a tutti

i casi pendenti al momento del cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10

agosto 2018, consid. 8 con rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368,

consid. 2.1 ivi citato).

2.5 Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado d’invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle

prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263,

chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo

l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la

propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda

deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI Scopo di questo

requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130

V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione

non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando

una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante

modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione

è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;

Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). Se l'amministrazione entra nel

merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista

materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità

resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).

In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di

rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;

VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In

DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo

se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)

l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia

riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti

o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130 V 69 consid. 5.2.5).

Se

l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di

entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova

richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,

ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile

dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La

giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343

consid. 3.5);

2.6. Nell’ambito

dell’art. 87 cpv. 3 e 2 OAI è sufficiente rendere verosimile un

rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza

preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario

portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un

rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È

tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica,

anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo

cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015

consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la

giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con

riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26

novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze

sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu

berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit

zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger

hohe Anforderungen zu stellen sind

(BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato

nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);

2.7. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF

8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato

che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella

nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato

in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente

rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti

a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come

accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato

un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).

Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da

considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).

2.8. Con

decisione del 17 novembre 2017, cresciuta incontestata in giudicato, l'UAI ha respinto

la richiesta di prestazioni presentata dall’assicurato considerato come dalla

documentazione assicurativa acquisita agli atti risultava che il danno alla

salute aveva comportato un’incapacità lavorativa e di conseguenza di guadagno

per un periodo di tempo inferiore all’anno, e meglio dal 14 agosto 2016 al 3

luglio 2017, mentre che dal 4 luglio 2017 l’interessato andava nuovamente ritenuto

abile in misura completa. L’amministrazione si era in particolare fondata, dal

profilo medico, sugli atti richiamati dall’assicuratore malattia, __________, e

meglio su una prima perizia psichiatrica eseguita il 24 novembre 2016 dalla

dr.ssa __________, psichiatra, la quale, poste le diagnosi con ripercussioni

sulla capacità di lavoro di “dipendenza da sostanze alcoliche (ICD-10 F10.2)

attualmente non sta usando la sostanza, episodio depressivo di lieve gravità in

sindrome depressiva ricorrente (ICD-10 F33.1), dipendenza da oppioidi

attualmente in regime di mantenimento con metadone (ICD-10 F11.22)” aveva

osservato come l’assicurato, già noto per una sindrome depressiva ricorrente, aveva

sviluppato tre episodi depressivi, con tono dell’umore lievemente deflesso

senza idee suicidali attive o passive e capacità di flessibilità lievemente

diminuita. Di conseguenza, aveva concluso che l’assicurato era da considerare

inabile al 50%, ma con ripresa della capacità completa al più tardi dal 1.

gennaio 2017 (doc. assic. malattia 8). Considerata una nuova degenza

dell’assicurato presso la clinica __________ nel febbraio 2017, con

attestazione di inabilità lavorativa dal 10 febbraio al 18 aprile 2017, la

dr.ssa __________ ha effettuato una nuova valutazione peritale con rapporto del

7 luglio 2017, nel quale, poste le diagnosi di “dipendenza da sostanze

alcoliche (ICD-10 F10.2) attualmente sta usando la sostanza, episodio

depressivo di lieve gravità in sindrome depressiva ricorrente (ICD-10 F33.0), dipendenza

da oppioidi in regime di mantenimento controllato (F11.22)”, ha osservato

Considerandi

che l’assicurato aveva ripreso ad abusare di sostanze alcoliche con sviluppo di

nuova deflessione timica. A livello oggettivo l'assicurato presentava un tono

dell'umore lievemente deflesso senza idee suicidali attive o passive; non

presentava segni di ansia al colloquio né deficit cognitivi né disturbi psicotici.

Al di là delle diagnosi categoriali l'assicurato non presentava deficit delle funzioni

dell'lo né dell'assertività, del giudizio, della flessibilità, della

persistenza e della relazione con gli altri da inficiare la capacità

lavorativa. Ha quindi concluso che dal lato psichiatrico l’inabilità lavorativa

non era giustificata, l’assicurato essendo da considerare da subito abile al

100% (doc. Assic. Malattia 17).

Alla

luce della valutazione peritale l’amministrazione ha reso il progetto di

decisione del 28 luglio 2017. L’assicurato ha quindi fatto pervenire un

rapporto di dimissione del 14 novembre 2017 della __________, seguente ad una

degenza dal 14 agosto al 18 ottobre 2017, per le diagnosi di “disturbo

depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto (ICD-10 F33.1),

disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool: sindrome da

dipendenza (ICD-10 F10.2)”. Sottoposto tale rapporto al medico SMR, per il

quale “la situazione clinica non è cambiata rispetto a quanto valutato e

riportato poi nel progetto di decisione. IL100% solo per il periodo di degenza”

(Annotazione 17 novembre 2017, doc. AI 34), mediante decisione del 17 novembre

2017.

l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenuta un'inabilità lavorativa

limitata al periodo dal 14 agosto 2016 al 3 luglio 2017, e quindi inferiore

all’anno, con ripresa totale dell’abilità dal 4 luglio 2017 (doc. AI 36).

Tale

decisione è crescita incontestata in giudicato.

2.9

Nel

gennaio 2020 l’assicurato, assistito dal curatore, ha inoltrato una nuova

domanda di prestazioni. Nell’allegato scritto dell’11 novembre 2019 il curante

dr. __________ ha riferito di seguire da anni l’assicurato nell’ambito di un

abuso di stupefacenti, benzodiazepine, e di alcolici, e che l’assicurato dal

1993.

era in terapia sostitutiva con metadone, con la diagnosi di “depressione

con pregresso uso di stupefacenti e occasionale abuso etilico, in trattamento

terapeutico di metadone” (doc. AI 39).

L’UAI,

con progetto di decisione del 23 gennaio 2020, ha preavvisato all’assicurato la

“non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni”,

accordando la possibilità di presentare entro 30 giorni per iscritto eventuali

osservazioni o chiedere delle informazioni

complementari (doc. AI 43).

Tramite

l’avv. RA 1, l’assicurato ha formulato le sue osservazioni chiedendo di entrare

nel merito della richiesta, senza produrre nuova documentazione medica (doc. AI

44).

Con

il provvedimento contestato del 2 marzo 2020 l’amministrazione ha quindi

confermato il progetto di decisione.

Davanti

al TCA l’avv. RA 2 ha prodotto documentazione già agli atti oltre ad una nuova

certificazione del dr. __________ dell’11 marzo 2020, attestante quanto segue:

"

Egregio avvocato RA 2,

dopo aver ricevuto lo svincolo del segreto medico da

parte del curatore Signor RA 1 e dal

paziente, la informo sul decorso dello stato di salute dal 2017.

Ricovero presso la Clinica __________ dal 14 agosto al

1.

8 ottobre 2017 a causa di Diagnosi (ICD-10. F33. 1) disturbo depressivo

ricorrente con episodio di media gravità in atto ICD-10: F10.2 disturbi psichici

comportamentali dovuti all'uso di alcool, sindrome da dipendenza

Nuovo ricovero sempre nella Clinica __________ dal 2

febbraio 2018 al 14 aprile 2018 con Diagnosi (ICD-10: F33.1) nuovo episodio di

tipo depressivo di media gravità (ICD-10:

F10.2) disturbi psichici comportamentali a causa di uso di alcool

Ricovero presso l'Ospedale __________ dal 22 luglio

2018.

al 27 luglio 2018:

Diagnosi:

- coxartrosi sinistra

- insufficienza renale acuta

- rabdomiolisi su sforzo fisico

- epatopatia alcolica e HCV correlata

- pregressa tossicodipendenza in trattamento con

Metadone

- etilismo cronico

-sindrome depressiva ricorrente

La comparsa di queste nuove patologie porteranno ad un

peggioramento delle condizioni generali. In ultimo Consulto epatologico da

parte del Dr. __________ constata una epatopatia cronica nota HCV correlata un peggioramento della fibrosi epatica che da

livello F1 al fibroscan, passa al livello F2.

Come si evince dai vari rapporti di ricovero e consulti

si può constatare che il paziente ha un peggioramento delle condizioni di

salute.” (doc. D)

Sono

inoltre stati prodotti, oltre al già noto rapporto di dimissione 14 novembre

2017.

__________ (consid. 2.9), un nuovo rapporto della stessa CPC del 18 aprile

2018.

relativo ad un ricovero dal 2 febbraio al 12 aprile 2018, nel quale, confermate

le diagnosi di “disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità

in atto (ICD-10 F33.1), disturbi psichici e comportamentali dovuti

all’uso di alcool: sindrome da dipendenza (ICD-10 F10.2)” si concludeva per

un andamento clinico sostanzialmente buono, con costante progressivo e graduale

miglioramento delle condizioni psico-fisiche e infine dimissione “in

considerazione del buon compenso psicopatologico e della prolungata astinenza

da alcol” (doc. D). Sono pure stati prodotti un rapporto relativo ad un

ricovero all’ospedale __________ dal 22 al 27 luglio 2018 per dolori agli arti

inferiori (doc. D) e infine una certificazione dell’__________ riferito ad un controllo

ambulatoriale con diagnosi di “Epatopatia cronica, alcool ed HCC correlata

con: HCV-RNA negativo in st.d epatite C, Elevato consumo alcolico, attualmente

riferito in riduzione, 60 gr. di alcool/die non quotidiani, Fibroscan del

03.10.2019

8.0 kPa compatibile con un livello F2 di fibrosi e CAP 380 dB/m compatibile

con steatosi di grado elevato, Ecografia dell'addome del 03.10,2019 mostra

epatomegalia, steatosi epatica di grado 3, splenomegalia lieve/moderata, In

assenza di segni indiretti d'ipertensione portale” (doc. D).

2.10

In

concreto bisogna concludere che effettivamente l’insorgente, chiamato a rendere

verosimile che rispetto all’ultima decisione formale del 17 novembre 2017 vi è

stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una

modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità

lavorativa.

In

effetti, la nuova domanda si è basata esclusivamente sullo scritto dell’11

novembre 2019 al curatore dell’assicurato, nel quale il dr. __________ ha in

sostanza brevemente ripreso le problematiche (abuso di stupefacenti, di

benzodiazepine e di alcool) e le diagnosi (depressione) già valutate

nell'ambito della procedura sfociata nella decisione formale del 17 novembre

2017, sulla base delle perizie della dr.ssa __________ del 24 novembre 2016 e 7

luglio 2017 e dell’annotazione del SMR del 17 novembre 2017, dai quali questo

giudice non ha valido motivo per scostarsi. Il curante nemmeno ha addotto se ed

eventualmente in che misura le patologie di cui era affetto l’assicurato e già

approfonditamente valutate nell'ambito della procedura sfociata nella decisione

formale del 17 novembre 2017, cresciuta incontestata in giudicato e per questo

vincolante, influissero sulla capacità lavorativa dell’assicurato (doc. AI 39).

Come

correttamente evidenziato dall’amministrazione, tale scarno certificato non

riporta alcun fatto medico nuovo rispettivamente modificazioni significative di

fatti noti e già precedentemente valutati dal medico SMR, in particolare in

occasione del rapporto finale del 17 novembre 2017 (doc. AI 34). In effetti in

tale certificato il dr. __________ non evidenzia in alcun modo che sia

intervenuto un peggioramento delle condizioni dell’assicurato successivamente

alla decisione di diniego del 17 novembre 2017.

Tale

documento non permette dunque nemmeno di ipotizzare l’intervento di un

cambiamento rilevante delle circostanze di fatto rispetto a quanto accertato e

deciso nell’ambito della precedente procedura, sfociata nel provvedimento

(cresciuto incontestato giudicato) del 17 novembre 2017, nel quale, sulla base

delle menzionate perizie psichiatriche, le condizioni dell’assicurato erano

state attentamente valutate per poi giungere alla conclusione di un’inabilità

lavorativa dal 14 agosto 2016, con una ripresa completa dal 4 luglio 2017. Tali

conclusioni risultano in questa sede vincolanti.

Sia peraltro osservato che la citata certificazione del curante è l’unico atto

medico presentato in occasione della nuova domanda di prestazioni, l’assicurato,

benché a quell’epoca rappresentato dal suo avvocato, non avendo prodotto

documentazione medica nemmeno nei 30 giorni assegnatigli dall’amministrazione

per formulare osservazioni e per produrre eventuali mezzi di prova al progetto

di decisione del 23 gennaio 2020.

In

conclusione non avendo l’assicurato reso validamente verosimile

una rilevante modifica del suo stato di salute prima dell’emanazione della

decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con quest’ultima

merita conferma.

2.11

Solo

dopo l’emanazione della decisione impugnata, e meglio in questa sede, quindi

tardivamente, l’assicurato ha prodotto nuovi atti medici.

Ora,

come dianzi anticipato (consid. 2.7), secondo la giurisprudenza,

nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in materia le prove

addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in considerazione in

quanto tardive.

Infatti,

con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito

di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta

deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a

mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo

secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per

produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario

non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti

in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare

nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid.

3.2).

Nel

caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con

sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita

dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda,

respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso

verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha

giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in

considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato

solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto

certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né

nel termine assegnatogli dall’amministrazione, cosicché non era stata

sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva

all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.

Mediante

la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del

15.

aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva

accolto un ri-corso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un

tri-bunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico

prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova

domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in

misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi

all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per

rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove

l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle

prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti

medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede

all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una

nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione

deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito

della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano

successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre

prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di

revisione.

Nella

fattispecie, la documentazione prodotta dall’assicurato con il ricorso e,

quindi, tardivamente, non può quindi modificare l’esito della presente

vertenza.

La

stessa, che riferisce dell’insorgenza di nuove problematiche somatiche,

visto anche quanto proposto dall’amministrazione in sede di risposta, va

trasmessa all’Ufficio AI affinché la esamini alla stregua di una nuova domanda

di prestazioni e valuti l’eventuale entrata in materia rispettivamente,

nell’affermativa, esperiti i necessari accertamenti, renda un provvedimento

in merito al diritto dell’assicurato a prestazioni.

Infine,

per quanto concerne la censura sollevata dal ricorrente per la quale la valutazione

dell’amministrazione non avrebbe tenuto conto della più recente giurisprudenza in

materia di dipendenze, va detto avantutto che la stessa risulta in ogni modo

irricevibile non solo perché riguarda semmai la valutazione esperita

dall’amministrazione e posta alla base della decisione del 17 novembre 2017, e

quindi di un provvedimento cresciuto in giudicato e per questo definitivo e vincolante,

ma anche poiché, come ricordato sopra (consid. 2.2), se l'assicurato interpone

ricorso contro una decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo

se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia, ma non

esamina materialmente l’effettivo diritto a prestazioni (SVR 2002 IV Nr. 10

consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

A

titolo abbondanziale va comunque detto che, come con pertinenza osservato

dall’Ufficio AI nella risposta di causa, la censura si avvera comunque

infondata. In effetti, richiamata la dianzi esposta più recente prassi (cfr. al

consid. 2.4) – con la quale, modificando la precedente giurisprudenza (secondo

la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui

fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o avessero provocato

una malattia o un infortunio), per tutte le tossicomanie decisiva è ora invece la

questione di sapere se la persona interessata riesce a fornire, sulla base di

un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa

invalidante (cfr. DTF 137 V 210 consid. 5 e 6, 132 V 368 consid. 2.1; cfr. in

esteso al consid. 2.4 che precede) – e premesso che in ogni modo la stessa

nemmeno era ancora applicabile nel momento in cui è stata resa la decisione del

17.

novembre 2017, nella fattispecie l’amministrazione, in occasione della menzionata

decisione di diniego, ha in ogni modo tratto le sue conclusioni di inabilità

lavorativa sulla base delle perizie psichiatriche della dr.ssa __________ che

aveva posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “dipendenza

da sostanze alcoliche (ICD-10 F10.2) attualmente sta usando la sostanza, episodio

depressivo di lieve gravità in sindrome depressiva ricorrente (ICD-10 F33.0), dipendenza

da oppioidi in regime di mantenimento controllato (F11.22)”, escludendo

quindi un’inabilità in assenza di rilevanti deficit delle funzioni dell'Io o dell'assertività,

del giudizio, della flessibilità, della persistenza e della relazione con gli

altri (doc. Assic. Malattia 17; cfr. al consid. 2.8 in esteso).

2.12

In

conclusione, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

Con

la decisione contestata l’amministrazione ha anche rifiutato la concessione

dell’assistenza giudiziaria in ambito amministrativo, l’intervento del legale

dell’assicurato non essendo stato ritenuto giustificato. Nel ricorso non

risulta che tale aspetto sia stato espressamente contestato.

Volendo

tuttavia considerare litigioso anche questo rifiuto, va detto che non vi è

motivo per distanziarsi da quanto deciso al riguardo dall’amministrazione e

questo per i seguenti motivi.

L'art.

37.

cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il

richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (DTF 132 V 200).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser,

Kommentar zum ATSG, 2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).

Per

il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del

richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e

la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA

(Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme

procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla

fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,

non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la

minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico

dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti

soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si

aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte

dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die

Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich

geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere

tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125

V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se

l’assi-stenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o

altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“…Eine anwaltliche Verbeiständung

drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen

wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig

erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger

oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht

fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

Richiamata

la succitata severa giurisprudenza, ribadito che le condizioni per ottenere il

gratuito patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a

quelle per valutare il diritto all’assistenza giudiziaria in sede di ricorso, rettamente

l’amministrazione ha ritenuto non giustificato l’intervento di un

legale, tenuto conto che la presente fattispecie rientra nella consueta casistica

di questo genere di problematiche.

Pertanto

giustamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di gratuito patrocinio,

senza accertare l’eventuale indigenza dell’assicurato.

Ne consegue che anche su questo punto la decisione impugnata va

confermata.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.14

L’assicurato

anche per questa sede ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (cfr. consid. 1.4).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad art. 61, n. 173, pagg. 828-829).

A

norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d’ufficio (Lag), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

173.

segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il

processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

In

casu, dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti

all’inserto, la vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa. In effetti, alla luce della precedente decisione

del 17 novembre 2017, con la quale la domanda di prestazioni dell’assicurato

del maggio 2017 era stata respinta dopo attenta valutazione della

documentazione medica, non essendo stato raggiunto l’anno di attesa con

incapacità minima ed ininterrotta del 40%, l’amministrazione non è entrata nel

merito delle nuova domanda di prestazioni, corredata da un unico e assai scarno

certificato medico - quello del dr. __________ dell’11 novembre 2019 -, considerato

come l’assicurato non avesse apportato, nemmeno in fase di osservazioni al

progetto di decisione del 23 gennaio 2020 - dal quale emergeva chiaramente la

necessità di documentare debitamente un eventuale peggioramento delle sue

condizioni - nuovi elementi medici atti a rendere almeno verosimile una

modifica della situazione medica o economica rispetto a quanto stabilito nella

precedente decisione cresciuta in giudicato.

Ne

segue che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ Gli atti vanno

trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze

conformemente ai considerandi.

2. La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti