32.2020.46
Decisione di non entrata nel merito di nuova domanda e rifiuto dell'AG in fase amministrativa. Decisione confermata ma rinvio atti, su proposta dell'UAI, per valutare nuovi atti medici alla stregua di una nuova domanda di prestazioni. Rifiutata concessione dell'AG
28 ottobre 2020Italiano36 min
del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.46
FC
Lugano
28 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 marzo 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 2 marzo 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Per decisione 17 novembre 2017 l’Ufficio
AI, esperiti i necessari accertamenti medici, ha respinto la richiesta di
prestazioni presentata da RI 1, nato nel 1966, non essendo stato raggiunto
l’anno di attesa con incapacità minima ed ininterrotta del 40%.
1.2. Preceduta dall’invio di uno
scritto dell’11 novembre 2019 del dr. __________, internista, il 20 gennaio
2020 l’assicurato, tramite il curatore signor RA 1, ha presentato una nuova
domanda di prestazioni, allegando di essere sofferente di depressione,
pregresso uso di stupefacenti, abuso etilico e trattamento terapeutico di
metadone (doc. AI 42).
1.3. Con decisione 2 marzo 2020, preceduta
da un progetto del 23 gennaio 2020 – seguito dall’”opposizione”
dell’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, postulante l’entrata nel merito
della domanda, l’attribuzione di una rendita intera e la concessione
dell’assistenza giudiziaria e allegando nuovamente il rapporto del curante
dell’11 novembre 2019 – l’amministrazione non è entrata in materia sulla
domanda di prestazioni, evidenziando come l’assicurato non avesse apportato
nuovi elementi medici atti a comprovare una modifica della situazione medica o
economica rispetto a quanto stabilito con decisione del 17 novembre 2017. Ha
inoltre respinto la domanda di assistenza giudiziaria considerato come
l’intervento di un rappresentante legale non fosse giustificato.
1.4. Avverso la suddetta decisione
insorge dinanzi al TCA l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 2, postulando
l’annullamento del provvedimento e l’entrata nel merito della domanda di
prestazioni al fine di esperire i necessari accertamenti, allegando nuova
documentazione medica. Rimprovera in particolare all’Ufficio AI di non aver esperito
Fatti
i necessari accertamenti medici, nemmeno in occasione della resa della
precedente decisione di diniego del 2017, di non aver tenuto conto della nuova
giurisprudenza in materia di tossicodipendenze, e sottolinea il peggioramento
delle condizioni di salute dell’assicurato. Contestualmente ha chiesto di
essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.5. Con
la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione
impugnata non senza evidenziare che “la nuova documentazione medica annessa
al ricorso indica, oltre le problematiche note, anche diagnosi somatiche in
precedenza non indicate. Tale nuova documentazione va considerata quale nuova
domanda”.
1.6. Con
replica del 28 maggio 2020 l’assicurato, sempre tramite il suo legale, si è
riconfermato nelle sue domande e allegazioni postulando l’entrata nel merito
della domanda di prestazioni e ribadendo che lo stato di salute dell’assicurato
non è mai stato accertato dall’AI (doc. VII). Con osservazioni del 15 giugno
2020 l’amministrazione si è riconfermata nella sua richiesta di reiezione del
gravame (doc. IX).
considerato in diritto
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 L’oggetto
del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio
AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non
entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione
ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso
in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non
si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente
se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è
effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V
265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). Le censure
ricorsuali volte a supportare il merito della richiesta di prestazioni, nella
misura in cui non sono relative alla mancata entrata in materia, sono quindi
irricevibili (cfr. ancora in seguito al consid. 2.11).
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Giusta
l’art. 28 cpv. 1 lett. b) e c) LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha
avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione e se al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%. Secondo il cpv. 2 del medesimo articolo gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Il
grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto
del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con
quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla
nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84).
Per
l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto
dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle
prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…) Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)
provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con
una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,
l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la
DTF 137 V 64 sull’ipersonnia).
In
una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il
Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione
secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In
due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF
141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino
a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata
riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova
di un’inabilità lavorativa invalidante.
Infine, nella sentenza pubblicata in 145 V 215 (STF 9C_724/2018 dell’11 luglio
2019) il Tribunale federale ha stabilito che la nuova procedura illustrata
nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata anche all’esame di tutti i casi
nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di tossicomanie, fermo
restando in ogni caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio
tramite partecipazione attiva a dei trattamenti medici ragionevolmente
esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova
prassi, dunque, per tutte le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per
esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da
medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467,
1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA
32.2017.185 del 18 luglio 2018, consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la
sua precedente giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute
invalidanti solo nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica
o mentale, o avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora
invece la questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla
base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa
invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine),
fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai
trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione
delle prestazioni. Nella STF 9C_334/2019 del 6 settembre 2019, al consid. 5.2,
l’Alta Corte ha ricordato che di principio una nuova prassi si applica a tutti
i casi pendenti al momento del cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10
agosto 2018, consid. 8 con rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368,
consid. 2.1 ivi citato).
2.5 Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado d’invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263,
chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo
l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la
propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda
deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI Scopo di questo
requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130
V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione
non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando
una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante
modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione
è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;
Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). Se l'amministrazione entra nel
merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;
VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo
se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5).
Se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La
giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5);
2.6. Nell’ambito
dell’art. 87 cpv. 3 e 2 OAI è sufficiente rendere verosimile un
rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza
preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario
portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un
rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È
tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica,
anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015
consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la
giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con
riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26
novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze
sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu
berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit
zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger
hohe Anforderungen zu stellen sind
(BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);
2.7. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF
8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato
che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella
nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato
in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente
rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti
a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come
accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).
Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da
considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).
2.8. Con
decisione del 17 novembre 2017, cresciuta incontestata in giudicato, l'UAI ha respinto
la richiesta di prestazioni presentata dall’assicurato considerato come dalla
documentazione assicurativa acquisita agli atti risultava che il danno alla
salute aveva comportato un’incapacità lavorativa e di conseguenza di guadagno
per un periodo di tempo inferiore all’anno, e meglio dal 14 agosto 2016 al 3
luglio 2017, mentre che dal 4 luglio 2017 l’interessato andava nuovamente ritenuto
abile in misura completa. L’amministrazione si era in particolare fondata, dal
profilo medico, sugli atti richiamati dall’assicuratore malattia, __________, e
meglio su una prima perizia psichiatrica eseguita il 24 novembre 2016 dalla
dr.ssa __________, psichiatra, la quale, poste le diagnosi con ripercussioni
sulla capacità di lavoro di “dipendenza da sostanze alcoliche (ICD-10 F10.2)
attualmente non sta usando la sostanza, episodio depressivo di lieve gravità in
sindrome depressiva ricorrente (ICD-10 F33.1), dipendenza da oppioidi
attualmente in regime di mantenimento con metadone (ICD-10 F11.22)” aveva
osservato come l’assicurato, già noto per una sindrome depressiva ricorrente, aveva
sviluppato tre episodi depressivi, con tono dell’umore lievemente deflesso
senza idee suicidali attive o passive e capacità di flessibilità lievemente
diminuita. Di conseguenza, aveva concluso che l’assicurato era da considerare
inabile al 50%, ma con ripresa della capacità completa al più tardi dal 1.
gennaio 2017 (doc. assic. malattia 8). Considerata una nuova degenza
dell’assicurato presso la clinica __________ nel febbraio 2017, con
attestazione di inabilità lavorativa dal 10 febbraio al 18 aprile 2017, la
dr.ssa __________ ha effettuato una nuova valutazione peritale con rapporto del
7 luglio 2017, nel quale, poste le diagnosi di “dipendenza da sostanze
alcoliche (ICD-10 F10.2) attualmente sta usando la sostanza, episodio
depressivo di lieve gravità in sindrome depressiva ricorrente (ICD-10 F33.0), dipendenza
da oppioidi in regime di mantenimento controllato (F11.22)”, ha osservato
Considerandi
che l’assicurato aveva ripreso ad abusare di sostanze alcoliche con sviluppo di
nuova deflessione timica. A livello oggettivo l'assicurato presentava un tono
dell'umore lievemente deflesso senza idee suicidali attive o passive; non
presentava segni di ansia al colloquio né deficit cognitivi né disturbi psicotici.
Al di là delle diagnosi categoriali l'assicurato non presentava deficit delle funzioni
dell'lo né dell'assertività, del giudizio, della flessibilità, della
persistenza e della relazione con gli altri da inficiare la capacità
lavorativa. Ha quindi concluso che dal lato psichiatrico l’inabilità lavorativa
non era giustificata, l’assicurato essendo da considerare da subito abile al
100% (doc. Assic. Malattia 17).
Alla
luce della valutazione peritale l’amministrazione ha reso il progetto di
decisione del 28 luglio 2017. L’assicurato ha quindi fatto pervenire un
rapporto di dimissione del 14 novembre 2017 della __________, seguente ad una
degenza dal 14 agosto al 18 ottobre 2017, per le diagnosi di “disturbo
depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto (ICD-10 F33.1),
disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool: sindrome da
dipendenza (ICD-10 F10.2)”. Sottoposto tale rapporto al medico SMR, per il
quale “la situazione clinica non è cambiata rispetto a quanto valutato e
riportato poi nel progetto di decisione. IL100% solo per il periodo di degenza”
(Annotazione 17 novembre 2017, doc. AI 34), mediante decisione del 17 novembre
2017.
l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenuta un'inabilità lavorativa
limitata al periodo dal 14 agosto 2016 al 3 luglio 2017, e quindi inferiore
all’anno, con ripresa totale dell’abilità dal 4 luglio 2017 (doc. AI 36).
Tale
decisione è crescita incontestata in giudicato.
2.9
Nel
gennaio 2020 l’assicurato, assistito dal curatore, ha inoltrato una nuova
domanda di prestazioni. Nell’allegato scritto dell’11 novembre 2019 il curante
dr. __________ ha riferito di seguire da anni l’assicurato nell’ambito di un
abuso di stupefacenti, benzodiazepine, e di alcolici, e che l’assicurato dal
1993.
era in terapia sostitutiva con metadone, con la diagnosi di “depressione
con pregresso uso di stupefacenti e occasionale abuso etilico, in trattamento
terapeutico di metadone” (doc. AI 39).
L’UAI,
con progetto di decisione del 23 gennaio 2020, ha preavvisato all’assicurato la
“non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni”,
accordando la possibilità di presentare entro 30 giorni per iscritto eventuali
osservazioni o chiedere delle informazioni
complementari (doc. AI 43).
Tramite
l’avv. RA 1, l’assicurato ha formulato le sue osservazioni chiedendo di entrare
nel merito della richiesta, senza produrre nuova documentazione medica (doc. AI
44).
Con
il provvedimento contestato del 2 marzo 2020 l’amministrazione ha quindi
confermato il progetto di decisione.
Davanti
al TCA l’avv. RA 2 ha prodotto documentazione già agli atti oltre ad una nuova
certificazione del dr. __________ dell’11 marzo 2020, attestante quanto segue:
"
Egregio avvocato RA 2,
dopo aver ricevuto lo svincolo del segreto medico da
parte del curatore Signor RA 1 e dal
paziente, la informo sul decorso dello stato di salute dal 2017.
Ricovero presso la Clinica __________ dal 14 agosto al
1.
8 ottobre 2017 a causa di Diagnosi (ICD-10. F33. 1) disturbo depressivo
ricorrente con episodio di media gravità in atto ICD-10: F10.2 disturbi psichici
comportamentali dovuti all'uso di alcool, sindrome da dipendenza
Nuovo ricovero sempre nella Clinica __________ dal 2
febbraio 2018 al 14 aprile 2018 con Diagnosi (ICD-10: F33.1) nuovo episodio di
tipo depressivo di media gravità (ICD-10:
F10.2) disturbi psichici comportamentali a causa di uso di alcool
Ricovero presso l'Ospedale __________ dal 22 luglio
2018.
al 27 luglio 2018:
Diagnosi:
- coxartrosi sinistra
- insufficienza renale acuta
- rabdomiolisi su sforzo fisico
- epatopatia alcolica e HCV correlata
- pregressa tossicodipendenza in trattamento con
Metadone
- etilismo cronico
-sindrome depressiva ricorrente
La comparsa di queste nuove patologie porteranno ad un
peggioramento delle condizioni generali. In ultimo Consulto epatologico da
parte del Dr. __________ constata una epatopatia cronica nota HCV correlata un peggioramento della fibrosi epatica che da
livello F1 al fibroscan, passa al livello F2.
Come si evince dai vari rapporti di ricovero e consulti
si può constatare che il paziente ha un peggioramento delle condizioni di
salute.” (doc. D)
Sono
inoltre stati prodotti, oltre al già noto rapporto di dimissione 14 novembre
2017.
__________ (consid. 2.9), un nuovo rapporto della stessa CPC del 18 aprile
2018.
relativo ad un ricovero dal 2 febbraio al 12 aprile 2018, nel quale, confermate
le diagnosi di “disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità
in atto (ICD-10 F33.1), disturbi psichici e comportamentali dovuti
all’uso di alcool: sindrome da dipendenza (ICD-10 F10.2)” si concludeva per
un andamento clinico sostanzialmente buono, con costante progressivo e graduale
miglioramento delle condizioni psico-fisiche e infine dimissione “in
considerazione del buon compenso psicopatologico e della prolungata astinenza
da alcol” (doc. D). Sono pure stati prodotti un rapporto relativo ad un
ricovero all’ospedale __________ dal 22 al 27 luglio 2018 per dolori agli arti
inferiori (doc. D) e infine una certificazione dell’__________ riferito ad un controllo
ambulatoriale con diagnosi di “Epatopatia cronica, alcool ed HCC correlata
con: HCV-RNA negativo in st.d epatite C, Elevato consumo alcolico, attualmente
riferito in riduzione, 60 gr. di alcool/die non quotidiani, Fibroscan del
03.10.2019
8.0 kPa compatibile con un livello F2 di fibrosi e CAP 380 dB/m compatibile
con steatosi di grado elevato, Ecografia dell'addome del 03.10,2019 mostra
epatomegalia, steatosi epatica di grado 3, splenomegalia lieve/moderata, In
assenza di segni indiretti d'ipertensione portale” (doc. D).
2.10
In
concreto bisogna concludere che effettivamente l’insorgente, chiamato a rendere
verosimile che rispetto all’ultima decisione formale del 17 novembre 2017 vi è
stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una
modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità
lavorativa.
In
effetti, la nuova domanda si è basata esclusivamente sullo scritto dell’11
novembre 2019 al curatore dell’assicurato, nel quale il dr. __________ ha in
sostanza brevemente ripreso le problematiche (abuso di stupefacenti, di
benzodiazepine e di alcool) e le diagnosi (depressione) già valutate
nell'ambito della procedura sfociata nella decisione formale del 17 novembre
2017, sulla base delle perizie della dr.ssa __________ del 24 novembre 2016 e 7
luglio 2017 e dell’annotazione del SMR del 17 novembre 2017, dai quali questo
giudice non ha valido motivo per scostarsi. Il curante nemmeno ha addotto se ed
eventualmente in che misura le patologie di cui era affetto l’assicurato e già
approfonditamente valutate nell'ambito della procedura sfociata nella decisione
formale del 17 novembre 2017, cresciuta incontestata in giudicato e per questo
vincolante, influissero sulla capacità lavorativa dell’assicurato (doc. AI 39).
Come
correttamente evidenziato dall’amministrazione, tale scarno certificato non
riporta alcun fatto medico nuovo rispettivamente modificazioni significative di
fatti noti e già precedentemente valutati dal medico SMR, in particolare in
occasione del rapporto finale del 17 novembre 2017 (doc. AI 34). In effetti in
tale certificato il dr. __________ non evidenzia in alcun modo che sia
intervenuto un peggioramento delle condizioni dell’assicurato successivamente
alla decisione di diniego del 17 novembre 2017.
Tale
documento non permette dunque nemmeno di ipotizzare l’intervento di un
cambiamento rilevante delle circostanze di fatto rispetto a quanto accertato e
deciso nell’ambito della precedente procedura, sfociata nel provvedimento
(cresciuto incontestato giudicato) del 17 novembre 2017, nel quale, sulla base
delle menzionate perizie psichiatriche, le condizioni dell’assicurato erano
state attentamente valutate per poi giungere alla conclusione di un’inabilità
lavorativa dal 14 agosto 2016, con una ripresa completa dal 4 luglio 2017. Tali
conclusioni risultano in questa sede vincolanti.
Sia peraltro osservato che la citata certificazione del curante è l’unico atto
medico presentato in occasione della nuova domanda di prestazioni, l’assicurato,
benché a quell’epoca rappresentato dal suo avvocato, non avendo prodotto
documentazione medica nemmeno nei 30 giorni assegnatigli dall’amministrazione
per formulare osservazioni e per produrre eventuali mezzi di prova al progetto
di decisione del 23 gennaio 2020.
In
conclusione non avendo l’assicurato reso validamente verosimile
una rilevante modifica del suo stato di salute prima dell’emanazione della
decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con quest’ultima
merita conferma.
2.11
Solo
dopo l’emanazione della decisione impugnata, e meglio in questa sede, quindi
tardivamente, l’assicurato ha prodotto nuovi atti medici.
Ora,
come dianzi anticipato (consid. 2.7), secondo la giurisprudenza,
nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in materia le prove
addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in considerazione in
quanto tardive.
Infatti,
con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito
di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta
deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a
mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo
secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per
produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario
non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti
in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare
nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid.
3.2).
Nel
caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con
sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita
dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda,
respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso
verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha
giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in
considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato
solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto
certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né
nel termine assegnatogli dall’amministrazione, cosicché non era stata
sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva
all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.
Mediante
la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del
15.
aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva
accolto un ri-corso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un
tri-bunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico
prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova
domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi
all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per
rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove
l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle
prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti
medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede
all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una
nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione
deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito
della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano
successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre
prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di
revisione.
Nella
fattispecie, la documentazione prodotta dall’assicurato con il ricorso e,
quindi, tardivamente, non può quindi modificare l’esito della presente
vertenza.
La
stessa, che riferisce dell’insorgenza di nuove problematiche somatiche,
visto anche quanto proposto dall’amministrazione in sede di risposta, va
trasmessa all’Ufficio AI affinché la esamini alla stregua di una nuova domanda
di prestazioni e valuti l’eventuale entrata in materia rispettivamente,
nell’affermativa, esperiti i necessari accertamenti, renda un provvedimento
in merito al diritto dell’assicurato a prestazioni.
Infine,
per quanto concerne la censura sollevata dal ricorrente per la quale la valutazione
dell’amministrazione non avrebbe tenuto conto della più recente giurisprudenza in
materia di dipendenze, va detto avantutto che la stessa risulta in ogni modo
irricevibile non solo perché riguarda semmai la valutazione esperita
dall’amministrazione e posta alla base della decisione del 17 novembre 2017, e
quindi di un provvedimento cresciuto in giudicato e per questo definitivo e vincolante,
ma anche poiché, come ricordato sopra (consid. 2.2), se l'assicurato interpone
ricorso contro una decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo
se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia, ma non
esamina materialmente l’effettivo diritto a prestazioni (SVR 2002 IV Nr. 10
consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
A
titolo abbondanziale va comunque detto che, come con pertinenza osservato
dall’Ufficio AI nella risposta di causa, la censura si avvera comunque
infondata. In effetti, richiamata la dianzi esposta più recente prassi (cfr. al
consid. 2.4) – con la quale, modificando la precedente giurisprudenza (secondo
la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui
fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o avessero provocato
una malattia o un infortunio), per tutte le tossicomanie decisiva è ora invece la
questione di sapere se la persona interessata riesce a fornire, sulla base di
un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa
invalidante (cfr. DTF 137 V 210 consid. 5 e 6, 132 V 368 consid. 2.1; cfr. in
esteso al consid. 2.4 che precede) – e premesso che in ogni modo la stessa
nemmeno era ancora applicabile nel momento in cui è stata resa la decisione del
17.
novembre 2017, nella fattispecie l’amministrazione, in occasione della menzionata
decisione di diniego, ha in ogni modo tratto le sue conclusioni di inabilità
lavorativa sulla base delle perizie psichiatriche della dr.ssa __________ che
aveva posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “dipendenza
da sostanze alcoliche (ICD-10 F10.2) attualmente sta usando la sostanza, episodio
depressivo di lieve gravità in sindrome depressiva ricorrente (ICD-10 F33.0), dipendenza
da oppioidi in regime di mantenimento controllato (F11.22)”, escludendo
quindi un’inabilità in assenza di rilevanti deficit delle funzioni dell'Io o dell'assertività,
del giudizio, della flessibilità, della persistenza e della relazione con gli
altri (doc. Assic. Malattia 17; cfr. al consid. 2.8 in esteso).
2.12
In
conclusione, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
Con
la decisione contestata l’amministrazione ha anche rifiutato la concessione
dell’assistenza giudiziaria in ambito amministrativo, l’intervento del legale
dell’assicurato non essendo stato ritenuto giustificato. Nel ricorso non
risulta che tale aspetto sia stato espressamente contestato.
Volendo
tuttavia considerare litigioso anche questo rifiuto, va detto che non vi è
motivo per distanziarsi da quanto deciso al riguardo dall’amministrazione e
questo per i seguenti motivi.
L'art.
37.
cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire
personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V
443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo
escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il
richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (DTF 132 V 200).
Secondo
la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4
LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa
che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,
quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,
le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser,
Kommentar zum ATSG, 2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).
Per
il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del
richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e
la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA
(Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).
La
necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme
procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla
fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,
non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la
minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico
dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti
soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si
aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte
dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die
Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich
geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere
tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der
Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125
V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se
l’assi-stenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o
altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“…Eine anwaltliche Verbeiständung
drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen
wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig
erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger
oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht
fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).
Richiamata
la succitata severa giurisprudenza, ribadito che le condizioni per ottenere il
gratuito patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a
quelle per valutare il diritto all’assistenza giudiziaria in sede di ricorso, rettamente
l’amministrazione ha ritenuto non giustificato l’intervento di un
legale, tenuto conto che la presente fattispecie rientra nella consueta casistica
di questo genere di problematiche.
Pertanto
giustamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di gratuito patrocinio,
senza accertare l’eventuale indigenza dell’assicurato.
Ne consegue che anche su questo punto la decisione impugnata va
confermata.
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
2.14
L’assicurato
anche per questa sede ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (cfr. consid. 1.4).
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione
della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,
ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad art. 61, n. 173, pagg. 828-829).
A
norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d’ufficio (Lag), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,
l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle
cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al
gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
173.
segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il
processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento
dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372
consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
In
casu, dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti
all’inserto, la vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in
quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei
rischi di perdere la causa. In effetti, alla luce della precedente decisione
del 17 novembre 2017, con la quale la domanda di prestazioni dell’assicurato
del maggio 2017 era stata respinta dopo attenta valutazione della
documentazione medica, non essendo stato raggiunto l’anno di attesa con
incapacità minima ed ininterrotta del 40%, l’amministrazione non è entrata nel
merito delle nuova domanda di prestazioni, corredata da un unico e assai scarno
certificato medico - quello del dr. __________ dell’11 novembre 2019 -, considerato
come l’assicurato non avesse apportato, nemmeno in fase di osservazioni al
progetto di decisione del 23 gennaio 2020 - dal quale emergeva chiaramente la
necessità di documentare debitamente un eventuale peggioramento delle sue
condizioni - nuovi elementi medici atti a rendere almeno verosimile una
modifica della situazione medica o economica rispetto a quanto stabilito nella
precedente decisione cresciuta in giudicato.
Ne
segue che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va
respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
§ Gli atti vanno
trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze
conformemente ai considerandi.
2. La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti