32.2020.47
Non entrata nel merito di una nuova domanda di prestazioni non essendo stato reso verosimile un cambiamento delle condizioni. TCA conferma
20 ottobre 2020Italiano28 min
Sostiene che il suo stato di salute sia peggiorato e rimprovera in sostanza l’Ufficio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.47
FC
Lugano
20 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 aprile 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 3 marzo 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 Per decisione 20 ottobre 2017
l’Ufficio AI – acquisita agli atti documentazione medica, comprensiva anche di
una perizia pluridisciplinare a cura del __________, e dopo valutazione del
medico SMR – ha accolto la richiesta di prestazioni presentata nel gennaio 2015
da RI 1, nata nel 1966 e attiva come maestra di ballo, riconoscendole una
rendita intera limitata nel tempo e meglio dal 1. luglio al 30 settembre 2015 con
grado AI dell’81%, dal 1. ottobre 2015 al 31 maggio 2016 e dal 1. luglio 2016
al 31 marzo 2017 con grado del 100%.
1.2 Con trasmissione all’Ufficio AI
di un rapporto medico datato 2 gennaio 2020 della curante dr.ssa __________,
internista, contenente la richiesta “che la signora RI 1 possa beneficiare
di una valutazione AI nell’ottica di stabilire la sua incapacità lavorativa e
se vi sono possibilità di una riformazione professionale” (doc. AI pag. 498),
l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni.
1.3 Mediante decisione 3 marzo 2020,
preavvisata con progetto del 24 gennaio precedente, l’amministrazione non è
entrata in materia sulla domanda di prestazioni, evidenziando come l’assicurata
non avesse apportato fatti nuovi o modificazioni di fatti noti che conducano a
sostanziali cambiamenti dello stato di salute e funzionale.
Fatti
1.4 Avverso la suddetta decisione
insorge dinanzi al TCA l’assicurata, postulando l’annullamento del
provvedimento e l’entrata nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
Sostiene che il suo stato di salute sia peggiorato e rimprovera in sostanza l’Ufficio
AI di non aver tenuto conto di quanto allegato dalla curante. Si riserva in
ogni modo di produrre nuova documentazione “a dimostrazione di quanto
sostenuto”, e meglio “non appena l’attuale sospensione di ogni attività professionale
dovuta al coronavirus verrà revocata e la ricorrente potrà essere nuovamente
visitata dai predetti sanitari” (doc. I).
1.5 Con la risposta di causa l’amministrazione
ha chiesto di confermare la decisione impugnata, evidenziando che con la nuova
domanda l’assicurata non ha reso plausibile che la sua capacità lavorativa si
fosse ridotta in modo da modificare in misura rilevante il grado di invalidità
e il diritto a prestazioni.__________
considerato in diritto
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque deci-dere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
2.2 Nel caso in
esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non entrata in materia,
questo giudice è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha
correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della nuova domanda di
prestazioni. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso
contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a
buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece –
ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la
nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10
consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269
consid. 1a).
2.3 Giusta l’art.
87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare
che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o
di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto
alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il
contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era
insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché
il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per
l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le
condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Se una richiesta di prestazioni è stata
rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se
l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto
tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a;
Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185;
DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a). Scopo di questo requisito è
impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio
2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se
tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della
domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita
l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V
64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR
2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in
der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994
in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109
V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29
aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
In DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non
risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non
rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi
di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).
Va ancora
rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è
necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile
modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri
che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23
aprile 2015 consid. 4.2; 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
2.4 Con sentenza
8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27 febbraio
2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che, nell'ambito di una
nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve
rendere verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente
rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti
a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come
accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).
Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da
considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).
2.5 Nell’ambito dell’esame della
prima domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nel gennaio 2015, con
la quale l’assicurata lamentava in particolare affezioni ai piedi e alle
ginocchia, l’Ufficio AI, dopo aver interpellato i curanti, aveva predisposto
l’esecuzione di una perizia multidisciplinare a cura del __________, il quale,
nel referto del 18 gennaio 2017, sulla base di consulti di natura psichiatrica,
reumatologica e pneumologica, aveva posto le seguenti diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa:
"
(…)
Reazione
mista ansioso-depressiva su sindrome da disadattamento (ICD-10 F 43.22).
Pregressa
sindrome da attacchi di panico (ICD-10 F41.0).
Deficit
funzionale algico postoperatorio al polso ds., in: esiti da artroscopia e
riparazione di fibrocartilagine triangolare lesionata al polso ds.,
l’'11.7.2016.
Periartropatia
delle anche.
Gonalgie
bilaterali aspecifiche, in:
. instabilità
rotulea con lussazioni recidivanti,
. meniscopatia
mediale a sin.,
. gonartrosi
debuttante a ds.,
. artroscopia
al ginocchio ds., 8.11.2016.
Metatarsalgie
bilaterali, in:
. esiti da osteotomia della falange prossimale seconda
Akin e del metatarsale I secondo Chevron, osteotomia metatarsale II e Ill
secondo Weil a ds., il 15.7.2014, con rimozione delle viti al primo metatarsale
ed alla falange prossimale dell'alluce con artrolisi a ds., il 13.10.2015,
. esiti da osteotomia della falange prossimale secondo
Akin e del metatarsale I secondo Chevron a sin., il 16.6.2015,
. piedi
traversopiatti bilaterali,
. artroscopia
al piede sin., 8.11.2016.
Sindrome
toracospondilogena cronica bilaterale, in:
. disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale,
con scoliosi sinistro-convessa).”
Aveva
quindi concluso che l’assicurata era abile nella misura dl 50% nella sua
professione di insegnante di danza, la limitazione essendo da ascrivere alle
patologie psichiatriche e reumatologiche. Circa l’evoluzione nel tempo della
capacità lavorativa, aveva considerato:
" Circa l'evoluzione dell'incapacità lavorativa il nostro
consulente Dr. med. __________ conferma la valutazione del Dr. med. __________
che aveva peritato l'A. per la __________ il 16.11.2015. Si giustifica quindi
l'incapacità lavorativa al 100% dal 15.7.2014 all'1.2.2015, al 50% dal 2.2.2015
(per motivi ortopedici) al 15.6.2015, per motivi reumatologici al 100% dal
16.6.2015 in poi, inabilità lavorativa al 50% dall'1.3.2016, e nuovamente inabile
al 100% dall'11.7.2016 sino al 10.10.2016 (distanza di tre mesi dall'intervento
chirurgico subito al polso ds. l’11.7.2016). Successivamente, sempre nella sua
ultima attività per l'aspetto reumatologico, l'A. va considerata abile al 50%
dall'11.10.2016 a continua, tranne un'inabilità lavorativa al 100% dopo
l'artroscopia al ginocchio e altro per quattro settimane (8.11 al 7.12.2016).
Questa
incapacità lavorativa del 50% tiene anche conto della percentuale d'incapacità
lavorativa del 20% per motivi psichiatrici, che va integrata nella percentuale
del 50%.” (doc. AI pag. 338)
In un lavoro adatto,
rispettoso dei limiti funzionali dal lato reumatologico e psichiatrico, a
partire dall’11 ottobre 2016 l’assicurata poteva invece raggiungere una
capacità lavorativa dell’80% (dall’8 novembre al 7 dicembre 2016 inabilità
totale) (doc. AI pag. 287segg).
Nel rapporto finale del 19
gennaio 2017 il dr. __________ del SMR ha fatto proprie le conclusioni del __________,
sia dal punto di vista delle diagnosi invalidanti che da quello delle
conclusioni sull’abilità lavorativa, ammettendo in particolare che con effetto
dal 8 dicembre 2016 l’assicurata era da considerare inabile nella misura del
50% nella sua attività abituale, ma solo nella misura del 20% in un’attività
adeguata alle limitazioni funzionali (doc. AI pag. 284).
Dopo aver interpellato il
consulente integrazione professionale (rapporto 9 maggio 2017, doc. AI pag. 422),
con progetto di decisione dell’11 maggio 2017 l’Ufficio AI ha quindi
prospettato l’accoglimento della richiesta di prestazioni, con attribuzione di
una rendita intera dal 1. luglio 2015 al 30 settembre 2015 (grado di invalidità
dell’81%, dal 1. ottobre 2015 al 31 maggio 2016 (grado del 100%), e nuovamente
dal 1. luglio 2016 al 31 marzo 2017 (doc. AI pag. 431).
L’assicurata ha quindi fatto
pervenire ulteriore documentazione medica (rapporto dr. __________,
reumatologo, del 13 luglio 2017, certificati della dr.ssa __________, servizio
di immunologia clinica dell’Ospedale __________ di __________, del 15 marzo e
11 maggio 2017), la quale è stata sottoposta per esame al __________ (doc. AI
455). Con rapporto peritale del 31 agosto 2017, il __________, interpellato in
merito il consulente reumatologo, ha concluso che le conclusioni della perizia
del 18 gennaio 2017 andavano confermate, esponendo fra l’altro quanto segue:
" (...) Qui di
seguito riportiamo la versione integrale della presa di posizione: Dr. med. __________,
specialista FMH reumatologia:
(…).
Nella documentazione medica reumatologica
ora pervenutami, citata sopra, non trovo elementi strutturali nuovi, atti a
modificare la mia valutazione della capacità funzionale e di carico residua
espressa al momento del consulto peritale reumatologico dell’11.10.2016; di
conseguenza anche la valutazione della capacità lavorativa nell'attività solita
rispettivamente adatta allo stato di salute dell’assicurata, sotto il profilo
reumatologico, va riconfermata; già allora avevo giudicato presenti limiti
funzionali e di carico che, messa a confronto con il mansionario lavorativo, mi
permettevano di affermare che l'attività professionale abituale, soprattutto
per quanto riguardava le patologie agli arti inferiori, non poteva essere
considerata adatta allo stato di salute dell'assicurata, né a corto, né a lungo
termine, ciò che viene anche confermato dalla collega reumatologa Dr.ssa __________
che scrive di dolori a livello dei piedi che non permettono alla sua paziente
di eseguire certi movimenti.
Va anche sottolineato che le visite
reumatologiche specialistiche riferite sopra non hanno portato, come asserisce
l'assicurata nel suo scritto del 31.5.2017, alla conclusione che la stessa, per
le problematiche di pertinenza reumatologica, fosse inabile al lavoro in misura
totale, permanente, anche in attività adeguata.
Spero che le mie considerazioni siano
sufficienti alla definizione della pratica, rimanendo a vostra più completa
disposizione qualora si necessitasse un ulteriore complemento
d'informazione." (doc. AI pag.
457)
Di conseguenza, mediante
decisione del 20 ottobre 2017, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio
AI ha confermato la reiezione della domanda, motivando:
"
(…)
Decidiamo pertanto
Dal 01.07.2015 (dopo un anno di attesa,
art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 30.09.2015 sorge il diritto a una rendita intera
d'invalidità con un grado dell'81%.
Dal 01.10.2015 (3 mesi dall'assegnazione
del grado) sorge il diritto ad una rendita intera con grado Al del 100%
limitatamente al 31.05.2016.
Dal 01.06.2016 (3 mesi dal miglioramento –
01.03.2016 - art. 88 cpv. 1 0AI) non vi è più alcun diritto a rendita essendo
il grado d'invalidità del 36%
Dal 01.07.2016 (da quando il grado Al
diviene di nuovo superiore al 40%) ha nuovamente diritto ad una rendita intera
limitatamente al 31.03.2017 (3 mesi dal miglioramento dello stato di salute –
8.12.2016 secondo l'art. 88a cpv. 1 0A1).
In seguito presenta poi un grado Al dello
0%.
Esito degli accertamenti
Secondo la documentazione medica
esaminata dal servizio medico regionale dell'Al si determina che per l'attività
abituale quale insegnante di ballo vi è un'incapacità lavorativa in misura del:
100% dal 15.07.2014 al 01.02.2015
50% dal 02.02.2015 al 15.06.2015 100%
dal 16.06.2015 al 29.02.2016
50% dal 01.03.2016 al 10.07.2016 100%
dal 11.07.2016 al 10.10.2016
50% dal 11.10.2016 al 07.11.2016 100%
dal 08.11.2016 al 07.12.2016
50% dal 08.12.2016 e continua;
mentre in una professione adeguata
rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute l'incapacità
lavorativa medico teorica è del:
100% dal 15.07.2014 al 01.02.2015
50% dal 02.02.2015 al 15.06.2015
100% dal 16.06.2015 al 29.02.2016
50% dal 01.03.2016 al 10.07.2016
100% dal 11.07.2016 al 10.10.2016
20% dal 11.10.2016 al 07.11.2016
100% dal 08.11.2016 al 07.12.2016
20% dal 08.12.2016 e continua.
Ora, applicando le disposizioni
assicurative vigenti (media retrospettiva - cifra marginale 2008 e segg. della
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità), alla scadenza dell'anno
d'attesa (luglio 2015) vi è una media dell'81%.
Considerandi
L'incapacità al guadagno determinata come
sopra apre il diritto a prestazioni Al alla scadenza dell'anno d'attesa
dall'insorgenza del danno alla salute in base all'art 28 LAI.
In caso di mutamento della capacità di
guadagno occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni non appena esso perdura da" tre mesi senza notevole interruzione
e che continuerà presumibilmente a durare (art. 88a, cpv. 2 dell'Ordinanza
sull'Assicurazione per l'invalidità (OAI)).
Calcolo della capacità di guadagno
residua (CGR)
Dal 01.03.2016
Salario da valido
Nella sua attività di insegnante di
ballo, per l'anno 2015, lei avrebbe potuto percepire un salario annuo di CHF 38'400.-
(fonte: lettera del datore di lavoro del 17.02.2017).
Salario da invalido
Attività abituale
Nella sua professione di insegnante di
ballo al 50% ne risulta un salario annuo di CHF 19'200.-.
Attività adeguata
A seguito della sentenza del Tribunale
cantonale delle assicurazioni del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della
Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita
l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati
utilizzati finora.
La nuova giurisprudenza impone quindi che
il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori
nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata
dall'Ufficio federate di statistica nel 2015 lei avrebbe potuto realizzare un
salario mensile di CHF 4'331.80 (attività semplici e ripetitive, valore
mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore esso ammonta a CHF 4'515.90
mensili oppure a CHF 54'191.05 per l'intero anno.
Si ritiene opportuno effettuare una
riduzione del 50% per motivi medico-teorici e del 10% per attività leggera e
svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari.
Ne risulta un reddito da invalido di CHF 24'386.-.
Il minor discapito economico è dato in
attività adeguata e viene quindi utilizzato questo dato per fare il calcolo
della capacità di guadagno residua.
Grado d'invalidità
38'400 — 24'386 x 100 = 36,49%
38'400
Un grado d'invalidità inferiore al 40%
non giustifica il diritto ad una rendita Al.
Calcolo della capacità di guadagno
residua (CGR)
Dal 11.10.2016 e dal 08.12.2016
Salario da valido
Nella sua attività di insegnante di
ballo, per l'anno 2015, lei avrebbe potuto percepire un salario annuo di CHF 38'400.-
(fonte: lettera del datore di lavoro del 17.02.2017).
Salario da invalido
Attività abituale
Nella sua professione di insegnante di
ballo al 50% ne risulta un salario annuo di CHF 19'200.-
Attività adeguata
A seguito della sentenza del Tribunale
cantonale delle assicurazioni del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della
Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita
l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati
utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da
invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali
(tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata
dall'Ufficio federale di statistica nel 2015 lei avrebbe potuto realizzare un
salario mensile di CHF 4'331.80 (attività semplici e ripetitive, valore
mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore esso ammonta a CHF 4'515.90
mensili oppure a CHF 54'191.05 per l'intero anno.
Si ritiene opportuno effettuare una
riduzione del 20% per motivi medico-teorici e del 10% per attività leggera e
svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari.
Ne risulta un reddito da invalido di CHF 39'017.60.
Il minor discapito economico è dato in attività
adeguata e viene quindi utilizzato questo dato per fare il calcolo della
capacità di guadagno residua.
Grado d'invalidità
38'400 — 39'018 x 100 = 0%
38'400
Un grado d'invalidità inferiore al 40%
non giustifica il diritto ad una rendita Al.
Considerati tutti gli elementi che
l'esame del caso ha messo in luce, non si ritiene che la residua capacità di
guadagno possa essere apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti
reintegrativi di ordine professionale.
Su esplicita richiesta scritta da parte
sua si rimane a disposizione per valutare la possibilità di attivare il nostro
servizio di collocamento.
Audizione
Abbiamo preso atto delle osservazioni e
della documentazione medica presentata in fase di audizione. La stessa è stata
sottoposta per esame al Servizio accertamento medico che con il complemento
alla perizia del 18.01.2017 ritiene che sulla base della presa di posizione del
loro consulente in reumatologia, le conclusioni della perizia del 18.01.2017 debbano
essere confermate.
Visto quanto sopra non possiamo che
confermare il progetto di decisione dell'11.05.2017.” (doc. AI pag. 465)
La decisione è cresciuta
incontestata in giudicato.
2.6
La curante dr.ssa __________,
internista, in data 2 gennaio 2020 ha presentato una nuova domanda di
prestazioni mediante uno scritto nel quale ha affermato quanto segue:
"
(…) con il presente Vi si notifica
nuovamente come lo stato di salute del summenzionato
Diagnosi
• Sindrome del dolore cronico/fibromialgia
con:
o Dolori diffusi
o Disturbo
neurovegetativo con disturbo del sonno, episodi di capogiri e vari sintomi del
tratto gastrointestinale
• Gonalgia destra con:
o Esiti di lussazione recidivanti della
rotula bilateralmente
o Artroscopia
ginocchio destro 11.2016 con resezione della plica medio-patellare e
condropatia di grado 3 a livello del condilo mediale
o Gonalgia sinistra su sospetta lesione
del menisco mediale
o Tenopatia pes anserinus
o Tendomiogelosi del
semimembranoso/semitendinoso a destra
• Piede piano e valgo bilateralmente
con: si
o Esiti di
rimozione della vite al I metatarso e alla falange prossimale dell'alluce
destro con artrolisi e metatarsofalangea I ottobre.2015
o Esiti di
correzione del piede destro e raccorciamento del II e del III metatarso con
osteotomia secondo Weil 7.2014 con aderenza intra-articolare
o Esiti di correzione per alluce valgo
sinistro con osteotomia Chevron-Aldn 6.2015
o Iperpronazione piedi
o Tendomiogelosi quadratus plantae a
destra
o Tendomiogelosi del flexor hallucis
brevis bilaterale e/adductor hallucis bilaterale
• Sindrome della cuffia dei rotatori
cronica a sinistra con:
o Arco dolente dai 90°
o Artro-RNM spalla
sinistra 2.2019 con tendinopatia del sovraspinato senza lesioni significative e
sospetta lesione del labbro SLAP
o RNM cervicale 7.2019 senza lesioni
significative
o Tendomiogelosi dell'infraspinato e
del teres minore
• Dolori polso
destro in esiti di artroscopia e riparazione del TFCC per lesione traumatica
della fibrocartilagine triangolare
• Oligoartrite di
origine non chiara 7.2012 con importanti dolori e gonfiore alle dita I e II e
III della mano destra, regredita spontaneamente
• Sindrome depressiva in trattamento
psichiatrico specialistico.
• Dispepsia in paziente con esofagite da reflusso,
piccole ectopie esofagee aspecifiche, piccoli polipi gastrici (gastroscopia
11.2019), candidosi esofagea 2016
• Addominalgie su
colonopatia spastica (colonoscopia 11.2019). Ecografia addominale (9.2019)
nella norma.
• Asma bronchiale
indotta da sforzi, rinite di tipo allergico in un quadro di ipersensibilità
agli acari della polvere, alle muffe, alle blatte e con esacerbazioni
stagionali ai pollini di fagacee. Terapia con broncodilatanti al bisogno
• Numerose allergie alimentari
• Varicosi safena magna destra
La paziente lamenta da tempo importanti
dolori diffusi a tutto l'apparato locomotore nell'ambito di una sindrome del
dolore cronico, in particolare a livello della colonna cervicale, delle
ginocchia, dei piedi e delle piccole articolazioni delle mani. Da anni sono
presenti dolori alle ginocchia ed ai piedi, per i quali ha beneficiato di
numerose valutazioni specialistiche, è stata sottoposta a revisioni chirurgiche
e a trattamenti fisioterapici ed ha assunto diversi medicamenti. Nonostante i
trattamenti la sintomatologia persiste ed è tale da rendere difficoltoso lo
svolgimento della sua professione di insegnate di danza. A tutto questo si
aggiungono forti dolori ai piedi e secondo il parere dello specialista l'unica
opzione per diminuire la sintomatologia algica sarebbe quella di sottoporsi ad
una artrodesi metatarso-falangea. La paziente non desidera prendere in
considerazione il trattamento chirurgico in quanto potrebbe compromettere
definitivamente la sua professione ed inoltre non le permetterebbe più di
portare i tacchi. La proposta di tentare con una infiltrazione locale è stata
rifiutata poiché sino ad ora le infiltrazioni livello del ginocchio non le
hanno portato benefici.
A febbraio 2019 ha sviluppato dolori al
livello della spalla sinistra, che esacerbano al movimento (soprattutto
all'elevazione della spalla) e che la disturbano nel sonno, accompagnati da una
sensazione di formicolio alle mani e sensazione di addormentamento. La RNM
cervicale rivela unicamente una minima protrusione del disco in sede
mediana-paramediana destra a livello C3-C4 senza conflitti radicolari. Per
escludere una malattia reumatica infiammatoria è stata sottoposta ad una
scintigrafia ossea che mostrava lesioni di tipo degenerativo a livello
dell'articolazione MTF di entrambe i piedi, delle spalle e delle anche ma
permetteva di escludere lesioni di tipo infiammatorio.
A mio avviso l'attuale professione non è
compatibile con l'intensità, della sintomatologia algica e chiedo che la
signora RI 1 possa beneficare di una valutazione AI nell'ottica di stabilire la
sua incapacità lavorativa e se vi sono possibilità di una riformazione
professionale.” (doc. AI pag. 498)
Con annotazione 23 gennaio
2020.
il dr. __________ del SMR ha osservato:
" Dalla documentazione medica agli atti non mergono fatti
nuovi né modificazioni di fatti noti che conducono a sostanziali cambiamenti
dello stato di salute e funzionale.” (doc. AI pag. 500)
Con progetto di decisione
del 24 gennaio 2020 e, quindi, decisione del 3 marzo 2020, l’amministrazione
non è entrata nel merito della nuova domanda sulla base di queste motivazioni:
"
(…) Gentile Signora RI 1,
con la nuova richiesta di prestazioni Al
del 22.01.2020, lei ha richiesto una rendita Al. Le disposizioni legali che le
competono si trovano in allegato. La nostra decisione si basa su questi
presupposti.
Decidiamo pertanto
Non si entra nel merito della richiesta
di prestazioni.
Considerazioni
Con decisione del 20.10.2017 le abbiamo
attribuito una rendita intera con grado Al dell'81% dal 01.07.2015 al
30.09.2015, del 100% dal 01.10.2015 al 31.05.2016 e del 100% dal 01.07.2016 al
31.03.2017
Il 22.01.2020 abbiamo ricevuto la sua
nuova richiesta. Essa può essere esaminata unicamente se la situazione medica o
professionale si è modificata in modo importante.
Il rapporto medico redatto dalla Dr.ssa
med. __________ e datato 02.01.2020 è stato sottoposto al vaglio del Servizio
medico regionale (SM R). Quest'ultimo conclude dicendo che da quanto
pervenutoci non emergono fatti nuovi né modificazioni di fatti noti che
conducono a sostanziali cambiamenti dello stato di salute e funzionale.
Per questo motivo non possiamo entrare
nel merito della sua nuova richiesta.” (doc.
AI pag. 507)
2.7
In concreto
l’insorgente, chiamata a rendere almeno verosimile che, rispetto all’ultima
decisione formale del 20 ottobre 2017, vi è stato un peggioramento del suo
stato di salute, non ha reso verosimile una modifica della sua situazione
valetudinaria rilevante, ossia tale da incidere sulla capacità lavorativa.
In effetti, la nuova domanda
si basa esclusivamente sul menzionato certificato medico del 2 gennaio 2020
della dr.ssa __________, nel quale la curante ha in sostanza ripreso le
affezioni e le diagnosi già evidenziate e indagate nell’ambito della prima
domanda, in particolare in sede di perizia __________ del 18 gennaio 2017, le
cui conclusioni sono state fatte proprie nella decisione formale del 20 ottobre
2017, cresciuta incontestata in giudicato e per questo vincolante. La curante
non espone tuttavia in che misura e in che modo le patologie elencate influirebbero
sulla capacità lavorativa dell’assicurata rispettivamente in che misura lo farebbero
in maniera e in misura diverse da quanto diffusamente valutato dal __________.
Quanto ai dolori alla spalla
sinistra che la curante indica insorti nel febbraio 2019, a parte il fatto che
le menzionate valutazioni radiologiche eseguite non sembrano confermare la
presenza di patologie maggiori, va detto che la certificazione in oggetto non
indica in che misura tali dolori potrebbero influire sulla capacità lavorativa.
Come correttamente
evidenziato dal medico SMR, nell’annotazione del 23 gennaio 2020 (doc. AI pag. 500),
tale certificato non riporta dunque alcun fatto medico nuovo rispettivamente
modificazioni significative di fatti noti e già precedentemente valutati dal __________
e dal SMR, in particolare in occasione del rapporto finale del 19 gennaio 2017
(doc. AI pag. 284).
Tale documento non permette
dunque nemmeno di ipotizzare l’intervento di un cambiamento rilevante delle
circostanze di fatto rispetto a quanto accertato e deciso nell’ambito della
precedente procedura, sfociata nel provvedimento del 20 ottobre 2017, cresciuto
incontestato in giudicato e per questo in questa sede vincolante.
Questo giudice -
attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti - non ha
quindi motivo di distanziarsi dall'apprezzamento del medico SMR dr. __________
nell’annotazione del 23 gennaio 2020, giusta il quale la certificazione
prodotta dall’assicurata non permette di oggettivare una sostanziale modifica
dello stato di salute.
Sia peraltro osservato che
la citata certificazione è l’unico atto medico presentato in occasione della
nuova domanda di prestazioni, l’assicurata non avendo prodotto documentazione
medica nemmeno nei 30 giorni assegnatigli dall’amministrazione per formulare
osservazioni e per produrre eventuali mezzi di prova al progetto di decisione
del 24 gennaio 2020 (doc. AI pag. 501).
Val la pena anche di
osservare che l’assicurata, in sede di ricorso, si è espressamente riservata di
produrre nuova documentazione medica “probante”, non appena “l'attuale
sospensione di ogni attività professionale dovuta al coronavirus” sarebbe
stata revocata. A tale promessa tuttavia la ricorrente non ha dato seguito, non
facendo pervenire alcun nuovo atto medico, e questo malgrado le attività degli
studi medici siano normalmente riprese da alcuni mesi. In proposito va
nondimeno osservato che, come esposto al consid. 2.4 che precede, la
giurisprudenza ha più volte ribadito che nell'ambito di una nuova
domanda di prestazioni l'assicurato già nella nuova richiesta deve rendere
verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni, mentre che atti
prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare
nell'ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012
del 9 luglio 2012, 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2.
A proposito del medico SMR
giova del resto qui ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -
di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come
pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare
capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni
del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un
assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con
riferimenti).
Non va del resto neppure
dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima
Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche
se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno
un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega
al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del
23.
aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid.
3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF
ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06
del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
In
conclusione, non essendo stata resa verosimile una notevole modifica
nelle condizioni di salute dell’assicurata nell’ambito della procedura
amministrativa e, quindi, prima della resa del querelato provvedimento, secondo
questo giudice giustamente l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova
richiesta di prestazioni.
La decisione impugnata va
dunque confermata e il ricorso respinto.
2.8
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI
la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti