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Decisione

32.2020.5

Assegno grandi invalidi (AGI) per minorenni e supplemento per cure intensive (SCI)

3 agosto 2020Italiano57 min

dell’assicurata hanno, inoltre, postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.5

PC/sc

Lugano

3 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

rappr. da: RA 2

contro

la decisione del 26 novembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata il __________

2015, è affetta da un disturbo dello spettro autistico, diagnosticato il 3

agosto 2017 dal Prof. dr. __________, neuropediatra e primario dell’Istituto

pediatrico della __________ - e che costituisce un’infermità congenita

riconosciuta secondo la cifra 405 dell’Ordinanza sulle infermità congenite

(OIC) - a seguito del quale è stata posta al beneficio di provvedimenti

sanitari e mezzi ausiliari (ergoterapia, terapia comportamentale, analisi

genetiche, partecipazione al progetto pilota “Intervento precoce intensivo

per i bambini affetti da autismo infantile”, una ortesi a conchiglia e

pannolini: pag.16-29, 37-40, 47-51, 56-57, 59-60, 63-64, 66-72, 75-76, 109-116,

130-131, 146-147, 151-152, 177-178, 190-191 incarto AI).

1.2. In data 10 luglio 2018

l’assicurata, per il tramite del padre, ha presentato una domanda di assegno

grandi invalidi (AGI) per minorenni (pag. 89-97 incarto AI).

1.3. Eseguiti gli accertamenti del

caso, in particolare un’inchiesta a domicilio in data 16 luglio 2019 (4 anni e

1 mese: pag. 153-158 incarto AI), con progetto di decisione del 10 settembre

2019 (pag. 166-171 incarto AI), l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito:

UAI) ha preannunciato all’assicurata l’attribuzione di un AGI minorenni di

grado lieve dal 1° maggio 2019 e di grado medio dal 1° agosto 2019,

riconoscendo la necessità di aiuto regolare e permanente da parte di terzi per

lo svolgimento di 4 atti ordinari della vita (“vestirsi/svestirsi” da

maggio 2018; “alzarsi/sedersi/coricarsi” da maggio 2019; “lavarsi”

da maggio 2018 e “espletare i propri bisogni corporali” da maggio 2019),

oltre a sorveglianza personale permanente a partire da maggio 2019. L’UAI ha

pertanto concluso che “Sono quindi assolte le condizioni per il versamento

di un assegno per grandi invalidi minorenni di grado lieve a partire da maggio

2019 (dopo un anno di attesa), con aumento a grado medio da agosto 2019 (tre

mesi dopo il riconoscimento della prestazione). Il calcolo del tempo

supplementare non raggiunge le 4 ore per ottenere il diritto al supplemento per

cure intensive” (pag. 167 incarto AI).

1.4. A seguito delle contestazioni

sollevate il 9 ottobre 2019 dal padre di RI 1 e dalla signora __________ di __________

contro tale progetto di decisione, rivendicando il bisogno di aiuto anche per

gli atti di “mangiare” e di “spostarsi/stabilire contati sociali”,

oltre al diritto ad un supplemento per cure intensive (pag. 180-183 incarto

AI), dopo avere acquisito agli atti l’annotazione del 31 ottobre 2019

dell’assistente sociale (pag. 186-188 incarto AI), con decisione del 26

novembre 2019 (pag. 192-197 incarto AI), l’UAI ha assegnato all’assicurata il

diritto ad un AGI minorenni di grado medio dal 1° maggio 2019, riconoscendo la

necessità di aiuto regolare e permanente da parte di terzi per lo svolgimento

di 5 atti ordinari della vita (“vestirsi/svestirsi” da maggio 2018; “alzarsi/sedersi/coricarsi”

da maggio 2019; “mangiare” da novembre 2016; “lavarsi” da maggio

2018 e “andare alla toilette” da maggio 2018), oltre a sorveglianza

personale permanente a partire da maggio 2019. L’UAI ha pertanto concluso che “sono

assolte le condizioni per il versamento di un assegno per grandi invalidi

minorenni di grado medio a partire da maggio 2019 (trascorso un anno di attesa

dalla nascita di un maggiore bisogno di aiuto nel compiere i seguenti atti

ordinari della vita: vestirsi/svestirsi, mangiare, lavarsi e andare in

toilette). Il calcolo del tempo supplementare non raggiunge le 4 ore per

ottenere il diritto al supplemento per cure intensive” (pag. 193 incarto

AI).

1.5. Tale decisione è stata

tempestivamente impugnata dall’assicurata, rappresentata dal padre, a sua volta

patrocinato dalla RA 2, chiedendo il riconoscimento del diritto ad un AGI

minorenni di grado elevato dal 1° maggio 2019 e, dalla stessa data, il diritto

ad un supplemento per cure intensive di 6 ore (doc. I, pag. 33).

Fatti

I rappresentanti legali

dell’assicurata hanno, inoltre, postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I, pag. 33)

Innanzitutto contestato è

stato il riconoscimento, da parte dell’UAI, della necessità di aiuto

supplementare di cui abbisogna RI 1 per il compimento di cinque atti ordinari della

vita, ad esclusione di quello dello “spostarsi in casa e

all’esterno/stabilire contatti sociali”. Questo in quanto secondo

l’amministrazione, nonostante il bisogno supplementare per tale atto sia stato

riconosciuto in occasione dell’inchiesta a domicilio, lo stesso potrebbe essere

computato e avrebbe quindi dovuto essere rivalutato al compimento dei 5 anni

della bambina (vale a dire nel maggio 2020), secondo l’Allegato III della

Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI). Tale modo di procedere

dell’amministrazione non appare corretto, a mente dei rappresentanti legali, in

quanto l’indicazione di un’età di 5 anni nella CIGI costituisce un’età media

indicativa che non può essere considerata imperativa. Al contrario, a loro modo

di vedere, la necessità di un maggiore aiuto rispetto a un coetaneo non

invalido per l’atto di “spostarsi in casa e all’esterno/stabilire contatti

sociali” deve essere ammessa nel caso di specie a partire dai 3 anni di

età, ossia dal mese di maggio 2018, secondo le constatazioni fatte dai medici e

dagli educatori di riferimento. Tale soluzione, inoltre, appare secondo i

rappresentanti legali rispettosa di quanto considerato a livello

medico-scientifico, laddove è unanimemente riconosciuto che, già dai tre anni

di età, un bambino senza invalidità è in grado di stabilire e curare i rapporti

sociali, peraltro pure al centro del percorso formativo già a partire dalla

scuola dell’infanzia.

I rappresentanti legali contestano

inoltre il calcolo del supplemento di cure intensive allestito

dall’amministrazione (3 ore e 18 minuti) sia per quanto attiene al

riconoscimento del tempo necessario per mettere togliere le ortesi (15 minuti)

sia per il riconoscimento del tempo legato all’atto dell’igiene personale (30

minuti). I patrocinatori della ricorrente contestano pure che la modifica

dell’Allegato IV (“Tetti massimi di tempo e aiuto prestato in funzione

dell'età”) alla Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI) e

del marginale 8074 entrata in vigore il 1° gennaio 2018 sia conforme ai

disposti di legge rispettivamente si fondi su di una base legale sufficiente.

Infine, i rappresentanti

legali hanno rilevato che il diritto all’AGI minorenni - secondo quanto esposto

in sede ricorsuale da ritenere di grado elevato - vada riconosciuto già dal 1°

maggio 2019, vale a dire a partire dal compimento dei 4 anni di RI 1, e non

dopo un periodo di tre mesi da tale data ex art. 88a cpv. 2 OAI. A loro parere,

difatti, allo scadere dell’anno di attesa (vale a dire nel maggio 2019) è

subentrata la modifica del grado di grande invalidità per motivi di età (dai 4

anni si può considerare la necessità di aiuto nell’atto di

alzarsi/sedersi/coricarsi, oltre ad una sorveglianza permanente), e non per un

peggioramento dello stato di salute, circostanza che avrebbe sì imposto

l’attesa di un termine di tre mesi.

Per tali motivi, i patrocinatori

della ricorrente hanno quindi concluso che l’assicurata ha diritto ad un AGI

minorenni di grado elevato e un supplemento per cure intensive di 6 ore a

partire dal 1° maggio 2019 (doc. I, pag. 33).

1.6. Con la risposta di causa del

5 febbraio 2020 l’UAI, dopo avere richiesto una presa di posizione

all’assistente sociale competente che ha allestito un nuovo rapporto (doc. V-1

e 2), ha chiesto il parziale accoglimento del ricorso, limitatamente al

riconoscimento di un supplemento di cure intensive di 4 ore dal 1° maggio 2019

(ritenuto un tempo supplementare calcolato in 2 ore per il compimento di atti ordinari

della vita, in tre minuti per l’accompagnamento a visite mediche o a sedute di

terapia ed in due ore per la sorveglianza personale permanente per un totale di

4 ore e 3 minuti: fr. doc. V, pag. 4) mentre per il restante ha confermato la

correttezza della decisione impugnata, con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi in diritto, in particolare ribadendo di avere

correttamente applicato la direttiva amministrativa CIGI (stato al 1° gennaio

2018) vincolante al momento della decisione resa (doc. V).

1.7. In data 17 febbraio 2020 i

rappresentanti legali hanno trasmesso al TCA il certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione (doc. IX).

1.8. In data 20 febbraio 2020

(doc. X) i rappresentanti legali hanno ribadito le richieste ricorsuali di

riconoscimento del maggior bisogno di aiuto per RI 1 in relazione all’atto

ordinario di “spostarsi/stabilire contatti sociali” dai tre anni di età,

così come pure del supplemento per cure intensive di 6 ore (contestazione dei

tetti massimi secondo l’Allegato IV della CIGI), tranne quelle divenute

superflue visto il nuovo rapporto dell’assistente sociale (doc. V-2). I rappresentanti

legali hanno, pure, nuovamente richiesto che l’inizio del diritto (ossia AGI

minorenne di grado elevato e supplemento per cure intensive di 6 ore) venga

fissato nel mese di maggio 2019, momento del raggiungimento dei quattro anni da

parte di RI 1, senza che venga applicato il periodo di attesa di tre mesi (doc.

X).

1.9. Con osservazioni del 4 marzo

2020 l’UAI ha ribadito i contenuti della risposta di causa del 5 febbraio 2020 (doc.

XII).

1.10. Il doc. XII è stato trasmesso

per conoscenza ai patrocinatori dell’assicurata in data 6 marzo 2020 (doc.

XIII).

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione a sapere se l’assicurata ha diritto ad un assegno per grandi invalidi

minorenni di grado medio dal 1° maggio 2019, senza alcun supplemento per cure

intensive, come riconosciuto con la decisione contestata, oppure ad un assegno

per grandi invalidi di grado elevato dal 1° maggio 2019 con un supplemento per

cure intensive di 6 ore dal 1° maggio 2019.

Preliminarmente questa

Corte osserva che, nella risposta di causa del 5 febbraio 2020, l’UAI ha

postulato l’accoglimento parziale del ricorso e la riforma della decisione

impugnata nel senso di riconoscere alla ricorrente - oltre ad un AGI minorenni

di grado medio dal 1° maggio 2019 - un supplemento per cure intensive di 4 ore

a partire dal 1° maggio 2019 (cfr. consid. 1.6; cfr. art. 6 cpv. 1 Lptca).

Nella misura in cui

l’amministrazione non ha emesso una nuova decisione (cfr. art. 6 cpv. 2 Lptca),

tale scritto assume nel caso di specie il carattere di una mera proposta

indirizzata al giudice affinché egli decida in tal senso.

2.2

Secondo l’art. 9 LPGA - che

ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) - è

considerato grande invalido colui che a causa di un danno alla salute ha

bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che

l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto

di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti

ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia

lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso

incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato

(cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio

2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della

vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid.

2.):

- vestirsi/svestirsi

-

alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene

personale

- andare al gabinetto

- spostarsi (in casa e

all'esterno) e stabilire contatti.

Per atti che permettono di

stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato

che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così

come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V

127).

2.3

L’art. 42 LAI prevede in

particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA)

in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno

per grandi invalidi (cpv. 1).

La grande invalidità è di

grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).

È considerato grande

invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in

modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà

quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto

almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato

in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato

grande invalido di grado lieve (cpv. 3).

L’art 37 OAI stabilisce

che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è

totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare

e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo

stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

La grande invalidità è di

grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a) di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente

nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).

Infine, la grande

invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a) è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita,

b) necessita di una

sorveglianza personale permanente,

c)

necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste

dalla sua infermità,

d)

a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole,

e)

è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).

L'art. 38 OAI

("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana")

stabilisce che:

" Esiste un

bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi

dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in

un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a) non può

vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:

b) non può

compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa

senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c) rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).

Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere

diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido

(cpv. 2).

È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione

della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le

situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare

le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di

tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3)."

Per i minorenni, secondo

l’art. 37 cpv. 4 OAI, si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di

sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un

minorenne non invalido della stessa età. Per calcolare la grande invalidità dei

minorenni si applicano le direttive dell’allegato III concernenti il calcolo della

grande invalidità determinante dei minorenni (marg. 8086 della Circolare

sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità

[CIGI]: SVR 2009 IV nr. 30 p. 85 consid. 4.2.1 [9C_431/2008]; STF 8C_158/2008

del 15. ottobre 2008 consid. 5.2.2).

Secondo l’art. 42 cpv. 4

LAI l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al

più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto

al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o

in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a

partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Va

qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato

che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del

diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1

LAI.

Continua invece ad essere

applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto

alla rendita.

L’art. 28 LAI prevede

quanto segue:

" 1.

L’assicurato ha diritto a una rendita se:

a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d’integrazione ragionevolmente esigibili;

b. ha avuto

un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante

un anno senza notevole interruzione;

e

c. al termine di

questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.

2.

La rendita è graduata come segue, secondo il grado di

invalidità:

Grado d’invalidità Diritto alla rendita in frazioni di

rendita intera

almeno 40 % un quarto

almeno 50 % metà

almeno 60 % tre quarti

almeno 70 % rendita intera”

Riguardo all’importo

dell’assegno per grandi invalidi, l’art. 42 ter cpv. 1 LAI stabilisce che:

" Il grado

personale di grande invalidità è determinante per stabilire l’importo

dell’assegno per grandi invalidi. L’assegno per grandi invalidi è versato

individualmente e deve agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali

della vita. L’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato

ammonta all’80 per cento, in caso di grande invalidità di grado medio al 50 per

cento e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20 per cento

dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi

3.

e 5 LAVS. L’assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di

importo giornaliero.”

2.4

I minorenni grandi invalidi

che necessitano di un’assistenza intensiva hanno diritto ad un supplemento.

L’art. 42 ter cpv. 3 LAI

prevede, infatti, che:

" L’assegno

per minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di un’assistenza

intensiva è aumentato di un supplemento per cure intensive; il supplemento non

è accordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il

bisogno di assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100

per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e,

in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell’importo

massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.4

Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio

federale disciplina i dettagli.”

L’art. 39 OAI

("supplemento cure intensive") precisa che:

" 1

Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi dell’articolo 42ter capoverso 3

LAI quando questi necessitano, a causa di un danno alla salute, di

un’assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al giorno.

2.

Come assistenza si considera il maggior bisogno di

cure e di cure di base rispetto a quelle richieste da minorenni non invalidi

della stessa età. Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate

dal medico e applicate dal personale sanitario ausiliario, nonché alle misure

pedagogico-terapeutiche.

3.

Se un minorenne necessita, a causa di un danno alla

salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest’ultima può essere

conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente

intensiva necessaria a causa dell’invalidità può essere conteggiata come

quattro ore di assistenza.”

Al riguardo, va rilevato che la

Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità

(CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, Stato: 1° gennaio 2018, riferendosi alla

sorveglianza permanente di cui all’art. 39 capoverso 3 OAI – il quale prevede

che se un minorenne necessita, a causa di un danno alla salute, una

sorveglianza supplementare permanente, quest’ultima può essere conteggiata come

due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a

causa dell’invalidità può essere conteggiata come quattro ore di assistenza -

alle cifre marginali 8078-8078.3 prevede i casi nei quali sussiste la necessità

di una sorveglianza permanente, mentre alla cifra marginale 8079 illustra le

circostanze nelle quali la sorveglianza riveste carattere particolarmente

intensivo.

A proposito della sorveglianza

permanente, la cifra marginale 8078 stabilisce che:

" 8078: I N.

8035-8039 sono applicabili per analogia.

In questo contesto occorre tenere conto in particolare del

confronto con il comportamento dei coetanei (DTF 137 V 424). Normalmente la

sorveglianza permanente non è riconosciuta prima dei sei anni dato che fino a

quest’età anche un bambino sano ha bisogno di sorveglianza (eccezioni v.

Allegato III).”

Nell’“Allegato III:

Direttive sul calcolo della grande invalidità determinante per i minorenni”,

con riferimento all’età media per prendere in considerazione il notevole

impegno supplementare dovuto all’invalidità a proposito della sorveglianza

personale è stato precisato che:

" Di regola

prima dei 6 anni la sorveglianza personale non va presa in

considerazione.

Per i bambini affetti da autismo infantile o colpiti da frequenti

attacchi di epilessia che nessuna medicazione riesce a tenere sotto controllo

il bisogno di sorveglianza può essere riconosciuto già a partire da 4 anni,

a seconda della situazione e della gravità del disturbo.

Generalmente prima degli 8 anni non bisogna considerare una

sorveglianza particolarmente intensiva.”

Le cifre marginali

8078.1-8078.3 prevedono che la necessità di una sorveglianza sussiste in

particolare se:

" 8078.1 il

minore potrebbe nuocere a sé stesso o a terzi.

Il pericolo e la necessità di sorveglianza che ne deriva devono

permanere nonostante le misure relative all’obbligo di ridurre i danni adottate

(box, babyphone, protezioni per prese, finestre, porte, fornelli ecc.).

Esempio:

Un bambino di 9 anni non è in grado di riconoscere i pericoli.

Prova in continuazione ad esplorare le prese elettriche. È anche

particolarmente attratto dall’acqua e cerca sempre di aprire i rubinetti.

Nonostante le misure adottate (p. es. applicazione di protezioni sulle prese

ecc.) non è possibile scongiurare tutti i rischi (p. es. allagamento). Sussiste

dunque una necessità di sorveglianza. La stessa situazione si presenta nel caso

di un bambino di cinque anni. In questo caso la necessità di sorveglianza è

dovuta all’età e non può dunque essere riconosciuta.

8078.2

la sorveglianza personale presenta un certo grado

d’intensità, che supera la necessità di sorveglianza di un bambino sano della

stessa età (sentenza del TF 9C-431/2008 del 29.02.2009).

8078.3

Nel caso dei minori la sorveglianza personale permanente è

conteggiata automaticamente come due ore di assistenza nell’ambito del SCI.

Diversamente da quel che succede per gli adulti, anche nell’ambito della grande

invalidità di grado elevato non si deve attribuirle un’importanza minima, ma

essa deve essere attentamente verificata.”

Il carattere particolarmente

intensivo della sorveglianza è invece trattato alla cifra marginale 8079 CIGI,

la quale stabilisce che:

" La

sorveglianza è considerata particolarmente intensiva se alla persona addetta

all’assistenza sono richiesti un grado di attenzione superiore alla norma e una

prontezza d’intervento costante. Ciò significa che la persona addetta

all’assistenza deve trovarsi costantemente nelle immediate vicinanze dell’assicurato,

poiché qualsiasi distrazione può avere con ogni probabilità conseguenze che

possono metterne a repentaglio la vita o può portare a gravi danni per persone

e/o cose. A causa della sorveglianza/assistenza uno a uno richiesta, la persona

addetta all’assistenza non può dedicarsi praticamente a nessun’altra attività.

Inoltre, per la sicurezza dell’assicurato e del suo ambiente è necessario

prevedere anticipatamente misure adeguate per ridurre il danno, senza tuttavia

che queste provochino una situazione non esigibile per l’ambiente.

Se è possibile utilizzare strumenti di sorveglianza (monitor,

allarmi), la sorveglianza non è da considerare automaticamente come

particolarmente intensiva.

La necessità di una sorveglianza durante la notte non costituisce

una condizione per qualificare la sorveglianza come particolarmente intensiva.

Esempio 1:

Un bambino autistico ha gravi difficoltà a percepire il mondo

circostante e a comunicare con esso, il che si manifesta nel suo comportamento

nei confronti di determinati oggetti (p. es. rovescia contenitori, lancia

oggetti, danneggia mobili ecc.). Il bambino non è inoltre in grado di

riconoscere i pericoli: egli può ad esempio uscire improvvisamente dalla

finestra. Eventualmente non è nemmeno in grado di reagire adeguatamente a

richiami o avvertimenti verbali. In determinate situazioni può ad esempio prodursi

un comportamento autolesionista o aggressivo verso altre persone. Per questi

motivi la persona addetta all’assistenza deve trovarsi costantemente nelle

immediate vicinanze del bambino, con un grado di attenzione superiore alla

norma, e deve essere pronta ad intervenire in qualsiasi momento.”

2.5

Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2

OAI l’ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l’altro, mediante

l’esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la giurisprudenza,

un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità

di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta (in casu

si trattava di un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure

a domicilio) deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in

cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e

limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere

contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni

divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto

deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli

provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre

deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora

il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle

assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente

insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona

competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della

fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140

V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

(cfr. STCA 32.2019.173 del 19 giugno 2020, consid. 2.4).

2.6

Va infine ricordato che, al

pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le

circolari), pur non avendo valore vincolante di legge, si prefiggono comunque

di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a

determinate disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme

del diritto e di garantire la parità di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 =

SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza

all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le

loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle

prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno

valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i

Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell’amministrazione.

Servono a creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo

una certa utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma

superiore che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di

lacune, le direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che

deriva dalla giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V

346.

consid. 5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e

rappresentano il punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una

norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice

ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve

scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle

disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid.

3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204

consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

(cfr. STCA 32.2019.62 del 6 luglio 2020, consid. 2.5).

2.7

A seguito della domanda di

prestazioni, l’UAI ha dato incarico all’assistente sociale (__________) di

esperire un’inchiesta domiciliare eseguita il 16 luglio 2019 (pag. 153-158

incarto AI), alla presenza della bambina, del padre e dell’assistente sociale __________

(__________).

In tale occasione,

l’assistente sociale ha riconosciuto che RI 1, rispetto ad un coetaneo non

invalido, necessita di un maggior bisogno di aiuto da parte di terzi nel

compimento di 4 atti ordinari della vita e meglio:

" vestirsi/svestirsi (da

maggio 2018)

alzarsi/sedersi/coricarsi (da

maggio 2019) pulizia personale (da

maggio 2018)

espletare i propri bisogni corporali (da

maggio 2018)

e necessità di sorveglianza personale (da maggio

2019).”

Su richiesta del 12 agosto

2019.

dell’assistente sociale (__________; pag. 137-138 incarto AI), il 14

agosto 2019 il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in pediatria,

ha ritenuto giustificato, dal punto di vista medico, l’impegno supplementare da

parte del padre di RI 1 nell’ambito dell’atto di alzarsi/sedersi, coricarsi

dovuto ai risvegli notturni e la maggiore sorveglianza personale rispetto ad un

coetaneo già a decorrere dai 4 anni in forza della cifra marginale

8078.1

CIGI, a causa della gravità della patologia (disturbo dello spettro

autistico nell’ambito di una Sindrome di Rett atipica) di cui è affetta RI 1

(pag. 148 incarto AI).

Sulla base di tali

valutazioni, con progetto di decisione del 10 settembre 2019 (pag. 166-171

incarto AI), l’UAI ha preannunciato all’assicurata l’attribuzione di un AGI

minorenni di grado lieve dal 1° maggio 2019 (dopo un anno di attesa) e di grado

medio dal 1° agosto 2019 (tre mesi dopo il riconoscimento della prestazione).

Il calcolo del tempo supplementare non raggiunge le 4 ore per ottenere il

diritto al supplemento per cure intensive (pag. 167 incarto AI).

A seguito delle osservazioni presentate il 9 ottobre 2019 dal padre di RI 1 e

dall’assistente sociale (__________) di __________ contro tale progetto di

decisione (pag. 180-183 incarto AI), l’assistente sociale (__________) dell’UAI,

chiamata dall’amministrazione ad esprimersi, con annotazione del 31 ottobre

2019.

(pag. 186-188 incarto AI), ha riconosciuto che RI 1, rispetto ad un

coetaneo non invalido, necessita di un maggior bisogno di aiuto da parte di

terzi nel compimento di 5 atti ordinari della vita e meglio:

" vestirsi/svestirsi (da

maggio 2018)

alzarsi/sedersi/coricarsi (da

maggio 2019)

mangiare (da

novembre2016)

lavarsi (da

maggio 2018)

andare alla toilette (da

maggio 2018)

e necessità di sorveglianza personale permanente (da maggio 2019).”

Nella medesima occasione

l’assistente sociale ha pure puntualizzato quanto segue:

" (…) 2.

Riconoscimento dell'atto ordinario della vita di spostarsi (in casa e

all'esterno) /stabilire contatti sociali a partire dai 3 anni.

Le direttive CIGI stabiliscono che: "A 10 mesi un bambino

sa gattonare. A 15 mesi un bambino può camminare da solo. A 3 anni sa salire le

scale da solo. A partire da 5 anni, il bambino stabilisce contatti sociali

nell'ambiente circostante. Nella maggior parte dei casi il suo linguaggio è

comprensibile, anche per chi non lo conosce.

Sa andare da solo a scuola, se il tragitto non è pericoloso.

Conosce le regole sociali e riesce a tenere una conversazione. A partire da 8

anni, il bambino è consapevole delle regole della circolazione stradale e sa

valutare i pericoli."

Come descritto nel mio rapporto d'inchiesta, a causa dei limiti legati

all'autismo, RI 1 necessita di aiuto sia negli spostamenti all'esterno della

propria abitazione, sia nel mantenimento dei contatti sociali. Non manifesta invece

problemi di tipo motorio che la limitano negli spostamenti all'interno della

sua abitazione, né nel salire e nello scendere le scale. Inoltre, dai

certificati medici presenti all'incarto risulta che l'assicurata, nonostante la

regressione che si è manifestata nei suoi primi mesi di vita, ha rispettato le

tappe dello sviluppo motorio.

Facendo riferimento a quanto esposto nella CIGI non è possibile rilevare,

rispetto a un coetaneo, una maggiore dipendenza nel compimento dell'atto, che

al momento non può quindi essere computato. Questo aspetto sarà da rivalutare

al compimento dei cinque anni, nel mese di maggio del 2020.

3.

Riconoscimento dei una sorveglianza particolarmente intensiva (SCI 4 ore).

Secondo le direttive GIGI (Marginale 8078): "Normalmente la

sorveglianza permanente non riconosciuta prima dei sei anni dato che fino a

quest'età anche un bambino sano ha bisogno di sorveglianza." Per i

bambini autistici o epilettici, a seconda della situazione e della gravità del

disturbo, le disposizioni CIGI permettono il riconoscimento della sorveglianza

personale già a partire dai quattro anni. In merito alla sorveglianza

particolarmente intensiva, viene invece riportato che generalmente essa non va

considerata prima degli otto anni.

RI 1 ha quattro anni e presenta una diagnosi di disturbo dello spettro

autistico. Durante l'anno scolastico 2018-2019 RI 1 ha frequentato l'asilo nido

__________, a __________ e dal mese di settembre è inserita nell'Unità __________

(Gruppo __________), presso l'Istituto __________ di __________.

Come descritto nel mio rapporto d'inchiesta del 30.08.2019, RI 1 è una bambina

agitata ed irrequieta che, secondo le affermazioni del padre, non ha coscienza

dei pericoli ed assume comportamenti imprevedibili e che, per tale ragione, non

può essere lasciato sola neppure per pochi minuti.

In considerazione di quanto appena esposto e tenuto conto dell'annotazione

redatta il 14 agosto 2019 dalla dr.ssa __________, confermo che RI 1 necessita

di una sorveglianza personale permanente (due ore SCI) a decorrere dal

compimento dei quattro anni.

Le attenzioni di cui RI 1 ha bisogno sono infatti costanti e più intense

rispetto a quelle richieste da un coetaneo.

Non sussistono invece i presupposti per attribuire una

sorveglianza particolarmente intensiva per la quale, secondo le disposizioni

CIGI, "la persona addetta all'assistenza deve trovarsi costantemente

nelle immediate vicinanze dell'assicurato, poiché qualsiasi distrazione può

avere con ogni probabilità conseguenze che possono metterne a repentaglio la

vita o può portare a gravi danni per persone e/o cose. A causa della sorveglianza/assistenza

"uno a uno" richiesta, la persona addetta all'assistenza non può

dedicarsi praticamente a nessun'altra attività."

Ciò non è il caso a scuola o all'asilo, dove le educatrici devono

occuparsi contemporaneamente di diversi bambini.”

(pag. 186-187 incarto AI)

Alla luce di questa valutazione,

con decisione del 26 novembre 2019 (pag. 192-197 incarto AI), l’UAI, rivedendo

in parte la propria posizione, ha assegnato all’assicurata il diritto ad un

AGI minorenni di grado medio dal 1° maggio 2019 (trascorso un anno di

attesa dalla nascita di un maggiore bisogno di aiuto nel compiere i seguenti

atti ordinari della vita: vestirsi/svestirsi, mangiare, lavarsi e andare in

toilette). Il calcolo del tempo supplementare non raggiunge le 4 ore per ottenere

il diritto al supplemento per cure intensive (pag. 193 incarto AI).

Davanti al TCA, segnatamente con la risposta di causa del 5 febbraio 2020,

l’UAI, dopo avere richiesto una presa di posizione all’assistente sociale

competente che ha allestito un nuovo rapporto (doc. V-1 e 2), ha informato

questa Corte di ritenere giustificato uno supplemento di cure intensive di 4

ore dal 1° maggio 2019 (ritenuto un tempo supplementare per il compimento di

atti ordinari della vita calcolato in 2 ore, in tre minuti per

l’accompagnamento a visite mediche o a sedute di terapia ed in due ore per la

sorveglianza personale permanente per un totale di 4 ore e 3 minuti: fr. doc.

V, pag. 4).

2.8

Nel caso concreto, la prima

contestazione riguarda il mancato riconoscimento da parte dell’UAI del regolare

e rilevante aiuto di terzi relativo all’atto di “spostarsi (in casa e fuori)

/ stabilire contatti sociali” motivato dal fatto che la bambina non ha

ancora compiuto 5 anni.

I rappresentanti legali

hanno contestato tale motivazione dell’amministrazione, sottolineando come la

stessa assistente sociale, autrice dell’inchiesta a domicilio, abbia

riconosciuto che la bambina, nata nel maggio 2015 (4 anni e 1 mesi di età al

momento dell’espletamento dell’inchiesta domiciliare svolta il 19 luglio 2019),

ha effettivamente bisogno di un maggior aiuto rispetto ai coetanei normodotati

per eseguire il succitato atto ordinario della vita. Ciò che è stato peraltro

ribadito dall’assistente sociale con l’annotazione del 31 ottobre 2019 (pag.

186-188 incarto AI), di cui si è già ampiamente detto al considerando 2.7, e

nella quale l’assistente sociale ha pure puntualizzato che, in base a quanto

esposto nella CIGI, tale aspetto sarà da rivalutare al compimento dei cinque

anni, nel mese di maggio del 2020. Considerazioni confermate dall’assistente

sociale pure davanti al TCA nell’annotazione del 21 gennaio 2020 (cfr. doc.

V-1).

L’UAI ribadisce anche davanti al TCA di avere applicato correttamente la CIGI

(stato al 1° gennaio 2018), a cui è vincolata, e che, pertanto, tale atto andrà

rivalutato al compimento dei 5 anni di età della bambina.

In una recentissima

sentenza 32.2019.173 del 19 giugno 2020, nota alle parti (in quanto, anche in

quel caso, il ricorrente - che era pure affetto da un disturbo dello spettro

autistico - era patrocinato dalla RA 2), questo Tribunale ha affrontato e

risolto la questione sulla base delle seguenti considerazioni:

" 2.7.

(…)

Ora, chiamato ad esprimersi in merito, il TCA non condivide la

valutazione operata dall’amministrazione, ritenuto che in numerosi altri casi

il bisogno di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo sano è stato riconosciuto

per l’atto in questione ben prima dei cinque anni di età indicati nell’Allegato

III CIGI come termine convenzionale di paragone, suscettibile di eccezioni.

Nell’Allegato III CIGI è, infatti, indicato a titolo preliminare

che “le seguenti direttive riportano dati indicativi concernenti l’età da non

applicare rigorosamente”, concludendo come le stesse vadano “seguite in maniera

flessibile”.

A conferma di ciò, a titolo di esempio, si veda la sentenza

9C_112/2017 del 14 giugno 2017, concernente un’assicurata, nata nel mese di

novembre 2011, affetta dalla nascita da una paresi cerebrale di tipo spastico

(tetraspasticità) su una leucomalacia periventricolare, alla quale l’Ufficio AI

aveva assegnato un AGI di grado lieve dal 1° febbraio 2014 e di grado medio dal

1° maggio 2014, diritto poi confermato con STCA 32.2015.167 del 14 dicembre 2016.

Il TCA, in particolare, avallando la valutazione dell’amministrazione, aveva

ritenuto che l'assicurata, oltre alla necessità di una sorveglianza personale

permanente, al più tardi a partire dal mese di novembre 2014 (quando ha

compiuto tre anni), adempisse le condizioni di cui all'art. 37 cpv. 4 OAI

per gli atti ordinari della vita come “vestirsi/svestirsi”, “alzarsi/sedersi e

coricarsi”, “mangiare”, “andare alla toilette” e “spostarsi”, ma non per l’atto

dell’igiene personale (lavarsi, pettinarsi, fare il bagno o la doccia).

Il Tribunale federale, al contrario, ha considerato che senza

l'aiuto di un terzo, l'assicurata non sarebbe stata in grado di svolgere

neppure l'atto ordinario della vita relativo all'igiene personale.

Dal fatto che l’interessata fosse in grado di gattonare e non

riuscisse a reggere la posizione eretta, come indicato nel rapporto d’inchiesta

a domicilio ai punti “alzarsi, sedersi, coricarsi” e “spostarsi in casa”,

l’Alta Corte ha fondato il proprio convincimento che “è del tutto verosimile

che, come indicato nella memoria ricorsuale, e già fatto valere davanti al

Tribunale cantonale, l'assicurata ha bisogno di aiuto per avvicinarsi e sostare

davanti al lavandino, come pure di essere costantemente sorretta, per procedere

alla toilette quotidiana”. Per tali ragioni, la nostra Massima Istanza ha

quindi stabilito che l’assicurata ha diritto ad un assegno per grandi invalidi

di grado elevato dal 1° novembre 2014 (cfr. STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017,

sottolineature della redattrice).

Questo Tribunale rileva, inoltre, che, come risulta dalla sentenza

STCA 32.2019.174 di data odierna, avente ad oggetto un caso del tutto simile,

lo stesso Ufficio AI, con una decisione coeva (emessa anch’essa il 19 agosto

2019), ha riconosciuto nel caso di un assicurato - nato pochi mesi dopo X.____________

e affetto dallo stesso disturbo dello spettro autistico - essere adempiuto il

requisito dell’aiuto notevole di terzi nell’atto di spostarsi, a partire dai

3.

anni di età (cfr. STCA citata, sottolineatura della redattrice).

Per tali ragioni, quindi, anche nel caso di specie, il TCA ritiene

che a X._____________ vada riconosciuto, a partire dal compimento dei tre anni

(dicembre 2017), il bisogno (accertato, come visto, dall’assistente sociale,

persona particolarmente qualificata per farlo ai sensi della giurisprudenza,

cfr. STF 8C_573/2018 dell’8 gennaio 2019, consid. 3.2.) di un aiuto maggiore da

parte di un terzo rispetto a un bambino senza invalidità per compiere l'atto

ordinario della vita relativo allo spostarsi/stabilire contatti sociali.

Tale soluzione si giustifica anche alla luce di quanto indicato in

proposito dagli autori menzionati nell'allegato III della CIGI, che sono di

supporto per definire la grande invalidità determinante per i minorenni, in

particolare HEINZ S. HERZKA, BERNARDO FERRARI, WOLF REUKAUF e FRANCINE FERLAND,

i quali nel contributo “Das Kind von der Geburt bis zur Schule” situano a

partire da tale età (3 anni) per il bambino lo stabilire e il curare i contatti

sociali.

Contatti che, del resto, come pertinentemente rilevato in sede

ricorsuale, sono posti alla base del percorso scolastico di ogni bambino fin

dalla scuola dell’infanzia, pensata proprio per consentire ai bambini fin dai

tre anni di età di sviluppare le loro potenzialità cognitive e sociali,

costruendo attraverso il gioco rapporti sociali e vivendo le prime esperienze

di collaborazione e confronto con altri coetanei e figure adulte non familiari,

imparando ad assumere progressivamente responsabilità verso la comunità (cfr. www.ti.ch/pianodistudio).

Su questo punto, quindi, il ricorso va accolto. (…)” (consid. 7 STCA citata;

n.d.r.: le sottolineature non sono della redattrice)

Il TCA riconferma in

questa occasione la giurisprudenza appena citata.

In concreto - tenuto conto

della grave patologia di cui è affetta la ricorrente (“Disturbo dello

spettro autistico nell’ambito di una Sindrome di Rett atipica”: cfr. pag.

148.

incarto AI) e che il rifiuto di considerare l’atto a partire dai 3 anni

anziché dai 5 anni è dovuto a quanto indicato nella CIGI (stato al 1° gennaio

2018) e non tenendo conto di tutti gli aspetti del caso concreto e che numerosi

autori citati dalla ricorrente (in particolare, Herzka/Ferrari/Reukauf), che sono

di supporto per definire la grande invalidità per i minorenni (cfr. la lista

dell’allegato III CIGI e sentenza 9C_112/2017 del 14 giugno 2017) pongono

attorno ai tre anni l’abilità dei bambini nello stabilire e nel curare i

contatti sociali - l’assicurata non avrebbe potuto svolgere l’atto ordinario

della vita in questione senza l’aiuto di un terzo a partire dal 1° maggio 2018

(3 anni di età).

Ella aveva di conseguenza

bisogno di un maggiore aiuto rispetto ad un minorenne non invalido della stessa

età come lo richiede l’art. 37 cpv. 4 OAI (cfr. anche sentenza 9C_112/2017 del

14.

giugno 2017).

Ne segue che l’interessata necessita di maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo

per compiere 6 atti della vita quotidiana, con sorveglianza personale permanente,

nei seguenti termini:

- mangiare (da

novembre2016)

- vestirsi/svestirsi (da

maggio 2018)

- lavarsi (da

maggio 2018)

- andare alla toilette (da maggio

2018)

- spostarsi (in casa e fuori)/stabilire contatti sociali

(da

maggio 2018)

-

alzarsi/sedersi/coricarsi (da maggio 2019).

In queste condizioni il

ricorso va accolto su questo punto e la decisione impugnata modificata, nel

senso che RI 1 ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato. L’incarto

deve quindi essere rinviato all’UAI affinché determini nuovamente l’inizio del

diritto per l’assegno per grandi invalidi di grado elevato.

2.9

Per quanto concerne il riconoscimento

di un supplemento di cure intensive (in seguito: SCI), i patrocinatori

dell’insorgente hanno contestato il calcolo allestito dall’amministrazione (3

ore e 18 minuti di cui: 2 ore quale impegno supplementare per la sorveglianza,

1.

ora e 15 minuti quale impegno supplementare per gli atti ordinari della vita

e 3 minuti quale impegno supplementare per accompagnamento a visite mediche o a

sedute di terapia: pag. 158 incarto AI) sia per quanto attiene al mancato

riconoscimento del tempo necessario per mettere togliere le ortesi (15 minuti)

sia per il mancato riconoscimento del tempo legato all’atto dell’igiene

personale (30 minuti) dal 1° maggio 2019.

Innanzitutto il TCA osserva che, in questa sede, non è più contestato il

riconoscimento di un tempo supplementare per una sorveglianza personale

permanente (2 ore), anziché per una sorveglianza particolarmente intensiva (4

ore) dal 1° maggio 2019. A ragione. Il TCA condivide, infatti, la disamina con

la quale l’amministrazione nella decisione impugnata - in maniera approfondita

e fondata sulle attente valutazioni in merito dell’assistente sociale autrice

dell’inchiesta a domicilio e della pediatra SMR (cfr. pag. 137-138, 148, 186 e

187.

incarto AI), dalle quali non vi è ragione di scostarsi (tanto più che

nemmeno i patrocinatori della ricorrente pretendono il contrario) - è giunta

alla conclusione che RI 1, a causa della sua patologia, necessiti, in maniera

eccezionale già a partire dai quattro anni di età e, quindi, dal 1°

maggio 2019, (anziché dai sei anni di età come previsto dall’Allegato

III “Direttive sul calcolo della grande invalidità determinante per i minorenni”:

cfr. consid. 2.4), di una sorveglianza personale permanente (2 ore),

escludendo, almeno per il momento, la necessità di una sorveglianza

particolarmente intensiva (4 ore; per un caso analogo: cfr. STCA 32.2019.173

del 19 giugno 2020, consid. 2.10).

Interpellata dall’amministrazione in merito al mancato riconoscimento del tempo

necessario per mettere togliere le ortesi (15 minuti) sia per il mancato

riconoscimento del tempo legato all’atto dell’igiene personale (30 minuti), l’assistente

sociale, nell’annotazione del 21 gennaio 2020 (doc. V-1), ha rilevato quanto

segue:

" (…) RI 1

necessita quotidianamente dell'applicazione di ortesi bilaterali del piede; per

compiere questo compito viene indicato un tempo pari a 15 minuti al giorno che

vanno correttamente conteggiati, secondo marg. 8014.1 CIGI, nel calcolo relativo

al supplemento per cure intensive sotto l'atto vestirsi/svestirsi. La tabella

di calcolo viene quindi modificata in questo senso.

(…).

Per coerenza, i 30 minuti relativi alla necessità di aiuto diretto, regolare e

notevole, di cui RI 1 necessita per provvedere quotidianamente a lavare mani,

viso e denti, vanno conteggiati. I tempi vengono riportati al punto

"Cure" come "altre misure". (…)”

L’assistente sociale ha,

quindi, allestito un nuovo calcolo (cfr. doc. V-2), per quanto concerne il

riconoscimento di un supplemento di cure intensive (in seguito: SCI),

riconoscendo un impegno supplementare per le cure intensive di 4 ore e 3 minuti

così composti: 1 ora e 30 minuti quale impegno supplementare per gli atti

ordinari della vita, 30 minuti quale impegno supplementare per le cure, 3 minuti

quale impegno supplementare per accompagnamento a visite mediche o a sedute di

terapia e 2 ore quale impegno supplementare per la sorveglianza (cfr. doc. V-2 in

fine).

Con la risposta di causa del 5 febbraio 2020 l’UAI, dopo avere richiesto una

presa di posizione all’assistente sociale competente che ha allestito un nuovo

rapporto (doc. V-1 e 2), ha chiesto il parziale accoglimento del ricorso,

limitatamente al riconoscimento di un supplemento di cure intensive di 4 ore

dal 1° maggio 2019 (ritenuto un tempo supplementare per l’assistenza intensiva

calcolato in 2 ore per il compimento di atti ordinari della vita, in tre minuti

per l’accompagnamento a visite mediche o a sedute di terapia ed in due ore per

la sorveglianza personale permanente per un totale di 4 ore e 3 minuti: fr.

doc. V, pag. 4) mentre per il restante ha confermato la correttezza della

decisione impugnata, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi in diritto, in particolare ribadendo di avere correttamente

applicato la direttiva amministrativa CIGI (stato al 1° gennaio 2018)

vincolante al momento della decisione resa (doc. V).

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA concorda con il dettagliato e ben motivato apprezzamento

fornito il 21 gennaio 2020 dall’assistente sociale. Pertanto nel calcolo del supplemento

di cure intensive va riconosciuto all’assicurata il tempo necessario per

mettere togliere le ortesi (15 minuti) e quello legato all’atto dell’igiene

personale (30 minuti).

I patrocinatori della ricorrente hanno contestato pure che la modifica

dell’Allegato IV (“Tetti massimi di tempo e aiuto prestato in funzione

dell'età”) alla Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI) e

del marginale 8074 entrata in vigore il 1° gennaio 2018 sia conforme ai

disposti di legge rispettivamente si fondi su di una base legale sufficiente.

In particolare, chiedono il riconoscimento di un impegno supplementare di 6 ore

e 43 minuti con conseguente erogazione di un supplemento per cure intensive di

6.

ore, osservando a tal proposito quanto segue (cfr. doc. I, pag. 21-31):

" (…) Il

tempo che assicurata necessita quale assistenza intensiva è stato calcolato

dall'amministrazione applicando l'Allegato IV CIGI "Tetti massimi di tempo

e aiuto prestato in funzione dell'età".

Fino al 31.12.2017, la CIGI precisava nell' Allegato IV unicamente

il tempo che un bambino normodotato necessita mediamente, in funzione della sua

età, per lo svolgimento degli atti ordinari della vita. Per esempio, l'Allegato

IV specificava che un bambino normodotato necessita fino al compimento dei 3

anni di età per l'atto del vestirsi di 20 minuti di aiuto al giorno. Nel caso

di bambini affetti da grande invalidità, il tempo superiore a questa soglia, veniva

riconosciuto come "cura intensiva", ossia cura supplementare rispetto

alla norma dovuta all'invalidità, e andava poi a determinare il diritto al

supplemento per cure intensive.

Questo Allegato ha subito da parte dell'UFAS una radicale

modifica, entrata in vigore 1'1.1.2018, contemporaneamente all' entrata in

vigore del nuovo tenore dell'art. 42ter cpv. 3 LAI e dell'art. 42sexies cpv. 1

lett. a LAI. Infatti, nella nuova versione, l'amministrazione ha introdotto,

accanto ai tempi di aiuto prestati a minorenni normodotati, anche dei tetti

massimi al tempo conteggiabile per il maggior bisogno di cure (cfr. anche marg.

8074). I tempi necessari per lo svolgimento dei singoli atti e per le cure

raccolti attraverso l'inchiesta a domicilio sulla base delle dichiarazioni dei

genitori vengono ripresi per la determinazione del diritto al SCI, ma

unicamente fino ai tetti massimi previsti dalla CIGI. In questo modo, nei casi

di minorenni gravemente invalidi, una parte del tempo impiegato dai genitori

per gli atti e per le cure non viene già in partenza tenuto in considerazione.

Nel caso concreto, la modifica della CIGI ha comportato che

all'assicurata è stato riconosciuto un impegno supplementare unicamente di 3

ore e 18 minuti (ed è quindi stato rifiutato un supplemento per cure

intensive), mentre applicando i parametri validi fino al 31.12.2017

all'assicurata sarebbe stato riconosciuto un impegno supplementare di 6 ore e

43.

minuti (con l'erogazione quindi di un supplemento per cure intensive di 6

ore).

Si contesta che la modifica della CIGI in vigore dall'1.1.2018 sia

conforme ai dispositivi legali e alla volontà del legislatore.

(…).

Quale unica spiegazione di tale modifica l'UFAS indica al

marginale 8074 CIGI che "(a)l fine di garantire l'uguaglianza giuridica

nel calcolo del diritto al SCI sono stati fissati dei tetti massimi al tempo

conteggiabile per il maggiore bisogno di cure."

Poiché il supplemento per cure intensive e le modalità della sua

determinazione sono rimaste uguali dal momento della sua introduzione (1.1.2003)

sino al 31.12.2017, la modifica attuata dall' amministrazione risulta legale

unicamente se, sulla base di nuovi elementi oggettivi, nuove intenzioni del

legislatore o a causa di un cambiamento della concezione giuridica, la

"vecchia" modalità di determinazione del SCI non garantiva più

l'uguaglianza giuridica. Oppure se questi nuovi elementi oggettivi importanti

hanno fatto sì che una disparità di trattamento presente e voluta dal

legislatore in precedenza non venga più tollerata da quest'ultimo.

In realtà, nessuna delle due ipotesi è presente. Al contrario, la

modifica dell'Allegato IV CIGI risulta in netto contrasto con la chiara volontà

del legislatore, espressa tramite la modifica di Legge (art. 42ter LAI e art.

42sexies LAI) entrata in vigore l'1.1.2018.

(…).

La chiara volontà del legislatore con la modifica dell'art. 42ter

cpv. 3 LAI e dell'art. 42sexies LAI era quindi quella di favorire il più

possibile le famiglie che curano i propri figli minorenni invalidi a domicilio.

In nessuno dei documenti inerenti tale modifica di Legge è

menzionata la necessità di modificare l'applicazione pratica della Legge. Anzi,

tutti gli attori erano concordi sul fatto che tale modifica di Legge era

particolarmente effettiva e semplice, poiché andava ad inserirsi in un sistema

già perfettamente funzionante e non avrebbe quindi richiesto nessun adeguamento

nell'applicazione:

"4.2 Attuabilità

4.2.1

Aumento degli importi del supplemento per cure intensive

Questa misura, semplice e facilmente applicabile, non

implica nessun cambiamento nel sistema né nell'attuazione (sottolineatura

d.R). " (FF 2016 6472).

(…).

Né nei rapporti legati alla modifica di Legge né durante i lavori

parlamentari sono state menzionate eventuali lacune legate al metodo pratico di

valutazione del diritto al supplemento per cure intensive rispettivamente alla

necessità di uniformare in modo più ottimale la prestazione concessa. La

modifica di Legge introdotta con 1'1.1.2018 non ha neppure modificato gli

equilibri e il concetto di fondo presenti fino a quel momento, se non

nell'ottica di favorire il più possibile i minorenni grandi invalidi che vivono

a domicilio e, in particolar modo, i minorenni grandi invalidi beneficiari del

contributo per l'assistenza e quindi con un quadro di disabilità particolarmente

grave. In nessun momento il legislatore ha ritenuto necessario limitare in

qualsivoglia modo la prestazione erogata, anzi, il suo obiettivo è stato

esattamente il contrario, ossia retribuire nel modo migliore possibile (ma

comunque sempre insufficiente) le ore di cura prestate dai famigliari.

(…).

Non si intravedono quindi, da questo punto di vista, elementi

validi a giustificazione della modifica della CIGI.

(…).

Come esposto, l'obiettivo della modifica della CIGI sembrerebbe

essere stato quello di garantire l'uguaglianza giuridica nel calcolo del

diritto al SCI.

Come emerso dalle considerazioni sopra esposte, non vi sono stati

cambiamenti nel quadro giuridico che abbiano comportato che il metodo di

valutazione del SCI valido fino a quel momento sia di colpo diventato fonte di

disparità di trattamento, rispettivamente non emerge dai lavori parlamentari

che il legislatore abbia rilevato una qualsivoglia disparità di trattamento che

avrebbe dovuto essere corretta.

Malgrado ciò ci si potrebbe porre la questione se l'obiettivo

perseguito dall'amministrazione con la modifica dell'Allegato IV CIGI possa

comunque, in vista dell'importanza generale del principio della parità di

trattamento sancita anche a livello costituzionale, essere sufficiente perché tale

modifica sia legale.

(…)

Nell'Allegato IV CIGI si legge che "I tetti massimi di tempo

conteggiabile si basano su valori fissati nello strumento di accertamento FAKT,

tenendo conto che i valori temporali in esso raccolto coprono il fabbisogno di

aiuto di una persona adulta. Sono dunque stati effettuati degli adeguamenti in

funzione dell'età, dato che l'aiuto prestato a un assicurato minorenne risulta

meno intenso di quello fornito a un adulto in ragione del peso corporeo e delle

dimensioni più ridotte. (…)".

(…).

L'amministrazione ha ritenuto che per poter garantire

l'uguaglianza giuridica nel calcolo fosse necessario plafonare verso l'alto i

tempi riconosciuti per lo svolgimento dei singoli atti risp. delle cure.

Questo plafonamento verso l'alto delle prestazioni ai singoli

assicurati è però già stato attuato a suo tempo dal legislatore attraverso

l'introduzione dei 3 livelli di importi di SCI: il SCI per 4 ore di cure e

assistenza, il SCI per 6 ore di cure e assistenza e il SCI per 8 ore di cure e

assistenza. Tramite questi livelli di intensità il legislatore ha già

provveduto ad uniformare le prestazioni. Proprio perché cosciente che comunque

le famiglie che assistono e curano a domicilio i figli gravemente disabili

prestano un numero di ore di assistenza e cure nettamente superiore a quello

che viene retribuito tramite le prestazioni AI, il legislatore non ha ritenuto

necessario applicare correttivi supplementari.

Ovviamente al legislatore non può essere a suo tempo sfuggito (ma

neppure in occasione dei lavori parlamentari legati alla modifica entrata in

vigore l'1.1.2018) che nell'istituto "supplemento per cure

intensive", così come nell'AGI, è intrinseca una certa disparità di

trattamento, poiché il minorenne invalido che necessità di cure per 9 ore riceve

lo stesso importo del minorenne che necessita di cure per 15 ore al giorno.

Parimenti, il minorenne che necessita di cure per 3 ore e 58 minuti non riceve

un SCI, mentre il minorenne che abbisogna di cure per 4 ore e 2 minuti riceve

un supplemento di fr. 31.60 giornalieri.

Se il legislatore, neppure in occasione della modifica

dell'1.1.2018, quando l'intero sistema del supplemento per cure intensive è

stato analizzato nuovamente in modo approfondito, non ha ritenuto necessario

Introdurre dei correttivi per garantire una maggiore uguaglianza giuridica, ciò

significa che il sistema di calcolo e retribuzione, così come era concepito

fino al 31.12.2017, corrispondeva esattamente alla sua volontà. La modifica

dell'Allegato IV CIGI non può quindi neppure essere giustificata attraverso la

presenza di un'eventuale lacuna legislativa.

(…).

Con l'introduzione di tetti massimi di tempo riconosciuto per i

singoli atti risp. per le cure, l'amministrazione ha di fatto introdotto un

nuovo e supplementare elemento di valutazione e di uniformizzazione rispetto a

quello giù previsto dal legislatore attraverso i livelli di soglia delle 4, 6 e

8.

ore.

Questo elemento di uniformizzazione, come visto non supportato

dalla volontà del legislatore, va a colpire i minorenni invalidi che per lo

svolgimento dei singoli atti e per le cure necessitano di un aiuto

particolarmente importante in ordine di tempo; con la modifica introdotta, il

tempo che questi assicurati necessitano per lo svolgimento degli atti risp. per

le cure viene limitato ad un tetto massimo inserito dall'amministrazione, da

questo tetto massimo viene poi dedotto il tempo usuale necessario ad un

minorenne non invalido per svolgere lo stesso atto. Il risultato ottenuto viene

a sua volta ridotto al valore di soglia inferiore (quindi alle 4 ore, alle 6

ore o alle 8 ore). In questo modo la prestazione viene plafonata due volte,

prima che un'unica volta come voluto dal legislatore (alle 4, 6 e 8 ore).

(…).

Alla luce di quanto esposto, appare evidente che la modifica

dell'Allegato IV CIGI rispettivamente la modifica del marg. 8074 CIGI non

rispettano i parametri dettati da dottrina e giurisprudenza affinché sia

legale, non essendovi motivi oggettivi, e importanti a sostegno della nuova

prassi, quali una conoscenza più approfondita dell'intenzione del legislatore,

la modifica delle circostanze esterne o un cambiamento della concezione

giuridica.

(…).

(…) all' assicurata va riconosciuto il diritto ad un supplemento

per cure intensive che va calcolato tenendo conto della totalità del tempo

necessario indicato dal padre (con deduzione del tempo di aiuto prestato in

funzione dell'età), del tempo per mettere e togliere le ortesi e considerando

che a partire dai 3 anni di età un bambino normodotato è in grado di

spazzolarsi i denti, girare il rubinetto, lavarsi e asciugarsi le mani.”

2.10

Chiamato ora a pronunciarsi,

questo Tribunale osserva quanto segue.

La Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicura-zione per

l’invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, sino al 31 dicembre 2017,

riferendosi alla assistenza di cui all’art. 39 cpv. 2 OAI - il quale prevede

che “Come assistenza si considera il maggior bisogno di cure e di cure di

base rispetto a quelle richieste da minorenni non invalidi della stessa età.

Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate dal medico e

applicate dal personale sanitario ausiliario, nonché alle misure

pedagogico-terapeutiche” - alle cifra marginale 8074 stabiliva quanto

segue: “È conteggiabile il maggior onere di tempo necessario per

l’assistenza rispetto a minorenni non invalidi della stessa età, dovuto a

provvedimenti nell’ambito

- delle cure (provvedimenti sanitari, nella misura in cui non

siano prestati da

personale sanitario ausiliario, N. 8077) e/o

- delle cure di base

(N. 8076). L’Allegato IV riporta il tempo necessario alla cura di minorenni non

invalidi”. Fino al 31 dicembre 2017, la CIGI precisava nell'Allegato IV

unicamente il tempo che un bambino normodotato necessita mediamente, in

funzione della sua età, per lo svolgimento degli atti ordinari della vita. Fino

al 31 dicembre 2017, la CIGI precisava nell'Allegato IV quanto segue: “Il

tempo necessario per l’aiuto prestato in funzione dell’età si basa sulle

esperienze maturate da diversi uffici AI. Si tratta di valori medi. La tabella

è stata sottoposta per parere alla Società svizzera di pediatria.”.

La Circolare sull’invalidità e

la grande invalidità nell’assicura-zione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1°

gennaio 2015, stato al 1° gennaio 2018, riferendosi alla assistenza di cui

all’art. 39 cpv. 2 OAI, - alla cifra marginale 8074 stabilisce quanto segue:

" È

conteggiabile il maggior onere di tempo necessario per l’assistenza rispetto a

minorenni non invalidi della stessa età, dovuto a provvedimenti nell’ambito -

delle cure (provvedimenti sanitari, nella misura in cui non siano prestati da

personale sanitario ausiliario, N. 8077) e/o - delle cure di base (N. 8076).

Al fine di garantire l’uguaglianza giuridica nel calcolo del diritto al SCI

sono stati fissati dei tetti massimi al tempo conteggiabile per il maggiore

bisogno di cure. L’Allegato IV riporta questi tetti massimi nonché il tempo

necessario alla cura di minorenni non invalidi”. Dal 1° gennaio 2018, la CIGI

precisa nell'Allegato IV sia il tempo che un bambino normodotato necessita

mediamente, in funzione della sua età, per lo svolgimento degli atti ordinari

della vita sia i tetti massimi al tempo conteggiabile per il maggior bisogno di

cure. I tempi necessari per lo svolgimento dei singoli atti e per le cure

raccolti attraverso l'inchiesta a domicilio sulla base delle dichiarazioni dei

genitori vengono ripresi per la determinazione del diritto al SCI, ma

unicamente fino ai tetti massimi previsti dalla CIGI. Dal 1° gennaio 2018, la

CIGI precisa nell'Allegato IV quanto segue: “Il tempo necessario per l’aiuto

prestato in funzione dell’età si basa sulle esperienze maturate da diversi

uffici AI. Si tratta di valori medi. La tabella è stata sottoposta per parere

alla Società svizzera di pediatria.

I tetti massimi di tempo conteggiabile si basano sui valori

fissati nello strumento di accertamento FAKT, tenendo conto che i valori

temporali in esso raccolti coprono il bisogno di aiuto di una persona adulta.

Sono dunque stati effettuati i relativi adeguamenti in funzione dell’età, dato

che l’aiuto prestato a un assicurato minorenne risulta meno intenso di quello

fornito a un adulto in ragione del peso corporeo e delle dimensioni più

ridotti. In base a questa premessa, è possibile conteggiare il tempo per

l’aiuto prestato analogamente a quanto avviene per un adulto solo a partire da

10.

anni. È inoltre stato tenuto conto di diversi oneri supplementari: a questo scopo

sono stati ripresi valori in uso da diversi anni, basati su vari rilevamenti

effettuati in diversi istituti e asili nido nonché presso i genitori. I valori

sono stati discussi approfonditamente in seno a un gruppo di lavoro composto da

specialisti di vari uffici AI e in seguito verificati e sottoposti a test.”

La Circolare sul contributo per

l'assistenza (CCA), valida dal 1° gennaio 2015 (Stato: 1° gennaio 2016), stabilisce,

alla cifra marginale 4005, che il bisogno di aiuto viene determinato mediante

un modulo di accertamento standardizzato (FAKT).

La cifra marginale 4009 puntualizza che “Il bisogno di aiuto in ogni ambito

o settore è graduato in cinque livelli. Per ogni livello è previsto un

intervallo di tempo corrispondente al bisogno di aiuto (dal livello 0 = nessun

bisogno, autonomia completa, al livello 4 = bisogno totale, nessuna autonomia).

I livelli e i rispettivi intervalli di tempo sono definiti per ogni ambito e

sono riportati nell’allegato 3.”. Le cifre marginali 4010-4015 sono

dedicate ai vari livelli. La cifra marginale 4016 precisa che “In ogni

ambito è possibile riconoscere un bisogno supplementare quando, per buone

ragioni, l’aiuto necessario è superiore ai tempi previsti (p. es. se

l’assicurato presenta

spasmi violenti mentre si

veste o si sveste, si può calcolare

un bisogno supplementare di

10.

minuti). Di norma, il bisogno supplementare può essere riconosciuto solo se

il normale bisogno di aiuto nel relativo ambito o settore raggiunge almeno il

livello 3”. La cifra marginale 4018 precisa che “Nel caso dei minorenni,

il bisogno di aiuto dipende in parte dall’età. Si applica la stessa

classificazione utilizzata per gli adulti. A seconda dell’ambito/settore e

dell’età, è applicata una riduzione tra il 25 e il 100 per cento al bisogno di

aiuto. Le riduzioni sono illustrate nei dettagli nell’allegato 4”.

L’allegato 4, rubricato “Minorenni: riduzioni del bisogno di aiuto

computabile nel modulo FAKT“, riporta dopo una nota (“se sussiste un

bisogno di aiuto dovuto all’invalidità, gli uffici AI devono applicare la

stessa classificazione in livelli utilizzata per gli adulti, anche se il bisogno

di aiuto dipende in parte dall’età. Il FAKT tiene automaticamente conto della

riduzione corrispondente a seconda della fascia d’età del minore”), le

riduzioni del caso.

Con STF 9C_648/2013 del 17 ottobre

2014, pubblicata in DTF 140 V 543, l’Alta Corte ha riconosciuto, al consid.

3.2.2, che lo strumento di indagine standardizzato FAKT2 è generalmente atto a

quantificare il bisogno complessivo di assistenza di una persona (cfr., in

particolare, consid. 3.2.2.4: “Nach dem Gesagten ist FAKT2 grundsätzlich ein

geeignetes Instrument zur Abklärung des Hilfebedarfs.”).

Questa giurisprudenza è stata

confermata pure in DTF 141 V 642 (cfr. consid. 3.1).

In siffatte circostanze, questa

Corte, non condivide le censure ricorsuali sollevate dai patrocinatori della

ricorrente - che vengono, pertanto, respinte - mentre concorda con quanto

determinato dall’assistente sociale (che, in applicazione delle precitate

direttive, ha quantificato in 1 ora e 30 minuti l’impegno supplementare per gli

atti ordinari della vita, in 30 minuti quale impegno supplementare per le cure,

in 3 minuti quale impegno supplementare per accompagnamento a visite mediche o

a sedute di terapia e in 2 ore quale impegno supplementare per la sorveglianza

per complessive 4 ore e 3 minuti) nel rapporto del 21 gennaio 2020 di cui al

doc. V-1 e nel nuovo rapporto di cui al doc. V-2 e, quindi, con la proposta di

giudizio avanzata dall’UAI in sede di risposta del 5 febbraio 2020, giusta la

quale l’assi-curata ha diritto ad uno SCI di 4 ore dal 1° maggio 2019 (cfr.

doc. V e consid. 1.6). In queste condizioni il ricorso va parzialmente accolto

su questo punto e la decisione impugnata (che ha negato all’assicurata il

diritto ad uno SCI a fronte di un impegno supplementare complessivo di 3 ore e

18.

minuti: cfr. pag. 158 e 193 incarto AI) riformata in tal senso.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico delle parti in

ragione di 4/5 a carico dell’UAI e 1/5 a carico dell’assicurata.

2.12

L’assicurata ha chiesto di

essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

(doc. I).

Visto l'esito del ricorso,

l'assicurata, patrocinato dalla RA 2, ha diritto al versamento da parte

dell’UAI di fr. 2’100.- a titolo di ripetibili parziali (art. 61 cpv. 1 lett. g

LPGA).

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione del 26

novembre 2019 è riformata nel senso che all’assicurata è riconosciuto: a) il

diritto ad un AGI minorenni di grado elevato; b) un supplemento per cure

intensive di 4 ore per una sorveglianza personale permanente dal 1° maggio

2019.

L’incarto è rinviato all’Ufficio

assicurazione invalidità affinché determini nuovamente l’inizio del diritto

dell’assegno per grandi invalidi di grado elevato.

2. Le spese di procedura per

fr. 500.- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente nella misura di fr. 100.-

e dell’Ufficio AI nella misura di fr. 400.-. L’Ufficio assicurazione invalidità

verserà alla ricorrente fr. 2’100.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se

dovuta), ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e

gratuito patrocinio del 13 gennaio 2020.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti