32.2020.5
Assegno grandi invalidi (AGI) per minorenni e supplemento per cure intensive (SCI)
3 agosto 2020Italiano57 min
dell’assicurata hanno, inoltre, postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.5
PC/sc
Lugano
3 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 26 novembre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata il __________
2015, è affetta da un disturbo dello spettro autistico, diagnosticato il 3
agosto 2017 dal Prof. dr. __________, neuropediatra e primario dell’Istituto
pediatrico della __________ - e che costituisce un’infermità congenita
riconosciuta secondo la cifra 405 dell’Ordinanza sulle infermità congenite
(OIC) - a seguito del quale è stata posta al beneficio di provvedimenti
sanitari e mezzi ausiliari (ergoterapia, terapia comportamentale, analisi
genetiche, partecipazione al progetto pilota “Intervento precoce intensivo
per i bambini affetti da autismo infantile”, una ortesi a conchiglia e
pannolini: pag.16-29, 37-40, 47-51, 56-57, 59-60, 63-64, 66-72, 75-76, 109-116,
130-131, 146-147, 151-152, 177-178, 190-191 incarto AI).
1.2. In data 10 luglio 2018
l’assicurata, per il tramite del padre, ha presentato una domanda di assegno
grandi invalidi (AGI) per minorenni (pag. 89-97 incarto AI).
1.3. Eseguiti gli accertamenti del
caso, in particolare un’inchiesta a domicilio in data 16 luglio 2019 (4 anni e
1 mese: pag. 153-158 incarto AI), con progetto di decisione del 10 settembre
2019 (pag. 166-171 incarto AI), l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito:
UAI) ha preannunciato all’assicurata l’attribuzione di un AGI minorenni di
grado lieve dal 1° maggio 2019 e di grado medio dal 1° agosto 2019,
riconoscendo la necessità di aiuto regolare e permanente da parte di terzi per
lo svolgimento di 4 atti ordinari della vita (“vestirsi/svestirsi” da
maggio 2018; “alzarsi/sedersi/coricarsi” da maggio 2019; “lavarsi”
da maggio 2018 e “espletare i propri bisogni corporali” da maggio 2019),
oltre a sorveglianza personale permanente a partire da maggio 2019. L’UAI ha
pertanto concluso che “Sono quindi assolte le condizioni per il versamento
di un assegno per grandi invalidi minorenni di grado lieve a partire da maggio
2019 (dopo un anno di attesa), con aumento a grado medio da agosto 2019 (tre
mesi dopo il riconoscimento della prestazione). Il calcolo del tempo
supplementare non raggiunge le 4 ore per ottenere il diritto al supplemento per
cure intensive” (pag. 167 incarto AI).
1.4. A seguito delle contestazioni
sollevate il 9 ottobre 2019 dal padre di RI 1 e dalla signora __________ di __________
contro tale progetto di decisione, rivendicando il bisogno di aiuto anche per
gli atti di “mangiare” e di “spostarsi/stabilire contati sociali”,
oltre al diritto ad un supplemento per cure intensive (pag. 180-183 incarto
AI), dopo avere acquisito agli atti l’annotazione del 31 ottobre 2019
dell’assistente sociale (pag. 186-188 incarto AI), con decisione del 26
novembre 2019 (pag. 192-197 incarto AI), l’UAI ha assegnato all’assicurata il
diritto ad un AGI minorenni di grado medio dal 1° maggio 2019, riconoscendo la
necessità di aiuto regolare e permanente da parte di terzi per lo svolgimento
di 5 atti ordinari della vita (“vestirsi/svestirsi” da maggio 2018; “alzarsi/sedersi/coricarsi”
da maggio 2019; “mangiare” da novembre 2016; “lavarsi” da maggio
2018 e “andare alla toilette” da maggio 2018), oltre a sorveglianza
personale permanente a partire da maggio 2019. L’UAI ha pertanto concluso che “sono
assolte le condizioni per il versamento di un assegno per grandi invalidi
minorenni di grado medio a partire da maggio 2019 (trascorso un anno di attesa
dalla nascita di un maggiore bisogno di aiuto nel compiere i seguenti atti
ordinari della vita: vestirsi/svestirsi, mangiare, lavarsi e andare in
toilette). Il calcolo del tempo supplementare non raggiunge le 4 ore per
ottenere il diritto al supplemento per cure intensive” (pag. 193 incarto
AI).
1.5. Tale decisione è stata
tempestivamente impugnata dall’assicurata, rappresentata dal padre, a sua volta
patrocinato dalla RA 2, chiedendo il riconoscimento del diritto ad un AGI
minorenni di grado elevato dal 1° maggio 2019 e, dalla stessa data, il diritto
ad un supplemento per cure intensive di 6 ore (doc. I, pag. 33).
Fatti
I rappresentanti legali
dell’assicurata hanno, inoltre, postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I, pag. 33)
Innanzitutto contestato è
stato il riconoscimento, da parte dell’UAI, della necessità di aiuto
supplementare di cui abbisogna RI 1 per il compimento di cinque atti ordinari della
vita, ad esclusione di quello dello “spostarsi in casa e
all’esterno/stabilire contatti sociali”. Questo in quanto secondo
l’amministrazione, nonostante il bisogno supplementare per tale atto sia stato
riconosciuto in occasione dell’inchiesta a domicilio, lo stesso potrebbe essere
computato e avrebbe quindi dovuto essere rivalutato al compimento dei 5 anni
della bambina (vale a dire nel maggio 2020), secondo l’Allegato III della
Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI). Tale modo di procedere
dell’amministrazione non appare corretto, a mente dei rappresentanti legali, in
quanto l’indicazione di un’età di 5 anni nella CIGI costituisce un’età media
indicativa che non può essere considerata imperativa. Al contrario, a loro modo
di vedere, la necessità di un maggiore aiuto rispetto a un coetaneo non
invalido per l’atto di “spostarsi in casa e all’esterno/stabilire contatti
sociali” deve essere ammessa nel caso di specie a partire dai 3 anni di
età, ossia dal mese di maggio 2018, secondo le constatazioni fatte dai medici e
dagli educatori di riferimento. Tale soluzione, inoltre, appare secondo i
rappresentanti legali rispettosa di quanto considerato a livello
medico-scientifico, laddove è unanimemente riconosciuto che, già dai tre anni
di età, un bambino senza invalidità è in grado di stabilire e curare i rapporti
sociali, peraltro pure al centro del percorso formativo già a partire dalla
scuola dell’infanzia.
I rappresentanti legali contestano
inoltre il calcolo del supplemento di cure intensive allestito
dall’amministrazione (3 ore e 18 minuti) sia per quanto attiene al
riconoscimento del tempo necessario per mettere togliere le ortesi (15 minuti)
sia per il riconoscimento del tempo legato all’atto dell’igiene personale (30
minuti). I patrocinatori della ricorrente contestano pure che la modifica
dell’Allegato IV (“Tetti massimi di tempo e aiuto prestato in funzione
dell'età”) alla Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI) e
del marginale 8074 entrata in vigore il 1° gennaio 2018 sia conforme ai
disposti di legge rispettivamente si fondi su di una base legale sufficiente.
Infine, i rappresentanti
legali hanno rilevato che il diritto all’AGI minorenni - secondo quanto esposto
in sede ricorsuale da ritenere di grado elevato - vada riconosciuto già dal 1°
maggio 2019, vale a dire a partire dal compimento dei 4 anni di RI 1, e non
dopo un periodo di tre mesi da tale data ex art. 88a cpv. 2 OAI. A loro parere,
difatti, allo scadere dell’anno di attesa (vale a dire nel maggio 2019) è
subentrata la modifica del grado di grande invalidità per motivi di età (dai 4
anni si può considerare la necessità di aiuto nell’atto di
alzarsi/sedersi/coricarsi, oltre ad una sorveglianza permanente), e non per un
peggioramento dello stato di salute, circostanza che avrebbe sì imposto
l’attesa di un termine di tre mesi.
Per tali motivi, i patrocinatori
della ricorrente hanno quindi concluso che l’assicurata ha diritto ad un AGI
minorenni di grado elevato e un supplemento per cure intensive di 6 ore a
partire dal 1° maggio 2019 (doc. I, pag. 33).
1.6. Con la risposta di causa del
5 febbraio 2020 l’UAI, dopo avere richiesto una presa di posizione
all’assistente sociale competente che ha allestito un nuovo rapporto (doc. V-1
e 2), ha chiesto il parziale accoglimento del ricorso, limitatamente al
riconoscimento di un supplemento di cure intensive di 4 ore dal 1° maggio 2019
(ritenuto un tempo supplementare calcolato in 2 ore per il compimento di atti ordinari
della vita, in tre minuti per l’accompagnamento a visite mediche o a sedute di
terapia ed in due ore per la sorveglianza personale permanente per un totale di
4 ore e 3 minuti: fr. doc. V, pag. 4) mentre per il restante ha confermato la
correttezza della decisione impugnata, con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi in diritto, in particolare ribadendo di avere
correttamente applicato la direttiva amministrativa CIGI (stato al 1° gennaio
2018) vincolante al momento della decisione resa (doc. V).
1.7. In data 17 febbraio 2020 i
rappresentanti legali hanno trasmesso al TCA il certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione (doc. IX).
1.8. In data 20 febbraio 2020
(doc. X) i rappresentanti legali hanno ribadito le richieste ricorsuali di
riconoscimento del maggior bisogno di aiuto per RI 1 in relazione all’atto
ordinario di “spostarsi/stabilire contatti sociali” dai tre anni di età,
così come pure del supplemento per cure intensive di 6 ore (contestazione dei
tetti massimi secondo l’Allegato IV della CIGI), tranne quelle divenute
superflue visto il nuovo rapporto dell’assistente sociale (doc. V-2). I rappresentanti
legali hanno, pure, nuovamente richiesto che l’inizio del diritto (ossia AGI
minorenne di grado elevato e supplemento per cure intensive di 6 ore) venga
fissato nel mese di maggio 2019, momento del raggiungimento dei quattro anni da
parte di RI 1, senza che venga applicato il periodo di attesa di tre mesi (doc.
X).
1.9. Con osservazioni del 4 marzo
2020 l’UAI ha ribadito i contenuti della risposta di causa del 5 febbraio 2020 (doc.
XII).
1.10. Il doc. XII è stato trasmesso
per conoscenza ai patrocinatori dell’assicurata in data 6 marzo 2020 (doc.
XIII).
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione a sapere se l’assicurata ha diritto ad un assegno per grandi invalidi
minorenni di grado medio dal 1° maggio 2019, senza alcun supplemento per cure
intensive, come riconosciuto con la decisione contestata, oppure ad un assegno
per grandi invalidi di grado elevato dal 1° maggio 2019 con un supplemento per
cure intensive di 6 ore dal 1° maggio 2019.
Preliminarmente questa
Corte osserva che, nella risposta di causa del 5 febbraio 2020, l’UAI ha
postulato l’accoglimento parziale del ricorso e la riforma della decisione
impugnata nel senso di riconoscere alla ricorrente - oltre ad un AGI minorenni
di grado medio dal 1° maggio 2019 - un supplemento per cure intensive di 4 ore
a partire dal 1° maggio 2019 (cfr. consid. 1.6; cfr. art. 6 cpv. 1 Lptca).
Nella misura in cui
l’amministrazione non ha emesso una nuova decisione (cfr. art. 6 cpv. 2 Lptca),
tale scritto assume nel caso di specie il carattere di una mera proposta
indirizzata al giudice affinché egli decida in tal senso.
2.2
Secondo l’art. 9 LPGA - che
ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) - è
considerato grande invalido colui che a causa di un danno alla salute ha
bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale
per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che
l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto
di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti
ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia
lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso
incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato
(cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio
2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della
vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid.
2.):
- vestirsi/svestirsi
-
alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene
personale
- andare al gabinetto
- spostarsi (in casa e
all'esterno) e stabilire contatti.
Per atti che permettono di
stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato
che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così
come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V
127).
2.3
L’art. 42 LAI prevede in
particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA)
in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno
per grandi invalidi (cpv. 1).
La grande invalidità è di
grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).
È considerato grande
invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in
modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà
quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto
almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato
in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato
grande invalido di grado lieve (cpv. 3).
L’art 37 OAI stabilisce
che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è
totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare
e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo
stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
La grande invalidità è di
grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a) di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente
nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).
Infine, la grande
invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a) è
costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita,
b) necessita di una
sorveglianza personale permanente,
c)
necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste
dalla sua infermità,
d)
a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole,
e)
è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).
L'art. 38 OAI
("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana")
stabilisce che:
" Esiste un
bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi
dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in
un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a) non può
vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:
b) non può
compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa
senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c) rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).
Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere
diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido
(cpv. 2).
È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione
della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le
situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare
le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di
tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3)."
Per i minorenni, secondo
l’art. 37 cpv. 4 OAI, si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di
sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un
minorenne non invalido della stessa età. Per calcolare la grande invalidità dei
minorenni si applicano le direttive dell’allegato III concernenti il calcolo della
grande invalidità determinante dei minorenni (marg. 8086 della Circolare
sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità
[CIGI]: SVR 2009 IV nr. 30 p. 85 consid. 4.2.1 [9C_431/2008]; STF 8C_158/2008
del 15. ottobre 2008 consid. 5.2.2).
Secondo l’art. 42 cpv. 4
LAI l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al
più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto
al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o
in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a
partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Va
qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato
che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del
diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1
LAI.
Continua invece ad essere
applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto
alla rendita.
L’art. 28 LAI prevede
quanto segue:
" 1.
L’assicurato ha diritto a una rendita se:
a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d’integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante
un anno senza notevole interruzione;
e
c. al termine di
questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.
2.
La rendita è graduata come segue, secondo il grado di
invalidità:
Grado d’invalidità Diritto alla rendita in frazioni di
rendita intera
almeno 40 % un quarto
almeno 50 % metà
almeno 60 % tre quarti
almeno 70 % rendita intera”
Riguardo all’importo
dell’assegno per grandi invalidi, l’art. 42 ter cpv. 1 LAI stabilisce che:
" Il grado
personale di grande invalidità è determinante per stabilire l’importo
dell’assegno per grandi invalidi. L’assegno per grandi invalidi è versato
individualmente e deve agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali
della vita. L’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato
ammonta all’80 per cento, in caso di grande invalidità di grado medio al 50 per
cento e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20 per cento
dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi
3.
e 5 LAVS. L’assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di
importo giornaliero.”
2.4
I minorenni grandi invalidi
che necessitano di un’assistenza intensiva hanno diritto ad un supplemento.
L’art. 42 ter cpv. 3 LAI
prevede, infatti, che:
" L’assegno
per minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di un’assistenza
intensiva è aumentato di un supplemento per cure intensive; il supplemento non
è accordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il
bisogno di assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100
per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e,
in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell’importo
massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.4
Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio
federale disciplina i dettagli.”
L’art. 39 OAI
("supplemento cure intensive") precisa che:
" 1
Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi dell’articolo 42ter capoverso 3
LAI quando questi necessitano, a causa di un danno alla salute, di
un’assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al giorno.
2.
Come assistenza si considera il maggior bisogno di
cure e di cure di base rispetto a quelle richieste da minorenni non invalidi
della stessa età. Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate
dal medico e applicate dal personale sanitario ausiliario, nonché alle misure
pedagogico-terapeutiche.
3.
Se un minorenne necessita, a causa di un danno alla
salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest’ultima può essere
conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente
intensiva necessaria a causa dell’invalidità può essere conteggiata come
quattro ore di assistenza.”
Al riguardo, va rilevato che la
Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità
(CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, Stato: 1° gennaio 2018, riferendosi alla
sorveglianza permanente di cui all’art. 39 capoverso 3 OAI – il quale prevede
che se un minorenne necessita, a causa di un danno alla salute, una
sorveglianza supplementare permanente, quest’ultima può essere conteggiata come
due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a
causa dell’invalidità può essere conteggiata come quattro ore di assistenza -
alle cifre marginali 8078-8078.3 prevede i casi nei quali sussiste la necessità
di una sorveglianza permanente, mentre alla cifra marginale 8079 illustra le
circostanze nelle quali la sorveglianza riveste carattere particolarmente
intensivo.
A proposito della sorveglianza
permanente, la cifra marginale 8078 stabilisce che:
" 8078: I N.
8035-8039 sono applicabili per analogia.
In questo contesto occorre tenere conto in particolare del
confronto con il comportamento dei coetanei (DTF 137 V 424). Normalmente la
sorveglianza permanente non è riconosciuta prima dei sei anni dato che fino a
quest’età anche un bambino sano ha bisogno di sorveglianza (eccezioni v.
Allegato III).”
Nell’“Allegato III:
Direttive sul calcolo della grande invalidità determinante per i minorenni”,
con riferimento all’età media per prendere in considerazione il notevole
impegno supplementare dovuto all’invalidità a proposito della sorveglianza
personale è stato precisato che:
" Di regola
prima dei 6 anni la sorveglianza personale non va presa in
considerazione.
Per i bambini affetti da autismo infantile o colpiti da frequenti
attacchi di epilessia che nessuna medicazione riesce a tenere sotto controllo
il bisogno di sorveglianza può essere riconosciuto già a partire da 4 anni,
a seconda della situazione e della gravità del disturbo.
Generalmente prima degli 8 anni non bisogna considerare una
sorveglianza particolarmente intensiva.”
Le cifre marginali
8078.1-8078.3 prevedono che la necessità di una sorveglianza sussiste in
particolare se:
" 8078.1 il
minore potrebbe nuocere a sé stesso o a terzi.
Il pericolo e la necessità di sorveglianza che ne deriva devono
permanere nonostante le misure relative all’obbligo di ridurre i danni adottate
(box, babyphone, protezioni per prese, finestre, porte, fornelli ecc.).
Esempio:
Un bambino di 9 anni non è in grado di riconoscere i pericoli.
Prova in continuazione ad esplorare le prese elettriche. È anche
particolarmente attratto dall’acqua e cerca sempre di aprire i rubinetti.
Nonostante le misure adottate (p. es. applicazione di protezioni sulle prese
ecc.) non è possibile scongiurare tutti i rischi (p. es. allagamento). Sussiste
dunque una necessità di sorveglianza. La stessa situazione si presenta nel caso
di un bambino di cinque anni. In questo caso la necessità di sorveglianza è
dovuta all’età e non può dunque essere riconosciuta.
8078.2
la sorveglianza personale presenta un certo grado
d’intensità, che supera la necessità di sorveglianza di un bambino sano della
stessa età (sentenza del TF 9C-431/2008 del 29.02.2009).
8078.3
Nel caso dei minori la sorveglianza personale permanente è
conteggiata automaticamente come due ore di assistenza nell’ambito del SCI.
Diversamente da quel che succede per gli adulti, anche nell’ambito della grande
invalidità di grado elevato non si deve attribuirle un’importanza minima, ma
essa deve essere attentamente verificata.”
Il carattere particolarmente
intensivo della sorveglianza è invece trattato alla cifra marginale 8079 CIGI,
la quale stabilisce che:
" La
sorveglianza è considerata particolarmente intensiva se alla persona addetta
all’assistenza sono richiesti un grado di attenzione superiore alla norma e una
prontezza d’intervento costante. Ciò significa che la persona addetta
all’assistenza deve trovarsi costantemente nelle immediate vicinanze dell’assicurato,
poiché qualsiasi distrazione può avere con ogni probabilità conseguenze che
possono metterne a repentaglio la vita o può portare a gravi danni per persone
e/o cose. A causa della sorveglianza/assistenza uno a uno richiesta, la persona
addetta all’assistenza non può dedicarsi praticamente a nessun’altra attività.
Inoltre, per la sicurezza dell’assicurato e del suo ambiente è necessario
prevedere anticipatamente misure adeguate per ridurre il danno, senza tuttavia
che queste provochino una situazione non esigibile per l’ambiente.
Se è possibile utilizzare strumenti di sorveglianza (monitor,
allarmi), la sorveglianza non è da considerare automaticamente come
particolarmente intensiva.
La necessità di una sorveglianza durante la notte non costituisce
una condizione per qualificare la sorveglianza come particolarmente intensiva.
Esempio 1:
Un bambino autistico ha gravi difficoltà a percepire il mondo
circostante e a comunicare con esso, il che si manifesta nel suo comportamento
nei confronti di determinati oggetti (p. es. rovescia contenitori, lancia
oggetti, danneggia mobili ecc.). Il bambino non è inoltre in grado di
riconoscere i pericoli: egli può ad esempio uscire improvvisamente dalla
finestra. Eventualmente non è nemmeno in grado di reagire adeguatamente a
richiami o avvertimenti verbali. In determinate situazioni può ad esempio prodursi
un comportamento autolesionista o aggressivo verso altre persone. Per questi
motivi la persona addetta all’assistenza deve trovarsi costantemente nelle
immediate vicinanze del bambino, con un grado di attenzione superiore alla
norma, e deve essere pronta ad intervenire in qualsiasi momento.”
2.5
Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2
OAI l’ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l’altro, mediante
l’esecuzione di sopralluoghi.
Secondo la giurisprudenza,
un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità
di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta (in casu
si trattava di un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure
a domicilio) deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in
cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e
limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere
contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni
divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto
deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli
provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre
deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora
il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle
assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente
insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona
competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della
fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140
V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).
(cfr. STCA 32.2019.173 del 19 giugno 2020, consid. 2.4).
2.6
Va infine ricordato che, al
pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le
circolari), pur non avendo valore vincolante di legge, si prefiggono comunque
di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a
determinate disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme
del diritto e di garantire la parità di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 =
SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza
all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le
loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle
prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno
valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i
Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell’amministrazione.
Servono a creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo
una certa utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma
superiore che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di
lacune, le direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che
deriva dalla giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V
346.
consid. 5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e
rappresentano il punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una
norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice
ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve
scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle
disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid.
3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204
consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
(cfr. STCA 32.2019.62 del 6 luglio 2020, consid. 2.5).
2.7
A seguito della domanda di
prestazioni, l’UAI ha dato incarico all’assistente sociale (__________) di
esperire un’inchiesta domiciliare eseguita il 16 luglio 2019 (pag. 153-158
incarto AI), alla presenza della bambina, del padre e dell’assistente sociale __________
(__________).
In tale occasione,
l’assistente sociale ha riconosciuto che RI 1, rispetto ad un coetaneo non
invalido, necessita di un maggior bisogno di aiuto da parte di terzi nel
compimento di 4 atti ordinari della vita e meglio:
" vestirsi/svestirsi (da
maggio 2018)
alzarsi/sedersi/coricarsi (da
maggio 2019) pulizia personale (da
maggio 2018)
espletare i propri bisogni corporali (da
maggio 2018)
e necessità di sorveglianza personale (da maggio
2019).”
Su richiesta del 12 agosto
2019.
dell’assistente sociale (__________; pag. 137-138 incarto AI), il 14
agosto 2019 il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in pediatria,
ha ritenuto giustificato, dal punto di vista medico, l’impegno supplementare da
parte del padre di RI 1 nell’ambito dell’atto di alzarsi/sedersi, coricarsi
dovuto ai risvegli notturni e la maggiore sorveglianza personale rispetto ad un
coetaneo già a decorrere dai 4 anni in forza della cifra marginale
8078.1
CIGI, a causa della gravità della patologia (disturbo dello spettro
autistico nell’ambito di una Sindrome di Rett atipica) di cui è affetta RI 1
(pag. 148 incarto AI).
Sulla base di tali
valutazioni, con progetto di decisione del 10 settembre 2019 (pag. 166-171
incarto AI), l’UAI ha preannunciato all’assicurata l’attribuzione di un AGI
minorenni di grado lieve dal 1° maggio 2019 (dopo un anno di attesa) e di grado
medio dal 1° agosto 2019 (tre mesi dopo il riconoscimento della prestazione).
Il calcolo del tempo supplementare non raggiunge le 4 ore per ottenere il
diritto al supplemento per cure intensive (pag. 167 incarto AI).
A seguito delle osservazioni presentate il 9 ottobre 2019 dal padre di RI 1 e
dall’assistente sociale (__________) di __________ contro tale progetto di
decisione (pag. 180-183 incarto AI), l’assistente sociale (__________) dell’UAI,
chiamata dall’amministrazione ad esprimersi, con annotazione del 31 ottobre
2019.
(pag. 186-188 incarto AI), ha riconosciuto che RI 1, rispetto ad un
coetaneo non invalido, necessita di un maggior bisogno di aiuto da parte di
terzi nel compimento di 5 atti ordinari della vita e meglio:
" vestirsi/svestirsi (da
maggio 2018)
alzarsi/sedersi/coricarsi (da
maggio 2019)
mangiare (da
novembre2016)
lavarsi (da
maggio 2018)
andare alla toilette (da
maggio 2018)
e necessità di sorveglianza personale permanente (da maggio 2019).”
Nella medesima occasione
l’assistente sociale ha pure puntualizzato quanto segue:
" (…) 2.
Riconoscimento dell'atto ordinario della vita di spostarsi (in casa e
all'esterno) /stabilire contatti sociali a partire dai 3 anni.
Le direttive CIGI stabiliscono che: "A 10 mesi un bambino
sa gattonare. A 15 mesi un bambino può camminare da solo. A 3 anni sa salire le
scale da solo. A partire da 5 anni, il bambino stabilisce contatti sociali
nell'ambiente circostante. Nella maggior parte dei casi il suo linguaggio è
comprensibile, anche per chi non lo conosce.
Sa andare da solo a scuola, se il tragitto non è pericoloso.
Conosce le regole sociali e riesce a tenere una conversazione. A partire da 8
anni, il bambino è consapevole delle regole della circolazione stradale e sa
valutare i pericoli."
Come descritto nel mio rapporto d'inchiesta, a causa dei limiti legati
all'autismo, RI 1 necessita di aiuto sia negli spostamenti all'esterno della
propria abitazione, sia nel mantenimento dei contatti sociali. Non manifesta invece
problemi di tipo motorio che la limitano negli spostamenti all'interno della
sua abitazione, né nel salire e nello scendere le scale. Inoltre, dai
certificati medici presenti all'incarto risulta che l'assicurata, nonostante la
regressione che si è manifestata nei suoi primi mesi di vita, ha rispettato le
tappe dello sviluppo motorio.
Facendo riferimento a quanto esposto nella CIGI non è possibile rilevare,
rispetto a un coetaneo, una maggiore dipendenza nel compimento dell'atto, che
al momento non può quindi essere computato. Questo aspetto sarà da rivalutare
al compimento dei cinque anni, nel mese di maggio del 2020.
3.
Riconoscimento dei una sorveglianza particolarmente intensiva (SCI 4 ore).
Secondo le direttive GIGI (Marginale 8078): "Normalmente la
sorveglianza permanente non riconosciuta prima dei sei anni dato che fino a
quest'età anche un bambino sano ha bisogno di sorveglianza." Per i
bambini autistici o epilettici, a seconda della situazione e della gravità del
disturbo, le disposizioni CIGI permettono il riconoscimento della sorveglianza
personale già a partire dai quattro anni. In merito alla sorveglianza
particolarmente intensiva, viene invece riportato che generalmente essa non va
considerata prima degli otto anni.
RI 1 ha quattro anni e presenta una diagnosi di disturbo dello spettro
autistico. Durante l'anno scolastico 2018-2019 RI 1 ha frequentato l'asilo nido
__________, a __________ e dal mese di settembre è inserita nell'Unità __________
(Gruppo __________), presso l'Istituto __________ di __________.
Come descritto nel mio rapporto d'inchiesta del 30.08.2019, RI 1 è una bambina
agitata ed irrequieta che, secondo le affermazioni del padre, non ha coscienza
dei pericoli ed assume comportamenti imprevedibili e che, per tale ragione, non
può essere lasciato sola neppure per pochi minuti.
In considerazione di quanto appena esposto e tenuto conto dell'annotazione
redatta il 14 agosto 2019 dalla dr.ssa __________, confermo che RI 1 necessita
di una sorveglianza personale permanente (due ore SCI) a decorrere dal
compimento dei quattro anni.
Le attenzioni di cui RI 1 ha bisogno sono infatti costanti e più intense
rispetto a quelle richieste da un coetaneo.
Non sussistono invece i presupposti per attribuire una
sorveglianza particolarmente intensiva per la quale, secondo le disposizioni
CIGI, "la persona addetta all'assistenza deve trovarsi costantemente
nelle immediate vicinanze dell'assicurato, poiché qualsiasi distrazione può
avere con ogni probabilità conseguenze che possono metterne a repentaglio la
vita o può portare a gravi danni per persone e/o cose. A causa della sorveglianza/assistenza
"uno a uno" richiesta, la persona addetta all'assistenza non può
dedicarsi praticamente a nessun'altra attività."
Ciò non è il caso a scuola o all'asilo, dove le educatrici devono
occuparsi contemporaneamente di diversi bambini.”
(pag. 186-187 incarto AI)
Alla luce di questa valutazione,
con decisione del 26 novembre 2019 (pag. 192-197 incarto AI), l’UAI, rivedendo
in parte la propria posizione, ha assegnato all’assicurata il diritto ad un
AGI minorenni di grado medio dal 1° maggio 2019 (trascorso un anno di
attesa dalla nascita di un maggiore bisogno di aiuto nel compiere i seguenti
atti ordinari della vita: vestirsi/svestirsi, mangiare, lavarsi e andare in
toilette). Il calcolo del tempo supplementare non raggiunge le 4 ore per ottenere
il diritto al supplemento per cure intensive (pag. 193 incarto AI).
Davanti al TCA, segnatamente con la risposta di causa del 5 febbraio 2020,
l’UAI, dopo avere richiesto una presa di posizione all’assistente sociale
competente che ha allestito un nuovo rapporto (doc. V-1 e 2), ha informato
questa Corte di ritenere giustificato uno supplemento di cure intensive di 4
ore dal 1° maggio 2019 (ritenuto un tempo supplementare per il compimento di
atti ordinari della vita calcolato in 2 ore, in tre minuti per
l’accompagnamento a visite mediche o a sedute di terapia ed in due ore per la
sorveglianza personale permanente per un totale di 4 ore e 3 minuti: fr. doc.
V, pag. 4).
2.8
Nel caso concreto, la prima
contestazione riguarda il mancato riconoscimento da parte dell’UAI del regolare
e rilevante aiuto di terzi relativo all’atto di “spostarsi (in casa e fuori)
/ stabilire contatti sociali” motivato dal fatto che la bambina non ha
ancora compiuto 5 anni.
I rappresentanti legali
hanno contestato tale motivazione dell’amministrazione, sottolineando come la
stessa assistente sociale, autrice dell’inchiesta a domicilio, abbia
riconosciuto che la bambina, nata nel maggio 2015 (4 anni e 1 mesi di età al
momento dell’espletamento dell’inchiesta domiciliare svolta il 19 luglio 2019),
ha effettivamente bisogno di un maggior aiuto rispetto ai coetanei normodotati
per eseguire il succitato atto ordinario della vita. Ciò che è stato peraltro
ribadito dall’assistente sociale con l’annotazione del 31 ottobre 2019 (pag.
186-188 incarto AI), di cui si è già ampiamente detto al considerando 2.7, e
nella quale l’assistente sociale ha pure puntualizzato che, in base a quanto
esposto nella CIGI, tale aspetto sarà da rivalutare al compimento dei cinque
anni, nel mese di maggio del 2020. Considerazioni confermate dall’assistente
sociale pure davanti al TCA nell’annotazione del 21 gennaio 2020 (cfr. doc.
V-1).
L’UAI ribadisce anche davanti al TCA di avere applicato correttamente la CIGI
(stato al 1° gennaio 2018), a cui è vincolata, e che, pertanto, tale atto andrà
rivalutato al compimento dei 5 anni di età della bambina.
In una recentissima
sentenza 32.2019.173 del 19 giugno 2020, nota alle parti (in quanto, anche in
quel caso, il ricorrente - che era pure affetto da un disturbo dello spettro
autistico - era patrocinato dalla RA 2), questo Tribunale ha affrontato e
risolto la questione sulla base delle seguenti considerazioni:
" 2.7.
(…)
Ora, chiamato ad esprimersi in merito, il TCA non condivide la
valutazione operata dall’amministrazione, ritenuto che in numerosi altri casi
il bisogno di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo sano è stato riconosciuto
per l’atto in questione ben prima dei cinque anni di età indicati nell’Allegato
III CIGI come termine convenzionale di paragone, suscettibile di eccezioni.
Nell’Allegato III CIGI è, infatti, indicato a titolo preliminare
che “le seguenti direttive riportano dati indicativi concernenti l’età da non
applicare rigorosamente”, concludendo come le stesse vadano “seguite in maniera
flessibile”.
A conferma di ciò, a titolo di esempio, si veda la sentenza
9C_112/2017 del 14 giugno 2017, concernente un’assicurata, nata nel mese di
novembre 2011, affetta dalla nascita da una paresi cerebrale di tipo spastico
(tetraspasticità) su una leucomalacia periventricolare, alla quale l’Ufficio AI
aveva assegnato un AGI di grado lieve dal 1° febbraio 2014 e di grado medio dal
1° maggio 2014, diritto poi confermato con STCA 32.2015.167 del 14 dicembre 2016.
Il TCA, in particolare, avallando la valutazione dell’amministrazione, aveva
ritenuto che l'assicurata, oltre alla necessità di una sorveglianza personale
permanente, al più tardi a partire dal mese di novembre 2014 (quando ha
compiuto tre anni), adempisse le condizioni di cui all'art. 37 cpv. 4 OAI
per gli atti ordinari della vita come “vestirsi/svestirsi”, “alzarsi/sedersi e
coricarsi”, “mangiare”, “andare alla toilette” e “spostarsi”, ma non per l’atto
dell’igiene personale (lavarsi, pettinarsi, fare il bagno o la doccia).
Il Tribunale federale, al contrario, ha considerato che senza
l'aiuto di un terzo, l'assicurata non sarebbe stata in grado di svolgere
neppure l'atto ordinario della vita relativo all'igiene personale.
Dal fatto che l’interessata fosse in grado di gattonare e non
riuscisse a reggere la posizione eretta, come indicato nel rapporto d’inchiesta
a domicilio ai punti “alzarsi, sedersi, coricarsi” e “spostarsi in casa”,
l’Alta Corte ha fondato il proprio convincimento che “è del tutto verosimile
che, come indicato nella memoria ricorsuale, e già fatto valere davanti al
Tribunale cantonale, l'assicurata ha bisogno di aiuto per avvicinarsi e sostare
davanti al lavandino, come pure di essere costantemente sorretta, per procedere
alla toilette quotidiana”. Per tali ragioni, la nostra Massima Istanza ha
quindi stabilito che l’assicurata ha diritto ad un assegno per grandi invalidi
di grado elevato dal 1° novembre 2014 (cfr. STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017,
sottolineature della redattrice).
Questo Tribunale rileva, inoltre, che, come risulta dalla sentenza
STCA 32.2019.174 di data odierna, avente ad oggetto un caso del tutto simile,
lo stesso Ufficio AI, con una decisione coeva (emessa anch’essa il 19 agosto
2019), ha riconosciuto nel caso di un assicurato - nato pochi mesi dopo X.____________
e affetto dallo stesso disturbo dello spettro autistico - essere adempiuto il
requisito dell’aiuto notevole di terzi nell’atto di spostarsi, a partire dai
3.
anni di età (cfr. STCA citata, sottolineatura della redattrice).
Per tali ragioni, quindi, anche nel caso di specie, il TCA ritiene
che a X._____________ vada riconosciuto, a partire dal compimento dei tre anni
(dicembre 2017), il bisogno (accertato, come visto, dall’assistente sociale,
persona particolarmente qualificata per farlo ai sensi della giurisprudenza,
cfr. STF 8C_573/2018 dell’8 gennaio 2019, consid. 3.2.) di un aiuto maggiore da
parte di un terzo rispetto a un bambino senza invalidità per compiere l'atto
ordinario della vita relativo allo spostarsi/stabilire contatti sociali.
Tale soluzione si giustifica anche alla luce di quanto indicato in
proposito dagli autori menzionati nell'allegato III della CIGI, che sono di
supporto per definire la grande invalidità determinante per i minorenni, in
particolare HEINZ S. HERZKA, BERNARDO FERRARI, WOLF REUKAUF e FRANCINE FERLAND,
i quali nel contributo “Das Kind von der Geburt bis zur Schule” situano a
partire da tale età (3 anni) per il bambino lo stabilire e il curare i contatti
sociali.
Contatti che, del resto, come pertinentemente rilevato in sede
ricorsuale, sono posti alla base del percorso scolastico di ogni bambino fin
dalla scuola dell’infanzia, pensata proprio per consentire ai bambini fin dai
tre anni di età di sviluppare le loro potenzialità cognitive e sociali,
costruendo attraverso il gioco rapporti sociali e vivendo le prime esperienze
di collaborazione e confronto con altri coetanei e figure adulte non familiari,
imparando ad assumere progressivamente responsabilità verso la comunità (cfr. www.ti.ch/pianodistudio).
Su questo punto, quindi, il ricorso va accolto. (…)” (consid. 7 STCA citata;
n.d.r.: le sottolineature non sono della redattrice)
Il TCA riconferma in
questa occasione la giurisprudenza appena citata.
In concreto - tenuto conto
della grave patologia di cui è affetta la ricorrente (“Disturbo dello
spettro autistico nell’ambito di una Sindrome di Rett atipica”: cfr. pag.
148.
incarto AI) e che il rifiuto di considerare l’atto a partire dai 3 anni
anziché dai 5 anni è dovuto a quanto indicato nella CIGI (stato al 1° gennaio
2018) e non tenendo conto di tutti gli aspetti del caso concreto e che numerosi
autori citati dalla ricorrente (in particolare, Herzka/Ferrari/Reukauf), che sono
di supporto per definire la grande invalidità per i minorenni (cfr. la lista
dell’allegato III CIGI e sentenza 9C_112/2017 del 14 giugno 2017) pongono
attorno ai tre anni l’abilità dei bambini nello stabilire e nel curare i
contatti sociali - l’assicurata non avrebbe potuto svolgere l’atto ordinario
della vita in questione senza l’aiuto di un terzo a partire dal 1° maggio 2018
(3 anni di età).
Ella aveva di conseguenza
bisogno di un maggiore aiuto rispetto ad un minorenne non invalido della stessa
età come lo richiede l’art. 37 cpv. 4 OAI (cfr. anche sentenza 9C_112/2017 del
14.
giugno 2017).
Ne segue che l’interessata necessita di maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo
per compiere 6 atti della vita quotidiana, con sorveglianza personale permanente,
nei seguenti termini:
- mangiare (da
novembre2016)
- vestirsi/svestirsi (da
maggio 2018)
- lavarsi (da
maggio 2018)
- andare alla toilette (da maggio
2018)
- spostarsi (in casa e fuori)/stabilire contatti sociali
(da
maggio 2018)
-
alzarsi/sedersi/coricarsi (da maggio 2019).
In queste condizioni il
ricorso va accolto su questo punto e la decisione impugnata modificata, nel
senso che RI 1 ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato. L’incarto
deve quindi essere rinviato all’UAI affinché determini nuovamente l’inizio del
diritto per l’assegno per grandi invalidi di grado elevato.
2.9
Per quanto concerne il riconoscimento
di un supplemento di cure intensive (in seguito: SCI), i patrocinatori
dell’insorgente hanno contestato il calcolo allestito dall’amministrazione (3
ore e 18 minuti di cui: 2 ore quale impegno supplementare per la sorveglianza,
1.
ora e 15 minuti quale impegno supplementare per gli atti ordinari della vita
e 3 minuti quale impegno supplementare per accompagnamento a visite mediche o a
sedute di terapia: pag. 158 incarto AI) sia per quanto attiene al mancato
riconoscimento del tempo necessario per mettere togliere le ortesi (15 minuti)
sia per il mancato riconoscimento del tempo legato all’atto dell’igiene
personale (30 minuti) dal 1° maggio 2019.
Innanzitutto il TCA osserva che, in questa sede, non è più contestato il
riconoscimento di un tempo supplementare per una sorveglianza personale
permanente (2 ore), anziché per una sorveglianza particolarmente intensiva (4
ore) dal 1° maggio 2019. A ragione. Il TCA condivide, infatti, la disamina con
la quale l’amministrazione nella decisione impugnata - in maniera approfondita
e fondata sulle attente valutazioni in merito dell’assistente sociale autrice
dell’inchiesta a domicilio e della pediatra SMR (cfr. pag. 137-138, 148, 186 e
187.
incarto AI), dalle quali non vi è ragione di scostarsi (tanto più che
nemmeno i patrocinatori della ricorrente pretendono il contrario) - è giunta
alla conclusione che RI 1, a causa della sua patologia, necessiti, in maniera
eccezionale già a partire dai quattro anni di età e, quindi, dal 1°
maggio 2019, (anziché dai sei anni di età come previsto dall’Allegato
III “Direttive sul calcolo della grande invalidità determinante per i minorenni”:
cfr. consid. 2.4), di una sorveglianza personale permanente (2 ore),
escludendo, almeno per il momento, la necessità di una sorveglianza
particolarmente intensiva (4 ore; per un caso analogo: cfr. STCA 32.2019.173
del 19 giugno 2020, consid. 2.10).
Interpellata dall’amministrazione in merito al mancato riconoscimento del tempo
necessario per mettere togliere le ortesi (15 minuti) sia per il mancato
riconoscimento del tempo legato all’atto dell’igiene personale (30 minuti), l’assistente
sociale, nell’annotazione del 21 gennaio 2020 (doc. V-1), ha rilevato quanto
segue:
" (…) RI 1
necessita quotidianamente dell'applicazione di ortesi bilaterali del piede; per
compiere questo compito viene indicato un tempo pari a 15 minuti al giorno che
vanno correttamente conteggiati, secondo marg. 8014.1 CIGI, nel calcolo relativo
al supplemento per cure intensive sotto l'atto vestirsi/svestirsi. La tabella
di calcolo viene quindi modificata in questo senso.
(…).
Per coerenza, i 30 minuti relativi alla necessità di aiuto diretto, regolare e
notevole, di cui RI 1 necessita per provvedere quotidianamente a lavare mani,
viso e denti, vanno conteggiati. I tempi vengono riportati al punto
"Cure" come "altre misure". (…)”
L’assistente sociale ha,
quindi, allestito un nuovo calcolo (cfr. doc. V-2), per quanto concerne il
riconoscimento di un supplemento di cure intensive (in seguito: SCI),
riconoscendo un impegno supplementare per le cure intensive di 4 ore e 3 minuti
così composti: 1 ora e 30 minuti quale impegno supplementare per gli atti
ordinari della vita, 30 minuti quale impegno supplementare per le cure, 3 minuti
quale impegno supplementare per accompagnamento a visite mediche o a sedute di
terapia e 2 ore quale impegno supplementare per la sorveglianza (cfr. doc. V-2 in
fine).
Con la risposta di causa del 5 febbraio 2020 l’UAI, dopo avere richiesto una
presa di posizione all’assistente sociale competente che ha allestito un nuovo
rapporto (doc. V-1 e 2), ha chiesto il parziale accoglimento del ricorso,
limitatamente al riconoscimento di un supplemento di cure intensive di 4 ore
dal 1° maggio 2019 (ritenuto un tempo supplementare per l’assistenza intensiva
calcolato in 2 ore per il compimento di atti ordinari della vita, in tre minuti
per l’accompagnamento a visite mediche o a sedute di terapia ed in due ore per
la sorveglianza personale permanente per un totale di 4 ore e 3 minuti: fr.
doc. V, pag. 4) mentre per il restante ha confermato la correttezza della
decisione impugnata, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi in diritto, in particolare ribadendo di avere correttamente
applicato la direttiva amministrativa CIGI (stato al 1° gennaio 2018)
vincolante al momento della decisione resa (doc. V).
Chiamato ora a
pronunciarsi il TCA concorda con il dettagliato e ben motivato apprezzamento
fornito il 21 gennaio 2020 dall’assistente sociale. Pertanto nel calcolo del supplemento
di cure intensive va riconosciuto all’assicurata il tempo necessario per
mettere togliere le ortesi (15 minuti) e quello legato all’atto dell’igiene
personale (30 minuti).
I patrocinatori della ricorrente hanno contestato pure che la modifica
dell’Allegato IV (“Tetti massimi di tempo e aiuto prestato in funzione
dell'età”) alla Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI) e
del marginale 8074 entrata in vigore il 1° gennaio 2018 sia conforme ai
disposti di legge rispettivamente si fondi su di una base legale sufficiente.
In particolare, chiedono il riconoscimento di un impegno supplementare di 6 ore
e 43 minuti con conseguente erogazione di un supplemento per cure intensive di
6.
ore, osservando a tal proposito quanto segue (cfr. doc. I, pag. 21-31):
" (…) Il
tempo che assicurata necessita quale assistenza intensiva è stato calcolato
dall'amministrazione applicando l'Allegato IV CIGI "Tetti massimi di tempo
e aiuto prestato in funzione dell'età".
Fino al 31.12.2017, la CIGI precisava nell' Allegato IV unicamente
il tempo che un bambino normodotato necessita mediamente, in funzione della sua
età, per lo svolgimento degli atti ordinari della vita. Per esempio, l'Allegato
IV specificava che un bambino normodotato necessita fino al compimento dei 3
anni di età per l'atto del vestirsi di 20 minuti di aiuto al giorno. Nel caso
di bambini affetti da grande invalidità, il tempo superiore a questa soglia, veniva
riconosciuto come "cura intensiva", ossia cura supplementare rispetto
alla norma dovuta all'invalidità, e andava poi a determinare il diritto al
supplemento per cure intensive.
Questo Allegato ha subito da parte dell'UFAS una radicale
modifica, entrata in vigore 1'1.1.2018, contemporaneamente all' entrata in
vigore del nuovo tenore dell'art. 42ter cpv. 3 LAI e dell'art. 42sexies cpv. 1
lett. a LAI. Infatti, nella nuova versione, l'amministrazione ha introdotto,
accanto ai tempi di aiuto prestati a minorenni normodotati, anche dei tetti
massimi al tempo conteggiabile per il maggior bisogno di cure (cfr. anche marg.
8074). I tempi necessari per lo svolgimento dei singoli atti e per le cure
raccolti attraverso l'inchiesta a domicilio sulla base delle dichiarazioni dei
genitori vengono ripresi per la determinazione del diritto al SCI, ma
unicamente fino ai tetti massimi previsti dalla CIGI. In questo modo, nei casi
di minorenni gravemente invalidi, una parte del tempo impiegato dai genitori
per gli atti e per le cure non viene già in partenza tenuto in considerazione.
Nel caso concreto, la modifica della CIGI ha comportato che
all'assicurata è stato riconosciuto un impegno supplementare unicamente di 3
ore e 18 minuti (ed è quindi stato rifiutato un supplemento per cure
intensive), mentre applicando i parametri validi fino al 31.12.2017
all'assicurata sarebbe stato riconosciuto un impegno supplementare di 6 ore e
43.
minuti (con l'erogazione quindi di un supplemento per cure intensive di 6
ore).
Si contesta che la modifica della CIGI in vigore dall'1.1.2018 sia
conforme ai dispositivi legali e alla volontà del legislatore.
(…).
Quale unica spiegazione di tale modifica l'UFAS indica al
marginale 8074 CIGI che "(a)l fine di garantire l'uguaglianza giuridica
nel calcolo del diritto al SCI sono stati fissati dei tetti massimi al tempo
conteggiabile per il maggiore bisogno di cure."
Poiché il supplemento per cure intensive e le modalità della sua
determinazione sono rimaste uguali dal momento della sua introduzione (1.1.2003)
sino al 31.12.2017, la modifica attuata dall' amministrazione risulta legale
unicamente se, sulla base di nuovi elementi oggettivi, nuove intenzioni del
legislatore o a causa di un cambiamento della concezione giuridica, la
"vecchia" modalità di determinazione del SCI non garantiva più
l'uguaglianza giuridica. Oppure se questi nuovi elementi oggettivi importanti
hanno fatto sì che una disparità di trattamento presente e voluta dal
legislatore in precedenza non venga più tollerata da quest'ultimo.
In realtà, nessuna delle due ipotesi è presente. Al contrario, la
modifica dell'Allegato IV CIGI risulta in netto contrasto con la chiara volontà
del legislatore, espressa tramite la modifica di Legge (art. 42ter LAI e art.
42sexies LAI) entrata in vigore l'1.1.2018.
(…).
La chiara volontà del legislatore con la modifica dell'art. 42ter
cpv. 3 LAI e dell'art. 42sexies LAI era quindi quella di favorire il più
possibile le famiglie che curano i propri figli minorenni invalidi a domicilio.
In nessuno dei documenti inerenti tale modifica di Legge è
menzionata la necessità di modificare l'applicazione pratica della Legge. Anzi,
tutti gli attori erano concordi sul fatto che tale modifica di Legge era
particolarmente effettiva e semplice, poiché andava ad inserirsi in un sistema
già perfettamente funzionante e non avrebbe quindi richiesto nessun adeguamento
nell'applicazione:
"4.2 Attuabilità
4.2.1
Aumento degli importi del supplemento per cure intensive
Questa misura, semplice e facilmente applicabile, non
implica nessun cambiamento nel sistema né nell'attuazione (sottolineatura
d.R). " (FF 2016 6472).
(…).
Né nei rapporti legati alla modifica di Legge né durante i lavori
parlamentari sono state menzionate eventuali lacune legate al metodo pratico di
valutazione del diritto al supplemento per cure intensive rispettivamente alla
necessità di uniformare in modo più ottimale la prestazione concessa. La
modifica di Legge introdotta con 1'1.1.2018 non ha neppure modificato gli
equilibri e il concetto di fondo presenti fino a quel momento, se non
nell'ottica di favorire il più possibile i minorenni grandi invalidi che vivono
a domicilio e, in particolar modo, i minorenni grandi invalidi beneficiari del
contributo per l'assistenza e quindi con un quadro di disabilità particolarmente
grave. In nessun momento il legislatore ha ritenuto necessario limitare in
qualsivoglia modo la prestazione erogata, anzi, il suo obiettivo è stato
esattamente il contrario, ossia retribuire nel modo migliore possibile (ma
comunque sempre insufficiente) le ore di cura prestate dai famigliari.
(…).
Non si intravedono quindi, da questo punto di vista, elementi
validi a giustificazione della modifica della CIGI.
(…).
Come esposto, l'obiettivo della modifica della CIGI sembrerebbe
essere stato quello di garantire l'uguaglianza giuridica nel calcolo del
diritto al SCI.
Come emerso dalle considerazioni sopra esposte, non vi sono stati
cambiamenti nel quadro giuridico che abbiano comportato che il metodo di
valutazione del SCI valido fino a quel momento sia di colpo diventato fonte di
disparità di trattamento, rispettivamente non emerge dai lavori parlamentari
che il legislatore abbia rilevato una qualsivoglia disparità di trattamento che
avrebbe dovuto essere corretta.
Malgrado ciò ci si potrebbe porre la questione se l'obiettivo
perseguito dall'amministrazione con la modifica dell'Allegato IV CIGI possa
comunque, in vista dell'importanza generale del principio della parità di
trattamento sancita anche a livello costituzionale, essere sufficiente perché tale
modifica sia legale.
(…)
Nell'Allegato IV CIGI si legge che "I tetti massimi di tempo
conteggiabile si basano su valori fissati nello strumento di accertamento FAKT,
tenendo conto che i valori temporali in esso raccolto coprono il fabbisogno di
aiuto di una persona adulta. Sono dunque stati effettuati degli adeguamenti in
funzione dell'età, dato che l'aiuto prestato a un assicurato minorenne risulta
meno intenso di quello fornito a un adulto in ragione del peso corporeo e delle
dimensioni più ridotte. (…)".
(…).
L'amministrazione ha ritenuto che per poter garantire
l'uguaglianza giuridica nel calcolo fosse necessario plafonare verso l'alto i
tempi riconosciuti per lo svolgimento dei singoli atti risp. delle cure.
Questo plafonamento verso l'alto delle prestazioni ai singoli
assicurati è però già stato attuato a suo tempo dal legislatore attraverso
l'introduzione dei 3 livelli di importi di SCI: il SCI per 4 ore di cure e
assistenza, il SCI per 6 ore di cure e assistenza e il SCI per 8 ore di cure e
assistenza. Tramite questi livelli di intensità il legislatore ha già
provveduto ad uniformare le prestazioni. Proprio perché cosciente che comunque
le famiglie che assistono e curano a domicilio i figli gravemente disabili
prestano un numero di ore di assistenza e cure nettamente superiore a quello
che viene retribuito tramite le prestazioni AI, il legislatore non ha ritenuto
necessario applicare correttivi supplementari.
Ovviamente al legislatore non può essere a suo tempo sfuggito (ma
neppure in occasione dei lavori parlamentari legati alla modifica entrata in
vigore l'1.1.2018) che nell'istituto "supplemento per cure
intensive", così come nell'AGI, è intrinseca una certa disparità di
trattamento, poiché il minorenne invalido che necessità di cure per 9 ore riceve
lo stesso importo del minorenne che necessita di cure per 15 ore al giorno.
Parimenti, il minorenne che necessita di cure per 3 ore e 58 minuti non riceve
un SCI, mentre il minorenne che abbisogna di cure per 4 ore e 2 minuti riceve
un supplemento di fr. 31.60 giornalieri.
Se il legislatore, neppure in occasione della modifica
dell'1.1.2018, quando l'intero sistema del supplemento per cure intensive è
stato analizzato nuovamente in modo approfondito, non ha ritenuto necessario
Introdurre dei correttivi per garantire una maggiore uguaglianza giuridica, ciò
significa che il sistema di calcolo e retribuzione, così come era concepito
fino al 31.12.2017, corrispondeva esattamente alla sua volontà. La modifica
dell'Allegato IV CIGI non può quindi neppure essere giustificata attraverso la
presenza di un'eventuale lacuna legislativa.
(…).
Con l'introduzione di tetti massimi di tempo riconosciuto per i
singoli atti risp. per le cure, l'amministrazione ha di fatto introdotto un
nuovo e supplementare elemento di valutazione e di uniformizzazione rispetto a
quello giù previsto dal legislatore attraverso i livelli di soglia delle 4, 6 e
8.
ore.
Questo elemento di uniformizzazione, come visto non supportato
dalla volontà del legislatore, va a colpire i minorenni invalidi che per lo
svolgimento dei singoli atti e per le cure necessitano di un aiuto
particolarmente importante in ordine di tempo; con la modifica introdotta, il
tempo che questi assicurati necessitano per lo svolgimento degli atti risp. per
le cure viene limitato ad un tetto massimo inserito dall'amministrazione, da
questo tetto massimo viene poi dedotto il tempo usuale necessario ad un
minorenne non invalido per svolgere lo stesso atto. Il risultato ottenuto viene
a sua volta ridotto al valore di soglia inferiore (quindi alle 4 ore, alle 6
ore o alle 8 ore). In questo modo la prestazione viene plafonata due volte,
prima che un'unica volta come voluto dal legislatore (alle 4, 6 e 8 ore).
(…).
Alla luce di quanto esposto, appare evidente che la modifica
dell'Allegato IV CIGI rispettivamente la modifica del marg. 8074 CIGI non
rispettano i parametri dettati da dottrina e giurisprudenza affinché sia
legale, non essendovi motivi oggettivi, e importanti a sostegno della nuova
prassi, quali una conoscenza più approfondita dell'intenzione del legislatore,
la modifica delle circostanze esterne o un cambiamento della concezione
giuridica.
(…).
(…) all' assicurata va riconosciuto il diritto ad un supplemento
per cure intensive che va calcolato tenendo conto della totalità del tempo
necessario indicato dal padre (con deduzione del tempo di aiuto prestato in
funzione dell'età), del tempo per mettere e togliere le ortesi e considerando
che a partire dai 3 anni di età un bambino normodotato è in grado di
spazzolarsi i denti, girare il rubinetto, lavarsi e asciugarsi le mani.”
2.10
Chiamato ora a pronunciarsi,
questo Tribunale osserva quanto segue.
La Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicura-zione per
l’invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, sino al 31 dicembre 2017,
riferendosi alla assistenza di cui all’art. 39 cpv. 2 OAI - il quale prevede
che “Come assistenza si considera il maggior bisogno di cure e di cure di
base rispetto a quelle richieste da minorenni non invalidi della stessa età.
Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate dal medico e
applicate dal personale sanitario ausiliario, nonché alle misure
pedagogico-terapeutiche” - alle cifra marginale 8074 stabiliva quanto
segue: “È conteggiabile il maggior onere di tempo necessario per
l’assistenza rispetto a minorenni non invalidi della stessa età, dovuto a
provvedimenti nell’ambito
- delle cure (provvedimenti sanitari, nella misura in cui non
siano prestati da
personale sanitario ausiliario, N. 8077) e/o
- delle cure di base
(N. 8076). L’Allegato IV riporta il tempo necessario alla cura di minorenni non
invalidi”. Fino al 31 dicembre 2017, la CIGI precisava nell'Allegato IV
unicamente il tempo che un bambino normodotato necessita mediamente, in
funzione della sua età, per lo svolgimento degli atti ordinari della vita. Fino
al 31 dicembre 2017, la CIGI precisava nell'Allegato IV quanto segue: “Il
tempo necessario per l’aiuto prestato in funzione dell’età si basa sulle
esperienze maturate da diversi uffici AI. Si tratta di valori medi. La tabella
è stata sottoposta per parere alla Società svizzera di pediatria.”.
La Circolare sull’invalidità e
la grande invalidità nell’assicura-zione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1°
gennaio 2015, stato al 1° gennaio 2018, riferendosi alla assistenza di cui
all’art. 39 cpv. 2 OAI, - alla cifra marginale 8074 stabilisce quanto segue:
" È
conteggiabile il maggior onere di tempo necessario per l’assistenza rispetto a
minorenni non invalidi della stessa età, dovuto a provvedimenti nell’ambito -
delle cure (provvedimenti sanitari, nella misura in cui non siano prestati da
personale sanitario ausiliario, N. 8077) e/o - delle cure di base (N. 8076).
Al fine di garantire l’uguaglianza giuridica nel calcolo del diritto al SCI
sono stati fissati dei tetti massimi al tempo conteggiabile per il maggiore
bisogno di cure. L’Allegato IV riporta questi tetti massimi nonché il tempo
necessario alla cura di minorenni non invalidi”. Dal 1° gennaio 2018, la CIGI
precisa nell'Allegato IV sia il tempo che un bambino normodotato necessita
mediamente, in funzione della sua età, per lo svolgimento degli atti ordinari
della vita sia i tetti massimi al tempo conteggiabile per il maggior bisogno di
cure. I tempi necessari per lo svolgimento dei singoli atti e per le cure
raccolti attraverso l'inchiesta a domicilio sulla base delle dichiarazioni dei
genitori vengono ripresi per la determinazione del diritto al SCI, ma
unicamente fino ai tetti massimi previsti dalla CIGI. Dal 1° gennaio 2018, la
CIGI precisa nell'Allegato IV quanto segue: “Il tempo necessario per l’aiuto
prestato in funzione dell’età si basa sulle esperienze maturate da diversi
uffici AI. Si tratta di valori medi. La tabella è stata sottoposta per parere
alla Società svizzera di pediatria.
I tetti massimi di tempo conteggiabile si basano sui valori
fissati nello strumento di accertamento FAKT, tenendo conto che i valori
temporali in esso raccolti coprono il bisogno di aiuto di una persona adulta.
Sono dunque stati effettuati i relativi adeguamenti in funzione dell’età, dato
che l’aiuto prestato a un assicurato minorenne risulta meno intenso di quello
fornito a un adulto in ragione del peso corporeo e delle dimensioni più
ridotti. In base a questa premessa, è possibile conteggiare il tempo per
l’aiuto prestato analogamente a quanto avviene per un adulto solo a partire da
10.
anni. È inoltre stato tenuto conto di diversi oneri supplementari: a questo scopo
sono stati ripresi valori in uso da diversi anni, basati su vari rilevamenti
effettuati in diversi istituti e asili nido nonché presso i genitori. I valori
sono stati discussi approfonditamente in seno a un gruppo di lavoro composto da
specialisti di vari uffici AI e in seguito verificati e sottoposti a test.”
La Circolare sul contributo per
l'assistenza (CCA), valida dal 1° gennaio 2015 (Stato: 1° gennaio 2016), stabilisce,
alla cifra marginale 4005, che il bisogno di aiuto viene determinato mediante
un modulo di accertamento standardizzato (FAKT).
La cifra marginale 4009 puntualizza che “Il bisogno di aiuto in ogni ambito
o settore è graduato in cinque livelli. Per ogni livello è previsto un
intervallo di tempo corrispondente al bisogno di aiuto (dal livello 0 = nessun
bisogno, autonomia completa, al livello 4 = bisogno totale, nessuna autonomia).
I livelli e i rispettivi intervalli di tempo sono definiti per ogni ambito e
sono riportati nell’allegato 3.”. Le cifre marginali 4010-4015 sono
dedicate ai vari livelli. La cifra marginale 4016 precisa che “In ogni
ambito è possibile riconoscere un bisogno supplementare quando, per buone
ragioni, l’aiuto necessario è superiore ai tempi previsti (p. es. se
l’assicurato presenta
spasmi violenti mentre si
veste o si sveste, si può calcolare
un bisogno supplementare di
10.
minuti). Di norma, il bisogno supplementare può essere riconosciuto solo se
il normale bisogno di aiuto nel relativo ambito o settore raggiunge almeno il
livello 3”. La cifra marginale 4018 precisa che “Nel caso dei minorenni,
il bisogno di aiuto dipende in parte dall’età. Si applica la stessa
classificazione utilizzata per gli adulti. A seconda dell’ambito/settore e
dell’età, è applicata una riduzione tra il 25 e il 100 per cento al bisogno di
aiuto. Le riduzioni sono illustrate nei dettagli nell’allegato 4”.
L’allegato 4, rubricato “Minorenni: riduzioni del bisogno di aiuto
computabile nel modulo FAKT“, riporta dopo una nota (“se sussiste un
bisogno di aiuto dovuto all’invalidità, gli uffici AI devono applicare la
stessa classificazione in livelli utilizzata per gli adulti, anche se il bisogno
di aiuto dipende in parte dall’età. Il FAKT tiene automaticamente conto della
riduzione corrispondente a seconda della fascia d’età del minore”), le
riduzioni del caso.
Con STF 9C_648/2013 del 17 ottobre
2014, pubblicata in DTF 140 V 543, l’Alta Corte ha riconosciuto, al consid.
3.2.2, che lo strumento di indagine standardizzato FAKT2 è generalmente atto a
quantificare il bisogno complessivo di assistenza di una persona (cfr., in
particolare, consid. 3.2.2.4: “Nach dem Gesagten ist FAKT2 grundsätzlich ein
geeignetes Instrument zur Abklärung des Hilfebedarfs.”).
Questa giurisprudenza è stata
confermata pure in DTF 141 V 642 (cfr. consid. 3.1).
In siffatte circostanze, questa
Corte, non condivide le censure ricorsuali sollevate dai patrocinatori della
ricorrente - che vengono, pertanto, respinte - mentre concorda con quanto
determinato dall’assistente sociale (che, in applicazione delle precitate
direttive, ha quantificato in 1 ora e 30 minuti l’impegno supplementare per gli
atti ordinari della vita, in 30 minuti quale impegno supplementare per le cure,
in 3 minuti quale impegno supplementare per accompagnamento a visite mediche o
a sedute di terapia e in 2 ore quale impegno supplementare per la sorveglianza
per complessive 4 ore e 3 minuti) nel rapporto del 21 gennaio 2020 di cui al
doc. V-1 e nel nuovo rapporto di cui al doc. V-2 e, quindi, con la proposta di
giudizio avanzata dall’UAI in sede di risposta del 5 febbraio 2020, giusta la
quale l’assi-curata ha diritto ad uno SCI di 4 ore dal 1° maggio 2019 (cfr.
doc. V e consid. 1.6). In queste condizioni il ricorso va parzialmente accolto
su questo punto e la decisione impugnata (che ha negato all’assicurata il
diritto ad uno SCI a fronte di un impegno supplementare complessivo di 3 ore e
18.
minuti: cfr. pag. 158 e 193 incarto AI) riformata in tal senso.
2.11
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico delle parti in
ragione di 4/5 a carico dell’UAI e 1/5 a carico dell’assicurata.
2.12
L’assicurata ha chiesto di
essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
(doc. I).
Visto l'esito del ricorso,
l'assicurata, patrocinato dalla RA 2, ha diritto al versamento da parte
dell’UAI di fr. 2’100.- a titolo di ripetibili parziali (art. 61 cpv. 1 lett. g
LPGA).
La domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014
consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione del 26
novembre 2019 è riformata nel senso che all’assicurata è riconosciuto: a) il
diritto ad un AGI minorenni di grado elevato; b) un supplemento per cure
intensive di 4 ore per una sorveglianza personale permanente dal 1° maggio
2019.
L’incarto è rinviato all’Ufficio
assicurazione invalidità affinché determini nuovamente l’inizio del diritto
dell’assegno per grandi invalidi di grado elevato.
2. Le spese di procedura per
fr. 500.- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente nella misura di fr. 100.-
e dell’Ufficio AI nella misura di fr. 400.-. L’Ufficio assicurazione invalidità
verserà alla ricorrente fr. 2’100.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se
dovuta), ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e
gratuito patrocinio del 13 gennaio 2020.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti