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Decisione

32.2020.50

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 settembre 2020Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I Professori __________ e __________

sono pure concordi nel ritenere che l’insorgente non sia più in grado di

svolgere l’attività di cuoca, così come ogni altra professione, e ciò tenuto

conto della sola diagnosi di sindrome dolorosa neuropatica. La caricabilità

psichica dovrebbe essere oggetto di una specifica valutazione.

2.7. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA

constata che l’indicazione a completare dal profilo neurologico e psichiatrico

gli accertamenti già effettuati, risulta chiaramente dalla perizia

dermatologica e di chirurgia plastica/delle bruciature elaborata dai Professori

__________ e __________. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti

neurologici, un approfondimento peritale viene ritenuto necessario per

confermare la diagnosi di CRPS di tipo II e di paresi ulnare, ritenute

responsabili della sintomatologia denunciata dall’assicurata.

Il TCA non può che condividere

questa indicazione e, in tale misura, gli accertamenti in discussione non

configurano una, inammissibile, “seconda opinione”. Esso non ritiene invece necessaria

l’esecuzione di un complemento peritale in ambito ortopedico, tenuto conto

della natura del danno alla salute di cui è portatrice RI 1 (secondo il Prof. __________,

si tratta infatti di verificare la presenza di una CRPS di tipo II,

ossia di una patologia - chiamata anche causalgia - legata a una lesione

neurologica periferica), complemento peritale che non è del resto stato

auspicato nemmeno dai dottori __________ e __________.

Questa Corte non può tuttavia

seguire l’amministrazione laddove intende conferire il mandato peritale ai

dottori __________ o __________ per la neurologia, rispettivamente ai dottori __________

o __________ per la psichiatria. Al proposito, va rilevato che si tratta qui

semplicemente di completare, dal profilo neurologico e psichiatrico, la

valutazione già espressa in ambito dermatologico e di chirurgia plastica/delle

ustioni. In questo senso, appare decisamente più corretto che il mandato

peritale venga affidato a degli specialisti attivi all’interno dello stesso

Ospedale universitario di __________, già per il fatto che la discussione di

consenso dovrà necessariamente coinvolgere anche i dottori __________ e __________.

Considerandi

Ideale sarebbe che la designazione dei periti neurologo e psichiatra avvenisse

in collaborazione con questi ultimi. D’altro canto, qualora l’assicuratore

dovesse persistere nel ritenere poco chiare, finanche contraddittorie, le

risposte fornite dai periti, avrà sempre la possibilità di chiederne la

delucidazione, ad esempio formulando dei quesiti complementari.

A prescindere da quanto precede,

il TCA osserva che, in caso di perizia pluridisciplinare, la discussione

globale deve coinvolgere tutti gli specialisti intervenuti. Non

ha pertanto alcun senso la soluzione prospettata dall’UAI di affidare la sintesi

delle conclusioni contenute nelle perizie parziali al solo dott. __________, il

quale è oltre tutto specializzato in chirurgia.

In conclusione, la decisione

incidentale impugnata deve dunque essere annullata e gli atti rinviati all’UAI

affinché disponga un complemento peritale in ambito neurologico e psichiatrico,

a cura di specialisti esercitanti presso l’Ospedale universitario di __________.

Visto quanto precede, questo

Tribunale può esimersi dall’approfondire oltre la questione di sapere se il

fatto che l’UAI abbia emanato una distinta decisione incidentale dello stesso

tenore di quella dell’assicuratore LAINF, obbligando l’assicurata “… a

presentare due ricorsi con il rischio oltretutto di vedersi limitato l’accesso

alla giustizia mancandole il supporto finanziario, …” (doc. I, p. 6), lede,

oppure no, i principi di semplicità e celerità della procedura.

2.8

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Nel caso di specie, visto l’esito

della lite, le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico dell’UAI.

2.9

L’assicurata ha chiesto di essere

posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).

Visto l'esito favorevole del

ricorso, l'assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto al versamento da

parte dell’UAI di fr. 2’000 a titolo di ripetibili.

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione

incidentale è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché ordini un complemento peritale in

ambito neurologico e psichiatrico, a cura di specialisti attivi presso

l’Ospedale universitario di __________.

2. Le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio

AI, il quale verserà all’assicurata fr. 2’000 a titolo di ripetibili (IVA

inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e

gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti