32.2020.51
Salariata e casalinga sottoposta a perizia bidisciplinare.Non vi sono elementi oggettivi per modificare le conclusioni dei periti e SMR.Nuovo metodo misto.No riduzione 25% x età,15 anni stessa attività,nazionalità.Validità inchiesta domiciliare,formazione assistente sociale.No riformazione professio
29 ottobre 2020Italiano109 min
lavorativa residua nella sua attuale attività lavorativa, ma senza avere intrapreso
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.51
TB
Lugano
29 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 9 marzo 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 31 ottobre 2016 (doc. C) RI
1, 1963, attiva come assistente di cure, ha chiesto di beneficiare di
prestazioni a causa di dolori lombosacrali insorti ad inizio anno.
Raccolta la documentazione medica presso la dr.ssa med. __________,
FMH medicina generale, suo medico curante, e il dr. med. __________, FMH
reumatologia, e dopo un incontro con il consulente in integrazione
professionale (doc. 14), non presentando un'inabilità lavorativa di lunga
durata con progetto di decisione del 18 settembre 2017 (doc. 15) l'Ufficio AI non
le ha concesso una garanzia per prestazioni AI.
1.2. A seguito del certificato del
5 gennaio 2018 (doc. 20) con cui la dr.ssa med. __________ ha prescritto
un'inabilità lavorativa parziale al 50% dal 2 gennaio 2018, il 22 gennaio 2018
(doc. 23) l'Ufficio AI ha comunicato all'assicurata l'annullamento del progetto
di decisione e di procedere ad ulteriori accertamenti.
Interpellati nuovamente i curanti ed effettuata il 24 giugno 2019
(doc. 59) un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia
domestica, l'8 agosto 2019 (doc. 61) l'Ufficio assicurazione invalidità ha
emesso un nuovo progetto di decisione con cui ha rifiutato una rendita di
invalidità stante un grado AI complessivo del 38% (impedimento del 38,49% come
salariata al 90% e del 31% come casalinga al 10%).
1.3. Preso atto delle osservazioni
dell'assicurata con cui ha prodotto il referto del 9 settembre 2019 (doc. 70)
del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 19 settembre 2019
(doc. 71) il Servizio Medico Regionale ha ritenuto necessario effettuare una
valutazione bidisciplinare dello stato di salute dell'assicurata, che è
sfociata nel rapporto del 31 gennaio 2020 (doc. 89).
Visto il rapporto finale SMR del 4 febbraio 2020 (doc. 91), che
sostituiva il precedente del 4 giugno 2019, con decisione del 9 marzo 2020
(doc. A) l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato sia il rifiuto del
diritto a una rendita essendo del 38% il grado di invalidità totale dal 2
gennaio 2019, sia la non concessione di provvedimenti professionali, poiché in
sede di colloquio con il consulente in integrazione professionale l'assicurata
non era interessata a un cambio di attività.
L'amministrazione ha precisato di averla considerata salariata al
90%, poiché per una riorganizzazione interna il datore di lavoro le ha ridotto
del 10% la percentuale lavorativa dal 1° gennaio 2017 e il danno alla salute è
insorto un anno dopo. Inoltre, i periti hanno confermato la valutazione medica
effettuata in precedenza, perciò non v'era alcun motivo di modificare la
capacità lavorativa già stabilita.
1.4. Con ricorso del 17 aprile
2020 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale chiedendo il rinvio degli atti
all'Ufficio assicurazione invalidità per ulteriori accertamenti medici per
potere ottenere una rendita di invalidità di almeno un quarto, subordinatamente
la concessione di provvedimenti di integrazione professionale per ottimizzare
il suo attuale lavoro.
La ricorrente ha evidenziato di avere formulato domanda di
prestazioni il 31 ottobre 2016, poiché a inizio anno le era stata diagnosticata
una spondiloartrite HLA B27 positivo, ma l'istruttoria avviata
dall'amministrazione è stata sospesa.
L'assicurata ha infatti cerato di trovare delle soluzioni
alternative, ma non riuscendo nell'intento nel 2017 ha dovuto ridurre la sua
attività del 10%. Non è pertanto vero che detta riduzione è avvenuta per una
riorganizzazione interna del datore di lavoro.
Essa ha rimproverato all'amministrazione di avere svolto solo
accertamenti medici ed economici a decorrere dal 2018 e quindi il quadro
clinico risulta incompleto e insufficiente per decidere il suo caso, visto che
Fatti
i disturbi erano già presenti quando ha inoltrato la sua domanda il 31 ottobre
2016. Già solo per questo motivo la ricorrente ha chiesto l'annullamento della
decisione e il rinvio degli atti per nuovi accertamenti già a far data dal
2016.
Gli atti vanno rinviati anche per motivi economici, perché per la
ricorrente va applicato il metodo ordinario di calcolo e non misto, giacché la
riduzione del 10% dell'attività lavorativa era dovuta a motivi medici. A suo
dire, il nuovo calcolo potrà avvenire solo dopo che essa avrà intrapreso dei
provvedimenti di integrazione.
A suo dire, essa può mettere a frutto al meglio la sua capacità
lavorativa residua nella sua attuale attività lavorativa, ma senza avere intrapreso
questi provvedimenti il calcolo eseguito dall'Ufficio AI non risulta corretto e
quindi la decisione va annullata e gli atti rinviati all'amministrazione.
Qualora ciò non fosse possibile, l'assicurata ha chiesto il rinvio
degli atti per una valutazione medica, poiché ha contestato l'accertamento
psichiatrico eseguito dall'amministrazione, ritenendo che i disturbi psichici
influenzino la sua capacità lavorativa nell'attività abituale, in un'attività
adeguata, ma anche come casalinga, visto che le mansioni che svolge a casa sono
analoghe a quelle che esegue sul posto di lavoro.
Ad ogni modo, per la ricorrente la sua capacità di lavoro non
supera il 50% e ha criticato che l'Ufficio AI non abbia spiegato perché in
altre attività, così come in attività domestica, essa presenti una capacità
lavorativa maggiore. Anche per questo motivo l'assicurata ritiene giustificato
il rinvio degli atti.
Per il calcolo economico si deve poi considerare che la sua
limitazione è da intendere come una presenza ridotta e non solo come una
riduzione di rendimento, poiché non può più svolgere un'attività lucrativa a
tempo pieno e ciò, tenuto conto di una limitazione di 5 kg, giustifica una
riduzione sociale non del 10%, ma del 25%, oltretutto se si tiene conto delle
limitazioni individuate dal Servizio Medico Regionale.
1.5. Nella risposta del 29 maggio
2020 (doc. V) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di
respingere il ricorso, rilevando che lo stato di salute dell'assicurata è stato
valutato con un esame peritale approfondito da parte del Servizio Accertamento
Medico.
È emersa una capacità lavorativa del 50% dal 2 gennaio 2018 nella
abituale attività di assistente di cura, mentre in altre attività adeguate al
proprio stato di salute la capacità è del 75% dal 25 giugno 2018 e come
casalinga l'inabilità lavorativa è del 30%.
La valutazione peritale è completa e priva di contraddizioni e ha
tenuto conto delle singole affezioni invalidanti; inoltre, il Servizio Medico
Regionale l'ha confermata.
In merito alla contestazione relativa al metodo di calcolo
utilizzato, l'amministrazione ha evidenziato che quando è insorto il danno alla
salute (2 gennaio 2018) l'assicurata lavorava al 90% quale assistente di cura e
dal questionario del datore di lavoro del 15 maggio 2018 (doc. 26), come pure
dalla telefonata avuta il 20 dicembre 2017 (doc. 19), emerge chiaramente che la
malattia ha avuto inizio nel 2018, quando l'assicurata lavorava da un anno al
90% e la riduzione della percentuale lavorativa è dovuta a una riorganizzazione
interna del reparto dal 1° gennaio 2017 (doc. 56) e non per il danno alla
salute. Anche dall'inchiesta domiciliare è emerso che senza il danno alla
salute l'assicurata avrebbe continuato a lavorare al 90% (doc. 59), perciò è
corretto che l'amministrazione abbia considerato la ricorrente salariata al 90%
e casalinga al 10%, applicando così il metodo misto.
Con questa inchiesta, effettuata da una persona specializzata le
cui conclusioni non v'è motivo di mettere in dubbio, è stata stabilita una
limitazione complessiva del 31%, che è stata del resto determinata anche dai
periti del SAM (30%).
Quanto alla richiesta ricorsuale di ridurre del 25% per motivi
personali il reddito statistico da invalido, l'Ufficio assicurazione invalidità
ha evidenziato di non avere abusato del proprio potere di apprezzamento
operando una riduzione globale del 10%. L'assicurata è stata considerata in
grado di esercitare una attività adeguata al 75% (presenza durante tutto il
giorno, ma con una riduzione del rendimento del 25%), perciò non si può
applicare alcuna riduzione per tenere conto del fatto che è in grado di
lavorare a tempo parziale. Nemmeno la sua nazionalità e la sua formazione
influiscono sugli effetti legati al danno alla salute, come pure gli
impedimenti funzionali che sono già inclusi nella valutazione della riduzione
del 25%. Anche l'età, secondo la giurisprudenza federale e cantonale, non è
rilevante in relazione a lavoratori ausiliari.
Quanto all'eventuale diritto a provvedimenti di integrazione,
l'amministrazione ha osservato che il consulente in integrazione professionale
ha ritenuto l'assicurata reintegrabile in attività adeguata al 75% e che
quest'ultima ha rifiutato eventuali provvedimenti poiché non voleva lasciare
l'attuale lavoro e si sarebbe impegnata a cercare soluzioni interne.
1.6. Il 12 giugno 2020 (doc. VII)
la ricorrente ha ribadito che quando sono insorti i problemi di salute lavorava
al 100% e che è causa di essi che ha ridotto al 90% il tempo di lavoro e non
per una riorganizzazione interna come ha affermato il datore di lavoro.
L'assicurata ha rilevato che i medici non hanno mai spiegato il
motivo per cui per l'attività di casalinga era giustificata una limitazione
inferiore (del 50%) rispetto a quella sul posto di lavoro e ciò anche se il
lavoro è sostanzialmente lo stesso. La valutazione espressa dalla
collaboratrice che si è recata al suo domicilio non è indipendente né neutra,
giacché essa è una funzionaria stipendiata dall'Ufficio AI. Nemmeno è noto
quale formazione e specializzazione essa disponga.
Per la ricorrente l'Ufficio AI è comunque in malafede, poiché non
si è pronunciato sulla sospensione della procedura prima del 2018 nonostante
l'abbia sollevato nel ricorso. I periti del SAM non hanno poi considerato i suoi
disturbi antecedenti il 2018 e l'Ufficio AI non ha detto nulla al riguardo,
visto che "i medici che lavorano per lui
sono incontestabili e perfetti pure agli occhi del Tribunale.".
La realtà è che questi medici non hanno valutato il suo stato di salute prima
del 2018 né hanno accertato se anche a casa essa ha dei limiti e in che misura
ridotta rispetto al posto di lavoro. La decisione deve essere annullata e gli
atti medici completati considerando che l'assicurata ha sempre lavorato e
voluto lavorare al 100% nonostante i suoi problemi di salute già dal 2016; si è
sempre data da fare per trovare una soluzione come le è stato chiesto
dall'Ufficio AI, ma quando ha riattivato la procedura ha dovuto ridurre del 10%
la sua attività. L'assicurata non ricorda di avere comunicato all'assistente
sociale che nonostante il danno alla salute avrebbe continuato a lavorare solo
al 90%, anche perché economicamente non può permettersi di lavorare a tempo e
stipendio ridotto.
A suo dire, l'attuale attività di assistente di cura è l'unica che
le permette realmente di guadagnare qualcosa mettendo in atto tutte le sue
risorse, non potendo essa condividere altre soluzioni prettamente teoriche. La
riduzione del 10% è stata attuata dall'Ufficio AI soltanto per poterle
rifiutare la prestazione. Avendo sempre lavorato nello stesso ambito, un
cambiamento di attività, come auspicato dall'amministrazione, oltre ad essere
in pratica impossibile, è maggiormente difficile per la sua nazionalità, età,
conoscenze linguistiche, ecc.
La ricorrente si è infine detta pronta a seguire dei provvedimenti
di integrazione come proposti dal consulente se quest'ultimo le confermerà un
posto di lavoro al 100% con stipendio superiore o almeno uguale a quello che
percepiva prima del danno alla salute, altrimenti che le sia riconosciuto un
grado AI del 40%.
1.7. L'Ufficio AI ha ribadito il
25 giugno 2020 (doc. IX) di respingere il ricorso alla luce delle medesime
obiezioni sollevate, già trattate con la risposta di causa.
L'insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. X).
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con
STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,
consid. 5).
2.2. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è
possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica
l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al
guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr.
76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge
le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA,
in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L'art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona
senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in
particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano
soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico,
amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi
escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti
l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015
nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente,
applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,
1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto
all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e
segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione
può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di
quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte
dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Va qui segnalato che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio
2018, l'art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni
consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati nell'economia
domestica si intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e
l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per
mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di membri di comunità di
religiosi si intende ogni attività svolta nella comunità.
Con la modifica dell'Ordinanza sono state adeguate
le attività nell'ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate
nell'economia domestica (R. Leuenberger -
G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale
1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).
Come emerge dalle spiegazioni pubblicate
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza
del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Valutazione
dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018
concernenti l'applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09
della Corte europea dei diritto dell'uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque
posto l'accento sulle attività che possono essere equiparate a un'attività
lucrativa ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che soddisfano il criterio
dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell'assicurato di
svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento.
Le attività volontarie svolte al di fuori dell'economia domestica, come le
attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate
a un'attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in
casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno
dunque disciplinate in modo generale dall'OAI e pertanto non sono più
espressamente menzionate nell'Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate
spiegazioni dell'UFAS).
Come evidenziato dall'Ufficio federale sugli
adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il
nuovo art. 27 OAI pone quindi l'accento sui lavori domestici necessari che
possono essere equiparati ad un'attività lucrativa.
Per stabilire se un'attività nell'ambito delle
mansioni consuete possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è
determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si
tratti di un'attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro
pagamento.
È per esempio il caso di lavori domestici necessari
come la pianificazione e l'organizzazione della conduzione dell'economia
domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la
pulizia dell'abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la
manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri
familiari nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività
dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai citati classici lavori domestici, va
considerata anche la cura e l'assistenza ai familiari; rilevante è però che
essi vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici
che per la cura e l'assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle
attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione
esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo
l'insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l'assicurato ricorreva a
prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell'insorgere del danno
alla salute, allora per queste attività non v'è una limitazione di cui tenere
conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni
consuete nell'economia domestica ha dunque lo scopo di porre l'accento sulle
attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente
ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate
quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi
dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell'ambito
delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme dell'Ordinanza hanno comportato la
modifica della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione
per l'invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione
in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l'assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il
grado di invalidità in generale.
Per ciò che concerne il caso in esame, di regola si ritiene che i
lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica comprendono queste
cinque attività usuali: pasti, pulizia e ordino dell'alloggio, acquisti e altre
commissioni, bucato e cura dei vestiti, cura e assistenza ai figli e/o ai
familiari, per le quali è assegnato un rispettivo limite massimo (N. 3087
CIGI).
Il grado di disabilità per ogni singola attività risulta dal
confronto percentuale tra la ponderazione senza disabilità – stabilita
dall'assistente sociale (N. 3083 CIGI) - e la limitazione dovuta alla
disabilità (N. 3085 CIGI).
2.3. Nel
caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza
dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna
applicabile l'art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda
del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado di invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal
TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo
misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a
tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è
conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata
una violazione dell'art. 8 CEDU (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137
V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha
precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in
considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello
svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo
misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che
esercitano un'attività lucrativa e che oltre a questa conducono un'economia
domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5
cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo
giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un'attività
lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle
mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell'invalidità.
In quest'ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V
51).
Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a
tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle
mansioni consuete, l'Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto
dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a
tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle
mansioni consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito
lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività
lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al
riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).
Ancorché non applicabile alla presente fattispecie, va ricordata
la giurisprudenza sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio
2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del
rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea
dei diritti dell'uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame
della stessa -, nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti
dell'uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il Tribunale
federale aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di
un'assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l'applicazione del
metodo misto non raggiungeva più un grado di invalidità pensionabile (STF
9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3)
che vi è stata una violazione dell'art. 14 combinato con l'art. 8 CEDU, che non
va esaminata separatamente la violazione dell'art. 14 combinato con l'art. 6
CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell'art. 8
CEDU preso da solo.
La Corte europea - ricordato che non incombe a lei annullare e/o
abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU
e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha
precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste
soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale
maniera conformarsi all'art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo
all'insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la
violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano
in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite
precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17
marzo 2016).
Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I
50, pronunciandosi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20
luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016
della Corte europea dei diritti dell'uomo, la nostra Massima istanza ha
evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un'assicurata che,
al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è vista in
seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la nascita dei
figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata considerata
come una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione di un'economia
domestica).
Questo nuovo status, essendo un motivo di revisione, ha avuto come
conseguenza il cambiamento del metodo da applicare per il calcolo del grado di
invalidità - dal metodo ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di
assicurati con un'occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto (valido
nei casi di attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni consuete) -
che, nel caso concreto, ha portato alla soppressione della rendita in via di
revisione rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla rendita
riconosciuta con effetto retroattivo.
L'Alta Corte ha perciò concluso che vi è una violazione dell'art.
14 combinato con l'art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di
protezione dell'art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola
causa del cambiamento di status e a seguito dell'applicazione del nuovo metodo
di calcolo del grado d'invalidità (metodo misto) risulta la soppressione
della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del
diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.
In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile
unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con
un'occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni
consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla
soppressione della rendita ai sensi dell'art. 17 LPGA.
Il Tribunale federale ha pertanto concluso che in questo
caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU. Per
la ricorrente ciò ha significato che il diritto alla mezza rendita andava
ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.
La nostra Massima istanza - rilevato che le precedenti
considerazioni portavano all'accoglimento della domanda di revisione della STF
9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31
ottobre 2016 dell'UFAS - ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio
2016 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, all'infuori
della costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava
all'applicabilità del metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17 febbraio 2017).
L'interpretazione data dal Tribunale federale nella DTF 143 I 50
(STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è stata criticata dalla dottrina (u. Kieser, Gemischte Methode: ein Blick
auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016 pag. 471 seg. (474);
A. Mengis, IV Mutloser Entscheid
des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag. 12 seg.).
Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF
143 I 60, il Tribunale federale ha confermato il contenuto della DTF 143 I 50,
aggiungendo al considerando 3.3.3 che la stessa non si applica soltanto nel
caso di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è riconducibile
unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con
un'occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con
mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della prestazione in caso di
revisione.
Nella STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come
l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il
Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (sull'argomento
vedi la STCA 32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio
2017).
Come detto, il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli
27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19
dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1°
dicembre 2017 dell'UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d'invalidità
dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello
di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo
parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro
e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella
sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in
vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.
2.4. Al fine di determinare il
metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve
anzitutto appurare se la persona esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito
verificare,
fondandosi sulla globalità delle circostanze se, ipoteticamente,
in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non
esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non
fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto
modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare
sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni
finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale,
le affinità e la personalità dell'assicurato.
A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza
decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza
nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla
necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996
AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30
agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc,
La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la
volontà ipotetica dell'assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in
regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell'11 luglio 2012
consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad
ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività
esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF
117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer,
op. cit., pag. 288; Blanc, op.
cit., pag. 190-191).
2.5. Per
costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125
V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133
consid. 2 pag. 134; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito
al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,
valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto
di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo
(Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato
la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration
et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par
le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité
de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)".
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Va ancora rilevato che affinché
un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve
adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la
nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,
“Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V
396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,
Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS
1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti
dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto
insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità
cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo
al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,
324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998 consid. 3b; Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30
giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro
per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid.
2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che "(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica
presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in
psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.
4). (…)".
Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri
per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4)
provoca un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle
assicurazioni sociali, op. cit., pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V
49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività
risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un
danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.
Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra
i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato
afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;
l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti
dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich
zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische
Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio
approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre
affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta
Corte si è così pronunciata:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen
entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des
invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),
dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.
150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)".
Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V
281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti.
In particolare, la presunzione secondo cui
questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V
418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura
probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,
secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona
interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere
applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi
(DTF 143 V 409), ma anche per tutte
le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra
le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9
marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre
2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza
alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI.
Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto
non vale più in maniera assoluta. Ora, invece, come nelle altre malattie
psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a
presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di
un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,
in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi
deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento
Considerandi
delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata
(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.7
Nel mese di ottobre 2016
l'assicurata ha inoltrato una domanda di prestazioni per spondiloartropatia
HLA-B27 positiva insorta nel gennaio 2016. L'Ufficio AI ha richiamato dai
medici curanti dr.ssa med. __________, __________ e __________ la
documentazione determinante e l'ha aggiornata fino al 2019 (doc. 34) anche alla
luce dell'intervento chirurgico del 5 settembre 2018 (doc. 55) di
decompressione intradiscale percutanea L4-L5 a destra.
Sulla scorta delle informazioni tratte dal rapporto della visita
peritale che il dr. med. __________ ha eseguito il 25 giugno 2018 per conto
dell'assicuratore malattia, il 4 giugno 2019 (doc. 57) il Servizio Medico
Regionale ha reso il primo rapporto finale.
Detto rapporto ha stabilito che dal 2 gennaio 2018 l'inabilità
lavorativa dell'assicurata era del 50% sia nell'attività abituale sia in altre
adeguate, mentre come casalinga era del 20%.
L'SMR ha inoltre ritenuto, basandosi sulla valutazione del dr.
med. __________, che dal 25 giugno 2018 l'incapacità lavorativa in attività
adatte era del 25%, da intendere come riduzione del rendimento.
A causa dell'intervento alla schiena, dal 5 settembre al 5 ottobre
2019.
l'inabilità era totale in qualsiasi attività e dal 6 ottobre 2018 è
tornata ad essere del 50% nell'attività di assistente di cura nel senso di
riduzione della presenza e del 25% in attività adeguate come riduzione del
rendimento; come casalinga era del 20%.
Sulla base del rapporto del 7 agosto 2019 (doc. 63) del consulente
in integrazione professionale, con progetto di decisione dell'8 agosto 2019
(doc. 61) l'Ufficio AI ha negato all'assicurata il diritto a una rendita stante
un grado di invalidità complessivo del 38% calcolato con il metodo misto.
Alla luce delle osservazioni
formulate dall'assicurata il 20 agosto 2019 (doc. 70) e del rapporto del 9
settembre 2019 (doc. 70) del dr. med. __________, FMH psicoterapia e
psicoterapia, il 19 settembre 2019 (doc. 71) il dr. med. __________ e la dr.ssa
med. __________ del Servizio Medico Regionale hanno ritenuto
opportuno sottoporre l'assicurata a una perizia bidisciplinare,
che è stata affidata al Servizio Accertamento Medico.
La perizia è stata allestita il 31 gennaio 2020 (doc. 89) dopo che
il Servizio Accertamento Medico ha avuto modo di visitare l'interessata i
giorni 6 e 13 dicembre 2019 da parte della dr.ssa med. __________, FMH in psichiatria
e psicoterapia, e il 10 dicembre 2019 del dr. med. __________, FMH in reumatologia.
Riassunti i certificati medici messi a sua disposizione dal 2005
al settembre 2019, il SAM ha esposto l'anamnesi familiare, personale-sociale,
professionale, psicopatologica, sistemica, i dati soggettivi e le affezioni
attuali, la descrizione della giornata e le terapie in atto.
Nelle constatazioni obiettive la dr.ssa med. __________, che ha
visitato l'assicurata la prima volta dalle 8.30 alle ore 11 e la seconda volta
dalle 15.20 alle ore 16.35, ha descritto lo status psicopatologico e gli esiti degli
esami psicologici del 12 dicembre 2019 effettuati dal dottor __________.
La specialista ha posto la diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa di sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso
depressiva (ICD-10: F43.22).
Essa ha analizzato i pareri espressi dalla dr.ssa med. __________
il 9 aprile 2018, dal dr. med. __________ nel gennaio 2018 e dal dr. med. __________,
psichiatra curante, il 9 settembre 2019, rilevando che quest'ultimo ha
riportato la presenza di una sintomatologia ansiosodepressiva con un quadro
psichiatrico simile al 2018, ma non ha citato una diagnosi codificata secondo
ICD-10 né tanto meno ha descritto i sintomi alla base del disagio psicopatologico
e uno status psicopatologico. Peraltro, a quel momento il curante ha indicato
che non era necessaria una farmacoterapia psichiatrica in senso stretto e
nemmeno è stata instaurata in seguito. Non sono inoltre riportati il programma
di cura né le limitazioni sul piano psichiatrico.
Il quadro clinico prettamente psichiatrico appariva quindi di
lieve entità: non ha inficiato il suo funzionamento personale, sociale e
lavorativo, nel senso che non sono stati descritti sintomi esclusivamente di
ordine psicopatologico che hanno avuto un influsso negativo in tali ambiti.
L'assicurata manteneva una strutturazione della giornata, una progettualità,
non sono emersi segni di un franco ritiro sociale, la capacità edonica era
mantenuta, non v'erano disturbi a livello cognitivo. Durante il colloquio non
si sono apprezzati segni di stanchezza a livello psichico, non vi sono stati
problemi di relazione interpersonale. Il quadro psicopatologico appariva in
stretta relazione alla sintomatologia dolorosa e alle limitazioni percepite,
oltre che alla percezione penosa di una ridotta qualità di vita derivata dal
suo stato di salute. Secondo la dr.ssa med. __________ la patologia psichica è
insorta nel 2017 nello stesso periodo in cui i turni di lavoro sono diventati
impegnativi richiedendo una presenza di 12 ore sul posto di lavoro. La
sintomatologia psichiatrica non ha necessitato dell'avvio di un trattamento
medicamentoso antidepressivo o ansiolitico e anche i colloqui con lo psichiatra
curante avvenivano con una cadenza mensile e quindi non vi era in atto una
psicoterapia di sostegno intensiva. La sintomatologia era reattiva alla
problematica algica e al timore e alle preoccupazioni che tale malattia
potessero precludere sempre più la propria autonomia e la sua qualità di vita,
oltre che l'attività lavorativa visto che negli scorsi anni v'era stata una
riorganizzazione.
Nel valutare le risorse e i deficit secondo lo schema MINI
ICF-APP, la perita psichiatra non ha individuato dei gradi di disabilità nel
rispetto delle regole, nell'organizzazione dei compiti, nella flessibilità,
nelle competenze, nel giudizio, nell'assertività, nel contatto con gli altri,
nell'integrazione nel gruppo, nelle relazioni intime, nelle attività spontanee,
nella cura di sé e nella mobilità, ma solo nella persistenza, seppure di tipo lieve.
Sulla scorta di queste considerazioni, secondo l'esperta
l'assicurata era in grado di lavorare come assistente di cura con turni di
8-8.30 ore e quindi la capacità lavorativa era del 100%.
Anche in attività adeguate non v'erano limitazioni psichiatriche,
potendo lavorare per 8-8.30 ore al giorno essendo abile al 100%.
Infine, la perita ha rilevato che la problematica psichiatrica non
ha mai inficiato né inficiava le capacità organizzative, di pianificazione, di
esecuzione delle varie mansioni domestiche.
L'assicurata è stata esaminata il 10 dicembre 2019 dal dr. med. __________,
FMH reumatologia, dalle 15 alle ore 16.15, il quale nel rapporto reso il 12
dicembre seguente ha riportato un estratto degli atti medici dal 2005 al 2019, l'anamnesi
sistematica somatica, personale, familiare, sociale, i disturbi attuali, l'iter
scolastico e professionale, l'esposizione della giornata.
Il perito ha effettuato un esame clinico della
colonna vertebrale e delle articolazioni periferiche riscontrando 3 punti
fibromialgici su 18 positivi, e un esame neurologico cursorio.
La diagnosi con conseguenze sulla capacità lavorativa era
di sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica bilaterale, in:
alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide cervicale, alterazioni
degenerative plurisegmentali del rachide lombare (discopatie L1-S1), esiti da
decompressione chirurgica intradiscale percutanea L4/L5 da destra il 5
settembre 2018, minima anterolistesi di primo grado di L5, anomalia di
transizione lombosacrale con emilombalizzazione di S1 e spondiloartrite HLA B27
positiva; poliartrosi delle dita.
Quali diagnosi senza conseguenze sulla capacità lavorativa
il reumatologo ha individuato dei disturbi statici del rachide (appiattimento
della dorsale con scoliosi sinistroconvessa, scoliosi destroconvessa lombare);
decondizionamento e sbilancio muscolare; obesità (70 kg / 157,5 cm).
Il perito ha poi espresso la sua valutazione medica ripercorrendo
i precedenti passi medici intrapresi dall'assicurata e concludendo che i
disturbi accusati, i deficit funzionali riferiti e fatti valere durante la
valutazione peritale si spiegavano in parte con le alterazioni strutturali
documentate fino a quel momento.
Alla luce delle diagnosi poste, l'esperto ha osservato che era
sicuramente auspicabile un calo ponderale per ridurre il carico sul passaggio
lombosacrale algico e sulle articolazioni delle estremità inferiori. La
farmacoterapia analgesica andava adattata alle necessità dell'assicurata che lamentava
dolori quotidianamente, ma non assumeva una terapia antalgica regolare. Era
anche possibile una ridefinizione della terapia di base se dati determinati
elementi. Inoltre, era pure auspicabile che l'assicurata iniziasse una
ginnastica specifica per la spondiloartrite. Queste misure terapeutiche erano
in grado di migliorare la sua qualità di vita, ma non porteranno
necessariamente a un miglioramento delle sue risorse fisiche. In note
discopatie lombari plurisegmentali, associate a una spondiloartrite, la
caricabilità del rachide è molto ridotta, non sono proponibili attività inergonomiche
per la schiena necessitanti di movimenti ripetitivi di anteflessione e torsione
del tronco rispettivamente di lavori oltre il piano orizzontale; sono
sconsigliate anche attività statiche, senza possibilità di alternanza delle
posizioni corporee.
Nel valutare la capacità e le risorse, il reumatologo ha ritenuto
che l'assicurata poteva talvolta sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino
all'altezza dei fianchi, spesso sollevare pesi fino a 3 kg e di rado pesi tra 3
e 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta maneggiare attrezzi di precisione,
molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, la rotazione manuale era
normale, poteva effettuare di rado lavori sopra la testa, la rotazione del
tronco, spesso assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, di rado la
posizione in piedi e inclinata in avanti, di rado la posizione inginocchiata e
accovacciata, molto spesso flettere le ginocchia, molto spesso la posizione
seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo
tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno.
L'assicurata poteva molto spesso camminare oltre 50 metri, di rado camminare
per lunghi tragitti come pure su terreno accidentato, talvolta salire le scale,
ma mai su scale a pioli.
Rispondendo ai quesiti peritali, lo specialista ha giudicato
l'assicurata nella sua ultima attività lavorativa di assistente di cura,
prevalentemente svolta in posizione eretta, con necessità di anteflessione e
torsione del tronco, con carichi sollevati e trasportati oltrepassanti i limiti
di carico previsti, inabile al lavoro nella misura di almeno il 50% come
attualmente in corso, da intendere come diminuzione del rendimento sull'arco di
una giornata lavorativa normale di 8-9 ore dal 2 gennaio 2018. Era proponibile
un cambio di attività lavorativa, in quanto l'attività di assistente di cura
avrebbe potuto imporle in un prossimo futuro di dovere sollevare e trasportare
carichi non esigibili in considerazione delle risorse fisiche presenti.
In un lavoro adatto allo stato di salute, lo specialista ha
giudicato l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa
normale di 8-9 ore con rendimento del 50% dal 2 gennaio 2018 e del 75% a
decorrere dal 25 giugno 2018 come ritenuto durante la valutazione medico
fiduciaria effettuata il 25 giugno 2018 dal dr. med. __________, FMH in
medicina interna.
Come casalinga, dal 2 gennaio 2018 l'assicurata è stata ritenuta
abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa abituale rispettivamente
durante le ore dedicate a questo tipo di lavoro, ma con una riduzione del
rendimento del 30% a causa dei limiti funzionali e di carico presenti e come
appurato anche sul piano pratico con l'inchiesta per le persone che si occupano
dell'economia domestica del 27 giugno 2019.
I due periti del Servizio Accertamento Medico hanno avuto modo di
discutere telefonicamente del caso in modo esaustivo il 20 gennaio 2020 dalle
ore 11.45 alle ore 11.55, hanno riproposto ciascuno le diagnosi individuate con
e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, le ripercussioni funzionali
che erano dettate prettamente e esclusivamente dalla problematica
reumatologica, visto che i deficit e i limiti secondo lo schema MINI ICF-APP
non hanno evidenziato limiti nelle varie dimensioni se non una lieve disabilità
nella persistenza legata alla sintomatologia dolorosa che induceva ad uno stato
di demoralizzazione.
Non è stata messa in evidenza la presenza di elementi psicopatologici
suggestivi per un disturbo di personalità sottostante, anzi, l'assicurata è
stata in grado di adattarsi ai nuovi contesti di vita con una buona
integrazione, ha mostrato buone capacità relazionali, ha sempre cercato di
migliorare la propria situazione e condizione di vita anche ingaggiandosi in
una nuova formazione, ha ricreato un nucleo familiare con legami affettivi
solidi. Non sono stati rilevati a livello psicosociale fattori di stress
importanti, seppure è stato segnalato che sul piano lavorativo era in vigore da
alcun anni un orario di lavoro con turni di 12 ore alternati a giorni liberi.
Complessivamente, a causa delle limitazioni dettate dalla
problematica reumatologica, la capacità lavorativa nell'attività svolta fino a
quel momento è stata stabilita nel 50% dal 2 gennaio 2018, intesa come
riduzione del rendimento sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9
ore, e in attività adeguate nel 50% dal 2 gennaio 2018 e nel 75% dal 25 giugno
2018, sempre come riduzione del rendimento.
Come casalinga, con il mansionario indicato dall'Ufficio AI e
anche come stabilito dall'inchiesta domiciliare del 27 giugno 2019, i periti hanno
ritenuto l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa
abituale rispettivamente durante le ore dedicate a questo tipo di lavoro, ma
con una diminuzione del rendimento del 30% dal 2 gennaio 2018.
La dr.ssa med. __________ del Servizio Medico Regionale ha
ritenuto nel rapporto finale del 4 febbraio 2020 (doc. 91), che sostituiva il suo
rapporto del 4 giugno 2019, che dal 2 gennaio 2018 l'assicurata era inabile al
50% nella sua attività abituale sull'arco di una giornata lavorativa normale di
8-9 ore e in altre attività adeguate, come casalinga al 30%, limitazioni intese
come riduzione del rendimento e della presenza, poi dal 25 giugno 2018 la
riduzione del rendimento in attività adeguate era del 25% come ritenuto dal dr.
med. __________. Il carico massimo era di 5 kg, l'alternanza della postura era
necessaria, ma era già inclusa nella valutazione medico-teorica e i limiti
funzionali erano sostanzialmente quelli individuati dal perito reumatologo.
L'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia
domestica che ha avuto luogo il 24 giugno 2019, di cui l'assistente sociale ha
riferito nel rapporto del 27 giugno 2019 (doc. 59), ha stabilito che il grado di
invalidità parziale era del 31%.
Il progetto di decisione che ne è seguito l'8 agosto 2019 (doc. 61)
ha negato una rendita di invalidità all'assicurata, avendo calcolato con il
metodo misto un grado AI complessivo del 38%.
Alla luce delle osservazioni formulate dall'avv. __________ il 25
febbraio 2020 (doc. 93) per conto dell'assicurata, la dr.ssa med. __________ ha
confermato il 2 marzo 2020 (doc. 95) il suo rapporto finale SMR, ritenendo che
l'allora rappresentante non ha portato una documentazione medica nuova da
sottoporre ai periti che hanno allestito la perizia bidisciplinare.
Sulla scorta di queste considerazioni, una settimana dopo
l'Ufficio AI ha confermato il rifiuto di una rendita di invalidità in presenza
di un grado AI complessivo del 38%.
2.8
Nell'evenienza concreta, si
tratta di stabilire lo stato di salute della ricorrente rispettivamente la sua
capacità lavorativa e di guadagno dal 2 gennaio 2018 in poi.
A questo proposito, la ricorrente ha rimproverato all'Ufficio AI
di non avere tenuto conto che, in realtà, il danno alla salute è emerso già ad
inizio 2016 con la diagnosi di spondiloartrite HLA B27 positiva, tanto che la
sua domanda di prestazioni è del 31 ottobre 2016. Pertanto, a suo dire, non è
corretto che l'Ufficio AI abbia svolto degli accertamenti soltanto dal 2018;
risultando quindi l'istruttoria insufficiente, gli atti andrebbero rinviati per
ulteriori accertamenti portanti dal 2016 in poi.
L'assicurata erra nelle sue considerazioni.
In effetti, dalla domanda stessa di prestazioni dall'assicurazione
invalidità del 31 ottobre 2016, risulta dall'ultima pagina, compilata e firmata
dalla dr.ssa med. __________, FMH in medicina interna generale, suo medico curante
dal 2000 a fine 2018, che "la paziente
attualmente continua a lavorare al 100% presso la Clinica __________ come
assistente di cura malgrado dolori cronici importanti.".
Senza alcun dubbio, dunque, non è possibile considerare a quel
momento l'assicurata come inabile al lavoro, visto che la stessa ha a tutti gli
effetti continuato a lavorare anche dopo avere richiesto le prestazioni
all'Ufficio assicurazione invalidità.
Questa circostanza risulta pure chiaramente dal conteggio del
salario del mese di novembre 2016 (doc. 7).
Anche il rapporto medico del 25 gennaio 2017 (doc. 11) della
dr.ssa med. __________ conferma che non v'era un'incapacità lavorativa a causa
dei dolori lombari presenti da anni e dal 2016 come importanti dolori
lombosacrali, tanto che l'assicurata era sempre attiva al 100% come assistente
di cure. Il suo medico curante ha specificato che "per la patologia probabile necessità di ridurre
l'attività lavorativa per una percentuale = o < 50%", ma che
"al momento ancora a tempo pieno ma richiesta
tempestiva" (cfr. punto 1.7), osservando che il datore di
lavoro non era al corrente della domanda AI formulata dall'assicurata.
Dal verbale redatto il 24 agosto 2017 (doc. 14) dal consulente in
integrazione professionale dopo l'incontro del 23 agosto 2017 con l'assicurata,
emerge che se da un lato è stato indicato che "Dall'introduzione dei nuovi orari/turni l'assicurata non ce la fa più,
anche in considerazione della sua malattia (…). I nuovi turni sono dalle 6.45
alle 19.15 di sera, con un'ora di pausa sul mezzogiorno. Questo per 3 giorni
consecutivi, poi due/tre giorni di libero.", dall'altro è stato
verbalizzato che "In generale, sempre a
detta dell'assicurata, tutto il personale fa fatica a reggere questi turni. Dal
lato fisico finora riesce a reggere anche se molto stanca. Certo che questa
situazione a lungo andare potrebbe sfociare in un peggioramento dello stato di
salute, quindi in un rischio di minaccia di invalidità. Al momento però
l'assicurata non vuole che il datore di lavoro sappia della sua malattia
e non vuole che perdere il posto di lavoro. Già quest'estate sono stati
ridotti i turni (non le ore) in quanto hanno avuto meno lavoro, pertanto ha
potuto riposare maggiormente e mantenere uno stato di salute relativamente
buono sul posto di lavoro, evitando assenze per malattia.".
Ciò stante, "Al momento
visto che l'assicurata NON vuole perdere il posto di lavoro e visto le
possibili minacce di licenziamento, desidera continuare a lavorare __________
di __________, cercando lei stessa delle soluzioni (esempio più riposi). Al
momento pertanto ESA non interviene ma resta a disposizione qualora lo
stato di salute peggiorasse. L'assicurata è comunque seguita dal suo medico di
famiglia che, nel caso dovesse peggiorare, ci avviserà e riattiverà una nuova
richiesta di prestazioni AI.".
Non essendo pertanto presente un'inabilità lavorativa di lunga
durata, il progetto di decisione del 18 settembre 2017 (doc. 15) ha respinto la
domanda di prestazioni del 2 novembre 2016.
A titolo di osservazioni, la dr.ssa __________ ha indicato il 9
ottobre 2017 (doc. 16) che "Si tratta di
un annuncio tempestivo e malgrado non vi sia un'inabilità lavorativa di almeno
sei mesi mi rifaccio all'articolo 8 LAI in quanto come da voi riconosciuto e
per questo ringrazio la paziente è portatrice di una malattia cronica che
potrebbe incidere sulla sua capacità lavorativa." e ancora che
"in previsione anche del fatto che
prossimamente malgrado la buona volontà la signora RI 1 non riuscirà più a
lavorare al 90%, che a questo momento possiamo riprendere velocemente i
contatti con l'assicurazione invalidità ed eventualmente applicare l'articolo 8
LAI.".
Su questo certificato si è pronunciata il 9 novembre 2017 (doc.
18) la dr.ssa med. __________ del Servizio Medico Regionale concordando con il
medico curante, poiché "La malattia di
spondilartropatia HLA-B27-positiva costituisce una minaccia di invalidità e
renderà impossibile in futuro lo svolgimento del lavoro attuale
dell'assicurata.".
Infatti, il 5 gennaio 2018 (doc. 20) la dr.ssa med. __________ ha
comunicato direttamente all'Ufficio assicurazione invalidità che l'assicurata,
visitata tre giorni prima, affetta da malattia reumatica infiammatoria cronica,
presentava "una sintomatologia non più
compatibile con un'attività lavorativa completa per cui ho prescritto
un'inabilità lavorativa parziale al 50%, la paziente è seguita dallo
specialista Dr. med. __________. Chiedo quindi di non chiudere il caso (…)".
Sulla scorta di questo scritto, il 15 gennaio 2018 (doc. 22) l'SMR
ha disposto un aggiornamento degli atti a fine 2018 e una settimana dopo (doc.
23) l'Ufficio AI ha annullato il progetto di decisione del 18 settembre 2017.
In virtù di quanto esposto, è indubbio, d'avviso della scrivente
Corte, che poiché fino al termine del 2017 la ricorrente ha continuato a
lavorare presso la Clinica __________ di __________ dapprima al 100% poi dal 1°
gennaio 2017 al 90%, non v'è alcun motivo per considerare che la stessa fosse
inabile al lavoro. Ciò malgrado la presenza, riconosciuta dal Servizio Medico
Regionale, di una spondiloartropatia HLA-B27 positiva, che le causava dolori
lombosacrali, notturni e rigidità mattutina e una serie di limitazioni
funzionali (cambiare posizione, peso massimo di 5 kg, non camminare su terreni
accidentati, non chinarsi, non flettere né ruotare il tronco, diminuzione della
forza nelle mani).
Non va infatti dimenticato che
per incapacità lavorativa si intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
di attività abituale (art. 6 LPGA). Nel caso di specie, dai citati referti una
inabilità lavorativa (del 50%) è stata certificata chiaramente e unicamente dal
2.
gennaio 2018, mentre prima di allora la ricorrente era abile al lavoro non
solo teoricamente, ma anche in pratica, avendo continuato a lavorare presso la
Clinica __________.
La censura della ricorrente va pertanto respinta e va confermata
la correttezza dell'operato dell'Ufficio AI nei suoi accertamenti medici, che
ha indagato temporalmente lo stato di salute dell'assicurata dal 2 gennaio 2018
in poi, momento in cui è stata medicalmente constatata un'inabilità lavorativa
a causa del danno alla salute presente da inizio 2016.
Nessun rinvio degli atti va dunque effettuato all'Ufficio AI, e
per esso ai periti del Servizio Accertamento Medico, non dovendosi verificare
le condizioni di salute della ricorrente antecedenti al 2 gennaio 2018.
2.9
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se l'Ufficio AI le abbia accuratamente vagliate prima
dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi di tutta la
documentazione medica agli atti conferma l'operato dell'amministrazione.
Va innanzitutto rilevato che appena terminata la raccolta della
documentazione medica presso i curanti e preso atto che dal 2 gennaio 2018
l'assicurata era inabile al lavoro in ragione del 50%, dopo che per un anno il
danno alla salute non le aveva impedito di continuare a lavorare, il medico SMR
ha intravisto la necessità di sottoporla a una perizia bidisciplinare.
Dopo avere aggiornato la situazione in campo reumatologico e
psichiatrico alla luce del referto del 9 settembre 2019 del dr. med. __________,
valutazione che è avvenuta a fine 2019, gli specialisti che si sono pronunciati
sul suo stato di salute hanno preso in esame i referti medici allestiti dai
curanti fino a quel momento così come risulta dall'elenco degli atti messi a
disposizione del Servizio Accertamento Medico.
In quell'occasione, gli esperti si sono pronunciati compiutamente
e dettagliatamente sulle condizioni di salute della ricorrente, valutandola di
persona e analizzando gli esami radiologici e psicologici effettuati in
precedenza da terzi.
La sola patologia di cui era affetta l'assicurata e che aveva
delle conseguenze invalidanti sulla sua capacità lavorativa era di carattere
reumatologico, che a causa dei dolori persistenti la limitava nel sollevare
pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, oltre i 3 kg sopra l'altezza del
petto, assumere posizioni statiche molto prolungate, posizioni non ergonomiche
come inginocchiarsi, accovacciarsi, piegarsi in avanti stando in piedi, nei movimenti
di torsione del tronco, nei lunghi spostamenti a piedi, nel salire le scale.
Il giudizio del reumatologo di considerare l'assicurata inabile al
lavoro di ausiliaria di cura nella misura di almeno il 50% dal 2 gennaio 2018
da intendersi come diminuzione del rendimento sull'arco di una giornata
lavorativa normale di 8-9 ore dal 2 gennaio 2018 rispettivamente abile al
lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore con rendimento
del 50% dal 2 gennaio 2018 e del 75% dal 25 giugno 2018 in attività adatte, non
è stata contestata dalla ricorrente. Non v'è quindi motivo di analizzare
ulteriormente la valutazione somatica del perito, che risulta comunque chiara,
completa e affidabile.
La valutazione effettuata dalla dr.ssa med. __________ nel
dicembre 2019 non ha messo in evidenza la presenza di elementi psicopatologici
suggestivi per un disturbo di personalità sottostante. La storia personale
dell'assicurata ha invece mostrato come sia stata capace di adattarsi ai nuovi
contesti di vita con una buona integrazione.
La perita psichiatra ha inoltre preso dettagliatamente posizione
sul referto del 9 settembre 2019 del collega dr. med. __________, che ha
visitato l'assicurata soltanto in due occasioni il 19 febbraio e il 6 aprile 2018
e che l'ha poi rivista il 9 settembre 2019 per una visita, con l'idea che la
presa a carico sarebbe continuata.
D'altronde, lo stesso dr. med. __________ ha affermato nel
settembre 2019 che a quel momento non era necessario che l'assicurata si
avvalesse di una farmacoterapia specifica. Inoltre, il quadro clinico nel 2019
era sovrapponibile a quello riscontrato l'anno precedente.
Per la dr.ssa med. __________, anche la circostanza che i colloqui
avvenivano una volta al mese l'ha portata a concludere che la cura psichiatrica
non sembrava intensiva e ciò era giustificato dal quadro clinico
psicopatologico presente, che essa ha ritenuto di grado lieve, tanto da non
porre una diagnosi avente influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurata,
ma solo senza ripercussioni, quale una sindrome da disadattamento, reazione
mista ansioso depressiva (ICD-10: F43.22).
Ulteriori certificati in ambito psichiatrico non ne sono stati
prodotti né all'amministrazione né al Tribunale, perciò la contestazione
ricorsuale dell'accertamento psichiatrico che non avrebbe ritenuto come i
disturbi psichici influenzino in maniera rilevante la sua capacità lavorativa
non solo nella sua abituale attività, ma anche in attività adeguata e come
casalinga, non è atta a modificare il quadro clinico ben esposto nei dettagli
dalla perita nominata dall'Ufficio assicurazione invalidità. Quest'ultima ha
infatti fornito una chiara e completa descrizione dello status psicopatologico
della ricorrente dopo averla visitata durante due ore e mezza rispettivamente
un'ora e 15 minuti, come pure con l'aiuto degli esami psicologici effettuati
dal dottor __________ e dello schema MINI ICF-APP approntato dalla psichiatra
stessa, dal quale non sono emersi dei gradi di disabilità.
Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che
regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della
presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -
segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è
dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione
l'onere di determinare le condizioni di salute dell'assicurato attuando un
nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari
addirittura in possesso dell'interessato medesimo -, quando alla base della
lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo
riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime
STCA 32.2020.31 del 15 ottobre 2020; STCA 32.2019.177 del 2 giugno 2020).
Tutto ben considerato, dunque, non vi sono elementi oggettivi tali
per scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni che i periti reumatologi
e psichiatri hanno tratto in merito alle condizioni di salute dell'assicurata,
che il Servizio Medico Regionale ha avallato in due occasioni e che sono convincenti
e vanno fatte proprie da questo Tribunale, non essendo state sufficientemente
contestate dalla ricorrente, che non ha suffragato la sua tesi con dei validi
certificati medici che attestano una situazione clinica peggiore, ma che si è
limitata a contestare genericamente la perizia psichiatrica.
In presenza di queste chiare e dettagliante spiegazioni, il TCA si
allinea con serenità alle conclusioni tratte dai periti e dal medico del
Servizio Medico Regionale, i quali hanno dunque esaminato attentamente le
condizioni di salute dell'assicurata sia dal profilo somatico sia psichico,
vagliandone l'anamnesi, tenendo conto dei dati soggettivi e dei riscontri
oggettivi emersi dagli esami clinici e dalla documentazione medica raccolta e
si sono ben confrontati con i pareri dei medici curanti agli atti.
Di conseguenza, una nuova valutazione dello stato di salute
dell'assicurata dal profilo psichico, così come da essa richiesta, non è dunque
affatto necessaria. Infatti, si deve ritenere che la documentazione a disposizione
del Tribunale è chiara e sufficiente per l'evasione della presente causa, senza
che sia quindi utile l'esperimento di ulteriori accertamenti.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da un'esperta.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti
probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V
344.
consid. 3c).
Il TCA deve pertanto concludere che i disturbi lamentati dalla
ricorrente sono tali da cagionarle un'inabilità lavorativa del 50% dal 2
gennaio 2018 per motivi reumatologici nella sua abituale attività di assistente
di cura, ma anche in attività adeguate, dopo di ché dal 25 giugno 2018, con la
valutazione resa dal dr. med. __________ per conto dell'assicuratore malattia
perdita di guadagno, confermata dal perito dr. med. __________, ossia dal
giorno della sua visita medica fiduciaria, la capacità lavorativa in attività
adeguate va ritenuta essere del 75%, intesa come riduzione del rendimento del
25%, fermo restando i limiti funzionali e di carico stabiliti dal reumatologo.
Come casalinga, invece, considerato come lo svolgimento di
attività consuete, malgrado quanto affermato dalla ricorrente, non possa essere
considerato come sostanzialmente identico al lavoro effettuato come assistente
di cura - non fosse che per il fatto che l'assicurata, al suo domicilio, non
deve distribuire i pasti spingendo un carrello pesante carico di vassoi, lavare
i familiari infermi e con difficoltà motorie (siccome in clinica è attiva in
reparto ortopedico), accompagnarli nella deambulazione, alzare strumentazione
pesante e cestini contenenti 5-6 bottiglie d'acqua e poiché può svolgere le
attività domestiche poco per volta e con pause quando è stanca e non consecutivamente
come invece richiede la sua attività lavorativa, che consiste in pesanti turni
di 12 ore e 30 minuti, con solo un'ora e trenta di pausa in tutto il giorno -,
il Tribunale ritiene giustificato che la capacità lavorativa medico teorica
come casalinga (70%) sia superiore a quella stabilita per l'attività abituale
(50%), stante una diminuzione del rendimento del 30% a seguito dei limiti
funzionali e di carico presenti accertati dal perito reumatologo. Una
differenza nella valutazione della capacità lavorativa dell'assicurata va
dunque confermata.
A tale proposito, il dr. med. __________ ha osservato che
l'inabilità medico teorica stabilita come casalinga rispecchia la valutazione
pratica effettuata dall'assistente sociale, che il 24 giugno 2019 ha
riscontrato un impedimento del 31% nelle mansioni consuete.
I gradi di inabilità lavorativa così determinati vanno dunque
posti alla base del presente giudizio, tanto nell'attività di assistente di
cura quanto in attività adeguate e pure nelle mansioni consuete. Non è data perciò
un'incapacità lavorativa maggiore.
Non v'è dunque motivo di modificare le conclusioni tratte
dall'SMR, visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari,
utili alla determinazione del grado di capacità lavorativa, non ne sono stati
trasmessi pendente causa dalla ricorrente.
Il Servizio Medico Regionale ha in effetti avuto modo più volte di
pronunciarsi sull'intera questione e, quantomeno fino alla data determinante
della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; DTF 121 V 366 consid. 1b),
l'SMR non ha ammesso uno stato di salute peggiore rispetto a quello determinato
dai medici curanti dell'assicurata.
2.10
Con la decisione
del 9 marzo 2020 l'Ufficio assicurazione invalidità ha rifiutato
alla ricorrente la concessione di una rendita essendo il grado di invalidità
inferiore al 40% (38%).
Il raffronto fra il reddito conseguibile al 100% nel
2018.
senza invalidità nell'attività abituale indicato dal datore di lavoro (Fr.
60'421.-) e il reddito ottenibile nel 2018 in un'attività semplice e ripetitiva esigibile al 75% (Fr. 55'064 - 25% = Fr.
41'298.-), tenuto inoltre conto di una riduzione personale del 10% per la limitazione
nello svolgere lavori leggeri e per altri fattori di riduzione (Fr. 41'298 - 10%
= Fr. 37'168.-), ha dato luogo a una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 38,49% per la quota parte
salariata.
Considerato l'impedimento del 31% nello svolgere le
mansioni di casalinga, l'Ufficio AI ha quindi considerato che il grado di
invalidità parziale per la quota parte salariata del 34,64% (90% [percentuale
di lavoro come salariata] x 38,49% [impedimento come salariata]) va a sommarsi
al grado AI parziale del 3,10% per la quota parte di casalinga (10%
[percentuale lavorativa come casalinga] x 31% [impedimento come casalinga]) e
quindi si ottiene un grado AI totale del 37,74%, inferiore al minimo del 40%
dell'art. 28 LAI anche dopo arrotondamento al 38%.
Riconosciuto il valore invalidante della malattia reumatica
infiammatoria (spondiloartropatia), occorre ora verificare, dal profilo
economico, le conseguenze del danno alla salute subìto.
2.11
L'obbligo
dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui
l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative
del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22.
consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una
forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF
8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989.
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già
ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di
attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di
esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in
posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del
mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC
1989.
pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.
205.
segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel
muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten
angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den
Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans
l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, in: SZS 1990, pag. 255 segg.).
In questo ordine d'idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di
lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un'attività
manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di
manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,
op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del
23.
aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01
del 25 febbraio 2003, consid 4.7).
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il
risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione
professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta
infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare
un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli
elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;
RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
2.12
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valida), come
ricordato nella recente STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1,
decisivo non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il
reddito che la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante, se non fosse diventata invalida. Tale reddito
deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda
sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei
salari (DTF 144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul
salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella
stessa azienda o in un'azienda simile.
Questo perché normalmente, in base all'esperienza
comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in
assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto
la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli
indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario
più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002
pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
Dal 1° gennaio 2018, con il nuovo metodo misto di calcolo, occorre
applicare le nuove norme di cui all'art. 27 e 27bis OAI
L'amministrazione ha calcolato il reddito da valida
dell'assicurata sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, che il 15
maggio 2018 (doc. 26) ha affermato che il salario lordo annuo dal 1° gennaio
2017.
era di Fr. 54'378,70 lavorando al 90% come assistente di cura (36 ore su
40.
previste alla settimana).
Correttamente ritenuto in ragione del 100% secondo i nuovi
disposti legali in vigore dal 2018 (art. 27bis cpv. 3 OAI.), si deve dunque considerare
un reddito di Fr. 60'421.- per il 2018, che non è stato contestato dalla
ricorrente, e di Fr. 60'843,95 nel 2019 (+ 0,7% sulla base degli
aumenti previsti dalla Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne,
2011-2019, per lo specifico settore Q 86-88 della sanità e assistenza sociale).
2.13
Per
quanto concerne il reddito da invalida, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa
ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido
è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali ufficiali,
edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale
aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito
da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva
utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione
(TA13).
L'Alta Corte ha però successivamente
stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA
I 222/04 del 5 settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando
il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è
inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il
reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.
Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.
326-327) (…)”.
Questo tema è stato
definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009
del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322.
e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali." (…).
In seguito, nella STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i
dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei
redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi
di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione
in tal senso.
2.14
Per
quanto concerne il 2019, anno di eventuale diritto alla rendita (DTF 128
V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati salariali concreti
occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016,
edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami
economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo
il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF
142.
V 178), si osserva che il
salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; STF 9C_632/2015)
per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di Fr. 52'356.- (Fr. 4'363 x 12
mesi).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurata dovrebbe
ricevere la rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio
2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei
salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha
per le donne che partendo dal dato del 2016 (Tabella TA1 2016) il salario lordo
statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2019 a Fr. 53'353,28
(Fr. 52'356 : 105 x 107) (cfr.
Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2019, pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail.5128926.html;
STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Questo dato si riferisce, però,
a un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando ora questa cifra su
un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel
2019.
(cfr. per questo
aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e
la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione
economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica, aggiornata al 2019: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.5287368.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da
invalida per una donna è di Fr. 55'620,77 (Fr. 53'353,28 : 40 x
41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA
U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
2.15
L'insorgente non
si è detta inoltre d'accordo con la riduzione del 10% per motivi personali dal
reddito da invalida, affermando che si dovrebbe adottare una riduzione del 25%.
Infatti, l'Ufficio AI avrebbe dovuto considerare che
la limitazione a svolgere un'attività adeguata è da intendere come presenza
ridotta e non solo come una riduzione di rendimento, perciò non può più
lavorare a tempo pieno e nemmeno alzare pesi superiori a 5 kg, ciò che
giustifica una riduzione del 25%, unitamente al fatto che ha sempre lavorato
nello stesso ambito e un cambiamento di attività è in pratica impossibile e più
difficile stante la sua nazionalità, età, conoscenza linguistica, ecc.
Secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,
la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della
riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale
federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a
titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi
più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria.
Il 17 gennaio 2014 (STF
8C_80/2013) l'Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con
deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque
possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli
fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto
di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Nelle recenti STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e
8C_9/2020, tutte del 10 giugno 2020 e concernenti casi ticinesi, il Tribunale
federale ha ribadito al considerando 4.4.1 che se un reddito da invalido
è stabilito in base ai dati statistici, bisogna chiedere se tale ammontare non
debba subire una riduzione. L'influsso di tutti i fattori sul reddito
(limitazioni relative al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità/tipo di permesso di residenza e grado di occupazione) deve essere
valutato nel suo insieme considerando tutte le circostanze del caso concreto,
facendo corretto uso del proprio potere di apprezzamento, senza che occorra
procedere a una quantificazione separata di ogni fattore di riduzione. In ogni
caso, la riduzione non deve superare il 25% (DTF 135 V 297 consid.
5.2
pag. 301; 134 V 322 consid. 5.2
pag. 327 seg.; 126 V 75 consid. 5b/bb
pag. 80).
Inoltre il TF (cfr. consid. 4.4.3), riferendosi all'art. 57 LPGA,
ha ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi
pertinenti, sostituire semplicemente il suo apprezzamento a quello dell'autorità
amministrativa; egli deve appoggiarsi sulle circostanze che sono di natura a
dimostrare il proprio apprezzamento come il più appropriato (DTF 137 V 71 consid.
5.2
pag. 73 con riferimento).
Soprattutto, l'Alta Corte ha osservato quanto segue:
" 4.4.4.
Una riduzione del reddito da invalido può essere applicata soltanto se nel caso
concreto sussistono elementi a sostegno della circostanza che la persona
assicurata a causa dell'uno o dell'altro criterio (o di più criteri) non può
sfruttare professionalmente in un mercato equilibrato del lavoro se non in
maniera inferiore alla media la sua restante e limitata capacità lavorativa (DTF
135.
V 297 consid. 5.2 pag. 301; sentenza 8C_82/2019 del 19 settembre 2019
consid. 6.2.2 con riferimento). Occorre ricordare che le limitazioni mediche
già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire
ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un
conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato
siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica
anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva
dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017
consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con
riferimenti). Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una
serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole,
possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo
circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate
come eccezionali (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con
riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2).".
Nell'evenienza concreta, la ricorrente non comprova né pretende in
alcun modo che vi siano circostanze eccezionali in un mercato equilibrato del
lavoro che nella fattispecie permetterebbero di affermare che subisca uno
svantaggio tale da trovarsi in una situazione inferiore alla media.
Pertanto, l'aumento della deduzione dal reddito da invalido,
basato esclusivamente sulle limitazioni derivanti dal danno alla salute, non
può essere in concreto concessa (citate STF 8C_730/2019,
8C_765/2019 e 8C_9/2000, consid. 4).
Per quanto concerne la lamentela legata all'età, occorre rilevare
che la giurisprudenza ha ammesso in maniera restrittiva come l'età, benché sia
un elemento estraneo all'invalidità, possa condurre – cumulata a circostanze
personali e professionali – a rendere inesigibile, ricordato che il concetto di
mercato equilibrato del lavoro è teorico e astratto (DTF 134 V 64 consid.
4.2.1), la ricerca di un nuovo impiego (STF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014
consid 5.2; STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.2).
Infatti, in un caso ticinese il Tribunale federale ha confermato
la conclusione dei giudici cantonali secondo cui la realizzazione della
capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato è stata
considerata, inoltre, ammissibile, malgrado l'assicurato avesse compiuto
sessant'anni (STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 7.1; STF 9C_918/2008
del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2).
Al riguardo va rilevato che sebbene l'età avanzata
venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza
riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o
professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua
sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza
lavoro (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di
realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un
principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di
riferimento (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti).
L'Alta Corte ha infatti stabilito, nella DTF 138 V 457, che la capacità
lavorativa residua dipende dalle condizioni del singolo caso.
Determinanti possono essere la natura e lo stato dei danni della salute e le
sue conseguenze, il prevedibile dispendio per l'adattamento e l'introduzione e
in questo contesto anche la personalità, i talenti esistenti e le abilità, la
formazione, la carriera professionale o l'applicabilità dell'esperienza
professionale dal tradizionale campo lavorativo (cfr. consid. 3.1). Di
conseguenza, la reintegrabilità dipende non da ultimo dal periodo durante il
quale l'assicurato è ancora disponibile per
un'attività lavorativa e soprattutto anche per un eventuale cambiamento di
attività (cfr. consid. 3.2).
Inoltre, l'Alta Corte ha precisato che la questione della messa in
atto della capacità di lavoro rispettivamente della capacità residua di lavoro,
in caso di età avanzata, si esamina al momento in cui l'esigibilità medica di
una capacità di lavoro totale o parziale è constatata (cfr. consid. 3.3). In
altre parole, occorre basarsi sull'età dell'assicurato al momento in cui viene
valutata, dal profilo medico, la sua capacità lavorativa (STF 9C_88/2013 del 4
settembre 2013 consid. 4.3).
Nella STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, in cui la ricorrente
era 56enne al momento dell'emanazione della decisione amministrativa, l'Alta
Corte ha affermato che l'età non solo non si ripercuote negativamente sul
reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso.
I lavoratori ausiliari, attivi in quei settori di attività
accessibili a lavoratori non qualificati, sono richiesti indipendentemente
dalla loro età in un mercato del lavoro equilibrato (cfr. anche la sentenza I 594/04 del 14 febbraio 2005).
Nella sentenza pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 7, il Tribunale
federale ha ricordato che l'età avanzata è un criterio che può incidere sullo sfruttamento
della capacità lavorativa residua (cfr. consid. 3.2). In quel caso, nonostante
l'età di 62 anni, l'accesso al mercato del lavoro nell'ambito di un'attività di
pianista (da bar) oppure di un'attività leggera sino a medio-pesante non
risultava di impedimento all'accesso al mercato del lavoro (cfr. consid. 5).
Alla luce della giurisprudenza esposta (per un
approfondimento e per un'ulteriore esposizione di sentenze sull'argomento, cfr.
STCA 32.2020.33 del 7 ottobre 2020), il TCA deve respingere la lamentela della
ricorrente.
In primo luogo va rilevato che, al momento
determinante, ossia quando la sua capacità lavorativa residua è stata valutata
medicalmente (DTF 138 V 457 consid. 3.3) nel dicembre 2019, l'assicurata ha
compiuto 56 anni alcuni giorni prima.
Oltre a ciò, le limitazioni stabilite dal perito il
12.
dicembre 2019 concernono il carico massimo (fino a 5 kg), la manipolazione
di attrezzi di media entità, l'effettuare lavori al di sopra della testa, il ruotare
il tronco, lo stare in piedi ed inclinata in avanti, oltre alla difficoltà di
camminare per lunghi tratti e salire le scale.
Alla luce delle condizioni di salute della
ricorrente e meglio della sua capacità lavorativa residua medico-teorica del 75%,
va considerato come sostenibile che essa intraprenda delle attività adeguate di
tipo leggero, semplice e ripetitivo, rispettose dei limiti funzionali così come
indicato dal consulente in integrazione professionale il 7 agosto 2019 (doc.
63). In altre parole, le succitate limitazioni funzionali non sono di particolare
ostacolo alla sua reintegrabilità nel mondo equilibrato del lavoro.
Nessuna deduzione, quindi, è stata giustamente concessa per le
limitazioni funzionali, visto che la limitazione del rendimento determinato in
sede medica le tiene già in considerazione, poiché nel caso di specie la
capacità lavorativa del 75% è da intendere quale riduzione del rendimento del
25% nell'ambito di una presenza durante tutto il giorno (cfr. perizia
reumatologica).
Al riguardo, va evidenziato che alla luce di quanto sottolineato dall'Alta
Corte nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non
dà luogo ad un'ulteriore riduzione per motivi personali:
" 5.4. En ce qui concerne le taux d'abattement
sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est
capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement,
celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail
et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts
9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013
consid. 5.4 et les références).".
Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale
federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l'entità
della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto
nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e
inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di
prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA 32.2019.118
del 27 aprile 2020; STCA 32.2018.65 del 13 marzo 2019; STCA 32.2018.51 dell'11
febbraio 2019; STCA 32.2018.31 del 4 febbraio 2019; STCA 32.2017.124 del 22
febbraio 2017; STCA 32.2017.42 del 5 ottobre 2017).
La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:
"
(…)
3.2.2
Bestehen über das ärztlich
beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie
beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter
Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die
funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit
den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen
Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom
statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.
Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige
bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene
gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des
leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe
Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet
Dispositivo
würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B. die
Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten
Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der
(mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass
die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten
könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass
kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen,
zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag,
welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht
berücksichtigt hätte.".
Il TCA rileva, inoltre, che neppure le è pregiudizievole il fatto
che sebbene abbia svolto la medesima attività di assistente di cura per quindici
anni e che le sue conoscenze in altri lavori siano praticamente nulle, tuttavia
si può comunque ritenere, secondo il grado della verosimiglianza preponderante
valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 138 V 218
consid. 6), che la ricorrente sia in grado di svolgere almeno delle attività
leggere, semplici e ripetitive come indicato dal consulente in integrazione
professionale.
Infatti, questi lavori non contrastano né con le sue condizioni di
salute né tanto meno con la sua età (STCA 32.2020.33 del 7 ottobre 2020; STCA
32.2019.194 del 3 agosto 2020; STCA 32.2017.222 del 26 novembre 2018; STCA
32.2017.63 del 6 novembre 2017; STCA 32.2017.18 del 27 luglio 2017).
Per di più, delle attività di questo tipo non richiedono delle
particolari conoscenze professionali, potendo perciò l'assicurata essere subito
attiva dopo una breve introduzione teorica e concreta direttamente sul posto, e
ciò anche se simili attività lucrative esulano dal suo consueto ambito
lavorativo.
Quanto alle lamentele sulla difficoltà di trovare un adeguato
posto di lavoro a causa della sua nazionalità e delle sue conoscenze
linguistiche, entrambe vanno recisamente respinte.
Infatti, sin dal 2007 l'assicurata è cittadina svizzera (doc. 6) e,
come indicato dai due specialisti che l'hanno visitata a fine 2019, la stessa
ha dimostrato di comprendere correttamente l'italiano, si è espressa in maniera
adeguata e comprensibile, con una buona padronanza della lingua italiana.
In virtù delle considerazioni esposte, tenuto conto che sì l'età
avanzata viene presa in considerazione allorquando si tratta di sapere se la
capacità lavorativa residua può essere realisticamente sfruttata sul mercato
equilibrato del lavoro (SVR 2016 IV Nr. 58 consid. 4.2.2), ma che il Tribunale
federale ha posto delle esigenze relativamente alte per ammettere la non
sfruttabilità della capacità di lavoro residua di persone di età avanzata (SVR
2016 IV Nr. 58 consid. 4.3.4), va dunque qui concluso che con una capacità
lavorativa residua del 75% la ricorrente è reintegrabile in un mercato
equilibrato del lavoro.
Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene dunque che,
da una valutazione complessiva, il tasso di riduzione del 10% stabilito
dall'Ufficio assicurazione invalidità sia adeguato. Non v'è quindi alcun motivo
per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione
della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto entro i limiti
riconosciuti dalla giurisprudenza.
2.16. Ne segue che il reddito
statistico ipotetico da invalida rivalutato ammontante nel 2019 a Fr. 55'620,77 va ritenuto
nella misura del 75% (Fr. 55'620,77 x 75 : 100 =
Fr. 41'715,58) stante la ridotta
capacità lavorativa esigibile dell'assicurata e in seguito questo nuovo
reddito va diminuito del 10% per tenere
conto delle circostanze personali, ottenendo così l'importo di Fr. 37'544.- (Fr. 41'715,58 - [Fr. 41'715,58 x 10 : 100]).
Confrontando questo
dato con l'ammontare di Fr.
60'843,95 corrispondente al
reddito (ipotetico) da valida che l'assicurata avrebbe potuto conseguire
nell'anno 2019 come assistente di cura al 100% senza il danno alla
salute, risulta dunque una perdita
di guadagno del 38,29%
([Fr. 60'843,95 - Fr. 37'544] :
Fr. 60'843,95 x 100), che va
arrotondata al 38% (DTF 130 V 121).
2.17. La ricorrente ha contestato il
metodo di calcolo utilizzato dalla amministrazione, che l'ha considerata
salariata al 90% e casalinga al 10%, determinando perciò il suo grado di
invalidità sulla base del metodo misto in luogo del metodo ordinario.
La scrivente Corte tutela l'agire dell'Ufficio assicurazione
invalidità, poiché dagli atti non emerge affatto, come insiste l'assicurata,
che dal 1° gennaio 2017 essa ha ridotto al 90% la percentuale di lavoro a causa
delle sue condizioni di salute e che quindi se non avesse sofferto dei disturbi
al rachide avrebbe continuato a lavorare a tempo pieno.
L'amministrazione ha espressamente sottoposto questo quesito al
datore di lavoro dell'insorgente e il 4 giugno 2019 (doc. 56) la Clinica __________
ha precisato che "Il motivo della
riduzione della percentuale di lavoro del 10% alla Signora RI 1 è avvenuta su
decisione della Direzione causa riorganizzazione interna del reparto.".
In effetti, con la lettera del 28 ottobre 2016 (doc. 7) di
modifica del contratto di lavoro all'interessata sono state sottoposte "le nuove condizioni contrattuali con la riduzione
della percentuale di lavoro decisa dalla Direzione", modifica
valida dal 1° gennaio 2017 e per una durata indeterminata, contemplante una
"Riduzione percentuale dal 100% al 90%"
e del salario lordo mensile.
In occasione dell'incontro avuto dall'assicurata il 23 agosto 2017
con il consulente in integrazione professionale, la questione della riduzione
della percentuale lavorativa non è emersa, mentre è stato evidenziato come i
nuovi orari e turni sono molto pesanti, poiché si estendono per 12 ore e 30 al
giorno e non solo l'assicurata fa fatica a reggere questi turni in
considerazione della sua malattia reumatica infiammatoria, ma anche tutto il
personale. Essa ha inoltre osservato che quell'estate i turni erano stati
ridotti in presenza di meno lavoro, circostanza che le era stata favorevole
avendo potuto riposare maggiormente.
In considerazione del fatto che nell'estate 2017 i turni di lavoro
sono diminuiti, il TCA ritiene verosimile la riduzione del tempo di lavoro adottata
dalla Direzione.
Inoltre, nella lettera con cui la percentuale lavorativa è stata
ridotta, è chiaramente specificato che tale riduzione è stata voluta e decisa
dalla Direzione.
Va osservato che nell'anamnesi professionale la dr.ssa med. __________
ha indicato che "La percentuale di
lavoro sarebbe stata abbassata al 90% dall'1.1.2017 su decisione del datore di
lavoro per una riorganizzazione del personale e non per una sua scelta.".
Pure il dr. med. __________, al capitolo sull'iter scolastico e
professionale, ha affermato che "la
percentuale di lavoro è stata abbassata al 90% dall'1.1.2017 su decisione del
datore di lavoro per una riorganizzazione del personale".
Anche l'assistente sociale che ha effettuato nel giugno 2019
l'inchiesta economica al domicilio dell'interessata ha specificato, sebbene
l'assicurata non ricordi di avere mai affermato nulla del genere, che "In assenza del danno alla salute l'assicurata avrebbe
continuato a lavorare al 90%" (doc. 59).
D'avviso della scrivente Corte, dagli atti a disposizione non vi
sono elementi per corroborare la tesi della ricorrente secondo cui la sua
volontà era di continuare a lavorare al 100% se non avesse avuto problemi di
salute. Anzi, tutti gli indizi vanno nel senso ritenuto dall'amministrazione, e
meglio che la riduzione della percentuale lavorativa è stata voluta dal datore
di lavoro prima che l'assicurata diventasse inabile al lavoro. Per tale motivo,
essa va considerata salariata al 90% e casalinga al 10%.
In queste circostanze, poiché l'insorgente non ha contestato né
smentito le limitazioni che l'assistente sociale ha individuato nello
svolgimento delle mansioni consuete, le stesse non vanno verificate
ulteriormente e il TCA non ha motivo di scostarvisi.
Va pertanto ritenuto un impedimento nelle svolgere le mansioni di
casalinga pari al 31%, così come stabilito dall'assistente sociale il 24 giugno
2019.
2.18. In merito alla critica rivolta
dalla ricorrente alla collaboratrice che ha effettuato l'inchiesta economica
per le persone che si occupano dell'economia domestica, affermando che "è un funzionario stipendiato dall'Ufficio AI che come
tale non necessariamente ha espresso una valutazione neutra ed oggettiva.
Nemmeno so bene di quale formazione e specializzazione dispone. Se questo vale
per i medici del SAM, che è un centro specializzato e di principio
indipendente, per questa persona so solo che lavora all'Ufficio AI."
(doc. VII pag. 1), occorre respingerla sulla scorta delle considerazioni che
seguono.
Nella DTF 128 V 93, a proposito del valore probatorio di un
rapporto d'inchiesta dell'Ufficio AI, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha rilevato quanto segue:
“(…)
4. Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene
Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich,
dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis
der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der
Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und
Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die
Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der
Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss
plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage
stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in
Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all
dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift,
sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben
umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden
Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das
gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente
Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall
zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des
Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die
Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich
der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01).(…)".
La Massima Istanza ha stabilito quindi che – in linea di massima e
senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni
delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di
collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste
(AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984
pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento da parte della
persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso
appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell'11
agosto 2003 consid. 2).
Alla luce di ciò, questo Tribunale non ha motivo per sovvertire le
valutazioni dell'assistente sociale che ha esminato di persona la capacità
residua dell'assicurata nelle mansioni consuete.
La funzionaria, a prescindere dal fatto che sia alle dipendenze
dell'amministrazione cantonale, ha agito in modo imparziale e professionale
essendo specialista in materia e quindi nel pieno rispetto unicamente sia delle
direttive sia della giurisprudenza (STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019 consid.
2.18).
Per quanto concerne la specifica formazione della collaboratrice,
secondo questo TCA non possono esserle applicati gli alti standard di qualità
che sono utilizzati per i medici che devono necessariamente avere una
formazione accademica di altissimo livello. Nel caso di specie, del resto, l'insorgente
non solleva elementi che farebbero ritenere la formazione dell'assistente
sociale inadeguata. Quest'ultima ha preso posizione sulla base delle emergenze
mediche e ha correttamente applicato le direttive in materia (Circolare sull'invalidità
e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), in essere
dal 1° gennaio 2018). Non vi è pertanto alcun motivo per mettere in dubbio le
sue capacità (STCA 32.2019.128 dell'8 maggio 2020 relativa alle capacità dei
consulenti in integrazione professionale).
Va ancora sottolineato che nell'inchiesta economica in questione è
stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività
domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (NN. 3081-3090 CIGI),
attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali
svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al considerando 4.1 della STF
9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità giusta l'art. 27 OAI deve
essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza
percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
La valutazione dell'assistente sociale riportata nel rapporto del
27 giugno 2019 va pertanto senza alcun dubbio posta alla base della
determinazione del grado di invalidità dell'assicurata.
2.19. Sulla base del metodo di misto
applicabile alla ricorrente, che va ritenuta salariata in ragione del 90% e
casalinga per il restante 10%, si ha che il grado di invalidità parziale per la
parte salariata del 38,29% (cfr. consid. 2.16) e quello per la parte
casalinga stabilito dall'inchiesta domiciliare nel 31%, danno luogo dal
1° gennaio 2019 ad un grado di invalidità globale del 37,56% (90
[parte salariata] x 38,29% [impedimento parte lucrativa] + 10 [parte casalinga]
x 31% [tasso di impedimento nelle mansioni consuete]), arrotondato al 38%.
Come stabilito dall'Ufficio AI nella decisione del 9 marzo 2020,
questo grado AI non dà diritto alla ricorrente a una rendita AI dal 1° gennaio
2019, perciò la sua richiesta deve essere respinta.
2.20. Va infine rilevato che essa ha
pure chiesto, in via subordinata, la concessione di provvedimenti di
reintegrazione.
La decisione impugnata ha infatti indicato che non erano dati i
presupposti per una riqualifica professionale dell'assicurata, poiché la stessa
ha dichiarato al consulente in integrazione professionale di non essere
interessata a un cambio di attività lavorativa.
In concreto, pur essendo il grado d'invalidità della ricorrente
(38%) superiore alla soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno
conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale, che è del 20%
(DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22
dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid.
1b), la decisione con cui l'Ufficio AI non ha proposto dei provvedimenti di
integrazione professionale merita conferma.
Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in
cui un'assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo
misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti
integrativi di natura professionale, ha affermato che:
"
(…)
6. (…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel
giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l'insorgente sembra dimenticare
che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si
presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e
ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per
analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del
26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già
solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare
accoglimento.".
Nel caso di specie una riqualifica professionale della
ricorrente non entra in considerazione (STCA 32.2019.160 del 9 giugno 2020; STCA
32.2017.63 del 6 novembre 2017; STCA 32.2016.137 del 23 maggio 2017; STCA
32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA
32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Infatti, da un lato il consulente in integrazione
professionale, esperto in materia, ha verbalizzato il 7 agosto 2019 (doc. 63)
che l'assicurata non desiderava l'intervento da parte dell'Ufficio
assicurazione invalidità e neppure una consulenza ergoterapica, volendo
continuare con il lavoro abituale presso la Clinica __________ come assistente
di cura fintanto che ne era in grado fisicamente, facendosi aiutare dalle
colleghe nelle attività che le creavano dolori e dove era limitata.
Dall'altro lato il consulente, sulla base della volontà della
stessa assicurata e in considerazione della valutazione medico-teorica, ha
affermato che essa era reintegrabile nella misura del 75% in attività adeguate,
di tipo leggero, semplice e ripetitivo, rispettose dei limiti funzionali. E per
questo tipo di attività, secondo la giurisprudenza, non è necessaria una
riqualifica professionale.
In conclusione, l'assicurata ha rifiutato dei provvedimenti di integrazione
professionale e il consulente non ne intravvedeva di possibili al fine di
migliorare la sua situazione lavorativa, visto che l'interessata non voleva
lasciare il posto di lavoro di lunga data di assistente di cura.
Da quanto precede discende che fintanto che l'assicurata continuerà
a svolgere l'attività di assistente di cura non potrà ottenere dei
provvedimenti di integrazione, non essendo la sua posizione migliorabile in
quel contesto lavorativo.
2.21. Stante
quanto precede, la pretesa dell'insorgente di versarle una rendita di
invalidità di un quarto rispettivamente di annullare la decisione e di rinviare
gli atti all'amministrazione per approfondire l'aspetto medico e ricalcolare il
suo grado di invalidità non può essere accolta.
Inoltre, nella misura in cui l'Ufficio assicurazione
invalidità ha rifiutato alla ricorrente il riconoscimento (anche) di
provvedimenti d'integrazione, la decisione impugnata merita conferma (STCA
32.2019.160 del 9 giugno 2020; STCA 32.2017.222 del 26 novembre 2018; STCA 32.2017.63
del 6 novembre 2017; STCA 32.2016.137 del 23 maggio 2017; STCA 32.2016.59 del
30 marzo 2017; STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA 32.2012.69 del 20
agosto 2012; STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 del 21 novembre 2011) e il
ricorso deve essere respinto anche su questo punto.
2.22. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le
spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti