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Decisione

32.2020.52

Confermata l'inabilità totale nell'attività abituale e la capacità lavorativa piena in attività adatte,come d'altronde indicato dal medico curante.A livello psichico va tenuto conto del referto posteriore alla decisione,perché riferisce della situazione antecedente.Rinvio atti x valutazione peritale

30 novembre 2020Italiano42 min

FMH chirurgia ortopedica e dell'11 febbraio 2020 (doc. 147) del dr. med. __________,

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.52

TB

Lugano

30 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 marzo 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. La prima domanda di richiesta

di prestazioni che RI 1, 1963, attivo come carpentiere, ha presentato nel 2006

(doc. 2) a seguito dell'infortunio al polso subito nel 2005 è sfociata nella

decisione dell'Ufficio assicurazione invalidità del 13 novembre 2008 (docc. 20,

22-24), con cui gli è stata concessa una rendita intera dal 1° ottobre 2006

(grado AI 100%) e una mezza rendita dal 1° ottobre 2007 fino al 31 gennaio 2008

(grado AI 50%).

1.2. Il 24 agosto 2012

l'assicurato ha subito un infortunio con frattura del calcagno del piede

destro, a seguito del quale il 14 luglio 2013 (doc. 31) ha presentato una nuova

domanda di prestazioni.

L'Ufficio AI ha raccolto la documentazione necessaria presso

l'assicuratore infortuni, dalla quale in particolare risulta che dopo

l'intervento di osteosintesi l'interessato ha ripreso al 50% a lavorare e che nel

febbraio 2015 si è sottoposto a un'operazione di asportazione delle viti, con

inabilità sempre del 50%.

Il 27 agosto 2015 (doc. 72) il Servizio Medico Regionale ha

ritenuto opportuno accertare la presenza di patologie extra-infortunistiche

invalidanti la capacità lavorativa e il 14 gennaio 2016 l'assicurato è stato

peritato dal dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione (doc. 79) e

su tale base nel rapporto finale SMR del 28 gennaio 2016 (doc. 80) il dr. med. __________

ha in particolare ritenuto l'assicurato abile al 50% nella sua attività al 50%

dal 16 giugno 2014 rispettivamente al 100% in altre attività adeguate, ponendo

una serie di limiti funzionali.

Sentito il consulente in integrazione professionale (doc. 82), con

progetto di decisione del 23 agosto 2016 (doc. 92) l'Ufficio AI ha attribuito

all'assicurato una rendita temporanea dal 1° novembre 2012 al 30 settembre 2014,

con versamento dal 1° luglio 2013.

1.3. Le osservazioni

dell'assicurato di carattere medico hanno portato l'amministrazione ad

aggiornare gli atti medici con l'assicuratore infortuni stante una ricaduta nel

2018 al piede destro, che ha comportato un altro intervento. Sentito di nuovo

l'SMR il 13 agosto 2019 (doc. 118), secondo il cui rapporto finale dal 14

maggio 2018 l'interessato era totalmente inabile al lavoro in qualsiasi

attività lucrativa, ma dal 3 dicembre 2018 era abile al 100% in attività

adeguata fermo restando delle limitazioni, e il consulente in integrazione

professionale (docc. 120 e 123), il 4 ottobre 2019 (doc. 129) l'Ufficio AI ha

emanato un nuovo progetto di decisione che annullava e sostituiva il precedente

del 23 agosto 2016.

Confermata la rendita temporanea dal 1° novembre 2012 al 30

settembre 2014 con differenti gradi e con versamento dal 1° luglio 2013,

all'assicurato è stata attribuita anche una rendita di invalidità di un quarto

dal 1° maggio 2018 (grado AI 40%) quale inizio del diritto dopo nuovo calcolo

della media retrospettiva e dal 1° agosto 2018, tre mesi dopo il peggioramento,

una rendita intera (grado AI 100%) fino al 31 marzo 2019.

Sulle osservazioni dell'assicurato, accompagnate da nuovi referti

medici, si è espresso il 14 novembre 2019 (doc. 138) il dr. med. __________

dell'SMR, confermando il suo precedente rapporto.

Ciò è avvenuto anche il 7 gennaio 2020 (doc. 143) a seguito degli

ulteriori certificati di carattere somatico prodotti (doc. 139), confermando

perciò che l'assicurato era totalmente inabile nella sua abituale attività di

carpentiere, mentre era abile in attività adeguata nel rispetto di precise

limitazioni funzionali.

Fatti

I certificati dell'8 gennaio 2020 (doc. 147) del dr. med. __________,

FMH chirurgia ortopedica e dell'11 febbraio 2020 (doc. 147) del dr. med. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, sono stati sottoposti al vaglio del dr. med.

__________ del Servizio Medico Regionale, che il 5 marzo 2020 (doc. 152) ha

ritenuto che la certificazione psichiatrica, visionata dal collega dr. med. __________,

attestava una generica inabilità lavorativa, non presentava né una diagnosi né

una terapia e quindi era ininfluente sul suo precedente rapporto finale del 13

agosto 2019, che ribadiva.

1.4. La decisione del 12 marzo

2020 (doc. 153) che ne è seguita ha perciò confermato il progetto di

attribuzione di una rendita temporanea dal 1° novembre 2012 al 30 settembre

2014 con versamento di una rendita intera dal 1° luglio 2013, di una mezza rendita

dal 1° settembre 2013 e di nuovo di una rendita intera fino al 30 settembre

2014. Dal 1° maggio 2018 l'assicurato ha diritto a un quarto di rendita (grado

AI 40%) e dal 1° agosto 2018 a una rendita intera (grado AI 100%) fino al 31

marzo 2019, data l'abilità del 100% dal 3 dicembre 2018 che dà un grado del 38%.

1.5. Con ricorso del 27 aprile

2020 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto di annullare la

decisione che non gli riconosce una rendita di invalidità dal 3 dicembre 2018 e

di rinviare gli atti all'Ufficio AI per emanare una nuova decisione che

confermi invece il grado di invalidità del 100% dal 3 dicembre 2018. Secondo il

ricorrente vi sarebbe stata una violazione del suo diritto di essere sentito,

poiché la decisione non è sufficientemente motivata, non avendo tenuto conto

dei pareri del dr. med. __________ che ha certificato una totale inabilità

lavorativa in qualsiasi attività lucrativa e non solo nell'attività di

carpentiere. Una violazione di tale diritto vi sarebbe stata anche in relazione

al grave peggioramento dello stato di salute che il dr. med. __________ ha

attestato l'11 febbraio 2020, giacché nonostante l'invito esplicito ad

approfondire l'intervenuto peggioramento l'amministrazione non vi ha dato

seguito. Pure il rapporto del 1° aprile 2020 (doc. A3) dello psichiatra rileva

che sin dal primo colloquio egli era totalmente incapace al lavoro, perciò

vista la gravità della diagnosi un approfondimento peritale accerterebbe l'incapacità

lavorativa del 100% dal 14 maggio 2018.

Su questo aspetto, per il ricorrente vi sarebbe dunque stata una

grave e insanabile violazione del suo diritto di essere sentito, visto che

aveva il diritto di ottenere una decisione fondata sui certificati medici dei

suoi curanti e, in caso di dubbio, effettuare un approfondito accertamento

peritale. Gli atti vanno quindi rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità

per l'emanazione di "una nuova decisione,

che confermi il grado di invalidità del 100% dell'assicurato a partire dal 14

maggio 2018". In via subordinata, egli ha chiesto che "venga effettuata una perizia tendente ad accertare

l'evoluzione della salute fisica e psichica dell'assicurato a partire dal 14

maggio 2018, l'esistenza di eventuali miglioramenti temporanei o definitivi

della sua capacità di guadagno dal 3 dicembre 2018 e la quantificazione di una

sua eventuale capacità di guadagno residua in attività ragionevolmente

esigibili alla luce delle sue patologie fisiche e psichiche.".

1.6. Il dr. med. __________ del

Servizio Medico Regionale ha preso posizione il 25 maggio 2020 (doc. IV/2) sul

nuovo certificato medico del 27 marzo 2020 (doc. A2) del dr. med. __________,

mentre il dr. med. __________, sempre dell'SMR e FMH in psichiatria e

psicoterapia, su quello del 1° aprile 2020 (doc. A3) del dr. med. __________.

Sulla scorta di questi pareri, il 3 giugno 2020 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione

invalidità ha chiesto al TCA di respingere il ricorso. Dopo avere rilevato che

lo stato di salute dell'assicurato si era stabilizzato, come è risultato

dall'ultima visita medica effettuata il 26 novembre 2018 dall'assicuratore

infortuni, l'Ufficio AI ha ribadito la residua abilità lavorativa in attività

consone alle limitazioni funzionali riprese nelle valutazioni e conclusioni

mediche e ha ritenuto l'assicurato abile in altre attività adeguate.

Elementi rilevanti extrasomatici non sono invece emersi a livello

psichiatrico fino all'emanazione della decisione impugnata. Il certificato del

dr. med. __________ dell'11 febbraio 2020 è stato considerato di contenuto

generico siccome privo di diagnosi, di disturbi soggettivi, di constatazioni

oggettive, di prognosi, di trattamento in atto. Non v'erano elementi che

permettevano quindi all'amministrazione di ritenere tale certificazione atta a

modificare le conclusioni né a necessitare altri accertamenti.

Dal profilo somatico, la valutazione medica prodotta con il

ricorso non ha modificato l'opinione del Servizio Medico Regionale, mentre dal

lato psichiatrico l'Ufficio AI ha osservato che i nuovi dati clinici, che

comportano un accertamento medico, sono successivi alla decisione resa,

ritenuto che fino all'emanazione della decisione non sono stati presentati

elementi clinici tali da giustificare un ulteriore approfondimento istruttorio

(art. 43 cpv. 1 LPGA e art. 59 cpv. 2bis LAI).

L'amministrazione ha perciò confermato il diritto a una rendita

limitato nel tempo, ritenendo che il nuovo referto in ambito psichiatrico sarà

da valutare con una nuova domanda AI.

1.7. Nelle sue osservazioni del 17

giugno 2020 (doc. VI) l'insorgente ha rilevato di avere già reso verosimile

nelle osservazioni al progetto di decisione il peggioramento della sua salute

fisica e l'emergere di una patologia psichica. Questi elementi erano perciò

sufficienti per giustificare un approfondimento peritale delle sue condizioni

di salute psicofisiche e per non ritenere possibile una capacità lavorativa

totale e quindi un grado di invalidità del 38% senza nemmeno esperire una nuova

perizia.

1.8. L'amministrazione ha rilevato

il 1° luglio 2020 (doc. VIII) che i nuovi certificati prodotti attestanti un'inabilità

lavorativa totale (docc. A5-A7) sono posteriori alla decisione resa e non

presentano dettagli clinici, perciò non influiscono sulla valutazione resa,

insistendo nel chiedere la reiezione del ricorso.

Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IX).

considerato in diritto

in ordine

2.1. L'insorgente ha contestato

l'accertamento dei fatti eseguito dall'amministrazione, perché non ha tenuto in

considerazione i certificati dei dr. med. __________ e del dr. med. __________.

A suo dire, tale agire configura una violazione del suo diritto di essere

sentito.

2.2. Per l'art. 29

cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce

di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito,

all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF

144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197).

Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da

un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della

resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica

dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei

suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di

prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e

di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano

influire sulla decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di

cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse

a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere

efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha

anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata

dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il

giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale

misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete

(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid.

2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e

sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di

motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre

la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a

fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e

di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere

all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

2.3. Nell'evenienza concreta,

l'amministrazione ha raccolto numerosi atti medici sia d'ufficio sia per il

tramite dell'assicurato stesso. In particolare, i singoli certificati medici

che l'interessato le ha di volta in volta trasmesso sono stati sottoposti

all'esame del Servizio Medico Regionale, il quale ha sempre preso posizione

sulle valutazioni che i medici curanti dell'assicurato allestivano.

La circostanza che le conclusioni che l'SMR ha

tratto ogni volta e che sono state da ultimo ribadite il 7 gennaio 2020 (doc.

143) non vadano nella direzione auspicata dal ricorrente non è certo un motivo

per ammettere che vi sia stata una violazione del suo diritto di essere

sentito. Anzi, egli ha potuto ampiamente pronunciarsi durante tutta la fase

istruttoria condotta dall'Ufficio AI, prova ne sono i rapporti finali del 28

gennaio 2016 e del 13 agosto 2019, oltre alle numerose successive prese di

posizione dell'SMR a ogni nuovo referto medico prodotto dall'assicurato.

I diritti del ricorrente sono stati ampiamente

rispettati e non v'è dunque stata alcuna violazione commessa dall'Ufficio AI.

nel merito

2.4. Oggetto del contendere è

sapere se è a giusta ragione che dal 1° aprile 2019 l'Ufficio assicurazione

invalidità ha interrotto il diritto alla rendita intera di invalidità in essere

dal 1° agosto 2018 (dal 1° maggio 2018 il diritto era di un quarto), poiché sulla

base della documentazione medica raccolta sia presso l'assicuratore infortuni

sia i medici curanti stessi l'assicurato è stato ritenuto totalmente inabile

nella sua abituale attività di carpentiere mentre abile in attività adeguata

nel rispetto di determinate limitazioni funzionali stabilite dal Servizio

Medico Regionale il 13 agosto 2019 e dal calcolo economico effettuato con il

metodo ordinario di raffronto dei redditi risulterebbe un grado AI del 38%.

2.5. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con

STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,

consid. 5).

2.6. Trattandosi dell'attribuzione

di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione

con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,

contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono

essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni

amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006

IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio

2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su

richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in

merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia

(art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita

(STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa

impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto

invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un

caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

2.7. L'Ufficio assicurazione

invalidità ha valutato lo stato di salute del ricorrente basandosi sugli atti

che l'assicuratore infortuni ha raccolto, visto che il danno alla salute è

derivato da un infortunio al calcagno del piede destro. Inoltre,

l'amministrazione si è appoggiata alla perizia reumatologica che ha fatto

esperire nel gennaio 2016 dal dr. med. __________. Considerato che nel 2018 è

stata certificata una ricaduta, l'Ufficio AI ha raccolto nuova documentazione

presso il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia

dell'apparato locomotore.

Il 14 maggio 2018 (doc. 112 pag. 332) lo specialista ha visitato

l'assicurato per dolori e gonfiore persistenti del retropiede e del metatarso V

soprattutto dopo avere caricato il piede durante la giornata, ma questi dolori

non erano clinicamente chiari.

Nella visita del mese seguente (doc. 112 pag. 334) successiva alla

scintigrafia ossea, che ha documentato una significativa riduzione del quadro

artrosico a livello del calcagno destro con minima attività infiammatoria

residua in sede, dai referti radiologici è emersa la necessità di eseguire

un'infiltrazione sotto scopia per scopo diagnostico e terapeutico.

Il paziente ha riferito il 20 giugno 2018 (doc.112 pag. 336) di

non avere avuto beneficio dall'infiltrazione. Era perciò rimasto molto

verosimilmente il sospetto diagnostico di un'artrosi a livello tibio-talare e

tibio-fibulare laterale e prima di procedere con la cura era necessaria

un'artroscopia diagnostica della caviglia, eseguita il 26 giugno.

Il referto dell'11 ottobre 2018 (doc. 112 pag. 338) indica, a tre

mesi dopo l'artroscopia diagnostica della caviglia destra con rimozione di

aderenze e impingement osseo, che l'interessato presentava ancora dolori a

livello anteriore della caviglia, mentre il gonfiore era indietreggiato. La

fisioterapia non aveva dato un grande beneficio e l'assicurato portava scarpe

ortopediche di serie con plantari su misura. Ciò stante, per il chirurgo ci si

trovava di fronte a una situazione stabile visto che dopo tre mesi non v'era

stato un beneficio dall'intervento. Con la caviglia che presentava dolori

cronici lo specialista non riteneva possibile tornare al lavoro come

carpentiere, perciò invitava l'assicuratore infortuni ad occuparsi di una

reintegrazione professionale. Egli ha quindi certificato un'inabilità

lavorativa al 100% e non ha previsto altri appuntamenti se non in caso di

bisogno.

Il 10 dicembre 2018 (doc. 112 pag. 340) il dr. med. __________ ha riferito

della visita effettuata il 3 dicembre a richiesta dello stesso interessato, perché

l'assicuratore infortuni l'ha ritenuto abile al lavoro al 100% nell'attività

precedente di carpentiere. Nella sua valutazione, il chirurgo ortopedico ha

affermato:

" Alla luce

di quanto stabilito la volta precedente, ribadiamo e teniamo a sottolineare

che, essendo passati circa quattro mesi senza aver ottenuto un beneficio

dall'intervento chirurgico vero e proprio, ci si trova di fronte ad una

situazione ormai stabile e cronica. I dolori che permangono a livello della

caviglia non permettono di poter tornare ad effettuare il lavoro precedente di

carpentiere. Chiediamo quindi nuovamente alla __________ di volersi occupare

per una reintegrazione professionale del paziente. La possibilità del paziente

Considerandi

è quella di poter svolgere degli impieghi lavorativi leggeri che gli consentano

di sollevare al massimo carichi di 20 kg e di non eseguire mansioni in piedi o

che prevedano di salire o scendere le scale, come nemmeno eseguire tratti

medio-lunghi di distanza.

Il paziente mostra un grande desiderio di poter riprendere

l'attività lavorativa compatibile ovviamente con le proprie capacità attuali.

Restiamo a disposizione in caso di bisogno.".

In effetti, il dr. med. __________ è stato nuovamente interpellato

dall'assicurato il 18 gennaio 2019 e nella lettera ambulatoriale del 18 giugno

2019.

(doc. 112 pag. 342) ha riferito che visto che l'ha consultato per un

problema assicurativo lo rivedeva per una rivalutazione della situazione della

caviglia operata. Nell'anamnesi egli ha indicato che "Visto che la sua situazione alla caviglia peggiora e

lui, malgrado la sua situazione con l'articolazione bloccata, vari interventi

anche per dolori anteriori alla caviglia ed una situazione che può anche

peggiorare in futuro, è stato attestato ad una capacità lavorativa al 100%

nella sua attività precedente di carpentiere.". Nella valutazione

lo specialista si è così espresso:

" I dolori

che mi descrive il paziente e che sono anche provocabili durante l'esame

sembrano essere uno stadio iniziale di artrosi alle articolazioni vicine al

sotto-talare. Questo è purtroppo uno sviluppo tipico dopo un'artrodesi al

piede. Per il momento, chiaramente la situazione non è ancora così grave da

giustificare un'altra artrodesi, ma potrà chiaramente sviluppare in futuro

questa problematica. Alla fine, rimane la situazione come già descritta

nell'ultima lettera, dove mi ero chiaramente espresso in modo più preciso sulla

capacità lavorativa dal mio punto di vista. Non prevediamo per il momento un

altro appuntamento da me. Spero che i problemi assicurativi con il tempo si

risolvano.".

In seguito, il chirurgo ortopedico ha genericamente certificato

un'inabilità lavorativa totale per infortunio dal 1° gennaio al 30 giugno 2019

(doc. 112 pag. 346), dal 1° luglio al 30 settembre 2019 (doc. 112 pag. 348) e

dal 1° al 31 ottobre 2019 (doc. 131).

Alle contestazioni mediche ed economiche che sono pervenute

all'amministrazione dopo l'emanazione del progetto di decisione del 4 ottobre

2019, il Servizio Medico Regionale ha risposto il 14 novembre 2019 (doc. 138) osservando

che:

" La

certificazione medica pervenuta agli atti del Dr. med. __________ del

30.09.2019, conferma quanto da lui stesso definito nella sua visita del

03.12.2018, dove citava:

"… essendo passati circa

quattro mesi senza aver ottenuto un beneficio dall'intervento chirurgico…. I

dolori che permangono a livello della caviglia non permettono di poter tornare

ad effettuare il lavoro precedente di carpentiere.

Chiediamo quindi nuovamente alla __________

di volersi occupare per una reintegrazione professionale del paziente.

La possibilità del paziente è

quella di poter svolgere degli impieghi lavorativi leggeri che gli consentano

di sollevare al massimo carichi di 20 kg e di non eseguire mansioni in piedi o

che prevedano di salire o scendere le scale, come nemmeno eseguire tratti

medio-lunghi di distanza.",

quindi a voler indicare che l'A

è totalmente inabile nella sua abituale attività di carpentiere, mentre è abile

in attività adeguata nel rispetto di precise limitazioni funzionali da lui

stabilite.

Per cui si conferma il

rapporto medico SMR del 03.08.2019".

L'assicurato ha in seguito trasmesso all'Ufficio AI i certificati

del dr. med. __________ attestanti il 31 ottobre 2019 e il 29 novembre 2019

un'inabilità lavorativa totale dal 1° al 30 novembre 2019 rispettivamente dal

1° dicembre 2019 all'8 gennaio 2020 (doc.139), ribadendo che essi

giustificavano un ulteriore approfondimento della situazione mediante una nuova

perizia.

Da parte sua, il 7 gennaio 2020 (doc. 143) il dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale ha preso posizione affermando che detta

certificazione non apportava alcun nuovo elemento che non fosse già stato

considerato, rinviando al rapporto finale SMR del 13 agosto 2019. Egli ha perciò

ribadito che l'assicurato era totalmente inabile nell'attività di carpentiere,

mentre era abile in attività adeguata nel rispetto di precise limitazioni

funzionali.

L'8 gennaio 2020 (doc. 147) il dottor __________ ha attestato

nuovamente che dal 9 gennaio al 31 marzo 2020 l'assicurato era inabile al

lavoro al 100%.

L'11 febbraio 2020 (doc. 147) anche il dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, ha certificato che l'interessato "risultava inabile al lavoro nella misura del 100%

dall'11/2 al 30/4/20.".

Su questi ultimi due referti si è pronunciato il 5 marzo 2020

(doc. 152) lo stesso medico SMR, indicando che non apportavano nuovi elementi

medici che non fossero già stati considerati.

La certificazione psichiatrica è stata visionata dallo psichiatra

dr. med. __________ dell'SMR, il quale ha affermato che "trattasi di una generica certificazione di inabilità

lavorativa, mancante sia di diagnosi che di terapia, che non influisce sulla

presa di posizione dell'SMR.".

Per tali motivi, il dr. med. __________ ha confermato il rapporto

finale SMR del 13 agosto 2019.

Il 12 marzo 2020 ha fatto così seguito la decisione con cui è

stata in particolare concessa all'assicurato una rendita di invalidità di un

quarto dal 1° maggio 2018 ed intera dal 1° agosto 2018 al 31 marzo 2019,

considerato che dal 14 maggio al 2 dicembre 2018 l'inabilità lavorativa era

totale in qualsiasi attività lucrativa, mentre dal 3 dicembre 2018 egli

risultava totalmente abile in attività adatte alle sue condizioni di salute.

Con il ricorso al TCA l'assicurato ha prodotto un nuovo referto

generico del dr. med. __________ attestante il 27 marzo 2020 (doc. A2) che dal

1° al 30 aprile 2020 l'inabilità era del 100%.

Inoltre, egli ha allegato il parere del 1° aprile 2020 (doc. A3)

dello psichiatra dr. med. __________, che così si è espresso:

" Vi

riferisco volentieri in merito allo stato di salute psichica del signor RI 1

che, al momento, ho visto in quattro occasioni nel mio studio: 11 e 27

febbraio, 30 marzo e 1 aprile 2020.

Egli presenta una sintomatologia depressiva importante (ICD 10

F32.1-2) caratterizzata da insonnia ribelle, grave astenia diurna, ansia

pervasiva, marcata deflessione del tono dell'umore con persistente ideazione

suicidale passiva, riduzione dello slancio vitale, mancanza di progettualità,

apatia, abulia, anedonia, sentimenti di autosvalutazione, colpa ed indegnità,

bassa autostima, deficit della memoria e della concentrazione, mancanza di

appetito e assenza di desiderio sessuale.

Presenta inoltre preoccupazione per la consorte, operata per un

carcinoma della mammella e trattata con radio e chemioterapia, in quanto a

maggior rischio di contrarre il SARS COV 2 nell'ambito dell'attuale pandemia.

Per quanto concerne la terapia psicofarmacologica, ho introdotto

inizialmente della Mirtazapina non tollerata. Ora il signor RI 1 assume

Trittico retard 150 mg la sera da aumentare gradualmente fino a 300 mg in

attesa di un effetto positivo entro le prossime tre/quattro settimane.

Nel 2012, a seguito di un infortunio professionale, si è procurato

una frattura del calcagno destro con necessità di osteosintesi e successiva

infezione, artroscopia e terapia antibiotica per mesi.

Il dolore tuttora presente peggiora lo stato depressivo il quale,

a sua volta, diminuisce la soglia del dolore aumentandone la percezione in un

circolo vizioso che si autoalimenta.

Quanto descritto mi porta a certificare un'inabilità lavorativa

nella misura del 100%, per qualsiasi attività, a partire dall'11 febbraio 2020.

La prognosi quoad valetudinem e quella lavorativa risultano

sfavorevoli.".

Il dr. __________ si è pronunciato un'ultima volta il 25 maggio

2020.

(doc. IV/2), riassumendo dal 2005 le condizioni di salute e l'iter medico

seguito dal ricorrente, ricordando in particolare il referto del 3 dicembre

2018.

del dr. __________ e concludendo che le sue successive certificazioni,

compreso il certificato del 27 marzo 2020, "attestano la stessa IL 100% (come carpentiere), come citata nel

rapporto del 03.12.2018. A riprova di ciò, c'è la conferma che l'A. dal

03.12.2018

non ha subito alcun nuovo ulteriore intervento chirurgico che ne

abbia modificato lo status.".

Pertanto, per il medico SMR lo status dell'assicurato è rimasto

pressoché stazionario dalla visita del dr. med. __________ del 3 dicembre 2018

e dunque ha confermato il rapporto medico SMR del 13 agosto 2019 per l'ambito

somatico, mentre per l'aspetto psichiatrico egli ha rinviato al parere del

collega dr. med. __________.

Quest'ultimo, FMH in psichiatria e psicoterapia, il 24 maggio 2020

(doc. IV/1) ha affermato:

" Avevo in

precedenza preso visione di un certificato del Dr. __________ del 11.02.2020:

una generica certificazione di inabilità lavorativa, mancante sia di diagnosi

che di terapia, che non influisce sulla presa di posizione dell'SMR.

Ora, il 1° aprile 2020, il Dr. __________ produce uno scritto

articolato ed informativo che impone, in ambito psichiatrico, una valutazione

peritale neutrale dello stato di salute dell'assicurato.".

Infine, nelle more della causa l'insorgente ha trasmesso al TCA il

certificato del 17 aprile 2020 (doc. A7) dello psichiatra dr. med. __________,

che attestava l'inabilità lavorativa nella misura del 100% dal 1° maggio al 31

luglio 2020 e i certificati del 28 aprile 2020 (doc. A5) e del 2 giugno 2020

(doc. A6), con cui anche per il dr. med. __________ l'assicurato era inabile al

100% dal 1° al 31 maggio 2020 e dal 31 maggio al 30 giugno 2020, referti che

l'Ufficio AI ha ritenuto ininfluenti siccome posteriori alla decisione (doc.

VIII).

2.8

Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125

V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito

al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986.

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24.

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato

la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence

d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière

générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel. (…)".

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.9

Le conclusioni tratte dal

Servizio Medico Regionale il 13 agosto 2019 danno un quadro chiaro, completo e

non contraddittorio delle condizioni di salute del ricorrente.

Il dottor __________ del Servizio Medico Regionale si è allineato

alle conclusioni che ha tratto lo stesso chirurgo ortopedico che ha operato

l'assicurato da ultimo il 26 giugno 2018, effettuando in quell'occasione un'artroscopia

diagnostica della caviglia destra. Come visto, infatti, il dr. med. __________,

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, ha

certificato l'11 ottobre 2018 che l'assicurato non era più in grado di svolgere

l'attività di carpentiere, poiché a quattro mesi dall'intervento di rimozione

di aderenze e impingement osseo la caviglia presentava dolori cronici tali che

non gli permettevano di tornare a lavorare nell'attività abituale.

Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non è però affatto

vero che egli è inabile in qualsiasi attività lucrativa.

Lo stesso chirurgo ortopedico, suo medico curante, ha infatti

chiaramente precisato pure il 10 dicembre 2018 che "I dolori che permangono a livello della caviglia non

permettono di poter tornare ad effettuare il lavoro precedente di carpentiere."

e quindi ha delimitato l'inabilità lavorativa alla sola attività

precedentemente esercitata.

Ciò emerge inoltre senza alcun dubbio anche dal fatto che lo

specialista ha espressamente chiesto all'assicuratore infortuni di attivarsi

per una reintegrazione professionale dell'interessato.

Se, come sostiene il ricorrente, egli fosse veramente inabile in qualsiasi

lavoro, allora non vi sarebbe alcun motivo per cui il suo medico curante abbia

chiesto una riqualifica professionale a favore dell'assicurato.

Inoltre, il dr. med. __________ ha al riguardo precisato che

"La possibilità del paziente è quella di

poter svolgere degli impieghi lavorativi leggeri che gli consentano di

sollevare al massimo carichi di 20 kg e di non eseguire mansioni in piedi o che

prevedano di salire o scendere le scale, come nemmeno eseguire tratti

medio-lunghi di distanza.".

Prova ne è, ha sottolineato il chirurgo ortopedico, che lo stesso assicurato

aveva il gran desiderio di potere tornare a lavorare e ad esercitare

un'attività compatibile con le sue attuali capacità.

Le chiare affermazioni del medico curante del ricorrente non

lasciano alcun dubbio sul fatto che RI 1 sia totalmente inabile al lavoro come

carpentiere, ma che sia in grado di svolgere altre attività adeguate al suo

stato di salute, fermo restando i limiti funzionali che egli ha stabilito.

I certificati medici resi dallo specialista, che attestano una

continua inabilità lavorativa del 100% ancora nel 2020, si riferiscono

manifestamente alla capacità come carpentiere. Tale logica conclusione discende

dal fatto che, di principio, i medici attestano il grado di capacità lavorativa

riferita all'attività abituale esercitata dagli assicurati - in quel momento.

Inoltre, è lo stesso dottor __________ che il 10 dicembre 2018, e l'ha

confermato poi il 18 giugno 2019, ha rilevato che l'inabilità lavorativa è

limitata al lavoro precedente di carpentiere, mentre erano possibili degli impieghi

leggeri.

Da quanto precede discende che l'interpretazione estesa data

dall'insorgente, con riferimento ai certificati generici del medico curante che

attestavano soltanto un'inabilità lavorativa del 100%, è pertanto manifestamente

errata.

Le conclusioni tratte dal dr. med. __________ il 13 agosto 2019, confermate

in più occasioni anche a seguito di ogni succitato certificato generico del

chirurgo ortopedico, sono qui confermate.

2.10

Diversa è la situazione relativa

all'aspetto psichiatrico.

In merito al certificato dell'11 febbraio 2020 (doc. 147) del dr.

med. __________, il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha

osservato che lo stesso non indicava alcuna diagnosi né terapia e che, come

tale, non poteva essere in grado di comprovare un quadro clinico psichico

dell'interessato tale da influire sulla capacità lavorativa accertata dal

profilo somatico.

In effetti, l'11 febbraio 2020 lo psichiatra curante ha presentato

un referto stringato, che attestava solamente un'incapacità lavorativa del 100%

da quel giorno al 30 aprile 2010.

Per contro, il nuovo referto del 1° aprile 2020 (doc. A3) del dr.

med. __________ era più dettagliato, tanto che alla sua lettura il dr. med. __________

stesso ha ritenuto necessario sottoporre l'interessato a una perizia

specialistica.

Il rapporto dello psichiatra curante prodotto con il ricorso è

stato dunque allestito soltanto dopo che la decisione del 12 marzo 2020 era

ormai stata emanata. Tuttavia, non si può ignorare che le condizioni psichiche

ivi descritte si riferiscono ad una situazione antecedente la data di

emissione della decisione impugnata, che segna il limite temporale del potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1; DTF 132

V 215 consid. 3.1.1; STF 8C_434/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 4.4). In

effetti, lo specialista ha riferito di avere visitato il ricorrente già l'11

febbraio 2020 e che lo stato psichico si è man mano evoluto nel corso dei

successivi colloqui del 27 febbraio, del 30 marzo e del 1° aprile 2020, tanto da

portarlo a cambiargli la farmacoterapia siccome non tollerata e di avere

prescritto un nuovo farmaco la cui posologia andava aumentata gradualmente in

attesa di un effetto positivo entro le settimane seguenti.

Il curante ha infine ribadito l'esistenza di un'incapacità

lavorativa nella misura del 100%, per qualsiasi attività, dall'11 febbraio 2020

e ha certificato che la prognosi lavorativa era sfavorevole.

Così stando le cose, non è possibile condividere l'opinione

dell'Ufficio AI secondo cui poiché detto referto è stato allestito dopo la

decisione impugnata, allora lo stesso dovrà essere valutato in una, semmai,

nuova domanda di prestazioni.

Considerato peraltro che è lo stesso dr. med. __________ del

Servizio Medico Regionale che ha ritenuto che il parere del 1° aprile 2020 del

dottor __________ richiede che lo stato di salute del ricorrente debba essere

oggetto di una valutazione peritale, gli atti vanno pertanto senza alcun dubbio

rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità affinché proceda in tal senso.

In seguito, l'amministrazione dovrà emettere una nuova decisione

che si pronunci sul diritto dell'assicurato di beneficiare di una rendita di

invalidità, tenuto conto sia delle nuovi condizioni psichiche sia di quelle somatiche,

queste ultime già accertate dal Servizio Medico Regionale e confermate dal TCA

(cfr. consid. 2.9).

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'amministrazione.

Essendo vincente in causa e

patrocinato da un legale, al ricorrente vanno attribuite delle ripetibili che,

però, devono essere ridotte.

Infatti, considerato come un

referto specialistico avrebbe potuto essere trasmesso all'Ufficio assicurazione

invalidità prima dell'emanazione della decisione formale del 12 marzo 2020, per

esempio dopo la seconda visita che è avvenuta il 27 febbraio 2020 presso il dr.

med. __________, ciò avrebbe permesso all'amministrazione di disporre dei

necessari accertamenti medici specialistici prima di emettere la decisione

impugnata e quindi di non perdere altro tempo, con il rinvio odierno, nel

definire il suo diritto alla rendita, soprattutto visto che la domanda di

prestazioni è stata introdotta dall'assicurato nel 2013.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Gli atti vanno rinviati

all'Ufficio assicurazione invalidità, affinché predisponga una valutazione

peritale psichiatrica e si determini poi nuovamente, tenuto conto delle

considerazioni esposte per quanto concerne l'aspetto somatico, sul diritto

dell'assicurato alla rendita AI.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico dell'amministrazione, che rifonderà al ricorrente Fr. 500.- a

titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa, se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti