32.2020.52
Confermata l'inabilità totale nell'attività abituale e la capacità lavorativa piena in attività adatte,come d'altronde indicato dal medico curante.A livello psichico va tenuto conto del referto posteriore alla decisione,perché riferisce della situazione antecedente.Rinvio atti x valutazione peritale
30 novembre 2020Italiano42 min
FMH chirurgia ortopedica e dell'11 febbraio 2020 (doc. 147) del dr. med. __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.52
TB
Lugano
30 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 marzo 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. La prima domanda di richiesta
di prestazioni che RI 1, 1963, attivo come carpentiere, ha presentato nel 2006
(doc. 2) a seguito dell'infortunio al polso subito nel 2005 è sfociata nella
decisione dell'Ufficio assicurazione invalidità del 13 novembre 2008 (docc. 20,
22-24), con cui gli è stata concessa una rendita intera dal 1° ottobre 2006
(grado AI 100%) e una mezza rendita dal 1° ottobre 2007 fino al 31 gennaio 2008
(grado AI 50%).
1.2. Il 24 agosto 2012
l'assicurato ha subito un infortunio con frattura del calcagno del piede
destro, a seguito del quale il 14 luglio 2013 (doc. 31) ha presentato una nuova
domanda di prestazioni.
L'Ufficio AI ha raccolto la documentazione necessaria presso
l'assicuratore infortuni, dalla quale in particolare risulta che dopo
l'intervento di osteosintesi l'interessato ha ripreso al 50% a lavorare e che nel
febbraio 2015 si è sottoposto a un'operazione di asportazione delle viti, con
inabilità sempre del 50%.
Il 27 agosto 2015 (doc. 72) il Servizio Medico Regionale ha
ritenuto opportuno accertare la presenza di patologie extra-infortunistiche
invalidanti la capacità lavorativa e il 14 gennaio 2016 l'assicurato è stato
peritato dal dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione (doc. 79) e
su tale base nel rapporto finale SMR del 28 gennaio 2016 (doc. 80) il dr. med. __________
ha in particolare ritenuto l'assicurato abile al 50% nella sua attività al 50%
dal 16 giugno 2014 rispettivamente al 100% in altre attività adeguate, ponendo
una serie di limiti funzionali.
Sentito il consulente in integrazione professionale (doc. 82), con
progetto di decisione del 23 agosto 2016 (doc. 92) l'Ufficio AI ha attribuito
all'assicurato una rendita temporanea dal 1° novembre 2012 al 30 settembre 2014,
con versamento dal 1° luglio 2013.
1.3. Le osservazioni
dell'assicurato di carattere medico hanno portato l'amministrazione ad
aggiornare gli atti medici con l'assicuratore infortuni stante una ricaduta nel
2018 al piede destro, che ha comportato un altro intervento. Sentito di nuovo
l'SMR il 13 agosto 2019 (doc. 118), secondo il cui rapporto finale dal 14
maggio 2018 l'interessato era totalmente inabile al lavoro in qualsiasi
attività lucrativa, ma dal 3 dicembre 2018 era abile al 100% in attività
adeguata fermo restando delle limitazioni, e il consulente in integrazione
professionale (docc. 120 e 123), il 4 ottobre 2019 (doc. 129) l'Ufficio AI ha
emanato un nuovo progetto di decisione che annullava e sostituiva il precedente
del 23 agosto 2016.
Confermata la rendita temporanea dal 1° novembre 2012 al 30
settembre 2014 con differenti gradi e con versamento dal 1° luglio 2013,
all'assicurato è stata attribuita anche una rendita di invalidità di un quarto
dal 1° maggio 2018 (grado AI 40%) quale inizio del diritto dopo nuovo calcolo
della media retrospettiva e dal 1° agosto 2018, tre mesi dopo il peggioramento,
una rendita intera (grado AI 100%) fino al 31 marzo 2019.
Sulle osservazioni dell'assicurato, accompagnate da nuovi referti
medici, si è espresso il 14 novembre 2019 (doc. 138) il dr. med. __________
dell'SMR, confermando il suo precedente rapporto.
Ciò è avvenuto anche il 7 gennaio 2020 (doc. 143) a seguito degli
ulteriori certificati di carattere somatico prodotti (doc. 139), confermando
perciò che l'assicurato era totalmente inabile nella sua abituale attività di
carpentiere, mentre era abile in attività adeguata nel rispetto di precise
limitazioni funzionali.
Fatti
I certificati dell'8 gennaio 2020 (doc. 147) del dr. med. __________,
FMH chirurgia ortopedica e dell'11 febbraio 2020 (doc. 147) del dr. med. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, sono stati sottoposti al vaglio del dr. med.
__________ del Servizio Medico Regionale, che il 5 marzo 2020 (doc. 152) ha
ritenuto che la certificazione psichiatrica, visionata dal collega dr. med. __________,
attestava una generica inabilità lavorativa, non presentava né una diagnosi né
una terapia e quindi era ininfluente sul suo precedente rapporto finale del 13
agosto 2019, che ribadiva.
1.4. La decisione del 12 marzo
2020 (doc. 153) che ne è seguita ha perciò confermato il progetto di
attribuzione di una rendita temporanea dal 1° novembre 2012 al 30 settembre
2014 con versamento di una rendita intera dal 1° luglio 2013, di una mezza rendita
dal 1° settembre 2013 e di nuovo di una rendita intera fino al 30 settembre
2014. Dal 1° maggio 2018 l'assicurato ha diritto a un quarto di rendita (grado
AI 40%) e dal 1° agosto 2018 a una rendita intera (grado AI 100%) fino al 31
marzo 2019, data l'abilità del 100% dal 3 dicembre 2018 che dà un grado del 38%.
1.5. Con ricorso del 27 aprile
2020 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto di annullare la
decisione che non gli riconosce una rendita di invalidità dal 3 dicembre 2018 e
di rinviare gli atti all'Ufficio AI per emanare una nuova decisione che
confermi invece il grado di invalidità del 100% dal 3 dicembre 2018. Secondo il
ricorrente vi sarebbe stata una violazione del suo diritto di essere sentito,
poiché la decisione non è sufficientemente motivata, non avendo tenuto conto
dei pareri del dr. med. __________ che ha certificato una totale inabilità
lavorativa in qualsiasi attività lucrativa e non solo nell'attività di
carpentiere. Una violazione di tale diritto vi sarebbe stata anche in relazione
al grave peggioramento dello stato di salute che il dr. med. __________ ha
attestato l'11 febbraio 2020, giacché nonostante l'invito esplicito ad
approfondire l'intervenuto peggioramento l'amministrazione non vi ha dato
seguito. Pure il rapporto del 1° aprile 2020 (doc. A3) dello psichiatra rileva
che sin dal primo colloquio egli era totalmente incapace al lavoro, perciò
vista la gravità della diagnosi un approfondimento peritale accerterebbe l'incapacità
lavorativa del 100% dal 14 maggio 2018.
Su questo aspetto, per il ricorrente vi sarebbe dunque stata una
grave e insanabile violazione del suo diritto di essere sentito, visto che
aveva il diritto di ottenere una decisione fondata sui certificati medici dei
suoi curanti e, in caso di dubbio, effettuare un approfondito accertamento
peritale. Gli atti vanno quindi rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità
per l'emanazione di "una nuova decisione,
che confermi il grado di invalidità del 100% dell'assicurato a partire dal 14
maggio 2018". In via subordinata, egli ha chiesto che "venga effettuata una perizia tendente ad accertare
l'evoluzione della salute fisica e psichica dell'assicurato a partire dal 14
maggio 2018, l'esistenza di eventuali miglioramenti temporanei o definitivi
della sua capacità di guadagno dal 3 dicembre 2018 e la quantificazione di una
sua eventuale capacità di guadagno residua in attività ragionevolmente
esigibili alla luce delle sue patologie fisiche e psichiche.".
1.6. Il dr. med. __________ del
Servizio Medico Regionale ha preso posizione il 25 maggio 2020 (doc. IV/2) sul
nuovo certificato medico del 27 marzo 2020 (doc. A2) del dr. med. __________,
mentre il dr. med. __________, sempre dell'SMR e FMH in psichiatria e
psicoterapia, su quello del 1° aprile 2020 (doc. A3) del dr. med. __________.
Sulla scorta di questi pareri, il 3 giugno 2020 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione
invalidità ha chiesto al TCA di respingere il ricorso. Dopo avere rilevato che
lo stato di salute dell'assicurato si era stabilizzato, come è risultato
dall'ultima visita medica effettuata il 26 novembre 2018 dall'assicuratore
infortuni, l'Ufficio AI ha ribadito la residua abilità lavorativa in attività
consone alle limitazioni funzionali riprese nelle valutazioni e conclusioni
mediche e ha ritenuto l'assicurato abile in altre attività adeguate.
Elementi rilevanti extrasomatici non sono invece emersi a livello
psichiatrico fino all'emanazione della decisione impugnata. Il certificato del
dr. med. __________ dell'11 febbraio 2020 è stato considerato di contenuto
generico siccome privo di diagnosi, di disturbi soggettivi, di constatazioni
oggettive, di prognosi, di trattamento in atto. Non v'erano elementi che
permettevano quindi all'amministrazione di ritenere tale certificazione atta a
modificare le conclusioni né a necessitare altri accertamenti.
Dal profilo somatico, la valutazione medica prodotta con il
ricorso non ha modificato l'opinione del Servizio Medico Regionale, mentre dal
lato psichiatrico l'Ufficio AI ha osservato che i nuovi dati clinici, che
comportano un accertamento medico, sono successivi alla decisione resa,
ritenuto che fino all'emanazione della decisione non sono stati presentati
elementi clinici tali da giustificare un ulteriore approfondimento istruttorio
(art. 43 cpv. 1 LPGA e art. 59 cpv. 2bis LAI).
L'amministrazione ha perciò confermato il diritto a una rendita
limitato nel tempo, ritenendo che il nuovo referto in ambito psichiatrico sarà
da valutare con una nuova domanda AI.
1.7. Nelle sue osservazioni del 17
giugno 2020 (doc. VI) l'insorgente ha rilevato di avere già reso verosimile
nelle osservazioni al progetto di decisione il peggioramento della sua salute
fisica e l'emergere di una patologia psichica. Questi elementi erano perciò
sufficienti per giustificare un approfondimento peritale delle sue condizioni
di salute psicofisiche e per non ritenere possibile una capacità lavorativa
totale e quindi un grado di invalidità del 38% senza nemmeno esperire una nuova
perizia.
1.8. L'amministrazione ha rilevato
il 1° luglio 2020 (doc. VIII) che i nuovi certificati prodotti attestanti un'inabilità
lavorativa totale (docc. A5-A7) sono posteriori alla decisione resa e non
presentano dettagli clinici, perciò non influiscono sulla valutazione resa,
insistendo nel chiedere la reiezione del ricorso.
Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. L'insorgente ha contestato
l'accertamento dei fatti eseguito dall'amministrazione, perché non ha tenuto in
considerazione i certificati dei dr. med. __________ e del dr. med. __________.
A suo dire, tale agire configura una violazione del suo diritto di essere
sentito.
2.2. Per l'art. 29
cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce
di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito,
all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF
144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197).
Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da
un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della
resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica
dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei
suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di
prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e
di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano
influire sulla decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di
cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse
a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere
efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha
anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata
dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il
giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale
misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete
(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid.
2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e
sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a
fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e
di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere
all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
2.3. Nell'evenienza concreta,
l'amministrazione ha raccolto numerosi atti medici sia d'ufficio sia per il
tramite dell'assicurato stesso. In particolare, i singoli certificati medici
che l'interessato le ha di volta in volta trasmesso sono stati sottoposti
all'esame del Servizio Medico Regionale, il quale ha sempre preso posizione
sulle valutazioni che i medici curanti dell'assicurato allestivano.
La circostanza che le conclusioni che l'SMR ha
tratto ogni volta e che sono state da ultimo ribadite il 7 gennaio 2020 (doc.
143) non vadano nella direzione auspicata dal ricorrente non è certo un motivo
per ammettere che vi sia stata una violazione del suo diritto di essere
sentito. Anzi, egli ha potuto ampiamente pronunciarsi durante tutta la fase
istruttoria condotta dall'Ufficio AI, prova ne sono i rapporti finali del 28
gennaio 2016 e del 13 agosto 2019, oltre alle numerose successive prese di
posizione dell'SMR a ogni nuovo referto medico prodotto dall'assicurato.
I diritti del ricorrente sono stati ampiamente
rispettati e non v'è dunque stata alcuna violazione commessa dall'Ufficio AI.
nel merito
2.4. Oggetto del contendere è
sapere se è a giusta ragione che dal 1° aprile 2019 l'Ufficio assicurazione
invalidità ha interrotto il diritto alla rendita intera di invalidità in essere
dal 1° agosto 2018 (dal 1° maggio 2018 il diritto era di un quarto), poiché sulla
base della documentazione medica raccolta sia presso l'assicuratore infortuni
sia i medici curanti stessi l'assicurato è stato ritenuto totalmente inabile
nella sua abituale attività di carpentiere mentre abile in attività adeguata
nel rispetto di determinate limitazioni funzionali stabilite dal Servizio
Medico Regionale il 13 agosto 2019 e dal calcolo economico effettuato con il
metodo ordinario di raffronto dei redditi risulterebbe un grado AI del 38%.
2.5. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con
STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,
consid. 5).
2.6. Trattandosi dell'attribuzione
di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione
con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,
contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono
essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni
amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006
IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio
2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in
merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia
(art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita
(STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa
impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto
invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un
caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
2.7. L'Ufficio assicurazione
invalidità ha valutato lo stato di salute del ricorrente basandosi sugli atti
che l'assicuratore infortuni ha raccolto, visto che il danno alla salute è
derivato da un infortunio al calcagno del piede destro. Inoltre,
l'amministrazione si è appoggiata alla perizia reumatologica che ha fatto
esperire nel gennaio 2016 dal dr. med. __________. Considerato che nel 2018 è
stata certificata una ricaduta, l'Ufficio AI ha raccolto nuova documentazione
presso il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore.
Il 14 maggio 2018 (doc. 112 pag. 332) lo specialista ha visitato
l'assicurato per dolori e gonfiore persistenti del retropiede e del metatarso V
soprattutto dopo avere caricato il piede durante la giornata, ma questi dolori
non erano clinicamente chiari.
Nella visita del mese seguente (doc. 112 pag. 334) successiva alla
scintigrafia ossea, che ha documentato una significativa riduzione del quadro
artrosico a livello del calcagno destro con minima attività infiammatoria
residua in sede, dai referti radiologici è emersa la necessità di eseguire
un'infiltrazione sotto scopia per scopo diagnostico e terapeutico.
Il paziente ha riferito il 20 giugno 2018 (doc.112 pag. 336) di
non avere avuto beneficio dall'infiltrazione. Era perciò rimasto molto
verosimilmente il sospetto diagnostico di un'artrosi a livello tibio-talare e
tibio-fibulare laterale e prima di procedere con la cura era necessaria
un'artroscopia diagnostica della caviglia, eseguita il 26 giugno.
Il referto dell'11 ottobre 2018 (doc. 112 pag. 338) indica, a tre
mesi dopo l'artroscopia diagnostica della caviglia destra con rimozione di
aderenze e impingement osseo, che l'interessato presentava ancora dolori a
livello anteriore della caviglia, mentre il gonfiore era indietreggiato. La
fisioterapia non aveva dato un grande beneficio e l'assicurato portava scarpe
ortopediche di serie con plantari su misura. Ciò stante, per il chirurgo ci si
trovava di fronte a una situazione stabile visto che dopo tre mesi non v'era
stato un beneficio dall'intervento. Con la caviglia che presentava dolori
cronici lo specialista non riteneva possibile tornare al lavoro come
carpentiere, perciò invitava l'assicuratore infortuni ad occuparsi di una
reintegrazione professionale. Egli ha quindi certificato un'inabilità
lavorativa al 100% e non ha previsto altri appuntamenti se non in caso di
bisogno.
Il 10 dicembre 2018 (doc. 112 pag. 340) il dr. med. __________ ha riferito
della visita effettuata il 3 dicembre a richiesta dello stesso interessato, perché
l'assicuratore infortuni l'ha ritenuto abile al lavoro al 100% nell'attività
precedente di carpentiere. Nella sua valutazione, il chirurgo ortopedico ha
affermato:
" Alla luce
di quanto stabilito la volta precedente, ribadiamo e teniamo a sottolineare
che, essendo passati circa quattro mesi senza aver ottenuto un beneficio
dall'intervento chirurgico vero e proprio, ci si trova di fronte ad una
situazione ormai stabile e cronica. I dolori che permangono a livello della
caviglia non permettono di poter tornare ad effettuare il lavoro precedente di
carpentiere. Chiediamo quindi nuovamente alla __________ di volersi occupare
per una reintegrazione professionale del paziente. La possibilità del paziente
Considerandi
è quella di poter svolgere degli impieghi lavorativi leggeri che gli consentano
di sollevare al massimo carichi di 20 kg e di non eseguire mansioni in piedi o
che prevedano di salire o scendere le scale, come nemmeno eseguire tratti
medio-lunghi di distanza.
Il paziente mostra un grande desiderio di poter riprendere
l'attività lavorativa compatibile ovviamente con le proprie capacità attuali.
Restiamo a disposizione in caso di bisogno.".
In effetti, il dr. med. __________ è stato nuovamente interpellato
dall'assicurato il 18 gennaio 2019 e nella lettera ambulatoriale del 18 giugno
2019.
(doc. 112 pag. 342) ha riferito che visto che l'ha consultato per un
problema assicurativo lo rivedeva per una rivalutazione della situazione della
caviglia operata. Nell'anamnesi egli ha indicato che "Visto che la sua situazione alla caviglia peggiora e
lui, malgrado la sua situazione con l'articolazione bloccata, vari interventi
anche per dolori anteriori alla caviglia ed una situazione che può anche
peggiorare in futuro, è stato attestato ad una capacità lavorativa al 100%
nella sua attività precedente di carpentiere.". Nella valutazione
lo specialista si è così espresso:
" I dolori
che mi descrive il paziente e che sono anche provocabili durante l'esame
sembrano essere uno stadio iniziale di artrosi alle articolazioni vicine al
sotto-talare. Questo è purtroppo uno sviluppo tipico dopo un'artrodesi al
piede. Per il momento, chiaramente la situazione non è ancora così grave da
giustificare un'altra artrodesi, ma potrà chiaramente sviluppare in futuro
questa problematica. Alla fine, rimane la situazione come già descritta
nell'ultima lettera, dove mi ero chiaramente espresso in modo più preciso sulla
capacità lavorativa dal mio punto di vista. Non prevediamo per il momento un
altro appuntamento da me. Spero che i problemi assicurativi con il tempo si
risolvano.".
In seguito, il chirurgo ortopedico ha genericamente certificato
un'inabilità lavorativa totale per infortunio dal 1° gennaio al 30 giugno 2019
(doc. 112 pag. 346), dal 1° luglio al 30 settembre 2019 (doc. 112 pag. 348) e
dal 1° al 31 ottobre 2019 (doc. 131).
Alle contestazioni mediche ed economiche che sono pervenute
all'amministrazione dopo l'emanazione del progetto di decisione del 4 ottobre
2019, il Servizio Medico Regionale ha risposto il 14 novembre 2019 (doc. 138) osservando
che:
" La
certificazione medica pervenuta agli atti del Dr. med. __________ del
30.09.2019, conferma quanto da lui stesso definito nella sua visita del
03.12.2018, dove citava:
"… essendo passati circa
quattro mesi senza aver ottenuto un beneficio dall'intervento chirurgico…. I
dolori che permangono a livello della caviglia non permettono di poter tornare
ad effettuare il lavoro precedente di carpentiere.
Chiediamo quindi nuovamente alla __________
di volersi occupare per una reintegrazione professionale del paziente.
La possibilità del paziente è
quella di poter svolgere degli impieghi lavorativi leggeri che gli consentano
di sollevare al massimo carichi di 20 kg e di non eseguire mansioni in piedi o
che prevedano di salire o scendere le scale, come nemmeno eseguire tratti
medio-lunghi di distanza.",
quindi a voler indicare che l'A
è totalmente inabile nella sua abituale attività di carpentiere, mentre è abile
in attività adeguata nel rispetto di precise limitazioni funzionali da lui
stabilite.
Per cui si conferma il
rapporto medico SMR del 03.08.2019".
L'assicurato ha in seguito trasmesso all'Ufficio AI i certificati
del dr. med. __________ attestanti il 31 ottobre 2019 e il 29 novembre 2019
un'inabilità lavorativa totale dal 1° al 30 novembre 2019 rispettivamente dal
1° dicembre 2019 all'8 gennaio 2020 (doc.139), ribadendo che essi
giustificavano un ulteriore approfondimento della situazione mediante una nuova
perizia.
Da parte sua, il 7 gennaio 2020 (doc. 143) il dr. med. __________
del Servizio Medico Regionale ha preso posizione affermando che detta
certificazione non apportava alcun nuovo elemento che non fosse già stato
considerato, rinviando al rapporto finale SMR del 13 agosto 2019. Egli ha perciò
ribadito che l'assicurato era totalmente inabile nell'attività di carpentiere,
mentre era abile in attività adeguata nel rispetto di precise limitazioni
funzionali.
L'8 gennaio 2020 (doc. 147) il dottor __________ ha attestato
nuovamente che dal 9 gennaio al 31 marzo 2020 l'assicurato era inabile al
lavoro al 100%.
L'11 febbraio 2020 (doc. 147) anche il dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, ha certificato che l'interessato "risultava inabile al lavoro nella misura del 100%
dall'11/2 al 30/4/20.".
Su questi ultimi due referti si è pronunciato il 5 marzo 2020
(doc. 152) lo stesso medico SMR, indicando che non apportavano nuovi elementi
medici che non fossero già stati considerati.
La certificazione psichiatrica è stata visionata dallo psichiatra
dr. med. __________ dell'SMR, il quale ha affermato che "trattasi di una generica certificazione di inabilità
lavorativa, mancante sia di diagnosi che di terapia, che non influisce sulla
presa di posizione dell'SMR.".
Per tali motivi, il dr. med. __________ ha confermato il rapporto
finale SMR del 13 agosto 2019.
Il 12 marzo 2020 ha fatto così seguito la decisione con cui è
stata in particolare concessa all'assicurato una rendita di invalidità di un
quarto dal 1° maggio 2018 ed intera dal 1° agosto 2018 al 31 marzo 2019,
considerato che dal 14 maggio al 2 dicembre 2018 l'inabilità lavorativa era
totale in qualsiasi attività lucrativa, mentre dal 3 dicembre 2018 egli
risultava totalmente abile in attività adatte alle sue condizioni di salute.
Con il ricorso al TCA l'assicurato ha prodotto un nuovo referto
generico del dr. med. __________ attestante il 27 marzo 2020 (doc. A2) che dal
1° al 30 aprile 2020 l'inabilità era del 100%.
Inoltre, egli ha allegato il parere del 1° aprile 2020 (doc. A3)
dello psichiatra dr. med. __________, che così si è espresso:
" Vi
riferisco volentieri in merito allo stato di salute psichica del signor RI 1
che, al momento, ho visto in quattro occasioni nel mio studio: 11 e 27
febbraio, 30 marzo e 1 aprile 2020.
Egli presenta una sintomatologia depressiva importante (ICD 10
F32.1-2) caratterizzata da insonnia ribelle, grave astenia diurna, ansia
pervasiva, marcata deflessione del tono dell'umore con persistente ideazione
suicidale passiva, riduzione dello slancio vitale, mancanza di progettualità,
apatia, abulia, anedonia, sentimenti di autosvalutazione, colpa ed indegnità,
bassa autostima, deficit della memoria e della concentrazione, mancanza di
appetito e assenza di desiderio sessuale.
Presenta inoltre preoccupazione per la consorte, operata per un
carcinoma della mammella e trattata con radio e chemioterapia, in quanto a
maggior rischio di contrarre il SARS COV 2 nell'ambito dell'attuale pandemia.
Per quanto concerne la terapia psicofarmacologica, ho introdotto
inizialmente della Mirtazapina non tollerata. Ora il signor RI 1 assume
Trittico retard 150 mg la sera da aumentare gradualmente fino a 300 mg in
attesa di un effetto positivo entro le prossime tre/quattro settimane.
Nel 2012, a seguito di un infortunio professionale, si è procurato
una frattura del calcagno destro con necessità di osteosintesi e successiva
infezione, artroscopia e terapia antibiotica per mesi.
Il dolore tuttora presente peggiora lo stato depressivo il quale,
a sua volta, diminuisce la soglia del dolore aumentandone la percezione in un
circolo vizioso che si autoalimenta.
Quanto descritto mi porta a certificare un'inabilità lavorativa
nella misura del 100%, per qualsiasi attività, a partire dall'11 febbraio 2020.
La prognosi quoad valetudinem e quella lavorativa risultano
sfavorevoli.".
Il dr. __________ si è pronunciato un'ultima volta il 25 maggio
2020.
(doc. IV/2), riassumendo dal 2005 le condizioni di salute e l'iter medico
seguito dal ricorrente, ricordando in particolare il referto del 3 dicembre
2018.
del dr. __________ e concludendo che le sue successive certificazioni,
compreso il certificato del 27 marzo 2020, "attestano la stessa IL 100% (come carpentiere), come citata nel
rapporto del 03.12.2018. A riprova di ciò, c'è la conferma che l'A. dal
03.12.2018
non ha subito alcun nuovo ulteriore intervento chirurgico che ne
abbia modificato lo status.".
Pertanto, per il medico SMR lo status dell'assicurato è rimasto
pressoché stazionario dalla visita del dr. med. __________ del 3 dicembre 2018
e dunque ha confermato il rapporto medico SMR del 13 agosto 2019 per l'ambito
somatico, mentre per l'aspetto psichiatrico egli ha rinviato al parere del
collega dr. med. __________.
Quest'ultimo, FMH in psichiatria e psicoterapia, il 24 maggio 2020
(doc. IV/1) ha affermato:
" Avevo in
precedenza preso visione di un certificato del Dr. __________ del 11.02.2020:
una generica certificazione di inabilità lavorativa, mancante sia di diagnosi
che di terapia, che non influisce sulla presa di posizione dell'SMR.
Ora, il 1° aprile 2020, il Dr. __________ produce uno scritto
articolato ed informativo che impone, in ambito psichiatrico, una valutazione
peritale neutrale dello stato di salute dell'assicurato.".
Infine, nelle more della causa l'insorgente ha trasmesso al TCA il
certificato del 17 aprile 2020 (doc. A7) dello psichiatra dr. med. __________,
che attestava l'inabilità lavorativa nella misura del 100% dal 1° maggio al 31
luglio 2020 e i certificati del 28 aprile 2020 (doc. A5) e del 2 giugno 2020
(doc. A6), con cui anche per il dr. med. __________ l'assicurato era inabile al
100% dal 1° al 31 maggio 2020 e dal 31 maggio al 30 giugno 2020, referti che
l'Ufficio AI ha ritenuto ininfluenti siccome posteriori alla decisione (doc.
VIII).
2.8
Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125
V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133
consid. 2 pag. 134; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito
al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,
valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986.
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24.
agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato
la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport
d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont
la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration
et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par
le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence
d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière
générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel. (…)".
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25
mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert. (…)".
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.9
Le conclusioni tratte dal
Servizio Medico Regionale il 13 agosto 2019 danno un quadro chiaro, completo e
non contraddittorio delle condizioni di salute del ricorrente.
Il dottor __________ del Servizio Medico Regionale si è allineato
alle conclusioni che ha tratto lo stesso chirurgo ortopedico che ha operato
l'assicurato da ultimo il 26 giugno 2018, effettuando in quell'occasione un'artroscopia
diagnostica della caviglia destra. Come visto, infatti, il dr. med. __________,
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, ha
certificato l'11 ottobre 2018 che l'assicurato non era più in grado di svolgere
l'attività di carpentiere, poiché a quattro mesi dall'intervento di rimozione
di aderenze e impingement osseo la caviglia presentava dolori cronici tali che
non gli permettevano di tornare a lavorare nell'attività abituale.
Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non è però affatto
vero che egli è inabile in qualsiasi attività lucrativa.
Lo stesso chirurgo ortopedico, suo medico curante, ha infatti
chiaramente precisato pure il 10 dicembre 2018 che "I dolori che permangono a livello della caviglia non
permettono di poter tornare ad effettuare il lavoro precedente di carpentiere."
e quindi ha delimitato l'inabilità lavorativa alla sola attività
precedentemente esercitata.
Ciò emerge inoltre senza alcun dubbio anche dal fatto che lo
specialista ha espressamente chiesto all'assicuratore infortuni di attivarsi
per una reintegrazione professionale dell'interessato.
Se, come sostiene il ricorrente, egli fosse veramente inabile in qualsiasi
lavoro, allora non vi sarebbe alcun motivo per cui il suo medico curante abbia
chiesto una riqualifica professionale a favore dell'assicurato.
Inoltre, il dr. med. __________ ha al riguardo precisato che
"La possibilità del paziente è quella di
poter svolgere degli impieghi lavorativi leggeri che gli consentano di
sollevare al massimo carichi di 20 kg e di non eseguire mansioni in piedi o che
prevedano di salire o scendere le scale, come nemmeno eseguire tratti
medio-lunghi di distanza.".
Prova ne è, ha sottolineato il chirurgo ortopedico, che lo stesso assicurato
aveva il gran desiderio di potere tornare a lavorare e ad esercitare
un'attività compatibile con le sue attuali capacità.
Le chiare affermazioni del medico curante del ricorrente non
lasciano alcun dubbio sul fatto che RI 1 sia totalmente inabile al lavoro come
carpentiere, ma che sia in grado di svolgere altre attività adeguate al suo
stato di salute, fermo restando i limiti funzionali che egli ha stabilito.
I certificati medici resi dallo specialista, che attestano una
continua inabilità lavorativa del 100% ancora nel 2020, si riferiscono
manifestamente alla capacità come carpentiere. Tale logica conclusione discende
dal fatto che, di principio, i medici attestano il grado di capacità lavorativa
riferita all'attività abituale esercitata dagli assicurati - in quel momento.
Inoltre, è lo stesso dottor __________ che il 10 dicembre 2018, e l'ha
confermato poi il 18 giugno 2019, ha rilevato che l'inabilità lavorativa è
limitata al lavoro precedente di carpentiere, mentre erano possibili degli impieghi
leggeri.
Da quanto precede discende che l'interpretazione estesa data
dall'insorgente, con riferimento ai certificati generici del medico curante che
attestavano soltanto un'inabilità lavorativa del 100%, è pertanto manifestamente
errata.
Le conclusioni tratte dal dr. med. __________ il 13 agosto 2019, confermate
in più occasioni anche a seguito di ogni succitato certificato generico del
chirurgo ortopedico, sono qui confermate.
2.10
Diversa è la situazione relativa
all'aspetto psichiatrico.
In merito al certificato dell'11 febbraio 2020 (doc. 147) del dr.
med. __________, il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha
osservato che lo stesso non indicava alcuna diagnosi né terapia e che, come
tale, non poteva essere in grado di comprovare un quadro clinico psichico
dell'interessato tale da influire sulla capacità lavorativa accertata dal
profilo somatico.
In effetti, l'11 febbraio 2020 lo psichiatra curante ha presentato
un referto stringato, che attestava solamente un'incapacità lavorativa del 100%
da quel giorno al 30 aprile 2010.
Per contro, il nuovo referto del 1° aprile 2020 (doc. A3) del dr.
med. __________ era più dettagliato, tanto che alla sua lettura il dr. med. __________
stesso ha ritenuto necessario sottoporre l'interessato a una perizia
specialistica.
Il rapporto dello psichiatra curante prodotto con il ricorso è
stato dunque allestito soltanto dopo che la decisione del 12 marzo 2020 era
ormai stata emanata. Tuttavia, non si può ignorare che le condizioni psichiche
ivi descritte si riferiscono ad una situazione antecedente la data di
emissione della decisione impugnata, che segna il limite temporale del potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1; DTF 132
V 215 consid. 3.1.1; STF 8C_434/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 4.4). In
effetti, lo specialista ha riferito di avere visitato il ricorrente già l'11
febbraio 2020 e che lo stato psichico si è man mano evoluto nel corso dei
successivi colloqui del 27 febbraio, del 30 marzo e del 1° aprile 2020, tanto da
portarlo a cambiargli la farmacoterapia siccome non tollerata e di avere
prescritto un nuovo farmaco la cui posologia andava aumentata gradualmente in
attesa di un effetto positivo entro le settimane seguenti.
Il curante ha infine ribadito l'esistenza di un'incapacità
lavorativa nella misura del 100%, per qualsiasi attività, dall'11 febbraio 2020
e ha certificato che la prognosi lavorativa era sfavorevole.
Così stando le cose, non è possibile condividere l'opinione
dell'Ufficio AI secondo cui poiché detto referto è stato allestito dopo la
decisione impugnata, allora lo stesso dovrà essere valutato in una, semmai,
nuova domanda di prestazioni.
Considerato peraltro che è lo stesso dr. med. __________ del
Servizio Medico Regionale che ha ritenuto che il parere del 1° aprile 2020 del
dottor __________ richiede che lo stato di salute del ricorrente debba essere
oggetto di una valutazione peritale, gli atti vanno pertanto senza alcun dubbio
rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità affinché proceda in tal senso.
In seguito, l'amministrazione dovrà emettere una nuova decisione
che si pronunci sul diritto dell'assicurato di beneficiare di una rendita di
invalidità, tenuto conto sia delle nuovi condizioni psichiche sia di quelle somatiche,
queste ultime già accertate dal Servizio Medico Regionale e confermate dal TCA
(cfr. consid. 2.9).
2.11
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'amministrazione.
Essendo vincente in causa e
patrocinato da un legale, al ricorrente vanno attribuite delle ripetibili che,
però, devono essere ridotte.
Infatti, considerato come un
referto specialistico avrebbe potuto essere trasmesso all'Ufficio assicurazione
invalidità prima dell'emanazione della decisione formale del 12 marzo 2020, per
esempio dopo la seconda visita che è avvenuta il 27 febbraio 2020 presso il dr.
med. __________, ciò avrebbe permesso all'amministrazione di disporre dei
necessari accertamenti medici specialistici prima di emettere la decisione
impugnata e quindi di non perdere altro tempo, con il rinvio odierno, nel
definire il suo diritto alla rendita, soprattutto visto che la domanda di
prestazioni è stata introdotta dall'assicurato nel 2013.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Gli atti vanno rinviati
all'Ufficio assicurazione invalidità, affinché predisponga una valutazione
peritale psichiatrica e si determini poi nuovamente, tenuto conto delle
considerazioni esposte per quanto concerne l'aspetto somatico, sul diritto
dell'assicurato alla rendita AI.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico dell'amministrazione, che rifonderà al ricorrente Fr. 500.- a
titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa, se dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti