32.2020.54
Violazione dell'obbligo di collaborare (art. 43 cpv. 3 LPGA). Assicurato non si è sottoposto alla perizia psichiatrica. Conferma del rifiuto delle prestazioni
22 ottobre 2020Italiano54 min
tratta di un paziente alla prima ammissione in Clinica. Seguito dalla psichiatra
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.54
cs
Lugano
22 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 marzo 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 4 novembre
2010 l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI), dopo aver acquisito
una perizia del 23 dicembre 2009 allestita dal dr. med. __________ per il
tramite del __________, ha posto RI 1, nato nel 1974, al beneficio di una
rendita intera d’invalidità dal 1° aprile 2010 (pag. 146 seg. incarto AI).
1.2. Nel corso del mese di
febbraio 2013 l’UAI ha avviato una procedura di revisione (pag. 159 incarto
AI), al termine della quale ha confermato il diritto alla rendita con scritto
del 6 agosto 2013 (pag. 179 incarto AI). Un’ulteriore revisione ha dato il
medesimo esito in data 6 novembre 2014 (pag. 195 incarto AI).
1.3. L’amministrazione ha avviato
una nuova procedura di revisione nel corso del mese di marzo 2015.
1.4. Con comunicazione del 23
giugno 2016 l’UAI ha informato RI 1 circa la necessità di procedere ad una
rivalutazione del suo stato di salute e lo ha convocato per una visita peritale
da tenersi il 9 agosto presso il dr. med. __________ del __________ di __________
(pag. 255 incarto AI).
1.5. Il 21 luglio 2016 il medico
curante dell’assicurato, Dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, ha chiesto all’UAI di posticipare l’appuntamento (pag. 258
incarto AI), ciò che l’amministrazione, sulla base del parere del medico SMR,
dr. med. __________, del 27 luglio 2016, ha negato (pag. 261 incarto AI). In
seguito alla mancata presenza di RI 1 all’appuntamento del 9 agosto 2016, il 19
agosto 2016 l’assicurato è stato diffidato a dichiarare in forma scritta entro
il 6 settembre se intendeva o meno sottoporsi all’accertamento medico. Il 6
settembre 2016 l’interessato ha scritto via e-mail al dr. med. __________,
medico SMR, senza prendere posizione (pag. 275 incarto AI). Il 7 settembre 2016
l’UAI ha assegnato a RI 1 un termine scadente il 26 settembre 2016 per informare
l’amministrazione circa la disponibilità a sottoporsi alla perizia (pag. 276
incarto AI).
1.6. Con progetto di decisione del
12 ottobre 2016, scaduto infruttuoso il termine assegnato all’assicurato, l’UAI
ha soppresso la rendita AI (pag. 279 incarto AI).
1.7. In seguito alle osservazioni
prodotte da RI 1 (pag. 283 incarto AI), il 4 novembre 2016 l’UAI ha informato
l’interessato che avrebbe dovuto ritornare la dichiarazione circa la volontà di
sottoporsi al citato accertamento, entro il 14 novembre 2016, pena la
soppressione della rendita (pag. 284 incarto AI).
1.8. Con e-mail del 13 novembre
2016 RI 1 si è detto disposto a presentarsi agli accertamenti peritali (pag.
286 incarto AI). Il 15 novembre 2016 l’UAI ha trasmesso all’assicurato la preposta
dichiarazione da ritornare entro il 25 novembre 2016 (pag. 287 incarto AI). A
causa di un disguido non imputabile all’assicurato, la dichiarazione è
nuovamente stata inviata il 21 novembre 2016 (pag. 289 incarto AI).
L’assicurato l’ha ritornata il 29 novembre 2016 debitamente firmata (pag. 291
incarto AI).
1.9. Con scritto del 6 dicembre
2016 l’UAI ha di conseguenza fissato due nuovi appuntamenti, il 17 gennaio 2017
ed il 27 gennaio 2017 (pag. 292 incarto AI).
1.10. Con lettera del 2 gennaio 2017,
cui ha allegato un certificato del 20 dicembre 2016 della dr.ssa med. __________,
RI 1, ha chiesto l’annullamento degli appuntamenti e la continuazione del
versamento della rendita (pag. 296 incarto AI).
1.11. Il 10 gennaio 2017
l’amministrazione, ripercorsa l’intera fattispecie, ha mantenuto gli
appuntamenti fissati per il mese di gennaio 2017, ritenuto che in caso di
assenza dell’assicurato, la prestazione sarebbe stata soppressa (pag. 303
incarto AI).
1.12. Con e-mail del 17 gennaio 2017
delle ore 16.23 RI 1 ha informato l’UAI di essere impossibilitato a presenziare
all’accertamento medico ed ha allegato un certificato della dr.ssa med. __________,
__________ __________ che ha attestato come l’interessato “è stato visitato
al Pronto Soccorso. Si ritiene indicato riposo a casa per la giornata odierna”
(pag. 306 incarto AI).
1.13. Con decisione del 23 gennaio
2017 l’UAI ha soppresso la rendita AI (pag. 309 incarto AI).
1.14. RI 1, allora rappresentato
dall’avv. __________, è insorto al TCA contro la predetta decisione. Con
sentenza 36.2017.27 dell’11 settembre 2017 il TCA ha respinto il ricorso ed ha accolto
l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.15. Il 2 maggio 2018 RI 1 ha
inoltrato una nuova domanda di prestazioni ed ha chiesto di poter visionare
l’incarto (pag. 490 incarto AI).
1.16. Acquisita la documentazione
medica ritenuta necessaria, il parere del 17 luglio 2018 (pag. 525 incarto AI)
e del 18 febbraio 2019 (pag. 568 incarto AI) del medico SMR, dr. med. __________
e lo svincolo da parte del __________, l’UAI ha informato RI 1 che la sua
richiesta di esame degli atti sarebbe stata evasa nel senso che l’incarto
sarebbe stato trasmesso al medico curante, previa indicazione dei dati del
professionista cui trasmettere la documentazione (pag. 561 incarto AI).
1.17. Nel frattempo, dopo aver
ottenuto ulteriori atti medici, tra cui la valutazione peritale del 17 giugno
2018 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, allestita su
richiesta della __________ __________ in seguito ad un ricovero coatto dal 4
giugno 2018 presso la Clinica __________, e dopo aver sottoposto la
documentazione al medico SMR, dr. med. __________ in data 11 ottobre 2018 (pag.
541 incarto AI), l’UAI, il 12 febbraio 2019, ha informato RI 1 della necessità
di allestire una perizia psichiatrica (pag. 554 incarto AI).
1.18. In seguito ad un’email
dell’assicurato che chiedeva di poter avere accesso direttamente a tutti gli
atti senza passare tramite il proprio medico curante (pag. 566 incarto AI), il
19 febbraio 2019 l’amministrazione ha chiesto al dr. med. __________ di tenere
in sospeso l’accertamento peritale (pag. 569 incarto AI).
1.19. In data 22 febbraio 2019 l’UAI
ha emesso una decisone incidentale con la quale ha confermato la necessità di
consultazione indiretta dell’incarto ed ha segnalato che sino all’effettiva
consultazione degli atti la procedura di accertamento peritale di cui alla
comunicazione del 12 febbraio 2019 (e i relativi termini di contestazione) sarebbe
stata sospesa (pag. 570 incarto AI). Al fine di una rapida conclusione della
procedura l’amministrazione ha invitato l’interessato a sottoscrivere la
procura inviatagli ed allegata alla decisione per permettere l’invio
dell’incarto al medico scelto.
1.20. Il 4 aprile 2019 l’UAI ha
scritto a RI 1, indicando che avrebbe proceduto con l’allestimento della
perizia e gli ha assegnato un termine scadente il 2 maggio 2019 per sollevare
eventuali obiezioni fondate circa il nome del perito e per porre eventuali domande
complementari (pag. 573 incarto AI).
1.21. In seguito ad una
contestazione dell’8 aprile 2019 di RI 1, l’UAI ha ammesso di essere incorsa in
un disguido ed ha assegnato all’assicurato un termine scadente il 2 maggio 2019
per comunicare l’indirizzo del medico a cui trasmettere gli atti (pag. 575
incarto AI).
1.22. Dopo ulteriori scambi di
corrispondenza, il 31 maggio 2019 l’UAI ha trasmesso l’incarto all’allora
rappresentante dell’assicurato, avv. __________, attivo presso __________,
sconsigliandone la visione diretta da parte dell’assicurato ed ha riattivato la
procedura peritale, assegnando un termine scadente il 14 giugno 2019, poi
prorogato fino al 15 luglio 2019, per eventualmente presentare obiezioni nei
confronti della comunicazione del 12 febbraio 2019 (pag. 592 incarto AI).
1.23. Ottenute le osservazioni
dell’avv. __________ (pag. 601 incarto AI) e acquisito il parere del medico
SMR, dr. med. __________ (pag. 597 incarto AI), con decisione incidentale del
18 luglio 2019 l’UAI ha confermato la necessità di un accertamento medico, del
perito e della sede dell’accertamento (pag. 605 incarto AI).
1.24. Dopo aver contattato a più
riprese la curante, dr.ssa med. __________, per sincerarsi circa la presenza
dell’assicurato alla valutazione peritale (pag. 609, 611, 613, 614, 615 incarto
AI), ed aver ricevuto, il 17 settembre 2019, per il tramite della curante, la
disponibilità dell’assicurato a sottoporsi all’accertamento medico (pag. 614
incarto AI), il 30 settembre 2019 l’UAI ha convocato RI 1 per lunedì 2 dicembre
2019 alle 10.00 presso il dr. med. __________ (pag. 619 incarto AI).
1.25. Con e-mail del 1°dicembre 2019
(domenica) delle ore 16:47 RI 1 ha informato l’UAI di essere ricoverato in
clinica (pag. 626 incarto AI). Interpellato in merito, l’assicurato martedì 3
dicembre 2019 ha affermato di essersi recato al pronto soccorso dell’Ospedale __________
venerdì sera, di essere stato trasferito all’__________ di __________ con
un’autoambulanza dove è giunto alle 01:00 circa di sabato e di essere rimasto
degente 3 giorni, fino a lunedì sera (pag. 628 incarto AI).
1.26. Dopo aver acquisito il
rapporto di dimissione della Clinica __________ dell’11 dicembre 2019 (pag. 631
incarto AI) e la valutazione del 27 dicembre 2019 del medico SMR, dr. med. __________
(pag. 634 incarto AI), con decisione del 4 marzo 2020, preavvisata dal progetto
del 22 gennaio 2020 (pag. 636 incarto AI), l’UAI ha respinto la richiesta di
prestazioni con le seguenti motivazioni:
" Con
decisione del 23.01.2017 (confermata dal TCA tramite Sentenza dell’11.09.2017)
le è stata soppressa la rendita intera con grado AI del 100% in corso dal
01.04.2010 in quanto non si è attenuto all’obbligo di collaborare.
Con decisione incidentale del 18.07.2019 per tramite del suo ex
rappresentante legale è stato informato sulle conseguenze qualora l’obbligo di
collaborare non venisse, nuovamente, adempiuto.
Considerato come lei non si sia presentato al previsto
appuntamento del 02.12.2019 presso il Dr. __________ si rifiuta il diritto a
prestazioni causa il persistere dell’infrazione dell’obbligo di collaborare
(art. 43 LPGA).
Osservazioni al progetto di decisione del 22.01.2020:
Abbiamo ricevuto le sue mail del 26.02.2020 e del 18.02.2020.
Come già comunicatole via posta elettronica il 28.01.2020
ribadiamo che il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) ha ritenuto che il
ricovero dal mattino del 30.11.2019 al pomeriggio del 02.12.2019 non era
medicalmente giustificato e lei dunque avrebbe potuto benissimo presentarsi
all’accertamento peritale previsto lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 10:00.”
(doc. A2)
1.27. RI 1, rappresentato dall’avv. RA
1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e
domandando di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (doc. I).
L’insorgente contesta il
rifiuto di attribuirgli una rendita, sostenendo che l’amministrazione sarebbe
stata condizionata da quanto accaduto nell’ambito della precedente procedura.
Egli sottolinea la
contraddizione delle posizioni dell’UAI circa la sospensione della procedura
peritale con contestuale richiesta di dar seguito all’accertamento medico, rilevando
che si è visto misconoscere la validità del ricovero presso la Clinica __________
allorché gli viene rifiutato l’accesso agli atti, in violazione del diritto di
essere sentito, per motivi medici.
Il ricorrente sostiene che
la sua situazione valetudinaria è peggiorata rispetto a quanto accertato al momento
della revisione, tant’è che l’UAI intendeva allestire una nuova perizia
psichiatrica. Il ricovero avvenuto presso la clinica psichiatrica è un fatto
nuovo, così come la sintomatologia mista ansiosa depressiva associata a
suicidalità.
L’insorgente contesta che
siano ossequiati i presupposti legali (formali e materiali) per la sanzione
decisa dall’UAI poiché non sarebbe stata emessa una valida diffida scritta ai
sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA.
L’assicurato sostiene di
essere stato informato circa il possibile rifiuto delle prestazioni nel caso di
violazione dell’obbligo di collaborare per la prima volta mediante decisione
incidentale del 18 luglio 2019, con la quale venivano confermate la necessità
di un accertamento medico, la scelta del perito e la sede dell’accertamento.
Successivamente, nel corso
del mese di settembre 2019, l’UAI ha fatto riferimento alla possibilità di
pronunciarsi sugli atti acquisiti all’incarto, di emanare una decisione di non
entrata in materia o di rifiutare le prestazioni, solo in relazione
all’eventuale rifiuto ingiustificato di fornire informazioni, ma non in merito
all’obbligo di collaborare.
Secondo il ricorrente,
l’amministrazione non lo ha adeguatamente informato circa le conseguenze della
sua mancata collaborazione.
Inoltre l’UAI, in seguito
alla mancata presenza alla visita peritale del 2 dicembre 2019, non lo ha
diffidato per iscritto avvertendolo delle conseguenze giuridiche e non gli ha
assegnato un adeguato termine di riflessione, ma ha emanato direttamente il
progetto di decisione.
Per l’assicurato, la
decisione è di conseguenza prematura, errata, irrita e contraria ai disposti
legali ed al principio di proporzionalità.
Secondo l’insorgente se la
procedura seguita dall’UAI fosse ritenuta corretta, occorrerebbe tener conto
della tempestiva informazione circa la sua assenza, che oltretutto era
giustificata medicalmente.
Egli afferma poi che la
curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha posto la
nuova diagnosi di completa mancanza di insight,
che confermerebbe
l’aggravamento del suo stato di salute. Tale patologia ha quale conseguenza che
la persona malata non si rende minimamente conto del suo stato di salute ed il
grado di consapevolezza della malattia è nullo. La patologia lo rende incapace
di intendere e di volere, rispettivamente di porsi in maniera coerente rispetto
al proprio stato di salute e della situazione che ne consegue.
Da qui anche l’abbandono
della Clinica __________ in data 2 dicembre 2019, erroneamente letta dal medico
SMR quale elemento di prova dell’asserita assenza di aspetti patologici tali da
giustificare l’assenza alla visita peritale.
Il ricorrente ribadisce di
voler collaborare ed a comprova della sua intenzione di sottoporsi agli
accertamenti, evidenzia di essere stato oggetto di una perizia nel giugno 2018
ad opera della dr.ssa med. __________.
L’assicurato rammenta poi
che se la persona assicurata si rifiuta, dopo ingiunzione, di collaborare,
l’assicuratore può decidere sulla base degli atti. L’UAI avrebbe di conseguenza
dovuto prendere una decisione entrando nel merito della domanda e riconoscendo
il diritto a prestazioni.
1.28. Con risposta del 3 giugno 2020,
cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI propone la reiezione del ricorso (doc.
VI). Riassunta la fattispecie, l’amministrazione ritiene che con la decisione
incidentale del 18 luglio 2019 ha diffidato l’assicurato a sottoporsi a una
perizia conformemente alle esigenze poste dall’art. 43 cpv. 3 LPGA, affermando
che “il termine di riflessione era evidentemente equivalente a quello
necessario per la crescita in giudicato della stessa” e che “più in
generale, nell’incarto sono presenti plurime diffide contenenti l’indicazione
chiara e precisa della conseguenza in caso di persistere di una (qualsivoglia)
ulteriore mancata collaborazione (cfr. ad esempio i doc. 205, 206 e 207 incarto
AI)”. Per l’amministrazione inoltre non vi sarebbe alcun motivo che possa
giustificare l’assenza dell’assicurato alla visita peritale del 2 dicembre
2019.
1.29. Dopo aver chiesto (doc. VIII)
ed ottenuto (doc. IX), la possibilità di esprimersi tramite una replica, l’insorgente
il 26 giugno 2020 ha ribadito che il comportamento tenuto prima della nuova
domanda non può pregiudicare l’attuale situazione e che l’accesso agli atti ed
il suo diritto di essere sentito è stato violato poiché ha diritto di ricevere
la documentazione che lo concerne. Inoltre sottolinea come un ricovero coatto o
volontario susseguente ad una crisi psichiatrica debba essere ritenuto un
valido e giustificato motivo per posticipare una visita peritale (doc. X).
1.30. Con osservazioni del 7 luglio
2020, trasmesse per conoscenza all’insorgente (doc. XIII), l’UAI ha evidenziato
che l’integralità del dossier dell’assicurato è stato inviato il 31 maggio 2019
all’avv. __________ (scritto in cui sono state altresì suggerite le modalità di
consultazione indiretta dell’incarto da parte dell’assicurato) e il 20 aprile
2020 all’avv. RA 1. Per cui il diritto di essere sentito è stato rispettato
(doc. XII).
in diritto
in ordine
2.1. L’insorgente fa valere una
violazione del diritto di essere sentito poiché non avrebbe potuto avere
accesso agli atti se non indirettamente tramite il medico da lui scelto.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con
riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Nel caso di specie non è
ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito dell’assicurato.
Infatti, il 31 maggio 2019
l’amministrazione ha trasmesso all’allora rappresentante dell’assicurato copia
dell’incarto, pur sconsigliando di dar visione diretta del dossier senza
l’intermediazione di un medico (doc. 591 incarto AI). Lo stesso avv. __________,
nell’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio in sede amministrativa dell’8 aprile 2020 ha tra l’altro affermato a
pag. 2, punto 3: “[…] Di qui le ragioni del mio intervento, che ha permesso
prima di tutto di sbloccare la situazione consentendo la trasmissione degli
atti dell’assicurato” (pag. 653 incarto AI).
Inoltre, in data 20 aprile
2020, su richiesta dell’attuale patrocinatore, avv. RA 1 (pag. 659 incarto AI),
l’UAI ha trasmesso in visione gli atti componenti l’incarto AI masterizzati su
Compact disc (CD).
Egli, per il tramite dei
suoi rappresentanti, ha pertanto avuto accesso all’intero incarto.
Non è
pertanto ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito.
nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Va
ancora rammentato che per l’art. 43 cpv. 1 LPGA l’assicuratore esamina le
domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le
informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe
per scritto.
Secondo
l’art. 43 cpv. 2 LPGA se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami
medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve
sottoporvisi.
Ai
sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA se l’assicurato o altre persone che pretendono
prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di
compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo
diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver
impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o
chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.
Secondo
la giurisprudenza l’amministrazione può ordinare l’allestimento di una perizia
e rendere attento l’assicurato del suo obbligo di collaborare. È possibile, in
caso di rifiuto di collaborare, dopo comminatoria ed assegnazione di un termine
di riflessione, sanzionare la persona assicurata, ai sensi dell’art. 43 cpv. 3
LPGA, anche con la sospensione delle prestazioni fino al momento in cui la
persona assicurata si dichiara disposta a sottoporsi senza riserve alla perizia
ordinata mediante decisione cresciuta in giudicato (sentenza 9C_244/2016 del 16
gennaio 2017, consid. 3.1 con rinvio alla DTF 139 V 585).
In
una sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017 il TF ha accolto un ricorso
dell’UAI del Canton San Gallo che aveva sospeso il versamento della rendita ad
un assicurato, al beneficio di una rendita intera, confermata dopo una
revisione, e che, dopo essere stato reso attento che in caso di rifiuto a
sottoporsi ad una perizia la rendita sarebbe stata sospesa, pur presentandosi
all’appuntamento peritale si è comportato in maniera tale da impedire al medico
psichiatra l’allestimento del referto (cfr. i fatti: “[…] Nachdem der Versicherte zum Untersuchungsgespräch beim Psychiater
Dr. med. C.________ nicht erschienen war, wurde er von der IV-Stelle
aufgefordert, sich einer Begutachtung durch das Zentrum B.________ zu
unterziehen. Dabei wurde er im Schreiben vom 8. August 2014 darauf hingewiesen,
dass die Rentenleistungen eingestellt würden, wenn er sich nicht untersuchen
lasse. In der Folge wurde für den 1. Oktober 2014 ein neuer Untersuchungstermin
bei Dr. med. C.________ vereinbart. Gemäss Bericht des Psychiaters vom 2.
Oktober 2014 konnte die Untersuchung infolge des aggressiven und auffälligen
Verhaltens des Versicherten nicht durchgeführt werden. Mit Verfügung vom 29.
Mai 2015 hob die IV-Stelle die Invalidenrente auf Ende des der Zustellung der
Verfügung folgenden Monats auf. […]”).
L’Alta Corte ha confermato
l’agire dell’UAI („[…] 3.2. Der Beschwerdegegner hat die psychiatrische Begutachtung
unbestrittenermassen verhindert, wie Dr. med. C.________ im Bericht vom 2.
Oktober 2014 im Einzelnen geschildert hat, wobei sein Verhalten nicht mit den
in den Akten aufgeführten psychischen Störungen erklärt werden könne und für
einige der diagnostizierten Leiden hochgradig untypisch sei. Das Vorliegen
eines strategischen, zweckgebundenen Verhaltens könne nicht ausgeschlossen werden.
Hinreichend schlüssige Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdegegner zum
vorgesehenen Untersuchungszeitpunkt nicht urteilsfähig war, fehlen, woran
nichts ändert, dass die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde angeblich daran
zweifelte, dass der Versicherte den Begutachtungstermin einhalten würde. Somit
ist als erstellt zu betrachten, dass der Beschwerdegegner seinen
Mitwirkungspflichten nach vorgängig durchgeführtem Mahn- und
Bedenkzeitverfahren im Sinne von Art. 43 Abs. 3 ATSG in unentschuldbarer Weise
nicht nachgekommen ist. Wie die IV-Stelle zutreffend bemerkt, setzt die
Erfüllung des in Art. 43 Abs. 3 ATSG umschriebenen Sachverhalts der Missachtung
der Mitwirkungspflichten nicht voraus, dass die Verwaltung der versicherten
Person in allen Einzelheiten vorschreiben müsste, wie sie sich zu verhalten
hat. Ebenso wenig kann es für die Einhaltung der Auflage, sich einer
Begutachtung zu unterziehen, genügen, in den Praxisräumlichkeiten des
Gutachters zu erscheinen. Die Verwaltung war daher grundsätzlich befugt, die
Rentenzahlungen einzustellen. 3.3. Zu berücksichtigen ist jedoch auch bei
der nach Art. 43 Abs. 3 ATSG zu verfügenden Sanktion der
Verhältnismässigkeitsgrundsatz. Denn wenn die verweigerte Mitwirkung in einem
späteren Zeitpunkt erbracht wird, kann sich die festgelegte Sanktion nur auf
diejenige Zeitspanne beziehen, während der die Mitwirkung verweigert wurde (BGE 139 V 585 E. 6.3.7.5 S. 590 f.). Spätestens bei der nachträglichen Erklärung der
Mitwirkungsbereitschaft entfällt der Kausalzusammenhang zwischen der verfügten
Leistungseinstellung und der Verletzung der Mitwirkungspflicht. Hat indessen -
wie im hier zu beurteilenden Fall - die versicherte Person die ihr obliegende
Mitwirkung später nicht ausdrücklich und vorbehaltlos angeboten, hat sie keinen
Anspruch darauf, dass ihr die Invalidenrente auf Zusehen hin weiterhin
auszurichten ist. Andernfalls hätte es der Versicherte in der Hand, die Dauer
der Rentenzahlungen zu verlängern. Analog zum Fall einer anhaltenden
Mitwirkungspflichtverweigerung im Falle einer Erstanmeldung zum Leistungsbezug
bei der Invalidenversicherung gemäss Art. 21 Abs. 4 ATSG hat hier die verfügte
Einstellung der Invalidenrente vorerst auf Dauer zu erfolgen, wobei eine später
allenfalls erklärte Bereitschaft, an der psychiatrischen Begutachtung
mitzuwirken, als Neuanmeldung zu betrachten wäre (Urteile 9C_994/2009 vom 22.
März 2010 E. 5, 8C_733/2010 vom 10. Dezember 2010 E. 5.6). Massgebend ist der
Zeitpunkt, in welchem der Versicherte seine verweigernde Haltung aufgibt und
sich bereit erklärt, sich der gebotenen medizinischen Untersuchung zu
unterziehen, und es ist für die Zukunft zu prüfen, ob auf die bisherige
Leistungsablehnung zurückzukommen ist (zitiertes Urteil 9C_994/2009 E. 4). 3.4. Da
der Versicherte im vorliegenden Fall keine Bereitschaft, sich psychiatrisch
begutachten zu lassen, an den Tag gelegt hat, hat für die Beschwerdeführerin
kein Grund bestanden, die Einstellung der Invalidenrente gemäss Verfügung vom
29. Mai 2015 zu befristen. Kommt der Beschwerdegegner indessen später auf seine
verweigernde Haltung zurück, indem er seine Bereitschaft erklärt, sich einer
zumutbaren psychiatrischen Abklärung zu unterziehen, wird die Verwaltung die
entsprechende Erklärung als Neuanmeldung entgegenzunehmen und ab jenem
Zeitpunkt pro futuro zu prüfen haben, ob die Voraussetzungen für den Anspruch
auf eine Invalidenrente wiederum erfüllt sind.”).
Va
anche segnalata la sentenza 9C_372/2015 del 19 febbraio 2016 dove il TF, al
consid. 4.1.2, ha confermato la sospensione del versamento della prestazione ad
un assicurato che si è rifiutato di collaborare e che era stato reso attento
delle conseguenze dell’eventuale mancanza di collaborazione (“(…) Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 43 al. 3 LPGA dans
un cas où des prestations sont en cours et où l'assuré qui les perçoit refuse
de manière inexcusable de se conformer à son devoir de renseigner ou de
collaborer à l'instruction de la procédure de révision, empêchant par là que l'organe
d'exécution de l'assurance-invalidité établisse les faits pertinents, suppose
que le fardeau de la preuve soit renversé. En principe, il incombe bien à
l'administration d'établir une modification notable des circonstances
influençant le degré d'invalidité de l'assuré, si elle entend réduire ou
supprimer la rente. Toutefois, lorsque l'assuré refuse de façon inexcusable de
la renseigner, il lui est impossible de démontrer les faits conduisant à une
modification du taux d'invalidité. Dans un tel cas, lorsque l'assuré empêche
fautivement que l'office AI administre les preuves nécessaires, il convient
d'admettre un renversement du fardeau de la preuve (cf. consid. 2.2 non publié de l'ATF 129 III 181; HANS PETER WALTER, Beweis und Beweislast im
Haftpflichtprozessrecht, in Haftpflichtprozess 2009, p. 47 ss, p. 58). Il appartient alors à l'assuré d'établir que son état de santé, ou
d'autres circonstances déterminantes, n'ont pas subi de modifications susceptibles
de changer le taux d'invalidité qu'il présente (arrêt 9C_961/2008 du 30
novembre 2009 consid. 6.3.3, in SVR 2010 IV n° 30 p. 94). La violation
intentionnelle, par le recourant, de son obligation d'annoncer son changement
de domicile a placé l'organe d'exécution de l'AI dans l'impossibilité d'assumer
ses tâches puisqu'il ne pouvait plus le contacter. Concrètement, l'OAI-VD qui
était en charge du dossier n'était plus en mesure de s'assurer du bien-fondé du
maintien de la rente et n'aurait, en particulier, pas pu procéder à la révision
périodique du droit à cette prestation qui avait été prévue au plus tard en mai
2006 lors de son octroi (cf. communication du 16 avril 2003. Par son silence,
le recourant aurait aussi évité la mise en oeuvre de mesures de précaution que
l'administration doit prendre lorsque des rentes sont servies à l'étranger (cf.
art. 74 RAVS et 83 RAI). La suppression de la rente ne constituait donc pas, en
pareilles circonstances, une mesure disproportionnée, à tout le moins à compter
du moment où devait intervenir la révision d'office de la rente en mai 2006 et
où le recourant aurait manqué de manière inexcusable à son devoir de collaborer
à l'instruction. Le non versement des prestations à partir de septembre 2006
n'est donc pas contraire au principe de la proportionnalité.”).
Cfr.
anche STCA 32.2017.37+38 dell’11 settembre 2017 e STCA 36.2018.38 del 23 luglio
2018.
Con
sentenza 9C_742/2018 del 18 dicembre 2018 pubblicata in SVR 4/5 2019, IV Nr.
33, il Tribunale federale ha deciso il caso di un’assicurata a cui, nell’ambito
di una procedura dell’AI, non era stato assegnato un termine di diffida ai
sensi dell’art. 21 cpv. 4 LPGA poiché secondo l’UAI con l’emissione del
preavviso (progetto di decisione) la persona assicurata avrebbe già avuto la
possibilità di riflettere in merito al suo agire nel termine per l’inoltro
delle osservazioni.
Va qui rammentato che
l’art. 21 cpv. 4 LPGA ha un contenuto in gran parte simile a quello dell’art.
43 cpv. 3 LPGA ma concerne le cure e i provvedimenti d’integrazione
professionale. Il disposto prevede che le prestazioni possono essere
temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato,
nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e
un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone, oppure, entro i
limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una
cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente
esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o
una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti
d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.
Dalla fattispecie
giudicata dal TF emerge che dopo aver deciso, il 9 settembre 2016, di mettere
in atto provvedimenti di integrazione professionale durante i quali la rendita
continuava ad essere versata, il 15 febbraio 2017 l’UAI aveva telefonato alla
persona assicurata per sapere se quest’ultima avrebbe continuato a partecipare
alle misure di integrazione. L’assicurata aveva risposto che avrebbe voluto
prima discuterne con il suo rappresentante. L’amministrazione gli ha allora
segnalato che in caso di interruzione della collaborazione, avrebbe chiuso il
mandato e cessato il versamento della rendita. Anche su questo punto
l’assicurata ha risposto che avrebbe voluto parlarne con il suo legale. Il 17
febbraio 2017 l’UAI ha contattato il rappresentante, che tuttavia non era
raggiungibile personalmente. L’amministrazione ha lasciato un messaggio secondo
il quale il legale avrebbe dovuto richiamare. Ciò non è avvenuto.
Con decisione del 23
giugno 2017, preavvisata dal progetto del 10 maggio 2017, l’UAI ha interrotto
le misure di reintegrazione ed il versamento della rendita con effetto dal 31
maggio 2017. Il Tribunale cantonale ha annullato la decisione. Il successivo
ricorso dell’UAI al TF è stato respinto.
L’Alta Corte ha rilevato
che non vi era alcun indizio secondo il quale l’assicurata non sarebbe stata
pronta ad iniziare le misure professionali:
" (…)
6.2. Die Versicherte äusserte sich gegenüber beruflichen
Massnahmen zuerst positiv und später unschlüssig: Am 1. April 2016 erklärte sie
ihre Bereitschaft zur Teilnahme an entsprechenden Vorkehren (vgl. E. 4.1
vorne). Auf die telefonische Nachfrage der IV-Stelle vom 15. Februar 2017 hin
konnte die Beschwerdegegnerin ihren Willen zur Mitwirkung nicht spontan
bestätigen, weil sie - was angesichts des gegen die Renteneinstellung
eingeleiteten, damals hängigen Beschwerdeverfahrens verständlich scheint -
zuerst Rücksprache mit ihrem Rechtsvertreter nehmen wollte. Da der Kontakt
zwischen der IV-Stelle und dem Rechtsvertreter (aus den bereits erwähnten
Gründen) dann aber nicht zustande kam, blieb die Frage nach dem Fortbestand der
Eingliederungsbereitschaft der Versicherten ungeklärt (vgl. E. 4.2 vorne).
Daran änderte sich bis zum Vorbescheid nichts. Dennoch ging die IV-Stelle bei
dessen Erlass am 10. Mai 2017 von fehlender subjektiver Eingliederungsfähigkeit
aus und brach die Massnahmen ab, woran sie, nachdem die Versicherte keine
Einwände erhoben hatte, mit Verfügung vom 23. Juni 2017 festhielt.
Anders als die IV-Stelle anzunehmen
scheint, ergaben sich damit aus dem Verhalten der Beschwerdegegnerin im
Verlaufe des Verwaltungsverfahrens, wie es sich in der Zeit vom 1. April 2016
(Erstgespräch) bis zum 10. Mai 2017 (Erlass des Vorbescheids) abspielte, keine
Indizien, die auf eine fehlende Eingliederungsbereitschaft hingedeutet hätten.
Damit beruhte der vom Gegenteil ausgehende Vorbescheid auf einem unzutreffenden
Sachverhalt. Was die Zeit nach dem Vorbescheid anbelangt, ist der
Beschwerdeführerin zwar insoweit beizupflichten, als zu erwarten gewesen wäre,
dass die Versicherte bei gegebenem Eingliederungswillen gegen den ihr die subjektive
Eingliederungsfähigkeit absprechenden und damit einen weiteren Anspruch auf
berufliche Massnahmen verneinenden Vorbescheid opponiert hätte. Da die
versicherte Person indessen zur Erhebung von Einwänden gegen den Vorbescheid
lediglich berechtigt und nicht verpflichtet ist (MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, Rz. 2 zu Art. 57a IVG),
reicht der Verzicht allein, sich im Vorbescheidverfahren zu äussern, nicht aus,
um mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit auf fehlende
Eingliederungsbereitschaft zu schliessen. Die vorinstanzliche Beweiswürdigung,
welche diesen Umständen Rechnung trägt, ist nicht willkürlich.
6.3. Nicht beigepflichtet werden kann der Verwaltung auch, soweit
sie sich sinngemäss auf den Standpunkt stellt, gegen die Notwendigkeit eines
Mahn- und Bedenkzeitverfahrens spreche auch, dass der Versicherten mit dem
Vorbescheid eine Bedenkzeit von 30 Tagen eingeräumt worden sei. Es ist ihr
entgegenzuhalten, dass das Mahn- und Bedenkzeitverfahren (Art. 21 Abs. 4 ATSG)
anderen Zwecken dient als das Vorbescheidverfahren (Art. 57a IVG), weshalb es
diesem auch zeitlich vorgelagert ist (vgl. auch Urteil 8C_663/2017 vom 12.
Dezember 2017 E. 5.1). Das Gesetz bietet keine Handhabe, auf das Mahn- und Bedenkzeitverfahren
zu verzichten mit der Begründung, die Versicherte erhalte mit dem zu
erlassenden Vorbescheid bereits die Gelegenheit, ihr Verhalten in der
Einwandfrist zu überdenken (vgl. zum ebenfalls ausgeschlossenen Verzicht auf
einen Vorbescheid wegen eines durchgeführten Mahn- und Bedenkzeitverfahrens:
URS MÜLLER, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, S. 413
Rz. 2102).”
Va ancora evidenziato che
la sanzione presa in applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, deve essere
proporzionata (sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Quando la persona
assicurata decide di collaborare, la sanzione può concernere unicamente il
lasso di tempo durante il quale la collaborazione è stata rifiutata. Se
l’assicurato collabora, non vi è più alcun nesso causale e la prestazione va di
principio ripristinata (DTF 139 V 585 consid. 6.3.7.5 e sentenza 9C_244/2016
del 16 gennaio 2017). Tuttavia se la persona assicurata prima dell’emissione
della decisione impugnata (sul potere cognitivo dal profilo temporale del
giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2 cui rinvia la
sentenza 9C_244/2018 del 30 maggio 2018, consid. 4.2.2), non ha espressamente e
senza alcuna condizione accettato di collaborare, non ha più alcun diritto a
che la prestazione sia ancora versata (sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio
2017). Non fosse così sarebbe la persona assicurata a decidere la continuazione
della durata del versamento della prestazione (sentenza 9C_244/2016 del 16
gennaio 2017: “Andernfalls hätte es der Verischerte in der Hand, die Dauer
der Rentenzahlungen zu verlängern”).
Quando l’assicurato
impedisce colpevolmente all’amministrazione di amministrare le prove
necessarie, vi è un’inversione dell’onere probatorio e spetta all’assicurato
stabilire che il suo stato di salute, o altre circostanze determinanti, non
hanno subito modifiche suscettibili di cambiare il grado d’invalidità da lui
presentato (9C_372/2015 del 19 febbraio 2016).
Cfr. anche sentenza
9C_477/2018 del 28 agosto 2018.
2.4. In
concreto, nel corso del mese di maggio 2018 l’insorgente ha trasmesso all’UAI
una nuova domanda di prestazioni dell’AI (pag. 489 incarto AI), indicando: “inoltro
una richiesta di rendita AI, poiché il funzionario __________ (…) mi ha
obbligato con lettera formale. Ho parlato con (…), al quale ho spiegato che al
momento non sono in grado di effettuare un eventuale perizia, siamo rimasti
d’accordo di presentare comunque domanda di rendita AI” (pag. 497-498).
Dopo aver emesso un
progetto di non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni, poiché
l’interessato non aveva prodotto alcuna documentazione medica e non si era
detto disposto a sottoporsi ad una perizia, l’UAI ha deciso di entrare nel
merito della domanda (pag. 511 incarto AI), avendo ottenuto un certificato
della Clinica __________ da cui emergeva un ricovero coatto dal 4 giugno 2018
(cfr. pag. 503 e seguenti incarto AI) e l’autodichiarazione dell’interessato
del 6 giugno 2018 in cui indicava la sua disponibilità a sottoporsi agli
accertamenti medici richiesti (pag. 506 incarto AI).
Nell’allegato rapporto di
dimissione del 5 luglio 2018 della Clinica __________ figura la diagnosi di
sindrome schizotipica (ICD10; F21.0), stupore dissociativo (ICD10; F44.2),
altre sindromi ansiose miste (ICD10; F41.3) e episodio depressivo non
specificato (ICD10; F32.9).
Fatti
I medici hanno evidenziato
che si è trattato di un ricovero coatto ai sensi dell’art. 426 CC su
indicazione della Dr.ssa med. __________ dell’Ospedale __________. L’insorgente
è giunto al nosocomio tramite autoambulanza. Dal referto emerge:
" (…) Si
tratta di un paziente alla prima ammissione in Clinica. Seguito dalla psichiatra
Dr.ssa med. __________, noto per depressione. Il paziente infatti riferisce di
aver iniziato a soffrire di depressione dopo l’allontanamento delle figlie,
collocate in istituto nel 2006. Dal 2016 risulta in assistenza, dopo un periodo
di invalidità per depressione dal 2006 al 2016. Egli riferisce che, a fine
aprile 2018, è stata respinta la sua richiesta di rinnovo dell’assistenza,
ritiene che tale decisione dipenda dalla sua indisponibilità a sottoporsi a
“valutazioni peritali”. In conseguenza di tale rifiuto egli ha dapprima cercato
sostegno attraverso i servizi sociali e i giornali, successivamente ha preso
contatti con la società “Exit” per un suicidio assistito.
Il giorno dell’ammissione si è recato all’Ospedale __________ per
toracalgia su verosimile base ansiosa, gli accertamenti svolti sono infatti
risultati nella norma. In occasione della visita il paziente ha espresso un
intento suicidale.
(…).
Riporta pensieri persecutori e rivendicativi. Descrive difficoltà
di sonno sia nell’induzione che nel mantenimento, racconta di aver ridotto
l’alimentazione con perdita di peso in conseguenza della perdita
dell’assistenza. Potus: riporta uso di alcol moderato, limitato ai pasti (..)
Suicidalità presente sebbene riportata in maniera ambivalente: si descrive come
poco motivato a vivere ed afferma di considerare il suicidio assistito quale
alternativa al rimanere senza assistenza, subito dopo nega volontà suicidale in
ragione del legame con le figlie.
(…).
Il decorso del paziente è stato parzialmente positivo.
All’ingresso ci siamo confrontati con un paziente scarsamente
critico rispetto agli accadimenti che hanno motivato il ricovero e minimizzante
rispetto ai propositi anticonservativi. Egli presentava prevalentemente tali
sintomi all’ingresso: sintomatologia dissociativa con depersonalizzazione e
dissociazione affettivo-cognitiva, umore subdeflesso, elevazione della quota di
ansia libera con tensione endopsichica. Sino dalla sua ammissione in reparto,
il paziente è apparso ritirato, poco propenso alla relazione con gli operatori,
polemico, acritico e minimizzante rispetto agli eventi che ne hanno comportato
il ricovero coatto in Clinica. Nel prosieguo della degenza si è potuto appurare
come la deflessione timica e ciò che il paziente ha verbalizzato in PS __________
è stato da contestualizzare nell’ambito di una difficile situazione
socio-economica rispetto alla quale tuttavia ha poi accettato di essere accolto
e aiutato. A tale proposito ha beneficiato della presa a carico da parte
dell’Assistente sociale in Clinica, dichiarandosi d’accordo di sottoporsi alle
necessarie valutazioni peritali al fine del ripristino della rendita AI. Il
quadro di deflessione timica è gradualmente e progressivamente migliorato nel
prosieguo della degenza, nonostante una generica diffidenza del paziente verso
il personale di cura. Il paziente ha inoltrato ricorso alla __________ e dopo
udienza del 13.06.2018 il paziente è stato periziato dalla dr.ssa med. __________
in data 16.06.2018. In ragione del quadro clinico riscontrato, la Dr.ssa med. __________
ha indicato la possibilità di proseguire il ricovero in Clinica in modalità
volontaria, concordando con il paziente un ulteriore periodo di degenza di
circa 10 gg. In accordo con il paziente, il ricovero è quindi stato tramutato
in volontario in data 19.06.2018.
Successivamente il paziente si è allontanato dalla Clinica contro
parere medico, non facendovi rientro entro le successive 72h (…)” (pag. 520-521
incarto AI)
Nella perizia del 17
giugno 2018 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,
all’attenzione della __________, la specialista, valutati gli atti, dopo
colloquio con il personale curante della __________, ha descritto l’anamnesi e
lo status psichico ed ha posto la diagnosi di sindrome schizotipica (ICD-10
F21), affermando che “non escludo una Sindrome post-traumatica da stress
(ICD-10 F43.1) in quanto presenti in anamnesi traumi, come ad es. l’incidente
stradale, e sintomi dissociativi.”
La dr.ssa ha poi
evidenziato:
" (…) Durante
il colloquio è emerso un disagio psichico dovuto in parte ai problemi sociali
attuali sovra descritti. Il paziente si è mostrato fin da subito collaborante
con la scrivente e ha sempre negato pensieri di morte e intenzionalità auto ed
eteroaggressiva. Il cambio terapia e in particolar modo l’inserimento di un
antipsicotico potrebbe aver favorito un miglioramento del quadro clinico, così
come segnalato dall’equipe curante, con maggior disponibilità e apertura. Per
cui ritengo che non sia giustificabile al momento del colloquio un
proseguimento del ricovero contro la volontà del paziente e lo stesso peritando
si è detto d’accordo di voler proseguire il ricovero per almeno altri 7-10
giorni per sistemare gli aspetti sociali e stabilizzare la terapia
farmacologica. Alle dimissioni proseguirà le cure con la D.rssa __________ ma
sarebbe auspicabile una presa a carico con assistente sociale del comune di
residenza o del __________. Se validata la diagnosi di PTSD, il paziente
potrebbe beneficiare di una terapia con EMDR.” (pag. 547 incarto AI)
Con comunicazione del 12
febbraio 2019 l’UAI ha convocato l’insorgente per un esame medico-psichiatrico
presso il dr. med. __________ per __________, allegando le domande ed indicando
che se non dovesse presentarsi agli appuntamenti senza una valida
giustificazione potranno essergli addossate le spese che ne derivano e che se
rifiuta in modo ingiustificato di compiere il suo dovere d’informare o di
collaborare, l’ufficio AI può decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta
e decidere di non entrare in materia e che se non ha adempiuto all’obbligo di
notificazione o non fornisce all’UAI le informazioni di cui questo abbisogna
per adempiere i suoi compiti legali, le prestazioni possono anche essere
ridotte o rifiutate (pag. 554-555 incarto AI).
Il 22 febbraio 2019, in
seguito alla richiesta del ricorrente di previamente poter esaminare la
documentazione agli atti, l’UAI ha emesso una decisione incidentale di conferma
della necessità di consultazione indiretta dell’incarto, indicando che sino
all’effettiva consultazione degli atti la procedura di accertamento peritale di
cui alla comunicazione del 12 febbraio 2019 sarebbe stata sospesa (pag. 570-571
incarto AI).
Dopo un disguido da parte
dell’UAI che ha dapprima riattivato la procedura peritale (pag. 573 incarto AI,
scritto del 4 aprile 2019) per poi nuovamente annullarla in seguito al non
ancora avvenuto esame degli atti (pag. 575 incarto AI, scritto del 9 aprile
2019), ed in seguito ad uno scambio di corrispondenza in cui, in relazione con
l’assenza del nome del medico a cui trasmettere la documentazione, l’UAI ha
rammentato il contenuto dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, il 24 maggio 2019 l’avv. __________
si è rivolto all’amministrazione, indicando di essere il nuovo rappresentante dell’assicurato
e chiedendo la prosecuzione degli accertamenti (pag. 589 incarto AI: “[…]
non riesco francamente a comprendere come la consultazione dell’incarto da
parte del mio assistito, che oltretutto è stato lui a richiedere, possa
impedire il proseguimento dell’istruttoria. Il diritto di essere sentito è
appunto un diritto: non si vede per quale motivo questo ufficio non potrebbe
procedere nei propri accertamenti per il fatto che un assicurato non visioni il
proprio incarto […]”).
Il 31 maggio 2019 l’UAI,
dopo aver riassunto quanto accaduto, ha trasmesso l’incarto all’avv. __________,
indicando le modalità di visione degli atti da parte dell’assicurato ed ha
riattivato la procedura, assegnando un nuovo termine per presentare eventuali obiezioni
in particolare circa il tipo di accertamento, di disciplina o del perito scelto
(pag. 591 incarto AI).
Dopo aver ottenuto una
proroga, l’avv. __________ ha risposto il 15 luglio 2019, sostenendo
l’impossibilità e l’inesigibilità per il ricorrente di sottoporsi ad una nuova
perizia, chiedendo che l’UAI riconsideri la decisione di sottoporre
l’insorgente ad una perizia e che proceda all’emissione della decisione di sua
competenza. A comprova di quanto affermato, ha prodotto un certificato del 3
luglio 2019, dove la curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, ha affermato:
" (…) Certifico
che al mio paziente summenzionato - a causa del disturbo psichico di base e
delle sue esperienze passate – il dover sottoporsi ad una perizia suscita grosse
paure, ansie ed idee di persecuzione. Per questo motivo, egli è dal punto di
vista psichiatrico inidoneo a sottoporsi ad una perizia. Come già descritto in
precedenti rapporti il Signor RI 1 soffre di una grave patologia psichiatrica,
la cui natura è cronica, stazionaria, invalidante e senza speranza di un
miglioramento importante, per cui da una nuova perizia non c’è da aspettarsi un
risultato molto differente dal passato” (pag. 603 incarto AI)
Il 16 luglio 2019 il
medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha evidenziato
che il certificato della curante “riporta fatti ed apprezzamenti (…) già
noti da tempo e valutati approfonditamente anche dal TCA che, con sentenza
11.09.2017, aveva respinto il ricorso dell’assicurato” ed ha concluso che “in
assenza di fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative di fatti
noti, ribadisco la presa di posizione SMR, dunque la necessità di procedere con
perizia psichiatrica” (pag. 597 incarto AI).
Il 18 luglio 2019 l’UAI ha
emesso una decisione incidentale, cresciuta incontestata in giudicato, relativa
alla conferma della necessità di accertamento medico, del perito e della sede
dell’accertamento, dove, dopo aver citato il contenuto dell’art. 43 LPGA ed aver
indicato le ragioni della necessità della perizia, ha affermato che “nell’interesse
dell’assicurato, al fine di una più rapida conclusione della procedura,
l’amministrazione invita dunque lo stesso a sottoporsi al previsto
accertamento. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione riceverà
le indicazioni (data e orario) per la messa in atto della perizia in questa
sede in discussione. Giova infine ribadire che, giusta l’art. 43 LPGA, qualora
l’assicurato non si presentasse in tempo all’accertamento peritale o non
collaborasse attivamente nell’ambito dello stesso, violerebbe il suo dovere di
collaborazione. In tal caso, l’amministrazione rifiuterà la richiesta di
prestazioni del 2 maggio 2019 del suo assistito” (pag. 607 incarto AI).
In seguito, l’UAI ha avuto
contatti telefonici con l’avv. __________ e la dr.ssa med. __________, in cui
si è discusso della necessità di convincere l’insorgente a sottoporsi alla
visita peritale (pag. da 608 a 615 incarto AI). In un’annotazione del 17
settembre 2019 del medico SMR, dr. med. __________, si legge che alle “ore
11.00 mi contatta nuovamente la Dr.ssa __________” e che il ricorrente “le
ha detto che è disponibile a presentarsi a perizia psichiatrica” (pag. 614
incarto AI).
Tramite e-mail del 23
settembre 2019 al ricorrente, l’UAI ha preso atto della sua volontà di
sottoporsi alla perizia e gli ha comunicato che avrebbe ricevuto a breve
ulteriori informazioni (pag. 616 incarto AI).
In data 30 settembre 2019
l’UAI ha scritto all’avv. __________, comunicando la data della visita peritale
(2 dicembre 2019 alle ore 10.00) ed aggiungendo:
" (…) È
indispensabile che la data e l’orario indicati siano rispettati. Nel caso in
cui il signor RI 1 fosse impossibilitato a presentarsi al citato appuntamento
lo dovrà comunicare tempestivamente direttamente al Dr. __________. Se non
dovesse presentarsi all’appuntamento, senza valida giustificazione, potranno
essergli addossate le spese che ne derivano (art. 45 della Legge federale sulla
parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA).
Se l’assicurato – senza validi motivi – si rifiuta in modo
ingiustificato di fornire le informazioni necessarie per l’accertamento del
diritto alle prestazioni, l’Ufficio AI può pronunciarsi sugli atti acquisiti
all’incarto o emanare una decisione di non entrata in materia. Ciò può
comportare il rifiuto alle prestazioni (art. 43 cpv. 3 LPGA, art. 7b cpv. 2
lett. d LAI).” (pag. 620 incarto AI)
Con e-mail di domenica
1°dicembre 2019 delle ore 16:47 l’insorgente ha informato l’UAI di essere
ricoverato in clinica (pag. 626 incarto AI). Interpellato in merito,
l’assicurato, martedì 3 dicembre 2019, ha affermato di essersi recato al pronto
soccorso dell’Ospedale __________ venerdì sera, di essere stato trasferito all’__________
di __________ con un’autoambulanza dove è giunto alle 01:00 circa di sabato e
di essere rimasto degente 3 giorni, fino a lunedì sera (pag. 628 incarto AI).
Nel referto dell’11
dicembre 2019 della Clinica __________ figura la diagnosi di disturbo
schizotipico (ICD10: F21), altri disturbi ansiosi misti (ICD10: F41.3) e
episodio depressivo di media gravità (ICD10: F32.1), oltre alla diagnosi
somatica di disturbi dell’inizio e del mantenimento del sonno [insonnia]
(ICD10: G47.0).
I medici hanno affermato:
" (…) Ricovero
volontario su indicazione della Dr.ssa med. __________. Giunge in ambulanza
proveniente dall’Ospedale __________ di __________.
(…).
Trattasi di paziente 45enne, noto in clinica per sindrome
schizotipica e disturbo ansioso al fine di una riesacerbazione dello stato
Considerandi
ansioso e depressivo nell’ultima settimana senza un apparente trigger.
(…).
Il paziente veniva ammesso in Clinica nella prima mattina del
giorno 30.11.2019. Lo stesso giorno veniva valutato in colloquio medico
infermieristico in presenza di medico di II livello e veniva rilevato il
seguente stato psichico: “Vigile lucido orientato nei quattro domini e
collaborante, accessibile al colloquio e ai vissuti. Non ansia critica libera o
somatizzata, adeguato nella relazione. Pensiero corretto nella forma e nel
contenuto, umore non francamente orientato e affettività sintona. Non
aggressività autoeterodiretta, discontrollo degli impulsi o reattività verbale.
Non sucidalità attiva”. Nel primo pomeriggio del giorno 2.12.2019 si
allontanava dalla Clinica senza avvisare il personale di reparto. Nel
pomeriggio del giorno 05.12.2019 il paziente telefonava in reparto,
manifestando la propria intenzione di non rientrare in Clinica. La sera del
giorno 5.12.2019 la cartella veniva chiusa amministrativamente per
allontanamento del paziente superiore a 72 ore.” (pag. 631-632 incarto AI)
Chiamato ad esprimersi in
merito, il medico SMR, dr. med. __________, il 27 dicembre 2019, ha affermato:
" (…)
a) Il ricovero
volontario alla __________ dal mattino del 30 novembre al primo pomeriggio del
2.
dicembre 2019 è giustificato? Da che cosa?
I motivi del ricovero non sono chiari. Il rapporto d’uscita dalla __________
riprende diagnosi ed altri elementi descrittivi del tutto sovrapponibili a
quanto certificato nella lettera d’uscita risalente al ricovero del 2018.
Durante il breve ricovero, non sono stati intrapresi trattamenti specifici e/o
che richiedono un ricovero stazionario rispettivamente diversi dal trattamento
farmacologico dichiarato all’ingresso. In base a quanto ricevuto, non vi sono
elementi oggettivi che giustifichino il ricovero.
b) Dal momento
che l’A. ha lasciato la __________ per volontà sua nelle prime ore del
pomeriggio del 2 dicembre è ammissibile e credibile che il suo stato di salute
in quel giorno fosse stato tale da impedirgli di presentarsi all’appuntamento
peritale in mattinata?
L’assicurato ha lasciato volontariamente la clinica alcune ore
dopo il previsto appuntamento peritale. Lo status descritto nella lettera
d’uscita rispettivamente gli altri atti medici dal 2018 ad oggi non contengono
elementi che lascino anche solo ipotizzare un’assenza o scemata incapacità di
discernimento rispettivamente condizioni medico-psichiatriche tali da impedire
all’assicurato di presentarsi all’appuntamento peritale in mattinata.
c) Si tiene
tuttora necessaria l’effettuazione della perizia psichiatrica per valutare se
sussista o meno il diritto ad una rendita d’invalidità?
Come emerge dagli atti pervenuti, l’assicurato non si è
volontariamente presentato all’appuntamento peritale. È del tutto verosimile
che egli non intenda volontariamente collaborare.
In conclusione, è del tutto inutile perseguire con la perizia.
Procedere con chiusura del caso per mancata collaborazione.” (pag.
634.
incarto)
Con progetto di decisione
del 22 gennaio 2020 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni (pag. 636),
mentre il 26 gennaio 2020 l’insorgente lo ha contestato sostenendo che non
avrebbe potuto recarsi al previsto appuntamento dal dr. med. __________ in
quanto in Ospedale (pag. 639 incarto AI).
2.5
Questo Tribunale, alla luce
dello svolgimento dei fatti e della giurisprudenza applicabile al caso di
specie deve concludere che la decisione dell’amministrazione, per i motivi che
seguono, è corretta.
In concreto con
comunicazione del 12 febbraio 2019 l’UAI ha informato l’insorgente della
necessità di un accertamento medico, ordinando una perizia psichiatrica ad
opera del dr. med. __________ e, conformemente a quanto previsto dall’art. 43
cpv. 3 LPGA, tramite ingiunzione contenuta nel medesimo provvedimento, ha reso
attento l’assicurato che “se egli rifiuta in modo ingiustificato di compiere
il suo dovere di informare o di collaborare, l’ufficio AI può decidere
in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia
(art. 43 LPGA)” (doc. 188, incarto AI, pag. 555 incarto AI, sottolineatura
del redattore).
L’insorgente è pertanto
stato reso attento circa il suo obbligo di collaborare e delle conseguenze in
caso di rifiuto ingiustificato.
La procedura di
accertamento peritale, sospesa in seguito alla richiesta dell’assicurato di
poter previamente esaminare gli atti (pag. 571 incarto AI), è stata riattivata
il 31 maggio 2019 (pag. 591 incarto AI), in seguito alla richiesta dell’allora
rappresentante dell’assicurato (pag. 589 incarto AI).
Quest’ultimo, dopo la
concessione di una proroga, ha preso posizione il 15 luglio 2019 sul previsto
accertamento medico, allegando un certificato della curante, dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, sostenendo l’impossibilità e l’inesigibilità
per il ricorrente di sottoporsi ad una nuova perizia e domandandone in sostanza
l’annullamento (pag. 601-602 incarto AI).
Acquisito il parere del
medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, l’UAI in data
18.
luglio 2019 ha emesso una decisione incidentale in cui, alla luce del
rifiuto di collaborare, ha confermato la necessità di un accertamento medico,
ha confermato il nome del perito ed ha confermato la sede dell’accertamento.
L’amministrazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 43 cpv. 3 LPGA, ha
in sostanza diffidato l’insorgente a sottoporsi alla perizia, evidenziando che in
caso di assenza alla visita medica o di mancata collaborazione attiva, avrebbe
violato il suo dovere di collaborazione e in tal caso l’UAI avrebbe rifiutato
la richiesta di prestazioni del 2 maggio 2018. L’amministrazione ha indicato
all’assicurato che avrebbe avuto 30 giorni di tempo per interporre ricorso
contro la predetta decisione se non fosse stato d’accordo.
Così facendo l’UAI ha
assegnato contestualmente anche un termine di riflessione.
L’amministrazione ha così
ossequiato alle condizioni previste dall’art. 43 cpv. 3 LPGA.
Del resto l’insorgente ha
rinunciato ad impugnare il provvedimento (cfr. pag. 608 incarto AI) e si è
detto disponibile a presentarsi alla perizia psichiatrica (cfr. pag. 614 e 616
incarto AI).
2.6
Accertato che l’UAI ha
applicato correttamente l’art. 43 LPGA e che infine l’assicurato non ha opposto
resistenza alla decisione dell’amministrazione di sottoporlo ad un accertamento
specialistico in ambito psichiatrico, resta da esaminare se l’assenza alla
visita peritale del 2 dicembre 2019 alle ore 10:00 presso il dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, è stata giustificata.
La risposta è negativa.
Dagli atti emerge che
domenica 1° dicembre 2019 delle ore 16:47 l’insorgente ha informato l’UAI di
essere ricoverato in clinica (pag. 626 incarto AI). Martedì 3 dicembre 2019 il
ricorrente ha sostenuto di essersi recato al pronto soccorso dell’Ospedale __________
venerdì sera, di essere stato trasferito all’__________ di __________ con
un’autoambulanza dove è giunto alle 01:00 circa di sabato e di essere rimasto
degente 3 giorni, fino a lunedì sera (pag. 628 incarto AI).
Dal referto dell’11
dicembre 2019 della Clinica __________ emerge che si è trattato di un ricovero
volontario (pag. 631 incarto AI: “[…] ricovero volontario su indicazione
della Dr.ssa med. __________. Giunge in ambulanza proveniente dall’Ospedale __________
di __________”) e che l’insorgente non è stato sottoposto a trattamenti
specifici (pag. 632 incarto AI: ”[…] Consulti internistici richiesti Non
sono stati richiesti o effettuati consulti internistici”; “[…] Esami di
laboratorio o strumentali Non effettuati”) o diversi rispetto al
trattamento farmacologico dichiarato all’ingresso, che del resto è il medesimo
di quello indicato dalla curante, dr.ssa med. __________, nel rapporto medico
del 5 settembre 2018 (cfr. pag. 533 incarto AI).
Egli, all’arrivo
all’ospedale __________, era vigile, lucido, orientato nei quattro domini,
collaborante e accessibile al colloquio e ai vissuti. Non vi era ansia critica
o somatizzata, era adeguato nella relazione. Il pensiero era corretto nella
forma e nel contenuto, l’umore non era francamente orientato e l’affettività era
sintona. Non vi era aggressività autoeterodiretta, discontrollo degli impulsi o
reattività verbale. Non era presente una suicidalità attiva (pag. 632 incarto
AI).
Il ricorrente ha lasciato
di sua spontanea volontà il nosocomio nel pomeriggio del 2 dicembre 2019, ossia
poche ore dopo la prevista visita presso il dr. med. __________ ed il 5
dicembre 2019 ha telefonato informando il nosocomio di non avere intenzione di
voler rientrare in Clinica (pag. 632 incarto AI).
Alla luce dello
svolgimento dei fatti ed alla lettura del referto della Clinica __________ non
vi sono pertanto elementi medici oggettivi per ritenere che l’assenza alla
visita peritale fosse giustificata da motivi valetudinari (tra cui l’asserita,
ma non comprovata, assenza o diminuita capacità di discernimento) e che
l’insorgente si trovasse nell’impossibilità, dal lato medico, di recarsi
all’appuntamento del 2 dicembre 2019. Sia il ricovero che la dimissione dal
nosocomio sono avvenuti su base volontaria e la degenza non ha comportato esami
di laboratorio o strumentali (pag. 632 incarto AI), né la modifica della terapia
farmacologica (che è rimasta quella prescritta dalla curante; cfr. pag. 533
incarto AI).
Neppure vi sono motivi per
ritenere che il comportamento sia dovuto alla patologia di cui è affetto il
ricorrente. Come evidenzia l’UAI in sede di risposta, le difficoltà di insight
derivano da un limite funzionale della nota sindrome schizotipica (ICD 10 F
21.0; cfr. pag. 533 incarto AI, punto 2.2 e punto 2.5) che non hanno impedito
all’insorgente, in passato, di essere sottoposto a perizie mediche.
Non può essere d’aiuto
all’insorgente la circostanza che l’amministrazione ha rifiutato l’invio
diretto degli atti all’assicurato, sostenendo che ciò avrebbe potuto ripercuotersi
sfavorevolmente suo stato di salute. Il fatto che l’interessato sia affetto da
una patologia, non lo rende ancora incapace di sottoporsi ad una perizia.
Ne segue che non vi è
alcun motivo giustificativo alla base della mancata apparizione del ricorrente
alla visita del 2 dicembre 2019 presso il perito.
2.7
Come già avuto occasione di
rammentare nella sentenza 32.2017.27 dell’11 settembre 2017, la sanzione, presa
in applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, deve essere proporzionata (sentenza
9C_244/2016 del 16 gennaio 2017; cfr. anche la sentenza 9C_477/2018 del 28
agosto 2018).
In concreto, il TCA nel
precedente procedimento aveva già indicato le ragioni per le quali a giusta
ragione l’UAI, visto il lungo tempo trascorso dall’ultima perizia del 23
dicembre 2009, aveva ordinato l’allestimento di un nuovo accertamento medico
(cfr. sentenza 32.2017.27 dell’11 settembre 2017, consid. 2.7.1).
La situazione non è
cambiata.
Agli atti non vi sono elementi
medici oggettivi per poter riconoscere al ricorrente una rendita AI.
Dopo l’inoltro della nuova
domanda nel maggio 2018, a cui non era stata allegata documentazione medica,
sono segnatamente stati prodotti, oltre all’usuale rapporto medico della
curante, dr.ssa med. __________, del 5 settembre 2018 (pag. 530 e seguenti
incarto AI), la perizia del 17 giugno 2018 della dr.ssa med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia (pag. 544 e seguenti incarto AI), che tuttavia non
si esprime circa la capacità lavorativa del ricorrente ma unicamente in
relazione alla necessità o meno di proseguire il ricovero coatto presso la
Clinica __________ e i referti del 5 luglio 2018 (pag. 519 incarto AI) e
dell’11 dicembre 2019 (pag. 631 e seguenti incarto AI) di quest’ultimo
nosocomio, dai quali tuttavia nulla emerge circa la capacità lavorativa del
ricorrente a lungo termine.
Respingendo la richiesta
di prestazioni l’UAI non ha pertanto violato il principio di proporzionalità,
né ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento.
Ne segue che anche su
questo punto la decisione impugnata merita conferma.
2.8
Con il ricorso l’assicurato
afferma di “volersi sottoporre agli accertamenti d’autorità necessari”
(doc. I, pag. 12).
Il Tribunale federale ha
rammentato che un ricorso nel quale l’insorgente si dichiara d’accordo di
sottoporsi alla perizia prospettata deve, se del caso, essere considerato come
una nuova domanda (sentenza 9C_477/2018 del 28 agosto 2018).
L’incarto deve pertanto
essere trasmesso all’UAI affinché si pronunci su questa nuova richiesta di
prestazioni.
Il ricorrente, da parte
sua, è invitato a dar seguito all’eventuale convocazione peritale, ciò che del
resto è nel suo interesse.
2.9
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell’assicurato.
Quest’ultimo chiede
tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della
relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se
l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza
giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di
giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il
diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr.
art. 29 cpv. 3 Cost. fed.).
In concreto, dal
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria emerge che l’insorgente
è al beneficio dell’assistenza, ciò che rende priva di oggetto la richiesta del
ricorrente di richiamare gli incarti __________.
In tali circostanze
l’indigenza deve essere ammessa.
Considerato che
l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui
l'intervento di un legale appare senz'altro giustificato e che le
argomentazioni non erano palesemente destituite di esito favorevole, il TCA
ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato
l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente
dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202
del 16 maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23
maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174;
DTF 124 V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
Di conseguenza RI 1 è
ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
3. L’incarto
è trasmesso all’UAI per i suoi incombenti.
4. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
5. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti