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Decisione

32.2020.54

Violazione dell'obbligo di collaborare (art. 43 cpv. 3 LPGA). Assicurato non si è sottoposto alla perizia psichiatrica. Conferma del rifiuto delle prestazioni

22 ottobre 2020Italiano54 min

tratta di un paziente alla prima ammissione in Clinica. Seguito dalla psichiatra

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.54

cs

Lugano

22 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 maggio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 4 marzo 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 4 novembre

2010 l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI), dopo aver acquisito

una perizia del 23 dicembre 2009 allestita dal dr. med. __________ per il

tramite del __________, ha posto RI 1, nato nel 1974, al beneficio di una

rendita intera d’invalidità dal 1° aprile 2010 (pag. 146 seg. incarto AI).

1.2. Nel corso del mese di

febbraio 2013 l’UAI ha avviato una procedura di revisione (pag. 159 incarto

AI), al termine della quale ha confermato il diritto alla rendita con scritto

del 6 agosto 2013 (pag. 179 incarto AI). Un’ulteriore revisione ha dato il

medesimo esito in data 6 novembre 2014 (pag. 195 incarto AI).

1.3. L’amministrazione ha avviato

una nuova procedura di revisione nel corso del mese di marzo 2015.

1.4. Con comunicazione del 23

giugno 2016 l’UAI ha informato RI 1 circa la necessità di procedere ad una

rivalutazione del suo stato di salute e lo ha convocato per una visita peritale

da tenersi il 9 agosto presso il dr. med. __________ del __________ di __________

(pag. 255 incarto AI).

1.5. Il 21 luglio 2016 il medico

curante dell’assicurato, Dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha chiesto all’UAI di posticipare l’appuntamento (pag. 258

incarto AI), ciò che l’amministrazione, sulla base del parere del medico SMR,

dr. med. __________, del 27 luglio 2016, ha negato (pag. 261 incarto AI). In

seguito alla mancata presenza di RI 1 all’appuntamento del 9 agosto 2016, il 19

agosto 2016 l’assicurato è stato diffidato a dichiarare in forma scritta entro

il 6 settembre se intendeva o meno sottoporsi all’accertamento medico. Il 6

settembre 2016 l’interessato ha scritto via e-mail al dr. med. __________,

medico SMR, senza prendere posizione (pag. 275 incarto AI). Il 7 settembre 2016

l’UAI ha assegnato a RI 1 un termine scadente il 26 settembre 2016 per informare

l’amministrazione circa la disponibilità a sottoporsi alla perizia (pag. 276

incarto AI).

1.6. Con progetto di decisione del

12 ottobre 2016, scaduto infruttuoso il termine assegnato all’assicurato, l’UAI

ha soppresso la rendita AI (pag. 279 incarto AI).

1.7. In seguito alle osservazioni

prodotte da RI 1 (pag. 283 incarto AI), il 4 novembre 2016 l’UAI ha informato

l’interessato che avrebbe dovuto ritornare la dichiarazione circa la volontà di

sottoporsi al citato accertamento, entro il 14 novembre 2016, pena la

soppressione della rendita (pag. 284 incarto AI).

1.8. Con e-mail del 13 novembre

2016 RI 1 si è detto disposto a presentarsi agli accertamenti peritali (pag.

286 incarto AI). Il 15 novembre 2016 l’UAI ha trasmesso all’assicurato la preposta

dichiarazione da ritornare entro il 25 novembre 2016 (pag. 287 incarto AI). A

causa di un disguido non imputabile all’assicurato, la dichiarazione è

nuovamente stata inviata il 21 novembre 2016 (pag. 289 incarto AI).

L’assicurato l’ha ritornata il 29 novembre 2016 debitamente firmata (pag. 291

incarto AI).

1.9. Con scritto del 6 dicembre

2016 l’UAI ha di conseguenza fissato due nuovi appuntamenti, il 17 gennaio 2017

ed il 27 gennaio 2017 (pag. 292 incarto AI).

1.10. Con lettera del 2 gennaio 2017,

cui ha allegato un certificato del 20 dicembre 2016 della dr.ssa med. __________,

RI 1, ha chiesto l’annullamento degli appuntamenti e la continuazione del

versamento della rendita (pag. 296 incarto AI).

1.11. Il 10 gennaio 2017

l’amministrazione, ripercorsa l’intera fattispecie, ha mantenuto gli

appuntamenti fissati per il mese di gennaio 2017, ritenuto che in caso di

assenza dell’assicurato, la prestazione sarebbe stata soppressa (pag. 303

incarto AI).

1.12. Con e-mail del 17 gennaio 2017

delle ore 16.23 RI 1 ha informato l’UAI di essere impossibilitato a presenziare

all’accertamento medico ed ha allegato un certificato della dr.ssa med. __________,

__________ __________ che ha attestato come l’interessato “è stato visitato

al Pronto Soccorso. Si ritiene indicato riposo a casa per la giornata odierna”

(pag. 306 incarto AI).

1.13. Con decisione del 23 gennaio

2017 l’UAI ha soppresso la rendita AI (pag. 309 incarto AI).

1.14. RI 1, allora rappresentato

dall’avv. __________, è insorto al TCA contro la predetta decisione. Con

sentenza 36.2017.27 dell’11 settembre 2017 il TCA ha respinto il ricorso ed ha accolto

l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.15. Il 2 maggio 2018 RI 1 ha

inoltrato una nuova domanda di prestazioni ed ha chiesto di poter visionare

l’incarto (pag. 490 incarto AI).

1.16. Acquisita la documentazione

medica ritenuta necessaria, il parere del 17 luglio 2018 (pag. 525 incarto AI)

e del 18 febbraio 2019 (pag. 568 incarto AI) del medico SMR, dr. med. __________

e lo svincolo da parte del __________, l’UAI ha informato RI 1 che la sua

richiesta di esame degli atti sarebbe stata evasa nel senso che l’incarto

sarebbe stato trasmesso al medico curante, previa indicazione dei dati del

professionista cui trasmettere la documentazione (pag. 561 incarto AI).

1.17. Nel frattempo, dopo aver

ottenuto ulteriori atti medici, tra cui la valutazione peritale del 17 giugno

2018 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, allestita su

richiesta della __________ __________ in seguito ad un ricovero coatto dal 4

giugno 2018 presso la Clinica __________, e dopo aver sottoposto la

documentazione al medico SMR, dr. med. __________ in data 11 ottobre 2018 (pag.

541 incarto AI), l’UAI, il 12 febbraio 2019, ha informato RI 1 della necessità

di allestire una perizia psichiatrica (pag. 554 incarto AI).

1.18. In seguito ad un’email

dell’assicurato che chiedeva di poter avere accesso direttamente a tutti gli

atti senza passare tramite il proprio medico curante (pag. 566 incarto AI), il

19 febbraio 2019 l’amministrazione ha chiesto al dr. med. __________ di tenere

in sospeso l’accertamento peritale (pag. 569 incarto AI).

1.19. In data 22 febbraio 2019 l’UAI

ha emesso una decisone incidentale con la quale ha confermato la necessità di

consultazione indiretta dell’incarto ed ha segnalato che sino all’effettiva

consultazione degli atti la procedura di accertamento peritale di cui alla

comunicazione del 12 febbraio 2019 (e i relativi termini di contestazione) sarebbe

stata sospesa (pag. 570 incarto AI). Al fine di una rapida conclusione della

procedura l’amministrazione ha invitato l’interessato a sottoscrivere la

procura inviatagli ed allegata alla decisione per permettere l’invio

dell’incarto al medico scelto.

1.20. Il 4 aprile 2019 l’UAI ha

scritto a RI 1, indicando che avrebbe proceduto con l’allestimento della

perizia e gli ha assegnato un termine scadente il 2 maggio 2019 per sollevare

eventuali obiezioni fondate circa il nome del perito e per porre eventuali domande

complementari (pag. 573 incarto AI).

1.21. In seguito ad una

contestazione dell’8 aprile 2019 di RI 1, l’UAI ha ammesso di essere incorsa in

un disguido ed ha assegnato all’assicurato un termine scadente il 2 maggio 2019

per comunicare l’indirizzo del medico a cui trasmettere gli atti (pag. 575

incarto AI).

1.22. Dopo ulteriori scambi di

corrispondenza, il 31 maggio 2019 l’UAI ha trasmesso l’incarto all’allora

rappresentante dell’assicurato, avv. __________, attivo presso __________,

sconsigliandone la visione diretta da parte dell’assicurato ed ha riattivato la

procedura peritale, assegnando un termine scadente il 14 giugno 2019, poi

prorogato fino al 15 luglio 2019, per eventualmente presentare obiezioni nei

confronti della comunicazione del 12 febbraio 2019 (pag. 592 incarto AI).

1.23. Ottenute le osservazioni

dell’avv. __________ (pag. 601 incarto AI) e acquisito il parere del medico

SMR, dr. med. __________ (pag. 597 incarto AI), con decisione incidentale del

18 luglio 2019 l’UAI ha confermato la necessità di un accertamento medico, del

perito e della sede dell’accertamento (pag. 605 incarto AI).

1.24. Dopo aver contattato a più

riprese la curante, dr.ssa med. __________, per sincerarsi circa la presenza

dell’assicurato alla valutazione peritale (pag. 609, 611, 613, 614, 615 incarto

AI), ed aver ricevuto, il 17 settembre 2019, per il tramite della curante, la

disponibilità dell’assicurato a sottoporsi all’accertamento medico (pag. 614

incarto AI), il 30 settembre 2019 l’UAI ha convocato RI 1 per lunedì 2 dicembre

2019 alle 10.00 presso il dr. med. __________ (pag. 619 incarto AI).

1.25. Con e-mail del 1°dicembre 2019

(domenica) delle ore 16:47 RI 1 ha informato l’UAI di essere ricoverato in

clinica (pag. 626 incarto AI). Interpellato in merito, l’assicurato martedì 3

dicembre 2019 ha affermato di essersi recato al pronto soccorso dell’Ospedale __________

venerdì sera, di essere stato trasferito all’__________ di __________ con

un’autoambulanza dove è giunto alle 01:00 circa di sabato e di essere rimasto

degente 3 giorni, fino a lunedì sera (pag. 628 incarto AI).

1.26. Dopo aver acquisito il

rapporto di dimissione della Clinica __________ dell’11 dicembre 2019 (pag. 631

incarto AI) e la valutazione del 27 dicembre 2019 del medico SMR, dr. med. __________

(pag. 634 incarto AI), con decisione del 4 marzo 2020, preavvisata dal progetto

del 22 gennaio 2020 (pag. 636 incarto AI), l’UAI ha respinto la richiesta di

prestazioni con le seguenti motivazioni:

" Con

decisione del 23.01.2017 (confermata dal TCA tramite Sentenza dell’11.09.2017)

le è stata soppressa la rendita intera con grado AI del 100% in corso dal

01.04.2010 in quanto non si è attenuto all’obbligo di collaborare.

Con decisione incidentale del 18.07.2019 per tramite del suo ex

rappresentante legale è stato informato sulle conseguenze qualora l’obbligo di

collaborare non venisse, nuovamente, adempiuto.

Considerato come lei non si sia presentato al previsto

appuntamento del 02.12.2019 presso il Dr. __________ si rifiuta il diritto a

prestazioni causa il persistere dell’infrazione dell’obbligo di collaborare

(art. 43 LPGA).

Osservazioni al progetto di decisione del 22.01.2020:

Abbiamo ricevuto le sue mail del 26.02.2020 e del 18.02.2020.

Come già comunicatole via posta elettronica il 28.01.2020

ribadiamo che il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) ha ritenuto che il

ricovero dal mattino del 30.11.2019 al pomeriggio del 02.12.2019 non era

medicalmente giustificato e lei dunque avrebbe potuto benissimo presentarsi

all’accertamento peritale previsto lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 10:00.”

(doc. A2)

1.27. RI 1, rappresentato dall’avv. RA

1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e

domandando di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (doc. I).

L’insorgente contesta il

rifiuto di attribuirgli una rendita, sostenendo che l’amministrazione sarebbe

stata condizionata da quanto accaduto nell’ambito della precedente procedura.

Egli sottolinea la

contraddizione delle posizioni dell’UAI circa la sospensione della procedura

peritale con contestuale richiesta di dar seguito all’accertamento medico, rilevando

che si è visto misconoscere la validità del ricovero presso la Clinica __________

allorché gli viene rifiutato l’accesso agli atti, in violazione del diritto di

essere sentito, per motivi medici.

Il ricorrente sostiene che

la sua situazione valetudinaria è peggiorata rispetto a quanto accertato al momento

della revisione, tant’è che l’UAI intendeva allestire una nuova perizia

psichiatrica. Il ricovero avvenuto presso la clinica psichiatrica è un fatto

nuovo, così come la sintomatologia mista ansiosa depressiva associata a

suicidalità.

L’insorgente contesta che

siano ossequiati i presupposti legali (formali e materiali) per la sanzione

decisa dall’UAI poiché non sarebbe stata emessa una valida diffida scritta ai

sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA.

L’assicurato sostiene di

essere stato informato circa il possibile rifiuto delle prestazioni nel caso di

violazione dell’obbligo di collaborare per la prima volta mediante decisione

incidentale del 18 luglio 2019, con la quale venivano confermate la necessità

di un accertamento medico, la scelta del perito e la sede dell’accertamento.

Successivamente, nel corso

del mese di settembre 2019, l’UAI ha fatto riferimento alla possibilità di

pronunciarsi sugli atti acquisiti all’incarto, di emanare una decisione di non

entrata in materia o di rifiutare le prestazioni, solo in relazione

all’eventuale rifiuto ingiustificato di fornire informazioni, ma non in merito

all’obbligo di collaborare.

Secondo il ricorrente,

l’amministrazione non lo ha adeguatamente informato circa le conseguenze della

sua mancata collaborazione.

Inoltre l’UAI, in seguito

alla mancata presenza alla visita peritale del 2 dicembre 2019, non lo ha

diffidato per iscritto avvertendolo delle conseguenze giuridiche e non gli ha

assegnato un adeguato termine di riflessione, ma ha emanato direttamente il

progetto di decisione.

Per l’assicurato, la

decisione è di conseguenza prematura, errata, irrita e contraria ai disposti

legali ed al principio di proporzionalità.

Secondo l’insorgente se la

procedura seguita dall’UAI fosse ritenuta corretta, occorrerebbe tener conto

della tempestiva informazione circa la sua assenza, che oltretutto era

giustificata medicalmente.

Egli afferma poi che la

curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha posto la

nuova diagnosi di completa mancanza di insight,

che confermerebbe

l’aggravamento del suo stato di salute. Tale patologia ha quale conseguenza che

la persona malata non si rende minimamente conto del suo stato di salute ed il

grado di consapevolezza della malattia è nullo. La patologia lo rende incapace

di intendere e di volere, rispettivamente di porsi in maniera coerente rispetto

al proprio stato di salute e della situazione che ne consegue.

Da qui anche l’abbandono

della Clinica __________ in data 2 dicembre 2019, erroneamente letta dal medico

SMR quale elemento di prova dell’asserita assenza di aspetti patologici tali da

giustificare l’assenza alla visita peritale.

Il ricorrente ribadisce di

voler collaborare ed a comprova della sua intenzione di sottoporsi agli

accertamenti, evidenzia di essere stato oggetto di una perizia nel giugno 2018

ad opera della dr.ssa med. __________.

L’assicurato rammenta poi

che se la persona assicurata si rifiuta, dopo ingiunzione, di collaborare,

l’assicuratore può decidere sulla base degli atti. L’UAI avrebbe di conseguenza

dovuto prendere una decisione entrando nel merito della domanda e riconoscendo

il diritto a prestazioni.

1.28. Con risposta del 3 giugno 2020,

cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI propone la reiezione del ricorso (doc.

VI). Riassunta la fattispecie, l’amministrazione ritiene che con la decisione

incidentale del 18 luglio 2019 ha diffidato l’assicurato a sottoporsi a una

perizia conformemente alle esigenze poste dall’art. 43 cpv. 3 LPGA, affermando

che “il termine di riflessione era evidentemente equivalente a quello

necessario per la crescita in giudicato della stessa” e che “più in

generale, nell’incarto sono presenti plurime diffide contenenti l’indicazione

chiara e precisa della conseguenza in caso di persistere di una (qualsivoglia)

ulteriore mancata collaborazione (cfr. ad esempio i doc. 205, 206 e 207 incarto

AI)”. Per l’amministrazione inoltre non vi sarebbe alcun motivo che possa

giustificare l’assenza dell’assicurato alla visita peritale del 2 dicembre

2019.

1.29. Dopo aver chiesto (doc. VIII)

ed ottenuto (doc. IX), la possibilità di esprimersi tramite una replica, l’insorgente

il 26 giugno 2020 ha ribadito che il comportamento tenuto prima della nuova

domanda non può pregiudicare l’attuale situazione e che l’accesso agli atti ed

il suo diritto di essere sentito è stato violato poiché ha diritto di ricevere

la documentazione che lo concerne. Inoltre sottolinea come un ricovero coatto o

volontario susseguente ad una crisi psichiatrica debba essere ritenuto un

valido e giustificato motivo per posticipare una visita peritale (doc. X).

1.30. Con osservazioni del 7 luglio

2020, trasmesse per conoscenza all’insorgente (doc. XIII), l’UAI ha evidenziato

che l’integralità del dossier dell’assicurato è stato inviato il 31 maggio 2019

all’avv. __________ (scritto in cui sono state altresì suggerite le modalità di

consultazione indiretta dell’incarto da parte dell’assicurato) e il 20 aprile

2020 all’avv. RA 1. Per cui il diritto di essere sentito è stato rispettato

(doc. XII).

in diritto

in ordine

2.1. L’insorgente fa valere una

violazione del diritto di essere sentito poiché non avrebbe potuto avere

accesso agli atti se non indirettamente tramite il medico da lui scelto.

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006

nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,

127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.

4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF

126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi

citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con

riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Nel caso di specie non è

ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito dell’assicurato.

Infatti, il 31 maggio 2019

l’amministrazione ha trasmesso all’allora rappresentante dell’assicurato copia

dell’incarto, pur sconsigliando di dar visione diretta del dossier senza

l’intermediazione di un medico (doc. 591 incarto AI). Lo stesso avv. __________,

nell’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio in sede amministrativa dell’8 aprile 2020 ha tra l’altro affermato a

pag. 2, punto 3: “[…] Di qui le ragioni del mio intervento, che ha permesso

prima di tutto di sbloccare la situazione consentendo la trasmissione degli

atti dell’assicurato” (pag. 653 incarto AI).

Inoltre, in data 20 aprile

2020, su richiesta dell’attuale patrocinatore, avv. RA 1 (pag. 659 incarto AI),

l’UAI ha trasmesso in visione gli atti componenti l’incarto AI masterizzati su

Compact disc (CD).

Egli, per il tramite dei

suoi rappresentanti, ha pertanto avuto accesso all’intero incarto.

Non è

pertanto ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito.

nel

merito

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Va

ancora rammentato che per l’art. 43 cpv. 1 LPGA l’assicuratore esamina le

domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le

informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe

per scritto.

Secondo

l’art. 43 cpv. 2 LPGA se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami

medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve

sottoporvisi.

Ai

sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA se l’assicurato o altre persone che pretendono

prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di

compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo

diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver

impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o

chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.

Secondo

la giurisprudenza l’amministrazione può ordinare l’allestimento di una perizia

e rendere attento l’assicurato del suo obbligo di collaborare. È possibile, in

caso di rifiuto di collaborare, dopo comminatoria ed assegnazione di un termine

di riflessione, sanzionare la persona assicurata, ai sensi dell’art. 43 cpv. 3

LPGA, anche con la sospensione delle prestazioni fino al momento in cui la

persona assicurata si dichiara disposta a sottoporsi senza riserve alla perizia

ordinata mediante decisione cresciuta in giudicato (sentenza 9C_244/2016 del 16

gennaio 2017, consid. 3.1 con rinvio alla DTF 139 V 585).

In

una sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017 il TF ha accolto un ricorso

dell’UAI del Canton San Gallo che aveva sospeso il versamento della rendita ad

un assicurato, al beneficio di una rendita intera, confermata dopo una

revisione, e che, dopo essere stato reso attento che in caso di rifiuto a

sottoporsi ad una perizia la rendita sarebbe stata sospesa, pur presentandosi

all’appuntamento peritale si è comportato in maniera tale da impedire al medico

psichiatra l’allestimento del referto (cfr. i fatti: “[…] Nachdem der Versicherte zum Untersuchungsgespräch beim Psychiater

Dr. med. C.________ nicht erschienen war, wurde er von der IV-Stelle

aufgefordert, sich einer Begutachtung durch das Zentrum B.________ zu

unterziehen. Dabei wurde er im Schreiben vom 8. August 2014 darauf hingewiesen,

dass die Rentenleistungen eingestellt würden, wenn er sich nicht untersuchen

lasse. In der Folge wurde für den 1. Oktober 2014 ein neuer Untersuchungstermin

bei Dr. med. C.________ vereinbart. Gemäss Bericht des Psychiaters vom 2.

Oktober 2014 konnte die Untersuchung infolge des aggressiven und auffälligen

Verhaltens des Versicherten nicht durchgeführt werden. Mit Verfügung vom 29.

Mai 2015 hob die IV-Stelle die Invalidenrente auf Ende des der Zustellung der

Verfügung folgenden Monats auf. […]”).

L’Alta Corte ha confermato

l’agire dell’UAI („[…] 3.2. Der Beschwerdegegner hat die psychiatrische Begutachtung

unbestrittenermassen verhindert, wie Dr. med. C.________ im Bericht vom 2.

Oktober 2014 im Einzelnen geschildert hat, wobei sein Verhalten nicht mit den

in den Akten aufgeführten psychischen Störungen erklärt werden könne und für

einige der diagnostizierten Leiden hochgradig untypisch sei. Das Vorliegen

eines strategischen, zweckgebundenen Verhaltens könne nicht ausgeschlossen werden.

Hinreichend schlüssige Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdegegner zum

vorgesehenen Untersuchungszeitpunkt nicht urteilsfähig war, fehlen, woran

nichts ändert, dass die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde angeblich daran

zweifelte, dass der Versicherte den Begutachtungstermin einhalten würde. Somit

ist als erstellt zu betrachten, dass der Beschwerdegegner seinen

Mitwirkungspflichten nach vorgängig durchgeführtem Mahn- und

Bedenkzeitverfahren im Sinne von Art. 43 Abs. 3 ATSG in unentschuldbarer Weise

nicht nachgekommen ist. Wie die IV-Stelle zutreffend bemerkt, setzt die

Erfüllung des in Art. 43 Abs. 3 ATSG umschriebenen Sachverhalts der Missachtung

der Mitwirkungspflichten nicht voraus, dass die Verwaltung der versicherten

Person in allen Einzelheiten vorschreiben müsste, wie sie sich zu verhalten

hat. Ebenso wenig kann es für die Einhaltung der Auflage, sich einer

Begutachtung zu unterziehen, genügen, in den Praxisräumlichkeiten des

Gutachters zu erscheinen. Die Verwaltung war daher grundsätzlich befugt, die

Rentenzahlungen einzustellen. 3.3. Zu berücksichtigen ist jedoch auch bei

der nach Art. 43 Abs. 3 ATSG zu verfügenden Sanktion der

Verhältnismässigkeitsgrundsatz. Denn wenn die verweigerte Mitwirkung in einem

späteren Zeitpunkt erbracht wird, kann sich die festgelegte Sanktion nur auf

diejenige Zeitspanne beziehen, während der die Mitwirkung verweigert wurde (BGE 139 V 585 E. 6.3.7.5 S. 590 f.). Spätestens bei der nachträglichen Erklärung der

Mitwirkungsbereitschaft entfällt der Kausalzusammenhang zwischen der verfügten

Leistungseinstellung und der Verletzung der Mitwirkungspflicht. Hat indessen -

wie im hier zu beurteilenden Fall - die versicherte Person die ihr obliegende

Mitwirkung später nicht ausdrücklich und vorbehaltlos angeboten, hat sie keinen

Anspruch darauf, dass ihr die Invalidenrente auf Zusehen hin weiterhin

auszurichten ist. Andernfalls hätte es der Versicherte in der Hand, die Dauer

der Rentenzahlungen zu verlängern. Analog zum Fall einer anhaltenden

Mitwirkungspflichtverweigerung im Falle einer Erstanmeldung zum Leistungsbezug

bei der Invalidenversicherung gemäss Art. 21 Abs. 4 ATSG hat hier die verfügte

Einstellung der Invalidenrente vorerst auf Dauer zu erfolgen, wobei eine später

allenfalls erklärte Bereitschaft, an der psychiatrischen Begutachtung

mitzuwirken, als Neuanmeldung zu betrachten wäre (Urteile 9C_994/2009 vom 22.

März 2010 E. 5, 8C_733/2010 vom 10. Dezember 2010 E. 5.6). Massgebend ist der

Zeitpunkt, in welchem der Versicherte seine verweigernde Haltung aufgibt und

sich bereit erklärt, sich der gebotenen medizinischen Untersuchung zu

unterziehen, und es ist für die Zukunft zu prüfen, ob auf die bisherige

Leistungsablehnung zurückzukommen ist (zitiertes Urteil 9C_994/2009 E. 4). 3.4. Da

der Versicherte im vorliegenden Fall keine Bereitschaft, sich psychiatrisch

begutachten zu lassen, an den Tag gelegt hat, hat für die Beschwerdeführerin

kein Grund bestanden, die Einstellung der Invalidenrente gemäss Verfügung vom

29. Mai 2015 zu befristen. Kommt der Beschwerdegegner indessen später auf seine

verweigernde Haltung zurück, indem er seine Bereitschaft erklärt, sich einer

zumutbaren psychiatrischen Abklärung zu unterziehen, wird die Verwaltung die

entsprechende Erklärung als Neuanmeldung entgegenzunehmen und ab jenem

Zeitpunkt pro futuro zu prüfen haben, ob die Voraussetzungen für den Anspruch

auf eine Invalidenrente wiederum erfüllt sind.”).

Va

anche segnalata la sentenza 9C_372/2015 del 19 febbraio 2016 dove il TF, al

consid. 4.1.2, ha confermato la sospensione del versamento della prestazione ad

un assicurato che si è rifiutato di collaborare e che era stato reso attento

delle conseguenze dell’eventuale mancanza di collaborazione (“(…) Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 43 al. 3 LPGA dans

un cas où des prestations sont en cours et où l'assuré qui les perçoit refuse

de manière inexcusable de se conformer à son devoir de renseigner ou de

collaborer à l'instruction de la procédure de révision, empêchant par là que l'organe

d'exécution de l'assurance-invalidité établisse les faits pertinents, suppose

que le fardeau de la preuve soit renversé. En principe, il incombe bien à

l'administration d'établir une modification notable des circonstances

influençant le degré d'invalidité de l'assuré, si elle entend réduire ou

supprimer la rente. Toutefois, lorsque l'assuré refuse de façon inexcusable de

la renseigner, il lui est impossible de démontrer les faits conduisant à une

modification du taux d'invalidité. Dans un tel cas, lorsque l'assuré empêche

fautivement que l'office AI administre les preuves nécessaires, il convient

d'admettre un renversement du fardeau de la preuve (cf. consid. 2.2 non publié de l'ATF 129 III 181; HANS PETER WALTER, Beweis und Beweislast im

Haftpflichtprozessrecht, in Haftpflichtprozess 2009, p. 47 ss, p. 58). Il appartient alors à l'assuré d'établir que son état de santé, ou

d'autres circonstances déterminantes, n'ont pas subi de modifications susceptibles

de changer le taux d'invalidité qu'il présente (arrêt 9C_961/2008 du 30

novembre 2009 consid. 6.3.3, in SVR 2010 IV n° 30 p. 94). La violation

intentionnelle, par le recourant, de son obligation d'annoncer son changement

de domicile a placé l'organe d'exécution de l'AI dans l'impossibilité d'assumer

ses tâches puisqu'il ne pouvait plus le contacter. Concrètement, l'OAI-VD qui

était en charge du dossier n'était plus en mesure de s'assurer du bien-fondé du

maintien de la rente et n'aurait, en particulier, pas pu procéder à la révision

périodique du droit à cette prestation qui avait été prévue au plus tard en mai

2006 lors de son octroi (cf. communication du 16 avril 2003. Par son silence,

le recourant aurait aussi évité la mise en oeuvre de mesures de précaution que

l'administration doit prendre lorsque des rentes sont servies à l'étranger (cf.

art. 74 RAVS et 83 RAI). La suppression de la rente ne constituait donc pas, en

pareilles circonstances, une mesure disproportionnée, à tout le moins à compter

du moment où devait intervenir la révision d'office de la rente en mai 2006 et

où le recourant aurait manqué de manière inexcusable à son devoir de collaborer

à l'instruction. Le non versement des prestations à partir de septembre 2006

n'est donc pas contraire au principe de la proportionnalité.”).

Cfr.

anche STCA 32.2017.37+38 dell’11 settembre 2017 e STCA 36.2018.38 del 23 luglio

2018.

Con

sentenza 9C_742/2018 del 18 dicembre 2018 pubblicata in SVR 4/5 2019, IV Nr.

33, il Tribunale federale ha deciso il caso di un’assicurata a cui, nell’ambito

di una procedura dell’AI, non era stato assegnato un termine di diffida ai

sensi dell’art. 21 cpv. 4 LPGA poiché secondo l’UAI con l’emissione del

preavviso (progetto di decisione) la persona assicurata avrebbe già avuto la

possibilità di riflettere in merito al suo agire nel termine per l’inoltro

delle osservazioni.

Va qui rammentato che

l’art. 21 cpv. 4 LPGA ha un contenuto in gran parte simile a quello dell’art.

43 cpv. 3 LPGA ma concerne le cure e i provvedimenti d’integrazione

professionale. Il disposto prevede che le prestazioni possono essere

temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato,

nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e

un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone, oppure, entro i

limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una

cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente

esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o

una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti

d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.

Dalla fattispecie

giudicata dal TF emerge che dopo aver deciso, il 9 settembre 2016, di mettere

in atto provvedimenti di integrazione professionale durante i quali la rendita

continuava ad essere versata, il 15 febbraio 2017 l’UAI aveva telefonato alla

persona assicurata per sapere se quest’ultima avrebbe continuato a partecipare

alle misure di integrazione. L’assicurata aveva risposto che avrebbe voluto

prima discuterne con il suo rappresentante. L’amministrazione gli ha allora

segnalato che in caso di interruzione della collaborazione, avrebbe chiuso il

mandato e cessato il versamento della rendita. Anche su questo punto

l’assicurata ha risposto che avrebbe voluto parlarne con il suo legale. Il 17

febbraio 2017 l’UAI ha contattato il rappresentante, che tuttavia non era

raggiungibile personalmente. L’amministrazione ha lasciato un messaggio secondo

il quale il legale avrebbe dovuto richiamare. Ciò non è avvenuto.

Con decisione del 23

giugno 2017, preavvisata dal progetto del 10 maggio 2017, l’UAI ha interrotto

le misure di reintegrazione ed il versamento della rendita con effetto dal 31

maggio 2017. Il Tribunale cantonale ha annullato la decisione. Il successivo

ricorso dell’UAI al TF è stato respinto.

L’Alta Corte ha rilevato

che non vi era alcun indizio secondo il quale l’assicurata non sarebbe stata

pronta ad iniziare le misure professionali:

" (…)

6.2. Die Versicherte äusserte sich gegenüber beruflichen

Massnahmen zuerst positiv und später unschlüssig: Am 1. April 2016 erklärte sie

ihre Bereitschaft zur Teilnahme an entsprechenden Vorkehren (vgl. E. 4.1

vorne). Auf die telefonische Nachfrage der IV-Stelle vom 15. Februar 2017 hin

konnte die Beschwerdegegnerin ihren Willen zur Mitwirkung nicht spontan

bestätigen, weil sie - was angesichts des gegen die Renteneinstellung

eingeleiteten, damals hängigen Beschwerdeverfahrens verständlich scheint -

zuerst Rücksprache mit ihrem Rechtsvertreter nehmen wollte. Da der Kontakt

zwischen der IV-Stelle und dem Rechtsvertreter (aus den bereits erwähnten

Gründen) dann aber nicht zustande kam, blieb die Frage nach dem Fortbestand der

Eingliederungsbereitschaft der Versicherten ungeklärt (vgl. E. 4.2 vorne).

Daran änderte sich bis zum Vorbescheid nichts. Dennoch ging die IV-Stelle bei

dessen Erlass am 10. Mai 2017 von fehlender subjektiver Eingliederungsfähigkeit

aus und brach die Massnahmen ab, woran sie, nachdem die Versicherte keine

Einwände erhoben hatte, mit Verfügung vom 23. Juni 2017 festhielt.

Anders als die IV-Stelle anzunehmen

scheint, ergaben sich damit aus dem Verhalten der Beschwerdegegnerin im

Verlaufe des Verwaltungsverfahrens, wie es sich in der Zeit vom 1. April 2016

(Erstgespräch) bis zum 10. Mai 2017 (Erlass des Vorbescheids) abspielte, keine

Indizien, die auf eine fehlende Eingliederungsbereitschaft hingedeutet hätten.

Damit beruhte der vom Gegenteil ausgehende Vorbescheid auf einem unzutreffenden

Sachverhalt. Was die Zeit nach dem Vorbescheid anbelangt, ist der

Beschwerdeführerin zwar insoweit beizupflichten, als zu erwarten gewesen wäre,

dass die Versicherte bei gegebenem Eingliederungswillen gegen den ihr die subjektive

Eingliederungsfähigkeit absprechenden und damit einen weiteren Anspruch auf

berufliche Massnahmen verneinenden Vorbescheid opponiert hätte. Da die

versicherte Person indessen zur Erhebung von Einwänden gegen den Vorbescheid

lediglich berechtigt und nicht verpflichtet ist (MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, Rz. 2 zu Art. 57a IVG),

reicht der Verzicht allein, sich im Vorbescheidverfahren zu äussern, nicht aus,

um mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit auf fehlende

Eingliederungsbereitschaft zu schliessen. Die vorinstanzliche Beweiswürdigung,

welche diesen Umständen Rechnung trägt, ist nicht willkürlich.

6.3. Nicht beigepflichtet werden kann der Verwaltung auch, soweit

sie sich sinngemäss auf den Standpunkt stellt, gegen die Notwendigkeit eines

Mahn- und Bedenkzeitverfahrens spreche auch, dass der Versicherten mit dem

Vorbescheid eine Bedenkzeit von 30 Tagen eingeräumt worden sei. Es ist ihr

entgegenzuhalten, dass das Mahn- und Bedenkzeitverfahren (Art. 21 Abs. 4 ATSG)

anderen Zwecken dient als das Vorbescheidverfahren (Art. 57a IVG), weshalb es

diesem auch zeitlich vorgelagert ist (vgl. auch Urteil 8C_663/2017 vom 12.

Dezember 2017 E. 5.1). Das Gesetz bietet keine Handhabe, auf das Mahn- und Bedenkzeitverfahren

zu verzichten mit der Begründung, die Versicherte erhalte mit dem zu

erlassenden Vorbescheid bereits die Gelegenheit, ihr Verhalten in der

Einwandfrist zu überdenken (vgl. zum ebenfalls ausgeschlossenen Verzicht auf

einen Vorbescheid wegen eines durchgeführten Mahn- und Bedenkzeitverfahrens:

URS MÜLLER, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, S. 413

Rz. 2102).”

Va ancora evidenziato che

la sanzione presa in applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, deve essere

proporzionata (sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Quando la persona

assicurata decide di collaborare, la sanzione può concernere unicamente il

lasso di tempo durante il quale la collaborazione è stata rifiutata. Se

l’assicurato collabora, non vi è più alcun nesso causale e la prestazione va di

principio ripristinata (DTF 139 V 585 consid. 6.3.7.5 e sentenza 9C_244/2016

del 16 gennaio 2017). Tuttavia se la persona assicurata prima dell’emissione

della decisione impugnata (sul potere cognitivo dal profilo temporale del

giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2 cui rinvia la

sentenza 9C_244/2018 del 30 maggio 2018, consid. 4.2.2), non ha espressamente e

senza alcuna condizione accettato di collaborare, non ha più alcun diritto a

che la prestazione sia ancora versata (sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio

2017). Non fosse così sarebbe la persona assicurata a decidere la continuazione

della durata del versamento della prestazione (sentenza 9C_244/2016 del 16

gennaio 2017: “Andernfalls hätte es der Verischerte in der Hand, die Dauer

der Rentenzahlungen zu verlängern”).

Quando l’assicurato

impedisce colpevolmente all’amministrazione di amministrare le prove

necessarie, vi è un’inversione dell’onere probatorio e spetta all’assicurato

stabilire che il suo stato di salute, o altre circostanze determinanti, non

hanno subito modifiche suscettibili di cambiare il grado d’invalidità da lui

presentato (9C_372/2015 del 19 febbraio 2016).

Cfr. anche sentenza

9C_477/2018 del 28 agosto 2018.

2.4. In

concreto, nel corso del mese di maggio 2018 l’insorgente ha trasmesso all’UAI

una nuova domanda di prestazioni dell’AI (pag. 489 incarto AI), indicando: “inoltro

una richiesta di rendita AI, poiché il funzionario __________ (…) mi ha

obbligato con lettera formale. Ho parlato con (…), al quale ho spiegato che al

momento non sono in grado di effettuare un eventuale perizia, siamo rimasti

d’accordo di presentare comunque domanda di rendita AI” (pag. 497-498).

Dopo aver emesso un

progetto di non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni, poiché

l’interessato non aveva prodotto alcuna documentazione medica e non si era

detto disposto a sottoporsi ad una perizia, l’UAI ha deciso di entrare nel

merito della domanda (pag. 511 incarto AI), avendo ottenuto un certificato

della Clinica __________ da cui emergeva un ricovero coatto dal 4 giugno 2018

(cfr. pag. 503 e seguenti incarto AI) e l’autodichiarazione dell’interessato

del 6 giugno 2018 in cui indicava la sua disponibilità a sottoporsi agli

accertamenti medici richiesti (pag. 506 incarto AI).

Nell’allegato rapporto di

dimissione del 5 luglio 2018 della Clinica __________ figura la diagnosi di

sindrome schizotipica (ICD10; F21.0), stupore dissociativo (ICD10; F44.2),

altre sindromi ansiose miste (ICD10; F41.3) e episodio depressivo non

specificato (ICD10; F32.9).

Fatti

I medici hanno evidenziato

che si è trattato di un ricovero coatto ai sensi dell’art. 426 CC su

indicazione della Dr.ssa med. __________ dell’Ospedale __________. L’insorgente

è giunto al nosocomio tramite autoambulanza. Dal referto emerge:

" (…) Si

tratta di un paziente alla prima ammissione in Clinica. Seguito dalla psichiatra

Dr.ssa med. __________, noto per depressione. Il paziente infatti riferisce di

aver iniziato a soffrire di depressione dopo l’allontanamento delle figlie,

collocate in istituto nel 2006. Dal 2016 risulta in assistenza, dopo un periodo

di invalidità per depressione dal 2006 al 2016. Egli riferisce che, a fine

aprile 2018, è stata respinta la sua richiesta di rinnovo dell’assistenza,

ritiene che tale decisione dipenda dalla sua indisponibilità a sottoporsi a

“valutazioni peritali”. In conseguenza di tale rifiuto egli ha dapprima cercato

sostegno attraverso i servizi sociali e i giornali, successivamente ha preso

contatti con la società “Exit” per un suicidio assistito.

Il giorno dell’ammissione si è recato all’Ospedale __________ per

toracalgia su verosimile base ansiosa, gli accertamenti svolti sono infatti

risultati nella norma. In occasione della visita il paziente ha espresso un

intento suicidale.

(…).

Riporta pensieri persecutori e rivendicativi. Descrive difficoltà

di sonno sia nell’induzione che nel mantenimento, racconta di aver ridotto

l’alimentazione con perdita di peso in conseguenza della perdita

dell’assistenza. Potus: riporta uso di alcol moderato, limitato ai pasti (..)

Suicidalità presente sebbene riportata in maniera ambivalente: si descrive come

poco motivato a vivere ed afferma di considerare il suicidio assistito quale

alternativa al rimanere senza assistenza, subito dopo nega volontà suicidale in

ragione del legame con le figlie.

(…).

Il decorso del paziente è stato parzialmente positivo.

All’ingresso ci siamo confrontati con un paziente scarsamente

critico rispetto agli accadimenti che hanno motivato il ricovero e minimizzante

rispetto ai propositi anticonservativi. Egli presentava prevalentemente tali

sintomi all’ingresso: sintomatologia dissociativa con depersonalizzazione e

dissociazione affettivo-cognitiva, umore subdeflesso, elevazione della quota di

ansia libera con tensione endopsichica. Sino dalla sua ammissione in reparto,

il paziente è apparso ritirato, poco propenso alla relazione con gli operatori,

polemico, acritico e minimizzante rispetto agli eventi che ne hanno comportato

il ricovero coatto in Clinica. Nel prosieguo della degenza si è potuto appurare

come la deflessione timica e ciò che il paziente ha verbalizzato in PS __________

è stato da contestualizzare nell’ambito di una difficile situazione

socio-economica rispetto alla quale tuttavia ha poi accettato di essere accolto

e aiutato. A tale proposito ha beneficiato della presa a carico da parte

dell’Assistente sociale in Clinica, dichiarandosi d’accordo di sottoporsi alle

necessarie valutazioni peritali al fine del ripristino della rendita AI. Il

quadro di deflessione timica è gradualmente e progressivamente migliorato nel

prosieguo della degenza, nonostante una generica diffidenza del paziente verso

il personale di cura. Il paziente ha inoltrato ricorso alla __________ e dopo

udienza del 13.06.2018 il paziente è stato periziato dalla dr.ssa med. __________

in data 16.06.2018. In ragione del quadro clinico riscontrato, la Dr.ssa med. __________

ha indicato la possibilità di proseguire il ricovero in Clinica in modalità

volontaria, concordando con il paziente un ulteriore periodo di degenza di

circa 10 gg. In accordo con il paziente, il ricovero è quindi stato tramutato

in volontario in data 19.06.2018.

Successivamente il paziente si è allontanato dalla Clinica contro

parere medico, non facendovi rientro entro le successive 72h (…)” (pag. 520-521

incarto AI)

Nella perizia del 17

giugno 2018 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,

all’attenzione della __________, la specialista, valutati gli atti, dopo

colloquio con il personale curante della __________, ha descritto l’anamnesi e

lo status psichico ed ha posto la diagnosi di sindrome schizotipica (ICD-10

F21), affermando che “non escludo una Sindrome post-traumatica da stress

(ICD-10 F43.1) in quanto presenti in anamnesi traumi, come ad es. l’incidente

stradale, e sintomi dissociativi.”

La dr.ssa ha poi

evidenziato:

" (…) Durante

il colloquio è emerso un disagio psichico dovuto in parte ai problemi sociali

attuali sovra descritti. Il paziente si è mostrato fin da subito collaborante

con la scrivente e ha sempre negato pensieri di morte e intenzionalità auto ed

eteroaggressiva. Il cambio terapia e in particolar modo l’inserimento di un

antipsicotico potrebbe aver favorito un miglioramento del quadro clinico, così

come segnalato dall’equipe curante, con maggior disponibilità e apertura. Per

cui ritengo che non sia giustificabile al momento del colloquio un

proseguimento del ricovero contro la volontà del paziente e lo stesso peritando

si è detto d’accordo di voler proseguire il ricovero per almeno altri 7-10

giorni per sistemare gli aspetti sociali e stabilizzare la terapia

farmacologica. Alle dimissioni proseguirà le cure con la D.rssa __________ ma

sarebbe auspicabile una presa a carico con assistente sociale del comune di

residenza o del __________. Se validata la diagnosi di PTSD, il paziente

potrebbe beneficiare di una terapia con EMDR.” (pag. 547 incarto AI)

Con comunicazione del 12

febbraio 2019 l’UAI ha convocato l’insorgente per un esame medico-psichiatrico

presso il dr. med. __________ per __________, allegando le domande ed indicando

che se non dovesse presentarsi agli appuntamenti senza una valida

giustificazione potranno essergli addossate le spese che ne derivano e che se

rifiuta in modo ingiustificato di compiere il suo dovere d’informare o di

collaborare, l’ufficio AI può decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta

e decidere di non entrare in materia e che se non ha adempiuto all’obbligo di

notificazione o non fornisce all’UAI le informazioni di cui questo abbisogna

per adempiere i suoi compiti legali, le prestazioni possono anche essere

ridotte o rifiutate (pag. 554-555 incarto AI).

Il 22 febbraio 2019, in

seguito alla richiesta del ricorrente di previamente poter esaminare la

documentazione agli atti, l’UAI ha emesso una decisione incidentale di conferma

della necessità di consultazione indiretta dell’incarto, indicando che sino

all’effettiva consultazione degli atti la procedura di accertamento peritale di

cui alla comunicazione del 12 febbraio 2019 sarebbe stata sospesa (pag. 570-571

incarto AI).

Dopo un disguido da parte

dell’UAI che ha dapprima riattivato la procedura peritale (pag. 573 incarto AI,

scritto del 4 aprile 2019) per poi nuovamente annullarla in seguito al non

ancora avvenuto esame degli atti (pag. 575 incarto AI, scritto del 9 aprile

2019), ed in seguito ad uno scambio di corrispondenza in cui, in relazione con

l’assenza del nome del medico a cui trasmettere la documentazione, l’UAI ha

rammentato il contenuto dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, il 24 maggio 2019 l’avv. __________

si è rivolto all’amministrazione, indicando di essere il nuovo rappresentante dell’assicurato

e chiedendo la prosecuzione degli accertamenti (pag. 589 incarto AI: “[…]

non riesco francamente a comprendere come la consultazione dell’incarto da

parte del mio assistito, che oltretutto è stato lui a richiedere, possa

impedire il proseguimento dell’istruttoria. Il diritto di essere sentito è

appunto un diritto: non si vede per quale motivo questo ufficio non potrebbe

procedere nei propri accertamenti per il fatto che un assicurato non visioni il

proprio incarto […]”).

Il 31 maggio 2019 l’UAI,

dopo aver riassunto quanto accaduto, ha trasmesso l’incarto all’avv. __________,

indicando le modalità di visione degli atti da parte dell’assicurato ed ha

riattivato la procedura, assegnando un nuovo termine per presentare eventuali obiezioni

in particolare circa il tipo di accertamento, di disciplina o del perito scelto

(pag. 591 incarto AI).

Dopo aver ottenuto una

proroga, l’avv. __________ ha risposto il 15 luglio 2019, sostenendo

l’impossibilità e l’inesigibilità per il ricorrente di sottoporsi ad una nuova

perizia, chiedendo che l’UAI riconsideri la decisione di sottoporre

l’insorgente ad una perizia e che proceda all’emissione della decisione di sua

competenza. A comprova di quanto affermato, ha prodotto un certificato del 3

luglio 2019, dove la curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha affermato:

" (…) Certifico

che al mio paziente summenzionato - a causa del disturbo psichico di base e

delle sue esperienze passate – il dover sottoporsi ad una perizia suscita grosse

paure, ansie ed idee di persecuzione. Per questo motivo, egli è dal punto di

vista psichiatrico inidoneo a sottoporsi ad una perizia. Come già descritto in

precedenti rapporti il Signor RI 1 soffre di una grave patologia psichiatrica,

la cui natura è cronica, stazionaria, invalidante e senza speranza di un

miglioramento importante, per cui da una nuova perizia non c’è da aspettarsi un

risultato molto differente dal passato” (pag. 603 incarto AI)

Il 16 luglio 2019 il

medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha evidenziato

che il certificato della curante “riporta fatti ed apprezzamenti (…) già

noti da tempo e valutati approfonditamente anche dal TCA che, con sentenza

11.09.2017, aveva respinto il ricorso dell’assicurato” ed ha concluso che “in

assenza di fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative di fatti

noti, ribadisco la presa di posizione SMR, dunque la necessità di procedere con

perizia psichiatrica” (pag. 597 incarto AI).

Il 18 luglio 2019 l’UAI ha

emesso una decisione incidentale, cresciuta incontestata in giudicato, relativa

alla conferma della necessità di accertamento medico, del perito e della sede

dell’accertamento, dove, dopo aver citato il contenuto dell’art. 43 LPGA ed aver

indicato le ragioni della necessità della perizia, ha affermato che “nell’interesse

dell’assicurato, al fine di una più rapida conclusione della procedura,

l’amministrazione invita dunque lo stesso a sottoporsi al previsto

accertamento. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione riceverà

le indicazioni (data e orario) per la messa in atto della perizia in questa

sede in discussione. Giova infine ribadire che, giusta l’art. 43 LPGA, qualora

l’assicurato non si presentasse in tempo all’accertamento peritale o non

collaborasse attivamente nell’ambito dello stesso, violerebbe il suo dovere di

collaborazione. In tal caso, l’amministrazione rifiuterà la richiesta di

prestazioni del 2 maggio 2019 del suo assistito” (pag. 607 incarto AI).

In seguito, l’UAI ha avuto

contatti telefonici con l’avv. __________ e la dr.ssa med. __________, in cui

si è discusso della necessità di convincere l’insorgente a sottoporsi alla

visita peritale (pag. da 608 a 615 incarto AI). In un’annotazione del 17

settembre 2019 del medico SMR, dr. med. __________, si legge che alle “ore

11.00 mi contatta nuovamente la Dr.ssa __________” e che il ricorrente “le

ha detto che è disponibile a presentarsi a perizia psichiatrica” (pag. 614

incarto AI).

Tramite e-mail del 23

settembre 2019 al ricorrente, l’UAI ha preso atto della sua volontà di

sottoporsi alla perizia e gli ha comunicato che avrebbe ricevuto a breve

ulteriori informazioni (pag. 616 incarto AI).

In data 30 settembre 2019

l’UAI ha scritto all’avv. __________, comunicando la data della visita peritale

(2 dicembre 2019 alle ore 10.00) ed aggiungendo:

" (…) È

indispensabile che la data e l’orario indicati siano rispettati. Nel caso in

cui il signor RI 1 fosse impossibilitato a presentarsi al citato appuntamento

lo dovrà comunicare tempestivamente direttamente al Dr. __________. Se non

dovesse presentarsi all’appuntamento, senza valida giustificazione, potranno

essergli addossate le spese che ne derivano (art. 45 della Legge federale sulla

parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA).

Se l’assicurato – senza validi motivi – si rifiuta in modo

ingiustificato di fornire le informazioni necessarie per l’accertamento del

diritto alle prestazioni, l’Ufficio AI può pronunciarsi sugli atti acquisiti

all’incarto o emanare una decisione di non entrata in materia. Ciò può

comportare il rifiuto alle prestazioni (art. 43 cpv. 3 LPGA, art. 7b cpv. 2

lett. d LAI).” (pag. 620 incarto AI)

Con e-mail di domenica

1°dicembre 2019 delle ore 16:47 l’insorgente ha informato l’UAI di essere

ricoverato in clinica (pag. 626 incarto AI). Interpellato in merito,

l’assicurato, martedì 3 dicembre 2019, ha affermato di essersi recato al pronto

soccorso dell’Ospedale __________ venerdì sera, di essere stato trasferito all’__________

di __________ con un’autoambulanza dove è giunto alle 01:00 circa di sabato e

di essere rimasto degente 3 giorni, fino a lunedì sera (pag. 628 incarto AI).

Nel referto dell’11

dicembre 2019 della Clinica __________ figura la diagnosi di disturbo

schizotipico (ICD10: F21), altri disturbi ansiosi misti (ICD10: F41.3) e

episodio depressivo di media gravità (ICD10: F32.1), oltre alla diagnosi

somatica di disturbi dell’inizio e del mantenimento del sonno [insonnia]

(ICD10: G47.0).

I medici hanno affermato:

" (…) Ricovero

volontario su indicazione della Dr.ssa med. __________. Giunge in ambulanza

proveniente dall’Ospedale __________ di __________.

(…).

Trattasi di paziente 45enne, noto in clinica per sindrome

schizotipica e disturbo ansioso al fine di una riesacerbazione dello stato

Considerandi

ansioso e depressivo nell’ultima settimana senza un apparente trigger.

(…).

Il paziente veniva ammesso in Clinica nella prima mattina del

giorno 30.11.2019. Lo stesso giorno veniva valutato in colloquio medico

infermieristico in presenza di medico di II livello e veniva rilevato il

seguente stato psichico: “Vigile lucido orientato nei quattro domini e

collaborante, accessibile al colloquio e ai vissuti. Non ansia critica libera o

somatizzata, adeguato nella relazione. Pensiero corretto nella forma e nel

contenuto, umore non francamente orientato e affettività sintona. Non

aggressività autoeterodiretta, discontrollo degli impulsi o reattività verbale.

Non sucidalità attiva”. Nel primo pomeriggio del giorno 2.12.2019 si

allontanava dalla Clinica senza avvisare il personale di reparto. Nel

pomeriggio del giorno 05.12.2019 il paziente telefonava in reparto,

manifestando la propria intenzione di non rientrare in Clinica. La sera del

giorno 5.12.2019 la cartella veniva chiusa amministrativamente per

allontanamento del paziente superiore a 72 ore.” (pag. 631-632 incarto AI)

Chiamato ad esprimersi in

merito, il medico SMR, dr. med. __________, il 27 dicembre 2019, ha affermato:

" (…)

a) Il ricovero

volontario alla __________ dal mattino del 30 novembre al primo pomeriggio del

2.

dicembre 2019 è giustificato? Da che cosa?

I motivi del ricovero non sono chiari. Il rapporto d’uscita dalla __________

riprende diagnosi ed altri elementi descrittivi del tutto sovrapponibili a

quanto certificato nella lettera d’uscita risalente al ricovero del 2018.

Durante il breve ricovero, non sono stati intrapresi trattamenti specifici e/o

che richiedono un ricovero stazionario rispettivamente diversi dal trattamento

farmacologico dichiarato all’ingresso. In base a quanto ricevuto, non vi sono

elementi oggettivi che giustifichino il ricovero.

b) Dal momento

che l’A. ha lasciato la __________ per volontà sua nelle prime ore del

pomeriggio del 2 dicembre è ammissibile e credibile che il suo stato di salute

in quel giorno fosse stato tale da impedirgli di presentarsi all’appuntamento

peritale in mattinata?

L’assicurato ha lasciato volontariamente la clinica alcune ore

dopo il previsto appuntamento peritale. Lo status descritto nella lettera

d’uscita rispettivamente gli altri atti medici dal 2018 ad oggi non contengono

elementi che lascino anche solo ipotizzare un’assenza o scemata incapacità di

discernimento rispettivamente condizioni medico-psichiatriche tali da impedire

all’assicurato di presentarsi all’appuntamento peritale in mattinata.

c) Si tiene

tuttora necessaria l’effettuazione della perizia psichiatrica per valutare se

sussista o meno il diritto ad una rendita d’invalidità?

Come emerge dagli atti pervenuti, l’assicurato non si è

volontariamente presentato all’appuntamento peritale. È del tutto verosimile

che egli non intenda volontariamente collaborare.

In conclusione, è del tutto inutile perseguire con la perizia.

Procedere con chiusura del caso per mancata collaborazione.” (pag.

634.

incarto)

Con progetto di decisione

del 22 gennaio 2020 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni (pag. 636),

mentre il 26 gennaio 2020 l’insorgente lo ha contestato sostenendo che non

avrebbe potuto recarsi al previsto appuntamento dal dr. med. __________ in

quanto in Ospedale (pag. 639 incarto AI).

2.5

Questo Tribunale, alla luce

dello svolgimento dei fatti e della giurisprudenza applicabile al caso di

specie deve concludere che la decisione dell’amministrazione, per i motivi che

seguono, è corretta.

In concreto con

comunicazione del 12 febbraio 2019 l’UAI ha informato l’insorgente della

necessità di un accertamento medico, ordinando una perizia psichiatrica ad

opera del dr. med. __________ e, conformemente a quanto previsto dall’art. 43

cpv. 3 LPGA, tramite ingiunzione contenuta nel medesimo provvedimento, ha reso

attento l’assicurato che “se egli rifiuta in modo ingiustificato di compiere

il suo dovere di informare o di collaborare, l’ufficio AI può decidere

in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia

(art. 43 LPGA)” (doc. 188, incarto AI, pag. 555 incarto AI, sottolineatura

del redattore).

L’insorgente è pertanto

stato reso attento circa il suo obbligo di collaborare e delle conseguenze in

caso di rifiuto ingiustificato.

La procedura di

accertamento peritale, sospesa in seguito alla richiesta dell’assicurato di

poter previamente esaminare gli atti (pag. 571 incarto AI), è stata riattivata

il 31 maggio 2019 (pag. 591 incarto AI), in seguito alla richiesta dell’allora

rappresentante dell’assicurato (pag. 589 incarto AI).

Quest’ultimo, dopo la

concessione di una proroga, ha preso posizione il 15 luglio 2019 sul previsto

accertamento medico, allegando un certificato della curante, dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, sostenendo l’impossibilità e l’inesigibilità

per il ricorrente di sottoporsi ad una nuova perizia e domandandone in sostanza

l’annullamento (pag. 601-602 incarto AI).

Acquisito il parere del

medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, l’UAI in data

18.

luglio 2019 ha emesso una decisione incidentale in cui, alla luce del

rifiuto di collaborare, ha confermato la necessità di un accertamento medico,

ha confermato il nome del perito ed ha confermato la sede dell’accertamento.

L’amministrazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 43 cpv. 3 LPGA, ha

in sostanza diffidato l’insorgente a sottoporsi alla perizia, evidenziando che in

caso di assenza alla visita medica o di mancata collaborazione attiva, avrebbe

violato il suo dovere di collaborazione e in tal caso l’UAI avrebbe rifiutato

la richiesta di prestazioni del 2 maggio 2018. L’amministrazione ha indicato

all’assicurato che avrebbe avuto 30 giorni di tempo per interporre ricorso

contro la predetta decisione se non fosse stato d’accordo.

Così facendo l’UAI ha

assegnato contestualmente anche un termine di riflessione.

L’amministrazione ha così

ossequiato alle condizioni previste dall’art. 43 cpv. 3 LPGA.

Del resto l’insorgente ha

rinunciato ad impugnare il provvedimento (cfr. pag. 608 incarto AI) e si è

detto disponibile a presentarsi alla perizia psichiatrica (cfr. pag. 614 e 616

incarto AI).

2.6

Accertato che l’UAI ha

applicato correttamente l’art. 43 LPGA e che infine l’assicurato non ha opposto

resistenza alla decisione dell’amministrazione di sottoporlo ad un accertamento

specialistico in ambito psichiatrico, resta da esaminare se l’assenza alla

visita peritale del 2 dicembre 2019 alle ore 10:00 presso il dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, è stata giustificata.

La risposta è negativa.

Dagli atti emerge che

domenica 1° dicembre 2019 delle ore 16:47 l’insorgente ha informato l’UAI di

essere ricoverato in clinica (pag. 626 incarto AI). Martedì 3 dicembre 2019 il

ricorrente ha sostenuto di essersi recato al pronto soccorso dell’Ospedale __________

venerdì sera, di essere stato trasferito all’__________ di __________ con

un’autoambulanza dove è giunto alle 01:00 circa di sabato e di essere rimasto

degente 3 giorni, fino a lunedì sera (pag. 628 incarto AI).

Dal referto dell’11

dicembre 2019 della Clinica __________ emerge che si è trattato di un ricovero

volontario (pag. 631 incarto AI: “[…] ricovero volontario su indicazione

della Dr.ssa med. __________. Giunge in ambulanza proveniente dall’Ospedale __________

di __________”) e che l’insorgente non è stato sottoposto a trattamenti

specifici (pag. 632 incarto AI: ”[…] Consulti internistici richiesti Non

sono stati richiesti o effettuati consulti internistici”; “[…] Esami di

laboratorio o strumentali Non effettuati”) o diversi rispetto al

trattamento farmacologico dichiarato all’ingresso, che del resto è il medesimo

di quello indicato dalla curante, dr.ssa med. __________, nel rapporto medico

del 5 settembre 2018 (cfr. pag. 533 incarto AI).

Egli, all’arrivo

all’ospedale __________, era vigile, lucido, orientato nei quattro domini,

collaborante e accessibile al colloquio e ai vissuti. Non vi era ansia critica

o somatizzata, era adeguato nella relazione. Il pensiero era corretto nella

forma e nel contenuto, l’umore non era francamente orientato e l’affettività era

sintona. Non vi era aggressività autoeterodiretta, discontrollo degli impulsi o

reattività verbale. Non era presente una suicidalità attiva (pag. 632 incarto

AI).

Il ricorrente ha lasciato

di sua spontanea volontà il nosocomio nel pomeriggio del 2 dicembre 2019, ossia

poche ore dopo la prevista visita presso il dr. med. __________ ed il 5

dicembre 2019 ha telefonato informando il nosocomio di non avere intenzione di

voler rientrare in Clinica (pag. 632 incarto AI).

Alla luce dello

svolgimento dei fatti ed alla lettura del referto della Clinica __________ non

vi sono pertanto elementi medici oggettivi per ritenere che l’assenza alla

visita peritale fosse giustificata da motivi valetudinari (tra cui l’asserita,

ma non comprovata, assenza o diminuita capacità di discernimento) e che

l’insorgente si trovasse nell’impossibilità, dal lato medico, di recarsi

all’appuntamento del 2 dicembre 2019. Sia il ricovero che la dimissione dal

nosocomio sono avvenuti su base volontaria e la degenza non ha comportato esami

di laboratorio o strumentali (pag. 632 incarto AI), né la modifica della terapia

farmacologica (che è rimasta quella prescritta dalla curante; cfr. pag. 533

incarto AI).

Neppure vi sono motivi per

ritenere che il comportamento sia dovuto alla patologia di cui è affetto il

ricorrente. Come evidenzia l’UAI in sede di risposta, le difficoltà di insight

derivano da un limite funzionale della nota sindrome schizotipica (ICD 10 F

21.0; cfr. pag. 533 incarto AI, punto 2.2 e punto 2.5) che non hanno impedito

all’insorgente, in passato, di essere sottoposto a perizie mediche.

Non può essere d’aiuto

all’insorgente la circostanza che l’amministrazione ha rifiutato l’invio

diretto degli atti all’assicurato, sostenendo che ciò avrebbe potuto ripercuotersi

sfavorevolmente suo stato di salute. Il fatto che l’interessato sia affetto da

una patologia, non lo rende ancora incapace di sottoporsi ad una perizia.

Ne segue che non vi è

alcun motivo giustificativo alla base della mancata apparizione del ricorrente

alla visita del 2 dicembre 2019 presso il perito.

2.7

Come già avuto occasione di

rammentare nella sentenza 32.2017.27 dell’11 settembre 2017, la sanzione, presa

in applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, deve essere proporzionata (sentenza

9C_244/2016 del 16 gennaio 2017; cfr. anche la sentenza 9C_477/2018 del 28

agosto 2018).

In concreto, il TCA nel

precedente procedimento aveva già indicato le ragioni per le quali a giusta

ragione l’UAI, visto il lungo tempo trascorso dall’ultima perizia del 23

dicembre 2009, aveva ordinato l’allestimento di un nuovo accertamento medico

(cfr. sentenza 32.2017.27 dell’11 settembre 2017, consid. 2.7.1).

La situazione non è

cambiata.

Agli atti non vi sono elementi

medici oggettivi per poter riconoscere al ricorrente una rendita AI.

Dopo l’inoltro della nuova

domanda nel maggio 2018, a cui non era stata allegata documentazione medica,

sono segnatamente stati prodotti, oltre all’usuale rapporto medico della

curante, dr.ssa med. __________, del 5 settembre 2018 (pag. 530 e seguenti

incarto AI), la perizia del 17 giugno 2018 della dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia (pag. 544 e seguenti incarto AI), che tuttavia non

si esprime circa la capacità lavorativa del ricorrente ma unicamente in

relazione alla necessità o meno di proseguire il ricovero coatto presso la

Clinica __________ e i referti del 5 luglio 2018 (pag. 519 incarto AI) e

dell’11 dicembre 2019 (pag. 631 e seguenti incarto AI) di quest’ultimo

nosocomio, dai quali tuttavia nulla emerge circa la capacità lavorativa del

ricorrente a lungo termine.

Respingendo la richiesta

di prestazioni l’UAI non ha pertanto violato il principio di proporzionalità,

né ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento.

Ne segue che anche su

questo punto la decisione impugnata merita conferma.

2.8

Con il ricorso l’assicurato

afferma di “volersi sottoporre agli accertamenti d’autorità necessari”

(doc. I, pag. 12).

Il Tribunale federale ha

rammentato che un ricorso nel quale l’insorgente si dichiara d’accordo di

sottoporsi alla perizia prospettata deve, se del caso, essere considerato come

una nuova domanda (sentenza 9C_477/2018 del 28 agosto 2018).

L’incarto deve pertanto

essere trasmesso all’UAI affinché si pronunci su questa nuova richiesta di

prestazioni.

Il ricorrente, da parte

sua, è invitato a dar seguito all’eventuale convocazione peritale, ciò che del

resto è nel suo interesse.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’assicurato.

Quest’ultimo chiede

tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della

relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il diritto all’assistenza

giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di

giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il

diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr.

art. 29 cpv. 3 Cost. fed.).

In concreto, dal

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria emerge che l’insorgente

è al beneficio dell’assistenza, ciò che rende priva di oggetto la richiesta del

ricorrente di richiamare gli incarti __________.

In tali circostanze

l’indigenza deve essere ammessa.

Considerato che

l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui

l'intervento di un legale appare senz'altro giustificato e che le

argomentazioni non erano palesemente destituite di esito favorevole, il TCA

ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato

l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente

dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202

del 16 maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23

maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174;

DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

Di conseguenza RI 1 è

ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3. L’incarto

è trasmesso all’UAI per i suoi incombenti.

4. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti