32.2020.55
Richiesta di prestazioni respinta perchè l'assicurata aveva fatto registrare periodi di inabilità lavorativa inferiori ad un anno. Ricorso respinto. Accolta domanda di esonero spese
21 giugno 2021Italiano68 min
2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.; cfr. anche le STCA
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.55
FC
Lugano
21 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 maggio 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 10 marzo 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1966, da
ultimo attivo come aiuto cucina e operatore ecologico, il 13 ottobre 2017, adducendo
problemi psichiatrici, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti.
Eseguiti i necessari
accertamenti medici (includenti una perizia psichiatrica) ed economici, con decisione
del 10 marzo 2020, confermativa di un progetto del 6 dicembre 2019, l’Ufficio
assicurazione invalidità (di seguito: UAI), considerati per l’assicurato periodi
di inabilità lavorativa in ogni attività dal 2 agosto al 24 gennaio 2018, dal
31 maggio al 5 giugno 2018 e dal 2 al 21 novembre 2018, vale a dire nei periodi
di degenza presso la Clinica __________, considerato quindi come i periodi di
incapacità lavorativa erano inferiori all’anno di attesa (art. 28 cpv. 1 lett.
b LAI) e come l’assicurato fosse nuovamente abile in misura piena dal 22
novembre 2018, ha negato il diritto ad una rendita d’invalidità e a
provvedimenti professionali.
1.2. Con ricorso al TCA
l'assicurato, sulla scorta di una nuova certificazione della psichiatra
curante, contesta le conclusioni mediche tratte dall’amministrazione,
sottolineando le sue precarie condizioni di salute e chiedendo l’annullamento
della decisione e il rinvio dell’incarto all’UAI per nuova valutazione. Chiede inoltre
di essere ammesso all’assistenza giudiziaria nella forma dell’esonero dal
pagamento delle spese di causa (doc. I).
1.3. Con
risposta di causa del 5 giugno 2020 l’UAI postula la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la valutazione medico-teorica,
sulla base dell’allegata presa di posizione del perito psichiatra dr. __________.
1.4. Il
ricorrente ha fatto pervenire numerose prese di posizione delle psichiatre
curanti del __________ di __________, le quali sono state sottoposte per presa
di posizione al perito. Nei vari scritti, di cui si dirà nel merito nella
misura del necessario, entrambe le parti si sono confermate nelle rispettive
posizioni.
considerato in diritto
2.1. Il
TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente o meno
rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Per quel che concerne
l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30
novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in
futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in
particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il
medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel 2015 il Tribunale
federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una
rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura
probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale
di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato
Fatti
i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova
(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle due sentenze del 30
novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura
appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove
è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in
particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.
Le malattie psichiche possono
essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera
limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è
necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo
giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la
questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione
delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento
non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona
toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve
essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un
esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità
lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa
comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una
limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza
precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il
cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale
più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle
altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata
riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di
un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,
in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad
ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle
prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016
del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e
8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie
raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro
valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del
singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche
sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di
prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al
diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e
32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in
DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha
confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in
seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2;
8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto
2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.; cfr. anche le STCA
32.2018.145 del 21 ottobre 2019, consid. 2.3, 32.2019.47 del 24 febbraio 2020,
consid. 2.3, 32.2020.42 del 21 dicembre 2020, consid. 2.5).
2.4. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; sul valore
probatorio delle certificazioni dei medici curanti cfr. al consid. 2.9).
Va poi rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.
628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita
27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352;
STCA 32.2019.174 del 13 luglio 2020, consid. 2.10).
2.5. Ad una perizia allestita
esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere riconosciuto
valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti
apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale
dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”).
Tale giurisprudenza va
tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che
necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo
settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un
consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in
RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; cfr. le STCA 35.2000.34 dell'8 agosto 2002;
32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.5; 32.2019.145 del 9 giugno 2020,
consid. 2.12 e 32.2020.42 del 21 dicembre 2020, consid. 2.7).
2.6. Ricevuta
la domanda di prestazioni, valutati vari certificati medici dei curanti, in
particolare degli psichiatri del Servizio psico- sociale di __________ (__________)
e della Clinica __________ - dove l’assicurato era stato ricoverato dal 2
agosto 2017 al 24 gennaio 2018, dal 31 maggio al 5 giugno 2018, dal 2 al 21
novembre 2018; doc. AI pag. 111, 114, 116 - per i quali l’assicurato era da
considerare inabile in misura totale per le diagnosi di “Episodio depressivo
grave senza sintomi psicotici, ICD 10: F32.2; modificazione duratura della
personalità dopo esperienza catastrofica, ICD 10 F62.0”, valutata altresì
documentazione relativa ad accertamenti cardiologici (che avevano evidenziato
la presenza di un disturbo della conduzione del ritmo cardiaco, comunque senza
influsso sulla capacità lavorativa; doc. AI pag. 79 e 103), con rapporto del
12 novembre 2018 il dr. __________ del SMR, confermate le diagnosi poste dai
curanti, ha concluso ritenendo l’assicurato completamente inabile dal 14
settembre 2017, ma nuovamente abile in misura piena per un’attività adeguata
dal novembre 2017. Nelle sue osservazioni conclusive il medico SMR ha osservato
che “lo psichiatra del __________ nel suo rapporto relativo alla
visita del 17.09.2018, descrive un assicurato puntuale, vigile, lucido ed
orientato nei diversi parametri, con eloquio spontaneo, coerente e
comprensibile nonostante difficoltà linguistiche, con timia lievemente deflessa
ma istinto vitale conservato. Non emergevano franche alterazioni della
forma e del contenuto del pensiero, non fenomeni dispercettivi. I disturbi
dell’assicurato sono pertanto caratterizzati da importanti alterazioni del
ritmo sonno-veglia a causa di incubi notturni, immagini intrusive relative alla
passata vita in strada. Simile quadro non risulta incompatibile con un’attività
lavorativa di tipo leggero, semplice, ripetitiva, da svolgere in ambiente
tranquillo, senza contatto con il pubblico e senza competitività ed assunzione
di responsabilità. Per concludere agli atti non è presente alcuna
documentazione cardiologica che giustifichi limiti funzionali in attività
lavorative ad impegno fisico. In ogni caso, cautelativamente, per le
particolarità del tracciato ECG dell’assicurato, si stabilisce un limite di
carico di 10 KG.” (doc. AI pag. 105).
Con
scritto del 2 gennaio 2019 i sanitari della __________ hanno riferito del
ricovero dell’assicurato dal 2 al 21 novembre 2018 per la diagnosi di “Disturbo
depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto, ICD10: F33.1”
(doc. AI pag. 112). Dal canto suo, la psichiatra curante dr.ssa __________ del __________
, nel rapporto dell’8 marzo 2019, poste le diagnosi di “Modificazione
duratura della personalità dopo esperienza catastrofica, ICD 10 F62.0, Disturbo
depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto, ICD 10: F33.1”, ha
confermato un’inabilità lavorativa completa dal 21 novembre 2018 (doc. AI pag.
125).
Il
26 aprile 2019 agli uffici dell’UAI è pervenuta una segnalazione anonima
segnalante determinati comportamenti “opportunisti” da parte
dell’assicurato e la sua attività sui social media, ciò che ha spinto l’UAI ad
effettuare ricerche sui social media, acquisendo una corposa documentazione
tratta dai profili social utilizzati dall’assicurato (doc. AI pag. 133-138 e
146-209).
Dopo
aver interpellato lo psichiatra del SMR, l’amministrazione ha ritenuto
opportuno affidare al dr. __________, specialista FMH in psichiatria,
l’incarico di eseguire una valutazione peritale.
Nella
perizia di 21 pagine del 14 novembre 2019, il dr. __________, sulla base di un
accurato esame clinico durante due visite cliniche, degli atti all’inserto,
così come di accertamenti ematologici e di una valutazione psicodiagnostica
eseguita dalla psicologa __________, in merito alle diagnosi ha esposto:
" Diagnosi
Con ripercussioni sulla capacità lavorativa
Nessuna. Non si mettono in dubbio gli aspetti traumatici della
vita del peritando, ma questi vi erano anche in passato e non hanno impedito di
fare il lavoro di lavapiatti o di operatore ecologico senza periodi di
inabilità lavorativa di lunga durata.
Le osservazioni peritali fanno credere, con verosimiglianza
preponderante, che dal 2017 in avanti il peritando stia amplificando
volontariamente i suoi limiti e i suoi sintomi, per ottenere dei vantaggi secondari.
Tutti i dati osservati convergono in questa direzione; l'ipotesi
più probabile è invece che il peritando tragga reale beneficio dalla terapia
idonea prescritta dal __________ e riesca così a condurre una vita attiva e
soddisfacente. Considerato che da anni egli si trova a carico della pubblica
assistenza, la sua motivazione per una reintegrazione lavorativa sarebbe
piuttosto bassa.
Senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
F62 Modificazione duratura della personalità dopo esperienza catastrofica.
La diagnosi è certamente ammissibile, considerata l'anamnesi
dell'individuo. Non è stato tuttavia possibile procedere a test più
strutturati, dotati di scale di controllo, a causa del limite linguistico. Ad
ogni buon conto, i traumi patiti dall'assicurato durante le varie fasi dello
sviluppo sembrano aver provocato effettivamente una modificazione della
personalità. Il soggetto sembra possedere un nucleo narcisisticamente fragile,
che lo spinge a mettere in atto dei comportamenti di tipo opportunistico senza
che, fortunatamente, egli assuma degli atteggiamenti più marcatamente
antisociali. I problemi di personalità, uniti alla bassa scolarizzazione, non
hanno impedito tuttavia l'esecuzione di lavori semplici e ripetitivi, che
rappresentano anche le attività lucrative di riferimento per questo individuo. Non
si possono escludere anche dei sintomi tipo flashback, incubi e reminiscenze
traumatiche e disturbanti del passato. L'impatto di tali sintomi sul piano
funzionale è tuttavia ridotto rispetto a quello che l’assicurato dichiara e non
interferisce con una vita attiva, anche sotto il profilo lavorativo.”
Ha quindi espresso
un’accurata valutazione medico-assicurativa sulla capacità lavorativa e concluso
tra l’altro come segue:
" Il
peritando ha attraversato verosimilmente un'infanzia e un'adolescenza
traumatiche, che lo hanno condizionato intensamente nella strutturazione del
suo carattere. Ciò nonostante, egli ha contratto e sciolto ben tre matrimoni,
se l'è sempre cavata nel corso della sua vita, ha lavorato in attività semplici
e ripetitive per oltre dieci anni, a tempo pieno e con rendimento pieno, senza
mostrare mai dei periodi di cedimento psichico e di inabilità lavorativa di
lunga durata prima del 2017.
Anche la resilienza dinnanzi agli
eventi pesanti subiti in rapida successione nel 2009 è stata
sorprendentemente positiva, soprattutto se si pensa agli antecedenti di vita di
questo individuo. Dopo il primo ricovero in psichiatrica nel 2017, la
situazione sembra invece essersi completamente capovolta, ma un'analisi attenta
di tutti gli elementi probatori dimostra che non vi è alcun cambiamento
sostanziale.
L'assicurato presenta le medesime vulnerabilità del passato,
connesse ai traumi subiti in infanzia e in adolescenza, ma trae evidentemente
beneficio dalla terapia psicofarmacologica prescritta dalla psichiatra curante,
che assume regolarmente. Egli aderisce alle cure proposte e conduce una vita
complessivamente soddisfacente, attiva, ben integrata socialmente, senza
eccessi. Le risorse per svolgere delle attività semplici e ripetitive come quelle
fatte nel passato sono dunque ancora presenti e consentirebbero, oggi come
allora, un lavoro a tempo pieno e con rendimento pieno.”
A suo avviso quindi
l’assicurato, tranne i periodi di ricovero in clinica, era da considerare abile
al lavoro in misura completa in ogni attività lavorativa (doc. AI pag. 288).
Lo psichiatra del SMR dr. __________,
nel rapporto del 29 novembre 2019, ha aderito alle conclusioni della perizia e
concluso per un’inabilità completa in ogni attività durante i ricoveri presso
la __________, ovvero dal 2 agosto 2017 al 24 gennaio 2018, dal 31 maggio al 5
giugno 2018, dal 2 al 21 novembre 2018, ritenuto che altrimenti l’assicurato
era da considerare abile in misura piena (doc. AI pag. 253).
Visionate in seguito le
osservazioni presentate dal richiedente al progetto di decisione del 6 dicembre
2019 - con il quale l’amministrazione proponeva il diniego del diritto a
prestazioni considerati i periodi di incapacità lavorativa inferiori all’anno
di attesa (doc. AI pag. 255) -, corredate da un rapporto medico del 7 febbraio
2020 della dr.ssa __________ del __________, il medico SMR dr. __________,
presa conoscenza del rapporto completivo del dr. __________ del 26 febbraio 2020,
con annotazione del 10 marzo 2020 ha confermato le sue conclusioni (doc. AI
pag. 273).
Di conseguenza, la decisione
contestata ha respinto il diritto a prestazioni, motivando:
" (…)
Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione medica acquisita all'incarto ed in
particolare dalla perizia psichiatrica effettuata in data 12.09.2019 dal Dr. __________,
sono giustificati i periodi d'incapacità lavorativa durante le degenze presso
la Clinica __________:
in qualsiasi attività lavorativa
100% dal 02.08.2017
0% dal 25.01.2018
100% dal 31.05.2018
0% dal 06.06.2018
100% dal 02.11.2018
0% dal 22.11.2018.
Considerato che i periodi d'incapacità lavorativa sono inferiori all'anno
d'attesa (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), non sussiste alcun diritto a rendita.
Essendo nuovamente abile al 100 % in qualsiasi attività
lavorativa, provvedimenti professionali non entrano in linea di conto.
Osservazione al progetto del 06.12.2019
In fase di audizione abbiamo preso atto del certificato medico del
07.02.2020 redatto dal Servizio psico-sociale di __________.
Il Servizio medico regionale e il perito Dr. med. __________ hanno
esaminato tale certificato e sono giunti alla conclusione che non apporta
elementi atti a modificare quanto già stabilito nel sopracitato progetto di
decisione.”
Nel
corso della procedura ricorsuale sono state prodotte diverse certificazioni delle
psichiatre curanti, sulle quali ha preso posizione il dr. __________ del SMR e
il dr. __________ e di cui si dirà, nella misura del necessario, di seguito (cfr.
al consid. 2.8).
2.7. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute
del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima
dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione
agli atti, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del 14
novembre 2019 del dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e
quindi rispecchiante i ricordati parametri giurisprudenziali. La stessa è stata
del resto attentamente vagliata anche dallo psichiatra del SMR dr. __________
nel rapporto del 29 novembre 2019 (doc. AI pag. 252), nel rispetto dei parametri
giurisprudenziali ricordati ai considerandi 2.3 e 2.4. Questo per i motivi che
seguono.
Non vi sono in effetti
ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni del
perito, il quale, dopo attenta valutazione della documentazione agli atti,
dell’anamnesi, di un accurato esame clinico in due sessioni, l’esecuzione di
esami clinici, testistici, psicodiagnostici tramite la dr.ssa __________ e
delle descrizioni soggettive, ha correttamente ritenuto che l’assicurato era
portatore “unicamente” di una “Modificazione duratura della personalità dopo
esperienza catastrofica F 62”, affezione tuttavia non invalidante, negando
quindi la presenza della diagnosi, inizialmente ammessa dal SMR nel rapporto
del 12 novembre 2018 sulla base delle attestazioni dei curanti, di “Episodio
depressivo grave senza sintomi psicotici F 32.2” rispettivamente quella di
“disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto F33.1” (cfr.
anche il certificato della __________ del 2 gennaio 2019 e del __________ dell’8
marzo 2019; doc. AI pag. 111 e 125).
Il dr. __________, dopo
aver illustrato nel dettaglio la situazione del paziente, e ricordato come
l’assicurato avesse iniziato una presa a carico presso il __________ nel 2012 e
avesse avuto la prima degenza presso la __________ nell’agosto 2017, ha approfonditamente
preso posizione sulle certificazioni degli psichiatri curanti.
Dopo aver descritto nel
dettaglio l’anamnesi sociale e patologica, con la descrizione dello svolgimento
di una giornata tipo, ha fatto una sintesi della storia personale, illustrando
come egli dichiarasse di aver sofferto da sempre di sintomi collegati ai traumi
subiti durante l'infanzia e l'adolescenza, con incubi, flashback, paura del
buio e "fughe" notturne da casa. Soltanto dal mese di aprile 2012
egli non avrebbe più trovato lavoro e avrebbe cominciato a percepire il
contributo della pubblica assistenza e si sarebbe rivolto al __________. Dal
2014 e per tre anni successivi, egli avrebbe comunque fatto l'operatore
ecologico presso il Comune di __________. Dal mese di agosto 2017 in avanti il
peritando non sarebbe più riuscito a riattivarsi a livello lavorativo e, dal
suo punto di vista, le sue condizioni psichiche sarebbero peggiorate
progressivamente. Dopo il primo ricovero nell’agosto 2017 egli avrebbe
ricominciato la presa a carico psichiatrica presso il __________ di __________,
che perdura tuttora. Sono quindi seguiti altri due ricoveri volontari per
depressione nel maggio e novembre 2018.
Il perito ha quindi
evidenziato una serie di incoerenze emerse dall’esame peritale, esponendo
quanto segue:
" (…) Il peritando
si descrive come una sorta di grande invalido, a causa dei traumi subiti da
piccolo. Tali traumi, che non metto in dubbio, erano però presenti anche in
passato e non avevano mai causato un'incapacità lavorativa di lunga durata. Lo
scompenso del 2017 è difficilmente inquadrabile, anche perché non vi sono
elementi stressanti ravvisabili. Due forti stress cumulativi vi sono stati nel
2009, con il terzo divorzio e la concomitante notizia che una figlia era stata
abusata, ma all'epoca il peritando era riuscito a reagire da solo e svolgere un
piano occupazionale successivo all'__________, per ben tre anni. Lo stato
aggettivo del peritando mostra inoltre una persona lucida, presente, adeguata,
ordinata, pulita e non si percepisce un'ansia particolare durante i colloqui e
nemmeno dei segni di depressione. Siamo di fronte ad uno status normale,
eccezion fatta per l'attivazione emotiva marcata quando vengono narrati i
traumi infantili, che trovo effettivamente credibili. L'assicurato ha una buona
reattività cognitiva e ricostruisce puntualmente la sua anamnesi, senza che si
osservino dei fenomeni di "assenza mentale".
La valutazione psicodiagnostica effettuata dalla Dr.ssa __________
mostra peraltro dei risultati suggestivi per una sospetta accentuazione della
difficoltà cognitiva. Il peritando nega rapporti sociali, relazioni di
qualsiasi genere con donne, uscite in locali e hobby, ma la documentazione
raccolta dal vostro ufficio e discussa nel paragrafo successivo mostra
tutt'altro. Occorre dunque credere che vi sia un'amplificazione volontaria dei
deficit, per la ricerca di vantaggi secondari. L'ipotesi più verosimile è che
la terapia proposta dal Servizio psicosociale sia oggettivamente efficace e
soddisfacente, che permetta una vita sostanzialmente normale e che il peritando
la assuma con regolarità proprio perché ne osserva i benefìci, mentre continua
artificialmente a presentare un'immagine deficitaria di sé stesso davanti alle
istituzioni.” (doc. AI pag. 230)
Il perito ha descritto le
incongruenze emerse dalla valutazione, a seguito della segnalazione anonima
agli uffici dell’AI, delle foto sul suo profilo Facebook (dalle quali
emerge a detta del perito “un uomo molto attento al proprio
abbigliamento, alla propria immagine, elegante e curato” che pare “condurre
una vita attiva, capace di godere delle cose belle dell'esistenza e della
compagnia delle persone”, con rapporti con donne, probabilmente anche
intime, serate in locali pubblici con musica in compagnia e balli, con filmati
che “vanno nella direzione di confermare l'amplificazione volontaria dei
disturbi da parte dell'assicurato, per ottenere dei vantaggi” questo anche
considerando che egli “ha mostrato un chiaro imbarazzo quando l'ho
confrontato con l'incongruenza tra i limiti che egli descrive e quello che
emerge dai video”), elementi che a suo avviso risulterebbero molto incongruenti
“rispetto ai limiti dell'ultimo rapporto psichiatrico per l’Al, di marzo
2019, dove si legge: "...depressione, con idee anticonservative,
difficoltà di attenzione, iporessia, insonnia con vagabondaggio notturno,
agorafobia, estremamente difeso nelle relazioni interpersonali,
molto isolato,
trascuratezza di sé e dell'ambiente domestico...", mentre tende a rendere
piuttosto plausibile (almeno parzialmente) quanto si legge nella segnalazione
anonima fatta all'AI”.
Il perito ha pure
riferito di aver contattato in proposito la dr.ssa __________, curante presso
il __________, la quale, malgrado inizialmente si fosse dimostrata anch’essa stupita
delle evidenze riferitele, il 23 ottobre 2019, “invece di offrire delle
spiegazioni coerenti”, avrebbe tentato di giustificare il paziente senza
tuttavia “fornire degli elementi aggettivi solidi a favore di una
limitazione della capacità lavorativa” (doc. AI pag. 231), ma anzi in
definitiva confermando “in tutto e per tutto, quello che il perito ha
affermato, seppur cercando di minimizzare l'intensità e la portata delle
esperienze sociali vissute dal peritando. Viene confermato pure il fatto che il
peritando ha purtroppo cancellato da Facebook "per errore" il
materiale citato”.
Quanto alla critica,
formulata dalla curante per la quale il perito e l’assicurato non si sarebbero compresi
bene, a causa delle difficoltà linguistiche del soggetto, il perito ha negato
fermamente tale ipotesi negando in particolare che l’assicurato avesse
frainteso le domande postegli, le quali del resto venivano sempre formulate
ripetutamente e in modo dettagliato e chiaro (cfr. nel dettaglio al consid. 2.8).
Il perito ha quindi
dettagliatamente descritto lo status dell’assicurato, sulla base delle due
visite cliniche e del rapporto della psicologa __________ allegato alla
perizia, e ha quindi illustrato come egli, ben orientato con eloquio spontaneo,
fluente, rispettoso delle pause del discorso, con lessico corretto e discorso
coerente, non presentava alterazioni a carico delle funzioni cognitive e aveva
un livello intellettivo nella norma. Assenti erano alterazioni della forma e
del contenuto del pensiero, una polarizzazione dell'ideazione su tematiche
depressive, ossessioni o idee prevalenti, manierismi e comportamenti compulsivi
o alterazioni della percezione, una flessione in senso depressivo del tono
dell'umore e nemmeno un'elevazione patologica delle quote di ansia libera o
somatizzazioni, o fobie specifiche. Per quanto riguardava la valutazione della
psicologa __________, il perito ha infine ribadito che la stessa aveva mostrato
“dei risultati suggestivi per una sospetta accentuazione della difficoltà
cognitiva”.
Considerato d’altra parte come
il dosaggio dei livelli sierici dei medicamenti confermasse l'assunzione dei
principi attivi indagati, il perito ha osservato che l'ipotesi più verosimile era
che la terapia proposta dal __________ fosse oggettivamente “efficace e
soddisfacente, che permetta una vita sostanzialmente normale e che il peritando
la assuma con regolarità proprio perché ne osserva i benefici, mentre continua
artificialmente a presentare un'immagine deficitaria di se stesso davanti alle
istituzioni” (doc. AI pag. 234).
Tutto per considerato quindi il
perito ha negato la presenza di una depressione e in ogni caso di diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa, affermando:
" Non si
mettono in dubbio gli aspetti traumatici della vita del peritando, ma questi vi
erano anche in passato e non hanno impedito di fare il lavoro di lavapiatti o
di operatore ecologico senza periodi di inabilità lavorativa di lunga durata. Le
osservazioni peritali fanno credere, con verosimiglianza preponderante, che dal
2017 in avanti il peritando stia amplificando volontariamente i suoi limiti e i
suoi sintomi, per ottenere dei vantaggi secondari. Tutti i dati osservati
convergono in questa direzione; l'ipotesi più probabile è invece che il
peritando tragga reale beneficio dalla terapia idonea prescritta dal __________
e riesca così a condurre una vita attiva e soddisfacente. Considerato che da
anni egli si trova a carico della pubblica assistenza, la sua motivazione per
una reintegrazione lavorativa sarebbe piuttosto bassa.”
Quale diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa ha invece posto quella di “F62
Modificazione duratura della personalità dopo esperienza catastrofica”,
osservando:
" La
diagnosi è certamente ammissibile, considerata l'anamnesi dell'individuo. Non è
stato tuttavia possibile procedere a test più strutturati, dotati di scale di
controllo, a causa del limite linguistico. Ad ogni buon conto, i traumi patiti
dall'assicurato durante le varie fasi dello sviluppo sembrano aver provocato effettivamente
una modificazione della personalità. Il soggetto sembra possedere un nucleo
narcisisticamente fragile, che lo spinge a mettere in atto dei comportamenti di
tipo opportunistico senza che, fortunatamente, egli assuma degli atteggiamenti più
marcatamente antisociali.
l problemi di personalità, uniti alla bassa scolarizzazione, non
hanno impedito tuttavia l'esecuzione di lavori semplici e ripetitivi, che
rappresentano anche le attività lucrative di riferimento per questo individuo.
Non si possono escludere anche dei sintomi tipo flashback, incubi e
reminiscenze traumatiche e disturbanti del passato. L'impatto di tali sintomi
sul piano funzionale è tuttavia ridotto rispetto a quello che rassicurato
dichiara e non interferisce con una vita attiva, anche sotto il profilo
lavorativo.”
Esprimendosi quindi sulla
“Valutazione di capacità, risorse e problemi”, il perito ha affermato:
" Il
peritando ha attraversato verosimilmente un'infanzia e un'adolescenza
traumatiche, che lo hanno condizionato intensamente nella strutturazione del
suo carattere. Ciò nonostante, egli ha contratto e sciolto ben tre matrimoni,
se l'è sempre cavata nel corso della sua vita, ha lavorato in attività semplici
e ripetitive per oltre dieci anni, a tempo pieno e con rendimento pieno, senza
mostrare mai dei periodi di cedimento psichico e di inabilità lavorativa di
lunga durata prima del 2017. Anche la resilienza dinnanzi agli eventi pesanti
subiti in rapida successione nel 2009 è stata sorprendentemente positiva,
soprattutto se si pensa agli antecedenti di vita di questo individuo. Dopo il
primo ricovero in psichiatrica nel 2017, la situazione sembra invece essersi
completamente capovolta, ma un'analisi attenta di tutti gli elementi probatori
dimostra che non vi è alcun cambiamento sostanziale. L'assicurato presenta le
medesime vulnerabilità del passato, connesse ai traumi subiti in infanzia e in
adolescenza, ma trae evidentemente beneficio dalla terapia psicofarmacologica
prescritta dalla psichiatra curante, che assume regolarmente. Egli aderisce
alle cure proposte e conduce una vita complessivamente soddisfacente, attiva,
ben integrata socialmente, senza eccessi. Le risorse per svolgere delle
attività semplici e ripetitive come quelle fatte nel passato sono dunque ancora
presenti e consentirebbero, oggi come allora, un lavoro a tempo pieno e con
rendimento pieno.”
Tutto ben considerato la
perizia ha quindi concluso - sulla base come detto di un’approfondita analisi
della documentazione, dell’anamnesi, della descrizione della giornata,
dell'esame clinico, della descrizione dei limiti e delle risorse, del rapporto
della dr.ssa __________, psicologa, dello scambio di email con le psichiatre
curanti - che “tranne i periodi di ricovero in Clinica __________ che sono
documentati agli atti, l’assicurato va considerato sempre abile al lavoro al
100%”, ricordando come l’interessato si era sottoposto regolarmente a
trattamenti per la cura dello stato depressivo “e infatti non è depresso”
(doc. AI pag. 230-240; la sottolineatura è della redattrice).
A tali conclusioni, ben
Considerandi
motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti
dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche (cfr. al consid. 2.3.
e 2.4.; cfr. anche al consid. 2.8), questo Tribunale deve aderire. Del resto le
stesse sono state condivise anche dal medico del SMR nel rapporto finale del 29
novembre 2019 (cfr. doc. AI 252).
In tale ambito occorre
rilevare che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni
all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla
concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico
esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o
giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza
probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si
presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag.
470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353).
Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché giungono a
conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si
dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o
direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere
aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A
tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di
perito (fra tante sentenze STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1;
8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017
consid. 5.3). Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali
solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in
considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti
per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22
maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nel
considerando che segue.
2.8
Il TCA non ignora in effetti la
documentazione medica versata agli atti in questa sede dall’assicurato e
allestita dagli specialisti che l’hanno in cura, i quali pur concordando in
sostanza con la diagnosi posta dal dr. __________ di “Modificazione duratura
della personalità dopo un’esperienza catastrofica, ICD10 F62.0” (cfr. la
dr.ssa __________ nella certificazione dell’8 settembre 2020: “partendo dal
presupposto che siamo assolutamente concordi con il collega sulla diagnosi
psichiatrica effettuata, analoga e complementare con quanto osservato in questi
anni di presa a carico ambulatoriale”, doc. XV/1), giungono a conclusioni
differenti sulla capacità lavorativa.
Per quanto riguarda i
certificati precedenti alla perizia del 14 novembre 2019, gli stessi erano già
stati adeguatamente considerati nell’ambito della perizia medesima, alle cui
considerazioni può quindi essere rinviato.
Quanto innanzitutto alla certificazione
del 7 febbraio 2020 della dr.ssa __________ del __________, con la quale
sollevano dubbi sulle competenze linguistiche dell’assicurato e sottolineano
come la presa a carico dell’assicurato sia assidua con visite quotidiane,
contestando che vi sia una volontà di aggravare la sintomatologia, il dr. __________,
nella sua presa di posizione del 26 febbraio 2020 ha in sostanza confermato le
sue conclusioni con motivazioni convincenti. Dando atto che si trattava di un caso
complesso, con un assicurato con un'infanzia difficilissima e, di riflesso, uno
sviluppo traumatico, ha ribadito nondimeno l’evidenza di incongruenze “che
contraddicono palesemente l'idea di un funzionamento generale compromesso
e che non riguardano soltanto la questione della socializzazione, ma evidenziano
“competenze funzionali ben più ampie di quanto i colleghi dell'__________
si siano potuti rendere conto” (sulla questione della competenza
linguistica cfr. in seguito; doc. AI pag. 267). Questa presa di posizione, che
pure è stata condivisa dallo psichiatra del SMR nell’Annotazione del 10 marzo
2020, per il quale la stessa era “completa, argomentata ed esaustiva”
(doc. AI pag. 273), va confermata.
Non permettono di concludere
diversamente nemmeno, innanzitutto, la succinta certificazione del 18 marzo
2020.
del __________ (che si è esaurita nella conferma della presa a carico del
paziente con un’inabilità lavorativa completa e la menzione della terapia
farmacologica in corso; doc. V/B), ritenuto come la stessa non abbia fornito
alcun elemento oggettivo nuovo e rilevante, come confermato dal dr. __________ il
19.
maggio 2020 (doc. V/1), ma nemmeno l’ulteriore certificazione della dr.ssa __________
del __________ del 19 giugno 2020, nella quale la curante, dopo aver
sottolineato “la presa a carico intensiva multidisciplinare del paziente da
parte medica, infermieristica, assistente sociale e da un servizio
infermieristico domiciliare nel fine settimana”, e confermato la diagnosi di
“Modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza catastrofica
(ICD 10 F 62.0), costellata nel tempo da diversi episodi depressivi anche gravi
con necessità di ospedalizzazioni anche prolungate”, ha osservato quanto
segue:
" Come ben
noto dalla moderna letteratura sul trauma complesso (decesso del padre quando
il paziente aveva 7 anni, istituzionalizzazione, precarietà esistenziale e vita
di strada per 20 anni, difficoltà di rapporti con la madre e la famiglia di
origine, divorzio, decesso della prima moglie, violenza sessuale subita da una
delle figlie, lontananza dalla famiglia di origine, Sindrome di
Wolff-Parkinson-White in anamnesi positiva per morte improvvisa, etc...) il
paziente ha un funzionamento multiplo in senso stretto per cui i racconti e la sintomatologia
riportata e osservata sono spesso incoerenti e instabili. Infatti il ricordo
traumatico immagazzinato in maniera disfunzionale non è solo un ricordo ma può
essere richiamato come riesperienza negativa, inaccurata e intensa di elementi
dell'evento come se stesse accadendo "proprio ora" e distorce anche
la percezione di eventi e stimoli anche nel presente e distorce la previsione
del futuro. (…) Anche se, come affermato dal perito psichiatra Dr. med __________,
molte delle difficoltà psicologiche del sig. RI 1 erano presenti prima
dell'arrivo in Ticino e inizialmente il funzionamento lavorativo era buono,
appare altrettanto chiaro come nel tempo ci possa essere un progressivo
peggioramento psicopatologico con conseguente ricaduta sul funzionamento
socio-relazionale.” (doc. IX/1)
Ora, come osservato dal
dr. __________ nella sua presa di posizione del 1. luglio 2020, tale
certificazione non fa in sostanza che ribadire la modalità di presa a carico del
paziente, confermando la nota diagnosi, esaurendosi tuttavia essenzialmente in una
diversa valutazione della capacità lavorativa. In merito il perito ha
sottolineato nuovamente come malgrado tale diagnosi, in passato il peritando avesse
lavorato con continuità, ritenuto come l’aggravamento psichico sarebbe
subentrato “in un periodo in cui sembrano aver pesato maggiormente dei
fattori sociali, piuttosto che traumatici”, come del resto ben illustrato
nella perizia del 14 novembre 2019. Ribadita “la grave incoerenza tra quanto
è stato appurato dall'AI rispetto alla vita sociale del soggetto e quanto è
stato invece dichiarato e ribadito dall'assicurato, dopo che aveva
perfettamente capito quello che il perito gli stava chiedendo e non presentava
uno stato dissociativo”, sostanziata anche dagli indici di simulazione che
sono risultati tutti alterati e dalla segnalazione fatta all'AI da una donna,
secondo il perito permaneva “la divergenza inconciliabile tra la valutazione
funzionale del __________ (che parlava acriticamente di trascuratezza e
grave isolamento sociale del soggetto) e quella del perito, che ha tenuto conto
delle risorse che sono manifeste e documentate. Infine, non posso fare a meno
di notare che la certificazione __________, come ho dimostrato negli
scambi precedenti, sembra a tratti sbilanciata verso la difesa del paziente,
come mi sembrano dimostrare alcune incongruenze nell'atteggiamento assunto dai
curanti e nelle dichiarazioni che hanno via via rilasciato durante l'iter
peritale” (doc. IX/1).
Tali osservazioni puntuali
e complete, ribadite dal perito in data 20 agosto 2020 (doc. XIII/1), dopo aver
preso visione dell’ulteriore scritto della dr.ssa __________ del __________ del
20.
luglio 2020 (con il quale la curante ribadiva la necessità di effettuare dei
test; doc. XI/1), che prendono posizione sulle allegazioni delle curanti, sono
convincenti e meritano condivisione.
Nemmeno l’ulteriore presa di
posizione della dr.ssa __________ dell’8 settembre 2020 permette di concludere
diversamente. In questa sede la curante ha riferito dei test eseguiti come segue:
" (…) In
particolare, nel corso degli anni, abbiamo assistito a un progressivo scadimento
funzionale con difficile gestione della quotidianità, cronica instabilità
timicoemotiva con diversi momenti di angoscia e ideazione anticonservativa che
hanno portato a sei ricoveri presso la clinica __________, l'ultimo dei quali
ad aprile 2020 per angoscia ingravescente e ideazione suicidale.
(...)
Rispetto alla valutazione testistica ci sembra utile sottolineare
come consentire al paziente una conoscenza dell'esaminatore (sig.ra __________)
ed effettuare il test con minima spiegazione degli obiettivi ha consentito di
confrontarsi con un paziente che appare vigile, lucido e orientato nei diversi
parametri. Attenzione e concentrazione appaiono parzialmente mantenute, a
tratti labili per cui il paziente appare affaticarsi con una certa facilità presentando
inoltre una tendenza alla digressione. Nonostante ciò si è mostrato impegnato,
collaborante e disponibile al dialogo, adeguato nella relazione “interpersonale".
Teniamo a precisare quanto sopra proprio a causa della prevalenza di sintomatologia
intrusiva e stato iper-vigilante che caratterizzano lo stato psicopatologico
del paziente che spesso si traduce in un atteggiamento compiacente o nell'esecuzione
passiva di compiti senza comprenderne la finalità, al scolo scopo di ridurre i
tempi di interazione con l'altro. Le apparenti difficoltà mnestiche parrebbero
di natura affettiva piuttosto che cognitiva, iscritte in una ricerca di
permanenza dell'oggetto tramite meccanismi pseudo-ossessivi disfunzionali volti
a contenere l'angoscia di frammentazione. Da un punto di vista cognitivo, il
risultato ottenuto al test delle Matrici Progressive di Raven evidenzia un
funzionamento intellettivo nella norma con difficoltà riscontrate unicamente nell’ambito
delle conoscenze legate all'astrazione logica.
In conclusione è proprio in considerazione del funzionamento
socio-relazionale del paziente che appare estremamente deficitario con una
scarsa qualità di vita, con un'inversione del ciclo sonno-veglia, con
un'incapacità di mantenere legami affettivi stabili e duraturi, con una
costante richiesta di rassicurazione e contenimento emotivo nei confronti
dell'interlocutore che abbiamo preso una posizione così esplicita. Tali osservazioni
legate alla gestione quotidiana del paziente ci appaiono fondamentali dal momento
che, al contrario, il simulatore segue incentivi esterni come ad esempio, evitare
il servizio militare, il lavoro, ottenere risarcimenti finanziari, evitare
procedimenti penali, oppure ottenere farmaci; in generale di trarre vantaggi
sul piano giuridico forense. Vi è quindi da parte di chi è valutato un
interesse ad ottenere un certo risultato (Fomari, 2008).
Nel caso del paziente in oggetto la richiesta Al è stata portata
avanti dagli psichiatri curanti in un'epoca in cui lo stesso non era a
conoscenza di tale possibilità che era, oltretutto, inizialmente vissuta come
vergognosa e stigmatizzante.” (doc. XV/1)
In merito il perito, dopo
aver espresso dubbi sulle modalità, il contenuto e la finalità dei test
eseguiti, il 14 settembre 2020 ha osservato quanto segue:
" (…) Resta
il fatto inequivocabile che i colleghi __________ parlavano di un funzionamento
socio – relazionale totalmente deficitario del soggetto anche quando i fatti ci
dicevano che così assolutamente non era. Di fronte ai fatti raccolti dall’AI,
invece di spiegare in maniera trasparente cosa stava succedendo, invece di
illustrare credibilmente come l'individuo passasse veramente le sue giornate,
invece di fornire degli elementi chiari per poter leggere il caso, si è a mio
avviso sprecata l'occasione, pensando di poter facilmente contestare la
perizia. Ricordo il primo scambio mail con la Dr.ssa __________, la quale
dapprima si diceva molto sorpresa di scoprire che il peritando avesse
frequentato una donna, mentre poi rilasciava un certificato normalizzante, affermando
che di tale relazione il soggetto aveva appena parlato coi curanti ed era stato
pure incoraggiato in tal senso.
Che dire? Interessante anche l'oscillazione tra l'affermazione
precedente della collega __________, il 20 agosto 2020: "le nostre osservazioni
sono esclusivamente cliniche e non ci sembra di doverci schierare in favore o
contro il paziente" e l’affermazione contenuta nell'attuale rapporto
medico: "ci siamo permessi di prendere posizioni esplicite a favore del paziente...etc.".
Importante anche notare che il peritando, il quale in passato traeva un
evidente piacere dal documentare le sue attività sociali e la sua persona
vestita elegante sul suo profilo Facebook pubblico, lo abbia adesso rimosso
totalmente da internet.
Sul tema del vantaggio secondario, faccio notare che il peritando
si trova da moltissimo tempo a carico della pubblica assistenza. In molti di
questi casi l'individuo, che sperimenta da anni una condizione di marginalità
sociale, può cominciare a ritenere più solida e protettiva la posizione
dell'invalidità, rispetto a quella dell'assistenza. Non dico che questo sia
necessariamente il caso del peritando, ma semplicemente non escluderei con
superficialità le ipotesi di un vantaggio secondario nella situazione presente.
Vi sono naturalmente altre chiavi di lettura per spiegare
eventuali vantaggi secondari, ma azzardare ipotesi interpretative per chiarire
un comportamento ampiamente incongruente non è lo scopo del perito, il quale si
deve basare sui fatti appurabili e non sulle speculazioni ipotetiche.
Stando ai fatti, non posso che ribadire la mia posizione peritate,
posto che il soggetto veniva giudicato totalmente deficitario, con una lunga
lista di sintomi invalidanti, anche quando manifestamente non aveva tali
limiti. Ricordiamo infatti che l'orizzonte lavorativo è quello delle attività semplici
e ripetitive e che il problema di collocabilità non rientra tra gli aspetti
medici in senso stretto.” (doc. XVII/1)
Tale presa di posizione,
che prende attentamente posizione sulle allegazioni dei curanti, appare
completa e permette di concludere per l’assenza di elementi nuovi che non siano
stati adeguatamente esaminati nella perizia del 14 novembre 2019 o che in
qualche modo possano validamente metterne in forse le conclusioni.
Il ricorrente ha infine
prodotto un lungo rapporto della dr.ssa __________ del __________ denominato “considerazioni
cliniche” che ha sollevato una serie di questioni che sono state
opportunamente sottoposte al perito che si è espresso in merito in un corposo
complemento peritale del 29 ottobre 2020 e di cui si dirà qui di seguito (doc.
XXIII/1).
Innanzitutto, laddove la dr.ssa
__________ rimprovera al dr. __________ di non aver in sostanza preso contatto
con i curanti nell’allestire le perizia, che si rivelerebbe quindi parziale, il
perito ha spiegato come in realtà “tutti i soggetti che ruotano
attorno al peritando hanno potuto prendere posizione sulla situazione in forma
scritta. Il dossier dell'AI, in questo senso, era completo e non ho reputato
necessario avviare dei confronti telefonici ulteriori di chiarificazione che,
in un caso potenzialmente conflittuale, dovrebbero essere verbalizzati e
sottoscritti da coloro che hanno discusso. Inoltre, esiste anche un principio
di economicità nell'esecuzione di una perizia, del quale è opportuno tenere
conto, per limitarsi alle indagini necessarie e non essere sovrabbondanti. (…)”.
Del resto questo Tribunale rileva che dagli atti emerge che nel momento in cui il
perito è stato sorpreso dal comportamento del peritando, egli ha cercato
tempestivamente il confronto con la dr.ssa __________ del __________ con uno
scritto del 17 ottobre 2019, al quale la curante aveva reagito con scritti del 17
e 23 ottobre 2019 (doc. AI pag. 231, 241 e 243).
Quanto ai test, il dr. __________
ha sufficientemente illustrato come quelli somministrati dalla psicologa __________
fossero “strutturati in maniera tale che, anche un paziente demente,
normalmente, a meno che non si trovi in una fase molto grave, riesce a fornire
delle risposte esatte con una soglia di errori inferiore al cut-off. La
neurobiologia del trauma non c'entra nulla in questo caso”, ragione per cui
una performance cognitiva così deficitaria non fosse giustificabile se non con
una sospetta accentuazione delle difficoltà da parte dell’assicurato.
Per quanto concerne le
denunciate presunte contraddizioni tra la valutazione del perito e quelle della
psicologa __________, il perito ha ben spiegato l’apparente discrepanza
esistente laddove ha riferito che la differenza tra le due sarebbe quella che
la dr.ssa __________ riporta quello che “l’assicurato dice spontaneamente
circa i suoi limiti (soggettivo). Se si paragonano i sintomi raccolti da __________
con i sintomi soggettivi che riporto io in perizia, non si nota alcuna
incongruenza. La parte della mia perizia citata dalla Dr.ssa __________ è
tratta dallo status (oggettivo), ovvero tutto quello che si può fondare come
dato aggettivo e giustificato, alla luce di tutte le informazioni presenti sul
caso. Oggettivamente, alla luce di tutto quello che è emerso ed è stato
comprovato nella perizia, confermo lo status aggettivo che ho riportato,
proprio perché molti sintomi personali non sono adeguatamente fondati e non
possono essere ammessi in ciò che è aggettivo”.
Inoltre, sempre con riferimento
al tema dei contenuti presentati dal profilo Facebook dell’assicurato,
il quale sarebbe forse per il paziente “un sostituto della relazione, un
surrogato “virtuale” della realtà quotidiana”, il perito ha esposto con
pertinenza che pur condividendo che ciò che viene presentato su Facebook non
sia rappresentativo di tutta la vita di un individuo, “ma è pur sempre
qualcosa”, precisando che “è esperienza comune in psichiatria che
pazienti gravi, i quali comunque non necessitano di una presa a carico così
intensa come quella del periziando, non riescono a presentarsi su Facebook
attivamente e costantemente, non riescono a mostrarsi belli e positivi nemmeno sui
social e, men che meno, riescono a socializzare nella realtà con simile
facilità. Questa difficoltà di presentarsi bene è meno vera per certi disturbi
di personalità (ad esempio quello istrionico), ma vale quasi sempre per delle
esperienze di malattia molto destrutturanti a livello mentale, come dovrebbe
essere quella del soggetto esaminato” (doc. AI XXIII/1 p. 5).
Sulle allegazioni dei curanti
circa la mancata strutturazione delle giornate del paziente e la conseguente
impossibilità di intraprendere un’attività lavorativa, il perito ha inoltre esposto
quanto segue:
" Qui la
collega confonde ancora tra piano aggettivo e piano soggettivo. La
ricostruzione della giornata, come si legge in perizia, è fatta al
condizionale, perché si tratta di quello che soggettivamente riferisce il
peritando. Il problema è che una simile giornata entra in conflitto con quanto
si è potuto aggettivamente appurare e con quanto emerge dal rapporto con almeno
una donna, per la quale il soggetto puliva casa e si occupava del cane. Perché
è evidente che i due si devono essere frequentati approfonditamente, visto che
la donna sapeva della casa disordinata del periziando, della presenza dei
fermaci psichiatrici, degli infermieri psichiatrici.
A proposito della presa a carico, non voglio mettere in discussione
la buona fede di nessuno, ci mancherebbe. Il quesito centrale a cui rispondere
è però questo: è possibile che un individuo con dei traumi reali nella sua
infanzia, con dei disturbi che sono trattati farmacologicamente, con una presa
a carico complessa, possa comunque simulare o amplificare i propri deficit? La
risposta è sì. Come dice la collega __________, gli sviluppi traumatici non
seguono una linea univoca. Parecchie declinazioni sono possibili, compreso lo
sviluppo di forme di personalità disturbate, con tendenza opportunistica, che
rappresenta una spinta alla sopravvivenza in un mondo percepito come ostile.
Durante i periodi di vita difficili (ed essere a carico per anni della pubblica
assistenza crea non poche difficoltà) l'assunzione del ruolo di malato può
apparire risolutiva, può garantire una sorta di "maternage" e una
percezione dì accudimento favorevole e compensatoria.
Questa ipotesi mi sembra calzante nel caso concreto e temo che si
sia, in buona fede, costruito un eccellente accudimento terapeutico più che un
percorso di cura esigente, creando degli equilibri statici tra paziente ed
equipe curante, che tendono a mantenersi con una certa inerzia.
E solo una mia ipotesi, cosa che non avrei nemmeno voluto fare,
come ho scritto nella precedente risposta, ma diversamente non riuscirei a
capacitarmi del fatto che un paziente descritto così "grave", così
tanto destrutturato, così tanto monitorato a tutti i livelli da diverse figure,
riesca a far passare totalmente inosservata all'équipe curante: una relazione
di coppia (o di amicizia intensa, si veda un po' come si vuole chiamarla), le
sue attività diurne, la capacità di presentarsi bello ed elegante, l'interesse
per internet e Facebook. E se mi si dicesse che tutte queste abilità erano
pacificamente note, allora mi domando ancor più: ma perché non sono state
certificate in maniera trasparente? E se il paziente mostra queste capacità
spontanee, allora perché non si è pretesa almeno la frequentazione di un centra
diurno terapeutico, o non si è avviato nuovamente un programma occupazionale di
qualche tipo? La mia conclusione è che si stia procedendo dando per scontati
dei limiti che invece sono superabili.” (doc. XXIII)
A tale dettagliato e completo
complemento peritale, di ben 4 pagine, nel quale il perito affronta
singolarmente e con precisione le censure sollevate dalla curante, questo
Tribunale non può che rinviare, ritenuto peraltro come la dr.ssa __________ non
ha di seguito ritenuto di formulare alcuna ulteriore precisazione o
contestazione, limitandosi a ribadire quanto detto in precedenza (cfr. doc.
XXV/1).
Quanto d’altra parte alla questione
della competenza linguistica, richiamata più volte dai curanti, per i quali in
sostanza non sarebbe stato tenuto conto delle difficoltà di comprensione
linguistica palesate dall’assicurato (cfr. tra le altre il certificato del 7
febbraio 2020 del __________, doc. AI pag. 263), il perito ha insistito nel
negare che vi sia stato un problema di tal genere ricordando innanzitutto che egli
non avesse “sentito la necessità di ricorrere a un interprete, proprio
perché le competenze del peritando nella lingua parlata, essendo in Ticino dal
2002, erano sufficienti per condurre un colloquio totalmente attendibile. Il
perito ha tenuto conto, con precisione, delle competenze linguistiche del
peritando. Prova ne è il fatto che ho scelto di non effettuare dei test come
SIMS e MMPI-2, proprio perché sarebbero stati troppo impegnativi a livello
lessicale e quindi poco affidabili nei risultati. Inoltre, faccio presente che
le competenze linguistiche del peritando mi hanno consentito comunque di
ricostruire un'anamnesi dettagliata e attendibile, per cui non è credibile che
egli abbia frainteso soltanto le mie domande sui suoi rapporti sociali. A
titolo abbondanziale aggiungo che, essendo a conoscenza dei video che l'AI mi
aveva tramesso, le mie domande sulle relazioni sociali dell'assicurato sono
state formulate ripetutamente, sia nel primo che nel secondo colloquio, in modo
molto dettagliato.” Malgrado le ripetute e chiare domande l’assicurato
avrebbe nondimeno risposto sempre negando di aver conosciuto o frequentato
altre donne, circostanza questa tuttavia smentita dalla visione del materiale
pubblicato sui social (doc. AI pag. 230-233). Il dr. __________ ha
ulteriormente precisato che “la questione della competenza
linguistica è stata presa in considerazione e le risposte fornite al perito
sono state pertinenti e adeguatamente informative, essendo sufficiente chiarire
o ripetere alcuni concetti quando compariva qualche incertezza nel capirsi.
All'incontro con la dr.ssa __________, il soggetto si presentava poco curato (a
differenza che con il perito) e apparentemente intimorito dal contesto
dell'indagine testistica. Anche la dr.ssa __________, ha dovuto ripetere alcune
consegne, ma ha proposto dei test il cui risultato non possa in alcun modo
venire inficiato dalle competenze linguistiche. E anche la dr.ssa __________ è
riuscita a raccogliere dal paziente un diverso numero di informazioni del tutto
corrette, senza che fosse necessario un interprete.” (osservazioni del dr. __________
del 26 febbraio 2020, doc. AI pag. 267).
Nuovamente sollecitato
sull’argomento dalla dr.ssa __________ nelle citate “considerazioni cliniche”
del 23 ottobre 2020 (doc. E/1), nel complemento peritale del 29 ottobre 2020 il
dr. __________ ha confermato di aver adeguatamente tenuto conto della situazione
linguistica, osservando che “se avessi avuto dubbi sulla comprensione e
sulle risposte avrei chiesto ulteriori chiarimenti o un interprete. Esattamente
come la dr.ssa __________, quando ho avuto dubbi sulla comprensione ho
riformulato la domanda o ho chiesto chiarimenti, ottenendoli. D'altra parte,
prendo atto che il __________ ha effettuato tutti gli approfondimenti
psicometrici, la psicoterapia e anche l'intera presa a carico senza mai avere
il bisogno di ricorrere a un interprete, esattamente come il perito” (doc.
XXIII/1). Anche a tali osservazioni, complete e logiche, che non permettono a
questa Corte di ammettere che vi sia stato un problema di comprensione
linguistica, non si può che aderire.
Né infine permettono di
dipartirsi dalle complete conclusioni del perito le osservazioni formulate all’attenzione
dell’assicurato il 22 ottobre e 12 novembre 2020 dall’avv. __________ (doc. E2
e XXV/2). Con le stesse la legale - aperto restando peraltro il quesito a
sapere a quale titolo siano stati inoltrati tali scritti in questa sede visto
che la scrivente ha espressamente precisato di non patrocinare il ricorrente -
ripropone essenzialmente le considerazioni formulate dalla dr.ssa __________ nelle
varie prese di posizione, criticando la perizia del dr. __________, a suo
avviso non sufficientemente neutrale e oggettiva e alla quale non dovrebbe
venir riconosciuto pieno valore probatorio, ciò che di conseguenza imporrebbe
l’esecuzione di una perizia giudiziaria. In particolare viene criticato
l’approfondimento del tema delle frequentazioni femminili da parte
dell’assicurato oltre che una lettura univoca dei test psicologici eseguiti
dalla dr.ssa __________.
Per quanto in particolare
riguarda l’allegazione per la quale la posizione del perito da un lato e quella
del __________ dall’altro rappresentino una chiave di lettura diametralmente
opposta della situazione dell’assicurato, fatto questo che imporrebbe
l’esecuzione di una perizia giudiziaria, questo Tribunale non condivide tale
assunto, posto come il perito abbia ben illustrato nei vari complementi
peritali la fondatezza e la coerenza delle sue conclusioni rispettivamente il
fatto che le diverse conclusioni dei curanti circa l’impatto sulla capacità
lavorativa siano da ricondurre essenzialmente ad una differente valutazione
della fattispecie, tratta dai sanitari che molto da vicino seguono
l’assicurato.
In proposito il TCA si limita dunque
a rinviare nuovamente alle precedenti considerazioni che hanno evidenziato come
alla perizia del dr. __________ sia da riconoscere valore probatorio pieno.
Come detto, il perito ha tenuto
conto di tutte le problematiche lamentate dall'assicurato ponendo le diagnosi
concernenti l’insieme dei disturbi dell’interessato, peraltro condivise anche
dai curanti, e valutando correttamente la sua capacità lavorativa al termine di
un’analisi approfondita che ha incluso anche tutti i referti medici dei
curanti.
Occorre peraltro in questa sede
nuovamente sottolineare come per la giurisprudenza il giudice si scosta dalle
risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili
non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente
pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF
8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.
Il TCA respinge da ultimo con
fermezza le allusioni ad una presunta mancanza di obiettività da parte del dr. __________,
sulla quale avrebbe influito la segnalazione anonima pervenuta
all’amministrazione circa i comportamenti dell’assicurato (cfr. doc. E2 pag. 6).
Su tale argomento si è in effetti puntualmente e diffusamente espresso il
perito medesimo nei vari complementi peritali cui si rinvia e cui questo
Tribunale aderisce senza riserve, non essendovi motivi per dubitare sulla
serietà e obiettività del perito esterno incaricato dall’amministrazione, il
quale ha, per contro, tenuto conto dei vari elementi che dalla citata
segnalazione potevano e dovevano venir estrapolati, in una lettura che comunque
inglobava tutti i differenti elementi disponibili.
Infine per quanto concerne la velata
allusione riguardo al fatto che il ricorrente sarebbe stato valutato dal perito
sulla base di due soli colloqui (doc. AI pag. 220), effettuati uno a un mese
circa di distanza dall’altro, e quindi a breve distanza temporale, va fatto
osservare che il dr. __________ ha peritato l’assicurato per complessive tre
ore, lasso di tempo ritenuto da lui verosimilmente sufficiente per conoscere
una persona e farsi un'idea anche di una complessa situazione psichica. Inoltre
va fatto presente che lo specialista ha avuto a disposizione l’intera
documentazione medica contenuta nell’inserto, inclusi i rapporti degli
psichiatri curanti, e ha pure avuto un contatto diretto, nella forma di uno
scambio di email, con la dr.ssa __________, psichiatra curante (doc. AI pag.
228-231).
In merito alla durata
della perizia, va inoltre ricordato che il Tribunale federale ha già più volte
ricordato che il tempo impiegato per una visita psichiatrica deve essere
adeguato all’interrogativo e alla psicopatologia da valutare (cfr. STF 44/2017
del 9 maggio 2017, consid. 4.3., pubblicata in SVR 10/2017 IV nr. 75;
8C_47/2016 del 15 marzo 2016, consid. 3.2.2., pubblicata in SVR 2016 IV nr. 35
con riferimenti) e che il valore probatorio di un rapporto medico
non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua
completezza e concludenza (cfr. STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con
riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018), ciò che è il caso,
come detto, con la perizia del dr. __________. La critica del ricorrente
relativa alla durata della visita medica, non modifica quindi la valutazione
specialistica.
2.9
Sulla base di quanto esposto
ai considerandi che precedono, dal momento che le certificazioni degli
specialisti di fiducia dell'assicurato si basano inoltre sostanzialmente sul
medesimo quadro diagnostico, esse rappresentano unicamente un diverso
apprezzamento delle ripercussioni sulla capacità lavorativa del medesimo quadro
patologico e diagnostico, che non permettono quindi in alcun modo di distanziarsi
dalla valutazione operata dal perito dr. __________ e dal medico SMR, che l’ha
avallata. In particolare, come affermato dal perito (cfr. scritto del 20 agosto
2020, doc. XIII/1), i curanti nelle loro varie prese di posizione non hanno
fornito spiegazioni convincenti circa la discrepanza evidenziata dal perito tra
i limiti descritti e il funzionamento oggettivo dell’interessato. Essi non
hanno, come detto, presentato indizi concreti atti a minare l’affidabilità
della perizia.
Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra
Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -
anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -
hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo
lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422,
p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;
DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en
droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert
Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione
della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di
perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del
medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008;
STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2), ritenuto che il solo fatto che
uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del
20.
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4,
entrambe con i rinvii alla giurisprudenza ivi menzionati; sia pure evidenziato
che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…)
il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto
dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto
valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al
contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami
che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per
cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso
di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del
rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del
10.
febbraio 2017, consid. 4.2)). Nella fattispecie, come detto, la
documentazione prodotta dal ricorrente e le differenti conclusioni dei curanti
del __________ non consentono di dipartirsi dalle conclusioni del dr. __________,
che si è espresso in modo coerente e privo di contraddizioni.
Sia peraltro osservato che
la perizia del dr. __________ non ha omesso di approfondire la severità e la
persistenza dei disturbi psichiatrici, non tralasciando di precisare anche i
motivi per i quali occorreva tuttavia scostarsi dalla valutazione dei curanti.
In sostanza quindi le
certificazioni delle dr.sse __________ e __________ non permettono di
distanziarsi dalle conclusioni peritali, non apportando nuovi elementi
oggettivi ignorati dal perito psichiatra e vanno quindi intese nel senso di una
diversa valutazione della medesima situazione.
Né del resto il ricorrente
ha preteso, e men che meno comprovato, l’esistenza di problematiche somatiche (segnatamente
cardiologiche) idonee ad influire sulla capacità lavorativa in maniera rilevante.
Occorre
quindi concludere che l’assicurato non ha prodotto documentazione rilevante o
fornito elementi che consentano in qualche modo a questo Tribunale di
considerare inattendibili le conclusioni del dr. __________ e del SMR e,
quindi, dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla capacità
lavorativa della decisione contestata non è quindi possibile dipartirsi. Né del
resto l’assicurato ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute
d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un
peggioramento successivo alla perizia e entro la data della decisione
contestata (ribadito che per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino
al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Va qui ricordato che se da
una parte la procedura davanti
al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva
che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata
dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158
consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264.
consid. 3b con riferimenti).
Giova qui comunque
rilevare che l’UAI ha incaricato il dr. __________ in conformità a quanto
previsto dall’art. 44 LPGA. Difatti il 28 maggio 2019 (doc. AI pag. 216)
l’amministrazione ha comunicato all’assicurato che, per chiarire il suo diritto
alle prestazioni, riteneva necessario sottoporlo ad un esame medico
psichiatrico e che era stato designato il dr. __________, specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia. Nella medesima occasione l’UAI ha trasmesso
all’assicurato pure le domande poste al medico, informandolo che poteva
inoltrare domande supplementari da porre al medico entro il 17 giugno 2019. Sub
“Indicazione”, l’amministrazione ha pure puntualizzato che “Obiezioni
fondate contro il tipo di accertamento, il tipo di disciplina così come
eventualmente contro il nome del perito prescelto possono essere inoltrare per
iscritto all’Ufficio AI il 17 giugno 2019.” I precitati termini sono
scaduti infruttuosi. Quanto al valore probatorio delle perizie esterne, sotto
il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle
armi - oltre a rinviare alla STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 citata al
consid. 2.5 - va qui osservato che l’assicurato (come visto, preventivamente
reso attento circa il nome del perito e segnatamente la necessità di una
perizia monodisciplinare con accertamento di psichiatria a cura del dr. __________)
non ha sollevato alcuna obiezione in merito nel termine assegnatogli, né ne ha
chiesto la ricusa, né ha domandato di essere esaminato da altri medici.
Questa Corte ritiene
pertanto che lo stato di salute dell’assicurato sia stato approfonditamente
vagliato dall’UAI, segnatamente dal perito psichiatra, prima dell'emanazione
della decisione qui impugnata (in concreto: il 10 marzo 2020) data che, come
detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).
Del resto val la pena di
nuovamente ribadire che le conclusioni del dr. __________ sono stata avallate
integralmente anche dal SMR. A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione
degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle
prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante
per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di
svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono
indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli
casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere
cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v.
sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009
consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In siffatte circostanze le
censure ricorsuali riguardo alla perizia psichiatrica del dr. __________ devono
essere respinte.
In conclusione,
rispecchiando la valutazione del perito e del SMR, unitamente alla
documentazione agli atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza
richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.3. e 2.4), richiamato pure
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,
117.
V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), è da ritenere dimostrato con
il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3, 138 V 218 consid. 6 pag. 221,
125.
V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che al ricorrente va
riconosciuta un’incapacità lavorativa del 100% unicamente nei periodi di
degenza presso la Clinica __________, ovvero dal 2 agosto 2017 al 24 gennaio
2018, dal 31 maggio al 5 giugno 2018, dal 2 al 21 novembre 2018, mentre che nei
restanti periodi e comunque dal 22 novembre 2018 egli è da considerare abile in
misura completa in ogni attività.
Alla luce delle risultanze
di cui sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti
contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al
guadagno dell'assicurato sino all'emanazione della decisione contestata, senza
che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d). Considerato come il ricorrente non
abbia apportato indizi concreti atti a minare l’affidabilità della perizia fata
eseguire dall’amministrazione, la richiesta del ricorrente di essere fatto oggetto
di un nuovo accertamento peritale psichiatrico, segnatamente nella forma di una
perizia giudiziaria, va disattesa. Per gli stessi motivi non vi è motivo di
rinviare gli atti all’amministrazione per accertamenti ulteriori.
Visto quanto sopra, non
presentando l’assicurato, fatti salvi i citati limitati periodi dal 2 agosto
2017.
al 24 gennaio 2018, dal 31 maggio al 5 giugno 2018, dal 2 al 21 novembre
2018.
- e quindi di durata inferiore al periodo minimo di un anno giusta l’art.
28.
LAI (cfr. al consid. 2.2) -, un’inabilità lavorativa da ascrivere alle
problematiche psichiatriche, e non essendo fatto valere alcuna affezione
somatica con valenza invalidante, correttamente l’Ufficio AI ha negato il
diritto a prestazioni.
La decisione contestata va
quindi confermata, mentre che il gravame va respinto.
2.10
Giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore sino al 31 dicembre 2020 ed applicabile in concreto (cfr. la
Disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA) la procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico del
ricorrente, il quale ha tuttavia chiesto di essere esonerato dal pagamento
delle spese e di essere ammesso all’assistenza giudiziaria.
2.11
Con riferimento quindi alla
richiesta di esonero dal pagamento di tasse e spese processuali (cfr. art. 3
cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio
[LAG]), va detto che i presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono dati se il richiedente, non patrocinato da un
avvocato, si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere
esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti);
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si
tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel caso concreto, dal
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria risulta che il ricorrente è divorziato e vive da solo.
Egli è senza
attività lucrativa e al beneficio di prestazioni assistenziali. Inoltre, vista
anche la documentazione prodotta, di primo acchito il ricorso non pareva poter essere
considerato manifestamente privo di fondamento.
Essendo
dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la sua concessione,
l'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato va concessa, riservato
l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la sua situazione economica dovesse in
futuro migliorare (Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9
Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF cfr.
art. 152 cpv. 3 OG; STF I 569/02 del 15 luglio 2003 consid. 5; STF U 234/00 del
23.
maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V
301, consid. 6).
Ne consegue che il
ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che
sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente all’esonero dalle spese di giustizia è accolta.
3. Le
spese, per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a suo carico sono per il
momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti