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Decisione

32.2020.55

Richiesta di prestazioni respinta perchè l'assicurata aveva fatto registrare periodi di inabilità lavorativa inferiori ad un anno. Ricorso respinto. Accolta domanda di esonero spese

21 giugno 2021Italiano68 min

2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.; cfr. anche le STCA

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.55

FC

Lugano

21 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 maggio 2020 di

RI 1

contro

la decisione del 10 marzo 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1966, da

ultimo attivo come aiuto cucina e operatore ecologico, il 13 ottobre 2017, adducendo

problemi psichiatrici, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti.

Eseguiti i necessari

accertamenti medici (includenti una perizia psichiatrica) ed economici, con decisione

del 10 marzo 2020, confermativa di un progetto del 6 dicembre 2019, l’Ufficio

assicurazione invalidità (di seguito: UAI), considerati per l’assicurato periodi

di inabilità lavorativa in ogni attività dal 2 agosto al 24 gennaio 2018, dal

31 maggio al 5 giugno 2018 e dal 2 al 21 novembre 2018, vale a dire nei periodi

di degenza presso la Clinica __________, considerato quindi come i periodi di

incapacità lavorativa erano inferiori all’anno di attesa (art. 28 cpv. 1 lett.

b LAI) e come l’assicurato fosse nuovamente abile in misura piena dal 22

novembre 2018, ha negato il diritto ad una rendita d’invalidità e a

provvedimenti professionali.

1.2. Con ricorso al TCA

l'assicurato, sulla scorta di una nuova certificazione della psichiatra

curante, contesta le conclusioni mediche tratte dall’amministrazione,

sottolineando le sue precarie condizioni di salute e chiedendo l’annullamento

della decisione e il rinvio dell’incarto all’UAI per nuova valutazione. Chiede inoltre

di essere ammesso all’assistenza giudiziaria nella forma dell’esonero dal

pagamento delle spese di causa (doc. I).

1.3. Con

risposta di causa del 5 giugno 2020 l’UAI postula la reiezione del ricorso e la

conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la valutazione medico-teorica,

sulla base dell’allegata presa di posizione del perito psichiatra dr. __________.

1.4. Il

ricorrente ha fatto pervenire numerose prese di posizione delle psichiatre

curanti del __________ di __________, le quali sono state sottoposte per presa

di posizione al perito. Nei vari scritti, di cui si dirà nel merito nella

misura del necessario, entrambe le parti si sono confermate nelle rispettive

posizioni.

considerato in diritto

2.1. Il

TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente o meno

rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Per quel che concerne

l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in

futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il

medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel 2015 il Tribunale

federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una

rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura

probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale

di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato

Fatti

i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova

(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30

novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura

appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove

è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in

particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono

essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera

limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è

necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo

giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la

questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione

delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un

esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità

lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa

comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una

limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza

precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016

del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie

raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro

valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del

singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche

sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di

prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al

diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e

32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in

seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2;

8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto

2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.; cfr. anche le STCA

32.2018.145 del 21 ottobre 2019, consid. 2.3, 32.2019.47 del 24 febbraio 2020,

consid. 2.3, 32.2020.42 del 21 dicembre 2020, consid. 2.5).

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; sul valore

probatorio delle certificazioni dei medici curanti cfr. al consid. 2.9).

Va poi rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352;

STCA 32.2019.174 del 13 luglio 2020, consid. 2.10).

2.5. Ad una perizia allestita

esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere riconosciuto

valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti

apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale

dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”).

Tale giurisprudenza va

tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che

necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo

settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un

consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in

RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; cfr. le STCA 35.2000.34 dell'8 agosto 2002;

32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.5; 32.2019.145 del 9 giugno 2020,

consid. 2.12 e 32.2020.42 del 21 dicembre 2020, consid. 2.7).

2.6. Ricevuta

la domanda di prestazioni, valutati vari certificati medici dei curanti, in

particolare degli psichiatri del Servizio psico- sociale di __________ (__________)

e della Clinica __________ - dove l’assicurato era stato ricoverato dal 2

agosto 2017 al 24 gennaio 2018, dal 31 maggio al 5 giugno 2018, dal 2 al 21

novembre 2018; doc. AI pag. 111, 114, 116 - per i quali l’assicurato era da

considerare inabile in misura totale per le diagnosi di “Episodio depressivo

grave senza sintomi psicotici, ICD 10: F32.2; modificazione duratura della

personalità dopo esperienza catastrofica, ICD 10 F62.0”, valutata altresì

documentazione relativa ad accertamenti cardiologici (che avevano evidenziato

la presenza di un disturbo della conduzione del ritmo cardiaco, comunque senza

influsso sulla capacità lavorativa; doc. AI pag. 79 e 103), con rapporto del

12 novembre 2018 il dr. __________ del SMR, confermate le diagnosi poste dai

curanti, ha concluso ritenendo l’assicurato completamente inabile dal 14

settembre 2017, ma nuovamente abile in misura piena per un’attività adeguata

dal novembre 2017. Nelle sue osservazioni conclusive il medico SMR ha osservato

che “lo psichiatra del __________ nel suo rapporto relativo alla

visita del 17.09.2018, descrive un assicurato puntuale, vigile, lucido ed

orientato nei diversi parametri, con eloquio spontaneo, coerente e

comprensibile nonostante difficoltà linguistiche, con timia lievemente deflessa

ma istinto vitale conservato. Non emergevano franche alterazioni della

forma e del contenuto del pensiero, non fenomeni dispercettivi. I disturbi

dell’assicurato sono pertanto caratterizzati da importanti alterazioni del

ritmo sonno-veglia a causa di incubi notturni, immagini intrusive relative alla

passata vita in strada. Simile quadro non risulta incompatibile con un’attività

lavorativa di tipo leggero, semplice, ripetitiva, da svolgere in ambiente

tranquillo, senza contatto con il pubblico e senza competitività ed assunzione

di responsabilità. Per concludere agli atti non è presente alcuna

documentazione cardiologica che giustifichi limiti funzionali in attività

lavorative ad impegno fisico. In ogni caso, cautelativamente, per le

particolarità del tracciato ECG dell’assicurato, si stabilisce un limite di

carico di 10 KG.” (doc. AI pag. 105).

Con

scritto del 2 gennaio 2019 i sanitari della __________ hanno riferito del

ricovero dell’assicurato dal 2 al 21 novembre 2018 per la diagnosi di “Disturbo

depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto, ICD10: F33.1”

(doc. AI pag. 112). Dal canto suo, la psichiatra curante dr.ssa __________ del __________

, nel rapporto dell’8 marzo 2019, poste le diagnosi di “Modificazione

duratura della personalità dopo esperienza catastrofica, ICD 10 F62.0, Disturbo

depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto, ICD 10: F33.1”, ha

confermato un’inabilità lavorativa completa dal 21 novembre 2018 (doc. AI pag.

125).

Il

26 aprile 2019 agli uffici dell’UAI è pervenuta una segnalazione anonima

segnalante determinati comportamenti “opportunisti” da parte

dell’assicurato e la sua attività sui social media, ciò che ha spinto l’UAI ad

effettuare ricerche sui social media, acquisendo una corposa documentazione

tratta dai profili social utilizzati dall’assicurato (doc. AI pag. 133-138 e

146-209).

Dopo

aver interpellato lo psichiatra del SMR, l’amministrazione ha ritenuto

opportuno affidare al dr. __________, specialista FMH in psichiatria,

l’incarico di eseguire una valutazione peritale.

Nella

perizia di 21 pagine del 14 novembre 2019, il dr. __________, sulla base di un

accurato esame clinico durante due visite cliniche, degli atti all’inserto,

così come di accertamenti ematologici e di una valutazione psicodiagnostica

eseguita dalla psicologa __________, in merito alle diagnosi ha esposto:

" Diagnosi

Con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Nessuna. Non si mettono in dubbio gli aspetti traumatici della

vita del peritando, ma questi vi erano anche in passato e non hanno impedito di

fare il lavoro di lavapiatti o di operatore ecologico senza periodi di

inabilità lavorativa di lunga durata.

Le osservazioni peritali fanno credere, con verosimiglianza

preponderante, che dal 2017 in avanti il peritando stia amplificando

volontariamente i suoi limiti e i suoi sintomi, per ottenere dei vantaggi secondari.

Tutti i dati osservati convergono in questa direzione; l'ipotesi

più probabile è invece che il peritando tragga reale beneficio dalla terapia

idonea prescritta dal __________ e riesca così a condurre una vita attiva e

soddisfacente. Considerato che da anni egli si trova a carico della pubblica

assistenza, la sua motivazione per una reintegrazione lavorativa sarebbe

piuttosto bassa.

Senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

F62 Modificazione duratura della personalità dopo esperienza catastrofica.

La diagnosi è certamente ammissibile, considerata l'anamnesi

dell'individuo. Non è stato tuttavia possibile procedere a test più

strutturati, dotati di scale di controllo, a causa del limite linguistico. Ad

ogni buon conto, i traumi patiti dall'assicurato durante le varie fasi dello

sviluppo sembrano aver provocato effettivamente una modificazione della

personalità. Il soggetto sembra possedere un nucleo narcisisticamente fragile,

che lo spinge a mettere in atto dei comportamenti di tipo opportunistico senza

che, fortunatamente, egli assuma degli atteggiamenti più marcatamente

antisociali. I problemi di personalità, uniti alla bassa scolarizzazione, non

hanno impedito tuttavia l'esecuzione di lavori semplici e ripetitivi, che

rappresentano anche le attività lucrative di riferimento per questo individuo. Non

si possono escludere anche dei sintomi tipo flashback, incubi e reminiscenze

traumatiche e disturbanti del passato. L'impatto di tali sintomi sul piano

funzionale è tuttavia ridotto rispetto a quello che l’assicurato dichiara e non

interferisce con una vita attiva, anche sotto il profilo lavorativo.”

Ha quindi espresso

un’accurata valutazione medico-assicurativa sulla capacità lavorativa e concluso

tra l’altro come segue:

" Il

peritando ha attraversato verosimilmente un'infanzia e un'adolescenza

traumatiche, che lo hanno condizionato intensamente nella strutturazione del

suo carattere. Ciò nonostante, egli ha contratto e sciolto ben tre matrimoni,

se l'è sempre cavata nel corso della sua vita, ha lavorato in attività semplici

e ripetitive per oltre dieci anni, a tempo pieno e con rendimento pieno, senza

mostrare mai dei periodi di cedimento psichico e di inabilità lavorativa di

lunga durata prima del 2017.

Anche la resilienza dinnanzi agli

eventi pesanti subiti in rapida successione nel 2009 è stata

sorprendentemente positiva, soprattutto se si pensa agli antecedenti di vita di

questo individuo. Dopo il primo ricovero in psichiatrica nel 2017, la

situazione sembra invece essersi completamente capovolta, ma un'analisi attenta

di tutti gli elementi probatori dimostra che non vi è alcun cambiamento

sostanziale.

L'assicurato presenta le medesime vulnerabilità del passato,

connesse ai traumi subiti in infanzia e in adolescenza, ma trae evidentemente

beneficio dalla terapia psicofarmacologica prescritta dalla psichiatra curante,

che assume regolarmente. Egli aderisce alle cure proposte e conduce una vita

complessivamente soddisfacente, attiva, ben integrata socialmente, senza

eccessi. Le risorse per svolgere delle attività semplici e ripetitive come quelle

fatte nel passato sono dunque ancora presenti e consentirebbero, oggi come

allora, un lavoro a tempo pieno e con rendimento pieno.”

A suo avviso quindi

l’assicurato, tranne i periodi di ricovero in clinica, era da considerare abile

al lavoro in misura completa in ogni attività lavorativa (doc. AI pag. 288).

Lo psichiatra del SMR dr. __________,

nel rapporto del 29 novembre 2019, ha aderito alle conclusioni della perizia e

concluso per un’inabilità completa in ogni attività durante i ricoveri presso

la __________, ovvero dal 2 agosto 2017 al 24 gennaio 2018, dal 31 maggio al 5

giugno 2018, dal 2 al 21 novembre 2018, ritenuto che altrimenti l’assicurato

era da considerare abile in misura piena (doc. AI pag. 253).

Visionate in seguito le

osservazioni presentate dal richiedente al progetto di decisione del 6 dicembre

2019 - con il quale l’amministrazione proponeva il diniego del diritto a

prestazioni considerati i periodi di incapacità lavorativa inferiori all’anno

di attesa (doc. AI pag. 255) -, corredate da un rapporto medico del 7 febbraio

2020 della dr.ssa __________ del __________, il medico SMR dr. __________,

presa conoscenza del rapporto completivo del dr. __________ del 26 febbraio 2020,

con annotazione del 10 marzo 2020 ha confermato le sue conclusioni (doc. AI

pag. 273).

Di conseguenza, la decisione

contestata ha respinto il diritto a prestazioni, motivando:

" (…)

Esito degli accertamenti:

Dalla documentazione medica acquisita all'incarto ed in

particolare dalla perizia psichiatrica effettuata in data 12.09.2019 dal Dr. __________,

sono giustificati i periodi d'incapacità lavorativa durante le degenze presso

la Clinica __________:

in qualsiasi attività lavorativa

100% dal 02.08.2017

0% dal 25.01.2018

100% dal 31.05.2018

0% dal 06.06.2018

100% dal 02.11.2018

0% dal 22.11.2018.

Considerato che i periodi d'incapacità lavorativa sono inferiori all'anno

d'attesa (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), non sussiste alcun diritto a rendita.

Essendo nuovamente abile al 100 % in qualsiasi attività

lavorativa, provvedimenti professionali non entrano in linea di conto.

Osservazione al progetto del 06.12.2019

In fase di audizione abbiamo preso atto del certificato medico del

07.02.2020 redatto dal Servizio psico-sociale di __________.

Il Servizio medico regionale e il perito Dr. med. __________ hanno

esaminato tale certificato e sono giunti alla conclusione che non apporta

elementi atti a modificare quanto già stabilito nel sopracitato progetto di

decisione.”

Nel

corso della procedura ricorsuale sono state prodotte diverse certificazioni delle

psichiatre curanti, sulle quali ha preso posizione il dr. __________ del SMR e

il dr. __________ e di cui si dirà, nella misura del necessario, di seguito (cfr.

al consid. 2.8).

2.7. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute

del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima

dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione

agli atti, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del 14

novembre 2019 del dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e

quindi rispecchiante i ricordati parametri giurisprudenziali. La stessa è stata

del resto attentamente vagliata anche dallo psichiatra del SMR dr. __________

nel rapporto del 29 novembre 2019 (doc. AI pag. 252), nel rispetto dei parametri

giurisprudenziali ricordati ai considerandi 2.3 e 2.4. Questo per i motivi che

seguono.

Non vi sono in effetti

ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni del

perito, il quale, dopo attenta valutazione della documentazione agli atti,

dell’anamnesi, di un accurato esame clinico in due sessioni, l’esecuzione di

esami clinici, testistici, psicodiagnostici tramite la dr.ssa __________ e

delle descrizioni soggettive, ha correttamente ritenuto che l’assicurato era

portatore “unicamente” di una “Modificazione duratura della personalità dopo

esperienza catastrofica F 62”, affezione tuttavia non invalidante, negando

quindi la presenza della diagnosi, inizialmente ammessa dal SMR nel rapporto

del 12 novembre 2018 sulla base delle attestazioni dei curanti, di “Episodio

depressivo grave senza sintomi psicotici F 32.2” rispettivamente quella di

“disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto F33.1” (cfr.

anche il certificato della __________ del 2 gennaio 2019 e del __________ dell’8

marzo 2019; doc. AI pag. 111 e 125).

Il dr. __________, dopo

aver illustrato nel dettaglio la situazione del paziente, e ricordato come

l’assicurato avesse iniziato una presa a carico presso il __________ nel 2012 e

avesse avuto la prima degenza presso la __________ nell’agosto 2017, ha approfonditamente

preso posizione sulle certificazioni degli psichiatri curanti.

Dopo aver descritto nel

dettaglio l’anamnesi sociale e patologica, con la descrizione dello svolgimento

di una giornata tipo, ha fatto una sintesi della storia personale, illustrando

come egli dichiarasse di aver sofferto da sempre di sintomi collegati ai traumi

subiti durante l'infanzia e l'adolescenza, con incubi, flashback, paura del

buio e "fughe" notturne da casa. Soltanto dal mese di aprile 2012

egli non avrebbe più trovato lavoro e avrebbe cominciato a percepire il

contributo della pubblica assistenza e si sarebbe rivolto al __________. Dal

2014 e per tre anni successivi, egli avrebbe comunque fatto l'operatore

ecologico presso il Comune di __________. Dal mese di agosto 2017 in avanti il

peritando non sarebbe più riuscito a riattivarsi a livello lavorativo e, dal

suo punto di vista, le sue condizioni psichiche sarebbero peggiorate

progressivamente. Dopo il primo ricovero nell’agosto 2017 egli avrebbe

ricominciato la presa a carico psichiatrica presso il __________ di __________,

che perdura tuttora. Sono quindi seguiti altri due ricoveri volontari per

depressione nel maggio e novembre 2018.

Il perito ha quindi

evidenziato una serie di incoerenze emerse dall’esame peritale, esponendo

quanto segue:

" (…) Il peritando

si descrive come una sorta di grande invalido, a causa dei traumi subiti da

piccolo. Tali traumi, che non metto in dubbio, erano però presenti anche in

passato e non avevano mai causato un'incapacità lavorativa di lunga durata. Lo

scompenso del 2017 è difficilmente inquadrabile, anche perché non vi sono

elementi stressanti ravvisabili. Due forti stress cumulativi vi sono stati nel

2009, con il terzo divorzio e la concomitante notizia che una figlia era stata

abusata, ma all'epoca il peritando era riuscito a reagire da solo e svolgere un

piano occupazionale successivo all'__________, per ben tre anni. Lo stato

aggettivo del peritando mostra inoltre una persona lucida, presente, adeguata,

ordinata, pulita e non si percepisce un'ansia particolare durante i colloqui e

nemmeno dei segni di depressione. Siamo di fronte ad uno status normale,

eccezion fatta per l'attivazione emotiva marcata quando vengono narrati i

traumi infantili, che trovo effettivamente credibili. L'assicurato ha una buona

reattività cognitiva e ricostruisce puntualmente la sua anamnesi, senza che si

osservino dei fenomeni di "assenza mentale".

La valutazione psicodiagnostica effettuata dalla Dr.ssa __________

mostra peraltro dei risultati suggestivi per una sospetta accentuazione della

difficoltà cognitiva. Il peritando nega rapporti sociali, relazioni di

qualsiasi genere con donne, uscite in locali e hobby, ma la documentazione

raccolta dal vostro ufficio e discussa nel paragrafo successivo mostra

tutt'altro. Occorre dunque credere che vi sia un'amplificazione volontaria dei

deficit, per la ricerca di vantaggi secondari. L'ipotesi più verosimile è che

la terapia proposta dal Servizio psicosociale sia oggettivamente efficace e

soddisfacente, che permetta una vita sostanzialmente normale e che il peritando

la assuma con regolarità proprio perché ne osserva i benefìci, mentre continua

artificialmente a presentare un'immagine deficitaria di sé stesso davanti alle

istituzioni.” (doc. AI pag. 230)

Il perito ha descritto le

incongruenze emerse dalla valutazione, a seguito della segnalazione anonima

agli uffici dell’AI, delle foto sul suo profilo Facebook (dalle quali

emerge a detta del perito “un uomo molto attento al proprio

abbigliamento, alla propria immagine, elegante e curato” che pare “condurre

una vita attiva, capace di godere delle cose belle dell'esistenza e della

compagnia delle persone”, con rapporti con donne, probabilmente anche

intime, serate in locali pubblici con musica in compagnia e balli, con filmati

che “vanno nella direzione di confermare l'amplificazione volontaria dei

disturbi da parte dell'assicurato, per ottenere dei vantaggi” questo anche

considerando che egli “ha mostrato un chiaro imbarazzo quando l'ho

confrontato con l'incongruenza tra i limiti che egli descrive e quello che

emerge dai video”), elementi che a suo avviso risulterebbero molto incongruenti

“rispetto ai limiti dell'ultimo rapporto psichiatrico per l’Al, di marzo

2019, dove si legge: "...depressione, con idee anticonservative,

difficoltà di attenzione, iporessia, insonnia con vagabondaggio notturno,

agorafobia, estremamente difeso nelle relazioni interpersonali,

molto isolato,

trascuratezza di sé e dell'ambiente domestico...", mentre tende a rendere

piuttosto plausibile (almeno parzialmente) quanto si legge nella segnalazione

anonima fatta all'AI”.

Il perito ha pure

riferito di aver contattato in proposito la dr.ssa __________, curante presso

il __________, la quale, malgrado inizialmente si fosse dimostrata anch’essa stupita

delle evidenze riferitele, il 23 ottobre 2019, “invece di offrire delle

spiegazioni coerenti”, avrebbe tentato di giustificare il paziente senza

tuttavia “fornire degli elementi aggettivi solidi a favore di una

limitazione della capacità lavorativa” (doc. AI pag. 231), ma anzi in

definitiva confermando “in tutto e per tutto, quello che il perito ha

affermato, seppur cercando di minimizzare l'intensità e la portata delle

esperienze sociali vissute dal peritando. Viene confermato pure il fatto che il

peritando ha purtroppo cancellato da Facebook "per errore" il

materiale citato”.

Quanto alla critica,

formulata dalla curante per la quale il perito e l’assicurato non si sarebbero compresi

bene, a causa delle difficoltà linguistiche del soggetto, il perito ha negato

fermamente tale ipotesi negando in particolare che l’assicurato avesse

frainteso le domande postegli, le quali del resto venivano sempre formulate

ripetutamente e in modo dettagliato e chiaro (cfr. nel dettaglio al consid. 2.8).

Il perito ha quindi

dettagliatamente descritto lo status dell’assicurato, sulla base delle due

visite cliniche e del rapporto della psicologa __________ allegato alla

perizia, e ha quindi illustrato come egli, ben orientato con eloquio spontaneo,

fluente, rispettoso delle pause del discorso, con lessico corretto e discorso

coerente, non presentava alterazioni a carico delle funzioni cognitive e aveva

un livello intellettivo nella norma. Assenti erano alterazioni della forma e

del contenuto del pensiero, una polarizzazione dell'ideazione su tematiche

depressive, ossessioni o idee prevalenti, manierismi e comportamenti compulsivi

o alterazioni della percezione, una flessione in senso depressivo del tono

dell'umore e nemmeno un'elevazione patologica delle quote di ansia libera o

somatizzazioni, o fobie specifiche. Per quanto riguardava la valutazione della

psicologa __________, il perito ha infine ribadito che la stessa aveva mostrato

“dei risultati suggestivi per una sospetta accentuazione della difficoltà

cognitiva”.

Considerato d’altra parte come

il dosaggio dei livelli sierici dei medicamenti confermasse l'assunzione dei

principi attivi indagati, il perito ha osservato che l'ipotesi più verosimile era

che la terapia proposta dal __________ fosse oggettivamente “efficace e

soddisfacente, che permetta una vita sostanzialmente normale e che il peritando

la assuma con regolarità proprio perché ne osserva i benefici, mentre continua

artificialmente a presentare un'immagine deficitaria di se stesso davanti alle

istituzioni” (doc. AI pag. 234).

Tutto per considerato quindi il

perito ha negato la presenza di una depressione e in ogni caso di diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa, affermando:

" Non si

mettono in dubbio gli aspetti traumatici della vita del peritando, ma questi vi

erano anche in passato e non hanno impedito di fare il lavoro di lavapiatti o

di operatore ecologico senza periodi di inabilità lavorativa di lunga durata. Le

osservazioni peritali fanno credere, con verosimiglianza preponderante, che dal

2017 in avanti il peritando stia amplificando volontariamente i suoi limiti e i

suoi sintomi, per ottenere dei vantaggi secondari. Tutti i dati osservati

convergono in questa direzione; l'ipotesi più probabile è invece che il

peritando tragga reale beneficio dalla terapia idonea prescritta dal __________

e riesca così a condurre una vita attiva e soddisfacente. Considerato che da

anni egli si trova a carico della pubblica assistenza, la sua motivazione per

una reintegrazione lavorativa sarebbe piuttosto bassa.”

Quale diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa ha invece posto quella di “F62

Modificazione duratura della personalità dopo esperienza catastrofica”,

osservando:

" La

diagnosi è certamente ammissibile, considerata l'anamnesi dell'individuo. Non è

stato tuttavia possibile procedere a test più strutturati, dotati di scale di

controllo, a causa del limite linguistico. Ad ogni buon conto, i traumi patiti

dall'assicurato durante le varie fasi dello sviluppo sembrano aver provocato effettivamente

una modificazione della personalità. Il soggetto sembra possedere un nucleo

narcisisticamente fragile, che lo spinge a mettere in atto dei comportamenti di

tipo opportunistico senza che, fortunatamente, egli assuma degli atteggiamenti più

marcatamente antisociali.

l problemi di personalità, uniti alla bassa scolarizzazione, non

hanno impedito tuttavia l'esecuzione di lavori semplici e ripetitivi, che

rappresentano anche le attività lucrative di riferimento per questo individuo.

Non si possono escludere anche dei sintomi tipo flashback, incubi e

reminiscenze traumatiche e disturbanti del passato. L'impatto di tali sintomi

sul piano funzionale è tuttavia ridotto rispetto a quello che rassicurato

dichiara e non interferisce con una vita attiva, anche sotto il profilo

lavorativo.”

Esprimendosi quindi sulla

“Valutazione di capacità, risorse e problemi”, il perito ha affermato:

" Il

peritando ha attraversato verosimilmente un'infanzia e un'adolescenza

traumatiche, che lo hanno condizionato intensamente nella strutturazione del

suo carattere. Ciò nonostante, egli ha contratto e sciolto ben tre matrimoni,

se l'è sempre cavata nel corso della sua vita, ha lavorato in attività semplici

e ripetitive per oltre dieci anni, a tempo pieno e con rendimento pieno, senza

mostrare mai dei periodi di cedimento psichico e di inabilità lavorativa di

lunga durata prima del 2017. Anche la resilienza dinnanzi agli eventi pesanti

subiti in rapida successione nel 2009 è stata sorprendentemente positiva,

soprattutto se si pensa agli antecedenti di vita di questo individuo. Dopo il

primo ricovero in psichiatrica nel 2017, la situazione sembra invece essersi

completamente capovolta, ma un'analisi attenta di tutti gli elementi probatori

dimostra che non vi è alcun cambiamento sostanziale. L'assicurato presenta le

medesime vulnerabilità del passato, connesse ai traumi subiti in infanzia e in

adolescenza, ma trae evidentemente beneficio dalla terapia psicofarmacologica

prescritta dalla psichiatra curante, che assume regolarmente. Egli aderisce

alle cure proposte e conduce una vita complessivamente soddisfacente, attiva,

ben integrata socialmente, senza eccessi. Le risorse per svolgere delle

attività semplici e ripetitive come quelle fatte nel passato sono dunque ancora

presenti e consentirebbero, oggi come allora, un lavoro a tempo pieno e con

rendimento pieno.”

Tutto ben considerato la

perizia ha quindi concluso - sulla base come detto di un’approfondita analisi

della documentazione, dell’anamnesi, della descrizione della giornata,

dell'esame clinico, della descrizione dei limiti e delle risorse, del rapporto

della dr.ssa __________, psicologa, dello scambio di email con le psichiatre

curanti - che “tranne i periodi di ricovero in Clinica __________ che sono

documentati agli atti, l’assicurato va considerato sempre abile al lavoro al

100%”, ricordando come l’interessato si era sottoposto regolarmente a

trattamenti per la cura dello stato depressivo “e infatti non è depresso”

(doc. AI pag. 230-240; la sottolineatura è della redattrice).

A tali conclusioni, ben

Considerandi

motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti

dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche (cfr. al consid. 2.3.

e 2.4.; cfr. anche al consid. 2.8), questo Tribunale deve aderire. Del resto le

stesse sono state condivise anche dal medico del SMR nel rapporto finale del 29

novembre 2019 (cfr. doc. AI 252).

In tale ambito occorre

rilevare che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni

all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla

concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico

esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o

giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza

probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si

presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag.

470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353).

Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché giungono a

conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si

dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o

direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere

aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A

tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di

perito (fra tante sentenze STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1;

8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017

consid. 5.3). Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali

solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in

considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti

per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22

maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nel

considerando che segue.

2.8

Il TCA non ignora in effetti la

documentazione medica versata agli atti in questa sede dall’assicurato e

allestita dagli specialisti che l’hanno in cura, i quali pur concordando in

sostanza con la diagnosi posta dal dr. __________ di “Modificazione duratura

della personalità dopo un’esperienza catastrofica, ICD10 F62.0” (cfr. la

dr.ssa __________ nella certificazione dell’8 settembre 2020: “partendo dal

presupposto che siamo assolutamente concordi con il collega sulla diagnosi

psichiatrica effettuata, analoga e complementare con quanto osservato in questi

anni di presa a carico ambulatoriale”, doc. XV/1), giungono a conclusioni

differenti sulla capacità lavorativa.

Per quanto riguarda i

certificati precedenti alla perizia del 14 novembre 2019, gli stessi erano già

stati adeguatamente considerati nell’ambito della perizia medesima, alle cui

considerazioni può quindi essere rinviato.

Quanto innanzitutto alla certificazione

del 7 febbraio 2020 della dr.ssa __________ del __________, con la quale

sollevano dubbi sulle competenze linguistiche dell’assicurato e sottolineano

come la presa a carico dell’assicurato sia assidua con visite quotidiane,

contestando che vi sia una volontà di aggravare la sintomatologia, il dr. __________,

nella sua presa di posizione del 26 febbraio 2020 ha in sostanza confermato le

sue conclusioni con motivazioni convincenti. Dando atto che si trattava di un caso

complesso, con un assicurato con un'infanzia difficilissima e, di riflesso, uno

sviluppo traumatico, ha ribadito nondimeno l’evidenza di incongruenze “che

contraddicono palesemente l'idea di un funzionamento generale compromesso

e che non riguardano soltanto la questione della socializzazione, ma evidenziano

“competenze funzionali ben più ampie di quanto i colleghi dell'__________

si siano potuti rendere conto” (sulla questione della competenza

linguistica cfr. in seguito; doc. AI pag. 267). Questa presa di posizione, che

pure è stata condivisa dallo psichiatra del SMR nell’Annotazione del 10 marzo

2020, per il quale la stessa era “completa, argomentata ed esaustiva”

(doc. AI pag. 273), va confermata.

Non permettono di concludere

diversamente nemmeno, innanzitutto, la succinta certificazione del 18 marzo

2020.

del __________ (che si è esaurita nella conferma della presa a carico del

paziente con un’inabilità lavorativa completa e la menzione della terapia

farmacologica in corso; doc. V/B), ritenuto come la stessa non abbia fornito

alcun elemento oggettivo nuovo e rilevante, come confermato dal dr. __________ il

19.

maggio 2020 (doc. V/1), ma nemmeno l’ulteriore certificazione della dr.ssa __________

del __________ del 19 giugno 2020, nella quale la curante, dopo aver

sottolineato “la presa a carico intensiva multidisciplinare del paziente da

parte medica, infermieristica, assistente sociale e da un servizio

infermieristico domiciliare nel fine settimana”, e confermato la diagnosi di

“Modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza catastrofica

(ICD 10 F 62.0), costellata nel tempo da diversi episodi depressivi anche gravi

con necessità di ospedalizzazioni anche prolungate”, ha osservato quanto

segue:

" Come ben

noto dalla moderna letteratura sul trauma complesso (decesso del padre quando

il paziente aveva 7 anni, istituzionalizzazione, precarietà esistenziale e vita

di strada per 20 anni, difficoltà di rapporti con la madre e la famiglia di

origine, divorzio, decesso della prima moglie, violenza sessuale subita da una

delle figlie, lontananza dalla famiglia di origine, Sindrome di

Wolff-Parkinson-White in anamnesi positiva per morte improvvisa, etc...) il

paziente ha un funzionamento multiplo in senso stretto per cui i racconti e la sintomatologia

riportata e osservata sono spesso incoerenti e instabili. Infatti il ricordo

traumatico immagazzinato in maniera disfunzionale non è solo un ricordo ma può

essere richiamato come riesperienza negativa, inaccurata e intensa di elementi

dell'evento come se stesse accadendo "proprio ora" e distorce anche

la percezione di eventi e stimoli anche nel presente e distorce la previsione

del futuro. (…) Anche se, come affermato dal perito psichiatra Dr. med __________,

molte delle difficoltà psicologiche del sig. RI 1 erano presenti prima

dell'arrivo in Ticino e inizialmente il funzionamento lavorativo era buono,

appare altrettanto chiaro come nel tempo ci possa essere un progressivo

peggioramento psicopatologico con conseguente ricaduta sul funzionamento

socio-relazionale.” (doc. IX/1)

Ora, come osservato dal

dr. __________ nella sua presa di posizione del 1. luglio 2020, tale

certificazione non fa in sostanza che ribadire la modalità di presa a carico del

paziente, confermando la nota diagnosi, esaurendosi tuttavia essenzialmente in una

diversa valutazione della capacità lavorativa. In merito il perito ha

sottolineato nuovamente come malgrado tale diagnosi, in passato il peritando avesse

lavorato con continuità, ritenuto come l’aggravamento psichico sarebbe

subentrato “in un periodo in cui sembrano aver pesato maggiormente dei

fattori sociali, piuttosto che traumatici”, come del resto ben illustrato

nella perizia del 14 novembre 2019. Ribadita “la grave incoerenza tra quanto

è stato appurato dall'AI rispetto alla vita sociale del soggetto e quanto è

stato invece dichiarato e ribadito dall'assicurato, dopo che aveva

perfettamente capito quello che il perito gli stava chiedendo e non presentava

uno stato dissociativo”, sostanziata anche dagli indici di simulazione che

sono risultati tutti alterati e dalla segnalazione fatta all'AI da una donna,

secondo il perito permaneva “la divergenza inconciliabile tra la valutazione

funzionale del __________ (che parlava acriticamente di trascuratezza e

grave isolamento sociale del soggetto) e quella del perito, che ha tenuto conto

delle risorse che sono manifeste e documentate. Infine, non posso fare a meno

di notare che la certificazione __________, come ho dimostrato negli

scambi precedenti, sembra a tratti sbilanciata verso la difesa del paziente,

come mi sembrano dimostrare alcune incongruenze nell'atteggiamento assunto dai

curanti e nelle dichiarazioni che hanno via via rilasciato durante l'iter

peritale” (doc. IX/1).

Tali osservazioni puntuali

e complete, ribadite dal perito in data 20 agosto 2020 (doc. XIII/1), dopo aver

preso visione dell’ulteriore scritto della dr.ssa __________ del __________ del

20.

luglio 2020 (con il quale la curante ribadiva la necessità di effettuare dei

test; doc. XI/1), che prendono posizione sulle allegazioni delle curanti, sono

convincenti e meritano condivisione.

Nemmeno l’ulteriore presa di

posizione della dr.ssa __________ dell’8 settembre 2020 permette di concludere

diversamente. In questa sede la curante ha riferito dei test eseguiti come segue:

" (…) In

particolare, nel corso degli anni, abbiamo assistito a un progressivo scadimento

funzionale con difficile gestione della quotidianità, cronica instabilità

timicoemotiva con diversi momenti di angoscia e ideazione anticonservativa che

hanno portato a sei ricoveri presso la clinica __________, l'ultimo dei quali

ad aprile 2020 per angoscia ingravescente e ideazione suicidale.

(...)

Rispetto alla valutazione testistica ci sembra utile sottolineare

come consentire al paziente una conoscenza dell'esaminatore (sig.ra __________)

ed effettuare il test con minima spiegazione degli obiettivi ha consentito di

confrontarsi con un paziente che appare vigile, lucido e orientato nei diversi

parametri. Attenzione e concentrazione appaiono parzialmente mantenute, a

tratti labili per cui il paziente appare affaticarsi con una certa facilità presentando

inoltre una tendenza alla digressione. Nonostante ciò si è mostrato impegnato,

collaborante e disponibile al dialogo, adeguato nella relazione “interpersonale".

Teniamo a precisare quanto sopra proprio a causa della prevalenza di sintomatologia

intrusiva e stato iper-vigilante che caratterizzano lo stato psicopatologico

del paziente che spesso si traduce in un atteggiamento compiacente o nell'esecuzione

passiva di compiti senza comprenderne la finalità, al scolo scopo di ridurre i

tempi di interazione con l'altro. Le apparenti difficoltà mnestiche parrebbero

di natura affettiva piuttosto che cognitiva, iscritte in una ricerca di

permanenza dell'oggetto tramite meccanismi pseudo-ossessivi disfunzionali volti

a contenere l'angoscia di frammentazione. Da un punto di vista cognitivo, il

risultato ottenuto al test delle Matrici Progressive di Raven evidenzia un

funzionamento intellettivo nella norma con difficoltà riscontrate unicamente nell’ambito

delle conoscenze legate all'astrazione logica.

In conclusione è proprio in considerazione del funzionamento

socio-relazionale del paziente che appare estremamente deficitario con una

scarsa qualità di vita, con un'inversione del ciclo sonno-veglia, con

un'incapacità di mantenere legami affettivi stabili e duraturi, con una

costante richiesta di rassicurazione e contenimento emotivo nei confronti

dell'interlocutore che abbiamo preso una posizione così esplicita. Tali osservazioni

legate alla gestione quotidiana del paziente ci appaiono fondamentali dal momento

che, al contrario, il simulatore segue incentivi esterni come ad esempio, evitare

il servizio militare, il lavoro, ottenere risarcimenti finanziari, evitare

procedimenti penali, oppure ottenere farmaci; in generale di trarre vantaggi

sul piano giuridico forense. Vi è quindi da parte di chi è valutato un

interesse ad ottenere un certo risultato (Fomari, 2008).

Nel caso del paziente in oggetto la richiesta Al è stata portata

avanti dagli psichiatri curanti in un'epoca in cui lo stesso non era a

conoscenza di tale possibilità che era, oltretutto, inizialmente vissuta come

vergognosa e stigmatizzante.” (doc. XV/1)

In merito il perito, dopo

aver espresso dubbi sulle modalità, il contenuto e la finalità dei test

eseguiti, il 14 settembre 2020 ha osservato quanto segue:

" (…) Resta

il fatto inequivocabile che i colleghi __________ parlavano di un funzionamento

socio – relazionale totalmente deficitario del soggetto anche quando i fatti ci

dicevano che così assolutamente non era. Di fronte ai fatti raccolti dall’AI,

invece di spiegare in maniera trasparente cosa stava succedendo, invece di

illustrare credibilmente come l'individuo passasse veramente le sue giornate,

invece di fornire degli elementi chiari per poter leggere il caso, si è a mio

avviso sprecata l'occasione, pensando di poter facilmente contestare la

perizia. Ricordo il primo scambio mail con la Dr.ssa __________, la quale

dapprima si diceva molto sorpresa di scoprire che il peritando avesse

frequentato una donna, mentre poi rilasciava un certificato normalizzante, affermando

che di tale relazione il soggetto aveva appena parlato coi curanti ed era stato

pure incoraggiato in tal senso.

Che dire? Interessante anche l'oscillazione tra l'affermazione

precedente della collega __________, il 20 agosto 2020: "le nostre osservazioni

sono esclusivamente cliniche e non ci sembra di doverci schierare in favore o

contro il paziente" e l’affermazione contenuta nell'attuale rapporto

medico: "ci siamo permessi di prendere posizioni esplicite a favore del paziente...etc.".

Importante anche notare che il peritando, il quale in passato traeva un

evidente piacere dal documentare le sue attività sociali e la sua persona

vestita elegante sul suo profilo Facebook pubblico, lo abbia adesso rimosso

totalmente da internet.

Sul tema del vantaggio secondario, faccio notare che il peritando

si trova da moltissimo tempo a carico della pubblica assistenza. In molti di

questi casi l'individuo, che sperimenta da anni una condizione di marginalità

sociale, può cominciare a ritenere più solida e protettiva la posizione

dell'invalidità, rispetto a quella dell'assistenza. Non dico che questo sia

necessariamente il caso del peritando, ma semplicemente non escluderei con

superficialità le ipotesi di un vantaggio secondario nella situazione presente.

Vi sono naturalmente altre chiavi di lettura per spiegare

eventuali vantaggi secondari, ma azzardare ipotesi interpretative per chiarire

un comportamento ampiamente incongruente non è lo scopo del perito, il quale si

deve basare sui fatti appurabili e non sulle speculazioni ipotetiche.

Stando ai fatti, non posso che ribadire la mia posizione peritate,

posto che il soggetto veniva giudicato totalmente deficitario, con una lunga

lista di sintomi invalidanti, anche quando manifestamente non aveva tali

limiti. Ricordiamo infatti che l'orizzonte lavorativo è quello delle attività semplici

e ripetitive e che il problema di collocabilità non rientra tra gli aspetti

medici in senso stretto.” (doc. XVII/1)

Tale presa di posizione,

che prende attentamente posizione sulle allegazioni dei curanti, appare

completa e permette di concludere per l’assenza di elementi nuovi che non siano

stati adeguatamente esaminati nella perizia del 14 novembre 2019 o che in

qualche modo possano validamente metterne in forse le conclusioni.

Il ricorrente ha infine

prodotto un lungo rapporto della dr.ssa __________ del __________ denominato “considerazioni

cliniche” che ha sollevato una serie di questioni che sono state

opportunamente sottoposte al perito che si è espresso in merito in un corposo

complemento peritale del 29 ottobre 2020 e di cui si dirà qui di seguito (doc.

XXIII/1).

Innanzitutto, laddove la dr.ssa

__________ rimprovera al dr. __________ di non aver in sostanza preso contatto

con i curanti nell’allestire le perizia, che si rivelerebbe quindi parziale, il

perito ha spiegato come in realtà “tutti i soggetti che ruotano

attorno al peritando hanno potuto prendere posizione sulla situazione in forma

scritta. Il dossier dell'AI, in questo senso, era completo e non ho reputato

necessario avviare dei confronti telefonici ulteriori di chiarificazione che,

in un caso potenzialmente conflittuale, dovrebbero essere verbalizzati e

sottoscritti da coloro che hanno discusso. Inoltre, esiste anche un principio

di economicità nell'esecuzione di una perizia, del quale è opportuno tenere

conto, per limitarsi alle indagini necessarie e non essere sovrabbondanti. (…)”.

Del resto questo Tribunale rileva che dagli atti emerge che nel momento in cui il

perito è stato sorpreso dal comportamento del peritando, egli ha cercato

tempestivamente il confronto con la dr.ssa __________ del __________ con uno

scritto del 17 ottobre 2019, al quale la curante aveva reagito con scritti del 17

e 23 ottobre 2019 (doc. AI pag. 231, 241 e 243).

Quanto ai test, il dr. __________

ha sufficientemente illustrato come quelli somministrati dalla psicologa __________

fossero “strutturati in maniera tale che, anche un paziente demente,

normalmente, a meno che non si trovi in una fase molto grave, riesce a fornire

delle risposte esatte con una soglia di errori inferiore al cut-off. La

neurobiologia del trauma non c'entra nulla in questo caso”, ragione per cui

una performance cognitiva così deficitaria non fosse giustificabile se non con

una sospetta accentuazione delle difficoltà da parte dell’assicurato.

Per quanto concerne le

denunciate presunte contraddizioni tra la valutazione del perito e quelle della

psicologa __________, il perito ha ben spiegato l’apparente discrepanza

esistente laddove ha riferito che la differenza tra le due sarebbe quella che

la dr.ssa __________ riporta quello che “l’assicurato dice spontaneamente

circa i suoi limiti (soggettivo). Se si paragonano i sintomi raccolti da __________

con i sintomi soggettivi che riporto io in perizia, non si nota alcuna

incongruenza. La parte della mia perizia citata dalla Dr.ssa __________ è

tratta dallo status (oggettivo), ovvero tutto quello che si può fondare come

dato aggettivo e giustificato, alla luce di tutte le informazioni presenti sul

caso. Oggettivamente, alla luce di tutto quello che è emerso ed è stato

comprovato nella perizia, confermo lo status aggettivo che ho riportato,

proprio perché molti sintomi personali non sono adeguatamente fondati e non

possono essere ammessi in ciò che è aggettivo”.

Inoltre, sempre con riferimento

al tema dei contenuti presentati dal profilo Facebook dell’assicurato,

il quale sarebbe forse per il paziente “un sostituto della relazione, un

surrogato “virtuale” della realtà quotidiana”, il perito ha esposto con

pertinenza che pur condividendo che ciò che viene presentato su Facebook non

sia rappresentativo di tutta la vita di un individuo, “ma è pur sempre

qualcosa”, precisando che “è esperienza comune in psichiatria che

pazienti gravi, i quali comunque non necessitano di una presa a carico così

intensa come quella del periziando, non riescono a presentarsi su Facebook

attivamente e costantemente, non riescono a mostrarsi belli e positivi nemmeno sui

social e, men che meno, riescono a socializzare nella realtà con simile

facilità. Questa difficoltà di presentarsi bene è meno vera per certi disturbi

di personalità (ad esempio quello istrionico), ma vale quasi sempre per delle

esperienze di malattia molto destrutturanti a livello mentale, come dovrebbe

essere quella del soggetto esaminato” (doc. AI XXIII/1 p. 5).

Sulle allegazioni dei curanti

circa la mancata strutturazione delle giornate del paziente e la conseguente

impossibilità di intraprendere un’attività lavorativa, il perito ha inoltre esposto

quanto segue:

" Qui la

collega confonde ancora tra piano aggettivo e piano soggettivo. La

ricostruzione della giornata, come si legge in perizia, è fatta al

condizionale, perché si tratta di quello che soggettivamente riferisce il

peritando. Il problema è che una simile giornata entra in conflitto con quanto

si è potuto aggettivamente appurare e con quanto emerge dal rapporto con almeno

una donna, per la quale il soggetto puliva casa e si occupava del cane. Perché

è evidente che i due si devono essere frequentati approfonditamente, visto che

la donna sapeva della casa disordinata del periziando, della presenza dei

fermaci psichiatrici, degli infermieri psichiatrici.

A proposito della presa a carico, non voglio mettere in discussione

la buona fede di nessuno, ci mancherebbe. Il quesito centrale a cui rispondere

è però questo: è possibile che un individuo con dei traumi reali nella sua

infanzia, con dei disturbi che sono trattati farmacologicamente, con una presa

a carico complessa, possa comunque simulare o amplificare i propri deficit? La

risposta è sì. Come dice la collega __________, gli sviluppi traumatici non

seguono una linea univoca. Parecchie declinazioni sono possibili, compreso lo

sviluppo di forme di personalità disturbate, con tendenza opportunistica, che

rappresenta una spinta alla sopravvivenza in un mondo percepito come ostile.

Durante i periodi di vita difficili (ed essere a carico per anni della pubblica

assistenza crea non poche difficoltà) l'assunzione del ruolo di malato può

apparire risolutiva, può garantire una sorta di "maternage" e una

percezione dì accudimento favorevole e compensatoria.

Questa ipotesi mi sembra calzante nel caso concreto e temo che si

sia, in buona fede, costruito un eccellente accudimento terapeutico più che un

percorso di cura esigente, creando degli equilibri statici tra paziente ed

equipe curante, che tendono a mantenersi con una certa inerzia.

E solo una mia ipotesi, cosa che non avrei nemmeno voluto fare,

come ho scritto nella precedente risposta, ma diversamente non riuscirei a

capacitarmi del fatto che un paziente descritto così "grave", così

tanto destrutturato, così tanto monitorato a tutti i livelli da diverse figure,

riesca a far passare totalmente inosservata all'équipe curante: una relazione

di coppia (o di amicizia intensa, si veda un po' come si vuole chiamarla), le

sue attività diurne, la capacità di presentarsi bello ed elegante, l'interesse

per internet e Facebook. E se mi si dicesse che tutte queste abilità erano

pacificamente note, allora mi domando ancor più: ma perché non sono state

certificate in maniera trasparente? E se il paziente mostra queste capacità

spontanee, allora perché non si è pretesa almeno la frequentazione di un centra

diurno terapeutico, o non si è avviato nuovamente un programma occupazionale di

qualche tipo? La mia conclusione è che si stia procedendo dando per scontati

dei limiti che invece sono superabili.” (doc. XXIII)

A tale dettagliato e completo

complemento peritale, di ben 4 pagine, nel quale il perito affronta

singolarmente e con precisione le censure sollevate dalla curante, questo

Tribunale non può che rinviare, ritenuto peraltro come la dr.ssa __________ non

ha di seguito ritenuto di formulare alcuna ulteriore precisazione o

contestazione, limitandosi a ribadire quanto detto in precedenza (cfr. doc.

XXV/1).

Quanto d’altra parte alla questione

della competenza linguistica, richiamata più volte dai curanti, per i quali in

sostanza non sarebbe stato tenuto conto delle difficoltà di comprensione

linguistica palesate dall’assicurato (cfr. tra le altre il certificato del 7

febbraio 2020 del __________, doc. AI pag. 263), il perito ha insistito nel

negare che vi sia stato un problema di tal genere ricordando innanzitutto che egli

non avesse “sentito la necessità di ricorrere a un interprete, proprio

perché le competenze del peritando nella lingua parlata, essendo in Ticino dal

2002, erano sufficienti per condurre un colloquio totalmente attendibile. Il

perito ha tenuto conto, con precisione, delle competenze linguistiche del

peritando. Prova ne è il fatto che ho scelto di non effettuare dei test come

SIMS e MMPI-2, proprio perché sarebbero stati troppo impegnativi a livello

lessicale e quindi poco affidabili nei risultati. Inoltre, faccio presente che

le competenze linguistiche del peritando mi hanno consentito comunque di

ricostruire un'anamnesi dettagliata e attendibile, per cui non è credibile che

egli abbia frainteso soltanto le mie domande sui suoi rapporti sociali. A

titolo abbondanziale aggiungo che, essendo a conoscenza dei video che l'AI mi

aveva tramesso, le mie domande sulle relazioni sociali dell'assicurato sono

state formulate ripetutamente, sia nel primo che nel secondo colloquio, in modo

molto dettagliato.” Malgrado le ripetute e chiare domande l’assicurato

avrebbe nondimeno risposto sempre negando di aver conosciuto o frequentato

altre donne, circostanza questa tuttavia smentita dalla visione del materiale

pubblicato sui social (doc. AI pag. 230-233). Il dr. __________ ha

ulteriormente precisato che “la questione della competenza

linguistica è stata presa in considerazione e le risposte fornite al perito

sono state pertinenti e adeguatamente informative, essendo sufficiente chiarire

o ripetere alcuni concetti quando compariva qualche incertezza nel capirsi.

All'incontro con la dr.ssa __________, il soggetto si presentava poco curato (a

differenza che con il perito) e apparentemente intimorito dal contesto

dell'indagine testistica. Anche la dr.ssa __________, ha dovuto ripetere alcune

consegne, ma ha proposto dei test il cui risultato non possa in alcun modo

venire inficiato dalle competenze linguistiche. E anche la dr.ssa __________ è

riuscita a raccogliere dal paziente un diverso numero di informazioni del tutto

corrette, senza che fosse necessario un interprete.” (osservazioni del dr. __________

del 26 febbraio 2020, doc. AI pag. 267).

Nuovamente sollecitato

sull’argomento dalla dr.ssa __________ nelle citate “considerazioni cliniche”

del 23 ottobre 2020 (doc. E/1), nel complemento peritale del 29 ottobre 2020 il

dr. __________ ha confermato di aver adeguatamente tenuto conto della situazione

linguistica, osservando che “se avessi avuto dubbi sulla comprensione e

sulle risposte avrei chiesto ulteriori chiarimenti o un interprete. Esattamente

come la dr.ssa __________, quando ho avuto dubbi sulla comprensione ho

riformulato la domanda o ho chiesto chiarimenti, ottenendoli. D'altra parte,

prendo atto che il __________ ha effettuato tutti gli approfondimenti

psicometrici, la psicoterapia e anche l'intera presa a carico senza mai avere

il bisogno di ricorrere a un interprete, esattamente come il perito” (doc.

XXIII/1). Anche a tali osservazioni, complete e logiche, che non permettono a

questa Corte di ammettere che vi sia stato un problema di comprensione

linguistica, non si può che aderire.

Né infine permettono di

dipartirsi dalle complete conclusioni del perito le osservazioni formulate all’attenzione

dell’assicurato il 22 ottobre e 12 novembre 2020 dall’avv. __________ (doc. E2

e XXV/2). Con le stesse la legale - aperto restando peraltro il quesito a

sapere a quale titolo siano stati inoltrati tali scritti in questa sede visto

che la scrivente ha espressamente precisato di non patrocinare il ricorrente -

ripropone essenzialmente le considerazioni formulate dalla dr.ssa __________ nelle

varie prese di posizione, criticando la perizia del dr. __________, a suo

avviso non sufficientemente neutrale e oggettiva e alla quale non dovrebbe

venir riconosciuto pieno valore probatorio, ciò che di conseguenza imporrebbe

l’esecuzione di una perizia giudiziaria. In particolare viene criticato

l’approfondimento del tema delle frequentazioni femminili da parte

dell’assicurato oltre che una lettura univoca dei test psicologici eseguiti

dalla dr.ssa __________.

Per quanto in particolare

riguarda l’allegazione per la quale la posizione del perito da un lato e quella

del __________ dall’altro rappresentino una chiave di lettura diametralmente

opposta della situazione dell’assicurato, fatto questo che imporrebbe

l’esecuzione di una perizia giudiziaria, questo Tribunale non condivide tale

assunto, posto come il perito abbia ben illustrato nei vari complementi

peritali la fondatezza e la coerenza delle sue conclusioni rispettivamente il

fatto che le diverse conclusioni dei curanti circa l’impatto sulla capacità

lavorativa siano da ricondurre essenzialmente ad una differente valutazione

della fattispecie, tratta dai sanitari che molto da vicino seguono

l’assicurato.

In proposito il TCA si limita dunque

a rinviare nuovamente alle precedenti considerazioni che hanno evidenziato come

alla perizia del dr. __________ sia da riconoscere valore probatorio pieno.

Come detto, il perito ha tenuto

conto di tutte le problematiche lamentate dall'assicurato ponendo le diagnosi

concernenti l’insieme dei disturbi dell’interessato, peraltro condivise anche

dai curanti, e valutando correttamente la sua capacità lavorativa al termine di

un’analisi approfondita che ha incluso anche tutti i referti medici dei

curanti.

Occorre peraltro in questa sede

nuovamente sottolineare come per la giurisprudenza il giudice si scosta dalle

risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili

non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente

pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF

8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.

Il TCA respinge da ultimo con

fermezza le allusioni ad una presunta mancanza di obiettività da parte del dr. __________,

sulla quale avrebbe influito la segnalazione anonima pervenuta

all’amministrazione circa i comportamenti dell’assicurato (cfr. doc. E2 pag. 6).

Su tale argomento si è in effetti puntualmente e diffusamente espresso il

perito medesimo nei vari complementi peritali cui si rinvia e cui questo

Tribunale aderisce senza riserve, non essendovi motivi per dubitare sulla

serietà e obiettività del perito esterno incaricato dall’amministrazione, il

quale ha, per contro, tenuto conto dei vari elementi che dalla citata

segnalazione potevano e dovevano venir estrapolati, in una lettura che comunque

inglobava tutti i differenti elementi disponibili.

Infine per quanto concerne la velata

allusione riguardo al fatto che il ricorrente sarebbe stato valutato dal perito

sulla base di due soli colloqui (doc. AI pag. 220), effettuati uno a un mese

circa di distanza dall’altro, e quindi a breve distanza temporale, va fatto

osservare che il dr. __________ ha peritato l’assicurato per complessive tre

ore, lasso di tempo ritenuto da lui verosimilmente sufficiente per conoscere

una persona e farsi un'idea anche di una complessa situazione psichica. Inoltre

va fatto presente che lo specialista ha avuto a disposizione l’intera

documentazione medica contenuta nell’inserto, inclusi i rapporti degli

psichiatri curanti, e ha pure avuto un contatto diretto, nella forma di uno

scambio di email, con la dr.ssa __________, psichiatra curante (doc. AI pag.

228-231).

In merito alla durata

della perizia, va inoltre ricordato che il Tribunale federale ha già più volte

ricordato che il tempo impiegato per una visita psichiatrica deve essere

adeguato all’interrogativo e alla psicopatologia da valutare (cfr. STF 44/2017

del 9 maggio 2017, consid. 4.3., pubblicata in SVR 10/2017 IV nr. 75;

8C_47/2016 del 15 marzo 2016, consid. 3.2.2., pubblicata in SVR 2016 IV nr. 35

con riferimenti) e che il valore probatorio di un rapporto medico

non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua

completezza e concludenza (cfr. STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con

riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018), ciò che è il caso,

come detto, con la perizia del dr. __________. La critica del ricorrente

relativa alla durata della visita medica, non modifica quindi la valutazione

specialistica.

2.9

Sulla base di quanto esposto

ai considerandi che precedono, dal momento che le certificazioni degli

specialisti di fiducia dell'assicurato si basano inoltre sostanzialmente sul

medesimo quadro diagnostico, esse rappresentano unicamente un diverso

apprezzamento delle ripercussioni sulla capacità lavorativa del medesimo quadro

patologico e diagnostico, che non permettono quindi in alcun modo di distanziarsi

dalla valutazione operata dal perito dr. __________ e dal medico SMR, che l’ha

avallata. In particolare, come affermato dal perito (cfr. scritto del 20 agosto

2020, doc. XIII/1), i curanti nelle loro varie prese di posizione non hanno

fornito spiegazioni convincenti circa la discrepanza evidenziata dal perito tra

i limiti descritti e il funzionamento oggettivo dell’interessato. Essi non

hanno, come detto, presentato indizi concreti atti a minare l’affidabilità

della perizia.

Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra

Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -

anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -

hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo

lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422,

p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;

DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en

droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert

Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione

della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di

perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008;

STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2), ritenuto che il solo fatto che

uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del

20.

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4,

entrambe con i rinvii alla giurisprudenza ivi menzionati; sia pure evidenziato

che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…)

il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto

dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto

valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al

contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la

necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami

che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per

cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso

di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del

rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del

10.

febbraio 2017, consid. 4.2)). Nella fattispecie, come detto, la

documentazione prodotta dal ricorrente e le differenti conclusioni dei curanti

del __________ non consentono di dipartirsi dalle conclusioni del dr. __________,

che si è espresso in modo coerente e privo di contraddizioni.

Sia peraltro osservato che

la perizia del dr. __________ non ha omesso di approfondire la severità e la

persistenza dei disturbi psichiatrici, non tralasciando di precisare anche i

motivi per i quali occorreva tuttavia scostarsi dalla valutazione dei curanti.

In sostanza quindi le

certificazioni delle dr.sse __________ e __________ non permettono di

distanziarsi dalle conclusioni peritali, non apportando nuovi elementi

oggettivi ignorati dal perito psichiatra e vanno quindi intese nel senso di una

diversa valutazione della medesima situazione.

Né del resto il ricorrente

ha preteso, e men che meno comprovato, l’esistenza di problematiche somatiche (segnatamente

cardiologiche) idonee ad influire sulla capacità lavorativa in maniera rilevante.

Occorre

quindi concludere che l’assicurato non ha prodotto documentazione rilevante o

fornito elementi che consentano in qualche modo a questo Tribunale di

considerare inattendibili le conclusioni del dr. __________ e del SMR e,

quindi, dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla capacità

lavorativa della decisione contestata non è quindi possibile dipartirsi. Né del

resto l’assicurato ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute

d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un

peggioramento successivo alla perizia e entro la data della decisione

contestata (ribadito che per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino

al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Va qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti

al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva

che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata

dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158

consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

Giova qui comunque

rilevare che l’UAI ha incaricato il dr. __________ in conformità a quanto

previsto dall’art. 44 LPGA. Difatti il 28 maggio 2019 (doc. AI pag. 216)

l’amministrazione ha comunicato all’assicurato che, per chiarire il suo diritto

alle prestazioni, riteneva necessario sottoporlo ad un esame medico

psichiatrico e che era stato designato il dr. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia. Nella medesima occasione l’UAI ha trasmesso

all’assicurato pure le domande poste al medico, informandolo che poteva

inoltrare domande supplementari da porre al medico entro il 17 giugno 2019. Sub

“Indicazione”, l’amministrazione ha pure puntualizzato che “Obiezioni

fondate contro il tipo di accertamento, il tipo di disciplina così come

eventualmente contro il nome del perito prescelto possono essere inoltrare per

iscritto all’Ufficio AI il 17 giugno 2019.” I precitati termini sono

scaduti infruttuosi. Quanto al valore probatorio delle perizie esterne, sotto

il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle

armi - oltre a rinviare alla STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 citata al

consid. 2.5 - va qui osservato che l’assicurato (come visto, preventivamente

reso attento circa il nome del perito e segnatamente la necessità di una

perizia monodisciplinare con accertamento di psichiatria a cura del dr. __________)

non ha sollevato alcuna obiezione in merito nel termine assegnatogli, né ne ha

chiesto la ricusa, né ha domandato di essere esaminato da altri medici.

Questa Corte ritiene

pertanto che lo stato di salute dell’assicurato sia stato approfonditamente

vagliato dall’UAI, segnatamente dal perito psichiatra, prima dell'emanazione

della decisione qui impugnata (in concreto: il 10 marzo 2020) data che, come

detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).

Del resto val la pena di

nuovamente ribadire che le conclusioni del dr. __________ sono stata avallate

integralmente anche dal SMR. A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione

degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle

prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante

per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di

svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere

cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v.

sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009

consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In siffatte circostanze le

censure ricorsuali riguardo alla perizia psichiatrica del dr. __________ devono

essere respinte.

In conclusione,

rispecchiando la valutazione del perito e del SMR, unitamente alla

documentazione agli atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza

richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.3. e 2.4), richiamato pure

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117.

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), è da ritenere dimostrato con

il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3, 138 V 218 consid. 6 pag. 221,

125.

V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che al ricorrente va

riconosciuta un’incapacità lavorativa del 100% unicamente nei periodi di

degenza presso la Clinica __________, ovvero dal 2 agosto 2017 al 24 gennaio

2018, dal 31 maggio al 5 giugno 2018, dal 2 al 21 novembre 2018, mentre che nei

restanti periodi e comunque dal 22 novembre 2018 egli è da considerare abile in

misura completa in ogni attività.

Alla luce delle risultanze

di cui sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al

guadagno dell'assicurato sino all'emanazione della decisione contestata, senza

che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d). Considerato come il ricorrente non

abbia apportato indizi concreti atti a minare l’affidabilità della perizia fata

eseguire dall’amministrazione, la richiesta del ricorrente di essere fatto oggetto

di un nuovo accertamento peritale psichiatrico, segnatamente nella forma di una

perizia giudiziaria, va disattesa. Per gli stessi motivi non vi è motivo di

rinviare gli atti all’amministrazione per accertamenti ulteriori.

Visto quanto sopra, non

presentando l’assicurato, fatti salvi i citati limitati periodi dal 2 agosto

2017.

al 24 gennaio 2018, dal 31 maggio al 5 giugno 2018, dal 2 al 21 novembre

2018.

- e quindi di durata inferiore al periodo minimo di un anno giusta l’art.

28.

LAI (cfr. al consid. 2.2) -, un’inabilità lavorativa da ascrivere alle

problematiche psichiatriche, e non essendo fatto valere alcuna affezione

somatica con valenza invalidante, correttamente l’Ufficio AI ha negato il

diritto a prestazioni.

La decisione contestata va

quindi confermata, mentre che il gravame va respinto.

2.10

Giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore sino al 31 dicembre 2020 ed applicabile in concreto (cfr. la

Disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico del

ricorrente, il quale ha tuttavia chiesto di essere esonerato dal pagamento

delle spese e di essere ammesso all’assistenza giudiziaria.

2.11

Con riferimento quindi alla

richiesta di esonero dal pagamento di tasse e spese processuali (cfr. art. 3

cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

[LAG]), va detto che i presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono dati se il richiedente, non patrocinato da un

avvocato, si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere

esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti);

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel caso concreto, dal

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria risulta che il ricorrente è divorziato e vive da solo.

Egli è senza

attività lucrativa e al beneficio di prestazioni assistenziali. Inoltre, vista

anche la documentazione prodotta, di primo acchito il ricorso non pareva poter essere

considerato manifestamente privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la sua concessione,

l'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato va concessa, riservato

l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la sua situazione economica dovesse in

futuro migliorare (Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9

Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF cfr.

art. 152 cpv. 3 OG; STF I 569/02 del 15 luglio 2003 consid. 5; STF U 234/00 del

23.

maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V

301, consid. 6).

Ne consegue che il

ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che

sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente all’esonero dalle spese di giustizia è accolta.

3. Le

spese, per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a suo carico sono per il

momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Richiesta di prestazioni respinta perchè l'assicurata aveva fatto registrare periodi di inabilità lavorativa inferiori ad un anno. Ricorso respinto. Accolta domanda di esonero spese | Lexipedia