32.2020.58
Riduzione di una rendita. Conferma della valutazione medica del SMR in merito al miglioramento delle condizioni di salute. Conferma dell'esigibilità lavorativa in attività adeguate di un assicurato paraplegico
16 novembre 2020Italiano32 min
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera
Source ti.ch
RA 1Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.58
BS/sc
Lugano
16 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 aprile 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1975, da ultimo attivo quale muratore, nel marzo 2013 ha inoltrato
una domanda di prestazioni a seguito di un incidente in moto occorsogli il 27
dicembre 2012 (doc. 3 inc. AI; se non differentemente indicato, la
documentazione fa riferimento al dossier AI), che è stato preso a carico dalla __________.
Dopo
aver acquisito gli atti dalla __________, con decisione del 30 marzo 2015
(preavvisata il 3 novembre 2014) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una
rendita intera d’invalidità dal 1° dicembre 2013. Allineandosi
all’assicuratore contro gli infortuni, in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LPGA
l’amministrazione ha ridotto la prestazione del 40% per colpa grave poiché “l’incidente
della circolazione è avvenuto con guida in stato di coscienza alterata”
(cfr. motivazioni in doc. 74).
Il
ricorso contro la succitata decisione è stato dichiarato irricevibile in quanto
tardivo con STCA 32.2015.84 del 21 maggio 2015 (doc. 77).
1.2. Nel
novembre 2015 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una revisione della rendita.
Facendo riferimento alla decisione 14 novembre 2016 della __________ (doc. 174
inc. AINF), con pronunzia del 16 febbraio 2018, preavvisata il 27 novembre
2017, l’amministrazione ha ridotto con effetto dal 1° aprile 2018 la rendita intera
a metà per un grado d’invalidità del 59%, confermato la riduzione del 40% ai
sensi dell’art. 21 cpv.1 LPGA e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale
ricorso (doc. 116; per le motivazioni cfr. doc. 112).
Con
sentenza 32.2018.43 del 29 maggio 2019 il TCA ha accolto il ricorso dell’assicurato,
rappresentato dal RA 1, contro la succitata decisione e rinviato gli atti
all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici ed economici.
1.3. Ritornati
gli atti, l’Ufficio AI ha svolto un accertamento presso l’ex datore di lavoro
dell’assicurato (doc. 130 e 134) e poi ha richiesto al proprio servizio medico
una valutazione degli atti medici presenti nell’incarto che è stata eseguita il
4 novembre 2019 (doc. 138).
Tenuto
conto dei succitati accertamenti, con decisione del 6 aprile 2020, preavvisata il
18 novembre 2019 (doc. 144), l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato ¾
di rendita dal 1° aprile 2018 per un grado d’invalidità del 61%, aumentata a
rendita intera dal 1° giugno 2019 (tre mesi dopo il peggioramento ex art. 88a
cpv. 1 OAI), e ridotta a ¾ dal 1° novembre 2019 (tre mesi dopo il miglioramento).
L’Ufficio AI ha confermato la riduzione del 40% per colpa grave ai sensi
dell’art. 21 cpv.1 LPGA. Contestualmente l’amministrazione ha tolto l’effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. 156; per le motivazioni cfr. doc. 151
inc. AI).
1.4. Contro
la succitata decisione l’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, insorge
dinanzi al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera e l’eliminazione
della riduzione della prestazione. L’insorgente contesta la valutazione
medico-teorica del SMR, come pure l’ammontare dei redditi di riferimenti. Dei
singoli motivi verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso, confermando
la decisione contestata per le ragioni che verranno riportati nei considerandi
Fatti
di diritto.
1.6. Il
26 ottobre 2020 questo TCA ha eseguito un accertamento presso la __________,
ricevendo riscontro il 28 ottobre 2020 (VII).
Tale
accertamento è stato poi trasmesso alle parti per conoscenza (VIII).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera
a ¾ dal 1° aprile 2018 in avanti, eccetto il periodo dal 1° giugno 2019 al 30
ottobre 2019 in cui ha riconosciuto il diritto alla rendita intera oppure, come
da richiesta ricorsuale, se all’assicurato va riconosciuto il diritto alla
rendita intera dal 1° dicembre 2013 in poi. Va inoltre verificata la
correttezza o meno della riduzione ex art. 21 cpv. 1 LPGA della prestazione.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere oggetto
di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b
OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4. Va ricordato che la nozione di invalidità in ambito AI
coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione
militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene
apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad
un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF
127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi
ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei
diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza
della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente
il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo
assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità
fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti;
d’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno
totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore
sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V
135, 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000,
pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta
Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità,
l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità
cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza
di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità,
ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse
sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non
pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito
che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione
dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione
approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale.
Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono
scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad
esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi
(AHI-Praxis 1998 pag. 170).
Il principio del
coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha stabilito
non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione
contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità verso l’altro
assicuratore, tant’è che il primo non può interporre opposizione ad una
decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V 549).
2.5. Nel
caso concreto, trattandosi esclusivamente di un danno alla salute infortunistico,
l’Ufficio AI aveva fondato la decisione del 16 febbraio 2018 (cfr. consid. 1.2)
sulla base della documentazione raccolta dalla __________. Per definire la
residua capacità lavorativa dell’assicurato l’amministrazione aveva recepito l’apprezzamento
medico del 7 giugno 2016 del dr. med. __________, specialista in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore attivo presso l’assicuratore
LAINF, il quale aveva rilevato:
"
(…)
Motivo della sottoposizione
Il caso mi viene sottoposto dall’amministrazione per
definizione dell’esigibilità e IMI.
Decorso secondo gli atti
L’esigibilità viene redatta in base alla lettera
d’uscita della Clinica di __________ dove l’assicurato è stato ricoverato dal
09.05.2016 al 13.05.2016.
Apprezzamento
Si tratta di un assicurato paraplegico che si sposta
in sedia a rotelle che può sollevare molto spesso pesi fino a 5 kg e spesso
pesi fino a 10 kg. Non può sollevare pesi superiori al 10 kg. Può sollevare
molto spesso persi oltre i 5 kg pur rimanendo sulla sedia a rotelle.
Molto spesso può fare lavori leggeri e di precisione.
Talvolta anche lavori medi ma mai più lavori pesanti e molto pesanti.
Molto spesso può fare lavori che comportano la
rotazione della mano.
Talvolta spesso può fare lavori che comportano la
rotazione della mano.
Talvolta può fare lavori sopra la testa ma sempre
della posizione seduta sulla sedia a rotelle.
Talvolta può fare lavori che comportano la rotazione.
Spesso può mantenere la posizione seduta/inclinata in avanti ma mai più la
posizione in piedi/inclinata in avanti. Non può mai effettuare lavori in
posizione inginocchiata con ginocchia in flessione.
Molto spesso può mantenere la posizione seduta ma mai
più la posizione in piedi.
Per quanto riguarda gli spostamenti questi possono
essere fatti soltanto con l’uso della sedia a rotelle. L’uso delle due mani è
possibile.” (pag. 387 inc. AINF)
Chiamato
dal funzionario incaricato a quantificare il grado d’abilità lavorativa in
considerazione delle limitazioni suesposte, con annotazioni 5 ottobre 2016 il
dr. med. __________, specialista in chirurgia della __________, aveva risposto:
“seguendo un criterio europeo circa la mobilizzazione dei carichi e
l’incremento della muscolatura vertebrale (NIOSH) e quelle delle principali
Società scientifiche di Medicina del Lavoro si considera 50% con pause di 10
minuti ogni ora per l’esigibilità decritta nell’apprezzamento” (doc. 338 inc.
AINF).
Nella
STCA 32.2018.43 di rinvio, questa Corte aveva ritenuto:
" Orbene,
secondo questa Corte la succitata valutazione non è sufficientemente
dettagliata per costituire un valido e definitivo fondamento ai fini della
definizione del grado della capacità lavorativa. Del resto a tal riguardo agli
atti non vi è alcuna presa di posizione da parte del SMR.
In questo senso gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché
accerti in modo convincente la residua capacità lavorativa dell’assicurato,
eventualmente facendo riferimento alla __________, la quale non ha (ancora)
proceduto ad emettere una decisione sull’opposizione 15 dicembre 2016 (cfr.
elenco atti aggiornato al 23 aprile 2019 in doc. XIV).” (STCA 32.2018.43 del 29
maggio 2019, consid. 2.5, pag. 9)
Ritornati gli atti,
l’amministrazione ha dapprima chiesto al medico curante dell’assicurato, dr.
med. __________, un aggiornamento clinico. Nel rapporto 6 settembre 2019 egli
ha rilevato che la paraplegia è “da considerare definitiva”, segnalando “alcuni
eventi intercorrenti quali cisti recidivanti e la necessità di drenare chirurgicamente
un ascesso alla parete addominale nel marzo 2018” (problematica che, come si
vedrà, si è risolta nel luglio 2018) nonché “piaghe recidivanti a livello
dei glutei, finora sempre gestibili con trattamenti locali”
(sottolineatura del redattore). Il medico curante ha ritenuto il suo paziente
totalmente inabile al 100% nella precedente attività di muratore, intravvedendo
una possibile riqualifica professionale, aspetto che, a suo avviso, è stato
totalmente dimenticato “anche se il paziente appare difficile da motivare”
(doc. 135).
Con rapporto del 4 novembre
2019 il dr. __________, analizzata la documentazione agli atti, compresa quella
allegata dal medico curante, ha posto le seguenti diagnosi con ripercussioni
sulla capacità lavorativa:
" 27.12.2012
incidente con seguente
- paraplegia sensomotoria completa a livello D4.
Stato dopo intervento di vescia ileale con impianto di sfintere
artificiale 25.5.2015
- Autocatetrismo 4x al giorno
- Intervento del 11.3.2019 per infetto a livello sfintere
artificiale
(degenza dal 7.3.2019 al 20.4.2019).
Stato dopo ileo meccanico con laparatomia il 29.8.2015.”
Egli ha concluso che “si
tratta di un assicurato con paraplegia postraumatica (caso __________). Da lato
medico teorico sarebbero esigibili in misura parziale attività adatte per
persone in sedia a rotelle come da valutazione __________/__________.
Da marzo a luglio 2019 vi è
stata una IL completa per complicanze (ascesso parate addominale)”.
L’incapacità lavorativa era dovuta ad un intervento dell’11 marzo 2019 per
infetto a livello dello sfintere artificiale (impiantato il 25 maggio 2015) con
conseguente degenza dal 7 marzo al 20 aprile 2019. Nelle stesse annotazioni il
medico SMR ha concluso, in attività adeguate, per un’inabilità del 100% dal 27 dicembre
2012 (data dell’incidente stradale), del 50% dal maggio 2016 (valutazione 19
maggio 2016 __________ di __________) e del 100% dal marzo 2019 (intervento per
infetto dello sfintere artificiale) fino al 17 (recte: 18) luglio 2019
(controllo presso il Centro __________ di __________), con ristabilimento della
capacità lavorativa del 50% dal 18 luglio 2019 (doc. 138).
Ora, se incontestata è la
valutazione circa la piena inabilità lavorativa dal marzo al luglio 2019 dovuta
alle conseguenze dell’ascesso addominale, rimane controversa la residua
capacità lavorativa in attività adeguate dell’assicurato dovuta alla paraplegia
sensomotoria completa, questione che è stata convincentemente valutata dal SMR.
In effetti, nelle citate annotazioni
4 novembre 2019 il dr. med. __________ ha sostanzialmente confermato la valutazione
7 giugno 2016 del dr. med. __________ in merito alla capacità lavorativa in
attività adeguate. Va qui rilevato che lo specialista della __________ si era
fondato sul rapporto 19 maggio 2016 della __________ di __________ (doc. 162
inc. AINF). In quel rapporto la clinica aveva concluso:
" (…)
Du point de vue professionnel:
Le patient n’a pas repris le travail depuis
l’accident de 2012. Les différents bilans effectués au cours du séjour
permettent de confirmer que le patient arrive à rester assis, en équilibre, de
manière sécuritaire avec l’aide des bras, è se déplacer en chaise roulante sur
tous types de terrains, sur de courtes distances. Il est capable de soulever,
de porter en mains, dans les bras, sur les épaules et de déposer des objets en
position assise, en chaise roulante. On retiendra comme limitation
fonctionnelle les déplacements sur de longs trajets, le port de charges
moyennes à lourdes (> 25 kg
de manière répétée et prolongée).” (pag. 635 inc. AINF)
Il medico SMR ha anche recepito
il grado d’inabilità del 50% valutato il 5 ottobre 2016 dal dr. med__________
della __________.
Nelle successive annotazioni 3
giugno 2020 il medico SMR, confermando la sua valutazione del 4 novembre 2019, ha
riassunto la fattispecie come segue:
" (…)
1. L’assicurato
ha subito un grave infortunio il 27.12.2012. Il seguente decorso riabilitativo
è stato prolungato. Solo nel 2016 (__________ e dr. __________) è stata
definita la residua esigibilità lavorativa. È chiaro che la paraplegia è
rimasta tale dal 2012. Nel decorso l’assicurato ha subito delle intercorrenti
complicazioni con seguente recupero di una situazione clinica paragonabile a
quella presene nel 2016.
Considerandi
2.
I limiti funzionali
sono sati valutati a __________ nel 2016, il riconoscimento di una IL del 50%
in attività adatta tiene conto del maggior impegno di tempo per le cure di base
dell’assicurato e per le relative cure (p.es. fisioterapia).
3.
Il presente caso non presenta elementi extrainfortunistici.”
(doc. IV/1)
Vero che nella STCA di rinvio
questa Corte aveva ritenuto necessario che l’Ufficio AI accertasse in maniera
convincente la residua capacità lavorativa dell’assicurato in attività
adeguate, facendo riferimento ad eventuali nuovi accertamenti eseguiti dalla __________,
visto che si tratta, come detto, di un danno alla salute esclusivamente di
natura infortunistica.
Ora va detto che nel frattempo l’assicuratore
LAINF non ha proceduto ad un nuovo rilevamento medico poiché in attesa della
conclusione della procedura AI susseguente alla STCA 32.2018.43 (cfr. nota telefonica
16.
luglio 2019 del funzionario __________ in doc. VII/3), così come è stato
accertato dal TCA (cfr. consid. 1.6).
Ritenuto che dopo il rinvio l’Ufficio
AI ha chiesto al medico curante un aggiornamento della situazione clinica, il
quale ha confermato la stazionarietà della paraplegia, questa Corte non può che
confermare la valutazione medico-teorica del dr. med. __________. Va poi
rimarcato che nella precedente procedura amministrativa non vi era alcuna presa
di posizione da parte del SMR. Infine, il ricorrente non ha prodotto alcun nuovo
atto medico.
L’assicurato rileva che quella
del SMR è una valutazione eseguita unicamente sugli atti.
A
tal riguardo va fatto presente che la giurisprudenza ha stabilito che se ad una
perizia allestita esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere
riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga
sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame
personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il
riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va tuttavia
relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di
una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della
medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto
personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U
438, p. 345 s.; cfr. anche STF 9C_524/2017
del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid.
2.5; cfr. STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.5, STCA
32.2018.158
del 30 luglio 2019, consid. 2.5, STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018,
consid. 2.8, STCA 35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10).
Non
trattandosi in casu di una fattispecie psichiatrica, l’assicurato non doveva
essere necessariamente visitato dal medico SMR.
Infine, questo TCA non
misconosce che l’assicurato deve svolgere delle sedute di fisioterapia e
quattro volte al giorno ricorre all’autocateterismo vescicale. Non risulta che
tali circostanze abbiano una ripercussione sulla capacità lavorativa. Da una
parte le sedute di fisioterapia (nel rapporto 6 settembre 2019 il medico
curante non ha quantificato la frequenza di tali sedute) possono essere
organizzate in modo da non intralciare l’attività lavorativa, dall’altra la
minzione e lo svuotamento del catetere non prendono molto tempo.
Visto tutto
quanto precede, in base al grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid.
5.3), l’assicurato è da ritenere abile al 50% in attività adeguate dall’aprile
2018, eccezion fatta per il periodo di totale inabilità lavorativa dovuto
all’ascesso alla parete addominale.
2.6
Per quel che concerne l’aspetto economico, in particolare riguardo alla
determinazione del reddito da valido, nella STCA di rinvio è stato rilevato che:
" (…) il
reddito da valido di fr. 61'841.-- esposto nella decisione 14 novembre 2016
della __________ è stato fatto proprio dall’Ufficio AI. Dagli atti LAINF
risulta come tale importo sia frutto di un accertamento telefonico fatto dal
funzionario incaricato presso l’ex datore di lavoro relativo al salario che
l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2016 (XIV/doc. 334). A tal
proposito con scritto 5 settembre 2018 inviato alla __________, con copia al
Tribunale (VI), l’assicurato ha evidenziato:
“ (…) L’assicurato, al momento dell’evento traumatico,
era alle dipendenze della __________, dal 27 agosto 2010 quindi da ca. 2,5
anni. Egli però, in precedenza aveva già lavorato presso la __________ sin
dall’anno 2001. Il suo salario ammontava a CHF 4'708 e risultava inquadrato, quale
lavoratore edile senza qualifica, nella categoria C. Dunque si trattava di un
importo superiore al minimo previsto nella categoria C, ma leggermente
inferiore alla categoria B.
Tuttavia,
il CCL per le pavimentazioni stradali valido nel Canton Ticino, 2008-2010,
sempre prorogato fino ad oggi, che ha lo scopo di completare le disposizioni
del CNM (cfr. sito __________), ispirandosi a quanto già prevedeva il CNM,
dispone che i lavoratori con conoscenze professionali, come il caso in esame,
ma senza certificato professionale, dopo 3 anni di attività in un cantiere
svizzero, vengono assegnati alla categoria B e pertanto messi al beneficio
almeno del minimo salariale previsto in questa classificazione. La disciplina
disposta dal CCL, non è derogabile, salvo quei casi particolari (nella prassi
piuttosto rari) che vanno sottoposti preventivamente al vaglio della
commissione paritetica per approvazione, e quindi il passaggio alla categoria B
rappresenta di fatto un automatismo. D’altro canto, anche la giurisprudenza ha
avuto modo in passato di occuparsi della casistica nell’ambito del CNM laddove
il vincolo è meno stringente del CCL per le pavimentazioni stradali (cfr. ATF
4C.429/1999).
In
buona sostanza, se l’assicurato non fosse divenuto invalido, nell’anno 2016
egli dal suo datore di lavoro, avrebbe dovuto essere classificato in classe B,
con il salario mensile di CHF 4'918 da moltiplicare per 13 mensilità,
rispettivamente 63'934. (…)” (doc.
VI/1)
Va del resto fatto presente che in data 17 aprile 2013 l’ex datore
di lavoro aveva dichiarato un salario per quell’anno di fr. 61'516.- (doc. 13
inc. AI).
Ora, a mente del Tribunale il succitato accertamento telefonico
non è sufficiente, tantomeno convincente. È poco verosimile che il salario dal
2013.
al 2016 sia aumentato di poco più di fr. 300.-- all’anno. Inoltre, le
considerazioni fatte dall’assicurato in merito al CCL sono pertinenti.
Nondimeno va ricordato che il salario da valido, come pure quello da invalido,
dev’essere aggiornato sino al febbraio 2018 che corrisponde al momento
dell’emissione della decisione impugnata. Infatti, per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della
decisione contestata (fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V
445.
consid. 1.2 con rinvii).
Ne consegue che anche su questo punto la fattispecie necessita di un
accertamento.”
Orbene,
dopo la STCA di rinvio l’Ufficio AI ha interpellato l’ex datore di lavoro in
merito all’eventualità in cui l’assicurato, nel 2014, sarebbe passato alla
Classe salariale B. Con scritto 22 luglio 2019 questi ha attestato che lo
stipendio base anno negli anni 2014-2018 sarebbe stato di fr. 65'118,30 e nel 2019,
con i dovuti adeguamenti, fr. 66'153,75 (doc. 134).
Ne
consegue che rettamente l’amministrazione ha preso in considerazione il salario
relativo alla classe salariale B di fr. 65'118,30 riferito al 2018.
Non
può invece essere tenuto conto del non meglio precisato salario statistico di
fr. 69'000.--, postulato dall’assicurato. Va rammentato che, secondo la STF 9C_887/2017 del 7 giugno 2018 l’Alta Corte ha rammentato al consid. 4.2.
che determinante per stabilire il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido) non è il guadagno
nell’ultima attività esercitata ma il reddito che otterrebbe, secondo il
principio della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta invalida.
Di regola, ci si fonderà sull’ultimo reddito conseguito prima del danno alla
salute. In effetti il reddito conseguito prima dell’insorgere del danno alla
salute è in linea di principio il punto di riferimento, secondo l’esperienza
empirica, per cui l’attività svolta fino a quel momento sarebbe proseguita.
Eccezioni a questo principio devono essere previste secondo la verosimiglianza
preponderante.
Nel caso in esame, quando nel 2012 l’assicurato è stato vittima
dell’incidente stradale era alle dipendenze della ditta __________. È pertanto
verosimile che senza il danno alla salute egli avrebbe continuato a lavorare
Dispositivo
presso la succitata azienda. Per questi motivi va preso in considerazione il salario
aggiornato.
2.7. Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,
in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da
lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori
leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario
teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
2.7.1. Il ricorrente contesta
l’esigibilità nello svolgimento di un’attività, sebbene a tempo parziale, rimarcando
inoltre che essendo in carrozzina non vi è alcun datore di lavoro che lo assumerebbe.
Sostiene che al limite potrà sfruttare qualche sua minima capacità lavorativa
in un laboratorio protetto. Per questi motivi ritiene che debba essere riconosciuta
una rendita intera.
Per quanto riguarda
l’esigibilità in attività va fatto riferimento al già citato rapporto 19 maggio
2016 della Clinica __________ a __________. Va poi ricordato che nel rapporto 9
novembre 2017 il Consulente in integrazione professionale aveva concluso:
" (…) Nello
specifico la situazione formativa non permette di avere quelle risorse
necessarie per apprendere una professione che possa essere svolta nelle sue
condizioni, sia lo scritto che l’orale non permettono nè di tentare la via
scolastica né di pensare a sbocchi nel terziario. In concreto l’unica via
percorribile sarebbe quella di trovare attività semplici e ripetitive che
possano essere svolte da seduto, non troppo lontane dal domicilio e che possano
essere apprese facilmente attraverso la pratica e dove al bisogno possa essere
aiutato da qualcuno.
Per esempio lavori quali l’etichettatura, l’imballaggio o il
disimballaggio di prodotti non troppo pesanti che l’assicurato potrebbe
togliere dalle confezioni, controllare etichettare e caricare a sistema con la scansione
di codici a barre o altro. Altra possibilità la presenza in un chiosco oppure
in un negozio di paese – alimentari, souvenir, dove poter garantire una presenza
pomeridiana di qualche ora per l’incasso e la vendita. Anche una biglietteria
di un museo o di un cinema potrebbero essere attività adeguate alla situazione.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto appreso durante il colloquio appare che al
momento il signor RI 1 non se la senta di intraprendere un percorso di
reintegrazione. Dice di comprendere la situazione e accettare che il grado
venga allineato a quello della __________ con la loro decisione del 14.11.2016.
In tal senso egli non sembra sorpreso.
Ho reso attento l’assicurato che se lo desiderasse noi saremo a
disposizione. (…)” (pag. 635-636 inc. AINF)
Ritenuto che la paraplegia
è definitiva e che dal luglio 2018 lo stato di salute si è stabilizzato, non vi
è alcun motivo per non prestare adesione alle succitate valutazioni, tra
l’altro eseguite da persona competente nel campo integrativo.
Va poi fatto presente che,
secondo dottrina e giurisprudenza, non necessariamente una persona tetraplegica
non ha alcuna possibilità reintegrativa, ma occorre piuttosto valutare le
singole circostanze (cfr. Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 28 n. 100, pag. 294 con riferimento
giurisprudenziale).
Infine,
nella presa di posizioni 4 giugno 2020 il Consulente IP ha fatto presente di
rimanere volentieri a disposizione dell’assicurato in quanto, “nonostante i
provvedimenti reintegrativi non siano indispensabili, potremmo supportare la
ripresa dell’assicurato con una serie di aiuti che possono andare dal riallineamento
progressivo al lavoro all’affiancamento di una figura motivazione che potrebbe
aiutare il signor RI 1 ad affrontare il percorso in modo focalizzato” (doc.
IV/1).
2.7.2. Per
quel concerne la determinazione del reddito da invalido, conformemente alla giurisprudenza
di cui al consid. 2.7., l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali
forniti dalla tabella TA1 (stato 2016) elaborata dall'Ufficio federale di
statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori
(categoria 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e
SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), uomini, per un salario mensile di fr. 5'387,20.
Riportando tale importo su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il
dato statistico corrisponde a fr. 67'393,83 per un impiego a tempo pieno.
Tenuto
conto di una capacità lavorativa del 25%, di una riduzione totale del 25% per
attività leggere ed altri fattori di riduzione, il reddito da invalido è stato
quantificato in fr. 25'272,68 (cfr.
rapporto 23 luglio 2019 della Consulente IP doc. 137).
A
tale calcolo va prestata adesione.
Dal
raffronto tra il reddito da valido (fr. 65'118,30) e quello da invalido (fr.
25’272,70) risulta un grado d’invalidità del 61%.
Va
poi tenuto conto dell’incapacità lavorativa del 100% da marzo a luglio 2019 in qualsiasi
attività.
Pertanto,
rettamente l’Ufficio AI ha ridotto la corrente rendita intera a ¾ di
rendita dal 1° aprile 2018 per un grado d’invalidità del 61%, aumentata a
rendita intera dal 1° giugno 2019 (tre mesi dopo il peggioramento ex art. 88a
cpv. 1 OAI), e ridotta a ¾ dal 1° novembre 2019 (tre mesi dopo il
miglioramento).
2.8. L’assicurato
chiede, come nel precedente ricorso, lo stralcio della riduzione ex art. 21
cpv. 1 LPGA della prestazione.
Al
proposito, nella STCA di rinvio questa Corte aveva evidenziato che la succitata
riduzione, oggetto della decisione 30 marzo 2015, non poteva essere analizzata
essendo la stessa decisione cresciuta in giudicato. Sempre nella medesima
sentenza è stato inoltre evidenziato: “Per completezza va comunque fatto
presente solo in caso d’interruzione del nesso causale tra il crimine o delitto
commesso intenzionalmente e l’evento assicurato provocato o aggravato la
riduzione della prestazione può essere annullata, ad esempio a seguito
dell’insorgenza di una nuova affezione invalidante (cfr. a tal riguardo: Meyer/Reichmuth,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 7-7b, n. 39,
pagg.95 e 96, Kieser, ATSG –Kommentar, 2015, art. 21 n. 21, pag. 308), ciò che,
come visto, non è il caso in esame.”
Analogo
discorso vale anche nel presente giudizio, poiché, come rettamente rilevato
dalla giurista dell’amministrazione:
" (…) Il
peggioramento transitorio avvenuto dal 11.03.2019 al 18.07.2019 risulta dovuto
ad una complicanza per infetto a livello dello sfintere artificiale, in stretta
correlazione con le sequele dell’infortunio (v. rapporto SMR del 04.11.2019),
quindi il nesso causale tra l’infortunio e l’invalidità è sempre presente e la
decurtazione del 40% va ancora applicata, non potendo procedere ad una
rivalutazione in tal senso visto che non vi è alcuna nuova patologia a sé
stante.
Nelle osservazioni al progetto lo stesso rappresentante legale
indica una “paraplegia sempre attuale con peggioramenti transitori ma
all’interno del medesimo quadro medico” e che le spese relative alle
complicanze in questione sono state assunte dalla __________.” (pag. 668 inc.
AI)
Ne
consegue che la decurtazione va confermata.
2.9. Visto quanto sopra, la
decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per fr. 500.--
sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti