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Decisione

32.2020.59

Violazione del diritto di essere sentito non sanabile. L'Ufficio AI non volendo per ragioni mediche trasmettere all'assicurata il proprio dossier, avrebbe dovuto esigere dall'interessata la designazio

11 novembre 2020Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per sanare una violazione del diritto di essere sentito:

" Per giurisprudenza una violazione non particolarmente

grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando

la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel

caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento

(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha

stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità

precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito:

una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata

comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione

condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'

(equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di

una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 pag. 226; 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 seg.; sentenza

8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare

che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo

della procedura delle assicurazioni sociali, non ha una portata così forte da

mettere però in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di

chiarire i fatti con la necessaria diligenza (cfr. sentenze 8C_433/2018 del 14

agosto 2018 consid. 5.1 e 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con

riferimenti).”

Ritornando

al caso in esame, va rilevato che nelle osservazioni 28 febbraio 2020 al

progetto di decisione 3 febbraio 2020 l’assicurata, sostenendo di essere

inabile al 100% dal 3 dicembre 2013, ha segnatamente scritto che “quello che

invece voglio, esigo e pretendo per l’ennesima volta, oltre alla rendita

intera, è la copia del mio dossier completo. Continuare a negarmi la visione

dei miei incarti, che oltretutto concedete a terzi. Aventi, e non aventi

diritto…” (pag. 1102 inc. AI).

In

merito al mancato invio degli atti, in sede di risposta di causa l’Ufficio AI

ha espresso le seguenti considerazioni:

" Il Dr. __________ de SMR nel suo rapporto del

30.01.2020 ha indicato che “Per ragioni mediche, si sconsiglia di inviare il

dossier direttamente all’assicurato/a”. L’UAI non ha quindi ritenuto di

dover inviare l’incarto completo alla signora RI 1, nemmeno all’indirizzo

presso l’Avv. __________, in quanto egli non risulta essere il suo

rappresentante legale bensì si presta unicamente a ricevere presso il suo

ufficio la corrispondenza indirizzata all’assicurata. L’UAI ha inoltre

contattato l’Autorità regionale di protezione ma quest’ultima non ha ritenuto

di dover intervenire (v. doc. 223 e 234 incarto AI). Infine, l’assicurata non

ha fornito alcun nominativo quale medico curante che potesse fare da tramite

per l’invio dell’incarto, pertanto non si è potuto procedere nemmeno in tal

senso.

In ogni

caso, va rilevato che l’incarto viene ora prodotto nella sua integralità a

codesto lodevole Tribunale, presso il quale la ricorrente può prendere visione.”

Ora,

come ricordato sopra, il diritto di essere sentito include fra l’altro il

diritto di consultazione degli atti, in ambito amministrativo sancito dall’art.

47 LPGA (cfr. anche Kieser, ATSG - Kommentar, 2020, art. 42 n. 42, pag. 748)

L’art.

47 cpv. 1 LPGA sulla consultazione degli atti prevede che purché siano tutelati

interessi privati preponderanti, hanno diritto di consultare gli atti: a.

Considerandi

l'assicurato per i dati che lo riguardano; b. le parti per i dati di cui

necessitano per tutelare un diritto o adempiere un obbligo conformemente a una

legge d'assicurazione sociale oppure per far valere un rimedio giuridico contro

una decisione emanata in base alla stessa legge; c. le autorità competenti per

i ricorsi contro decisioni emanate in base a una legge d'assicurazione sociale,

per i dati necessari per adempiere tale compito; d. la persona responsabile e

il suo assicuratore per i dati di cui necessitano per valutare un regresso

dell'assicurazione sociale (sottolineatura del redattore).

Nel

caso di dati riguardanti la salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi

sfavorevolmente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti,

si può esigere che essa designi un medico, incaricato di comunicarle questi

dati (cpv. 2).

In

concreto va rilevato che nonostante l’espressa richiesta dell’assicurata

formulata in sede di osservazioni 28 febbraio 2020 al progetto di decisione 3

febbraio 2020 d’invio del suo dossier, l’Ufficio AI non ha dato alcun riscontro

senza fornire una spiegazione. Infatti, nella sezione “osservazioni al

progetto” della decisione qui impugnata non vi è alcun riferimento al riguardo.

Va

ricordato che il diritto di consultazione è di natura formale, motivo per cui

in caso di una violazione di tale diritto la decisione dev’essere annullata, indipendentemente

dalle prospettive di successo del ricorso (Kieser, op. cit., art. 47 n. 8 pag.

863). Trattandosi di una violazione grave del diritto di essere sentito durante

la procedura amministrativa, la stessa non è sanabile [“Jedenfalls ist eine

Heilung ausgeschlossen, wenn im Verwaltungsverfahren die Gehörsgewährung

überhaupt unterblieben ist und mithin di entsprechenden Vorschriften zu blossen

Ordungsvorschriften degradiert wurden (vg. SVR 2000 AHV Nr.)]”; Kieser, op.

cit., 42 n. 15 pag. 742).

Nella

fattispecie in esame, solo con la risposta di causa l’amministrazione ha

motivato il mancato invio del dossier facendo riferimento al rapporto del

30.01.2020

dello psichiatra SMR in cui ha crociato la casella con la seguente

dicitura: “Per ragioni mediche, si sconsiglia di inviare il dossier

direttamente all’assicurata” (pag. 1102 inc. AI). Come stabilito dall’art.

47.

cpv. 2 LPGA, l’amministrazione avrebbe dovuto esigere dall’assicurata

la designazione di un medico incaricato per comunicargli i dati medici

sensibili, procedura che l’Ufficio AI ha seguito in una fattispecie giudicata

da questa Corte (cfr. STCA 32.2020.54 del 22 ottobre 2020 consid. 1.16) ma non

nella presente evenienza. Tale necessità risultava accresciuta, ritenuto che la

ricorrente non aveva designato alcun rappresentante e tantomeno l’ARP non aveva

ritenuto d’intervenire.

Vero

che nel questionario relativo alla revisione della rendita, firmato il 4

ottobre 2019, l’assicurata non aveva indicato il nominativo del medico curante

(pag. 1004 inc. AI). Tuttavia dagli atti non risulta che l’Ufficio AI l’abbia

sollecitata, non avendo del resto il medico del SMR ritenuto necessario contattare

il medico curante essendo la documentazione agli atti esaustiva (cfr. il citato

rapporto 30 gennaio 2010, pag. 1041 inc. AI).

Visto

quanto sopra, annullata la decisione contestata, gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda conformemente all’art. 47 cpv. 2 LPGA nel senso

sopra indicato.

Non

spetta ora al TCA chinarsi sulle diverse censure sollevate dall’assicurata.

Ne

consegue che il ricorso va accolto.

2.4

Giusta

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione del 6 aprile 2020 è annullata.

§§

Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti