32.2020.59
Violazione del diritto di essere sentito non sanabile. L'Ufficio AI non volendo per ragioni mediche trasmettere all'assicurata il proprio dossier, avrebbe dovuto esigere dall'interessata la designazione di un medico per la consultazione degli atti e non emettere una decisione di rifiuto rendita
11 novembre 2020Italiano12 min
(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.59
BS
Lugano
11 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 6 aprile 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 20 febbraio 2018, debitamente preavvisata, l'Ufficio AI ha
riconosciuto a RI 1, classe 1969, il diritto ad una mezza rendita (grado
d’invalidità 50%) dal 1. dicembre 2014 (doc. 162 inc. AI, per le motivazioni
cfr. doc. 163 inc. AI).
Il
ricorso inoltrato dall’assicurata contro la succitata decisione è stato respinto
dal TCA, nella misura in cui era ricevibile, con sentenza 32.2018.138 del 21
dicembre 2018. In quell’occasione il vicepresidente del TCA aveva accertato la
tardività del ricorso e pertanto dichiarato irricevibile, respingendolo nel
merito in caso di ipotetica tempestività dello stesso. Questa Corte aveva
infatti confermato la validità della valutazione medico-teorica della perizia
24 febbraio 2017 del SMR, fondamento della decisione contestata.
Il
TF, con sentenza 9C_86/2019 del 25 marzo 2019, ha dichiarato inammissibile il
ricorso contro la sentenza cantonale.
1.2. Nel
mese di ottobre 2019 (doc. 203. inc. AI) l’Ufficio AI ha proceduto d’ufficio
alla revisione della rendita, inizialmente prevista nel luglio 2019 (cfr. doc.
189 e 199 inc. AI).
Sulla
base degli atti medici di cui all’inserto, il SMR (Servizio medico regionale dell’AI)
ha ritenuto di sottoporre l’assicurata ad una perizia pluridisciplinare (cfr.
scritti 5 novembre 2019 e 6 dicembre 2019 in doc. 208, 212). Ritenuto come il
mandato peritale non fosse realizzabile per l’opposizione dell’assicurata (cfr.
doc. 217 inc. AI), il SMR ha proceduto ad una valutazione della documentazione
medica sinora raccolta.
Con
rapporto 30 gennaio 2020 il dr. med. __________, psichiatra presso il SMR, ha
ritenuto l’assicurata inabile al 100% in qualsiasi attività dal marzo 2018
(doc. 215 inc. AI).
Di
conseguenza, con decisione del 6 aprile 2020, preavvisata il 3 febbraio 2020
(doc. 219 inc. AI), l’Ufficio AI ha aumentato la corrente mezza rendita a rendita
intera dal 1° ottobre 2018, ossia “dall’inizio del mese in cui era prevista
la revisione al momento dell’allestimento della decisione formale del
20.02.2018 (art. 88bis cpv. 1 OAI)” (doc. 231 inc. AI).
1.3. Contro
la succitata decisione è tempestivamente insorta l’assicurata inoltrando due
atti di ricorso datati 18 maggio 2020.
Con
il primo essa ha sollevato diverse questioni formali; con il secondo ha
postulato:
·
“il pagamento immediato della
rendita di maggio 2020;
·
il riconoscimento della mia totale
invalidità e quindi la rendita al 100% dal 1.12.2013/14 ed il pagamento
immediato delle rendite;
·
l’invio immediato del mio dossier
completo;
·
la replica alle mie accuse di aver
falsificato i documenti”.
Delle
singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di
diritto.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso.
Confermando la valutazione medico-teorica, l’amministrazione ha preso posizione
in merito al mancato invio del dossier, spiegato il calcolo della rendita come
pure l’entità delle compensazioni fatte con le prestazioni arretrate.
1.5. Il
6 settembre 2020 l’assicurata ha ribadito le censure ricorsuali (XIII), seguite
dalla presa di posizione dell’Ufficio AI del 17 settembre 2020 (XV).
considerato in
diritto
in ordine
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha aumentato la mezza
rendita ad intera con effetto dal mese di ottobre 2018 (cfr. rapporto SMR del
30 gennaio 2020 in doc. 215 inc. AI) oppure se, come da richiesta
dell’assicurata, la rendita intera dev’essere riconosciuta dal mese di dicembre
2013.
2.3. In
primo luogo nel ricorso l’assicurata stigmatizza di non aver ricevuto il suo
dossier, chiedendosi il motivo per cui solo nel 2020 le viene riconosciuta
un’invalidità che “sto dichiarando dal 4 dicembre 2013”.
Occorre
pertanto verificare se da parte dell’Ufficio AI vi è stata una violazione del
diritto di essere sentito.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal
diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello
di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013; sentenza
del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56
consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla
nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e
sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per
l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un
lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni
poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con
cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (cfr. DTF 141 IV 249; sentenza
6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid. 2; STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con
riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Nella
STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 (consid. 4.4.2) l’Alta Corte ha riassunto
Fatti
i motivi per sanare una violazione del diritto di essere sentito:
" Per giurisprudenza una violazione non particolarmente
grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando
la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel
caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento
(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha
stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità
precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito:
una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata
comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione
condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'
(equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di
una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 pag. 226; 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 seg.; sentenza
8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare
che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo
della procedura delle assicurazioni sociali, non ha una portata così forte da
mettere però in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di
chiarire i fatti con la necessaria diligenza (cfr. sentenze 8C_433/2018 del 14
agosto 2018 consid. 5.1 e 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con
riferimenti).”
Ritornando
al caso in esame, va rilevato che nelle osservazioni 28 febbraio 2020 al
progetto di decisione 3 febbraio 2020 l’assicurata, sostenendo di essere
inabile al 100% dal 3 dicembre 2013, ha segnatamente scritto che “quello che
invece voglio, esigo e pretendo per l’ennesima volta, oltre alla rendita
intera, è la copia del mio dossier completo. Continuare a negarmi la visione
dei miei incarti, che oltretutto concedete a terzi. Aventi, e non aventi
diritto…” (pag. 1102 inc. AI).
In
merito al mancato invio degli atti, in sede di risposta di causa l’Ufficio AI
ha espresso le seguenti considerazioni:
" Il Dr. __________ de SMR nel suo rapporto del
30.01.2020 ha indicato che “Per ragioni mediche, si sconsiglia di inviare il
dossier direttamente all’assicurato/a”. L’UAI non ha quindi ritenuto di
dover inviare l’incarto completo alla signora RI 1, nemmeno all’indirizzo
presso l’Avv. __________, in quanto egli non risulta essere il suo
rappresentante legale bensì si presta unicamente a ricevere presso il suo
ufficio la corrispondenza indirizzata all’assicurata. L’UAI ha inoltre
contattato l’Autorità regionale di protezione ma quest’ultima non ha ritenuto
di dover intervenire (v. doc. 223 e 234 incarto AI). Infine, l’assicurata non
ha fornito alcun nominativo quale medico curante che potesse fare da tramite
per l’invio dell’incarto, pertanto non si è potuto procedere nemmeno in tal
senso.
In ogni
caso, va rilevato che l’incarto viene ora prodotto nella sua integralità a
codesto lodevole Tribunale, presso il quale la ricorrente può prendere visione.”
Ora,
come ricordato sopra, il diritto di essere sentito include fra l’altro il
diritto di consultazione degli atti, in ambito amministrativo sancito dall’art.
47 LPGA (cfr. anche Kieser, ATSG - Kommentar, 2020, art. 42 n. 42, pag. 748)
L’art.
47 cpv. 1 LPGA sulla consultazione degli atti prevede che purché siano tutelati
interessi privati preponderanti, hanno diritto di consultare gli atti: a.
Considerandi
l'assicurato per i dati che lo riguardano; b. le parti per i dati di cui
necessitano per tutelare un diritto o adempiere un obbligo conformemente a una
legge d'assicurazione sociale oppure per far valere un rimedio giuridico contro
una decisione emanata in base alla stessa legge; c. le autorità competenti per
i ricorsi contro decisioni emanate in base a una legge d'assicurazione sociale,
per i dati necessari per adempiere tale compito; d. la persona responsabile e
il suo assicuratore per i dati di cui necessitano per valutare un regresso
dell'assicurazione sociale (sottolineatura del redattore).
Nel
caso di dati riguardanti la salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi
sfavorevolmente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti,
si può esigere che essa designi un medico, incaricato di comunicarle questi
dati (cpv. 2).
In
concreto va rilevato che nonostante l’espressa richiesta dell’assicurata
formulata in sede di osservazioni 28 febbraio 2020 al progetto di decisione 3
febbraio 2020 d’invio del suo dossier, l’Ufficio AI non ha dato alcun riscontro
senza fornire una spiegazione. Infatti, nella sezione “osservazioni al
progetto” della decisione qui impugnata non vi è alcun riferimento al riguardo.
Va
ricordato che il diritto di consultazione è di natura formale, motivo per cui
in caso di una violazione di tale diritto la decisione dev’essere annullata, indipendentemente
dalle prospettive di successo del ricorso (Kieser, op. cit., art. 47 n. 8 pag.
863). Trattandosi di una violazione grave del diritto di essere sentito durante
la procedura amministrativa, la stessa non è sanabile [“Jedenfalls ist eine
Heilung ausgeschlossen, wenn im Verwaltungsverfahren die Gehörsgewährung
überhaupt unterblieben ist und mithin di entsprechenden Vorschriften zu blossen
Ordungsvorschriften degradiert wurden (vg. SVR 2000 AHV Nr.)]”; Kieser, op.
cit., 42 n. 15 pag. 742).
Nella
fattispecie in esame, solo con la risposta di causa l’amministrazione ha
motivato il mancato invio del dossier facendo riferimento al rapporto del
30.01.2020
dello psichiatra SMR in cui ha crociato la casella con la seguente
dicitura: “Per ragioni mediche, si sconsiglia di inviare il dossier
direttamente all’assicurata” (pag. 1102 inc. AI). Come stabilito dall’art.
47.
cpv. 2 LPGA, l’amministrazione avrebbe dovuto esigere dall’assicurata
la designazione di un medico incaricato per comunicargli i dati medici
sensibili, procedura che l’Ufficio AI ha seguito in una fattispecie giudicata
da questa Corte (cfr. STCA 32.2020.54 del 22 ottobre 2020 consid. 1.16) ma non
nella presente evenienza. Tale necessità risultava accresciuta, ritenuto che la
ricorrente non aveva designato alcun rappresentante e tantomeno l’ARP non aveva
ritenuto d’intervenire.
Vero
che nel questionario relativo alla revisione della rendita, firmato il 4
ottobre 2019, l’assicurata non aveva indicato il nominativo del medico curante
(pag. 1004 inc. AI). Tuttavia dagli atti non risulta che l’Ufficio AI l’abbia
sollecitata, non avendo del resto il medico del SMR ritenuto necessario contattare
il medico curante essendo la documentazione agli atti esaustiva (cfr. il citato
rapporto 30 gennaio 2010, pag. 1041 inc. AI).
Visto
quanto sopra, annullata la decisione contestata, gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente all’art. 47 cpv. 2 LPGA nel senso
sopra indicato.
Non
spetta ora al TCA chinarsi sulle diverse censure sollevate dall’assicurata.
Ne
consegue che il ricorso va accolto.
2.4
Giusta
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione del 6 aprile 2020 è annullata.
§§
Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti