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Decisione

32.2020.60

Istanza di revisione di sentenza del TCA. Irricevibilità dell'istanza per carenza di capacità processuale (limitazione dell'esercizio dei diritti civili [anche] in ambito giudiziario)

27 maggio 2020Italiano4 min

la revisione della STCA 32.2019.188 del 22 novembre 2019 con cui è stata dichiarata

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n.

Fatti

32.2020.60

rg/gm

Lugano

27 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza del 20

maggio 2020 di

RI 1

chiedente

la revisione della STCA 32.2019.188 del 22 novembre 2019 con cui è stata dichiarata

irricevibile la domanda di revisione della STCA 32.2018.133 del 15 novembre

2018 emessa nella causa promossa con ricorso del 13 agosto 2018 contro la

decisione 9 maggio 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato

che - per

sentenza 32.2018.133 del 15 novembre 2018 il Tribunale cantonale delle

assicurazioni, dichiarata irricevibile l’istanza di “astensione”/ricusazione,

non è entrato nel merito del ricorso tardivo presentato da RI 1 avverso la

decisione 9 maggio 2018 con cui l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di

rendita inoltrata nel mese di maggio 2017;

-

con sentenza 9C_887/2018 del 25 aprile 2019 il Tribunale federale, previo

giudizio d’inammissibilità della domanda di ricusazione dei giudici e dei

cancellieri federali, ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico interposto da RI 1 avverso il citato giudizio cantonale;

-

con risoluzione del 30 settembre 2019 l’Autorità regionale di protezione __________

con sede a __________ ha istituito una curatela di rappresentanza ex art. 394

CC a favore di RI 1, limitandolo nell’esercizio dei suoi diritti civili nel

senso che “non potrà più esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari

e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autorità civile,

amministrativa e penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi

di effetto e soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo

in tali ambiti”;

- per

sentenza del 22 novembre 2019 lo scrivente Tribunale ha dichiarato irricevibile

per carenza di capacità processuale la domanda di revisione della STCA

32.2018.133 presentata da RI 1 personalmente, non rappresentato dal proprio

Considerandi

curatore __________;

-

il 10 dicembre 2019 l’Autorità di protezione ha decretato la nomina di un

co-curatore nella persona dell’avv. __________ quale sostegno giuridico al

curatore __________;

-

con sentenza del 28 gennaio 2020 il Tribunale federale ha dichiarato

inammissibile il gravame interposto da RI 1 avverso il menzionato giudizio

cantonale del 22 novembre 2019;

-

l’autorità giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti

processuali – quali condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di

merito – tra cui la capacità processuale (Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà,

da ricondurre all’esercizio dei diritti civili, di condurre personalmente il

processo oppure di delegare tale compito a un rappresentante, la quale si

determina secondo il diritto civile (Rhinow/Koller/ Kiss/Turnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, 2014, p.

861; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons

Zürich, § 13 n. 44, p. 113);

-

__________ e l’avv. __________ sono tuttora curatore rispettivamente co-curatore

di RI 1 come da suddette decisioni del 30 settembre e del 10 dicembre 2019 (cfr.

II, III). RI 1 è quindi sempre non legittimato ad agire personalmente (anche) in

ambito giudiziario;

-

l’istanza di revisione in

oggetto riferita alla STCA 32.2018.188

del 22 novembre 2019 è stata presentata da RI 1 personalmente, non

rappresentato dal curatore o co-curatore;

-

l’istanza va di conseguenza dichiarata irricevibile;

-

considerata la particolare

situazione, si prescinde dal prelievo delle spese di procedura;

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- L’istanza

è irricevibile per carenza di capacità processuale.

2.- Non

si prelevano spese di procedura.

3.-

Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio

con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

di Camera

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti