32.2020.60
Istanza di revisione di sentenza del TCA. Irricevibilità dell'istanza per carenza di capacità processuale (limitazione dell'esercizio dei diritti civili [anche] in ambito giudiziario)
27 maggio 2020Italiano4 min
la revisione della STCA 32.2019.188 del 22 novembre 2019 con cui è stata dichiarata
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n.
Fatti
32.2020.60
rg/gm
Lugano
27 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 20
maggio 2020 di
RI 1
chiedente
la revisione della STCA 32.2019.188 del 22 novembre 2019 con cui è stata dichiarata
irricevibile la domanda di revisione della STCA 32.2018.133 del 15 novembre
2018 emessa nella causa promossa con ricorso del 13 agosto 2018 contro la
decisione 9 maggio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato
che - per
sentenza 32.2018.133 del 15 novembre 2018 il Tribunale cantonale delle
assicurazioni, dichiarata irricevibile l’istanza di “astensione”/ricusazione,
non è entrato nel merito del ricorso tardivo presentato da RI 1 avverso la
decisione 9 maggio 2018 con cui l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di
rendita inoltrata nel mese di maggio 2017;
-
con sentenza 9C_887/2018 del 25 aprile 2019 il Tribunale federale, previo
giudizio d’inammissibilità della domanda di ricusazione dei giudici e dei
cancellieri federali, ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico interposto da RI 1 avverso il citato giudizio cantonale;
-
con risoluzione del 30 settembre 2019 l’Autorità regionale di protezione __________
con sede a __________ ha istituito una curatela di rappresentanza ex art. 394
CC a favore di RI 1, limitandolo nell’esercizio dei suoi diritti civili nel
senso che “non potrà più esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari
e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autorità civile,
amministrativa e penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi
di effetto e soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo
in tali ambiti”;
- per
sentenza del 22 novembre 2019 lo scrivente Tribunale ha dichiarato irricevibile
per carenza di capacità processuale la domanda di revisione della STCA
32.2018.133 presentata da RI 1 personalmente, non rappresentato dal proprio
Considerandi
curatore __________;
-
il 10 dicembre 2019 l’Autorità di protezione ha decretato la nomina di un
co-curatore nella persona dell’avv. __________ quale sostegno giuridico al
curatore __________;
-
con sentenza del 28 gennaio 2020 il Tribunale federale ha dichiarato
inammissibile il gravame interposto da RI 1 avverso il menzionato giudizio
cantonale del 22 novembre 2019;
-
l’autorità giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti
processuali – quali condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di
merito – tra cui la capacità processuale (Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà,
da ricondurre all’esercizio dei diritti civili, di condurre personalmente il
processo oppure di delegare tale compito a un rappresentante, la quale si
determina secondo il diritto civile (Rhinow/Koller/ Kiss/Turnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, 2014, p.
861; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons
Zürich, § 13 n. 44, p. 113);
-
__________ e l’avv. __________ sono tuttora curatore rispettivamente co-curatore
di RI 1 come da suddette decisioni del 30 settembre e del 10 dicembre 2019 (cfr.
II, III). RI 1 è quindi sempre non legittimato ad agire personalmente (anche) in
ambito giudiziario;
-
l’istanza di revisione in
oggetto riferita alla STCA 32.2018.188
del 22 novembre 2019 è stata presentata da RI 1 personalmente, non
rappresentato dal curatore o co-curatore;
-
l’istanza va di conseguenza dichiarata irricevibile;
-
considerata la particolare
situazione, si prescinde dal prelievo delle spese di procedura;
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- L’istanza
è irricevibile per carenza di capacità processuale.
2.- Non
si prelevano spese di procedura.
3.-
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio
con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
di Camera
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti