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Decisione

32.2020.61

Rendita limitata nel tempo. Inapplicabilità dell'art. 87 cpv. 2 e 3 OAI. Ricorso accolto con retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici ed ev. economici

10 settembre 2020Italiano9 min

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

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Incarto

n.

32.2020.61

rg/gm

Lugano

10 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2020 di

RI 1

contro

la decisione del 27 aprile 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per decisione 27 aprile 2020

l’Ufficio AI ha respinto la (nuova) domanda di prestazioni inoltrata da RI 1 –

che già aveva beneficiato di ¾ di rendita da novembre 2016 ad aprile 2017 (cfr.

decisione 26 gennaio 2018 in doc. AI 45) – nel febbraio 2019, non presentando

l’assicurata un tasso d’invalidità pensionabile (32%) determinato in

applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi.

1.2 Contro suddetta decisione

s’aggrava al TCA l’assicurata personalmente. Contestando la valutazione medica

posta alla ba-se della decisione di diniego, l’insorgente postula il

riconoscimento del diritto ad almeno ¼ di rendita.

Con la risposta di causa

l’Ufficio AI si è riconfermato nella propria decisione chiedendo la reiezione

del ricorso.

Il 10/13 luglio 2020 la

ricorrente ha prodotto nuova refertazione medica (VI/1-2). Prendendo posizione

su detta refertazione con osservazioni 5 agosto 2020 l’amministrazione, alla

luce dell’annotazione SMR del 4 agosto 2020, ha chiesto il ritorno degli atti

per nuovamente istruire il caso e rendere una nuova decisione.

Con scritto 19 agosto 2020 RI

1 – producendo un rapporto medico già agli atti AI (cfr. fascicolo AI, inc.

cassa malati doc. 22) – si è dichiarata favorevole alla retrocessione degli

atti proposta dall’amministrazione, chiedendo tuttavia di rivedere “la data

delle limitazioni di una riduzione di rendimento del 50% precedente al

13.02.2020” e facendo inoltre notare come “i costi amministrativi

causati dal mio ricorso debbano essere a carico della controparte”.

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Qualora in precedenza sia stata

assegnata una rendita limitata nel tempo, in caso di nuova domanda l’art. 87

cpv. 2 e cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 3 e 4 OAI) – in base al quale una

nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimi-le che il

grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle

prestazioni – non si applica. In tale evenienza l'amministrazione deve

pertanto entrare nel merito della nuova domanda esaminando la fattispecie da un

punto di vista materiale e verificando quindi nuovamente se sono date le

condizio-ni per il riconoscimento di prestazioni (DTF 125 V 412 consid. 2; STF

Fatti

I 81/99 del 15 febbraio 2000; Müller Die materiellen Voraussetzungen der

Rentenrevision in der IV, 2003, n. 792ss, n. 809).

Ciò detto, nel caso in esame

non può non essere rilevato (ancorché ciò non influisca sull’esito del gravame)

come in relazione alla nuova domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel

febbraio 2019 l’amministrazione abbia in un primo momento (28 febbraio 2019)

emesso

un progetto di decisione con cui comunicava – a torto – la non

entrata in materia per non aver l’interessata (in precedenza, da novembre 2016

ad aprile 2017, posta come accennato al beneficio di una rendita limitata nel

tempo) reso verosimile una modifica rilevante della situazione medica o

professionale (cfr. doc. A/2).

2.3 Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al

lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.

8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo

il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può

conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto

guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p.

1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttan-do la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il

Considerandi

diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29.

cpv. 1 LPGA.

2.4

Nell’evenienza

concreta, alla luce degli atti medici all’inserto ed in particolare sulla

scorta della refertazione specialistica prodotta col gravame ed in particolare

del certificato medico 13 febbraio 2020 dell’oncologo-ematologo dr. __________

(doc. VI-2), come indicato dal medico SMR dr. __________ (“Articolato e

maggiormente informativo il referto del Dr. Spataro del 13.02.2020 in seguito a

visita del 11.02.2020 (dopo il rapporto SMR finale del 27.12.2019, il quale

indica a quella data delle limitazioni al braccio destro che rendono verosimile

una riduzione di rendimento del 50% in ogni attività anche leggera ed adatta

obiettivabile tuttavia solo da quella data e non prima. In conclusione, è

verosimile IL 50% dal 13.02.2020 per cui si rendono necessari ulteriori

approfondimenti medici”; cfr. VIII-1), appare legittima

la richiesta dell’amministrazione di rinviare gli atti per ulteriormente

istruire il caso e rendere in seguito una nuova decisione (cfr. osservazioni 5

agosto 2020 sub VIII).

In STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché

vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem

Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn

lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2011.115

del 27 ottobre 2011);

Considerato

come nel caso in disamina gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono

incompleti, si giustifica il rinvio degli atti (postulato, come

detto, dall’autorità intimata medesima) affinché essa proceda nel senso sopra indicato.

In esito

alla nuova istruttoria –

nel cui ambito dovrà anche essere valutato

e chiarito se effettivamente il 13 febbraio 2020 (data indicata, dopo lettura

del citato certificato 13 febbraio 2020 del dr. __________, dal medico SMR con riferimento

al suo precedente rapporto finale del 27 dicembre 2019 nel quale tuttavia è

riportata la data del 17 settembre 2018 [cfr. doc. AI 72 p. 2]) segna il

momento d’inizio dell’incapacità lavorativa del 50% – dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art.

57a LAI e non senza aver proceduto, se necessario, ad una nuova valutazione

economica, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi

degli artt. 56 e segg. LPGA, dove l’assicurata potrà far valere rispettivamente

riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla

valutazione medica che a quella economica.

2.5

Giusta

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 27

aprile 2020 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti