32.2020.61
Rendita limitata nel tempo. Inapplicabilità dell'art. 87 cpv. 2 e 3 OAI. Ricorso accolto con retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici ed ev. economici
10 settembre 2020Italiano9 min
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.61
rg/gm
Lugano
10 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 27 aprile 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per decisione 27 aprile 2020
l’Ufficio AI ha respinto la (nuova) domanda di prestazioni inoltrata da RI 1 –
che già aveva beneficiato di ¾ di rendita da novembre 2016 ad aprile 2017 (cfr.
decisione 26 gennaio 2018 in doc. AI 45) – nel febbraio 2019, non presentando
l’assicurata un tasso d’invalidità pensionabile (32%) determinato in
applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi.
1.2 Contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurata personalmente. Contestando la valutazione medica
posta alla ba-se della decisione di diniego, l’insorgente postula il
riconoscimento del diritto ad almeno ¼ di rendita.
Con la risposta di causa
l’Ufficio AI si è riconfermato nella propria decisione chiedendo la reiezione
del ricorso.
Il 10/13 luglio 2020 la
ricorrente ha prodotto nuova refertazione medica (VI/1-2). Prendendo posizione
su detta refertazione con osservazioni 5 agosto 2020 l’amministrazione, alla
luce dell’annotazione SMR del 4 agosto 2020, ha chiesto il ritorno degli atti
per nuovamente istruire il caso e rendere una nuova decisione.
Con scritto 19 agosto 2020 RI
1 – producendo un rapporto medico già agli atti AI (cfr. fascicolo AI, inc.
cassa malati doc. 22) – si è dichiarata favorevole alla retrocessione degli
atti proposta dall’amministrazione, chiedendo tuttavia di rivedere “la data
delle limitazioni di una riduzione di rendimento del 50% precedente al
13.02.2020” e facendo inoltre notare come “i costi amministrativi
causati dal mio ricorso debbano essere a carico della controparte”.
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Qualora in precedenza sia stata
assegnata una rendita limitata nel tempo, in caso di nuova domanda l’art. 87
cpv. 2 e cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 3 e 4 OAI) – in base al quale una
nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimi-le che il
grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni – non si applica. In tale evenienza l'amministrazione deve
pertanto entrare nel merito della nuova domanda esaminando la fattispecie da un
punto di vista materiale e verificando quindi nuovamente se sono date le
condizio-ni per il riconoscimento di prestazioni (DTF 125 V 412 consid. 2; STF
Fatti
I 81/99 del 15 febbraio 2000; Müller Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der IV, 2003, n. 792ss, n. 809).
Ciò detto, nel caso in esame
non può non essere rilevato (ancorché ciò non influisca sull’esito del gravame)
come in relazione alla nuova domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel
febbraio 2019 l’amministrazione abbia in un primo momento (28 febbraio 2019)
emesso
un progetto di decisione con cui comunicava – a torto – la non
entrata in materia per non aver l’interessata (in precedenza, da novembre 2016
ad aprile 2017, posta come accennato al beneficio di una rendita limitata nel
tempo) reso verosimile una modifica rilevante della situazione medica o
professionale (cfr. doc. A/2).
2.3 Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.
8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p.
1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttan-do la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
Considerandi
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29.
cpv. 1 LPGA.
2.4
Nell’evenienza
concreta, alla luce degli atti medici all’inserto ed in particolare sulla
scorta della refertazione specialistica prodotta col gravame ed in particolare
del certificato medico 13 febbraio 2020 dell’oncologo-ematologo dr. __________
(doc. VI-2), come indicato dal medico SMR dr. __________ (“Articolato e
maggiormente informativo il referto del Dr. Spataro del 13.02.2020 in seguito a
visita del 11.02.2020 (dopo il rapporto SMR finale del 27.12.2019, il quale
indica a quella data delle limitazioni al braccio destro che rendono verosimile
una riduzione di rendimento del 50% in ogni attività anche leggera ed adatta
obiettivabile tuttavia solo da quella data e non prima. In conclusione, è
verosimile IL 50% dal 13.02.2020 per cui si rendono necessari ulteriori
approfondimenti medici”; cfr. VIII-1), appare legittima
la richiesta dell’amministrazione di rinviare gli atti per ulteriormente
istruire il caso e rendere in seguito una nuova decisione (cfr. osservazioni 5
agosto 2020 sub VIII).
In STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché
vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem
Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn
lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2011.115
del 27 ottobre 2011);
Considerato
come nel caso in disamina gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono
incompleti, si giustifica il rinvio degli atti (postulato, come
detto, dall’autorità intimata medesima) affinché essa proceda nel senso sopra indicato.
In esito
alla nuova istruttoria –
nel cui ambito dovrà anche essere valutato
e chiarito se effettivamente il 13 febbraio 2020 (data indicata, dopo lettura
del citato certificato 13 febbraio 2020 del dr. __________, dal medico SMR con riferimento
al suo precedente rapporto finale del 27 dicembre 2019 nel quale tuttavia è
riportata la data del 17 settembre 2018 [cfr. doc. AI 72 p. 2]) segna il
momento d’inizio dell’incapacità lavorativa del 50% – dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art.
57a LAI e non senza aver proceduto, se necessario, ad una nuova valutazione
economica, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi
degli artt. 56 e segg. LPGA, dove l’assicurata potrà far valere rispettivamente
riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla
valutazione medica che a quella economica.
2.5
Giusta
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 27
aprile 2020 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti