32.2020.62
Ricorso non ricevibile perché tardivo. Assenza di motivi giustificanti una restituzione in intero del termine
17 luglio 2020Italiano8 min
art. 38 cpv. 2 LPGA il termine di 30 giorni per ricorrere ha iniziato a decorrere il 26 febbraio 2020 ossia il giorno
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Incarto
n.
32.2020.62
rg/sc
Lugano
17 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 14 febbraio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto
e in diritto
che - per decisione 14 febbraio 2020
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1
nell’agosto
2019 volta all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi;
- con ricorso datato 27 maggio
2020 e pervenuto allo scrivente TCA il 29 maggio 2020 insorge l’assicurata
personalmente contestando il diniego di prestazioni;
- richiesto dal Tribunale a
voler prendere posizione, con la risposta di causa, sulla tempestività del
ricorso, l’Ufficio AI ha comunicato:
"
(…)
… la decisione datata 14.02.2020, inviata per
raccomandata il 17.02.2020, non è stata ritirata dall’assicurata entro il
termine di giacenza di 7 giorni comunicato dalla Posta (ossia il 25.02.2020) ed
è stata poi ritornata all’UAI (cfr. il doc. 102 incarto AI).
In data 02.03.2020 l’UAI ha quindi rinviato per posta
ordinaria prioritaria la decisione all’assicurata (cfr. il doc. 104 incarto
AI).
Di conseguenza, il termine di 30 giorni per presentare
il ricorso ha avuto decorrenza dal 26.02.2020 ed è venuto a scadenza – in virtù
delle ferie giudiziarie (il cui inizio è stato anticipato al 20.03.2020 mentre
la fine è stata posticipata al 26.04.2020 a causa del coronavirus) – in data 4
maggio 2020. (…)” (doc. IV);
- invitata a presentare le
proprie osservazioni su quanto osservato dall’amministrazione in merito alla
tempestività del gravame, l’insorgente è rimasta silente;
- in deroga agli artt. 52 e 58
LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI
cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il
ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA
in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
- il termine di ricorso
decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha
domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo
giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in
giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al
settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto
incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione
con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a). Dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in
relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della
decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo
giorno dopo la scadenza della sospensione (DTF
131 V 305; STFA
Fatti
I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann,
in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s);
- gli atti scritti devono
essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio
postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Secondo costante
giurisprudenza affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è
necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che
l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1);
- quando
il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e,
di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella
casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene
ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro,
corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di
questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis LPGA
applicabile per analogia in
virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF 131 V 305 STF 9C_966/2009 del 19 gennaio
2010), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il
principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion";
STF 2C_795/2017+796/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_823/2015 del
25 novembre 2015; DTF 127 I 34 consid.
2a/aa; DTF 134 V 49; STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006 consid. 3.4.; DTF 119 V
94 consid. 4b/aa);
- se il termine di ricorso è
spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la
decisione contestata cresce in giudicato (DTF
110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479);
- nella
fattispecie in esame, dagli atti emerge che la decisione impugnata datata 14
febbraio 2020 è stata spedita con invio raccomandato il 17 febbraio 2020, che
l’assicurata (destinataria dell’invio) è stata avvisata per il ritiro il 18
febbraio 2020 e che il 26 febbraio 2020, non avendo essa ritirato l’invio,
questo è stato rinviato al mittente. In applicazione del summenzionato
art. 38 cpv. 2 LPGA il termine di 30 giorni per ricorrere ha iniziato a decorrere il 26 febbraio 2020 ossia il giorno
successivo all’ultimo giorno di giacenza (25 febbraio 2020). Consegnato
all’ufficio postale al più presto il 27 maggio 2020 (data del ricorso),
considerata la sospensione dei termini per ferie giudiziarie dal 21 marzo al 19
aprile 2020 (art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA, art. 1 Ordinanza Covid-19 del 20
marzo 2020 (RS 173.110.4), il ricorso risulta ampiamente tardivo;
- nulla
ha per il resto addotto l’insorgente in merito ad eventuali impedimenti
giustificanti una restituzione in intero del termine di ricorso giusta l'art.
41 LPGA – applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui
Considerandi
all'art. 60 cpv. 2 LPGA – giusta il quale se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi
adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia
l’atto omesso. Non possono essere considerati tali le circostanze addotte nel
gravame dalla ricorrente con riferimento ai problemi di salute che la
affliggono. In relazione a tali circostanze, malgrado l’assegnazione di un
termine per la presentazione di eventuali mezzi di prova, non è stata fornita
prova alcuna che permetta di considerare quali impedimenti giustificanti
un’eventuale restituzione del termine. La giurisprudenza federale ammette invero
che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare
una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in
ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che
l'interessato sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso
dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di
compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II
86, 112 V 255; cfr. pure STFA 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03). Nella
fattispecie in esame, tuttavia, dal fascicolo non è in alcun modo desumibile
(né viene fatto valere) che si tratti di malattia contratta improvvisamente,
insorta poco prima della scadenza del termine ricorsuale, né che l’assicurata
sia stata impedita di incaricare terze persone nel senso sopra indicato;
-
il gravame deve pertanto essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo;
-
giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
-
visto l’esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 200 vanno
accollate all’insorgente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il ricorso non è ricevibile
in quanto tardivo.
2.- Le spese di procedura per fr.
200.
sono poste a carico della ricorrente.
3.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti