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Decisione

32.2020.62

Ricorso non ricevibile perché tardivo. Assenza di motivi giustificanti una restituzione in intero del termine

17 luglio 2020Italiano8 min

art. 38 cpv. 2 LPGA il termine di 30 giorni per ricorrere ha iniziato a decorrere il 26 febbraio 2020 ossia il giorno

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Incarto

n.

32.2020.62

rg/sc

Lugano

17 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2020 di

RI 1

contro

la decisione del 14 febbraio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in

fatto

e in diritto

che - per decisione 14 febbraio 2020

l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1

nell’agosto

2019 volta all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi;

- con ricorso datato 27 maggio

2020 e pervenuto allo scrivente TCA il 29 maggio 2020 insorge l’assicurata

personalmente contestando il diniego di prestazioni;

- richiesto dal Tribunale a

voler prendere posizione, con la risposta di causa, sulla tempestività del

ricorso, l’Ufficio AI ha comunicato:

"

(…)

… la decisione datata 14.02.2020, inviata per

raccomandata il 17.02.2020, non è stata ritirata dall’assicurata entro il

termine di giacenza di 7 giorni comunicato dalla Posta (ossia il 25.02.2020) ed

è stata poi ritornata all’UAI (cfr. il doc. 102 incarto AI).

In data 02.03.2020 l’UAI ha quindi rinviato per posta

ordinaria prioritaria la decisione all’assicurata (cfr. il doc. 104 incarto

AI).

Di conseguenza, il termine di 30 giorni per presentare

il ricorso ha avuto decorrenza dal 26.02.2020 ed è venuto a scadenza – in virtù

delle ferie giudiziarie (il cui inizio è stato anticipato al 20.03.2020 mentre

la fine è stata posticipata al 26.04.2020 a causa del coronavirus) – in data 4

maggio 2020. (…)” (doc. IV);

- invitata a presentare le

proprie osservazioni su quanto osservato dall’amministrazione in merito alla

tempestività del gravame, l’insorgente è rimasta silente;

- in deroga agli artt. 52 e 58

LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI

cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle

assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il

ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA

in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

- il termine di ricorso

decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del

termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha

domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo

giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in

giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al

settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto

incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione

con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a). Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (DTF

131 V 305; STFA

Fatti

I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann,

in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s);

- gli atti scritti devono

essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio

postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più

tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Secondo costante

giurisprudenza affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è

necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che

l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1);

- quando

il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e,

di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella

casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene

ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro,

corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di

questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis LPGA

applicabile per analogia in

virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF 131 V 305 STF 9C_966/2009 del 19 gennaio

2010), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il

principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion";

STF 2C_795/2017+796/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_823/2015 del

25 novembre 2015; DTF 127 I 34 consid.

2a/aa; DTF 134 V 49; STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006 consid. 3.4.; DTF 119 V

94 consid. 4b/aa);

- se il termine di ricorso è

spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la

decisione contestata cresce in giudicato (DTF

110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479);

- nella

fattispecie in esame, dagli atti emerge che la decisione impugnata datata 14

febbraio 2020 è stata spedita con invio raccomandato il 17 febbraio 2020, che

l’assicurata (destinataria dell’invio) è stata avvisata per il ritiro il 18

febbraio 2020 e che il 26 febbraio 2020, non avendo essa ritirato l’invio,

questo è stato rinviato al mittente. In applicazione del summenzionato

art. 38 cpv. 2 LPGA il termine di 30 giorni per ricorrere ha iniziato a decorrere il 26 febbraio 2020 ossia il giorno

successivo all’ultimo giorno di giacenza (25 febbraio 2020). Consegnato

all’ufficio postale al più presto il 27 maggio 2020 (data del ricorso),

considerata la sospensione dei termini per ferie giudiziarie dal 21 marzo al 19

aprile 2020 (art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA, art. 1 Ordinanza Covid-19 del 20

marzo 2020 (RS 173.110.4), il ricorso risulta ampiamente tardivo;

- nulla

ha per il resto addotto l’insorgente in merito ad eventuali impedimenti

giustificanti una restituzione in intero del termine di ricorso giusta l'art.

41 LPGA – applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui

Considerandi

all'art. 60 cpv. 2 LPGA – giusta il quale se il richiedente o il suo

rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia

l’atto omesso. Non possono essere considerati tali le circostanze addotte nel

gravame dalla ricorrente con riferimento ai problemi di salute che la

affliggono. In relazione a tali circostanze, malgrado l’assegnazione di un

termine per la presentazione di eventuali mezzi di prova, non è stata fornita

prova alcuna che permetta di considerare quali impedimenti giustificanti

un’eventuale restituzione del termine. La giurisprudenza federale ammette invero

che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare

una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in

ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che

l'interessato sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso

dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di

compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II

86, 112 V 255; cfr. pure STFA 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03). Nella

fattispecie in esame, tuttavia, dal fascicolo non è in alcun modo desumibile

(né viene fatto valere) che si tratti di malattia contratta improvvisamente,

insorta poco prima della scadenza del termine ricorsuale, né che l’assicurata

sia stata impedita di incaricare terze persone nel senso sopra indicato;

-

il gravame deve pertanto essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo;

-

giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

-

visto l’esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 200 vanno

accollate all’insorgente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il ricorso non è ricevibile

in quanto tardivo.

2.- Le spese di procedura per fr.

200.

sono poste a carico della ricorrente.

3.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto pubblico

al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti