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Decisione

32.2020.64

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11 gennaio 2021Italiano64 min

del 28 febbraio 2018 del dr. __________. Il perito aveva concluso che la situazione

Source ti.ch

Fatti

i motivi che seguono questa conclusione va condivisa.

2.9. È bene ricordare che nell’ambito dell’evasione della revisione

avviata nel settembre 2017 su richiesta dell’assicurato, che era titolare di

una mezza rendita dal giugno 2016 (dal novembre 2015 al maggio 2016 rendita

intera) – per un’inabilità da ricondurre ad una sindrome cervicospondilogena

cronica, una lombalgia cronica con lisi istmica L5, una pangonartrosi

bilaterale e un’instabilità della caviglia (doc. AI pag. 1023) –

l’amministrazione si era basata sulle conclusioni della perizia reumatologica

del 28 febbraio 2018 del dr. __________. Il perito aveva concluso che la situazione

clinica era sostanzialmente stabile rispetto alla valutazione dr. __________ del

2016, riservato il periodo di inabilità lavorativa di due mesi che avrebbe comportato

il previsto intervento al ginocchio (poi eseguito ad un ginocchio il 1. marzo

2018 e all’altro il 6 novembre 2018), dopo il quale era da prevedere il recupero

di una capacità lavorativa anche come autista del 50% ed una capacità piena in

attività adatta. Di conseguenza, con rapporto finale del 29 maggio 2018 il

medico SMR dr. __________, aveva posto le diagnosi con influsso invalidante di

“ Gonartrosi bilaterale, Prevista posa protesi

ginocchio sinistro per 3.2018, Artralgia caviglia sinistra e Stato dopo

pseudartrosi processo posteriore posttraumatico, asportazione frammento

27.7.1999, Stato dopo revisione 24.10.2001, Sperone calcaneare a destra,

Sindrome cervico-spondilogena cronica, Sindrome lombovertebrale cronica” oltre a quelle, senza influsso sulla capacità lavorativa,

di “diabete mellito tipo 2, Sindrome delle apnee del sonno, dr. __________”.

Con riferimento alla capacità lavorativa aveva concluso che dal 1. febbraio

2016 l’assicurato era inabile al 50% nell’attività abituale, ma abile in

attività adeguate, dal 1. marzo 2018 (impianto protesi al ginocchio) inabile totalmente

in ogni attività, con ripresa di un’abilità del 50% nell’attività abituale e

completa in attività leggere adeguate del 4 giugno 2018 (doc. AI pag. 1455). Di

conseguenza con la decisione del 4 settembre 2018 l’amministrazione ha

confermato la mezza rendita di invalidità, ritenuto che il peggioramento dello

stato di salute non poteva dare diritto ad un aumento delle prestazioni poiché

comportante un’inabilità lavorativa completa in attività adeguate per un

periodo inferiore ai tre mesi (doc. AI pag. 1079; cfr. consid. 2.7).

Avviata

una nuova revisione nel dicembre 2018, in considerazione dell’avvenuto

intervento chirurgico il 6 novembre 2018, l’Ufficio AI, valutati i certificati

dei curanti, ha fatto esperire una perizia multidisciplinare dal __________, il

quale, nel referto del 9 ottobre 2019, sulla base di consultazioni

specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica

(dr. __________), pneumologica (dr. __________), internistica (dr. __________)

e neurologica (dr. __________), ha posto le diagnosi invalidanti menzionate per

esteso al consid. 2.7 e ha concluso che a dipendenza della patologia

pneumologica e quelle del rachide e dell’apparato locomotorio, come autista di

autobus l'assicurato presentava una capacità lavorativa dello 0%, da inizio

luglio 2017 (inizio della prolungata inabilità), mentre che in un’attività

adeguata e rispettosa dei limiti funzionali descritti dal reumatologo e dal

neurologo e senza la necessità di condurre automezzi pubblici o mezzi semoventi

egli, eccezion fatta per i periodi di inabilità completa dal 2 marzo al 3

giugno 2018 e dal 6 novembre 2018 al 21 febbraio 2019 (interventi alle

ginocchia), sempre dal luglio 2017, raggiungeva una capacità lavorativa del

50% (4 ore) (doc. AI pag. 1252).

Ora,

richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

di cui al considerando precedente, questo Tribunale non intravede ragioni che

gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del __________,

i quali hanno compiutamente valutato, sino al momento della resa della

decisione contestata – per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini

dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 132 V 215

consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) – le differenti affezioni di cui

l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di

contraddizioni che stabilisce l’intervento di un peggioramento dal luglio 2017,

con un’inabilità lavorativa completa nell’attività abituale, in luogo della

precedente del 50% e in attività adeguate con un’inabilità del 50%, fatto salvo

il periodo dal novembre 2018 al febbraio 2019, nel quale, a dipendenza degli

interventi subiti alle ginocchia, l’abilità era nulla in ogni attività.

Dal

febbraio 2019, vale a dire al termine del periodo di ripresa dopo l’intervento

alle ginocchia, il ricorrente andava ritenuto nuovamente abile nella misura del

50% in attività adeguate, vale a dire rispettose delle limitazioni funzionali

esposte. Rispetto alla situazione all’epoca della precedente decisione del 4

settembre 2018 la situazione era quindi da considerare peggiorata. Tale

conclusione, confermata dal SMR nel rapporto finale del 5 novembre 2019 (doc.

AI pag. 1373), va condivisa.

In

effetti, per quanto riguarda l’aspetto neurologico, l’assicurato è stato

valutato dal dr. __________, il quale, dopo aver descritto l'anamnesi e lo

stato neurologico, ha escluso deficit sensitivo-motori oggettivabili a livello

lombare, come peraltro già concluso dal dr. __________. Dopo aver riferito

delle lamentale dell’assicurato, con disturbi parestetici alle mani, persistenza

di un leggero rallentamento soprattutto motorio, rallentamento sensitivo a destra,

sintomatologia piuttosto a sinistra, con parestesie piuttosto nel V dito della

mano sinistra, ha rilevato che comunque la conduzione sensitivo-motoria del nervo

ulnare sinistro era perfettamente normale, in particolare nel solco cubitale.

Una sofferenza radicolare C8 non era evidente, e non vi erano deficit motori,

né deficit sensitivi maggiori ai membri superiori. Globalmente, tenendo in

considerazione le brachialgie parestestiche, le lombalgie croniche e

cervicalgie ha quindi concluso per un'incapacità lavorativa del 50%, 4 ore al

giorno ogni giorno con rendimento totale o un lavoro di 8 ore con rendimento

ridotto. In un'attività leggera, senza dover sollevare pesi superiori ai 5 kg

senza la necessità di abbassarsi, alzarsi in continuazione, restando perlopiù e

alzandosi al bisogno (ma non stando in continuazione seduto o in posizione

eretta) l'assicurato raggiungeva tuttavia una capacità lavorativa del 75%

tenendo conto in particolare delle lombalgie. Da evitare erano lavori

ripetitivi e intensi con le braccia, con l’utilizzo in continuazione di strumenti

vibranti. Da tali approfondite conclusioni non vi è motivo di scostarsi, né del

resto il ricorrente fa valere argomentazioni che possano metterle in

discussione.

Per

quanto riguarda il piano pneumologico, l’assicurato è stato valutato dal

dr. __________, il quale, poste le diagnosi di OSAS di severità media, non

trattata, tabagismo e obesità, ha riferito che l’assicurato presentava un OSAS

da anni non trattata. Ha pure rilevato che il disturbo dell'architettura del

sonno non era purtroppo stato trattato e giustificherebbe un nuovo tentativo

terapeutico. L’assicurato necessiterebbe attualmente di un trattamento

ventilatorio notturno e, parallelamente, di un ulteriore tentativo di perdita

ponderale e di svezzamento dal tabagismo. ln qualità di autista di autobus, non

erano esigibili ore di presenza lavorativa sul mezzo senza un'adeguata terapia

ventilatoria notturna per OSAS, considerato anche come l’assicurato dichiarasse

una certa ipersonnia alla guida. Ha quindi concluso per una capacità lavorativa

come autista nulla, la quale potrebbe aumentare in caso di un trattamento

ventilatorio notturno. L’assicurato poteva tuttavia svolgere un'attività non

implicante la guida di mezzi pubblici o la conduzione di mezzi semoventi in

assenza di una terapia ventilatoria notturna, al 50%.

Anche

da questa valutazione questo giudice non può scostarsi ritenuto anche che non è

contestata dall’assicurato.

Dal

punto di vista internistico, l’assicurato non presentava alcuna

incapacità lavorativa, dopo valutazione del dr. __________, il quale aveva

precisato che l’assicurato era comunque seguito dal medico curante a causa di

un diabete mellito e dislipidemia (in trattamento farmacologico).

D’altra

parte l’assicurato è stato valutato, per quanto riguardava le problematiche reumatologiche,

dal dr. __________, il quale, esposte le diagnosi menzionate sopra, ha

in sostanza sottolineato dal punto di vista terapeutico la necessità di un calo

ponderale onde ridurre il carico sulle articolazioni delle estremità inferiori

strutturalmente alterate, rispettivamente sul passaggio lombosacrale.

Parallelamente ha consigliato un programma di ricondizionamento e riequilibrio

della muscolatura tramite ginnastica attiva rivolta all'aumento della massa

muscolare, lomboaddominale e alle estremità, aumentando così la resistenza agli

sforzi fisici. Andava inoltre rivisto il trattamento farmacologico analgesico. Per

quanto riguardava i limiti funzionali e di carico, il perito li ha elencati

come segue:

" Giudico

come lavoro adatto allo stato di salute attuale un'attività che tiene

pienamente conto de/limiti funzionali e di carico seguenti: l'assicurato può

molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi,

talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltrepassanti i 10

kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può talvolta sollevare pesi fino

a 5 kg sopra l'altezza del petto, mai pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza

del petto. L'assicurato può talvolta maneggiare attrezzi di precisione, molto

spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, molto spesso maneggiare attrezzi

leggeri, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, mai attrezzi pesanti. La

rotazione manuale normale. L'assicurato può di rado effettuare favori al di

sopra della testa, di rado effettuare la rotazione del tronco, può talvolta

assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, di rado la posizione in

piedi ed inclinata in avanti, può mai assumere la posizione inginocchiata, può

talvolta effettuare la flessione delle ginocchia, mai assumere la posizione

accovacciata. L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga

durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la

possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. L'assicurato può molto

spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, di rado

camminare per lunghi tragitti, come pure di rado camminare su terreno

accidentato, può di rado salire le scale, mai salire su scale a pioli.”

Per

quanto riguardava la capacità lavorativa, secondo il perito l’assicurato in

un'attività adatta, rispettosa dei limiti appena descritti, era abile al lavoro

completamente dal 4 giugno 2018 fino al 5 novembre 2018 e dal 22 febbraio 2019.

Come autista dal 22 febbraio 2019 poteva lavorare 4 ore al giorno, ma con una

diminuzione del rendimento del 60% a partire dal 22 febbraio 2019.

Precedentemente al 2 marzo 2018 (intervento d'impianto di protesi totale al

ginocchio sinistro) erano validi i limiti funzionali descritti dal dr. __________

nella perizia del 28 febbraio 2018. A causa degli interventi chirurgici

ortopedici alle ginocchia (necessitanti convalescenze e riabilitazioni) dal 2

marzo 2018 fino al 3 giugno 2018 e dal 6 novembre 2018 fino al 21 febbraio 2019

l'assicurato era totalmente inabile lavoro per qualsiasi attività. Anche da tale

valutazione questo giudice non ritiene di doversi scostare, l’assicurato non

avendo peraltro addotto alcuna motivazione.

Infine,

per quanto riguarda la sfera psichiatrica, l’assicurato

è

stato valutato dal dr. __________, il quale come diagnosi (senza influenza

sulla capacità lavorativa) ha posto quella di ansia episodica parossistica

ICD-10 F41.0 e calo progressivo delle prestazioni cognitive con fatica mentale.

Il consulente nella sua valutazione ha fatto notare che nello sviluppo

psicologico avevano influito negativamente sia la perdita della fiducia nei

confronti dell'autorità genitoriale, sia la difficoltà nella gestione della

rabbia vissuta come esito nell'insoddisfazione relazionale di appartenenza con

le figure di riferimento primarie. Il comportamento dell’assicurato era quindi

sempre stato all'insegna dell'instabilità, emotiva e di uno stile di vita fuori

dai limiti con difficoltà a frenare la sua impulsività, con agiti aggressivi e

eccessi alcolici che lo avevano portato ad essere più volte arrestato e al

ritiro della licenza di condurre. Era stato tuttavia positivamente influenzato

dal secondo matrimonio. Successivamente i medici curanti hanno consigliato una

psicoterapia che l’assicurato stava quindi seguendo allo scopo di migliorare il

suo rapporto con il passato, in modo da integrarlo nello stile di vita e

permettergli di relazionarsi in maniera più soddisfacente con sé stesso e con

gli altri. I provvedimenti terapeutici messi in atto hanno portato a

significativi miglioramenti dello stato di salute dal lato psichico e gli hanno

consentito di recuperare la capacità d'investimento sulla realtà esterna. Rimaneva

una bassa soglia di tolleranza allo stress e di calo del rendimento e delle

prestazioni cognitive nell'arco della giornata. Tutto ben considerato in ogni

modo l’assicurato era da considerare, dal punto di vista psichico, abile al

lavoro al 100%.

A

tale valutazione, tratta sulla base di un approfondito esame clinico, che non

ha tralasciato alcun elemento di rilievo, si deve aderire senza riserve. Il dr.

__________, infatti, chiamato a stabilire la capacità lavorativa del

ricorrente, dopo averlo visitato, eseguiti gli esami più appropriati e studiata

la documentazione agli atti, ha descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame

psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli

indicatori standard posti dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del

3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 ed estesa con la DTF 143 V 409 a

tutte le malattie psichiche (cfr. al consid. 2.3 e 2.5).

Considerandi

Alla

luce di tali dettagliati consulti specialistici, il __________ ha, come

anticipato, concluso per un’inabilità lavorativa completa quale autista di

autobus, mentre che in un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali

descritti dal reumatologo e dal neurologo e senza la necessità di condurre

automezzi, l’assicurato raggiungeva una capacità lavorativa del 50%, eccezion

fatta per i periodi successivi agli interventi alle ginocchia nei quali era da

considerare totalmente inabile.

2.10

A

tali conclusioni, che peraltro sono state confermate anche dal medico SMR (doc.

AI pag. 1373), si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel

prosieguo, le stesse non sono state smentite da altra documentazione

medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle

patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e

entro la data della decisione contestata, ribadito nuovamente che per la giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino

alla resa del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Dalle

ben motivate conclusioni della perizia __________ non è in effetti possibile

scostarsi sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente. Innanzitutto

con lo scritto 18 marzo 2020, che ha riferito del controllo eseguito il 18

marzo 2020, il dr. __________ ha valutato come stazionaria la situazione successiva

agli interventi di protesi alle ginocchia e invariata rispetto alle precedenti

visite (doc. AI pag. 1429).

Nemmeno

la certificazione resa dai sanitari del reparto di ortopedia dell’Ospedale __________

di __________ il 16 giugno 2020, prodotta in questa sede, permette di

concludere diversamente. In tale certificazione i sanitari, ai quali il

ricorrente era stato inviato per una valutazione specialistica dei dolori

cronici al gomito di sinistra, si sono espressi come segue:

" (…)

Esame obiettivo

Gomito sinistro: normoconformato,

articolarità possibile sia attivamente che passivamente con lieve deficit di

estensione e supinazione. Lieve dolenzia digito-pressoria a livello della

troclea omerale, leggera dolorabilità a livello dell'epicondilo omerale.

Lievissima instabilità allo stress in varo e valgo a 30°. Non valutabile

l'instabilità rotatoria alla manovra del pivot shift. Lieve dolorabilità a

livello dell'epicondilo durante le manovre di supinazione forzata.

Esami radiologici

Risonanza magnetica gomito sinistro

del 26.02.2020:

si osserva rottura parziale del fascio

anteriore del legamento collaterale ulnare, distrazione all'inserzione omerale

del legamento collaterale e radiale. Parziale disinserzione del tendine comune

degli estensori.

Valutazione e procedere

Si discute con il paziente la natura

complessa dei suoi dolori a livello del gomito. Probabilmente la maggior parte

dei dolori sono da imputare ad un’epicondilite. Si informa il paziente che in

caso si voglia intervenire chirurgicamente a livello del gomito bisognerebbe eseguire

una artroscopia diagnostica per valutare lo stato dell'articolazione, la sua

stabilità ed eseguire poi una cura di epicondilite per via aperta. Data pero la

paucisintomaticità attuale si consiglia un atteggiamento conservativo al

problema. Non prevediamo per tale motivo ulteriori visite di controllo ma

rimaniamo a disposizione nel caso la sintomatologia dolorosa si dovesse

aggravare. Data la storia clinica del paziente di dolori diffusi

poliarticolari, chiedo al collega Dr. ____________, di valutare l'esecuzione di

una diagnostica per escludere problematiche reumatologiche. Per tal motivo se

il collega è d'accordo farei convocare il paziente dalla Dr.ssa __________,

specialista in reumatologia, per eseguire una visita di controllo.” (doc. VI/1)

Ora,

come con pertinenza osservato dall’amministrazione (doc. VIII), tale scritto

non contiene elementi oggettivi che permettano di definire un’incapacità

lavorativa maggiore rispetto a quanto valutato dall’amministrazione. A

prescindere infatti dalla circostanza che lo stesso neanche si pronuncia su un’eventuale

inabilità lavorativa da ricondurre ai dolori cronici al gomito sinistro oggetto

di esame clinico, esso manifestamente non consente di comprovare un

peggioramento delle condizioni dell’assicurato, il quale peraltro ha riferito

di “un miglioramento della sintomatologia algica nell'ultimo periodo con in

definitiva una attuale buona funzionalità dell'articolazione”.

del resto la certificazione, che peraltro si riferisce ad un controllo avvenuto

il 10 giugno 2020 e quindi in epoca successiva alla decisione qui contestata

(del 18 maggio 2020), evidenzia nuove affezioni o una diversa valenza delle

patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alle predette

valutazioni mediche e entro la data della decisione contestata, ritenuto come

per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento

contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Nel

suo ricorso l’assicurato contesta del resto essenzialmente le conclusioni

dell’amministrazione in merito alle affezioni psichiatriche, censurando

sostanzialmente che il grave stato d’ansia di cui soffre non sarebbe stato

adeguatamente considerato. Produce un rapporto 7 febbraio 2020 della psichiatra

curante dr.ssa ___________, corredato dal referto della psicoterapeuta __________

e del rapporto circa i test eseguiti dalla psicologa __________ (doc. AI pag.

1405; cfr. al consid. 2.7). Ora, tale documentazione è stata sottoposta al __________,

il quale con scritto 2 marzo 2020 ha confermato le conclusioni peritali nel

senso che “i documenti inviatici non apportano elementi tali da modificare

la valutazione espressa nella nostra perizia del 9.10.2019 (abile allo 0% come

autista di bus e abile al 50% in attività adatte)” (doc. AI 153 e 158).

Nella

sua presa di posizione il dr. __________ ha affermato:

" Caro

Collega,

ho preso visione del rapporto

medico del 07.02.2020 redatto dalla collega psichiatra Dr.ssa __________ di __________

in merito al quale ti fornisco le mie osservazioni. In generale la collega si

dichiara d'accordo con i miei rilievi clinici salvo valutarli in maniera

differente sul piano della ripercussione che essi a suo dire hanno sul piano

funzionale. Laddove io parlo di calo della concentrazione e di fatica mentale

dell'A. la collega __________ afferma che non gli ho dato rilievo ma faccio

osservare che ho inserito il dato riferito al deficit cognitivo messo in

evidenza nel capitolo delle diagnosi accanto a quello relativo all’ansia

episodica parossistica. Quest'ultima inoltre non l'ho considerata inficiante ai

fini dell'abilità lavorativa in quanto ricondotta ad episodi di ansia e non ad

un 'ansia generalizzata che per definizione si dipana in maniera permanente su

tutto l'arco della giornata. Per quel che riguarda l'asserito déficit

personologico di tipo impulsivo non l'ho rilevato all'esame clinico e perlomeno

sulla base di quanto espostomi nel corso delle due visite esso pare essersi

incanalato entro limiti accettabili grazie all’influsso positivo esercitato su

di lui dalla seconda moglie. Rispetto infine alla ridotta tolleranza allo

stress e al nervosismo da me messo in relazione allo stato fisico e in modo

particolare alla presenza costante dei dolori a carico dell’apparato

locomotorio si evince che io non li considero fattori inficianti l’attività

lavorativa mentre la collega __________ li considera aventi un maggiore

impatto. Per quel che riguarda infine i trattamenti messi in atto a livello

ambulatoriale ribadisco di averne potuto apprezzare i benefici effetti che

hanno portato ad un miglioramento della condizione clinica dell'A. che

abbisogna ora a mio avviso di essere consolidata attraverso una prosecuzione

della presa a carico vista anche la buona aderenza dell'A. al programma di

cura.

Rimanendo a tua disposizione per

ulteriori precisazioni e collaborazioni invio cordiali saluti."

Ora,

tali allegazioni, ben motivate ed espresse dallo specialista che aveva già

accuratamente valutato l’assicurato, che prendono attenta posizione sulle

affermazioni della psichiatra, della psicoterapeuta e della psicologa curanti e

sono state integralmente avallate e condivise anche dal SMR (cfr. Annotazione

del 3 marzo 2020, doc. AI pag. 1417), meritano di essere confermate senza

riserve. La relazione della psicoterapeuta __________ del 7 febbraio 2020 non

si pronuncia del resto su un’eventuale incapacità lavorativa, limitandosi a

concludere che “per i motivi sopra esposti, il sig. RI 1 si ritiene non

idoneo a riprendere un’attività lavorativa” (doc. AI pag. 1410).

del resto il ricorrente ha prodotto nuova documentazione che possa in qualche

modo far apparire queste conclusioni errate o incomplete, o attesti una

modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione in ambito __________.

In

questa sede egli si limita in effetti a ribadire la contestazione della

valutazione psichiatrica operata, non producendo alcun documento nuovo né

un’ulteriore presa di posizione dei curanti in merito alle approfondite

valutazioni e conclusioni espresse dal __________ nel complemento peritale del 2

marzo 2020 e senza addurre elementi nuovi che permettano di considerare

quantomeno ipotizzabile una modifica della situazione rispetto alla valutazione

del __________ e del SMR.

Sia

soltanto osservato che l’allegazione del ricorrente per cui in sostanza il dr. __________

non avrebbe considerato in maniera adeguata la valutazione della dr.ssa __________

e quella della psicoterapeuta __________, non può essere considerata,

considerato come il perito psichiatra abbia sufficientemente preso di posizione

in merito alla documentazione prodotta dall’assicurato in fase di opposizione

al progetto di decisione esprimendosi compiutamente nel citato scritto del 19

febbraio 2020. Del resto, la conclusione della psichiatra curante, per la quale

l’assicurato sarebbe inabile nella misura dell’80%, senza tuttavia apportare

dei validi momenti che possano in qualche modo mettere in discussione quanto

concluso dal perito __________, costituisce in sostanza un’opinione soggettiva

che tuttavia non trova riscontro nelle conclusioni degli specialisti del __________

né, del resto, in nuove certificazioni prodotte ulteriormente.

Ribadite

altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità

delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr.

STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5; sia pure evidenziato che

il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il

fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto

dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto

valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al

contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la

necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami

che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per

cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso

di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del

rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del

10.

febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni della psichiatra e

della psicoterapeuta curanti non consentono pertanto di dipartirsi dalle

conclusioni chiare e coerenti del __________ e del SMR.

All’assicurato

va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti).

Così

stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurato sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante

cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V

465). La domanda di effettuare una

ulteriore perizia medica non può quindi essere accolta.

Pertanto,

visto quanto sopra, ritenuta la perizia __________ del 9 ottobre 2019 - la

quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.3 e 2.5) e alla quale va quindi attribuita piena

forza probante -, e il complemento del 2 marzo 2020 così come gli affidabili

pareri dei medici del SMR (sul valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR, cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr.

anche sopra al consid. 2.5) e non essendo provato un peggioramento duraturo e

incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione

contestata del 18 maggio 2020 (la quale delimita, come detto, il

potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6, 126 V 360) che lo stato

di salute dell’assicurato abbia subito un peggioramento rispetto all’ultima

decisione del 4 settembre 2018 e meglio dal mese di novembre 2018, momento a

partire dal quale l’assicurato era da considerare inabile in misura completa e

in ogni attività, ritenuto tuttavia che dal mese di febbraio 2019 egli ha

ripreso un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate alle limitazioni

poste dai periti. Le conclusioni della decisione contestata in

merito all’intervenuto peggioramento, da un lato, e al successivo nuovo

miglioramento, dall’altro, e quindi alla relativa capacità lavorativa vanno

quindi confermate.

2.11

Per

quel che concerne l’aspetto economico (rimasto totalmente incontestato), alla

valutazione esperita dall’Ufficio AI - che ha raffrontato un reddito da valido

di fr. 63’910.- percepito dall’assicurato dall’ultimo datore di lavoro a un

reddito da invalido di fr. 26’958.-

(determinato partendo dai fr. 67'393.80 statisticamente conseguibili nel 2018

da personale maschile in attività semplici e ripetitive, ritenute esigibili

dall’assicurato in base alle suesposte conclusioni medico teoriche, e riducendo

tale importo della metà considerando la capacità lavorativa del 50% e operando

un’ulteriore riduzione del 20% per tener conto della necessità di svolgere

unicamente attività leggere e per considerare anche altri fattori di riduzione),

ottenendo quindi un grado d’invalidità del 58% ([63’910- 26’958] x 100 : 63’910 = 58%), che conferisce

nuovamente il diritto ad una mezza rendita d’invalidità; cfr. in al consid. 2.7

- va prestata integrale adesione.

2.12

L’amministrazione ha pertanto rettamente ammesso

la sussistenza di un transitorio peggioramento e, quindi, un motivo di

revisione (cfr. al consid. 2.4) e di conseguenza, richiamati gli art. 88 cpv. 2

e 88a cpv. 1 OAI, aumentato la rendita a intera per il periodo dal 1. febbraio

2019, riducendola quindi a mezza dal 1. giugno 2019.

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre

il ricorso va respinto.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese di procedura per fr. 500.--

sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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