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Decisione

32.2020.64

Revisione della mezza rendita attribuita all'assicurato e riconosciuto un peggioramento transitorio e quindi una rendita intera per tempo limitato. Assicurato contesta decisione e fa valere un peggioramento. TCA conferma decisione contestata

11 gennaio 2021Italiano64 min

del 28 febbraio 2018 del dr. __________. Il perito aveva concluso che la situazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.64

FC

Lugano

11 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 giugno 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 18 maggio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con

decisione 29 gennaio 1998 l’Ufficio AI ha respinto una domanda di prestazioni

AI per adulti presentata nel marzo 1997 da RI 1, nato nel 1963, di professione

installatore di impianti sanitari, - affetto da sindrome lombo-vertebrale

cronica, sindrome cervico-vertebrale, sindrome del tunnel carpale e obesità

(doc. AI 11) -, ritenendo che il grado di invalidità riconoscibile al

richiedente non raggiungeva un grado rilevante (doc. AI 30). Impugnata

dall’assicurato, questa decisione è stata annullata con sentenza 16 novembre

1998 del TCA, il quale ha ritenuto la fattispecie non sufficientemente istruita

retrocedendo quindi gli atti all’amministrazione per effettuare ulteriori

chiarimenti (inc. 32.1998.31).

Esperiti

nuovi accertamenti, mediante decisione del 15 aprile 2004, l’Ufficio AI ha

riconosciuto all’assicurato una mezza rendita di invalidità per un grado di

invalidità del 54% a decorrere dal 1. agosto 1997 (doc. AI 112, 118).

1.2. Avviata

nel giugno 2006 una procedura di revisione, l’Ufficio AI, con decisione del 14

novembre 2007, ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera per il periodo

dal 1. luglio 2006 (tre mesi dopo il peggioramento) al 28 febbraio 2007 (tre mesi dopo l’attestata ripresa della capacità lavorativa al 50%) e

in seguito confermato la mezza prestazione (doc. AI 165). Questa decisione è

stata confermata dal TCA mediante pronuncia del 5 febbraio 2009 (STCA

32.2007.391).

Una

nuova procedura di revisione è stata avviata nel luglio 2010. Dopo una

procedura di riqualifica professionale l’assicurato è stato assunto a tempo pieno

come autista dalla __________ e di conseguenza, con decisione 11 marzo 2014,

l’Ufficio AI ha soppresso la rendita, stante la ripresa completa dell’abilità

lavorativa.

Nel

gennaio 2016 il medico curante dell’assicurato ha postulato la riapertura del

caso, segnalando un peggioramento delle condizioni di salute. Effettuati gli

accertamenti del caso, con decisione del 24 febbraio 2017, ammessa un’inabilità

completa in ogni attività completa dal 5 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 e dal

1. febbraio 2016 del 50% nell’attività abituale di manutentore di apparecchi

informatici e di autista e dello 0% in attività adeguate, ammesso quindi un

peggioramento delle sue condizioni, conformemente all’art. 32 LAI, ha ripristinato

il diritto ad una rendita intera dal 1. novembre 2015 e a far tempo dal 1.

giugno 2016 (tre mesi dopo l’avvenuto miglioramento delle condizioni) alla

mezza rendita per un grado di invalidità del 54%.

1.3. Nel

settembre 2017 il curante dell’assicurato ha chiesto un riesame. Effettuati gli

accertamenti del caso, inclusa una perizia reumatologica, con decisione del 4

settembre 2018 l’amministrazione ha confermato il diritto ad una mezza rendita

di invalidità, considerato come il peggioramento intervenuto non era perdurato

per più di tre mesi, riservandosi tuttavia una nuova revisione successivamente

al secondo intervento alle ginocchia previsto per novembre 2018.

1.4. Nel

dicembre 2018 è quindi stata avviata una nuova revisione delle prestazioni. Effettuata

una perizia multidisciplinare a cura del __________, mediante progetto di

decisione del 8 gennaio 2020 e, quindi, decisione del 18 maggio 2020,

l’amministrazione, ammessa dal novembre 2018 un’inabilità completa nella sua

attività di autista e operaio in ogni attività, ma una ripresa di un’abilità

del 50% dal 22 febbraio 2019 in attività adeguate, ammesso quindi un

transitorio peggioramento (dal novembre 2018 al febbraio 2019), ha riconosciuto

il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio 2019, sostituita, a far tempo

dal 1. giugno 2019, ossia trascorsi tre mesi dall’oggettivato miglioramento

dello stato di salute, da una mezza rendita per un grado di invalidità del

58%.

1.5. Rappresentato

dall’avv. RA 1, l’assicurato ha interposto ricorso a questo Tribunale, contestando

le conclusioni dell’amministrazione e in particolare la valutazione

psichiatrica e chiedendo quindi il rinvio dell’incarto all’Ufficio AI per nuova

valutazione psichiatrica.

1.6. Con

risposta di causa del 25 giugno 2020 l’Ufficio AI chiede la reiezione del

ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta sia la

valutazione medico-teorica che la definizione del grado d’invalidità.

Il

ricorrente ha in seguito fatto pervenire un rapporto medico del 16 giugno 2020 del

servizio di ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, sul quale si è

pronunciato l’Ufficio AI con scritto 21 luglio 2020.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se successivamente al 1. giugno 2019 l’assicurato ha diritto

ad una mezza rendita di invalidità, come stabilito dall’amministrazione, o a

una prestazione maggiore.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.

28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina

n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,

consid. 4.1).

2.3. Un

danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua

capacità lavorativa sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al

riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e

dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

In

particolare, secondo la giurisprudenza del TF, un disturbo somatoforme da

dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale

disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo

specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità

della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Nella

DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF

9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio

2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso

la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali

criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in

tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza

possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente

l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti

ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di

provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und

Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).

L’Alta

Corte, nella DTF 131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa

giurisprudenza è stata estesa anche al caso della fibromialgia (STFA I 873/05

del 19 maggio 2006) e, nella DTF 137 V 64, oltre ad estenderla anche

all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei

disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo

patogenetico ed eziologico, l’Alta si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)" (DTF 137 V 64, consid. 4.2, pag. 68)

Va

qui evidenziato che il TF, nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata

in DTF 141 V 281, ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle

affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr.

comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) stabilendo in sostanza

che la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in

cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze

del caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in

particolare stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

In

una sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch). Alla luce di

questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le

depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi

fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’inabilità lavorativa invalidante.

Infine,

val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico

in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle

organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto

tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su

diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto

(STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V

262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che

la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi

è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

Va

ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in

DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita

si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione

dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;

9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova

valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla

spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una

rendita (consid. 5 e 6).

In

una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato

che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di

fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla

rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid.

3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio

materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica

rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza

preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag.

181, 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio

2013, consid. 2).

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c;

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie

mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2;

SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33

segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31;

RAMI 1993 pag. 95).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Secondo

la giurisprudenza, il punto di riferimento temporale per valutare se si è in

presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettibile di

incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito dall’ultima

decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto

alla rendita. Vanno quindi paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 133 V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto

di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di

rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

In

concreto, come meglio si illustrerà al consid. 2.7, con decisione 4 settembre

2018 l’amministrazione, pronunciandosi sulla richiesta di revisione delle prestazioni

presentata dall’assicurato (il quale, sulla base della precedente decisione del

24 febbraio 2017, era beneficiario di una mezza rendita d’invalidità), ha

confermato la mezza prestazione (per un grado di invalidità del 54%), ritenuto

come il peggioramento delle sue condizioni intervenuto nel marzo 2018 era

durato meno di tre mesi. Queste conclusioni sono stata tratte sulla base di

accertamenti medici e del relativo rapporto SMR (doc. AI pag. 1079).

Questo

Giudice è, quindi, ora chiamato a valutare se successivamente a tale decisione

del 4 settembre 2018, lo stato di salute del ricorrente sia peggiorato in misura

tale da giustificare la modifica delle prestazioni.

2.7. Dagli

atti di causa risulta che l’assicurato è stato beneficiario di una mezza

rendita d’invalidità da agosto 1997 (fatta eccezione per una rendita intera dal

1. luglio 2006 al 28 febbraio 2007) sino alla soppressione con decisione del 11

marzo 2014, e quindi nuovamente di una rendita intera dal novembre 2015

trasformata in mezza rendita dal giugno 2016. Le prestazioni erano da

ricondurre a inabilità causate da una sindrome cervicospondilogena cronica, una

lombalgia cronica con lisi istmica L5, una pangonartrosi bilaterale e un’instabilità

della caviglia (doc. AI pag. 1023). Nell’ambito della revisione avviata nel

settembre 2017, preso atto che il dr. __________ aveva confermato la presenza

di artrosi alla caviglia destra, e il dr. __________ riferito dell’avvenuta sinovialectomia

per il D2 per sinovialite crepitante e infine che il curante dr. __________

attestava una persistente inabilità lavorativa completa, è quindi stata

eseguita una perizia reumatologica. Nel referto del 28 febbraio 2018 il dr. __________

ha riferito di una situazione clinica sostanzialmente stabile rispetto alla

valutazione del dr. __________ del 2016 e ha concluso che fino all'intervento chirurgico

del 1. marzo 2018 lo stato di salute era invariato come da decisione precedente,

ritenuto che l’operazione al ginocchio avrebbe comportato un’inabilità di due

mesi con seguente recupero della capacità lavorativa (doc. AI pag. 1009). Il 1.

marzo 2018 l’assicurato è quindi stato sottoposto a intervento per impianto di

protesi totale al ginocchio sinistro con decorso regolare, ragione per cui il

dr. __________, chirurgo ortopedico, l’ha giudicato abile dal 4 giugno 2018,

preannunciando l’analogo intervento al ginocchio destro per il 6 novembre 2018

(doc. AI pag. 1036).

Di

conseguenza, con rapporto finale del 29 maggio 2018 il medico SMR dr. __________

aveva concluso che dal 1. febbraio 2016 l’assicurato

era inabile al 50% nell’attività abituale, ma abile in attività adeguate, dal 4

marzo 2018 (impianto protesi al ginocchio) inabile in ogni attività, con

ripresa di un’abilità del 50% nell’attività abituale e completa in attività

leggere adeguate (doc. AI pag. 1455). Di conseguenza con la decisione del 4

settembre 2018 l’amministrazione, ricordato come l’assicurato fosse al

beneficio di una mezza rendita di invalidità con grado del 54%, ha respinto la

domanda di aumento della rendita, concludendo che “sulla scorta della

documentazione presente agli atti, l'SMR oggettiva sì un peggioramento dello

stato di salute ma che tuttavia in virtù del art. 88a, cpv. 2, OAI, tale

peggioramento non è tenuto in considerazione poiché non è perdurato per più di

tre mesi”. Ammessi periodi di inabilità lavorativa nell’attività abituale del

50% dal 1. febbraio 2016, 100% dal 1. marzo 2018, 50% dal 4 giugno 2018 e in

attività adeguata dello 0% dal 1. febbraio 2016, 100% dal 1. marzo 2018, e 0%

dal 4 giugno 2018, ha quindi respinto l’aumento della rendita. Ha nondimeno

precisato che “in vista di un nuovo intervento chirurgico previsto nel mese

di novembre 2018, l'ufficio Al avvierà una revisione d'ufficio con l'intento di

rivalutare la situazione del signor RI 1” (doc. AI pag. 1079).

In

occasione della revisione avviata nel dicembre seguente, l’amministrazione,

valutate le certificazioni del dr. __________, del dr. __________ e della dr.ssa

__________ (psichiatra curante dal 23 marzo 2018), ha interpellato il medico

SMR che ha ritenuto imprescindibile l’effettuazione di una perizia

multidisciplinare eseguita dal __________ (doc. AI pag. 1153). Dal referto del 9

ottobre 2019 risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni

specialistiche di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________),

pneumologica (dr. __________), internistica (dr. __________) e neurologica (dr.

__________) e, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli

accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le seguenti

diagnosi:

"

(…)

B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità

lavorativa:

Sindrome

cervicospondilogena cronica bilaterale in:

- alterazioni

degenerative plurisegmentali del rachide cervicale (oseocondrosi G3-C4, C5-06 e

C6-C7 con piccole ernie discali prevalentemente a ds., senza conflitti

radicolari (MRI- cervicale del 16.3.2019);

Sindrome lombospondilogena cronica con

possibile componente lomboradicolare irritativa L5 a ds., in

- alterazioni

degenerative plurisegmentali del rachide lombare (spondilartrosi L4-L5

accentuata a ds., discopatia L5-S1 con stenosi foraminale bilaterale a contatto

con la radice nervosa di L5, alla MRI lombare del 27.6.2019;

- spondilolistesi

di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding, su spondilolisi di L5.

Deficit funzionale delle ginocchia,

prevalentemente a ds., in:

- esiti da

impianto di protesi totale al ginocchio destro, il 6.11.2018;

- esiti da

impianto di protesi totale al ginocchio sinistro, il 2.3.2018.

Dolori cronici alle caviglie

bilaterali, di non chiara eziologia DD: incipiente artrosi tibioastragalica e

sottoastragalica, su/con:

- stato dopo

pseudoartrosi del processo posteriore talico postraumatico a sin., con

revisione e débridement, asportazione del frammento, il 27.7.1999;

- stato dopo

revisione e resezione della punta anterodistale del malleolo interno, da

ricostruzione del legamento deltoide e resezione dell'osso accessorio

navicolare, il 24.10.2001.

OSAS di severità media, non trattato.

Sindrome di compressione cronica dei

due nervi mediani nei canali carpe:

- attualmente più importante a ds.

dal punto di vista ENG;

- pregressa

decompressione del canale carpale sin, con apertura semplice del LAAC,

16.9.2014.

B.2 Diagnosi rilevanti senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa

Ansia episodica parossistica

(ICD1O-F41.0).

Calo progressivo delle prestazioni

cognitive con fatica mentale.

Disturbi statici del rachide

(ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della

colonna dorsale).

Decondizionamento e sbilancio

muscolare

Obesità (peso 107,3 kg/statura 170

cm).

Tabagismo 40-45 P/Y.

Diabete mellito di tipo 2 (sotto

trattamento farmacologico).

Dislipidemia (sotto trattamento).

Iperuricemia (dato anamnestico).

Ipoacusia.” (doc. AI pag. 1250)

Dopo

aver proceduto ad un’esaustiva valutazione particolare e globale, in sede di

discussione peritale, i periti hanno ritenuto invalidanti in primis la patologia

pneumologica (non trattata) e quelle al rachide e all'apparato locomotorio

(valutate sia dal reumatologo che dal neurologo). A loro avviso vi era inoltre “sia

un'instabilità emotiva, sia una difficoltà a frenare l'impulsività e gli agiti

aggressivi”. Esprimendosi quindi sulla capacità lavorativa, hanno concluso

che come autista di autobus l'assicurato presentava una capacità lavorativa

dello 0%, e questo da inizio luglio 2017 (inizio della prolungata inabilità), mentre

che in un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali descritti dal

reumatologo e dal neurologo e senza la necessità di condurre automezzi pubblici

o mezzi semoventi egli, eccezion fatta per i periodi di inabilità completa dal

2 marzo al 3 giugno 2018 e dal 6 novembre 2018 al 21 febbraio 2019 (a causa

degli interventi alle ginocchia), sempre dal luglio 2017, raggiungeva una

capacità lavorativa del 50% (4 ore). Hanno precisato che “la riduzione

della capacità lavorativa in attività adatte dal punto di vista pneumologico

permette di tener conto delle limitazioni descritte dal consulente in

neurologie” (doc. AI pag. 1252).

Riprese

le diagnosi invalidanti e le conclusioni della perizia __________, con rapporto

finale 5 novembre 2019 il SMR ha quindi riscontrato un peggioramento dal

novembre 2018, ammettendo periodi di inabilità lavorativa nell’attività

abituale del 50% dal 1. febbraio 2016, 100% dal marzo 2018, 50% dal giugno 2018

e del 100% dal 6 novembre 2018 e in attività adeguata dello 0% dal 1. febbraio 2016,

100% dal 2 marzo 2018 al 3 giugno 2018, 0% dal 4 giugno al 5 novembre 2018,

100% dal 6 novembre 2018 al 21 febbraio 2019 e del 50% dal 22 febbraio 2019 (doc.

AI pag. 1377; cfr. in esteso al consid. 2.9).

Di

conseguenza, interpellato il consulente professionale (doc. AI pag. 1383), con

il progetto di decisione dell’8 gennaio 2020 l’amministrazione ha proposto un

aumento temporaneo della mezza rendita a intera dal 1. febbraio 2019 sino al 1.

giugno 2019, momento dal quale l’assicurato aveva nuovamente diritto alla mezza

rendita d’invalidità (grado di invalidità del 58%; doc. AI 1389).

In

sede di osservazioni l’assicurato, tramite il suo patrocinatore, ha prodotto

uno scritto del 7 febbraio 2020 della psichiatra curante dr.ssa __________, la quale

ha concluso per un’inabilità lavorativa dell’80%. La valutazione era corredata

da un rapporto 6 febbraio 2020 della psicologa che riferiva dei test effettuati

e una relazione della psicoterapeuta __________ (doc. AI pag. 1407segg). In

tale valutazione la psichiatra curante ha posto quali diagnosi invalidanti

quelle di “condizione depressiva di grado medio-grave F 32.1, sofferenza di

personalità (impulsività e aspetti narcisistici, correlati a temi traumatici di

vita), ansia generalizzata” e ha esposto, tra l’altro, quanto segue:

"

(…) Per la diagnosi Psicologica, vi prego di fare riferimento al

rapporto qui allegato, allestito dalla Psicoterapeuta __________ che segue

individualmente il paziente, in psicoterapia, dal febbraio 2018.

Qui riassumo brevemente: “la

Psicoterapeuta dott.ssa __________ esprime chiaramente una condizione di ritiro

sociale persistente e di un appiattimento emotivo dell'Assicurato. Fa

riferimento inoltre a sintomi di ansia generalizzata, preoccupazioni anticipatorie,

malessere fisico costante (osservato anche in seduta), umore depresso, bassa

tolleranza alle frustrazioni che portano I' Assicurato anche ad aggredire

verbalmente e nelle interazioni relazionali le persone che lo circondano. Vi è

una condizione di inadeguatezza e di scarso valore di Sé”.

Attuale terapia in corso

• Psicoterapia

individuale settimanale

• Colloqui mensili di Terapia di

coppia

• Terapia

farmacologica (assunta con regolarità): duloxetina 60 mg die.

Rilievi dei tests psicologici

effettuati BDI E STAI-X effettuati nel corso di 60' di colloquio con I'

Assicurato

BDI (Beck depressione inventory).

La somministrazione del BDI ha

documentato un punteggio che si colloca nella fascia indicante la presenza

di vissuti depressivi di grave entità (punteggio nel range tra 30-63).

Dalle risposte fornite dall'

Assicurato, si segnalano quali presenti significativi vissuti di: calo

d'efficienza lavorativa ("non riesco a lavorare per niente"),

preoccupazioni somatiche ("sono completamente preso dalle preoccupazioni

sulla mia salute e da quello che sento") e calo della libido ("ho

perso completamente interesse per il sesso").

Presenza moderata di vissuti di:

pessimismo ("ho la sensazione che non uscirò mai dalle mie

difficoltà"), senso di fallimento ("se ripenso alla mia vita riesco a

vedere solo una serie di fallimenti"), aspettativa di punizione ("ho

la sensazione che sto subendo una punizione o che sari') punito"),

autoaccusa ("mi accuso per le mie colpe"), indecisione ("ho

grandi difficoltà quando devo prendere decisioni"), disturbi del sonno

("mi sveglio una o due ore prima del solito e mi riesce difficile

addormentarmi"), affaticabilità ("mi stanco quasi sempre, qualsiasi

cosa faccia").

STAI-X (STATE TRAIT ANXIETY

INVENTORY)

La somministrazione della Forma X

dello STAI ha evidenziato la presenza di punteggi significativamente al di

sopra del range di norma per quanto concerne le componenti stabili del vissuto

d'ansia (Ansia di Tratto —60 Punti), che si estrinsecano nella tendenza a

percepire situazioni stressanti come pericolose e minacciose e a rispondere alle

varie situazioni con diverse intensità nelle reazioni. Altrettanto elevato

il punteggio emerso all'indagine della propensione a vivere stati d'ansia in

specifici contesti (Ansia di Stato — 52 Punti) che risulta

significativamente al di sopra della media della popolazione maschile.

Riflessioni sulla perizia del dr.

Med. __________

Il Perito dottor __________ (nella sua

perizia, al punto 4.3 Reperti dell'esame psichiatrico)

segnata da una condizione di calo

della concentrazione e aumento e della fatica mentale che si palesano verso la

dine della visita, ed è effettivamente ciò che osserviamo anche noi nel corso

delle sedute. Tuttavia il perito non considera rilevante tale rilievo e non

approfondisce ulteriormente tale osservazione, per esempio con tests ulteriori.

Il dottor __________ rileva una

condizione di ansietà incrementata, tuttavia poi non la considera rilevante

affatto inficiante ai fini della abilità lavorativa, senza spiegarne i motivi.

Crediamo che una valutazione peritale,

per un Assicurato così difeso strutturalmente e traumatizzato, possa

preferibilmente essere integrata con tests psicologici di approfondimento, che

mettano maggiormente in rilievo le difficoltà più profonde e i traumi che

Assicurato (proprio per la nature profonde degli stessi e per la struttura di

personalità del paziente) nasconde strenuamente nella relazione con chi in quel

momento lo sta valutando e giudicando (considerare anche gli aspetti

narcisistici di personalità, che lo portano a mostrare la parte di sé più

funzionante).

Il dr. __________ scrive che non si

rilevano deficit del contenimento degli impulsi, tuttavia non approfondisce la

presenza di tale aspetto al di fuori della seduta e nelle interazioni dell'assicurato.

Il Perito scrive che traspare un certo

nervosismo legato allo stato di salute e in modo particolare alla presenza dei

dolori continui a carico dell'apparato locomotore: siamo assolutamente

d'accordo con lui per tale rilievo.

Tuttavia, il perito non dà

sufficientemente credito a questo rilievo, non lo valorizza adeguatamente, in particolare

rispetto alle interferenze che tale dolore continuo e nervosismo possa avere

sulla qualità della vite dell'assicurato e sulla possibilità di una effettiva

ripresa lavorativa, soprattutto di tenuta.

Nel punto 7.4 della perizia, il dr. __________

descrive una bassa soglia di tolleranza allo stress e del rendimento e delle

prestazioni cognitive nell'arco della giornata: siamo assolutamente d'accordo

con il Perito, il quale tuttavia poi sostiene che il paziente possa lavorare 8

ore giornaliere e questo appare piuttosto contraddittorio.

Il dr. __________ scrive che i

trattamenti psicologici in corso hanno migliorato Io stato psichico dell'A.:

riteniamo che solo in parte questa constatazione sia corretta, dato che tale

miglioramento non appare persistente e purtroppo, come si evince dal rapporto

della Psicoterapeuta __________, sono presenti a tutt'ora rilevanti sintomi

psicopatologici e un malessere e un ritiro purtroppo di grado rilevante,

nonostante gli sforzi terapeutici messi in campo.

Inoltre, nel punto 3.2.7 della perizia

si scrive che Cymbalta è assunto a 30 mg la sera, invece fin dal marzo 2019 è

prescritto e assunto con regolarità a 60 mg al giorno, purtroppo al momento

senza grandi risultati sullo stato dell'umore e del dolore.

Conclusioni e proposte

In base ai rilievi clinici,

psicoterapeutici e testistici effettuati, concludo che l'Assicurato non è in

grado attualmente di svolgere una attività lavorativa, per le persistenti

condizioni depressive, ansiose, discontrollate episodicamente e di ritiro

personale in cui a tuttora versa.

Si considera pertanto inabile al

lavoro, dal solo punto di vista psichiatrico, in misura Rilevante, al 80%.”

(doc. AI pag. 1406)

Dette

certificazioni sono state trasmesse al __________, il quale ha preso posizione

in proposito con scritto 2 marzo 2020, confermando le conclusioni peritali nel

senso che “i documenti inviatici non apportano elementi tali da modificare

la valutazione espressa nella nostra perizia del 9.10.2019 (abile allo 0% come

autista di bus e abile al 50% in attività adatte)” (doc. AI 153 e 158; cfr.

in esteso al consid. 2.10).

Di

conseguenza, mediante la decisione contestata del 18 maggio 2020, l’Ufficio AI

ha concluso quanto segue:

" (…)

Aumento temporaneo della rendita

d'invalidità

Egregio Avv. RA 1,

Abbiamo riesaminato il diritto

all'ottenimento di una rendita d'invalidità per il Signor RI 1. Le disposizioni

legali che le competono si trovano in allegato.

La nostra decisione si basa su questi

presupposti.

Decidiamo pertanto:

Dal 01.02.2019, ossia, tre mesi dal

peggioramento dello stato di salute (art.88 cpv.2 0AI) il. Signor RI 1 ha

diritto ad una rendita intera con grado Al del 100%.

A far tempo dal 01.06.2019, ovvero,

trascorsi 3 mesi dal l'oggettivato miglioramento dello stato di salute secondo

l’art. 88a cpv. 1 OAI, l’assicurato ha diritto ad una ½ rendita ma con grado AI

del 58%.

Esito degli accertamenti:

Attualmente il Signor RI 1 è al

beneficio di una mezza rendita d'invalidità, con grado Al del 54%.

Nel mese di novembre 2018 abbiamo

avviato su vostra richiesta la revisione della suindicata prestazione.

Esaminati gli atti acquisiti in sede

di revisione, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, con particolare

riferimento alla perizia pluridisciplinare alla quale il Signor RI 1 è stato

sottoposto presso il __________, dopo attenta valutazione, il nostro Servizio

Medico Regionale (SMR) ha riconosciuto che il danno alla salute è peggiorato,

comportando le seguenti inabilità lavorative:

Attività abituale quale

operaio/autista di bus

100% dal 06.11.2018 e continua

Attività adeguate

100% dal 06.11.2018 al 21.02.2019

50% dal 22.02.2019 e continua

A far tempo dal mese febbraio 2019 il

Signor RI 1 risulta essere abile nella misura del 50% in attività adeguate al

suo stato di salute, per contra, l'abituale attività non è più esigibile.

Di seguito viene illustrato il metodo

utilizzato per calcolare il grado d'invalidità, i redditi utilizzati sono gli

ultimi dati salariali forniti dall'Ufficio federale di statistica (Tabelle RSS

TA1).

Reddito da valido:

Senza il danno alla salute,

nell'attività abituale svolta nella misura del 100%, l'assicurato avrebbe

potuto percepire un reddito annuo lordo per l'anno 2018 pari a CHF 63'910.00

(fonte: richiesta al datore di lavoro __________

Reddito da invalido:

Dal 22.02.2019 e continua

Dal profilo salariale, la

giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente

applicabili, in difetto d'indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti alla tabella di riferimento TAI dell'inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., 1,1 75/03, e del 5

settembre 2006 nella causa p,, l 222/04).

Sempre in base alla giurisprudenza

federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del

25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono

suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire,

quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la

nazionalità, il grado di occupazioni (cfr. DTF 126 V 75).

Malgrado il danno alla salute e con

una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, l'assicurato avrebbe

potuto conseguire CHF 26'958.00 (tabella RSS elaborata dall’Ufficio federale di

statistica; attività semplici e ripetitive valore mediano) inclusa una

riduzione complessiva del 20% dovuta alla necessità di svolgere unicamente

attività leggere e per altri fattori di riduzione.

II calcolo utilizzato è mostrato qui

di seguito.

Confronto dei redditi:

senza invalidità CHF 63'910.00

con invalidità CHF

26'958.00

Perdita di guadagno CHF 36'952.00 = grado

d'invalidità del 58%

Nonostante il peggioramento dello

stato di salute, dal nuovo calcolo del guadagno residuo si evince un grado Al

del 58%, tale grado dà pertanto diritto alla medesima rendita finora versata.

La consulente del nostro Servizio

d'integrazione Professionale (SIP) non ritiene opportuno mettere in atto

provvedimenti d'ordine professionale.

Osservazioni al progetto di decisione

del 08.01.2020:

In data 11.02.2020 abbiamo ricevuto le

vostre osservazioni avverso il suindicato progetto di decisione, alle stesse è

stata allegata documentazione medica redatta dai seguenti medici:

Dr.ssa __________;

Dr.ssa __________;

Dr.ssa __________.

Abbiamo successivamente inviato la

suindicata documentazione al vaglio del Servizio Medico Regionale (SMR), a sua

volta, il SMR ha inviato tutto al medico perito del __________.

Dopo attenta valutazione, il SMR ha

ritenuto che quanto giunto in fase di audizione non apporta ulteriori elementi

oggettivi sufficienti da permetterci di modificare quanto valutato in sede di

valutazione pluridisciplinare alla quale l'Assicurato è stato sottoposto.

Il Signor RI 1 risulta quindi essere

medicalmente abile al 50% in attività adeguate al suo stato di salute.

Visto quanto sopra esposto si conferma

in toto quanto descritto nel suddetto progetto di decisione.

Reintegrazione

Attualmente non sono previsti

provvedimenti di reintegrazione.

Una nuova verifica della situazione

medica, personale e lavorativa non escluderà, se sarà indicate, l'adozione di

provvedimenti reintegrativi con Io scopo di migliorare la capacità al guadagno.

La rendita versata finora sarà ridotta a una 1/2 rendita (grado d'invalidità

del 50%) a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

La riduzione della prestazione decorre

dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art.

88bis cpv. 2, lett. a dell'Ordinanza sull'Assicurazione Invalidità (OAI)).” (doc.

AI 160)

Il

ricorrente insorge in questa sede ritenendo che la sua situazione valetudinaria

non sia stata adeguatamente valutata, segnatamente dal punto di vista

psichiatrico. In corso di procedura ha prodotto un rapporto medico del 16

giugno 2020 del servizio di ortopedia dell’Ospedale __________ di __________ (doc.

VI/1; cfr. in esteso al consid. 2.10).

2.8. Premesso

quanto sopra, come anticipato (cfr. consid. 2.6), va rilevato che al fine di

accertare se vi sia stato un valido motivo di revisione, corrispondente nel

caso in esame ad un peggioramento duraturo della situazione valetudinaria,

occorre paragonare i fatti al momento del provvedimento del 4

settembre 2018 con quelli all’epoca della decisione contestata (cfr. doc. AI pag.

845 e pag. 1425).

Ora,

nell’ambito della revisione avviata nel dicembre 2018, l’amministrazione, sulla

base delle conclusioni della perizia __________ e dei rapporti del SMR, ha accertato sì un peggioramento delle condizioni dell’assicurato rispetto

alla precedente decisione di concessione della rendita, riconoscendo quindi un

aumento della mezza rendita a intera dal 1. febbraio 2019 (tre mesi dopo il

peggioramento delle condizioni intervenuto nel novembre 2018, con inabilità

lavorativa completa in ogni attività) sino al 1. giugno 2019 (vale a dire tre

mesi dopo l’avvenuto nuovo miglioramento delle condizioni da situare al

febbraio 2019, con ripresa della capacità lavorativa del 50% in attività

adeguate) e, quindi, la conferma della mezza prestazione dal 1. giugno 2019.

Per

Fatti

i motivi che seguono questa conclusione va condivisa.

2.9. È bene ricordare che nell’ambito dell’evasione della revisione

avviata nel settembre 2017 su richiesta dell’assicurato, che era titolare di

una mezza rendita dal giugno 2016 (dal novembre 2015 al maggio 2016 rendita

intera) – per un’inabilità da ricondurre ad una sindrome cervicospondilogena

cronica, una lombalgia cronica con lisi istmica L5, una pangonartrosi

bilaterale e un’instabilità della caviglia (doc. AI pag. 1023) –

l’amministrazione si era basata sulle conclusioni della perizia reumatologica

del 28 febbraio 2018 del dr. __________. Il perito aveva concluso che la situazione

clinica era sostanzialmente stabile rispetto alla valutazione dr. __________ del

2016, riservato il periodo di inabilità lavorativa di due mesi che avrebbe comportato

il previsto intervento al ginocchio (poi eseguito ad un ginocchio il 1. marzo

2018 e all’altro il 6 novembre 2018), dopo il quale era da prevedere il recupero

di una capacità lavorativa anche come autista del 50% ed una capacità piena in

attività adatta. Di conseguenza, con rapporto finale del 29 maggio 2018 il

medico SMR dr. __________, aveva posto le diagnosi con influsso invalidante di

“ Gonartrosi bilaterale, Prevista posa protesi

ginocchio sinistro per 3.2018, Artralgia caviglia sinistra e Stato dopo

pseudartrosi processo posteriore posttraumatico, asportazione frammento

27.7.1999, Stato dopo revisione 24.10.2001, Sperone calcaneare a destra,

Sindrome cervico-spondilogena cronica, Sindrome lombovertebrale cronica” oltre a quelle, senza influsso sulla capacità lavorativa,

di “diabete mellito tipo 2, Sindrome delle apnee del sonno, dr. __________”.

Con riferimento alla capacità lavorativa aveva concluso che dal 1. febbraio

2016 l’assicurato era inabile al 50% nell’attività abituale, ma abile in

attività adeguate, dal 1. marzo 2018 (impianto protesi al ginocchio) inabile totalmente

in ogni attività, con ripresa di un’abilità del 50% nell’attività abituale e

completa in attività leggere adeguate del 4 giugno 2018 (doc. AI pag. 1455). Di

conseguenza con la decisione del 4 settembre 2018 l’amministrazione ha

confermato la mezza rendita di invalidità, ritenuto che il peggioramento dello

stato di salute non poteva dare diritto ad un aumento delle prestazioni poiché

comportante un’inabilità lavorativa completa in attività adeguate per un

periodo inferiore ai tre mesi (doc. AI pag. 1079; cfr. consid. 2.7).

Avviata

una nuova revisione nel dicembre 2018, in considerazione dell’avvenuto

intervento chirurgico il 6 novembre 2018, l’Ufficio AI, valutati i certificati

dei curanti, ha fatto esperire una perizia multidisciplinare dal __________, il

quale, nel referto del 9 ottobre 2019, sulla base di consultazioni

specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica

(dr. __________), pneumologica (dr. __________), internistica (dr. __________)

e neurologica (dr. __________), ha posto le diagnosi invalidanti menzionate per

esteso al consid. 2.7 e ha concluso che a dipendenza della patologia

pneumologica e quelle del rachide e dell’apparato locomotorio, come autista di

autobus l'assicurato presentava una capacità lavorativa dello 0%, da inizio

luglio 2017 (inizio della prolungata inabilità), mentre che in un’attività

adeguata e rispettosa dei limiti funzionali descritti dal reumatologo e dal

neurologo e senza la necessità di condurre automezzi pubblici o mezzi semoventi

egli, eccezion fatta per i periodi di inabilità completa dal 2 marzo al 3

giugno 2018 e dal 6 novembre 2018 al 21 febbraio 2019 (interventi alle

ginocchia), sempre dal luglio 2017, raggiungeva una capacità lavorativa del

50% (4 ore) (doc. AI pag. 1252).

Ora,

richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

di cui al considerando precedente, questo Tribunale non intravede ragioni che

gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del __________,

i quali hanno compiutamente valutato, sino al momento della resa della

decisione contestata – per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini

dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 132 V 215

consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) – le differenti affezioni di cui

l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di

contraddizioni che stabilisce l’intervento di un peggioramento dal luglio 2017,

con un’inabilità lavorativa completa nell’attività abituale, in luogo della

precedente del 50% e in attività adeguate con un’inabilità del 50%, fatto salvo

il periodo dal novembre 2018 al febbraio 2019, nel quale, a dipendenza degli

interventi subiti alle ginocchia, l’abilità era nulla in ogni attività.

Dal

febbraio 2019, vale a dire al termine del periodo di ripresa dopo l’intervento

alle ginocchia, il ricorrente andava ritenuto nuovamente abile nella misura del

50% in attività adeguate, vale a dire rispettose delle limitazioni funzionali

esposte. Rispetto alla situazione all’epoca della precedente decisione del 4

settembre 2018 la situazione era quindi da considerare peggiorata. Tale

conclusione, confermata dal SMR nel rapporto finale del 5 novembre 2019 (doc.

AI pag. 1373), va condivisa.

In

effetti, per quanto riguarda l’aspetto neurologico, l’assicurato è stato

valutato dal dr. __________, il quale, dopo aver descritto l'anamnesi e lo

stato neurologico, ha escluso deficit sensitivo-motori oggettivabili a livello

lombare, come peraltro già concluso dal dr. __________. Dopo aver riferito

delle lamentale dell’assicurato, con disturbi parestetici alle mani, persistenza

di un leggero rallentamento soprattutto motorio, rallentamento sensitivo a destra,

sintomatologia piuttosto a sinistra, con parestesie piuttosto nel V dito della

mano sinistra, ha rilevato che comunque la conduzione sensitivo-motoria del nervo

ulnare sinistro era perfettamente normale, in particolare nel solco cubitale.

Una sofferenza radicolare C8 non era evidente, e non vi erano deficit motori,

né deficit sensitivi maggiori ai membri superiori. Globalmente, tenendo in

considerazione le brachialgie parestestiche, le lombalgie croniche e

cervicalgie ha quindi concluso per un'incapacità lavorativa del 50%, 4 ore al

giorno ogni giorno con rendimento totale o un lavoro di 8 ore con rendimento

ridotto. In un'attività leggera, senza dover sollevare pesi superiori ai 5 kg

senza la necessità di abbassarsi, alzarsi in continuazione, restando perlopiù e

alzandosi al bisogno (ma non stando in continuazione seduto o in posizione

eretta) l'assicurato raggiungeva tuttavia una capacità lavorativa del 75%

tenendo conto in particolare delle lombalgie. Da evitare erano lavori

ripetitivi e intensi con le braccia, con l’utilizzo in continuazione di strumenti

vibranti. Da tali approfondite conclusioni non vi è motivo di scostarsi, né del

resto il ricorrente fa valere argomentazioni che possano metterle in

discussione.

Per

quanto riguarda il piano pneumologico, l’assicurato è stato valutato dal

dr. __________, il quale, poste le diagnosi di OSAS di severità media, non

trattata, tabagismo e obesità, ha riferito che l’assicurato presentava un OSAS

da anni non trattata. Ha pure rilevato che il disturbo dell'architettura del

sonno non era purtroppo stato trattato e giustificherebbe un nuovo tentativo

terapeutico. L’assicurato necessiterebbe attualmente di un trattamento

ventilatorio notturno e, parallelamente, di un ulteriore tentativo di perdita

ponderale e di svezzamento dal tabagismo. ln qualità di autista di autobus, non

erano esigibili ore di presenza lavorativa sul mezzo senza un'adeguata terapia

ventilatoria notturna per OSAS, considerato anche come l’assicurato dichiarasse

una certa ipersonnia alla guida. Ha quindi concluso per una capacità lavorativa

come autista nulla, la quale potrebbe aumentare in caso di un trattamento

ventilatorio notturno. L’assicurato poteva tuttavia svolgere un'attività non

implicante la guida di mezzi pubblici o la conduzione di mezzi semoventi in

assenza di una terapia ventilatoria notturna, al 50%.

Anche

da questa valutazione questo giudice non può scostarsi ritenuto anche che non è

contestata dall’assicurato.

Dal

punto di vista internistico, l’assicurato non presentava alcuna

incapacità lavorativa, dopo valutazione del dr. __________, il quale aveva

precisato che l’assicurato era comunque seguito dal medico curante a causa di

un diabete mellito e dislipidemia (in trattamento farmacologico).

D’altra

parte l’assicurato è stato valutato, per quanto riguardava le problematiche reumatologiche,

dal dr. __________, il quale, esposte le diagnosi menzionate sopra, ha

in sostanza sottolineato dal punto di vista terapeutico la necessità di un calo

ponderale onde ridurre il carico sulle articolazioni delle estremità inferiori

strutturalmente alterate, rispettivamente sul passaggio lombosacrale.

Parallelamente ha consigliato un programma di ricondizionamento e riequilibrio

della muscolatura tramite ginnastica attiva rivolta all'aumento della massa

muscolare, lomboaddominale e alle estremità, aumentando così la resistenza agli

sforzi fisici. Andava inoltre rivisto il trattamento farmacologico analgesico. Per

quanto riguardava i limiti funzionali e di carico, il perito li ha elencati

come segue:

" Giudico

come lavoro adatto allo stato di salute attuale un'attività che tiene

pienamente conto de/limiti funzionali e di carico seguenti: l'assicurato può

molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi,

talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltrepassanti i 10

kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può talvolta sollevare pesi fino

a 5 kg sopra l'altezza del petto, mai pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza

del petto. L'assicurato può talvolta maneggiare attrezzi di precisione, molto

spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, molto spesso maneggiare attrezzi

leggeri, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, mai attrezzi pesanti. La

rotazione manuale normale. L'assicurato può di rado effettuare favori al di

sopra della testa, di rado effettuare la rotazione del tronco, può talvolta

assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, di rado la posizione in

piedi ed inclinata in avanti, può mai assumere la posizione inginocchiata, può

talvolta effettuare la flessione delle ginocchia, mai assumere la posizione

accovacciata. L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga

durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la

possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. L'assicurato può molto

spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, di rado

camminare per lunghi tragitti, come pure di rado camminare su terreno

accidentato, può di rado salire le scale, mai salire su scale a pioli.”

Per

quanto riguardava la capacità lavorativa, secondo il perito l’assicurato in

un'attività adatta, rispettosa dei limiti appena descritti, era abile al lavoro

completamente dal 4 giugno 2018 fino al 5 novembre 2018 e dal 22 febbraio 2019.

Come autista dal 22 febbraio 2019 poteva lavorare 4 ore al giorno, ma con una

diminuzione del rendimento del 60% a partire dal 22 febbraio 2019.

Precedentemente al 2 marzo 2018 (intervento d'impianto di protesi totale al

ginocchio sinistro) erano validi i limiti funzionali descritti dal dr. __________

nella perizia del 28 febbraio 2018. A causa degli interventi chirurgici

ortopedici alle ginocchia (necessitanti convalescenze e riabilitazioni) dal 2

marzo 2018 fino al 3 giugno 2018 e dal 6 novembre 2018 fino al 21 febbraio 2019

l'assicurato era totalmente inabile lavoro per qualsiasi attività. Anche da tale

valutazione questo giudice non ritiene di doversi scostare, l’assicurato non

avendo peraltro addotto alcuna motivazione.

Infine,

per quanto riguarda la sfera psichiatrica, l’assicurato

è

stato valutato dal dr. __________, il quale come diagnosi (senza influenza

sulla capacità lavorativa) ha posto quella di ansia episodica parossistica

ICD-10 F41.0 e calo progressivo delle prestazioni cognitive con fatica mentale.

Il consulente nella sua valutazione ha fatto notare che nello sviluppo

psicologico avevano influito negativamente sia la perdita della fiducia nei

confronti dell'autorità genitoriale, sia la difficoltà nella gestione della

rabbia vissuta come esito nell'insoddisfazione relazionale di appartenenza con

le figure di riferimento primarie. Il comportamento dell’assicurato era quindi

sempre stato all'insegna dell'instabilità, emotiva e di uno stile di vita fuori

dai limiti con difficoltà a frenare la sua impulsività, con agiti aggressivi e

eccessi alcolici che lo avevano portato ad essere più volte arrestato e al

ritiro della licenza di condurre. Era stato tuttavia positivamente influenzato

dal secondo matrimonio. Successivamente i medici curanti hanno consigliato una

psicoterapia che l’assicurato stava quindi seguendo allo scopo di migliorare il

suo rapporto con il passato, in modo da integrarlo nello stile di vita e

permettergli di relazionarsi in maniera più soddisfacente con sé stesso e con

gli altri. I provvedimenti terapeutici messi in atto hanno portato a

significativi miglioramenti dello stato di salute dal lato psichico e gli hanno

consentito di recuperare la capacità d'investimento sulla realtà esterna. Rimaneva

una bassa soglia di tolleranza allo stress e di calo del rendimento e delle

prestazioni cognitive nell'arco della giornata. Tutto ben considerato in ogni

modo l’assicurato era da considerare, dal punto di vista psichico, abile al

lavoro al 100%.

A

tale valutazione, tratta sulla base di un approfondito esame clinico, che non

ha tralasciato alcun elemento di rilievo, si deve aderire senza riserve. Il dr.

__________, infatti, chiamato a stabilire la capacità lavorativa del

ricorrente, dopo averlo visitato, eseguiti gli esami più appropriati e studiata

la documentazione agli atti, ha descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame

psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli

indicatori standard posti dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del

3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 ed estesa con la DTF 143 V 409 a

tutte le malattie psichiche (cfr. al consid. 2.3 e 2.5).

Considerandi

Alla

luce di tali dettagliati consulti specialistici, il __________ ha, come

anticipato, concluso per un’inabilità lavorativa completa quale autista di

autobus, mentre che in un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali

descritti dal reumatologo e dal neurologo e senza la necessità di condurre

automezzi, l’assicurato raggiungeva una capacità lavorativa del 50%, eccezion

fatta per i periodi successivi agli interventi alle ginocchia nei quali era da

considerare totalmente inabile.

2.10

A

tali conclusioni, che peraltro sono state confermate anche dal medico SMR (doc.

AI pag. 1373), si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel

prosieguo, le stesse non sono state smentite da altra documentazione

medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle

patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e

entro la data della decisione contestata, ribadito nuovamente che per la giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino

alla resa del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Dalle

ben motivate conclusioni della perizia __________ non è in effetti possibile

scostarsi sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente. Innanzitutto

con lo scritto 18 marzo 2020, che ha riferito del controllo eseguito il 18

marzo 2020, il dr. __________ ha valutato come stazionaria la situazione successiva

agli interventi di protesi alle ginocchia e invariata rispetto alle precedenti

visite (doc. AI pag. 1429).

Nemmeno

la certificazione resa dai sanitari del reparto di ortopedia dell’Ospedale __________

di __________ il 16 giugno 2020, prodotta in questa sede, permette di

concludere diversamente. In tale certificazione i sanitari, ai quali il

ricorrente era stato inviato per una valutazione specialistica dei dolori

cronici al gomito di sinistra, si sono espressi come segue:

" (…)

Esame obiettivo

Gomito sinistro: normoconformato,

articolarità possibile sia attivamente che passivamente con lieve deficit di

estensione e supinazione. Lieve dolenzia digito-pressoria a livello della

troclea omerale, leggera dolorabilità a livello dell'epicondilo omerale.

Lievissima instabilità allo stress in varo e valgo a 30°. Non valutabile

l'instabilità rotatoria alla manovra del pivot shift. Lieve dolorabilità a

livello dell'epicondilo durante le manovre di supinazione forzata.

Esami radiologici

Risonanza magnetica gomito sinistro

del 26.02.2020:

si osserva rottura parziale del fascio

anteriore del legamento collaterale ulnare, distrazione all'inserzione omerale

del legamento collaterale e radiale. Parziale disinserzione del tendine comune

degli estensori.

Valutazione e procedere

Si discute con il paziente la natura

complessa dei suoi dolori a livello del gomito. Probabilmente la maggior parte

dei dolori sono da imputare ad un’epicondilite. Si informa il paziente che in

caso si voglia intervenire chirurgicamente a livello del gomito bisognerebbe eseguire

una artroscopia diagnostica per valutare lo stato dell'articolazione, la sua

stabilità ed eseguire poi una cura di epicondilite per via aperta. Data pero la

paucisintomaticità attuale si consiglia un atteggiamento conservativo al

problema. Non prevediamo per tale motivo ulteriori visite di controllo ma

rimaniamo a disposizione nel caso la sintomatologia dolorosa si dovesse

aggravare. Data la storia clinica del paziente di dolori diffusi

poliarticolari, chiedo al collega Dr. ____________, di valutare l'esecuzione di

una diagnostica per escludere problematiche reumatologiche. Per tal motivo se

il collega è d'accordo farei convocare il paziente dalla Dr.ssa __________,

specialista in reumatologia, per eseguire una visita di controllo.” (doc. VI/1)

Ora,

come con pertinenza osservato dall’amministrazione (doc. VIII), tale scritto

non contiene elementi oggettivi che permettano di definire un’incapacità

lavorativa maggiore rispetto a quanto valutato dall’amministrazione. A

prescindere infatti dalla circostanza che lo stesso neanche si pronuncia su un’eventuale

inabilità lavorativa da ricondurre ai dolori cronici al gomito sinistro oggetto

di esame clinico, esso manifestamente non consente di comprovare un

peggioramento delle condizioni dell’assicurato, il quale peraltro ha riferito

di “un miglioramento della sintomatologia algica nell'ultimo periodo con in

definitiva una attuale buona funzionalità dell'articolazione”.

del resto la certificazione, che peraltro si riferisce ad un controllo avvenuto

il 10 giugno 2020 e quindi in epoca successiva alla decisione qui contestata

(del 18 maggio 2020), evidenzia nuove affezioni o una diversa valenza delle

patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alle predette

valutazioni mediche e entro la data della decisione contestata, ritenuto come

per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento

contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Nel

suo ricorso l’assicurato contesta del resto essenzialmente le conclusioni

dell’amministrazione in merito alle affezioni psichiatriche, censurando

sostanzialmente che il grave stato d’ansia di cui soffre non sarebbe stato

adeguatamente considerato. Produce un rapporto 7 febbraio 2020 della psichiatra

curante dr.ssa ___________, corredato dal referto della psicoterapeuta __________

e del rapporto circa i test eseguiti dalla psicologa __________ (doc. AI pag.

1405; cfr. al consid. 2.7). Ora, tale documentazione è stata sottoposta al __________,

il quale con scritto 2 marzo 2020 ha confermato le conclusioni peritali nel

senso che “i documenti inviatici non apportano elementi tali da modificare

la valutazione espressa nella nostra perizia del 9.10.2019 (abile allo 0% come

autista di bus e abile al 50% in attività adatte)” (doc. AI 153 e 158).

Nella

sua presa di posizione il dr. __________ ha affermato:

" Caro

Collega,

ho preso visione del rapporto

medico del 07.02.2020 redatto dalla collega psichiatra Dr.ssa __________ di __________

in merito al quale ti fornisco le mie osservazioni. In generale la collega si

dichiara d'accordo con i miei rilievi clinici salvo valutarli in maniera

differente sul piano della ripercussione che essi a suo dire hanno sul piano

funzionale. Laddove io parlo di calo della concentrazione e di fatica mentale

dell'A. la collega __________ afferma che non gli ho dato rilievo ma faccio

osservare che ho inserito il dato riferito al deficit cognitivo messo in

evidenza nel capitolo delle diagnosi accanto a quello relativo all’ansia

episodica parossistica. Quest'ultima inoltre non l'ho considerata inficiante ai

fini dell'abilità lavorativa in quanto ricondotta ad episodi di ansia e non ad

un 'ansia generalizzata che per definizione si dipana in maniera permanente su

tutto l'arco della giornata. Per quel che riguarda l'asserito déficit

personologico di tipo impulsivo non l'ho rilevato all'esame clinico e perlomeno

sulla base di quanto espostomi nel corso delle due visite esso pare essersi

incanalato entro limiti accettabili grazie all’influsso positivo esercitato su

di lui dalla seconda moglie. Rispetto infine alla ridotta tolleranza allo

stress e al nervosismo da me messo in relazione allo stato fisico e in modo

particolare alla presenza costante dei dolori a carico dell’apparato

locomotorio si evince che io non li considero fattori inficianti l’attività

lavorativa mentre la collega __________ li considera aventi un maggiore

impatto. Per quel che riguarda infine i trattamenti messi in atto a livello

ambulatoriale ribadisco di averne potuto apprezzare i benefici effetti che

hanno portato ad un miglioramento della condizione clinica dell'A. che

abbisogna ora a mio avviso di essere consolidata attraverso una prosecuzione

della presa a carico vista anche la buona aderenza dell'A. al programma di

cura.

Rimanendo a tua disposizione per

ulteriori precisazioni e collaborazioni invio cordiali saluti."

Ora,

tali allegazioni, ben motivate ed espresse dallo specialista che aveva già

accuratamente valutato l’assicurato, che prendono attenta posizione sulle

affermazioni della psichiatra, della psicoterapeuta e della psicologa curanti e

sono state integralmente avallate e condivise anche dal SMR (cfr. Annotazione

del 3 marzo 2020, doc. AI pag. 1417), meritano di essere confermate senza

riserve. La relazione della psicoterapeuta __________ del 7 febbraio 2020 non

si pronuncia del resto su un’eventuale incapacità lavorativa, limitandosi a

concludere che “per i motivi sopra esposti, il sig. RI 1 si ritiene non

idoneo a riprendere un’attività lavorativa” (doc. AI pag. 1410).

del resto il ricorrente ha prodotto nuova documentazione che possa in qualche

modo far apparire queste conclusioni errate o incomplete, o attesti una

modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione in ambito __________.

In

questa sede egli si limita in effetti a ribadire la contestazione della

valutazione psichiatrica operata, non producendo alcun documento nuovo né

un’ulteriore presa di posizione dei curanti in merito alle approfondite

valutazioni e conclusioni espresse dal __________ nel complemento peritale del 2

marzo 2020 e senza addurre elementi nuovi che permettano di considerare

quantomeno ipotizzabile una modifica della situazione rispetto alla valutazione

del __________ e del SMR.

Sia

soltanto osservato che l’allegazione del ricorrente per cui in sostanza il dr. __________

non avrebbe considerato in maniera adeguata la valutazione della dr.ssa __________

e quella della psicoterapeuta __________, non può essere considerata,

considerato come il perito psichiatra abbia sufficientemente preso di posizione

in merito alla documentazione prodotta dall’assicurato in fase di opposizione

al progetto di decisione esprimendosi compiutamente nel citato scritto del 19

febbraio 2020. Del resto, la conclusione della psichiatra curante, per la quale

l’assicurato sarebbe inabile nella misura dell’80%, senza tuttavia apportare

dei validi momenti che possano in qualche modo mettere in discussione quanto

concluso dal perito __________, costituisce in sostanza un’opinione soggettiva

che tuttavia non trova riscontro nelle conclusioni degli specialisti del __________

né, del resto, in nuove certificazioni prodotte ulteriormente.

Ribadite

altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità

delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr.

STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5; sia pure evidenziato che

il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il

fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto

dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto

valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al

contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la

necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami

che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per

cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso

di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del

rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del

10.

febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni della psichiatra e

della psicoterapeuta curanti non consentono pertanto di dipartirsi dalle

conclusioni chiare e coerenti del __________ e del SMR.

All’assicurato

va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti).

Così

stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurato sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante

cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V

465). La domanda di effettuare una

ulteriore perizia medica non può quindi essere accolta.

Pertanto,

visto quanto sopra, ritenuta la perizia __________ del 9 ottobre 2019 - la

quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.3 e 2.5) e alla quale va quindi attribuita piena

forza probante -, e il complemento del 2 marzo 2020 così come gli affidabili

pareri dei medici del SMR (sul valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR, cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr.

anche sopra al consid. 2.5) e non essendo provato un peggioramento duraturo e

incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione

contestata del 18 maggio 2020 (la quale delimita, come detto, il

potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6, 126 V 360) che lo stato

di salute dell’assicurato abbia subito un peggioramento rispetto all’ultima

decisione del 4 settembre 2018 e meglio dal mese di novembre 2018, momento a

partire dal quale l’assicurato era da considerare inabile in misura completa e

in ogni attività, ritenuto tuttavia che dal mese di febbraio 2019 egli ha

ripreso un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate alle limitazioni

poste dai periti. Le conclusioni della decisione contestata in

merito all’intervenuto peggioramento, da un lato, e al successivo nuovo

miglioramento, dall’altro, e quindi alla relativa capacità lavorativa vanno

quindi confermate.

2.11

Per

quel che concerne l’aspetto economico (rimasto totalmente incontestato), alla

valutazione esperita dall’Ufficio AI - che ha raffrontato un reddito da valido

di fr. 63’910.- percepito dall’assicurato dall’ultimo datore di lavoro a un

reddito da invalido di fr. 26’958.-

(determinato partendo dai fr. 67'393.80 statisticamente conseguibili nel 2018

da personale maschile in attività semplici e ripetitive, ritenute esigibili

dall’assicurato in base alle suesposte conclusioni medico teoriche, e riducendo

tale importo della metà considerando la capacità lavorativa del 50% e operando

un’ulteriore riduzione del 20% per tener conto della necessità di svolgere

unicamente attività leggere e per considerare anche altri fattori di riduzione),

ottenendo quindi un grado d’invalidità del 58% ([63’910- 26’958] x 100 : 63’910 = 58%), che conferisce

nuovamente il diritto ad una mezza rendita d’invalidità; cfr. in al consid. 2.7

- va prestata integrale adesione.

2.12

L’amministrazione ha pertanto rettamente ammesso

la sussistenza di un transitorio peggioramento e, quindi, un motivo di

revisione (cfr. al consid. 2.4) e di conseguenza, richiamati gli art. 88 cpv. 2

e 88a cpv. 1 OAI, aumentato la rendita a intera per il periodo dal 1. febbraio

2019, riducendola quindi a mezza dal 1. giugno 2019.

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre

il ricorso va respinto.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese di procedura per fr. 500.--

sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti