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Decisione

32.2020.65

Bambino con infermità congenita n. 182 OIC (piede varo equino congenito). I costi dell'ortesi tibiale e staffa d'abduzione, del rinnovo dell'ortesi causa crescita e della scarpina sono a carico dell'UAI se i mezzi sono semplici, adeguati e economici. Rinvio per accertamento medico del caso concreto

7 dicembre 2020Italiano48 min

2019 e 10 dicembre 2019 de __________ vanno posti a carico dell’AI, la __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.65

cs

Lugano

7 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 giugno 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 2

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’11 maggio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________

2019, a causa di una patologia congenita (piede equino varo adotto supinato

congenito a destra ed avampiede adotto e supinato congenito a sinistra [pag. 37

incarto AI, diagnosi posta dal dr. med. __________]), il 29 luglio 2019,

tramite i suoi genitori, ha inoltrato una domanda di provvedimenti sanitari.

1.2. Il 3 settembre 2019 “__________”

ha inoltrato all’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI) un preventivo

di fr. 2'792.80 per un’ortesi della gamba-piede destro, un modello di gesso,

prima consegna, una staffa di abduzione Alpha Flex ed il montaggio della stessa

(pag. 31 incarto AI). Il 19 novembre 2019 il medesimo fornitore ha emesso un

preventivo di fr. 2'167.82 per il rinnovo dell’ortesi a destra in seguito alla

crescita del bambino (pag. 43 incarto AI), mentre il 10 dicembre 2019 ha

trasmesso un preventivo di fr. 184.51 per un sandalo sinistro per la staffa

Alpha Flex (allegato doc. 22 incarto AI).

1.3. Con comunicazioni del 3

dicembre 2019 (pag. 49 incarto AI) e del 2 gennaio 2020 (pag. 58 incarto AI) l’UAI

ha riconosciuto i provvedimenti sanitari per la cura dell’infermità congenita

n. 182 OIC (piede varo equino congenito), rispettivamente la fisioterapia

ambulatoriale ai sensi dell’art. 13 LAI.

1.4. Con progetto di decisione del

17 gennaio 2020, l’amministrazione, dopo aver verificato, tramite la __________

(di seguito: __________), i preventivi de __________, ne ha rifiutato la presa

a carico, considerati i principi di semplicità, adeguatezza ed economicità.

L’UAI ha ritenuto che in luogo di mezzi su misura, l’assicurato avrebbe potuto

far capo a mezzi prefabbricati e/o preconfezionati (pag. 65 incarto AI).

1.5. In seguito alle osservazioni

presentate dall’interessato, acquisito un nuovo rapporto dalla __________ di

data 8 aprile 2020 (pag. 96 incarto AI), con decisione dell’11 maggio 2020 l’UAI

ha confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi dei preventivi de __________.

1.6. RI 1, rappresentato dal

padre, RA 2, a sua volta rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro

la predetta decisione, chiedendo la garanzia di assunzione dei costi relativi

ai mezzi ausiliari dei tre preventivi de __________ di __________ del 3

settembre 2019 (per ortesi tibiale destra e staffa di abduzione per fr. 2'792.80),

del 10 dicembre 2019 (per scarpina sinistra preconfezionata per fr. 184.51) e

del 19 novembre 2019 (per rinnovo ortesi destra causa crescita per fr. 2’167.82).

L’insorgente contesta le

prese di posizione della __________, sollevando dubbi circa la sua imparzialità

ed indipendenza, e fa valere una violazione del suo diritto di essere sentito,

in particolare quello di ottenere decisioni motivate.

Riassunta la fattispecie,

e rammentato di essere affetto da un piede destro equino varo adotto supinato congenito

e avampiede adotto congenito a sinistra, l’insorgente rileva che l’UAI ha

negato l’assunzione dei costi dei mezzi prescritti sulla base di un generico

riferimento ai requisiti di adeguatezza, semplicità ed economicità, senza però

precisare quale di questi tre requisiti non sarebbe adempito nel caso di

specie.

Egli sostiene che i

funzionari della __________ sono privi di specifiche competenze chirurgiche,

propongono mezzi ausiliari alternativi, riconoscono di conseguenza una maggior

incertezza nel risultato per poi, eventualmente, in caso di esito non del tutto

soddisfacente, ritenere la necessità di procedere con un intervento chirurgico.

L’interessato afferma che

la presa di posizione della __________ dell’8 aprile 2020 è polemica nei

confronti del suo legale, ma inutile circa la spiegazione relativa ai motivi

per i quali i mezzi ausiliari proposti non sarebbero semplici, adeguati o

economici rispetto ad altri. Mancherebbe una spiegazione concreta e

verificabile dei criteri sui quali fondarsi per determinare, nella fattispecie,

se i preventivi per i mezzi ausiliari in questione adempiono ai citati

requisiti. In particolare, accertata l’adeguatezza dei mezzi preventivati, non

è comprensibile per quale motivo essi non sarebbero semplici ed economici.

L’insorgente chiede al

Tribunale di invitare il dr. med. __________, __________ dell’Istituto __________

di __________, ad esprimersi riguardo alle indicazioni terapeutiche ed al

rapporto logico e utile tra i diversi criteri (di semplicità, adeguatezza ed

economicità) in funzione, da una parte, dei mezzi ausiliari proposti con i

preventivi de __________ e dall’altra i mezzi ausiliari standardizzati proposti

dalla __________.

Il ricorrente ha prodotto

una circolare con la quale si informa che __________ già pluriennale

collaboratore della __________, dopo aver maturato una significativa esperienza

nella consulenza e perizia di mezzi ausiliari __________ tornerà alla

dipendenza della __________ dal mese di luglio. Per l’assicurato il transito da

un’attività all’altra è origine di possibili conflitti di interesse e viene

riconosciuto, anche in politica, come situazione tale da mettere in dubbio

l’indipendenza dell’interessato. Nel caso concreto vi è inoltre la forte

dipendenza economica della __________ che deve il proprio bilancio e la sua

esistenza ai mandati che riceve dall’AI. L’insorgente contesta l’ermeticità

della presa di posizione della __________ e il tempo trascorso (4 mesi) dal

primo preventivo al rifiuto della garanzia quando la famiglia dell’assicurato

ha già assunto la spesa per la cura secondo le necessarie tempistiche di cura e

le indicazioni del medico specialista.

L’insorgente sostiene che

oggetto della disanima è il piede di un bambino di pochi mesi che continua a

crescere molto velocemente, e che se verrà trattato con i mezzi ausiliari e le

terapie più indicate, avrà tutte le possibilità di guarire nell’arco di pochi

anni. Per il ricorrente l’UAI doveva spiegare quali costi sarebbero stati

assunti e per quali mezzi e richiedere una valutazione tecnica e medica al

riguardo del caso concreto e non solo generale, assumendo il rischio di esiti

non soddisfacenti e possibile successivo intervento chirurgico correttore.

Inoltre, secondo

l’assicurato, i mezzi ausiliari standardizzati utilizzati in altri Paesi

comportano seri rischi di complicazioni qualora il caso clinico presenta un

grado di complessità con conseguente bisogno di mezzi ausiliari su misura che

si adeguano perfettamente al piede.

Infine il ricorrente chiede

l’assunzione di ulteriori prove e meglio che la __________ abbia ad indicare

tramite i suoi bilanci l’importanza in cifra d’affari dei mandati ricevuti

dall’UAI negli ultimi 5 anni e l’audizione del dr. med. __________, o la

richiesta di un rapporto scritto relativo al contenuto dei suoi contatti

personali con i dipendenti della __________ nel caso in esame nonché un

rapporto relativo all’adeguatezza o meno dei mezzi ausiliari alternativi e

standardizzati nel caso concreto.

1.7. Con risposta dell’11 agosto

2020, cui ha allegato una presa di posizione del 13 luglio 2020 della __________,

l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

1.8. Dopo aver chiesto (doc.

VIII), ed ottenuto (doc. IX), una proroga, l’assicurato ha prodotto uno scritto

de __________ del 27 agosto 2020 (doc. X+1) ed ha domandato un’ulteriore

proroga, concessa (doc. XI).

1.9. Con osservazioni del 12

ottobre 2020 l’insorgente ha prodotto un rapporto specialistico del 5 ottobre

2020 del dr. med. __________ ed ha preso posizione in merito ai rapporti della __________

(doc. XII). Egli ha ribadito la richiesta di chiarire l’importanza per la __________,

in cifra d’affari, dei mandati ricevuti dall’UAI negli ultimi 5 anni, tramite

produzione agli atti dei relativi bilanci.

1.10. Dopo aver domandato (doc. XIV)

ed ottenuto (doc. XV), una proroga, l’amministrazione il 5 novembre 2020 si è

riconfermata nella sua decisione (doc. XVI).

1.11. L’11 novembre 2020

l’insorgente si è nuovamente espresso in merito (doc. XVIII). Lo scritto è

stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. XIX).

in diritto

in ordine

2.1. L’insorgente fa valere una

violazione del suo diritto di essere sentito, rilevando che la decisione

impugnata è assai ermetica, poco motivata e poco comprensibile. In particolare

non sarebbe chiaro per quale ragione la soluzione adottata non sarebbe

adeguata, semplice ed economica.

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006

nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,

127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.

4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF

126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi

citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con

riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In

concreto questo TCA ritiene che non vi sia alcuna violazione del diritto di

essere sentito e segnatamente del diritto ad ottenere una decisione motivata.

L’amministrazione, seppur succintamente, ha infatti indicato le ragioni per le

quali ha rifiutato di assumersi i costi dei preventivi prodotti da __________,

affermando che non rispondono ai criteri di semplicità, adeguatezza ed

economicità. L’UAI ha inoltre allegato la presa di posizione della __________,

“che è parte integrante della decisione in oggetto”, dove vengono

ampiamente indicati i motivi per i quali non è stata concessa alcuna garanzia

per l’ortesi tibiale destra e staffa d’abduzione, per il rinnovo dell’ortesi

tibiale destra in seguito alla crescita del bambino e per la scarpina

preconfezionata.

Il

ricorrente ha potuto comprendere la motivazione alla base del rifiuto di

riconoscergli la prestazione, tant’è che l’ha ampiamente contestata in sede

giudiziaria con un ricorso a questo Tribunale.

L’amministrazione

ha ulteriormente esplicitato le proprie motivazioni con la risposta di causa

(doc. VI), sulla quale l’insorgente si è nuovamente espresso producendo

ulteriore documentazione (cfr. doc. X, XII e XVIII).

Del

resto, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se

l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a

un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul

diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

Nel

caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Non

va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile

prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile

operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e

procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari

rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata

celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche

sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

Il TCA può

pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se i mezzi di cura (ortesi tibiale destra e staffa di

abduzione; rinnovo ortesi destra causa crescita; scarpina preconfezionata)

figuranti nei preventivi del 3 settembre 2019, 19 novembre 2019 e 10 dicembre

2019 de __________ sono semplici, adeguati ed economici e dunque se i relativi

costi devono essere assunti dall’AI.

2.3. L'art. 8

cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati

d'invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, per

quanto: a. essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o

migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le

mansioni consuete; e b. le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti

siano adempiute.

Il diritto ai

provvedimenti d’integrazione non dipende dall’esercizio di un’attività

lucrativa prima dell’invalidità. Per determinare questi provvedimenti occorre

tener conto della durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8

cpv. 1bis LAI).

Secondo l’art. 8 cpv. 2

LAI il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste

indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o

di svolgimento delle mansioni consuete.

Per l’art. 8 cpv. 2bis LAI

il diritto alle prestazioni previste nell’articolo 16 capoverso 2 lettera c

esiste indipendentemente dal fatto che i provvedimenti d’integrazione siano

necessari o meno per conservare o migliorare la capacità al guadagno o la

capacità di svolgere le mansioni consuete.

L’art. 8 cpv. 3 LAI

rammenta che i provvedimenti d’integrazione sono:

a. i

provvedimenti sanitari;

abis. i

provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale;

b. i

provvedimenti professionali (orientamento, prima formazione professionale,

riformazione professionale, collocamento, aiuto in capitale);

c. ...

d. la consegna di mezzi

ausiliari.

Conformemente alla giurisprudenza

(DTF 143 V 190; STF 9C_439/2012 del 1° ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti;

DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a

raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti

possibili nel caso di specie (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 110 V 102). La

legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia

necessaria e sufficiente (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 142 V 523 consid.

6.3; DTF 139 V 115, consid. 5.1; DTF 115 V 198 consid. 4.e)cc) e 205-206

consid. 4.e)cc). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il

successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 143 V 190,

consid. 2.2; DTF 132 V 215 consid. 3.2.2; DTF 110 V 102 consid. 2; 107 V 88

consid. 2 e 103 V 16 consid. 1b).

Fra i provvedimenti di

integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, prevista la

consegna di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

Per la nozione e una

casistica in merito ai mezzi ausiliari vedi Erwin Murer, Stämpflis

Handkommentar, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG),

Berna 2014, ad Art. 21-21quater, pagg. 850-852.

Questi provvedimenti (il

cui concetto e i cui presupposti sono regolati analogamente anche

nell’assicurazione infortuni e nell’assicurazione militare: “(…) Das UVG und das MVG halten sich weitgehend an den Hilfsmittebegriff

der IV, so dass zur Auslegung ebenfalls die Rechtsprechung und Lehre zu diesen

Versicherungszweigen heranzuziehen ist (z. B. MAESCHI, Art. 21). (…)”

Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 850)) sono molto importanti in

quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute

e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale,

la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 36 n. 1 e 2, pag. 255).

Il marginale 1004 della

Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità

(CMAI) prevede che l’AI fornisce mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed

economico. Sono considerati soltanto i mezzi ausiliari con un rapporto

qualità/prezzo ottimale. L’assicurato non ha diritto al mezzo ausiliario

migliore nel suo caso specifico (sentenza 9C_640/2015 del 6 giugno 2016,

consid. 2.3). Questo concetto è stato ribadito nella DTF 143 V 190, consid.

2.3.

2.4. Fra i diversi provvedimenti

di integrazione previsti dalla LAI vi sono i provvedimenti sanitari per la cura

delle infermità congenite. L’art. 13 cpv. 1 LAI stabilisce che gli assicurati, fino

al compimento dei 20 anni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari

per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA).

Il Consiglio federale

designa le infermità per le quali sono concessi tali provvedimenti. Esso può

escludere le prestazioni se l'infermità è di poca importanza (art. 13 cpv. 2

LAI).

Facendo uso della delega

di competenza di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato l'Ordinanza sulle

infermità congenite del 9 dicembre 1985 (OIC; RS 831.232.21).

Giusta l'art. 1 cpv. 2

OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il

Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite

evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite

giusta l'articolo 13 LAI.

L’art. 2 cpv. 1 OIC

dispone che il diritto nasce con l’inizio dei provvedimenti sanitari, ma al più

presto a nascita avvenuta.

Se

la cura di un’infermità congenita viene assunta perché è necessaria una terapia

precisata nell’allegato, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento; esso

si estende in seguito a tutti i provvedimenti sanitari necessari alla cura

dell’infermità congenita (cpv. 2). Sono reputati provvedimenti sanitari

necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti

validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e

funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).

2.5. In concreto è pacifica la

presa a carico da parte dell’AI del trattamento della patologia congenita n.

182 OIC (piede varo equino congenito), in particolare al piede destro, come da

garanzia di provvedimenti sanitari resa per la cura dell’infermità congenita in

base all’art. 13 LAI (cfr. anche doc. VI, pag. 2, punto 3.1).

Nel caso di specie, la

patologia di cui è affetto il ricorrente è trattata con il metodo “Ponseti”.

Come emerge dalla risposta

di causa e dalla presa di posizione del 5 ottobre 2020 del dr. med. __________

(doc. XII/3), tale trattamento consiste, sin dalla nascita, in interventi e

sedute di manipolazione del piede con applicazione di gessi allo scopo di

correggere la posizione del piede grazie a principi biomeccanici specifici.

Al termine della prima

fase, se necessario, si procede con una tenotomia del tendine d’Achille.

L’ultima fase concerne la

conservazione della correzione con l’uso di un tutore e una barra per mantenere

il piede in abduzione. Si tratta di apparecchiature dotate di scarpette

collegate tra loro da una barretta nominate tutore di tipo Ponseti od altre che

tendono ad evitare la recidiva della deformità, mantenendo la posizione di

correzione ottenuta. L’apparecchio è mantenuto nel bimbo sino all’età di circa 3-4

anni.

Nel caso in esame il dr.

med. __________, accertato che alla fine del trattamento con i gessetti la

correzione ottenuta era soddisfacente, non ha posto l’indicazione per

l’intervento di tenotomia (cfr. doc. XII/3). Egli ha invece posto l’indicazione

di un’ortesi su misura in posizione di ipercorrezione sia del retropiede varo

che dell’avampiede addotto che dell’equinismo e di una stecca su misura per il

mantenimento delle correzioni ottenute (doc. XII/3).

L’UAI non ha riconosciuto i

mezzi di cura su misura confezionati da __________, ma ha stabilito che i mezzi

preconfezionati costituiscono una soluzione semplice, adeguata ed economica per

la fattispecie.

2.6. Secondo il marginale 1215

della Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione

invalidità (CPSI) se sono necessari apparecchi di cura per l’attuazione di

provvedimenti sanitari accordati dall’AI (p. es. inalatori, occhiali correttivi

di anomalie congenite della vista, nebulizzatori, apparecchi per distillare e

cuscini di gomma piuma in caso di mucoviscidosi, sfere e tappeti nonché, ad es.

in caso di gravi disturbi motori come la paralisi cerebrale, Haverich a tre

ruote), le relative spese vanno a carico dell’AI giusta gli articoli 3 LPGA e

12–13 LAI.

Il marginale 1217 CPSI

prevede che gli apparecchi per la cura sono utilizzati su prescrizione medica;

eventualmente sarà necessario presentare un preventivo delle spese vistato dal

medico. Devono essere consegnati apparecchi semplici ed adeguati. Qualora l’uso

ulteriore di un simile apparecchio sia possibile e ragionevole, la consegna è

fatta in prestito. Se possibile, gli apparecchi che saranno presumibilmente

usati soltanto per poco tempo devono essere noleggiati. Le disposizioni

relative alla consegna di mezzi ausiliari si applicano per analogia (p. es.

proprietà, apparecchi più cari del modello usuale, noleggio, uso ulteriore

ecc.) (…).

Va ancora evidenziato che

per l’art. 59 cpv. 3 LAI gli uffici AI possono far capo a specialisti

dell’aiuto privato agli invalidi, ad esperti, a centri d’osservazione medica e

professionale, a servizi specializzati nell’integrazione degli stranieri, a

servizi d’interpretariato interculturale, nonché a servizi di altre istituzioni

preposte alle assicurazioni sociali.

Secondo l’art. 59 cpv. 5

LAI per lottare contro la riscossione indebita delle prestazioni gli uffici AI possono

far capo a specialisti.

A questo proposito, circa

la FSCMA, la Circolare sui mezzi ausiliari in ambito AI (CMAI) prevede, ai

marginali 3009 e seguenti quanto segue.

È compito dell’ufficio AI

verificare che i mezzi ausiliari consegnati siano di tipo semplice e adeguato.

La FSCMA sostiene l’ufficio AI nella procedura di accertamento tecnico dei

mezzi ausiliari (marginale 3009 CMAI).

La FSCMA esegue

accertamenti tecnici su richiesta dell’ufficio AI in particolare per i mezzi

ausiliari seguenti: – elevatori per scale; – misure architettoniche (inclusi

gli adattamenti di bagni); – trasformazione di veicoli; – tecnica ortopedica

(senza scarpe); – carrozzelle; – scooter a partire da 4000 franchi – apparecchi

di comunicazione e di controllo ambientale (compresi gli strumenti di lavoro di

cui al n. 13.01* dell’Allegato OMAI; marginale 3010 CMAI).

Di regola la richiesta di

una seconda offerta è effettuata dall’assicurato o dalla FSCMA (marginale 3011

CMAI).

Fatti

I documenti che l’ufficio

AI deve mettere a disposizione per un accertamento da parte della FSCMA devono

contenere le informazioni seguenti: – genere e evoluzione dell’invalidità; –

mezzi ausiliari di cui l’assicurato ha usufruito fino a oggi e di cui

usufruisce attualmente; – scopo concreto del mezzo ausiliario previsto; –

eventualmente ulteriori informazioni utili (ad es. provvedimenti professionali;

marginale 3012 CMAI).

Dopo la consegna di un

rapporto di accertamento, la FSCMA deve essere in ogni caso informata sulla

decisione (positiva o negativa) dell’ufficio AI (marginale 3013 CMAI).

La FSCMA deve facilitare

il lavoro dell’ufficio AI: – stabilendo in modo obiettivo i bisogni degli

invalidi; – verificando se i mezzi ausiliari consegnati sono di tipo semplice e

adeguato ai sensi della legislazione dell’AI; – motivando sufficientemente le

consegne ritenute non giustificate; – valutando il rapporto qualità/prezzo

delle prestazioni; – esaminando i diversi aspetti di una consegna di mezzi

ausiliari alla luce delle relative disposizioni dell’OMAI e della CMAI; –

restando a disposizione dell’ufficio AI per ulteriori informazioni (marginale

3014 CMAI).

Gli accertamenti della

FSCMA costituiscono solo raccomandazioni. La responsabilità della decisione

incombe all’ufficio AI. Gli assicurati devono essere sempre informati di questo

fatto dai consulenti della FSCMA (marginale 3015 CMAI).

La FSCMA fattura agli

uffici AI gli accertamenti eseguiti in ogni singolo caso (marginale 3016 CMAI).

2.7. In concreto, interpellata in

merito dall’UAI per accertare se i mezzi ausiliari (ortesi tibiale destra e

staffa di abduzione; rinnovo ortesi destra causa crescita; scarpina

preconfezionata) figuranti nei preventivi del 3 settembre 2019, 19 novembre

2019 e 10 dicembre 2019 de __________ vanno posti a carico dell’AI, la __________,

a firma __________, __________, __________, ha ritenuto non dati i presupposti

per l’assunzione dei costi.

La __________ ha

rilevato:

" (…) In

questo periodo, ci stiamo occupando nuovamente di diversi altri casi analoghi

al presente, per diversi A.ti. In tutti questi casi, viene indicato dal medico

curante il trattamento con il metodo Ponseti. Per meglio comprendere le

perplessità ed i problemi riscontrati in queste pratiche, bisogna sapere che il

predetto trattamento Ponseti prevede fondamentalmente dapprima la correzione

della deformazione con gessetti seriali e manipolazioni, fino ad ottenere una

posizione dei piedi più fisiologica possibile. Nel caso l’esito non dovesse

essere del tutto soddisfacente, oltre al proseguimento della terapia con i gessi,

può essere indicato un intervento micro invasivo sotto forma di tenotomia

(incisione con bisturi) del tendine d’Achille. Dopodiché, una volta terminato

il trattamento con i gessi, per consolidare e tutelare il risultato ottenuto a

livello posturale, è indicato l’utilizzo di ortesi o tutori per svariati anni,

onde evitare una recidiva.

Come già nei casi precedenti, in un primo approvvigionamento

la tipologia di ortesi proposta dall’agente esecutore per il trattamento di

questa deformità dei piedi, esula dai canoni AI di una sistemazione semplice,

adeguata e soprattutto economica. Siamo consapevoli che venga trattata, da lui

con la soluzione proposta (che senz’altro può essere ritenuta valida ed

efficace), ma a nostro parere non rispecchia una sistemazione semplice, in

quanto prima di realizzare delle ortesi su misura, ci sarebbero varie altre

soluzioni valide sulla base di prodotti preconfezionati / semilavorati, ideati

appositamente per il trattamento di questa patologia e riconosciute a livello

mondiale come trattamento corrispettivo.

La più diffusa per il metodo Ponseti, è rappresentata da delle

scarpine prefabbricate che vengono offerte unitamente a delle barre d’abduzione

tipo la stecca Alpha-Flex. Queste vengono fornite anche in misura molto

piccola, fin da 70 mm ed arrivano fino alla caviglia; in casi di un piede molto

magro, con l’ausilio di calze specifiche o di apposite imbottiture

supplementari, possono comunque essere utilizzate correttamente. Rammentiamo

che tale sistemazione avrebbe un costo molto inferiore a quanto viene

preventivato ora ed anche in caso di necessario adeguamento alla crescita, il

passaggio alla misura successiva potrebbe avvenire a costi molto contenuti,

comparati sempre con il rifacimento di un’ortesi tibiale su misura ogni 2-3

mesi.

Poiché anche stavolta la scelta del su misura è stata oggetto di

ardue e controverse discussioni con lo stesso agente esecutore, abbiamo voluto

sottoporre finalmente la questione, direttamente al medico prescrivente; cosa

che in casi precedenti purtroppo e malgrado vari tentativi non ci era stato

possibile. (…)

Infine siamo riusciti ad avere un incontro personale con il Dr. __________;

al quale abbiamo approfittato di ribadire ed informare su ciò che sono i

dispositivi e le prassi da seguire per gli assicurati AI.

Gli abbiamo inoltre fatto visionare tutte le soluzioni possibili

per il trattamento di queste casistiche, alcune le conosceva chiaramente già,

per altre ha potuto apprezzare come si sia evoluto il mercato, ma ancora più

sorpreso è rimasto quando si è parlato dei costi che genera l’attuale modus

operandi dell’agente esecutore. In questo frangente respinge chiaramente

l’accusa di essere lui ad obbligare il tecnico a realizzare un prodotto su

misura finché il concetto di trattamento non venga declinato.

L’incontro è stato molto costruttivo e pensiamo che, per i nuovi

casi che seguiranno, sia stata trovata una linea guida comune che prevede, dove

possibile, perlomeno un primo approvvigionamento con dei prodotti

preconfezionati economici, a seguito della terapia con i gessi casomai

prolungata, sempre da valutare comunque caso per caso ed anche in base al

coinvolgimento del contro lato.

Non essendo entrati nello specifico per i casi in valutazione,

abbiamo ricontattato il medico nei giorni successivi (…) Cosciente comunque dei

costi, potrebbe discutere sull’utilizzo delle scarpine preconfezionate al posto

delle ortesi; anche perché a suo dire in Spagna vengono tutti curati con

scarpine preconfezionate unitamente alla staffa d’abduzione e con ottimi risultati.

Quindi lui si baserà su questo studio ed ha voluto sapere da noi, dove reperire

le scarpine preconfezionate.

Non lo abbiamo risentito ma a questo punto, i preventivi del caso

in esame, non rispecchiano una sistemazione semplice adeguata ed economica,

poiché, pur tenendo conto del fatto che il piede al contro lato debba essere

trattato e volendo accogliere il desiderio di utilizzare una staffa

d’abduzione, non può essere condiviso il fatto di partire a default con una

soluzione su misura per il lato destro, senza nemmeno provare se il sistema

prefabbricato tipo quello della ditta Semeda, con le scarpine prefabbricate

compatibili alla staffa d’abduzione Alpha-Flex, fosse funzionale.

Vale a dire, che tale sistemazione, a confronto del costo della

prima fornitura realizzata ad un prezzo di CHF 2'792.80 IVA inclusa, sarebbe

costata soltanto l’importo totale di CHF 908.30 IVA inclusa, senza ancora

pensare alla sostituzione a causa crescita, dove un paio di scarpine montate

costa CHF 344.25 contro i CHF 2'167.82 per il repentino rinnovo della sola

ortesi unilaterale su misura al quale si aggiunge ancora il costo di un sandalo

al contro lato.

Non volendo asserire che per tutti i casi questa dovrebbe essere

la sistemazione più indicata, nello specifico non possiamo suggerire una presa

a carico degli interi importi da parte dell’AI, senza una prova che una

soluzione prefabbricata non sia stata adatta nel caso dell’A.

Conclusione

Non ci sono dubbi sulla necessità dell’A di beneficiare di ortesi

e proseguire il trattamento. Sulla base della garanzia nel frattempo rilasciata

per provvedimenti sanitari necessari per la cura dell’infermità congenita cifra

182, i requisiti per l’ottenimento degli apparecchi risultano assolti.

Per quanto descritto però, crediamo che l’UAI possa avere tutte le

motivazioni ed i mezzi per riconoscere solamente una sistemazione semplice ed

adeguata sotto forma del sistema prefabbricato, come quello della ditta Semeda,

composto dalle scarpine prefabbricate e la staffa d’abduzione Alpha-Flex, per

un importo totale di CHF 908.30 IVA inclusa.

Solo dietro presentazione di un nuovo preventivo in questo senso

da parte dell’agente esecutore che annulla e sostituisce l’offerta __________,

nonché di una nuova offerta per un paio di scarpine preconfezionate con

montaggio per via della crescita (in sostituzione delle offerte __________) può

essere proposta l’assunzione dei costi a complemento della cura per l’infermità

congenita cifra 182, nell’ambito della CPSI marginale 1215.

(…).

Qualora non si trovasse un accordo con l’agente esecutore, perché

ha fornito già i mezzi senza rispettare né la prassi né i canoni AI del

semplice ed adeguato e tantomeno una decisione, riteniamo ci sarebbero i

presupposti per riconoscergli le predette sistemazioni, sotto forma di

contributi pari a CHF 908.30 IVA inclusa (per un sistema prefabbricato

completo) e CHF 344.25 IVA inclusa (per la sostituzione di entrambe le

scarpine), sempre nell’ambito della CPSI marginale 1215.” (pag. 60 e seguenti

incarto AI)

In sede di osservazioni al

progetto di decisione, l’insorgente ha prodotto un referto del 12 febbraio 2020

del dr. med. __________, __________ presso l’Istituto __________ di __________,

che ha affermato:

" (…) RI 1

ha eseguito il “metodo Ponseti” che prevede la confezione di gessetti seriale

che vanno cambiati una volta a settimana.

Alla fine del trattamento con i gessetti, abbiamo deciso di non

eseguire l’intervento chirurgico di tenotomia del tendine d’Achille, motivo per

cui, è stato deciso di posizionare un’ortesi tibiale confezionata su misura e

mirata, per evitare la recidiva dell’equinismo del retropiede.

Come ben conosciuto e protocollato il “metodo Ponseti” prevede

l’utilizzo di una barra mirata ad unire entrambi i piedi, mantenendo il piede

corretto in rotazione esterna di 70°, mentre il piede controlaterale fissato a

30° gradi.

L’unico modo meccanico ed efficace per ottenere queste rotazioni

mirate ad evitare le recidive è attraverso questa barra.

Logicamente durante la crescita verrà rivalutata la necessità o

meno di continuare ad utilizzare un’ortesi tibiale su misura sul piede destro,

ma riteniamo necessario per il momento visto gli ottimi risultati ottenuti, di

continuare con le stesse procedure” (pag. 92-93 incarto AI)

In data 8 aprile 2020 la __________

ha prodotto una presa di posizione di 8 pagine, osservando:

" (…) Per

fugare ogni suo dubbio a riguardo, il sottoscritto, informa di essere in

possesso del diploma in ortopedia tecnica, con ormai quasi ventennale

esperienza in questo ambito, acquisita e maturata in vari laboratori ortopedici

ed aziende di riabilitazione in Svizzera ed in Germania, collaboranti con

cliniche universitarie, ospedali di medicina acuta, di ortopedia, di

riabilitazione nonché innumerevoli studi medici specializzati in ortopedia,

chirurgia, pediatria ed altrettanti innumerevoli istituti sociosanitari.

(…).

(…) l’approccio tecnico che ha il tecnico ortopedico in questione,

tra l’altro titolare della ditta __________, verso i clienti è ammirevole.

Questo perché egli è predisposto ad offrire sempre la soluzione migliore

possibile del caso. Ma sta proprio lì il problema, perché nonostante sia ben

consapevole dei margini e delle regole ai quali deve sottostare quando fornisce

mezzi ausiliari ad assicurati aventi diritto a prestazioni AI, con la “scusa”

dell’indicazione medica (che sì certifica indubbiamente il reale fabbisogno di

trattamento, indica una tipologia di mezzo e permette all’AI di assumersi dei

costi, però non è da equiparare con un diritto ad una qualsiasi prestazione),

mette ogni volta in conto di andare in conflitto con una delle condizioni di

base dell’AI, l’obbligo di fornire mezzi semplici, adeguati ed economici, con

un ottimo rapporto tra prestazione e costo (marg. 1004 CMAI).

(…) sia la soluzione preventivata, sia quella da noi ipotizzata

come alternativa, includono questa componente identica e quindi in termini di

funzionalità e per così dire adeguatezza, non c’è differenza. Anzi, se vogliamo

puntualizzare anche questo, essendo di regola le scarpine preconfezionate

leggermente più basse delle ortesi tibiali, permettono un eventuale regolazione

più mirata nella dorsiflessione dell’articolazione tibiotarsica.

(…).

Si contesta esclusivamente che, nonostante l’agente esecutore sia

stato sensibilizzato innumerevoli volte su questo tema, sono state fornite

dallo stesso fornitore in un primo approvvigionamento (nel quale nessun

documento medico parla di particolare gravità della deformazione, né,

fortunatamente, la presenza di altre patologie), ortesi su misura che, per il

loro costo, eccedono di gran lunga dal concetto AI del “… semplice, adeguato ed

economico…” (marg. 1004 CMAI) malgrado esistano soluzioni preconfezionate con

la medesima funzionalità, che tecnicamente rispecchierebbero appieno le

indicazioni mediche dello specialista (ma ad un costo decisamente inferiore) e,

lo ribadiamo, che non vengono nemmeno apportate delle motivazioni

ripercorribili così da poterlo ugualmente considerare giustificato

l’approvvigionamento su misura individuale, per il caso specifico.

Ciò che l’avvocato sembra temere quale perdita di tempo, che a suo

parere da persona ovviamente non pratica nella materia, metterebbe a rischio la

guarigione (ricordiamo si tratta di una deformità abbastanza frequente nei

neonati e nella maggior parte dei casi con prognosi fausta, riducibile del

tutto) in realtà sarebbero 2-4 settimane su una durata media di trattamento del

piede equino varo adotto supinato congenito di solitamente 4 anni (208

settimane), in cui l’approvvigionamento dell’A, con un qualcosa di

preconfezionato, comunque adeguato, dimostrerebbe che funziona o, in caso

contrario, fornirebbe la prova verificabile che una soluzione realizzata su

misura individuale è l’unica che debba essere considerata. Tutto questo, senza

correre un reale rischio di peggiorare in un lasso di tempo così breve la

situazione clinica né di trovarsi con dei costi scoperti, perché le spese da

sostenere per questa valutazione, in presenza della garanzia per provvedimenti

sanitari rilasciata, andrebbero a carico dell’AI, trattandosi di mezzi

approvati ed utilizzati in tutto il mondo e di conseguenza le possibilità di

una buona riuscita sono realmente esistenti.

In merito a questo è anche da evidenziare che il legale ritiene

non siano state “…prese in debita considerazione (anche) le necessità

dettate dalla rapida crescita che non consentono esperimenti…” quando in

realtà i tutori preconfezionati permettono di essere adattati o addirittura

sostituiti con la misura successiva in un battibaleno.

(…) Come già scritto nella stessa, non abbiamo più risentito il

dott. __________ per il caso specifico, ma ci siamo appoggiati su quanto

comunicatoci con la sua mail del 16 dicembre 2019, pervenutaci prima dell’allestimento

della perizia del caso, nella quale ci ha comunicato: “…Quindi tutti e tre i

casi su cui mi ha chiesto e anche quelli prossimi avranno sempre bisogno

della staffa unendo entrambi i piedi, anche se solo uno sia affetto, come

indicato dal metodo Ponseti, che noi pratichiamo in sede. Possiamo invece

discutere sul tipo di stecca. Eventualmente dovremmo provare quelle

preformate tipo __________ o __________ che sono consapevole che costano di

meno, ma bisognerà contattare il distributore e vedere se possiamo averle nel

mercato. A __________ usano solo quelle con ottimi risultati.”. (N.b.

sottolineature apportate da noi). Alla mail da parte del medico era inoltre

stata allegata l’immagine qui a destra, che mostra esattamente la tipologia di

ortesi preconfezionate in questione come soluzione da privilegiare in un primo approvvigionamento.

(…).

Bisogna partire dal presupposto che le nostre perizie tecniche,

per legge (CMAI 3° parte), sono finalizzate a dare un quadro sufficientemente

esaustivo della situazione e nello specifico della proposta di

approvvigionamento con mezzi ortopedici, ma ne costituiscono solo delle

raccomandazioni, l’incombenza a decidere rimane pur sempre ed

esclusivamente dell’UAI (marg. 3015 CMAI).

(…).

Noi nella nostra perizia abbiamo fatto riferimento ai prodotti

della Semeda come esempio, rispecchiando essi il concetto di tutori più

classici del caso. Ma non per quello l’UAI li debba indicare, anzi non gli

compete e davanti alla vastità dei prodotti possibili, come mostra anche il

prodotto diverso, menzionato del medico, è corretto che rimanga a discrezione

di quest’ultimo scegliere insieme all’agente esecutore quello che ritengono più

indicato. (…)

Proseguendo nella lettura delle argomentazioni del legale, il

fatto che i mezzi in questione siano già stati forniti non ne costituisce una

ragione per doverli riconoscere. Anzi, in casi come questo, come regolamentato

chiaramente nella convenzione tariffaria (Art. 2 par. 5) tra l’associazione

svizzera dei tecnici ortopedici (ASTO, oggi ORS) alla quale è associata la

ditta __________ e le assicurazioni sociali, rappresentati dall’UFAS, il

fornitore deve comunicare l’UAI la relativa urgenza del trattamento e chiedere

un preavviso favorevole prima di procedere alla consegna (cosa che non lo

Considerandi

esonera comunque di consegnare dei mezzi che entrano nei criteri per un

rimborso). Se non lo fa e procede lo stesso ad una qualsiasi prestazione, lo fa

a proprio rischio e pericolo imprenditoriale.

Sorprende inoltre, che viene riportato dal legale dell’A, che la

famiglia abbia sostenuto le spese per le ortesi. Qui si tocca un argomento

dolente, perché se il fornitore propone e fornisce consapevolmente dei mezzi,

che rischiano di non rispecchiare, per le circostanze del caso, i criteri di

rimborso, senza informare la famiglia debitamente di questo e del fatto che ci

sarebbero delle alternative equivalenti, ma più economiche, il suo procedere

non è più tanto nobile e si comprende pienamente se dalla parte della famiglia,

a risposta dell’assicurazione avvenuta, si creano dei disagi e malumori. Non

per questo i genitori dovrebbero prendersela con l’AI o con il nostro servizio

che devono applicare le varie disposizioni legali, ma in primo luogo con chi

gli ha fornito dei mezzi, trascurando saldamente il lato amministrativo ed i

doveri che ha a riguardo, non solo nei confronti del piccolo paziente, ma anche

nei confronti dell’Assicurazione Invalidità e della comunità che ne fa da

garante.

In questo frangente è il nostro dovere far notare che per legge,

il fornitore non può fatturare la differenza di prezzo all’A., risultante da

un’indennità parziale all’assicuratore, se preventivamente non esplicitamente

convenuto (marg. 1027 CMAI).

(…).

. Si tratta di un primo approvvigionamento, iniziato sin da subito

in connessione al trattamento medico terapeutico. Dunque ne risulta un lungo orizzonte

di trattamento che, per la tipologia della deformità, lascia auspicare un

decorso favorevole sino alla completa correzione della mia postura.

. Bambino sano senza patologie secondarie risultanti dalla

documentazione medica acquisita agli atti.

. Non risulta all’incarto un’entità particolarmente grave della

patologia, al contrario risulta che sia colpito maggiormente il piede destro,

mentre per il piede sinistro il medico parla di “…ortesi d’accompagnamento.”

nella prescrizione medica e la deformità dello stesso è “limitata” ad un

avampiede adotto che, se fosse isolato come patologia, non costituirebbe

nemmeno un motivo per il riconoscimento dei costi per la cura. Solo per la

presenza dell’IC confermata al lato destro può essere considerato il suo coinvolgimento.

. Non sono state apportate delle motivazioni o prove per cui un

approvvigionamento a base di un prodotto semilavorato o preconfezionato non

sarebbe potuto funzionare ed in assenza di ciò, l’AI non può fare altro che non

considerare i mezzi consegnati una sistemazione semplice, adeguata ed

economica, in linea con i dispositivi AI.

. La possibile alternativa da noi ipotizzata invece ne è in linea,

come anche le indicazioni mediche specialistiche di trattamento del caso.”

(pag. 103 incarto AI)

In sede di ricorso

l’assicurato ha prodotto una presa di posizione del 16 giugno 2020 de __________,

che ha affermato:

" (…) Dopo

avere attentamente letto la documentazione in mio possesso Le comunico che

condivido integralmente la Sua opposizione alla decisione AI, decisione basata

su una perizia tecnica che a mio modo di vedere tale non è.

Infatti a mio sapere il perito non ha mai visto il bambino da me

approvvigionato con le ortesi, su precisa richiesta e in concerto con il Dr. __________

e il team della chirurgia/ortopedia pediatrica dell’Ospedale __________ di __________.

Ho eseguito personalmente il calco per l’ortesi in ospedale, in occasione del

penultimo gessetto correttivo approntato dal medico, in sua presenza e

discutendo l’esatta posizione del piedino del bimbo. In seguito ho collaudato

l’ortesi con il Dr. __________ per verificarne l’efficacia.

Contesto l’affermazione che il Dr. __________ non fosse a

conoscenza di altri mezzi/ortesi per il trattamento del piede torto; in questo

caso specifico come in altri casi di una certa gravità di posizione all’inizio

del trattamento mi è stata richiesta espressamente il tipo di ortesi eseguita.

Mi permetto di indicare, il Dr. __________ lo confermerà, che il

trattamento ha dato ottimi risultati.

In quanto all’affermazione che sarei stato poco collaborativo mi

sento di affermare che piuttosto sono stato volutamente escluso dal colloquio

citato nella perizia, colloquio da me proposto e caldeggiato.

Riassumendo in modo veloce il mio pensiero:

- Le ortesi

eseguite sono quelle richieste dal Dr. __________, che sapeva esattamente cosa

avrei prodotto

- Le ortesi hanno dato ottimi risultati

- La famiglia è soddisfatta del trattamento

- Ho agito

secondo scienza e coscienza, cercando di dare tutta l’assistenza che mi

compete.

- Tra me e

il Dr. __________ intercorrono tuttora ottimi rapporti e ci collaboro

regolarmente. L’affermazione secondo la quale io mi nasconderei dietro un “l’ha

detto il dottore” è assolutamente non veritiera

- Ritengo le

perizie prolisse e assolutamente prive di riferimenti tecnici riguardo

morfologia, anatomia e posizione del piedino. Piuttosto trovo fuori luogo la

descrizione di eventuali interventi chirurgici.

__________ presso la ditta __________, __________, allegata).”

(doc. A2)

Alla risposta di causa

l’UAI ha allegato una presa di posizione del 13 luglio 2020 della __________,

la quale ha affermato:

" (…) Nello

specifico si tratta di informazioni sul metodo Ponseti, che prevede diverse

fasi nel trattamento; iniziando dalle manipolazioni e gessetti seriali,

eventuale intervento di tenotomia del tendine d’Achille, posizionamento di

tutori. Fra questi ultimi sono previste le scarpine preconfezionate unitamente

alla staffa d’abduzione e l’ortesi tibiale tipo Dennis Brown.

Entrambi i mezzi vengono applicati sia per il trattamento che per

il mantenimento, con la differenza che l’ortesi tibiale prevede una costruzione

rigida in materiale termoplastico, realizzata in ipercorrezione. In questo caso

si rende superfluo l’impiego della staffa d’abduzione, studiata per influenzare

e dare, con la regolazione, una maggiore correzione; cosa che non può avvenire

in una costruzione rigida.

Per cui riteniamo che le scarpine preconfezionate con la staffa

d’abduzione possano essere impiegate già dall’inizio del trattamento dopo il

posizionamento dei gessetti seriali, ma anche per il successivo mantenimento,

soprattutto se non viene eseguito un intervento.

Troviamo giustificato l’impiego dell’ortesi tibiale rigida, in

sostituzione del gesso, nel momento in cui viene eseguito un intervento di

tenotomia, nonostante per l’AI la sistemazione semplice ed adeguata siano

comunque i gessi. Questo per una migliore gestione da parte della famiglia, per

l’igiene personale ed anche per il fatto di agevolare il ricambio della

medicazione.

L’intervento di tenotomia del tendine è comunque mininvasivo ed

effettuato ambulatorialmente, ma non viene sostituito dall’uso di un’ortesi su

misura. Una volta stabilizzatasi la situazione dopo l’intervento si può passare

nuovamente alle scarpine preconfezionate, che risultano la sistemazione

semplice, adeguata ed anche economica.

Come già citato in altri paesi europei vengono impiegate le

scarpine preconfezionate dall’inizio alla fine del trattamento e con buoni

risultati. Trattamento che ricordiamo dura fino ai 4/5 anni d’età, per questi

piccoli assicurati, per cui non si può parlare di esperimenti, perché il lasso

di tempo è sufficiente per permettere di individuare il percorso da seguire,

senza arrecare danni, anche perché in questi casi la diagnosi è sempre fausta,

ancor di più se non c’è necessità di eseguire l’intervento di tenotomia. Quindi

nel momento in cui un piccolo assicurato inizia a verticalizzarsi e poi

camminare la patologia si risolve.

Con questo crediamo di non dire delle eresie, nonostante non siamo

medici e non vogliamo nemmeno sostituirci a loro o sminuirli.

In definitiva rimaniamo dell’idea che le scarpine preconfezionate

con la staffa d’abduzione rispecchi sempre la sistemazione semplice, adeguata e

soprattutto economica, ad eccezione del periodo in cui vi è l’intervento.

Non è corretto che l’impiego dell’ortesi tibiale su misura arrechi

un risparmio dell’AI, facendo evitare i costi per la presa a carico

dell’intervento, perché se consideriamo che in media ogni sei mesi, questa a

causa crescita verrebbe sostituita ad un costo superiore a 2000 CHF,

unilateralmente, per almeno quattro anni, non sembra economica” (doc. VI/1)

Il 27 agosto 2020 __________

ha affermato:

" (…) Come

già accennato ribadisco che chi decide il tipo di trattamento a seguire è

esclusivamente il medico, in questo caso il Dr. __________, con il quale ho

eseguito i calchi per le ortesi e verificato in seguito l’efficacia delle

stesse.

A mio parere il tipo di ortesi da applicare variano da caso in caso

e il Dr. __________ sa perfettamente quale scegliere, e noi siamo in grado di

fornire i diversi tipi di ortesi richiesti dal preconfezionato al

personalizzato su calco in gesso.

Nelle varie perizie a me sottoposte per conoscenza, noto che non

si parla mai del caso specifico di RI 1 e, non vorrei sbagliarmi, il bimbo non

è mai stato visto e valutato dal perito estensore della perizia. Infatti non

c’è mai un accenno specifico alla morfologia dei piedi di RI 1. (…)” (doc. X/1)

Il 5 ottobre 2020 il dr. med.

__________ ha scritto al rappresentante dell’assicurato, il quale gli aveva

chiesto di indicare i termini per cui nel caso concreto del piccolo ricorrente

l’ortesi su misura andava preferita ad una preconfezionata, affermando:

" (…)

Il paziente in oggetto presenta una diagnosi di

“piede equino varo adotto supinato congenito a destra ed

avampiede adotto e supinato congenito a sinistra”,

per il quale è seguito presso il nostro servizio di __________ ed

è stato trattato con il metodo Ponseti.

Questo metodo prevede la confezione di gessetti seriali che vanno

sostituiti una volta a settimana fino ad ottenere la correzione della

morfologia dei piedi. Alla fine del trattamento con gessetti, si valuta se

eseguire un intervento di tenotomia del tendine d’Achille per la correzione

finale dell’equinismo o l’applicazione di ortesi su misura.

Nel caso di RI 1, a fine del trattamento con gessetti, la

correzione ottenuta era soddisfacente, motivo per il quale non ho posto

indicazione per intervento di tenotomia. Per mantenere la correzione ottenuta

grazie ai gessetti, ed evitare un accorciamento del tendine d’Achille, ho posto

l’indicazione di un’ortesi su misura in posizione di ipercorrezione sia del

retropiede varo, che dell’avampiede addotto che dell’equinismo.

D’altra parte, come indicato e protocollato dal metodo Ponseti, è

necessario utilizzare una barra mirata ad unire entrambi i piedi mantenendo il

piede corretto in rotazione esterna di 70° ed il piede controlaterale fissato a

30°. Per garantire una correzione soddisfacente senza rischio di recidiva il

trattamento con ortesi dev’essere eseguito fino ai 4-5 anni di età, questo dato

dipende dallo sviluppo del paziente.

Nel caso specifico di RI 1 la necessità di una stecca su misura

per il mantenimento delle correzioni ottenute è necessaria, lo stesso non è

garantito con una scarpa preconfezionata.

RI 1 viene visto regolarmente presso l’ambulatorio di __________

per garantire che la sua crescita sia in proporzione all’ortesi su misura. I

risultati ottenuti clinicamente, fino ad oggi confermano la mia scelta di

trattamento.

Per quanto riguarda lo scritto dell’__________ mi limito nella

descrizione sopracitata del trattamento posto a RI 1.” (doc. XII/3)

2.8

In concreto, per i motivi che

seguono, questo Tribunale non può confermare la decisione dell’UAI.

Entrambe le soluzioni, sia

quella adottata dal medico curante, dr. med. __________ di mezzi ausiliari su

misura, sia quella indicata dall’UAI di mezzi ausiliari preconfezionati sono

adeguate (cfr. anche presa di posizione della __________ dell’8 aprile 2020: “[…]

sia la soluzione preventivata, sia quella da noi ipotizzata come alternativa,

includono questa componente identica e quindi in termini di funzionalità e per

così dire adeguatezza, non c’è differenza”).

In generale, le ortesi e le

stecche preconfezionate/prefabbricate sono inoltre maggiormente semplici ed economiche

rispetto a quelle su misura come proposte dal dr. med. __________ (cfr. presa

di posizione del 30 dicembre 2019 della __________: CHF 908.30 IVA inclusa per

un sistema prefabbricato completo e CHF 344.25 IVA inclusa per la sostituzione

di entrambe le scarpine in luogo dei preventivi di fr. 2'792.80 per un’ortesi

della gamba-piede destro, un modello di gesso, prima consegna, una staffa di abduzione

Alpha Flex ed il montaggio della stessa, di fr. 2'167.82 per il rinnovo

dell’ortesi a destra in seguito alla crescita del bambino e di fr. 184.51 per

un sandalo sinistro per la staffa Alpha Flex).

Tuttavia l’amministrazione

non ha effettuato alcun accertamento medico per stabilire se, nel

preciso caso di specie, e non solo in generale, la soluzione adottata dal dr.

med. __________ era necessaria, come da lui sostenuto (cfr. da ultimo lo

scritto del 5 ottobre 2020: “[…] Per mantenere la correzione ottenuta grazie

ai gessetti, ed evitare un accorciamento del tendine d’Achille, ho posto

l’indicazione di un’ortesi su misura in posizione di ipercorrezione sia del retropiede

varo, che dell’avampiede addotto che dell’equinismo (…) nel caso specifico di RI

1.

la necessità di una stecca su misura per il mantenimento delle correzioni

ottenute è necessaria”) ed in particolare se era l’unica possibile, oppure

se quella proposta dall’UAI era sufficiente. L’assicurato non ha infatti

diritto alla migliore soluzione possibile nel suo caso specifico (sentenza

9C_640/2015 del 6 giugno 2016, consid. 2.3), bensì, tra due soluzioni

possibili, a quella necessaria ma anche sufficiente (DTF 143 V 190

consid. 2.3 e DTF 142 V 523 consid. 6.3) e che si trova in un rapporto ragionevole

con i costi preventivati (sentenza 9C_640/2015 del 6 giugno 2016, consid. 2.3).

In una sentenza

9C_279/2015 del 10 novembre 2015, al consid. 3.1, a proposito di una protesi

tibiale, il Tribunale federale ha rammentato che “Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais

de renouvellement d'une prothèse tibiale doit répondre aux critères de

simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui

sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part,

que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et

apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe

un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte

tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier.“ Al consid. 4.2. il Tribunale federale ha

poi affermato che la questione da risolvere non è quella di sapere se il mezzo

ausiliario di cui è stato chiesto il rimborso risponde in maniera maggiormente

appropriata alla situazione della ricorrente, ma di sapere se i criteri di

semplicità e adeguatezza sono adempiuti, alla luce delle circostanze di fatto e

di diritto del caso particolare (“La question qu'il convient de

résoudre en l'espèce n'est toutefois pas de savoir si le pied prothétique

"Echelon" répond de manière mieux appropriée à la situation de la

recourante, mais de savoir si les critères de simplicité et d'adéquation sont

remplis, eu égard aux circonstances de fait et de droit du cas particulier”).

Per poter stabilire se

l’assicurato ha diritto, nel preciso caso di specie, ad ortesi e stecche su

misura e non a un sistema preconfezionato/prefabbricato, è necessaria una

valutazione specialistica (cfr. DTF 143 V 190, consid. 6.1).

In concreto l’UAI si è

limitata ad acquisire il parere della __________, che ha competenze in ambito tecnico

(cfr. marginale 3009 CMAI), senza tuttavia né interpellare il medico curante

specialista, dr. med. __________, circa le eventuali particolarità del caso di

specie e circa il motivo per il quale il piccolo RI 1 necessiterebbe di

soluzioni su misura e, soprattutto, senza sottoporre la fattispecie par un

parere specialistico in ambito sanitario alla propria medico SMR, dr.ssa med. __________,

FMH pediatria, che si è espressa unicamente in merito al riconoscimento

dell’infermità congenita e della fisioterapia (pag. 47 incarto AI), ma non in

relazione alla eventuale necessità di utilizzare mezzi di cura su misura in

luogo di quelli preconfezionati/prefabbricati.

In assenza di qualsiasi

valutazione medica relativa al caso concreto, non è possibile confermare

la decisione impugnata. Non va del resto dimenticato che anche

l’amministrazione rammenta come, in generale, “rimane aperta la possibilità

di prevedere altre soluzioni qualora i mezzi di cura preconfezionati non siano

applicabili” (doc. XVI).

Per poter valutare, con la

necessaria tranquillità, l’intera fattispecie, in un caso come quello in esame,

dove il medico curante sostiene che, perlomeno in un primo tempo, i mezzi di

cura su misura sono necessari (doc. XII/3), occorre procedere con un

approfondimento medico atto a stabilire se le misure proposte dall’UAI sono

invece sufficienti.

2.9

Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il

Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando precedente, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,

si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione - alla quale compete in

prima battuta accertare lo stato di salute dell’interessato - affinché metta in

atto gli accertamenti specialistici necessari al fine di chiarire definitivamente

la questione relativa al diritto al rimborso dei mezzi di cura necessari nel

caso concreto (cfr. DTF 143 V 190).

Ne

discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi, la decisione

impugnata annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché dapprima

interpelli il medico curante dr. med. __________ in merito al caso di specie ed

in seguito sottoponga il caso al medico SMR specialista in pediatria per

un’attenta valutazione del caso concreto.

In

queste condizioni, alla luce della necessità per l’amministrazione di

effettuare ulteriori accertamenti, le prove richieste dal ricorrente,

segnatamente l’importanza in cifra d’affari dei mandati ricevuti dall’UAI negli

ultimi 5 anni dalla __________ e l’audizione o la richiesta di un rapporto

scritto al dr. med. __________, diventano superflui.

Va a questo proposito

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.

274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II

469.

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344

consid. 3c e riferimenti).

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: cfr.

STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid.

5.

con rinvio alla DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr.

500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione invalidità per

ulteriori accertamenti.

2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio assicurazione invalidità, che verserà al ricorrente fr.

1'800 (IVA inclusa) di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti