32.2020.66
Metodo misto di calcolo dell'invalidità. Ricorso accolto (modifica del reddito da invalido per la parte salariata) con riconoscimento del diritto a 1/2 rendita
9 settembre 2020Italiano10 min
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.66
rg/gm
Lugano
9 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 maggio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 15 maggio 2020, in
relazione alla domanda di prestazioni presentata nel giugno 2014, esperiti
accertamenti medici nonché un’inchiesta per persone occupate nell’economia
domestica, in applicazione del metodo misto l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1
il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) da giugno a
dicembre 2018 e ad un ¼ di rendita (grado d’invalidità del 48%) a contare dal 1.
ottobre 2019;
- contro la suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Censurando le
valutazioni mediche (SMR) e quelle economiche (consulente IP) poste alla base
dell’avversato provvedimento, postula il riconoscimento di una ½ rendita (grado
AI 52%) senza indicarne (nel petitum) la decorrenza;
- con la risposta di causa
l’amministrazione – dopo aver
nuovamente sottoposto il caso al medico SMR (che con annotazione 23 giugno 2020
si è riconfermato nelle precedenti sue valutazioni, cfr. IV-2), sulla scorta
della nuova valutazione della consulente IP
(che da parte sua ha in
particolare evidenziato come .i ritiene che vada rivisto il reddito da
invalido considerato a suo tempo dal SP in quanto l’Assicurata non può più
svolgere la propria abituale professione di infermiera (nella quale aveva
affinato le proprie competenze tecnico-pratiche). In effetti, in attività
adeguata che riguarda lo stesso settore le competenze che può spendere non sono
altrettanto specializzate ma restano ad un livello di attività pratiche come la
cura della persona, l’elaborazione di dati, l’amministrazione e l’uso di apparecchiature
elettroniche. Alla luce di quanto precede, ritengo pertanto più corretto un
reddito RSS 2018 settore sanità socialità 86-88, livello 2, donne CHF 5'170” – ha riconosciuto che l’assicurata ha
diritto ad una ½ rendita per un grado del 52,2% a far tempo dall’ottobre 2018;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità con-genita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia
ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa
essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo
l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso in cui l’assicurato svolga (o comunque svolgerebbe
in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, è
applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita
un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda
del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il cpv. 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività
lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte
dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei
due ambiti. Questo metodo di graduazione dell'invalidità (metodo misto) è stato
dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146; STFA I 276/05 del
24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pp. 54ss; STF I 156/04
del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pp. 151ss). Gli
artt. 27 OAI (nozione di mansioni consuete) e 27bis cpv. 2 - 4 OAI (calcolo
dell’invalidità secondo il metodo misto) sono stati modificati con effetto
dal 1. gennaio 2018 (sul nuovo modello di calcolo cfr. STCA 32.2018.142 del 27
novembre 2019, 32.2017. 180 del 20 giugno 2018, 32.2017.153 del 22 agosto
2018; STF 8C_21/2018, 9C_553/2017, 8C_462/2017).
Nel
nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI
prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7
capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli
usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari. Il nuovo
art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7
capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività
svolta nella comunità. L’art. 27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo
del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo
le modalità seguenti: il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire
esercitando l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto
invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a
tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno percentuale è ponderata in
funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto
invalido (lett. b). Per l’art. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado
d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota
percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento
delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto
invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il
grado d’occupazione di cui al capoverso 3 lettera b e un’attività lucrativa
esercitata a tempo pieno.
Con la
modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle
mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica
(Leuenberger – Maro, Changements dans la méthode mixte, in Sécurité sociale
1/2018 pp. 40ss, 45-46). Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la
modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015
e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come
deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta
domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale;
- nel caso
concreto – considerati gli atti medici ed economici al-l’inserto, se da un lato
la situazione medica risulta essere stata correttamente vagliata e valutata in
sede amministrativa, dal-l’altro, contrariamente a quanto ritenuto nella
decisione impugnata, appare corretto considerare quale reddito da invalido –
come sostenuto nel gravame e come riconosciuto anche dalla consulente IP in
sede ricorsuale (cfr. la citata annotazione sub IV-1) – il salario statistico
di cui alla Tabella TA1 skill level, don-ne, livello di competenze 2, ciò che
tiene conto della formazio-ne, delle conoscenze e dei limiti funzionali e del
fatto quindi che la capacità residua dell’interessata può essere messa a frutto
non in attività complesse (categoria 3) ma unicamente in attività pratiche come
cura della persona, elaborazione di dati, amministrazione e uso di
apparecchiature elettroniche (categoria 2);
- in simili
circostanze, come esposto nella risposta di causa (pp. 2-4), applicando
correttamente i dati statistici di cui sopra e considerato il grado
d’impedimento nelle attività domestiche, si ha che l’assicurata presenta
un’invalidità pensionabile (solo) a far tempo da ottobre 2018, ossia
un’incapacità al guadagno del 52.2% (63.9% per la parte salariata [50%] e 40.5%
per la parte casalinga [50%]);
- il ricorso merita pertanto
accoglimento nel senso che all’assicurata va riconosciuto il diritto ad una ½
rendita dal 1. ottobre 2018;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della
vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.
- vincente in causa e
patrocinata da un avvocato, la ricorrente ha diritto alla rifusione di congrue
ripetibili che appare giustificato quantificare in fr. 1'800.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 15 maggio
2020 è annullata e riformata nel senso che RI 1 ha diritto ad una mezza rendita
d’invalidità dal 1. ottobre 2018.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800
per ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti