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Decisione

32.2020.66

Metodo misto di calcolo dell'invalidità. Ricorso accolto (modifica del reddito da invalido per la parte salariata) con riconoscimento del diritto a 1/2 rendita

9 settembre 2020Italiano10 min

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

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Incarto

n.

32.2020.66

rg/gm

Lugano

9 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 maggio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione 15 maggio 2020, in

relazione alla domanda di prestazioni presentata nel giugno 2014, esperiti

accertamenti medici nonché un’inchiesta per persone occupate nell’economia

domestica, in applicazione del metodo misto l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1

il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) da giugno a

dicembre 2018 e ad un ¼ di rendita (grado d’invalidità del 48%) a contare dal 1.

ottobre 2019;

- contro la suddetta decisione

s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Censurando le

valutazioni mediche (SMR) e quelle economiche (consulente IP) poste alla base

dell’avversato provvedimento, postula il riconoscimento di una ½ rendita (grado

AI 52%) senza indicarne (nel petitum) la decorrenza;

- con la risposta di causa

l’amministrazione – dopo aver

nuovamente sottoposto il caso al medico SMR (che con annotazione 23 giugno 2020

si è riconfermato nelle precedenti sue valutazioni, cfr. IV-2), sulla scorta

della nuova valutazione della consulente IP

(che da parte sua ha in

particolare evidenziato come .i ritiene che vada rivisto il reddito da

invalido considerato a suo tempo dal SP in quanto l’Assicurata non può più

svolgere la propria abituale professione di infermiera (nella quale aveva

affinato le proprie competenze tecnico-pratiche). In effetti, in attività

adeguata che riguarda lo stesso settore le competenze che può spendere non sono

altrettanto specializzate ma restano ad un livello di attività pratiche come la

cura della persona, l’elaborazione di dati, l’amministrazione e l’uso di apparecchiature

elettroniche. Alla luce di quanto precede, ritengo pertanto più corretto un

reddito RSS 2018 settore sanità socialità 86-88, livello 2, donne CHF 5'170” – ha riconosciuto che l’assicurata ha

diritto ad una ½ rendita per un grado del 52,2% a far tempo dall’ottobre 2018;

- la presente vertenza non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010

dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità con-genita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia

ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa

essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo

l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto

un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è

invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié

pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in

cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

- nel caso in cui l’assicurato svolga (o comunque svolgerebbe

in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, è

applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita

un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda

del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16

LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è

determinata secondo il cpv. 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività

lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte

dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei

due ambiti. Questo metodo di graduazione dell'invalidità (metodo misto) è stato

dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146; STFA I 276/05 del

24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pp. 54ss; STF I 156/04

del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pp. 151ss). Gli

artt. 27 OAI (nozione di mansioni consuete) e 27bis cpv. 2 - 4 OAI (calcolo

dell’invalidità secondo il metodo misto) sono stati modificati con effetto

dal 1. gennaio 2018 (sul nuovo modello di calcolo cfr. STCA 32.2018.142 del 27

novembre 2019, 32.2017. 180 del 20 giugno 2018, 32.2017.153 del 22 agosto

2018; STF 8C_21/2018, 9C_553/2017, 8C_462/2017).

Nel

nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI

prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7

capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli

usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari. Il nuovo

art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7

capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività

svolta nella comunità. L’art. 27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo

del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo

le modalità seguenti: il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire

esercitando l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto

invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a

tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno percentuale è ponderata in

funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto

invalido (lett. b). Per l’art. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado

d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota

percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento

delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto

invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il

grado d’occupazione di cui al capoverso 3 lettera b e un’attività lucrativa

esercitata a tempo pieno.

Con la

modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle

mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica

(Leuenberger – Maro, Changements dans la méthode mixte, in Sécurité sociale

1/2018 pp. 40ss, 45-46). Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la

modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015

e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come

deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta

domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale;

- nel caso

concreto – considerati gli atti medici ed economici al-l’inserto, se da un lato

la situazione medica risulta essere stata correttamente vagliata e valutata in

sede amministrativa, dal-l’altro, contrariamente a quanto ritenuto nella

decisione impugnata, appare corretto considerare quale reddito da invalido –

come sostenuto nel gravame e come riconosciuto anche dalla consulente IP in

sede ricorsuale (cfr. la citata annotazione sub IV-1) – il salario statistico

di cui alla Tabella TA1 skill level, don-ne, livello di competenze 2, ciò che

tiene conto della formazio-ne, delle conoscenze e dei limiti funzionali e del

fatto quindi che la capacità residua dell’interessata può essere messa a frutto

non in attività complesse (categoria 3) ma unicamente in attività pratiche come

cura della persona, elaborazione di dati, amministrazione e uso di

apparecchiature elettroniche (categoria 2);

- in simili

circostanze, come esposto nella risposta di causa (pp. 2-4), applicando

correttamente i dati statistici di cui sopra e considerato il grado

d’impedimento nelle attività domestiche, si ha che l’assicurata presenta

un’invalidità pensionabile (solo) a far tempo da ottobre 2018, ossia

un’incapacità al guadagno del 52.2% (63.9% per la parte salariata [50%] e 40.5%

per la parte casalinga [50%]);

- il ricorso merita pertanto

accoglimento nel senso che all’assicurata va riconosciuto il diritto ad una ½

rendita dal 1. ottobre 2018;

- secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della

vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

- vincente in causa e

patrocinata da un avvocato, la ricorrente ha diritto alla rifusione di congrue

ripetibili che appare giustificato quantificare in fr. 1'800.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 15 maggio

2020 è annullata e riformata nel senso che RI 1 ha diritto ad una mezza rendita

d’invalidità dal 1. ottobre 2018.

2.- Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800

per ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli interessati

Fatti

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

Considerandi

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti