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Decisione

32.2020.7

Nuova domanda. Accertamenti incompleti. Rinvio atti all'amministrazione. Diritto a ripetibili

27 aprile 2020Italiano12 min

signora RI 1 dal lato medico ed economico (complemento istruttorio con aggiornamento

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.7

FS

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’11 dicembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione 11 dicembre 2019

l’Ufficio AI – considerati i seguenti periodi d’inabilità lavorativa, in

qualsiasi attività, determinati dal Servizio Medico Regionale (SMR): 100% dal 03.10.2016

al 13.11.2016; dal 20.09.2017 al 24.09.2017; dal 28.03.2018 al 30.04.2018;

dall’11.03.2019 al 07.04.2019 e 25% dal 01.05.2019 in avanti – ha respinto

la (nuova) domanda di prestazioni presentata da RI 1 nell’aprile 2019 (doc. AI

36/121-130), presentando l’assicurata periodi d’inabilità lavorativa di breve

durata che non comportano alcun diritto ad una rendita d’invalidità;

- contro suddetta decisione

s’aggrava al TCA l’assicurata tramite il RA 1. Rilevando di non essere in

possesso della documentazione AI e che mai è stata sottoposta a degli

accertamenti medici, l’insorgente postula: “(…) a) Di poter presentare un

ricorso molto più dettagliato e circostanziato non appena l'Assicurazione invalidità

del Cantone Ticino ci abbia inviato tutta la documentazione in loro possesso.

b) Che il ricorso sia evaso rinviando all'assicurazione Al il dossier per una

nuova decisione. c) una perizia multidisciplinare da parte del Servizio Medico

Regionale (SMR) che confermi se la valutazione fatta dall'AI corrisponda

veramente allo stato psico-fisico attuale dell'assicurata. (…)” (I).

L’insorgente, trasmesso il 3 febbraio 2020 il relativo certificato (IV e

allegato IV/1), il 10 febbraio 2020 ha inoltrato “Istanza di assistenza

giudiziaria” (VII);

- con la risposta di causa –

sulla base dell’annotazione 29 gennaio 2020 con cui il medico SMR ha concluso

che “(…) Si conferma il peggioramento dello stato clinico con una IL 100%

dal 23.07.2019 come certificato dal Dr. __________, medico curante. Questa IL

completa è dovuta sia alla sindrome paraneoplastica provocata dal tumore noto

sia ad uno stato depressivo menzionato dai diversi medici coinvolti. Tuttavia,

non vige una presa a carico con terapia psicofarmacologica come auspicato dal

Dr. __________, emato-oncologo. (…).” (V/1) – l’amministrazione, considerati

Fatti

i nuovi elementi clinici proposti agli atti e osservato come l’anno di attesa

ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI non è ancora trascorso, chiede “(…) di volere

ritornare gli atti all'amministrazione per definire al meglio il caso della

signora RI 1 dal lato medico ed economico (complemento istruttorio con aggiornamento

della situazione medica, verifica dell'attuazione di eventuali misure d'integra-zione

ragionevolmente esigibili ex art. 28 cpv. 1 lett. a, valutazione in ambito

economico). (…)” (V, pag. 2), ritenuto che al termine dei necessari

approfondimenti emanerà una nuova decisione debitamente preavvisata;

- con scritto 10 febbraio 2020

il rappresentante dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta

dell’amministrazione (VIII);

- la presente vertenza non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010

dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweize-risches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l’art.

28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto

un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è

invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié

pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in

cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

- qualora l'amministrazione

entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto

di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di

invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF

109 V 115, vedi anche STF 9C_80/2013 del 18 settembre 2013 consid. 3.2). In tal

caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in

corso. L’art. 17 LPGA si applica infatti per analogia anche in caso di nuova

domanda facente seguito al rifiuto di una rendita per difetto di invalidità

pensionabile (STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 5.2

con rinvio alle DTF 130 V 71 consid. 3.2 e DTF 117 V

198 consid. 3a; Pratique VSI

1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15). In particolare, la rendita può essere oggetto di

revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Se la capacità al

Considerandi

guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88

a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88

a cpv. 2 OAI). Una semplice valutazione diversa delle

circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non

giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64). Per stabilire in

una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova

decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando la

giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la

valutazione di una modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere

notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima

decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del

diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,

apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di vista un

provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è

rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262,

105.

V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433). Nella DTF 141 V 9, al considerando 6.1 il Tribunale federale ha

precisato che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono

modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello

stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (vedi anche la

STF 9C_27/2019 del 27 giugno 2019 consid. 2, resa nella composizione di 5

giudici);

- nel caso

concreto, come chiesto con il gravame e come indicato in risposta di causa – alla luce della

valutazione 29 gennaio 2020 del medico SMR dr. __________ secondo la quale “(…)

sia Dott.ssa __________, nefrologa che Dr. __________,

emato-oncologo, parlano della osteomalacia oncogenica. Si tratta d'una sindrome

paraneoplastica che riconducono ad ogni probabilità al noto paraganglioma

latero-cervicale sinistro. La sindrome paraneoplastico è un insieme di segni,

di sintomi e di alterazioni morfologicofunzionale che un tumore è in grado di

dare a distanza dalla sede di sviluppo primitivo o di sviluppo delle metastasi.

Il tumore maligno secerne FGF3 (fattore di crescita dei fibroblasti 23) che

inibisce il trasporto dei fosfati nel tubulo renale e riduce la produzione di

calcitriolo da parte del rene, risultando in un valore elevato di fosfati

nell'urina ed un valore basso dei fosfati nel sangue. Per lo stato depressivo

l’emato-oncologo suggerisce di prendere in considerazione una presa a carico

psico-farmacologica. (…)” (V/1) – v’è effettivamente

da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione

invalidante dell’assicurata, la situazione medica ed economica vanno

ulteriormente indagate così come indicato nella risposta di causa;

- in STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché

vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrens-garantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich

eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011);

- nel

caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono

incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa

proceda nel senso sopra indicato. In esito alla nuova

istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI,

una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli

artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurata potrà riproporre ogni censura

di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella

economica;

- giusta

gli artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della lite, le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

- la ricorrente,

patrocinata in causa, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett.

g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo stabilire in fr. 1'000, ciò che

rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 124 V

309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid.

5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto 2011

consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione dell’11 dicembre

2019 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda conforme-mente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI verserà alla

ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa) ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti