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Decisione

32.2020.71

Rifiuto prestazioni, basato su valutazione SMR, non può essere confermato, avendo del tutto ignorato la valutazione dei disturbi psichici, per i quali assicurato è in cura. Necessità di un approfondim

30 novembre 2020Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla

luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese

le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi

fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’inabilità lavorativa invalidante

2.4. Al

Considerandi

fine di accertare lo stato di salute dell’assicurato, l’amministrazione ha

chiesto una valutazione al proprio SMR.

Nel

rapporto finale del l’11 novembre 2019 il medico del SMR dr. med. __________, specialista medico generico FMH, poste le diagnosi

con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. esiti di quadruplice bypass

coronarico in CEC mediante l’impianto dell’a. mammaria sinistra (Lima) sulla

discendente anteriore (RIVA), di un segmento di vena sequenziale su ramo

Secondo Marginale Ottuso (MO2) e Interventricolare posteriore (RIVP) e dell’a.

mammaria destra (RIMA – graft libero) sul ramo Primo Marginale Ottuso (MO1) ad

Y sul graft venoso il 17.04.2019 su/con: disfunzione ventricolare sistolica

lieve (FE biplanare 51%); IMA antero-settale subacuto il 14.04.2019; 2. esiti

di posa di stent elettivo in data 16.08.2019 su/con: stenosi asintomatica e

severa in arteria carotide comune destra (RCCA)”, ha considerato l’assicurato

definitivamente inabile al lavoro al 100% a partire dal 14 aprile 2019

nell’attività abituale di operaio di forgia.

Quanto

alla possibilità per l’interessato di svolgere altre attività adeguate,

rispettose delle sue limitazioni funzionali, il dr. __________ del SMR ha posto

una totale inabilità lavorativa dal 14 aprile 2019 al 30 settembre 2019, mentre

a partire dal 1° ottobre 2019 l’assicurato è stato giudicato abile al lavoro al

100% (doc. 89).

Ricevuta

notizia di un ricovero presso la Clinica __________ di __________, l’Ufficio AI

ha chiesto alla curante dell’interessato di trasmettere la relativa

documentazione, oltre al referto della visita eseguita presso il dr. __________

dell’__________ di __________ (doc. 93).

La

documentazione richiesta (cfr. doc. 94) è poi stata sottoposta al vaglio del

SMR (cfr. doc. 95), al fine di verificare se la stessa fosse in grado di

apportare delle modifiche al rapporto SMR dell’11 novembre 2019.

Una

tale eventualità è stata esclusa dal dr. __________ del SMR, il quale, con

annotazione del 19 febbraio 2020, si è così espresso:

" la

documentazione medica pervenuta agli atti ed indicata nel suddetto mandato non

modifica in alcun modo le conclusioni espresse nel RAF SMR dell’11.11.2019.”

(Doc. 96)

2.5

In

sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato il rifiuto dell’amministrazione di

concedergli il diritto a prestazioni, producendo, a comprova della sua totale

inabilità lavorativa, un referto del 30 marzo 2020 della sua curante, dr.ssa __________,

spec. FMH in medicina interna e oncologia, del seguente tenore:

" A seguito

di un quadruplice bypass aorto-coronarico in data 17.4.2019 il paziente ha

sviluppato uno stato ansioso depressivo reattivo con attacchi di ansia e pianti

ripetitivi. Da inizio marzo 2020 il paziente è seguito dal dr. __________ di __________.

Dispositivo

Per questi motivi il signor RI 1 non è abile al lavoro.

Diagnosi:

- Stato

ansioso depressivo reattivo

- Malattia

coronarica trivasale; IMA antero-settale subacuto del 14.04.2019:

o

4xBPAC del 17.04.2019 attualmente paziente asintomatico (LIMA su

RIVA, vena sequenziale su RMarg2 e RIVPO, RIMA su RMarg1).

o

Disfunzione ventricolare sistolica sin. lieve (FE biplanare 51%),

su cicatrice setto-apicale, antero-apicale, con estensione mid-antero-settale.

- Ateromatosi

severa dei tronchi sovraortici con/su:

o

Stato d. posa di stent in arteria carotide comune destra

(16.08.2019) per stenosi severa, in progressione, asintomatica

o

Duplex TSA (27.7 e 16.8.2019): ateromatosi diffusa con stenosi

85%-90% ca. della RCCA, su placche prevalentemente fibro-calcifiche a

superficie leggermente irregolare;

- Ipertensione

arteriosa nota dal 2010 circa, in trattamento

- Diabete

mellito tipo II NID

- Adiposità

(BMI 29) di tipo addominale

- Episodi

recidivanti di gotta

Terapia attuale: (…).” (Doc. D)

Con annotazione del 10 agosto 2020, allegata alla risposta di

causa dell’Ufficio AI, il dr. __________ del SMR ha osservato:

" Risposta

alla proposta interna del 6.8.2020:

Si risponde alle osservazioni del rappresentante legale

dell’assicurato come segue:

lo “stato ansioso depressivo reattivo” non costituisce un’entità

nosologica codificata secondo ICD-10. Inoltre, non risulta agli atti alcuna

terapia psicofarmacologica specifica, né alcuna presa a carico psichiatrica per

l’assicurato.

L’ateromatosi severa dei tronchi aortici in assenza di complicanze

cerebrovascolari (stroke) non ha alcun influsso sulla capacità lavorativa.

L’ipertensione arteriosa in assenza di complicanze, quali ad

esempio emorragie cerebrali o insufficienza renale non ha alcun influsso sulla

capacità lavorativa.

Il diabete mellito di tipo II, in assenza di complicanze quali

microangiopatia, neuropatia, nefropatia, non ha alcun influsso sulla capacità

lavorativa.

L’adiposità di tipo addominale costituisce un fattore di rischio

cardiovascolare ma non ha alcuna ricaduta sulla capacità lavorativa in attività

adeguata. In particolare, un BMI di 29 rappresenta una condizione di sovrappeso

ma non di obesità.

Gli episodi recidivanti di gotta possono avere un influsso sulla

capacità lavorativa soltanto durante l’attacco e non permanentemente. Tuttavia,

la prescrizione di Allopurinolo non costituisce una oggettivazione clinico

strumentale di gotta recidivante né di artrite cronica. Per la diagnosi,

infatti, occorre l’identificazione di cristalli di urato monosodico nel liquido

sinoviale. Inoltre, non vengono menzionati farmaci assunti nel corso

dell’attacco acuto.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si confermano

integralmente le conclusioni del RAF SMR del 11.11.2019 e la successiva presa

di posizione SMR del 19.01.2020.” (Doc. VII/1)

Il patrocinatore dell’assicurato ha contestato le conclusioni

dell’amministrazione, trasmettendo lo scritto dell’8 ottobre 2020 con il quale

l’assicuratore __________ ha comunicato all’interessato che “in riferimento

alla visita effettuata per nostro conto dal nostro medico fiduciario, rileviamo

come lo stesso ritenga l’attuale inabilità lavorativa in misura del 100%

giustificata” (doc. XII/1).

Con osservazioni del 2 novembre 2020, l’Ufficio AI ha commentato

che “non avendo i dettagli riguardanti il rapporto di vista fiduciaria citato

nello scritto di CO 1, rilevato comunque che l’UAI aveva già riconosciuto dal

lato medico una piena inabilità lavorativa dell’assicurato in attività abituale

dal 14 aprile 2019, ma non per attività adeguate alle limitazioni funzionali

(in proposito si rinvia al rapporto finale del Servizio medico regionale (SMR)

dell’11 novembre 2019, inc. AI, doc. 89), si ritiene di dover insistere nel

chiedere la reiezione del ricorso in assenza di elementi rilevanti” (doc. XV).

Il rappresentante dell’assicurato ha poi inviato nuova

documentazione medica e, meglio:

- rapporto

dell’11 settembre 2020 relativo all’esame di artro-RM della spalla destra

dell’11 settembre 2020, dal quale risultano le seguenti conclusioni:

"

importante artrosi-sinovite acromion-claveare che determina massiccio

conflitto sul ventre muscolare e sull’entesi mio-tendinea del sovraspinato,

peraltro normo-trofico.

modesta

tendinosi senza lesioni dei principali tendini componenti la cuffia dei

rotatori.

alterazioni

cistico-degenerative della testa omerale.” (Doc. XVII/1)

- certificato

medico datato 29 settembre 2020 con il quale la dr.ssa __________ ha attestato

una totale inabilità lavorativa dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 (doc.

XVII/2).

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il

TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7. Questo

Tribunale, chiamato ad esprimersi a proposito della correttezza della

valutazione medica posta a fondamento della decisione impugnata – con

riferimento a quanto stabilito nel rapporto finale SMR dell’11 novembre 2019

dal dr. __________, successivamente confermato dallo stesso medico del SMR con

annotazioni del 19 febbraio 2020 e del 10 agosto 2020 - non può condividerne le

conclusioni, per le ragioni qui di seguito esposte.

Come riportato in precedenza (cfr. consid. 2.4.-2.5.), dagli atti

e, in particolare dal referto della curante del 30 marzo 2020 prodotto

unitamente al ricorso, risulta che l’assicurato, oltre ai problemi di natura

somatica, presenti anche dei disturbi psichici per i quali è in cura

psichiatrica presso il dr. __________ a __________ sin dal mese di marzo 2020

(cfr. doc. D).

Già solo questa

circostanza basta per rendere non condivisibile l’affermazione del dr. __________

riportata nell’annotazione del 10 agosto 2020, con la quale il medico del SMR

ha escluso che lo stato ansioso depressivo cui ha fatto riferimento la dr.ssa __________

possa avere un’incidenza nel caso di specie, anche perché “non risulta agli

atti alcuna terapia psicofarmacologica specifica né alcuna presa a carico

psichiatrica per l’assicurato” (doc. VII/1).

Alla luce della presa a carico psichiatrica in epoca precedente

all’emissione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (fra le tante

cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid.

1.2) - dato che

per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata (qui il 18 maggio 2020), quando

si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi

di accertamento retrospettivo della

situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF

130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)

- il TCA ritiene che spettasse all’Ufficio AI sottoporre allo psichiatra

curante l’usuale formulario “rapporto medico: integrazione

professionale/rendita”, al fine di ottenere un quadro diagnostico completo.

Ciò tanto più che la presenza di un disagio di natura psichico era

già stato segnalato nella lettera di uscita del 6 settembre 2019 dal Servizio

di riabilitazione e prevenzione cardiovascolare - nella quale era stato

evidenziato, tra le altre cose, che l’interessato presentava segni di lieve

ansia e di moderata depressione (cfr. doc. 87) – e nuovamente indicato nel

referto del 10 dicembre 2019 del dr. __________ della Clinica di Neurologia

dell’__________ (doc. 94).

Non avendolo fatto, questo Tribunale non dispone degli elementi

necessari per stabilire se i disturbi psichici dell’interessato siano di entità

tale da influire sulla capacità lavorativa residua, come reiteratamente

attestato dalla dr.ssa __________, oppure no.

Gli atti devono, quindi, essere rinviati all’Ufficio AI affinché

ponga rimedio alle proprie manchevolezze, per il tramite di una completa ed

esaustiva istruttoria del caso.

In tale ottica, spetterà all’Ufficio AI verificare anche un altro

aspetto del quale non risulta traccia nel rapporto finale del SMR dell’11

novembre 2019, posto a fondamento della decisione impugnata, vale a dire quello

relativo ai disturbi patiti dall’interessato alla spalla destra.

Ora, al riguardo, questo Tribunale rileva che l’assicurato, come

già ricordato nei fatti (cfr. consid. 1.1.), aveva presentato una prima richiesta

di prestazioni AI per adulti nel 2011, a seguito di problematiche interessanti

la spalla destra.

A quel momento, dal profilo medico, la situazione era stata

analizzata dal dr. __________ del SMR, il quale, nel rapporto finale del 21

giugno 2011, aveva posto quale diagnosi principale con influsso sulla capacità

lavorativa quella di “periartropatia tendinotica cronica nella spalla destra,

clinicamente coinvolgendo il tendine dell’infraspinato con lieve attrito

sottoacromiale in presenza di alterazioni degenerative minime della cuffia dei

rotatori e del labbro (secondo RM del 25.10.2010)” (cfr. doc. 33).

Tale diagnosi risulta pure dal referto peritale del 24 aprile 2011

redatto dal dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e

riabilitazione, su incarico di __________ (cfr. doc. 11 incarto cassa malati).

Alla luce della cronicità della patologia in discussione e delle

limitazioni funzionali da essa derivanti messe in evidenza dal dr. __________

del SMR (cfr. doc. 33) e dal dr. __________ (cfr. doc. 11 incarto cassa

malati), il TCA ritiene che anche questo aspetto avrebbe dovuto essere

approfondito dall’amministrazione.

Tale soluzione si impone tanto più, viste le evidenze risultanti

dal referto relativo all’esame di artro-RM della spalla destra dell’11

settembre 2020, prodotto dall’assicurato in corso di causa (cfr. doc. XVII/1).

Infine, visto l’esito del ricorso, il TCA ritiene che sia

superfluo richiamare il rapporto medico relativo alla visita medico-fiduciaria

cui è stato sottoposto l’assicurato per conto di __________ – così come

richiesto espressamente dall’avv. RA 1 in data 16 novembre 2020 (cfr. doc.

XVII).

Spetterà, infatti, se del caso, all’Ufficio AI provvedere a tale

compito, nell’ambito del complemento istruttorio che si impone alla luce delle

lacune nell’accertamento dello stato di salute dell’interessato messe in

evidenza in precedenza.

2.8. Nella

DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve

allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare

gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente

Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto

all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o

perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al

considerando 2.7., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,

si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto

gli accertamenti specialistici necessari al fine di chiarire quale sia lo stato

di salute dell’interessato e le ripercussioni dello stesso sulla sua capacità

lavorativa.

Quindi in esito a tali complementi istruttori,

l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alle prestazioni dell’assicurato.

2.9. Secondo

gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr.

500.-- vanno messe a carico dell’Ufficio AI.

2.10. L’assicurato ha

chiesto di essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

Visto l'esito favorevole del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con

rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), l'assicurato, patrocinato da un legale, ha

diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili (art. 61

cpv. 1 lett. g LPGA).

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 18 maggio

2020 è annullata.

§§ Gli atti

sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a considerandi

2.7. e 2.8. e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita del

ricorrente.

2. Le spese per

complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta), ciò

che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito

patrocinio del 22 giugno 2020.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti