32.2020.71
Rifiuto prestazioni, basato su valutazione SMR, non può essere confermato, avendo del tutto ignorato la valutazione dei disturbi psichici, per i quali assicurato è in cura. Necessità di un approfondimento a livello psichiatrico
30 novembre 2020Italiano31 min
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.71
cr
Lugano
30 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 maggio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1964, in
precedenza attivo quale operaio di cava ma, a quel momento, disoccupato, in
data 21 marzo 2011 ha presentato una prima richiesta di prestazioni AI per
adulti, giustificata da “sindrome di attrito alla spalla destra” (doc. 4).
Basandosi sulle risultanze
di una valutazione reumatologica eseguita per conto dell’assicuratore malattia
e fatta propria dal SMR, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 27 ottobre
2011 (doc. 48), poi confermato con decisione del 6 dicembre 2011, ha rifiutato
di attribuire all’assicurato una rendita di invalidità, non subendo lo stesso,
nell’esercizio di attività adeguate, esigibili al 100%, discapito economico
alcuno.
L’assicurato ha, comunque,
potuto beneficiare di un aiuto al collocamento da parte dell’Ufficio AI, grazie
al quale ha potuto reperire a partire dal 1° giugno 2012 una nuova attività, al
100%, presso la ditta __________ di __________, in qualità di operaio di forgia
(cfr. doc. 75).
1.2. In data 12 settembre 2019
l’assicurato ha presentato una seconda richiesta di prestazioni AI per adulti,
facendo valere, quale danno alla salute, una patologia coronarica e il diabete
(doc. 78).
Eseguiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 28 febbraio 2020
(doc. 99), poi confermato con decisione del 18 maggio 2020 (doc. 106),
l’Ufficio AI ha rifiutato di concedere all’assicurato il diritto a prestazioni,
alla luce di un grado di invalidità nullo.
1.3. Con tempestivo ricorso del 22
giugno 2020, l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera
di invalidità a decorrere dal 15 aprile 2019 (doc. I).
Il
rappresentante legale dell’assicurato ha, inoltre, postulato la concessione
dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale
(doc. I).
Sostanzialmente il legale
dell’assicurato ha contestato la valutazione medica del SMR, posta a fondamento
della decisione impugnata, senza la preventiva messa in atto di una
approfondita valutazione peritale che tenesse conto dell’insieme dei disturbi
dell’interessato.
Il patrocinatore
dell’insorgente ha, infatti, evidenziato come a seguito dell’intervento di
quadruplice by-pass aorto-coronarico del 17 aprile 2019, l’assicurato abbia
sviluppato uno stato ansioso depressivo reattivo, con ripetuti attacchi di
ansia e di panico, i quali impongono una importante terapia farmacologica ed
impediscono all’interessato di potere svolgere qualsiasi tipo di attività (doc.
I).
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI, anche alla luce della presa di posizione del SMR del 10 agosto
2020 ad essa allegata (cfr. doc. VII/1), ha chiesto la reiezione del ricorso
con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi di
diritto (doc. VII).
1.5. In data 3 settembre 2020 il
patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc.
XI+1).
1.6. In data 19 ottobre 2020
l’avv. Lepori ha trasmesso al TCA copia dello scritto di __________ dell’8
ottobre 2020, a conferma dell’attualità della totale incapacità lavorativa
dell’assicurato (doc. XII+1).
1.7. Con osservazioni del 2
novembre 2020, l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso,
rilevando come l’amministrazione abbia già riconosciuto una piena inabilità
lavorativa dell’interessato nella precedente attività a partire dal 14 aprile
2019, ma non per lo svolgimento di attività adatte (doc. XV).
1.8. In data 16 novembre 2020 il
legale dell’interessato ha chiesto al TCA di richiamare il rapporto della
visita effettuata dal medico fiduciario di __________, producendo inoltre
ulteriore documentazione a conferma della persistente inabilità lavorativa
dell’assicurato (doc. XVII + 1-2).
Tali osservazioni dell’assicurato sono state trasmesse
all’amministrazione (doc. XVIII), per conoscenza.
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di
principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà
dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,
in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi
pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre
2015).
nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI abbia negato all’assicurato il diritto a
prestazioni.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104
V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V
313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…) Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona
volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata
nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale
misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,
esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto
conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale
attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)
provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con
una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,
l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la
DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
Fatti
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In
una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il
Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione
secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF
141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi
fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata
riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova
di un’inabilità lavorativa invalidante
2.4. Al
Considerandi
fine di accertare lo stato di salute dell’assicurato, l’amministrazione ha
chiesto una valutazione al proprio SMR.
Nel
rapporto finale del l’11 novembre 2019 il medico del SMR dr. med. __________, specialista medico generico FMH, poste le diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. esiti di quadruplice bypass
coronarico in CEC mediante l’impianto dell’a. mammaria sinistra (Lima) sulla
discendente anteriore (RIVA), di un segmento di vena sequenziale su ramo
Secondo Marginale Ottuso (MO2) e Interventricolare posteriore (RIVP) e dell’a.
mammaria destra (RIMA – graft libero) sul ramo Primo Marginale Ottuso (MO1) ad
Y sul graft venoso il 17.04.2019 su/con: disfunzione ventricolare sistolica
lieve (FE biplanare 51%); IMA antero-settale subacuto il 14.04.2019; 2. esiti
di posa di stent elettivo in data 16.08.2019 su/con: stenosi asintomatica e
severa in arteria carotide comune destra (RCCA)”, ha considerato l’assicurato
definitivamente inabile al lavoro al 100% a partire dal 14 aprile 2019
nell’attività abituale di operaio di forgia.
Quanto
alla possibilità per l’interessato di svolgere altre attività adeguate,
rispettose delle sue limitazioni funzionali, il dr. __________ del SMR ha posto
una totale inabilità lavorativa dal 14 aprile 2019 al 30 settembre 2019, mentre
a partire dal 1° ottobre 2019 l’assicurato è stato giudicato abile al lavoro al
100% (doc. 89).
Ricevuta
notizia di un ricovero presso la Clinica __________ di __________, l’Ufficio AI
ha chiesto alla curante dell’interessato di trasmettere la relativa
documentazione, oltre al referto della visita eseguita presso il dr. __________
dell’__________ di __________ (doc. 93).
La
documentazione richiesta (cfr. doc. 94) è poi stata sottoposta al vaglio del
SMR (cfr. doc. 95), al fine di verificare se la stessa fosse in grado di
apportare delle modifiche al rapporto SMR dell’11 novembre 2019.
Una
tale eventualità è stata esclusa dal dr. __________ del SMR, il quale, con
annotazione del 19 febbraio 2020, si è così espresso:
" la
documentazione medica pervenuta agli atti ed indicata nel suddetto mandato non
modifica in alcun modo le conclusioni espresse nel RAF SMR dell’11.11.2019.”
(Doc. 96)
2.5
In
sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato il rifiuto dell’amministrazione di
concedergli il diritto a prestazioni, producendo, a comprova della sua totale
inabilità lavorativa, un referto del 30 marzo 2020 della sua curante, dr.ssa __________,
spec. FMH in medicina interna e oncologia, del seguente tenore:
" A seguito
di un quadruplice bypass aorto-coronarico in data 17.4.2019 il paziente ha
sviluppato uno stato ansioso depressivo reattivo con attacchi di ansia e pianti
ripetitivi. Da inizio marzo 2020 il paziente è seguito dal dr. __________ di __________.
Dispositivo
Per questi motivi il signor RI 1 non è abile al lavoro.
Diagnosi:
- Stato
ansioso depressivo reattivo
- Malattia
coronarica trivasale; IMA antero-settale subacuto del 14.04.2019:
o
4xBPAC del 17.04.2019 attualmente paziente asintomatico (LIMA su
RIVA, vena sequenziale su RMarg2 e RIVPO, RIMA su RMarg1).
o
Disfunzione ventricolare sistolica sin. lieve (FE biplanare 51%),
su cicatrice setto-apicale, antero-apicale, con estensione mid-antero-settale.
- Ateromatosi
severa dei tronchi sovraortici con/su:
o
Stato d. posa di stent in arteria carotide comune destra
(16.08.2019) per stenosi severa, in progressione, asintomatica
o
Duplex TSA (27.7 e 16.8.2019): ateromatosi diffusa con stenosi
85%-90% ca. della RCCA, su placche prevalentemente fibro-calcifiche a
superficie leggermente irregolare;
- Ipertensione
arteriosa nota dal 2010 circa, in trattamento
- Diabete
mellito tipo II NID
- Adiposità
(BMI 29) di tipo addominale
- Episodi
recidivanti di gotta
Terapia attuale: (…).” (Doc. D)
Con annotazione del 10 agosto 2020, allegata alla risposta di
causa dell’Ufficio AI, il dr. __________ del SMR ha osservato:
" Risposta
alla proposta interna del 6.8.2020:
Si risponde alle osservazioni del rappresentante legale
dell’assicurato come segue:
lo “stato ansioso depressivo reattivo” non costituisce un’entità
nosologica codificata secondo ICD-10. Inoltre, non risulta agli atti alcuna
terapia psicofarmacologica specifica, né alcuna presa a carico psichiatrica per
l’assicurato.
L’ateromatosi severa dei tronchi aortici in assenza di complicanze
cerebrovascolari (stroke) non ha alcun influsso sulla capacità lavorativa.
L’ipertensione arteriosa in assenza di complicanze, quali ad
esempio emorragie cerebrali o insufficienza renale non ha alcun influsso sulla
capacità lavorativa.
Il diabete mellito di tipo II, in assenza di complicanze quali
microangiopatia, neuropatia, nefropatia, non ha alcun influsso sulla capacità
lavorativa.
L’adiposità di tipo addominale costituisce un fattore di rischio
cardiovascolare ma non ha alcuna ricaduta sulla capacità lavorativa in attività
adeguata. In particolare, un BMI di 29 rappresenta una condizione di sovrappeso
ma non di obesità.
Gli episodi recidivanti di gotta possono avere un influsso sulla
capacità lavorativa soltanto durante l’attacco e non permanentemente. Tuttavia,
la prescrizione di Allopurinolo non costituisce una oggettivazione clinico
strumentale di gotta recidivante né di artrite cronica. Per la diagnosi,
infatti, occorre l’identificazione di cristalli di urato monosodico nel liquido
sinoviale. Inoltre, non vengono menzionati farmaci assunti nel corso
dell’attacco acuto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si confermano
integralmente le conclusioni del RAF SMR del 11.11.2019 e la successiva presa
di posizione SMR del 19.01.2020.” (Doc. VII/1)
Il patrocinatore dell’assicurato ha contestato le conclusioni
dell’amministrazione, trasmettendo lo scritto dell’8 ottobre 2020 con il quale
l’assicuratore __________ ha comunicato all’interessato che “in riferimento
alla visita effettuata per nostro conto dal nostro medico fiduciario, rileviamo
come lo stesso ritenga l’attuale inabilità lavorativa in misura del 100%
giustificata” (doc. XII/1).
Con osservazioni del 2 novembre 2020, l’Ufficio AI ha commentato
che “non avendo i dettagli riguardanti il rapporto di vista fiduciaria citato
nello scritto di CO 1, rilevato comunque che l’UAI aveva già riconosciuto dal
lato medico una piena inabilità lavorativa dell’assicurato in attività abituale
dal 14 aprile 2019, ma non per attività adeguate alle limitazioni funzionali
(in proposito si rinvia al rapporto finale del Servizio medico regionale (SMR)
dell’11 novembre 2019, inc. AI, doc. 89), si ritiene di dover insistere nel
chiedere la reiezione del ricorso in assenza di elementi rilevanti” (doc. XV).
Il rappresentante dell’assicurato ha poi inviato nuova
documentazione medica e, meglio:
- rapporto
dell’11 settembre 2020 relativo all’esame di artro-RM della spalla destra
dell’11 settembre 2020, dal quale risultano le seguenti conclusioni:
"
importante artrosi-sinovite acromion-claveare che determina massiccio
conflitto sul ventre muscolare e sull’entesi mio-tendinea del sovraspinato,
peraltro normo-trofico.
modesta
tendinosi senza lesioni dei principali tendini componenti la cuffia dei
rotatori.
alterazioni
cistico-degenerative della testa omerale.” (Doc. XVII/1)
- certificato
medico datato 29 settembre 2020 con il quale la dr.ssa __________ ha attestato
una totale inabilità lavorativa dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 (doc.
XVII/2).
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il
TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7. Questo
Tribunale, chiamato ad esprimersi a proposito della correttezza della
valutazione medica posta a fondamento della decisione impugnata – con
riferimento a quanto stabilito nel rapporto finale SMR dell’11 novembre 2019
dal dr. __________, successivamente confermato dallo stesso medico del SMR con
annotazioni del 19 febbraio 2020 e del 10 agosto 2020 - non può condividerne le
conclusioni, per le ragioni qui di seguito esposte.
Come riportato in precedenza (cfr. consid. 2.4.-2.5.), dagli atti
e, in particolare dal referto della curante del 30 marzo 2020 prodotto
unitamente al ricorso, risulta che l’assicurato, oltre ai problemi di natura
somatica, presenti anche dei disturbi psichici per i quali è in cura
psichiatrica presso il dr. __________ a __________ sin dal mese di marzo 2020
(cfr. doc. D).
Già solo questa
circostanza basta per rendere non condivisibile l’affermazione del dr. __________
riportata nell’annotazione del 10 agosto 2020, con la quale il medico del SMR
ha escluso che lo stato ansioso depressivo cui ha fatto riferimento la dr.ssa __________
possa avere un’incidenza nel caso di specie, anche perché “non risulta agli
atti alcuna terapia psicofarmacologica specifica né alcuna presa a carico
psichiatrica per l’assicurato” (doc. VII/1).
Alla luce della presa a carico psichiatrica in epoca precedente
all’emissione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (fra le tante
cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid.
1.2) - dato che
per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa venne emanata (qui il 18 maggio 2020), quando
si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi
di accertamento retrospettivo della
situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF
130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)
- il TCA ritiene che spettasse all’Ufficio AI sottoporre allo psichiatra
curante l’usuale formulario “rapporto medico: integrazione
professionale/rendita”, al fine di ottenere un quadro diagnostico completo.
Ciò tanto più che la presenza di un disagio di natura psichico era
già stato segnalato nella lettera di uscita del 6 settembre 2019 dal Servizio
di riabilitazione e prevenzione cardiovascolare - nella quale era stato
evidenziato, tra le altre cose, che l’interessato presentava segni di lieve
ansia e di moderata depressione (cfr. doc. 87) – e nuovamente indicato nel
referto del 10 dicembre 2019 del dr. __________ della Clinica di Neurologia
dell’__________ (doc. 94).
Non avendolo fatto, questo Tribunale non dispone degli elementi
necessari per stabilire se i disturbi psichici dell’interessato siano di entità
tale da influire sulla capacità lavorativa residua, come reiteratamente
attestato dalla dr.ssa __________, oppure no.
Gli atti devono, quindi, essere rinviati all’Ufficio AI affinché
ponga rimedio alle proprie manchevolezze, per il tramite di una completa ed
esaustiva istruttoria del caso.
In tale ottica, spetterà all’Ufficio AI verificare anche un altro
aspetto del quale non risulta traccia nel rapporto finale del SMR dell’11
novembre 2019, posto a fondamento della decisione impugnata, vale a dire quello
relativo ai disturbi patiti dall’interessato alla spalla destra.
Ora, al riguardo, questo Tribunale rileva che l’assicurato, come
già ricordato nei fatti (cfr. consid. 1.1.), aveva presentato una prima richiesta
di prestazioni AI per adulti nel 2011, a seguito di problematiche interessanti
la spalla destra.
A quel momento, dal profilo medico, la situazione era stata
analizzata dal dr. __________ del SMR, il quale, nel rapporto finale del 21
giugno 2011, aveva posto quale diagnosi principale con influsso sulla capacità
lavorativa quella di “periartropatia tendinotica cronica nella spalla destra,
clinicamente coinvolgendo il tendine dell’infraspinato con lieve attrito
sottoacromiale in presenza di alterazioni degenerative minime della cuffia dei
rotatori e del labbro (secondo RM del 25.10.2010)” (cfr. doc. 33).
Tale diagnosi risulta pure dal referto peritale del 24 aprile 2011
redatto dal dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e
riabilitazione, su incarico di __________ (cfr. doc. 11 incarto cassa malati).
Alla luce della cronicità della patologia in discussione e delle
limitazioni funzionali da essa derivanti messe in evidenza dal dr. __________
del SMR (cfr. doc. 33) e dal dr. __________ (cfr. doc. 11 incarto cassa
malati), il TCA ritiene che anche questo aspetto avrebbe dovuto essere
approfondito dall’amministrazione.
Tale soluzione si impone tanto più, viste le evidenze risultanti
dal referto relativo all’esame di artro-RM della spalla destra dell’11
settembre 2020, prodotto dall’assicurato in corso di causa (cfr. doc. XVII/1).
Infine, visto l’esito del ricorso, il TCA ritiene che sia
superfluo richiamare il rapporto medico relativo alla visita medico-fiduciaria
cui è stato sottoposto l’assicurato per conto di __________ – così come
richiesto espressamente dall’avv. RA 1 in data 16 novembre 2020 (cfr. doc.
XVII).
Spetterà, infatti, se del caso, all’Ufficio AI provvedere a tale
compito, nell’ambito del complemento istruttorio che si impone alla luce delle
lacune nell’accertamento dello stato di salute dell’interessato messe in
evidenza in precedenza.
2.8. Nella
DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve
allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare
gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto
all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o
perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al
considerando 2.7., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,
si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto
gli accertamenti specialistici necessari al fine di chiarire quale sia lo stato
di salute dell’interessato e le ripercussioni dello stesso sulla sua capacità
lavorativa.
Quindi in esito a tali complementi istruttori,
l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alle prestazioni dell’assicurato.
2.9. Secondo
gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr.
500.-- vanno messe a carico dell’Ufficio AI.
2.10. L’assicurato ha
chiesto di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
Visto l'esito favorevole del ricorso (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con
rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), l'assicurato, patrocinato da un legale, ha
diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili (art. 61
cpv. 1 lett. g LPGA).
La domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014
consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 18 maggio
2020 è annullata.
§§ Gli atti
sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a considerandi
2.7. e 2.8. e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita del
ricorrente.
2. Le spese per
complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al
ricorrente fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta), ciò
che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio del 22 giugno 2020.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti