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Decisione

32.2020.72

Corretta la decisione con la quale UAI,sulla base delle perizia SAM condivisa da SMR (totale IL in attività pesanti; piena CL in attività adatte),ha rifiutato il diritto a prestazioni,in difetto di un sufficiente grado di invalidità.AG negata in sede amministrativa, accolta in sede giudiziaria

9 novembre 2020Italiano67 min

della medicina, i confini dell'area di competenza del neurologo, dell’ortopedico

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.72

CR

Lugano

9 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 20 maggio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1987, in

precedenza attivo quale magazziniere, nel mese di aprile 2016 ha presentato una

prima richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “discopatia

lombare” (doc. 3).

In quel frangente,

l’Ufficio AI, quali provvedimenti di intervento tempestivo in previsione

dell’esercizio di un’attività lucrativa adeguata, ha posto l’assicurato al

beneficio di un corso di italiano (doc. 19) e di un corso “conducente di

carrelli elevatori” (cfr. doc. 32).

Con progetto di decisione

del 24 novembre 2016 (doc. 46), poi confermato con decisione del 25 gennaio

2017 (doc. 47) - cresciuta incontestata in giudicato - l’Ufficio AI ha

rifiutato di assegnare all’interessato il diritto ad una rendita di invalidità.

1.2. A seguito di un peggioramento

del proprio stato di salute, in data 23 luglio 2018 l’assicurato, nel frattempo

disoccupato, ha presentato una seconda richiesta di prestazioni AI per adulti,

lamentando “lombosciatalgia persistente e refrattaria a terapia infiltrativa”

(doc. 52).

Esperiti gli accertamenti

medici ed economici del caso – in particolare una perizia pluridisciplinare a

cura del __________ (doc. 84) – con progetto di decisione del 23 dicembre 2019

(doc. 93), poi confermato – stante la presa di posizione del __________ riguardo

alla documentazione medica prodotta in sede di osservazioni - con decisione del

20 maggio 2020, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, in

difetto di un sufficiente grado di invalidità (doc. A).

1.3. Con tempestivo ricorso del 24

giugno 2020 l’assicurato, patrocinato dallo studio legale RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera

di invalidità dal 23 luglio 2018 (doc. I).

Il

rappresentante legale dell’assicurato ha, inoltre, postulato la concessione

dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale

(doc. I).

Sostanzialmente il legale

ha contestato la valutazione peritale del __________, posta a fondamento della

decisione impugnata, ritenendo che la stessa non abbia adeguatamente tenuto

conto dell’insieme delle gravi e limitanti patologie che affliggono

l’interessato e che lo rendono totalmente inabile al lavoro.

A conferma di ciò, il

patrocinatore ha rilevato che il medico fiduciario di __________ ha

riconosciuto la totale inabilità lavorativa dell’assicurato, conclusione dalla

quale si è, invece, distanziato il consulente reumatologo del __________, senza

tuttavia spiegare le ragioni del proprio agire.

Pure contestata il fatto

che l’assicurato, alla luce delle sue molteplici e invalidanti affezioni e

vista la mancanza di qualsivoglia formazione, possa ancora svolgere un’attività

lavorativa, la cui reperibilità appare impossibile.

Alla luce dell’importante

sintomatologia che affligge l’interessato, con ripercussioni anche dal profilo

psichico, il patrocinatore dell’insorgente ha concluso che lo stesso non possa

che essere considerato completamente inabile al lavoro, con conseguente diritto

ad una rendita intera di invalidità (doc. I).

1.4. In data 20 luglio 2020 il

rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc.

V + bis).

1.5. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI, anche alla luce della presa di posizione del __________ del 22

luglio 2020 ad essa allegata (doc. VI/1), ha chiesto la reiezione del ricorso

con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi di

diritto (doc. VI).

1.6. In data 25 agosto 2020 il

legale dell’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica, a

comprova della gravità dello stato di salute dell’interessato, il quale

riscontra difficoltà anche nelle più banali attività quotidiane.

Il legale ha, poi,

evidenziato che “resta incomprensibile e senza risposta alcuna quali siano le

possibilità di lavoro realmente percorribili” dall’assicurato, non avendo

l’amministrazione indicato “dei settori o posti di lavoro concreti, idonei,

medicalmente esigibili e ragionevoli” (doc. VIII + N-P).

1.7. Con osservazioni del 25

settembre 2020 l’Ufficio AI ha confermato la correttezza della decisione

impugnata, anche alla luce della più recente presa di posizione del 25

settembre 2020 da parte degli specialisti del __________ (cfr. doc. XII + 1).

1.8. In data 12 ottobre 2020 il

legale dell’insorgente ha confermato integralmente le richieste ricorsuali

(doc. XIV).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire

se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI abbia negato all’assicurato il diritto a

prestazioni.

Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TF i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V

313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c,

la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è

tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dal TF con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.2. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…) Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo

la giurisprudenza del TF siffatti principi valevano fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, consid.

3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio

2007).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte, dopo avere ribadito che

un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto

tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa

suscettiva di cagionare un'invalidità, ha precisato i criteri per poter

concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca

un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con

una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa

giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la

DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In

due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla

luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese

le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi

fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’inabilità lavorativa invalidante.

Tale giurisprudenza è ora mutata. In una sentenza 9C_724/2018

dell’11 luglio 2019, pubblicata in DTF 145 V 215, il Tribunale federale ha stabilito che la nuova

procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata anche

all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di

tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre

il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a dei trattamenti medici

ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni

(cfr. comunicato stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le

tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989

pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da

droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina

oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018,

consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su

indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente

giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo

nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o

avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la

questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di

un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa

invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine),

fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai

trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione

delle prestazioni. Nella misura in cui il caso è ancora giustiziabile, la nuova

prassi si applica alle procedure in corso (cfr. DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e

DTF 132 V 368, consid. 2.1 ivi citato).

L’UFAS, con Lettera circolare Al n. 395 del 28 novembre 2019 / “Procedura

probatoria strutturata in caso di sindromi da dipendenza e gestione dei

trattamenti di disassuefazione” (valida dal 18.11.2019), dopo avere ricordato

la modifica di giurisprudenza esposta in DTF 145 V 215 – con la quale il TF ha

stabilito che anche per le sindromi da dipendenza diagnosticate in modo

incontestabile da un medico specialista, come per qualsiasi altra malattia

psichica, occorre ora accertare tramite una procedura probatoria strutturata se

vi siano ripercussioni o meno sulla capacità al lavoro della persona

interessata – ha rilevato che la nuova giurisprudenza va applicata a tutti i

casi le cui decisioni non sono ancora passate in giudicato al momento del

cambiamento di prassi (v. p. es. la sentenza del TF 8C_259/2019 del 14 ottobre

2019, consid. 5.1). Per contro, essa non costituisce di per sé un motivo per

tornare su decisioni passate in giudicato, né nel quadro di una

riconsiderazione secondo l'articolo 53 capoverso 2 LPGA né in quello di un

adeguamento a una nuova prassi giudiziaria (v. DTF 135 V 201 del 26 marzo

2009). Un'eventuale nuova richiesta può essere presa in considerazione, se la

persona assicurata riesce a dimostrare un cambiamento dello stato di salute o delle

circostanze rilevanti per il diritto alle prestazioni (ari. 87 cpv. 2 e 3 OAI,

art. 17 LPGA, N. 5012 segg. CIGI).

Con la sentenza 9C_309/2019 del 7 novembre 2019, il Tribunale

federale ha precisato ulteriormente la sua nuova giurisprudenza sulle sindromi

da dipendenza. La prescrizione di un trattamento di disassuefazione in vista di

una perizia medica, nell'ambito dell’obbligo di collaborare nella procedura di

accertamento, non è più ammessa (v. consid. 4.2.2). Le persone assicurate non

possono quindi essere costrette a sottoporsi ad un trattamento di

disassuefazione prima di una perizia. Sin d'ora, il N. 1052 CIGI non è più

applicabile e verrà soppresso in occasione del prossimo aggiornamento della

circolare.

Le esigenze fissate come condizione per una perizia in una

procedura d'accertamento in corso non devono più essere considerate e la

limitazione della capacità al lavoro deve dunque essere accertata nell'ambito

di una procedura probatoria strutturata.

Per contro, un trattamento di disassuefazione ragionevolmente

esigibile o altri tipi di terapia potranno sempre essere imposti quale

provvedimento di cura per ridurre il danno. Spetterà all'Ufficio Al verificare

a tempo debito, nel quadro di una revisione, se la persona assicurata abbia

adempiuto il suo obbligo di ridurre il danno e se il trattamento abbia avuto

successo. In base ai risultati potrà decidere se

ridurre o rifiutare le prestazioni.

Su questa nuova giurisprudenza vedi pure il commento di A.-S. Dupont, “La dépendance, une

maladie psychique comme les autres”, in HAVE/REAS 4/2019 pag. 409-412.

2.3. Al

fine di accertare la situazione medica dell’assicurato, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare affidata ai medici del __________.

Dal referto peritale 21 ottobre 2019 risulta che i periti hanno fatto

capo a consultazioni specialistiche esterne: neurologica (dr. __________),

reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

Sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato

centro d’accertamento, i periti del __________ hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di “lombalgie con componente irradiante

alle estremità inferiori su discopatia L5-S1, in minor misura L4-L5, dal punto

di vista neurologico senza deficit neurologici associati”, mentre quali

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa quelle di “tendenza allo

sviluppo di un reumatismo delle parti molli e alla generalizzazione di una

sintomatologia dolorosa cronica; obesità con BMI 33 kg/m²; dislipidemia non in

trattamento; nota malattia da reflusso gastroesofageo, accenno di ernia iatale

assiale con/su: in atto terapia di eradicazione di H. Pylori, leucocitosi;

tabagismo cronico” (doc. 84).

Esprimendosi

a proposito della capacità lavorativa, gli specialisti del __________ hanno

considerato l’assicurato globalmente abile al lavoro nella misura del 50% nella

precedente attività di magazziniere/addetto al riempimento scaffali (inteso

come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata di lavoro), ma

abile al lavoro al 100% in altre attività adeguate, rispettose delle sue

limitazioni funzionali, a decorrere dal mese di aprile 2019 (doc. 84 pag. 29).

In

sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 23 dicembre 2019 di

rifiuto delle prestazioni (cfr. doc. 93), il patrocinatore dell’interessato ha

trasmesso ulteriore documentazione medica, a dimostrazione della totale

inabilità lavorativa dell’assicurato (doc. 99).

Interpellato

in merito, nelle annotazioni del 13 marzo 2020 il dr. __________ del SMR ha

reputato indispensabile sottoporre tale documentazione medica al vaglio degli

specialisti del __________ (cfr. doc. 101).

Questi

ultimi, nel complemento del 29 aprile 2020, hanno integralmente confermato la

correttezza delle conclusioni peritali, fornendo le seguenti motivazioni:

" (…) Abbiamo

pertanto messo a disposizione la documentazione inviata ai nostri consulenti

dr. med. __________, dr. med. __________ e dr. med. __________, che con i loro

rapporti medici (allegati) ci hanno fatto pervenire la loro presa di posizione,

che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo.

Il dr. med. __________ nel suo rapporto medico del 7.4.2020

scrive:

“le rispondo quanto segue: ricordo di avere visitato questo

sopramenzionato assicurato su incarico del __________ in data 1.4.2018 con mia

perizia del 3.4.2019.

Mi si chiede di prendere posizione sulla valutazione medica della

dr.ssa __________, del 8 novembre 2019 che ho letto.

Essa ritorna sulle diagnosi note. Segnala un miglioramento dei

disturbi dell’assicurato con fisioterapia in acqua. Fatto questo che mi

rallegra. Si tratta in effetti di terapie che a mio modo di vedere si orientano

molto di più verso un quadro di tipo fibromialgico che non per terapie

specifiche riguardanti i disturbi elencati alla colonna lombare. Questo non fa

che rafforzare la valutazione peritale da me eseguita nel mese di aprile 2019.

Per quanto riguarda il rapporto dell’avv. __________ ricordo che

nell’elenco delle mie diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa

avevo menzionato le problematiche alla colonna lombare con la diagnosi di

lombalgie con componente irradiante alle estremità inferiori su discopatia

L5-S1 e in minor misura L4-L5.

Avevo tenuto in considerazione le limitazioni provocate da queste

patologie, soprattutto per quanto riguarda attività particolarmente pesanti e

non ergonomiche per la colonna vertebrale e l’avevo ritenuto limitato nell’alzare

dei pesi superiori ai 15 kg ripetutamente.

Mi sembra quindi di avere tenuto in conto in modo determinante di

queste patologie degenerative alla colonna vertebrale nella valutazione

diagnostica e nella valutazione delle limitazioni funzionali.

Le conclusioni alle quali giunge l’avv. RA 1, di assegnare

un’incapacità lavorativa globale a questo assicurato, non corrisponde alle mie

valutazioni dal punto di vista medico.

Tenendo in considerazione questi nuovi rapporti inoltrati ritengo

che non vi siano degli aspetti di nuova insorgenza, durante questo ultimo anno,

di entità tale da modificare la capacità lavorativa da me determinata nella mia

valutazione peritale del 3 aprile 2019.”

Il dr. med. __________ nel suo rapporto medico del 3.4.2020

scrive:

“in riferimento alla pratica di questo Assicurato, ho preso atto

della nuova documentazione pervenuta.

Ricordo che il paziente è stato valutato dal punto di vista

neurologico il 9 aprile 2019 nell’ambito di una perizia pluridisciplinare. Si

era giunti, per quel che riguarda gli aspetti neurologici, alla diagnosi senza

conseguenze sulla capacità lavorativa di: sindrome lombovertebrale cronica

senza deficit neurologici associati.

Abbiamo ora a disposizione una valutazione del Centro __________ all’Ospedale

__________ di __________ datata 8.11.2019. Viene posta quale diagnosi

principale quella di: sindrome lombospondilogena su note discopatie L4/L5 e

L5/S1. Si citano dolori lombari bassi cronici con irradiazione pseudoradicolare

in entrambe le gambe da plurimi anni. Vengono elencate le misure terapeutiche

già tentate tra cui somministrazione intradiscale di ozono e Kenacort,

infiltrazioni periradicolari a vari livelli (L5, L4 a sinistra, S1 a destra),

sedute di PENS con beneficio di breve durata, tentativo di terapia con Lyrica

con scarsa osservanza, tolleranza mediocre ed efficacia relativa; non si erano

constatate indicazioni per trattamenti operatori. Alla valutazione clinica è

descritta una marcia fluida, senza segni di zoppia e senza deficit di forza o

sensibilità. Nelle conclusioni si riferisce che vi è stato un reale beneficio

di sedute di fisioterapia in acqua: si propone perciò di proseguire con

esercizi di piscina anche in modo autonomo. Si prevede un controllo in febbraio

2020.

Abbiamo anche una lettera dello studio legale RA 1, redatta

dall’avv. RA 1, del 28.2.2020. Vengono riassunti gli atti medici. A proposito

dei vari documenti nel testo vengono riportate numerose osservazioni e tratte

conclusioni di competenza medica che non sono giustificabili. A pagina 3 del

documento si parla di bulging discale, affermando che “rappresenta in un

discreto numero di casi un preludio ad un’ernia del disco (o ernia discale)”:

il reperto radiologico di bulging è molto frequente e di per sé non ha

conseguenze pratiche ma deve essere integrato nell’ambito del contesto clinico.

Non è giustificato affermare che un bulging “non curato con le giuste terapie

può sfociare in un’ernia discale”: non vi sono “giuste terapie” che

garantiscano di non avere un’ernia discale (con o senza bulging agli esami

neuroradiologici), né la gravità radiologica del bulging correla in modo

univoco con sintomi e rischio di ev. deficit neurologici.

Il trattamento con Lyrica viene spesso proposto nell’ambito di

dolori cronici: ciò non è sicuramente un indicatore “della portata complessa

del caso”, come scritto dall’Avvocato: da notare che, come è riportato nel

rapporto del 9.11.2019 del Centro __________, il trattamento con Lyrica è stato

assunto con “osservanza scarsa”, dunque in modo non regolare. Comunque il

paziente non ha mai presentato dolori chiaramente neuropatici e si è trattato,

come spesso accade, di un tentativo terapeutico ex juvantibus, che non è

sfociato in un miglioramento e che è stato perciò sospeso.

Inoltre si deve notare che nell’ultimo rapporto della dr.ssa __________

del Centro __________ di __________ è descritto “un reale beneficio di queste

sedute di fisioterapia in acqua”, la marcia del paziente è descritta come

fluida e senza segni di zoppia. Dunque la situazione, almeno secondo quanto

descritto in quel rapporto, sembra abbastanza favorevole e in tutti i casi

senza nuovi elementi neurologici.

Per quel che riguarda la valutazione neurologica del 9 aprile

2019, questa era concentrata sugli aspetti di competenza di questa specialità e

cioè sull’eventuale presenza di deficit radicolari che, come riportato anche

nel documento dell’Avvocato, non erano presenti. La sintomatologia dolorosa

lombare è stata dunque valutata in ambito reumatologico mentre per quel che

riguarda gli aspetti di competenza strettamente neurologica non vi erano

elementi ulteriori da aggiungere all’incapacità lavorativa definita dal

reumatologo del 50% nell’attività da ultimo effettuata dall’assicurato.

Concludendo, anche la documentazione più recente pervenuta non contiene

dunque elementi rilevanti per quel che riguarda la valutazione neurologica e di

conseguenza posso confermare la mia valutazione dell’11.4.2019.”

Il dr. med. __________ nel suo rapporto medico del 6.4.2020

scrive:

“ho preso visione della documentazione medica e del rappresentante

legale dell’A. acclusa alla tua lettera del 2.4.2020 senza rilevare elementi di

pertinenza e rilevanza psichiatrica tali da modificare quanto da me riportato

nell’elaborato peritale inserito nella perizia __________ del 21.10.2019.”

In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra dai

consulenti, la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le

conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata 21.10.2019 effettuata

presso __________ di __________.” (Doc. 105)

2.4. In sede ricorsuale, il legale

dell’assicurato ha contestato la valutazione del __________, posta a fondamento

della decisione impugnata, presentando in particolare, a comprova delle proprie

pretese, un referto del 23 giugno 2020 della dr.ssa __________, spec. FMH in

medicina interna generale, la quale, dopo avere elencato le patologie che

affliggono l’interessato, ha osservato:

" (…) Segnalo

che il summenzionato paziente presenta una lombosciatalgia persistente

refrattaria alle terapie infiltrative e che pregiudicano un’attività lavorativa

con stazione eretta o una posizione seduta a lungo termine per via delle algie

che affliggono il paziente. Come già sottolineato dai precedenti colleghi della

terapia del dolore e della neurochirurgia dell’Ospedale __________, il paziente

è stato già sottoposto a plurime cure infiltrative e terapie farmacologiche

senza tuttavia alcun beneficio. Il paziente si è sottoposto inoltre ad altri

approcci terapeutici come fisioterapia senza tuttavia nessun beneficio e quindi

risulta difficile stabilire quale attività lavorativa possa svolgere e se possa

svolgere un’attività lavorativa. Lascio quindi agli specialisti della terapia

del dolore e ai neurochirurghi che l’hanno in cura valutare l’ulteriore

procedere per quanto riguarda la reintegrazione lavorativa di tale paziente.”

(Doc. E)

Chiamati dall’Ufficio AI a prendere posizione riguardo alla

documentazione medica prodotta unitamente al ricorso, con complemento peritale

del 22 luglio 2020, gli specialisti del __________ hanno rilevato che:

" In

riferimento alla perizia medica interdisciplinare datata 21.10.2019 effettuata

presso il __________ di __________, ci ha inviato il rapporto medico della

dr.ssa med. __________, specialista in medicina interna generale, del

23.6.2020, chiedendo di esprimerci in merito. Abbiamo pertanto messo a

disposizione tale documentazione al nostro consulente dr. med. __________, che

con il suo rapporto medico del 9.7.2020 ci ha fatto pervenire la sua presa di

posizione, che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo.

Il dr. med. __________, nel suo rapporto medico del 9.7.2020,

scrive:

“Ho ricevuto la sua lettera del 7.7.2020. Mi chiede di prendere

posizione su ulteriori documentazioni mediche inoltrate dall’assicurato, in

particolar modo la lettera della collega dr.ssa med. __________ del 23.06.2020.

Essa elenca le diagnosi già peraltro conosciute.

Non ho riscontrato nuove indagini o valutazioni specialistiche

inerenti alle varie problematiche dell’apparato muscolo-scheletrico. Si tratta

di patologie peraltro già espresse nella mia valutazione peritale del 3.4.2019.

A distanza di un anno si ha l’impressione che la situazione

dell’assicurato sia rimasta stazionaria e non richieda ulteriori valutazioni in

merito. In particolar modo non vi sono indizi per modificare le limitazioni

funzionali da me determinate e la capacità lavorativa.”

In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra dal

consulente, la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le

conclusioni della perizia medica interdisciplinare __________ del 21.10.2019.”

(Doc. VI/1)

L’assicurato ha poi

prodotto ulteriore documentazione medica e meglio:

- Referto

del 2 luglio 2020 della dr.ssa __________, Capoclinica del Centro __________

del __________, nel quale, dopo avere indicato le diagnosi, l’anamnesi, l’esame

clinico e gli esami svolti, ha osservato:

"

(…)

Impressione e procedere

Purtroppo finora i diversi trattamenti intrapresi non hanno portato un

miglioramento al paziente, molto limitato nella sua vita quotidiana da questi

dolori cronici.

Ritengo indispensabile la ripresa della fisioterapia in acqua appena sarà

possibile, finora sola terapia che ha portato qualche beneficio al paziente.

Infine il paziente mi ha confermato la sua intenzione di essere seguito da una

dietista.

Rivedrò il paziente a distanza, se lo desidera.” (Doc. O)

-

Referto

del 20 agosto 2020 della dr.ssa __________, del seguente tenore:

" In riferimento ai documenti richiesti al

paziente per la valutazione del proprio caso, segnalo che il sig. RI 1 da

diversi anni soffre di una sindrome lombospondilogena acuta con frequenti

esacerbazioni, già valutato plurime volte dal neurochirurgo e dai colleghi

della terapia del dolore che non avevano posto indicazione ad un intervento

chirurgico ma a terapia conservativa con infiltrazioni.

Il paziente si è sottoposto a innumerevoli sedute fisioterapiche senza

tuttavia gran beneficio ed ha assunto terapia antalgica anti-infiammatoria e

analgesica con parziale beneficio. Il paziente descrive una limitazione della

propria attività quotidiana con difficoltà alla stazione eretta per più di 4

ore al giorno e con frequenti dolori alla radice degli arti e alla colonna

lombare. È limitato nella quotidianità per quanto riguarda l’igiene e la

capacità di effettuare lavori domestici, ciò influisce nettamente sulla sua

qualità di vita. Il sig. RI 1 non riesce a sollevare più di 15 kg senza

presentare conseguenze a livello della colonna lombare e non riesce a reiterare

movimenti dell’estensione della colonna.

L’ultima valutazione presso la terapia del dolore con la dr.ssa __________

oggettivava le difficoltà del paziente nelle proprie attività quotidiane e

nella limitazione funzionale della propria colonna lombare motivo per cui la

dr.ssa riteneva indispensabile la ripresa della fisioterapia in acqua. Lascio

quindi a voi valutare con gli specialisti che hanno seguito il caso del sig. RI

1 l’attuale situazione clinica. Ritengo improbabile una ripresa dell’attività

lavorativa al 100% e lascio quindi di valutare agli specialisti le indicazioni

adeguate.” (Doc. P)

Con presa di posizione

del 25 settembre 2020, su richiesta dell’Ufficio AI, gli specialisti del __________

si sono così espressi riguardo all’ulteriore documentazione medica prodotta in

corso di causa dall’interessato:

" In riferimento alla perizia medica

interdisciplinare del 21.10.2019 effettuata presso il __________ di __________,

ci ha inviato il rapporto medico della dr.ssa med. __________, specialista in

medicina interna generale, del 20.08.2020 e il rapporto medico della dr.ssa

med. __________, capo clinica, Centro __________, Ospedale __________ di __________,

sede __________, del 2.7.2020 (prodotti nell’ambito del ricorso presso il

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, a Lugano), chiedendo di esprimerci in

merito. Abbiamo pertanto messo a disposizione la documentazione inviata al

nostro consulente dr. med. __________, specialista in reumatologia, a __________,

che con il suo rapporto medico del 17.9.2020 ci ha fatto pervenire la sua presa

di posizione, che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo.

Il dr. med. __________

nel suo rapporto medico del 17.09.2020 scrive:

“rispondo in merito

alla sua lettera del 28.08.2020, che mi chiede di prendere posizione

sulla nuova documentazione inoltrata dall’assicurato, in particolar modo la

lettera del medico curante del 20.08.2020 dr.ssa med. __________ e la lettera

della valutazione nell’ambito della terapia del dolore della dr.ssa med. __________

del 2.07.2020.

Ricordo a questo proposito di aver eseguito una valutazione

peritale in questo assicurato in data 3.4.2019.

Ho poi risposto ad ulteriori richieste di precisazioni e commenti

con una lettera del 7.4.2020 e ulteriore lettera del 20.7.2020.

Riscontro quindi un’evoluzione cronica dei disturbi di questo

assicurato, già valutato a più riprese nell’ambito della terapia del dolore e

anche in ambito neurochirurgico.

Ricordo a questo proposito già le valutazioni avvenute dal dr.

med. __________ nell’ottobre 2015. Non vi sono state durante tutti questi anni

delle modifiche sostanziali per quanto riguarda i reperti radiologici

riscontrati e anche per quanto riguarda l’evoluzione della sintomatologia

dolorosa.

Come già in precedenza, la dr.ssa med. __________ presso il centro

__________ dell’Ospedale __________ di __________, ha posto le diagnosi di una

sindrome lombospondilogena su note discopatie L4/L5 e L5/S1. Ritorna sulle

terapie eseguite finora con scarso risultato. Ritorna su un esame di RM della

colonna lombare eseguito in data 26.10.2018 e conosciuto. Essa segnala come

l’assicurato nel momento della visita in data 2.07.2020, abbia segnalato una

situazione a livello dei dolori della schiena praticamente invariata. Essa ha

quindi rinunciato all’esecuzione di nuove indagini radiologiche e anche per

quanto riguarda l’approccio terapeutico, ha consigliato della ginnastica in

acqua senza ulteriori indicazioni per eventuali interventi infiltrativi o

nell’ambito della terapia del dolore.

Si tratta quindi di un’evoluzione costante e cronica di una

sintomatologia dolorosa già valutata nella mia perizia del 3.4.2019.

Non vi sono nuovi aspetti che portino a modificare quella che è

stata la mia valutazione peritale di allora. Il decorso rafforza quindi le

diagnosi da me poste allora. Non vi sono quindi sostanziali modifiche per

quanto riguarda le mie valutazioni nell’ambito delle limitazioni funzionali e

della capacità lavorativa.”

In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra dal nostro

consulente, la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le

conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata 21.09.2019 effettuata

presso il __________ di __________.” (Doc. XII/1)

2.5. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il

TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. Nel caso concreto, dopo

attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione pluridisciplinare

del __________ del 21 ottobre 2019 (doc. 84), condivisa dal SMR e poi

confermata dagli stessi periti attraverso i complementi del __________ del 29

aprile 2020 (doc. 105), del 22 luglio 2020 (doc. VI/1) e del 25 settembre 2020

(doc. XII/1). Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando

che precede.

In effetti, questo Tribunale

non può che constatare come gli specialisti del __________ si siano

espressi riguardo a tutte le patologie lamentate dall’assicurato, esprimendo

una valutazione accurata e complessiva, la quale, tenendo conto dell’insieme

dei limiti funzionali dell’interessato, è giunta alla conclusione di una piena

abilità lavorativa in attività adeguate.

Questo

Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni alle quali è

giunto il __________, anche soprattutto alla luce delle successive prese di

posizione con le quali gli specialisti del __________ hanno puntualmente

analizzato la documentazione medica prodotta dall’assicurato per tentare di

metterne in dubbio l’affidabilità, ritenendola priva di elementi oggettivi in

grado di poterle modificare.

Come

illustrato in precedenza - riportando per esteso le motivazioni addotte dagli

specialisti del __________ nei complementi del 29 aprile 2020, del 22 luglio

2020 e del 15 settembre 2020 (cfr. consid. 2.4.) – i consulenti in neurologia,

psichiatria e reumatologia del __________ hanno potuto prendere conoscenza

delle varie refertazioni mediche prodotte, rispettivamente delle critiche

espresse dal patrocinatore dell’assicurato nei riguardi delle conclusioni

peritali, rivendicando la presunta totale inabilità lavorativa dell’insorgente,

considerandole non atte a giustificare una diversa conclusione (cfr. doc. 105).

Il

dr. __________, in special modo - stante la natura reumatologica

prevalentemente rilevante delle affezioni che interessano l’assicurato - ha a

più riprese confermato la correttezza del proprio apprezzamento peritale, non

rimesso in discussione dalla documentazione medica successiva, con la quale, di

fatto, è stata ribadita la cronicità della sintomatologia dolorosa, senza una sostanziale

modifica dei reperti radiologici, delle diagnosi e delle relative limitazioni

funzionali da esse derivanti (cfr. doc. XII/1).

Il TCA reputa le

precisazioni del dr. __________, in particolare, e degli specialisti del __________

in generale, riportate nei complementi del 29 aprile 2020 (doc. 105), del 22

luglio 2020 (doc. VI/1) e del 25 settembre 2020 (doc. XII/1), convincenti,

esaustive e pertanto condivisibili.

Va,

inoltre, rilevato che gran parte delle critiche sollevate nella prima parte del

ricorso concernono la valutazione delle patologie dell’interessato e della

conseguente capacità lavorativa residua effettuata al momento della prima

domanda di prestazioni del 2016, già oggetto della decisione di rifiuto delle

prestazioni del 25 gennaio 2017, cresciuta incontestata in giudicato.

Non

vi è, quindi, motivo per ritornare sulla questione.

Il fatto, poi, che l’assicurato presenti dei dolori lombari

invalidanti, pure sottolineato con forza nel ricorso, è stato adeguatamente

preso in considerazione dagli specialisti del __________, ponendo proprio quale

diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “lombalgie con componente irradiante alle estremità

inferiori su discopatia L5-S1, in minor misura L4-L5, dal punto di vista

neurologico senza deficit neurologici associati” e, conseguentemente,

reputando l’interessato inabile nelle professioni di carattere pesante.

Altrettanto priva di fondamento la critica ricorsuale inerente

alla necessità di un approfondimento peritale, posto che nell’ambito della

perizia del __________ è stata stralciata la disciplina della neurochirurgia.

A tale riguardo, va

rilevato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 pubblicata in RtiD

II-2010 a pag. 208 (cfr. anche sentenza 9C_856/2010 del 27 giugno 2011, consid.

5.2), il TF ha già avuto modo di affermare:

"

(…)

4.1 A sostegno della sua tesi, il ricorrente

osserva che non si tratta unicamente di statuire su due valutazioni mediche

divergenti (quelle dei medici incaricati dall'assicuratore malattia, da un

lato, e quelle dei medici curanti dall'altro), ma anche di considerare che il

dott. F.________ è passato all'atto di un delicato intervento chirurgico che è

riuscito e che ora lo fa stare bene. Egli mette inoltre in dubbio il fatto che

la Corte cantonale si sia fondata sul parere di esperti competenti, in possesso

dei requisiti necessari. Sostiene al contrario che, essendo le ernie discali di

competenza di un neurochirurgo, la valutazione del caso non poteva essere

affidata a un reumatologo e a un chirurgo ortopedico.

4.2 Nella misura in cui contesta, per la prima

volta in sede federale, la competenza dei dott. G.________ e R.________, il

ricorrente fa (implicitamente) valere un motivo di ricusa per fondati motivi ai

sensi dell'art. 44 LPGA (cfr.

Ueli Kieser, Arzt als Gutachter, in Arztrecht in der Praxis, 2a ed. 2007, pag.

438; lo stesso, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, pag. 568, n. 18 all'art. 44). Già solo per questo motivo, ci si

potrebbe seriamente domandare se la censura, che poteva senz'altro essere

sollevata in sede cantonale, non sia contraria al principio della buona fede,

valido pure in ambito procedurale (DTF 130 III

66 consid. 4.3 pag. 75; 127 II 227 consid. 1b pag. 230; 121 I 30 consid. 5f pag. 38), e in particolare

all'obbligo incombente alle parti di invocare motivi di ricusazione non appena

ne abbiano conoscenza (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

Fatti

I 193/05 del 7 settembre 2006, riassunta in RSAS 2007 pag. 61, consid. 3.5).

La questione può tuttavia rimanere indecisa in

quanto il primo giudice poteva validamente e senza arbitrio fondarsi sulle

valutazioni degli specialisti incaricati da [… omissis …] per statuire sul

merito. Basti a tal proposito rilevare che, come in altri settori specialistici

della medicina, i confini dell'area di competenza del neurologo, dell’ortopedico

e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale, dipendono dal

tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata. Per quanto concerne più

precisamente la problematica relativa all'ernia discale - comunque

convincentemente esclusa dai medici interpellati dall'opponente - va inoltre

precisato che essa non necessariamente è di sola competenza del neurologo, ma

può anche essere di pertinenza ortopedica (cfr., alla voce ernia discale, La

grande enciclopedia medica UTET, 2007, VI vol., pag. 132), come del resto hanno

già (implicitamente) avuto modo di rilevare in altre occasioni le istanze

giudiziarie (in questo senso ad esempio sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 59/93 del 12 aprile 1994 consid. 2-4).

Per il resto, le sentenze cui rinvia il

ricorrente per dimostrare che la mancata specializzazione dei medici

intervenuti determinerebbe una palese violazione del principio

dell'accertamento d'ufficio dei fatti, riguardano accertamenti in ambito

psichiatrico operati da medici non specialisti della specifica disciplina e non

sono manifestamente pertinenti alla vertenza qui in esame. (…)”

Nel

caso di specie, la disciplina della neurochirurgia è stata stralciata in quanto

non ritenuta indispensabile per la completezza della valutazione peritale

pluridisciplinare da parte dello stesso __________, dopo discussione con i

medici del SMR, così come risulta dal messaggio di posta elettronica del 27

febbraio 2019 del dr. __________ (cfr. doc. 77).

Da notare che, comunque, come ricordato sopra, le patologie

somatiche dell’interessato sono state compiutamente vagliate sia dal profilo

neurologico, che da quello reumatologico, e che i singoli consulti, ivi

compreso anche quello psichiatrico, sono poi confluiti in un apprezzamento medico

globale, a livello multidisciplinare. Anche da questo profilo, dunque, non può

essere rimproverato alcunché ai periti del __________.

Infine, il patrocinatore dell’assicurato ha evidenziato come

l’interessato sia impossibilitato a trovare un’attività lavorativa, in quanto

privo di una formazione e viste le sue numerose patologie (cfr. doc. I).

A

proposito di queste difficoltà nel riuscire a reperire un’attività lavorativa,

il TCA non ignora evidentemente le difficoltà esistenti attualmente sul nostro

mercato del lavoro. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo

all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato

deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno

(STF inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c;

RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è

reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la

quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né

assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a

rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c;

RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. ad esempio STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012).

In una STF 9C_248/2018 del 19 settembre 2018 il

Tribunale federale ha evidenziato che il concetto di mercato equilibrato

del lavoro è diverso rispetto a quello di mercato concreto del lavoro, nozione

quest’ultima che compete all’assicurazione contro la disoccupazione e non

all’AI.

In

siffatte circostanze le censure ricorsuali volte a contestare l'esigibilità in

attività adeguate dell'assicurato vanno respinte.

Pertanto,

visto quanto sopra, ritenuta l’affidabile e completa valutazione del __________,

fatta propria anche dal SMR, il TCA

ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2

e i riferimenti ivi citati) che all’assicurato vada

riconosciuta una incapacità lavorativa del 100% nelle attività pesanti, ma una

capacità lavorativa medico-teorica piena in attività adeguate, rispettose delle

sue limitazioni funzionali.

Va, inoltre, rilevato che

la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato

o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che

vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il

cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa

in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività

d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la

già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far

riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta

all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione

contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110

V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in

der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il

ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa

in attività professionali idonee.

2.7. Si

tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo

economico.

Per quel che concerne

l’aspetto economico (rimasto sostanzialmente incontestato), l’Ufficio AI ha

proceduto al raffronto dei redditi, sulla base del rapporto del consulente

professionale del 20 dicembre 2019 (doc. 88), così come risulta dalla decisione

contestata.

Per il reddito da

valido l’amministrazione ha indicato di avere fatto riferimento ai dati

salariali statistici afferenti al precedente settore di attività nella

logistica dell’assicurato (RSS, valore federale, ramo 49-53, uomo, attività

semplici e ripetitive), fissandolo in fr. 67’394.- (cfr. pag. 390 incarto AI;

doc. 93; doc. 107).

Al riguardo, questo

Tribunale rileva che correttamente l’amministrazione si è basata sui dati

statistici relativi al settore “49-53: trasporti e magazzinaggio”, ritenuto

come al momento della domanda di prestazioni l’interessato era al beneficio di

indennità di disoccupazione.

Dai dati statistici in

questione, per il 2016, emerge un reddito di fr. 5’456 mensili con riferimento

a 40 ore settimanali, da adeguare alla durata normale del lavoro nel settore

(42.4), per un totale di fr. 69'400, che aggiornati al 2018 portano ad un

reddito di fr. 69’608.

Per quanto riguarda invece

il salario da invalido, l’Ufficio AI si è fondato sui dati statistici

nazionali, utilizzando la tabella TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera,

emanata dall'Ufficio federale di statistica riferita al settore privato

svizzero (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 142 V 178, in particolare consid.

2.5.7; DTF 128 V 174; sulla rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. anche RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg.

47ss.).

Ha preso quindi in

considerazione, in corretta applicazione dei salari statistici applicabili, un

importo di fr. 67'148.20 conseguibili nel 2016

da personale maschile svolgendo un’attività semplice e ripetitiva, valore

mediano nel settore privato svizzero, inclusa la tredicesima (5'367.55 per 12

mesi e riportato alle 41.7 h/sett.).

Stante quindi una capacità

lavorativa del 100% in un’attività leggera adeguata, il reddito da invalido

nel 2018 è stato fissato a fr. 67'393.83.

Inoltre,

in applicazione della giurisprudenza federale - per la quale gli assicurati

che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico, ritenuto come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permette secondo il TF di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro -

l’amministrazione ha operato una deduzione del 10% sul salario statistico (5%

per il fattore “attività leggere” e 5% “per svantaggi salariali

derivanti da contingenze particolari”), fissandolo quindi a fr. 60'654.40.

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71 con la

quale la massima Corte ha precisato che in quest’ambito il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministra-zione; cfr. anche DTF 132 V 393 consid.

3.3), questo giudice ritiene che, operando una - peraltro non trascurabile -

decurtazione del 10%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in

questione, l'Ufficio AI abbia debitamente tenuto conto degli effetti

legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, e non può di

conseguenza ammettere una decurtazione maggiore, peraltro

neppure postulata dal ricorrente.

Tale

soluzione si impone a maggior ragione, alla luce della più recente

giurisprudenza federale (cfr. STF

8C_730/2019 del 10 giugno 2020; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020; 8C_9/2020 del

10 giugno 2020).

Ritenuto quindi un reddito

da valido, come detto, di fr. 69’608 e da

invalido di fr. 60'654, si ottiene un grado d’invalidità del

12.9%, arrotondato al 13% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121

consid. 3.2., percentuale che esclude il diritto ad una rendita d’invalidità.

2.8. In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente negato all’assicurato una

rendita d’invalidità.

La decisione contestata va

quindi confermata e il ricorso respinto.

All’assicurato

va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il

presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

Va,

inoltre, osservato che nella decisione impugnata l’amministrazione ha precisato

di essere a disposizione - come risulta anche dal rapporto del consulente IP - qualora

l’assicurato intendesse postulare l’attivazione del servizio di sostegno al

collocamento.

2.9. Il

ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio in sede amministrativa (cfr. doc. I, nel quale ha

precisato che la richiesta concerne il periodo “a partire dal 31 gennaio 2020”,

ossia dal momento della contestazione del progetto di decisione del 23 dicembre

2019).

Ai sensi dell'art.

37 cpv. 4 LPGA se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del

patrocinio gratuito.

Qualora un assicurato non disponga

di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di

possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine

fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di

opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (SVR 2004 EL Nr. 4).

Secondo la

dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG-Kommentar,

3a edizione, 2015, n. 35 ad art. 37, pag. 530 e seguenti; cfr., d'altronde, FF

1999 3965).

Peraltro, giusta l'art. 37 cpv.

4 LPGA, la concessione del gratuito patrocinio richiede una domanda in questo

senso (Kieser, op. cit., n. 33 ad

art. 37, pag. 529).

Per il resto,

quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente,

la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (FF 1999

3965).

La

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (Kieser, op. cit.,

n. 22 ad art. 37, pag. 504-505).

Quindi, le tre condizioni

cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute

qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se

il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover

avere esito sfavorevole (STF 8C_353/2019 del 2 settembre 2019, consid. 3.1; STF

8C_669/2016 del 7 aprile 2017, consid. 2.1; STF 9C_29/2017 del 6 aprile 2017,

consid. 1; DTF 132 V 200, consid. 4.1; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372

consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323

consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).

Queste condizioni di

concessione dell'assistenza giudiziaria, poste dalla giurisprudenza sotto l'egida

dell'art. 4 vCost. fed., sono applicabili alla concessione dell'assistenza

gratuita di un consigliere giuridico nella procedura d'opposizione (STF I 557/04 del 29 novembre 2004, consid. 2.1; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).

Tuttavia, la questione di sapere se esse sono realizzate deve essere esaminata

in virtù di criteri più severi nella procedura amministrativa (Kieser, op. cit., n. 28 e n. 35 ad art.

37, pag. 528 e 530).

A tal proposito, occorre tenere

conto delle circostanze del caso concreto, della particolarità delle regole di

procedura applicabili, così come delle specificità della procedura

amministrativa in corso. In particolare, occorre menzionare, oltre alla complessità

delle questioni di diritto e dei fatti, le circostanze concernenti la persona

in oggetto, come la sua capacità di orientarsi in una procedura. Quale regola

generale, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura è

suscettibile di riguardare in maniera particolarmente grave la situazione

giuridica della persona interessata. Altrimenti, una tale necessità esiste

soltanto quando alla relativa difficoltà del caso si aggiunge la complessità

della fattispecie o dei quesiti giuridici, alla quale il richiedente non è in

grado di farvi fronte da solo (sentenza 8C_669/2016 del 7 aprile 2017, consid.

2.1 con riferimenti alla DTF 130 I 182 consid. 2.2, alla DTF 125 V 32 consid.

4b e alla sentenza 8C_931/2015 del 23 febbraio 2016 pubblicata in SVR 2016 IV

n. 17 pag. 50; cfr. anche SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).

Considerandi

La necessità di patrocinio da

parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla

complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche

dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i

propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente

grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di

un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa

complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche

che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die

Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich

geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere

tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr.

DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure

se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali

o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich

nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil

schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen

lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere

Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

Occorre poi ricordare che il

gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa,

può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STF I 447/04 del 2 marzo

2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid.

5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione

riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206

consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata nella

STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

2.10

Nella più volte citata DTF 132

V 200, al considerando 4.1 il Tribunale federale ha affermato che la necessità

di patrocinio da parte di un legale è data nei casi in cui, oltre alla relativa

complessità della fattispecie, si aggiungono anche difficoltà reali e

giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso oppure se

l’assistenza di rappresentanti di associazioni di invalidi, assistenti sociali

o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione.

Con sentenza I 928/05 del 4

dicembre 2006 in una vertenza relativa all'assicurazione invalidità, il TF ha osservato che la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura

amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di

problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata. In quell'occasione, l'Alta Corte ha negato la necessità dell'assistenza di un avvocato

durante la procedura di opposizione.

Nella sentenza 9C_991/2008

del 18 maggio 2009, al consid. 4.4.1 e con riferimento alla DTF 132 V 200, il

TF ha confermato questa giurisprudenza, rammentando che di principio la

presenza di un legale già in sede amministrativa non è necessaria.

Nella sentenza I 746/06 dell'8

novembre 2006, il TF ha indicato i seguenti casi di applicazione della propria

giurisprudenza:

"

(…)

3.2

Das Eidgenössische Versicherungsgericht

hat die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im

Einspracheverfahren etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit

mehreren Arztberichten und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt

auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen

Einkommensvergleich Stellung zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw.

7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten,

die Einkommensberechnung in der Verfügung nicht nachvollziehbar und zudem

weitere Einkommensbestandteile umstritten waren (erwähntes Urteil I 75/04 Erw.

3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der Versicherte während Jahren

wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für die

ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe ersichtlich waren

(Urteil W. vom 12. Oktober 2004

Erw. 4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände.

(…)”.

Con sentenza

32.2008.164

dell’11 maggio 2009 questo Tribunale, nell’ambito di una procedura

inerente l’assicurazione invalidità, ha rifiutato ad un’assicurata l’assistenza

giudiziaria in sede amministrativa (mentre l’ha ammessa in sede ricorsuale),

poiché, pur essendo oggetto del contendere il diritto ad una rendita AI, sulla

base della rigorosa giurisprudenza federale, non ha ritenuto necessaria la

presenza di un patrocinatore già in sede amministrativa ritenuto che la

fattispecie non era particolarmente complessa.

Anche nella STCA

36.2012.50

del 12 settembre 2012 questo TCA ha ritenuto sproporzionato far capo

ad un rappresentante allorché la questione del mancato pagamento delle

prestazioni farmaceutiche è stata risolta senza neppure la necessità di dover

avviare una procedura amministrativa tramite l’emanazione della decisione

formale e poi della decisione su opposizione per poter utilizzare correttamente

la propria tessera farmaceutica. Il Tribunale ha rilevato che si trattava

semplicemente di intervenire presso l’assicuratore per capire cosa fosse

successo e quindi era sufficiente scrivere autonomamente, senza far capo ad un

esperto, una lettera alla Cassa malati, chiedendo per quale motivo le

prestazioni farmaceutiche del figlio non erano state rimborsate,

rispettivamente perché le tessere di farmacia dei figli apparivano bloccate.

Il 4 febbraio

2015.

con sentenza 32.2014.48 il TCA ha concluso che rettamente l’Ufficio

AI ha ritenuto non giustificato l’intervento di un legale, visto che quel caso,

in cui un’assicurata è stata ritenuta inabile al lavoro al 100% per motivi

psichici solo come salariata e non anche come casalinga con conseguente rifiuto

di una rendita di invalidità (grado AI del 26%), rientrava nella consueta

casistica di questo genere di problematiche. Pertanto, giustamente l’Ufficio AI

ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale

indigenza dell’assicurata, né valutare se la causa fosse palesemente priva di

successo.

Con sentenza 8C_931/2015 del 23

febbraio 2016, pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 17, l’Alta Corte ha ricordato che,

nella procedura amministrativa, la necessità di patrocinio da parte di un

avvocato può essere ammessa soltanto in casi eccezionali (cfr. consid. 3). Nel

caso esaminato, concernente un nomade, il TF ha ritenuto che un competente

patrocinio da parte di un mandatario che non era avvocato era stato nel

complesso oggettivamente possibile ed esigibile, motivo per cui un gratuito

patrocinio da parte di un avvocato non era necessario (cfr. consid. 5.3).

Nella sentenza 8C_676/2015 del

7.

luglio 2016 (SVR 2016 IV Nr. 41), parzialmente pubblicata in DTF 142 V 342,

il Tribunale federale ha giudicato il caso di un agente di sicurezza che è

stato ferito durante il suo lavoro. L’Ufficio AI ha raccolto degli atti medici

e una perizia e ha dapprima respinto la richiesta di gratuito patrocinio, poi

ha negato il diritto a una rendita di invalidità. Per quanto concerne la

necessità del patrocinio da parte di un avvocato nella procedura

amministrativa, l’Alta Corte ha affermato che per riconoscere i punti deboli di

una perizia medica sono necessarie determinate conoscenze mediche e giuridiche

della fattispecie. Nel caso giudicato non si poteva parlare di un caso

complesso anche se si è trattato di applicare la prassi in ambito di dolore

somatoforme. Il TF ha evidenziato che se si ritenesse il contrario, ciò

porterebbe in pratica a dovere riconoscere il diritto al gratuito patrocinio in

ogni procedura amministrativa, nella quale si deve discutere di una perizia

medica, ciò che sarebbe contrario alla nozione dell’art. 37 cpv. 4 LPGA come

deroga. L’assenza di conoscenze giuridiche non è atta a fondare la necessità di

un patrocinio legale. Il fatto che viga il principio inquisitorio giustifica

l’applicazione di un parametro restrittivo (cfr. consid. 7.2

non pubblicato).

Al ricorrente è stato concesso

il gratuito patrocinio per la sede federale (cfr. consid. 8).

Con sentenza 8C_353/2019

del 2 settembre 2019, pubblicata in SVR 2/2020 IV Nr. 10, il TF ha accolto il

ricorso di un Ufficio AI contro una sentenza del Tribunale cantonale del Canton

Zurigo che aveva riconosciuto l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

in ambito amministrativo, ritenendo non dati i presupposti.

Cfr. anche le sentenze

32.2018.55

del 4 marzo 2019; 32.2018.218 del 14 ottobre 2019 e 32.2019.117 del

27.

aprile 2020 con cui il TCA ha rifiutato l’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio in ambito amministrativo.

2.11

Nell’evenienza concreta dalle

tavole processuali emerge che l’interessato, personalmente, il 13 luglio 2018

ha segnalato all’UAI un peggioramento del suo stato di salute (cfr. doc. 53) e,

rispondendo all’amministrazione, in data 30 luglio 2018 ha provveduto ad

inoltrare la documentazione medica a supporto della propria nuova richiesta di

prestazioni (cfr. doc. 54).

Inoltre, in data 18 settembre

2018.

l’assicurato, sempre personalmente, ha informato l’UAI riguardo alla

propria situazione lavorativa (indicando di avere ricevuto delle indennità di

malattia fino al 12 giugno 2016, seguite, poi, dalle indennità di

disoccupazione fino a febbraio 2018, cfr. doc. 63).

Sulla base della

documentazione medica prodotta i medici del SMR, dr. med. __________ e il dr.

med. __________, hanno ritenuto dati i presupposti per sottoporre il caso ad

una perizia pluridisciplinare (cfr. doc. 67).

Dagli atti risulta, anche, che

l’assicurato ha telefonicamente sollecitato la propria pratica (cfr. doc. 82).

Dopo il progetto di decisione

il patrocinatore dell’assicurato, avv. RA 1, ha chiesto, ed ottenuto (cfr. doc.

98), l’incarto AI.

In data 28 febbraio 2020

l’avv. RA 1 ha presentato le osservazioni al progetto di decisione, contestando

gli accertamenti peritali svolti dal __________ e sostenendo che l’assicurato è

completamente inabile al lavoro (cfr. doc. 99)

2.12

Chiamato

a stabilire se l’interessato necessitava della rappresentanza di un avvocato

patentato in sede amministrativa, questo Tribunale deve rispondere

negativamente.

Il

ricorrente avrebbe, infatti, potuto gestire la pratica autonomamente oppure far

capo a rappresentanti di associazioni di invalidi, sindacati o altre persone

attive nel settore sociale.

Egli

ha, difatti, inoltrato autonomamente all’UAI la notifica del peggioramento del

suo stato di salute, producendo poi la documentazione medica necessaria per

sostanziare la propria richiesta.

Con

le osservazioni al progetto di decisione l’avv. RA 1 ha contestato la

correttezza della perizia del __________.

Come

ha già avuto modo di stabilire il Tribunale federale, se è vero che per

riconoscere i punti deboli di una perizia medica sono necessarie determinate

conoscenze mediche e giuridiche della fattispecie, dall’altro non va sottaciuto

che il caso in esame non può essere considerato complesso. Se si ritenesse il

contrario, ciò porterebbe in pratica a dovere riconoscere il diritto al

gratuito patrocinio in ogni procedura amministrativa, nella quale si deve

discutere di una perizia medica (sentenza 8C_353/2019 del 2 settembre 2019,

consid. 5; sentenza 8C_676/2015 del 7 luglio 2016 (= SVR 2016 IV Nr. 41), consid.

7.2).

Nel

caso di specie si trattava in sostanza di produrre certificati medici dei

curanti atti a contestare la perizia pluridisciplinare __________ ordinata

dall’AI. Ora, il ricorrente ha dimostrato di sapersi destreggiare con le

questioni amministrative, notificando il peggioramento dello stato di salute ed

allegando documentazione medica che ha dato avvio alla nuova procedura di

valutazione del diritto a prestazioni.

Dopo

l’inoltro delle osservazioni del rappresentante legale, l’amministrazione ha

interpellato i periti del __________ e ha emesso la decisione senza esperire

ulteriori particolari accertamenti.

Il

ruolo del rappresentante legale, in concreto, si è in sostanza limitato, nel

merito, a contestare la decisione dell’UAI e, in particolare, gli aspetti

medici approfonditi in sede peritale __________.

In un ambito come quello

dell’assicurazione invalidità, dove vige il principio inquisitorio, di

principio, tranne nei casi complessi, l’intervento di un avvocato già in sede

amministrativa, non è necessario (SVR 2016 IV Nr. 41 consid. 7.2;

SVR 2/2020 IV Nr. 10).

Nel caso di specie, non si

trattava di dover dirimere una difficile questione giuridica, ma di produrre,

semmai, una presa di posizione dei curanti atta contestare la perizia

pluridisciplinare ordinata dall’amministrazione.

Sulla scorta delle

considerazioni esposte, dovendo la necessità di patrocinio da parte di un

legale essere verificata con rigore, la richiesta di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio in sede amministrativa non può essere ammessa, facendo

difetto questa condizione.

La domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa va, pertanto,

respinta.

2.13

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a

carico del ricorrente.

Quest’ultimo

ha chiesto, tuttavia, di essere messo la beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(DTF 110 V 362).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto – sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e

a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello

Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario

all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia

11ss.).

Il limite per ammettere

uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è

superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR

1998.

IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va

applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STF del 20

settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza processuale è

data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il

mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209

consid. 2).

L’attestato municipale

sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo.

Nella commisurazione della

capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza

e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l’Alta Corte infatti si tiene

conto dell’intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve

tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per

lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla

fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente dal punto di

vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la

situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid.

4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto

retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR

2000.

UV Nr. 3).

2.14

Nel caso di specie, dal

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. Vbis) emerge che

il ricorrente, coniugato e padre di due figli, non ha entrata personale alcuna.

Egli può contare

unicamente sullo stipendio della moglie, dipendente dell’agenzia __________,

pari a fr. 5’005 mensili (inclusi AF e quota tredicesima). Egli ha negato,

inoltre, di possedere della sostanza (doc. Vbis).

Per quanto riguarda il

calcolo del fabbisogno, deve essere applicato l’importo base mensile per

coniugi di fr. 1’700.-, cui aggiungere fr. 800 per i due figli, stabilito per

il calcolo del minimo esistenziale LEF, per un totale di fr. 2’500.

Tale

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo giusta l’art. 93 LEF del 1. settembre 2009).

Bisogna,

poi, computare il canone di locazione e spese accessorie di fr. 1'342.30 al

mese; il premio afferente all'assicurazione obbligatoria contro le malattie

pari a, dedotti i sussidi di fr. 607.70, fr. 653.70 mensili per tutta la

famiglia, e le imposte (doc. Vbis).

Si

ottiene, quindi, un onere mensile globale di fr. 4’572.50.

Inoltre

va tenuto conto del fatto che all’importo di base determinato in riferimento

alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 375.--/625.--,

conformemente a quanto stabilito dal TF nella sentenza U 102/04 del 20

settembre 2004.

L’insorgente

presenta, nel primo caso, un’eccedenza di fr. 57.50 mensili e, nel secondo, un

ammanco di fr. 192.50 mensili.

In

simili condizioni egli può essere ritenuto indigente.

Ritenuto

inoltre che l’assicurato non possiede le necessarie

conoscenze giuridiche per difendersi in sede giudiziaria e che il

ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di

possibilità di esito sfavorevole, la domanda di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr.

STF del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STF del 23 maggio 2002, U 234/00,

consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti