32.2020.72
Corretta la decisione con la quale UAI,sulla base delle perizia SAM condivisa da SMR (totale IL in attività pesanti; piena CL in attività adatte),ha rifiutato il diritto a prestazioni,in difetto di un sufficiente grado di invalidità.AG negata in sede amministrativa, accolta in sede giudiziaria
9 novembre 2020Italiano67 min
della medicina, i confini dell'area di competenza del neurologo, dell’ortopedico
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.72
CR
Lugano
9 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 maggio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1987, in
precedenza attivo quale magazziniere, nel mese di aprile 2016 ha presentato una
prima richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “discopatia
lombare” (doc. 3).
In quel frangente,
l’Ufficio AI, quali provvedimenti di intervento tempestivo in previsione
dell’esercizio di un’attività lucrativa adeguata, ha posto l’assicurato al
beneficio di un corso di italiano (doc. 19) e di un corso “conducente di
carrelli elevatori” (cfr. doc. 32).
Con progetto di decisione
del 24 novembre 2016 (doc. 46), poi confermato con decisione del 25 gennaio
2017 (doc. 47) - cresciuta incontestata in giudicato - l’Ufficio AI ha
rifiutato di assegnare all’interessato il diritto ad una rendita di invalidità.
1.2. A seguito di un peggioramento
del proprio stato di salute, in data 23 luglio 2018 l’assicurato, nel frattempo
disoccupato, ha presentato una seconda richiesta di prestazioni AI per adulti,
lamentando “lombosciatalgia persistente e refrattaria a terapia infiltrativa”
(doc. 52).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso – in particolare una perizia pluridisciplinare a
cura del __________ (doc. 84) – con progetto di decisione del 23 dicembre 2019
(doc. 93), poi confermato – stante la presa di posizione del __________ riguardo
alla documentazione medica prodotta in sede di osservazioni - con decisione del
20 maggio 2020, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, in
difetto di un sufficiente grado di invalidità (doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 24
giugno 2020 l’assicurato, patrocinato dallo studio legale RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera
di invalidità dal 23 luglio 2018 (doc. I).
Il
rappresentante legale dell’assicurato ha, inoltre, postulato la concessione
dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale
(doc. I).
Sostanzialmente il legale
ha contestato la valutazione peritale del __________, posta a fondamento della
decisione impugnata, ritenendo che la stessa non abbia adeguatamente tenuto
conto dell’insieme delle gravi e limitanti patologie che affliggono
l’interessato e che lo rendono totalmente inabile al lavoro.
A conferma di ciò, il
patrocinatore ha rilevato che il medico fiduciario di __________ ha
riconosciuto la totale inabilità lavorativa dell’assicurato, conclusione dalla
quale si è, invece, distanziato il consulente reumatologo del __________, senza
tuttavia spiegare le ragioni del proprio agire.
Pure contestata il fatto
che l’assicurato, alla luce delle sue molteplici e invalidanti affezioni e
vista la mancanza di qualsivoglia formazione, possa ancora svolgere un’attività
lavorativa, la cui reperibilità appare impossibile.
Alla luce dell’importante
sintomatologia che affligge l’interessato, con ripercussioni anche dal profilo
psichico, il patrocinatore dell’insorgente ha concluso che lo stesso non possa
che essere considerato completamente inabile al lavoro, con conseguente diritto
ad una rendita intera di invalidità (doc. I).
1.4. In data 20 luglio 2020 il
rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc.
V + bis).
1.5. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI, anche alla luce della presa di posizione del __________ del 22
luglio 2020 ad essa allegata (doc. VI/1), ha chiesto la reiezione del ricorso
con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi di
diritto (doc. VI).
1.6. In data 25 agosto 2020 il
legale dell’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica, a
comprova della gravità dello stato di salute dell’interessato, il quale
riscontra difficoltà anche nelle più banali attività quotidiane.
Il legale ha, poi,
evidenziato che “resta incomprensibile e senza risposta alcuna quali siano le
possibilità di lavoro realmente percorribili” dall’assicurato, non avendo
l’amministrazione indicato “dei settori o posti di lavoro concreti, idonei,
medicalmente esigibili e ragionevoli” (doc. VIII + N-P).
1.7. Con osservazioni del 25
settembre 2020 l’Ufficio AI ha confermato la correttezza della decisione
impugnata, anche alla luce della più recente presa di posizione del 25
settembre 2020 da parte degli specialisti del __________ (cfr. doc. XII + 1).
1.8. In data 12 ottobre 2020 il
legale dell’insorgente ha confermato integralmente le richieste ricorsuali
(doc. XIV).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI abbia negato all’assicurato il diritto a
prestazioni.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TF i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V
313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c,
la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TF con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…) Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TF siffatti principi valevano fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, consid.
3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte, dopo avere ribadito che
un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto
tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa
suscettiva di cagionare un'invalidità, ha precisato i criteri per poter
concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca
un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie
nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e
Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con
una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,
l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la
DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In
una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il
Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione
secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In
due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF
141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi
fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata
riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova
di un’inabilità lavorativa invalidante.
Tale giurisprudenza è ora mutata. In una sentenza 9C_724/2018
dell’11 luglio 2019, pubblicata in DTF 145 V 215, il Tribunale federale ha stabilito che la nuova
procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata anche
all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di
tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre
il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a dei trattamenti medici
ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni
(cfr. comunicato stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le
tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989
pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da
droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina
oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018,
consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su
indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente
giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo
nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o
avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la
questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di
un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa
invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine),
fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai
trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione
delle prestazioni. Nella misura in cui il caso è ancora giustiziabile, la nuova
prassi si applica alle procedure in corso (cfr. DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e
DTF 132 V 368, consid. 2.1 ivi citato).
L’UFAS, con Lettera circolare Al n. 395 del 28 novembre 2019 / “Procedura
probatoria strutturata in caso di sindromi da dipendenza e gestione dei
trattamenti di disassuefazione” (valida dal 18.11.2019), dopo avere ricordato
la modifica di giurisprudenza esposta in DTF 145 V 215 – con la quale il TF ha
stabilito che anche per le sindromi da dipendenza diagnosticate in modo
incontestabile da un medico specialista, come per qualsiasi altra malattia
psichica, occorre ora accertare tramite una procedura probatoria strutturata se
vi siano ripercussioni o meno sulla capacità al lavoro della persona
interessata – ha rilevato che la nuova giurisprudenza va applicata a tutti i
casi le cui decisioni non sono ancora passate in giudicato al momento del
cambiamento di prassi (v. p. es. la sentenza del TF 8C_259/2019 del 14 ottobre
2019, consid. 5.1). Per contro, essa non costituisce di per sé un motivo per
tornare su decisioni passate in giudicato, né nel quadro di una
riconsiderazione secondo l'articolo 53 capoverso 2 LPGA né in quello di un
adeguamento a una nuova prassi giudiziaria (v. DTF 135 V 201 del 26 marzo
2009). Un'eventuale nuova richiesta può essere presa in considerazione, se la
persona assicurata riesce a dimostrare un cambiamento dello stato di salute o delle
circostanze rilevanti per il diritto alle prestazioni (ari. 87 cpv. 2 e 3 OAI,
art. 17 LPGA, N. 5012 segg. CIGI).
Con la sentenza 9C_309/2019 del 7 novembre 2019, il Tribunale
federale ha precisato ulteriormente la sua nuova giurisprudenza sulle sindromi
da dipendenza. La prescrizione di un trattamento di disassuefazione in vista di
una perizia medica, nell'ambito dell’obbligo di collaborare nella procedura di
accertamento, non è più ammessa (v. consid. 4.2.2). Le persone assicurate non
possono quindi essere costrette a sottoporsi ad un trattamento di
disassuefazione prima di una perizia. Sin d'ora, il N. 1052 CIGI non è più
applicabile e verrà soppresso in occasione del prossimo aggiornamento della
circolare.
Le esigenze fissate come condizione per una perizia in una
procedura d'accertamento in corso non devono più essere considerate e la
limitazione della capacità al lavoro deve dunque essere accertata nell'ambito
di una procedura probatoria strutturata.
Per contro, un trattamento di disassuefazione ragionevolmente
esigibile o altri tipi di terapia potranno sempre essere imposti quale
provvedimento di cura per ridurre il danno. Spetterà all'Ufficio Al verificare
a tempo debito, nel quadro di una revisione, se la persona assicurata abbia
adempiuto il suo obbligo di ridurre il danno e se il trattamento abbia avuto
successo. In base ai risultati potrà decidere se
ridurre o rifiutare le prestazioni.
Su questa nuova giurisprudenza vedi pure il commento di A.-S. Dupont, “La dépendance, une
maladie psychique comme les autres”, in HAVE/REAS 4/2019 pag. 409-412.
2.3. Al
fine di accertare la situazione medica dell’assicurato, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare affidata ai medici del __________.
Dal referto peritale 21 ottobre 2019 risulta che i periti hanno fatto
capo a consultazioni specialistiche esterne: neurologica (dr. __________),
reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato
centro d’accertamento, i periti del __________ hanno posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di “lombalgie con componente irradiante
alle estremità inferiori su discopatia L5-S1, in minor misura L4-L5, dal punto
di vista neurologico senza deficit neurologici associati”, mentre quali
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa quelle di “tendenza allo
sviluppo di un reumatismo delle parti molli e alla generalizzazione di una
sintomatologia dolorosa cronica; obesità con BMI 33 kg/m²; dislipidemia non in
trattamento; nota malattia da reflusso gastroesofageo, accenno di ernia iatale
assiale con/su: in atto terapia di eradicazione di H. Pylori, leucocitosi;
tabagismo cronico” (doc. 84).
Esprimendosi
a proposito della capacità lavorativa, gli specialisti del __________ hanno
considerato l’assicurato globalmente abile al lavoro nella misura del 50% nella
precedente attività di magazziniere/addetto al riempimento scaffali (inteso
come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata di lavoro), ma
abile al lavoro al 100% in altre attività adeguate, rispettose delle sue
limitazioni funzionali, a decorrere dal mese di aprile 2019 (doc. 84 pag. 29).
In
sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 23 dicembre 2019 di
rifiuto delle prestazioni (cfr. doc. 93), il patrocinatore dell’interessato ha
trasmesso ulteriore documentazione medica, a dimostrazione della totale
inabilità lavorativa dell’assicurato (doc. 99).
Interpellato
in merito, nelle annotazioni del 13 marzo 2020 il dr. __________ del SMR ha
reputato indispensabile sottoporre tale documentazione medica al vaglio degli
specialisti del __________ (cfr. doc. 101).
Questi
ultimi, nel complemento del 29 aprile 2020, hanno integralmente confermato la
correttezza delle conclusioni peritali, fornendo le seguenti motivazioni:
" (…) Abbiamo
pertanto messo a disposizione la documentazione inviata ai nostri consulenti
dr. med. __________, dr. med. __________ e dr. med. __________, che con i loro
rapporti medici (allegati) ci hanno fatto pervenire la loro presa di posizione,
che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo.
Il dr. med. __________ nel suo rapporto medico del 7.4.2020
scrive:
“le rispondo quanto segue: ricordo di avere visitato questo
sopramenzionato assicurato su incarico del __________ in data 1.4.2018 con mia
perizia del 3.4.2019.
Mi si chiede di prendere posizione sulla valutazione medica della
dr.ssa __________, del 8 novembre 2019 che ho letto.
Essa ritorna sulle diagnosi note. Segnala un miglioramento dei
disturbi dell’assicurato con fisioterapia in acqua. Fatto questo che mi
rallegra. Si tratta in effetti di terapie che a mio modo di vedere si orientano
molto di più verso un quadro di tipo fibromialgico che non per terapie
specifiche riguardanti i disturbi elencati alla colonna lombare. Questo non fa
che rafforzare la valutazione peritale da me eseguita nel mese di aprile 2019.
Per quanto riguarda il rapporto dell’avv. __________ ricordo che
nell’elenco delle mie diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa
avevo menzionato le problematiche alla colonna lombare con la diagnosi di
lombalgie con componente irradiante alle estremità inferiori su discopatia
L5-S1 e in minor misura L4-L5.
Avevo tenuto in considerazione le limitazioni provocate da queste
patologie, soprattutto per quanto riguarda attività particolarmente pesanti e
non ergonomiche per la colonna vertebrale e l’avevo ritenuto limitato nell’alzare
dei pesi superiori ai 15 kg ripetutamente.
Mi sembra quindi di avere tenuto in conto in modo determinante di
queste patologie degenerative alla colonna vertebrale nella valutazione
diagnostica e nella valutazione delle limitazioni funzionali.
Le conclusioni alle quali giunge l’avv. RA 1, di assegnare
un’incapacità lavorativa globale a questo assicurato, non corrisponde alle mie
valutazioni dal punto di vista medico.
Tenendo in considerazione questi nuovi rapporti inoltrati ritengo
che non vi siano degli aspetti di nuova insorgenza, durante questo ultimo anno,
di entità tale da modificare la capacità lavorativa da me determinata nella mia
valutazione peritale del 3 aprile 2019.”
Il dr. med. __________ nel suo rapporto medico del 3.4.2020
scrive:
“in riferimento alla pratica di questo Assicurato, ho preso atto
della nuova documentazione pervenuta.
Ricordo che il paziente è stato valutato dal punto di vista
neurologico il 9 aprile 2019 nell’ambito di una perizia pluridisciplinare. Si
era giunti, per quel che riguarda gli aspetti neurologici, alla diagnosi senza
conseguenze sulla capacità lavorativa di: sindrome lombovertebrale cronica
senza deficit neurologici associati.
Abbiamo ora a disposizione una valutazione del Centro __________ all’Ospedale
__________ di __________ datata 8.11.2019. Viene posta quale diagnosi
principale quella di: sindrome lombospondilogena su note discopatie L4/L5 e
L5/S1. Si citano dolori lombari bassi cronici con irradiazione pseudoradicolare
in entrambe le gambe da plurimi anni. Vengono elencate le misure terapeutiche
già tentate tra cui somministrazione intradiscale di ozono e Kenacort,
infiltrazioni periradicolari a vari livelli (L5, L4 a sinistra, S1 a destra),
sedute di PENS con beneficio di breve durata, tentativo di terapia con Lyrica
con scarsa osservanza, tolleranza mediocre ed efficacia relativa; non si erano
constatate indicazioni per trattamenti operatori. Alla valutazione clinica è
descritta una marcia fluida, senza segni di zoppia e senza deficit di forza o
sensibilità. Nelle conclusioni si riferisce che vi è stato un reale beneficio
di sedute di fisioterapia in acqua: si propone perciò di proseguire con
esercizi di piscina anche in modo autonomo. Si prevede un controllo in febbraio
2020.
Abbiamo anche una lettera dello studio legale RA 1, redatta
dall’avv. RA 1, del 28.2.2020. Vengono riassunti gli atti medici. A proposito
dei vari documenti nel testo vengono riportate numerose osservazioni e tratte
conclusioni di competenza medica che non sono giustificabili. A pagina 3 del
documento si parla di bulging discale, affermando che “rappresenta in un
discreto numero di casi un preludio ad un’ernia del disco (o ernia discale)”:
il reperto radiologico di bulging è molto frequente e di per sé non ha
conseguenze pratiche ma deve essere integrato nell’ambito del contesto clinico.
Non è giustificato affermare che un bulging “non curato con le giuste terapie
può sfociare in un’ernia discale”: non vi sono “giuste terapie” che
garantiscano di non avere un’ernia discale (con o senza bulging agli esami
neuroradiologici), né la gravità radiologica del bulging correla in modo
univoco con sintomi e rischio di ev. deficit neurologici.
Il trattamento con Lyrica viene spesso proposto nell’ambito di
dolori cronici: ciò non è sicuramente un indicatore “della portata complessa
del caso”, come scritto dall’Avvocato: da notare che, come è riportato nel
rapporto del 9.11.2019 del Centro __________, il trattamento con Lyrica è stato
assunto con “osservanza scarsa”, dunque in modo non regolare. Comunque il
paziente non ha mai presentato dolori chiaramente neuropatici e si è trattato,
come spesso accade, di un tentativo terapeutico ex juvantibus, che non è
sfociato in un miglioramento e che è stato perciò sospeso.
Inoltre si deve notare che nell’ultimo rapporto della dr.ssa __________
del Centro __________ di __________ è descritto “un reale beneficio di queste
sedute di fisioterapia in acqua”, la marcia del paziente è descritta come
fluida e senza segni di zoppia. Dunque la situazione, almeno secondo quanto
descritto in quel rapporto, sembra abbastanza favorevole e in tutti i casi
senza nuovi elementi neurologici.
Per quel che riguarda la valutazione neurologica del 9 aprile
2019, questa era concentrata sugli aspetti di competenza di questa specialità e
cioè sull’eventuale presenza di deficit radicolari che, come riportato anche
nel documento dell’Avvocato, non erano presenti. La sintomatologia dolorosa
lombare è stata dunque valutata in ambito reumatologico mentre per quel che
riguarda gli aspetti di competenza strettamente neurologica non vi erano
elementi ulteriori da aggiungere all’incapacità lavorativa definita dal
reumatologo del 50% nell’attività da ultimo effettuata dall’assicurato.
Concludendo, anche la documentazione più recente pervenuta non contiene
dunque elementi rilevanti per quel che riguarda la valutazione neurologica e di
conseguenza posso confermare la mia valutazione dell’11.4.2019.”
Il dr. med. __________ nel suo rapporto medico del 6.4.2020
scrive:
“ho preso visione della documentazione medica e del rappresentante
legale dell’A. acclusa alla tua lettera del 2.4.2020 senza rilevare elementi di
pertinenza e rilevanza psichiatrica tali da modificare quanto da me riportato
nell’elaborato peritale inserito nella perizia __________ del 21.10.2019.”
In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra dai
consulenti, la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le
conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata 21.10.2019 effettuata
presso __________ di __________.” (Doc. 105)
2.4. In sede ricorsuale, il legale
dell’assicurato ha contestato la valutazione del __________, posta a fondamento
della decisione impugnata, presentando in particolare, a comprova delle proprie
pretese, un referto del 23 giugno 2020 della dr.ssa __________, spec. FMH in
medicina interna generale, la quale, dopo avere elencato le patologie che
affliggono l’interessato, ha osservato:
" (…) Segnalo
che il summenzionato paziente presenta una lombosciatalgia persistente
refrattaria alle terapie infiltrative e che pregiudicano un’attività lavorativa
con stazione eretta o una posizione seduta a lungo termine per via delle algie
che affliggono il paziente. Come già sottolineato dai precedenti colleghi della
terapia del dolore e della neurochirurgia dell’Ospedale __________, il paziente
è stato già sottoposto a plurime cure infiltrative e terapie farmacologiche
senza tuttavia alcun beneficio. Il paziente si è sottoposto inoltre ad altri
approcci terapeutici come fisioterapia senza tuttavia nessun beneficio e quindi
risulta difficile stabilire quale attività lavorativa possa svolgere e se possa
svolgere un’attività lavorativa. Lascio quindi agli specialisti della terapia
del dolore e ai neurochirurghi che l’hanno in cura valutare l’ulteriore
procedere per quanto riguarda la reintegrazione lavorativa di tale paziente.”
(Doc. E)
Chiamati dall’Ufficio AI a prendere posizione riguardo alla
documentazione medica prodotta unitamente al ricorso, con complemento peritale
del 22 luglio 2020, gli specialisti del __________ hanno rilevato che:
" In
riferimento alla perizia medica interdisciplinare datata 21.10.2019 effettuata
presso il __________ di __________, ci ha inviato il rapporto medico della
dr.ssa med. __________, specialista in medicina interna generale, del
23.6.2020, chiedendo di esprimerci in merito. Abbiamo pertanto messo a
disposizione tale documentazione al nostro consulente dr. med. __________, che
con il suo rapporto medico del 9.7.2020 ci ha fatto pervenire la sua presa di
posizione, che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo.
Il dr. med. __________, nel suo rapporto medico del 9.7.2020,
scrive:
“Ho ricevuto la sua lettera del 7.7.2020. Mi chiede di prendere
posizione su ulteriori documentazioni mediche inoltrate dall’assicurato, in
particolar modo la lettera della collega dr.ssa med. __________ del 23.06.2020.
Essa elenca le diagnosi già peraltro conosciute.
Non ho riscontrato nuove indagini o valutazioni specialistiche
inerenti alle varie problematiche dell’apparato muscolo-scheletrico. Si tratta
di patologie peraltro già espresse nella mia valutazione peritale del 3.4.2019.
A distanza di un anno si ha l’impressione che la situazione
dell’assicurato sia rimasta stazionaria e non richieda ulteriori valutazioni in
merito. In particolar modo non vi sono indizi per modificare le limitazioni
funzionali da me determinate e la capacità lavorativa.”
In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra dal
consulente, la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le
conclusioni della perizia medica interdisciplinare __________ del 21.10.2019.”
(Doc. VI/1)
L’assicurato ha poi
prodotto ulteriore documentazione medica e meglio:
- Referto
del 2 luglio 2020 della dr.ssa __________, Capoclinica del Centro __________
del __________, nel quale, dopo avere indicato le diagnosi, l’anamnesi, l’esame
clinico e gli esami svolti, ha osservato:
"
(…)
Impressione e procedere
Purtroppo finora i diversi trattamenti intrapresi non hanno portato un
miglioramento al paziente, molto limitato nella sua vita quotidiana da questi
dolori cronici.
Ritengo indispensabile la ripresa della fisioterapia in acqua appena sarà
possibile, finora sola terapia che ha portato qualche beneficio al paziente.
Infine il paziente mi ha confermato la sua intenzione di essere seguito da una
dietista.
Rivedrò il paziente a distanza, se lo desidera.” (Doc. O)
-
Referto
del 20 agosto 2020 della dr.ssa __________, del seguente tenore:
" In riferimento ai documenti richiesti al
paziente per la valutazione del proprio caso, segnalo che il sig. RI 1 da
diversi anni soffre di una sindrome lombospondilogena acuta con frequenti
esacerbazioni, già valutato plurime volte dal neurochirurgo e dai colleghi
della terapia del dolore che non avevano posto indicazione ad un intervento
chirurgico ma a terapia conservativa con infiltrazioni.
Il paziente si è sottoposto a innumerevoli sedute fisioterapiche senza
tuttavia gran beneficio ed ha assunto terapia antalgica anti-infiammatoria e
analgesica con parziale beneficio. Il paziente descrive una limitazione della
propria attività quotidiana con difficoltà alla stazione eretta per più di 4
ore al giorno e con frequenti dolori alla radice degli arti e alla colonna
lombare. È limitato nella quotidianità per quanto riguarda l’igiene e la
capacità di effettuare lavori domestici, ciò influisce nettamente sulla sua
qualità di vita. Il sig. RI 1 non riesce a sollevare più di 15 kg senza
presentare conseguenze a livello della colonna lombare e non riesce a reiterare
movimenti dell’estensione della colonna.
L’ultima valutazione presso la terapia del dolore con la dr.ssa __________
oggettivava le difficoltà del paziente nelle proprie attività quotidiane e
nella limitazione funzionale della propria colonna lombare motivo per cui la
dr.ssa riteneva indispensabile la ripresa della fisioterapia in acqua. Lascio
quindi a voi valutare con gli specialisti che hanno seguito il caso del sig. RI
1 l’attuale situazione clinica. Ritengo improbabile una ripresa dell’attività
lavorativa al 100% e lascio quindi di valutare agli specialisti le indicazioni
adeguate.” (Doc. P)
Con presa di posizione
del 25 settembre 2020, su richiesta dell’Ufficio AI, gli specialisti del __________
si sono così espressi riguardo all’ulteriore documentazione medica prodotta in
corso di causa dall’interessato:
" In riferimento alla perizia medica
interdisciplinare del 21.10.2019 effettuata presso il __________ di __________,
ci ha inviato il rapporto medico della dr.ssa med. __________, specialista in
medicina interna generale, del 20.08.2020 e il rapporto medico della dr.ssa
med. __________, capo clinica, Centro __________, Ospedale __________ di __________,
sede __________, del 2.7.2020 (prodotti nell’ambito del ricorso presso il
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, a Lugano), chiedendo di esprimerci in
merito. Abbiamo pertanto messo a disposizione la documentazione inviata al
nostro consulente dr. med. __________, specialista in reumatologia, a __________,
che con il suo rapporto medico del 17.9.2020 ci ha fatto pervenire la sua presa
di posizione, che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo.
Il dr. med. __________
nel suo rapporto medico del 17.09.2020 scrive:
“rispondo in merito
alla sua lettera del 28.08.2020, che mi chiede di prendere posizione
sulla nuova documentazione inoltrata dall’assicurato, in particolar modo la
lettera del medico curante del 20.08.2020 dr.ssa med. __________ e la lettera
della valutazione nell’ambito della terapia del dolore della dr.ssa med. __________
del 2.07.2020.
Ricordo a questo proposito di aver eseguito una valutazione
peritale in questo assicurato in data 3.4.2019.
Ho poi risposto ad ulteriori richieste di precisazioni e commenti
con una lettera del 7.4.2020 e ulteriore lettera del 20.7.2020.
Riscontro quindi un’evoluzione cronica dei disturbi di questo
assicurato, già valutato a più riprese nell’ambito della terapia del dolore e
anche in ambito neurochirurgico.
Ricordo a questo proposito già le valutazioni avvenute dal dr.
med. __________ nell’ottobre 2015. Non vi sono state durante tutti questi anni
delle modifiche sostanziali per quanto riguarda i reperti radiologici
riscontrati e anche per quanto riguarda l’evoluzione della sintomatologia
dolorosa.
Come già in precedenza, la dr.ssa med. __________ presso il centro
__________ dell’Ospedale __________ di __________, ha posto le diagnosi di una
sindrome lombospondilogena su note discopatie L4/L5 e L5/S1. Ritorna sulle
terapie eseguite finora con scarso risultato. Ritorna su un esame di RM della
colonna lombare eseguito in data 26.10.2018 e conosciuto. Essa segnala come
l’assicurato nel momento della visita in data 2.07.2020, abbia segnalato una
situazione a livello dei dolori della schiena praticamente invariata. Essa ha
quindi rinunciato all’esecuzione di nuove indagini radiologiche e anche per
quanto riguarda l’approccio terapeutico, ha consigliato della ginnastica in
acqua senza ulteriori indicazioni per eventuali interventi infiltrativi o
nell’ambito della terapia del dolore.
Si tratta quindi di un’evoluzione costante e cronica di una
sintomatologia dolorosa già valutata nella mia perizia del 3.4.2019.
Non vi sono nuovi aspetti che portino a modificare quella che è
stata la mia valutazione peritale di allora. Il decorso rafforza quindi le
diagnosi da me poste allora. Non vi sono quindi sostanziali modifiche per
quanto riguarda le mie valutazioni nell’ambito delle limitazioni funzionali e
della capacità lavorativa.”
In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra dal nostro
consulente, la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le
conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata 21.09.2019 effettuata
presso il __________ di __________.” (Doc. XII/1)
2.5. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il
TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. Nel caso concreto, dopo
attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione pluridisciplinare
del __________ del 21 ottobre 2019 (doc. 84), condivisa dal SMR e poi
confermata dagli stessi periti attraverso i complementi del __________ del 29
aprile 2020 (doc. 105), del 22 luglio 2020 (doc. VI/1) e del 25 settembre 2020
(doc. XII/1). Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e
quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando
che precede.
In effetti, questo Tribunale
non può che constatare come gli specialisti del __________ si siano
espressi riguardo a tutte le patologie lamentate dall’assicurato, esprimendo
una valutazione accurata e complessiva, la quale, tenendo conto dell’insieme
dei limiti funzionali dell’interessato, è giunta alla conclusione di una piena
abilità lavorativa in attività adeguate.
Questo
Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni alle quali è
giunto il __________, anche soprattutto alla luce delle successive prese di
posizione con le quali gli specialisti del __________ hanno puntualmente
analizzato la documentazione medica prodotta dall’assicurato per tentare di
metterne in dubbio l’affidabilità, ritenendola priva di elementi oggettivi in
grado di poterle modificare.
Come
illustrato in precedenza - riportando per esteso le motivazioni addotte dagli
specialisti del __________ nei complementi del 29 aprile 2020, del 22 luglio
2020 e del 15 settembre 2020 (cfr. consid. 2.4.) – i consulenti in neurologia,
psichiatria e reumatologia del __________ hanno potuto prendere conoscenza
delle varie refertazioni mediche prodotte, rispettivamente delle critiche
espresse dal patrocinatore dell’assicurato nei riguardi delle conclusioni
peritali, rivendicando la presunta totale inabilità lavorativa dell’insorgente,
considerandole non atte a giustificare una diversa conclusione (cfr. doc. 105).
Il
dr. __________, in special modo - stante la natura reumatologica
prevalentemente rilevante delle affezioni che interessano l’assicurato - ha a
più riprese confermato la correttezza del proprio apprezzamento peritale, non
rimesso in discussione dalla documentazione medica successiva, con la quale, di
fatto, è stata ribadita la cronicità della sintomatologia dolorosa, senza una sostanziale
modifica dei reperti radiologici, delle diagnosi e delle relative limitazioni
funzionali da esse derivanti (cfr. doc. XII/1).
Il TCA reputa le
precisazioni del dr. __________, in particolare, e degli specialisti del __________
in generale, riportate nei complementi del 29 aprile 2020 (doc. 105), del 22
luglio 2020 (doc. VI/1) e del 25 settembre 2020 (doc. XII/1), convincenti,
esaustive e pertanto condivisibili.
Va,
inoltre, rilevato che gran parte delle critiche sollevate nella prima parte del
ricorso concernono la valutazione delle patologie dell’interessato e della
conseguente capacità lavorativa residua effettuata al momento della prima
domanda di prestazioni del 2016, già oggetto della decisione di rifiuto delle
prestazioni del 25 gennaio 2017, cresciuta incontestata in giudicato.
Non
vi è, quindi, motivo per ritornare sulla questione.
Il fatto, poi, che l’assicurato presenti dei dolori lombari
invalidanti, pure sottolineato con forza nel ricorso, è stato adeguatamente
preso in considerazione dagli specialisti del __________, ponendo proprio quale
diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “lombalgie con componente irradiante alle estremità
inferiori su discopatia L5-S1, in minor misura L4-L5, dal punto di vista
neurologico senza deficit neurologici associati” e, conseguentemente,
reputando l’interessato inabile nelle professioni di carattere pesante.
Altrettanto priva di fondamento la critica ricorsuale inerente
alla necessità di un approfondimento peritale, posto che nell’ambito della
perizia del __________ è stata stralciata la disciplina della neurochirurgia.
A tale riguardo, va
rilevato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 pubblicata in RtiD
II-2010 a pag. 208 (cfr. anche sentenza 9C_856/2010 del 27 giugno 2011, consid.
5.2), il TF ha già avuto modo di affermare:
"
(…)
4.1 A sostegno della sua tesi, il ricorrente
osserva che non si tratta unicamente di statuire su due valutazioni mediche
divergenti (quelle dei medici incaricati dall'assicuratore malattia, da un
lato, e quelle dei medici curanti dall'altro), ma anche di considerare che il
dott. F.________ è passato all'atto di un delicato intervento chirurgico che è
riuscito e che ora lo fa stare bene. Egli mette inoltre in dubbio il fatto che
la Corte cantonale si sia fondata sul parere di esperti competenti, in possesso
dei requisiti necessari. Sostiene al contrario che, essendo le ernie discali di
competenza di un neurochirurgo, la valutazione del caso non poteva essere
affidata a un reumatologo e a un chirurgo ortopedico.
4.2 Nella misura in cui contesta, per la prima
volta in sede federale, la competenza dei dott. G.________ e R.________, il
ricorrente fa (implicitamente) valere un motivo di ricusa per fondati motivi ai
sensi dell'art. 44 LPGA (cfr.
Ueli Kieser, Arzt als Gutachter, in Arztrecht in der Praxis, 2a ed. 2007, pag.
438; lo stesso, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, pag. 568, n. 18 all'art. 44). Già solo per questo motivo, ci si
potrebbe seriamente domandare se la censura, che poteva senz'altro essere
sollevata in sede cantonale, non sia contraria al principio della buona fede,
valido pure in ambito procedurale (DTF 130 III
66 consid. 4.3 pag. 75; 127 II 227 consid. 1b pag. 230; 121 I 30 consid. 5f pag. 38), e in particolare
all'obbligo incombente alle parti di invocare motivi di ricusazione non appena
ne abbiano conoscenza (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
Fatti
I 193/05 del 7 settembre 2006, riassunta in RSAS 2007 pag. 61, consid. 3.5).
La questione può tuttavia rimanere indecisa in
quanto il primo giudice poteva validamente e senza arbitrio fondarsi sulle
valutazioni degli specialisti incaricati da [… omissis …] per statuire sul
merito. Basti a tal proposito rilevare che, come in altri settori specialistici
della medicina, i confini dell'area di competenza del neurologo, dell’ortopedico
e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale, dipendono dal
tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata. Per quanto concerne più
precisamente la problematica relativa all'ernia discale - comunque
convincentemente esclusa dai medici interpellati dall'opponente - va inoltre
precisato che essa non necessariamente è di sola competenza del neurologo, ma
può anche essere di pertinenza ortopedica (cfr., alla voce ernia discale, La
grande enciclopedia medica UTET, 2007, VI vol., pag. 132), come del resto hanno
già (implicitamente) avuto modo di rilevare in altre occasioni le istanze
giudiziarie (in questo senso ad esempio sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 59/93 del 12 aprile 1994 consid. 2-4).
Per il resto, le sentenze cui rinvia il
ricorrente per dimostrare che la mancata specializzazione dei medici
intervenuti determinerebbe una palese violazione del principio
dell'accertamento d'ufficio dei fatti, riguardano accertamenti in ambito
psichiatrico operati da medici non specialisti della specifica disciplina e non
sono manifestamente pertinenti alla vertenza qui in esame. (…)”
Nel
caso di specie, la disciplina della neurochirurgia è stata stralciata in quanto
non ritenuta indispensabile per la completezza della valutazione peritale
pluridisciplinare da parte dello stesso __________, dopo discussione con i
medici del SMR, così come risulta dal messaggio di posta elettronica del 27
febbraio 2019 del dr. __________ (cfr. doc. 77).
Da notare che, comunque, come ricordato sopra, le patologie
somatiche dell’interessato sono state compiutamente vagliate sia dal profilo
neurologico, che da quello reumatologico, e che i singoli consulti, ivi
compreso anche quello psichiatrico, sono poi confluiti in un apprezzamento medico
globale, a livello multidisciplinare. Anche da questo profilo, dunque, non può
essere rimproverato alcunché ai periti del __________.
Infine, il patrocinatore dell’assicurato ha evidenziato come
l’interessato sia impossibilitato a trovare un’attività lavorativa, in quanto
privo di una formazione e viste le sue numerose patologie (cfr. doc. I).
A
proposito di queste difficoltà nel riuscire a reperire un’attività lavorativa,
il TCA non ignora evidentemente le difficoltà esistenti attualmente sul nostro
mercato del lavoro. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo
all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato
deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno
(STF inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c;
RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).
Se,
malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è
reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la
quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né
assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a
rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c;
RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).
In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. ad esempio STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012).
In una STF 9C_248/2018 del 19 settembre 2018 il
Tribunale federale ha evidenziato che il concetto di mercato equilibrato
del lavoro è diverso rispetto a quello di mercato concreto del lavoro, nozione
quest’ultima che compete all’assicurazione contro la disoccupazione e non
all’AI.
In
siffatte circostanze le censure ricorsuali volte a contestare l'esigibilità in
attività adeguate dell'assicurato vanno respinte.
Pertanto,
visto quanto sopra, ritenuta l’affidabile e completa valutazione del __________,
fatta propria anche dal SMR, il TCA
ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2
e i riferimenti ivi citati) che all’assicurato vada
riconosciuta una incapacità lavorativa del 100% nelle attività pesanti, ma una
capacità lavorativa medico-teorica piena in attività adeguate, rispettose delle
sue limitazioni funzionali.
Va, inoltre, rilevato che
la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire
che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato
o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e
controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la
STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008
consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che
vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore
industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di
controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il
cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa
in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività
d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la
già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far
riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta
all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione
contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110
V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in
der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il
ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa
in attività professionali idonee.
2.7. Si
tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo
economico.
Per quel che concerne
l’aspetto economico (rimasto sostanzialmente incontestato), l’Ufficio AI ha
proceduto al raffronto dei redditi, sulla base del rapporto del consulente
professionale del 20 dicembre 2019 (doc. 88), così come risulta dalla decisione
contestata.
Per il reddito da
valido l’amministrazione ha indicato di avere fatto riferimento ai dati
salariali statistici afferenti al precedente settore di attività nella
logistica dell’assicurato (RSS, valore federale, ramo 49-53, uomo, attività
semplici e ripetitive), fissandolo in fr. 67’394.- (cfr. pag. 390 incarto AI;
doc. 93; doc. 107).
Al riguardo, questo
Tribunale rileva che correttamente l’amministrazione si è basata sui dati
statistici relativi al settore “49-53: trasporti e magazzinaggio”, ritenuto
come al momento della domanda di prestazioni l’interessato era al beneficio di
indennità di disoccupazione.
Dai dati statistici in
questione, per il 2016, emerge un reddito di fr. 5’456 mensili con riferimento
a 40 ore settimanali, da adeguare alla durata normale del lavoro nel settore
(42.4), per un totale di fr. 69'400, che aggiornati al 2018 portano ad un
reddito di fr. 69’608.
Per quanto riguarda invece
il salario da invalido, l’Ufficio AI si è fondato sui dati statistici
nazionali, utilizzando la tabella TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera,
emanata dall'Ufficio federale di statistica riferita al settore privato
svizzero (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 142 V 178, in particolare consid.
2.5.7; DTF 128 V 174; sulla rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. anche RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg.
47ss.).
Ha preso quindi in
considerazione, in corretta applicazione dei salari statistici applicabili, un
importo di fr. 67'148.20 conseguibili nel 2016
da personale maschile svolgendo un’attività semplice e ripetitiva, valore
mediano nel settore privato svizzero, inclusa la tredicesima (5'367.55 per 12
mesi e riportato alle 41.7 h/sett.).
Stante quindi una capacità
lavorativa del 100% in un’attività leggera adeguata, il reddito da invalido
nel 2018 è stato fissato a fr. 67'393.83.
Inoltre,
in applicazione della giurisprudenza federale - per la quale gli assicurati
che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico, ritenuto come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permette secondo il TF di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro -
l’amministrazione ha operato una deduzione del 10% sul salario statistico (5%
per il fattore “attività leggere” e 5% “per svantaggi salariali
derivanti da contingenze particolari”), fissandolo quindi a fr. 60'654.40.
Tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71 con la
quale la massima Corte ha precisato che in quest’ambito il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministra-zione; cfr. anche DTF 132 V 393 consid.
3.3), questo giudice ritiene che, operando una - peraltro non trascurabile -
decurtazione del 10%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di
apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in
questione, l'Ufficio AI abbia debitamente tenuto conto degli effetti
legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, e non può di
conseguenza ammettere una decurtazione maggiore, peraltro
neppure postulata dal ricorrente.
Tale
soluzione si impone a maggior ragione, alla luce della più recente
giurisprudenza federale (cfr. STF
8C_730/2019 del 10 giugno 2020; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020; 8C_9/2020 del
10 giugno 2020).
Ritenuto quindi un reddito
da valido, come detto, di fr. 69’608 e da
invalido di fr. 60'654, si ottiene un grado d’invalidità del
12.9%, arrotondato al 13% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121
consid. 3.2., percentuale che esclude il diritto ad una rendita d’invalidità.
2.8. In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente negato all’assicurato una
rendita d’invalidità.
La decisione contestata va
quindi confermata e il ricorso respinto.
All’assicurato
va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il
presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti
dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla
data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere
cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Va,
inoltre, osservato che nella decisione impugnata l’amministrazione ha precisato
di essere a disposizione - come risulta anche dal rapporto del consulente IP - qualora
l’assicurato intendesse postulare l’attivazione del servizio di sostegno al
collocamento.
2.9. Il
ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio in sede amministrativa (cfr. doc. I, nel quale ha
precisato che la richiesta concerne il periodo “a partire dal 31 gennaio 2020”,
ossia dal momento della contestazione del progetto di decisione del 23 dicembre
2019).
Ai sensi dell'art.
37 cpv. 4 LPGA se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del
patrocinio gratuito.
Qualora un assicurato non disponga
di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di
possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine
fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di
opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (SVR 2004 EL Nr. 4).
Secondo la
dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4
LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa
che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,
quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,
le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG-Kommentar,
3a edizione, 2015, n. 35 ad art. 37, pag. 530 e seguenti; cfr., d'altronde, FF
1999 3965).
Peraltro, giusta l'art. 37 cpv.
4 LPGA, la concessione del gratuito patrocinio richiede una domanda in questo
senso (Kieser, op. cit., n. 33 ad
art. 37, pag. 529).
Per il resto,
quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente,
la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (FF 1999
3965).
La
concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (Kieser, op. cit.,
n. 22 ad art. 37, pag. 504-505).
Quindi, le tre condizioni
cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute
qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se
il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover
avere esito sfavorevole (STF 8C_353/2019 del 2 settembre 2019, consid. 3.1; STF
8C_669/2016 del 7 aprile 2017, consid. 2.1; STF 9C_29/2017 del 6 aprile 2017,
consid. 1; DTF 132 V 200, consid. 4.1; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372
consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323
consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).
Queste condizioni di
concessione dell'assistenza giudiziaria, poste dalla giurisprudenza sotto l'egida
dell'art. 4 vCost. fed., sono applicabili alla concessione dell'assistenza
gratuita di un consigliere giuridico nella procedura d'opposizione (STF I 557/04 del 29 novembre 2004, consid. 2.1; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).
Tuttavia, la questione di sapere se esse sono realizzate deve essere esaminata
in virtù di criteri più severi nella procedura amministrativa (Kieser, op. cit., n. 28 e n. 35 ad art.
37, pag. 528 e 530).
A tal proposito, occorre tenere
conto delle circostanze del caso concreto, della particolarità delle regole di
procedura applicabili, così come delle specificità della procedura
amministrativa in corso. In particolare, occorre menzionare, oltre alla complessità
delle questioni di diritto e dei fatti, le circostanze concernenti la persona
in oggetto, come la sua capacità di orientarsi in una procedura. Quale regola
generale, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura è
suscettibile di riguardare in maniera particolarmente grave la situazione
giuridica della persona interessata. Altrimenti, una tale necessità esiste
soltanto quando alla relativa difficoltà del caso si aggiunge la complessità
della fattispecie o dei quesiti giuridici, alla quale il richiedente non è in
grado di farvi fronte da solo (sentenza 8C_669/2016 del 7 aprile 2017, consid.
2.1 con riferimenti alla DTF 130 I 182 consid. 2.2, alla DTF 125 V 32 consid.
4b e alla sentenza 8C_931/2015 del 23 febbraio 2016 pubblicata in SVR 2016 IV
n. 17 pag. 50; cfr. anche SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).
Considerandi
La necessità di patrocinio da
parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla
complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche
dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i
propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente
grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di
un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa
complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche
che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die
Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich
geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere
tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der
Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr.
DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure
se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali
o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich
nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil
schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen
lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere
Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).
Occorre poi ricordare che il
gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa,
può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STF I 447/04 del 2 marzo
2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid.
5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione
riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206
consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata nella
STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).
2.10
Nella più volte citata DTF 132
V 200, al considerando 4.1 il Tribunale federale ha affermato che la necessità
di patrocinio da parte di un legale è data nei casi in cui, oltre alla relativa
complessità della fattispecie, si aggiungono anche difficoltà reali e
giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso oppure se
l’assistenza di rappresentanti di associazioni di invalidi, assistenti sociali
o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione.
Con sentenza I 928/05 del 4
dicembre 2006 in una vertenza relativa all'assicurazione invalidità, il TF ha osservato che la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura
amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di
problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata. In quell'occasione, l'Alta Corte ha negato la necessità dell'assistenza di un avvocato
durante la procedura di opposizione.
Nella sentenza 9C_991/2008
del 18 maggio 2009, al consid. 4.4.1 e con riferimento alla DTF 132 V 200, il
TF ha confermato questa giurisprudenza, rammentando che di principio la
presenza di un legale già in sede amministrativa non è necessaria.
Nella sentenza I 746/06 dell'8
novembre 2006, il TF ha indicato i seguenti casi di applicazione della propria
giurisprudenza:
"
(…)
3.2
Das Eidgenössische Versicherungsgericht
hat die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im
Einspracheverfahren etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit
mehreren Arztberichten und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt
auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen
Einkommensvergleich Stellung zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw.
7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten,
die Einkommensberechnung in der Verfügung nicht nachvollziehbar und zudem
weitere Einkommensbestandteile umstritten waren (erwähntes Urteil I 75/04 Erw.
3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der Versicherte während Jahren
wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für die
ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe ersichtlich waren
(Urteil W. vom 12. Oktober 2004
Erw. 4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände.
(…)”.
Con sentenza
32.2008.164
dell’11 maggio 2009 questo Tribunale, nell’ambito di una procedura
inerente l’assicurazione invalidità, ha rifiutato ad un’assicurata l’assistenza
giudiziaria in sede amministrativa (mentre l’ha ammessa in sede ricorsuale),
poiché, pur essendo oggetto del contendere il diritto ad una rendita AI, sulla
base della rigorosa giurisprudenza federale, non ha ritenuto necessaria la
presenza di un patrocinatore già in sede amministrativa ritenuto che la
fattispecie non era particolarmente complessa.
Anche nella STCA
36.2012.50
del 12 settembre 2012 questo TCA ha ritenuto sproporzionato far capo
ad un rappresentante allorché la questione del mancato pagamento delle
prestazioni farmaceutiche è stata risolta senza neppure la necessità di dover
avviare una procedura amministrativa tramite l’emanazione della decisione
formale e poi della decisione su opposizione per poter utilizzare correttamente
la propria tessera farmaceutica. Il Tribunale ha rilevato che si trattava
semplicemente di intervenire presso l’assicuratore per capire cosa fosse
successo e quindi era sufficiente scrivere autonomamente, senza far capo ad un
esperto, una lettera alla Cassa malati, chiedendo per quale motivo le
prestazioni farmaceutiche del figlio non erano state rimborsate,
rispettivamente perché le tessere di farmacia dei figli apparivano bloccate.
Il 4 febbraio
2015.
con sentenza 32.2014.48 il TCA ha concluso che rettamente l’Ufficio
AI ha ritenuto non giustificato l’intervento di un legale, visto che quel caso,
in cui un’assicurata è stata ritenuta inabile al lavoro al 100% per motivi
psichici solo come salariata e non anche come casalinga con conseguente rifiuto
di una rendita di invalidità (grado AI del 26%), rientrava nella consueta
casistica di questo genere di problematiche. Pertanto, giustamente l’Ufficio AI
ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale
indigenza dell’assicurata, né valutare se la causa fosse palesemente priva di
successo.
Con sentenza 8C_931/2015 del 23
febbraio 2016, pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 17, l’Alta Corte ha ricordato che,
nella procedura amministrativa, la necessità di patrocinio da parte di un
avvocato può essere ammessa soltanto in casi eccezionali (cfr. consid. 3). Nel
caso esaminato, concernente un nomade, il TF ha ritenuto che un competente
patrocinio da parte di un mandatario che non era avvocato era stato nel
complesso oggettivamente possibile ed esigibile, motivo per cui un gratuito
patrocinio da parte di un avvocato non era necessario (cfr. consid. 5.3).
Nella sentenza 8C_676/2015 del
7.
luglio 2016 (SVR 2016 IV Nr. 41), parzialmente pubblicata in DTF 142 V 342,
il Tribunale federale ha giudicato il caso di un agente di sicurezza che è
stato ferito durante il suo lavoro. L’Ufficio AI ha raccolto degli atti medici
e una perizia e ha dapprima respinto la richiesta di gratuito patrocinio, poi
ha negato il diritto a una rendita di invalidità. Per quanto concerne la
necessità del patrocinio da parte di un avvocato nella procedura
amministrativa, l’Alta Corte ha affermato che per riconoscere i punti deboli di
una perizia medica sono necessarie determinate conoscenze mediche e giuridiche
della fattispecie. Nel caso giudicato non si poteva parlare di un caso
complesso anche se si è trattato di applicare la prassi in ambito di dolore
somatoforme. Il TF ha evidenziato che se si ritenesse il contrario, ciò
porterebbe in pratica a dovere riconoscere il diritto al gratuito patrocinio in
ogni procedura amministrativa, nella quale si deve discutere di una perizia
medica, ciò che sarebbe contrario alla nozione dell’art. 37 cpv. 4 LPGA come
deroga. L’assenza di conoscenze giuridiche non è atta a fondare la necessità di
un patrocinio legale. Il fatto che viga il principio inquisitorio giustifica
l’applicazione di un parametro restrittivo (cfr. consid. 7.2
non pubblicato).
Al ricorrente è stato concesso
il gratuito patrocinio per la sede federale (cfr. consid. 8).
Con sentenza 8C_353/2019
del 2 settembre 2019, pubblicata in SVR 2/2020 IV Nr. 10, il TF ha accolto il
ricorso di un Ufficio AI contro una sentenza del Tribunale cantonale del Canton
Zurigo che aveva riconosciuto l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
in ambito amministrativo, ritenendo non dati i presupposti.
Cfr. anche le sentenze
32.2018.55
del 4 marzo 2019; 32.2018.218 del 14 ottobre 2019 e 32.2019.117 del
27.
aprile 2020 con cui il TCA ha rifiutato l’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio in ambito amministrativo.
2.11
Nell’evenienza concreta dalle
tavole processuali emerge che l’interessato, personalmente, il 13 luglio 2018
ha segnalato all’UAI un peggioramento del suo stato di salute (cfr. doc. 53) e,
rispondendo all’amministrazione, in data 30 luglio 2018 ha provveduto ad
inoltrare la documentazione medica a supporto della propria nuova richiesta di
prestazioni (cfr. doc. 54).
Inoltre, in data 18 settembre
2018.
l’assicurato, sempre personalmente, ha informato l’UAI riguardo alla
propria situazione lavorativa (indicando di avere ricevuto delle indennità di
malattia fino al 12 giugno 2016, seguite, poi, dalle indennità di
disoccupazione fino a febbraio 2018, cfr. doc. 63).
Sulla base della
documentazione medica prodotta i medici del SMR, dr. med. __________ e il dr.
med. __________, hanno ritenuto dati i presupposti per sottoporre il caso ad
una perizia pluridisciplinare (cfr. doc. 67).
Dagli atti risulta, anche, che
l’assicurato ha telefonicamente sollecitato la propria pratica (cfr. doc. 82).
Dopo il progetto di decisione
il patrocinatore dell’assicurato, avv. RA 1, ha chiesto, ed ottenuto (cfr. doc.
98), l’incarto AI.
In data 28 febbraio 2020
l’avv. RA 1 ha presentato le osservazioni al progetto di decisione, contestando
gli accertamenti peritali svolti dal __________ e sostenendo che l’assicurato è
completamente inabile al lavoro (cfr. doc. 99)
2.12
Chiamato
a stabilire se l’interessato necessitava della rappresentanza di un avvocato
patentato in sede amministrativa, questo Tribunale deve rispondere
negativamente.
Il
ricorrente avrebbe, infatti, potuto gestire la pratica autonomamente oppure far
capo a rappresentanti di associazioni di invalidi, sindacati o altre persone
attive nel settore sociale.
Egli
ha, difatti, inoltrato autonomamente all’UAI la notifica del peggioramento del
suo stato di salute, producendo poi la documentazione medica necessaria per
sostanziare la propria richiesta.
Con
le osservazioni al progetto di decisione l’avv. RA 1 ha contestato la
correttezza della perizia del __________.
Come
ha già avuto modo di stabilire il Tribunale federale, se è vero che per
riconoscere i punti deboli di una perizia medica sono necessarie determinate
conoscenze mediche e giuridiche della fattispecie, dall’altro non va sottaciuto
che il caso in esame non può essere considerato complesso. Se si ritenesse il
contrario, ciò porterebbe in pratica a dovere riconoscere il diritto al
gratuito patrocinio in ogni procedura amministrativa, nella quale si deve
discutere di una perizia medica (sentenza 8C_353/2019 del 2 settembre 2019,
consid. 5; sentenza 8C_676/2015 del 7 luglio 2016 (= SVR 2016 IV Nr. 41), consid.
7.2).
Nel
caso di specie si trattava in sostanza di produrre certificati medici dei
curanti atti a contestare la perizia pluridisciplinare __________ ordinata
dall’AI. Ora, il ricorrente ha dimostrato di sapersi destreggiare con le
questioni amministrative, notificando il peggioramento dello stato di salute ed
allegando documentazione medica che ha dato avvio alla nuova procedura di
valutazione del diritto a prestazioni.
Dopo
l’inoltro delle osservazioni del rappresentante legale, l’amministrazione ha
interpellato i periti del __________ e ha emesso la decisione senza esperire
ulteriori particolari accertamenti.
Il
ruolo del rappresentante legale, in concreto, si è in sostanza limitato, nel
merito, a contestare la decisione dell’UAI e, in particolare, gli aspetti
medici approfonditi in sede peritale __________.
In un ambito come quello
dell’assicurazione invalidità, dove vige il principio inquisitorio, di
principio, tranne nei casi complessi, l’intervento di un avvocato già in sede
amministrativa, non è necessario (SVR 2016 IV Nr. 41 consid. 7.2;
SVR 2/2020 IV Nr. 10).
Nel caso di specie, non si
trattava di dover dirimere una difficile questione giuridica, ma di produrre,
semmai, una presa di posizione dei curanti atta contestare la perizia
pluridisciplinare ordinata dall’amministrazione.
Sulla scorta delle
considerazioni esposte, dovendo la necessità di patrocinio da parte di un
legale essere verificata con rigore, la richiesta di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio in sede amministrativa non può essere ammessa, facendo
difetto questa condizione.
La domanda di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa va, pertanto,
respinta.
2.13
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a
carico del ricorrente.
Quest’ultimo
ha chiesto, tuttavia, di essere messo la beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(DTF 110 V 362).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto – sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in
cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
L’istante va considerato
indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei
suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e
a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello
Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario
all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia
11ss.).
Il limite per ammettere
uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è
superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR
1998.
IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va
applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STF del 20
settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza processuale è
data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il
mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209
consid. 2).
L’attestato municipale
sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo.
Nella commisurazione della
capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza
e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l’Alta Corte infatti si tiene
conto dell’intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve
tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per
lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla
fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente dal punto di
vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la
situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid.
4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto
retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR
2000.
UV Nr. 3).
2.14
Nel caso di specie, dal
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. Vbis) emerge che
il ricorrente, coniugato e padre di due figli, non ha entrata personale alcuna.
Egli può contare
unicamente sullo stipendio della moglie, dipendente dell’agenzia __________,
pari a fr. 5’005 mensili (inclusi AF e quota tredicesima). Egli ha negato,
inoltre, di possedere della sostanza (doc. Vbis).
Per quanto riguarda il
calcolo del fabbisogno, deve essere applicato l’importo base mensile per
coniugi di fr. 1’700.-, cui aggiungere fr. 800 per i due figli, stabilito per
il calcolo del minimo esistenziale LEF, per un totale di fr. 2’500.
Tale
importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo giusta l’art. 93 LEF del 1. settembre 2009).
Bisogna,
poi, computare il canone di locazione e spese accessorie di fr. 1'342.30 al
mese; il premio afferente all'assicurazione obbligatoria contro le malattie
pari a, dedotti i sussidi di fr. 607.70, fr. 653.70 mensili per tutta la
famiglia, e le imposte (doc. Vbis).
Si
ottiene, quindi, un onere mensile globale di fr. 4’572.50.
Inoltre
va tenuto conto del fatto che all’importo di base determinato in riferimento
alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 375.--/625.--,
conformemente a quanto stabilito dal TF nella sentenza U 102/04 del 20
settembre 2004.
L’insorgente
presenta, nel primo caso, un’eccedenza di fr. 57.50 mensili e, nel secondo, un
ammanco di fr. 192.50 mensili.
In
simili condizioni egli può essere ritenuto indigente.
Ritenuto
inoltre che l’assicurato non possiede le necessarie
conoscenze giuridiche per difendersi in sede giudiziaria e che il
ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di
possibilità di esito sfavorevole, la domanda di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr.
STF del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STF del 23 maggio 2002, U 234/00,
consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti