32.2020.75
Rendita limitata nel tempo. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per l'espletamento di una perizia pluridisciplinare
26 novembre 2020Italiano17 min
(doc. 47), ritenuta la piena abilità lavorativa in attività dal 1° marzo 2019, l’Ufficio
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2020.75
BS
Lugano
26 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° luglio 2020 di
RI 1
contro
la decisione dell’8 giugno 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1979, già attivo quale manovale edile, nel novembre 2017 ha inoltrato
una domanda di prestazioni AI (doc. 3 inc. AI; se non differentemente indicato,
la documentazione fa riferimento al dossier AI).
1.2. L’Ufficio
AI, tenuto conto delle indennità perdita di guadagno versate dalla cassa malati
__________ (cfr. pag. 430, 432 e 446), del rapporto 17 maggio 2019 del dr. med.
__________ del Servizio medico regionale (SMR) (doc. 46) e della valutazione 9
agosto 2019 del Servizio d’integrazione professionale (SIP; doc. 47), con
decisione dell’8 giugno 2020, debitamente preavvisata, ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una rendita intera (per un grado d’invalidità del
100%) dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha interposto il presente ricorso,
successivamente completato con scritto 20 luglio 2020, chiedendo in sostanza la
continuazione del versamento di una rendita anche dopo il 1° giugno 2019.
Egli
contesta la valutazione medico-teorica eseguita dall’amministrazione ritenendo
data, contrariamene a quanto valutato dal SMR, un’inabilità lavorativa del 50%
in attività leggere. A sostegno della sua tesi l’insorgente ha prodotto della
documentazione medica.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha preliminarmente evidenziato:
"
A seguito dell'innesco di detto
contenzioso e della successiva rivalutazione della pratica, l'UAl ha altresì
acquisito l'estratto conto individuale della Cassa __________ del 25 giugno
2020 (cfr. il doc. Vlll incarto TCA). Appurando che da detto documento emergeva
lo svolgimento di un'attività lucrativa durante l'anno d'attesa (periodo in cui
l'assicurato risultava totalmente inabile al lavoro in ogni attività) e durante
(parte) dell'istruttoria della presente pratica (fatto non annunciato
dall'assicurato, cfr. il punto 4 della domanda di prestazioni del 4 dicembre
2017 e il punto 1 del verbale di colloquio del 24 gennaio 2018 di cui al doc. 8
a pag. 28 e a/ doc. 14 a pag. 42 incarto AI) l'UAl ha chiesto informazioni
dapprima alla Cassa __________ e poi alla Pretura penale (cfr. gli scritti del
29 luglio 2020, del 3 agosto 2020 e dell'11 agosto 2020 di cui ai doc. Vll2-4
incarto TCA e i doc. 75-82 incarto Al/Sezione LFA).
Sulla scorta della suindicata nuova documentazione di
ordine medico ed economico all'incarto, l'UAl ha ulteriormente sottoposto la
pratica dell'assicurato al vaglio del SMR. In merito, il Dr. med. __________ e
il Dr. med. __________ del SMR - nella loro valutazione del 22 settembre 2020
(qui di seguito allegata) - suggeriscono l'effettuazione di una valutazione
peritale pluridisciplinare.
A mente dei medici del SMR l'auspicata perizia (di ordine
reumatologico, neurologico e psichiatrico) dovrebbe chinarsi sull'evoluzione
dell'abilità lavorativa dell’assicurato dal mese di giugno del 2017 (inizio
dell'anno di attesa e del versamento delle indennità per perdita di guadagno da
parte della __________) in poi.”
Di
conseguenza, l’Ufficio AI ha proposto di “annullare la decisione impugnata e
di rinviare gli atti all'Ufficio Al, al fine di esperie una perizia di natura pluridisciplinare
di ordine reumatologico, neurologico e psichiatrico che sì determini
sull'evoluzione dell'abilità lavorativa medico-teorica (sia in attività abituale
che adeguata) dell'assicurato dal mese giugno del 2017 in poi”.
1.5. Con
scritto 8 ottobre 2020 l’assicurato ha dichiarato di non essere d’accordo con la
proposta dell’Ufficio AI di sottoporsi ad una perizia pluridisciplinare. Rileva
come a suo tempo l’amministrazione gli aveva detto che non era necessaria una perizia
e che ora dalla documentazione medica prodotta, con particolare riferimento al
rapporto della Clinica universitaria __________ di __________, risulta
attestata una sua inabilità lavorativa del 50% in cui può portare al massimo 10
kg.
considerato in diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una rendita (intera) dal 1° giugno 2018 al 31
maggio 2019.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8
cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o
parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28 cpv. 2
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi
da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Per
costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’u-nica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V
164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio
2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14
aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei
casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del
grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,
presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto
alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo
precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli
dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine,
una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer
1/06, pag. 64-65).
2.5. Nel
caso in esame, raccolta la documentazione medica dalla cassa malati __________,
con rapporto 17 maggio 2019 il dr. med. __________ del SMR ha posto le diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa di: “stato dopo intervento di
artrodesi L4-L5 (ALIF) con approccio anteriore il 18.04.2018 complicato da
sieroma della parete addominale sottoposto ad evacuazione in data 27.06.2018 e
revisione della cicatrice addominale il 17.10.2018 e 13.02.2019. Stato dopo
lombo-cruralgia sinistra su sindrome miofasciale e del piriforme (novembre
2018)”. Il medico ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% dal 7 settembre
2017, al 50% dall’8 ottobre 2017 e al 100% dal 10 ottobre 2017 in qualsiasi
attività, ma totalmente abile dal 1° marzo 2019 in attività adeguate con un
massimo di carico di 10 kg, con alternanza della postura al bisogno, senza
difficoltà nello svolgimento di lavori di precisione e senza necessità di
pause, elencando ulteriori risorse e limiti funzionali (doc. 46).
L’inizio
dell’incapacità lavorativa è stato tuttavia fatto decorrere dal 14 giugno 2017,
inizio dell’erogazione delle indennità perdita di guadagno del 100% versate
sino al 28 febbraio 2019 (cfr. pag. 430, 432 e 446).
Tenuto
conto delle attività ritenute esigibili nel rapporto 9 agosto 2019 del SIP
(doc. 47), ritenuta la piena abilità lavorativa in attività dal 1° marzo 2019, l’Ufficio
AI ha proceduto al consueto raffronto dei redditi, dal quale è risultato un
grado d’invalidità dell’1%. Da qui la soppressione della rendita intera, erogata
(trascorso l’anno di attesa) dal mese di giugno 2018, con effetto dal 31 maggio
2019, ossia tre mesi dopo il miglioramento della situazione valetudinaria (cfr.
art. 88a cpv. 1 OAI).
L’assicurato
contesta la valutazione medico-teorica operata dal SMR.
Allegati
al ricorso ed al relativo complemento 20 luglio 2020 egli ha prodotto:
·
il rapporto 23 giugno 2020 della RM alla colonna lombare in cui
sono state riscontrate:
" Non significative protrusioni discali nel tratto studiato.
Lievemente prominente il disco L5-S1 sul versante posteriore. Questo non
comprime le radici. Si apprezza una ipertrofia delle faccette articolari
posteriori L5-S1 bilaterale con minimo edema.
Ipertrofia delle faccette articolari posteriori anche
presente a livello L3-L4 e L4-L5 bilateralmente lievemente prevalente a destra.
Rimaniamo a disposizione per un’eventuale infiltrazione
a scopo antalgico in sede intra-faccettate.
Non riduzione dei diametri canalari né segni di
mielopatia.
Minimo edema delle sincondrosi sacro-iliaca destra sul versante
inferiore”. (Doc. C)
·
il certificato 17 luglio 2020 del medico curante che attesta
un’incapacità del 50% per malattia dal 1° agosto 2020 al 31 agosto 2020 a
condizioni che il paziente non sollevi pesi oltre i 10 chili (doc. D2);
·
il rapporto 13 luglio 2020 della Clinica universitaria __________
Considerandi
in cui fra l’altro è stata valutata la RM del 23 giugno 2020. Posta
sostanzialmente la stessa diagnosi riportata dal SMR, il dr. med. __________ ha
concluso:
" Der Patient leidet an einer chronischen
Lumboischialgie links. Im MRI LWS zeigt sich keine Neurokompression. Wir können
anhand der Bilder daher die Beschwerden des Patienten, insbesondere die
linksseitige Ischialgie, nicht erklären. Im Röntgen LWS zeigt sich das
Fremdmaterial intakt und ohne Lockerungszeichen. Aus wirbelsäulenchirugischer
Sicht gibt es keine Indikation für ein weiteres aktives Vorgehen. Als
therapeutische Massnahme empfehlen wir eine physiotherapeutische Behandlung zur
Stärkung der Rumpf- und Rückenmuskulatur. Eine Gewichtsreduktion ist zudem auch
empfohlen. Der Patient ist aktuell 100% arbeitsunfähig. Er arbeitet
normalerweise auf der Baustelle. Bei dem Patienten ist eine Umschulung in einen
körperlichen weniger belastenden Beruf aus medizinischer Sicht anzuraten und
aktuell besteht aus unserer Sicht eine 50%-ige Arbeitsfähigkeit in einem
körperlichen weniger belastenden Beruf ohne repetitiven Heben von Lasten und
Gegenständen über 10 kg. Im weiteren Verlauf und bei Besserung der Beschwerden
ist eine Steigerung der Arbeitsfähigkeit bis zu 100% in einem körperlich
weniger belastenden Beruf wieder möglich. “(Doc.
D2)
Lo
specialista rileva segnatamente che dai reperti, in particolare dalla RM alla
colonna lombare, non risulta – con riferimento alla sciatalgia sinistra – una
spiegazione dei dolori. Propone un trattamento fisioterapico per il
rafforzamento muscolare del tronco e della schiena. Ritiene il paziente inabile
al 100% quale manovale edile, auspicando una riqualifica in un’attività leggera
senza movimenti ripetitivi e sollevamento di pesi oltre 10 chili che
attualmente può svolgere al 50%. A seguito del miglioramento della
sintomatologia la capacità lavorativa potrebbe aumentare al 100%.
Esaminata
la suddetta documentazione, con rapporto 26 settembre 2020 i medici SMR dr.
med. __________ (specialista in psichiatrica e psicoterapia) e dr. med. __________
(specialista in medicina interna) hanno ritenuto opportuno procedere ad una
perizia neutrale pluridisciplinare in ambito reumatologico, neurologico e
psichiatrico volta ad accertare l’andamento dell’incapacità lavorativa da
giugno 2017, mese dell’inizio del pagamento delle indennità perdita di guadagno
(doc. IX/4)
L’assicurato
si oppone all’esecuzione di una perizia pluridisciplinare – a sua mente non
necessaria – proposta dall’amministrazione con la risposta di causa.
È
vero che con scritto 21 ottobre 2019 l’Ufficio AI aveva informato l’assicurato
che il SMR, vista l’esaustiva documentazione medica allora presente agli atti,
non riteneva necessaria una visita (doc. 56; cfr. anche le motivazioni della
decisione impugnata). Con la produzione della nuova documentazione, in
particolare quella specialistica, la situazione è tuttavia cambiata e necessita
pertanto di un approfondimento.
Del
resto, il rapporto della clinica __________, sebbene stilato da un medico
specialistico universitario, da solo non è sufficiente per avere una visione
temporale completa dell’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato.
Infine,
la certificazione del medico curante non è motivata e quindi non rilevante.
Nondimeno
vanno ricordati gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione presso la Cassa __________
e la Pretura penale riportati nella risposta di causa. In particolare dagli
atti del Ministero pubblico è emerso che nel periodo da gennaio 2016 al 31
ottobre 2017 l’assicurato aveva lavorato presso la società __________ in
qualità di garagista e “tutto fare” percependo nel 2016 fr. 7'108.--, nel 2017 fr.
7'755.-- e nel 2018 fr. 6'463.-- di salari in nero che sono stati oggetto di
una ripresa salariale da parte della Cassa. I redditi da attività lucrativa sono
stati in seguito iscritti nel conto individuale AVS dell’interessato (cfr.
scritto 3 agosto 2020 della Cassa in doc. VII/3). Per tali fatti il competente
Procuratore pubblico ha emesso nei confronti del ricorrente un Decreto di accusa
datato 10 giugno 2020 (pagg. 356-358). Ancorché il decreto sia stato oggetto di
opposizione da parte dell’assicurato, quanto riportato sopra conferma
ulteriormente la necessità di approfondire dal punto di vista medico-teorico la
situazione dell’assicurato. Va rilevato che il periodo in cui egli avrebbe
svolto l’attività lucrativa non dichiarata, coincide in buona parte con quello
dove, essendo stato ritenuto totalmente inabile al lavoro, aveva percepito un’indennità
perdita di guadagno del 100%.
Appare
pertanto giustificato procedere ad un accertamento pluridisciplinare.
Al
riguardo occorre ricordare che l’art. 43 cpv. 2 LPGA stabilisce che se sono
necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la
valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Il
cpv. 3 dello stesso articolo prevede che se l'assicurato o altre persone che
pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo
ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore
può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo
aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o
chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.
Visto
quanto sopra, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ad
esperire una perizia pluridisciplinare reumatologica, neurologica e
psichiatrica al fine di determinare l’abilità lavorativa medico-teorica (sia
nell’abituale attività che adeguata) dell’assicurato dal mese di giugno 2017 in
poi. Sulla base delle risultanze mediche l’amministrazione procederà alla
determinazione dell’eventuale grado d’invalidità e dell’eventuale diritto alla
rendita.
Ne
consegue che, annullata la decisione impugnata, il ricorso è da accogliere.
2.6
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio
AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisone 8 giugno 2020 è annullata.
§§
Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid.
2.5.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti