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Decisione

32.2020.75

Rendita limitata nel tempo. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per l'espletamento di una perizia pluridisciplinare

26 novembre 2020Italiano17 min

(doc. 47), ritenuta la piena abilità lavorativa in attività dal 1° marzo 2019, l’Ufficio

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2020.75

BS

Lugano

26 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° luglio 2020 di

RI 1

contro

la decisione dell’8 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 1979, già attivo quale manovale edile, nel novembre 2017 ha inoltrato

una domanda di prestazioni AI (doc. 3 inc. AI; se non differentemente indicato,

la documentazione fa riferimento al dossier AI).

1.2. L’Ufficio

AI, tenuto conto delle indennità perdita di guadagno versate dalla cassa malati

__________ (cfr. pag. 430, 432 e 446), del rapporto 17 maggio 2019 del dr. med.

__________ del Servizio medico regionale (SMR) (doc. 46) e della valutazione 9

agosto 2019 del Servizio d’integrazione professionale (SIP; doc. 47), con

decisione dell’8 giugno 2020, debitamente preavvisata, ha riconosciuto

all’assicurato il diritto ad una rendita intera (per un grado d’invalidità del

100%) dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.

1.3. Contro

questa decisione l’assicurato ha interposto il presente ricorso,

successivamente completato con scritto 20 luglio 2020, chiedendo in sostanza la

continuazione del versamento di una rendita anche dopo il 1° giugno 2019.

Egli

contesta la valutazione medico-teorica eseguita dall’amministrazione ritenendo

data, contrariamene a quanto valutato dal SMR, un’inabilità lavorativa del 50%

in attività leggere. A sostegno della sua tesi l’insorgente ha prodotto della

documentazione medica.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha preliminarmente evidenziato:

"

A seguito dell'innesco di detto

contenzioso e della successiva rivalutazione della pratica, l'UAl ha altresì

acquisito l'estratto conto individuale della Cassa __________ del 25 giugno

2020 (cfr. il doc. Vlll incarto TCA). Appurando che da detto documento emergeva

lo svolgimento di un'attività lucrativa durante l'anno d'attesa (periodo in cui

l'assicurato risultava totalmente inabile al lavoro in ogni attività) e durante

(parte) dell'istruttoria della presente pratica (fatto non annunciato

dall'assicurato, cfr. il punto 4 della domanda di prestazioni del 4 dicembre

2017 e il punto 1 del verbale di colloquio del 24 gennaio 2018 di cui al doc. 8

a pag. 28 e a/ doc. 14 a pag. 42 incarto AI) l'UAl ha chiesto informazioni

dapprima alla Cassa __________ e poi alla Pretura penale (cfr. gli scritti del

29 luglio 2020, del 3 agosto 2020 e dell'11 agosto 2020 di cui ai doc. Vll2-4

incarto TCA e i doc. 75-82 incarto Al/Sezione LFA).

Sulla scorta della suindicata nuova documentazione di

ordine medico ed economico all'incarto, l'UAl ha ulteriormente sottoposto la

pratica dell'assicurato al vaglio del SMR. In merito, il Dr. med. __________ e

il Dr. med. __________ del SMR - nella loro valutazione del 22 settembre 2020

(qui di seguito allegata) - suggeriscono l'effettuazione di una valutazione

peritale pluridisciplinare.

A mente dei medici del SMR l'auspicata perizia (di ordine

reumatologico, neurologico e psichiatrico) dovrebbe chinarsi sull'evoluzione

dell'abilità lavorativa dell’assicurato dal mese di giugno del 2017 (inizio

dell'anno di attesa e del versamento delle indennità per perdita di guadagno da

parte della __________) in poi.”

Di

conseguenza, l’Ufficio AI ha proposto di “annullare la decisione impugnata e

di rinviare gli atti all'Ufficio Al, al fine di esperie una perizia di natura pluridisciplinare

di ordine reumatologico, neurologico e psichiatrico che sì determini

sull'evoluzione dell'abilità lavorativa medico-teorica (sia in attività abituale

che adeguata) dell'assicurato dal mese giugno del 2017 in poi”.

1.5. Con

scritto 8 ottobre 2020 l’assicurato ha dichiarato di non essere d’accordo con la

proposta dell’Ufficio AI di sottoporsi ad una perizia pluridisciplinare. Rileva

come a suo tempo l’amministrazione gli aveva detto che non era necessaria una perizia

e che ora dalla documentazione medica prodotta, con particolare riferimento al

rapporto della Clinica universitaria __________ di __________, risulta

attestata una sua inabilità lavorativa del 50% in cui può portare al massimo 10

kg.

considerato in diritto

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se correttamente o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurato il diritto ad una rendita (intera) dal 1° giugno 2018 al 31

maggio 2019.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al

guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8

cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o

parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione

d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28 cpv. 2

LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi

da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Per

costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’u-nica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V

164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio

2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14

aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del

grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine,

una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

2.5. Nel

caso in esame, raccolta la documentazione medica dalla cassa malati __________,

con rapporto 17 maggio 2019 il dr. med. __________ del SMR ha posto le diagnosi

con ripercussioni sulla capacità lavorativa di: “stato dopo intervento di

artrodesi L4-L5 (ALIF) con approccio anteriore il 18.04.2018 complicato da

sieroma della parete addominale sottoposto ad evacuazione in data 27.06.2018 e

revisione della cicatrice addominale il 17.10.2018 e 13.02.2019. Stato dopo

lombo-cruralgia sinistra su sindrome miofasciale e del piriforme (novembre

2018)”. Il medico ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% dal 7 settembre

2017, al 50% dall’8 ottobre 2017 e al 100% dal 10 ottobre 2017 in qualsiasi

attività, ma totalmente abile dal 1° marzo 2019 in attività adeguate con un

massimo di carico di 10 kg, con alternanza della postura al bisogno, senza

difficoltà nello svolgimento di lavori di precisione e senza necessità di

pause, elencando ulteriori risorse e limiti funzionali (doc. 46).

L’inizio

dell’incapacità lavorativa è stato tuttavia fatto decorrere dal 14 giugno 2017,

inizio dell’erogazione delle indennità perdita di guadagno del 100% versate

sino al 28 febbraio 2019 (cfr. pag. 430, 432 e 446).

Tenuto

conto delle attività ritenute esigibili nel rapporto 9 agosto 2019 del SIP

(doc. 47), ritenuta la piena abilità lavorativa in attività dal 1° marzo 2019, l’Ufficio

AI ha proceduto al consueto raffronto dei redditi, dal quale è risultato un

grado d’invalidità dell’1%. Da qui la soppressione della rendita intera, erogata

(trascorso l’anno di attesa) dal mese di giugno 2018, con effetto dal 31 maggio

2019, ossia tre mesi dopo il miglioramento della situazione valetudinaria (cfr.

art. 88a cpv. 1 OAI).

L’assicurato

contesta la valutazione medico-teorica operata dal SMR.

Allegati

al ricorso ed al relativo complemento 20 luglio 2020 egli ha prodotto:

·

il rapporto 23 giugno 2020 della RM alla colonna lombare in cui

sono state riscontrate:

" Non significative protrusioni discali nel tratto studiato.

Lievemente prominente il disco L5-S1 sul versante posteriore. Questo non

comprime le radici. Si apprezza una ipertrofia delle faccette articolari

posteriori L5-S1 bilaterale con minimo edema.

Ipertrofia delle faccette articolari posteriori anche

presente a livello L3-L4 e L4-L5 bilateralmente lievemente prevalente a destra.

Rimaniamo a disposizione per un’eventuale infiltrazione

a scopo antalgico in sede intra-faccettate.

Non riduzione dei diametri canalari né segni di

mielopatia.

Minimo edema delle sincondrosi sacro-iliaca destra sul versante

inferiore”. (Doc. C)

·

il certificato 17 luglio 2020 del medico curante che attesta

un’incapacità del 50% per malattia dal 1° agosto 2020 al 31 agosto 2020 a

condizioni che il paziente non sollevi pesi oltre i 10 chili (doc. D2);

·

il rapporto 13 luglio 2020 della Clinica universitaria __________

Considerandi

in cui fra l’altro è stata valutata la RM del 23 giugno 2020. Posta

sostanzialmente la stessa diagnosi riportata dal SMR, il dr. med. __________ ha

concluso:

" Der Patient leidet an einer chronischen

Lumboischialgie links. Im MRI LWS zeigt sich keine Neurokompression. Wir können

anhand der Bilder daher die Beschwerden des Patienten, insbesondere die

linksseitige Ischialgie, nicht erklären. Im Röntgen LWS zeigt sich das

Fremdmaterial intakt und ohne Lockerungszeichen. Aus wirbelsäulenchirugischer

Sicht gibt es keine Indikation für ein weiteres aktives Vorgehen. Als

therapeutische Massnahme empfehlen wir eine physiotherapeutische Behandlung zur

Stärkung der Rumpf- und Rückenmuskulatur. Eine Gewichtsreduktion ist zudem auch

empfohlen. Der Patient ist aktuell 100% arbeitsunfähig. Er arbeitet

normalerweise auf der Baustelle. Bei dem Patienten ist eine Umschulung in einen

körperlichen weniger belastenden Beruf aus medizinischer Sicht anzuraten und

aktuell besteht aus unserer Sicht eine 50%-ige Arbeitsfähigkeit in einem

körperlichen weniger belastenden Beruf ohne repetitiven Heben von Lasten und

Gegenständen über 10 kg. Im weiteren Verlauf und bei Besserung der Beschwerden

ist eine Steigerung der Arbeitsfähigkeit bis zu 100% in einem körperlich

weniger belastenden Beruf wieder möglich. “(Doc.

D2)

Lo

specialista rileva segnatamente che dai reperti, in particolare dalla RM alla

colonna lombare, non risulta – con riferimento alla sciatalgia sinistra – una

spiegazione dei dolori. Propone un trattamento fisioterapico per il

rafforzamento muscolare del tronco e della schiena. Ritiene il paziente inabile

al 100% quale manovale edile, auspicando una riqualifica in un’attività leggera

senza movimenti ripetitivi e sollevamento di pesi oltre 10 chili che

attualmente può svolgere al 50%. A seguito del miglioramento della

sintomatologia la capacità lavorativa potrebbe aumentare al 100%.

Esaminata

la suddetta documentazione, con rapporto 26 settembre 2020 i medici SMR dr.

med. __________ (specialista in psichiatrica e psicoterapia) e dr. med. __________

(specialista in medicina interna) hanno ritenuto opportuno procedere ad una

perizia neutrale pluridisciplinare in ambito reumatologico, neurologico e

psichiatrico volta ad accertare l’andamento dell’incapacità lavorativa da

giugno 2017, mese dell’inizio del pagamento delle indennità perdita di guadagno

(doc. IX/4)

L’assicurato

si oppone all’esecuzione di una perizia pluridisciplinare – a sua mente non

necessaria – proposta dall’amministrazione con la risposta di causa.

È

vero che con scritto 21 ottobre 2019 l’Ufficio AI aveva informato l’assicurato

che il SMR, vista l’esaustiva documentazione medica allora presente agli atti,

non riteneva necessaria una visita (doc. 56; cfr. anche le motivazioni della

decisione impugnata). Con la produzione della nuova documentazione, in

particolare quella specialistica, la situazione è tuttavia cambiata e necessita

pertanto di un approfondimento.

Del

resto, il rapporto della clinica __________, sebbene stilato da un medico

specialistico universitario, da solo non è sufficiente per avere una visione

temporale completa dell’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato.

Infine,

la certificazione del medico curante non è motivata e quindi non rilevante.

Nondimeno

vanno ricordati gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione presso la Cassa __________

e la Pretura penale riportati nella risposta di causa. In particolare dagli

atti del Ministero pubblico è emerso che nel periodo da gennaio 2016 al 31

ottobre 2017 l’assicurato aveva lavorato presso la società __________ in

qualità di garagista e “tutto fare” percependo nel 2016 fr. 7'108.--, nel 2017 fr.

7'755.-- e nel 2018 fr. 6'463.-- di salari in nero che sono stati oggetto di

una ripresa salariale da parte della Cassa. I redditi da attività lucrativa sono

stati in seguito iscritti nel conto individuale AVS dell’interessato (cfr.

scritto 3 agosto 2020 della Cassa in doc. VII/3). Per tali fatti il competente

Procuratore pubblico ha emesso nei confronti del ricorrente un Decreto di accusa

datato 10 giugno 2020 (pagg. 356-358). Ancorché il decreto sia stato oggetto di

opposizione da parte dell’assicurato, quanto riportato sopra conferma

ulteriormente la necessità di approfondire dal punto di vista medico-teorico la

situazione dell’assicurato. Va rilevato che il periodo in cui egli avrebbe

svolto l’attività lucrativa non dichiarata, coincide in buona parte con quello

dove, essendo stato ritenuto totalmente inabile al lavoro, aveva percepito un’indennità

perdita di guadagno del 100%.

Appare

pertanto giustificato procedere ad un accertamento pluridisciplinare.

Al

riguardo occorre ricordare che l’art. 43 cpv. 2 LPGA stabilisce che se sono

necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la

valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

Il

cpv. 3 dello stesso articolo prevede che se l'assicurato o altre persone che

pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo

ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore

può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo

aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o

chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.

Visto

quanto sopra, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ad

esperire una perizia pluridisciplinare reumatologica, neurologica e

psichiatrica al fine di determinare l’abilità lavorativa medico-teorica (sia

nell’abituale attività che adeguata) dell’assicurato dal mese di giugno 2017 in

poi. Sulla base delle risultanze mediche l’amministrazione procederà alla

determinazione dell’eventuale grado d’invalidità e dell’eventuale diritto alla

rendita.

Ne

consegue che, annullata la decisione impugnata, il ricorso è da accogliere.

2.6

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisone 8 giugno 2020 è annullata.

§§

Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid.

2.5.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti