32.2020.77
Da 2008 inabile al lavoro 100% per motivi psichici,ma non ha contribuito per almeno 3 anni:non ha D a rendita.Nuova richiesta x peggioramento,non dato perché è sempre stata inabile 100%.Assenza dei presupposti legali poiché peggioramento dovuto al medesimo danno salute del rifiuto,non è nuovo evento
9 novembre 2020Italiano23 min
cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2020.77
TB
Lugano
9 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell'8 giugno 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nell'aprile 2009 (doc. 2) RI
1, 1967, ha chiesto all'Ufficio assicurazione invalidità di beneficiare di prestazioni
dall'assicurazione invalidità a causa di disturbi psichici. Dopo avere raccolto
la necessaria documentazione medica, il Servizio Medico Regionale ha
riconosciuto trattarsi il 31 agosto 2009 (doc. 18) di una schizofrenia residua,
decorso episodico con deficit stabile (ICD-10: F20.52) che la rendeva
totalmente inabile e il 30 settembre 2009 (doc. B5) l'Ufficio assicurazione
invalidità ha emanato un progetto di attribuzione di una rendita intera.
Il 20 aprile 2010 (doc. 37) l'Ufficio AI ha annullato e sostituito
questo progetto, riconoscendo che dal gennaio 2008 l'assicurata presentava un'incapacità
lavorativa totale in qualsiasi attività e che da novembre 2009 aveva diritto a
una rendita intera (grado AI 100%). Constatato però che essa non aveva versato
il minimo contributivo per 3 anni (doc. 27) e che non aveva diritto a una
rendita straordinaria ai sensi dell'art. 42 LAVS, l'attribuzione di una rendita
ordinaria non entrava in considerazione.
La decisione del 31 maggio 2010 (doc. 39) ha confermato questa
situazione, così come lo scritto inviato il 30 settembre 2010 (doc. 41) dall'Ufficio
AI all'allora curatrice dell'interessata.
1.2. Il 19 ottobre 2016 (doc. 44)
l'assicurata ha chiesto di rivalutare il suo diritto alla rendita di invalidità,
a motivo che dal 1° gennaio 2009 risultava affiliata come persona senza
attività lucrativa.
L'amministrazione le ha risposto il 26 ottobre 2016 (doc. 45) che
una situazione medica invariata rispetto al passato non poteva essere presa in
considerazione per una nuova valutazione e che in caso di una nuova domanda
poteva tenere in considerazione soltanto le incapacità al lavoro dovute al
danno alla salute insorto dopo il compimento del periodo di contribuzione
necessario per beneficiare di una rendita di invalidità.
1.3. Nel giugno 2017 (doc. 49) l'assicurata
ha formulato una nuova domanda di prestazioni, che è stata evasa con progetto
di decisione di non entrata in materia il 10 luglio 2017 (doc. 50) e confermata
con decisione del 18 settembre 2017 (doc. 51), a motivo che la nuova richiesta
poteva essere esaminata soltanto se la situazione medica o professionale si era
modificata in modo importante, ciò che non risultava nel caso di specie.
1.4. Con progetto di decisione del
7 aprile 2020 (doc. B3) l'Ufficio assicurazione invalidità non è entrato in
materia sulla nuova richiesta di prestazioni presentata l'11 marzo 2020 (doc 56
) da RI 1, adducendo che la situazione medica o professionale non si era
modificata in modo importante, non avendo potuto constatare tali modifiche dai
documenti trasmessi.
Il certificato medico del 23 aprile 2020 (doc. 58) che il Servizio
psico-sociale di __________ ha trasmesso all'Ufficio AI è stato oggetto di
esame da parte del dr. med. __________ dell'SMR (doc. 59) e con la decisione
dell'8 giugno 2020 (doc. A1) l'Ufficio AI ha confermato la non entrata in
materia.
1.5. Con ricorso del 25 giugno
2020 (doc. I), completato il 18 agosto 2020 (doc. III) su invito del
vicepresidente del TCA (doc. II), RI 1, rappresentata dal curatore RA 1 (doc.
A2), ha chiesto di entrare in materia sulla richiesta di prestazioni, poiché
come attestato dal rapporto del Servizio psico-sociale del 2 luglio 2020 (doc.
A3) risultava un notevole cambiamento del suo stato di salute.
L'assicurata ha evidenziato di essere al beneficio dell'assistenza
sociale e che a causa del suo particolare stato psichico, per il quale le è
stata diagnosticata una schizofrenia paranoide (ICD-10: F20-0), non è in grado
di intraprendere un'attività lavorativa, tanto che dal gennaio 2008 è stata
ritenuta totalmente inabile al lavoro e le è stata riconosciuta un'invalidità
del 100% (doc. B4).
1.6. Il 28 agosto 2020 (doc. V) l'Ufficio
assicurazione invalidità ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso non
essendo dati i presupposti per entrare nel merito della domanda, ritenuto come
dal lato medico non sia stata evidenziata una problematica di salute diversa da
quella psichiatrica nota per la quale le è stata riconosciuta una totale
inabilità lavorativa dal 2008. Al riguardo l'amministrazione ha osservato che
la prima decisione del 31 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato,
indicava chiaramente che non erano realizzate le condizioni assicurative dell'art.
36 cpv. 1 LAI per potere riconoscerle il diritto alla rendita intera, non
essendo stato adempiuto il versamento di almeno tre anni di contributi prima
dell'insorgenza dell'invalidità.
La documentazione medica prodotta con il ricorso non ha proposto
nuovi elementi clinici rispetto a quelli già documentati concernenti la
diagnosi invalidante a livello psichico già nota.
1.7. La ricorrente non ha prodotto
ulteriori mezzi di prova (doc. VI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del ricorso è la
questione a sapere se a ragione l'Ufficio assicurazione invalidità non è
entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata nel marzo
2020.
2.2. Qualora una domanda di
rendita sia stata respinta perché il grado di invalidità era insufficiente, una
nuova richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv. 3 OAI) l'assicurato
dimostra che il grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale), chiamato nella DTF 133 V 263
a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l'assegnazione
retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria
giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare
Fatti
i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012: art. 87
cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione
debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la
prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68
consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è
soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg
Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della
nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in
particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI
1999 pag. 8; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
Se l'assicurato interpone ricorso contro la
decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle
circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR
2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991
pag. 269 consid. 1a).
Va ancora rilevato che per quanto concerne gli attuali
art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è sufficiente rendere verosimile un rilevante
cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell'ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la
prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia
sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se
permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015
consid. 4.2; STF 8C_716/ 2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR
2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più la precedente decisione è distante nel tempo,
meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento giusta
l'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
In particolare, la costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un
punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In
ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente
alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è
effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38
consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.
4).
In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato
non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio,
secondo cui i fatti rilevanti per
il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata
anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore
dell'art. 87 OAI, valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V 343 consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore, dal 1° gennaio 2012.
2.3. Nella fattispecie in esame, con
decisione del 31 maggio 2010 (doc. 39), cresciuta incontestata in giudicato, l'Ufficio
AI ha riconosciuto che dal gennaio 2008 l'assicurata presentava una totale
incapacità lavorativa e di guadagno in qualsiasi attività e che dal novembre
2009 aveva diritto a una rendita intera con grado AI del 100%. Tuttavia, poiché
dall'estratto del conto individuale è risultato che l'assicurata non ha versato
i contributi all'AVS svizzera per il periodo minimo legale di 3 anni, non era
possibile attribuirle una rendita AI ordinaria.
Dopo questo primo rifiuto, l'interessata ha inoltrato ulteriori
richieste di prestazioni all'Ufficio AI - tutte respinte con la non entrata in
materia - e da ultimo nel marzo 2020 (doc. 56), oggetto del contendere,
lamentando un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Nel termine entro cui formulare le proprie osservazioni al
progetto di decisione del 7 aprile 2020 (doc. 57) con cui l'Ufficio AI non è
entrato nel merito della questione, l'assicurata ha sostanziato il suo stato di
salute producendo il certificato medico del 23 aprile 2020 (doc. 58) delle
dr.sse med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, e __________, attive
presso il Servizio psico-sociale di __________, sul quale si è subito
pronunciato il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, del
Servizio Medico Regionale affermando il 28 aprile 2020 (doc. 59) quanto segue:
" L'attuale
certificato del SPS conferma la diagnosi di schizofrenia nota da anni e
relativa inabilità lavorativa totale in ogni attività da gennaio 2008
riconosciuta dall'UAI con decisione del 31.05.2010, in base alla quale non
veniva concessa alcuna rendita perché non erano stati versati contributi AVS
per almeno tre anni.
Non è compito del medico stabilire se sono adesso date le
condizioni assicurative per l'attribuzione di una rendita AI e da quando.
In ambito medico, sono esclusi provvedimenti professionali o
diversi dalla rendita. L'inabilità lavorativa in ambito lucrativo, ripeto, è
completa da gennaio 2008 e non è ipotizzabile alcuna modificazione né
miglioramento da allora.".
Con il ricorso l'assicurata ha trasmesso al Tribunale la lettera
di dimissione del 22 giugno 2020 (doc. A3), che riferisce del suo ricovero
coatto durato dal 2 al 10 giugno 2020 (4a ammissione) presso la Clinica
psichiatrica __________ di __________ per schizofrenia paranoide (ICD-10:
F20.0).
Inoltre, essa ha prodotto al TCA lo scritto del 2 luglio 2020
(doc. A3) allestito sempre dal Servizio psico-sociale di __________ per mano
delle dr.sse med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, e __________,
le quali hanno ritenuto necessario beneficiare delle prestazioni assicurative
per potere rispondere alle esigenze terapeutiche dell'interessata, visto che
"emergeva
un progressivo peggioramento delle condizioni cliniche"
che andava preso in considerazione.
In particolare, le specialiste hanno osservato che negli anni la
somministrazione della farmacoterapia ha permesso di raggiungere un delicato
equilibrio che non è esitato in nuovi ricoveri per molto tempo fino a giugno
2020, dato che permette ulteriormente di oggettivare un peggioramento clinico.
2.4. Con sentenza
8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27 febbraio
2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che, nell'ambito di una
nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve
rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita
modifica. In questo secondo caso l'amministrazione deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).
Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da
considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).
Nel caso giudicato dall'Alta Corte si trattava di un'assicurata
alla quale - dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009 il
Tribunale cantonale aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con
le quali le domande di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d'invalidità
pensionabile e l'Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta
incontestata in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del
22 febbraio 2010 -, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il
diniego di prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di
Considerandi
prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l'agire del
Tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova
documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale,
che andava considerata nell'ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la
stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze
di fatto.
Nella STF I 734/05 dell'8 marzo 2006 (citata nella
STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il Tribunale federale
aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un
Tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico
prodotto solo in sede di ricorso. L'Alta Corte ha rammentato che se nella nuova
domanda non viene reso verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi
all'obbligo per l'amministrazione di fissare un termine all'assicurato per
rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l'assicurato
non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma
rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende
trasmettere in un secondo tempo o che chiede all'amministrazione di acquisire d'ufficio.
Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova
supplementari, l'amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli
atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all'art. 87 cpv. 3 OAI
(attuale art. 87 cpv. 2 OAI), mezzi di prova che datano successivamente alla
decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell'ambito
di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
2.5
Il certificato
medico del 23 aprile 2020 (doc. 58) trasmesso correttamente all'amministrazione,
anche se non direttamente con la nuova richiesta di prestazioni, ma con le
osservazioni al progetto di decisione di non entrata in materia proprio per
assenza di documentazione medica attestante il peggioramento, ha riferito delle
condizioni di salute della ricorrente dal 2008 in poi, diagnosticando la
schizofrenia paranoide (ICD-10: F20.0) che in passato ha reso necessari dei
ricoveri psichiatrici.
Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale
si è pronunciato al riguardo ricordando che la diagnosi di schizofrenia nota da
anni aveva comportato un'inabilità lavorativa in qualsiasi attività da gennaio
2008.
e che da allora non era ipotizzabile alcuna modifica né miglioramento,
tanto che erano esclusi provvedimenti professionali o diversi dalla rendita.
Anche il successivo referto del 2 luglio 2020 degli
psichiatri curanti, tuttavia tardivo ai fini della presente causa, conferma che
la schizofrenia paranoide era ancora presente.
Di conseguenza, paragonando l'incapacità lavorativa
totale per schizofrenia paranoide certificata dai medici curanti e dall'SMR il
31.
agosto 2009 (doc. 18) con l'incapacità al lavoro del 100% sempre per
schizofrenia paranoide così come descritta dagli specialisti nel 2020 e
riconosciuta dal dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale il 28 aprile
2020.
(doc. 59), non è possibile constatare un notevole peggioramento
delle condizioni di salute della ricorrente. Infatti, la sostanza delle cose
non è mutata, ovvero sia in occasione della prima domanda di prestazioni
sia della attuale la ricorrente era completamente inabile al
lavoro per motivi psichici.
È pertanto a giusta
ragione che l'Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di
prestazioni dell'assicurata.
2.6
Questa Corte rileva, inoltre,
che la decisione dell'Ufficio AI va comunque confermata anche in virtù del
fatto che il diritto alla rendita di invalidità va negato per assenza dei
presupposti legali.
Decisivo per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione
per l'invalidità è innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI, che all'insorgere
dell'invalidità (evento assicurato) siano stati pagati i contributi per almeno
3.
anni interi. Per determinare ciò, occorre stabilire quando si è
manifestata l'invalidità (STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV n. 7,
consid. 1.1).
Secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI, l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'invalidità è da considerare insorta al momento in cui, a
dipendenza dello stato di salute dell'assicurato, vi è il diritto a delle
prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149; DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare
ciò non dipende né dalla data in cui è stata presentata la domanda di
prestazioni, né da quando tale prestazione è stata richiesta e generalmente non
coincide con il momento in cui l'assicurato apprende, per la prima volta, che
il danno alla salute può aprirgli un diritto a prestazioni assicurative (DTF
118.
V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130).
L'insorgenza dell'invalidità va accertata singolarmente per ogni
tipo di prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 4, n. 140 pag. 51).
Trattandosi del diritto alla rendita, l'invalidità insorge nel
momento in cui questo diritto nasce conformemente sia all'art. 28 LAI, ovvero quando
la capacità al guadagno dell'assicurato o la sua capacità di svolgere le
mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili, ha avuto un'incapacità
al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza
notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA)
almeno al 40 per cento, sia all'art. 29 cpv. 1 LAI, e quindi il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.
2.7
Per quanto attiene al diritto
di cittadini stranieri a una rendita di invalidità giusta l'art. 6 cpv. 2 LAI,
il Tribunale federale ha stabilito che se una persona è già invalida (almeno)
nella misura del 40% al momento della sua prima entrata in Svizzera, ciò
significa che l'evento assicurato specifico per il diritto alla rendita d'invalidità
è subentrato prima che le menzionate condizioni potessero
realizzarsi (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2). Se dopo l'entrata
in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita un'attività lavorativa,
essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI e tenuta a versare i contributi
(STF 9C_658 /2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Se con l'andare del tempo il danno alla salute e la
capacità lucrativa peggiorano, si pone la questione di sapere se la persona
interessata possa o meno fare valere un diritto alla rendita (STF 9C_658/2008
del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Secondo giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento
del grado d'invalidità è riconducibile a un peggioramento del danno alla salute
originario. In questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento
assicurato (STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, consid. 2).
Il Tribunale federale ha per contro lasciato aperta
la questione di sapere se, nell'ambito esaminato, l'aumento del grado d'invalidità
dovuto a un danno alla salute completamente differente (per esempio un
cardiopatico parzialmente invalido che diventa pienamente invalido a seguito di
un incidente che lo ha reso paraplegico) possa nondimeno costituire un nuovo
evento assicurato (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.3; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, consid. 2 e 5 e STFA I 81/90 del 23 aprile 1991). Questa
ipotesi (del nuovo evento assicurato) è però stata scartata in relazione alla
revisione del diritto alla rendita (vecchio art. 41 LAI, abrogato in seguito
all'entrata in vigore della LPGA e più in particolare del suo art. 17), dove il
Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che l'aumento del tasso d'invalidità
giustificante il riconoscimento di una rendita più elevata configura un caso di
revisione del diritto alla prestazione (e non un nuovo evento assicurato) a
prescindere dal fatto che esso sia o meno la conseguenza di un aggravamento del
danno alla salute iniziale (DTF 126 V 157).
Nel 2010 (DTF 136 V 369) il Tribunale federale ha stabilito
che la forza di cosa giudicata (formale e materiale) di decisioni riguardanti
prestazioni durevoli dell'assicurazione sociale, in particolare rendite dell'assicurazione
invalidità, si estende anche alle condizioni del diritto alla specifica
prestazione (in quel caso: art. 6 cpv. 2 LAI) relative a fattispecie concluse
nel tempo. Simili elementi di motivazione della decisione di rendita passata in
giudicato non sono perciò suscettibili di riesame nell'ambito di una revisione
o nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non sussista un nuovo caso
di assicurazione (consid. 3.1).
2.8
In concreto, come visto, la
decisione del 31 maggio 2010 ha riconosciuto che dal gennaio 2008 l'assicurata
presentava una totale incapacità lavorativa, ma l'Ufficio AI ha accertato che
all'insorgere dell'invalidità l'assicurata ha versato contributi all'AVS per 2
anni e 10 mesi (doc. 27) fra il 2000 e il 2008 e quindi non presentava il
periodo minimo di contribuzione di tre anni ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LAI
per poterle attribuirle una rendita AI ordinaria.
Nemmeno erano dati i presupposti per riconoscerle una rendita AI
straordinaria ai sensi dell'art. 42 LAVS (doc. 28).
Il 28 aprile 2020 il dr. med. __________ dell'SMR si è espresso
sul rapporto medico prodotto dall'assicurata a titolo di osservazioni al
progetto di decisione e ha affermato che l'inabilità lavorativa in ambito
lucrativo era completa da gennaio 2008 per schizofrenia.
Visto che l'eventuale peggioramento dello stato di salute
(rispettivamente della situazione valetudinaria) rilevato a seguito della nuova
domanda di prestazioni è indubbiamente da far risalire al medesimo danno alla
salute extra-somatico alla base della decisione di rifiuto del 31 maggio 2010, secondo
la giurisprudenza dianzi citata (e in particolare della DTF 136 V 369 e della STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2) ciò esclude il
verificarsi di un nuovo evento assicurato.
Pertanto, a ragione l'Ufficio AI non ha concesso il diritto ad una
rendita di invalidità, avendolo già respinto in precedenza per lo stesso motivo
(psichico) alla base della domanda qui in esame.
2.9
La circostanza che dal 1°
gennaio 2009 (doc. 44) la ricorrente risulta iscritta alla Cassa cantonale di
compensazione come persona senza attività lucrativa e che quindi da allora ha
versato i contributi, è ininfluente per stabilire gli effetti della patologia
psichica insorta già nel 2008 sul suo diritto a una rendita, ma può se del caso
essere determinante qualora essa presentasse in futuro un nuovo danno alla salute
indipendente da quello che è stato oggetto della decisione del 31 maggio 2010.
2.10
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Infatti, benché sia al beneficio dell'assistenza sociale, il suo
ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole perché, come già
deciso negli anni scorsi in occasione di altre domande di prestazioni, un
peggioramento delle condizioni di salute che esula dall'aspetto psichico, già
indagato nel 2009 e per il quale è già stata emessa la decisione del 31 maggio
2010, non era senza dubbio dato.
Inoltre, senza la contribuzione minima di tre anni già accertata
nel 2010 l'assicurata non avrebbe comunque avuto diritto alla rendita di
invalidità per ciò che concerne le affezioni psichiche.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti