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Decisione

32.2020.77

Da 2008 inabile al lavoro 100% per motivi psichici,ma non ha contribuito per almeno 3 anni:non ha D a rendita.Nuova richiesta x peggioramento,non dato perché è sempre stata inabile 100%.Assenza dei presupposti legali poiché peggioramento dovuto al medesimo danno salute del rifiuto,non è nuovo evento

9 novembre 2020Italiano23 min

cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2020.77

TB

Lugano

9 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 giugno 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell'8 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Nell'aprile 2009 (doc. 2) RI

1, 1967, ha chiesto all'Ufficio assicurazione invalidità di beneficiare di prestazioni

dall'assicurazione invalidità a causa di disturbi psichici. Dopo avere raccolto

la necessaria documentazione medica, il Servizio Medico Regionale ha

riconosciuto trattarsi il 31 agosto 2009 (doc. 18) di una schizofrenia residua,

decorso episodico con deficit stabile (ICD-10: F20.52) che la rendeva

totalmente inabile e il 30 settembre 2009 (doc. B5) l'Ufficio assicurazione

invalidità ha emanato un progetto di attribuzione di una rendita intera.

Il 20 aprile 2010 (doc. 37) l'Ufficio AI ha annullato e sostituito

questo progetto, riconoscendo che dal gennaio 2008 l'assicurata presentava un'incapacità

lavorativa totale in qualsiasi attività e che da novembre 2009 aveva diritto a

una rendita intera (grado AI 100%). Constatato però che essa non aveva versato

il minimo contributivo per 3 anni (doc. 27) e che non aveva diritto a una

rendita straordinaria ai sensi dell'art. 42 LAVS, l'attribuzione di una rendita

ordinaria non entrava in considerazione.

La decisione del 31 maggio 2010 (doc. 39) ha confermato questa

situazione, così come lo scritto inviato il 30 settembre 2010 (doc. 41) dall'Ufficio

AI all'allora curatrice dell'interessata.

1.2. Il 19 ottobre 2016 (doc. 44)

l'assicurata ha chiesto di rivalutare il suo diritto alla rendita di invalidità,

a motivo che dal 1° gennaio 2009 risultava affiliata come persona senza

attività lucrativa.

L'amministrazione le ha risposto il 26 ottobre 2016 (doc. 45) che

una situazione medica invariata rispetto al passato non poteva essere presa in

considerazione per una nuova valutazione e che in caso di una nuova domanda

poteva tenere in considerazione soltanto le incapacità al lavoro dovute al

danno alla salute insorto dopo il compimento del periodo di contribuzione

necessario per beneficiare di una rendita di invalidità.

1.3. Nel giugno 2017 (doc. 49) l'assicurata

ha formulato una nuova domanda di prestazioni, che è stata evasa con progetto

di decisione di non entrata in materia il 10 luglio 2017 (doc. 50) e confermata

con decisione del 18 settembre 2017 (doc. 51), a motivo che la nuova richiesta

poteva essere esaminata soltanto se la situazione medica o professionale si era

modificata in modo importante, ciò che non risultava nel caso di specie.

1.4. Con progetto di decisione del

7 aprile 2020 (doc. B3) l'Ufficio assicurazione invalidità non è entrato in

materia sulla nuova richiesta di prestazioni presentata l'11 marzo 2020 (doc 56

) da RI 1, adducendo che la situazione medica o professionale non si era

modificata in modo importante, non avendo potuto constatare tali modifiche dai

documenti trasmessi.

Il certificato medico del 23 aprile 2020 (doc. 58) che il Servizio

psico-sociale di __________ ha trasmesso all'Ufficio AI è stato oggetto di

esame da parte del dr. med. __________ dell'SMR (doc. 59) e con la decisione

dell'8 giugno 2020 (doc. A1) l'Ufficio AI ha confermato la non entrata in

materia.

1.5. Con ricorso del 25 giugno

2020 (doc. I), completato il 18 agosto 2020 (doc. III) su invito del

vicepresidente del TCA (doc. II), RI 1, rappresentata dal curatore RA 1 (doc.

A2), ha chiesto di entrare in materia sulla richiesta di prestazioni, poiché

come attestato dal rapporto del Servizio psico-sociale del 2 luglio 2020 (doc.

A3) risultava un notevole cambiamento del suo stato di salute.

L'assicurata ha evidenziato di essere al beneficio dell'assistenza

sociale e che a causa del suo particolare stato psichico, per il quale le è

stata diagnosticata una schizofrenia paranoide (ICD-10: F20-0), non è in grado

di intraprendere un'attività lavorativa, tanto che dal gennaio 2008 è stata

ritenuta totalmente inabile al lavoro e le è stata riconosciuta un'invalidità

del 100% (doc. B4).

1.6. Il 28 agosto 2020 (doc. V) l'Ufficio

assicurazione invalidità ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso non

essendo dati i presupposti per entrare nel merito della domanda, ritenuto come

dal lato medico non sia stata evidenziata una problematica di salute diversa da

quella psichiatrica nota per la quale le è stata riconosciuta una totale

inabilità lavorativa dal 2008. Al riguardo l'amministrazione ha osservato che

la prima decisione del 31 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato,

indicava chiaramente che non erano realizzate le condizioni assicurative dell'art.

36 cpv. 1 LAI per potere riconoscerle il diritto alla rendita intera, non

essendo stato adempiuto il versamento di almeno tre anni di contributi prima

dell'insorgenza dell'invalidità.

La documentazione medica prodotta con il ricorso non ha proposto

nuovi elementi clinici rispetto a quelli già documentati concernenti la

diagnosi invalidante a livello psichico già nota.

1.7. La ricorrente non ha prodotto

ulteriori mezzi di prova (doc. VI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del ricorso è la

questione a sapere se a ragione l'Ufficio assicurazione invalidità non è

entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata nel marzo

2020.

2.2. Qualora una domanda di

rendita sia stata respinta perché il grado di invalidità era insufficiente, una

nuova richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv. 3 OAI) l'assicurato

dimostra che il grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il

diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale), chiamato nella DTF 133 V 263

a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l'assegnazione

retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria

giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare

Fatti

i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012: art. 87

cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione

debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la

prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione

cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68

consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è

soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen

der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg

Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della

nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in

particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI

1999 pag. 8; Rüedi, Die

Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198).

Se l'assicurato interpone ricorso contro la

decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha

accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle

circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR

2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991

pag. 269 consid. 1a).

Va ancora rilevato che per quanto concerne gli attuali

art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è sufficiente rendere verosimile un rilevante

cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante

valida nell'ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la

prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante

cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia

sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se

permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo

cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015

consid. 4.2; STF 8C_716/ 2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR

2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più la precedente decisione è distante nel tempo,

meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento giusta

l'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

In particolare, la costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante

(STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,

consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che

le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un

punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In

ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente

alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è

effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta

sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38

consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.

4).

In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato

non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per

il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere

applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di

revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato

un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata

anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore

dell'art. 87 OAI, valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V 343 consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore, dal 1° gennaio 2012.

2.3. Nella fattispecie in esame, con

decisione del 31 maggio 2010 (doc. 39), cresciuta incontestata in giudicato, l'Ufficio

AI ha riconosciuto che dal gennaio 2008 l'assicurata presentava una totale

incapacità lavorativa e di guadagno in qualsiasi attività e che dal novembre

2009 aveva diritto a una rendita intera con grado AI del 100%. Tuttavia, poiché

dall'estratto del conto individuale è risultato che l'assicurata non ha versato

i contributi all'AVS svizzera per il periodo minimo legale di 3 anni, non era

possibile attribuirle una rendita AI ordinaria.

Dopo questo primo rifiuto, l'interessata ha inoltrato ulteriori

richieste di prestazioni all'Ufficio AI - tutte respinte con la non entrata in

materia - e da ultimo nel marzo 2020 (doc. 56), oggetto del contendere,

lamentando un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Nel termine entro cui formulare le proprie osservazioni al

progetto di decisione del 7 aprile 2020 (doc. 57) con cui l'Ufficio AI non è

entrato nel merito della questione, l'assicurata ha sostanziato il suo stato di

salute producendo il certificato medico del 23 aprile 2020 (doc. 58) delle

dr.sse med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, e __________, attive

presso il Servizio psico-sociale di __________, sul quale si è subito

pronunciato il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, del

Servizio Medico Regionale affermando il 28 aprile 2020 (doc. 59) quanto segue:

" L'attuale

certificato del SPS conferma la diagnosi di schizofrenia nota da anni e

relativa inabilità lavorativa totale in ogni attività da gennaio 2008

riconosciuta dall'UAI con decisione del 31.05.2010, in base alla quale non

veniva concessa alcuna rendita perché non erano stati versati contributi AVS

per almeno tre anni.

Non è compito del medico stabilire se sono adesso date le

condizioni assicurative per l'attribuzione di una rendita AI e da quando.

In ambito medico, sono esclusi provvedimenti professionali o

diversi dalla rendita. L'inabilità lavorativa in ambito lucrativo, ripeto, è

completa da gennaio 2008 e non è ipotizzabile alcuna modificazione né

miglioramento da allora.".

Con il ricorso l'assicurata ha trasmesso al Tribunale la lettera

di dimissione del 22 giugno 2020 (doc. A3), che riferisce del suo ricovero

coatto durato dal 2 al 10 giugno 2020 (4a ammissione) presso la Clinica

psichiatrica __________ di __________ per schizofrenia paranoide (ICD-10:

F20.0).

Inoltre, essa ha prodotto al TCA lo scritto del 2 luglio 2020

(doc. A3) allestito sempre dal Servizio psico-sociale di __________ per mano

delle dr.sse med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, e __________,

le quali hanno ritenuto necessario beneficiare delle prestazioni assicurative

per potere rispondere alle esigenze terapeutiche dell'interessata, visto che

"emergeva

un progressivo peggioramento delle condizioni cliniche"

che andava preso in considerazione.

In particolare, le specialiste hanno osservato che negli anni la

somministrazione della farmacoterapia ha permesso di raggiungere un delicato

equilibrio che non è esitato in nuovi ricoveri per molto tempo fino a giugno

2020, dato che permette ulteriormente di oggettivare un peggioramento clinico.

2.4. Con sentenza

8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27 febbraio

2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che, nell'ambito di una

nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve

rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante

per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita

modifica. In questo secondo caso l'amministrazione deve impartire all'interessato

un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).

Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da

considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).

Nel caso giudicato dall'Alta Corte si trattava di un'assicurata

alla quale - dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009 il

Tribunale cantonale aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con

le quali le domande di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d'invalidità

pensionabile e l'Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta

incontestata in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del

22 febbraio 2010 -, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il

diniego di prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di

Considerandi

prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l'agire del

Tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova

documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale,

che andava considerata nell'ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la

stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze

di fatto.

Nella STF I 734/05 dell'8 marzo 2006 (citata nella

STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il Tribunale federale

aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un

Tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico

prodotto solo in sede di ricorso. L'Alta Corte ha rammentato che se nella nuova

domanda non viene reso verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in

misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi

all'obbligo per l'amministrazione di fissare un termine all'assicurato per

rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l'assicurato

non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma

rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende

trasmettere in un secondo tempo o che chiede all'amministrazione di acquisire d'ufficio.

Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova

supplementari, l'amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli

atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all'art. 87 cpv. 3 OAI

(attuale art. 87 cpv. 2 OAI), mezzi di prova che datano successivamente alla

decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell'ambito

di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.

2.5

Il certificato

medico del 23 aprile 2020 (doc. 58) trasmesso correttamente all'amministrazione,

anche se non direttamente con la nuova richiesta di prestazioni, ma con le

osservazioni al progetto di decisione di non entrata in materia proprio per

assenza di documentazione medica attestante il peggioramento, ha riferito delle

condizioni di salute della ricorrente dal 2008 in poi, diagnosticando la

schizofrenia paranoide (ICD-10: F20.0) che in passato ha reso necessari dei

ricoveri psichiatrici.

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale

si è pronunciato al riguardo ricordando che la diagnosi di schizofrenia nota da

anni aveva comportato un'inabilità lavorativa in qualsiasi attività da gennaio

2008.

e che da allora non era ipotizzabile alcuna modifica né miglioramento,

tanto che erano esclusi provvedimenti professionali o diversi dalla rendita.

Anche il successivo referto del 2 luglio 2020 degli

psichiatri curanti, tuttavia tardivo ai fini della presente causa, conferma che

la schizofrenia paranoide era ancora presente.

Di conseguenza, paragonando l'incapacità lavorativa

totale per schizofrenia paranoide certificata dai medici curanti e dall'SMR il

31.

agosto 2009 (doc. 18) con l'incapacità al lavoro del 100% sempre per

schizofrenia paranoide così come descritta dagli specialisti nel 2020 e

riconosciuta dal dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale il 28 aprile

2020.

(doc. 59), non è possibile constatare un notevole peggioramento

delle condizioni di salute della ricorrente. Infatti, la sostanza delle cose

non è mutata, ovvero sia in occasione della prima domanda di prestazioni

sia della attuale la ricorrente era completamente inabile al

lavoro per motivi psichici.

È pertanto a giusta

ragione che l'Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di

prestazioni dell'assicurata.

2.6

Questa Corte rileva, inoltre,

che la decisione dell'Ufficio AI va comunque confermata anche in virtù del

fatto che il diritto alla rendita di invalidità va negato per assenza dei

presupposti legali.

Decisivo per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione

per l'invalidità è innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI, che all'insorgere

dell'invalidità (evento assicurato) siano stati pagati i contributi per almeno

3.

anni interi. Per determinare ciò, occorre stabilire quando si è

manifestata l'invalidità (STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV n. 7,

consid. 1.1).

Secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI, l'invalidità è considerata insorgere

quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.

L'invalidità è da considerare insorta al momento in cui, a

dipendenza dello stato di salute dell'assicurato, vi è il diritto a delle

prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149; DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare

ciò non dipende né dalla data in cui è stata presentata la domanda di

prestazioni, né da quando tale prestazione è stata richiesta e generalmente non

coincide con il momento in cui l'assicurato apprende, per la prima volta, che

il danno alla salute può aprirgli un diritto a prestazioni assicurative (DTF

118.

V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130).

L'insorgenza dell'invalidità va accertata singolarmente per ogni

tipo di prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 4, n. 140 pag. 51).

Trattandosi del diritto alla rendita, l'invalidità insorge nel

momento in cui questo diritto nasce conformemente sia all'art. 28 LAI, ovvero quando

la capacità al guadagno dell'assicurato o la sua capacità di svolgere le

mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili, ha avuto un'incapacità

al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza

notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA)

almeno al 40 per cento, sia all'art. 29 cpv. 1 LAI, e quindi il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1

LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.

2.7

Per quanto attiene al diritto

di cittadini stranieri a una rendita di invalidità giusta l'art. 6 cpv. 2 LAI,

il Tribunale federale ha stabilito che se una persona è già invalida (almeno)

nella misura del 40% al momento della sua prima entrata in Svizzera, ciò

significa che l'evento assicurato specifico per il diritto alla rendita d'invalidità

è subentrato prima che le menzionate condizioni potessero

realizzarsi (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2). Se dopo l'entrata

in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita un'attività lavorativa,

essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI e tenuta a versare i contributi

(STF 9C_658 /2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).

Se con l'andare del tempo il danno alla salute e la

capacità lucrativa peggiorano, si pone la questione di sapere se la persona

interessata possa o meno fare valere un diritto alla rendita (STF 9C_658/2008

del 10 giugno 2009, consid. 3.2).

Secondo giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento

del grado d'invalidità è riconducibile a un peggioramento del danno alla salute

originario. In questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento

assicurato (STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, consid. 2).

Il Tribunale federale ha per contro lasciato aperta

la questione di sapere se, nell'ambito esaminato, l'aumento del grado d'invalidità

dovuto a un danno alla salute completamente differente (per esempio un

cardiopatico parzialmente invalido che diventa pienamente invalido a seguito di

un incidente che lo ha reso paraplegico) possa nondimeno costituire un nuovo

evento assicurato (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.3; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, consid. 2 e 5 e STFA I 81/90 del 23 aprile 1991). Questa

ipotesi (del nuovo evento assicurato) è però stata scartata in relazione alla

revisione del diritto alla rendita (vecchio art. 41 LAI, abrogato in seguito

all'entrata in vigore della LPGA e più in particolare del suo art. 17), dove il

Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che l'aumento del tasso d'invalidità

giustificante il riconoscimento di una rendita più elevata configura un caso di

revisione del diritto alla prestazione (e non un nuovo evento assicurato) a

prescindere dal fatto che esso sia o meno la conseguenza di un aggravamento del

danno alla salute iniziale (DTF 126 V 157).

Nel 2010 (DTF 136 V 369) il Tribunale federale ha stabilito

che la forza di cosa giudicata (formale e materiale) di decisioni riguardanti

prestazioni durevoli dell'assicurazione sociale, in particolare rendite dell'assicurazione

invalidità, si estende anche alle condizioni del diritto alla specifica

prestazione (in quel caso: art. 6 cpv. 2 LAI) relative a fattispecie concluse

nel tempo. Simili elementi di motivazione della decisione di rendita passata in

giudicato non sono perciò suscettibili di riesame nell'ambito di una revisione

o nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non sussista un nuovo caso

di assicurazione (consid. 3.1).

2.8

In concreto, come visto, la

decisione del 31 maggio 2010 ha riconosciuto che dal gennaio 2008 l'assicurata

presentava una totale incapacità lavorativa, ma l'Ufficio AI ha accertato che

all'insorgere dell'invalidità l'assicurata ha versato contributi all'AVS per 2

anni e 10 mesi (doc. 27) fra il 2000 e il 2008 e quindi non presentava il

periodo minimo di contribuzione di tre anni ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LAI

per poterle attribuirle una rendita AI ordinaria.

Nemmeno erano dati i presupposti per riconoscerle una rendita AI

straordinaria ai sensi dell'art. 42 LAVS (doc. 28).

Il 28 aprile 2020 il dr. med. __________ dell'SMR si è espresso

sul rapporto medico prodotto dall'assicurata a titolo di osservazioni al

progetto di decisione e ha affermato che l'inabilità lavorativa in ambito

lucrativo era completa da gennaio 2008 per schizofrenia.

Visto che l'eventuale peggioramento dello stato di salute

(rispettivamente della situazione valetudinaria) rilevato a seguito della nuova

domanda di prestazioni è indubbiamente da far risalire al medesimo danno alla

salute extra-somatico alla base della decisione di rifiuto del 31 maggio 2010, secondo

la giurisprudenza dianzi citata (e in particolare della DTF 136 V 369 e della STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2) ciò esclude il

verificarsi di un nuovo evento assicurato.

Pertanto, a ragione l'Ufficio AI non ha concesso il diritto ad una

rendita di invalidità, avendolo già respinto in precedenza per lo stesso motivo

(psichico) alla base della domanda qui in esame.

2.9

La circostanza che dal 1°

gennaio 2009 (doc. 44) la ricorrente risulta iscritta alla Cassa cantonale di

compensazione come persona senza attività lucrativa e che quindi da allora ha

versato i contributi, è ininfluente per stabilire gli effetti della patologia

psichica insorta già nel 2008 sul suo diritto a una rendita, ma può se del caso

essere determinante qualora essa presentasse in futuro un nuovo danno alla salute

indipendente da quello che è stato oggetto della decisione del 31 maggio 2010.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Infatti, benché sia al beneficio dell'assistenza sociale, il suo

ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole perché, come già

deciso negli anni scorsi in occasione di altre domande di prestazioni, un

peggioramento delle condizioni di salute che esula dall'aspetto psichico, già

indagato nel 2009 e per il quale è già stata emessa la decisione del 31 maggio

2010, non era senza dubbio dato.

Inoltre, senza la contribuzione minima di tre anni già accertata

nel 2010 l'assicurata non avrebbe comunque avuto diritto alla rendita di

invalidità per ciò che concerne le affezioni psichiche.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti