32.2020.78
Attribuzione rendita temporanea. Un nuovo infortunio, che ha peraltro comportato un'inabilità lavorativa inferiore a 3 mesi, non può dare luogo all'esonero dall'anno di attesa, poiché si tratta di un danno alla salute diverso da quello che ha dato origine alla rendita attribuita temporaneamente
6 novembre 2020Italiano14 min
e un'inabilità lavorativa totale come direttore del centro sportivo di __________.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.78
TB
Lugano
6 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 giugno 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
Fatti
A. Nel
gennaio 2015 (doc. 5) RI 1, 1965, ha inoltrato una richiesta di prestazioni
dall'assicurazione invalidità a seguito dell'infortunio subito il 9 luglio
2014, che ha comportato la subamputazione del III distale della gamba sinistra
e un'inabilità lavorativa totale come direttore del centro sportivo di __________.
B. L'Ufficio
assicurazione invalidità ha raccolto la documentazione medica sia presso
l'assicuratore infortuni sia i medici curanti e nel rapporto finale SMR del 10
ottobre 2019 (doc. 110) il dr. med. __________ si è basato sulla perizia
conclusiva del 14 agosto 2019 allestita da un centro peritale per conto
dell'assicuratore infortuni.
Il Servizio Medico Regionale ha quindi
ritenuto che dal 9 luglio 2014 al 4 ottobre 2015 l'assicurato era totalmente
inabile al lavoro, dal 5 ottobre 2015 al 20 dicembre 2016 al 50%, dal 21
dicembre 2016 al 31 ottobre 2018 nuovamente al 100% e sempre in qualsiasi
lavoro; dal 1° novembre 2018 l'inabilità come direttore del centro sportivo era
definitivamente del 50%, mentre in attività adeguate era del 50% fino al 31
maggio 2019 e nulla dal 1° giugno 2019, potendo svolgere a tempo pieno altri
lavori.
C. Ottenuta
la necessaria documentazione economica (doc. 114, 115 e 119) e sentito il
consulente in integrazione professionale (doc. 117), con progetto di decisione
del 10 gennaio 2020 (doc. 122), confermato dalla decisione formale del 5 giugno
2020 (doc. A), l'Ufficio AI ha attribuito all'assicurato una rendita di
invalidità temporanea sulla scorta dei citati periodi di inabilità lavorativa.
Dal 1° luglio 2015 (dopo un anno di
attesa) gli è stata concessa una rendita intera (grado AI 100%), dal 1°
febbraio 2016 (tre mesi dopo il miglioramento delle condizioni di salute) una
mezza rendita (grado AI 50%), dal 1° marzo 2017 (tre mesi dopo il nuovo
peggioramento) nuovamente una rendita intera (grado AI 100%) e dal 1° febbraio
2019 (tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento dello stato di salute) una
mezza rendita di invalidità (grado AI 50%). Considerato che il calcolo con il
metodo ordinario di confronto dei redditi ha dato luogo a un grado di
invalidità del 35%, dal 1° settembre 2019, ossia tre mesi dopo il
miglioramento, l'assicurato non ha più diritto a una rendita.
L'importo della prestazione di sua
spettanza è stato calcolato in Fr. 1'899.- all'inizio del diritto (1° luglio
2015), tenendo conto di 29 anni di contribuzione, della scala di rendita
completa (44) e di un reddito annuo medio determinante di Fr. 50'760.-.
D. Con
ricorso del 3 luglio 2020 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto
al Tribunale di riformare la decisione del 5 giugno 2020 nel senso di
riconoscergli una rendita intera dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2020 e
che la stessa sia calcolata sulla base di un reddito medio annuo determinante
di Fr. 67'050.-.
Il ricorrente ha fatto presente di
avere subito un secondo infortunio non professionale il 19 settembre 2019, che
gli ha comportato l'amputazione distale del II e del III dito della mano. Le
cure sono state prestate fino a fine novembre 2019 e dal 18 novembre 2019 egli
è stato dichiarato abile al lavoro in misura completa per le sole conseguenze
di questo nuovo infortunio (doc. B).
L'assicurato ha quindi contestato che
non siano state riconosciute le conseguenze del secondo infortunio.
Egli è conscio che l'art. 29bis OAI
impedisce l'esonero dall'anno di attesa trattandosi di un infortunio diverso
rispetto al precedente anche se si è manifestato entro tre anni. Tuttavia,
l'invalidità che è sopraggiunta il 19 settembre 2019 "è contigua, senza interruzione rispetto a quella
precedente conseguente al sinistro del 18.7.2014, per la quale RI 1 è stato
ritenuto inabile al lavoro in misura del 35% dal 1.5.2019, non soggetta a
rendita a far tempo dal 1.9.2019, giorno da quale la rendita è data per il
sinistro del 19.9.2019. Pertanto a RI 1 spetta una rendita intera dal 1.9.2019
al 30.11.2019, riportata al 28.2.2020 a motivo di quanto disposto dall'art. 88a
Oainf.".
Inoltre, il ricorrente sostiene che
sulla base dell'estratto conto individuale allegato (doc. C), il reddito annuo
medio determinante assommi a Fr. 67'050.- e non a Fr. 50'760.-, perciò
l'importo che gli spetta mensilmente va ricalcolato secondo questo parametro.
E. Nella
risposta del 19 agosto 2020 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha
chiesto al TCA di respingere il ricorso, sia perché il secondo infortunio non
professionale ha reso inabile al lavoro il ricorrente dal 20 settembre al 17
novembre 2019 e quindi non per almeno tre mesi come previsto dall'art. 88a cpv.
2 OAI, sia poiché l'estratto del conto individuale prodotto concerne un'altra
persona e il Servizio rendite della Cassa cantonale di compensazione ha
confermato la correttezza del calcolo effettuato (doc. IV/1).
F. Il
3 settembre 2020 (doc. VI) il ricorrente ha riconosciuto di avere trasmesso un
errato estratto conto individuale e quindi di accettare la presa di posizione
dell'amministrazione riferita al calcolo della rendita, mentre ha dichiarato di
mantenere il ricorso per la restante tematica sollevata.
L'Ufficio AI non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
1. La vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove),
per tale ragione il Tribunale cantonale delle assicurazioni può evaderla
mediante giudizio monocratico (ossia nella composizione di un giudice unico) ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata
in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF
9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici:
“La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto
pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce
della recente giurisprudenza federale”, in RtiD I – 2016, pag. 307 e segg.,
in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015 resa in una fattispecie del tutto simile, per
complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per l’importanza
del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che ha condotto
alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito opposto quo alla
composizione della Corte cantonale. Va segnalato che in giudizi successivi, in
particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è
ritornata alla precedente prassi ed ha confermato la sua giurisprudenza
costante antecedente la sentenza 31 agosto 2015, senza riprendere il giudizio,
episodico, criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è unicamente sapere se il secondo infortunio non professionale
occorso all'assicurato, che gli ha comportato un'inabilità lavorativa dal 20
settembre al 17 novembre 2019, dia diritto ad una rendita intera di invalidità
dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2020 quale continuazione del diritto
insorto nel 2015 per un altro infortunio non professionale.
3.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi
che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, “Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale”, Basilea e
Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.). Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui agli
artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che l'assicurato ha diritto ad una
rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le
mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità
al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Il diritto
alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI). In base all'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità
di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16
LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell'invalidità.
Secondo l'art.
16.
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000.
pag. 84 consid. 1b).
4.
Trattandosi
dell'attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza,
quando l'amministrazione con un'unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative secondo l’art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125
V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27
dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004). Tale norma prevede
che se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole variazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in merito all'art. 17 LPGA (DTF
130.
V 343 consid. 3.5). È applicabile l’art. 88a OAI che impone una durabilità
del cambiamento, considerata dai tre mesi.
Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8
luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag.
137). L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3).
Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita
è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato,
nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità
suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della
stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal
periodo d'attesa impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
5.
Dai
conteggi delle prestazioni d'indennità giornaliera prodotti dal ricorrente
(doc. B) risulta che l'inabilità lavorativa dovuta al danno alla mano è insorta
il 20 settembre ed è durata fino al 17 novembre 2019, meno di tre mesi. Per
tale ragione non può definirsi un cambiamento determinante dello stato di
salute dell'assicurato che presumibilmente continuerà. I presupposti dell'art.
88a cpv. 2 OAI, non sono realizzati. Di conseguenza l’inabilità non può essere considerata
per stabilire un diritto a una rendita di invalidità.
L'art. 88a cpv. 2 OAI indica inoltre che
l'art. 29bis OAI è applicabile per analogia. In concreto l'inabilità lavorativa
del 100% sorta il 20 settembre 2019 non può dare luogo a una (nuova) rendita di
invalidità (anche se sorta nel termine di tre anni dopo la soppressione della precedente
rendita) poiché si tratta di un danno alla salute diverso da quello che ha dato
origine alla rendita intera dal 1° luglio 2015.
Sulla scorta di quanto precede, il
ricorrente non ha diritto a una nuova rendita di invalidità a dipendenza del
nuovo infortunio. La pretesa del ricorrente di beneficiare di una rendita
intera di invalidità dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2020 deve pertanto
essere respinta.
6.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra
Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese
per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese stabilite in CHF 500
sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato La
segretaria
Ivano Ranzanici Stefania
Cagni