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Decisione

32.2020.78

Attribuzione rendita temporanea. Un nuovo infortunio, che ha peraltro comportato un'inabilità lavorativa inferiore a 3 mesi, non può dare luogo all'esonero dall'anno di attesa, poiché si tratta di un danno alla salute diverso da quello che ha dato origine alla rendita attribuita temporaneamente

6 novembre 2020Italiano14 min

e un'inabilità lavorativa totale come direttore del centro sportivo di __________.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.78

TB

Lugano

6 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 3 luglio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 5 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

Fatti

A. Nel

gennaio 2015 (doc. 5) RI 1, 1965, ha inoltrato una richiesta di prestazioni

dall'assicurazione invalidità a seguito dell'infortunio subito il 9 luglio

2014, che ha comportato la subamputazione del III distale della gamba sinistra

e un'inabilità lavorativa totale come direttore del centro sportivo di __________.

B. L'Ufficio

assicurazione invalidità ha raccolto la documentazione medica sia presso

l'assicuratore infortuni sia i medici curanti e nel rapporto finale SMR del 10

ottobre 2019 (doc. 110) il dr. med. __________ si è basato sulla perizia

conclusiva del 14 agosto 2019 allestita da un centro peritale per conto

dell'assicuratore infortuni.

Il Servizio Medico Regionale ha quindi

ritenuto che dal 9 luglio 2014 al 4 ottobre 2015 l'assicurato era totalmente

inabile al lavoro, dal 5 ottobre 2015 al 20 dicembre 2016 al 50%, dal 21

dicembre 2016 al 31 ottobre 2018 nuovamente al 100% e sempre in qualsiasi

lavoro; dal 1° novembre 2018 l'inabilità come direttore del centro sportivo era

definitivamente del 50%, mentre in attività adeguate era del 50% fino al 31

maggio 2019 e nulla dal 1° giugno 2019, potendo svolgere a tempo pieno altri

lavori.

C. Ottenuta

la necessaria documentazione economica (doc. 114, 115 e 119) e sentito il

consulente in integrazione professionale (doc. 117), con progetto di decisione

del 10 gennaio 2020 (doc. 122), confermato dalla decisione formale del 5 giugno

2020 (doc. A), l'Ufficio AI ha attribuito all'assicurato una rendita di

invalidità temporanea sulla scorta dei citati periodi di inabilità lavorativa.

Dal 1° luglio 2015 (dopo un anno di

attesa) gli è stata concessa una rendita intera (grado AI 100%), dal 1°

febbraio 2016 (tre mesi dopo il miglioramento delle condizioni di salute) una

mezza rendita (grado AI 50%), dal 1° marzo 2017 (tre mesi dopo il nuovo

peggioramento) nuovamente una rendita intera (grado AI 100%) e dal 1° febbraio

2019 (tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento dello stato di salute) una

mezza rendita di invalidità (grado AI 50%). Considerato che il calcolo con il

metodo ordinario di confronto dei redditi ha dato luogo a un grado di

invalidità del 35%, dal 1° settembre 2019, ossia tre mesi dopo il

miglioramento, l'assicurato non ha più diritto a una rendita.

L'importo della prestazione di sua

spettanza è stato calcolato in Fr. 1'899.- all'inizio del diritto (1° luglio

2015), tenendo conto di 29 anni di contribuzione, della scala di rendita

completa (44) e di un reddito annuo medio determinante di Fr. 50'760.-.

D. Con

ricorso del 3 luglio 2020 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto

al Tribunale di riformare la decisione del 5 giugno 2020 nel senso di

riconoscergli una rendita intera dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2020 e

che la stessa sia calcolata sulla base di un reddito medio annuo determinante

di Fr. 67'050.-.

Il ricorrente ha fatto presente di

avere subito un secondo infortunio non professionale il 19 settembre 2019, che

gli ha comportato l'amputazione distale del II e del III dito della mano. Le

cure sono state prestate fino a fine novembre 2019 e dal 18 novembre 2019 egli

è stato dichiarato abile al lavoro in misura completa per le sole conseguenze

di questo nuovo infortunio (doc. B).

L'assicurato ha quindi contestato che

non siano state riconosciute le conseguenze del secondo infortunio.

Egli è conscio che l'art. 29bis OAI

impedisce l'esonero dall'anno di attesa trattandosi di un infortunio diverso

rispetto al precedente anche se si è manifestato entro tre anni. Tuttavia,

l'invalidità che è sopraggiunta il 19 settembre 2019 "è contigua, senza interruzione rispetto a quella

precedente conseguente al sinistro del 18.7.2014, per la quale RI 1 è stato

ritenuto inabile al lavoro in misura del 35% dal 1.5.2019, non soggetta a

rendita a far tempo dal 1.9.2019, giorno da quale la rendita è data per il

sinistro del 19.9.2019. Pertanto a RI 1 spetta una rendita intera dal 1.9.2019

al 30.11.2019, riportata al 28.2.2020 a motivo di quanto disposto dall'art. 88a

Oainf.".

Inoltre, il ricorrente sostiene che

sulla base dell'estratto conto individuale allegato (doc. C), il reddito annuo

medio determinante assommi a Fr. 67'050.- e non a Fr. 50'760.-, perciò

l'importo che gli spetta mensilmente va ricalcolato secondo questo parametro.

E. Nella

risposta del 19 agosto 2020 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha

chiesto al TCA di respingere il ricorso, sia perché il secondo infortunio non

professionale ha reso inabile al lavoro il ricorrente dal 20 settembre al 17

novembre 2019 e quindi non per almeno tre mesi come previsto dall'art. 88a cpv.

2 OAI, sia poiché l'estratto del conto individuale prodotto concerne un'altra

persona e il Servizio rendite della Cassa cantonale di compensazione ha

confermato la correttezza del calcolo effettuato (doc. IV/1).

F. Il

3 settembre 2020 (doc. VI) il ricorrente ha riconosciuto di avere trasmesso un

errato estratto conto individuale e quindi di accettare la presa di posizione

dell'amministrazione riferita al calcolo della rendita, mentre ha dichiarato di

mantenere il ricorso per la restante tematica sollevata.

L'Ufficio AI non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VII).

considerato in diritto

in ordine

1. La vertenza non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove),

per tale ragione il Tribunale cantonale delle assicurazioni può evaderla

mediante giudizio monocratico (ossia nella composizione di un giudice unico) ai

sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.

STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata

in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF

9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici:

“La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto

pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce

della recente giurisprudenza federale”, in RtiD I – 2016, pag. 307 e segg.,

in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015 resa in una fattispecie del tutto simile, per

complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per l’importanza

del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che ha condotto

alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito opposto quo alla

composizione della Corte cantonale. Va segnalato che in giudizi successivi, in

particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è

ritornata alla precedente prassi ed ha confermato la sua giurisprudenza

costante antecedente la sentenza 31 agosto 2015, senza riprendere il giudizio,

episodico, criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è unicamente sapere se il secondo infortunio non professionale

occorso all'assicurato, che gli ha comportato un'inabilità lavorativa dal 20

settembre al 17 novembre 2019, dia diritto ad una rendita intera di invalidità

dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2020 quale continuazione del diritto

insorto nel 2015 per un altro infortunio non professionale.

3.

Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi

fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque

un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi

che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di

guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, “Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale”, Basilea e

Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.). Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui agli

artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che l'assicurato ha diritto ad una

rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le

mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità

al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Il diritto

alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI). In base all'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità

di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16

LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell'invalidità.

Secondo l'art.

16.

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il

reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000.

pag. 84 consid. 1b).

4.

Trattandosi

dell'attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza,

quando l'amministrazione con un'unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative secondo l’art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125

V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27

dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004). Tale norma prevede

che se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole variazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in merito all'art. 17 LPGA (DTF

130.

V 343 consid. 3.5). È applicabile l’art. 88a OAI che impone una durabilità

del cambiamento, considerata dai tre mesi.

Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8

luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag.

137). L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita

è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato,

nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità

suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della

stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal

periodo d'attesa impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

5.

Dai

conteggi delle prestazioni d'indennità giornaliera prodotti dal ricorrente

(doc. B) risulta che l'inabilità lavorativa dovuta al danno alla mano è insorta

il 20 settembre ed è durata fino al 17 novembre 2019, meno di tre mesi. Per

tale ragione non può definirsi un cambiamento determinante dello stato di

salute dell'assicurato che presumibilmente continuerà. I presupposti dell'art.

88a cpv. 2 OAI, non sono realizzati. Di conseguenza l’inabilità non può essere considerata

per stabilire un diritto a una rendita di invalidità.

L'art. 88a cpv. 2 OAI indica inoltre che

l'art. 29bis OAI è applicabile per analogia. In concreto l'inabilità lavorativa

del 100% sorta il 20 settembre 2019 non può dare luogo a una (nuova) rendita di

invalidità (anche se sorta nel termine di tre anni dopo la soppressione della precedente

rendita) poiché si tratta di un danno alla salute diverso da quello che ha dato

origine alla rendita intera dal 1° luglio 2015.

Sulla scorta di quanto precede, il

ricorrente non ha diritto a una nuova rendita di invalidità a dipendenza del

nuovo infortunio. La pretesa del ricorrente di beneficiare di una rendita

intera di invalidità dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2020 deve pertanto

essere respinta.

6.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra

Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese

per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese stabilite in CHF 500

sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato La

segretaria

Ivano Ranzanici Stefania

Cagni