32.2020.8
Il TCA è chiamato a stabilire se la ricorrente ha diritto ad una rendita intera di invalidità (grado AI: 80%) dal 1° aprile 2019, come deciso dall’UAI, oppure dal 1° gennaio 2018, come richiesto dall’insorgente. Conferma perizia psi e decisione UAI. Domanda di AG (solo esenzione spese) respinta
20 agosto 2020Italiano35 min
seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2; 8C_6/2018
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2020.8
PC/DC/sc
Lugano
20 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 6 dicembre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata il __________
1980, di formazione impiegata di commercio con AFC conseguito nel 2001, in
malattia dal luglio 2005, in data 17/22 agosto 2006 ha presentato una domanda
volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetta
da “depressione e malattia nervosa. (…). Penso da molto tempo, ma è sempre
peggio o staziona” (pag. 3-11 e 13 incarto AI).
1.2. Dopo avere esperito gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio assicurazione invalidità
(di seguito: UAI), con decisione del 25 ottobre 2007 (pag. 96-98 e 104-105
incarto AI; preavvisata il 12 luglio 2007: pag. 81-83 incarto AI), ha
riconosciuto a RI 1 mezza rendita di invalidità (grado di invalidità del 50%)
dal 1° luglio 2006 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI). Questa
decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato. Il diritto a mezza rendita
(grado di invalidità del 50%) è stato successivamente confermato, da ultimo con
decisione del 29 aprile 2013 (pag. 328-330 incarto AI; preavvisata il 4 marzo
2013: pag. 324-326 incarto AI). Anche questa decisione è cresciuta,
incontestata, in giudicato.
1.3. Nel corso del 2015
l’amministrazione ha avviato una revisione d’ufficio ex art. 17 LPGA (pag. 333 incarto
AI). In tale occasione l’UAI ha ordinato l’esecuzione di una perizia
psichiatrica. L’assicurata è stata peritata il 23 settembre (90 minuti) ed il 7
ottobre 2015 (35 minuti) dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia, del __________ (in seguito: __________), che ha
allestito il relativo rapporto il 22 ottobre 2015 (pag. 404-420 incarto AI).
Sulla base delle risultanze peritali, l’UAI, con decisione del 29 marzo 2016 (pag.
447-449 e 456-458 incarto AI; preavvisata il 29 dicembre 2015: pag. 434-436
incarto AI), a fronte di un’incapacità lavorativa del 60% in qualsiasi attività
lavorativa (abituale e adeguata) dal 15 agosto 2015 per motivi psichici, ha
riconosciuto a RI 1 tre quarti di rendita (grado di invalidità del 60%) dal 1° dicembre
2015. Pure questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.4. Nel corso del 2018
l’amministrazione ha avviato una revisione d’ufficio ex art. 17 LPGA (pag. 519
incarto AI). In tale occasione l’UAI ha ordinato l’esecuzione di una perizia
psichiatrica di decorso. L’assicurata è stata peritata il 14 maggio e il 12
giugno 2019 (per complessivi 115 minuti) dal dr. med. __________, specialista
FMH in psichiatria e psicoterapia, del __________, che ha allestito il relativo
rapporto il 12 giugno 2019 (pag. 611-635 incarto AI). Sulla base delle
risultanze peritali (fatte proprie del medico SMR, dr. med. __________, nel
rapporto finale del 25 giugno 2019, confermato dal medesimo medico SMR
nell’annotazione del 22 novembre 2019: pag. 608-610 e 654 incarto AI), l’UAI,
con decisione del 6 dicembre 2019 (pag. 655-660 e 662-663 incarto AI;
preavvisata il 2 ottobre 2019: pag. 640-645 incarto AI), ha riconosciuto a RI 1
una rendita di invalidità intera (grado di invalidità dell’80%) dal 1° aprile
2019.
1.5. Nel frattempo RI 1, attiva al
10% in qualità di segretaria presso la __________ di __________ dal 1° aprile
2017 (pag. 530-537 incarto AI), è stata licenziata il 7 gennaio 2019 per il 31
marzo 2019, con esonero dell’obbligo di lavorare durante la disdetta (doc.
X-1).
1.6. Con tempestivo ricorso del 20
gennaio 2020 RI 1 ha postulato la corresponsione di una rendita intera di
invalidità dal 1° gennaio 2018, contestando la valutazione medica operata
dall’amministrazione, dato che il suo stato di salute si sarebbe aggravato a
fine anno 2017/inizio anno 2018 (cfr. doc. I, pag. 1). La ricorrente ha pure
chiesto l’esonero dal pagamento delle spese, in quanto indigente (cfr. doc. I,
pag. 2).
1.7. Nella risposta dell’11 febbraio
2020, l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto AI completo, ha postulato la
reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. V).
1.8. Il 14 febbraio 2020 l’insorgente
ha versato agli atti il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria, debitamente compilato e vidimato, e la documentazione economica
dimostrante il suo stato di indigenza (doc. VII).
1.9. Il 29 aprile 2020 la
ricorrente si è riconfermata nelle proprie tesi e domande con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X). A suffragio
delle proprie argomentazioni ha versato agli atti la lettera di licenziamento
del 7 gennaio 2019 (doc. X-1) e la “decisione relativa ad una sanzione”
del 28 settembre 2017 dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (doc.
X-2).
1.10. Il 14 maggio 2020 l'UAI ha
ribadito la richiesta di reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XII).
1.11. Il doc. XII è stato trasmesso,
per conoscenza, all’insorgente (doc. XIII).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se la ricorrente ha diritto ad una rendita intera di invalidità (grado di
invalidità: 80%) dal 1° aprile 2019, come deciso dall’UAI, oppure dal 1°
gennaio 2018, come richiesto dall’insorgente.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con
invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi
che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett.
b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne
la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4. Per quel che concerne
l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30
novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in
futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in
particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il
medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel 2015 il Tribunale
federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una
rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura
probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale
di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato
Fatti
i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova
(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle due sentenze del 30
novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura
appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove
è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in
particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.
Le malattie psichiche possono
essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera
limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è
necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo
giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la
questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione
delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento
non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona
toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve
essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un
esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità
lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa
comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una
limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza
precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il
cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale
più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle
altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata
riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di
un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,
in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad
ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle
prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016
del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e
8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie
raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro
valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del
singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche
sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di
prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al
diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e
32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in
DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14
agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha
confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in
seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2; 8C_6/2018
del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 consid.
3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).
Vedi pure STCA 32.2018.145
del 21 ottobre 2019, consid. 2.3 e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020,
consid. 2.3.
2.5. Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi
concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del
25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della diversità
dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di
lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche
se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11
aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che
uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio
2020, consid. 2.5; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.5; STCA
32.2019.189 del 6 luglio 2020, consid. 2.5).
Da ultimo, affinché un
esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve
adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. CATTANEO, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D.
CATTANEO, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie,
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pag. 203 e segg.
(249-254).
Innanzitutto la diagnosi
deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF
9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V
294; MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità
della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener
conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del
carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali
le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27
settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352;
cfr. STCA 32.2018.57 del 18 marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30
luglio 2019, consid. 2.4 in fine e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020,
consid. 2.4, STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.7 e STCA 32.2019.219
del 15 luglio 2020, consid. 2.4).
2.6. Per quanto concerne l’aspetto
medico, dalle tavole processuali emerge che l’UAI ha incaricato il dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, del __________ di eseguire una
perizia psichiatrica di decorso. L’assicurata è stata peritata il 14 maggio e
il 12 giugno 2019 (per complessivi 115 minuti). Nel relativo rapporto del 12
giugno 2019 (pag. 611-635 incarto AI) il perito, che in data 11 giugno 2019 ha
pure avuto un colloquio telefonico con il dr. med. __________ (psichiatra
curante) a cui ha riferito le conclusioni peritali e l’indicazione al
trattamento (pag. 630 incarto AI), ha riportato l’estratto degli atti
considerati ai fini della valutazione psichiatrica (compresi, in particolare, i
rapporti medici dello psichiatra curante del 12 aprile 2018, del 19 luglio
2018, del 12 febbraio 2019 e la valutazione neuropsicologica ambulatoriale del
28 febbraio 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia),
l’anamnesi (familiare primo sviluppo, socio-relazionale, lavorativa, “psicopatologica
pregressa (sostanze psicotrope) e disturbi attuali”), la descrizione della
giornata, i sintomi soggettivi spontaneamente riportati dall’assicurata e il “trattamento
psichiatrico attuale” (pag. 612-628 incarto AI), consistente in:
“Colloqui a cadenza settimanale di psicoterapia delegata e __________.
Sul piano psicofarmacologico:
-Focalin 10 mg/die
(assunzione incostante dopo un mese di
regolarmente)
-Fluoxetina 20 mg/die
-Haldol gtt 2 mg/mi 11
gtt al bisogno (assunzione infrequente)
-Priadel R 400 mg 1
cp /die (assunzione ripristinata da gennaio 2019).” (pag. 628 incarto
AI; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).
Dopo avere riportato pure le “osservazioni sul comportamento ed aspetto
esteriore”, l’“esame clinico secondo AMDP-System” e la “discussione
diagnostica” (pag. 628-631 incarto AI), il dr. med. __________ ha posto la
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Disturbo da
deficit dell’attenzione con iperattività dell’adulto con impulsività
predominante (F 90.1) in diagnosi differenziale con disturbo borderline di
personalità (F60.31); disturbo disforico premestruale (N94.3).” e le
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “Disturbo
alimentare non altrimenti specificato (F50.9); Uso dannoso di più sostanze (THC,
alcool e cocaina) (F19.1).”
Nell’ambito della “valutazione psichiatrica e medico-assicurativa”, il
perito ha osservato, in particolare, quanto segue:
" Già la
Dr.ssa __________ nella sua precedente valutazione del l'ottobre 2015 segnalava
“l'impressione che attualmente, come avvenuto in passato, vi è stato un
peggioramento del quadro clinico con un'accentuazione degli aspetti
disfunzionali legati alla patologia Borderline, ma, a differenza degli scorsi
episodi, la loro durata non è stata confinata a pochi mesi”. Su questa base
riteneva che vi fosse un peggioramento del quadro e una IL del 60%.
Successivamente l'assicurata è riuscita mantenere per un anno mezzo un lavoro
che tuttavia di fatto aveva caratteristiche, per tipo di rapporto e tolleranza
da parte del datore di lavoro, sostanzialmente protette, ma anche questa
attività è stata interrotta a dicembre 2018 per incostanza e per la presenza di
disregolazione emotiva e frequente labilità emozionale che la portavano ad
assenze non sempre giustificate. Per il resto tuttavia, quando vi era
continuità il suo rendimento veniva giudicato dal datore di lavoro
"ineccepibile" e quindi, sul piano delle competenze, non vi è in
realtà un deficit significativo come invece accade per la flessibilità e la persistenza.
Inoltre a partire dal 2016 si assiste ad un sempre maggiore isolamento sociale
con ritiro in un casolare ed una vita condotta prevalentemente in compagnia
degli adorati animali. La nuova diagnosi posta nel febbraio del 2019 di fatto
non porta di per sé a sostanziali modificazioni del quadro valetudinario se non
Considerandi
perché riesce a indurre una migliore comprensione di alcune difficoltà di
attenzione sostenuta e di inflessibilità cognitive che erano comunque già
presenti all'epoca della precedente perizia e che verosimilmente peggiorano
contestualmente ai periodi premestruali. Tale diagnosi tuttavia permette di
avere una visione prognostica lievemente differente. Quello che emerge quindi
dall'analisi di decorso è un quadro che mostra nel tempo un andamento senza remissioni
di tipo continuo con un progressivo ritiro e una difficoltà a mantenere anche
una attività continuative di tipo protetto, di cui non si pub non tener conto.
inoltre si assiste ad un progressivo ritiro e ad una compliance non sempre
adeguata (sia per la sindrome premestruale che per il disturbo più propriamente
psichiatrico) che portano ad uno stato di prostrazione, di incapacità a
proiettarsi nel futuro non solo lavorativamente ma anche nella vita
sociorelazionale.
In questo senso si assiste effettivamente ad un peggioramento del quadro
clinico valetudinario da cui un livello di incapacità lavorativa che si può
attestare ad un 80% in ogni attività nel libero mercato del lavoro almeno a
partire dal dicembre 2018.” (pag. 631 e 632 incarto AI; n.d.r.: la
sottolineatura è della redattrice mentre il corsivo non è della redattrice)
Il perito ha pure proceduto
alla “valutazione di capacità risorse e problemi. Descrizione di risorse e
deficit - secondo Schema Mini ICF-APP”, puntualizzando che:
" Le risorse
spendibili sono fortemente inficiate dalla disregolazione emotiva che oltre a
suscitare malessere in lei, la rende discontinua, in difficoltà con i rapporti
interpersonali e per questo sempre più isolata, come se lo stare sola le permettesse
di limitare gli stimoli esterni che probabilmente fatica a gestire anche per il
deficit attentivo e di concentrazione. Si noti comunque come ormai da anni
riesce meglio in attività in cui è sola e in cui gli stimoli e le distrazioni
esterne sono minime soprattutto se di rogne relazionale ed interpersonale.” (pag.
633.
incarto AI)
In merito alla capacità
lavorativa il perito ha osservato, in particolare, quanto segue:
" 8.1 CL
nell'attività abituale
A partire dal dicembre 2018 (chiusura del rapporto di lavoro con
la __________) l'assicurata presenta un peggioramento della capacità lavorativa
residua che è attualmente stimabile in un 20% (diminuzione del tempo e del
rendimento) in ogni attività nel libero mercato del lavoro.
8.2
CL in attività adeguata
• Un’attività adeguata è sicuramente in un ambiente piccolo, privo
di conflittualità e non competitivo, in cui l'assicurata sia chiamata a
lavorare prevalentemente da sole senza distrattori e senza una pressione di
risultato. Solo in questo lavoro, di tipo protetto, potrebbe aver un
funzionamento anche sensibilmente superiore, anche se, per la discontinuità
lavorativa non potrebbe avere a mio avviso un rendimento superiore al 50%”. (pag.
634.
incarto AI)
In merito alla revisione il
perito ha osservato, in particolare, quanto segue:
" Rispetto
alla situazione documentata agli atti alla base della decisione determinante
del 29.12.2015, si è verificato un cambiamento dello stato di salute. Anche se è
stata posta la diagnosi condivisibile di disturbo da deficit dell'attenzione,
ritengo che questa non sia una diagnosi aggiuntiva, quanto uni perfezionamento
della diagnosi precedente che, se da un lato permette di comprendere meglio
alcuni sintomi, dall'altra rende il disturbo meglio inquadrabile ed
affrontabile dal punto di vista terapeutico. E' piuttosto il decorso che ha
mostrato, oltre ad un fallimento in un'attività di tipo sostanzialmente
protetta, svolta al 10% dall'aprile 2017 alla fine del 2018, un progressivo
scadimento del funzionamento sociorelazionale che appare spiegabile in base
alla sintomatologia e al quadro psicopatologico e che deriva da una maggior
instabilità timica e disregolazione emotiva e dalla percezione negativa del
futuro con progressivo disinvestimento da tutte le relazioni, anche sociali, da
parte dell'assicurata.
In questo senso si è prodotto un cambiamento dello stato di
salute almeno a partire dal gennaio 2019 che ha prodotto un cambiamento della
capacità lavorativa in ogni attività che attualmente stimabile nella misura del
20% (CL 20% diminuzione del tempo e del rendimento) in ogni attività.” (pag.
634-635 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice)
Le risultanze peritali sono
state fatte proprie del medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale
del 25 giugno 2019, confermato dal medesimo medico SMR nell’annotazione del 22
novembre 2019 (pag. 608-610 e 654 incarto AI).
2.7
L’amministrazione - a fronte
di una incapacità lavorativa dell’80% in tutte le attività, abituale e adeguate
- ha quindi ritenuto, in applicazione del raffronto percentuale dei redditi -
cosiddetto "Prozentvergleich" - che il grado AI risultava pari
all’80%. Il TCA concorda con tale modo di procedere che, peraltro, è rimasto -
a ragione - incontestato in sede ricorsuale.
L’UAI - considerato che il peggioramento dello stato di salute dell’assicurata
risaliva al 1° gennaio 2019 (cfr. consid. 2.6) - ha aumentato i tre quarti di
rendita (grado AI: 60%) di cui l’assicurata era beneficiaria dal 1° dicembre
2015.
(cfr. consid. 1.3) a una rendita intera (grado AI: 80%) dal 1° aprile 2019
(ossia trascorsi 3 mesi dall'oggettivato peggioramento dello stato di salute ex
art. 88a cpv. 2 OAI).
La ricorrente contesta l’operato dell’amministrazione, ribadendo che il
peggioramento del suo stato di salute risalirebbe invece al 1° gennaio 2018 e,
quindi, avrebbe diritto ad una rendita intera a partire da detta data (cfr.
doc. I).
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non ha motivo per dubitare delle valutazioni
mediche del perito psichiatra, dr. med. __________, del __________, anche in
relazione all’inizio del peggioramento dello stato di salute dell’assicurata. In
tale ambito occorre rilevare che il giudice si scosta dalle risultanze peritali
solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in
considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti
per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22
maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie. Il TCA non ha quindi ragioni
per scostarsi dalle convincenti considerazioni espresse dal dr. med. Paolo
Boselli nella propria valutazione peritale, in particolare con espresso
riferimento al peggioramento dello stato di salute dell’assicurata risalente al
1° gennaio 2019 (chiusura del rapporto lavorativo: cfr. consid. 2.6).
Tale conclusione è in effetti corroborata dal fatto che la ricorrente, attiva
al 10% in qualità di segretaria presso __________ di __________ dal 1° aprile
2017.
(pag. 530-537 incarto AI), è stata licenziata il 7 gennaio 2019 (per il 31
marzo 2019), con esonero dell’obbligo di lavorare durante la disdetta (doc. X-1;
consid. 1.5) e che, a partire dal mese di gennaio 2019, è stata ripristinata l’assunzione
di Priadel R 400 mg 1 cp/die (consid. 2.6), ovvero di un farmaco a base di carbonato
di litio utilizzato per il “Trattamento della fase acuta e profilassi a
lungo termine della malattia depressiva maniacale (fasi maniacale e
depressiva). Depressioni endogene. Trattamento dell'aggressività cronica grave”.
(cfr.www.compendium.ch).
L’assicurata non ha inoltre prodotto, nemmeno in sede ricorsuale, dei referti
medico-specialistici in grado di smentire, in particolare con espresso
riferimento all’inizio del peggioramento del suo stato di salute, quanto
valutato dal perito psichiatra del __________. Il TCA non ignora i certificati
medici dello psichiatra curante agli atti (in particolare, quelli del 12 aprile
e del 19 luglio 2018) che, tuttavia, non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno
lievi - circa la fedefacenza della valutazione operata successivamente dal
perito psichiatra del __________. Le opinioni dello psichiatra curante sono
state del resto debitamente prese in considerazione e analizzate dal perito
psichiatra nel rapporto peritale del 12 giugno 2019, anche con espresso
riferimento all’inizio del peggioramento del suo stato di salute.
Le conclusioni del perito del __________ sono state inoltre fatte proprie anche
dal medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale del 25 giugno 2019,
confermato dal medesimo medico SMR nell’annotazione del 22 novembre 2019 (pag.
608-610 e 654 incarto AI).
A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv.
2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per
valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la
capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo
6.
LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete
in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne
le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56.
pag. 174, con riferimenti).
In siffatte circostanze, non consentono di giungere ad una conclusione
differente le argomentazioni sollevate dalla ricorrente che vengono, pertanto,
respinte.
Stante quanto precede il
TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione
sufficientemente chiarita.
Va ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
In conclusione, stante quanto sopra esposto, è da ritenere dimostrato, secondo
il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore
delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti),
che il peggioramento dello stato di salute dell’assicurata - unico oggetto di contestazione
in questa sede - risale al 1° gennaio 2019.
Di conseguenza, l’UAI ha correttamente aumentato i tre quarti di rendita (grado
AI: 60%) di cui l’assicurata era beneficiaria dal 1° dicembre 2015 (cfr.
consid. 1.3) a una rendita intera (grado AI: 80%) dal 1° aprile 2019 (ossia
trascorsi 3 mesi dall'oggettivato peggioramento dello stato di salute ex art.
88a cpv. 2 OAI).
La decisione impugnata va dunque confermata.
2.8
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico
dell'insorgente.
Quest’ultima chiede
tuttavia di essere esonerata dal pagamento delle spese, in quanto indigente
(cfr. doc. I, pag. 2).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della
relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op.
cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
Secondo l’art. 28 cpv. 2
Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla
Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2011, prevede:
" L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3
cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e
dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione
al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono
in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento
dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e
riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una
causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236
consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; COCCHI/TREZZINI, op.
cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II
275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed
i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto
leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere
considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c;
DTF 122 I 267 consid. 2b; COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art. 157, pag. 491,
nota 591; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017, consid. 2.12).
Nel caso concreto, alla
luce delle considerazioni esposte, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di
possibilità di esito favorevole. Lo stato di salute dell'assicurata - in
particolare, il peggioramento a decorrere dal 1° gennaio 2019, come determinato
dall’UAI, anziché dal 1° gennaio 2018, come richiesto dalla ricorrente - è
stato debitamente accertato dall’amministrazione mediante esperimento di una perizia
psichiatrica di decorso del __________ e le conclusioni del perito psichiatra
sono state pure confermate dal medico SMR. Le conclusioni del perito psichiatra
e del medico SMR erano corroborate dal fatto che il rapporto di lavoro iniziato
il 1° aprile 2017 è stato disdetto dal datore il 7 gennaio 2019 con esonero
dell’obbligo di lavorare durante la disdetta e che, a partire dal mese di
gennaio 2019, è stata ripristinata l’assunzione di Priadel R 400 mg 1 cp/die.
Quanto asserito dall’assicurata non era inoltre corroborato da alcuna
documentazione medica - tantomeno specialistica - atta a contrastare la perizia
specialistica del dr. med. __________, in particolare con espresso riferimento
alla data di inizio del peggioramento del suo stato di salute. In siffatte
circostanze, la ricorrente non aveva alcuna possibilità di successo inoltrando
il presente ricorso.
Facendo quindi difetto uno
dei tre presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria,
non occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.
L'istanza di assistenza giudiziaria è dunque respinta e la ricorrente non ha
diritto all'esenzione dalle tasse e dalle spese procedurali fissate poc’anzi in
fr. 500.-.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria (intesa quale esenzione dalle tasse e
spese processuali) è respinta.
3. Le spese, per complessivi
fr. 500.-, sono a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti