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Decisione

32.2020.81

Casalinga/salariata peritata multidisciplinarmente contesta la valutazione psichiatrica.I due periti che in 2 anni hanno visitato l'ass. danno un quadro simile e si sono confrontati con lo psichiatra

23 novembre 2020Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Va ancora rilevato che affinché

un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.

Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pagg. 628-629; D. Cattaneo, Le

perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS

1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità

cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo

al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,

324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30

giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro

per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre

1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che "(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica

presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in

psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.

4). (…)".

Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri

per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10: F45.4)

provoca un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle

assicurazioni sociali, op. cit., pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V

49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra

i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato

afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;

l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato

sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di

subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto

psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad

uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre

affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta

Corte si è così pronunciata:

" 4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten

Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden

Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen

Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4

am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und

Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3,9C_98/2010 vom

28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei

dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4)

analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich

ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung

beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)".

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V

281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti.

In particolare, la presunzione secondo cui

questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V

418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,

secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona

interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere

applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi

(DTF 143 V 409), ma anche per tutte

le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre

2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza

alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI.

Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto

non vale più in maniera assoluta. Ora, invece, come nelle altre malattie

psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi

deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento

delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata

(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.6. La domanda di prestazioni del

2012 è sfociata in un primo tempo in una perizia reumatologica e in una

psichiatrica. Se la prima valutazione specialistica non è contestata, la

seconda è stata sia allora sia ora oggetto di critiche da parte

dell'assicurata, che ritiene di essere inabile al lavoro in misura totale e non,

invece, abile al 60% come stabilito dall'allora perito psichiatra.

In effetti, la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha visitato l'assicurata in tre occasioni: il 6 aprile 2016 dalle

ore 8.50 alle ore 10.50, il 20 aprile 2016 dalle ore 11.15 alle ore 12.25 e il

22 giugno 2016 dalle 9.05 alle 9.55.

Inoltre, l'interessata è stata sottoposta a una valutazione

neuropsicologica effettuata dal dr. med. __________.

Nel suo rapporto peritale del 24 giugno 2016 (doc. 95) la perita

ha indicato gli atti che ha considerato ai fini della valutazione psichiatrica,

l'anamnesi familiare, fisiologica, patologica remota, sociolavorativa, psicopatologica,

i sintomi soggettivi, gli esiti dell'esame clinico secondo AMDP-System e della

valutazione psicodiagnostica effettuata dal neuropsicologo, la descrizione

della giornata e il trattamento psichiatrico in atto. L'esperta ha indicato di

avere provato a contattare lo psichiatra curante al termine degli incontri, ma

di non essersi potuta confrontare con il dr. med. __________ siccome egli era

assente per vacanze.

Quale diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa la perita ha

posto un episodio depressivo lieve-medio (ICD-10: F32.0) e quale diagnosi senza

ripercussioni dei tratti di personalità istrionici e l'elaborazione di sintomi

fisici per ragioni psicologiche (ICD-10: F68.0).

Nella discussione la psichiatra si è confrontata con i pareri del 16

aprile 2014 e del 31 ottobre 2015 del collega che ha in cura l'assicurata dal 16

maggio 2013, che aveva diagnosticato un episodio depressivo di media-grave

entità con aspetti somatoformi e disturbo simildissociativo post traumatico

della funzione anamnestica e un profilo personologico con possibili tratti

istrionici e di dipendenza, con attestazione di una inabilità lavorativa

dell'80% dal maggio 2013. La dr.ssa __________ ha osservato che durante i

colloqui che sono avvenuti presso il Centro peritale per le assicurazioni

sociali nell'arco di oltre due mesi, il quadro clinico è apparso modificato in

senso migliorativo rispetto all'obiettività clinica rilevata dal dr. med. __________

nei suoi rapporti. Non erano infatti emersi un rallentamento psicomotorio, non

vi era isolamento sociale, le funzioni cognitive apparivano conservate a

differenza della percezione soggettiva, v'era ancora una tendenza alla

regressione che appariva piuttosto una pseudoregressione, poiché v'era una

strutturazione della propria giornata, era in grado di mantenere un contatto

interpersonale, non v'erano segni di un grave ritiro emozionale o sociale.

La valutazione neuropsicologica aveva evidenziato discrepanza

significativa tra i test eseguiti e l'obiettività clinica. Infatti, dalla

valutazione testistica la memoria a breve termine appariva gravemente

deficitaria e così anche la memoria a lungo termine e ciò contrastava

nettamente con la valutazione nei colloqui, dove tale aspetto non era emerso.

Era possibile, secondo la perita, che ciò fosse da inquadrare nell'ambito dei

tratti di personalità istrionici oltre che negli aspetti assicurativi presenti.

Non erano emersi elementi sufficienti, criteri per una diagnosi di sindrome

somatoforme, non essendoci la caratteristica della continua richiesta di

indagini mediche, né erano emersi sintomi simildissociativi che potessero

sostenere a quel momento una tale diagnosi. Secondo la psichiatra, confrontando

l'obiettività clinica e il decorso il quadro clinico mostrava un contenimento

dei sintomi affettivi, perciò ipotizzava di considerare un ulteriore aumento

del dosaggio dell'antidepressivo. Essa ha comunque sottolineato che la presenza

di tratti di personalità istrionici, oltre che il contenzioso aperto in ambito

infortunistico, potevano interferire nel decorso clinico cronicizzando i

disturbi. A livello psicoterapeutico le risorse introspettive apparivano

ridotte e quindi era possibile solo attuare una psicoterapia di sostegno.

Descritte le risorse e i deficit secondo lo schema MINI ICF-APP,

la perita ha concluso che nella sua abituale professione in attività medico

teoriche che rispettavano i limiti funzionali ha valutato un'incapacità

lavorativa dell'80%, intesa come orario ridotto dalla presa a carico del dr.

med. __________ nel maggio 2013 fino alla valutazione che essa ha fatto, dalla

quale ha stimato un'inabilità lavorativa del 40%, intesa come orario ridotto

dall'aprile 2016. Come casalinga l'inabilità era del 20%, da confermare con

inchiesta domiciliare.

Non apparivano indicate misure di reinserimento, non essendoci una

motivazione verso una ripresa lavorativa. La prognosi appariva incerta visto il

tempo di assenza dal posto di lavoro, la mancanza di motivazione verso una ripresa

lavorativa.

Il ricorso dell'assicurata contro la decisione del 24 aprile 2017

che le ha attribuito una rendita di invalidità temporanea dal 1° novembre 2012

al 31 luglio 2016 (dapprima rendita intera, poi di tre quarti e nuovamente

intera dal 1° dicembre 2013) è stato accolto dal TCA, con rinvio degli atti

all'Ufficio assicurazione invalidità per completare gli accertamenti medici.

La perizia pluridisciplinare che l'amministrazione ha quindi affidato

al Servizio Accertamento Medico ha indagato gli ambiti neurologico,

reumatologico, ortopedico e psichiatrico ed è sfociata nel rapporto peritale

del 16 novembre 2018 (doc. 177).

La ricorrente ha contestato soltanto l'aspetto psichiatrico

valutato dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, perciò viene qui

esposto soltanto il suo parere specialistico.

Nel suo rapporto del 22 mauro 2018 il perito ha indicato di avere

visitato l'assicurata il 1° marzo 2018 dalle 9.30 alle 10.20 e il 15 marzo 2018

dalle ore 10.45 alle ore 11.40 e di essersi inoltre basato sulla valutazione

testistica dello psicologo __________.

Lo psichiatra ha esposto l'anamnesi, i disturbi riferiti

dall'assicurata, lo svolgimento della giornata, la terapia psichiatrica e lo

status psichico secondo i criteri AMDP-System.

Egli ha posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente,

episodio depressivo lieve (ICD-10: F32.0).

Nella sua valutazione lo specialista ha rilevato che dopo le cure

prestate dal dr. med. __________ si è assistito a un'evoluzione progressiva

della malattia con momenti di maggior benessere alternati a momenti di

riacutizzazione della sintomatologia depressiva, tanto che nel giugno 2017 si è

reso necessario un ricovero presso la Clinica __________, dove è stata posta la

diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio di media gravità. Al

termine della degenza era stato rilevato un miglioramento della timia e un buon

recupero della spinta volitiva. Al momento della perizia l'assicurata sembrava

avere superato l'evento traumatico in sé, ma permanevano a tratti moderati

degli aspetti regressivi e di ritiro socio-relazionale. Essa si sentiva infatti

più fragile, meno tollerante alle sollecitazioni relazionali e agli stimoli

esterni in generale.

L'esperto ha ritenuto che, nel complesso, la valutazione della

dr.ssa med. __________, che nel mese di giugno 2016 aveva posto la diagnosi di

episodio depressivo di grado lieve e aveva valutato una inabilità lavorativa

del 40% (su un grado di occupazione dell'80%), fosse da considerarsi ancora

valida, fatto salvo il periodo di ricovero in clinica dove l'inabilità era

verosimilmente del 100%. A suo dire, alcuni tratti personologici mostrati non

incidevano in maniera significativa sulle sue prestazioni professionali,

rimanendo di fatto ben al di sotto della soglia diagnostica dei disturbi di

personalità.

Nel rispondere ai quesiti sottopostigli, il perito ha ritenuto che

gli aspetti somatoformi e il disturbo simildissociativo posttraumatico e i

tratti personologici istrionici e di dipendenza individuati dal dr. med. __________

non fossero di intensità tale da configurare un disturbo di personalità e in

ogni caso non incidevano sulle prestazioni professionali. V'era infine una

tendenza alla cronicizzazione della sintomatologia con prognosi a medio lungo

termine senza apprezzabili cambiamenti.

Lo psichiatra ha stabilito un'incapacità lavorativa del 30%

rispetto a un'occupazione del 100% per svolgere qualsiasi attività, poiché la

sintomatologia depressiva, anche se lieve, unitamente alle moderate quote

Considerandi

ansiose rendevano conto della necessità di maggiori tempi di recupero, ritmi

lavorativi parzialmente ridotti e di un affaticamento generale più rapido.

Anche le limitate risorse di mentalizzazione e l'impossibilità di accettare le

problematiche collegate ai dolori amplificavano il senso di impotenza

dell'assicurata e la frustrazione di non essere più se stessa, con conseguenze

dirette negative sulla motivazione in generale e in parte sulle sue performance

professionali. Non v'erano perciò altre possibilità terapeutiche e nemmeno grandi

margini di miglioramento. Come casalinga era invece totalmente abile.

L'esperto non ha riscontrato delle discrepanze tra i sintomi

descritti e la sua valutazione clinica, nemmeno ha mai avuto l'impressione

della presenza di sintomi fittizi e/o di simulazione, così come l'assicurata non

è mai apparsa esagerata nella descrizione dei sintomi di pertinenza

psicologica.

Al progetto del 3 maggio 2019 (doc. 189) di assegnazione di una

rendita di invalidità ha fatto seguito il referto del 31 luglio 2019 (doc. 196)

del dr. med. __________, che si è espresso sulla perizia specialista resa dal

collega dr. med. __________.

Lo psichiatra curante ha precisato di avere in cura l'assicurata

dal 16 maggio 2013 e di potere certificare che fino a quel momento l'assicurata

ha effettuato delle oscillazioni timiche tali da inficiare nel complesso la sua

capacità lavorativa in misura completa, tanto da non essere assolutamente in

grado di garantire una continuità lavorativa. Egli ha inoltre osservato di

avere avuto ripetuti colloqui pure in presenza dei familiari, i quali hanno

confermato senza alcun tentativo di aggravamento del sintomo il precario

funzionamento dell'assicurata all'interno delle mura domestiche. Nella perizia

mancherebbe la raccolta e la discussione eteroanamnestica, a suo avviso

fondamentali.

Per il curante, la timia continuava ad essere rivolta verso il

polo negativo con labilità emotiva, sentimento di insicurezza, un certo

rallentamento psicomotorio con riverbero sulla capacità mnestica e la

concentrazione, un certo appiattimento affettivo. Tendenza alla regressione con

diminuzione della spinta volitiva, isolamento sociale, dipendenza dai

familiari. Componente ansiosa con alterazione della funzione ipnotica,

eretismo. Astenia con facile esauribilità. Anedonia con diminuzione della

spinta libidica. Tolleranza allo stress in senso lato ridotta. Persistevano gli

aspetti somatoformi.

Rispetto a quanto riportato dal perito, il dr. med. __________ ha

confermato che l'assicurata non sempre si presentava agli appuntamenti per suoi

disagi, che spesso si manifestavano con sintomi fisici quali vomito e insonnia.

La psicomotricità tendeva ad essere rallentata con riverbero sulla capacità di

concentrazione e sulla funzione mnestica. La componente ansiosa era fluttuante,

talora sfociante in crisi di agitazione psicomotoria.

Era dunque il grado della sintomatologia a differire, perciò lo

psichiatra curante ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente, status

dopo episodio depressivo di media gravità-grave, ad evoluzione cronica (ICD-10:

F33.1). Profilo personologico con possibili tratti istrionici e di dipendenza.

Aspetti somatoformi. Pregressa tendenza simildissociativa posttraumatica della

funzione anteromnestica.

Il disturbo depressivo si era quindi cronicizzato e necessitava di

un supporto biologico psicoattivo importante. Egli ha perciò ribadito la

presenza di un'incapacità lavorativa totale, così pure nelle mansioni

casalinghe, che talora erano svolte dal marito a causa del suo disagio

psichico.

Il dottor __________ ha osservato che l'infortunio del 2011 ha nel

complesso fragilizzato l'interessata a livello psichico in maniera completa e

duratura, avendo essa di fatto perso la sua autonomia e un funzionamento

globale normale. A suo dire, la descrizione della giornata riportata nella

perizia era quella relativa a una buona giornata, ma purtroppo l'assicurata

viveva pure delle giornate negative, trascorse interamente a letto, in completa

chiusura e isolamento rispetto ai familiari.

La prognosi persisteva perciò negativa; una ripresa dell'attività

lavorativa non entrava in linea di conto in considerazione della continua

importante instabilità dell'equilibrio psichico.

Ciascun perito del Servizio Accertamento Medico si è pronunciato

sulle allegazioni dell'avv. RA 1 del 21 agosto 2019 (doc. 196) e sull'allegato

citato parere del dr. med. __________. Le prese di posizione del neurologo, del

reumatologo, del chirurgo e dello psichiatra sono state riassunte nel

complemento peritale del 15 ottobre 2019 (doc. 200), che ha confermato le

conclusioni descritte nella perizia pluridisciplinare del 16 novembre 2018.

Per quanto concerne il contestato aspetto psichiatrico, il dr.

med. __________ si è espresso il 27 settembre 2019 comunicando che la nuova

documentazione non apportava nuovi elementi diagnostici psicopatologici né

cambiamenti sostanziali alla terapia. Egli ha riconosciuto che a distanza di

oltre un anno dalla sua valutazione si poteva assistere a nuove oscillazioni dell'intensità

dell'episodio depressivo, ma le oscillazioni, comuni nella sindrome depressiva

ricorrente, erano state contemplate nella sua valutazione. A suo dire, la

diagnosi posta dal dottor __________ di depressione ricorrente, status dopo

episodio depressivo di media gravità - grave, ad evoluzione cronica,

significava che l'episodio depressivo grave era superato e che persisteva una

stabilizzazione dei sintomi, meno gravi, verso la cronicità.

Ciò che è emerso era la sostanziale stabilità dell'approccio terapeutico

(v'era stato un blando aumento dell'efexor) ormai dal mese di giugno 2017, data

della dimissione dalla Clinica __________, dove l'assicurata era stata dimessa

con miglioramento del tono dell'umore e buona ripresa della spinta volitiva.

Per ciò che concerne le osservazioni dell'avv. RA 1 sulla capacità

lavorativa dell'assicurata, il perito ha ribadito il suo sostanziale accordo

nella valutazione clinica con la precedente perita dr.ssa med. __________; il

leggero miglioramento delle capacità lavorative dell'interessata sarebbe

intervenuto dopo il ricovero in clinica, dove veniva dimessa con miglioramento

del tono dell'umore e buona ripresa della spinta volitiva.

Pertanto, lo psichiatra ha ribadito che la nuova documentazione

non modificava le conclusioni del suo rapporto peritale del 22 marzo 2018.

2.7

D'avviso della scrivente

Corte, le valutazioni peritali esperite dal Servizio Accertamento Medico in

ambito psichiatrico sono chiare e sufficienti per definire lo stato di salute

della ricorrente.

Occorre infatti rilevare che due specialisti in materia hanno

esaminato l'assicurata a due anni di distanza l'una dall'altro e che in

entrambi i casi gli psichiatri intervenuti hanno fornito i necessari elementi

per porre la diagnosi di sindrome depressiva.

Nel 2016 la dr.ssa med. __________ ha ritenuto che l'episodio

depressivo fosse lieve-medio (ICD-10: F32.0), mentre nel 2018 il dr. med. __________

ha giudicato che la sindrome depressiva era ricorrente e l'episodio depressivo

lieve (F32.0).

Egli ha giustificato che questo miglioramento era intervenuto dopo

il peggioramento del giugno 2017, che ha reso necessario un ricovero

dell'interessata presso la Clinica __________, in cui era stata posta la

diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio di media gravità.

Considerato però che nel rapporto di uscita è stato segnalato un miglioramento

della timia e un buon recupero della spinta volitiva, unitamente alle sue

constatazioni oggettive il perito ha ritenuto che l'episodio depressivo fosse ora

lieve. Inoltre, nel 2018 lo specialista ha precisato che gli aspetti

somatoformi e il disturbo simildissociativo posttraumatico, i tratti

personologici istrionici e di dipendenza descritti dallo psichiatra curante, non

erano di intensità tale da configurare un disturbo di personalità e comunque

non incidevano sulle prestazioni professionali.

Anche la dottoressa __________, nel 2016, aveva diagnosticato dei

tratti di personalità istrionici e li aveva giudicati non aventi ripercussioni

sulla capacità di lavoro dell'assicurata.

Nemmeno erano emersi elementi sufficienti per una diagnosi di

sindrome somatoforme, non essendo presente una continua richiesta di indagini

mediche né sono emersi sintomi simildissociativi.

La dr.ssa med. __________ si è quindi ben confrontata con il

quadro psichico descritto dallo psichiatra curante, evidenziando gli elementi

che, dopo una valutazione effettuata su oltre due mesi di tempo, l'hanno

portata a concludere per un quadro clinico modificato in senso migliorativo

rispetto all'obiettività clinica riscontrata dal dr. med. __________ nei suoi

rapporti del 2013 e del 2014. Dall'anamnesi, dalla descrizione della giornata e

dai sintomi soggettivi la perita ha potuto concludere che non era emerso un

rallentamento psicomotorio, né vi era isolamento sociale, le funzioni cognitive

erano conservate, non però la percezione soggettiva, v'era una pseudoregressione

poiché c'era una strutturazione della giornata, il mantenimento di contratti

interpersonali, non segni di un grave ritiro emozionale o sociale.

Dalla valutazione effettuata mediante test dal neuropsicologo

erano risultate delle contraddizioni, perché è emerso che sia la memoria a

breve termine sia quella a lungo termine erano apparse gravemente deficitarie,

mentre dai colloqui personali avuti con l'interessata questo aspetto non era sorto.

Una spiegazione possibile era data dai tratti di personalità istrionici e dal

fatto che era ancora aperto un contenzioso con l'assicuratore infortuni.

Il TCA evidenzia che queste constatazioni erano supportate dal

risultato dell'esame delle risorse e dei deficit secondo lo schema MINI ICF-

APP, in cui per il rispetto delle regole, l'organizzazione di compiti, le

competenze, le attività spontanee, la cura di sé e la mobilità, il grado di

disabilità era nullo; nell'assertività e nelle relazioni intime il grado di

disabilità era lieve e nella flessibilità, nella persistenza, nel contatto con

gli altri e nell'integrazione nel gruppo il grado di disabilità era moderato.

Due anni dopo, il dr. med. __________ ha confermato nel complesso

la valutazione effettuata dalla collega, rilevando che dopo un peggioramento

che ha portato l'assicurata ad essere ricoverata in Clinica psichiatrica nel

giugno 2017, dove è stata posta la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente,

episodio di media gravità, al momento della dimissione il quadro clinico

indicava un miglioramento della timia e un buon recupero della spinta volitiva.

Questi aspetti, sommati alla sua constatazione obiettiva secondo cui dal

profilo psicomotorio non ha evinto grossolane alterazioni, l'assicurata si è

presentata ben curata nella persona e nell'abbigliamento, l'atteggiamento era

collaborativo, lo stato di coscienza senza evidenti alterazioni, era ben

orientata nel tempo e nello spazio, su di sé e rispetto alla situazione in

essere, dal profilo cognitivo non sono state evidenziate particolarità, anche

se l'assicurata ha riferito facile affaticabilità e alcuni problemi di

concentrazione e di memoria, non sono emersi disturbi della forma né del

contenuto del pensiero, assenti dispercezioni, l'umore è apparso solo

lievemente deflesso, l'interessata ha riferito la presenza di modiche quote

ansiose e la funzione ipnica era ben compensata dalla terapia farmacologica, hanno

portato il perito a porre la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente,

episodio depressivo lieve.

Le critiche espresse sia dal dr. med. __________ il 31 luglio 2019

sia dalla nuora della ricorrente il 7 luglio 2020 (doc. A2) di non avere in

sostanza valutato le reali condizioni di salute dell'assicurata basandosi anche

su un'eteroanamnesi, che comportava di interpellare persone prossime

all'assicurata sul vissuto della giornata e della sua quotidianità, devono

essere respinte.

Infatti, questi elementi sono sufficientemente emersi

dall'anamnesi psicopatologica, dai sintomi soggettivi e dalla descrizione della

giornata indicati dalla dr.ssa med. __________.

Da queste descrizioni si evince per esempio che nel 2015 v'era

stato un peggioramento del quadro depressivo in concomitanza con diversi

eventi, tanto che l'insorgente si sentiva angosciata e si trascurava nella cura

di sé, non lavandosi e passando il tempo sul divano. Questa situazione è durata

quasi un anno, ma poi con il potenziamento del trattamento antidepressivo la

situazione era parzialmente migliorata. L'assicurata ha però dichiarato che da

quando era in trattamento psichiatrico con il dr. med. __________ l'umore

mostrava degli alti e dei bassi. C'erano delle giornate in cui si alzava

contenta e tale stato rimaneva fino a mezzogiorno, poi sopraggiungevano

l'angoscia e la cefalea, perché iniziava a pensare alla sua situazione

finanziaria e al suo futuro. Al pomeriggio la situazione rimaneva la stessa,

trascorreva il tempo sul divano e si disinteressava dei familiari. Quando si

sentiva meglio riusciva per esempio ad uscire a fare una passeggiata e a bere

qualcosa, ad incontrare qualche amica e a fermarsi a chiacchierare, mentre

quando si sentiva male preferiva rimanere a casa da sola e in silenzio, poiché

diventava insofferente ai rumori. A volte non cenava. L'assicurata ha pure

riferito alla perita nel 2016 di avere disturbi della memoria a breve termine

che la portavano ad avere discussioni con il marito, poiché lui si lamentava

che lei non si ricordava cosa le aveva detto. Avvertiva sempre cefalea, quasi

ogni giorno con dolore 8 su 10. Al momento della perizia l'interessata non

aveva idee autolesive.

Tuttavia, essa ha raccontato due episodi in cui voleva tagliarsi

le vene e defenestrarsi dal balcone.

Durante il suo esame clinico la psichiatra ha riscontrato un

atteggiamento collaborante e tranquillo, non segni di ansia psichica e

somatica; l'attenzione e la concentrazione erano mantenute. Il tono dell'umore

era lievemente deflesso e ciò era in contrasto con la percezione soggettiva di

uno stato affettivo alterato in maniera importante. La spinta vitale era

mantenuta e nessuna ideazione anticonservativa è affiorata durante i tre

colloqui. In merito alla memoria sono emerse delle imprecisioni e l'assicurata

stessa ha più volte segnalato le sue dimenticanze rispetto a fatti riportati

dai familiari o appuntamenti mancati.

Dalla descrizione della giornata non sono risultati particolari

impedimenti, visto che insieme al marito si occupava delle faccende domestiche,

puliva il bagno, sistemava il letto e insieme cucinavano. In merito alla cura

del nipote di cui ha riferito la nuora nel suo scritto al Tribunale, la

ricorrente ha riconosciuto che non lo accudivano mai per una giornata intera e

che era il marito ad occuparsene, perché per lei era troppo impegnativo; lo

portavano però insieme al parco o a fare una passeggiata. Alla sera era solita

uscire con il marito a fare una passeggiata e una volta alla settimana la

sorella la invitava fuori a bere un caffè con le amiche.

La dottoressa __________ ha dunque fondato la sua valutazione

tenendo presenti anche questi elementi, perciò la critica del dr. __________ che

"Nella perizia manca la raccolta e la

discussione eteroanamnestica "

(doc. 196) non porta la scrivente Corte a ritenere che sia

necessario un rinvio degli atti per riesaminare questo particolare aspetto

psichiatrico dell'insorgente.

Nemmeno l'affermazione dello psichiatra curante, secondo cui la

descrizione della giornata riportata nella perizia del dr. med. __________,

sostanzialmente simile a quella narrata dalla dr.ssa __________, corrisponde a

una buona giornata, visto che l'assicurata viveva pure delle giornate negative

trascorse interamente a letto, in completa chiusura e isolamento dai familiari,

così come riferito nella dichiarazione prodotta agli atti, può dare luogo alla

necessità di accertare ulteriormente questo aspetto.

Il TCA osserva, infatti, che la dr.ssa med. __________ ha visitato

l'assicurata in tre occasioni sull'arco di due mesi e mezzo e il dr. med. __________

l'ha vista due volte nello spazio di due settimane. Complessivamente, quindi, i

periti hanno avuto modo di parlare con la ricorrente in cinque occasioni in due

anni.

D'avviso del TCA, la circostanza che due specialisti in materia

hanno valutato la ricorrente in ben cinque occasioni non può certo essere un

elemento da trascurare. Anzi. Si deve invece ritenere che sia l'una che

l'altro, a distanza di due anni, hanno sostanzialmente valutato lo stato di

salute dell'assicurata allo stesso modo, riscontrando una sindrome depressiva

con episodio lieve-medio/lieve. Sarebbe irrealistico affermare che essi, che

l'hanno visitata casualmente, siano sempre capitati in una giornata positiva

per l'insorgente, tanto da trarne un quadro clinico migliore rispetto a quello

sostenuto dal curante.

Per contro, le valutazioni dei dr. med. __________ e __________

sono rappresentative delle condizioni di salute dell'assicurata, che nell'arco

di due anni sono rimaste essenzialmente identiche, fatto salvo il periodo di

ricovero nel giugno 2017, dove è stato riconosciuto un peggioramento della

patologia e della diagnosi.

Considerato come nel 2018 il dr. med. __________ abbia ritenuto

che nel complesso la valutazione di due anni prima resa dalla collega era da

considerarsi ancora valida, e che, come visto, la dr.ssa med. __________ ha

attentamente valutato anche la quotidianità della ricorrente, tenendo quindi

ben presente le sue difficoltà nell'accudire il nipote e i suoi momenti in cui

si sentiva male e preferiva rimanere a casa da sola e in silenzio diventando

insofferente ai rumori, evitando in quelle circostanze pure di cenare, di avere

inoltre riconosciuto di avere avuto degli episodi di autolesionismo, non si può

non concludere che i periti del SAM hanno preso in considerazione tutti gli

aspetti determinanti per valutare le condizioni psichiche dell'assicurata.

Di conseguenza, la scrivente Corte ritiene che entrambi i referti

peritali siano completi, chiari e sufficientemente dettagliati per l'evasione

della presente causa e quindi per definire lo stato di salute della ricorrente,

senza che sia quindi utile il rinvio degli atti all'amministrazione per un

complemento istruttorio dello stato di salute dell'assicurata per mano di uno

specialista, così come da essa richiesto.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c).

Non va infatti dimenticato che il dottor __________ ha pure preso

posizione sull'ultimo referto del dr. med. __________ del 31 luglio 2019,

evidenziando che dopo la degenza del 2017 v'era stato un miglioramento del tono

dell'umore e una buona ripresa della spinta volitiva. Egli ha inoltre spiegato

il motivo per cui l'episodio depressivo era lieve e non più medio-grave come

ritenuto dallo psichiatra curante.

Alla luce di tutte queste considerazioni, il TCA conferma

l'operato del Servizio Accertamento Medico in ambito psichiatrico e ritiene

plausibili i gradi di incapacità lavorativa in attività adeguata del 40%

rispettivamente del 30% stabiliti dalla dr.ssa med. __________ nel 2016 e dal

dr. med. __________ nel 2018.

2.8

Da quanto precede discende

che la pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata e di

rinviare gli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici in ambito

psichiatrico deve essere respinta, così come la censura di riconoscerle una

mezza rendita di invalidità dal 1° luglio 2016 al 31 maggio 2017 e dal 1°

settembre al 31 dicembre 2017 in applicazione del nuovo metodo misto di calcolo

giusta l'art. 27bis cpv. 3 OAI.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico della ricorrente.

2.10

Quest'ultima ha chiesto al

Tribunale di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentando

domanda di esonero dalle spese e tasse di giustizia e del gratuito patrocinio.

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che

prevede che:

"

1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,

integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad

accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta

possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se

l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe

(STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236

consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il

ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

Infatti, non va dimenticato che la ricorrente non ha prodotto

alcun referto medico atto a sovvertire le chiare e complete conclusioni tratte

dai periti del Servizio Accertamento Medico, che hanno valutato nel dettaglio e

compiutamente le sue condizioni di salute ed in particolare l'aspetto

psichiatrico che è stato contestato. Di fronte a lamentele di carattere

soggettivo, il TCA ha confermato le conclusioni tratte dai periti nominati

dall'Ufficio assicurazione invalidità, che sia nel 2016 sia nel 2018 hanno dato

atto di una capacità lavorativa residua in ambito psichiatrico. Non è quindi

stato comprovato un peggioramento tale dal dovere modificare i gradi di

incapacità lavorativa nel senso voluto dalla ricorrente (che si considera

totalmente inabile al lavoro per motivi psichici) e, semmai, anche di perdita

di guadagno.

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre

l'adempimento delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza giudiziaria

è respinta.

3. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti